le modifiche ai modelli degli studi di settore 2012

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Page 1: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
Page 2: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

Le modifiche ai modelli degli Studi di

settore 2012

Page 3: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18 GIUGNO 201218 GIUGNO 2012

I modelli non presentano sostanziali novità rispetto allo scorso anno.

NOVITÀ

Distinzione dell’elenco dei codici da utilizzare per le cause di esclusione da parte dei contribuenti soggetti a parametri rispetto a quelli soggetti agli Studi di settore.

1. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 20121. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

Approvati gli Studi di settore da applicare per il periodo d’imposta 2011

Approvati gli Studi di settore da applicare per il periodo d’imposta 2011

Page 4: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

2. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 20122. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

Approvati 206 MODELLI

Approvati 206 MODELLI

per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle

attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio da

utilizzare per l'annualità 2011.

per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle

attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio da

utilizzare per l'annualità 2011.

Page 5: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

3. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 20123. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

I MODELLI APPROVATII MODELLI APPROVATI

5151 studi per attività economiche del settore delle manifatture;

6161 studi per attività economiche del settore dei servizi;

2424 studi per attività professionali;

70 70 studi per attività economiche del settore del commercio.

Page 6: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

4. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 20124. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

LE ISTRUZIONILE ISTRUZIONI

Unitamente ai modelli sono approvate anche le istruzioni per la compilazione le quali sono costituite da:

parte generaleComune a tutti gli studi di

settoreparte relativa ai quadri F e G (dati contabili)

parte specificaSpecifica di ciascun studio di

settore

Page 7: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

5. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 20125. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE

CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE

1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi

quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro;

4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro;

5. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria;

6. d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore.

Page 8: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

6. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 20126. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE

CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE

7. altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività;8. determinazione del reddito con criteri “forfetari”;9. incaricati alle vendite a domicilio;10. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista

dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata;

11. modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti Studi di settore.

Page 9: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

7. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 20127. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

INSERIMENTO CASELLA INEINSERIMENTO CASELLA INE

Nuova casella “esclusione compilazione INE”:

va barrata dai soggetti che non devono compilare né il modello studi di settore né il modello INE.

Nuova casella “esclusione compilazione INE”

Nuova casella “esclusione compilazione INE”

Page 10: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

8. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 20128. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

NUOVO QUADRO VNUOVO QUADRO V

IMPRESE

PROFESSIONISTI

Page 11: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

9. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 20129. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

NUOVO QUADRO VNUOVO QUADRO V

Nel quadro V deve essere barrata la casella:

V01 per i soggetti che hanno esercitato l’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ex art. 2512, C.c., per il 2011;

V02 per i soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al Regolamento CE n. 1606/2002, per il 2011 (IAS);

V03 per i soggetti che nel 2010 erano contribuenti minimi e che dal 2011 sono in regime ordinari;

V04 (V01 per lavoratori autonomi) per i soggetti che in precedenti periodi di imposta erano contribuenti minimi e che nel 2009 o 2010 hanno cessato di avvalersi di tale regime, ossia nel 2011 sono al 3° o al 2° anno di applicazione del regime ordinario

Page 12: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

10. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 201210. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

GESTIONE SOCI AMMINISTRATORIGESTIONE SOCI AMMINISTRATORI

Nei “nuovi” Studi di settore 2011 al fine di evitare possibili distorsioni della stima dei ricavi, è stata introdotta la nuova modalità di calcolo che

valorizza il “contributo” dei soci amministratori che prestano l’attività nella società in via prevalente e continuativa.

Nei “nuovi” Studi di settore 2011 al fine di evitare possibili distorsioni della stima dei ricavi, è stata introdotta la nuova modalità di calcolo che

valorizza il “contributo” dei soci amministratori che prestano l’attività nella società in via prevalente e continuativa.

Page 13: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

11. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 201211. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

GESTIONE SOCI AMMINISTRATORIGESTIONE SOCI AMMINISTRATORI

Compilazione Quadro A:Compilazione Quadro A:

parte relativa ai soci con occupazione prevalente nell'impresa - compilata sempre, sia in ipotesi di assenza di compenso amministratori o retribuzione come lavoro dipendente, sia in caso di formale compenso;

sterilizzazione dell'importo corrispondente al compenso amministratore direttamente nel Quadro contabile (F16 o F19) che viene letta dal software solo grazie allo specifico campo “di cui compenso amministratori”.

Page 14: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

Premio di congruità

Page 15: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI STUDI DI SETTORENUOVA NORMATIVA IN TEMA DI STUDI DI SETTORE

Gli interventi da parte del Governo

Approvazione

Sanzioni in ipotesi di omessa o infedele compilazione del modello

Accertamento analitico-presuntivo

Premio congruità

13. Studi di settore e premio congruità13. Studi di settore e premio congruità

““Premio congruità”Premio congruità” di cui si dovrà tenere conto per la prima volta proprio in Unico 2012.

““Premio congruità”Premio congruità” di cui si dovrà tenere conto per la prima volta proprio in Unico 2012.

Importante novità Importante novità

Page 16: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

NUOVO PREMIO CONGRUITÀNUOVO PREMIO CONGRUITÀ

14. Studi di settore e premio congruità14. Studi di settore e premio congruità

Art. 10 D.L. 201/2011

NUOVO PREMIO CONGRUITA’

Comma 9

Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti: abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 co. 1

lett. d]) per i soggetti congrui e coerenti; riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui

all’art. 43 d.P.R. 600/73; aumento della franchigia prevista dall’accertamento

sintetico (che passa da 1/5 a 1/3).

Comma 10

Condizioni per l’accesso alla nuova disciplina: fedeltà dei dati dichiarati nel modello Studi di settore; coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di

singolo studio di settore.

