linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere - anbba.it · 2 linee guida per...

24
Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere ASSISTENZA A P.A. E P.M.I. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GRANDE ATTRATTORE CULTURALE “CERTOSA DI PADULA” COD. INTERVENTO S CMV 000 008 La tua Campania cresce in Europa P.O.R. CAMPANIA 2000 - 2006 ASSE II - MISURA 2.1 - AZIONE B

Upload: vukiet

Post on 23-Feb-2019

221 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Linee guidaper l’eserciziodell’attività diaffittacamere

ASSISTENZA A P.A. E P.M.I.PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONEDEL PROGETTO INTEGRATOGRANDE ATTRATTORE CULTURALE“CERTOSA DI PADULA”COD. INTERVENTO S CMV 000 008

La tua Campania cresce in Europa

P.O.R. CAMPANIA

2000 - 2006

ASSE II - MISURA

2.1 - AZIONE B

Redatto da TERRITORIO S.P.A.

Viale Certosa 84034 Padula (SA) tel. e fax 0975/778124

__________________________Comunità Montana Vallo di Diano

Cofinanziato dalla Misura 2.1, Azione B)P.O.R. Campania 2000-2006 Fondo F.E.S.R. © 2007 Comunità Montana Vallo di Diano

Viale Certosa 84034 Padula (SA)

INDICE

1. Normativa di Riferimento 1

2. Descrizione 1

Definizione degli Esercizi di Affittacamere 1Requisiti e Servizi minimi necessari per lo svolgimento dell’attività 1Arredamento Minimo delle Camere 1

3. Autorizzazione Amministrativa all’Esercizio dell’Attività di Affittacamere 1

Documentazione da Presentare per il rilascio dell’Autorizzazione Amministrativa 2RequisitiDocumentazione da allegare alla domanda 2

4. Somministrazione di Alimenti e Bevande 2

5. Rilascio dell’autorizzazione 3

6. Normativa Fiscale 3

7. Obblighi del Titolare, Adempimenti Comunali e Sanzioni Amministrative 4

Obblighi del Titolare 4Adempimenti Comunali 4Sanzioni 4

Allegato A

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6

Allegato B

Legge 31 maggio 1965, n. 575 - Disposizioni contro la mafia 7

Allegato C

Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione

incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere 8

Allegato D REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

Sull’igiene dei prodotti alimentari 10

Allegato EDecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 15

Allegato F

Legge 29 marzo 2001, n. 135 - “Riforma della legislazione nazionale del turismo” 16

1

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

1. NormatIva DI rIfErImENto

Per poter avviare la struttura ricettiva extralberghiera e intraprendere l’esercizio dell’Attività di Affittacamere, bisogna tener conto delle disposizioni della Legge Regionale del 24 Novembre 2001, N. 17. In seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 29 Novembre del 2001, chiunque voglia intraprendere l’esercizio di una delle attività disciplinate nella Legge Regionale 24 Novembre 2001, N. 17, (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità) è obbligato ad osservarla o, se si tratta di strutture gia operanti, di adeguarsi per continuare l’attività.

2. DEsCrIzIoNE

L’art. 2. della citata Legge Regionale, definisce la struttura ricettiva di Affittacamere e identifica le caratteristiche tipologiche e i requisiti e servizi minimi necessari per lo svolgimento dell’attività.

Definizione degli Esercizi di AffittacamereSono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicati in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici. Inoltre, i locali destinati all’esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico sanitarie1 previste dai regolamenti comunali e ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali letto.

Requisiti e Servizi minimi necessari per lo svolgimento dell’attività.a) Servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro.b) Servizio di notte e chiamata.c) Fornitura e cambio di biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana e,

comunque ad ogni cambio di cliente.d) Pulizia quotidiana dei locali.e) Un locale bagno completo ogni sei posti letto.f) Chiamata di allarme in tutti i servizi.g) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale.h) Linea telefonica con apparecchio per uso comune.

Arredamento Minimo delle Camere.a) Letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino.b) Specchio con presa di corrente nella camera senza bagno.c) Cestino rifiuti.

3. autorIzzazIoNE ammINIstratIva all’EsErCIzIo DEll’attIvItà DI affIttaCamErE

L’art. 9. della Legge Regionale 24 Novembre 2001, N. 17, stabilisce che l’autorizzazione amministrativa all’esercizio della struttura ricettiva è concessa dal Comune nel quale si vuole intraprendere l’attività, previa istruttoria nella quale viene acquisita la documentazione necessaria. Il Comune provvederà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, al rilascio dell’autorizzazione.

� Le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie dei locali adibiti ad attività di Affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

Documentazione da Presentare per il rilascio dell’Autorizzazione Amministrativa.a) Domanda prodotta dall’interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), contenente le

generalità complete del richiedente, la denominazione dell’esercizio e la sua ubicazione.

Requisiti.1) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli art. 11 e 92 del T.U. di pubblica sicurezza

approvato con R.D. 18 giugno 1931, N. 773 e successive modificazioni2;

2) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all’art. 3 della legge 19 marzo 1990, N. 553;

Documentazione da allegare alla domandaa) Planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico

iscritto all’albo. Occorre, pertanto, in via preliminare accertare la compatibilità urbanistica, cioè la possibilità di destinare i

locali al tipo di attività di Affittacamere presso gli uffici comunali.

b) Relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica.

I regolamenti e la normativa urbanistica variano a seconda del Comune nel quale si vuole intraprendere l’attività. In linea generale, i locali devono essere in possesso del certificato di conformità edilizia e di agibilità.

c) Atti comprovanti la disponibilità dei locali. Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento.

d) Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto e qualora necessario il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

La normativa per la prevenzione incendi per quanto riguarda le strutture ricettive al di sotto dei 25 posti letto fa riferimento al D.M. 9 aprile 1994 titolo 3 e punti 11.2, 13, 14 e 174.

4. sommINIstrazIoNE DI alImENtI E BEvaNDE

L’autorizzazione amministrativa all’esercizio della struttura ricettiva, può comprendere anche l’autorizzazione sanitaria alla somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alla finalità sociale della stessa.

A tale scopo, nella planimetria dell’immobile, è necessario indicare:

a) i locali destinati alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande.

b) che vengano rispettate le norme previste dal Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull’igiene dei prodotti alimentari e dei locali nei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati5.

Il Comune provvederà, attraverso le unità sanitarie locali, al rilascio dell’autorizzazione.� Allegato A, “ T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. �8 giugno �93�, N. 773”, Stralcio delle norme di interesse.3 Allegato B, “Legge �9 marzo �990, N. 55”, Stralcio delle norme di interesse.� Allegato C, “D.M. 9 aprile �99�” , Stralcio delle norme di interesse5 Allegato D, “Regolamento (CE) N. 85�/�00� del Parlamento Europeo e del Consiglio” del �9 aprile �00�, Sull’igiene dei prodotti alimentari, Stralcio delle norme di interesse

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

5. rIlasCIo DEll’autorIzzazIoNE

Il Comune nel quale si vuole intraprendere l’esercizio dell’attività di Affittacamere, provvede al rilascio dell’autorizzazione amministrativa, dopo aver accertato che:

1) Sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti.

Si fa riferimento ai requisiti previsti dal Trattato Unico di pubblica sicurezza e dalla Normativa Antimafia (Allegati 2 e 3).

2) Sussistano i requisiti igienico sanitari e di sicurezza6, nonché quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche7, previsti dalle norme vigenti.

3) Sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti.

La Legge Regionale 24 Novembre 2001, N. 17, prevede, inoltre, che gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esserci formale autorizzazione del titolare dell’azienda cessata.L’autorizzazione amministrativa si rinnova annualmente su comunicazione previo adempimento della normativa antimafia.

6. NormatIva fIsCalE

L’ attività di un affittacamere è sottoposta alla regolamentazione fiscale riguardante le attività extra-alberghiere. Il primo adempimento fiscale riguarda l’apertura della partita IVA presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate della provincia di riferimento e l’iscrizione nel Registro delle Imprese da parte della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ricade la sede del titolare, ai fini dell’emissione di regolari fatture per l’esercizio dell’attività. L’aliquota IVA per gli affittacamere è pari al 10%. Il titolare di un affittacamere è soggetto al versamento dei contributi pensionistici all’INPS obbligatori a percentuale. I contributi vengono calcolati sul reddito effettivamente prodotto e vengono riconosciuti a tutti coloro che prestano il proprio servizio nell’attività, compreso il titolare. Per quanto riguarda l’assicurazione INAIL, anche in questo caso viene riconosciuta, a tutti coloro che lavorano nell’attività ricettiva: datore di lavoro, dipendenti, coadiuvanti (anche familiari) in corrispondenza delle attrezzature utilizzate e alle attività svolte.Il titolare dell’ attività è tenuto ad istituire un regime di contabilità che, per la contabilità semplificata, prevede: il registro IVA; il registro degli Incassi e dei Pagamenti, e dei Pagamenti e per le Imprese il Registro dei Beni Ammortizzabili, nel caso in cui non si vogliano annotare gli incassi e i pagamenti sul Registro IVA. Sul reddito prodotto il titolare dell’affittacamere è tenuto al pagamento delle imposte IRPEF e IRAP e alla liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA e alla presentazione del Modello Unico.

� Le norme igienico sanitarie e di sicurezza sono rilevabili dai regolamenti edilizi dei comuni nei quali si vuole intraprendere l’attività. Per le norme igienico-sanitarie occorre verificare, particolarmente, le altezze minime dei vari ambienti e i rapporti tra pareti finestrate e superfici dei locali. Inoltre, in linea generale se si tratta di edifici preesistenti è opportuno che il tecnico verifichi la presenza del certificato di agibilità e dei certificati previsti dalla Legge ��/90 (impianti elettrici). Per qualsiasi trasformazione occorrerà produrre nuovamente tutte le certificazioni.7 Allegato E, “Decreto del Presidente della Repubblica � giugno �00�, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, Stralcio delle norme di interesse

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

7. oBBlIghI DEl tItolarE, aDEmpImENtI ComuNalI E saNzIoNI ammINIstratIvE

La Legge Regionale 24 novembre 2001 N. 17, definisce un’ulteriore serie di norme che identificano degli obblighi del titolare della struttura ricettiva e degli adempimenti a carico del Comune dove ha sede l’attività, oltre a prevedere delle sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale.

Obblighi del Titolare1) Il titolare o il gestore della struttura deve presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all’Ente Provinciale per il Turismo competente per il territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia. Il modello per la comunicazione dei flussi turistici è disponibile presso l’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno.2) Il titolari o il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune e all’Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.)8 competente per territorio i prezzi minimi e massimi che intende applicare, relativi a ciascun servizio offerto, così come previsto dalla normativa vigente. Il modello per la comunicazione dei prezzi è disponibile presso l’Ufficio del Turismo della Provincia di Salerno e deve essere presentato entro il 1 marzo per il periodo Giugno-Dicembre, ed entro il 1 Ottobre per il periodo Gennaio-Maggio. In caso di sostituzione del titolare o del gestore della struttura ricettiva le tariffe comunicate per l’anno solare in corso devono rimanere invariate.3) Il titolare o il gestore è tenuto a comunicare giornalmente le generalità delle persone alloggiate alle competenti autorità di pubblica sicurezza del territorio secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 29 marzo 2001 N. 1359. 4) E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l’anno solare in corso.

Adempimenti Comunali1) L’autorizzazione amministrativa può essere revocata dal comune, venendo meno anche solo uno dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.2) Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la consegna del modello dei prezzi, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è restituita all’interessato ed inviata alla Regione ed all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo.3) Il Comune é tenuto alla immediata trasmissione del rilascio dell’autorizzazione, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione, all’Ente Provinciale per il Turismo e alle competenti Autorità di pubblica sicurezza.4) Il Comune é tenuto a trasmettere alla Regione e all’Ente Provinciale per il Turismo i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

Sanzionia) L’assenza dell’autorizzazione amministrativa e la violazione e/o la difformità dalla Legge Regionale 17/01, comportano una sanzione che va da euro 1.032,00 a euro 5.164,00.b) L’omessa esposizione di tabelle e cartellini dei prezzi comporta una sanzione che va da euro 154,00 a euro 464,00, per ogni singola violazione accertata.c) L’applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta una sanzione che va da euro 258,00 a euro 1.032,00 per ogni singola violazione accertata.d) La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini previsti comporta una sanzione che va da euro 154,00 a euro 464,00.e) Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta una sanzione che va da euro 258,00 a euro 1.032,00 per ogni singola violazione accertata.f) La mancata comunicazione del movimento ospiti ai fini statistici comporta una sanzione di euro 51,00.g) Il titolare che attribuisce alla propria azienda ricettiva, attraverso scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro

8 La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione. Inoltre, se vengono comunicati solo prezzi minimi e prezzi massimi, gli stessi si intendono come prezzi unici.9 Allegato F, “Legge �9 marzo �00�, n. �35 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, Stralcio delle norme di interesse.

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

modo, attrezzature e/o servizi , e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, è soggetto ad una sanzione che va da euro 258,00 a euro 1.549,00.

In ogni caso di recidiva, le sanzioni previste sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell’attività per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di mesi sei e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall’autorizzazione alla revoca della stessa.

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni, la Legge Regionale rimanda alle procedure di cui alle Leggi Regionali vigenti10, stabilendo che i proventi delle sanzioni previste vengono devoluti alle amministrazioni comunali nel cui territorio è stata accertata la violazione. L’amministrazione comunale li incamera quale provvista finanziaria per far fronte alle attribuzioni ad essa conferita dalla Legge Regionale 24 Novembre 2001 N. 17.

�0 In linea generale, i controlli vengono effettuati dalle autorità comunali di vigilanza e dai funzionari delle unità sanitarie locali.

6

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

allEgato a

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

stralcio delle norme di interesse.ART. 11.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART. 92.

Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

allEgato B

legge 31 maggio 1965, n. 575 - Disposizioni contro la mafia

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138)Stralcio delle norme di interesse

ART. 10.

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

allEgato C

Decreto ministeriale 9 aprile 1994 - approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Emanato da: Ministero dell’InternoStralcio delle norme di interesse

TITOLO III - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto.ART. 22 - GeneralitàLe strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte.Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.11.2. Estintori.Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:in prossimità degli accessi;in vicinanza di aree di maggior pericolo.Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.Art. 13 - Segnaletica di sicurezzaLa segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.Art. 14 - Gestione della sicurezza14.1. Generalità.Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.14.2. Chiamata servizi di soccorso.I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l’apparecchio telefonico dell’esercizio.

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

Art. 17 - Istruzioni di sicurezza17.1. Istruzioni da esporre all’ingresso.All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell’edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:delle scale e delle vie di evacuazione;dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;degli spazi calmi.17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.Inoltre devono essere indicati i divieti di:impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività.

10

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

allEgato D

rEgolamENto (CE) N. 852/2004 DEl parlamENto EuropEo E DEl CoNsIglIo

del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari

Stralcio delle norme di interesse

Allegato II Capitolo I

REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTI1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni.2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l’ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono: a) consentire un’adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d’igiene; b) essere tali da impedire l’accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici; c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti; d) ove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata.3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani.5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite.6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico.7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un’adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso proceda da una zona contaminata verso o in un’area pulita, in particolare un’area dove vengano manipolati alimenti che possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti.

