linee guida riforma professione architetti ingegneri

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LINEE GUIDA PER LA R IFORMA DELLA P ROFESSIONE I NTELLETTUALE DI A RCHITETTO ED I NGEGNERE L IBERO P ROFESSIONISTA Aggiornamento 6.4 F ederazione N azionale A rchitetti ed I ngegneri Liberi Professionisti pag. 1 di 45 Roma 13, dicembre 2011 Al Presidente del Consiglio On. Monti Al Ministro della Giustizia Ai Relatori della Riforma delle Professioni Intellettuali Al Presidente del CUP Comitato Unione Professionisti Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Ai Presidenti delle Consulte/Federazioni regionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia Ai Presidenti delle Consulte/Federazioni regionali degli Ordini degli Architetti P.P.C. d’Italia A tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali degli Architetti P.P.C. d’Italia A tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri d’Italia da sottoporre al Legislatore per le riforme delle Professioni Tecniche coinvolte nei processi afferenti l’ architettura e l’ edilizia : architetti, ingegneri, e geometri premessa - Visto che le prestazioni degli architetti e degli ingegneri afferiscono lo svolgersi di una professione ad evidenza pubblica e generale e che riguarda l’intera sfera sociale, economica e culturale del Paese; e le funzioni svolte dagli stessi soggetti si ripercuotono positivamente o negativamente sulla immagine della civiltà moderna, e che i possibili danni prodotti da prestazioni insufficienti o errate sono subiti dalla intera collettività; - Visto che quella degli architetti e degli ingegneri è l’unica categoria professionale regolamentata di laureati che appare in paradossale concorrenza con i diplomati e con un numero stragrande ed imprecisato di categorie; - Visto che l’aumento esponenziale di nuovi architetti e di nuovi ingegneri satura il mercato e sminuisce, per evidente legge di economia, il livello delle prestazioni professionali ed intellettuali della categoria; - Visto che l’accrescere esponenziale di altri soggetti o di nuove figure ibride che pretendono di svolgere le stesse attività professionali sfruttando imperfezioni legislative; genera una concorrenza capace anch’essa di nuocere fortemente il livello qualitativo della prestazione prodotta;

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LINEE GUIDA RIFORMA PROFESSIONE ARCHITETTI INGEGNERI

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L I N E E G U I D A P E R L A R I F O R M A D E L L A P R O F E S S I O N E

IN T E L L E T T U A L E D I AR C H I T E T T O E D IN G E G N E R E L I B E R O P R O F E S S I O N I S T A

A g g i o r n a m e n t o 6 . 4

Federaz ione Nazionale Archi t e t t i ed Ing egneri Lib er i Pro fe ss io n i s t i

pag. 1 di 45

Roma 13, dicembre 2011

Al Presidente del Consiglio On. Monti

Al Ministro della Giustizia

Ai Relatori della Riforma delle Professioni Intellettuali

Al Presidente del CUP Comitato Unione Professionisti

Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.

Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Consulte/Federazioni regionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia

Ai Presidenti delle Consulte/Federazioni regionali degli Ordini degli Architetti P.P.C. d’Italia

A tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali degli Architetti P.P.C. d’Italia

A tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri d’Italia

da sottoporre al Legislatore

per le riforme delle Professioni Tecniche coinvolte nei processi afferenti l’ architettura e l’ edilizia :

architetti, ingegneri, e geometri

p r e m e s s a

- Visto che le prestazioni degli architetti e degli ingegneri afferiscono lo svolgersi di una

professione ad evidenza pubblica e generale e che riguarda l’intera sfera sociale, economica e

culturale del Paese; e le funzioni svolte dagli stessi soggetti si ripercuotono positivamente o

negativamente sulla immagine della civiltà moderna, e che i possibili danni prodotti da prestazioni

insufficienti o errate sono subiti dalla intera collettività;

- Visto che quella degli architetti e degli ingegneri è l’unica categoria professionale

regolamentata di laureati che appare in paradossale concorrenza con i diplomati e con un numero

stragrande ed imprecisato di categorie;

- Visto che l’aumento esponenziale di nuovi architetti e di nuovi ingegneri satura il mercato e

sminuisce, per evidente legge di economia, il livello delle prestazioni professionali ed intellettuali

della categoria;

- Visto che l’accrescere esponenziale di altri soggetti o di nuove figure ibride che pretendono

di svolgere le stesse attività professionali sfruttando imperfezioni legislative; genera una

concorrenza capace anch’essa di nuocere fortemente il livello qualitativo della prestazione

prodotta;

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Federaz ione Nazionale Archi t e t t i ed Ing egneri Lib er i Pro fe ss io n i s t i

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- Visto che le prestazioni professionali vengono concepite con sempre crescente frettolosità

proprio in ragione sia della concorrenza di numerosissimi altri soggetti che utilizzano vuoti

normativi per svolgere prestazioni moralmente e culturalmente prerogativa di architetti ed ingegneri

laureati ed abilitati; sia per la eliminazione dei minimi tariffari, l’equivalente dei minimi salariali o

dei contratti collettivi dei lavoratori del pubblico impiego, e sola ed unica garanzia di una coerenza

tra il tempo speso per la prestazione e la retribuzione del libero professionista;

- Visto che le prestazioni frettolose disattendono la qualità dei risultati professionali che

afferiscono rami delicati ed essenziali per lo svolgersi della vita umana, ovvero l’abitare, il

lavorare, lo svago, e che il semplice “esistere” presuppone edilizia ed architettura di dignitoso

livello qualitativo;

- Visto che le prestazioni frettolosamente redatte disattendono dettami sulla sicurezza statica

degli edifici e di quella dei lavoratori; disattendono i dettami afferenti il risparmio energetico ed il

contenimento delle risorse naturali; disattendono i livelli qualitativi di architettura consoni ad una

società ritenuta civile; disattendono le norme sulla qualità acustica; disattendono la progettazione

dell’abitare salubre e coscienzioso delle problematiche afferenti la qualità indoor; disattendono

problematiche riferite al corretto uso e funzionalità degli edifici; disattendono problematiche

relative il costo complessivo dell’opera architettonica che grava sull’intera collettività; disattendono

l’efficienza e la qualità e la produttività del lavoro svolto all’interno degli edifici; disattendono la

funzionalità di interi centri abitati, periferie, quartieri, potenzialmente visitate ed utilizzate non solo

dai residenti ma dalla collettività mondiale con ripercussioni planetarie sulla immagine delle città

italiane;

- Visto che la Qualità architettonica è incompatibile con le modalità di affidamento degli

appalti basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso; e che

altresì anche per gli incarichi privati l’oggetto dell’Opera Architettonica o Ingegneristica di qualità

non può svolgersi da professionisti che pratichino ribassi superiori ad una certa soglia; e che ciò

rappresenta una legge di mercato ovvia ed acclarata;

- Visto che quella dell’architetto e dell’ingegnere rappresentano “professioni protette” e

“regolamentate” perché legate agli interessi pubblici generali e primari alla cui soddisfazione è

indirizzato il loro esercizio, e che dunque condizionano ed influenzano con il loro operato e con le

loro prestazioni : le economie di mercato, gli usi, i costi, i servizi, la funzionalità, l’immagine di

paesaggi, di piazze, di scorci, di edifici, di luoghi che appartengano alla molteplicità delle persone e

in generale alla società;

- Visto e considerato queste argomentazioni di interesse NAZIONALE, PUBBLICO e

COLLETTIVO;

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Tutto ciò premesso

S i e m a n a n o l e s e g u e n t i

L I N E E G U I D A N A Z I O N A L I

da sottoporre al Legislatore

per le riforme delle Professioni Tecniche coinvolte nei processi afferenti l’ architettura e l’ edilizia :

architetti, ingegneri, e geometri

PROBLEMI DI ORDINE GENERALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutte le attività professionali soggette alla supervisione di un Ordine o Collegio sono

soggette al rispetto dei MINIMI TARIFFARI INDEROGABILI, validi sia per prestazioni

rese nei confronti di committenza privata che pubblica.

I professionisti sono tenuti al rispetto dei minimi e possono attuare un ribasso rispetto

alle tariffe non superiore al 20% solo per prestazioni rese in favore di parenti rientranti nel

terzo e quarto grado e per affini rientranti nel secondo, terzo e quarto grado di parentela.

Una ribasso maggiore del 20% e comunque mai superiore al 40% è possibile per la

fattispecie di cui al precedente rigo, attraverso la giustificazione della parcella a mezzo di

analisi dettagliata delle prestazioni, dei costi vivi, degli ammortamenti, dei tempi necessari a

svolgerla e degli aggiornamenti professionali necessari ad attuarla, e previo parere e

consenso dell’Ordine o Collegio professionale.

E’ possibile l’applicazione di Parcelle con importi superiori ai minimi solo se

preventivamente accettate dalla committenza.

E’ autorizzata la gratuità della prestazione nella sola ipotesi di una committenza

formata dal genitore, dai fratelli/sorelle ovvero da parenti ed affini di primo grado e/o

parenti di secondo grado.

