lezione 11 gennaio 2012 registrare le fatture e basi di normativa iva (imposta sul valore aggiunto)

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Lezione 11 gennaio 2012 Registrare le fatture e basi di normativa IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

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Page 1: Lezione 11 gennaio 2012 Registrare le fatture e basi di normativa IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

Lezione 11 gennaio 2012

Registrare le fatture e basi di normativa IVA

(Imposta sul Valore Aggiunto)

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Registrare le fatture e normativa IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) trova principale fonte normativa nazionale nel

D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni e integrazioni: Istituzione e

disciplina dell’imposta sul Valore Aggiunto.

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Imposta europea – imposta armonizzata

• politica fiscale europea: ruolo significativo nel mercato interno• limitate competenze fiscali dell’UE• imposizione diretta quasi interamente regolata da accordi bilaterali• disposizioni di armonizzazione imposte indirette nel trattato CE• fiscalità generale: obiettivo espresso all’art. 3 del trattato CE di

- ottenere l’abolizione, tra gli Stati membri «dei dazi doganali [...] come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente»; - «garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno».

• L’art. 93 tratta specificatamente l’imposizione indiretta (IVA e ii sui consumi)• I provvedimenti in altri settori fiscali sono adottati in base all’art. 94 (integrato dagli

artt. 96 e 97), che riguarda le misure volte a prevenire le distorsioni del mercato• L’art. 293 raccomanda la conclusione di convenzioni fiscali tra Stati al fine di evitare

la doppia imposizione.• Direttiva 17/5/1977 n. 77/388/CE del Consiglio (VI Direttiva iva) e ss modifiche, in

materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

• In ambito interno: DPR n. 633/1972

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raffronto con la normativa comunitaria

• Artt. 4 e 5 Sesta Direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977chi esercita in modo indipendente e in qq luogo attività di produzione, commercio, prestazione di servizi o una professione nonché chi procede, anche con una singola operazione, allo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti di una certa stabilitàPer quel che riguarda gli enti pubblici, sono soggetti passivi IVA solo per attività economiche commerciali che esercitano e non per quelle che esercitano in quanto pubbliche autorità

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Distinzione tra IVA e altre ii.ii.• Genus: Imposta sui consumi • Species: imposta sugli scambi (o imposta sulla cifra

d’affari). Le imposte sugli scambi possono essere: - monofase: viene applicata una sola volta (es. local utilities tax)- plurifase: si applica a più fasi del processo produttivo possono altresì essere:- cumulative – a cascata (il prelievo di ogni fase si somma) - sul valore aggiunto (si colpisce il valore che ogni fase aggiunge al bene)

Entrate
Imposta che viene applicata a beni o servizi solo ad un determinato livello della catena distributiva (produttore, grossista, dettagliante). Rispetto all'imposta plurifase (v.), essa presenta il vantaggio di ridotti costi amministrativi, soprattutto se l'imposta colpisce il prodotto nelle fasi precedenti a quella del dettaglio, ed evita l'effetto a cascata (v.). Nello stesso tempo, però, un'imposta monofase favorisce i beni il cui valore cresce di più fra la fase tassata e il dettaglio; altri svantaggi possono derivare dalla fase in cui applicare l'imposta: — nel caso di imposta sul grossista, la base imponibile (v.) è minore e l'aliquota dovrà risultare più elevata, con conseguente spinta all'evasione fiscale (v.) e con incentivo alla distribuzione diretta; — nel caso di imposta sul dettagliante aumenta il numero dei contribuenti e diminuisce l'efficacia del controllo.
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Caratteristiche dell’IVAL’IVA è un’imposta indiretta che va a incidere sul consumo, fatto economico che manifesta la capacità contributiva.Si tratta di un’imposta plurifase, poiché incide sul valore aggiunto di più fasi del processo produttivo. Il meccanismo è di «detrazione imposta da imposta»: l’imposta assolta dall’operatore economico (soggetto passivo) sugli acquisti effettuati (assolta) viene detratta da quella riscossa sulle vendite (esatta).Ne deriva che solo il consumatore finale ne viene gravato (soggetto inciso), in maniera proporzionale al prezzo del bene acquistato.

