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MEDICO COMPETENTE E CONTROLLI ALCOLOGICI

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MEDICO COMPETENTE E CONTROLLI ALCOLOGICI

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VECCHIO ACCORDO: 3 birre ogni turno di lavoro

NUOVO ACCORDO: 1 birra ogni turno di

lavoro

SCIOPERO!

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I LIMITI DI LEGITTIMITA’

DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE

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IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

Misure alla fonte e di tutela collettiva

Dispositivi di protezione individuale

SORVEGLIANZA SANITARIA(gestisce il rischio “residuo”)

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misurenecessarie (art.2087 c.c.) nel rispetto del principio di sussidiarietà

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PRIMA CONSEGUENZA

Non si può rifiutare la visita medicaCass. sez. III pen. 6.4.93 n. 3160 Ric. P.M. in c. Faccini: “Risponde del reato di cui

all’art.33, comma 1, DPR 303/56 il datore di lavoro che non imponga ai dipendenti di sottoporsi alle visite mediche periodiche obbligatorie medianti sanzioni disciplinari

adeguate sino a giungere al licenziamento per giusta causa”; infatti “… tanto non è in contrasto con l’art.5 dello statuto dei lavoratori che vieta al datore di lavoro di

accertare l’idoneità o l’infermità del lavoratore dipendente, se non tramite l’intervento delle unità sanitarie locali; né con l’art.32 della Costituzione che

assoggetta i trattamenti sanitari obbligatori a riserva di legge, nel caso appunto il DPR n.303; senza trascurare, d’altro canto, che il sistema dei controlli periodici sul personale a contatto con sostanze tossiche non è posto nel solo interesse del singolo,

bensì in quello superiore della collettività, essendo noto il peso degli invalidi sulla economia nazionale”.

Cass. sez. III pen. 20.6.91 n. 6828, Facchini: Qualora i lavoratori si rifiutino di sottoporsi a tali visite, il datore di lavoro deve provvedere ad indurli, ricorrendo, se

necessario, ad adeguate sanzioni disciplinari”

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SECONDA CONSEGUENZAIl medico competente deve essere scelto liberamente dal datore di

lavoro. Cass. sez. III pen. 20.6.91 n. 6828, Facchini: “Le visite mediche preventive e

periodiche sui lavoratori esposti a rischio di cui all’art.33 DPR 303/56 non sono di competenza esclusiva delle strutture pubbliche”. “La norma di cui all’art.33 DPR 303/56, dettata in materia di igiene del lavoro, non è in contrasto con l’art.5 dello Statuto dei lavoratori. Né possono essere condivise le conclusioni della sentenza di

questa stessa Corte, sezione lavoro 21.4.86, secondo cui anche gli accertamenti sanitari obbligatori previsti dall’art.33 DPR 303/56 sono di competenza esclusiva

delle strutture pubbliche. Ciò infatti porterebbe ad escludere la diretta responsabilità del datore di lavoro che non sarebbe più perseguibile né penalmente né civilmente sol che dimostri di avere tempestivamente provocato l’intervento della struttura pubblica, in palese contrasto con la giurisprudenza e la dottrina che ha, invece, sempre ritenuto responsabile delle eventuali conseguenze dannose derivate al dipendente il datore di lavoro che abbia omesso di sottoporre il lavoratore ad adeguato controllo sanitario proprio in considerazione che su di esso grava l’obbligo specifico di provvedere a

riguardo”.

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Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 1728, 21gennaio 2005 Ric. Fortebuono: «… il medico aziendaleviene così a configurarsi come collaboratore necessariodel datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata,per coadiuvare il primo nell’esercizio della sorveglianzasanitaria nei luoghi di lavoro dove essa è obbligatoria », eche «la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligodel datore di lavoro per la tutela della integrità psicofisicadei lavoratori, deve essere svolta attraverso lacollaborazione professionale del medico aziendale».

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ART. 5. L 300/70 - Accertamenti sanitari.

