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LEGGE DI STABILITA’ 2016 WELFARE AZIENDALE E ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI PER IL SOSTITUTO D’IMPOSTA Studio Tributario e Societario

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LEGGE DI STABILITA’ 2016 –

WELFARE AZIENDALE E

ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI

PER IL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Studio Tributario e Societario

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Welfare aziendale e

salari di produttività:

le novità introdotte dalla Legge

di Stabilità 2016

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• Importo agevolabile fino a 2.000,00 euro (2.500,00 euro per le aziende

che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del

lavoro).

• Soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente nel 2015 non superiore

a 50.000,00 euro.

• Un apposito decreto stabilirà i criteri di misurazione degli incrementi di

produttività nonché gli strumenti e le modalità di partecipazione dei

dipendenti all’organizzazione del lavoro.

• Possibilità dei lavoratori di scegliere se percepire il premio di risultato

tassabile al 10% in denaro o in servizi di welfare non tassati ai sensi

dell’articolo 51, c. 2 e c.3 (ultimo periodo) del TUIR (vedi infra)

Reintroduzione della tassazione del 10% sui premi di risultato

legati ad incrementi di produttività e introduzione del c.d.

Welfare di produttività

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L’agevolazione, ora a regime, riguarda erogazioni conseguenti a contratti

aziendali e territoriali di :

• premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia

legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed

innovazione misurabili e verificabili ;

• somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa

Il sostituto d’imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica -

«salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro» - qualora egli

stesso abbia rilasciato il Modello CUD, in relazione a un rapporto di lavoro

intercorso per l’intero anno 2015. Diversamente, il beneficiario attesta per

iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno.

Il DPCM dovrà regolamentare l’applicazione dell’agevolazione ad accordi

già sottoscritti, ma che comportano l’erogazione delle somme a decorrere

dal 2016.

Le somme legate alla produttività - Considerazioni

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L’ importo di 2.000/2.500 € costituisce il limite complessivo di reddito

agevolabile dal 2016 (secondo il principio di cassa allargata) al netto

delle trattenute previdenziali obbligatorie (l’importo lordo ammonta a circa

2.210/2.762) .

Non è stata riproposta la norma che escludeva dalla determinazione

delI’ISEE i premi di produttività soggetti ad imposta sostitutiva

L’introduzione dell’agevolazione ha comportato, già a partire dal 2015, la

soppressione dello sgravio contributivo sui premi di risultato.

Le somme legate alla produttività - Considerazioni

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Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3

dell’articolo 51 del decreto del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi

indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta

sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli

stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte,

delle somme di cui al comma 182.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 (n.d.a.

Legge 208 del 2015), le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere

erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

PER POTER SCEGLIERE TRA DENARO E WELFARE OCCORRE CHE CIO’ SIA

PREVISTO IN UN ACCORDO AZIENDALE

Legge di stabilità 2016 - Introduzione del welfare di produttività

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Articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR “… Il reddito di lavoro dipendente è costituito

da tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in

relazione al rapporto di lavoro...».

Articolo 12, Legge 30 aprile 1969, n. 153 «…1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di

cui all’art. 46 (ora art. 49, n.d.r.), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza

sociale si applicano le disposizioni contenute nell’art. 48 (ora art. 51, n.d.r.), del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi…».

Nel nostro ordinamento esiste un principio di onnicomprensività della

retribuzione imponibile ai fini fiscali. Dal 1998 l’imponibile previdenziale

segue i medesimi criteri di determinazione applicabili ai fini fiscali (fatte

salve alcune eccezioni).