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Neutralità L’imposta è neutrale per una duplice

ragione: non varia al variare del numero di fasi del processo produttivo,

ma soprattutto è neutrale con riferimento agli effetti sui soggetti passivi che possono effettuare la

detrazione.

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Prime conclusioni• Perché è stata adottata l’IVA ?

- per la sua neutralità - per l’esigenza di armonizzazione fiscale comunitaria

• Pertanto l’IVA - ha sostituito l’IGE (imposta plurifase a cascata del 4%) - è plurifase ma non cumulativa - colpisce solo il valore aggiunto, che è l’oggetto economico del tributo (grazie al sistema di detrazione: IVA a debito – IVA a credito)

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• Neutralità dell’IVA (per l'imprenditore non rappresenta né un costo né un ricavo, perchè non ne rimane colpito)

• differente posizione tra:- Soggetti passivi - Consumatore finale (economicamente inciso dal tributo) Occorre pertanto distinguere il punto di vista giuridico formale dal punto di vista economico

Primi approfondimenti

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PRESUPPOSTO OGGETTIVO art. 1

(operazioni) • Campo di applicazione IVA: operazioni

INCLUSE Imponibili Non imponibili Esenti (limitano il diritto di detrazione)

ESCLUSE - Non hanno alcun rilievo a livello sostanziale e formale - Non incidono su diritto di detrazione e sul calcolo del

volume d’affari

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Operazioni incluse nel d.p.r. 633

1. Imponibili cessione di beni prestazione di servizi (effettuate da imprenditori e professionisti nel territorio dello Stato) acquisti intracomunitari (territorialita ex artt. 7 e 7 sexies)importazione da paesi extra-UE (da chiunque effettuate)

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• Cessione di beni: a titolo definitivo e oneroso trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni dietro corrispettivo

assimilate: vendita con riserva di proprietà ; locazione con clausola di trasferimento della proprietà; autoconsumo; cessioni gratuite dei beni oggetto dell’attività

escluse: cessioni nell’attività straordinaria (cessioni d’azienda, trasformazioni e fusioni) ; cessioni di terreni non edificabili; cessioni di denaro; cessioni di campioni di modico valore, di beni di prima necessità

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….• Prestazioni di servizi: definizione diversa da VI Direttiva IVA: formula residuale, DPR n. 633/1972

più dettagliato tutte quelle che implicano obblighi di fare, permettere, non fare dietro

corrispettivo Assimilate:

- prestazioni di valore superiore a euro 25,82 da soli imprenditori per uso familiare o personale o a titolo gratuito per finalità extra-imprenditoriali (autoconsumo o simili, altrimenti sfuggirebbero …)- concessioni di beni in locazione, affitto, … - cessioni di diritti su beni immateriali (concessioni, licenze per diritto d’autore) - cessione di contratti

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escluse - cessioni di diritti d’autore da parte dell’autore - prestiti obbligazionari - cessione di contratto aventi ad oggetto beni la cui cessione è esclusa da imposta

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….2. Operazioni esenti: art. 10

• no imposta • Sì obblighi formali (con indicazione dell’esenzione – art. 21 c. 6) • no detrazione dell’IVA a monte • quali sono?

- operazioni di tipo finanziario - relative a riscossione - esercizio di giochi e scommesse - prestazioni di mandato e mediazione - operazioni in oro - operazioni immobiliari - operazioni socialmente rilevanti (sanitarie, educative, culturali …)

• caratteristica: no detrazione IVA su acquisti (quindi è un costo)

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….

3. Operazioni non imponibili no obbligo d’imposta si obblighi formali si integrale deduzione dell’IVA assolta su

acquisti

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I presupposti dell’applicazione dell’IVA sono tre:

• soggettivo• oggettivo• territoriale

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Presupposto soggettivoÈ soggetto passivo IVA, secondo la normativa

comunitaria*, chiunque eserciti in modo indipendente ed in qualsiasi luogo un’attività

economica. Per la normativa nazionale (artt. 4 e 5 D.P.R. 633/72) gli imprenditori e coloro che

esercitano arti e professioni.

*Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (sesta direttiva IVA), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

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Si definisce imprenditore:• chi esercita professionalmente attività commerciali e agricole (artt. 2195 e 2135 C.C.) anche se non organizzate in forma di impresa.• chi svolge attività di prestazione di servizi diversi da quelli elencati nell’art. 2135 C.C., ma con un’organizzazione d’impresa.• Le società di persone o assimilate (con esclusione delle società semplici e dei GEIE*), le società di capitali, le società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, le società costituite all’estero, le società di fatto; gli enti commerciali diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale.

Gruppo Europeo di Interesse Economico (regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985) Attuazione: decreto legislativo n.240 del 23 luglio 1991 Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima.

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Imprenditore - approfondimento

criterio sostanziale: - attività di cui all’art. 2195 C.C. - in modo abituale ancorché non esclusivo - non necessario il requisito dell’organizzazione in termini generali- necessità del requisito dell’organizzazione solo per prestazioni di servizi fuori art. 2195 C.C. - anche attività agricola: art. 2135 C.C. (a differenza delle IIDD)

criterio formale: ogni attività svolta da società di tipo commerciale … (“… oggetto esclusivo …”): art. 4, c. 2, n° 2

Entrate
Art. 2135 (1) Imprenditore agricolo. [I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (2). [II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. [III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Entrate
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135] (2) (3);2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (4);3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;4) un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754] (5).Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commercialisi applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
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Limiti alla soggezione ad IVA

• Gli enti non commerciali non sono soggetti ad IVA se non in alcuni casi• Per gli enti pubblici sono rilevanti ai fini IVA solo le operazioni effettuate non occasionalmente nell’esercizio di attività agricola o di impresa• Per le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono soggette ad IVA solo le operazioni relativa ad attività commerciali

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Il lavoro autonomo• È esercizio di arti e professioni l’attività di lavoro autonomo, svolta professionalmente anche senza organizzazione d’impresa• Si tratta di qualsiasi attività abituale svolta senza vincolo di subordinazione, ma non rientrante tra quelle di impresa: persone fisiche, società semplici e associazioni professionali• non sono soggette ad IVA le prestazioni di servizi svolte in collaborazione coordinata e continuativa («contratti a progetto») da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo oppure se l’oggetto del rapporto non è inerente all’attività professionale abituale• l’attività deve essere-svolta in modo autonomo (non dipendente)-al di fuori dell’imprenditorialità-materiale o intellettuale

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Presupposto oggettivo

Per il legislatore comunitario l’ambito di applicazione dell’IVA è determinato dalla distinzione tra operazioni imponibili e operazioni non soggette ad IVA

Nel diritto nazionale si possono distinguere:•operazioni imponibili•operazioni non imponibili •operazioni esenti

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Soggetti passivi e operazioni rilevanti ai fini IVA

•Art. 1 •Artt. 4 e 5

Entrate
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate
Entrate
Articolo 4 Esercizio di imprese. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile (1). Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto; 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (2). Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati (3); b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore (4); c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate (5). Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) , della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma (6). Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale (7); f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (6). Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (6). Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111- bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (8) (9).
Entrate
Articolo 5 Esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , ''nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all' articolo 49 , comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 (1) (2) (3).
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Operazioni imponibili• Le operazioni imponibili comportano il sorgere del debito d’imposta e tutti gli adempimenti formali necessari all’attuazione del tributo. Le operazioni imponibili sono le seguenti:- Cessioni a titolo oneroso e assimilate. Rientrano tra le operazioni imponibili le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa o quelle non inerenti di costo non superiore a 25,82 € e il cosiddetto autoconsumo (la destinazione di beni ad esigenze personali)- Prestazioni di servizi a titolo oneroso- Acquisti intracomunitari o relativi a beni immessi in libera pratica (beni importati, ma di cui sono state assolte tutte le formalità di importazione e sono così in libera circolazione nell’Ue)- Importazioni (da Paesi terzi) ex art. 67 e segg D.P.R. 633/1972.

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Operazioni non imponibili•Non determinano il sorgere del debito d’imposta a carico del soggetto passivo, ma comportano per il contribuente una serie di adempimenti formali.

•Sono operazioni non imponibili le esportazioni verso Paesi extracomunitari. Queste operazioni prevedono l’emissione della fattura e consentono di effettuare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti inerenti.