Page 17: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

VECCHIO PREMIO CONGRUITÀVECCHIO PREMIO CONGRUITÀ

15. Studi di settore e premio congruità15. Studi di settore e premio congruità

VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98). Fino al 2010 (Unico 2011)

VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98). Fino al 2010 (Unico 2011)

Prevista una soglia relativa e assoluta (40% - € 50.000) al di sopra della quale non si applica il beneficioPrevista una soglia relativa e assoluta (40% - € 50.000) al di sopra della quale non si applica il beneficio

Prevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato che individua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studiPrevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato che individua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studi

È richiesta la congruità anche per il periodo precedenteÈ richiesta la congruità anche per il periodo precedente

Non è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionaliNon è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionali

Nessuna modifica ai termini decadenziali per l’accertamentoNessuna modifica ai termini decadenziali per l’accertamento

Nessun effetto sull’accertamento sinteticoNessun effetto sull’accertamento sintetico

Page 18: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Il contribuente dovrà tenere in maggiore considerazione nella redazione di Unico 2012 al fine di godere del nuovo premio nuovo premio

congruitàcongruità è la fedeltà dei dati indicati

A tal proposito la norma prevede:

“il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”.

16. Studi di settore e premio congruità16. Studi di settore e premio congruità

Page 19: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

CONTROLLI PER I SOGGETTI CONTROLLI PER I SOGGETTI NON CONGRUINON CONGRUI E COERENTI E COERENTI

Specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione

Co. 11 dell’art. 10 del DL 201/2011Co. 11 dell’art. 10 del DL 201/2011

“L’Agenzia delle Entrate e la GdF destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria”.

17. Studi di settore e premio congruità17. Studi di settore e premio congruità

Page 20: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

SANZIONISANZIONI

Le maggiorazioni delle sanzioni (Manovra estiva 2011)

18. Studi di settore e premio congruità18. Studi di settore e premio congruità

Omessa compilazione del modello studiOmessa compilazione del modello studi

sanzione irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a € 2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);sanzione irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a € 2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);

in caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la sanzione irrogabile è incrementata del 50% e pertanto è compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta

in caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la sanzione irrogabile è incrementata del 50% e pertanto è compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta

Page 21: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

ESEMPIO n. 1

Un contribuente ha presentato il mod. UNICO 2011, relativo al 2010 non compilando il modello studi di settore ed evidenziando i seguenti dati:

Ricavi dichiarati € 800.000Costi € 750.000Reddito d’impresa € 50.000

A seguito della rilevazione da parte dell’Ufficio dei dati per gli Studi di settore e dell’applicazione dello studio di settore, si verifica che:

Ricavi rideterminati € 890.000 (+90.000)Costi € 750.000Reddito d’impresa accertato € 140.000 (+90.000)

Considerato che il reddito accertato supera il 10% di quanto dichiarato, l’Ufficio procederà ad irrogare la sanzione amministrativa applicando la sanzione nella nuova misura dal 150% al 300% del reddito dichiarato.

19. Studi di settore e premio congruità19. Studi di settore e premio congruità

Page 22: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

ESEMPIO n. 2

Con riferimento all’esempio 1, si ipotizzi che l’IVA dichiarata sia pari a € 120.000 in quanto l’aliquota media delle operazioni attive calcolata è pari al 15%.

L’IVA accertata è pari a € 133.500 (890.000 x 15%) e quindi la maggiore IVA accertata è pari a € 13.500 (133.500 – 120.000).

Considerato che € 13.500 è superiore al 10% dell’IVA dichiarata, anche ai fini IVA si applica la sanzione nella nuova misura dal 150% al 300% del reddito dichiarato.

20. Studi di settore e premio congruità20. Studi di settore e premio congruità

Page 23: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

PROROGA NECESSARIA PROROGA NECESSARIA

Proroga per i pagamenti delle imposte dirette in scadenza il 16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione)

“All'articolo 10, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo il periodo «e a quelle successive». È aggiunto il seguente «Con riferimento al l'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate in ‘Gazzetta Ufficiale’ entro il 30 aprile 2012»”.

21. Studi di settore e premio congruità21. Studi di settore e premio congruità

Page 24: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

22. Studi di settore e premio congruità22. Studi di settore e premio congruità

PUBBLICAZIONE DI GERICO ENTRO FINE MAGGIO/INIZIO

GIUGNO

PUBBLICAZIONE DI GERICO ENTRO FINE MAGGIO/INIZIO

GIUGNO

CORRETTIVI APPROVATI ENTRO IL 30.04

CORRETTIVI APPROVATI ENTRO IL 30.04

NECESSITA’ DI PROROGARE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

DIRETTE DI ALMENO 20 GIORNI

NECESSITA’ DI PROROGARE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

DIRETTE DI ALMENO 20 GIORNI

interventi relativi all'analisi di normalità economica;

correttivi specifici per la crisi;

correttivi congiunturali di settore;

correttivi congiunturali individuali.

interventi relativi all'analisi di normalità economica;

correttivi specifici per la crisi;

correttivi congiunturali di settore;

correttivi congiunturali individuali.

I correttivi anticrisi per il 2011

I correttivi anticrisi per il 2011

Page 25: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

Società di comodo, congruità e coerenza

Page 26: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

APPROVAZIONE DI GE.RI.CO. APPROVAZIONE DI GE.RI.CO.

Generale riduzione dei ricavi presuntiGenerale riduzione dei ricavi presunti

24. Società di comodo, congruità e coerenza24. Società di comodo, congruità e coerenza

Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato

dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori economici.

Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato

dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori economici.

Page 27: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO.RISULTANZE DI GE.RI.CO.

Utile per escludere l'applicazione delle regole previste per le società

non operative:

sia per le società che non superano il test di operatività per il

periodo d’imposta 2012;

sia per le società in perdita sistemica nel triennio 2009-2011, per

effetto delle disposizioni del D.L. n. 138/2011.