Tutti i compensi in denaro e/o in natura corrisposti al lavoratore

dipendente in relazione al rapporto di lavoro, concorrono a formare il

reddito di lavoro dipendente dello stesso

Il concetto di retribuzione imponibile fiscalmente e

previdenzialmente: applicabilità alle ipotesi di welfare

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In deroga al principio di onnicomprensività, sono previste alcune eccezioni

tassative di beni e servizi offerti/messi a disposizione dei dipendenti che, a

determinate condizioni, NON concorrono a formare il reddito di lavoro del

dipendente che le percepisce. Si ricordano:

• i contributi versati alle Casse sanitarie, nei limiti di 3.615,20 €;

• i contributi versati ai Fondi di previdenza integrativa, fino a 5.164,57 €;

• l’utilizzo da parte dei dipendenti, di alcuni servizi c.d. «oneri di utilità

sociale»;

• il contributo economico del datore di lavoro per finalità

«genericamente» di istruzione e ricreazione nei riguardi di bambini e

giovani.

• i beni e servizi in natura fino all’importo di 258,23 €

Eccezioni Tassative

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SCUOLA E ISTRUZIONE

• Art. 51, comma 2, lett. f – bis), del Tuir: Non concorrono a

formare il reddito di lavoro dipendente “le somme i servizi e

le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei

dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili

nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati

nell’art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi

familiari”.

In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area ISTRUZIONE rientrano le seguenti possibilità di intervento:

• Asili nido;

• Scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado;

• Università e specializzazione;

• Master;

• Campus;

• Libri e materiali di consumo.

Descrizione

La normativa prevede l’erogazione di somme di denaro a

favore del dipendente come rimborso delle spese sostenute.

Normativa di riferimento Modalità Operative

Novità Legge di Stabilità 2016

Riscrittura art. 51, comma 2, lett. f – bis):

• servizi di educazione e istruzione anche in età

prescolare;

• frequenza a ludoteche e centri estivi ed invernali;

• Borse di studio.

Dettaglio aree di intervento

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MUTUI E FINANZIAMENTI

In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area FINANZIAMENTI rientrano diverse tipologie, quali:

• Mutuo prima casa;

• Mutuo seconda casa;

• Mutuo per lavori di ristrutturazione;

• Prestito personale per l’acquisto di auto, moto, ecc.

L’utilità per il dipendente è dovuta dalla copertura degli interessi derivanti da mutui e/o prestiti per la parte eccedente il Tasso BCE. Tale

importo viene rimborsato direttamente sul conto corrente utilizzato dal dipendente per il pagamento delle rate del mutuo/prestito.

Descrizione

La normativa prevede il rimborso diretto al dipendente di

quota parte degli interessi passivi pagati sul finanziamento

acceso dal dipendente

Normativa di riferimento Modalità Operative

• Art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir: “In caso di concessione

di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli

interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora tasso di

riferimento – TUR) vigente al termine di ciascun anno e

l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli

stessi”.

• Circolare n. 326 del 1997: “La norma si applica, altresì, ai

finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro

abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di

oneri specifici da parte di quest'ultimo”.

Dettaglio aree di intervento

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CASSE SANITARIE, FONDI PREVIDENZIALI

In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area Casse e Fondi rientrano i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro

alle Casse sanitarie ed ai fondi pensione integrativi

L’utilità per il dipendente è data dalla deducibilità o non tassabilità dei contributi versati fino al limite di:

- € 3.615 per le casse sanitarie

- € 5.165 per i fondi pensione integrativi

Tale importo verrebbe versato direttamente dal datore di lavoro alle casse o ai fondi

Descrizione

La normativa prevede la deducibilità dei contributi versati entro

i limiti previsti

Nel caso dei contributi versati dal datore di lavoro ai fondi

pensione integrativi, è dovuto dal datore di lavoro solo il

contributo di solidarietà del 10% circa

Normativa di riferimento Modalità Operative

Art. 51, comma 2, lett. 2), del Tuir: “a) i contributi

previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal

lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi

di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal

lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine

assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di

accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti

di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di

cui all' articolo 10, comma 1, lettera e-ter) , per un importo

non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. …”.

• Art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir: e-bis) “I contributi

versati alle forme pensionistiche complementari di cui al

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , alle condizioni e

nei limiti previsti dall' articolo 8 del medesimo decreto. …”.

