lez. 6 la disciplina della stampa
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Informazione e Costituzione
Parte MonograficaLezione n. 6La disciplina della stampa
Il riferimento costituzionale
• La disciplina legislativa della stampa ha come riferimento costituzionale:
1) L’art. 21 in particolare nelle norme dedicate alla stampa
2) L’art. 41 in relazione alle imprese editoriali private.
La disciplina legislativa
• La legge sulla stampa n. 47/1948.• La legge sull’ordine dei giornalisti n. 69/1963.• La legge sull’editoria n. 416/1981 • La legge sull’editoria elettronica n. 62/2001
I. La struttura dell’impresa editoriale
La linea editoriale
1) forma di impresa imprenditore-proprietario da cui promana la linea politico aziendale della testata;
2) Indirizzo informativo “oggettivo” del giornale deriva dalla catena editore, direttore, collaboratori.
Struttura impresa giornalisticaLa struttura di un’impresa giornalistica si compone di:a) Direttorerapporto stabile di lavoro dipendenteb) Comitato di redazionec) Vicedirettoredirige attività di un singolo settore d) Capo serviziodirige attività servizi redazionalie) Redattore capof) Redattori ordinari
Il ruolo degli organi direttivi: Il direttore
a) concorda con l’editore la programmazione e la linea politica del giornale; b) propone le assunzioni e i licenziamenti;c) assegna le mansioni, organizza il lavoro e gli orari, d) decide sull’opportunità o meno di pubblicare un articolo.
La responsabilità del direttore Alcuni quesitia) La responsabilità del direttore è
costituzionalmente obbligata?b) C’è una distinzione di responsabilità tra un
direttore di un quotidiano nazionale da quella di uno locale?
Il ruolo degli organi direttivi: il comitato di direzione
1. propone pareri e proposte sulle collaborazione
2. fisse, sugli orari di lavoro, sulla distribuzione3. delle mansioni e tutela sindacale dei
giornalisti4. nel luogo di lavoro
Il ruolo dei redattori• Il lavoro giornalistico tra creatività e autonomiaSecondo la definizione giurisprudenziale il lavoro
giornalistico è una “prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione…”(Cass. Civ.).
• Il redattore è vincolato alla linea editoriale del giornale
La clausola di coscienza• La clausola di coscienza opera a favore del
giornalista e consente il recesso per giusta causa (art. 32 Contratto collettivo di lavoro) laddove:
a) muti l’indirizzo politico della testata;b) Il giornalista sia utilizzato in altro giornale
dell’azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse;
c) Fatti che comportano responsabilità dell’editore incompatibili con la dignità del giornalista.
II. L’ordine dei giornalisti
La struttura dell’Ordine
• Consiglio nazionale dell’ordinea) Funzioni di rappresentanzab) Funzione di giudice disciplinare di secondo
grado• Consiglio regionale dell'ordinea) funzioni di amministrazione attivab) funzioni di "giudice disciplinare"
Attribuzioni dei Consigli1) Funzione di amministrazione attiva (tenuta degli
Albi);2) Funzioni di vigilanza sulla condotta degli iscrittiArtt. 48 e 51 l.69 (Procedimento disciplinare e sanzioni)a) avvertimento, censura;b) sospensione (non <2 mesi, non>1 anno);c) radiazione dall’albo (dopo 5 anni possibilità di
riammissione)Contro le decisioni del Consiglio nazionale è
ammesso ricorso al giudice.
I soggetti1) giornalisti professionisti• Età non inferiore ai 21 anni; • Esercizio in modo esclusivo e continuativo, dopo aver svolto
per almeno 18 mesi la pratica;• Superamento della prova di idoneità professionale.2) pubblicisti• svolgimento di attività giornalistica non occasionale e
retribuita da almeno 2 anni, anche se esercitano altri impieghi.3) praticanti (art.34, criteri dell’azienda editoriale)• Pratica giornalistica• Prova di idoneità professionale
La questione della legittimità costituzionaledell’ordine dei giornalisti
La norma impugnata:art. 45 l. 69/1963 “nessuno può assumere il titolo néesercitare la professione di giornalista se non èiscritto all’albo professionale”La Corte costituzionale ha ritenuto la disciplina non
illegittima (Corte cost. n. 11/1968) perché:• tale previsione non limita l’uso del giornale come
mezzo di manifestazione del pensiero;• l’ordine garantisce ai giornalisti una tutela nei
confronti dei datori di lavoro.
III. Il segreto giornalistico
La base normativa• La disciplina generale dei segreti professionali:a) Art. 622 c.p. delitto di rivelazione del segreto
professionale;b) Art. 200 c.p.p. diritto di non testimoniare di certi
soggetti (ministri di culto, avvocati, notai, medici, investigatori privati autorizzati…)
• Il segreto giornalistico non era previsto nel c.p.p. ma solo nell’art. 2 della l. 69/1963 per cui “i giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle fonti delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse”
La disciplina attualeArt. 200, III c. nuovo c.p.p.:
riconosce il diritto di astenersi dal deporre per i giornalisti professionisti relativamente ai nomi delle fonti da cui hanno avuto notizie di carattere fiduciario
Con un limiteSe le notizie sono indispensabili ai fini dellaprova del reato per cui si procede e la loroveridicità può essere accertata solo attraversol’indicazione della fonte della notizia, il giudiceordina al giornalista di indicare la fonte delle sueinformazioni.
Requisiti per opporre il segreto
• Il segreto riguarda la fonte e non la notizia;• Le notizie devono rivestire carattere fiduciario;• Il soggetto interessato deve essere un
giornalista professionista.