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Operazioni esenti- Sono esenti le operazioni elencate nell’art.10 del D.P.R. 633/1972- Queste operazioni non comportano il sorgere del debito di imposta- A differenza delle operazioni non imponibili, non comportano la possibilità di effettuare la detrazione dell’imposta assoltaoperazioni escluse- Sono considerate tali alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi collocate fuori dal campo di applicazione IVA, per disposizione di legge oppure per mancanza di almeno un presupposto di applicazione dell’imposta

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Base imponibileLa base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore- secondo le condizioni contrattuali- compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente- aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (art.13 D.P.R. 633/1972 modificato dall’art.24 della L. 88/2012)

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• la base imponibile è l’ammontare del corrispettivo contrattuale pattuito;

• il valore normale/venale non rileva tranne se non c’è corrispettivo o corrispettivo in natura/valore normale

• vi rientrano :- oneri e spese per le esecuzioni

• non vi rientrano:- indennità di mora e penalità - rimborsi spese per conto del cliente - imballaggi

Base imponibile

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Aliquota

• l’Aliquota IVA è fissata nella misura ordinaria del 21 per cento (gennaio 2012)• sono inoltre previste aliquote ridotte al 4 per cento e 10 per cento per alcuni beni di prima necessità e di largo consumo elencati nella tabella A del D.P.R. 633/1972.

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Rivalsa e detrazione • La realizzazione di una delle operazioni imponibili genera per il soggetto che pone in essere l’operazione un obbligo nei confronti del Fisco• L’obbligo principale consiste nel calcolare e nell’addebitare l’imposta, da porre a carico dell’acquirente• l’imposta è calcolata applicando l’aliquota alla base imponibile• tale soggetto (il venditore, in sintesi), addebitando l’IVA al soggetto che acquista il bene (cessionario) o servizio (committente), matura nei suoi confronti un credito (diritto di rivalsa)• il cessionario o committente, a sua volta, matura nel momento in cui l’imposta diviene esigibile dallo Stato un diritto di detrazione, che può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto• Il diritto di detrazione è esercitato in sede di liquidazione dell’imposta, che consiste nel detrarre dall’imposta dovuta sulle operazioni attive (di vendita) quella assolta sulle operazioni passive (di acquisto)

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Presupposti della rivalsa1) effettuazione di un’operazione imponibile 2) emissione fattura

La rivalsa è un diritto ed un obbligo. È un obbligo in quanto il soggetto passivo deve:

- emettere la fattura - addebitare imposta a titolo di rivalsa

È un diritto: il cessionario/committente ha - diritto di ricevere la fattura - la possibilità di operare la detrazione dell’IVA esposta in fattura

Il diritto di detrazione del cessionario/committente è di importo pari all’IVA a lui addebitata in via di rivalsa per gli acquisti

Grazie alla detrazione: risultato di NEUTRALITÀ

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Detrazione

detrazione - inerenza: rapporto tra acquisti e svolgimento

dell’attività che dà diritto alla detrazione (operazioni imponibili)

si ha esclusione o limitazione del diritto di detrazione se l’acquisto è correlato ad altre attività (ad es. operazioni esenti)

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Indetraibilità

• Può essere specifica/analiticaoggettiva o soggettiva

SPECIFICA/ANALITICA - non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni/servizi afferenti operazioni esenti o non soggette all’imposta - per operazioni promiscue: detraibilità al 50%

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ulteriori dettagli sulla detrazione • soggetto passivo IVA esercita attività che

danno oppure non danno diritto alla detrazione (cioè quando compie operazioni esenti in modo sistematico)

• Iva detratta in base al PRO RATA (% data dal rapporto tra operazioni con diritto alla detrazione / operazioni con diritto alla detrazione + operazioni esenti)

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INDETRAIBILITÀ OGGETTIVA / SOGGETTIVA OGGETTIVA beni per i quali è difficile stabilire inerenza (il legislatore ne presume la non inerenza) es: moto, aerei, auto, lubrificanti e carburanti, spese di rappresentanza, alberghi, alimenti, ristoranti, acquisto e locazione di fabbricati ad uso abitativo telefonia cellulare al 50%

SOGGETTIVAenti non commerciali → IVA detraibile solo per quella parte di acquisti relativi ad attività agricola e commerciale; obbligo di contabilità separata