«Sono vietati accertamenti da parte del datoredi lavoro sulla idoneità e sulla infermità permalattia o infortunio del lavoratore dipendente…Il datore di lavoro ha facoltà di farcontrollare la idoneità fisica del lavoratore daparte di enti pubblici ed istituti specializzati didiritto pubblico».

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RAPPORTI TRA LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL M.C. E LEGGE SULLA PRIVACY

Art.5 S.L. «Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente …Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico»

L’art.41 comma 2 D.Lgs 81/2008 obbliga il d.l. ad accertare l’idoneità al lavoro a mezzo di un medico privato di propria insindacabile scelta (Cass. 20.6.91, Facchini) in conformità all’art.2087 c.c.

Negli ASPP il lavoratore vieneobbligatoriamente (Cass. pen. 3160/93, Faccini) visitato da un medico scelto non da lui ma dal d.l. e verso cuinon può esprimere un “consenso”(Art.23 D.Lgs 196/2003 Codice della Privacy)

QUALI SONO I LIMITIDELL’OPERATO DELMEDICO COMPETENTEE DELLA SUA POSIZIONEDI GARANZIA?

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IL VERO SIGNIFICATO DELL’ART.5 S.L.

Cass. pen., 30/05/1980, Dal Negro: “L’art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 (accertamenti sanitari), tutela la libertà e la dignità del lavoratore, evitando che gli imprenditori possano ricorrere ad accertamenti sanitari diretti, per mezzo di medici di loro fiducia, per soddisfare interessi estranei alla verifica dello stato di salute o di idoneità fisica dei lavoratori, con conseguente offesa alla dignità di costoro e talvolta lesione della certezza del rapporto di lavoro”. L’art. 33 d. pres. rep. 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali sull’igiene del lavoro), sulle visite mediche nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti, non è in contrasto con l’art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300, che vieta accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e infermità del lavoratore dipendente; ciò per il carattere di specialità generale e particolare della prima disposizione, sia per la diversità del fine tutelato, la salute del lavoratore e non la sua dignità e la sua libertà, sia per le sue difformità strutturali e particolari di fronte a quelle generiche e generali dello statuto dei lavoratori (obbligatorietà e non facoltatività della visita da parte del datore di lavoro, controllata ed eventualmente integrata dall’intervento dell’ispettorato del lavoro)”.

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Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 1728 del 21 gennaio 2005 (u.p. 9 dicembre 2004) - Pres. Zumbo - Est. Onorato - P.M. (Conf.) Salzano - Ric. Fortebuono

«La legge n. 300/1970 intende tutelare la libertà e dignità dei lavoratore; a tal fine, l’art. 5 mira aimpedire che i datori di lavoro, per controllare l’assenza per infermità del lavoratore, ricorrano amedici di loro fiducia, anziche ´ ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti (orasostituiti dai medici dei servizio sanitario indicati dalle regioni), potendo così strumentalizzarel’accertamento sanitario per fini impropri, che possono essere lesivi della dignità del lavoratore (adesempio per comminare abusivamente sanzioni disciplinari o addirittura per risolvere illegittimamente ilrapporto di lavoro). In una parola, la ratio della norma è di garantire l’imparzialità del controllo sanitariosulla infermità del lavoratore dipendente, a tutela della dignità di quest’ultimo. Il D.Lgs. n. 626/1994,invece, vuole garantire la sicurezza e la salute del lavoratore durante il lavoro; e a tal fine prescriveche gli obblighi di prevenzione e protezione gravanti sul datore di lavoro siano assolti, per determinatelavorazioni a rischio, con la collaborazione professionalmente qualificata di un medico aziendale, il qualedovrà accertare in via preventiva e periodica lo stato di salute dei lavoratori, istituire e aggiornare lecartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore, visitare periodicamente gli ambienti di lavoro insieme alresponsabile dei servizio di prevenzione e protezione, etc. (art. 17 piu` volte citato). Il medico previstodal D.Lgs. n. 626/ 1994 è quindi incaricato stabilmente dal datore di lavoro sulla base di un rapportofiduciario, e puo` essere o dipendente di una struttura esterna, pubblica o privata convenzionata, oppurelibero professionista ovvero dipendente del datore di lavoro (art. 17, comma 4). I suoi compiti sonodefiniti per legge e sono comunque finalizzati alla prevenzione e protezione dei lavoratori esposti allospecifico rischio lavorativo: pertanto non sono estensibili ad altri settori. Se da una parte è scelto epagato dal datore di lavoro, perche ´ deve coadiuvare quest’ultimo nell’esercizio dei suoi obblighiprevenzionali, dall’altra egli deve svolgere il suo servizio professionale solo nell’interesse della salute edella sicurezza dei lavoratori, tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza (art. 92)».