Per le opere pubbliche è previsto uno ribasso di non oltre il 20% a discrezione

dell’amministrazione locale ma ad esclusione delle prestazioni sulla sicurezza, per i calcoli

statici/strutturali, per i collaudi in corso d’opera, per quelli tecnici/amministrativi e per le

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opere soggette a regime vincolistico per le quali dovrà essere garantita l’applicazione piena

della tariffa.

Con speciale urgenza si aggiorna la tariffa minima vincolante così come da allegato

alle presenti LINEE GUIDA NAZIONALI.

L’aggiornamento della tariffa minima obbligatoria professionale degli architetti e degli

ingegneri e dei geometri prevede l’inserimento di nuove categorie prestazionali coerenti con

l’evolversi dell’attività professionale, ed è strutturato considerando tutte le numerosissime

sub prestazioni necessarie a svolgere ogni incarico, secondo un nuovo concetto di intendere

la tariffa :

INDEROGABILE;

Decorosa;

Facile da calcolare anche per la committenza;

Tabellata e con coefficienti moltiplicativi e demoltiplicativi;

Coerente e calibrata con il tempo e le risorse intellettive ed economiche necessarie allo

svolgimento della singola prestazione o sotto prestazione;

Chiara ed Univocamente interpretabile;

Caratterizzante tutte le numerosissime sotto prestazioni necessarie ad ogni macro

categoria, con tabulazione e attribuzione di una percentuale di costo su tutti i passaggi che

realizzano l’intero iter procedurale per ogni prestazione.

Proporzionale all’importanza e al valore delle opere;

Capace di far comprendere alla committenza la reale complessità delle prestazioni

intellettuali di ingegneri ed architetti, in virtù della sistematica elencazione delle sotto

prestazioni contenute all’interno dell’incarico principale,

Capace di rappresentare per il professionista una guida per il corretto svolgimento

dell’incarico;

Utile per rendere standardizzato e chiaro in tutto il territorio nazionale il sistema di

deposito degli elaborati presso gli Enti competenti all’approvazione,

Le nuove Tariffe sono minuziosamente scritte e dunque valide anche quale capitolato

di qualità prestazionale obbligatorio.

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Le nuove Tariffe sono da calcolarsi parte a percentuale sulle opere da progettare, e

parte secondo un tariffario fisso aggiornato secondo ISTAT.

L’ammontare dei lavori, necessario alla stesura della parcella a percentuale, dovrà

essere calcolato mediante l’applicazione precisa e testuale dei vari Decreti Dirigenziali

Regionali che fissano il prezzo a mq dell’edilizia per nuove costruzioni e per le

ristrutturazioni, sia per il residenziale, che per il commerciale, che per l’industriale, o

mediante un prezzo a m3 m2 già prestabilito ed approvato dalla Federazione per ogni

categoria di intervento, così da generare valori non opinabili come potrebbero essere quelli

desunti da computo metrico redatto attraverso listini ufficiali regionali.

Per il calcolo dell’onorario, sarà comunque facoltà del professionista integrare il valore

dell’opera così come ricavato dai Decreti Dirigenziali, mediante la sviluppo di un computo

metrico dettagliato. Il valore determinato mediante la sola applicazione dei Decreti

Dirigenziali, o mediante la tabella di prezzi a m3 o m2 stabilita dalla Federazione ed

aggiornata periodicamente, è inopinabile, fisso e genera a sua volta parcelle inopinabili ed

incontestabili.

In ogni caso la parcella vidimata da un Ordine Professionale è incontestabile, può

essere appellata solo facendo ricorso al Consiglio Nazionale professionale, che equivale

all’organo ultimo di giudizio.

Il tariffario degli architetti/ingegneri e quello dei geometri deve essere di pubblica

visione, esposto e visionabile nello studio professionale dell’iscritto, in tutti gli Ordini e

collegi professionali, nonché presso gli Enti pubblici di competenza.

Gli ordini professionali, i collegi nonché tutti i comuni, dovranno disporre di una

pagina web gratuita per il calcolo online delle spettanze professionali.

Con tale tariffazione, le vacazioni andranno ridotte al minimo in considerazione della

certosina elencazione di tutte le possibili prestazioni eseguibili dagli ingegneri e dagli

architetti.

A decorrere dalla data di emanazione in Gazzetta Ufficiale del presente punto delle

Linee Guida, una volta tradotto il legge, le Tariffe Minime verranno aggiornate con

l’inserimenti di un aumento annuo (forfettario degli aumenti ISTAT), pari al 2%, da

applicarsi al netto di cassa e di iva e sull’ammontare del calcolo della parcella.

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Individuazione ed impiego di metodi per il controllo e monitoraggio della effettiva

applicazione delle tariffe professionali a mezzo di :

1) invio preventivo della parcella all’Ordine o Collegio (tramite pec: posta elettronica

certificata) e vidimazione preventiva (con versamento in favore dell’Ordine di un onere pari

all’1,5% dell’importo -non computato nel reddito professionale- e corrisposto dal

professionista solo dopo aver percepito la parcella professionale, tranne per una quota fissa

di diritti di segreteria, da sottrarsi alla percentuale e che gli Ordini potranno

autonomamente fissare).

L’Ordine verificherà la congruità della parcella con l’incarico e potrà rettificarla in

aumento o in diminuzione. Qualora non si esprimesse nell’arco di giorni 15 varrà la regola

del silenzio consenso, per cui le spettanze cosi come calcolate dal professionista potranno

ritenersi congrue alla prestazione;

2) obbligo per le Amministrazioni di accettazione delle pratiche solo con allegata parcella

preventivamente vidimata (anche tramite autocertificazione dell’avvenuta vidimazione con

silenzio consenso dell’Ordine trascorsi i 15 gg) e la fattura o liberatoria del saldo del primo

acconto, in favore del professionista;

3) nullità legale dei vari permessi, autorizzazioni e quant’altro se non corredati di

vidimazione della parcella.

E’ fatto obbligo agli Ordini e ai Collegi professionali di effettuare il controllo sulla

effettiva applicazione delle tariffe minime e sull’onere di vidimazione preventiva delle

parcelle.

Le verifiche avverranno con cadenza semestrale e riguarderanno un campione del

5% degli iscritti.

Qualora l’iscritto non avesse provveduto alla vidimazione preventiva e qualora non

avesse applicato debitamente la regolare tariffa minima, è prevista una sanzione di mora

pari al 50% della tariffa minima regolamentare, da corrispondere in parti uguali in favore

del committente e dello stesso Ordine professionale.

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L’Ordine dovrà altresì verificare che il professionista abbia tutte le licenze dei software

con i quali sono stati redatti gli elaborati e che non svolga lavori all’infuori della libera

professione o che svolga un lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione con

rapporto di lavoro part-time non superiore al 50 per cento.

L’Ordine può svolgere controlli, anche su suggerimento degli iscritti, presso gli enti

competenti al fine di verificare le eventuali presentazioni di pratiche, la cui parcella non

fosse stata preventivamente approvata dall’Ordine stesso;

Per le parcelle al di sotto di della soglia di euro 2.000(duemila) non è prevista la

vidimazione preventiva.

La vidimazione preventiva della parcella potrà temporaneamente derogarsi solo se vi

fosse la dichiarazione del professionista che finalizzi la prestazione ad una permuta

immobiliare ovvero ad una intenzione di compravendita a terzi. In tal caso la vidimazione

dovrà avvenire in seguito all’intervento del nuovo promittente proprietario che sottoscriverà

con il professionista prestatore d’opera disciplinare tecnico d’incarico.

4) ad ogni progetto depositato presso gli organi competenti dovrà corrispondere una

fattura per le prestazioni già rese, esattamente coerente con i minimi tariffari inderogabili.

L’agenzia delle entrate e gli agenti della guardia di finanza controlleranno annualmente le

pratiche presentate presso gli Enti competenti e ne verificheranno la congruità tra fattura e

minimi tariffari; l’eventuale incoerenza varrà come presunzione di evasione fiscale con

onere della prova a carico del professionista.

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Redazione ed utilizzo di disciplinare tecnico d’incarico professionale obbligatoriamente

uguale per tutti i professionisti, da allegare alle pratiche da consegnare agli Enti;

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Il disciplinare o lettera di incarico dovrà contenere altresì :

a)le spettanze dovute al professionista calcolate mediante tariffa professionale,

b)le scadenze temporali dei compensi e della prestazione,

c)le specifiche prestazioni richieste,

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d)la dichiarazione del possesso di partita IVA, o di svolgimento dell’attività come

prestazione occasionale,

e)la dichiarazione dell’esercizio della sola libera professione o dello svolgimento del lavoro

alle dipendenze di una pubblica amministrazione con rapporto di lavoro part-time non

superiore al 50 per cento.

f)Dichiarazione di non essere titolari di impresa di costruzione e di non essere nell’organico

e/o alle dipendenze di una impresa.

g)Nel caso di incarichi il cui valore immobiliare desunto dal Decreto Dirigenziale Regionale

sia superiore a € 150.000, ed in cui la committenza fosse rappresentata da una società o

una persona giuridica con partita iva, con esclusione di incarichi affidati ad altri

professionisti, onde garantire il compenso professionale anche in caso di fallimento o di

alienazione del capitale sociale e dei beni della società, è fatto obbligo di stipulare una

fideiussione bancaria sul contratto di incarico, per una quota pari ad almeno il 90%

dell’importo, sottratti gli acconti. Il costo della polizza è da attribuirsi per 2/3 all’impresa e

per 1/3 al professionista.

h)Il disciplinare di incarico dovrà contenere l’esatta elencazione della tabella, della lettera e

del numero di ogni prestazione e sub/sotto prestazione che completi l’incarico professionale

(così come da nuova Tariffa proposta).

i)Dovrà contenere gli estremi del documento unico di regolarità contributiva del

professionista.

