le fonti del diritto. le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il...

21
Le fonti del diritto

Upload: romola-contini

Post on 02-May-2015

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

Le fo

nti d

el d

iritt

o

Page 2: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su

Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono

cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in:in:1. fonti di produzione: sono gli atti e i fatti

1. fonti di produzione: sono gli atti e i fatti giuridici da cui hanno origine le norme giuridiche

giuridici da cui hanno origine le norme giuridiche2. fonti di cognizione: sono particolari documenti

2. fonti di cognizione: sono particolari documenti che consentono di conoscere le fonti atto.

che consentono di conoscere le fonti atto.

Le fo

nti d

el d

iritt

o

Page 3: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

Le fonti non hanno tutte lo stesso valore, esiste

Le fonti non hanno tutte lo stesso valore, esiste tra loro un rapporto di gerarchia in virtù del quale

tra loro un rapporto di gerarchia in virtù del quale le fonti di grado inferiore non possono essere in

le fonti di grado inferiore non possono essere in contrasto con quelle di grado superiore.

contrasto con quelle di grado superiore.

La g

erar

chia

del

le

font

i

Page 4: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

Le fonti del diritto italiano sono organizzate nel

Le fonti del diritto italiano sono organizzate nel seguente modo:seguente modo:

1. Costituzione e leggi costituzionali

1. Costituzione e leggi costituzionali2. Leggi ordinarie, decreti legge, decreti

2. Leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, trattati e regolamenti dell

legislativi, trattati e regolamenti dell’’Unione Unione EuropeaEuropea3. Leggi regionali3. Leggi regionali4. Regolamenti4. Regolamenti5. Usi e consuetudini5. Usi e consuetudini

La g

erar

chia

del

le

font

i

Page 5: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

Le leggi costituzionali sono particolari atti normativi emanati per modificare o integrare la Costituzione. Vengono approvate dal Parlamento con una

procedura più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie. Sono richieste maggioranze più elevate ed il testo deve essere approvato due volte da parte di ciascuna Camera.Le

legg

i cos

tituz

iona

li

(prim

o gr

adin

o de

lla

scal

a ge

rarc

hica

)

Page 6: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento seguendo un particolare iter che viene detto “iter legislativo”.Abbiamo cinque fasi:Abbiamo cinque fasi:

1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene

1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamentopresentato al Parlamento

2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di

2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso e approvato dalle due

legge viene discusso e approvato dalle due CamereCamere

Le le

ggi o

rdin

arie

(sec

ondo

gra

dino

del

la

scal

a ge

rarc

hica

)

Page 7: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

3. PROMULGAZIONE – il testo di legge viene

3. PROMULGAZIONE – il testo di legge viene firmato dal Presidente della Repubblica

firmato dal Presidente della Repubblica4. PUBBLICAZIONE – la legge viene pubblicata

4. PUBBLICAZIONE – la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficialesulla Gazzetta Ufficiale

5. ENTRATA IN VIGORE – la legge, dopo 15 giorni

5. ENTRATA IN VIGORE – la legge, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, diviene esecutiva e deve

dalla pubblicazione, diviene esecutiva e deve essere rispettata da tuttiessere rispettata da tuttiLe

legg

i ord

inar

ie

(sec

ondo

gra

dino

del

la

scal

a ge

rarc

hica

)

Page 8: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

I decreti legislativi ed i decreti legge sono detti

I decreti legislativi ed i decreti legge sono detti anche anche ““atti aventi forza di legge

atti aventi forza di legge”” in quanto hanno in quanto hanno

la stessa efficacia delle leggi ma sono emanati dal

la stessa efficacia delle leggi ma sono emanati dal Governo.Governo.I decreti legislativi sono emanati dal Governo su

I decreti legislativi sono emanati dal Governo su iniziativa del Parlamento, il quale con una legge

iniziativa del Parlamento, il quale con una legge (legge delega) dà incarico al Governo di emanare

(legge delega) dà incarico al Governo di emanare un decreto indicando la materia ed i principi cui il

un decreto indicando la materia ed i principi cui il Governo deve attenersi. Governo deve attenersi. Dec

reti

legi

slativ

i

(sec

ondo

gra

dino

del

la

scal

a ge

rarc

hica

)