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I LIMITI DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE

Qualunque atto del medico competente è legittimo SOLO se finalizzato all’accertamento

della IDONEITA’, cioè alla sicurezza sul lavoro del lavoratore e dei terzi.

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COSA VUOL DIRE «IDONEO ALLA

MANSIONE»?

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I SOGGETTI CERTIFICANTI LA IDONEITA’

MEDICO COMPETENTE COMMISSIONI EX ART.5 S.L.

COMMISSIONE ex ART.41 comma 9 D.Lgs 81/08

CTU DEL GIUDICE MONOCRATICODEL LAVORO

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COSA VUOL DIRE IDONEO?

Il significato fondamentale ed esclusivo della idoneità è:

“il lavoratore può essere adibito alla mansione specifica senza prevedibile

pericolo per la sua salute e sicurezza”

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COSA VUOL DIRE IDONEO CON PRESCRIZIONI?

Vuol dire che se non vengono rispettate le prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità vi è

“prevedibile” pericolo per la salute del lavoratore.

Cass. Pen. sez. IV, 8.6.87 n.7130: “In materia di eventi colposi per violazione di regoleantinfortunistiche, allorchè siano contestate l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia, ilcriterio per l’individuazione della colpa è data dal ricorso al concetto di prevedibilità,ossia il principio che, fuori dell’ipotesi di inosservanza di specifiche prescrizioninormative, possono ascriversi a colpa, solo quegli eventi che, in relazione alle particolaricircostanze del caso concreto, siano prevedibili dal soggetto al momento dellarealizzazione della sua condotta. Ne consegue che non può pretendersi l’adozione diaccorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili edeccezionali in base alla comune esperienza”

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IL PROBLEMA DEI TERZIAncora oggi i medici del lavoro si chiedono se un lavoratoreè idoneo quando può essere adibito ad una mansione senzaprevedibile pericolo per la sua salute e sicurezza o se ilconcetto di idoneità contempli necessariamente anche lasalute e sicurezza dei terzi.Trattasi in verità di un non-problema in quanto gli obblighidi sicurezza del datore di lavoro derivano dai principicostituzionali di «diritto alla salute» (art.32) e «iniziativaeconomica che non può svolgersi in contrasto con l'utilitàsociale o in modo da recare danno alla sicurezza, allalibertà, alla dignità umana» (art.41 comma 2).Ovviamente anche la salute degli altri è tutelata dallaCostituzione … e la normativa sulla droga conferma tuttociò.

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I LIMITI DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE

Qualunque atto del medico competente è legittimo SOLO se finalizzato all’accertamento

della IDONEITA’, cioè alla sicurezza sul lavoro del lavoratore e dei terzi.

Al medico competente non può quindi essere chiesto tutto ma può essere chiesto tutto quello che è necessario per adibire un lavoratore alla mansione senza prevedibile pericolo per la sua

e altrui salute e per gli impianti 18

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PERENTORIETA’ DELLE PRESCRIZIONI

Il “significato” fondamentale dei giudizi di idoneità espressi delmedico competente è pertanto quello di “prescrizioni di pericolo”: “èsoggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. ildatore di lavoro che, consapevole dello stato di infermità del lavoratore,continui ad adibirlo a mansioni suscettibili di metterne in serio pericolola salute. In tale ipotesi deve ritenersi che, in ossequio al principio dibuona fede di cui all'art. 1375 c.c., il datore di lavoro - sempre che glisia reso possibile dall'assetto organizzativo dell'impresa - debba adibireil lavoratore ad altre diverse mansioni compatibili con la sua residuacapacità lavorativa …restando in ogni caso vietata la permanenza dellavoratore in mansioni pregiudizievoli al suo stato di salute” (Cass. Civ.sez. lavoro n.5961 del 03/07/1997).

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I CONTROLLI SULL’ALCOL

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NORMATIVA SUI CONTROLLI ALCOLOGICI

Art.15 L.125/2001: i “controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro”

possono essere effettuati “esclusivamente” dal medico competente

o dai medici dello SPSAL territorialmente competenti.

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INDICATORI EMATOCHIMICIGli esami di laboratorio sono utili nei casi in cui la clinica sia già

indirizzata verso le complicanze organiche causate dall’uso di alcol e quando si voglia valutare il risultato del trattamenti.

Gli esami di laboratorio utili ai fini diagnostici sono i seguenti:

Nei casi di intossicazione acuta:•dosaggio dell’alcol nel sangue e nell’aria espirata.

Nelle situazione di dipendenza:•CDT+GGT•significativi sono da considerarsi anche un aumento associato di VCM e g-GT

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Transferrina desialata (carbohydrate-deficient-transferrin - CDT)

Si ritiene che la CDT sierica aumenti in caso di consumo di bevande alcoliche in quantità superiori ai 60 g/die per un periodo di almeno 7-10 giorni. Un periodo di tempo di 2-3 settimane è necessario prima di osservare il ritorno a valori normali di CDT in soggetti divenuti astinenti da bevande alcoliche.Il meccanismo patogenetico alla base dell’aumento dei valori della CDT nei soggetti alcolisti è dato all’inibizione della glicosilazione proteica indotta dall’etanolo e dall’acetaldeide. QUESTO NON E’ UN ESAME DI UBRIACHEZZA ACUTA BENSI’ DI UBRIACHEZZA CRONICA!

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La combinazione di gamma-GT + CDT nella determinazione di consumo eccessivo di bevande alcoliche risulta maggiormente sensibile rispetto all’utilizzazione di tali parametri singolarmente. Infine, la scarsità degli studi, la difficoltà ed il costo di misurazione di nuovi marcatori di abuso acuto e cronico di bevande alcoliche (rapporto 5- HTOL/5-HIAA, acido sialico della apolipoproteina J, microeterogeneità della glicoproteina acida alfa-1, addotti proteici dell’etanolo, corpi chetonici, dolicolo urinario, fosfatidiletanolo, salsolinolo, beta-esosaminidasi, manolildialdeide) rende ancora difficoltoso il loro utilizzo nella pratica clinica.

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INDICATORI PSICOLOGICI•ansia•depressione •insonnia•aggressività aumentata •pensiero confuso •amnesie•difficoltà di concentrazione•problemi familiari

È possibile estendere l’esame anamnestico indagando sulla storiatraumatologica dell’assistito. Il medico può avvalersi, a tale scopo,dell’anamnesi traumatologica, considerando due o più risposteaffermative alla stessa come un ulteriore indicatore dell’esistenza diproblemi alcolcorrelati. Tale strumento può essere efficacemente utilizzatoa partire dal diciottesimo anno d’età dell’assistito e segue la seguentetraccia:1.ha mai avuto fratture o distorsioni? 2.ha mai avuto incidenti stradali? 3.ha mai avuto traumi cranici? 4.ha mai avuto traumi durante una colluttazione? 5.ha mai avuto traumi durante o dopo aver assunto alcolici?

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Uno dei test alcolimetrici più semplici e di facile esecuzione è il “saliva alcool test”: kit usa e getta, pratico e di facile conservazione, utilizzato anche da alcuni nuclei operativi di alcologia per il controllo dei pazienti seguiti ambulatorialmente Va tenuto comunque presente che, data la rapida metabolizzazione dell’etanolo (emivita 1 g/kg/h dopo la completa astensione dall’uso di bevande alcoliche), i valori di alcolemia e alcoluria come marker di assunzione di alcol rendono indicati tali esami solo per la verifica e l’analisi dello stato in corso.

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Etilometro

L’alcolemia è l’unico test diagnostico atto a stabilire se unapersona, al momento del prelievo, è sobria o meno.

In base al regolamento applicativo del nuovo codice dellastrada questo è l’unico mezzo legale per la misuradell’alcolemia.

I risultati ottenuti con l’etilometro correlano con quelligascromatografici ottenuti nel sangue perché dopo 15 minutidall’assunzione l’etanolo dell’area alveolare è in equilibriocon quello ematico.

Per legge si devono fare due misure, separate da almeno 5minuti (per evitare sopra-valutazioni dovute alla presenza dialcol buccale) e i due valori devono essere concordi

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GLI ETILOMETRI

Questo genere di dispositivi (escluso il probatorio per le forze di Polizia), non sono ancora regolamentati dalla legge e questo crea molta confusione. Un buon etilometro deve possedere sia un ottimo sensore che un’affidabile scheda madre (circuito). Il cuore di un etilometro è il sensore ed il suo valore trasmesso sul display sarà tanto più fedele, tanto maggiore sarà la qualità della scheda madre ed il suo software gestionale.L’unico documento che garantisce l’affidabilità e la tolleranza di un etilometro è il “ certificato metrologico ”, oltre il normale CE obbligatorio per la sicurezza nell’uso. Un certificato CE medicale non garantisce la sua sensibilità o tolleranza metrologica. (E’ stata generata molta confusione anche da chi ha scritto ignorantemente le linea guida del Piemonte)

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Gli etilometri che rispettano il D.lgs 332/2000, come sancisce la madre della medicina del lavoro (legge n. 81/2008), sono fondamentalmente gli etilometri a cella elettrochimica (Fuel-cell) e si dividono in 7 categorie per sensore, funzionalità, memoria, durata, sensibilità, ecc:• sensore 4 mm di ferro/rame = è un giocattolo ( 50-70 €) scheda madre e software

inefficiente- 1 mese-?? • sensore 6 mm di rame/nichel = scarso ( 70-160 €) scheda madre e software

scadente-Durata 6/12 mesi• sensore 8 mm di nichel = medio ( 200-350 €) scheda madre e software

discreto - Durata 2 anni• sensore 8 mm di rame/platino = buono ( 450-800 €) scheda madre e software

medio - Durata 5 anni• sensore 18 mm di platino = ottimo ( 900-1500 €) scheda madre e

software buono - Durata 7 anni• sensore 10 mm di platino nero = ottimo ( 900-1500 €) scheda madre e

software ottima - Durata 10 anni• sensore 12 mm. di platino nero = super ( 1200-2500 €) scheda madre e

software super- Durata 12 anniLa durata di un etilometro è considerata al mantenimento del 100 % delle caratteristiche e sensibilità di fabbrica.

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CERTIFICAZIONE TARATURAL'etilometro Draeger mod 7110 MKIII come "tutti" gli etilometri omologati devono rispettare le caratteristiche e quindi obblighi espressi nel DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1990, n. 196 (G.U. n. 171 del 24.7.1990) .Non possono essere utilizzati se non hanno passato con esito positivo la visita di controllo annuale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE S.I.I.T.Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivivia di Settebagni n° 333 06-872881 06-87288278 di ROMA

Il regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza emesso dal MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITÀ' E DELL'INTERNO potrà essere letto dal linkhttp://digilander.libero.it/etilometri/http://digilander.libero.it/etilometri/normativ.htm ( Decreto integrale e stampabile).

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In breve è obbligatorio sottoporre l'etilometro ognianno ad una severa visita di revisione pressol'ufficio delle prove competente del Ministero edogni qualvolta che a causa di urti o rottureaccidentali l'apparecchio segna letture non in lineacon i parametri richiesti dall'omologazione. Taleesito e superamento dell'idoneità ad usare ancoral'apparecchio deve essere riportata sul librettodell'etilometro. Tale libretto deve essere esibito (arichiesta) obbligatoriamente dal Comando di poliziache ne fa uso.

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E’ giunta notizia dell’elaborazione di un atto di indirizzo sul tema alcol e stupefacentilista unica in parlamentoIntroduzione della saliva come matrice biologica elettiva per la ricerca delle sostanze stupefacenti (senza preavviso)Maggiore autonomia professionale nel poter operare delle scelte per la definizione dei controlli e per la gestione dei casi positivi ai test di screeningIl risultato del test alcolimetrico deve essere sempre negativo, cioè stimabile come uguale a zero, per controlli effettuati nel corso dell’attività lavorativa; potrebbe invece essere accettato un valore positivo (comunque inferiore a 0,3 g/l) entro la prima mezz’ora dalla ripresa dell’attività.Considerata l’intenzione espressa durante l’audizione di non penalizzare i soggetti che assumono metadone a scopo terapeutico, in coerenza con l’eliminazione della sostanza dai cut-off dei test di screening sulla saliva, analoga operazione dovrebbe essere condotta per la matrice cheratinica e per l’urina. Medesimo discorso vale per la buprenorfina.

NOVITA’ IN ARRIVO

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ALCOL E POTERE DISCIPLINARE

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SE E’ UBRIACO POI COSA FACCIO?

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-09-2010, n. 19361

«… 10. Nel merito, il licenziamento è stato ritenuto assistitoda giusta causa, in relazione alla gravità del fatto contestatoanche in relazione alla recidiva. L'apprezzamento dellagravità del fatto in rapporto alle previsioni contrattuali enormative costituisce, come da giurisprudenza costante, unapprezzamento incensurabile in Cassazione, oveadeguatamente motivato; il che si è verificato puntualmentenella fattispecie».

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Così in Corte di Cassazione n. 854/2015

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Quindi la legge che autorizza i controllialcolimetrici ad opera del medico competenteesiste già ma ci sono due problemi:

1. La legge non dice come devono essere fatti i controlli (a differenza dei test della droga).

2. Il medico competente non può uscire dal suo ambito di legittimità che è rappresentato dalla salute e sicurezza del lavoratore e dei terzi.

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QUESTO COMPORTA L’INTRODUZIONE DI UNA DISTINZIONE CONCETTUALE MOLTO IMPORTANTE …

SUL PIANO OPERATIVO E’ FONDAMENTALE DISTINGUERE TRA 1. ALCOLISTA ACUTO («ubriaco»)2. ALCOLISTA CRONICO («ubriacone»)

QUESTA DISTINZIONE PERO’ NON E’ SOLO OPERATIVA MA E’ ANCHE DOTTRINALE ALLA LUCE DEI LIMITI DI LEGITTIMITA’ DELL’OPERATO DEL MEDICO COMPETENTE

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UN UBRIACO RAPPRESENTA SEMPRE UN PERICOLOIMMINENTE PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORESTESSO E DEI TERZI

OGNI INTERVENTO DEL DATORE DI LAVORO E DELMEDICO COMPETENTE NON SOLO E’ QUINDI SOLOLEGITTIMO MA NCHE DOVEROSO ALLA LUCE DELPRINCIPIO DI NON ACQUIESCENZA

Cass. pen. sez. III. 29.5.2000 n. 6176, Fichera: “Quanto ai profili di colpa,deve anzitutto evidenziarsi che l’inerzia colpevole – nei reaticontravvenzionali omissivi – va commisurata con il criterio del consenso:all’inerzia rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge, deveaffiancarsi non la conoscenza effettiva, bensì la mera conoscibilità, intesaquale potere-dovere di conoscere una situazione di cui si ha l’obbligo diconoscenza. A fronte di un dovere di conoscenza, l’ignoranza colpevole nonè in alcun modo discriminata dalla legge …”

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COME COMPORTARSI 1/2In ipotesi di «caso acuto» il datore di lavoro ha l’obbligo

di porre fine subito alla condotta pericolosa se lo stato

mentale alterato era tale che anche un non medico «non

poteva non rendesi conto» di questo.

Il medico competente potrebbe eseguire l’alcolemia

(art.15 D.Lgs 125/2001) o l’etilometria (Certificazione di

taratura?) ma difficilmente è reperibile

Consigliamo di coinvolgere anche l’RLS o la RSU.

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COME COMPORTARSI 2/2

In ipotesi di «caso cronico» è necessarioporsi due domande:•Il lavoratore fa il suo lavoro?•Il lavoratore è pericoloso per sé, per glialtri o per gli impianti?

Richiedere accertamenti ex art.5 S.L.alla commissione medico-legale

Provinciale? Non idoneità del medico competente? Richiesta visita alcoologica?

E’ un problemadisciplinare (art.7 S.L.)

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ART. 5. L 300/70 - Accertamenti sanitari.

«Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sullaidoneità e sulla infermità per malattia o infortunio dellavoratore dipendente …Il datore di lavoro ha facoltà di farcontrollare la idoneità fisica del lavoratore da parte di entipubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico».

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Gazzetta Ufficiale N. 236 del 8 Ottobre 2008CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE

PROVINCEAUTONOME DI TRENTO E BOLZANOPROVVEDIMENTO 18 settembre 2008

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza ditossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007

(Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenzadi tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addettia mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi».

(Rep. Atti n. 178/CSR).

… 2. In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente

dichiarerà che «non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire

gli accertamenti sanitari» …

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• Il medico competente può svolgere accertamenti mirati esclusivamente a garantire la sicurezza del lavoratore e dei terzi

• Lo stato di ebrezza acuto è misurabile solo con etilometri certificati e tarati periodicamente dal ministero. Altri apparecchi non reggerebbero in tribunale

• L’ubriaco rappresenta sempre un pericolo per la sicurezza sul lavoro, l’ubriacone rappresenta «anche» un pericolo per la sicurezza sul lavoro

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ACCORDO SINDACALE

TEST NELLA SALIVA O CON ETILOMETRO PRECURSONE + EVENTUALE TESTIMONIANZA DEL MEDICO COMPETENTE

NEGATIVO

POSITIVO

IL LAVORATORE ACCETTA DI RICHIEDEREVISITA ALCOLOGICA ALL’ASL

IL LAVORATORE NON ACCETTA DI RICHIEDERE VISITA ALCOLOGICA ALL’ASL

IL LAVORATORE ACCETTA DI RICHIEDEREVISITA ALCOLOGICA ALL’ASL

PROVVEDIMENTI DISCPLINARI CONCORDATI CON IL SINDACATO IN BASE AL TIPO DI LAVORO O NON IDONEITA’?

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IL REALE OBBLIGO DI TROVARGLI UN’ALTRA MANSIONE

Cass. Sez. unite n. 7755/98 «Norme di chiusura sono comunque l'art. 1362 c.c, secondo comma, e l’art.1366 c.c., che, imponendo l'interpretazione del contratto anche in base al comportamento delle parti successivo alla sua conclusione

e comunque secondo un criterio di buona fede oggettiva, inducono a definire la prestazione dovuta dal lavoratore ed esigibile dal datore in tutte le attività riconducibili all'art. 2103 più volte citato (cfr. Cass. 3 febbraio 1996, n. 923)».

Art. 1366 c.c.: «Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede»Art. 1362 c.c.: «Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si

deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto»