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Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione MANUALE

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Manuale sul dirittoeuropeo in materia di asilo,

frontiereeimmigrazione

MANUALE

Agenzia dellUnione europea per i diritti fondamentali, 2014 Consiglio dEuropa, 2014

Il manoscritto stato completato nel dicembre 2013. Il primo manuale stato pubblicato in quattro lingue nel giugno 2013. La presente seconda edizione stata aggiornata alla luce delle modifiche legislative introdotte nellestate 2013 e concernenti lacquis in materia di asilo dellUnione europea. Eventuali futuri aggiornamenti saranno messi a disposizione sul sito Internet della FRA allindirizzo: fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders e sul sito Internet della Corte europea dei diritti delluomo allindirizzo: echr.coe.int sotto la voce Publications.

Riproduzione autorizzata, a fini non commerciali, con citazione alla fonte.

Europe Direct un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sullUnione europea.

Numero verde unico(*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Diritti delle immagini usate (copertina e testo): iStockphoto

Numerose altre informazioni sullUnione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dellUnione europea, 2014

ISBN 978-92-871-9956-0 (CDE) ISBN 978-92-9239-366-3 (FRA) doi:10.2811/59355

Printed in Belgium

Stampato su carta riciclata senza cloro (PCF)

Il manuale stato redatto in lingua inglese. La Corte europea dei diritti delluomo (Corte EDU) non risponde della qualit delle traduzioni verso altre lingue n vincolata alle opinioni espresse nel presente documento. Esso contiene riferimenti a una selezione di commentari e di manuali, sul cui contenuto la Corte EDU declina ogni responsabilit e la cui integrazione nel presente elenco non implica alcuna forma di accettazione degli stessi. Ulteriori pubblicazioni sono elencate sul sito Internet della biblioteca della Corte EDU: echr.coe.int.

http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-bordershttp://echr.coe.inthttp://europa.euhttp://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo,

frontiereeimmigrazione

Edizione 2014

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PremessaNel marzo 2011, al termine del loro primo progetto comune, lAgenzia dellUnione euro-pea per i diritti fondamentali e la Corte europea dei diritti delluomo hanno pubblicato un manuale sul diritto europeo nel campo della non discriminazione. A fronte dei riscon-tri positivi ricevuti, si deciso di proseguire la collaborazione in un altro settore estre-mamente attuale, per il quale sembrato egualmente necessario realizzare una guida esaustiva alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo e della Corte di giu-stizia dellUnione europea nonch ai regolamenti e alle direttive dellUnione Europea. Il presente manuale intende fornire una panoramica delle varie norme europee in materia di asilo, frontiere e immigrazione.

Il manuale destinato ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, guardie di frontiera, funzio-nari dellimmigrazione e altre figure professionali che collaborano con le autorit nazio-nali, oltre che a organizzazioni non governative e a organismi che potrebbero essere chiamati ad affrontare le problematiche legali in uno degli ambiti analizzati nel manuale.

Con lentrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, la Carta dei diritti fonda-mentali dellUnione europea divenuta giuridicamente vincolante. Il trattato di Lisbona prevede anche ladesione dellUE alla Convenzione europea dei diritti delluomo, che giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri dellUnione europea e del Consiglio dEuropa. In questo contesto, migliorare la comprensione dei principi comuni elaborati nella giurisprudenza delle due corti europee, nonch dei regolamenti e delle direttive dellUnione, indispensabile per la corretta attuazione delle relative norme e, di con-seguenza, per il pieno rispetto dei diritti fondamentali a livello nazionale. La nostra speranza che il presente manuale possa contribuire a perseguire questo importante obiettivo.

Erik Fribergh

Cancelliere della Corte europea dei diritti delluomo

Morten Kjaerum

Direttore dellAgenzia dellUnione europea per i diritti fondamentali

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IndicePREMESSA .............................................................................................................................................................................................................................3

ACRONIMI ...........................................................................................................................................................................................................................11

COME USARE IL MANUALE ...........................................................................................................................................................................13

INTRODUZIONE .............................................................................................................................................................................................................17Il Consiglio dEuropa ....................................................................................................................................................................................17LUnione europea ..........................................................................................................................................................................................19La Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea .....................................................................................22Ladesione dellUnione europea alla Convenzione europea dei diritti delluomo .............24Punti salienti .........................................................................................................................................................................................................25

1. ACCESSO AL TERRITORIO EALLE PROCEDURE ..........................................................................................................27Introduzione ..........................................................................................................................................................................................................281.1. Il sistema dei visti Schengen .....................................................................................................................................301.2. Impedimento dellingresso nonautorizzato ..........................................................................................321.3. Divieti dingresso e segnalazioni Schengen ...........................................................................................331.4. Verifiche di frontiera ............................................................................................................................................................361.5. Zone di transito ..........................................................................................................................................................................371.6. Richiedenti asilo ........................................................................................................................................................................381.7. Operazioni di respingimento in mare .............................................................................................................401.8. Mezzi di ricorso ..........................................................................................................................................................................42Punti salienti .........................................................................................................................................................................................................43

2. STATUS E DOCUMENTAZIONE ASSOCIATA ...................................................................................................................45Introduzione ..........................................................................................................................................................................................................462.1. Richiedenti asilo ........................................................................................................................................................................472.2. Rifugiati riconosciuti e soggetti riconosciuti come aventi necessit

diprotezione sussidiaria .................................................................................................................................................492.3. Vittime della tratta di esseri umani e di condizioni lavorative di

particolare sfruttamento ................................................................................................................................................502.4. Persone colpite da misure cautelari exarticolo 39 .......................................................................522.5. Migranti in una situazione irregolare ..............................................................................................................532.6. Soggiornanti di lungo periodo .................................................................................................................................562.7. Cittadini turchi ..............................................................................................................................................................................572.8. Cittadini di paesi terzi che sono componenti del nucleo familiare

dicittadini SEE o svizzeri .................................................................................................................................................602.9. Apolidi e perdita della cittadinanza odella documentazione ...........................................61Punti salienti .........................................................................................................................................................................................................63

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3. DETERMINAZIONE DELDIRITTO DI ASILOEBARRIERE ALLALLONTANAMENTO: QUESTIONI SOSTANZIALI ...............................................................................................................................65Introduzione ..........................................................................................................................................................................................................673.1. Il diritto di asilo e il principiodi nonrespingimento ........................................................................68

3.1.1. La natura del rischio ai sensi del diritto dellUE ................................................................................713.1.2. La natura del rischio ai sensi della CEDU ................................................................................................743.1.3. Valutazione del rischio ...........................................................................................................................................793.1.4. Protezione sufficiente ............................................................................................................................................823.1.5. Ricollocazione interna .............................................................................................................................................853.1.6. Sicurezza altrove .........................................................................................................................................................863.1.7. Esclusione dalla protezione internazionale .........................................................................................883.1.8. Cessazione della protezione internazionale .......................................................................................90

3.2. Espulsione collettiva ............................................................................................................................................................913.3. Barriere allespulsione basate su altri motivi legati ai diritti delluomo ..................933.4. Cittadini di paesi terzi che godono di un pi elevato livello di

protezione dallallontanamento ............................................................................................................................953.4.1. Soggiornanti di lungo periodo .........................................................................................................................953.4.2. Componenti del nucleo familiare di cittadini SEE e svizzeri che sono

cittadini di paesi terzi ...............................................................................................................................................953.4.3. Cittadini turchi ................................................................................................................................................................97

Punti salienti .........................................................................................................................................................................................................99

4. GARANZIE PROCEDURALI E SUPPORTO LEGALE IN MATERIA DI ASILO E DI RIMPATRIO .................................................................................................................................................................101Introduzione ......................................................................................................................................................................................................1024.1. Procedure di asilo ...............................................................................................................................................................103

4.1.1. Colloquio, procedura di esame e adozione di una decisione iniziale ........................1034.1.2. Diritto a un ricorso effettivo ...........................................................................................................................1054.1.3. Ricorsi con effetto sospensivo automatico ......................................................................................1094.1.4. Procedure accelerate di asilo ........................................................................................................................111

4.2. Procedure Dublino .............................................................................................................................................................1124.3. Procedure relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo ...............1164.4. Procedure di rimpatrio ..................................................................................................................................................1164.5. Assistenza legale nelle procedure di asilo e di rimpatrio ..................................................118

4.5.1. Assistenza legale nelle procedure di asilo .......................................................................................1204.5.2. Assistenza legale nelle decisioni di rimpatrio ................................................................................1214.5.3. Assistenza legale per impugnare le decisioni relative al sostegno allasilo .......122

Punti salienti .....................................................................................................................................................................................................123

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5. VITA PRIVATA E FAMILIARE E DIRITTO DI SPOSARSI ......................................................................................125Introduzione ......................................................................................................................................................................................................1275.1. Il diritto di sposarsi e di costituire unafamiglia ...............................................................................1295.2. Regolarizzazione familiare ......................................................................................................................................1315.3. Ricongiungimento familiare ...................................................................................................................................1395.4. Mantenimento dellunione familiare tutelacontro lespulsione ............................144

5.4.1. Rottura della relazione ......................................................................................................................................1455.4.2. Condanne penali .....................................................................................................................................................146

Punti salienti .....................................................................................................................................................................................................150

6. TRATTENIMENTO E RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE .......................................................151Introduzione ......................................................................................................................................................................................................1536.1. Privazione della libert o restrizione allalibera circolazione? .......................................1546.2. Misure alternative al trattenimento .............................................................................................................1576.3. Elenco esaustivo di eccezioni aldirittoallalibert ......................................................................158

6.3.1. Trattenimento volto a impedire un ingresso non autorizzato nel paese .............1616.3.2. Trattenimento in pendenza di espulsione o estradizione ..................................................163

6.4. Prescritto dalla legge ......................................................................................................................................................1666.5. Necessit e proporzionalit ....................................................................................................................................1676.6. Arbitrariet ..................................................................................................................................................................................168

6.6.1. Buona fede ....................................................................................................................................................................1696.6.2. Dovuta diligenza .......................................................................................................................................................1706.6.3. Prospettiva realistica di allontanamento ............................................................................................1716.6.4. Durata massima del trattenimento .........................................................................................................172

6.7. Trattenimento di persone con bisognispeciali ...............................................................................1746.8. Garanzie procedurali .......................................................................................................................................................175

6.8.1. Diritto di conoscere i motivi del trattenimento .............................................................................1766.8.2. Diritto a un riesame del trattenimento ................................................................................................177

6.9. Condizioni o regimi di trattenimento ...........................................................................................................1796.10. Risarcimento per trattenimento irregolare .........................................................................................181Punti salienti .....................................................................................................................................................................................................182

7. RIMPATRI FORZATI E MODALIT DI ALLONTANAMENTO .......................................................................183Introduzione ......................................................................................................................................................................................................1847.1. Esecuzione dellallontanamento in modosicuro, dignitoso e umano ................1857.2. Riservatezza ..............................................................................................................................................................................1867.3. Grave pregiudizio causato da misure coercitive ...........................................................................1877.4. Indagini ............................................................................................................................................................................................189Punti salienti .....................................................................................................................................................................................................190

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8. DIRITTI ECONOMICI ESOCIALI .....................................................................................................................................................193Introduzione ......................................................................................................................................................................................................1958.1. Principali fonti di diritto .................................................................................................................................................1968.2. Diritti economici ....................................................................................................................................................................199

8.2.1. Componenti del nucleo familiare di cittadini SEE e svizzeri ...............................................2018.2.2. Lavoratori distaccati ...............................................................................................................................................2028.2.3. Titolari di carta blu, ricercatori e studenti ............................................................................................2028.2.4. Cittadini turchi .............................................................................................................................................................2038.2.5. Soggiornanti di lungo periodo e beneficiari della direttiva sul

ricongiungimento familiare ............................................................................................................................2058.2.6. Cittadini di altri paesi con accordi diassociazione o cooperazione .............................2068.2.7. Richiedenti asilo e rifugiati ...............................................................................................................................2098.2.8. Migranti in situazione irregolare ................................................................................................................210

8.3. Istruzione ......................................................................................................................................................................................2118.4. Alloggio ...........................................................................................................................................................................................2138.5. Assistenza sanitaria .........................................................................................................................................................2198.6. Sicurezza sociale e assistenza sociale .......................................................................................................222Punti salienti .....................................................................................................................................................................................................227

9. PERSONE CON BISOGNISPECIALI ..........................................................................................................................................231Introduzione ......................................................................................................................................................................................................2329.1. Minori non accompagnati ........................................................................................................................................233

9.1.1. Accoglienza e trattamento ............................................................................................................................2349.1.2. Accertamento dellet .........................................................................................................................................237

9.2. Vittime della tratta di esseri umani ...............................................................................................................2389.3. Persone con disabilit ...................................................................................................................................................2409.4. Vittime di tortura e di altre gravi forme diviolenza ..................................................................241Punti salienti .....................................................................................................................................................................................................243

APPROFONDIMENTI ..........................................................................................................................................................................................245

FONTI ONLINE ............................................................................................................................................................................................................251

ELENCO DELLA GIURISPRUDENZA ...................................................................................................................................................253

COME REPERIRE LAGIURISPRUDENZA DELLECORTIEUROPEE ..................................................................267

DIRITTO DERIVATO E ACCORDI INTERNAZIONALI SELEZIONATI ...................................................................273

ALLEGATO1: APPLICABILIT DEI REGOLAMENTI E DELLE DIRETTIVE DELLUE CITATI NEL PRESENTE MANUALE ......................................................................................280

ALLEGATO2: APPLICABILIT DEI RILEVANTI STRUMENTI DEL CONSIGLIO DEUROPA .............................................................................................................................................284

9

ALLEGATO3: ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CSE ....................................................................286

ALLEGATO4: APPLICABILIT DEGLI STRUMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE .........................................................................................................................................................289

ALLEGATO5: CODICI DEI PAESI UTILIZZATI NEGLI ALLEGATI ............................................................................291

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AcronimiACNUR Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

APCE Assemblea parlamentare del Consiglio dEuropa

CAT Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura

CEDS Comitato europeo dei diritti sociali

CEDU Convenzione europea dei diritti delluomo

CEE Comunit economica europea

CG Corte di giustizia (denominata Corte di giustizia dellUnione europea da dicembre 2009)

CGUE Corte di giustizia dellUnione europea (denominata Corte di giustizia fino a dicembre 2009)

Cittadini SEE Cittadini di uno dei 28 Stati membri dellUE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia

Corte EDU Corte europea dei diritti delluomo

CPT Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

CRC Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

CRPD Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit

CSE Carta sociale europea

EASO Ufficio europeo di sostegno per lasilo

EFTA Associazione europea di libero scambio

FRA Agenzia dellUnione europea per i diritti fondamentali

Frontex Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dellUnione europea

ICCPR Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

ICESCR Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali o Norvegia

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite

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RABIT Squadre di intervento rapido alle frontiere

SAR Ricerca e soccorso

SEE Spazio economico europeo

SIS Sistema dInformazione Schengen

SOLAS Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare

TFUE Trattato sul funzionamento dellUnione europea

TUE Trattato sullUnione europea

UE Unione europea

UNHRC Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani

UNMIK Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo

UNRWA Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e loccupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente

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Come usare il manualeIl presente manuale offre una panoramica della normativa applicabile in materia di asilo, gestione delle frontiere e immigrazione alla luce del diritto dellUnione europea (UE) e della Convenzione europea dei diritti delluomo (CEDU). Esso si concentra sulla situazione degli stranieri che lUE solitamente definisce cittadini di paesi terzi, bench tale speci-fica denominazione non sia rilevante ai fini della CEDU.

Il manuale non si sofferma invece sui diritti dei cittadini dellUE o dei cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, i quali, secondo il diritto dellUE, possono fare ingresso nel territorio dellUnione e circolarvi liberamente. Detti cittadini verranno men-zionati solo al fine di far comprendere la situazione dei loro familiari con cittadinanza di un paese terzo.

Secondo il diritto dellUE, i cittadini di paesi terzi possono essere classificati in venticate-gorie differenti, ciascuna delle quali garantisce diritti diversi, che variano a seconda dei legami che essi hanno con gli Stati membri dellUE o che derivano dal loro bisogno di pro-tezione speciale. Il diritto dellUE fornisce una disciplina esaustiva per talune categorie di cittadini di paesi terzi, come ad esempio per i richiedenti asilo, ma ne disciplina altre, tra cui quella degli studenti, solo parzialmente lasciando in tal modo spazio alla discreziona-lit degli Stati Membri. In generale, ai cittadini di paesi terzi autorizzati a stabilirsi nellUE sono accordati diritti pi estesi rispetto a quelli spettanti a coloro che vi soggiornano solo per un periodo di breve durata. La Tabella 1 offre unampia panoramica delle varie cate-gorie di cittadini di paesi terzi secondo il diritto dellUE.

Il manuale, volto ad assistere professionisti legali non specializzati nel campo del diritto in materia di asilo, frontiere e immigrazione, destinato ad avvocati, giudici, pubblici mini-steri, guardie di frontiera, funzionari dellimmigrazione e altre figure professionali che collaborano con le autorit nazionali, oltre che a organizzazioni non governative (ONG) e altri organismi che potrebbero dover affrontare problematiche legali in uno degli ambiti analizzati dal manuale. Esso intende fornire un primo punto di riferimento in tale materia sia per il diritto dellUE sia per il diritto della CEDU, nonch illustrare come ciascun tema sia disciplinato dal diritto dellUE, dalla CEDU, dalla Carta sociale europea (CSE) e da altri strumenti del Consiglio dEuropa. Allinizio di ogni capitolo, stata inserita una tabella contenente le disposizioni applicabili secondo i due distinti sistemi giuridici europei, a cui fa seguito una breve analisi del diritto dei due sistemi europei, cos come applicabile a ciascuna tematica. In questo modo, il lettore potr cogliere le convergenze e le diver-genze dei due ordinamenti.

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Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

I professionisti che provengono da Stati che non sono membri dellUE ma che fanno parte del Consiglio dEuropa e, quindi, della CEDU possono accedere alle informazioni riguardanti il proprio paese visitando direttamente le sezioni della CEDU. I professionisti degli Stati membri dellUE devono invece consultare tutte e due le sezioni, giacch questi Stati sono vincolati a entrambi gli ordinamenti giuridici. Chi necessita di maggiori infor-mazioni su un particolare argomento potr reperire una bibliografia pi specialistica nella sezione del manuale riservata agli Approfondimenti.

Il diritto della CEDU presentato attraverso brevi riferimenti ad una selezione di casi della Corte europea dei diritti delluomo (Corte EDU) relativi alle questioni affrontate dal pre-sente manuale. I casi citati sono stati scelti tra una moltitudine di sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte EDU in materia di migrazione.

Il diritto dellUE illustrato attraverso il riferimento alle rilevanti disposizioni e alla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, cos come interpretate dalla Corte di giusti-zia dellUnione europea (CGUE, detta Corte di giustizia (CG) fino al 2009).

La giurisprudenza descritta o menzionata nel presente manuale offre esempi tratti da un ampio corpus di giurisprudenza della Corte EDU e della CGUE. Le linee guida riportate in fondo al manuale mirano ad assistere il lettore nella ricerca della giurisprudenza online.

Non tutti gli Stati membri sono vincolati ai vari atti legislativi dellUE in materia di asilo, gestione delle frontiere e immigrazione. LAllegato1 sull Applicabilit dei regolamenti e delle direttive dellUE citati nel presente manuale offre una panoramica delle dispo-sizioni applicabili a ciascuno Stato. Esso mostra, inoltre, come la Danimarca, lIrlanda e il Regno Unito abbiano perlopi scelto di non attuare gli strumenti elencati nel presente manuale. Molti strumenti dellUE concernenti le frontiere, tra cui lacquis di Schengen (vale a dire tutto il diritto dellUnione adottato in materia) e determinati altri strumenti legislativi dellUE, si applicano anche ad alcuni paesi terzi, ovvero allIslanda, al Liechten-stein, alla Norvegia e/o alla Svizzera.

Mentre tutti gli Stati membri del Consiglio dEuropa partecipano alla CEDU, non tutti hanno ratificato o aderito ai protocolli addizionali della CEDU o sono parti contraenti delle altre convenzioni del Consiglio dEuropa menzionate in questo manuale. LAllegato2 for-nisce una panoramica dellapplicabilit dei rilevanti strumenti del Consiglio dEuropa.

Esistono differenze sostanziali anche tra gli Stati che sono parte della CSE. Gli Stati membri del sistema CSE, seppur con determinati requisiti minimi, possono decidere se

Come usare il manuale

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accetare o no ciascuno degli articoli della CSE. LAllegato3 mostra le disposizioni della CSE che sono state accettate da ciascuno Stato.

Il manuale non si occupa del diritto internazionale dei diritti delluomo o del diritto dei rifugiati, a meno che non sia stato espressamente recepito nella CEDU o nel diritto dellUE. questo il caso della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra del 1951), cui si fa espresso riferimento allarticolo78 del Trattato sul funzionamento dellUnione europea (TFUE). Gli Stati europei rimangono, ovviamente, vincolati a tutti i trattati cui partecipano. Gli strumenti internazionali applica-bili sono elencati nellAllegato4.

Il manuale composto da unintroduzione, che spiega brevemente il ruolo dei due sistemi giuridici come stabilito dalla CEDU e dal diritto dellUE, e da nove capitoli che riguardano le seguenti tematiche:

accesso al territorio e alle procedure;

status e documentazione associata;

determinazione del diritto di asilo e barriere allallontanamento: questioni sostanziali;

garanzie procedurali e supporto legale in materia di asilo e rimpatrio;

vita privata e familiare e diritto di sposarsi;

trattenimento e restrizioni alla libera circolazione;

rimpatri forzati e modalit di allontanamento;

diritti economici e sociali;

persone con bisogni speciali.

Ogni capitolo tratta un argomento distinto, mentre riferimenti incrociati ad altre questioni e capitoli permettono al lettore di comprendere meglio il quadro giuridico applicabile. I punti salienti sono sintetizzati alla fine di ogni capitolo.

La versione elettronica del manuale contiene collegamenti ipertestuali che rinviano alla giurisprudenza delle due corti europee e alla legislazione dellUE citata. I collegamenti

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Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

ipertestuali concernenti le fonti del diritto dellUnione conducono il lettore direttamente al sito internet eur-lex, ove sar possible consultare il testo della pronuncia giurispruden-ziale o della normativa in tutte le lingue dellUnione europea.

Tabella 1: Categorie di cittadini di paesi terzi secondo il diritto dellUE

Persone con diritti derivati dalle disposizioni dellUE sulla libera circolazione

Familiari di cittadini di Stati membri dellUE

Persone con diritti derivati da accordi internazionali

Familiari di cittadini aventi la cittadinanza di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) e della SvizzeraCittadini turchi e i loro familiariCittadini di paesi che hanno stipulato accordi bilaterali o multilaterali con lUE (25 accordi che riguardano pi di 100 paesi)

Immigrati di breve e lungo periodo

Componenti del nucleo familiare di soggiornanti che sono cittadini di paesi terzi Soggiornanti di lungo periodo nellUETitolari di carta blu e componenti del loro nucleo familiare Lavoratori distaccatiRicercatoriStudentiLavoratori stagionaliLavoratori in trasferimento allinterno di societ

Persone che necessitano di protezione

Richiedenti asiloBeneficiari di protezione sussidiariaBeneficiari di protezione temporaneaRifugiatiVittime della tratta di esseri umani

Migranti in una situazione irregolare

Cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare Cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare e il cui allontanamento stato rinviato

Nota: il corsivo stato aggiunto alla legislazione dellUE riguardante categorie ancora pendenti a dicembre2013.Fonte: FRA, 2013

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La presente introduzione intende illustrare brevemente il ruolo dei due ordinamenti giu-ridici europei che disciplinano la migrazione. Eventuali rinvii al sistema del Consiglio dEu-ropa si riferiscono principalmente alla Convenzione europea dei diritti delluomo e alla giurisprudenza della Corte EDU, fatta eccezione per il capitolo8, che verte anche sulla CSE. Il diritto dellUE presentato principalmente attraverso i regolamenti e le direttive rilevanti e le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea.

Il Consiglio dEuropaIl Consiglio dEuropa stato fondato allindomani della seconda guerra mondiale allo scopo di unire gli Stati dEuropa e promuovere lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti delluomo e lo sviluppo sociale. A tal fine, nel 1950 stata adottata la CEDU. La Corte EDU e precedentemente la Commissione europea dei diritti delluomo oggi non pi esistente stata istituita ai sensi dellarticolo19 CEDU al fine di garantire che gli Stati adempissero agli obblighi loro spettanti secondo la Convenzione. La Corte EDU provvede in tal senso esaminando i ricorsi presentati da individui, gruppi di persone, organizzazioni non governative o persone giuridiche che lamentano violazioni della Convenzione. A dicembre 2013 il Consiglio dEuropa si componeva di 47 Stati membri, 28 dei quali sono anche membri dellUE. Fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni, gli individui che presentano ricorso dinanzi alla Corte EDU non devono essere cittadini o residenti regolari di uno di questi 47 Stati membri. La Corte EDU pu inoltre esaminare ricorsi interstatali avviati da uno o pi Stati membri del Consiglio dEuropa nei confronti di un altro Stato membro.

Solo alcune disposizioni della CEDU menzionano espressamente gli stranieri o circoscri-vono determinati diritti a cittadini o residenti regolari (si pensi, ad esempio, agli articoli

Introduzione

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

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2, 3 e 4 del Protocollo n.4 CEDU e larticolo1 del Protocollo n.7 CEDU). Le questioni in materia di migrazione sollevate di fronte alla Corte EDU hanno tuttavia consentito di svi-luppare un ampio corpus giurisprudenziale, una selezione del quale presentata, a titolo esemplificativo, in questo manuale. Le questioni affrontate si riferiscono principalmente agli articoli 3, 5, 8 e 13 CEDU.

Larticolo1 CEDU impone agli Stati di riconoscere i diritti della Convenzione a ogni per-sona sottoposta alla loro giurisdizione, e quindi anche agli stranieri. In determinati casi specifici, il concetto di giurisdizione pu estendersi oltre il territorio di uno Stato. Ai sensi dellarticolo1 CEDU, ogni Stato contraente della CEDU responsabile di tutte le azioni e omissioni dei suoi organismi a prescindere dal fatto che latto o lomissione in questione sia stata una conseguenza del diritto interno o della necessit di adempiere a obblighi derivanti dal diritto internazionale.1

Larticolo13 CEDU impone agli Stati di predisporre un mezzo di ricorso interno per le pre-tese violazioni dei diritti garantiti dalla CEDU. Il principio di sussidiariet pone in capo agli Stati la responsabilit primaria di adempiere agli obblighi derivanti dalla CEDU, lasciando il ricorso alla Corte EDU come ultima istanza.

Gli Stati hanno un obbligo internazionale di garantire che i loro funzionari operino in con-formit alla CEDU. Tutti gli Stati membri del Consiglio dEuropa hanno ora recepito o dato attuazione alla CEDU nel loro diritto nazionale, il che impone ai loro giudici e funzionari di agire secondo le disposizioni della Convenzione.

Le disposizioni della CSE del Consiglio dEuropa, adottata nel 1961 e rivista nel 1996, integrano quelle della CEDU per quanto concerne i diritti sociali. A dicembre 2013, la CSE era stata ratificata da 43 Stati membri del Consiglio dEuropa su 47.2 Questultima non dispone di alcun organo giurisdizionale, ma ha istituito il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS). Esso composto da esperti indipendenti che valutano la conformit del diritto e della prassi nazionale nellambito di due procedure: il sistema di rapporti perio-dici, secondo cui gli Stati sottopongono relazioni nazionali a intervalli regolari, e la pro-cedura dei reclami collettivi3, che consente alle organizzazioni di proporre ricorsi. Il CEDS

1 Corte EDU, sentenza 18 febbraio 1999, Matthews c. Regno Unito [CG], (n.24833/94), paragrafo32; Corte EDU, sentenza 30 giugno 2005, Bosphorus Hava Yollar Turizm ve Ticaret Anonim irketi c. Irlanda [CG], (n.45036/98), paragrafo153.

2 Trentadue Stati sono vincolati alla CSE rivista nel 1996 e 11 alla CSE del 1961. La CSE offre la possibilit agli Stati contraenti di sottoscrivere solo determinate disposizioni. LAllegato3 offre una panoramica dellaccettazione delle disposizioni della CSE.

3 La procedura dei reclami collettivi opzionale (al contrario del sistema di rapporti periodici) e, a settembre 2013, era stata accettata da 15 Stati membri della CSE.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58910http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69564

Introduzione

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adotta conclusioni con riferimento alle relazioni nazionali e pronuncia decisioni relativa-mente ai ricorsi collettivi. Alcune sono menzionate nel presente manuale.

LUnione europea LUE conta 28 Stati membri. Il diritto dellUE composto dai trattati e dal diritto derivato. I trattati, vale a dire il Trattato sullUnione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dellUnione europea (TFUE), sono stati approvati da tutti gli Stati membri dellUE e sono anche definiti diritto primario dellUE. I regolamenti, le direttive e le decisioni dellUE sono stati adottati dalle istituzioni dellUnione, cui stato conferito tale potere dai trattati e sono spesso definiti diritto secondario dellUE.

LUE il risultato dellevoluzione di tre organizzazioni internazionali, istituite negli anni1950, che si occupavano di energia, sicurezza e libero scambio, note come le Comunit europee. Lo scopo fondamentale delle Comunit europee era stimolare lo sviluppo economico attraverso la libera circolazione delle merci, delle persone, dei ser-vizi e dei capitali. La libera circolazione delle persone pertanto un elemento essenziale dellUE. Il primo regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori del 19684 ha ricono-sciuto che i lavoratori, a prescindere dalla loro nazionalit, devono essere liberi non solo di circolare ma anche di portare con s i componenti del loro nucleo familiare. LUE ha sviluppato una complessa normativa di accompagnamento relativa ai diritti in materia di sicurezza sociale, assistenza sociale e assistenza sanitaria nonch disposizioni relative al reciproco riconoscimento delle qualifiche. Gran parte di questa legislazione, che stata principalmente sviluppata per i cittadini dellUE, si applica anche a varie categorie di cit-tadini di paesi terzi.

I cittadini dellIslanda, del Liechtenstein e della Norvegia tre stati che non sono membri dellUE ma che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) istituito nel 1994 hanno gli stessi diritti di libera circolazione dei cittadini dellUE.5 Analogamente, in virt di un accordo speciale stipulato con lUnione europea il 21 giugno 1999,6 i cittadini svizzeri godono del diritto di circolare e stabilirsi nellUE. Gli Stati dellUE e del SEE, assieme alla Svizzera, sono tutti membri dellAssociazione europea di libero scambio (EFTA), unorga-

4 Regolamento (CEE) n.1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, GU L 257 del 19.10.1968, pagg.0212.

5 Accordo sullo Spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992, GUL 1 del 3.1.1994, pagg.3522, cfr. parte III, Libera circolazione di persone, servizi e capitali.

6 Accordo tra la Comunit europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dallaltra, sulla libera circolazione di persone, firmato in Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1 giugno 2001, GUL114 del 30.4.2002, pagg.672.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31968R1612http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:21994a0103(01)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22002A0430(01)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22002A0430(01)

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

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nizzazione intergovernativa istituita allo scopo di promuovere il libero scambio e linte-grazione economica. LEFTA dotata di proprie istituzioni, tra cui un organo giurisdizio-nale. La Corte dellEFTA competente a pronunciarsi sullinterpretazione dellaccordo SEE relativamente allIslanda, al Liechtenstein e alla Norvegia. Ispirata alla CGUE, essa tende a seguirne la giurisprudenza.

Anche i cittadini turchi possono godere di una posizione privilegiata secondo il diritto dellUE. Essi non hanno il diritto di libera circolazione verso lUE o al suo interno, tuttavia, in virt dellaccordo che crea unassociazione tra la Comunit economica europea (CEE) e la Turchia (lAccordo di Ankara) e di un protocollo aggiuntivo adottato nel 1970 (Pro-tocollo addizionale allAccordo di Ankara),7 i cittadini turchi che sono stati autorizzati a entrare o stabilirsi nellUE per motivi di lavoro beneficiano di determinati privilegi, hanno il diritto di rimanere e sono protetti da uneventuale espulsione. Essi traggono, altres, vantaggio dalla clausola di standstill di cui allarticolo41 del Protocollo addizionale allAc-cordo di Ankara, la quale impedisce che essi siano soggetti a condizioni maggiormente restrittive rispetto a quelle in vigore al tempo in cui la clausola divenuta efficace per lo Stato membro ospitante. LUE ha inoltre stipulato accordi con alcuni altri paesi (cfr. capi-tolo8, paragrafo8.2.6), ma nessuno di essi ha una portata cos estesa come lAccordo di Ankara.

Il Trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1993, ha introdotto il concetto di cittadi-nanza dellUnione, sia pur basato sul possesso della cittadinanza di uno degli Stati mem-bri dellUE. A questo concetto si fatto ampio ricorso a supporto della libera circolazione dei cittadini e dei loro familiari, a prescindere dalla nazionalit di questi ultimi.

Nel 1985 stato sottoscritto laccordo di Schengen, cui conseguita labolizione dei con-trolli interni di frontiera negli Stati membri partecipanti dellUE. Nel 1995 un complesso sistema per lattuazione di controlli esterni stato messo in atto al fine di regolare lac-cesso allarea Schengen.Nel 1997 il sistema Schengen allora disciplinato a livello inter-nazionale entrato a far parte dellordinamento giuridico dellUE. Esso ha continuato ad evolversi e svilupparsi nel contesto del codice frontiere Schengen, il quale codifica le norme dellUE relative alla gestione delle frontiere. Nel 2004 stata istituita lagen-zia dellUE Frontex per assistere gli Stati membri dellUE nella gestione delle frontiere esterne dellUnione.

7 Accordo di associazione CEE-Turchia, firmato il 12 settembre 1963, GU n.217 del 29.12.1964 (Accordo di Ankara), integrato da un Protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970, GUL293 del 29.12.1972.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0562http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:21970A1123(01)

Introduzione

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Dal Trattato di Roma del 1957, si sono susseguite una serie di modifiche dei trattati che hanno esteso la competenza delle Comunit europee (CE), ora UE, in materia di migra-zione. Il Trattato di Amsterdam ha conferito allUE nuove competenze nel campo delle frontiere, dellimmigrazione e dellasilo, inclusi visti e rimpatri. Il processo ha raggiunto il suo culmine con il Trattato di Lisbona, che ha assegnato allUE nuove competenze nellambito dellintegrazione dei cittadini di paesi terzi.

Alla luce di tale contesto, si assistito a una continua evoluzione dellacquis dellUE in materia di asilo, costituito da un corpus di accordi intergovernativi, regolamenti e diret-tive che disciplina quasi tutte le questioni connesse allasilo nellUnione. Non tutti gli Stati membri, comunque, sono vincolati a tutti gli elementi dellacquis in materia di asilo. Nellottobre 2012 alcuni strumenti dellacquis erano ancora in fase di revisione, non essendo le modifiche state accettate da pi duno gli Stati membri dellUE (cfr. Allegato1).

Nellultimo decennio, lUE ha adottato una serie di strumenti normativi in materia di immigrazione per determinate categorie di persone, nonch norme concernenti cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente allinterno dellUnione (cfr. Allegato1).

In virt dei trattati, lUnione europea ha istituito il proprio organo giurisdizionale, noto come Corte di giustizia (CG) fino allentrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009, e poi rinominato Corte di giustizia dellUnione europea (CGUE).8 Alla CGUE affi-data una serie di competenze: da un lato, la Corte ha il diritto di pronunciarsi sulla validit degli atti dellUE, sulle omissioni da parte delle istituzioni dellUE secondo il diritto dellUE e il diritto internazionale in materia nonch sulle violazioni del diritto dellUE da parte degli Stati membri dellUE; dallaltro lato, la CGUE possiede una competenza esclusiva nel garantire lapplicazione e linterpretazione corretta e uniforme del diritto dellUE in tutti gli Stati membri dellUE. Ai sensi dellarticolo263, paragrafo4, TFUE, laccesso alla CGUE da parte delle persone relativamente ristretto.9

In ogni caso, singoli ricorsi aventi a oggetto linterpretazione o la validit del diritto dellUE possono sempre essere proposti dinanzi a giudici nazionali. Le autorit giudiziarie degli Stati membri dellUE, sulla base dellobbligo di leale cooperazione e dei principi che disci-plinano lefficacia normativa del diritto dellUE a livello nazionale, sono responsabili di

8 Il presente manuale si riferisce alla CG per decisioni e sentenze emesse prima del dicembre 2009 e alla CGUE per le cause risolte dal dicembre 2009.

9 Questo stato il caso, per esempio, della CG, sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dellUnione europea e Commissione delle Comunit europee, Racc. pag.I-6351.

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62005CJ0402&lang1=it&type=NOT&ancre=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62005CJ0402&lang1=it&type=NOT&ancre=

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

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garantire che questultimo sia correttamente applicato e attuato nel sistema giuridico nazionale. Inoltre, secondo la sentenza della CG nella causa Francovich,10 in presenza di determinate condizioni, gli Stati membri dellUE devono fornire un risarcimento, com-preso se appropriato un indennizzo, a favore di coloro che hanno subito pregiudizio a causa del mancato adempimento del diritto dellUnione da parte di uno Stato membro. In caso di dubbio sullinterpretazione o sulla validit di una disposizione dellUE, i giudici nazionali hanno la facolt e in determinati casi lobbligo11 di chiedere alla CGUE di pro-nunciarsi sulla questione facendo ricorso al procedimento di rinvio pregiudiziale di cui allarticolo267 TFUE. Nel settore dello spazio di libert, sicurezza e giustizia stato intro-dotto il procedimento pregiudiziale durgenza (PPU) al fine di garantire una rapida pro-nuncia nei giudizi pendenti dinanzi a un giudice nazionale che riguardano una persona in stato di detenzione.12

La Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea I trattati originali delle Comunit europee non facevano alcun riferimento ai diritti umani n alla loro protezione. Tuttavia, presentatasene loccasione, la CG ha teorizzato un nuovo approccio al fine di garantire una protezione dei diritti fondamentali agli indivi-dui. A tale scopo, la CG ha chiarito che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei cosiddetti principi generali del diritto e che tali principi riflettono i diritti garantiti dalle costituzioni degli Stati membri e dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti

10 CG, sentenza 18 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e Bonifaci e a. c. Repubblica italiana, Racc. pag.I-05357.

11 Ai sensi dellarticolo 267, paragrafo3, gli organi giurisdizionali sono sempre tenuti a richiedere un rinvio pregiudiziale alla CGUE quando avverso le loro decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno; inoltre, detto obbligo interessa anche altri organi giurisdizionali ogniqualvolta un rinvio pregiudiziale riguardi la validit di una disposizione dellUE e vi siano motivi per ritenere che quanto contestato sia fondato (cfr., per esempio, CG, sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost c. Hauptzollamt Lbeck-Ost, Racc.pag.4199).

12 Cfr. lo Statuto della Corte di giustizia, Protocollo n.3, articolo 23bis, e il Regolamento di procedura della Corte di giustizia dellUnione europea, articoli 107-114. Per una migliore panoramica delle cause che potrebbero essere soggette a una PPU, cfr. CGUE, Raccomandazioni allattenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2012/C 338/01), paragrafo40: ad esempio, nel caso, di cui allarticolo 267, quarto comma, TFUE, di una persona detenuta o privata della libert, qualora la soluzione data alla questione sollevata sia determinante per valutare la posizione giuridica di tale persona ovvero, in una controversia relativa alla potest dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto dellUnione dipenda dalla soluzione data alla questione pregiudiziale.

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61990CJ0006&lang1=it&type=NOT&ancre=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61990CJ0006&lang1=it&type=NOT&ancre=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61985CJ0314&lang1=it&type=NOT&ancre=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61985CJ0314&lang1=it&type=NOT&ancre=

Introduzione

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delluomo, in particolare la CEDU. La CG ha affermato che garantir la conformit del diritto dellUnione a questi principi.13

Consapevole delle eventuali ripercussioni delle sue politiche sui diritti umani e nel ten-tativo di far sentire i cittadini pi vicini allUnione, nel 2000 lUE ha proclamato la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea. La Carta enuncia una serie di diritti che traggono ispirazione da quelli sanciti nelle costituzioni degli Stati membri, nella CEDU, nella CSE e nei trattati internazionali sui diritti umani, fra cui la Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti del fanciullo (CRC). Bench il documento adottato nel 2000 fosse una semplice dichiarazione, ossia non vincolante giuridicamente, la Commissione euro-pea, il principale organo incaricato di avanzare nuove proposte legislative per lUE, ha dichiarato di l a poco che si sarebbe impegnata a conformarvisi.

Con la sua entrata in vigore il 1 dicembre 2009, il Trattato di Lisbona ha modificato lo status della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, trasformandola in uno strumento giuridicamente vincolante. Conseguentemente, le istituzioni dellUE (nonch i suoi Stati membri) sono tenute a rispettare la Carta nellattuazione del diritto dellU-nione (articolo51 della Carta).

Per quanto riguarda la Polonia e il Regno Unito, stato adottato un protocollo dinterpre-tazione della Carta. Nel 2011, in una causa in materia di migrazione proposta allesame della CGUE, la Corte ha ritenuto che lo scopo principale di tale protocollo limitare lappli-cazione della Carta nellambito dei diritti sociali. Inoltre, la Corte ha sostenuto che il proto-collo non ha incidenza sullattuazione del diritto di asilo dellUnione europea.14

Larticolo18 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea prevede per la prima volta a livello europeo il diritto di asilo. Secondo larticolo18, si tratta di un diritto qualificato: [i]l diritto di asilo garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Conven-zione di Ginevra [...] e a norma del Trattato sullUnione europea e del Trattato sul funzio-namento dellUnione europea []. Larticolo19 della Carta vieta di riportare un soggetto in uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tor-tura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (principio di non respingimento).

13 CG, sentenza 13 dicembre 1979, causa C-44/79, Liselotte Hauer c. Land Rheinland-Pfalz, Racc.pag.3727, paragrafo15.

14 CGUE, sentenza 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, NS c. Secretary of State for the Home Department e M.E. e a. c. Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform.

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61979CJ0044&lang1=it&type=NOT&ancre=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0411&lang1=it&type=NOT&ancre=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0411&lang1=it&type=NOT&ancre=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0411&lang1=it&type=NOT&ancre=

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

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Inoltre, altre disposizioni della Carta sulla protezione concessa alle persone sembrano essere pertinenti nel contesto della migrazione. Larticolo47 della Carta prevede un diritto autonomo a un ricorso effettivo e stabilisce i principi dellequo processo. Il principio del controllo giurisdizionale sancito allarticolo47 impone un riesame da parte di un giu-dice, il che assicura una protezione pi estesa rispetto a quanto previsto dallarticolo13 CEDU, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a unautorit nazionale che non sia necessariamente un giudice. Inoltre, larticolo52 della Carta dei diritti fondamen-tali dellUnione europea stabilisce che la protezione minima prevista dalle disposizioni della Carta quella offerta dalla CEDU; tuttavia, lUnione europea pu attuare uninter-pretazione pi generosa dei diritti rispetto a quanto effettuato dalla Corte EDU.

Ladesione dellUnione europea alla Convenzione europea dei diritti delluomoIl diritto dellUE e la CEDU sono strettamente correlati. La CGUE sispira alla CEDU nel determinare la portata della protezione dei diritti umani nellambito del diritto dellU-nione. La Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea riflette, senza limitarsi a essi, linsieme dei diritti sanciti dalla CEDU. Conformemente, bench lUE non abbia ancora aderito a questultima, il diritto dellUnione si ampiamente sviluppato in linea con la CEDU. .Allo stato attuale, tuttavia, una persona che intenda proporre ricorso nei confronti dellUE per mancata tutela dei diritti umani non pu adire la Corte EDU. In determinate circostanze, le doglianze relative allUE possono essere proposte, in maniera indiretta, nellambito di un procedimento avviato contro uno o pi Stati membri dinanzi alla CorteEDU.15

Il Trattato di Lisbona ha sancito ladesione dellUE alla CEDU. Del pari, il Protocollo n.14 alla Convenzione ha modificato la CEDU al fine di permettere ladesione. Non ancora chiaro quali effetti comporter in concreto ladesione e, in particolare, come ci influ-ir in futuro sul rapporto tra CGUE e Corte EDU. In ogni caso, probabile che ladesione dellUnione alla CEDU migliorer laccesso alla giustizia per coloro i quali ritengono che lUE abbia omesso di tutelare i loro diritti umani. I negoziati per ladesione dellUnione alla CEDU sono in corso e potrebbero richiedere alcuni anni.

15 Per maggiori informazioni sulla giurisprudenza della Corte EDU in questambito complesso, cfr., nello specifico, Corte EDU, sentenza 30 giugno 2005, Bosphorus Hava Yollar Turizm ve Ticaret Anonim irketi c. Irlanda [CG], (n.45036/98).

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69564http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69564

Introduzione

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Punti salienti

La migrazione verso lEuropa e al suo interno disciplinata da un corpus di norme compo-sto da diritto nazionale, diritto dellUE, CEDU, CSE e da altri obblighi internazionali assunti dagli Stati europei.

possibile presentare ricorso contro le azioni o le omissioni di unautorit pubblica, giu-dicate contrarie alla CEDU. I ricorsi possono essere presentati nei confronti dei 47 Stati membri del Consiglio dEuropa, tra cui figurano altres i 28 Stati membri dellUE. La CEDU tutela tutte le persone che rientrano nella giurisdizione di uno dei 47 Stati membri, indi-pendentemente dalla cittadinanza o dallo status di residente.

Larticolo13 CEDU impone agli Stati di prevedere un ricorso interno per le pretese viola-zioni della CEDU. Alla luce del principio di sussidiariet, cos come interpretato nel contesto della CEDU, gli Stati membri sono i responsabili primari del rispetto della disposizioni della Convenzione, con la conseguenza che i ricorsi dinanzi la Corte EDU possono essere intro-dotti solo in ultima istanza.

possibile lamentare una violazione del diritto dellUE impugnando atti od omissioni di uno Stato membro dellUE dinanzi ai giudici nazionali, i quali sono tenuti a garantire la corretta applicazione del diritto dellUE e hanno la facolt, e talvolta lobbligo, di rinviare la causa alla CGUE per una pronuncia pregiudiziale sullinterpretazione o sulla validit della disposizione dellUE in questione.

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Unione Europea Argomenti trattati Consiglio dEuropaConvenzione di applicazione dellaccordo di Schengen del 1985, del 19 giugno 1990Regolamento sui visti (CE) n.539/2001Codice dei visti, (regolamento (CE) n.810/2009)

Sistema dei visti Schengen

Direttiva sulle sanzioni per i vettori (2001/51/CE)Direttiva sul favoreggiamento (2002/90/CE)

Impedimento dellingresso non

autorizzato

Il Sistema dInformazione Schengen (SIS), istituito dal titolo IV della Convenzione di applicazione dellaccordo di Schengen del 1985Regolamento SIS II (CE) n.1987/2006 e Decisione SIS II 2007/533/GAIDirettiva rimpatri (2008/115/CE), articolo11

Divieto dingresso e segnalazioni Schengen

CEDU, articolo2 del Protocollo n.4 (libert di circolazione)

Codice frontiere Schengen, regolamento (CE) n.562/2006

Verifiche di frontiera

Direttiva rimpatri (2008/115/CE), articolo4, paragrafo4

Zona di transito Corte EDU, Amuur c. Francia, 1996 (il trattenimento in una zona di transito costituisce una privazione della libert)

Accesso al territorio ealle procedure

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001r0539http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0810http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0051http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0090http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1987http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0533http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0115http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointerhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0562http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0115http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57988http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57988

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

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Unione Europea Argomenti trattati Consiglio dEuropaCarta dei diritti fondamentali dellUE, articolo18 (diritto di asilo)Carta dei diritti fondamentali dellUE, articolo19 (protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione)Direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE)

Richiedenti asilo CEDU, articolo3 (proibizione della tortura)

Codice frontiere Schengen, regolamento (CE) n.562/2006, articoli 3 e 12

Operazioni di respingimento

in mare

Corte EDU, Hirsi Jamaa e a. c. Italia, 2012 (espulsione collettiva in alto mare)

Carta dei diritti fondamentali dellUE, articolo47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale)Direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE)Codice frontiere Schengen, regolamento (CE) n.562/2006, articolo13Codice dei visti, (regolamento (CE) n.810/2009), articolo32, paragrafo3, e articolo34, paragrafo7

Mezzi di ricorso CEDU, articolo13 (diritto a un ricorso effettivo)

IntroduzioneIl presente capitolo offre una panoramica sul regime giuridico applicabile a coloro che desiderano fare ingresso nel territorio di uno Stato europeo. Sono, inoltre, illustrati i prin-cipali parametri che gli Stati sono tenuti a rispettare a norma del diritto della CEDU e del diritto dellUE nella definizione delle condizioni di accesso al territorio o nello svolgimento delle attivit di gestione delle frontiere.

Di norma, gli Stati hanno il diritto sovrano di controllare lingresso e la permanenza degli stranieri sul loro territorio, tuttavia sia il diritto dellUE sia la CEDU pongono alcuni limiti a questo esercizio di sovranit. I cittadini hanno il diritto dingresso nel proprio paese, mentre i cittadini dellUE godono, conformemente al diritto dellUE, del diritto dingresso negli altri Stati membri dellUE. Inoltre, come sar illustrato nei paragrafi seguenti, sia il diritto dellUE sia la CEDU vietano di respingere alle frontiere coloro che rischiano di subire persecuzioni o altri danni gravi (principio di non respingimento).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0032http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointerhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0562http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0032http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0562http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0810http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer

Accesso al territorio ealle procedure

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Il diritto dellUE prevede norme comuni applicabili agli Stati membri dellUE in materia di rilascio di visti di soggiorno di breve durata e di attuazione delle attivit di controllo e sorveglianza di frontiera. LUE ha inoltre predisposto norme per prevenire lingresso irre-golare. Lagenzia dellUE Frontex stata istituita nel 2004 per supportare gli Stati mem-bri nella gestione delle frontiere esterne dellUE.16 Lagenzia fornisce, inoltre, sostegno operativo attraverso operazioni congiunte alle frontiere terrestri, aeree e marittime. In presenza di determinate condizioni, gli Stati membri dellUE possono chiedere a Frontex di attivare un sistema dintervento rapido noto come RABIT.17 Gli Stati membri dellUE, quando agiscono nel contesto di unoperazione Frontex o RABIT, mantengono comun-que la responsabilit delle loro azioni e omissioni. Nellottobre 2011, il regolamento (UE) n.1168/2011, recante modifica del regolamento (CE) n.2007/2004 che istituisce Frontex, ha rafforzato gli obblighi in materia di diritti fondamentali in capo a Frontex. Nel 2013, un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere stato istituito dal regolamento Eurosur (regolamento (UE) n.1052/2013).

Lacquis di Schengen, come illustrato dalla figura 1, si applica integralmente alla mag-gior parte degli Stati membri dellUE. Esso stabilisce un sistema unificato per mantenere i controlli alle frontiere esterne e permette alle persone di viaggiare liberamente oltre i confini allinterno dellarea Schengen.Non tutti gli Stati membri dellUE sono parte della-rea Schengen e il sistema Schengen si estende oltre i confini dellUE allIslanda, al Lie-chtenstein, alla Norvegia e alla Svizzera. Larticolo6 del codice frontiere Schengen (rego-lamento (CE) n.562/2006) vieta di applicare il codice in modo tale da configurare un respingimento o una discriminazione illegittima.

Ai sensi della CEDU, gli Stati hanno il diritto di controllare lingresso, il soggiorno e le-spulsione dei non cittadini, in virt di consolidati principi di diritto internazionale e delle obbligazioni derivanti dai trattati internazionali (ivi compresa la CEDU). La CEDU non disci-plina in maniera esplicita laccesso al territorio dei non cittadini, n specifica chi debba ricevere un visto. La giurisprudenza della Corte EDU si limita a porre alcune restrizioni al diritto degli Stati di allontanare qualcuno dalle proprie frontiere, per esempio nei casi in cui ci equivarrebbe a un respingimento. In presenza di determinate circostanze, la Corte EDU pu imporre agli Stati di acconsentire allingresso di una persona, qualora lingresso costituisca una condizione necessaria per il godimento di un certo diritto garantito dalla Convenzione, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare.18

16 Regolamento (CE) n.2007/2004, del 26 ottobre 2004, GU L 349, 25.11.2004, p.1; regolamento (UE) n.1168/2011, del 25 ottobre 2011, GU L 304 del 22.11.2011, pagg.117.

17 Regolamento (CE) n.863/2007, dell11 luglio 2007, GU L 199 del 31.7.2007, pagg.3039.18 Per maggiori informazioni, cfr. Corte EDU, sentenza 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali c.

Regno Unito (nn.9214/80, 9473/81 e 9474/81), paragrafi82-83.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1168http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1168http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R2007-20111212http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1052http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1052http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0562http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R2007-20111212http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1168http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1168http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0863http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57416http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57416

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

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1.1. Il sistema dei visti SchengenI cittadini dellUnione europea e i cittadini di quei paesi che fanno parte dellarea Schen-gen assieme ai loro familiari godono del diritto dingresso nel territorio degli Stati membri dellUE senza aver bisogno di unautorizzazione preliminare. Essi possono essere espulsi solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanit pubblica.

Figura 1: larea Schengen

IE

UK

FR

NO

SE

FI

EE

LV

LT

PL

CZ

ATHU

SK

RO

BG

EL

CYMT

DE

IT

LICH

LU

BE

NL

PT

ES

IS

DK

SIHR

CANARIAS (ES)

AORES (PT)

MADEIRA (PT)

Stati dellUE che aderiscono allospazio Schengen

Stati UE che non aderiscono allo spazio Schengen

Stati che non fanno parte dellUE che aderiscono allo spazio Schengen

Stati candidati allo spazio Schengen

Fonte: Commissione europea, direzione generale degli Affari interni, 2013

Secondo il diritto dellUE, i cittadini dei paesi elencati nellallegato 1 al regolamento sui visti (regolamento (CE) n.539/2001, cfr. si vedano anche le modifiche) possono acce-dere al territorio dellUE muniti di visto precedentemente rilasciato. Lallegato al regola-mento rivisto periodicamente. Sul sito internet della Commissione europea possibile

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001r0539http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001r0539

Accesso al territorio ealle procedure

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reperire una mappa che illustra i visti richiesti nellarea Schengen.19 I cittadini turchi, che non erano soggetti allobbligo di visto allepoca dellentrata in vigore della clausola di standstill, non possono essere sottoposti allobbligo di visto negli Stati membri dellUE.20

I dati personali di coloro che hanno richiesto un visto per soggiorni di breve durata sono archiviati nel sistema dinformazione visti (regolamento VIS (CE) n.767/2008 come modificato dal regolamento (CE) n.81/2009), un sistema informatico centrale che col-lega i consolati e i valichi delle frontiere esterne.

I soggiorni fino a tre mesi negli Stati che rientrano nellarea Schengen sono soggetti al codice dei visti (regolamento (CE) n.810/2009, cfr. anche le modifiche). Per contro, la regolamentazione dei soggiorni pi lunghi spetta ai singoli Stati, che possono basarsi sul proprio diritto nazionale. I cittadini esentati dallobbligo di visto ai sensi del regolamento sui visti (regolamento (CE) n.539/2001) possono richiedere il visto prima della partenza, se il motivo dellingresso diverso da un breve soggiorno. Tutti i visti obbligatori invece devono essere ottenuti prima di iniziare il viaggio. Solo categorie specifiche di cittadini di paesi terzi sono esenti da questo obbligo.

Esempio: nel caso Koushkaki,21 la CGUE ha ritenuto che le autorit di uno Stato membro possono rifiutare il rilascio di un visto Schengen a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto elencati nel codice dei visti. A questo proposito, le autorit nazionali dispongono di un ampio margine discrezionale. Il codice dei visti prevede, in particolare, che il visto sia rifiutato qua-lora vi siano ragionevoli dubbi sullintenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto. Per poter stabilire se vi siano ragionevoli dubbi circa tale intenzione, le autorit competenti devono con-durre un esame caso per caso della domanda di visto, che tenga conto, da un lato, della situazione generale del paese di residenza del richiedente e, dallaltro, delle caratteristiche proprie di questultimo, in particolare, della sua situazione familiare, sociale ed economica, delleventuale esistenza di soggiorni regolari o irregolari pre-cedenti in uno degli Stati membri, cos come dei suoi legami nel paese di residenza e negli Stati membri.

19 Commissione europea, Direzione generale affari interni, politiche sui visti, disponibile allindirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm.

20 Protocollo addizionale allAccordo di Ankara, articolo 41, GUL293 del 29.12.1972.21 CGUE, sentenza del 19 dicembre 2013, causa C-84/12, Rahmanian Koushkaki c. Bundesrepublik

Deutschland.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008R0767-20100405http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0081http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009R0810-20120320http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R0539http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R0539http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009R0810-20120320http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htmhttp://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0084&lang1=it&type=NOThttp://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0084&lang1=it&type=NOT

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

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Ai sensi dellarticolo21 della Convenzione di applicazione dellaccordo di Schengen,22 i cittadini di paesi terzi titolari di visti uniformi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato Schengen possono circolare liberamente in tutta larea Schengen entro il termine di validit del visto. A norma del medesimo articolo, un permesso di soggiorno accompagnato da documenti di viaggio pu, in presenza di determinate circostanze, sostituire un visto. Il regolamento (CE) n.1030/2002 istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno.23 Gli stranieri non soggetti allobbligo del visto possono circolare liberamente nel territorio Schengen per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, purch soddisfino le condi-zioni dingresso.

Il codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n.562/2006 modificato dal regolamento (UE) n.1051-2013) ha abolito i controlli alle frontiere interne, eccetto in casi particolari. La CGUE ha stabilito che gli Stati non possono effettuare una sorveglianza delle frontiere interne con effetti equivalenti alle verifiche di frontiera.24 La sorveglianza delle frontiere Schengen interne, anche con mezzi elettronici, consentita qualora si fondi su prove di soggiorno irregolare. Ciononostante essa soggetta a talune limitazioni, relative per esempio allintensit e alla frequenza.25

1.2. Impedimento dellingresso nonautorizzato

Nel quadro del diritto dellUE sono state adottate misure tese a impedire lingresso non autorizzato nel territorio dellUnione. La direttiva sulle sanzioni per i vettori (2001/51/CE) introduce sanzioni contro chi trasporta migranti privi di documenti allinterno dellUE.

La direttiva sul favoreggiamento (direttiva 2002/90/CE) definisce lingresso, il transito e il soggiorno illegali e prevede sanzioni contro chi incoraggia tali violazioni. Queste sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo3). Gli Stati membri dellUE,

22 Convenzione di applicazione dellaccordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dellUnione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alleliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GUL249 del 4.10.2000, pag.19.

23 Regolamento (CE) n.1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU n.L 157 del 15.06.2002, pagg.1-7, modificato dal regolamento (CE) n.380/2008, GU L 115 del 29.4.2008, pagg.17.

24 CGUE, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Aziz Melki e Selim Abdeli [GC], Racc. pag.I-05667, paragrafo74.

25 CGUE, sentenza 19 luglio 2012, causa C-278/12 PPU, Atiqullah Adil c. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02002R1030-20080519http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0562http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1051http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1051http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0051http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0090http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1030http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0380http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0188&lang1=it&type=NOT&ancre=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0278&lang1=it&type=NOT&ancre=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0278&lang1=it&type=NOT&ancre=

Accesso al territorio ealle procedure

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pur non essendo tenuti a farlo, possono decidere di non sanzionare lassistenza umanita-ria (articolo1, paragrafo2).

1.3. Divieti dingresso e segnalazioni Schengen

Il divieto dingresso vieta a una persona di entrare in uno Stato da cui stata espulsa. In genere, il divieto valido per un determinato periodo di tempo e garantisce che le per-sone ritenute pericolose o non gradite non ottengano un visto o non siano in altro modo autorizzate a entrare nel territorio.

Nel diritto dellUE i divieti dingresso sono inseriti in una banca dati denominata Sistema dInformazione Schengen (SIS), cui le autorit degli altri Stati aderenti allaccordo Schen-gen possono accedere e che possono consultare. Nella pratica, questo lunico modo in cui lo Stato che emette un divieto dingresso pu garantire che il cittadino di un paese terzo espulso non far ritorno nel suo territorio passando da un altro Stato membro dellUE dellarea Schengen per poi circolare liberamente senza controlli di frontiera. Il Sistema dInformazione Schengen stato sostituito dal Sistema dInformazione Schen-gen di seconda generazione (SIS II), divenuto operativo il 9 aprile 2013.26 SIS II, la cui base giuridica si trova nel regolamento SIS II27 e nella decisione SIS II,28 costituisce una versione pi avanzata del sistema ed dotato di funzionalit avanzate, come la possibilit di inse-rire dati biometrici o la possibilit di collegare segnalazioni diverse. I divieti dingresso possono essere impugnati.

Esempio: nel caso Coniugi Forabosco, il Consiglio di Stato francese (Conseil dtat) ha annullato la decisione con la quale era stato rifiutato il visto alla moglie del signor Forabosco, il cui nominativo era stato inserito nella banca dati del SIS dalle autorit tedesche poich la sua domanda di asilo, presentata in Germania, era stata respinta.

26 Per le materie rientranti nellambito di applicazione del Trattato che istituisce la Comunit europea si veda: Decisione del Consiglio 2013/158/UE, del 7 marzo 2013 , che stabilisce la data di applicazione del regolamento (CE) n.1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sullistituzione, lesercizio e luso del sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II), GU L 87del 27.3.2013, pag.10; per le materie rientranti nellambito di applicazione del Trattato sullUnione Europea si veda: Decisione del Consiglio 2013/157/UE, del 7 marzo 2013 , che stabilisce la data di applicazione della decisione 2007/533/GAI, sullistituzione, lesercizio e luso del sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II), GU L87 del 27.3.2013, pag.8.

27 Decisione del Consiglio 2007/533/GAI del 12 giugno 2007, GU L 205 del 7.8.2007, pagg.6384. 28 Regolamento (CE) n.1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, GU L

381 del 28.12.2006, pagg.423.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1987http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0533http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D0158http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D0157http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0533http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1987

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere eimmigrazione

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Il Consiglio di Stato francese ha stabilito che la presenza di una segnalazione Schen-gen ai fini della non ammissione scaturente da una mera decisione negativa in materia di asilo non costituiva un motivo sufficiente per rifiutare un visto per un soggiorno di lungo periodo.29

Esempio: nel caso M. Hicham B, il Consiglio di Stato francese ha ordinato la sospen-sione temporanea di una decisione di espulsione di un cittadino straniero, motivata in ragione dellinserimento del suo nominativo nella banca dati del SIS. La decisione di espellere il cittadino straniero faceva riferimento allelenco del SIS, senza per indicare il paese da cui proveniva la decisione dinserimento nel sistema. Per questo motivo, posto che le decisioni di espulsione devono precisare i motivi in fatto e in diritto, lordine di espulsione era stato considerato illegittimo.30

Per le persone soggette a un divieto dingresso imposto nel contesto di un decreto di rimpatrio a norma della direttiva rimpatri (direttiva 2008/115),31 il divieto non supera di norma i cinque anni.32 Esso generalmente accompagnato da una segnalazione del SIS che vieta loro lingresso in tutta larea Schengen.Lo Stato membro dellUE che ha emesso un divieto dingresso sar tenuto a ritirarlo prima che un altro Stato mem-bro dellUE possa rilasciare un visto o ammettere la persona interessata. Dato che il divieto pu essere ricollegato ad una specifica situazione dello Stato che lo ha emesso, si nutrono perplessit in merito alla proporzionalit di un divieto esteso a tutta larea Schengen, in particolar modo quando entrano in gioco altri diritti fondamentali, quali quelli concernenti il ricongiungimento familiare.

I divieti dingresso emessi al di fuori dellambito di applicazione della direttiva rimpatri non impediscono formalmente agli altri Stati di accordare laccesso allarea Schengen.Gli altri Stati possono, tuttavia, tener conto dei divieti dingresso quando devono decidere se rilasciare un visto o autorizzare un ingresso. I divieti possono pertanto avere effetti su tutta larea Schengen, nonostante il fatto che un divieto possa essere pertinente solo per lo Stato che lo ha emesso, il quale ritiene una persona non gradita, per esem-pio, per ragioni connesse alla stabilit politica: una segnalazione Schengen emessa nei conf