lta · lta circolari agenzia delle entrate circolare n. 20/e agenzia delle entrate con la circolare...

14
LTA Tax & Business Alert Newsletter informativa Settembre 2017 Indice Argomenti Novità: Tax credit per produzione e settore cinematrografico audiovisivo disposizioni integrative Locazioni brevi disposizioni attuative Nuova quota imponibile dei dividendi Iper-ammortamento Proroga al 30 settembre 2018 Contratto di prestazione occasionale nota INL n. 7427 del 21.08.2017 Nuova disciplina Antiriciclaggio Codice del terzo settore Riforma del processo penale Legge annuale per il mercato e la concorrenza Welfare premiale - Interpello n. 904-791/2017 Circolari Agenzia delle Entrate Risoluzioni Agenzia delle Entrate Giurisprudenza: Mancata svalutazione di crediti inesigibili e falso in bilancio L'eliminazione di poste fittizie dal bilancio non determina sopravvenienza tassabile Cessione d’azienda: responsabilità solidale limitata Lavoro: vietato controllare il lavoratore con il badge Niente più obblighi di comunicazione antiriciclaggio per l’Organismo di Vigilanza Enti locali: Società controllate e quotate soggette allo split payment Rettifica degli elenchi definitivi Istituzione del Registro Nazionale Codice su ogni aiuto concesso Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute Termine del 30.09.2017 Riferimenti: www.ltaa.it www.ltastudio.it www.ltausa.com www.ltastartsyouup.it Contatti: LTA STUDIO – Tax & Law Firm Via G. Leopardi, 7 20123 Milano Mail: [email protected] Tel. 02 46577901

Upload: others

Post on 09-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Tax & Business Alert

Newsletter informativa

Settembre 2017

Indice Argomenti

Novità:

Tax credit per produzione e settore cinematrografico audiovisivo –

disposizioni integrative

Locazioni brevi – disposizioni attuative

Nuova quota imponibile dei dividendi

Iper-ammortamento – Proroga al 30 settembre 2018

Contratto di prestazione occasionale – nota INL n. 7427 del

21.08.2017

Nuova disciplina Antiriciclaggio

Codice del terzo settore

Riforma del processo penale

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Welfare premiale - Interpello n. 904-791/2017

Circolari Agenzia delle Entrate

Risoluzioni Agenzia delle Entrate

Giurisprudenza: Mancata svalutazione di crediti inesigibili e falso in bilancio

L'eliminazione di poste fittizie dal bilancio non determina

sopravvenienza tassabile

Cessione d’azienda: responsabilità solidale limitata

Lavoro: vietato controllare il lavoratore con il badge

Niente più obblighi di comunicazione antiriciclaggio per

l’Organismo di Vigilanza

Enti locali: Società controllate e quotate soggette allo split payment – Rettifica

degli elenchi definitivi

Istituzione del Registro Nazionale – Codice su ogni aiuto concesso

Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute –

Termine del 30.09.2017

Riferimenti:

www.ltaa.it

www.ltastudio.it

www.ltausa.com

www.ltastartsyouup.it

Contatti:

LTA STUDIO – Tax & Law Firm

Via G. Leopardi, 7

20123 Milano

Mail: [email protected]

Tel. 02 46577901

Page 2: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

OIC: Principio di derivazione rafforzata applicabile ai fondi rischi ed oneri.

Aggiornamento dei principi di revisione ISA italia e introduzione del nuovo principio ISA 701. Internazionale: Calcolo della Base ACE per le Stabili organizzazioni di Società non residenti.

Tax credit per le imposte assolte all’estero dalle partecipate CFC

Opzione Branch Exemption – Disposizioni attuative

La riforma fiscale apre nuove opportunità per le imprese negli USA

Scadenze di settembre

Milano, 14 settembre 2017

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura generica. Questa pubblicazione contiene informazioni di

carattere generale. LTA STUDIO – Tax & Law Firm, per mezzo di questa pubblicazione non intende fornire pareri di natura

commerciale, finanziaria, legale, fiscale o altri servizi professionali di consulenza. Questa pubblicazione non è un sostituto

per tale consulenza professionale, né deve essere usata come base per qualsiasi decisione o azione che possa incidere sulle

scelte finanziarie della Vostra azienda. Prima di prendere qualsiasi decisione o intraprendere qualsiasi azione che possa

influenzare la vostra attività, è necessario consultare un professionista qualificato. LTA STUDIO – Tax & Law Firm non sarà

responsabile per eventuali perdite sostenute da qualsiasi persona o società per scelte basate su questa pubblicazione.