Page 9: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

I decreti legge sono provvedimenti aventi forza di

I decreti legge sono provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo in casi straordinari di

legge emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza.necessità e di urgenza.Si tratta di provvedimenti provvisori in quanto

Si tratta di provvedimenti provvisori in quanto essi devono essere convertiti in legge dal

essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti perdono

Parlamento entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia.efficacia.Dec

reti

legg

e

(sec

ondo

gra

dino

del

la

scal

a ge

rarc

hica

)

Page 10: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

I Trattati e i regolamenti dell’Unione Europea sono provvedimenti emanati dagli organi dell’Unione Europea equiparati alle leggi nazionali e direttamente applicabili nello Stato.

Trat

tati

e re

gola

men

ti

dell’Uni

one

Euro

pea

(sec

ondo

gra

dino

del

la

scal

a ge

rarc

hica

)

Page 11: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

Le leggi regionali sono provvedimenti emanati

Le leggi regionali sono provvedimenti emanati dalle Regioni nelle materie di loro competenza.

dalle Regioni nelle materie di loro competenza.Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva

Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva per tutte le materie non espressamente riservate

per tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato secondo quanto

alla legislazione dello Stato secondo quanto previsto dallprevisto dall’’art. 117 della Costituzione.

art. 117 della Costituzione.Le le

ggi r

egiona

li

(terz

o gr

adin

o de

lla sca

la

gera

rchi

ca)

Page 12: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

I regolamenti sono atti normativi emanati dal Governo per indicare i criteri di attuazione di una legge.

I reg

olam

enti

(qua

rto g

radi

no

del

la sca

la g

erar

chica)

Page 13: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

La consuetudine è lLa consuetudine è l’’osservanza di un

osservanza di un comportamento costante e uniforme da parte di

comportamento costante e uniforme da parte di un gruppo sociale con la convinzione di seguire un

un gruppo sociale con la convinzione di seguire un obbligo giuridico.obbligo giuridico.

Si tratta di una fonte non scritta.

Si tratta di una fonte non scritta.

Gli us

i o con

suet

udin

i

(qui

nto

grad

ino

del

la sca

la g

erar

chica)

Page 14: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

Con lCon l’’espressioneespressione““entrata in vigore

entrata in vigore”” si indica il si indica il

momento in cui la norma diventa obbligatoria.

momento in cui la norma diventa obbligatoria.Il periodo che intercorre tra la pubblicazione e

Il periodo che intercorre tra la pubblicazione e ll’’entrata in vigore prende il nome di

entrata in vigore prende il nome di ““vacatio vacatio legislegis”” e, normalmente, è fissato in quindici giorni.

e, normalmente, è fissato in quindici giorni.

Entrat

a in

vig

ore

Page 15: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

Ogni atto normativo prima di divenire obbligatorio deve essere reso noto ai consociati mediante la pubblicazione su documenti ufficiali quali, ad es., la Gazzetta Ufficiale della Repubblica.La pubblicazione serve a portare a conoscenza di tutti i cittadini la norma giuridica in quanto nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la legge non ammette ignoranza.

Entrat

a in

vig

ore

Page 16: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

LL’’abrogazione consiste nella cancellazione di una

abrogazione consiste nella cancellazione di una norma dallnorma dall’’ordinamento giuridico in seguito

ordinamento giuridico in seguito allall’’introduzione di una nuova norma o mediante

introduzione di una nuova norma o mediante referendum abrogativo.referendum abrogativo.LL’’abrogazione può essere:

abrogazione può essere:1. espressa: quando una nuova norma dichiara

1. espressa: quando una nuova norma dichiara espressamente abrogata la norma precedente

espressamente abrogata la norma precedente2. tacita: quando una norma successiva dispone