Capitolo IIREQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI LOCALI ALL’INTERNO DEI QUALI I PRODOTTI ALIMENTARI VENGONO PREPARATI,

LAVORATI O TRASFORMATI1. I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare: a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l’impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente drenaggio;

11

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l’impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un’altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente; c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle; d) e finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l’accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l’esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l’apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione; e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo; f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.2. Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un’adeguata erogazione di acqua calda e fredda.3. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un’adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda, conformemente ai requisiti del capitolo VII, e deve essere mantenuto pulito e, ove necessario, disinfettato.

Capitolo IVTRASPORTO

1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione.2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari».5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l’altro per evitare il rischio di contaminazione.6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.

CAPITOLO VREQUISITI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE

1. Tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono: a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione; b) essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;

12

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati; d) essere installati in modo da consentire un’adeguata pulizia delle apparecchiature e dell’area circostante.2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del presente regolamento.3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.

CAPITOLO VIRIFIUTI ALIMENTARI

1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili.3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e altri animali infestanti.4. Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell’ambiente conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta.

CAPITOLO VIIRIFORNIMENTO IDRICO

1. a) Il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente. L’acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l’acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno. Allorché si utilizzano queste acque devono essere disponibili attrezzature adeguate per la fornitura.2. Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la produzione di vapore, la refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve passare in condotte separate debitamente segnalate. Le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile, evitando qualsiasi possibilità di riflusso.3. L’acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare rischi di contaminazione e deve rispondere ai requisiti fissati per l’acqua potabile, a meno che l’autorità competente non abbia accertato che la qualità della stessa non è tale da compromettere l’integrità dei prodotti alimentari nella loro forma finita.4. Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.5. Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti.6. Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori ermeticamente sigillati, occorre garantire che l’acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il trattamento non costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti alimentari.

1�

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

CAPITOLO VIIIIGIENE PERSONALE

1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.2. Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un’impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le cause, al responsabile dell’impresa alimentare.

CAPITOLO IXREQUISITI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Un’impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti, diversi dagli animali vivi, o qualsiasi materiale utilizzato nella trasformazione dei prodotti, se risultano contaminati, o si può ragionevolmente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee in misura tale che, anche dopo che l’impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento, il prodotto finale risulti inadatto al consumo umano.2. Le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati in un’impresa alimentare devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.3. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.4. Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).5. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere interrotta. È tuttavia permessoderogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l’immagazzinamento, l’esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio per la salute. Gli stabilimenti per la fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di alimenti trasformati devono disporre di locali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il magazzinaggio separato delle materie prime e dei prodotti trasformati e di uno spazio refrigerato separato sufficiente.6. Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico, o dell’ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.7. Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. Nel corso dello scongelamento, gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non comportino rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento possa costituire un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente allontanato. Dopo lo scongelamento, gli alimenti devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.8. Le sostanze pericolose e/o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

1�

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

CAPITOLO XREQUISITI APPLICABILI AL CONFEZIONAMENTO E ALL’IMBALLAGGIO

DI PRODOTTI ALIMENTARI1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l’imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione.2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione.3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l’integrità del recipiente e la sua pulizia.4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.

1�

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

allEgato E

Decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Stralcio delle norme di interesse

Capo IIIDisposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.Sezione II

Eliminazione o superamento delle barriere architettonichenegli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

ART. 82.1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20 commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità. 3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell’articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.5. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile. 6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili. 7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.8. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

16

Linee guida per l’esercizio dell’attività di affittacamere

allEgato f

legge 29 marzo 2001, n. 135 - “riforma della legislazione nazionale del turismo”

ART. 8.(Modifiche all’articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)1. L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

Art. 109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche’ i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.2. Per gli stranieri extracomunitari e’ sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’Interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno”.

Il presente documento è stato realizzato dalla Comunità Montana Vallo di Diano

Finanziato dalla Misura 2.1 del P.O.R. CAMPANIA 2000 - 2006 Fondo F.E.S.R.

© 2007 - Comunità Montana Vallo di Diano

Viale Certosa 84034 Padula (SA)

www.montvaldiano.it