Page 3: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Novità

Tax credit per produzione e settore cinematrografico audiovisivo – disposizioni integrative Lo scorso 23 giugno, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti decreti interministeriali: -Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore della produzione cinematografica; -Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo. Sono previsti crediti d’imposta dal 15% al 40% con limiti annuali di tax credit per ciascuna impresa beneficiaria, con l’innalzamento delle soglie previste rispetto la vigente normativa. Per l’entrata in vigore delle nuove agevolazioni, bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi. Locazioni brevi – disposizioni attuative Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio scorso, viene stabilito l’obbligo per i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare, di comunicare al Fisco i dati dei contratti di locazioni di durata non superiore a trenta giorni stipulati dopo il 1 giugno 2017 e di trattenere una somma pari al 21% dell’importo pattuito che dovrà essere versata, a titolo d’imposta, il giorno 16 del mese successivo. Nuova quota imponibile dei dividendi Si rammenta come a partire dal 1 gennaio 2017, in conseguenza della riduzione al 24% dell’aliquota nominale IRES, gli utili prodotti dai soggetti IRES concorreranno per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori (art. 47 del TUIR) o dei soggetti IRPEF imprenditori (art. 59 del TUIR). Gli utili percepiti da enti non commerciali concorreranno per intero (non più al 22,26%) alla formazione del reddito imponibile. Iper-ammortamento – Proroga al 30 settembre 2018 La possibilità di usufruire della maggiorazione del 150 per cento, sul costo di acquisto di beni strumentali nuovi rientranti nell’allegato A della legge di bilancio 2017 (c.d. Iper-ammortamento), è stata prorogata a seguito della conversione in legge del DL 91/2017. Gli investimenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 settembre 2018. Contratto di prestazione occasionale – nota INL n. 7427 del 21.08.2017 Con la nota n. 7427 del 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria sui contratti di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis, comma 20, del DL n. 50/2017, materia già affrontata dallo stesso nella circolare n. 5/2017 del 9 agosto 2017. Per quantificare l’importo della sanzione occorre fare riferimento al numero delle giornate non regolarmente comunicate secondo quanto previsto dal comma 17, articolo 54 bis, oppure, effettuate in violazione al comma 14, articolo 54 bis; il numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata non ha, pertanto, alcun rilievo.

Page 4: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Nuova disciplina Antiriciclaggio A seguito della pubblicazione del DL 90/2017 in attuazione della direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) che ha riscritto il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sono stati emanati alcuni documenti che illustrano e definiscono la portata delle nuove modifiche. Il Ministero dell’Economia, nella circolare n. DT54071 dello scorso 6 luglio 2017, descrive le ipotesi in cui le violazioni vengono definite gravi, ripetute e sistematiche e delinea i criteri di quantificazione delle diverse sanzioni (tra le quali ricordiamo l’omessa segnalazione di operazioni sospette). La Guardia di Finanza, con la circolare n. 0210557/2017 dello scorso 7 luglio 2017, fornisce le prime indicazioni operative a seguito dell’entrate in vigore della nuova disciplina e definisce le modalità di utilizzo ai fini fiscali, delle informazioni acquisite a seguito dei controlli antiriciclaggio. Codice del terzo settore Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 2 agosto 2017 è entrato in vigore il DL 117/2017, noto come Codice del Terzo settore. Tra le novità più rilevanti, l’istituzione del Registro unico nazionale per tutti gli enti del Terzo settore; nuovi obblighi relativi alla trasparenza dell’attività degli enti del Terzo settore, tra cui l’obbligo di pubblicazione online dei rendiconti e dei bilanci in base alla dimensione, la tenuta dei libri sociali e l’obbligo di trasmissione al Registro unico di una serie di informazioni relative all’attività dell’ente; la riforma fiscale con misure per il sostegno e la promozione del terzo settore, tra cui il social bonus, le agevolazioni in materia di imposte indirette, l’innalzamento dei limiti di detraibilità per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche a favore degli enti. Riforma del processo penale A partire dallo scorso 3 agosto 2017, è in vigore la Legge n. 103/2017 di riforma del processo penale. Tra le novità che modificano il codice penale ed il codice di procedura penale, si segnala l'aumento delle pene per alcuni reati, la nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, che dà la possibilità all'imputato di cancellare il reato provvedendo alla riparazione delle conseguenze della propria condotta illecita, e l’allungamento del termine di prescrizione per diverse fattispecie di reati. Legge annuale per il mercato e la concorrenza Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la Legge annuale per il mercato e la concorrenza L. 124/2017. Non tutte le novità introdotte dalla legge sulla concorrenza sono già entrate in vigore, per alcune dovranno essere emanati dei provvedimenti attuativi. Tra le disposizioni attualmente in vigore vi rientrano la possibilità di costituire società multiprofessionali, anche di capitale; la necessità di sottoporre in forma scritta o digitale alcune informazioni quali il compenso e gli estremi della polizza assicurativa ai clienti da parte dei professionisti e l’introduzione di margini di flessibilità nella destinazione del Trattamento di fine rapporto ai fondi pensione. Welfare premiale - Interpello n. 904-791/2017 Con la risposta all’Interpello n. 904-791/2017 la Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2017 ha evidenziato quelli che sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo del welfare premiale rispetto al premio di risultato. Tra i principali aspetti a sostegno vi è la sua possibilità di introduzione mediante regolamento aziendale e l’assenza di limiti economici e di reddito dei beneficiari. Questo strumento inoltre, a differenza del premio di risultato, legato ad obiettivi specifici e pertanto di natura variabile, può genericamente essere legato a predeterminati obiettivi individuali.