Dettaglio aree di intervento

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SOCIALE, RICREATIVO, CULTURALE, EDUCATIVO

In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area RICREAZIONE, SOLIDARIETA’ e UTILITA’ SOCIALE rientrano le attività:

Descrizione

La normativa prevede che le prestazioni ricevute dal

dipendente debbano consistere esclusivamente nella

somministrazione di servizi (non somme di denaro o

voucher) da riceversi direttamente dal datore di lavoro e/o

tramite l’ausilio di terzi. Il dipendente che usufruisce dei servizi

non deve in nessun modo intervenire nel rapporto tra il datore

di lavoro ed il terzo erogatore del servizio.

Normativa di riferimento Modalità Operative

• Art. 51, comma 1, lett. f, del Tuir: Non concorrono a

formare il reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle

opere e dei servizi di cui al comma 1, dell’art. 100, da parte

dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’art. 12”.

• Art. 100, comma 1, del Tuir: “Le spese relative ad opere o

servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie

di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche

finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza

sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare

complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare

delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante

dalla dichiarazione dei redditi”.

• Ricreative:

‒ viaggi;

‒ circoli sportivi e palestre;

• Educative:

‒ corsi di lingue straniere;

‒ corsi di musica, arte,

fotografia, ecc.

• Sociali:

‒ centri di recupero;

‒ centri di assistenza

psicologica;

‒ centri di riabilitazione;

‒ badanti.

• Culturali:

‒ abbonamento cinema,

teatro;

‒ abbonamento a riviste e

giornali.

Novità Legge di Stabilità 2016

Riscrittura art. 51, comma 2, lett. f):

Le opere e i servizi possono essere riconosciute dal datore di

lavoro sia volontariamente sia in conformità a disposizioni di

contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Dettaglio aree di intervento

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Mutui e finanziamenti

Sociale, Ricreativo, Culturale, Educativo

Altri Servizi/ Fringe

Benefits

Casse sanitarie /

Fondi Previdenziali

Piano Welfare

Scuola e istruzione

La nuova concezione del welfare aziendale strutturato secondo

i criteri dei flexible benefits

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• Assistenza domiciliare ed infermieristica per non autosufficienti

• Check up medico

• Viaggi/soggiorni/centri benessere ed altre esperienze ricreative

• Abbonamento alla palestra

• Contribuzione aggiuntiva ai fondi di previdenza complementare

• Incremento dei massimali delle polizze sanitarie

• Contributi per il pagamento delle rette scolastiche, degli asili

nido, delle tasse universitarie e dei libri scolastici e universitari

L’evoluzione della Prassi dell’Agenzia delle Entrate

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«NELL’IPOTESI IN CUI IL PIANO CONSENTA AI DIPENDENTI DI OPTARE PER

LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE IN FORMA DI

BENEFIT IN ALTERNATIVA AL DENARO, LO STESSO SAREBBE, DI FATTO,

«ALIMENTATO» DA SOMME COSTITUENTI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER

I DIPENDENTI. PERTANTO, IN TALE CASO, RIMARREBBE IMPREGIUDICATA

LA RILEVANZA REDDITUALE DEI VALORI CORRISPONDENTI AI SERVIZI

OFFERTI AGLI STESSI IN BASE ALLE ORDINARIE REGOLE DETTATE PER LA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE».

L’evoluzione della Prassi dell’Agenzia delle Entrate

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L’evoluzione della prassi amministrativa ha ammesso, quindi, con alcuni

vincoli, l’applicazione delle «non concorrenze» dell’articolo 51, comma 2

(compresa la lett. f) - oneri di utilità sociale), del Tuir per piani Welfare:

• Di iniziativa «unilaterale» del datore di lavoro;

• Che non consentano al lavoratore di scegliere tra retribuzione in

denaro e retribuzione in natura.

