lezione 2 rischi sul lavoro 1. lezione 2 2 tutti i soggetti coinvolti nellambiente di lavoro devono...
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LEZIONE 2LEZIONE 2
RISCHI SUL LAVORORISCHI SUL LAVORO
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LEZIONE 2
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Tutti i soggetti coinvolti nell’ambiente di lavoro devono partecipare attivamente sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in modo da:
conoscere i pericoli e gestire il rischio
LEZIONE 2
PERICOLO (DEFINIZIONE)
Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o
condizione che ha la potenzialità di causare danni.
Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro,
sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano
un pericolo.
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LEZIONE 2
RISCHIO(DEFINIZIONE)
Rischio: Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite
potenziale che determina il danno.
L’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o
meno. Dipende dalle condizioni di uso.
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LEZIONE 2
IL RISCHIO È LA MISURA DEL PERICOLO
R = P x M
Misure di protezione
Misure di prevenzione
Dove:
R= Rischio
P= Probabilità di accadimento di un evento
M= magnitudo dell’evento cioè le conseguenze
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LEZIONE 2
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Misure di prevenzione
Misure organizzativo-gestionali e di tipo tecnico che determinano lariduzione della probabilità di accadimento (P) di un evento dannoso
Misure di protezione
Misure tecniche che determinano la riduzione della gravità e dell’intensità degli effetti dannosi (M)
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LEZIONE 2
DANNO
Il danno è l’evento che può
chiudere il circuito tra il pericolo
(forse succede) e il rischio (sta
succedendo).
Pericolo (potenziale): potrebbe succedere
Rischio (quanto potrebbe succedere):
Condizioni d’uso, esposizione, ecc.
Danno (è successo):Alle persone, alle cose,
agli impianti ecc.
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LEZIONE 2
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO
RISCHI DI NATURA IGIENICA
• ESPOSIZIONE ED AGENTI CHIMICI, MICROCLIMA
• ESPOSIZIONE ED AGENTI CANCEROGENI
• ESPOSIZIONE A RADIAZIONE
• ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
• CARICO DI LAVORO FISICO E MENTALE
• ESPOSIZIONE A RUMORE
• LAVORO A VIDEORTERMINALI
• ESPOSIZIONE A VIBRAZIONE
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RISCHI PER LA SICUREZZA E L’INCOLUMITA’ FISICA
I rischi per la sicurezza, o rischi di natura
infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale
verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o
menomazioni fisiche subite dalle persone addette
alle varie attività lavorative, in conseguenza di un
impatto fisicotraumatico di diversa natura
(meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.)
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RISCHI IGIENICO AMBIENTALI
I rischi igienico ambientali per la salute dei lavoratori,
sono quelli responsabili della potenziale
compromissione dell’equilibrio biologico del personale
addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano
l’emissione nell’ambiente di agenti inquinanti
ambientali, di natura chimica, fisica e biologica, con
seguente esposizione degli addetti.
LEZIONE 2
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RISCHI TRASVERSALI
Questi rischi sono essenzialmente individuabili
all’interno della complessa articolazione che
caratterizza il rapporto tra l’operatore e
l’organizzazione del lavoro in cui è inserito.
Tale rapporto può comportare problemi di
natura psicologica ed organizzativa che
possono determinare eventi di natura
infortunistica o problemi per la salute degli
operatori.
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RISCHIO INCENDI
LEZIONE 2
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FUOCO E INCENDI
Quello degli incendi è uno dei rischi principali di ogni
ambiente di lavoro, la relativa normativa è molto
approfondita e dettagliata
Gli interventi di lotta antincendio si dividono tra azioni
volte a:
• Evitare l’innesco dell’incendio
• Limitarne la propagazione
LEZIONE 2
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Effetti del fuoco su persone e strutture
• L’effetto principale sull’uomo è l’asfissia e l’intossicazione ad
opera dei fumi
• La diminuzione della visibilità può ostacolare l’evacuazione
dal locale
• Le ustioni dirette sono abbastanza improbabili come effetto
primario
• Dopo un certo periodo di stress termico c’è il collasso con
conseguente crollo delle strutture.
LEZIONE 2
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CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI FUOCO
Tipo
Natura
A Fuochi di materie solide
B Fuochi di liquidi o solidi che possono liquefarsi
C Fuochi di gas
D Fuochi di metalli
E Fuochi di natura elettrica
LEZIONE 2
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ATTIVITÀ SOGGETTE A CPI
Il D.M. 16 febbraio 1982 indica 97 tipologie di attività,
locali e depositi, soggetti ai controlli dei VVF per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi.
In questo caso viene presentato un progetto ai VVF
che verificano la coerenza tra la VDR e le misure
proposte.
