levi - dispositivi di protezione individuale · prof. avv. alberto levi università di modena e...

29
Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia 9 giugno 2011

Upload: others

Post on 29-Jun-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Prof. avv. Alberto Levi

Università di Modena e Reggio Emilia

I dispositivi di protezioneindividuale di prima categoria

Reggio Emilia9 giugno 2011

Page 2: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

DPI di prima categoriaDPI di prima categoria

I temiI temi

–– Le fonti Le fonti–– Le nozioni Le nozioni– Gli obblighi– I controlli– Le responsabilità– La sicurezza sul lavoro

Page 3: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Le fontiLe fontiLa normativa comunitariaLa normativa comunitaria

–– Direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamentoDirettiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamentodelle legislazioni degli Stati membri relative aidelle legislazioni degli Stati membri relative aidispositivi di protezione individualedispositivi di protezione individuale

–– Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generaleDirettiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generaledei prodottidei prodotti

– Direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relativeai dispositivi di protezione individuale

Page 4: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Le fontiLe fonti

La normativa nazionaleLa normativa nazionale- Decreto legislativo n. 475 del 1992, così come- Decreto legislativo n. 475 del 1992, così comemodificato dal d. modificato dal d. lgslgs. n. 10 del 1997. n. 10 del 1997- Decreto legislativo n. 172 del 2004- Decreto legislativo n. 172 del 2004

- Decreto legislativo n. 206 del 2005- Decreto legislativo n. 206 del 2005

Le norme armonizzateLe norme armonizzate– le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di

normazione europei su incarico della Commissione CEE

Page 5: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La nozione di DPI di primaLa nozione di DPI di primacategoriacategoria

Appartengono alla prima categoria, i DPI diprogettazione semplice destinati a salvaguardare lapersona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa ilDPI abbia la possibilità di valutare l’efficacia e dipercepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressivaverificazione di effetti lesivi.

Page 6: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La nozione di DPI di primaLa nozione di DPI di primacategoriacategoria

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione disalvaguardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti perla pulizia;

c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non esponganoad una temperatura superiore ai 50 °C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocarelesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari.

Page 7: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La nozione di DPI di primaLa nozione di DPI di primacategoriacategoria

Alcune esemplificazioni:

Dispositivi per la protezione degli occhi:occhiali da sole (ad azione non correttiva);protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente alfine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privatoe professionale;occhiali per il nuoto;maschere da sci

Dispositivi di protezione della testa.Indumenti di protezione.Dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo.Dispositivi di protezione per mani e braccia.

Page 8: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La nozione di DPI di secondaLa nozione di DPI di secondacategoriacategoria

Appartengono alla seconda categoria iDPI che non rientrano nelle altre duecategorie.

Page 9: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La nozione di DPI di terzaLa nozione di DPI di terzacategoriacategoria

Appartengono alla terza categoria i DPI diprogettazione complessa destinati asalvaguardare da rischi di morte o lesioni gravie di carattere permanente.

Nel progetto deve presupporsi che la personache usa il DPI non abbia la possibilità di recepiretempestivamente la verificazione istantanea dieffetti lesivi.

Page 10: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La nozione di prodotto sicuroLa nozione di prodotto sicuro(Codice del consumo)(Codice del consumo)

qualsiasi prodotto [art. 3, comma 1, lettera e)] che, in condizioni di usonormali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, lamessa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcunrischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiegodel prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato ditutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare,dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, ilsuo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della suainstallazione e manutenzione;2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmenteprevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventualiavvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché diqualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischionell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

Page 11: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La nozione di produttoreLa nozione di produttore(Codice del consumo)(Codice del consumo)

Definizione nel titolo sulla Definizione nel titolo sulla ““sicurezza dei prodottisicurezza dei prodotti”” (art. 103, lett. d) (art. 103, lett. d) D.lgs.D.lgs.nn°° 206/05 206/05““produttore: il produttore: il fabbricantefabbricante del prodotto stabilito nella Comunit del prodotto stabilito nella Comunitàà e equalsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sulqualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sulprodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, oprodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, ocolui che rimette a nuovo il prodotto; il colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentanterappresentante del fabbricante se del fabbricante sequest'ultimo non quest'ultimo non èè stabilito nella Comunit stabilito nella Comunitàà o, qualora non vi sia un o, qualora non vi sia unrappresentante stabilito nella Comunitrappresentante stabilito nella Comunitàà, l', l'importatoreimportatore del prodotto; gli del prodotto; glialtri operatori professionali altri operatori professionali della catena di commercializzazione nelladella catena di commercializzazione nellamisura in cui la loro attivitmisura in cui la loro attivitàà possa incidere sulle caratteristiche di possa incidere sulle caratteristiche disicurezza dei prodottisicurezza dei prodotti””;;