25. Società di comodo, congruità e coerenza25. Società di comodo, congruità e coerenza

Page 28: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO.RISULTANZE DI GE.RI.CO.

26. Società di comodo, congruità e coerenza26. Società di comodo, congruità e coerenza

Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanze degli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed in particolare:

la preclusione da qualsiasi accertamento analitico-presuntivo; riduzione di un anno dei termini di accertamento; l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) per

l'accertamento sintetico in termini di scostamento tra reddito dichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente.

Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanze degli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed in particolare:

la preclusione da qualsiasi accertamento analitico-presuntivo; riduzione di un anno dei termini di accertamento; l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) per

l'accertamento sintetico in termini di scostamento tra reddito dichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente.

Effetti premiali

Page 29: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI INDIVIDUALIPROFESSIONISTI INDIVIDUALI

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/2012

27. Società di comodo, congruità e coerenza27. Società di comodo, congruità e coerenza

Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di

soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto

cui si rende applicabile l’accertamento sintetico

Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di

soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto

cui si rende applicabile l’accertamento sintetico

Page 30: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

I chiarimenti del Fisco

Page 31: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

LE NOVITÀ LE NOVITÀ

Circolare n. 8/E/2012 - Fornite tutte le novità introdotte nel corso del 2011 sugli Studi di settore

L’Agenzia delle Entrate in particolare:

ricorda la previsione del Dl 98/2011 secondo cui è possibile modificare gli studi di settore già approvati, allo scopo di apportare le opportune integrazioni, necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati;

si sofferma sulla disposizione che ha legittimato l’accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nel caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.

29. I chiarimenti del Fisco29. I chiarimenti del Fisco

Page 32: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

30. I chiarimenti del Fisco30. I chiarimenti del Fisco

NOVITA' PER GLI STUDI di SETTORE - RIFERIMENTI NORMATIVI

Luglio 2011 D.L. 98/2011 (Manovra 2011)

Agosto 2011 D.L. 138/2011 (Manovra di Ferragosto)

Dicembre 2011 D.L. 201/2011 (Decreto “Salva Italia")

Febbraio 2012 D.L. 16/2012 (Decreto “Semplificazioni Fiscali")

Page 33: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

ACCERTAMENTO INDUITTIVO ACCERTAMENTO INDUITTIVO

Comma 2, dell’art. 39, DPR n. 600/73

“quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al co. 2-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.”

31. I chiarimenti del Fisco31. I chiarimenti del Fisco

Il D.L. 98/2011 ha previsto la possibilità dell’Ufficio di effettuare, in presenza di specifiche situazioni, un accertamento induttivo a partire

dagli Studi di settore

Il D.L. 98/2011 ha previsto la possibilità dell’Ufficio di effettuare, in presenza di specifiche situazioni, un accertamento induttivo a partire

dagli Studi di settore

Page 34: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

32. I chiarimenti del Fisco32. I chiarimenti del Fisco

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Perché l’accertamento induttivo sia possibile, il contribuente “controllato” deve essere effettivamente soggetto agli studi, non è sufficiente il solo obbligo di presentazione del modello;

la norma ha natura procedimentale e, quindi, ha effetti su tutti i periodi d’imposta accertabili alla data di effettuazione del controllo;

Page 35: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

33. I chiarimenti del Fisco33. I chiarimenti del Fisco

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

nella motivazione dell’accertamento induttivo, devono essere evidenziate le condizioni di irrogabilità della sanzione per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Infatti, è possibile utilizzare l’induttivo “puro” solo se il maggior reddito d’impresa, arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, è superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato;

gli uffici faranno ricorso all’induttivo “puro” soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010. Per quelli precedenti, invece, se il contribuente, anche a seguito di eventuale invito dell’ufficio, comunica correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, gli uffici procederanno con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo.

Page 36: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

Sanatoria su invito dell’Agenzia delle

Entrate

Page 37: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

LE NUOVE SANZIONILE NUOVE SANZIONI

35. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate35. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate

Omessa presentazione del modello Studi

Omessa presentazione del modello Studi

l'irrogazione della sanzione di riferimento aumentata del 50%. l'irrogazione della sanzione di riferimento aumentata del 50%.

La maggiorazioneLa maggiorazione

trova applicazione nel caso in cui il contribuente abbia omesso il modello rilevante per gli studi di settore, anche in ipotesi di esplicito invito da parte del fisco;

trova applicazione nel caso in cui il contribuente abbia omesso il modello rilevante per gli studi di settore, anche in ipotesi di esplicito invito da parte del fisco;può scattare solo se ricorrono le condizioni previste per la maggiorazione della sanzione del 10% stabilita in riferimento alle omissioni o infedeli compilazioni dei dati utili per l'applicazione degli Studi di settore.

può scattare solo se ricorrono le condizioni previste per la maggiorazione della sanzione del 10% stabilita in riferimento alle omissioni o infedeli compilazioni dei dati utili per l'applicazione degli Studi di settore.