INDETRAIBILITÀ

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Artt. 18, 19, 19 bis, 19 bis n. 1, 19 bis n.2, 19 ter

- Detrazione al momento dell’acquisto senza l’effettivo utilizzo (… ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione …)Se l’utilizzo successivamente è diverso va rettificata: Es beni ammortizzabili (art. 19 bis 2) - in misura integrale nell’anno di acquisto - se negli anni ss aumenta % operazioni esenti → la detrazione va modificata - sistema del pro rata temporis - la rettifica riguarda i 4 anni ss all’acquisto se si ha una variazione della % di detrazione sup a 10 punti

INDETRAIBILITÀ

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Rapporto IVA dal punto di vista giuridico – formale

si possono distinguere quattro distinte situazioni giuridiche soggettive: 1. il soggetto passivo che effettua operazioni imponibili diventa debitore verso lo Stato per l’IVA relativa ai corrispettivi che gli spettano2. tale soggetto passivo è contemporaneamente creditore di rivalsa nei confronti del cessionario – committente 3. il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o servizi soggetti ad imposta è debitore per IVA di rivalsa nei confronti di colui che cede il bene o presta il servizio 4. contemporaneamente tale soggetto, se acquista beni o servizi, ha diritto a recuperare l’IVA dovuta sui beni o servizi acquistati

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RISULTATO:

l’IVA è neutrale per i soggetti passivi dal punto di vista giuridico formale

non lo è invece per i consumatori finali, che devono pagare l’IVA in via di rivalsa al venditore o prestatore, ma non possono recuperarla dallo Stato

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Dal punto di vista economico

è solo il consumatore finale (contribuente di fatto) ad essere inciso dal tributo

solo il consumatore finale deve pagare l’IVA in via di rivalsa al venditore o prestatore, ma non può recuperarla dallo Stato

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Natura del tributo

• È imposta sul consumo (art. 53 Cost.) → è il consumo l’indice di capacità contributiva

• Diversa posizione: - economica: consumatori - giuridica: soggetti passivi

• Sostanziale neutralità in base al meccanismo detrazione – rivalsa

Entrate
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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Cos’è una fattura

•La fattura è un documento fiscale obbligatorio•emesso da un fornitore (venditore) per dimostrare l’avvenuta cessione del bene/erogazione del servizio•costituisce titolo per la riscossione del prezzo indicato

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art. 21 del D.P.R. 633/1972

stabilisce che

«per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio

emette fattura, anche sotto forma di nota, conto parcella o simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che

la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo»

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La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e deve contenere le seguenti indicazioni (art. 21 DPR

633/72):ditta, ragione o denominazione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente al cedente o prestatore numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati il nome e il cognome, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale;natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

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numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore, con indicazione della relativa norma;numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’UE;data della prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.

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Obbligo di fatturazione

L’art. 21, 1° comma indica l’obbligo di fatturare tutte le operazioni imponibili

Gli obblighi formali sono peraltro estesi anche a tutte le operazioni soggette ad IVA (comprese pertanto quelle non

imponibili ed esenti), ai sensi del successivo comma 6

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Eccezioni all’obbligo di emissione della fatturaL’emissione della fattura non è obbligatoria nei seguenti casi (art. 22):1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto, che esercitano attività autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;2) per le prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.

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Registro delle fatture emesse (vendita)Tutte le fatture di vendita devono essere annotate sul registro delle

fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72). Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa,

l'ammontare imponibile dell'operazione e l'ammontare dell'imposta (distintamente, se sono presenti operazioni che prevedono aliquote

diverse), la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio.

Bisogna rispettare le seguenti scadenze:Se si tratta di fatture immediate (la fattura si ha per emessa all’atto della

sua consegna o spedizione anche per via telematica), la registrazione deve essere fatta entro 15 giorni dalla data di emissione secondo l’ordine

progressivo di numerazione, indicando distintamente il corrispettivo (separatamente nel caso di applicazione di differenti aliquote d’imposta)

e l’IVA, nonché gli estremi identificativi del cliente.Se si tratta di fatture differite, emesse entro il giorno 15 del mese

successivo all’effettuazione dell’operazione. Il bene sarà stato accompagnato dal DDT = Documento Di Trasporto.

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….