Page 5: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Circolari Agenzia delle Entrate

Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2016. Tra le principali novità: la riduzione del numero dei nuovi studi di settore con l’accorpamento di alcuni, la semplificazione della modulistica con una notevole riduzione delle informazioni richieste nei modelli, l’aggiornamento delle analisi della territorialità, l’applicazione dei modelli misti, la riorganizzazione della struttura delle istruzioni con la previsione di istruzioni comuni, la revisione congiunturale. I nuovi studi di settore tengono conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, quindi sono stati individuati correttivi specifici e in fase di accertamento, verrà considerata l’incidenza della particolare congiuntura economica. I nuovi studi di settore non verranno applicati ai contribuenti che hanno dichiarato compensi o ricavi maggiori di Euro 5.164.569.

Circolare n. 21/E Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 21 del 20 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le ultime novità introdotte dal DL 50/2017 fornendo ulteriori chiarimenti in materia di voluntary disclosure bis. In particolare, il contribuente che aderisce alla voluntary disclosure bis, può detrarre le imposte pagate all'estero a titolo definitivo relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi. Limitatamente al 2016 e alla frazione di periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, é esonerato da alcuni obblighi dichiarativi, tra cui quelli relativi al monitoraggio fiscale e alle imposte Ivie e l’Ivafe. Nel caso in cui il versamento spontaneo effettuato dal contribuente sia carente, l'importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, non può essere superiore a quanto sarebbe dovuto, in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente.

Circolare n. 22/E Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 22 del 28 luglio scorso, vengono approfondite le modalità operative di definizione

agevolata delle controversie tributarie in essere alla data del 24 aprile 2017, data di entrata in vigore

del DL 50/2017. In particolare la definizione è rivolta alle controversie avverso avvisi di accertamento, atti

di irrogazione di sanzioni, avvisi di liquidazione, iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento pendenti presso

Commissioni Tributarie e Corte di Cassazione. La domanda di definizione dev’essere presentata presso

l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il 2 ottobre 2017 (essendo il giorno 30 settembre, sabato) e la

definizione avviene con il pagamento in autoliquidazione, entro la medesima data, di tutti gli importi che

hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. La

circolare fornisce ausilio circa il corretto calcolo di questi ultimi.

Page 6: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Risoluzioni Agenzia delle Entrate

Risoluzione n. 89/E Agenzia delle Entrate Con la Risoluzione n. 89 dell’ 11 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito alcuni chiarimenti circa le modalità operative per fruire della detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di enti che operano del settore culturale ed artistico. In particolare, il soggetto beneficiario deve richiedere al competente ufficio del MIBACT l’approvazione del progetto e l’autorizzazione ai lavori allegando il relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Al termine dei lavori, dovrà presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute. È cura della Soprintendenza inviare il preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione. Tale invio, costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale. Il soggetto beneficiario ha inoltre l’obbligo di comunicare alla Soprintendenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, le erogazioni liberali ricevute. Risoluzione n. 93/E Agenzia delle Entrate Con la Risoluzione n. 93 del 18 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai quesiti posti di alcune Associazioni di categoria sulla modalità di determinazione della base imponibile IRAP e sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni IRAP, da parte dei soggetti che svolgono attività agricole, a seguito delle novità apportate dalla Legge n. 208/2015. In particolare, tra le altre si segnala che, le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta del 1,9 per cento, ora abrogata, vengono escluse da IRAP mentre alle attività di agriturismo e allevamento (con terreno sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), viene applicata l’aliquota IRAP ordinaria. Abuso del diritto L’agenzia delle Entrate attraverso diverse risoluzioni, si è pronunciata in merito a fattispecie che potrebbero rappresentare elusione fiscale o abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”): Risoluzione n. 97 del 25 luglio 2017: la scissione parziale proporzionale di una società con beneficiaria una società neocostituita e la successiva cessione di tutte le partecipazioni nella società scissa, non figura abuso del diritto in quanto finalizzata alla continuità dell’attività imprenditoriale. Risoluzione n. 98 del 26 luglio 2017: non rappresenta abuso del diritto la scissione asimmetrica non proporzionale che prevede l’assegnazione delle quote della società beneficiaria a quei soci che non intendono aderire all’assegnazione agevolata degli immobili. Risoluzione n. 99 del 27 luglio 2017: il conferimento di una snc (ove resta a carico il solo immobile in cui viene esercitata l’attività della società) in una newco partecipata dagli stessi soci della conferente, la locazione dell’immobile alla newco, la successiva assegnazione dell’immobile ai soci e lo scioglimento della società, configura abuso del diritto in quanto la sequenza delle diverse operazioni, è volta unicamente ad ottenere l’assegnazione agevolata del bene immobile ai soci. Quest’ultima non sarebbe in origine fattibile poiché l’immobile in cui viene svolta l’attività della società, non è tra i beni assegnabili.

Page 7: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Risoluzione n. 101 del 27 luglio 2017: non rappresenta indebito vantaggio fiscale la cessione agevolata ai soci di beni e il rimborso anticipato tramite il corrispettivo incassato, di parte di un prestito obbligazionario contratto in precedenza. Risoluzione n. 104/E Agenzia delle Entrate La Risoluzione n. 104 del 28.07.2017 analizza e dettaglia le modalità di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, alle sanzioni previste sulle Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. e che può essere operato sino alla notifica dell’atto impositivo. Risoluzione n. 105/E Agenzia delle Entrate Con la Risoluzione n. 105 del 28.07.2017, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono i criteri di determinazione delle c.d. zone montane al fine di individuare i produttori agricoli che possono beneficiare dell’esonero dagli adempimenti IVA ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 e dall’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell’art. 21 co. 1 del D.L. 78/2010. I terreni sui quali viene svolta l’attività, devono essere per la maggior parte situati ad un’altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, compresi nell’elenco dei terreni montani compilato dalla commissione censuaria centrale e facenti parte di comprensori di bonifica montana. Risoluzione n. 108/E Agenzia delle Entrate Con la Risoluzione n. 108 del 1 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per i versamenti riferibili alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 11 del DL 50/2017. Si rammenta che tali importi sono compensabili con altri tributi.

Page 8: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Giurisprudenza Mancata svalutazione di crediti inesigibili e falso in bilancio La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29885/2017 del 9 maggio 2017, ha ribadito l’importanza dei principi contabili nella predisposizione del bilancio di una società. Tali principi, infatti, secondo la Suprema Corte, rappresentano dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio. Da essi è possibile discostarsi solo fornendo una adeguata informazione e giustificazione. Nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione un credito inesigibile dal 2007 non era stato svalutato del 90% nel bilancio della società, come invece stabilito dai principi contabili, determinando così una lesione degli interessi dei creditori, dei soci e in generale, dei terzi. L'eliminazione di poste fittizie dal bilancio non determina sopravvenienza tassabile La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19219/2017 del 2 agosto 2017, ha chiarito che la norma sulle sopravvenienze attive di cui all’ art. 55 del TUIR, prevede la tassazione della «sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi», precisando che la locuzione «sopravvenuta» è da attribuirsi solo a quei casi in cui la posizione debitoria debba ritenersi cessata,. Risulta quindi irrilevante, ai fini della tassazione, la fittizietà della passività iscritte, poiché la sopravvenienza attiva si realizza solo con il venir meno di una passività effettivamente esistente. Cessione d’azienda: responsabilità solidale limitata La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17264/2017 del 13 luglio 2017, ha modificato il proprio orientamento circa la responsabilità solidale del cedente con il cessionario, stabilendo che la mancata richiesta del certificato dei carichi tributari pendenti da parte del cessionario, non comporta un’automatica estensione della sua responsabilità. Negli atti di cessione di azienda è infatti previsto che il cessionario risponda in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti e per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, ex articolo 14 del Dlgs 472/97. Per ovviare alla citata responsabilità solidale è possibile richiedere un certificato di carichi tributari pendenti. Se nel certificato non emergono debiti erariali oppure in caso di mancata risposta da parte dell’ufficio competente nel termine di 40 giorni, l'acquirente non potrà essere chiamato a rispondere dei debiti del cedente. Secondo la Corte l’acquirente risponde solo dei debiti tributari risultanti alla data del trasferimento e cioè solo delle somme risultanti negli atti dell’amministrazione alla data dell'atto e nei limiti del prezzo dell’azienda acquisita ovvero, (del valore indicato nell’atto di trasferimento). Con la sentenza in commento i Giudici hanno invece stabilito che la mancata richiesta del certificato impedisce al cessionario di avvalersi dell’eventuale effetto liberatorio ma non comporta un’estensione ad libidum della sua responsabilità.

Page 9: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Lavoro: vietato controllare il lavoratore con il badge La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17531/2017 del 14 luglio 2017, ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare comminato a un lavoratore sulla base di quanto acquisito tramite il badge; ove quest’ultimo sia utilizzabile anche come strumento di controllo del rispetto più generale del dovere di diligenza gravante sul lavoratore, il suo utilizzo (in questo senso) dovrà essere concordato con le rappresentanze sindacali o autorizzato dall’ispettorato del lavoro ai sensi del secondo comma dell’art. 4 della Legge n. 300/70. Nel caso di specie il badge trasmetteva alla centrale operativa anche i dati relativi alle sospensioni, ai permessi e alle pause, realizzando un costante controllo a distanza dei lavoratori, pur senza alcuna garanzia procedurale. Niente più obblighi di comunicazione antiriciclaggio per l’Organismo di Vigilanza Il D.L. 90/2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha eliminato l’obbligo di comunicazione antiriciclaggio posto a carico dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza i suoi componenti non sono più assoggettabili alle sanzioni penali della reclusione fino ad un anno e della multa da 100 a 1.000 euro previste dalla precedente normativa. Il nuovo art. 46 del D.L. 231/2007, infatti, pone a carico del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione l’obbligo di comunicazione, eliminando di fatto ogni riferimento all’Organismo di Vigilanza che, nel testo previgente, era inserito nell’art. 52 del Decreto tra i destinatari dell’obbligo di comunicazione.

Page 10: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Enti locali

Società controllate e quotate soggette allo split payment – Rettifica degli elenchi definitivi In data 4 agosto 2017 è stata resa disponibile, sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze, la versione rettificata di due dei quattro elenchi pubblicati il 26 luglio 2017 relativi ai soggetti che, a partire da 1 luglio 2017, sono tenuti all’applicazione del meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72). I due elenchi interessati dalle rettifiche sono i seguenti: elenco delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e l’elenco delle società controllate di diritto da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime. Istituzione del Registro Nazionale – Codice su ogni aiuto concesso Dal 12 agosto è stato avviato il processo di centralizzazione ed il censimento degli aiuti di Stato. Da tale data, ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, deve riportare i codici identificativi rilasciati dal registro nazionale. Il registro è interconnesso con molti sistemi informativi fra i quali il registro imprese, per l’acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti. Il registro, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, contiene anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute – Termine del 30.09.2017 L’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito anche T.U.), così come modificato dal DL 100/2017, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la “Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016. Sempre entro fine mese, le sole società a controllo pubblico devono predisporre l’elenco del personale eccedente da trasmettere alla Regione nella quale la società ha sede legale.

Page 11: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

OIC Principio di derivazione rafforzata applicabile ai fondi rischi ed oneri. In virtù del DM 3 agosto 2017, che ha esteso l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 9 del DM 8/6/2011 per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS, il principio di derivazione rafforzata si applica agli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri effettuati dai soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali (fanno eccezione solamente i cd. “bilanci delle micro-imprese”). Pertanto, gli accantonamenti che rispettano i requisiti stabiliti dal principio contabile OIC 31 sono fiscalmente deducibili, indipendentemente dalla loro classificazione a conto economico. Tale previsione si coordina con quanto stabilito dall’OIC 12, in base al quale gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono classificati in via prevalente in base alla natura dei relativi costi, e solo in via secondaria nelle voci B12 – Accantonamenti per rischi e B13 – Altri accantonamenti. Sono inoltre deducibili ai fini IRES, in base al principio di derivazione rafforzata garantito dal DM di agosto, gli oneri di attualizzazione registrati in bilancio in virtù dell’applicazione dei principi contabili nazionali di riferimento. Aggiornamento dei principi di revisione ISA italia e introduzione del nuovo principio ISA 701. A seguito delle modifiche apportate all’istituto della revisione legale da parte del DL 135/2016, si è reso necessario apportare alcune modifiche ad alcuni principi di revisione ISA Italia. A tal fine, con la determina 157387 del 15 luglio 2017, la Ragioneria Generale dello Stato, ha adottato le nuove versioni dei seguenti ISA: ISA 260 – Comunicazione con i responsabili delle attività di governance ISA 570 – Continuità aziendale ISA 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio ISA 705 – Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente ISA 706– Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente ISA 710 – Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo La stessa determina ha altresì introdotto un nuovo principio di revisione ISA Italia 701 – Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente. I nuovi ISA sono applicabili alla revisione dei bilanci di enti di interesse pubblico il cui esercizio decorre successivamente al 17 giugno 2017; per quanto riguarda gli altri soggetti non EIP, i principi si applicano alla revisione dei bilanci il cui esercizio decorre successivamente al 6 agosto 2017.

Page 12: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Internazionale

Calcolo della Base ACE per le Stabili organizzazioni di Società non residenti. Con il D.M. del 3 agosto 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce una copertura normativa ai precedenti chiarimenti previsti dalla Circolare n.21E/2015, in relazione al fondo di dotazione figurativo delle stabili organizzazioni di Società non residenti per il calcolo dell’Agevolazione ACE. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni di società ed enti non commerciali non residenti la variazione in aumento del fondo di dotazione, rispetto a quello esistente in chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, va calcolata considerando anche la dotazione di capitale determinata ai soli fini fiscali a prescindere dalle risultanze contabili. In particolare, le rettifiche fiscali in dichiarazione effettuate al fine di adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo rilevano esclusivamente nel limite di quest’ultimo valore e solo per il periodo di imposta in cui le stesse vengono adoperate. Invece, se la stabile organizzazione è stata costituita dopo il 31.12.2010, si considera come incremento anche il fondo contabile di costituzione, per l’ammontare di conferimenti in denaro. Infine, per il calcolo dell’agevolazione, la base di partenza a cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo in pari data. Tax credit per le imposte assolte all’estero dalle partecipate CFC La Circolare INPS n. 112/2017 fornisce importanti chiarimenti in merito alle imposte pagate dalle controllate estere CFC. In particolare è stato chiarito che le imposte estere utilizzabili dalla controllante italiana, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente, consistono sia nelle imposte pagate nello Stato di residenza della controllata estera sia nelle imposte pagate in altri Paesi esteri, a condizione che le stesse siano rimaste effettivamente a carico della partecipata CFC. Tale posizione deriva dal fatto che, il comma 6 dell’art. 167 del TUIR, stabilisce che dall’imposta calcolata nella dichiarazione dei redditi dalla società italiana, possono essere detratte “le imposte pagate all’estero a titolo definitivo” senza limitare sotto il profilo territoriale il credito d’imposta utilizzabile. Pertanto, è stato chiarito che le imposte accreditabili sono quelle pagate dalla controllata CFC nel proprio Stato di residenza ed in altri Paesi esteri, nella misura in cui le medesime siano effettivamente rimaste a carico della controllata estera. Opzione Branch Exemption – Disposizioni attuative Con il provvedimento n.165138 emanato dall’Agenzia delle Entrate il 28 agosto 2017, viene recepita la disciplina delle Branch Exemption (Dlgs. 147/2015, Art.168 ter TUIR) che prevede la possibilità per le imprese residenti di optare per l’esenzione dei redditi e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni estere, la cui tassazione avverrà, pertanto nel solo Stato in cui è localizzata la Branch. In particolare sono state attuate le seguenti disposizioni: 1. Conferma del principio all in all out, opzione vincolante per tutte le stabili organizzazioni (anche quelle

costituite successivamente all’adesione stessa); 2. Regime optabile anche per la dichiarazione relativa al 2017, nel solo caso in cui la Società nel periodo

di imposta in corso al 7 ottobre 2015, risulti in possesso di stabili organizzazioni all’estero;

Page 13: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

3. Introduzione del meccanismo di recapture delle perdite pregresse Stato per Stato e non globalmente. Il recapture per singolo Stato si determina sommando algebricamente tutti i risultati conseguiti dalla Branch nei 5 periodi di imposta precedenti l’opzione;

4. Determinazione del reddito per le Branch situate in paesi a fiscalità privilegiata secondo le disposizioni di cui all’art. 167 del TUIR, a seguito dell’attribuzione alla Branch degli utili e delle perdite come fosse un’entità separata.

Regime di neutralità nell’ambito delle operazioni straordinarie (in termini generali le fusioni, scissioni etc, non determinano l’interruzione del regime di Branch Exemption). L’introduzione di questo regime è volto ad aumentare la competitività delle Società italiane negli stati stranieri ed a risolvere il problema dell’esterovestizione. La riforma fiscale apre nuove opportunità per le imprese negli USA In queste settimane è in corso di preparazione la riforma fiscale del Presidente USA Trump che avrà tra i punti principali una diminuzione delle aliquote fiscali, oggi in vigore. In particolare, stando alle informazioni circolate, l’idea sarebbe quella di diminuire la Corporate tax (tassa sull’impresa) dall’attuale 35% al 25% / 20%; anche per l’imposta sul reddito delle persone fisiche è allo studio una riduzione che potrebbe riguardare sia le aliquote che il numero di scaglioni. Per quanto riguarda i tempi di presentazione della riforma sembra che si debba attendere qualche mese, in quanto i tecnici del governo sono ancora al lavoro per definire il testo che sarà presentato. In ogni caso, a prescindere da quello che sarà il testo finale, rimane quale obbiettivo principale della riforma quello di stimolare un ulteriore slancio dell’economia americana attraverso una riduzione dell’imposizione fiscale, incentivando le imprese ad investire negli Stati Uniti e creando, di conseguenza, nuovi posti di lavoro. In tale scenario si aprono potenziali opportunità anche per le imprese italiane, che potrebbero decidere di approcciare il mercato statunitense; LTA, attraverso il suo team che opera nelle sedi di New York e San Francisco, è a disposizione delle imprese che intendono investire negli USA.

Page 14: LTA · LTA Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LTA

Scadenze

18/09/2017 – Comunicazione della liquidazione periodica IVA per le liquidazioni mensili e trimestrale, relative al II trimestre 2017.

28/09/2017 – Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al I semestre 2017.

30/09/2017 – Presentazione delle istanze di adesione alla voluntary disclosure bis.

30/09/2017 – Presentazione della richiesta di rimborso dell’Iva pagata nei paesi membri diversi da quello

di residenza.

30/09/2017 – Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice.

30/09/2017 – Definizione delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate alla data dello scorso 24 aprile 2017.

31/10/2017 – Presentazione delle Dichiarazioni Redditi 2017 relative all’anno 2016 per persone fisiche,

società di persone e di capitali con esercizio coincidente all’anno solare.

31/10/2017 – Presentazione delle Dichiarazioni IRAP 2017 relative all’anno 2016 per persone fisiche, società di persone e di capitali con esercizio coincidente all’anno solare.

31/10/2017 – Presentazione del 770 semplificato ed ordinario relativi alle ritenute operate nell’anno 2016.

Nota bene

Lo slittamento al 31 ottobre 2017 dei termini di presentazione delle dichiarazioni reddituali, aggiorna i termini di prescrizione dei reati legati alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016, come segue:

Periodo d’imposta Termine ordinario Termine in presenza di reato tributario

Omessa senza reato tributario

Omessa con reato tributario

2015/dichiarazione 2016 31/12/2020 31/12/2024 31/12/2021 31/12/2020

2016/dichiarazione 2017 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2024 31/12/2024

L’omessa presentazione della dichiarazione (90 giorni dal termine di invio) per l’anno 2016, si verificherà trascorso il 29 gennaio 2018.