Page 38: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLOOMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

36. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate36. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate

Omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore

Tipologia sanzione

Min Max Condizioni Decorrenza

Fissa Euro 2.065,00

Mancata presentazione del modello sia con la dichiarazione originaria, sia successivamente, sia a seguito di invito da parte dell'Agenzia delle Entrate

Violazioni commesse dal 6 luglio 2011

Page 39: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLOOMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

37. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate37. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate

Omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore

Tipologia sanzione

Min Max Condizioni Decorrenza

Proporzionale alla

maggiore imposta

accertata

Mancata presentazione del modello sia con la dichiarazione originaria, sia successivamente, sia a seguito di invito da parte del Fisco e inoltre il maggiore reddito accertato con gli studi corretti è superiore al 10% del dichiarato

Violazioni commesse dal 6

luglio 2011

150% 300%

Page 40: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLOOMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

38. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate38. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate

Omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore

Tipologia sanzione

Min Max Condizioni Decorrenza

Proporzionale alla

maggiore imposta

accertata

Mancata presentazione del modello, poi sanata con ravvedimento spontaneo o a seguito di invito da parte degli Uffici, o presentazione del modello con indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti, sempreché il maggiore reddito accertato con gli studi corretti sia superiore al 10% del dichiarato

Violazioni commesse

dal 1° gennaio

2007

110% 220%

Page 41: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLOOMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

39. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate39. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate

Presentazione del modello di comunicazione con dati infedeli ai fini degli studi di settore

Tipologia sanzione

Min Max Condizioni Decorrenza

Proporzionale alla

maggiore imposta

accertata

Infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sempreché il maggiore reddito accertato con gli studi corretti sia superiore al 10% del dichiarato

Violazioni commesse

dal 1° gennaio

2007

110% 220%

Page 42: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

L’INVITO AD ADEMPIEREL’INVITO AD ADEMPIERE

Circolare n. 8/E/2011

Obiettivo

Stimolare spontaneamente l'adempimento dichiarativo in capo al contribuente, anche successivamente agli ordinari termini di scadenza di invio del modello Unico.

40. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate40. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate può trasmettere uno specifico invito all'adempimento non vincolato all'attività di controllo e perciò diverso

da quelli ordinariamente notificati in materia di Studi di settore.

L’Agenzia delle Entrate può trasmettere uno specifico invito all'adempimento non vincolato all'attività di controllo e perciò diverso

da quelli ordinariamente notificati in materia di Studi di settore.

Page 43: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

Studi di settore - Beni strumentali

Page 44: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

LA REGOLALA REGOLA

42. Studi di settore - Beni strumentali42. Studi di settore - Beni strumentali

I beni strumentali I beni strumentali

Da indicare in rapporto all’effettivo possessoDa indicare in rapporto all’effettivo possesso

Da considerare tutti i beni posseduti nel 2011Da considerare tutti i beni posseduti nel 2011

Page 45: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

“le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione … per i beni ceduti, nonché per quelli acquistati nel corso dell’esercizio compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione”.

43. Studi di settore - Beni strumentali43. Studi di settore - Beni strumentali

Art. 102, comma 6 del Tuir

La fonte normativaLa fonte normativa

Page 46: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

PERIODO DIVERSO DA 12 MESIPERIODO DIVERSO DA 12 MESI

44. Studi di settore - Beni strumentali44. Studi di settore - Beni strumentali

Un contribuente che: il 31 marzo cessa l’attività e il 1° settembre la inizia nuovamente

(212 giorni di attività); il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro

dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività: 1.200*(31/212)= 175 euro.

Il software Gerico ridetermina automaticamente il valore dei beni strumentali rapportandolo al periodo di esercizio dell’attività.

ESEMPIO

Page 47: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

45. Studi di settore - Beni strumentali45. Studi di settore - Beni strumentali

Valore beni strumentali

Si tiene contoSi tiene conto

beni inferiori a 516,46 euro,beni ad uso promiscuo al 50%

Non si tiene contoNon si tiene conto

immobili,beni strumentali inutilizzati

Page 48: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

Obblighi e adempimenti per le imprese

multiattività

Page 49: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

D.M. 11 FEBBRAIO 2008D.M. 11 FEBBRAIO 2008

Abolito già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007:

l’annotazione separata di ricavi e costi; la compilazione dei modelli per l'annotazione separata;

il calcolo dello studio di settore attraverso Gerico AS.

47. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività47. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

I soggetti che esercitano due o più attività d'impresa con ricavi, relativi alle attività non prevalenti, superiori al 30% dell'ammontare

complessivo dei ricavi conseguiti, applicheranno lo studio di settore

relativo all'attività prevalente esercitata.

I soggetti che esercitano due o più attività d'impresa con ricavi, relativi alle attività non prevalenti, superiori al 30% dell'ammontare

complessivo dei ricavi conseguiti, applicheranno lo studio di settore

relativo all'attività prevalente esercitata.

Page 50: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA LIMITE (30%)MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA LIMITE (30%)

48. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività48. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Abolizione dell'obbligo dell'annotazione separata

Soggetti con ricavi derivanti da attività non prevalenti

2011 2011

Non superiori al 30% dei ricavi totali

Superiori al 30% dei ricavi totali

Si compila lo studio settore dell'attività prevalente.

Si compila lo studio di settore dell'attività prevalente indicando nell'apposita sezione "Imprese multiattività" i ricavi delle attività secondarie

Page 51: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ PREVALENTEPREVALENTE

49. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività49. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

In luogo dell’applicazione del modello studi di settore “Annotazione separata” il contribuente sarà tenuto:In luogo dell’applicazione del modello studi di settore “Annotazione separata” il contribuente sarà tenuto:

a compilare il modello studi di settore dell’attività prevalente;a compilare il modello studi di settore dell’attività prevalente;

il prospetto collocato nel frontespizio del modello, denominato "imprese multiattività", nel caso in cui il soggetto eserciti due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, superi il 30 % dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

il prospetto collocato nel frontespizio del modello, denominato "imprese multiattività", nel caso in cui il soggetto eserciti due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, superi il 30 % dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Page 52: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

MODALITÀ DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVIMODALITÀ DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI

Circolare n. 31/E del 01 aprile 2008

50. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività50. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Con riferimento alle modalità concrete di annotazione separata dei ricavi, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E del 01 aprile 2008, richiamando la Circolare Ministeriale 25.2.2000, n.

31/E, ha precisato che può essere utilizzato il metodo ritenuto più idoneo (codici causali, schede extracontabili, ecc.).

