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LAVORO E VENDEMMIA LE REGOLEPER ESSERE IN REGOLA Ufficio Paghe Confagricoltura Cuneo Via Bruno Caccia 4 6 8 Tel. 0171 692143 | Fax 0171 698629 cuneo @confagricoltura.it ww w.confagricolturacuneo.it Con l'avvio della campagna vendemmiale molte aziende agri- cole si trovano nella necessità di fare ricorso a manodopera extra-aziendale. Riteniamo quindi utile riepilogare le varie tipo- logie di rapporti che possono essere legittimamente instaurati fra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia. È opportuno chiarire che le regole applicabili per la ven- demmia valgono anche per tutti gli altri lavori, stagionali e non, svolti dalle imprese agricole.

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LAVORO EVENDEMMIALE REGOLE PER ESSERE INREGOLA

Ufficio Paghe Confagricoltura CuneoVia Bruno Caccia 4 6 8

Tel. 0171 692143 | Fax 0171 [email protected]

www.confagricolturacuneo.it

Con l'avvio della campagna vendemmiale molte aziende agri-

cole si trovano nella necessità di fare ricorso a manodopera

extra-aziendale. Riteniamo quindi utile riepilogare le varie tipo-

logie di rapporti che possono essere legittimamente instaurati

fra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia.

È opportuno chiarire che le regole applicabili per la ven-

demmia valgono anche per tutti gli altri lavori, stagionali

e non, svolti dalle imprese agricole.

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SOMMARIO

LAVORO E VENDEMMIALE REGOLE PER ESSERE INREGOLA

SOMMARIOSCAMBIO DI MANODOPERA 3

VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO

PRESTAZIONI DI PARENTI 4

ASSUNZIONEA TEMPO DETERMINATO 8

SICUREZZA 8

ASSUNZIONI CONGIUNTE 7

APPALTO LAVORI

5

9

CONTATTI 10

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SCAMBIO DIMANODOPERA LAVORO E VENDEMMIA

SCAMBIO DI MANODOPERA

Lo scambio di ma-

nodopera tra piccoli

imprenditori agricoli

è un istituto regola-

to dall’art. 2139 c.c.

che così recita: “Tra

piccoli imprenditori

agricoli è ammesso

lo scambio di manodopera o di servizi se-

condo gli usi.”

Per piccoli imprenditori agricoli devono in-

tendersi, ai sensi dell’art. 2083 c.c., i coltiva-

tori diretti ovvero coloro i quali esercitano

un’attività professionale organizzata preva-

lentemente con il lavoro proprio e dei com-

ponenti della famiglia.

Per quanto attiene agli “usi” citati dal codi-

ce civile, è necessario fare riferimento alle

raccolte degli usi depositate presso le locali

CCIAA (non sono rilevati usi sul tema nella

raccolta usi della CCIAA di Cuneo).

In questo senso quindi, deve ritenersi confi-

gurabile uno scambio di manodopera qua-

lora:

» intervenga tra soggetti aventi entram-

bi la qualifica di coltivatori diretti;

» i soggetti che rendono la prestazione

(reciproca) siano: il coltivatore diretto

e/o gli eventuali appartenenti al nu-

cleo familiare, se iscritti alla relativa

gestione previdenziale;

» non vi sia alcuna remunerazione o cor-

rispettivo in denaro o natura espressa-

mente scambiato tra le parti a ristoro

della prestazione resa;

» le prestazioni date e ricevute pre-

scindano da un qualunque calcolo di

stretta equivalenza quantitativa e qua-

litativa;

» la prestazione attenga esclusivamen-

te ad attività rientranti nello specifico

dell’attività agricola, principale o “con-

nessa” che sia.

In questo senso si è espresso anche l’INPS

con la circolare n. 126 del 16.12.2009, for-

nendo ai propri ispettori le linee di indirizzo

e le indicazioni operative per l’attività di vigi-

lanza in agricoltura.

LAVORO E VENDEMMIA | 3 | Confagricoltura Cuneo

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PRESTAZIONI DI PARENTI EAFFINI LAVORO E VENDEMMIA

PRESTAZIONI DI PARENTI

L’art. 74 del D.Lgs

10.9.2003 n. 276

(Legge “Biagi”) nell’in-

quadrare le presta-

zioni che esulano dal

mercato del lavoro,

stabilisce testualmen-

te «Con specifico ri-

guardo alle attività agricole, non integrano

in ogni caso un rapporto di lavoro autono-

mo o subordinato le prestazioni svolte da

parenti e affini sino al quarto grado in modo

meramente occasionale o ricorrente di bre-

ve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,

obbligazione morale senza corresponsione

di compensi, salvo le spese di mantenimen-

to e di esecuzione dei lavori.».

Sull’argomento è intervenuto il Ministero del

Lavoro con circolare prot. 37 del 10.6.2013;

la circolare, riprendendo l’articolo citato, ri-

badisce che le prestazioni rese dai parenti

o affini dell’imprenditore, in particolare pen-

sionati e/o impiegati full-time presso altro

datore di lavoro, devono considerarsi quali

collaborazioni occasionali di tipo gratuito,

tali dunque da non richiedere né l’iscrizione

nella gestione assicurativa di competenza

né l’inquadramento come rapporto di la-

voro subordinato. Viene specificato, altresì,

che nei casi suddetti la collaborazione del

familiare, ivi compreso il coniuge, si consi-

dera presuntivamente di natura occasiona-

le e toccherà dunque al personale ispettivo

dimostrare la sussistenza di una prestazione

lavorativa in senso stretto solo con “puntua-

le ed idonea documentazione probatoria di

carattere oggettivo e incontrovertibile”.

La parentela è il vincolo che unisce persone

che discendono da uno stesso stipite.

Ad esempio:

LAVORO E VENDEMMIA | 5 | Confagricoltura Cuneo

• 1° grado: genitore-figlio

• 2° grado: nonno-nipote, oppure fratello-sorella

• 3° grado: zio-nipote

• 4° grado: primi cugini

L'affinità è invece il vincolo che unisce un

coniuge ai parenti dell'altro coniuge; il grado di

affinità è uguale al grado di parentela che unisce

il coniuge agli altri parenti. Adesempio:

• 1° grado: suoceri-generi e nuore

• 2° grado: cognati

• 3° grado: coniuge di zio o nipote

• 4° grado: coniuge di primi cugini

I gradi di parentela e diaffinità

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VOUCHER PER LAVOROACCESSORIO LAVORO E VENDEMMIA

VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO

La normativa in ma-

teria è stata recente-

mente modificata da-

gli articoli 48, 49, 50

del D.lgs 15.6.2015 n.

81 (Riordino Contratti

del Jobs Act) entrata

in vigore il 25.6.2015.

Il lavoro accessorio è una previsione norma-

tiva la cui finalità è quella di regolamentare

quelle prestazioni di lavoro che non sono ri-

conducibili ad un vero e proprio contratto

di lavoro e che non danno luogo, a favo-

re del prestatore di lavoro, con riferimento

alla totalità dei committenti, a compensi

superiori a 7.000 euro nel corso dell’anno.

Il pagamento avviene attraverso ‘buoni la-

voro’ (voucher).

Il valore netto di un voucher da 10 euro

nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50

euro e corrisponde, per le prestazioni rese

nel settore agricolo, all’importo della retri-

buzione oraria delle prestazioni di lavoro

subordinato previsto dal CCNL di settore.

Sono garantite la copertura previdenziale

presso l’INPS e quella assicurativa presso

l’INAIL.

Soggetti che possono svolgere lavoro acces-

sorio in agricoltura. I prestatori che possono

accedere al lavoro accessorio sono:

» pensionati;

» studenti nei periodi di vacanza. Sono

considerati studenti “i giovani con

meno di 25 anni di età, regolarmen-

te iscritti ad un ciclo di studi presso

l’Università o istituto scolastico di ogni

ordine e grado”. I giovani debbono,

comunque, aver compiuto i 16 anni di

età e, se minorenni, debbono posse-

dere autorizzazione alla prestazione di

lavoro da parte del genitore o di chi

esercita la potestà genitoriale.

LAVORO E VENDEMMIA | 6 | Confagricoltura Cuneo

» percettori di prestazioni integrative del

salario o sostegno al reddito: cassin-

tegrati, titolari di indennità di disoccu-

pazione ASpI, disoccupazione speciale

per l’edilizia e i lavoratori in mobilità;

» qualsiasi soggetto, purché non sia sta-

to iscritto negli elenchi anagrafici dei

lavoratori agricoli nell’anno preceden-

te, nel caso in cui l’azienda agricola

committente abbia un volume di affari

inferiore a 7.000 euro.

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Limiti economici per il prestatore. L’art. 48

del D.lgs 81/2015, prevede che i compen-

si economici fissati per il prestatore quali

limite annuo, siano “annualmente rivalutati

sulla base della variazione dell’indice ISTAT

dei prezzi al consumo per le famiglie degli

operai e degli impiegati intercorsa nell’anno

precedente”.

I compensi complessivamente percepiti dal

prestatore non possono superare dal 2015

i 7.000 € netti (9.333 € lordi) nel corso di

un anno solare, con riferimento alla totalità

dei committenti.

Per prestatori percettori di misure di soste-

gno al reddito il limite economico è di 3.000

euro nette complessive per anno solare,

con riferimento alla totalità di committenti,

(4.000 euro lordi).

Limiti economici per il committente. Con il

comma 1 dell’art. 48 del D.lgs 81/2015viene

introdotto, anche per gli imprenditori

agricoli committenti (che prima ne erano

esclusi), il limite dei 2.000 euro netti annui

(2.666 euro lordi) di compenso per singolo

prestatore.

Obblighi per il committente. Prima dell’ini-

zio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il

giorno stesso purché prima dell’inizio della

prestazione), il committente deve effettuare

la comunicazione di inizio prestazione alla

Direzione Territoriale del lavoro compe-

tente, attraverso modalità telematiche, ivi

compresi SMS o posta elettronica, indicando

i dati anagrafici e il codice fiscale del lavora-

tore, nonchè il luogo della prestazione con

riferimento ad un arco temporale non supe-

riore ai trenta giorni successivi.

VOUCHER PER LAVOROACCESSORIO LAVORO E VENDEMMIA

LAVORO E VENDEMMIA | 7 | Confagricoltura Cuneo

La mancata comunicazione alla Direzione

Territoriale del lavoro prevede l’applicazione

della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma

1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. ‘Col-

legato Lavoro’), come indicato nella Circola-

re INPS n. 157 del 7/12/2010.

Inoltre, il committente ha l’obbligo di verifi-

care il non superamento del limite economi-

co da parte del prestatore. A tal fine, dovrà

richiedere al prestatore una dichiarazione

in ordine al non superamento degli importi

massimi previsti, riferita sia ai voucher riscos-

si nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo

stesso o da altri committenti e non ancora

riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione

costituisce elemento necessario e sufficiente

ad evitare, in capo al datore di lavoro, even-

tuali conseguenze di carattere sanzionato-

rio.

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ASSUNZIONICONGIUNTE LAVORO E VENDEMMIA

ASSUNZIONI CONGIUNTEIl ministero del Lavoro

e l’INPS hanno messo

a punto le modalità

per le assunzioni con-

giunte in agricoltura

introdotte dall’articolo

9, comma 11 della leg-

ge 99/2013. Attraverso

di esse, due o più im-

prese agricole, al ricorrere di determinate con-

dizioni, possono instaurare congiuntamente un

rapporto di lavoro con la stessa persona al fine

di utilizzarla presso le rispetti- ve aziende.

Con l’assunzione congiunta, in sostanza, non si

instaura una pluralità di rapporti di lavoro, ma

uno solo col medesimo prestatore.

Chi può procedere all’assunzione congiunta? Le

ipotesi contemplate dalla legge sono quattro:

» le imprese appartenenti allo stesso grup-

po societario, in base all’articolo 2359 del

codice civile;

» le imprese riconducibili allo stesso pro-

prietario, e cioè quelle che, pur apparte-

nendo allo stesso soggetto;

» le imprese condotte da soggetti legati tra

loro da un vincolo di parentela o affinità

entro il terzo grado (imprese individuali o

società di persone);

» le imprese legate da un contratto di rete,

quando almeno il 50% siano aziende

agricole.

Il contratto può essere sia a tempo

determinato che indeterminato. Le modalità

di assunzione sono state definite dal decreto

ministeriale 27 marzo 2014, pubblicato sulla

«Gazzetta ufficiale» 185 dell’agosto 2014.

La comunicazione di assunzione congiunta

(come quelle di trasformazione, proroga e

cessazione) deve essere eseguita da un solo

datore e non da tutti i componenti la parte

datoriale. L’adempimento, per i gruppi d’impre-

sa, spetta alla capogruppo, mentre per le im-

prese riconducibili allo stesso proprietario è a

quest’ultimo che si deve fare riferimento.

In caso di “gruppo familiare” e del contratto di

rete, perché in questi casi la legge non individua

a priori un soggetto di riferimento. Occorre

dunque rifarsi alla volontà delle parti.

Le aziende legate da un contratto di rete

possono individuare chi e tenuto a effettuare

le comunicazioni relative alle assunzioni

congiunte con lo stesso contratto di rete,

ovvero con successivo separato accordo da

depositarsi presso l’associazione di categoria.

Accordo che, con le stesse modalità, deve

essere adottato dalle imprese condotte da

soggetti legati da vincolo di parentela o affinità

entro il terzo grado.

In caso di assunzione congiunta in agricoltura,

le denunce contributive all’Inps vanno

effettuate da un solo soggetto, il referente uni-

co, per conto di tutti i co-datori di lavoro.

Per il ministero lo svolgimento di tutti gli

adempimenti successivi alla instaurazione del

rapporto, quali la tenuta del libro unico del

lavoro, i prospetti paga, le denunce

contributive, vanno effettuati da un solo

soggetto, quello incaricato di eseguire la

comunicazione di assunzione ai sensi del Dm

27 Marzo 2015.

LAVORO E VENDEMMIA | 8 | Confagricoltura Cuneo

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LAVORO A TEMPO DETERMINATO -SICUREZZA LAVORO E VENDEMMIA

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

In caso di assunzioni

ordinarie o di

assunzioni congiunte

i lavoratori dipende-

nti, assunti come

operai agricoli a

tempo determinato

per le operazioni di raccolta dell’uva,

sono inquadrati ai senti dell’art. 31 del CCPL

Operai Agricoli della Provincia di Cuneo,

come operai raccoglitori.

La paga oraria è pari a:

€ 6,25 per gli operai alla prima

esperienza,

€ 7,20 per i lavoratori con esperienza,

al lordo delle trattenute previdenziali e

fiscali.

La comunicazione di assunzione deve

essere effettuata almeno il giorno

precedente l’inizio lavori.

SICUREZZALa normativa in ma-

teria di tutela della

salute e della sicu-

rezza nei luoghi di

lavoro, di cui al D.lgs.

81/08, riguarda tut-

te le aziende con

dipendenti fissi, sta-

gionali e percettori di voucher. Si consiglia

di fornire a tutti i lavoratori, prima dell’inizio

della prestazione, il vademecum “Ambiente

e sicurezza sul lavoro in agricoltura”,

disponibile presso la Confagricoltura Cuneo

in: italiano, macedone, albanese e polacco.

Il vademecum costituisce la formazione per

gli operai addetti alla raccolta.

LAVORO E VENDEMMIA | 8 | Confagricoltura Cuneo

Si ricorda che tutti i lavoratori devono

essere sottoposti a visita medica con

cadenza annuale.

In caso di lavoratori che effettuano meno di

51 giornate all’anno la visita può essere

effettuata ogni 2 anni dalla 1° azienda che

assume il lavoratore.

I lavoratori devono essere muniti di DPI

(dispositivi di protezione individuale) in base

ai rischi cui sono sottoposti.

I rischi devono essere descritti nel

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

I nostri uffici sono a disposizione per la

redazione del DVR per le aziende che

ancora ne sono sprovviste.

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APPALTO LAVORI LAVORO E VENDEMMIA

LAVORO E VENDEMMIA | 9 | Confagricoltura Cuneo

APPALTO LAVORIIn caso di affida-

mento dei lavori

agricoli a Coope-

rative di lavoro o

contoterzisti è

sempre necessario

predisporre uncontratto di appalto.

Al fine di evitare pesanti sanzioni il

contratto, e lo svolgimento dei lavori

devono rispettare determinate con-

dizioni.

Il contratto d’appalto servizi è una forma

contrattuale con cui la

cooperativa/contoterzista si impegna ad

eseguire determinate lavorazioni presso

l’azienda agricola committente.

Il contratto di appalto deve prevedere:

Il corrispettivo totale dei lavori affidati

all’appaltatore

Eventuali penali previste in caso di

ritardo nell’esecuzione dei lavori o

danni arrecati

Le condizioni per l’eventuale messa a

disposizione dei beni

L’azienda che esegue i lavori deve:

Provvedere a regolarizzare i lavoratori

Fornire all’azienda committente il DURC

a prova della regolarità contributiva

Fornire visura camerale

Avere il potere organizzativo e direttivo

dei lavoratori

Assumersi il rischio di impresa

L’azienda agricola committente deve:

Controllare attentamente il contratto di

appalto

Comunicare alla coop/contoterzista i

rischi presenti in azienda al fine di

redigere il DUVRI: documento di

valutazione dei rischi da interferenza.

Evitare la commistione fra i propri

lavoratori ed i dipendenti

dell’appaltatore.

Concordare con l’appaltatore modalità e

tempi delle verifiche in corso d’opera

Si ricorda infine che l’azienda agricola

committente è responsabile in solido con

la coop/contoterzista per:

Retribuzione dei lavoratori (anche TFR)

Contributi previdenziali ed assistenziali

La responsabilità è limitata all’importo che

il committente non ha ancora versato

all’appaltatore e può essere richiesta dagli

organi di controllo entro 2 anni dalla data

di ultimazione dei lavori.

L’ufficio paghe di Confagricoltura è a

disposizione per controllare la correttezza

e la «genuinità» dei contratti di appalto.

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ORARIO UFFICI LAVORO E VENDEMMIA

LAVORO E VENDEMMIA | 10 | Confagricoltura Cuneo

ORARIO UFFICI –CONTATTI

DOCUMENTII documenti necessari per effettuare

l’assunzione degli operai addetti alla

raccolta (sia con l’assunzione che con i

voucher sono:

• Codice fiscale

• Copia documento di identità

• Copia permesso di soggiorno se

cittadino extracomunitario

La comunicazione di assunzione deve essere

effettuata almeno il giorno antecedente

l’inizio lavori.

Copia della lettera di assunzione deve essere

consegnata al lavoratore ed una copia deve

essere conservata in azienda per ricevuta.

UFFICIO ZONA DI ALBA:

Lun – ven: 8,30 – 12,30 14,30 – 17,30

Sab : 8,30 – 12,30

Tel. 0173/281929 int. 4

Fax. 0173/280979 specificare c.a. Ufficio Paghe

Mail [email protected]; [email protected]

UFFICIO RECAPITO DI SANTO STEFANO BELBO:

Lun e ven : 8,30 – 12,00

Mer : 8,30 – 12,00 14,30 – 17,00

Tel. 0141/840782

UFFICIO RECAPITO DI CANALE:

Mar: 8,30 – 12,00

Tel. 0141/840782

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LAVORO EVENDEMMIALE REGOLE PER ESSERE INREGOLA

ag

ost

o2016