Chiarendo, tuttavia, che nel concetto di borse di studio di cui all’art. 51,

comma 2, lett. f-bis, del Tuir, non rientrano:

• L’ iscrizione e la frequenza delle scuole materne

• Il servizio di mensa

• I centri estivi

L’evoluzione della Prassi dell’Agenzia delle Entrate

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CON LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 51, C. 2, DEL TUIR, AD OPERA DELLA

LEGGE SI STABILITA’ DAL 2016, VIENE AMMESSA LA POSSIBILITÀ DI

RICONOSCERE AI DIPENDENTI, (VOLONTARIAMENTE O

CONTRATTUALMENTE) IN AGGIUNTA ALLA RETRIBUZIONE IN DENARO,

ANCHE BENI E SERVIZI IN NATURA NON TASSATI

SULLA BASE DELLA PRASSI ESISTENTE, SI RITIENE CHE NON SIA

POSSIBILE LA CONVERSIONE/SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA

RETRIBUZIONE IN DENARO IN BENI E SERVIZI IN NATURA E VICEVERSA

SALVO CHE NELL’IPOTESI DEL WELFARE DI PRODUTTIVITA’.

Legge di Stabilità 2016: Welfare «di produttività» v/s

«ordinario»

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All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 2:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro

volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di

regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e

ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità

dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari

indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età

prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché

per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio

a favore dei medesimi familiari;

Legge di stabilità 2016 - Modifiche all’articolo 51 del TUIR

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3) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei

dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai

familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 2 e del comma 3, l’erogazione di beni,

prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante

documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un

valore nominale.

Legge di stabilità 2016 - Modifiche all’articolo 51 del TUIR

19 © 2016 Studio Tributario e Societario

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Versione dell’art. 51 in vigore fino al

dicembre 2015

Versione dell’art. 51 in vigore dal

gennaio 2016

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al

comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e

dei soggetti indicati nell'articolo 13;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal

datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a

categorie di dipendenti per la frequenza degli asili

nido e di colonie climatiche da parte dei familiari

indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a

favore dei medesimi familiari;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti

dal datore di lavoro volontariamente o in

conformità a disposizioni di contratto o di

accordo o di regolamento aziendale, alla generalità

dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari

indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma

1 dell'articolo 100;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal

datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a

categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei

familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di

educazione e istruzione anche in età prescolare,

compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi

connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di

centri estivi e invernali e per borse di studio a

favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di

lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di

dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza

ai familiari anziani o non autosufficienti indicati

nell’articolo 12.

Legge di stabilità 2016

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IN TEMA DI VOUCHER

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 2 e del comma 3, l’erogazione di

beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può

avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o

elettronico, riportanti un valore nominale.

Legge di stabilità 2016

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Circolare n. 59/2008 : le erogazioni in natura rientrano nelle franchigie

di 258,23 euro anche se effettuati “sotto forma di beni o servizi o

buoni rappresentativi degli stessi”.

Risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E: il caso particolare dei ticket

restaurant che, a differenza dei “generici” voucher costituiscono una

fattispecie specificatamente regolamentata dal nostro legislatore.

L’evidenziazione del valore nominale sui ticket restaurant fa sì che gli

stessi non possano essere considerati erogazioni in natura. L’importo

eccedente il limite di € 5,29 non può rientrare nella franchigia di

esenzione di € 258,23 .

L’utilizzo dei voucher per corrispondere beni e servizi in natura Problematiche ante 1 gennaio 2016

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• Art. 51. comma 2, lettera c), TUIR: «Non concorrono a formare il

reddito (…), fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29,

aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma

elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli

addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere

temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino

strutture o servizi di ristorazione».

• Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per

un importo di euro 5,29 sui buoni pasto (Ticket Restaurant) e le

indennità sostitutive di mensa;

• Dal 1 luglio 2015: aumento a 7 euro del limite di non formazione al

reddito dei lavoratori dipendenti beneficiari del Ticket Retaurant erogati

in «in forma elettronica»;

Buoni pasto elettronici Art. 1 commi 16 e 17 - Legge 190 del 23 dicembre 2014

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Servizi di welfare aziendale

Regime fiscale agevolato in capo al

dipendente

Condizioni per accesso al regime fiscale

Contributi assistenza sanitaria integrativa

versata dal datore o dal lavoratore a enti o

casse aventi esclusivamente fine

assistenziale

(art. 51, comma 2, lett. a)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente fino ad un importo massimo di

3.615,20 euro

Fondi iscritti ad Anagrafe tributaria

Contributi versati in conformità a disposizioni

contrattuali

Somministrazioni di vitto, mense, prestazioni

e indennità sostitutive

(art. 51, comma 2, lett. c)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente:

- le mense aziendali (gestione diretta o in

appalto) o le mense “diffuse”(card

elettroniche);

- i buoni pasto, fino all’importo giornaliero di

5,29 euro (7 euro per quelli in formato

elettronico)

Servizi resi alla generalità o a categorie di

dipendenti

Servizi di trasporto collettivo erogati dal

datore) per il tragitto casa-lavoro

(art. 51, comma 2, lett. d)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente.

Servizi resi alla generalità o categorie di

dipendenti

Servizi di trasporti reso da datore o affidato a

terzi

Non ammessi rimborsi monetari

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Servizi di welfare aziendale

Regime fiscale agevolato in capo al

dipendente

Condizioni per accesso al regime fiscale

Utilizzazione delle opere e dei servizi

riconosciuti dal datore di lavoro,

volontariamente o in conformità a

disposizioni di contratto, di accordo o di

regolamento aziendale per le finalità di cui

all’art. 100 del TUIR (educazione, istruzione,

ricreazione, assistenza sociale, assistenza

sanitaria, culto).

(art. 51, comma 2 lett. f)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente.

Erogazione volontaria o contrattuale dal

datore di lavoro

Servizi resi alla generalità o a categorie di

dipendenti, anche tramite strutture esterne.

Somme, servizi e prestazioneducazione e

istruzione anche in età prescolare, compresi i

servizi integrativi e di mensa ad essi

connessi, nonché la frequenza dei ludoteche

e di centri estivi e invernalii erogati per la

fruizione di servizi di e per borse di studio a

favore dei medesimi familiari

(art. 51, comma 2 lett. f-bis).

Non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente.

Erogazione anche contrattuale

Servizi resi alla generalità o a categorie di

dipendenti

Ammessa l’erogazione monetaria

Somme e prestazioni erogati dal datore di

lavoro per la fruizione dei servizi di

assistenza ai familiari anziani o non

autosufficienti

(art. 51, comma 2 lett. f-ter).

Non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente.

Erogazione anche contrattuale

Servizi resi alla generalità o a categorie di

dipendenti

Ammessa l’erogazione monetaria

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Servizi di welfare aziendale

Regime fiscale agevolato in capo al

dipendente

Condizioni per accesso al regime fiscale

Contributi versati dal datore di lavoro e dal

lavoratore, su base individuale o in base ad

obblighi contrattuali, alle forme di previdenza

complementare.

(art. 51, comma 2, lett. h).

Non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente fino ad un importo massimo di

5.164,00 euro.

Il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati ai

dipendenti

(art. 51, comma 3, ultimo periodo).

Non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente se di importo complessivo non

superiore nel periodo di imposta a 258,23

euro.

L’erogazione dei beni, prestazioni, opere e

servizi di cui ai commi 2 e 3 del TUIR, può

avvenire mediante documenti di

legittimazione, in formato cartaceo o

elettronico, riportanti un valore nominale.

(art. 51, comma 3 bis).

Non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente.

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2. L'azienda inoltre deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che

assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso

di malattia professionale…..

…………omissis……….

5. L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza

che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità

permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa

specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque

determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al

normale trattamento di liquidazione……

………….omissis……..

8. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite

al secondo comma, relativamente all'infortunio occorso non in occasione di

lavoro, e al quinto comma, relativamente alla malattia non professionale, eventuali

intese, attuali o future, definite fra azienda e dirigente che prevedano l'assunzione

diretta da parte dell'azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell'obbligo del

pagamento delle somme di cui ai richiamati secondo e quinto comma, rimanendo

in facoltà dell'azienda stessa di assicurare tale obbligo

Polizze vita e infortunio non professionale – Articolo 12 CCNL

Dirigenti dell’industria

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Articolo 16 - D.Lgs n. 147/2015 –

Decreto Internazionalizzazione e

Legge di Stabilità 2016

Regime fiscale “agevolato”

per particolari lavoratori impatriati

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E’ prevista la tassazione sul 70% dell’ammontare imponibile del reddito di

lavoro dipendente percepito da soggetti che prendano la residenza in Italia

e che :

1. non siano stati residenti in Italia per i 5 periodi d’imposta antecedenti

il trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno 2

anni;

2. siano assunti per svolgere, prevalentemente in Italia, un’attività

lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in

forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa società o con

società che direttamente o indirettamente controllano la medesima

impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società

che controlla l’impresa;

3. rivestano ruoli direttivi ovvero siano in possesso di requisiti di elevata

qualificazione o specializzazione così come individuati da un

apposito decreto

L’agevolazione si applica a partire dall’anno in cui è stata trasferita la

residenza in Italia e per i quattro anni successivi

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La norma prevede una tassazione sul :

20% per le lavoratrici;

30% per I lavoratori.

per il periodo dal 28 gennaio 2011 al periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2017 (solo per coloro che si sono trasferiti in Italia nel 2015 –

Legge Stabilità 2016) nei confronti di cittadini dell’UE, che:

• rientrano in Italia e vengono assunti o avviano un’attività d’impresa o di

lavoro autonomo e

• trasferiscono in Italia il proprio domicilio, nonché la propria residenza,

entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e

• dal 20 gennaio 2009 sono in possesso di un titolo di laurea, hanno

risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e negli ultimi 2

anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia

svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro

dipendente/autonomo o d’impresa ovvero conseguendovi un titolo di

laurea o una specializzazione post laurea.

Legge 30 dicembre 2010, n. 238 – Rientro dei soggetti ad «alta

professionalità»

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• Viene abrogato il vincolo relativo alla data di nascita dei beneficiari -

post il 1° gennaio 1969 - (art. 2, comma 1, D.Lgs. 238/2010);

• Viene ripristinata la proroga al 2017 relativamente ai soggetti trasferiti

in Italia entro il 31 dicembre 2015 (con la possibilità comunque di optare per il

nuovo regime).

• Verranno stabilite con decreto le modalità per permettere a coloro che

usufruivano della tassazione sul 30%/20% del reddito percepito

possano usufruire delle disposizioni agevolative introdotte per i

lavoratori «impatriati».

Novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione e dalla

Legge di Stabilità per il 2016

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Articolo 24 del TUIR e Legge di Stabilità 2016

Soggetti non residenti

che producono in Italia almeno

il 75% del proprio reddito –

Estensione del regime fiscale

di tassazione previsto

per i soggetti residenti

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Dal 2014, ai soggetti non residenti in Italia, ma residenti in altro Stato

dell’Unione o dello Spazio Economico Europeo, che producono in Italia

almeno il 75% del loro reddito complessivo - cd. «non residenti

Schumacker» - viene riconosciuto lo stesso regime di tassazione previsto

per i soggetti residenti.

Con il Decreto 21/09/2015 sono state fornite le modalità di determinazione

del reddito complessivo ai fini dell’applicazione della disposizione

agevolativa.

La legge di Stabilità 2016 ha stabilito che, dal 2016, tale regime si applichi

«nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano» e non solo

ai soggetti residenti fiscalmente in uno dei Paesi Membri dell’Unione o del

SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni.

Novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione e dalla

Legge di Stabilità per il 2016

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