LEZIONE 2
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Per alcuni ambienti e attività particolari (uffici, locali di
spettacolo, autorimesse ecc.) sono stati emanati dei decreti che
indicano nel dettaglio le misure specifiche da adottare per
l’antincendio.
In questo caso viene presentato i VVF verificano che il progetto
sia coerente con la regola tecnica.
ATTIVITÀ SOGGETTE A REGOLE TECNICHE
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ATTIVITÀ NON SOGGETTE A CPI
Nelle attività non soggette al rilascio del CPI:
• Il DL valuta i rischi con le procedure del DM 13/3/1998 e
adotta le conseguenti misure (senza esame da parte dei VVF)
• Il DL applica la regola tecnica nelle attività soggette (per
esempio autorimessa con meno di 9 posti macchina)
LEZIONE 2
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il DL deve prevenire gli incendi e adottare i sistemi di protezione.
Il piano di emergenza è una procedura di gestione da applicare
per la difesa di persone e cose qualora si verifichino incendi o altre
emergenze (si applica quando non è più ragionevolmente
possibile ridurre il rischio con interventi di prevenzione)
LEZIONE 2
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GLI SCENARI DI EMERGENZA
Il piano di emergenza non si applica solo all’antincendio ma a
ogni possibile scenario quali:
•Terremoto
•Altra emergenza naturale
•Contaminazione naturale o artificiale
•Attacco terroristico
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Contenuti del piano di emergenza
• Possibili scenari di emergenza
• Procedure da adottare
• Procedure di coordinamento con terzi
• Procedure per l’allontanamento dal luogo di lavoro
• Procedure per assicurare l’efficienza dei presidi antincendio
• Intervento dei VVF
• Assistenza ai disabili
• Planimetrie
• Esercitazioni annuali.
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NOMINATIVI E RECAPITI PRESENTI
I nominativi e recapiti presenti nel piano di emergenza e visibili ai
lavoratori devono essere:
•Datore di lavoro
•RSPP
•Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze
•Centralinisti e portiere
•Addetti al pronto soccorso
•Addetti all’assistenza dei disabili
•Medico Competente
•Servizi di pronto intervento locali
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NUMERO ADDETTI EMERGENZE
I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze devono essere
scelti in base alle loro capacità e attitudini e non possono rifiutare
(se non in maniera motivata) l’incarico.
Il loro numero è fissato dal DM 10/3/1998 ma deve essere
comunque tale da coprire ogni turno e ogni ambiente di lavoro
considerando il n° di lavoratori e l’eventuale presenza di portatori di
handicap.
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FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZA
Gli addetti alle emergenze partecipano a corsi di formazione
specifici con contenuti dettati dalla normativa antincendio.
Se la gestione aziendale dei rischi è idonea, i loro nominativi
devono essere a conoscenza di tutti i lavoratori …
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AGENTI FISICIAGENTI FISICI
LEZIONE 2
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ELENCO AGENTI FISICI
Elenco di agenti fisici soggetti a regolamentazione:
• Radiazioni ionizzanti
• Rumore
• Ultrasuoni e infrasuoni
• Vibrazioni meccaniche
• Campi elettromagnetici
• Radiazioni ottiche artificiali
• Microclima
• Atmosfere iperbariche.
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OBBLIGHI GENERALI
Gli obblighi generali sono quelli derivati dal 2087 CC e hanno priorità
rispetto alle misure specifiche
•Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per
controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli
agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo […]
•In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai
valori limite di esposizione […]
•Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro […] i
valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta
misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di questi […]
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RADIAZIONI IONIZZANTI
Alle radiazioni ionizzanti si applica un decreto
(17 marzo 1995, n. 230, e sue
modificazioni) che non è stato inserito nel
D.Lgs. 81/2008.
Controlli personali, dosimetrie, restrizioni d’uso
e controllo da parte di fisici sanitari abilitati.
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RADON E PRODOTTI DI DECADIMENTO
• Si stima che l’esposizione al Radon sia la seconda causa di
tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta
• Il Radon tende ad accumularsi in locali sotterranei e poco aerati
• Il D. Lgs. 241/2000 ha imposto il controllo e la misura di
esposizione dei locali di lavoro interrati
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ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AL RUMORE
• L’Esposizione professionale al rumore è causa
ogni anno di circa il 50% delle denunce di malattia
professionale all’INAIL
• Il danno da rumore più frequente è la sordità
(ipoacusia) favorita dalla intensità e durata
dell’esposizione
• L’incidenza di questa patologie è in costante
diminuzione da anni a causa del miglioramento
delle condizioni di lavoro.
