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Anno 3 | Numero 8 | Settembre 2019 IL COLLABORATORE DI STUDIO Mensile operativo dedicato alla crescita delle Risorse dello Studio Professionale Settembre 2019

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Anno 3 | Numero 8 | Settembre 2019

IL COLLABORATORE

DI STUDIOMensile operativo dedicato alla crescitadelle Risorse dello Studio Professionale

Settembre2019

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Il Collaboratore di Studio 2

INDICE

Corrispettivi telematici: periodo transitorio e procedure nel caso di malfunzionamento .......................................................p.31

Lo sconto diretto in fattura per Ecobonus e Sismabonus ......................................................................................................p.40

Il modello 770 ...........................................................................................................................................................................p.46

Le modifiche estive e le correzioni ai modelli ISA ..................................................................................................................p.55

Il ravvedimento operoso: le novità del Decreto Crescita .......................................................................................................p.60

La deducibilità dell’Imu alla luce del Decreto Crescita ..........................................................................................................p.67

Il quadro RW ...........................................................................................................................................................................p.71

SPF Soluzioni di pratica fiscale

NIB Novità in breve

Circolari, risoluzioni, provvedimenti, risposte agli interpelli e altre novità fiscali del periodo .................................................p.03

Modello Redditi 2019 – gli ultimi controlli! ..........................................................................................................................p.12

Le principali scadenze fiscali commentate di settembre e ottobre 2019! ...........................................................................p.25

SOS Schede operative di sintesi

Il trattamento contabile delle immobilizzazioni in corso ......................................................................................................p.76

SPC Soluzioni di pratica contabile

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Il Collaboratore di Studio 3

NIB Novità in breve

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Circolare Agenzia delle Entrate n. 17 del 2 agosto 2019

La circolare n. 17 fornisce, in primo luogo, chiarimenti in merito ai dati precalcolati presenti negli ISA 2019 e sui benefici premiali, mentre nella seconda parte vengono presentate le risposte a dei quesiti specifici.In riferimento ai dati precalcolati, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che se il contribuente procede al calcolo dell’ISA senza apportare alcuna modifica alle variabili predisposte non verranno effettuate contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si ricorda che, in fase di calcolo, il contribuente può variare esclusivamente i valori delle variabili modificate. Qualora si ravvisassero anomalie o disallineamenti, il contribuente potrà fornire elementi esplicativi esclusivamente compilando le “note aggiuntive”.Per quanto attiene l’apposizione del visto di conformità, la circolare chiarisce che per i soggetti che ottengono un punteggio pari almeno a 8 è previsto l’esonero dell’apposizione del visto per la compensazione dei crediti fino a 20.000 Euro. Il beneficio è riferito esclusivamente ai crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap, relativamente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata. Viene, altresì, evidenziato come il limite di 20.000 Euro opera per ogni singola tipologia di credito: «se dalla dichiarazione emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità» Mentre, nel caso in cui venga utilizzato in compensazione un credito d’importo superiore ai 20.000 Euro, è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità su tutta la dichiarazione.

A cura della Redazione

Circolari, risoluzioni, provvedimenti, risposte agli interpelli e altre novità fiscali del periodo

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Novità in breve

Il Collaboratore di Studio 4

NIB

LINEE GUIDA SULLA PREVENZIONE E CONTRASTO DELL’EVASIONE FISCALE

Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 8 agosto 2019

Con la circolare n. 19 vengono presentate le strategie e le linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale, sull’attività di consulenza, sul contenzioso e sulla tutela del credito erariale.L’introduzione della fattura elettronica, prima e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, poi, consentono un migliore e più efficace controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con i nuovi strumenti, sarà possibile intercettare potenziali fenomeni evasivi e di frode fiscale attraverso un immediato riscontro delle anomalie emergenti dal confronto tra i dati riscontrabili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi e le informazioni riportate nelle liquidazioni periodiche Iva e nella dichiarazione annuale Iva.Sempre in merito alle nuove attività di controllo, verrà prestata particolare attenzione ai soggetti che usufruiscono del regime forfettario al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del regime di vantaggio. Si evidenzia che i controlli non riguarderanno solo i contribuenti che abbiano adottato il regime per la prima volta nel 2019, bensì anche i soggetti che abbiano beneficiato del regime di favore negli anni precedenti.Nel corso del 2019 sono state predisposte e, successivamente, inviate diverse lettere a contribuenti persone fisiche per i quali sono state riscontrate anomalie dichiarative. Tale attività di compliance è stata basata sulle seguenti anomalie:• omessa presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2018;• contribuenti che abbiano dichiarato, per il periodo d’imposta 2017, un importo delle operazioni

attive Iva inferiore a quanto comunicato dai propri clienti o da loro stessi all’Agenzia delle Entrate;