Con riferimento alle modalità concrete di annotazione separata dei ricavi, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E del 01 aprile 2008, richiamando la Circolare Ministeriale 25.2.2000, n.

31/E, ha precisato che può essere utilizzato il metodo ritenuto più idoneo (codici causali, schede extracontabili, ecc.).

Page 53: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

UTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTOUTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTO

Ai fini accertativi

51. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività51. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Dal periodo di imposta 2007, i soggetti multiattività sono usciti dalla fase sperimentale

D.M. 11 febbraio 2008 D.M. 11 febbraio 2008

se i ricavi delle attività non prevalenti non superano il 30% (20% per il 2007) dei ricavi complessivi, il risultato dello studio di settore può essere usato ai fini dell'accertamento

se i ricavi delle attività non prevalenti non superano il 30% (20% per il 2007) dei ricavi complessivi, il risultato dello studio di settore può essere usato ai fini dell'accertamento

se i ricavi delle attività non prevalenti superano l'ammontare pari al 30% dei ricavi complessivi (20% per il 2007) lo studio può essere utilizzato soltanto per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non direttamente per l'accertamento.

se i ricavi delle attività non prevalenti superano l'ammontare pari al 30% dei ricavi complessivi (20% per il 2007) lo studio può essere utilizzato soltanto per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non direttamente per l'accertamento.

Page 54: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

UTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTOUTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTO

NUOVA NORMATIVA - Cambiamento delle modalità di utilizzo degli Studi di settore

La nuova normativanuova normativa consente:

la diretta utilizzazione in sede di accertamento, qualora i ricavi delle attività non prevalenti siano pari o inferiori al 30% dei ricavi complessivi;

l'utilizzo esclusivo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie, se i ricavi delle citate attività non prevalenti eccedono il 30% dei ricavi complessivi.

52. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività52. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Page 55: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

UTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTOUTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTO

53. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività53. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

l'Ufficio dovrà tener conto di tale particolare situazione nella fase del contraddittorio con il contribuente.

l'Ufficio dovrà tener conto di tale particolare situazione nella fase del contraddittorio con il contribuente.

Se le risultanze degli Studi di settore depongano per la non congruità della

posizione del contribuente, ove la stessa sia caratterizzata dal conseguimento di ricavi per le attività non prevalenti pari o

inferiori al 30 % di quelli complessivi

Se le risultanze degli Studi di settore depongano per la non congruità della

posizione del contribuente, ove la stessa sia caratterizzata dal conseguimento di ricavi per le attività non prevalenti pari o

inferiori al 30 % di quelli complessivi

Page 56: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

54. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività54. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

IL PESO DELL’ACCERTAMENTO

Impresa multiattività

RicaviStudio

ApplicabileUtilizzo diretto in

accertamento

ESEMPIO 1attività X (studio A)attività Y (studio A)attività Z (studio B)

100.000 (18%)200.000 (36%)250.000 (46%)

STUDIO A

NOI ricavi provenienti dalle attività non

prevalenti superano il 30% dei ricavi totali

e quindi i risultati dello studio possono essere utilizzati solo come strumento di

selezione.

Page 57: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

55. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività55. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

IL PESO DELL’ACCERTAMENTO

Impresa multiattività

RicaviStudio

ApplicabileUtilizzo diretto in

accertamento

ESEMPIO 2attività X (studio A)attività Y (studio A)

attività Z(parametri)

200.000 (20%)550.000 (55%)250.000 (25%)

STUDIO A

SII ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono

inferiori al 30% dei ricavi totali e quindi i risultati dello studio

possono essere utilizzati direttamente

ai fini dell'accertamento.

Page 58: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

56. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività56. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

IL PESO DELL’ACCERTAMENTO

Impresa multiattività

RicaviStudio

ApplicabileUtilizzo diretto in

accertamento

ESEMPIO 3attività X (studio A)attività Y (studio B)

attività Z(parametri)

300.000 (20%)750.000 (55%)450.000 (25%)

STUDIO B

NOI ricavi provenienti dalle attività non

prevalenti superano il 30% dei ricavi totali

e quindi i risultati dello studio possono essere utilizzati solo come strumento di

selezione.

Page 59: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

57. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività57. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

IL PESO DELL’ACCERTAMENTO

Impresa multiattività

RicaviStudio

ApplicabileUtilizzo diretto in

accertamento

ESEMPIO 4attività X (studio A)attività Y (studio B)

attività Z(parametri)

600.000 (40%)150.000 (10%)750.000 (50%)

PARAMETRI

PARAMETRII ricavi provenienti

dalle attività soggette a parametri risultano prevalenti e quindi saranno i risultati di questi ultimi a poter

essere utilizzati ai fini dell'accertamento.

Page 60: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

STUDI DI SETTORE E PARAMENTI IN UNICOSTUDI DI SETTORE E PARAMENTI IN UNICO

Abrogazione del modello annotazione separata

58. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività58. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

se il contribuente svolge diverse attività di cui una soggetta a parametri

se il contribuente svolge diverse attività di cui una soggetta a parametri

Se il contribuente svolge diverse attività di cui una soggetta a parametri

Se il contribuente svolge diverse attività di cui una soggetta a parametri

Normativa in vigore fino al 2006

per l’applicazione dei parametri era sufficiente che i ricavi conseguiti dall’attività soggetta a tale strumento fossero superiore al 20% dei

ricavi

per l’applicazione dei parametri era sufficiente che i ricavi conseguiti dall’attività soggetta a tale strumento fossero superiore al 20% dei

ricavi

Page 61: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

59. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività59. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

l’attività prevalente è soggetta a studi di settore e l’attività non prevalente è soggetta a parametri, il contribuente è tenuto all’applicazione dello studio di settore anche nel caso in cui dall’attività non prevalente si conseguono dei ricavi superiori al 20% del totale dei ricavi;

al contrario, se l’attività prevalente è soggetta a parametri il contribuente sarà tenuto all’applicazione dei parametri.

l’attività prevalente è soggetta a studi di settore e l’attività non prevalente è soggetta a parametri, il contribuente è tenuto all’applicazione dello studio di settore anche nel caso in cui dall’attività non prevalente si conseguono dei ricavi superiori al 20% del totale dei ricavi;

al contrario, se l’attività prevalente è soggetta a parametri il contribuente sarà tenuto all’applicazione dei parametri.