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ADEMPIMENTI PER IL RISCHIO RUMORE
La normativa sul rumore prevede (oltre che la riduzione al
minimo del rischio):
•la misura dell’esposizione personale (fonometrie);
•visite mediche periodiche (audiometrie);
•adozione di DPI (cuffie, inserti auricolari ecc.);
•corsi di formazione e informazione;
•la delimitazione delle aree a rischio.
Con procedure differenziate in funzione dei livelli.
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LEZIONE 2
VIBRAZIONI MECCANICHE
Le vibrazioni meccaniche sono responsabili di patologie molto diffuse
a carico dell’apparato musco-scheletrico.
Il D.Lgs. 81/2008 impone un percorso di valutazione del rischio e
adozione di misure analogo a quello previsto per il rischio rumore
(VDR, limiti di esposizione, riduzione al minimo).
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MICROCLIMA STRESS TERMICO
In alcune lavorazioni lo stress termico può diventare un
rischio concreto per la salute
Addetti ai forni di una fonderia, addetti alle celle
frigorifere, lavori in esterno ecc.
Esistono norme tecniche per la VDR e l’adozione delle
misure più idonee
Esistono indici di esposizione (WBGT, HSI ecc.) che
suggeriscono l’adozione del vestiario più adatto o le
turnazioni necessarie per abbassare il rischio
LEZIONE 2
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MICROCLIMA AMBIENTI MODERATI
•Negli ambienti moderati dal punto di vista termico
non ci sono rischi concreti ma si valuta lo stato di
disagio legato al microclima
•Uffici, scuole, terziario …
•Esistono norme tecniche per la misura e la
definizione degli indici ottimali di comfort (PMV voto
medio previsto, PPD percentuale degli
insoddisfatti).
LEZIONE 2
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ALTRI AGENTI FISICI
Altri agenti sono stati inseriti recentemente nella normativa e
sono soggetti ad adempimenti che entreranno
progressivamente in vigore nei prossimi anni
•Ultrasuoni e infrasuoni
•Radiazioni ottiche artificiali
•Atmosfere iperbariche.
I principi generali sono comunque applicabili.
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PATOLOGIE DA AGENTI FISICI
La definizione delle cause (del nesso eziologico) delle
patologie da agenti fisici necessita di valutazioni
approfondite che spesso è difficile reperire nella
ricostruzione di lavorazioni del passato.
•Ipoacusie
•Tumori da radiazioni (concause)
•Patologie scheletriche da vibrazioni
•Alterazioni da stress termico e da altri agenti fisici.
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AGENTI CHIMICIAGENTI CHIMICI
LEZIONE 2
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AGENTE CHIMICO( DEFINIZIONE)
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Tutti gli elementi o composti chimici
(sostanze), sia da soli sia nei loro miscugli
(preparati), allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti (anche come rifiuto)
mediante qualsiesi attività lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato
LEZIONE 2
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SOSTANZE
gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato
naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento
di produzione
PREPARATI
le miscele o le soluzioni costituite da due o piu'
sostanze
CONDIZIONI DI USO E RISCHI
La pericolosità di un agente chimico è data:
• da caratteristiche chimico fisiche;
• dalle condizioni di uso;
• dalla suscettibilità individuale.
Spesso le valutazioni sugli agenti chimici hanno una valenza
statistica.
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Classificazione
• Gli agenti chimici sono classificati in categorie di rischio
sulla base di test standardizzati condotti sugli animali e/o
sulla base di studi epidemiologici.
• Irritanti, nocivi tossici, infiammabili, corrosivi, cancerogeni …
sono definizioni che rispondono a test e giudizi fissati per
legge a livello europeo.
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VDR chimico
la valutazione del rischio chimico comprende l’analisi delle caratteristiche
delle sostanze e delle modalità di esposizione
•si usano software appositi che considerano anche i risultati di eventuali
indagini ambientali
•sulla base degli esiti della valutazione si adottano misure di tutela
specifiche e si effettua la sorveglianza sanitaria
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VDR CHIMICO E MISURE
• Si effettuano misure di esposizione i cui risultati sono messi a
confronto con dei limiti che tutelano la maggior parte dei
lavoratori
• Si possono effettuare anche delle indagini per la ricerca degli
indici biologici di esposizione, indicatori di esposizione e liquidi
biologici
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AGENTI CANCEROGENI
LEZIONE 2
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Agenti cancerogeni(definizione)
I cancerogeni sono agenti che aumentano l’incidenza di tumori
nella popolazione esposta
Gli agenti cancerogeni sono etichettati R45 e R49 e sono
soggetti a particolari restrizioni
Per molti di questi agenti ci sono giudizi contrastanti e la
classificazione “ufficiale” non è sempre allineata con le opinioni
della comunità scientifica
LEZIONE 2
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AMIANTO
Con il termine amianto si indica un gruppo di minerali fibrosi
che erano ampiamente utilizzati in Italia nel passato.