2. tacita: quando una norma successiva dispone diversamente dalla precedente

diversamente dalla precedente

Abrog

azio

ne

Page 17: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

3. mediante referendum abrogativo: gli elettori si

3. mediante referendum abrogativo: gli elettori si pronunciano con un pronunciano con un ““sìsì”” o con un o con un ““nono”” per per ll’’abrogazione totale o parziale di una norma

abrogazione totale o parziale di una norma4. tramite annullamento: viene pronunciata dalla

4. tramite annullamento: viene pronunciata dalla Corte Costituzionale quando una norma contrasta

Corte Costituzionale quando una norma contrasta con altre di grado più elevato (non rispetta, cioè, il

con altre di grado più elevato (non rispetta, cioè, il principio della gerarchia delle fonti)

principio della gerarchia delle fonti)

Abrog

azio

ne

Page 18: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

LL’’interpretazione è un atto che mira ad

interpretazione è un atto che mira ad individuare la volontà ed il significato della

individuare la volontà ed il significato della norma giuridica.norma giuridica.A seconda dei soggetti che la pongono in essere si

A seconda dei soggetti che la pongono in essere si distingue in:distingue in:

AUTENTICA: è fatta dal legislatore. Il legislatore,

AUTENTICA: è fatta dal legislatore. Il legislatore, cioè, con una norma successiva spiega il

cioè, con una norma successiva spiega il significato della norma precedente . Questo tipo di

significato della norma precedente . Questo tipo di interpretazione è vincolante per tutti nel senso

interpretazione è vincolante per tutti nel senso che tutti devono interpretare la norma nel senso

che tutti devono interpretare la norma nel senso indicato dal legislatoreindicato dal legislatoreIn

terp

reta

zion

e

Page 19: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

GIUDIZIALE: è fatta dai giudici alla fine di un

GIUDIZIALE: è fatta dai giudici alla fine di un processo ed è contenuta nella sentenza. Tale

processo ed è contenuta nella sentenza. Tale interpretazione è vincolante (cioè deve essere

interpretazione è vincolante (cioè deve essere osservata) solo per le parti del processo.

osservata) solo per le parti del processo.LL’’insieme delle decisioni dei giudici (sentenze) è

insieme delle decisioni dei giudici (sentenze) è definito definito ““giurisprudenza

giurisprudenza””DOTTRINALE: è fatta dai giuristi, cioè dagli

DOTTRINALE: è fatta dai giuristi, cioè dagli studiosi del diritto. Essa serve da orientamento a

studiosi del diritto. Essa serve da orientamento a tutti gli operatori del diritto ma non è vincolante

tutti gli operatori del diritto ma non è vincolante per nessuno.per nessuno.LL’’insieme delle interpretazioni dei giuristi è

insieme delle interpretazioni dei giuristi è definito definito ““dottrinadottrina””

Inte

rpre

tazion

e

Page 20: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

A seconda dei criteri utilizzati per interpretare una norma distinguiamo:

INTERPRETAZIONE LETTERALE: l

INTERPRETAZIONE LETTERALE: l’’interprete deve interprete deve

attenersi al significato attenersi al significato ““letteraleletterale”” delle parole

delle paroleINTERPRETAZIONE LOGICA: l

INTERPRETAZIONE LOGICA: l’’interprete deve interprete deve

cogliere il senso logico della norma cercando i

cogliere il senso logico della norma cercando i motivi che hanno determinato la sua emanazione

motivi che hanno determinato la sua emanazione e i fini che con essa si intendono raggiungere

e i fini che con essa si intendono raggiungereInte

rpre

tazion

e

Page 21: Le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: 1. fonti di

INTERPRETAZIONE ANALOGICA: quando si

INTERPRETAZIONE ANALOGICA: quando si verifica un fatto concreto per il quale non è

verifica un fatto concreto per il quale non è prevista una norma giuridica precisa è possibile

prevista una norma giuridica precisa è possibile applicare una norma che disciplina un caso simile

applicare una norma che disciplina un caso simile o analogo o, in mancanza, si deve ricorrere ai

o analogo o, in mancanza, si deve ricorrere ai principi generali dellprincipi generali dell’’ordinamento giuridico che

ordinamento giuridico che in genere si deducono dalla Costituzione

in genere si deducono dalla CostituzioneIn

terp

reta

zion

e