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LE ACQUE REFLUE E LA TUTELA DELLE ACQUE I trattamenti appropriati delle acque reflue urbane Ing. Lorenzo Maresca [email protected]

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LE ACQUE REFLUE E LA TUTELA DELLE ACQUE

I trattamenti appropriati delle acque reflue urbane

Ing. Lorenzo [email protected]

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sommario

SCHEMA INTERVENTO SU TRATTAMENTI APPROPRIATI ARU

1. Definizione TA

2. Disciplina TA

3. Come stabilisco se posso adottare un TA per

acque reflue urbane.

4. Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA

5. CONCLUSIONI

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Definizione TA - 1

DIR 91/271/EEC: art. 2 (definizioni):il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD 5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 %.

D.Lgs. 152/06, art. 74il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

TRATTAMENTO PRIMARIO

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Definizione TA - 2

DIR 91/271/EEC: art. 2 (definizioni):trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

D.Lgs. 152/06, art. 74il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

TRATTAMENTO SECONDARIO

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Definizione TA - 3

DIR 91/271/EEC: art. 2 (definizioni):il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

D.Lgs. 152/06, art. 74il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;

TRATTAMENTO APPROPRIATO

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Disciplina TA - 1

Disciplina comunitariaDIR 91/271/EEC: art. 7:Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato, così come definito all'articolo 2, punto 9) nei seguenti casi: - per scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da agglomerati con meno di 2 000 a.e.;- per scarichi in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.;Norma Nazionale

D.Lgs. 152/06, art. 105 (scarichi in acque superficiali) , comma 2:

Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

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Disciplina TA - 2

D.Lgs. 152/06, ALLEGATO 5, par. 3 INDICAZIONI GENERALI:

I trattamenti appropriati devono essere individuati con l’obiettivo di:

a) rendere semplice la manutenzione e la gestione

b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico

c) minimizzare i costi gestionali.

Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.

Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche per tutti gli agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano.

Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000 a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.

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Disciplina TA - 3

Norma Regionale

LR 20/2006

delega alla disciplina dei TA nel Regolamento: art. 13 (Regolamento Regionale), comma 1, lett. c): “La Giunta Regionale […] provvede a disciplinare con regolamento […] i trattamenti appropriati […]”

DPGR 46/R 2008

Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati.

Art. 20 - Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali

ALLEGATO 3

CAPO 1, TABELLA 2 (TA per acque superficiali interne), TABELLA 3 (TA per acque marino costiere)

CAPO 2 , PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE

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Come stabilisco se posso adottare un TA per acque reflue urbane - 1

Definizioni fondamentali: AGGLOMERATO, ACQUE REFLUE URBANE e AE

AGGLOMERATODIR 91/271/EEC, art. 2 (definizioni), p.to 4:

area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

D.Lgs. 152/06, art. 74, comma 1, let. n:

n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale; (Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

LR 20/2006, art. 2, comma 1, let. n) :

area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

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Come stabilisco se posso adottare un TA per acque reflue urbane - 2

ACQUE REFLUE URBANE DIR 91/271/EEC, art. 2 (definizioni), p.to 1:

acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

D.Lgs. 152/06, art. 74, comma 1, let. i:

acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

LR 20/2006, art. 2, comma 1, let. n) :

il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

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Come stabilisco se posso adottare un TA per acque reflue urbane - 3

ABITANTE EQUIVALENTE DIR 91/271/EEC, art. 2 (definizioni), p.to 1; D.Lgs. 152/06, art. 74, comma 1, let. k:

il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

LR 20/2006, art. 2, comma 1, let. a) :

il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno;

è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno.

Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;

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Come stabilisco se posso adottare un TA per acque reflue urbane - 5

Definito l’AE, come determino la potenzialità dell’impianto?I processi di depurazione sono dimensionati in relazione ai carichi di punta (massimi). Diventa fondamentale il periodo di osservazione dei fenomeni (frequenze di misura dei parametri significativi): dati medi annui poco significativi in presenza di fenomeni stagionali;Quali riferimenti dalla normativa?DIR 91/271/EEC, art 4, p.to 4: “Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.”

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Come stabilisco se posso adottare un TA per acque reflue urbane - 6

SEZIONE 1 – Agglomerato

Carico nominale: carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato, espresso in abitanti equivalenti, costituito dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue industriali; esso non include il carico delle acque reflue industriali trattate separatamente e che non scaricano in fognatura.