L’esposizione alle fibre di amianto determina patologie che si
manifestano anche a decenni di distanza dall’esposizione
•L’uso dell’amianto è bandito in Italia dal 1992
•Ogni anno ci sono ancora circa 1000 decessi per le
esposizioni pregresse
•L’amianto è regolato da numerosissime norme di prevenzione
e protezione
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FUMO DI SIGARETTA
• L’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha
classificato l’esposizione a fumo passivo come cancerogena
• Questo NON significa che il DL sia tenuto ad applicare le norme
specifiche sugli agenti cancerogeni
• Il datore di lavoro è tenuto piuttosto ad applicare norme specifiche
per la tutela dei non fumatori dettate da decreti che non sono stati
inseriti nel D.Lgs. 81/2008
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ALTRI RISCHI PROFESSIONALI
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AGENTI BIOLOGICI
• Gli agenti biologici sono tutti i microrganismi,
anche se geneticamente modificati, colture
cellulari ed endoparassiti umani che potrebbero
provocare infezioni, allergie od intossicazioni
• Gli agenti biologici sono immessi in ambiente di
lavoro in maniera volontaria o involontaria
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MICRORGANISMO
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico.
COLTURA CELLULARE
il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
AGENTI BIOLOGICI( Classificazione)
Gli agenti biologici sono classificati dalla normativa in 4
gruppi di pericolosità cui corrispondono adempimenti e
autorizzazioni diverse in funzione di:
•INFETTIVITÀ
•PATOGENICITÀ
•TRASMISSIBILITÀ
•NEUTRALIZZABILITÀ
LEZIONE 2
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LEZIONE 2
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RISCHI PRINCIPALI
I rischi determinati dagli agenti biologici possono essere:
INFEZIONI: sviluppo di una malattia infettiva nell’organismo
che viene a contatto con l’agente patogeno.
EFFETTI TOSSICI: dovuti alle sostanze liberate dai
microrganismi infettanti (tossine, ecc.).
REAZIONI ALLERGICHE: dovute alla sensibilizzazione verso
microrganismi o costituenti organici con cui si è venuti a
contatto precedentemente.
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI MMC
• A causa della movimentazione manuale dei carichi sono
denunciate migliaia di malattie professionali ogni anno
• Si tratta di patologie musco-scheletriche il cui numero fino a
pochi anni fa era sottostimato rispetto alla reale estensione del
fenomeno
• Oggi le malattie musco-scheletriche rappresentano circa il 50%
delle malattie professionali riconosciute in agricoltura e 35%
nell’industria e servizi
LEZIONE 2
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MMCMMC
• Il D.Lgs. 81/2008 ha dedicato un apposito capo alla
regolamentazione di questo agente di rischio
• Nella normativa precedente erano prescritti dei limiti di peso che
oggi sono sostituiti dalla indicazione di norme tecniche con le
quali effettuare le valutazioni e stabilire le modalità di lavoro
• È prevista una formazione specifica e apposita sorveglianza
sanitaria
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RISCHI AL VIDEOTERMINALE (VDT)
LEZIONE 2
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Il D.Lgs. 81/2008 prevede disposizioni specifiche per le
caratteristiche della postazione al VDT in relazione a:
•Piano di lavoro
•Sedile di lavoro
•Rumore
•Microclima
•Illuminazione
•Umidità
•Prevenzione di disturbi muscolo-scheletrici
•Prevenzione di problemi visivi
•Prevenzione per disturbi da affaticamento mentale.
VDT
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VDT((definizioni))
schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo
di procedimento di visualizzazione utilizzato;
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il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di vdt in modo
sistematico e abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all’art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
modificato con almeno 20 ore settimanali
LEZIONE 2
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DISTURBI CONNESSI ALL’USO DEL VIDEOTERMINALEDISTURBI CONNESSI ALL’USO DEL VIDEOTERMINALE
DISTURBI VISIVI
DISTURBI POSTURALI
DISTRUBI PSICOLOGICI
DISTURBI DA RADIAZIONI E CAMPI
ELETTROMAGNETICI
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DISTURBI VISIVI
Si manifestano sotto forma di pesantezza,
tensione, bruciore, arrossamento oculare;
deficit della messa a fuoco; vista
annebbiata.
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DISTURBI POSTURALI
Sono dovuti a posture scorrette assunte dall’operatore.
Dipendono dal sedile (schienale, altezza), dimensioni
tavolo lavoro, presenza/assenza di poggia-piedi,
appoggi per avambracci, altezza e angolazione dello
schermo, conformazione tastiera, posizione del porta
pagine.