• Autofatturazione (a carico del cessionario) - se cedente ha omesso la fattura - se cedente è non residente e non ha rappresentante fiscale

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momento impositivo: art. 6

È il momento in cui l’operazione si intende effettuata e si ha l’esigibilità

Esigibilità: effetto giuridico con doppia valenza → per chi fa operazioni attive: fa decorrere il

tempo per gli adempimenti previsti → per compratore/acquirente: ha valore ai fini

della detrazione

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• Cessioni mobili → consegna o spedizione immobili → stipula atto

• Prestazioni quando è pagato il corrispettivo (non si fa riferimento all’ultimazione della prestazione) Se effetti differiti → quando si verificano gli effetti traslativi o costitutivi e comunque, per i beni mobili, dopo un anno da consegna o spedizione

momento impositivo: art. 6

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Fattispecie anticipate: 1) Emissione fattura: quando la fattura è

emessa l’operazione si considera come effettuata

2) Analoga fictio juris, per il pagamento del corrispettivo (nelle cessioni, in quanto per le prestazioni vige già tale criterio)

momento impositivo: art. 6

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• Rettifica dell’ammontare dell’imposta o imponibile in aumento: - è obbligatoria - va fatta con fattura integrativa (che ha le stesse caratteristiche della fattura ordinaria): Nota di addebito in diminuzione: - è facoltativa - va fatta con nota di accredito

Anche per errori di fatto o di registrazione Vietata dopo un anno da effettuazione operazione imponibile

se per accordo delle parti

rettifiche

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Registro degli acquisti• Le fatture d’acquisto (ricevute a seguito di acquisti di

beni o servizi) devono essere annotate nel registro degli acquisti;

• vanno numerate progressivamente, con attribuzione di un numero di protocollo interno

• devono essere registrate: a) entro il mese in cui si intende effettuare la detrazione;b) indicando la data di emissione delle stesse, gli estremi del

fornitore e il corrispettivo di ciascuna operazione, nonché l’IVA.

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Conservazione dei registri e delle fattureI registri devono avere le pagine numerate in maniera progressiva.

In luogo dei registri, è ammesso l’uso di schedari a fogli mobili o tabulati elettronici. I registri e gli altri documenti rilevanti ai fini IVA

devono essere conservati fino al termine previsto per l’accertamento (31 dicembre del IV anno successivo alla

presentazione della dichiarazione annuale e,comunque, fino alla definizione delle eventuali violazioni riscontrate dai verificatori.

Una copia della fattura emessa deve essere conservata dall’emittente per un periodo non inferiore ai 10 anni per fini

civilistici, art. 2220 c.c.

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Liquidazione, dichiarazione annuale e versamentiCon la registrazione delle fatture si evidenziano l’IVA a debito e

l’IVA a credito che andranno periodicamente liquidati (ogni 16 del mese o, per i contribuenti in contabilità semplificata, ogni tre

mesi). La liquidazione consiste in una somma algebrica dell’IVA a debito e a credito. Qualora ne risulti un debito, ne deriva l’obbligo

di versamento.; l’eventuale saldo a credito è invece riportato a scomputo dell’IVA dovuta per il periodo successivo. I dati relativi

alla liquidazione vengono trasmessi all’Amministrazione finanziaria solo con la dichiarazione annuale, con la quale si riepilogano le

operazioni attive e passive registrate nell’anno della liquidazione e i versamenti periodici. La dichiarazione va presentata in forma

unificata, in via telematica entro il 30 settembre.

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Liquidazione, dichiarazione annuale e versamentiI versamenti periodici sono effettuati il giorno 16 di ogni mese dai

contribuenti mensili con riferimento alla liquidazione del mese precedente ed entro il giorno 16 del secondo mese successivo a

quello cui si riferisce la liquidazione dei contribuenti trimestrali. Il versamento annuale in acconto è effettuato il 27 dicembre di ogni

anno ed è commisurato sulle somme da versare per l’anno precedente (metodo storico). Il conguaglio va effettuato entro il 16 marzo di ogni anno o entro la data prevista per il versamento delle

somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata.

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• Principio di territorialità due ambiti territoriali: Stato italiano – UE due tipi di operazioni : intracomunitarie – extracomunitarie (solo per queste si parla in senso tecnico di importazioni ed esportazioni)

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art. 7 fornisce due indicazioni in merito a : 1) territorio dello Stato e territorio della Comunità (individuazione) 2) localizzazione operazionicessioni → luogo in cui si trovano i beni prestazioni → criterio del domicilio o residenza nel territorio del soggetto che presta il servizio

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• due possibili tipi di tassazione: nel Paese di origine nel Paese di destinazione → adottato da UE → tassazione importazioni e detassazione esportazioni

Diversità del regime se intra o extra UE → è imponibile solo importazione extra UE (importazione intra

UE è considerata come acquisto intra UE) → Importazione di beni e servizi è imponibile mentre

l’esportazione è operazione non imponibile

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Importazioni di beni e servizi • IVA su importazione è tributo doganale,

amministrato da Agenzia dogane e applicato secondo le leggi doganali

• replica il tributo interno per uniformare il trattamento fiscale dei beni

• base imponibile: valore pieno della merce; è imposta monofase: va applicata ad ogni operazione di importazione

• base imponibile: valore merce, determinata secondo disposizioni doganali, + diritti doganali e spese inoltro fino al luogo di destinazione

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Esportazione : operazione non imponibile

da 1/1/1993 cessione extra UE soggette a disciplina diversa rispetto a cessione intra UE regola generale (per entrambi i casi di cessione) è la non imponibilità → ad aliquota 0: non scontano l’imposta ma danno diritto alla detrazione tre tipi di esportazione vera e propria: 1) cessione all’esportazione 2) operazioni assimilate alle precedenti 3) servizi internazionali o connessi a scambi internazionali per evitare rimborsi (alla base ci sono sempre acquisti che determinano credito d’imposta) art. 8, lett c) ammette l’acquisto senza applicazione dell’iva fino a concorrenza dell’esportazione dell’anno precedente (plafond)

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• da 1/1/1993 abolite frontiere fiscali nell’UE

disciplina delle operazioni intracomunitarie: imp ed exp UE non sono più imp ed exp

in senso tecnico ma acquisti e cessioni intracomunitari

regime: tassazione nel Paese di destinazione in via transitoria (fino a quando non si stabilirà armonizzazione)

Entrate
in via transitoria, vige la regola della tassazione nel Paese di destinazione del bene, in attesa dell'attuazione del regime definitivo mediante l'armonizzazione delle aliquote IVA, in base al quale i contribuenti potranno versare l'imposta direttamente nel proprio Stato, emettendo nei confronti dei propri clienti comunitari fattura con IVA, così come già avviene all'interno dei singoli Stati.Pur tuttavia, riguardo al raggiungimento di questo obiettivo, che doveva realizzarsi nel 1997, con il progressivo allargamento dell'Unione Europea, diventa difficile fare una previsione a breve, in quanto l'armonizzazione delle aliquote dovrà riguardare tutti i Paesi che costituiscono l'Unione Europea.
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vendite tra soggetti passivi intra UE tassate a carico del compratore

acquisti intra UE: - autonomo presupposto impositivo condizioni:

- tra soggetti passivi - operazioni onerose e trasferimento proprietà- beni fisicamente introdotti nel territorio italiano

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• acquirente, ricevuta la fattura, la integra indicando: - ammontare - IVA con aliquota italiana

• poi la annota in entrambi i registri • solo tra soggetti passivi / se l’acquisto è

tra privati non si paga IVA

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se acquirente è consumatore finale: - operazione è imponibile a carico del venditore - viene tassata nel Paese d’origine eccezioni: - acquisti intra UE da enti non commerciali (sono acquisti intra UE solo sopra certa soglia) - operazioni esenti - produttori agricoli in regime speciale (detrazione forfettaria)

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quindi Cessioni intra UE →

Non imponibili in Italia a condizione che avvenga tra soggetti IVA

Sono imponibili nel Paese di destinazione il cessionario deve comunicare al cedente nazionale il proprio

codice di identificazione

Per il fornitore: non imponibile Per cliente: autofattura con aliquota del proprio paese,

registrata in entrambi i registri Assimilate a cessioni all’exp → non imponibili

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Per i non residenti UE →Rappresentante fiscale- se c’è rappresentante fiscale il residente che

vende a non residente emette fattura al rappresentante

- Se non c’è rappresentante: il residente emette autofattura

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Le cessioni e gli acquisti intracomunitari La legge 427/93 considera rispettivamente all'art. 41 e 38 "cessioni" e "acquisti" intracomunitari le operazioni in cui

siano presenti tre requisiti: • soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un codice di

identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere;

• oggettivo: la cessione del bene è a titolo oneroso; • territorialità: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio

di altro Stato membro.Tali operazioni vanno riepilogate nell'Intrastat.