Se per il periodo d’imposta 2011 Se per il periodo d’imposta 2011

Page 62: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

60. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività60. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Un contribuente esercita le due seguenti attività:Attività A) - (soggetta a parametri) per ricavi pari a 35.000;Attività B) - (soggetta a studi di settore) per ricavi pari a 65.000.

In tale circostanza l’incidenza dei ricavi derivanti dall’attività A) è inferiore al 50% per cui non è attività prevalente.

A seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni, il contribuente dovrà compilare lo studio di settore dell’attività prevalente (B).

Tuttavia, considerato che dall’attività soggetta a parametri si conseguono dei ricavi superiori al 30% dei ricavi totali il contribuente sarà, altresì, tenuto alla compilazione del quadro “imprese multiattività”, compilando il rigo 4 “ricavi derivanti da altre attività non soggette a studi di settore”.

ESEMPIO 1

Page 63: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

61. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività61. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

ATTENZIONE:

In tale circostanza, le risultanze degli studi di settore saranno utilizzate solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non ai fini dell’accertamento.

Se, al contrario, l’incidenza dei ricavi dell’attività secondaria fosse stata inferiore al 30% rispetto ai ricavi totali il contribuente doveva limitarsi a compilare lo studio di settore dell’attività prevalente senza compilare il quadro “Imprese multiattività”. In questo caso lo studio di settore sarebbe stato utilizzato ai fini dell’accertamento.

ESEMPIO 1

Page 64: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

ATTIVITÀ PREVALENTE ATTIVITÀ PREVALENTE

Circolare 31/E/08

I contribuenti che esercitano più attività d’impresa devono, innanzitutto, valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore.

62. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività62. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Il complesso di attività considerate dal medesimo studio di settore, da cui derivano la maggiore entità di ricavi in un periodo di

imposta

Il complesso di attività considerate dal medesimo studio di settore, da cui derivano la maggiore entità di ricavi in un periodo di

imposta

Page 65: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

ATTIVITÀ PREVALENTE ATTIVITÀ PREVALENTE

63. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività63. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

ESEMPIO 1

Attività esercitataStudio

applicabileRicavi

conseguitiPercentuale

Attività X Studio A 100.000 20% 60% Attività Y Studio A 200.000 40%

Attività Z Studio B 200.000 40%

Totale   500.000 100%

Il contribuente, valutato che i ricavi relativi alle attività rientranti nello studio A sono prevalenti, applica e compila lo studio A, indicando in esso i dati contabili ed extracontabili riferiti a tutte le attività (X, Y e Z).

Page 66: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

ATTIVITÀ PREVALENTE ATTIVITÀ PREVALENTE

64. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività64. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

ESEMPIO 2

Attività esercitata

Studio applicabile

Ricavi conseguiti

Percentuale

Attività X Studio A 200.000 20% 75% Attività Y Studio A 550.000 55%

Attività Z Parametri 250.000 25%

Totale   1.000.000 100%

Anche nel caso in esame risulta applicabile lo studio A a tutte le attività (X, Y e Z).

Page 67: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

RICAVI RILEVANTI DA AGGIRICAVI RILEVANTI DA AGGI

Ai fini della verifica della quota del 30%, devono essere inclusi i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi

65. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività65. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Commercio tabacchi Studio UM85URicavi lordi

300.000Aggi(10%)

30.000

Commercio al dettaglio di alimenti Studio UM01U Ricavi 100.000

L’impresa deve compilare il solo studio UM01U poiché, considerando i ricavi netti dello studio UM85U, risulta prevalente l’attività di commercio di alimenti. L’impresa deve, inoltre, compilare il prospetto imprese multiattività, indicando nel rigo 5 gli aggi conseguiti (30.000).Lo stesso importo di € 30.000 relativo agli aggi dei tabacchi, andrà indicato nella sezione riservata ai dati contabili, rigo F08 del Modello UM01U, mentre al rigo F01 andranno riportati i soli ricavi derivanti dalla vendita dei beni alimentari.

ESEMPIO

Page 68: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

RICAVI RILEVANTI DA AGGIRICAVI RILEVANTI DA AGGI

66. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività66. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Le attività soggette ad aggio o ricavo fisso, fatte salve le ipotesi dell’esercizio delle stesse nell’ambito degli studi di settore UM80U

(commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione), UM13U (commercio al dettaglio di giornali e riviste) e UM85U (commercio al

dettaglio di generi di monopolio) costituiscono “ una attività a se stante” per la quale va verificato, considerando anche le altre

attività non prevalenti esercitate, il superamento della soglia del 30%.

Le attività soggette ad aggio o ricavo fisso, fatte salve le ipotesi dell’esercizio delle stesse nell’ambito degli studi di settore UM80U

(commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione), UM13U (commercio al dettaglio di giornali e riviste) e UM85U (commercio al

dettaglio di generi di monopolio) costituiscono “ una attività a se stante” per la quale va verificato, considerando anche le altre

attività non prevalenti esercitate, il superamento della soglia del 30%.