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DISTURBI PSICOLOGICI
I sintomi sono dati da ansia, nervosismo,
irritabilità, demoralizzazione e alterazione
dell’umore, Sono causati dall’organizzazione del
lavoro e dal tipo di attività svolta.
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DISTURBI DA RADIAZIONI
Da numerosi studi effettuati sono esclusi rischi
specifici per i videoterminali derivanti da radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PERICOLOCondizione ineliminabile
di possibile danno
Probabilità che in determinate condizioni si verifichi un danno a
fronte della presenza di un pericolo
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOconsiste nel mettere in relazione tra di loro la gravità
del danno e la probabilità che si verifichi l’evento contro la sicurezza
RISCHIO PROBABILITÀCHE SI VERIFICHI L’EVENTO
CONTRO LA SICUREZZA=
GRAVITÀDEL DANNO
CONSEGUENTEX
DECRETO 81/08: OBBLIGO DI GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
Garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, un principio generale del
D.Lgs. 81/08 ma anche un obbligo
operativo: l'omissione del programma,
all’interno del documento di valutazione dei
rischi, comporta conseguenze penali.
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«VALUTAZIONE DEI RISCHI»:
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza”.
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CHI EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
E’ un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro che
si avvale, per la stesura del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR), della collaborazione
del:
• Servizio di Protezione e Prevenzione
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Medico competente
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LEZIONE 2
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PARAMETRI PER VALUTARE IL PESO DEI FATTORI E DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IDENTIFICATE
• ENTITÀ (esempi: intensità del rumore, concentrazione delle sostanze,
ecc.)
• TEMPO DI ESPOSIZIONE
• MISURE DI PROTEZIONE IN ATTO
• DIFFUSIONE (numero di lavoratori esposti)
• GRAVITÀ DELLE POSSIBILI LESIONI O DANNI
• FATTORI CHE CONDIZIONANO LA PROBABILITÀ CHE IL
FATTORE DI RISCHIO CONSIDERATO DIA LUOGO A LESIONI O
DANNI
LEZIONE 2
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Priorità degli interventi
A seguito della valutazione (VDR), sono
individuate le misure di prevenzione e
protezione
A questo sono associate delle priorità di
intervento
Le misure sono verificate con gli
aggiornamento della VDR.
Valutazione del rischio
Definizione delle misure e priorità di intervento
Attuazione della misura
Verifica del risultato e nuova valutazione
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LEZIONE 2
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ ARTICOLATA COME SEGUE
ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
• Identificazione dei pericoli
• Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a
rischi potenziali
• Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e
quantitativo
• Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso
contrario…
• …decisione sulla necessità di introdurre ulteriori
provvedimenti per eliminare o limitare i rischi
LEZIONE 2
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RILEVAMENTO DEI POSSIBILI PERICOLI E DEIRISCHI
Viene effettuato con un sistema misto che utilizza, contestualmente, il
metodo delle liste di controllo (check-list), integrato dalle osservazioni
e dalle
esperienze raccolte sul posto con la collaborazione ed il coinvolgimento
dei responsabili delle attività che vengono svolte nell'ambito di lavoro
considerato; in alcuni casi con il personale che effettua lavori di
manutenzione e con lavoratori direttamente interessati alle varie
situazioni di rischio.
LEZIONE 2
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Criteri di Valutazione
- Valutazione con possibilità di misure, dove è possibile avere un
confronto con indici di riferimento,
- Valutazione con stime probabilistiche quantitative, basata su sistemi
probabilistici, che considerano l'entità del rischio come funzione di due
variabili:
la probabilità di accadimento (P) dell'evento non voluto.
il livello del danno (D) che si ipotizza possa determinarsi
LEZIONE 2
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Fissata quindi una scala delle
probabilità di accadimento (P) ed una
scala dei danni possibili (D), il livello del
rischio verrà definito, volta per volta, da
R = P x D, dove R = Rischio, P = Probabilità, D = Danno
LEZIONE 2
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Scala delle probabilità (P)
• valore 4 = Alta probabilità: correlazione diretta tra carenza
e danno; nessuno stupore in Azienda (la stessa carenza
ha già prodotto danni)
• valore 3 = Probabile: eventuale danno provocato dalla
carenza, anche se non in modo diretto; moderata sorpresa
in Azienda (qualche episodio conosciuto)
LEZIONE 2
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• valore 2 = Poco probabile: La carenza può provocare
danno solo in circostanze sfortunate di eventi;
grande sorpresa in Azienda (noti rarissimi episodi)
• valore 1 = Improbabile: Concomitanza di eventi
indipendenti poco probabili (non si conoscono
episodi già verificatisi); incredulità in Azienda
LEZIONE 2
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Scala dell'entità del danno (D)
• valore 4 = Gravissimo: Infortunio (o episodio di
esposizione acuta o cronica) con effetti mortali o di
invalidità totale
• valore 3 = Grave: Infortunio (o episodio di esposizione
acuta o cronica) con effetti irreversibili e/o di invalidità
parziale.