Carico totale servito: carico totale organico biodegradabile, espresso in abitanti equivalenti, generato nell'agglomerato e connesso ai sistemi di collettamento; esso non include il carico delle aree dell'agglomerato prive di sistemi di collettamento.

Carico totale trattato: carico totale organico biodegradabile, espresso in abitanti equivalenti, connesso ai sistemi di collettamento e che raggiunge l'impianto di trattamento; la differenza tra il carico totale servito e il carico totale trattato rappresenta il carico delle aree dell'agglomerato con sistemi di collettamento che non raggiungono l'impianto di trattamento.

si ragiona in termini di CARICO, quindi ci si dovrebbe ricondurre alla definizione della DIR 91/271

TUTTO IL POTENZIALE SALVO ….

CARICO COLLETTATO IN FOGNATURA

CARICO TRATTATO DAL DEPURATORE

Altre fonti normative: D.M. 18.09.2002, SCHEDA 6.1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE

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Come stabilisco se posso adottare un TA per acque reflue urbane - 7

SEZIONE 2 – Impianto di depurazione

Capacità organica di progetto: capacità organica di progetto dell'impianto di depurazione espressa in abitanti equivalenti.

Capacità idraulica di progetto: capacità idraulica di progetto dell'impianto di depurazione espressa in m3/d.

Portata media annua attuale: effettivo volume trattato annualmente dall'impianto.

.

Si ragiona in termini di CAPACITA’ DI PROGETTO: dato teorico, basato su ipotesi progettuali non sempre omogenee (dotazioni idriche per AE, coefficienti di punta per le portate, caratteristiche del liquame ecc.)

È un dato MISURABILE ma che non consente la determinazione del CARICO dell’impianto come indicato dalla DIR 91/271.

Non è rappresentativo delle variazioni stagionali del carico

Altre fonti normative: D.M. 18.09.2002, SCHEDA 6.1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (ART. 19) - 1

1. I trattamenti depurativi di cui all'articolo 105, comma 2 del decreto legislativo (di seguito denominati trattamenti appropriati), possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:

a) agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;

b) agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.

2. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.

.

COMMENTO

Il comma 2 è un richiamo al Piano di Tutela delle Acque (DCR 6/2005)

Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati.

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (ART. 19) - 2

3. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati ai fini dei seguenti obiettivi:

a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;

b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico edorganico;

c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;

d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all'articolo 99 del decreto legislativo;

e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;

f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati.

.

COMMENTO

Principi generali che richiamano concetti già espressi dall’All. 5 del D.Lgs. 152/06

Let. c): è un riferimento per la pianificazione d’Ambito

Let. e) richiamo alla Del. CITAI ’77 (All. 4)

Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati.

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (ART. 19) - 3

4. Per gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3, la conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue urbane è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;

b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte, secondo le disposizioni dell'allegato 3, capo 1 al presente regolamento, nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;

c) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento secondo le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento;

d) non compromettere il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.

COMMENTO

le lett. a) e d) comportano una forte assunzione di responsabilità da parte degli enti che autorizzano, che sono tenuti a dare supporto ai richiedenti indicando con chiarezza gli obiettivi vogliono garantire (requisiti dei progetti)

Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati.

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (ART. 19) - 4

5. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

6. L'ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:

a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto di depurazione che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento;

b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione;

c) i limiti allo scarico sulla base dell'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo qualora nell'impianto di depurazione, ancorché rientrante come tipologia in quelli dell'articolo 20, sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.

COMMENTO

comma 5: possibile ma assai raro (evoluzione edilizia)

comma 6 lett. a) e b): richiamo al PMG

comma 6 let. c): diventa fondamentale capire l’effettiva capacità depurativa dell’impianto e se davvero residua capacità depurativa residua (verifica funzionale degli impianti)

Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati.

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (ART. 19) - 5

7. Gli impianti, o parti di essi, esistenti tra il piede di utenza ed il punto di scarico finale se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza sono considerati utili alla realizzazione delle tipologie descritte all'articolo 20.

COMMENTO

UTILI non vuol dire SUFFICIENTI, ma che CONCORRONO….

La norma era stata inizialmente pensata per differire gli adeguamenti dei piccoli agglomerati (fino a 500 AE), laddove non vi fossero particolari problematiche di tutela dei corpi recettori.

Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati.

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (ART. 19) – 7

8. Per gli agglomerati con meno di duemila AE, se recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, e con meno di diecimila AE, se recapitanti in acque superficiali marino costiere, le priorità di adeguamento dei sistemi di raccolta e trattamento, definite ne gli accordi di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale, sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) potenzialità dell'impianto;

b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell'agglomerato;

c) complessità dell'intervento di adeguamento e sua tempistica;

d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;

e) effettivo impatto sul corpo idrico recettore e sul reticolo prossimale allo stesso relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione e sul permanere o l'insorgere di problemi igienico sanitari.

COMMENTO

LR 20/2006, art. 26 (Norme transitorie per le acque reflue urbane.)

2. Entro trecento giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 (15 marzo +300gg), i gestori della pubblica fognatura, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati inferiori a 2000 abitanti equivalenti, definiscono e presentano alle province competenti un programma, approvato per quanto di competenza dall'AATO, sentito il parere dell'ARPAT, per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di un cronoprogramma che ne identifichi le risorse necessarie alla realizzazione del programma stesso entro il 31 dicembre 2015. La provincia autorizza l'esercizio allo scarico in via provvisoria e previa stipula tra le parti interessate di un accordo di programma che individui le priorità in relazione agli obiettivi del piano di tutela delle acque e le modalità di copertura finanziaria degli interventi.

Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati.

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (ART. 20) – 9

1. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 2 del presente regolamento.

2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 3 del presente regolamento.

3. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:

a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto;

b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;

c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;

d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.

COMMENTO

Commi 1 e 2:

Introducono le TABELLE delle tipologie impiantistiche idonee

Comma 3: principi generali per NUOVI IMPIANTI (richiamano quelli dell’art. 19, commi 3 e 8)

Art. 20 - Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali.

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (ART. 20) – 10

4. Dei controlli previsti dal programma di monitoraggio e gestione per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre cento AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno i due terzi nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L'effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento.

COMMENTO

Disposizioni specifiche per acque di balneazione

Art. 20 - Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali.

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (ALL.3) – 11

CAPO 1

Elenco di SISTEMI IMPIANTISTICI idonei alla definizione di trattamento appropriato purché conformi alle disposizioni dell’art. 19 (Disposizioni generali sui trattamenti appropriati):

TABELLA 2: TA per acque superficiali interne (?E IL SUOLO vedi p.ti 1 e 2?);

TABELLA 3: TA per acque marino costiere;

CAPO 2 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE

COMMENTO

OSSERVAZIONE 1: NOTE alle TAB. 1 e 2

(b) la subirrigazione NON è SCARICO SUL SUOLO EX ART. 103 D.Lgs. 152/06 se correttamente realizzata (vedi ALL. 2, CAPO 2, par. 2.4 e 2.5 – Del. CITAI ‘ 77)

(c) NOTA GENERALE: in presenza di pretrattamenti individuali delle utenze della rete fognaria, questi CONCORRONO AL TRATTAMENTO APPROPRIATO

OSSERVAZIONE 2: sono TA i sistemi impiantistici con CONDOTTA SOTTOMARINA (all’art. 18, comma 2 della LR 20/2006: 300 m dalla costa x 25 m di profondità) purché vi sia un pretrattamento a piè d’utenza e sia presente un sistema di grigliatura fine centralizzato prima della spinta a mare.

ALLEGATO 3 – TRATTAMENTI APPROPRIATI

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (PMG) – 12

1. Il programma di manutenzione e gestione (d'ora in avanti denominato PMG) è costituito dal complesso delle attività necessarie:

a) ad un controllo regolare, efficace e tempestivo dei rendimenti del processo depurativo;

b) ad assicurare nel tempo l'integrità, la funzionalità ed efficienza degli impianti attraverso le richieste azioni di verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Detto programma è predisposto dal gestore dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo per ogni impianto di trattamento in ragione delle seguenti caratteristiche:

a) potenzialità nominale dell'impianto come risultante dall' autorizzazione allo scarico;

b) strutturazione impiantistica e tipologia dei processi depurativi attuati nell'impianto;

c) caratteristiche dei sistemi di controllo del processo depurativo e di funzionamento degli impianti;

d) stato di conservazione delle strutture e degli impianti.

COMMENTO

Comma 2:

Let. a): rimanda alla potenzialità indicate nell’autorizzazione. Diventa importante aver VALIDATO le effettive capacità di depurazione degli impianti (DIR 91/271/EEC, art 4, p.to 4).

Lett. b) e c): STANDARDIZZAZIONE della raccolta dati (PROCEDURE)• caratteristiche tecniche e dati di esercizio dell’impianto (trasmessi annualmente); •strumentazione presente (portata, DO ….); •lay-out funzionale e planimetria programma delle attivita’ ordinarie di gestione (allontanamento fanghi, verifiche parametri di funzionamento ….)

Let. d): valutazione sintetica (opere civili + opere elettro-meccaniche) e fotografie (DATA).

CAPO 2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (PMG) – 13

3. Per ogni impianto deve essere reso disponibile un registro d'impianto che riporti:

a) le caratteristiche generali dell'impianto ivi compresa una sua planimetria;

b) una sintesi del PMG;

c) la registrazione delle operazioni di attuazione del PMG con l'indicazione della data, dell'impresa e degli operatori che hanno effettuato le stesse.

I dati tecnici risultanti dall'effettuazione delle attività previste dal programma di manutenzione e gestione sono conservati per almeno 4 anni a cura del gestore e restano disponibili a richiesta alle autorità di controllo ed ai soggetti incaricati della vigilanza.

COMMENTO

REGISTRI:

OPERAZIONI ORDINARIE:

•rilievo parametri (bod, cod, ss, e.coli, azoto tot., fosforo tot.)

•manutenzioni ordinarie

OPERAZIONI STRAORDINARIE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E PROGRAMMATE

CAPO 2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (PMG) – 14

4. Il gestore può presentare all' ente autorizzante un PMG diverso da quello di cui alla tabella 4. Detto piano deve comunque rispettare quanto disposto al punto 3 ed è sostitutivo della tabella 4 solo successivamente alla sua approvazione da parte dell'ente autorizzante.

5. L'ente autorizzante può, motivatamente, integrare in relazione alla situazione locale dell'impianto e del corpo ricettore, quanto disposto alla tabella 4 o quanto proposto dal gestore, sia in merito alle tipologie di operazione che alla frequenza.

COMMENTO

IL PMG È UN DOCUMENTO CHE VA COSTRUITO SULL’IMPIANTO QUINDI PERSONALIZZATO E ADATTATO ANCHE CONFRONTANDOSI CON L’ENTE CHE DOVRÀ AUTORIZZARE LO SCARICO.

CAPO 2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE

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Cosa prevede il Regolamento 46/R per i TA (PMG) – 15

OSSERVAZIONI:

il PMG dovrebbe essere ESTESO A TUTTI GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, non solo ai TA (Es. PROVINCIA DI LIVORNO):

il PMG diventa uno strumento importante per il Gestore per riesaminare criticamente il processo depurativo e quindi anche la programmazione degli investimenti necessari per l’eventuale adeguamento o mantenimento della funzionalità;

il PMG diventa uno strumento fondamentale per il controllo (guida) e per l’aggiornamento dei dati dell’autorizzazione;

la complessità del PMG deve essere funzionale alla complessità dell’impianto e commisurata alle caratteristiche del corpo recettore.

CAPO 2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE

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CONCLUSIONI

1. Il ricorso al TA dipende dalla carico da depurare: è opportuno validare capacità depurative derivanti da dati progettuali datati:

- l’occasione può essere il rinnovo dell’atto autorizzativo

- il riferimento normativo che tutela di più (chi Gestisce e chi Autorizza) è quello della DIR 91/271/EEC: “Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.”

2. La scelta del TA è funzione delle caratteristiche del corpo recettore e quindi funzione di OBIETTIVI DI QUALITA’ e OBIETTIVI PER ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE. Gli Enti che autorizzano devono fornire indicazioni precise sugli OBIETTIVI da PERSEGUIRE in funzione del recapito.

3. il PMG è uno strumento importante non solo per i TA: dovrebbe essere uno standard per tutti gli impianti.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE