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L’IRES L’IRES Le operazioni straordinarie Le operazioni straordinarie Milano, 26 febbraio 2004 Milano, 26 febbraio 2004 Gian Marco Committeri Gian Marco Committeri Dottore Commercialista in Roma Dottore Commercialista in Roma

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Page 1: LIRES Le operazioni straordinarie Milano, 26 febbraio 2004 Gian Marco Committeri Dottore Commercialista in Roma

L’IRESL’IRES

Le operazioni straordinarieLe operazioni straordinarieMilano, 26 febbraio 2004Milano, 26 febbraio 2004

Gian Marco CommitteriGian Marco Committeri

Dottore Commercialista in RomaDottore Commercialista in Roma

Page 2: LIRES Le operazioni straordinarie Milano, 26 febbraio 2004 Gian Marco Committeri Dottore Commercialista in Roma

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Articoli 170 – 181 del D. Lgs. n. 344/2003Articoli 170 – 181 del D. Lgs. n. 344/2003

• TRASFORMAZIONE (artt. 170-171)TRASFORMAZIONE (artt. 170-171)• FUSIONE (art. 172)FUSIONE (art. 172)

• SCISSIONE (art. 173SCISSIONE (art. 173• CONFERIMENTI (di aziende o partecipazioni) (artt. 175-176)CONFERIMENTI (di aziende o partecipazioni) (artt. 175-176)

• SCAMBI DI PARTECIPAZIONI (art. 177)SCAMBI DI PARTECIPAZIONI (art. 177)• OPERAZIONI INTRA UE (artt. 178-181)OPERAZIONI INTRA UE (artt. 178-181)

Nessuna previsione specifica per le Nessuna previsione specifica per le cessioni di aziende o rami d’aziendacessioni di aziende o rami d’azienda

Page 3: LIRES Le operazioni straordinarie Milano, 26 febbraio 2004 Gian Marco Committeri Dottore Commercialista in Roma

Art. 4, comma 1, lettera m) della legge delega:- Abrogazione dell’imposta sostitutiva sulle

operazioni di riorganizzazione di cui al D. Lgs. n. 358/97;

- Mantenimento dei regimi di neutralità e di determinazione del reddito previsti sia dal D. Lgs. n. 358/97 che dal D. Lgs. n. 544/92

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Principi ispiratori della RiformaPrincipi ispiratori della Riforma

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Principi ispiratori della RiformaPrincipi ispiratori della Riforma

L’introduzione della participation exemption e la riduzione dell’aliquota IRES non giustificava più un prelievo sostitutivo che si prestava ad arbitraggi fiscali (cedente/cessionario)

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Relazione governativa al decreto IRES

Il mutamento di regime fiscale delle operazioni straordinarie risponde ad esigenze di razionalizzazione del sistema.

L’imposta sostitutiva si prestava ad arbitraggi di aliquote fra le parti dell'operazione in quanto consentiva all'impresa cedente di subire la tassazione delle plusvalenze con l'aliquota ridotta e all'impresa cessionaria di acquisire corrispondenti valori aventi rilevanza ai fini dell'applicazione dell'aliquota piena.

Effetti distorsivi tanto più evidenti laddove le imprese appartengono ad un medesimo gruppo e, dunque, condividono comuni interessi.

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Principi ispiratori della RiformaPrincipi ispiratori della Riforma

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Principi ispiratori della RiformaPrincipi ispiratori della Riforma

Page 5: LIRES Le operazioni straordinarie Milano, 26 febbraio 2004 Gian Marco Committeri Dottore Commercialista in Roma

Le norme contenute nel D. Lgs. N. 344/2003 (decreto IRES) entrano in vigore nel periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art. 4, comma 1)

Le norme contenute nel D. Lgs. N. 358/97 sono abrogate con riguardo alle operazioni perfezionate dopo il 31.12.2003 (art. 3, comma 2)

Problematiche per i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1.7.2003 – 30.6.2004) che dal 1° gennaio 2004 non possono più applicare l’imposta sostitutiva del decreto n. 358 e non possono ancora fruire delle regole introdotte dalla riforma (nell’esempio sino al 1° luglio 2004).

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

DecorrenzaDecorrenza

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

DecorrenzaDecorrenza

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E’ stata oggetto di revisione in sede di riforma del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Principali caratteristiche:- continuità dei rapporti giuridici in capo all’ente trasformato- possibilità di trasformazione anche in pendenza di

procedura concorsuale (purché compatibile con finalità)- impossibilità di pronunciare l’invalidità a seguito

dell’adempimento degli obblighi di pubblicità (salvo il diritto al risarcimento del danno)

- Possibilità di trasformazione eterogenea di società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni e fondazioni e viceversa

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione delle societàLa trasformazione delle società

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione delle societàLa trasformazione delle società

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Regola generale: determinazione del reddito della frazione di esercizio anteriore alla trasformazione sulla base di apposito conto economico;

Trasformazione da società non soggetta ad IRES in società soggetta (es. da S.n.c a S.r.l.)

Regime delle riserve: se costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza ed iscritte in bilancio con indicazione della origine non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione

Si evita una palese doppia imposizione

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione omogenea (art. 170)La trasformazione omogenea (art. 170)

Non sono state inserite novità di rilievoNon sono state inserite novità di rilievo

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione omogenea (art. 170)La trasformazione omogenea (art. 170)

Non sono state inserite novità di rilievoNon sono state inserite novità di rilievo

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione omogeneaLa trasformazione omogenea

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione omogeneaLa trasformazione omogenea

Trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta (es. da S.r.l. a S.n.c.)

Regime delle riserveSono imputate ai soci:

- nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite (se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione dell’origine);- nel periodo di imposta successivo alla trasformazione se non sono iscritte in bilancio o siano iscritte senza indicazione dell’origine

Fanno eccezione le riserve di cui al comma 5 dell’art. 47 (sovrapprezzo, interessi di conguaglio, versamenti a fondo perduto e

saldi di rivalutazione monetaria)

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione eterogenea (art. 171)La trasformazione eterogenea (art. 171)

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione eterogenea (art. 171)La trasformazione eterogenea (art. 171)

Novità introdotta dalla Riforma del diritto societario

(Artt. 2500-septies e 2500-octies del codice civile)

Trasformazione da società di capitali in:

consorzio - società consortile - società cooperativa - comunione d’azienda - associazione non riconosciuta - fondazione

Regime dei beni:

Si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.

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Regime delle riserveSono imputate ai soci:

- nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite (se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione dell’origine);- nel periodo di imposta successivo alla trasformazione se non sono iscritte in bilancio o siano iscritte senza indicazione dell’origine

Trasformazione in società di capitali da: consorzio - società consortile - società cooperativa - comunione

d’azienda - associazione non riconosciuta - fondazione

Si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione eterogeneaLa trasformazione eterogenea

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione eterogeneaLa trasformazione eterogenea

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione eterogeneaLa trasformazione eterogenea

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione eterogeneaLa trasformazione eterogenea

Riepilogo

1. Da società di capitali in altro soggetto commerciale (es. soc. cooperativa): REGIME DI NEUTRALITA’;

2. Da società di capitali in soggetto non commerciale (es. fondazione): REALIZZO DEI BENI AL VALORE NORMALE (a meno che non confluiscano nell’attività commerciale). Principio di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa;

3. Da soggetto non commerciale a società di capitali: ASSIMILAZIONE AL CONFERIMENTO (ipotesi di realizzo). Iscrizione al valore normale e non al costo storico

Introduzione della lettera m-bis) all’art. 81 per includere le plusvalenze da apporto/conferimento nella trasformazione eterogenea

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

E’ stata oggetto di revisione in sede di riforma del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

- Possono parteciparvi anche società sottoposte a procedure concorsuali

- E’ ammessa la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (operazioni di “leverage buy out”)

- Sono state snellite le procedure (es. approvazione da parte dell’organo amministrativo – con atto pubblico - per incorporazione di società posseduta almeno al 90 per cento)

- Esclusione della relazione degli esperti per l’incorporazione delle società possedute almeno al 90 per cento (salva la tutela dei soci di minoranza che possono far acquistare le azioni o quote alla incorporante)

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CONFERMA DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ FISCALE CONFERMA DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ FISCALE

DELLA FUSIONEDELLA FUSIONE::

““La fusione tra più società non costituisce realizzo né La fusione tra più società non costituisce realizzo né

distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle

società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle

rimanenze e il valore di avviamentorimanenze e il valore di avviamento””

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 1, T.u.i.r.Art. 172, comma 1, T.u.i.r.

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 1, T.u.i.r.Art. 172, comma 1, T.u.i.r.

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RIBADITO ESPRESSAMENTE IL PRINCIPIO RIBADITO ESPRESSAMENTE IL PRINCIPIO DELLA DELLA

IRRILEVANZA FISCALEIRRILEVANZA FISCALE delle poste di pareggio delle poste di pareggio

contabile eventualmente emergenti nel bilancio della contabile eventualmente emergenti nel bilancio della

società risultante dalla fusione o incorporante:società risultante dalla fusione o incorporante:

““Nella determinazione del reddito della società risultante Nella determinazione del reddito della società risultante

dalla fusione o incorporante dalla fusione o incorporante non si tiene conto non si tiene conto

dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilanciodell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto per effetto

del rapporto di cambio delle azioni o quote o del rapporto di cambio delle azioni o quote o

dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle

società fuse possedute da altresocietà fuse possedute da altre”.”.

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 2, primo periodoArt. 172, comma 2, primo periodo

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 2, primo periodoArt. 172, comma 2, primo periodo

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 2, secondo periodoArt. 172, comma 2, secondo periodo

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 2, secondo periodoArt. 172, comma 2, secondo periodo

Corollario della irrilevanza fiscale del disavanzoCorollario della irrilevanza fiscale del disavanzo

NON IMPONIBILITA’NON IMPONIBILITA’, nei confronti dell’incorporante, dei , nei confronti dell’incorporante, dei

maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell’allocazione maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell’allocazione

del disavanzo da annullamento o da concambio sui beni del disavanzo da annullamento o da concambio sui beni

della società incorporata (“della società incorporata (“con riferimento ad elementi con riferimento ad elementi

patrimoniali della società incorporata o fusapatrimoniali della società incorporata o fusa”).”).

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AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’ CONTINUITA’

DEI VALORI FISCALIDEI VALORI FISCALI - in capo alla società incorporante - in capo alla società incorporante

o risultante dalla fusione - dei beni ricevuti dalla società o risultante dalla fusione - dei beni ricevuti dalla società

fusa o incorporata. I beni ricevuti dalla società risultante fusa o incorporata. I beni ricevuti dalla società risultante

dalla fusione o incorporante “dalla fusione o incorporante “sono valutati fiscalmente in sono valutati fiscalmente in

base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui

redditi, facendo risultare da apposito prospetto di redditi, facendo risultare da apposito prospetto di

riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti

in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciutiin bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti” (” (Quadro Quadro

RV del Modello “UNICO”RV del Modello “UNICO”))

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 2, ultimo periodoArt. 172, comma 2, ultimo periodo

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 2, ultimo periodoArt. 172, comma 2, ultimo periodo

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COMMA 1COMMA 1: PIENO RICONOSCIMENTO FISCALE dei : PIENO RICONOSCIMENTO FISCALE dei

maggiori valori iscritti in bilancio – in seguito all’imputazione del maggiori valori iscritti in bilancio – in seguito all’imputazione del

disavanzo da annullamento e/o da concambio – A SEGUITO DI disavanzo da annullamento e/o da concambio – A SEGUITO DI

ASSOGGETTAMENTO ad ASSOGGETTAMENTO ad imposta sostitutiva del 19 per imposta sostitutiva del 19 per

centocento;;

COMMA 2COMMA 2: AFFRANCAMENTO GRATUITO (ma soltanto in : AFFRANCAMENTO GRATUITO (ma soltanto in

caso di imputazione di disavanzo da annullamento) QUALORA caso di imputazione di disavanzo da annullamento) QUALORA

SIA DIMOSTRATO che i maggiori valori traggono origine da SIA DIMOSTRATO che i maggiori valori traggono origine da

plusvalori in precedenza assoggettati a tassazione in occasione plusvalori in precedenza assoggettati a tassazione in occasione

di operazioni espressamente individuatedi operazioni espressamente individuate..

Vigente sino al 31 dicembre 2003Vigente sino al 31 dicembre 2003

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Regime Regime opzionaleopzionale ex ex art. 6art. 6

D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Regime Regime opzionaleopzionale ex ex art. 6art. 6

D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358

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RESTA FERMA L’APPLICAZIONE dell’articolo 6, RESTA FERMA L’APPLICAZIONE dell’articolo 6,

comma 2comma 2, del D.lgs. n. 358 del 1997, limitatamente , del D.lgs. n. 358 del 1997, limitatamente

““alle operazioni di fusione e scissione alle operazioni di fusione e scissione deliberatedeliberate dalle dalle

assemblee delle società partecipanti assemblee delle società partecipanti fino alfino al 30 aprile 30 aprile

20042004”.”.

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Disposizioni transitorieDisposizioni transitorie(Articolo 4, comma 1, lett. a)(Articolo 4, comma 1, lett. a)

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Disposizioni transitorieDisposizioni transitorie(Articolo 4, comma 1, lett. a)(Articolo 4, comma 1, lett. a)

Vale solo per l’affrancamento gratuito del disavanzoVale solo per l’affrancamento gratuito del disavanzo

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AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALEAVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE

ALLA PARTE ECCEDENTEALLA PARTE ECCEDENTE la ricostituzione e la ricostituzione e

l’attribuzione delle riserve in sospensione d’imposta, si l’attribuzione delle riserve in sospensione d’imposta, si

applica il applica il REGIME FISCALE DELLE RISERVEREGIME FISCALE DELLE RISERVE della della

società incorporata o fusa (DIVERSE da quelle in società incorporata o fusa (DIVERSE da quelle in

sospensione) che hanno sospensione) che hanno ““proporzionalmenteproporzionalmente”” concorso concorso

alla relativa formazione.alla relativa formazione.

ProblematicheProblematiche ai fini dell’individuazione della natura ai fini dell’individuazione della natura

fiscale dell’incremento di patrimonio nettofiscale dell’incremento di patrimonio netto

determinatosi per effetto dell’annullamento della determinatosi per effetto dell’annullamento della

partecipazione o del concambio (vedi esempio).partecipazione o del concambio (vedi esempio).

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 6Art. 172, comma 6

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 6Art. 172, comma 6

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALEAVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE

ESEMPIO PRATICOESEMPIO PRATICO

Incorporante (A)Incorporante (A)

Attività Attività 500500 Capitale SocialeCapitale Sociale 800800

Partecipazione BPartecipazione B 300300

Incorporanda (B)Incorporanda (B)

Attività Attività 800800 Capitale SocialeCapitale Sociale 600600

Ris. SovrapprezzoRis. Sovrapprezzo100100

Ris. di utiliRis. di utili100100

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALEAVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE

ESEMPIO PRATICO (segue)ESEMPIO PRATICO (segue)

Il patrimonio netto contabile della incorporanda è composto per Il patrimonio netto contabile della incorporanda è composto per l’87,5% da poste aventi natura di capitale (C.S. + sovrapprezzo l’87,5% da poste aventi natura di capitale (C.S. + sovrapprezzo = 700) e per il 12,5% da poste aventi natura di utili (100)= 700) e per il 12,5% da poste aventi natura di utili (100)

A seguito della fusione si avrà:A seguito della fusione si avrà:

Incorporante (A)Incorporante (A)

Attività Attività 1.3001.300 Capitale SocialeCapitale Sociale 800800

Avanzo di annullamentoAvanzo di annullamento 500500

Attribuendo Attribuendo “proporzionalmente”“proporzionalmente” le poste del patrimonio netto dell’incorporata le poste del patrimonio netto dell’incorporata all’avanzo da annullamento si avrà: all’avanzo da annullamento si avrà: 437,5437,5 (natura di capitale) e (natura di capitale) e 62,562,5 (natura di utile) (natura di utile)

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALEAVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALEESEMPIO PRATICO (segue)ESEMPIO PRATICO (segue)

Nella ripartizione “proporzionale” delle riserve preesistenti Nella ripartizione “proporzionale” delle riserve preesistenti all’avanzo di fusione si è tenuto conto all’avanzo di fusione si è tenuto conto anche del capitale socialeanche del capitale sociale della della società incorporata, ossia dell’intero patrimonio netto, della della società incorporata, ossia dell’intero patrimonio netto, forzando quindi il dato letterale della norma che si riferisce alle forzando quindi il dato letterale della norma che si riferisce alle ““riserveriserve …che hanno proporzionalmente concorso alla sua …che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione”formazione”

Questa soluzione sembra l’unica in grado di salvaguardare la Questa soluzione sembra l’unica in grado di salvaguardare la ratio legis, ratio legis, ossia preservare la qualificazione fiscale del patrimonio netto confluito ossia preservare la qualificazione fiscale del patrimonio netto confluito nella incorporante.nella incorporante.

Sul punto è auspicabile un chiarimento espressoSul punto è auspicabile un chiarimento espresso

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di società

AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALEAVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE

ESEMPIO PRATICO (segue)ESEMPIO PRATICO (segue)

E’ facile dimostrare, infatti, che una ricostruzione fondata E’ facile dimostrare, infatti, che una ricostruzione fondata esclusivamente sulla natura delle riserve condurrebbe esclusivamente sulla natura delle riserve condurrebbe molto spesso all’attribuzione in capo all’incorporante di molto spesso all’attribuzione in capo all’incorporante di riserve di utili mai prodotti dal soggetto incorporatoriserve di utili mai prodotti dal soggetto incorporato

Nell’esempio precedente si avrebbe:Nell’esempio precedente si avrebbe:

riserve di utiliriserve di utili: avanzo x riserve di utili / riserve totali, : avanzo x riserve di utili / riserve totali,

ossia: ossia: 500 x 100/200 = 250500 x 100/200 = 250 importo superiore alle riserve importo superiore alle riserve di utili effettivamente prodotte (100)di utili effettivamente prodotte (100)

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 7Art. 172, comma 7

RIPORTO DELLE PERDITERIPORTO DELLE PERDITE

RESTA CONFERMATO RESTA CONFERMATO che le perdite fiscali delle società che le perdite fiscali delle società

partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione dal partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione dal

redito della società risultante dalla fusione o dell’incorporante redito della società risultante dalla fusione o dell’incorporante nel nel

limite del rispettivo patrimonio nettolimite del rispettivo patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio risultante dall’ultimo bilancio

o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-terter

c.c.c.c.

Non si tiene conto dei conferimenti e Non si tiene conto dei conferimenti e

dei versamenti fatti nei 24 mesi anterioridei versamenti fatti nei 24 mesi anteriori

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 7Art. 172, comma 7

RIPORTO DELLE PERDITE E CONSOLIDATO FISCALERIPORTO DELLE PERDITE E CONSOLIDATO FISCALE

La limitazione al riporto delle perdite (pregresse) può La limitazione al riporto delle perdite (pregresse) può

risultare risultare penalizzantepenalizzante per le operazioni di fusione per per le operazioni di fusione per

incorporazione incorporazione nell’ambito di un Grupponell’ambito di un Gruppo..

Le società, infatti, ricorrendone i presupposti, possono optare Le società, infatti, ricorrendone i presupposti, possono optare

per la tassazione di Gruppo (artt. 117 e ss. del T.u.i.r.) per la tassazione di Gruppo (artt. 117 e ss. del T.u.i.r.)

consolidando gli imponibili positivi e negativi, senza subire consolidando gli imponibili positivi e negativi, senza subire

limitazioni all’utilizzo delle perdite pregresse tipiche della limitazioni all’utilizzo delle perdite pregresse tipiche della

fusione.fusione.

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione di societàLa fusione di societàArt. 172, comma 7Art. 172, comma 7

ESEMPIO ESEMPIO

Controllante “A” detiene il 100% di “B”Controllante “A” detiene il 100% di “B”

Controllata “B” - Perdite fiscali: 1.000 - Patrimonio Netto: 500Controllata “B” - Perdite fiscali: 1.000 - Patrimonio Netto: 500

Perdite utilizzabili post fusione: 500 – Anno fusione: XPerdite utilizzabili post fusione: 500 – Anno fusione: X

Situazione anno X+1Situazione anno X+1

Reddito “A”: 2.000 – Reddito “B”: 1.500Reddito “A”: 2.000 – Reddito “B”: 1.500

Ipotesi 1 (Fusione)Ipotesi 1 (Fusione) Ipotesi 2 (Consolidato)Ipotesi 2 (Consolidato)

Reddito (A + B) Reddito (A + B) 3.500 3.500 Reddito A Reddito A 2.000 2.000

Perdite fiscali Perdite fiscali 500 - 500 - Reddito B Reddito B 500 500

Reddito imponibile 3.000Reddito imponibile 3.000 Reddito imponibile 2.500 Reddito imponibile 2.500

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Applicazione delle disposizioni relative alla fusione

- Viene estesa l’applicazione delle norme sulla fusione, oltre che per le riserve in sospensione, anche con riguardo all’avanzo residuo

- Il regime del riporto delle perdite fiscali, attraverso il richiamo alle norme sulla fusione, si applica anche alle perdite fiscali della società beneficiaria

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione di societàLa scissione di societàArt. 173Art. 173

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REGIME DI NEUTRALITA’ per le permute con cui società di capitali o enti commerciali acquistano o integrano una partecipazione di controllo (ex art. 2359, comma 1, n. c.c.)

Condizione: Il costo delle azioni o quote date in permuta deve essere attribuito alla azioni o quote ricevute in cambio

Conguaglio: concorre a formare il reddito, ferma restando la possibilità di fruire dell’esenzione totale o parziale

Il regime di neutralità presuppone che le azioni scambiate si qualifichino per l’esenzione (art. 177, c. 2 richiama art. 175, c. 2)

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Scambi di partecipazioniScambi di partecipazioniArt. 177Art. 177

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Le plusvalenze non possono più scontare l’imposta sostitutiva dal 1° gennaio 2004.

Applicazione delle regole ordinarie

Regimi possibili:- tassazione integrale nell’esercizio di cessione (regime “normale”)

- tassazione in 5 esercizi (quote costanti) se posseduta da almeno 3 anni (scelta in dichiarazione) – art. 58, c. 1 e 86, c. 4 T.u.i.r.

- tassazione separata, solo per imprese individuali, se posseduta da almeno 5 anni (scelta in dichiarazione) – art. 17, c. 1, lett. g) e c. 2 T.u.i.r.

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Le Cessioni di aziendaLe Cessioni di azienda

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Particolare regime opzionale di esenzione(neutralità fiscale)

Plusvalenze da cessione di aziende (o rami) nell’ambito del gruppo societario tra società che abbiano optato per la procedura di

consolidamento degli imponibili (art. 123 T.u.i.r.)

La scelta deve risultare dal contratto di cessione.La plusvalenza resta latente finché l’azienda rimane nel perimetro di

consolidamento fiscale

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Le Cessioni di aziendaLe Cessioni di azienda

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L’ottimizzazione del carico fiscale correlato al trasferimento dell’azienda (bene di “primo

grado”) può ottenersi mediante la strutturazione della operazione attraverso un conferimento e

successiva cessione della partecipazione ricevuta (bene di “secondo grado”)

Si può sfruttare la minore tassazione ma non si generano costi fiscali per l’acquirente

(POSSIBILI EFFETTI SUL PREZZO)

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

Le Cessioni di aziendaLe Cessioni di azienda

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Regime Neutralità fiscale (art. 86, c. 2)

Condizione Iscrizione complessiva in bilancio dei beni ricevuti allo stesso

valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti

Conguaglio Si considera plusvalenza (tassata)

Rispetto alla prima bozza del T.u.i.r è stata eliminata la previsione che considerava plusvalenza anche “il maggior valore normale rispetto a quello di libro dei beni facenti parte del complesso o ramo aziendale ceduto”

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

La permuta di aziendeLa permuta di aziende

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Regola generale: Tassazione delle plusvalenze (artt. 9 e 86 T.u.i.r.)

Art. 9, comma 5: “Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche …. per i conferimenti in società”

Art. 86, comma 2: “Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”

Regole particolari per i conferimenti di aziende

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

I Conferimenti I Conferimenti

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OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Regime a valori storici

(art. 175 T.u.i.r. – riprende art. 3 D. Lgs. n. 358/97)

- Applicabile ai conferimenti di aziende tra soggetti residenti che esercitano imprese commerciali (comma 1)

- Se l’azienda è situata nel territorio dello Stato le regole si applicano anche se il conferente o il conferitario non sono residenti (comma 3)

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Regime a valori storici(art. 175 T.u.i.r. – Relazione governativa)

“ L'articolo 175 dispone il mantenimento del regime di determinazione dell'imponibile relativamente a conferimenti di aziende (…) confermando il principio di rilevanza dei valori presenti nelle scritture contabili ”

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Regime a valori storici(art. 175, comma 1, T.u.i.r.)

“ Si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda (…) nelle scritture contabili del soggetto conferitario ”

Rileva il maggiore dei valori contabili attribuiti(nelle scritture contabili e non il bilancio)

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Regime a valori storici(art. 175 T.u.i.r.)

Il valore così determinato va confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda allo scopo di individuare l’eventuale plusvalenza da tassare ai sensi dell’art. 86.

In sostanza il valore di realizzo è determinato attraverso la rilevazione contabile dell’operazione.

L’imponibilità dell’operazione, quindi, non è automatica ma è rimessa, sia nell’an che nel quantum alla discrezione dei soggetti interessati

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Dal punto di vista extrafiscale la cessione delle partecipazioni presenta maggiore snellezza operativa e contrattuale.

Il conferimento dell’azienda in una NewCo (mero contenitore) può consentire la rivalutazione (tassata) dei beni della conferitaria (es. avviamento).

Il compratore potrà quindi acquistare la società contenitore il cui patrimonio è stato rivalutato, potendo recuperare fiscalmente l’investimento.

Si giustifica quindi il mantenimento del prezzo concordato per la cessione dell’azienda.

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore

L’art. 175, comma 4, disciplina l’ipotesi della successiva cessione delle partecipazioni ricevute dall’imprenditore

individuale a seguito del conferimento dell’unica azienda

1. Si realizza un capital gain (artt. 67, c. 1, lett. c) e 68): Tassazione sul 40% (il costo fiscale delle partecipazioni è quello risultante dalle regole dettate dall’art. 175, ossia quello “contabile”)

2. Eliminato il vincolo del possesso triennale (NOVITA’)

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore e successiva cessione della partecipazione

Ci sono possibili profili elusivi ex art. 37-bis D.P.R. n. 600/73 ?

La norma non prevede disposizioni specifiche al contrario dell’art. 176 (conferimenti in sospensione a valori effettivi)

Sembrerebbe anomalo applicare le norme antielusive ad operazioni che non possono generare benefici fiscali maggiori di quelli ottenibili con i conferimenti “in sospensione”

Telefisco 2004:“L’imprenditore è libero di conferire sia in regime contabile (art. 175) sia a valori effettivi (art. 176). L’operazione in ogni caso non è aggredibile con le norme anti elusione”

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Regime neutrale a valori effettivi(Art. 176 T.u.i.r. – riprende art. 4 D. Lgs. n. 358/97)

I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese non costituiscono realizzo di plus o minusvalenze, a condizione che:

1. Il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) (società di capitali ed enti commerciali);

2. Il conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;

3. Il conferitario subentri nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione le differenze tra valori fiscali e contabili

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Regime neutrale a valori effettivi(Art. 176 T.u.i.r.)

Riprende, estendendolo, il regime previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 358/1997

Comporta un “doppio binario” tra valori contabili e fiscali: nella contabilità si recepiscono i valori di perizia (reali) mentre fiscalmente si assumono i valori storici

NOVITA’: Il conferente può essere qualunque contribuente (anche imprenditore

individuale)

Non è più previsto alcun requisito sulla anzianità dell’azienda (prima doveva essere posseduta da almeno 3 anni)

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Regime neutrale a valori effettivi(Art. 176 T.u.i.r.)

E’ regime “normale” per le operazioni tra soggetti residenti. L’art. 176, comma 2, dispone infatti che:

“ In luogo dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti indicati possono optare, nell’atto di conferimento, per l’applicazione delle disposizioni del presente testo unico ”

E’ quindi necessaria l’opzione per non applicare il regime neutrale.

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Comma 3: Sono inapplicabili le disposizioni antielusive (art. 37-bis Dpr 600/73) all’operazione di conferimento in sospensione e successiva cessione della partecipazione ricevuta in esenzione totale o parziale

Comma 4: Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di neutralità si considerano possedute dal conferitario anche per il periodo di possesso del conferentePrincipio di continuità: rilevante per accedere alla tassazione in 5 anni

(già vigente per le cessioni ex art. 6 legge n. 342/2000)

Comma 5: Le eccedenze in sospensione di imposta (componenti dedotte senza imputazione al conto economico) non concorrono a formare il reddito del conferente e si trasferiscono al conferitario (che deve istituire il vincolo di sospensione)

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Il regime per il soggetto conferente(Art. 176, c. 4, T.u.i.r.)

Verifica dei presupposti per l’applicazione, in occasione della successiva cessione della partecipazione ricevuta, dell’esenzione:

- Totale per i soggetti IRES (art. 87)

- Parziale, in regime di impresa (art. 58)

- Parziale, in regime non di impresa (art. 67, c. 1, lett. c) – partecipazioni qualificate): si applica sempre per il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale (comma 6)

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Quindi:

Nessun problema si pone per il conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale: la plusvalenza è attratta al regime dei redditi diversi (partecipazioni qualificate = tassazione sul 40%) senza necessità di soddisfare altre condizioni

Per l’applicazione dell’esenzione totale (art. 87) o parziale in regime di impresa (art. 58) la partecipazione deve soddisfare i 4 requisiti per la participation exemption:

a) ininterrotto possesso per 12 mesi interib) iscrizione nelle immobilizzazioni nel primo bilancioc) residenza non CFC (da almeno 3 esercizi) (*)d) esercizio di impresa commerciale (da almeno 3 esercizi)

(*) art. 87, comma 1 prevede “sin dall’inizio del periodo di possesso”

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Il requisito sub b) viene considerato sussistente per espressa previsione di legge.

L’Art. 176, comma 4, secondo periodo, dispone infatti che:

“Le partecipazioni ricevute (…) si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano

iscritti i beni dell’azienda conferita”

La verifica degli altri 3 requisiti presenta profili di complessità

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- Lettera a) (possesso ininterrotto da 12 mesi)

Dovrebbe rilevare anche il precedente periodo di possesso dell’azienda (ante conferimento):

- per simmetria con quanto stabilito al comma 4, primo periodo (il possesso dell’azienda per il conferitario include anche il periodo di possesso del conferente)

- perché il requisito sub b) (“iscrizione in bilancio”) dovrebbe portare con sé anche quello del “possesso” (lett. a).

Ne consegue che se l’azienda è stata costituita da meno di 12 mesi dalla data di cessione della partecipazione, ottenuta a seguito del conferimento,

il requisito sub a) non potrà considerarsi soddisfatto

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

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lettera c) (residenza non in black list)lettera d) (esercizio d’impresa)

Anche per la residenza fiscale e l’esercizio d’impresa dovrebbero rilevare le caratteristiche dell’azienda conferita (NO esenzione, quindi, se l’azienda conferita è una “immobiliare di gestione”)

Diversamente: dopo il conferimento bisogna attendere 3 esercizi prima di cedere la partecipazione in esenzione (non avrebbe senso la previsione dell’art. 176, c. 4 sulla iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni che sembra sottointendere che potrebbe non esserci mai l’iscrizione proprio per l’immediata cessione)

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Da 3 esercizi

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I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

Relazione governativa al D. Lgs. n. 344/2003:

Le plusvalenze sul trasferimento d'azienda vengono tramutate in plusvalenze da cessione di partecipazione con relativa monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi sull'azienda conferita

il contribuente società di capitali potrà decidere se: - operare nell'ambito dell'esenzione, conferendo l'azienda in neutralità e successivamente cedendo la partecipazione usufruendo della participation exemption, senza dare in questo caso al proprio acquirente valori fiscalmente recuperabili;- operare in regime di imponibilità, vendendo l'azienda e facendo concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito imponibile, dando al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti.

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Conferimenti non proporzionali

“A” conferisce ramo d’azienda: valore contabile 10.000 Riceve C.S per 50.000

“B” conferisce ramo d’azienda: valore contabile 90.000 Riceve C.S per 50.000

Telefisco 2004Non è applicabile il regime di neutralità: la Società “A” evidenzierà una plusvalenza tassabile (40.000) e “B” una minusvalenza (deducibile) di pari importo

OPERAZIONI STRAORDINARIEOPERAZIONI STRAORDINARIE

I Conferimenti di aziende I Conferimenti di aziende

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NESSUNA VARIAZIONE(Articolo 58, comma 1, secondo e terzo periodo)

- Non costituiscono realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa- L’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti

nei confronti del dante causa- La “sospensione” permane anche se, a seguito dello

scioglimento della società esistente tra gli eredi, entro 5 anni dall’apertura della successione, l’azienda resti acquisita da uno solo di essi

- La plusvalenza realizzata in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende costituisce reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. h-bis)

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I trasferimenti di azienda a causa I trasferimenti di azienda a causa di morte o per atto gratuitodi morte o per atto gratuito

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I trasferimenti di azienda a causa I trasferimenti di azienda a causa di morte o per atto gratuitodi morte o per atto gratuito

PRECEDENTE REGIMEPRECEDENTE REGIME

(art. 54, c. 4, T.u.i.r. e art. 16, c. 2, legge n. 383/2001)(art. 54, c. 4, T.u.i.r. e art. 16, c. 2, legge n. 383/2001)

L’art. 54, comma 5, del T.u.i.r. ante Riforma subordinava la L’art. 54, comma 5, del T.u.i.r. ante Riforma subordinava la neutralità alla qualifica di “familiari” dei soggetti aventi causa.neutralità alla qualifica di “familiari” dei soggetti aventi causa.

L'art. 16, comma 2, della legge n. 383 del 2001 aveva esteso la L'art. 16, comma 2, della legge n. 383 del 2001 aveva esteso la previsione di neutralità anche nel caso di successione per causa previsione di neutralità anche nel caso di successione per causa di morte o donazione a favore di soggetti non familiari, sempre a di morte o donazione a favore di soggetti non familiari, sempre a condizione che si verifichi la prosecuzione dell'attività di impresa.condizione che si verifichi la prosecuzione dell'attività di impresa.

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Principali interventi di prassi

C.M. n. 137/E del 1997: L'azienda originariamente donata a familiari pro-indiviso che ha generato una società di fatto tra familiari stessi può, successivamente, essere trasformata in una forma societaria prevista dal codice civile.

C.M. n. 91/E del 2001: Indipendentemente dal grado di parentela con il beneficiario è stabilito che il trasferimento, ancorché riferibile ad un atto di liberalità, non ha effetti realizzativi ed i beni si trasferiscono al beneficiario che prosegue l'attività in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza quindi emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti.

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I trasferimenti di azienda a causa I trasferimenti di azienda a causa di morte o per atto gratuitodi morte o per atto gratuito

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La “successione” delle agevolazioni

R.M. n. 129/E del 2003: Anche la donazione rientra in una logica di riorganizzazione aziendale, e quindi non può comportare automaticamente l'applicazione della norma antielusiva relativa alla revoca dell'agevolazione Tremonti-Bis, ferma restando in ogni caso l'applicazione dell'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel caso in cui l'operazione sia effettivamente caratterizzata da profili di elusività.

R.M. n. 179/E del 2003: Il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 ha natura soggettiva: esso infatti matura esclusivamente in capo al soggetto che effettua l'investimento e la sua fruibilità non può essere ceduta a terzi per effetto di disposizioni realizzative. L'operazione di donazione coinvolge due distinti soggetti giuridici che rimangono tali anche successivamente alla donazione stessa. Si ritiene, quindi, che il credito d'imposta maturato e non utilizzato non possa essere trasferito in capo alla Società costituitasi a seguito della donazione.

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