LEZIONE 2
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• valore 2 = Medio: Infortunio (o episodio di esposizione
acuta o cronica) con effetti di inabilità reversibili
• valore 1 = Lieve: Infortunio (o episodio di esposizione
acuta o cronica) con effetti di inabilità rapidamente
reversibile
LEZIONE 2
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Ascisse = PROBABILITÁ – Ordinate = DANNO
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12
4 8 12 16
LEZIONE 2
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Valutazione con stime probabilistiche qualitative
PROBABILITÁ/DANNO
Improbabile Poco probabile
Probabile Altamente probabile
Gravissimo Alto Alto Molto Alto Molto Alto
Grave Medio Alto Alto Molto Alto
Medio Trascurabile Medio Medio Alto
Lieve Trascurabile Trascurabile Medio Medio
LEZIONE 2
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Dove:
• trascurabile = pericoli potenziali insignificanti o
potenzialmente controllabili;
• medio = valutare se i controlli delle situazioni pericolose
possono essere migliorabili;
• alto = sono necessarie verifiche e misure di prevenzione e
protezione;
• molto alto = livello insostenibile: azioni e misure organizzative
necessarie.
LEZIONE 2
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ESEMPIO SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHI ( DVR)
LEZIONE 2
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All’esito di tale valutazione il datore di lavoro redige un
documento di valutazione del rischio, in collaborazione con il
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il
Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza in cui descrive:
I criteri adottati per la valutazione e i risultati ottenuti
Le misure e i dispositivi di prevenzione e protezione adottati
Il programma di intervento per migliorare nel tempo i livelli di
sicurezza
LEZIONE 2
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il DVR è firmato
DL
RSPP
MC e consegnato al RLS.
Il DVR è il documento fondamentale per la
gestione dell’igiene e della sicurezza
dell’azienda
LEZIONE 2
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
1) dati generali identificativi dell'impresa
2) descrizione dell'attività e schema del ciclo produttivo, prodotti
principali e secondari
3) organigramma e descrizione delle responsabilità aziendali
4) descrizione della struttura dedicata alla sicurezza ( s.p.p., medico
competente, r.l.s., consulenze, supporti, mezzi)
5) descrizione della struttura dedicata all’emergenza, primo soccorso
ed evacuazione raoina
LEZIONE 2
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6) funzionamento del sistema di gestione della
sicurezza in azienda, modalità di organizzazione,
gestione e verifica delle attività
7) funzionamento del sistema, modalità di
organizzazione delle attività date in appalto
8) elencazione e descrizione delle attività effettuate
all'interno dell'aziende affidate frequentemente o
continuativamente a terzi (appalto)
LEZIONE 2
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9) descrizione delle modalità con cui la
valutazione è programmata e del livello
di coinvolgimento degli attori
10)cronistoria delle attività attuate in tema
di sicurezza e per la valutazione da
parte di tutti gli attori
11)dichiarazione della lista dei pericoli
utilizzata e, per ogni elemento della
griglia, specificazione dei criteri in base
ai quali il rischio è valutato per rilevanza
LEZIONE 2
89
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI(CONTENUTI)
le realtà operative, con la illustrazione degli elementi del ciclo
produttivo rilevanti per l'individuazione e la valutazione dei
rischi
► lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai
posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro dato utile
► le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli
eventuali gruppi particolari (categorie di lavoratori per i quali,
rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un
medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per
caratteristiche legate alla persona)
LEZIONE 2
90
LE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO SEGUITO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
► IL COINVOLGIMENTO DELLE COMPONENTI AZIENDALI,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
► LE PROFESSIONALITÀ E RISORSE INTERNE ED ESTERNE
CUI SI SIA FATTO EVENTUALMENTE RICORSO
► I RIFERIMENTI NORMATIVI ADOTTATI PER LA DEFINIZIONE
DEL LIVELLO DI RIDUZIONE DI CIASCUNO DEI RISCHI
PRESENTI
LEZIONE 2
91
GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE USATI IN ASSENZA DI PRECISI RIFERIMENTI DI LEGGE
(norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.)
► gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione, e quelli
programmati, per conseguire un’ulteriore riduzione di rischi residui
► le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori
previste
LEZIONE 2
92
L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI E COLLETTIVI MESSI A
DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
► l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
► il programma per l'attuazione ed il controllo dell'efficienza delle
misure di sicurezza poste in atto
► il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione,
anche in esito ai risultati dell'azione di controllo.