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Definizione di limiti CHIARI relativi le competenze dei tecnici diplomati; così come

previsto dall'articolo 16 del R.D. n.274/1929 e con il chiarimento del concetto di “modesta

entità” integrato ed aggiunto al punto m) ovvero: ** “…che abbiano struttura portante in

muratura con un massimo di sei metri di altezza da computarsi dal piano di campagna alla

linea di colmo del tetto e con una volumetria urbanistica massima di 350mc al netto dei

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volumi scomputabili.”; ciò nel pieno rispetto delle sentenze di cassazione espresse in merito

(riportate in calce)***

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Divieto assoluto all’esercizio della libera professione per i dipendenti pubblici full

time(professori universitari, di scuole superiori e medie, dirigenti e funzionari degli Uffici

tecnici ecc.) o per chi svolga lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione con

rapporto di lavoro part-time superiore al 50 per cento, nonché per i costruttori

edili/appaltatori titolari di imprese di costruzione o di forniture di materiale edile; in difetto

atti, contratti, concessioni, permessi, dichiarazioni, autorizzazioni, collaudi, certificazioni,

ecc. siano nulli;

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Abolizione, con efficacia retroattiva, delle convenzioni tra enti pubblici ed Università

che tramite meccanismo della trasformazione del lavoro in esami “laureano” i funzionari

delle pubbliche amministrazioni, diplomati, in tempi improbabili e brevissimi;

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Al professionista intellettuale architetto o ingegnere è fatto divieto di svolgere altre

attività incompatibili ed estranee al prestigio e alla dignità della categoria cui appartiene;

pena la temporanea cancellazione dall’Ordine di appartenenza fino al ripristino delle

condizioni di compatibilità;

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Il libero professionista iscritto all’albo non può in nessun caso svolgere lavoro da

dipendente privato, se non mediante retribuzione che contempli l’applicazione delle parcelle

professionali con apertura di partita iva o se del caso mediante prestazione occasionale;

dunque i collaboratori dipendenti delle imprese edili verranno retribuiti esclusivamente

mediante applicazione della parcella professionale degli architetti e degli ingegneri o quella

dei geometri, in base alla categoria d’appartenenza.

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------------------------------------------------------------------------------------------------------

I liberi professionisti laureati, abilitati ed iscritti all’Ordine, nello svolgimento

dell’esercizio delle loro funzioni assumono ruolo di Pubblici Ufficiali all’interno di una

professione di interesse pubblico.

Hanno facoltà di richiedere in qualsiasi momento a tutti i soggetti sia pubblici che

privati, sia fuori che dentro il cantiere, qualunque documentazione utile a qualsiasi forma di

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accertamento relativo lo svolgersi corretto del proprio incarico, definito in ogni caso di

“interesse collettivo e generale”.

Previo palesamento del tesserino professionale, hanno accesso immediato e prioritario

negli uffici Tecnici Comunali, delle Soprintendenze, del Genio Civile, del Catasto, della

Regione, della Provincia e dell’ASL, ed in tutti i luoghi di interesse riguardante lo svolgersi

della professione.

In qualità di Pubblici Ufficiali Intellettuali, con autorevolezza e competenza nella

fattispecie in ogni caso sempre superiore all’Ufficiale interlocutore, hanno facoltà di

richiedere l’intervento ed il supporto immediato delle Forze dell’Ordine, in qualsiasi

momento ritenessero opportuno, e per ogni operazione di informazione, accertamento,

supporto logistico, verifica di cantiere o altro.

I funzionari degli Enti hanno obbligo di coadiuvare ed assistere negli uffici il libero

professionista affinché possano agevolarne il lavoro e velocizzarne i risultati. I funzionari

degli Enti hanno obbligo di cortesia e gentilezza nei confronti dei liberi professionisti. Sarà

predisposto presso gli Uffici Tecnici ed amministrativi un modulo/ questionario sul quale

obbligatoriamente esprimere il gradimento nei confronti del funzionario o dirigente riguardo:

la cortesia, l’efficacia e professionalità dell’assistenza e delle informazioni ricevute.

Gli Uffici Tecnici coinvolti nelle pratiche edilizie, per l’espletamento delle loro

prestazioni, avranno diritto ad un indennizzo pari ad un importo non superiore allo 0,8%

della parcella professionale del libero professionista. Tale importo verrà corrisposto dal

professionista all’Ufficio Tecnico che ne ripartirà i compensi in maniera proporzionale alle

mansioni e alle responsabilità del Dirigente e dei Funzionari, e solo dopo l’effettivo incasso

dell’intero ammontare della parcella professionale. Gli importi da versare agli Uffici Tecnici

non generano reddito professionale né sono soggetti ad alcun regime di tassazione.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I responsabili degli Uffici Tecnici o i soggetti preposti all’approvazione delle pratiche

amministrative Tecniche comunali : P.d.C., SCIA/DIA, e del Genio Civile, delle

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Soprintendenza, del Catasto ecc. ecc., in caso di mancata approvazione o sospensione della

pratica, o di fermo cantiere, qualora avessero commesso errori e/o abusi nell’esercizio delle

loro funzioni, causando danni ai professionisti e/o alle imprese, così come accade per i liberi

professionisti, saranno responsabili in solido del danno economico prodotto.

Troppo spesso siamo soggetti alle inefficienze e alle vessazioni dei dirigenti e

funzionari degli Uffici amministrativi coinvolti nel processo di approvazione delle attività

professionali tecniche.

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In caso di nuova costruzione, ristrutturazioni totali, demolizione e ricostruzione, è fatto

obbligo da parte del proprietario dell’edificio, dell’apposizione di una targa con il nominativo

dei progettisti, sia sulle opere di edilizia pubblica che su quelle di edilizia privata;

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I contenziosi di natura tecnica verranno giudicati o dall’Ordine Professionale o da un

Giudice Tecnico con laurea specifica in : architettura, ingegneria civile o edile, a seconda

che si tratti di materie più affini all’architetto o all’ingegnere. Si istituirà un albo di Giudici

Tecnici cui potranno accedere per concorso a titoli, i laureati in architettura ed in ingegneria

civile ed edile che abbiano sostenuto il relativo concorso di abilitazione, che abbiano

sostenuto un corso di specializzazione in materia per (CTU) : Consulente Tecnico d’Ufficio

del Tribunale in materia Civile e Penale, che siano iscritti all’albo dei CTU da almeno 5 anni;

che abbiano sostenuto il corso in materia di sicurezza sui cantieri ex 494/96 oggi D.LGS

81/08; che abbiano sostenuto il corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ex 626/94

oggi D.LGS 81/08; che abbiano sostenuto la specializzazione antincendio ex legge 818/84;

che abbiano sostenuto un corso riconosciuto dall’Università in materia di sostenibilità edilizia

ecologico ambientale, quali per esempio il corso di specializzazione in Bioarchitettura®.

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Sarà possibile fregiarsi del titolo di dottore solo se in possesso di laurea di durata

almeno quinquennale; (in nessuna parte del mondo si diviene dottori dopo soli 3 anni di

Università!)

Definizioni : s’intende per:

a) la professione intellettuale per la quale è richiesto un titolo universitario; “Professione”

ovvero che necessita del superamento di un percorso accademico universitario completo

quinquennale;

b) la professione intellettuale per la quale è “Professione intellettuale regolamentata”

richiesto un titolo universitario; un tirocinio professionale, una abilitazione conseguita

attraverso un esame di Stato, una iscrizione ad un ordine professionale e l’apertura di una

posizione iva;

c) “Professione intellettuale regolamentata ad evidenza pubblica, sociale e di

interesse generale”

quelle professioni che oltre a possedere i requisiti di cui al punto b, attengano, per loro

formazione e vocazione, riferimento alla sfera sociale e collettiva di una molteplicità di

persone, e che condizionano ed influenzano con il loro operato e con le loro prestazioni : le

economie di mercato, gli usi, i costi, i servizi, le funzionalità, l’immagine di paesaggi, di

piazze, di scorci, di edifici, di luoghi che appartengano alla società. Fra queste quelle

dell’architetto e dell’ingegnere.

d) chiunque svolga attività intellettuale ai sensi della lettera a) o b) o c) “Professionista”

della presente legge;

e) colui il quale esercita una professione intellettuale ai sensi della “Libero professionista”

presente legge e della definizione alla lettera b) e/o c) a seconda dei casi.

f) “Professionista dipendente” il soggetto che esercita la professione nelle forme del

lavoro subordinato;

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Eliminazione dei corsi universitari 3+2. Abrogazione della modalità di svolgimento

degli esami a mezzo di punti o crediti formativi acquisiti anche mediante formule premio che

escludono la reale preparazione degli studenti.

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premessa

Attualmente la figura del geometra è divenuta anacronistica, antieuropea.

La figura del geometra è stata istituita con Regio Decreto l'11 febbraio 1929, n. 274, in sostituzione del perito

agrimensore, per sopperire alla mancanza di laureati.

La parola geometra ha la stessa genesi di geometria che, dalla composizione di due parole greche "geo" e

"metros", rispettivamente, terra e misura, rivela la vocazione originale del geometra: quella cioè di agrimensore,

ossia "misuratore della terra".

Nel 1929, anno di istituzione della professione del "moderno" geometra, la situazione economica dell'Italia

era ben diversa da quella attuale: l'agricoltura copriva più dell'80% del PIL nazionale e dava lavoro a circa il 90%

della popolazione. Serviva, quindi, una figura "professionale" che avesse le competenze per misurare i fondi rustici

con la precisione richiesta per il suo corretto sfruttamento o per una compravendita, che sapesse stimare questo

stesso fondo, che vi sapesse costruire edifici necessari alla sua conduzione, e che avesse una cognizione delle

tecniche di coltivazione.

Stanti le necessità legate alla ricostruzione post bellica ed all'allora carente numero di ingegneri ed

architetti, il geometra è stato certamente la figura tecnica maggiormente presente nelle opere di riduzione in

ripristino del patrimonio edilizio nazionale e nella successiva fase di massivo ampliamento dei centri abitati,

conseguente al "boom economico" degli anni cinquanta e sessanta, con le disastrose conseguenze che ancor oggi

subiamo, in termini di qualità dell'edilizia, dell'urbanistica, dell'efficienza energetica degli edifici, della resistenza

alle azioni sismiche degli edifici (vedi l'Aquila ecc.) ecc.ecc. oggi non ci sono più le urgenze di 81 anni fa...

è come se continuassimo a camminare con il ruotino di emergenza anche una volta arrivati dal gommista, è COME SE

CONTINUASSIMO AD UTILIZZARE LE CANDELE PER ILLUMINARE LA NOSTRA CASA, con tutti i disagi e i rischi legati alla cosa. Nnon

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ha più senso, abbiamo corso il rischio fino ad allora perché non c'era alternativa(vi erano pochissimi laureati) ...ORA QUESTA

ALTERNATIVA C'è, i laureati sono addirittura in grande esubero.

Gli istituti per geometri e gli istituti tecnici industriali non saranno più abilitanti e

saranno trasformanti in “ISTITUTI TECNICI”. (come già accaduto per l’istituto Magistrale

oggi “liceo pedagogico”). Gli studenti che avessero superato il quarto anno, in forza del

diritto maturato, potranno ancora abilitarsi geometra o perito industriale e fino ad

esaurimento !

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Regolamentazione delle iscrizioni alle Università in base alla reale domanda ed offerta

di professionisti nel mondo del lavoro, introduzione del numero chiuso delle Università reale

e non fittizio;

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Istituzione di una Commissione di controllo esterna alle Università ed indipendente,

che relazioni e verifichi il rapporto tra domanda ed offerta di professionisti nelle varie Città e

Province italiane. Ogni anno la Commissione dovrà calibrare e stabilire il numero massimo di

iscritti alle Università in base alle effettive potenzialità occupazionali e alle effettive

necessità di professionisti nel mondo del lavoro;

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Abolizione ed estinzione delle figure junior. Gli abilitati iunior potranno iscriversi nel

collegio dei geometri con il titolo di “geometra senior” con competenze leggermente estese

rispetto al geometra, con estensione rispetto all'articolo 16 del R.D. n.274/1929 riguardanti

: progetto architettonico, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progetto e di esecuzione

per edifici con tecnologia in muratura e c.a. con max 2 piani fuori terra e con una volumetria

urbanistica massima di cinquecento metri cubi (500mc) al netto dei volumi scomputabili);

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Abolizione dell’iniquo art.n. 158 Dlgs 9 aprile 2008 n.81 “Sanzioni per i coordinatori” ;

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che così recita :

1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la

violazione dell'articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a),

b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera

d).

Allo stato attuale si attribuisce ai coordinatori una responsabilità enorme anche e

soprattutto per colpe non personali, addirittura per la mancanza dell’inutile fascicolo del

fabbricato, o per qualunque LIEVE O LIEVISSIMA irregolarità rispetto ad un oceano di

norme, leggi e leggine oltretutto in continuo divenire, contenute nel PSC o nel POS.

L’articolo 158 prevedere ammende così spropositatamente alte e addirittura l’arresto fino a

6 mesi come se fossimo gli ultimi tra gli stupratori; ciò appare una norma propria dei regimi

totalitaristi, una assurdità che nulla ha a che fare con la sicurezza nei cantieri.

Le sanzioni per i coordinatori danno forza al committente e alle imprese, gli unici veri

poteri economici e decisionali all’interno di un cantiere e fanno si che si generino delle

risposte nettamente opposte all’intento prefissato dal legislatore ovvero:

● scarso interesse dell’impresa e del committente ai problemi della sicurezza; sapendo

che il coordinatore sarà il primo responsabile, vi sarà scarsa propensione ad aumentare

l’investimento in sicurezza;

● assurde insensate ed illogiche sanzioni ai professionisti, addirittura penali, per non

esse riuscito a convincere il committente, l’impresa e gli operai ad attuare ogni dettaglio

dell’oceano di leggi e leggine che imbrigliano solo di burocrazia e non generano sicurezza;

● diminuzione del potere decisionale dei professionisti coordinatori a causa della loro

fragile condizione; i coordinatori, infatti, non sono invogliati a chiedere ispezioni e

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collaborazioni costruttive agli enti preposti alle verifiche sui cantieri, in quanto, temono

ripercussioni sanzionatorie che prevedono ammende altissime e addirittura ipotesi di reati

penali nei loro confronti. In questa maniera viene a mancare quello che potrebbe essere un

confronto utile tra il professionista, l’impresa e gli enti preposti, che sono visti come

organismi repressivi e punitivi e non utili alla effettiva prevenzione degli incidenti sui

cantieri.

● aumento spropositato del potere nelle mani degli ispettori, che dispongono, data

l’impossibilità assoluta di essere totalmente a norma in un cantiere, di un potere quasi

dittatoriale;

Vantaggi della norma

Il committente, ovvero colui che ha potere economico e decisionale sarà investito dalla

responsabilità del suo diniego alle leggi sulla sicurezza, assumerà coordinatori di buon livello

professionale, capaci di tutelare realmente i lavoratori, così da limitare eventuali problemi

alla sua persona in seguito a possibili verifiche ispettive.

Il coordinatore avrà possibilità di interloquire con gli organi di vigilanza, anche per pareri,

consigli e valutazioni senza correre il rischio di essere sanzionato a priori.

Il coordinatore manterrà una sua indipendenza decisionale nei confronti dell’impresa e non

sarà in alcun modo legato alla responsabilità delle imprese, così che potrà fare il proprio

lavoro in maniera serena e senza condizionamento alcuno.

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Il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di una

costruzione per la quale si è già dato inizio formale ai lavori, non può essere sollevato

dall’incarico se non per ragioni gravi e dimostrabili. In ogni caso dovrà il professionista

essere retribuito a mezzo di parcella professionale proporzionalmente al lavoro svolto fino al

termine dell’incarico.

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E’ inaccettabile qualunque tipo di omologazione tra “capitale” e “prestazione

intellettuale”, tra cultura e mercificazione dei prodotti; le professioni intellettuali non sono

assimilabili ad attività di impresa, hanno presupposti diversi, regole diverse, obiettivi

diversi; difatti sono estranee all’impresa le regole deontologiche, la formazione culturale

universitaria, le abilitazioni professionali, le specializzazioni, i criteri di eticità. Le attività

intellettuali hanno peculiarità uniche e che afferiscono il rapporto di natura strettamente

fiduciaria tra il cittadino e chi offre lavoro intellettuale. Lo Stato deve tutelare non solo la

qualità ma la esclusività delle professioni intellettuali precisando che ci si debba riferire a

professioni protette legate agli interessi pubblici primari e generali alla cui soddisfazione è

indirizzato il loro esercizio. Il professionista intellettuale svolge prestazioni di elevatissima

complessità che ne impediscono all’utente di valutarne la qualità del servizio reso e la

congruità del prezzo pagato.

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Collaborazione e non repressione da parte degli Enti preposti alle ispezioni di cantiere:

verifiche costanti e frequenti, ma qualora la verifica dovesse dar esito negativo, l’ispettore

avrà obbligo di effettuare un primo/preventivo avvertimento/ammonizione al professionista

e all’impresa e solo qualora non ottemperato in un lasso di tempo prestabilito, emanare la

sanzione amministrativa;

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Sanzioni all’impresa erogate in maniera diretta dal Direttore dei Lavori e dal

Coordinatore per l’esecuzione;

L’impresa che non eseguisse gli Ordini di Servizio del Direttore dei lavori entro i

termini da questi prescritti, verrà in sanzionata con procedimento immediato. L’ammontare

della sanzione dovrà stabilirla il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in corso

d’opera, ognuno in merito alle responsabilità per le quali è investito. Le sanzioni varieranno

da un minimo di €100 ad un massimo pari allo 0,5% del valore delle lavorazioni totali

oggetto di Permesso di Costruire o di SCIA. Tali sanzioni non possono in ogni caso superare

la quota unitaria massima di € 5.000. Qualora nel corso dei lavori si rendessero necessarie

una sommatoria di sanzioni che nel loro insieme superino l’ammontare dell’1% del totale dei

lavori, il cantiere si ritiene sospeso e dovranno esserci obbligatoriamente ispezioni degli enti

preposti, che valutino l’entità e la sanabilità degli errori dell’impresa. Le sanzioni andranno

corrispondete al Comune d’appartenenza dell’opera edilizia oggetto di abuso e mediante

bollettino postale.

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Funzione magistratura di primo grado dell’Ordine provinciale e di secondo grado per il

CNA o CNI relativamente i contenziosi tra iscritti e committenza, previo annessione nei

consigli giudicanti di un rappresentate della magistratura ordinaria;

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L’Ordine professionale è l’Organo competente massimo riguardo qualsiasi problematica

afferente i contenziosi relativi le prestazioni professionali degli iscritti.

Tutti i disaccordi con il committente sia pubblico che privato riguardanti la mancata

applicazione delle parcelle, la disattenzione o la mancata qualità degli elaborati prodotti dal

professionista, i requisiti minimi prestazionali che afferiscono la sfera di azione degli

architetti e degli ingegneri civili edili, saranno giudicati previo annessione di un magistrato

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ordinario, dal consiglio dell’Ordine di appartenenza che avrà funzione di magistratura di

primo grado e dal CNAPPC e CNI che avranno funzione di magistratura di secondo grado. Gli

attori del contenzioso dovranno comunque essere provvisti del loro avvocato difensore,

nonché di un consulente tecnico di parte. Le spese di giudizio e d’ufficio per l’azione legale

saranno attribuite alla parte dichiarata soccombente.

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L’Ordine professionale è il massimo Organo competente riguardo la verifica e

l’applicazione delle parcelle professionali. Nessun Tribunale anche a mezzo CTU, può opinare

l’eventuale vidimazione preventiva o consuntiva di una parcella professionale, che rimane a

giudizio esclusivo della Commissione Parcelle dell’Ordine Territoriale Provinciale, che

ha valenza quale tribunale di primo e secondo grado. Eventuale ricorso in appello può

chiedersi al Consiglio Nazionale, che equivale al vertice della giurisdizione professionale

intellettuale ordinistica, ovvero in qualità di tribunale di ultima istanza. La deliberazione del

Consiglio Nazionale sulla parcella, equivale ad un giudizio di Cassazione.

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Le Amministrazioni e gli Enti (Comuni, Province, Soprintendenze, Genio civile, ecc.)

dovranno verificare obbligatoriamente la compatibilità del progetto presentato con il titolo

professionale del tecnico, onde evitare l’abuso di professione.

Dovrà altresì verificarsi anche la sottoposizione nei progetti di firme congiunte di

tecnico laureato e tecnico diplomato. La responsabilità di tali controlli graverà sul dirigente

di settore; nei Comuni il capo dell’ufficio tecnico e il sindaco!

Qualora vi fosse presentazione di deposito da parte di figure non abilitate o on

compatibili con il progetto presentato, il dirigente o il sindaco avrà obbligo di farne denuncia

alle Forze dell’Ordine e al collegio di appartenenza.

Sono previste sanzioni amministrative e penali per il dirigente che ometta tale verifica.

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Nel caso di contenzioso tra professionista e committente ed in mancanza di contratto

tra le parti e ove sia dimostrato l’incarico, il giudice dovrà obbligatoriamente accogliere il

decreto ingiuntivo e renderlo immediatamente esecutivo a mezzo di pagamento di regolare

parcella.

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La dimostrazione dell’incarico si ottiene :

a)quando siano stati presentati gli elaborati presso un Ente pubblico con firma congiunta del

professionista e del committente;

b)quando anche in assenza di deposito degli elaborati presso una Amministrazione, o in

assenza di lettera di incarico, dopo più di n.2 (due) solleciti al pagamento, dimostrati

attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, il cliente non

giustificasse le motivazioni per il suo diniego;

Il cliente potrà opporsi al decreto ingiuntivo mediante atto di citazione per falso o solo

qualora potesse dimostrare di aver già saldato la prestazione.

In ogni caso di contenzioso tra il professionista ed il cliente saranno da applicarsi

obbligatoriamente le piene le parcelle professionali.

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Qualora il committente pubblico o privato non rispettasse le scadenze temporali

contrattuali in riferimento alle spettanze professionali, il professionista sarà tenuto ad

inviare relativa fattura ad iva differita, e se trascorsi 30 giorni la stessa non venisse

quietanzata o opposta una motivazione di diniego valida ed accertabile, il giudice avrà

obbligo di emettere decreto ingiuntivo sugli importi con incremento di una mora ai sensi del

D.Lgs. n.° 231/2002 ovvero pari al Saggio di Finanziamento della Banca Centrale Europea,

maggiorato di sette punti percentuali.

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Già dal l ’età scolare si introdurranno materie specifiche che educhino gl i

al l ievi alla conoscenza del le problematiche afferenti l ’architettura,

l ’urbanistica, l ’edi l izia e l ’ ingegneria nei suoi vari rami .

Gl i al l ievi dovranno conoscere e distinguere le varie figure professional i ,

conoscere ed apprezzare i l loro operato come fondamentale per la crescita e

lo svi luppo del territorio, essere edotti del contenuto e delle difficoltà del le

prestazioni professional i afferenti l ’architettura e l ’edi l izia , conoscere cosa

fosse una DIA/SCIA, un Permesso di Costruire, una Relazione Paesaggistica, i

calcol i statico/struttural i , i calcol i termici, i calcol i impiantistici , i calcol i

acustici , i ri l ievi topografici , le perizie tecniche, l ’estimo immobil iare ecc.

Gl i studenti dovranno altresì essere informati sui tempi per la redazione

affidabi le e coscienziosa dei vari elaborati da produrre, sui rischi

professional i e le responsabi l i tà civi l i e penal i che attengono tal i categorie di

professionisti .

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Si tratterà di conoscenze sommarie e non specifiche riguardanti le

professioni di ingegnere, architetto e geometra.

Solo attraverso la conoscenza del le diff icoltà e degl i studi che occorrono

per la risoluzione di problematiche afferenti le materie in questione e

attraverso la consapevolezza del l ’ importanza degl i elaborati architettonici ,

tecnico, scienti fici , potrà nascere una nuova coscienza urbana e un nuovo e

rinnovato rispetto per le categorie professional i oggetto del le presenti l inee

guida.

Negl i Enti pubbl ici e presso gl i Ordini e i Col legi professional i dovranno

essere sempre disponibi l i e visibi l i del le brochure riguardanti la professione

di architetto, di ingegnere e di geometra, dove saranno evidenziate le tari ffe

professional i inderogabi l i , le differenziazioni tra le varie professional ità, i

l imiti di competenze, e i protocol l i prestazional i minimi per ogni prestazione

professionale.

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Abilitazione alla COMPETENZA per la CERTIFICAZIONE ENERGETICA, solo per architetti

ed ingegneri che avessero superato l’esame Universitario di Fisica Tecnica ed Impianti o

similare(no semplice fisica) e il corso regionale con relativo esame finale.

I Diplomati potranno abilitarsi tramite apposito esame da sostenersi esclusivamente

presso l’Università e solo per edifici di modesta entità.

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In virtù dell’enorme esubero di architetti ed ingegneri che genera disoccupazione e

dequalificazione della categoria, visti i tempi medi di conseguimento della laurea con i

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Vecchi Ordinamenti universitari, si innalzano i corsi di laurea Magistrale in architettura ed

ingegneria di anni 2, passando dagli attuali 5 a 7 anni.

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Si stabilisce un periodo di Tirocinio obbligatorio e propedeutico al concorso di

abilitazione, di anni 2(due), da effettuarsi esclusivamente presso uno studio di professionisti

già abilitati da almeno anni 10, il cui titolare abbia conseguito gli esami abilitanti, sulla

sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro, un corso di approfondimento in materia di

consulente tecnico del tribunale in materia civile e penale, un corso in materia di

sostenibilità energetico ambientale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viene abolito il punto 2 dell'articolo 2956, del Codice civile che parla della prescrizione

presuntiva in 3 anni del compenso del professionista per l'opera prestata.

LAVORI PUBBLICI e LAVORI PRIVATI

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Abolizione dei concorsi di progettazione sulla base di preselezioni che tengano in

considerazione la capacità economica, la mole di lavori svolti e la struttura economico

organizzativa dello studio;

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Per i concorsi di progettazione e di idee i progettisti non aggiudicatari, ma che siano

classificati nei primi cinque, avranno comunque diritto ad una percentuale sull’importo della

parcella a base di gara; il primo non classificato : il 5%, il secondo : il 4%, il terzo : il 3%, il

quarto il 2%, l’ultimo l’1%.

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Elaborazione di criteri univoci, standardizzati, chiari, e non opinabili, validi per tutto

il territorio nazionale, da attribuire sia ai partecipanti delle gare d’appalto concorso, che per

i concorsi di progettazione e di idee; sia per imprese sia per i progettisti;

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Ridefinire i Criteri di valutazione e peso ponderale per la partecipazione alle gare di

progettazione : • merito tecnico professionale 60/70 punti; (variabile in base al cursus

studi, corsi di specializzazione, master, aggiornamenti professionali, detenzione di software

licenziati inerenti il concorso, ed attrezzature hardware, aumentabile mediante meccanismo

dell’avvalimento di altri professionisti) • relazione metodologica 15/20 punti; • tempi 5/10

punti, • prezzo (sconto max 20%) 10 punti; (I costi per le prestazioni relative alla sicurezza

non soggetti a ribasso);

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Obbligo per le imprese e per gli Appalti concorso di qualunque importo e categoria,

della presentazione degli elaborati esclusivamente a mezzo di un architetto o di un

ingegnere libero professionista incaricato ed estraneo all’organico dell’impresa partecipante;

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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assegnazione degli incarichi pubblici sotto soglia unicamente mediante meccanismo

della rotazione; dotazione da parte degli Enti di albo di professionisti distinto per categorie

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di specializzazioni; esclusione della partecipazione per i dipendenti pubblici full time e dei

titolari o dipendenti di imprese edili.

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Assegnazione incarichi CTU mediante meccanismo della rotazione e previo iscrizione

in albi di professionisti distinti per categorie di specializzazioni; esclusione della

partecipazione per i dipendenti pubblici full time e per i titolari di imprese.

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------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Visto il decreto 30 maggio 2002 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 182 de 5 agosto

2002) oggi vigente in materia di C.T.U.

• Visto il mancato adeguamento ISTAT (dall’anno 2002 ad oggi) degli onorari fissi e variabili

così come stabilito dall’ art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e riportato dallo stesso

decreto;

• Considerato che la misura degli onorari prescritti dal decreto non appare, aldilà dei

mancati adeguamenti ISTAT, più adeguata rispetto agli attuali scenari di mercato;

• Considerato che l’attuale decreto non disciplina onorari diversi a seconda dei titoli di studio

che il C.T.U. possiede, uniformando in tal modo la figura del diplomato (geometra, perito

industriale etc.) con la figura del Laureato (Architetto e Ingegnere);

si propone:

1. un radicale adeguamento delle tariffe di C.T.U. più consone all’attuale scenario di

mercato da concertare con la FNAILP;

2. un automatico aggiornamento ISTAT annuale, e non triennale cosi come stabilito dall’

art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319;

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3. l’obbligatorietà da parte del Giudice di servirsi delle prestazioni di Tecnici Laureati

(Architetti ed Ingegneri Edili) per le C.T.U. aventi ad oggetto specifiche competenze

edilizie, urbanistiche ed impiantistiche e comunque per tutte le C.T.U. richieste, che,

rientrando nello specifico ramo di competenza degli Architetti e degli Ingegneri, abbiano

come valore presunto di controversia un importo superiore o uguale ai 15.000,00 €;

4. aumento delle nuove tariffe pari al 50% per tutte le C.T.U. affidate ai tecnici laureati

(Architetti ed Ingegneri).

5. Le vacazioni (ovvero le spettanze in funzione del tempo impiegato) sono attribuite e

compensate ai sensi del legge 143 del 1949 e smi nella misura di €56,81 per vacazione,

come stabilito nel dm n. 417 del 3 settembre 1997, considerando che ogni vacazione

equivale ad un’ ora di tempo impiegato.

MISURE PER SEMPLIFICAZIONI ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Presentazione di qualunque pratica/deposito mediante formato digitale pdf protetto da

password e con firma digitale certificata ed inviato poi tramite PEC (posta elettronica

certificata);

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Obbligo della informatizzazione e digitalizzazione degli archivi cartacei di tutta la

documentazione degli Enti (piani regolatori, norme di attuazione di piano, regolamenti

edilizi, piani particolareggiati, delibere, modulistica ecc.) con archivio informatico online;

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Riduzione dei tempi di attesa per le autorizzazioni agli enti preposti :

per la SCIA l’amministrazione ha tempo solo 8 giorni dalla presentazione per emettere

provvedimenti di «divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti

dannosi di essa», dopo di che varrà quale provvedimento autorizzativo al pari di un

permesso di costruire approvato e rilasciato.

Il permesso di costruire (PdC) deve essere rilasciato in non oltre 30 giorni per comuni

fino a 20.000 abitanti; in non oltre 50 giorni per tutti gli altri comuni; le approvazioni della

Soprintendenza in 15 giorni, quelle del Genio Civile (autorizzazioni sismiche ecc.) in 15

giorni, terminata l’attesa varrà la regola del silenzio consenso, che sarà sempre

giuridicamente equivalente al rilascio delle autorizzazioni in oggetto.

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Obbligo da parte delle imprese e di tutti gli Enti di munirsi di PEC. Redazione di un

elenco nazionale PEC, consultabile online nel quale confluire obbligatoriamente, entro

l’anno, gli indirizzi di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA di tutti i soggetti ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Il DURC dell’impresa incaricata dei lavori sarà acquisito direttamente da parte della

Amministrazione;

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I liberi professionisti architetti ed ingegneri nell’esercizio delle loro funzioni avranno in

dotazione un pass auto valido per l’ingresso in zone a traffico limitato necessario allo

svolgere delle mansioni di controllo sui cantieri sia pubblici che privati;

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Gli Uffici tecnici di tutti Enti, per pareri e colloqui preventivi riguardanti l’eventuale

presentazione di DIA, Permessi di Costruire, Paesaggistica, Pratiche catastali, e per

interventi di edilizia o urbanistica in genere, potranno ricevere ESCLUSIVAMENTE

professionisti Tecnici abilitati e su mandato del committente/proprietario.

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Qualunque legge, decreto legge, emendamento, modifica, proposta di legge, che

riguardi l’ambito di applicazione professionale della categoria intellettuale tecnica degli

ingegneri e degli architetti, dovrà obbligatoriamente essere discussa, presentata, approvata

da una commissione di professionisti tecnici intellettuali realmente e fattivamente operanti

nel settore, individuata di volta in volta dagli Ordini professionali, e/o dalla Federazione

Nazionale architetti ed ingegneri liberi professionisti.

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Per tutti gli studenti che si fossero iscritti presso le Università in data posteriore alla

emanazione della legiferazione del seguente punto delle Linee Guida,(dunque con esclusione

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degli studenti già iscritti all’università, che per diritto maturato avranno la possibilità di

aprire lo studio con le regole valide al momento della loro iscrizione universitaria) sarà

garantito l’accesso all’esame per l’iscrizione all’università nonché l’accesso all’esame di stato

per conseguire il titolo accademico di architetto o di ingegnere, ma per l’apertura dei nuovi

studi professionali, essendo tutt’oggi in enorme soprannumero rispetto al territorio e

rispetto alle esigenze della collettività, onde evitare la svalutazione, la massificazione, il

deprezzamento, l’antagonismo selvaggio, la svendita ed il mercimonio delle prestazioni,

onde evitare prestazioni molto frettolosamente redatte, inadeguate, insufficienti, o molto più

di frequente fasulle e frutto di un meccanico e standardizzato copia incolla, è resa

obbligatoria l’acquisizione di una licenza professionale che sarà rilasciata in maniera

proporzionale al numero di studi già presenti nel comune in cui s’intende sviluppare l’attività

lavorativa. Condizione necessaria affinché si possa richiedere la licenza professionale è che

vi sia un rapporto architetto e ingegnere/cittadino non superiore a 1/150.(es. paese con

6.000 abitanti e 200 architetti e ingegneri = 6.000/200 rapporto = 1/30 → non è possibile

aprire un ulteriore studio; città con 33.000 abitanti con 200 architetti ed ingegneri

rapporto 1/165 → è possibile aprire uno studio.) Qualora verificata l’anzi descritta

condizione, la licenza professionale potrà essere rilasciata dai titolari degli studi già presenti

sul mercato, o dai professionisti già abilitati, che ai sensi della legislazione precedente

hanno maturato già il diritto di esercitare la professione e dunque sono detentori de iure

della licenza professionale. I professionisti già abilitati, a far data dalla entrata in vigore

della presente, terranno un corso di formazione da frequentarsi esclusivamente presso i loro

studi. Il numero minimo di ore da frequentarsi per il corso ai fini del il rilascio della licenza

professionale è di 150. Gli aventi titolo a rilasciare la licenza professionale saranno i liberi

professionisti già inscritti all’ordine da almeno 10 anni, che abbiano un’attestazione di

qualità professionale(come per esempio il titolo di “professionista qualità” così come indicato

nell’art. 2 comma 20 dello statuto della FNAILP); che abbiano sostenuto un corso di

specializzazione in materia per (CTU) : Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale in materia

Civile e Penale, che abbiano sostenuto il corso in materia di sicurezza sui cantieri ex 494/96

oggi D.LGS 81/08; che abbiano sostenuto il corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

ex 626/94 oggi D.LGS 81/08; che abbiano sostenuto un corso riconosciuto dall’Università in

materia di sostenibilità edilizia ecologico ambientale, quali per esempio il corso di

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specializzazione in Bioarchitettura; che siano iscritti nella lista degli specialisti antincendio

del ministero dopo averne superato il relativo esame ai sensi della 818/84.

MISURE ECONOMICHE E FISCALI

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Assicurazione rischi professionali compresa nel versamento dei contributi minimi di

inarcassa con copertura inferiore a €…..

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Assicurazione per infortuni e malattie, con diaria per ricovero e invalidità

temporanea o rendita per inabilità permanente; e con diaria raddoppiata per ricovero

prolungato o per terapia intensiva;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riconoscimento di causa di servizio per malattie professionali o contratte sul luogo di lavoro

che abbiano nesso di causalità tra la patologia e gli adempimenti svolti attendendo ai propri

doveri professionali e che diano riconoscimento ad equo indennizzo o a pensione

privilegiata; (incidenti sul luogo di lavoro, come cantieri; problemi ossei e muscolari dovuti

alla sedentarietà; abbassamento della vista a causa dell’uso del pc; asma o allergie

provocate da sostanze inalate in cantiere; sindrome del tunnel carpale; ipercifosi dorsale;

epicondilite; chi lavora al computer è più soggetto di altri a disturbi come la rosacea, la

dermatite seborroica, l'eritema aspecifico e l'acne; ernie lombari; malattie alla cervicale,

ecc.)

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Iva al 10% per i professionisti intellettuali;

Abolizione della ritenuta d’acconto per le professioni intellettuali;

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Per tutti gli elaborati Progettuali da presentarsi agli Enti e prima della loro

presentazione (Progetto Architettonico, Progetto Strutturale, Relazione Paesaggistica,

Progetto della Sicurezza, Progetto Termico, Progetto acustico, Progetto impianti elettrici

ecc.) il committente dovrà corrispondere al professionista un primo acconto di importo non

inferiore al 30% della parcella. Il dirigente tecnico dovrà verificare che vi sia, tra gli allegati

da depositare, la fattura del primo acconto, in assenza la pratica si ritiene respinta. Tale

norma potrà temporaneamente derogarsi solo se vi fosse la dichiarazione del professionista

che finalizzi la prestazione ad una permuta immobiliare ovvero ad una intenzione di

compravendita a terzi. In tal caso la corresponsione del 30% di acconto sulla tariffa minima

dovrà avvenire in seguito al trasferimento o alla promessa di trasferimento al nuovo

proprietario, che sottoscriverà, con il professionista prestatore d’opera, disciplinare tecnico

d’incarico.

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Il committente non potrà procedere alla alienazione del bene oggetto di prestazioni

professionali prima che queste vengano totalmente saldate al professionista prestatore

d’opera intellettuale;

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L’ Ente pubblico ai fini dell’accettazione del collaudo tecnico amministrativo o fine

lavori richiede la consegna della ricevuta del saldo finale della prestazione, nonché la

dimostrazione del saldo di tutte le notule professionali (congrue con l’applicazione esatta

delle tariffe minime) riguardanti : la progettazione architettonica, strutturale, la direzione

dei lavori, la coordinazione della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione, le

certificazioni energetiche.

L’ente pubblico accetterà la richiesta di agibilità solo con le liberatorie dei professionisti

riguardanti il saldo delle prestazioni professionali svolte. Non è possibile la richiesta di

agibilità/abitabilità dello stabile quando non siano saldate tutte le notule professionali fino a

concorrere l’intero ammontare della parcella minima dei professionisti proprietari dell’opera

intellettuale. Il notaio, prima del rogito, dovrà accertarsi che siano saldate le parcelle dei

professionisti proprietari dell’opera intellettuale, pena la nullità dell’atto pubblico.

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Il progettista può fermare i lavori dell’opera di cui detiene le proprietà intellettuali e

chiedere l’ingiunzione di pagamento qualora non retribuito;

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Le software house che producano software per prestazioni intellettuali tecniche riservate

agli ingegneri e agli architetti devono concordare prezzi calmierati per i professionisti

abilitati e contenuti nella misura di quelli previsti nelle versioni home. Inversamente al fine

di scoraggiare la falsificazione e la omologazione delle prestazioni professionali, i “non

addetti ai lavori” potranno acquistare gli stessi programmi solo sostenendone una maggior

spesa.

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Tutti i beni strumentali che riguardino l’attività professionale intellettuale dell’architetto

e dell’ingegnere potranno essere detratti o dedotti interamente dal reddito professionale.

La detrazione avverrà per : software, hardware, cancelleria, cartucce inchiostri, toner,

tamburi, strumentazione varia, corsi di aggiornamento professionale.

La deduzione avverrà per l’acquisto auto, o per l’eventuale noleggio o leasing, il

carburante, l’assicurazione, le bollette di luce, acqua, condominio e canone internet dello

studio, nonché per le spese relative a fiere, mostre ed eventi simili che attengano

l’aggiornamento professionale.

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AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE

ESCLUSIVE RISERVATE agli architetti e ingegneri

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Tutte le imprese dovranno redigere, esclusivamente a mezzo di architetto o

ingegnere esperto in sicurezza ai sensi della 81/2008 ed estraneo all’organico dell’impresa

stessa, e per ogni lavorazione oggetto di nuovo intervento:

il POS (piano operativo di sicurezza)

il Pimus quando vi sia la necessita di montare smontare impalcature;

La valutazione rischio rumore o vibrazioni

I vari documenti valutazione rischi

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Gli architetti e gli ingegneri civili edili detengono competenza nella intermediazione

immobiliare e possono iscriversi al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto presso

ciascuna camera di commercio, o istituire un ulteriore albo che ne consenta il

raggruppamento e l’enumerazione per categoria;

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Tutti i luoghi di lavoro che ospitino lavoratori o comunque per tutti gli ambienti in cui

vi sia la possibilità che vi siano più di 10 persone (clienti o altro) contemporaneamente,

dovranno essere provvisti di un (RSPP) Responsabile della Sicurezza Prevenzione e

Protezione esterno all’organico e scelto esclusivamente tra le categorie degli architetti o

ingegneri esperti in sicurezza ai sensi della 81/2008

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Tutte le attività soggette a rischio incendio indipendentemente che sia basso o medio

o alto, ed indipendentemente dal numero di lavoratori o dall’affollamento previsto, dovranno

assumere un responsabile specialista antincendio che sia iscritto nella lista degli specialisti

antincendio del ministero dopo aver superato il relativo esame ai sensi della 818/84.

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In tutti gli atti di compra vendita immobiliare è prevista la presenza di un architetto o

ingegnere che garantisca la congruità del progetto approvato con le norme urbanistiche di

piano e nazionali, e che ne verifichi i dati tecnici e catastali.

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Il certificato di agibilità abitabilità è rilasciato esclusivamente dalla Direzione dei Lavori;

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Per ogni edificio e da qualunque data esistente è previsto l’obbligo della redazione del

fascicolo del fabbricato che ne verifichi lo “stato di salute” complessivo, ne salvaguardi e ne

tuteli la vita delle persone che vivono o lavorano nel suo interno, che contenga tutti i dati,

tutte le manutenzioni, gli interventi avvenuti nel passato, le criticità, e che venga aggiornato

da un architetto o ingegnere ogni due anni. Qualora il professionista all’atto di redazione o

dell’aggiornamento del Fascicolo ritenga che si debba effettuare un intervento di urgenza,

per la salvaguardia dell’incolumità delle persone, il proprietario o condominio potrà

interpellare un ulteriore parere tecnico e se anch’esso fosse concorde, il proprietario dovrà

redigere d’urgenza le lavorazioni richieste…senza possibilità alcuna di opporsi alla decisione.

Il professionista assume responsabilità civile e penale rispetto ad eventuali atti illeciti e falsi

ideologici. I condomini dovranno essere provvisti di Fascicolo del fabbricato aggiornato ogni

2 anni e del Fascicolo dell’appartamento/negozio/ufficio aggiornato ogni 5 anni. Quando

l’edificio corrisponda all’unità immobiliare sarà da redigersi, ogni 8 anni, il solo Fascicolo del

fabbricato che presupponga verifiche strutturali ed impiantistiche esterne ed interne.