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LegendaLa linea continua indica l'emissione della fattura.

La linea tratteggiata indica il movimento della merce

CASO n° 1 - Cessione intracomunitariaOperatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), effettua una cessione

intracomunitaria nei confronti di soggetto passivo d'imposta francese (FR) e consegna i beni in Francia.

IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93 e compila l'Intra-1 bis.

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CASO n° 2 - Cessione a cliente comunitario privatoOperatore italiano (IT) vende a privato olandese (NL) ed ivi spedisce la

merce.

Tale operazione non costituisce cessione intracomunitaria in quanto il cliente non è un soggetto passivo d'imposta in altro Stato comunitario (manca il requisito soggettivo). Pertanto IT deve emettere nei confronti del cliente olandese fattura con IVA e non deve compilare l'Intrastat.

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CASO n° 3 - Cessione a cliente comunitario e consegna dei beni in Italia Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), vende a soggetto IVA ungherese e consegna

per suo conto i beni in Italia.

IT non effettua una cessione intracomunitaria per mancanza del requisito della territorialità. Infatti pur vendendo ad un soggetto passivo d'imposta ungherese non trasferisce i beni in altro Stato comunitario. Pertanto IT emette nei confronti di HU fattura con IVA. Non compila l'Intrastat.

.

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CASO n° 4 - Acquisto intracomunitario Operatore italiano (IT) acquista da fornitore tedesco merce proveniente dalla Germania.

IT effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38, comma 2, L. 427/93.Integra la fattura ai sensi dell'art. 46 della L. 427/93 e la registra ai sensi dell'art. 47 della medesima legge. Compila l'Intra-2 bis.

.

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• Contabilità semplificata (art. 32)volume d’affari minore

309.874,14 euro per prestazioni di servizi

516.456,90 per le altre

bollettario madre-figlia liquidazioni e versamenti periodici: trimestrali

Regime semplificato

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5 febbraio 12: Vendita software (fattura emessa): Ft. 0001/2012 dd. 05/02/12: Il giorno 5 febbraio 12 Nostra Ditta emette fattura 0001/12 per l’importo imponibile di 5.500,00 € + IVA c/vendite, cioè a debito per 1.155,00 €. Il totale della fattura è 6.655,00 €.

Nostra Ditta ha correttamente effettuato l’iscrizione della fattura nel registro delle fatture emesse.

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16 marzo 12: Liquidazione e versamento IVA: Il 16 marzo 12, che corrisponde, come da normativa fiscale, al 16 del mese successivo

alla data di emissione della fattura (5 febbraio) Nostra Ditta provvede alla liquidazione mensile e al versamento all’erario dell’IVA a debito, per 1.155,00 €. Siccome la fattura 0001/12 è l’unica che Nostra Ditta ha emessa, l’importo IVA della fattura coincide con l’ammontare del dovuto della liquidazione IVA.

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5 aprile 12: Acquisto materiale di consumo (fattura ricevuta): Ft. 328/12 dd. 05/04/12 Il giorno 5 aprile 12 Nostra Ditta riceve la fattura dall’azienda denominata Fornitore Uno, dalla quale ha

acquistato la cancelleria. L’importo imponibile è di 2.700,00 € + IVA c/acquisti, cioè a credito, per 567,00 €. Il totale della fattura è

3.267,00 €. L’importo di 567,00 € rappresenta un credito nei confronti dello Stato e si iscrive nel registro degli acquisti.

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A fine anno risulta che i pagamenti dell’IVA sono stati 1.265,00 €, mentre il dovuto su base annuale era

1.155,00 € - 567,00 €(IVA a debito, regolarmente liquidata alla scadenza del 16/3 - IVA a

credito)

Il conto ”Erario c/IVA” registrerà a saldo un debito di 588,00 €