LEZIONE 2
93
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Dall'esame delle situazioni di rischio rilevate in tutti i luoghi di lavoro,
vengono redatte tabelle (schede) così strutturate:
a) nella prima colonna: descrizione della situazione di rischio.
b) nella seconda, terza, quarta colonna: rispettivamente la
probabilità di accadimento del danno (p), l'entità del danno
stesso (d) ed il valore del rischio (r)
c) nella quinta colonna è indicato il provvedimento relativo alla
situazione di rischio individuata nella seconda colonna;
LEZIONE 2
94
d) nella sesta colonna vi è il riferimento alla
programmazione della misura di sicurezza prevista con
l'indicazione:
I : quando il provvedimento deve e/o può essere attuato al
più presto
II : quando il provvedimento ha bisogno di essere
programmato a medio termine
III : quando il provvedimento ha bisogno di più tempo per
essere programmato e/o realizzato (ovvero trattasi di un
provvedimento di tipo definitivo che si attuerà appena
possibile in sostituzione, o in aggiunta, di quello provvisorio
già in atto) o riguardante rischi di lieve entità.
LEZIONE 2
95
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOpermette di determinare:
• L’individuazione dei dispositivi di protezione individuali
(DPI) già assegnati al personale e quelli che dovranno
essere messi a loro disposizione a seguito delle
valutazioni effettuate;
•I lavoratori, in relazione ai rischi presenti nella struttura,
ai fini della sorveglianza sanitaria, con l'indicazione, per
ognuno di essi, del rischio al quale sono esposti;
LEZIONE 2
96
• Il programma delle attività di formazione per i
dipendenti e quelli di informazione, con i relativi
contenuti;
• Il piano di gestione delle emergenze;
• Le procedure per l'attuazione del pronto soccorso
e l'emergenza sanitaria;
LEZIONE 2
97
• Il programma dell'eventuale monitoraggio per quei
parametri, che possono subire variazioni nel tempo;
• Il programma delle riunioni periodiche stabilite
all'art.11 del D.Lgs. 626/94.
LEZIONE 2
98
CONDIZIONI PER UN EFFICACE DOCUMENTODI VALUTAZIONE DEI RISCHI
• consapevolezza del datore di lavoro
• consapevolezza dei responsabili “operativi” e
conoscenza dei rischi con conseguente
valutazione dei risultati
• documentazione e gestione della
documentazione stessa con particolare riguardo
alle “schede di sicurezza” ed ai “manuali tecnici”
LEZIONE 2
99
• professionalita’ e capacita’ del rspp e del mc e ricorso
eventuale ad “esperti” e “specialisti” (v. d.lgs 195/03)
• coinvolgimento dei lavoratori e delle loro
rappresentanze, anche mediante una opportuna opera
di formazione, non “burocratica” ma mirata,
principalmente, a creare una “cultura della sicurezza”
LEZIONE 2
100
• chiara definizione di responsabilitá, competenze
e funzioni
• flusso interno ed esterno, e ben determinato, di
informazione e cooperazione
LEZIONE 2
101
• integrazione della salute e della sicurezza
nella realtá aziendale
(sgsl)
• miglioramento e “calibratura” del sistema
in modo da mantenere “nel tempo” buoni
livelli di sicurezza e prevenzione con
relativa documentazione “dinamica”
LEZIONE 2
102
CANTIERI E COORDINAMENTO
LEZIONE 2
103
Se una ditta esterna viene a lavorare nella mia azienda ci sono rischi da verificare?
Obiettivi di questa sezione
• Criteri di coordinamento
• DUVRI
• POS e PSC
LEZIONE 2
104
GENERALITÀ SU INTERFERENZE
Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e coordinamento:
• Il DL committente: verifica l’idoneità tecnico professionale e
fornisce informazioni per coordinare le attività.
• Il DL appaltatore: fornisce le informazioni per coordinare le
attività e partecipa al coordinamento.
• Norme di condotta, aree vietate, lavorazioni interdette ecc.
LEZIONE 2
105
LEZIONE 2
106
IL COORDINAMENTO
Ha lo scopo di prevenire infortuni legati
all’interferenza fra il personale del committente e
quello degli appaltatori, dei consulenti e dei lavoratori
autonomi operanti nella struttura, quindi
è uno scambio di fattori di rischio per prevenirli
INTERFERENZE
Se sono previste interferenze nelle lavorazioni previste, il DL
committente procede alla redazione del DUVRI (Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze) da allegare
all’appalto (affidamento di incarico).