Page 12: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Gli obblighi fondamentali relativi aiGli obblighi fondamentali relativi aiDPI di prima categoriaDPI di prima categoria

ConformitConformitàà - marcatura CE - marcatura CE

Predisposizione della documentazione tecnica - NotaPredisposizione della documentazione tecnica - Notainformativainformativa

Page 13: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

I controlliI controlli

LL’’autoritautoritàà di vigilanza di vigilanza

Ministero dello Sviluppo Economico (giMinistero dello Sviluppo Economico (giàà Ministero Ministerodell'industria, del commercio e dell'artigianato) chedell'industria, del commercio e dell'artigianato) cheai fini dellai fini dell’’effettuazione dei controlli si avvale delleeffettuazione dei controlli si avvale delleCamere di Commercio, alle quali sono stateCamere di Commercio, alle quali sono stateconferite le funzioni dei soppressi uffici provinciali,conferite le funzioni dei soppressi uffici provinciali,coadiuvate dagli ufficiali e agenti di Poliziacoadiuvate dagli ufficiali e agenti di PoliziaGiudiziaria (Polizia Municipale, Guardia di Finanza,Giudiziaria (Polizia Municipale, Guardia di Finanza,ecc.)ecc.)

Page 14: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

I controlliI controlli

La disciplina generale.

LL’’art. 13 del decreto legislativo n. 475 del 1992art. 13 del decreto legislativo n. 475 del 1992

LL’’art. 107 del decreto legislativo n. 206 del 2005art. 107 del decreto legislativo n. 206 del 2005

Page 15: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Le responsabilità del produttoreLe responsabilità del produttore

Tre tipologieTre tipologie

- civile

- penale

- amministrativa

Page 16: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Le responsabilità del produttoreLe responsabilità del produttore

Responsabilità civile del produttore (art.114 del codice del consumo)

– “Il produttore è responsabile del dannocagionato da difetti del suo prodotto.”

Page 17: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La responsabilità civile delLa responsabilità civile delproduttoreproduttore

DanneggiatoDanneggiatoprova del danno, del difetto e dellaconnessione causale tra difetto e danno

Danneggiantedimostrazione positiva della sussistenzadi cause di esclusione dellaresponsabilità (previste dalla normativain modo tassativo - art. 118)

Page 18: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La responsabilità civile delLa responsabilità civile delproduttoreproduttore

la responsabilità è esclusa (art. 118, 119):la responsabilità è esclusa (art. 118, 119):a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazioneb) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo ilprodotto in circolazione ( intervento di un terzo)c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra formadi distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della suaattività professionale ( scopo privato)d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa oa un provvedimento vincolantee) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttoreha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodottocome difettosof) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima,se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporatala parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttoreche l'ha utilizzataIl prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o aun ausiliario di questi anche in visione o in prova, o quando sia consegnato al vettore o allospedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. La responsabilità non è esclusa se lamessa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalatospecificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto delpignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso lacancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Page 19: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La responsabilità penale delLa responsabilità penale delproduttoreproduttore

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercioArt. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale,ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,consegna all'acquirente una cosa mobile perun'altra, ovvero una cosa mobile per origine,provenienza, qualità o quantità, diversa da quelladichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto noncostituisca un più grave delitto, con la reclusionefino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Page 20: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La responsabilità penale delLa responsabilità penale delproduttoreproduttore

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali conArt. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali consegni mendacisegni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti inChiunque pone in vendita o mette altrimenti incircolazione opere dell'ingegno o prodotticircolazione opere dell'ingegno o prodottiindustriali, con nomi, marchi o segni distintiviindustriali, con nomi, marchi o segni distintivinazionali o esteri, atti a indurre in inganno ilnazionali o esteri, atti a indurre in inganno ilcompratore sull'origine, provenienza o qualitcompratore sull'origine, provenienza o qualitààdell'opera o del prodotto, dell'opera o del prodotto, èè punito, se il fatto non punito, se il fatto non èèpreveduto come reato da altra disposizione dipreveduto come reato da altra disposizione dilegge, con la reclusione fino a due anni e con lalegge, con la reclusione fino a due anni e con lamulta fino a ventimila euro.multa fino a ventimila euro.