Page 69: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

RICAVI DA CUI DERIVINO AGGI O RICAVI FISSIRICAVI DA CUI DERIVINO AGGI O RICAVI FISSI

Per ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi si tratta di: aggi conseguiti da rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali,

marche assicurative e valori similari; ricavi derivanti:

dalla gestione di ricevitorie, totocalcio, totogol, totip, totosei;dalla gestione di ricevitorie, totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere

per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;

ricavi conseguiti per la vendita di carburanti; ricavi conseguiti per la vendita di carburanti; ricavi conseguiti dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di ricavi conseguiti dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di

libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici. libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

67. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività67. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Page 70: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

REGOLE PARTICOLARIREGOLE PARTICOLARI

68. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività68. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

UM80Uvendita al dettaglio di

carburanti per autotrazione

UM13Ucommercio al dettaglio

di giornali, riviste e periodici

UM85Ucommercio al

dettaglio di prodotti del tabacco

Per queste specifiche attività caratterizzate contemporaneamente e tipicamente da ricavi “ordinari” e da “ricavi da aggio”, non occorre separare le due tipologie di ricavi (ordinari e da aggio), ma entrambi confluiscono nel rigo 1 del prospetto “Imprese Multiattività”.

Page 71: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

ECCEZIONE ALLA MULTIATTIVITA’: ATTIVIA’ COMPLEMETARIECCEZIONE ALLA MULTIATTIVITA’: ATTIVIA’ COMPLEMETARI

69. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività69. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

una attività si definisce complementare quando è esercitata, in via

non prevalente, con una attività prevalente che l’attrae nel proprio

studio di settore

una attività si definisce complementare quando è esercitata, in via

non prevalente, con una attività prevalente che l’attrae nel proprio

studio di settore

DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ COMPLEMENTARE

DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ COMPLEMENTARE

Page 72: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

ECCEZIONE ALLA MULTIATTIVITA’: ATTIVIA’ COMPLEMETARIECCEZIONE ALLA MULTIATTIVITA’: ATTIVIA’ COMPLEMETARI

70. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività70. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

STUDI DI SETTORE CON ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

STUDIO

VG37U (gelaterie e pasticcerie anche ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina)

UM85U (commercio al dettaglio di generi di monopolio) VD12U (produzione di prodotti di panetteria, commercio al dettaglio di

pane) UG60U (gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali) VG44U (alberghi, affitto camere per brevi periodi, case ed appartamenti

per vacanze, alloggi per studenti) UG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie) UM13U (commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici)

Page 73: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

PRESENZA DI ATTIVITA’ PREVALENTE, COMPLEMENTARE E ALTEE PRESENZA DI ATTIVITA’ PREVALENTE, COMPLEMENTARE E ALTEE ATTIVITA’ATTIVITA’

71. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività71. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

Nel caso in cui il contribuente eserciti contemporaneamente una attività prevalente, una attività complementare ed altre attività

bisogna verificare se vi è obbligo della compilazione del prospetto “Imprese multiattività” ponendo particolare attenzione alle modalità

della sua compilazione.

Nel caso in cui il contribuente eserciti contemporaneamente una attività prevalente, una attività complementare ed altre attività

bisogna verificare se vi è obbligo della compilazione del prospetto “Imprese multiattività” ponendo particolare attenzione alle modalità

della sua compilazione.

Page 74: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

Circolare n. 25/E 19 giugno 2012

Le risposte del Fisco

Page 75: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

73. Misure premiali ex art. 10 DL n. 201/11 e Studi di Settore

73. Misure premiali ex art. 10 DL n. 201/11 e Studi di Settore

Si conferma che le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del

D.L. n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i

contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli

studi di settore di cui all'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.

Si conferma che le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del

D.L. n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i

contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli

studi di settore di cui all'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.

Si chiede conferma sul fatto che le nuove misure premiali previste nel co. 9 dell’arti. 10 del D.L. n. 201 del 2011, seppur inserite nel contesto di

una disposizione che introduce un regime semplificato riservato ad alcuni contribuenti, abbiano in realtà una portata generale e si

applichino a tutti i contribuenti soggetti a studi di settore.

Si chiede conferma sul fatto che le nuove misure premiali previste nel co. 9 dell’arti. 10 del D.L. n. 201 del 2011, seppur inserite nel contesto di

una disposizione che introduce un regime semplificato riservato ad alcuni contribuenti, abbiano in realtà una portata generale e si

applichino a tutti i contribuenti soggetti a studi di settore.

Page 76: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

74. Applicazione della ‘franchigia’ nell’accertamento sintetico e Studi di Settore

74. Applicazione della ‘franchigia’ nell’accertamento sintetico e Studi di Settore

Il co. 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 prevede limiti ai poteri di accertamento dell’Agenzia “Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore”. In particolare, alla let. c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Dall’analisi della disposizione citata si ritiene di dover fornire risposta negativa al quesito posto. Dalla lettura congiunta dei due incisi si rileva che il beneficio di cui alla citata let. c) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito.

Il co. 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 prevede limiti ai poteri di accertamento dell’Agenzia “Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore”. In particolare, alla let. c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Dall’analisi della disposizione citata si ritiene di dover fornire risposta negativa al quesito posto. Dalla lettura congiunta dei due incisi si rileva che il beneficio di cui alla citata let. c) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito.

L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo prevista nella lettera c) del co. 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011

si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas, etc) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore o solo alle imprese

individuali ed ai lavoratori autonomi?

L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo prevista nella lettera c) del co. 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011

si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas, etc) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore o solo alle imprese

individuali ed ai lavoratori autonomi?

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75. Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all’anno precedente

75. Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all’anno precedente

L’articolo 2, comma 35, del D.L. 138 del 2011 ha modificato l’articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 ed ha stabilito che per avere la

“copertura” dagli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici fino al 40 per cento dei ricavi dichiarati, con il limite di 50.000 euro, occorre

risultare “congrui” alle risultanze degli studi anche per l’anno precedente. L’articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 è stato successivamente abrogato dal D.L. n. 201 del 2011, stabilendo

che detta previsione trova applicazione fino al periodo d’imposta 2010. Per quali annualità trova applicazione la previsione sulla necessità della

“congruità” anche per il periodo precedente ?