Il FASCICOLO DEL FABBRICATO è il documento tecnico con cui le agenzie di

assicurazioni classificano l'edificio ai fini di una assicurazione sui danni da calamità naturali. Ad

un migliore stato di conservazione e a minori prescrizioni contenute nel Fascicolo del fabbricato

corrisponderanno minor costi per la polizza assicurativa.

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Sarà possibile stipulare atti di compravendita immobiliare solo ed esclusivamente

allegando all’atto : la certificazione energetica della singola unità immobiliare, il certificato

acustico di progetto, nonché il fascicolo del fabbricato e il fascicolo dell’appartamento.

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Qualunque consulenza, informazione, consiglio, assistenza, consulto, richiesta presso lo

studio tecnico di un ingegnere e o di un architetto deve essere compensata/o mediante

onorario fisso(da stabilirsi)

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I liberi professionisti intellettuali, al pari di tutte le categorie sociali, quando scendano

sotto la soglia di un determinato reddito (da fissarsi), hanno diritto ad ammortizzatori sociali

erogati in quota parte dallo Stato, dagli Ordini e dalla Cassa Nazionale di Previdenza.

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Le quote di iscrizioni annuali agli Ordini sono stabilite in proporzione al reddito.

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Le sanzioni amministrative pecuniarie di qualunque tipo o le more derivanti dal ritardato

pagamento di rette, tasse e quant’altro saranno da attribuirsi in proporzione al reddito

professionale

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Gli architetti e gli ingegneri che avessero sostenuto i corsi di specializzazioni o masters

in :

● “Governance del Territorio” o in “Urbanistica nella Pubblica Amministrazione” o

similare;

● il Corso Abilitante di Specializzazione sulla Sicurezza, Igiene e Salute nei luoghi

di lavoro Pubblici e Privati; ai sensi della 81/2008;

● il Corso Abilitante di Specializzazione sulla Sicurezza nei cantieri temporanei o

mobili, ai sensi della 81/2008;

● un corso in sostenibilità energetico ambientale, come richiesto dalle

Amministrazioni Pubbliche nel «Codice Concordato di Raccomandazioni per la

Qualità Energetico-Ambientale di edifici e spazi aperti»;

● un corso di specializzazione in CTU -Consulente Tecnico di Tribunale- in materia

civile e penale;

● il corso abilitante in Specialista Antincendio ai sensi della 818/84.

Possono iscriversi al ruolo di per il controllo, le verifiche e le Commissari Tecnici

ispezioni negli Uffici Tecnici che riguardino l’edilizia e l’urbanistica delle pubbliche

amministrazioni sia a livello comunale che sovra comunale.

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Gli architetti, gli ingegneri e i geometri sono gli unici soggetti che hanno competenza

legale alla redazione della contabilizzazione di cantiere, come computi metrici estimativi ed

altro.

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Le presenti , sono redatte nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti LINEE GUIDA

professionali, e disciplinano le professioni regolamentate e riservate di architetto, ingegnere al fine

di:

a) tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale;

b) tutelare il decoro e l’immagine professionale nel rispetto degli interessi della

committenza pubblica e privata;

c) razionalizzare le procedure e le regole che disciplinano la professione al fine del

miglioramento delle prestazioni professionali.

Le presenti Linee Guida sono state scritte ascoltando le reali e concrete esigenze della

professione, sono il risultato di indagini svolte in un network di categoria che allo stato attuale

racchiude circa 16.000 professionisti, architetti ed ingegneri. Si tratta dell’espressione più vera e

realistica della volontà degli “addetti ai lavori”. Sono stilate con velata ironia rispetto a taluni

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paradossi legislativi, sono il frutto di osservazioni, di commenti, di analisi, di introspezioni, di

migliaia e migliaia di persone.

Con la vivissima speranza che non solo la FNAIL , ma tutti gli organismi rappresentanti di P

categoria si facciano promotori verso il Legislatore delle anzi descritte che LINEE GUIDA

rappresentano le riforme che da decenni si attendono, che risolvono con logica stringente gli annosi

problemi, che abbracciano molti campi dell’ambito di azione professionale e che sciolgono una

grande percentuale di problematiche di cui soffre la società civile.

Gli articoli delle Linee Guida se tradotti in leggi di riforma, mediante provvedimenti

legislativi di delega o nuovi emendamenti, o sostituzioni o cancellazioni o aggiunte di articoli, e se

racchiusi, in un Testo Unico innovativo riguardante la professione intellettuale di architetto ed

ingegnere libero professionista, si tradurrebbero in un valore incommensurabile ed incalcolabile a

vantaggio della collettività tutta.

ROMA 13/12/2011 Federazione Nazionale

Architetti ed Ingegneri

Liberi Professionisti

in facebook

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PRESIDENTE E FONDATORE NAZIONALE

VICE PRESIDENTE NAZIONALE

VICE PRESIDENTE NAZIONALE

COORDINATORE NAZIONALE

VICE COORDINATORE NAZIONALE

COORDINATORE NAZIONALE AREA SUD

COORDINATORE NAZIONALE AREA CENTRO

COORDINATORE NAZIONALE AREA NORD

TESORIERI NAZIONALE

SEGRETARIO NAZIONALE

CONSIGLIERI NAZIONALI

*** *** ***

DIRETTORE DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

VICE DIRETTORE DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

RESPONSABILI NAZIONALE DELL’INFORMAZIONE

SEGRETARIO COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

CONSIGLIERI DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

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SI ALLEGANO :

** Secondo l'articolo 16 del R.D. n.274/1929, le competenze professionali del geometra sono così stabilite:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di

poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di

strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai

fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto,

da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la

complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei

dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima

dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari

serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di

elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze

agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera

e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole,

di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che

non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare

pericolo per la incolumità delle persone *; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade

vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e

riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di

bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili …che abbiano struttura portante in muratura

con un massimo di sei metri di altezza da computarsi dal piano di campagna alla linea di colmo del tetto e

con una volumetria urbanistica massima di 350mc al netto dei volumi scomputabili.

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila

abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi

tecnici.

Per i piccoli fabbricati rurali e le ristrutturazioni rurali, la competenza professionale del geometra è in

concorrenza con quella del perito agrario e del dottore agronomo, per le opere edilizie e le procedure catastali è

in concorrenza con quella del perito edile, oltre che degli ingegneri ed architetti.

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*** ● Sentenza Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale n. 11287 del 6 novembre 2000:

"I geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato, solo quando sono costruzioni accessorie di tipo rurale e non presentino particolare complessità";

● Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 348 del 31 gennaio 2001:

"Risponde al reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture in cemento armato che non sia di modeste dimensioni, anche se il progetto è vistato o controfirmato da un

professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere";

● Il TAR LIGURIA con sentenza n. 333/97 confermata dal Consiglio di Stato Sezione V n. 7821 del 1 Dicembre 2003 nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la

competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le

dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto

in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni

progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata” ● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 5961 del 25Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16,

lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste

costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di

eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati

alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e

direzione, qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.

● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l’art. 16 del R.D.

274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del

contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l’opera prestata.

● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 21185 del 5 Novembre 2004 sancisce che con riferimento alle

competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementiti, semplici o

armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la

categoria del progetto architettonico. ● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005 sancisce che i geometri non

possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a

questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici

degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni

argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l’ambito consentito di esercizio della professione.

● Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005,

nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni,previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è

configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi

di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura). Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte - che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un

Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo

autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare”.

● Corte di Cassazione – Sez. II – 26 luglio 2006 N. 17028

“A norma dell’art. 16, lett. M), R.D. 11 febbraio 1929 N. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino

l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della

lettera l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone,

essendo riservata agli ingegneri la competenza professionale per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento

armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime…”. ."La cassazione ricorda ancora che la prestazione del geometra è illegittima anche se il

progetto è stato contro-firmato da un architetto o ingegnere, ovvero questi ultimi abbiano redatto i calcoli strutturali poiché è il

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professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, sul quale gravano le relative responsabilità ossia deve essere unico autore e responsabile della progettazione.

● Corte di Cassazione – Sez. II – 21 dicembre 2006 N. 27441

“La competenza professionale dei Geometri in materia di progettazione e direzione lavori di opere edili, prevista dall’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 N. 274, riguarda le costruzioni rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura

ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro

destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché il progetto, la direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.

●Sentenza Corte di Cassazione 07/09/2009, n. 19292

Competenze professionali ingegneri e geometri. Ai tecnici diplomati (geometri e periti edili) sono consentite le attività di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento

armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non

richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica. Nella sentenza in questione, la Suprema Corte, oltre a ribadire i confini delle competenze dei tecnici diplomati, nega definitivamente qualsiasi

forma di subordinazione di un tecnico laureato (ingegnere e architetto) rispetto a professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel

caso di specie geometra). In particolare, i giudici della Cassazione hanno affermato: * che le esigenze perseguite dalla normativa professionale comportano l'incompetenza dei geometri anche alla redazione di progetti di

massima richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello di massima;

* l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex-post la nullità del contratto d'opera professionale per violazione di norme

imperative.

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