Page 21: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La responsabilità amministrativaLa responsabilità amministrativadel produttoredel produttore

La disciplina generale.

LL’’art. 14 del d.lgs. n. 475.art. 14 del d.lgs. n. 475.

LL’’art. 112 del d. art. 112 del d. lgslgs. n. 206 del 2005.. n. 206 del 2005.

Page 22: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

La sicurezza sul lavoroLa sicurezza sul lavoro

Art. 2087 del codice civileArt. 2087 del codice civile

Il datore di lavoro deve adottare (tutte) le misure di sicurezza che,secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalitàmorale del lavoratore subordinato.

Page 23: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Le responsabilità del produttoreLe responsabilità del produttore

Clausole di esonero da responsabilitàClausole di esonero da responsabilità(art. 124):(art. 124):

è nullo qualsiasi patto che escluda olimiti preventivamente laresponsabilità prevista dal decreto.

Page 24: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

IL CONTENUTO DELL’OBBLIGOIL CONTENUTO DELL’OBBLIGODI SICUREZZADI SICUREZZA

Due concetti agli antipodi:Due concetti agli antipodi:

–– La MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILELa MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE(MSTP)(MSTP)

–– La MASSIMA SICUREZZA CONCRETAMENTE ATTUABILELa MASSIMA SICUREZZA CONCRETAMENTE ATTUABILE(MSCA)(MSCA)

Page 25: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

I soggetti dell’obbligo di sicurezzaI soggetti dell’obbligo di sicurezza

Testo Unico (d. lgs. n. 81 del 2008)Testo Unico (d. lgs. n. 81 del 2008)

–– QuadripartizioneQuadripartizione (Datore, Dirigenti, Preposti, Lavoratori) (Datore, Dirigenti, Preposti, Lavoratori)–– RSPPRSPP–– RLSRLS–– Medico competenteMedico competente–– Soggetti esterniSoggetti esterni–– Organismi pariteticiOrganismi paritetici

Page 26: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

I soggetti dell’obbligo di sicurezzaI soggetti dell’obbligo di sicurezza

I soggetti esterniI soggetti esterni

- progettisti- progettisti- costruttori- costruttori- venditori- venditori- installatori- installatori

Page 27: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Le norme del Testo UnicoLe norme del Testo Unico(Decreto legislativo n. 81 del 2008)(Decreto legislativo n. 81 del 2008)Art. 23 Art. 23 –– Obblighi dei fabbricanti e dei Obblighi dei fabbricanti e dei

fornitorifornitori

Sono vietati la fabbricazione, la vendita (Sono vietati la fabbricazione, la vendita (……) di DPI non) di DPI nonrispondenti alla disposizioni legislative e regolamentaririspondenti alla disposizioni legislative e regolamentarivigenti in materia di sicurezza sul lavoro.vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Page 28: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Le norme del Testo UnicoLe norme del Testo Unico(Decreto legislativo n. 81 del 2008)(Decreto legislativo n. 81 del 2008)Titolo IIITitolo IIICapo IICapo II

Uso dei dispositivi di protezioneUso dei dispositivi di protezioneindividualeindividuale

Artt. 74-79Artt. 74-79

Page 29: Levi - Dispositivi di protezione individuale · Prof. avv. Alberto Levi Università di Modena e Reggio Emilia I dispositivi di protezione individuale di prima categoria Reggio Emilia

Il dannoIl danno

Il danno patrimoniale (danno alla capacità lavorativa)Il danno patrimoniale (danno alla capacità lavorativa)

Il danno c.d. biologicoIl danno c.d. biologico

Il danno c.d. esistenzialeIl danno c.d. esistenziale

Il danno c.d. moraleIl danno c.d. morale