LEZIONE 2
107
INTERFERENZEINTERFERENZE
Il DUVRI deve contemplare tutte le situazioni di rischio determinate
dalle lavorazioni simultanee e prevedere le misure per la loro
eliminazione o riduzione al minimo:
•rumori;
•agenti chimici;
•caduta di oggetti;
•transito di automezzi …
LEZIONE 2
108
DUVRIDUVRI
E’ fondamentale che l’esame di queste situazioni e gli scambi di
informazioni tra i DL siano testimoniate da elementi certi.
•Descrizione appaltante e appaltatore
•Natura e durata dei lavori
•Misure di sicurezza concordate
•Costi della sicurezza
•Verbali riunioni di coordinamento
LEZIONE 2
109
LEZIONE 2
110
COSTI SICUREZZA
• nel contratto d’appalto devono essere indicati i costi della sicurezza
• i costi sono solo quelli che derivano dal coordinamento tra committente e appaltatore
• i costi devono essere congrui e si stimano con riferimento a listini riferiti alla regione del lavoro
• per esempio: se le cuffie proteggono da un rischio tipico di una delle parti non vanno computate.
LEZIONE 2
111
TESSERINO RICONOSCIMENTO
Nell’ambito dello svolgimento dell’attività svolta in appalto o subappalto il
personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento con
– fotografia;
– generalità del lavoratore;
– indicazione del datore di lavoro.
PIANO DI SICUREZZA
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del
contratto di appalto.
•Si tratta di una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell'opera da realizzare, atte a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
•Contiene la stima dei costi per la sicurezza
•È corredato da tavole esplicative di progetto e planimetrie relative
agli aspetti della sicurezza.
LEZIONE 2
112
PIANO DI SICUREZZA
• Il piano operativo di sicurezza è un piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento
• Si tratta di un documento specifico delle lavorazioni affidate e
comprende tutte le fasi esecutive della realizzazione prevista nel
PSC
• E’ redatto dai datori di lavoro delle imprese esecutrici
LEZIONE 2
113
LEZIONE 2
114
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieritemporanei o mobili);
LEZIONE 2
115
Il Piano operativo di Sicurezza (POS) dovrà
contenere gli elementi di base elencati dall’art. 28 del
D.Lgs. 81/08, cioè quelli previsti per la redazione di
un più generale documento di valutazione dei rischi
(DVR).
LEZIONE 2
116
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici dellasede legale e degli uffici di cantiere;2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresaesecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione deilavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, delrappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, oveeletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto;5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresaesecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessaimpresa;
LEZIONE 2
117
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni
figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e
dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con
le relative schede di sicurezza;
LEZIONE 2
118
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto
a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando
previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.
LEZIONE 2
119
Il POS è quindi un documento:
dinamico;
deve prendere i provvedimenti necessari per organizzare il
sistema della prevenzione;
deve prendere in considerazione l’informazione, la formazione e
l’addestramento dei lavoratori;
deve definire i DPI necessari per la protezione dei lavoratori;
deve essere di facile comprensione;
deve poter permettere di essere interpretato.
LEZIONE 2
120
Segnaletica di sicurezza: definizioni.
Segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una
attività o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza
o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda
dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale
gestuale.
LEZIONE 2
121
Segnaletica di sicurezza: tipologie.
I segnali possono essere di:
DIVIETO
vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo
AVVERTIMENTO
un segnale che avverte di un rischio o un pericolo
PRESCRIZIONE
un segnale che prescrive un determinato comportamento
SALVATAGGIO E SOCCORSO
un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi
di
soccorso e salvataggio
INFORMAZIONE
un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle precedenti
LEZIONE 2
122
SEGNALETICA DI SICUREZZA: UTILIZZO.
La segnaletica di sicurezza viene utilizzata
• quando risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva.
Divieto
Prescrizione
AttenzionePericolo
InformazioniIstruzioni
SalvataggioSoccorso
Antincendio
LEZIONE 2
123
SEGNALETICA DI SICUREZZA: COLORI DI SICUREZZA.
Esempi di segnaletica di sicurezza
Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo
Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
LEZIONE 2
124
Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
Segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate ai punti precedenti
Cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato al punto precedente e che fornisce indicazioni complementari
LEZIONE 2
125
Colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
Cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
Simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
LEZIONE 2
126
Segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un dispositivo ad hoc, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale
Segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa
• Segnale gestuale: un movimento e/o posizione delle braccia e/o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicateli un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
LEZIONE 2
127
LEZIONE 2
CARTELLI DI DIVIETO
CARTELLI DI AVVERTIMENTO
LEZIONE 2
CARTELLI DI PRESCRIZIONE
LEZIONE 2
CARTELLI DI SALVATAGGIO
LEZIONE 2
CARTELLI ANTINCENDIO
LEZIONE 2