L’articolo 2, comma 35, del D.L. 138 del 2011 ha modificato l’articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 ed ha stabilito che per avere la

“copertura” dagli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici fino al 40 per cento dei ricavi dichiarati, con il limite di 50.000 euro, occorre

risultare “congrui” alle risultanze degli studi anche per l’anno precedente. L’articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 è stato successivamente abrogato dal D.L. n. 201 del 2011, stabilendo

che detta previsione trova applicazione fino al periodo d’imposta 2010. Per quali annualità trova applicazione la previsione sulla necessità della

“congruità” anche per il periodo precedente ?

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76. Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all’anno precedente

76. Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all’anno precedente

L’art. 2, co. 35, del DL n. 138 del 2011 ha modificato il comma 4 bis dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998, che prevede la limitazione dei poteri accertativi nel caso in cui un soggetto sia risultato congruo alle risultanze degli studi di settore. La modifica normativa, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, prevede che “in relazione ad un’annualità di imposta” la limitazione dei poteri accertativi “sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento, agli studi di settore anche per l’annualità precedente oggetto di controllo”. Si ritiene che tale disposizione abbia natura procedimentale, atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati. Ne consegue che la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta, sino al 2010, ancora accertabili. Infatti, successivamente l’entrata in vigore della disposizione in commento, il co. 12 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 ha abrogato il citato co. 4-bis “con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive”.

L’art. 2, co. 35, del DL n. 138 del 2011 ha modificato il comma 4 bis dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998, che prevede la limitazione dei poteri accertativi nel caso in cui un soggetto sia risultato congruo alle risultanze degli studi di settore. La modifica normativa, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, prevede che “in relazione ad un’annualità di imposta” la limitazione dei poteri accertativi “sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento, agli studi di settore anche per l’annualità precedente oggetto di controllo”. Si ritiene che tale disposizione abbia natura procedimentale, atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati. Ne consegue che la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta, sino al 2010, ancora accertabili. Infatti, successivamente l’entrata in vigore della disposizione in commento, il co. 12 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 ha abrogato il citato co. 4-bis “con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive”.

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Software per le lettere da Studi di settore

Page 80: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

ARRIVA IL SOFTWARE PER LE ANOMALIEARRIVA IL SOFTWARE PER LE ANOMALIE

78. Software per le lettere da Studi di settore78. Software per le lettere da Studi di settore

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito il software destinato ai soggetti che hanno ricevuto nel 2012 una

comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito il software destinato ai soggetti che hanno ricevuto nel 2012 una

comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

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ARRIVA IL SOFTWARE PER LE ANOMALIEARRIVA IL SOFTWARE PER LE ANOMALIE

79. Software per le lettere da Studi di settore79. Software per le lettere da Studi di settore

OBIETTIVIOBIETTIVI

Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia.

Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia.

Scoraggiare il perpetrarsi di comportamenti anomali, in vista della compilazione degli studi di settore 2012. Scoraggiare il perpetrarsi di comportamenti anomali, in vista della compilazione degli studi di settore 2012.

Page 82: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

MODALITÀ DI INVIOMODALITÀ DI INVIO

80. Software per le lettere da Studi di settore80. Software per le lettere da Studi di settore

MODALITÀ DI INVIO

Contribuente Postel

Intermediario Telematica

Page 83: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

LE ANOMALIE SEGNALATELE ANOMALIE SEGNALATE

Le anomalie segnalate dal Fisco via raccomandata indicano Le anomalie segnalate dal Fisco via raccomandata indicano essenzialmente sei tipologie di anomalie rispetto agli Studi di settoreessenzialmente sei tipologie di anomalie rispetto agli Studi di settore

81. Software per le lettere da Studi di settore81. Software per le lettere da Studi di settore

TIPOLOGIA DI ANOMALIA

incoerenze nel magazzino, tra rimanenze finali ed esistenze iniziali; sui beni strumentali; sull'incidenza dei costi residuali di gestione; sui ricavi o compensi; nei dati indicati sulla presenza di soci e sulla loro percentuale di lavoro

prestato; assenza di altri addetti e numero dei giorni di apertura.

Page 84: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

RIMEDI DA PARTE DEL CONTRIBUENTERIMEDI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

82. Software per le lettere da Studi di settore82. Software per le lettere da Studi di settore

Il contribuente può rimediareIl contribuente può rimediare

ricorrendo al ravvedimento operoso, in relazione alle violazioni commesse in Unico 2011 (periodo d'imposta 2010): a tal fine la sanzione di riferimento per le irregolarità sul modello va da 258 a 2.065 euro;

ricorrendo al ravvedimento operoso, in relazione alle violazioni commesse in Unico 2011 (periodo d'imposta 2010): a tal fine la sanzione di riferimento per le irregolarità sul modello va da 258 a 2.065 euro;

tenendo conto delle segnalazioni effettuate dall'amministrazione finanziaria senza fare nulla in relazione alla precedente dichiarazione, ma correggendo eventuali anomalie per questa dichiarazione (Unico 2012).

tenendo conto delle segnalazioni effettuate dall'amministrazione finanziaria senza fare nulla in relazione alla precedente dichiarazione, ma correggendo eventuali anomalie per questa dichiarazione (Unico 2012).

Page 85: Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012

RIMEDI DA PARTE DEL CONTRIBUENTERIMEDI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

83. Software per le lettere da Studi di settore83. Software per le lettere da Studi di settore

Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia; segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;

indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria.

indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria.

AlternativaAlternativa