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LEGGE DI STABILITA’ 2016 I NUOVI LEA
Genova, 28 gennaio, 2016
ART. 1, comma 3, DLGS 502/92:
“L’individuazione dei Lea assicurati dal SSN per il periodo di validità del PSN, è effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate al SSN, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica nel documento di programmazione economia-finanziaria”.
•ART. 26, DLGS 68/2011:
“ A decorrere d’all’anno 2013 il fabbisogno nazionale standard è determinato in
coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria, tramite
intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei
livelli essenziali di assistenza erogati in condizioni di efficacia ed
appropriatezza”.
ART. 25, DLGS 68/2011:
Il fabbisogno sanitario standard, determinato ai sensi dell‘art. 26,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia
in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i
livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
ART. 1, comma 553, Legge di stabilità 2016
“ In attuazione ... Patto per la salute 2014-2016….. nel rispetto .. e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro 60 giorni … si provvede all’aggiornamento .. dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto degli equilibri programmati dalla finanza pubblica.”
ART. 1 comma 554, Legge di stabilità 2016
“ La definizione e l’aggiornamento dei Lea ... sono effettuati con DPCM su proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni ”.
ART. 1, comma 559, Legge di stabilità 2016.
“Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi
di prestazioni erogabili dal SSN ovvero alla individuazione di
misure volte ad incrementare l’appropriatezza della loro
erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica, l’aggiornamento dei Lea è effettuato
con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il
Ministero dell’economia e della finanza, sentita la Conferenza …”
ART. 1, comma 555 Legge di stabilità 2016
“… Per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di 800 milioni di euro a
valere sulle quote del fabbisogno sanitario standard nazionale.
ART. 1, comma 556, Legge di stabilità 2016
“…. È istituita la Commissione nazionale dei LEA e la promozione dell’appropriatezza del SSN ...” (Ministro della Salute presidente; D .G. Ministero della Salute; 4 esperti Ministero della Salute; 1 esperto I.S.S.; 1 Agenas; 1 Aifa; 1 MEF; 7 Conferenza Regioni).”
ART 1, comma 557, Legge di stabilità 2016:
“ La Commissione ... nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica svolge:
a) valutazione sistematica delle attività dei servizi, delle prestazioni per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza
b) acquisisce e valuta proposte inserimento nei Lea
c) … si avvale delle valutazioni di HTA ….
d) valuta l’impatto economico delle modifiche dei Lea .
e) valuta che l’applicazione dei Lea avvenga in tutte le Regioni con lo stesso standard di qualità.
Il provvedimento:
è integralmente sostitutivo del DPCM 29.11.01
è costitutivo (non ricognitivo) fonte primaria delle attività dei servizi delle prestazioni
procede alla revisione della descrizione delle tipologie di assistenza e dei servizi
aggiorna le liste (nomenclatori specialistica e protesica) evoluzione tecnologica, introduzione di indicazioni o condizioni di erogabilità
i nomenclatori sono inclusi nel provvedimento (allegati) ed esauriscono le relative discipline.
1. assistenza sanitaria di base, continuità assistenziale, assistenza ai turisti,
2. emergenza sanitaria territoriale,
3. assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate ed erogata attraverso i servizi territoriali e ospedalieri,
4. assistenza integrativa: erogazione di dispositivi medici monouso, di presidi per diabetici, di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare,
5. assistenza specialistica ambulatoriale,
6. assistenza protesica
7. assistenza termale
EROGAZIONE DEI DISPOSITIVI MONOUSO
ASSISTITI: tracheotomizzati, ileostomizzati, colostomizzati,
urostomizzati, incontinenti, allettati.
PROCEDURA DI EROGAZIONE: prescrizione (medico specialista,
MMG, medici servizi territoriali), autorizzazione (ASL), erogazione (quantità
massime mensili)
FORNITURA DEI DISPOSITIVI MONOUSO allegato 2: procedure
pubbliche di acquisto che garantiscano la qualità delle forniture, la capillarità
della distribuzione e la disponibilità di una ampia gamma di modelli. FORNITURE AUSILI PERSONE DIABETICHE: allegato 3
FORNITURA PRODOTTI DIETETICI persone con difetti metabolici
congeniti e fibrosi cistica
Introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata tecnologia
Esclusione di alcuni dispositivi ortopedici su misura
Ampliamento dei beneficiari (malati rari, in attesa di accertamento dell’invalidità, malattie rare, assistiti in ADI con disabilità temporanea)
Semplificazione procedure (collaudo degli ausili)
Indicazioni per appropriatezza prescrittiva e albo dei prescrittori
Estensione delle gare per l’acquisto dei dispositivi standard ma personalizzazione dei dispositivi acquistati
Margini di flessibilità (gravissime disabilità, tempi minimi di rinnovo)
Erogazione: Piano Riabilitativo Assistenziale Individuale,
prescrizione dello specialista, autorizzazione (tempi certi), erogazione,
collaudo ordinario e semplificato.
Erogatori di protesi e ortesi su misura: accreditamento, stipula
di accordi e contratti, tariffe massime nazionali, libertà di scelta
dell’erogatore.
Fornitura dei dispositivi di serie: procedure pubbliche di
acquisto, manutenzione e riparazione previste nei capitolati.
Prestazione o tipologia dispositivo: codice, definizione,
caratteristiche, condizioni o limiti di erogabilità, indicazioni cliniche.
Nomenclatore (all. 5) elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi (inclusi dispositivi provvisori temporanei e di riserva):
protesi e ortesi costruite o allestite su misura (aggiuntivi e prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione): elenco 1;
ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che devono essere applicati da sanitari abilitati: elenco 2A ;
ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che non richiedono l’intervento di professionisti abilitati: elenco 2B;
prestazioni professionali necessarie per la personalizzazione degli ausili di serie: elenco 2C.
Protesi di arto inferiore :
Esoscheletriche: (tradizionali) distinte in provvisorie
(transtibiali) definitive (piede, transtibiale, giroplastica,
transfemorale) e da bagno (transtibiale, transfemorale)
Endoscheletriche: (modulari) distinte in temporanee
(transtibiale, transfemorale) e definitive (transtibiale,
giroplastica, di ginocchio transfemorale, anca)
Particolari: protesi esoscheletriche per igiene
personale o da bagno
La Asl può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto
Nuovi aggiuntivi prescrivibili:
Cuffie per protesi transtibiale anche di scorta (gomma espansa, stirene, uretano, gel, silicone)
Invasature
Sistema ipobarico passivo
Sistema ipobarico attivo
Compensatore torsionale
Dispositivo ad azione shock absorber
Ecc. ecc