• contribuenti con particolari anomalie nel triennio 2015, 2016 e 2017.La selezione sulle imprese di minori dimensioni riguarderà principalmente le realtà che sottofatturano le prestazioni attive o portano in deduzione costi non inerenti l’attività esercitata. Gli indicatori di rischio, proposti nella circolare, possono essere, a titolo esemplificativo:• presenza di crediti Iva in apparenza non giustificabili in basi ai dati economici;• effettuazione di acquisti da soggetti che omettano la presentazione delle relative dichiarazioni

fiscali e del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva”;• presenza di un elevato importo dei costi c.d. “residuali”;• acquisti effettuati da controparti che dichiarino l’esercizio di attività in codici ATECO residuali;• presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo.

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Novità in breve

Il Collaboratore di Studio 5

NIB

I NUOVI SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019

Il provvedimento n. 236086 definisce gli ulteriori servizi online, messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei contribuenti che non abbiano disponibilità di un registratore telematico nei primi sei mesi di vigenza del nuovo obbligo, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 127/2015.Sarà possibile trasmettere i dati attraverso:1. un servizio di upload di un unico file contenente i dati dei corrispettivi complessivi per

singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile ed imposta oppure di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;

2. un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”;

3. un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto attraverso protocollo HTTPS, oppure un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

Il contribuente può effettuare direttamente la trasmissione dei dati ovvero delegare un intermediario che dovrà rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta attestante la ricezione da parte dell’Agenzia.I servizi saranno disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate entro il 29 luglio 2019.

ECOBONUS E SISMABONUS – SCONTO IN FATTURA

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 660057 del 31 luglio 2019

Attraverso il provvedimento n. 660057 sono state disposte le modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura sugli interventi di risparmio energetico e adeguamento antisismico per un ammontare pari alle detrazioni fiscali, così come disposto dall’art. 10 del D.L. n. 34/2019. I soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, comunicandolo all’Amministrazione Finanziaria attraverso le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.La comunicazione deve avvenire, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese e deve contenere, peraltro, l’esplicito assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Si precisa che la comunicazione può anche essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita modulistica.Il fornitore potrà recuperare lo sconto praticato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte del contribuente, in cinque quote annuali di pari importo. Inoltre, il fornitore deve attestare l’effettuazione dello sconto avvalendosi delle funzionalità messe a disposizione nell’area riservata del portale internet dell’Agenzia delle Entrate. Al fornitore è concessa l’ulteriore possibilità di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest’ultimi. È, in ogni caso, esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziario, nonché alle Pubbliche Amministrazioni. Al cessionario sono riservate le medesime condizioni applicate al cedente in merito all’utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24.

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Novità in breve

Il Collaboratore di Studio 6

NIB

TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE VENDITE A DISTANZA TRAMITE MARKET PLACE E PIATTAFORME ONLINE

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 660061 del 31 luglio 2019

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L. n. 34/2019, un soggetto passivo che faciliti, tramite market place o piattaforme elettroniche, le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza all’interno dell’Unione Europea deve trasmettere, entro il mese successivo al termine di ciascun trimestre, i dati relativi a ciascun fornitore che abbia effettuato almeno una vendita durante il trimestre di riferimento. I responsabili delle piattaforme web saranno considerati debitori d’imposta per le vendite a distanza in caso di omessa trasmissione dei dati ovvero di trasmissione incompleta degli stessi, se non dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore.Con il provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019 vengono definiti i dati da trasmettere relativamente a ciascun fornitore che abbia effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:• dati anagrafici completi del fornitore;• numero totale delle unità vendute in Italia;• a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di

vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.In merito alle modalità di trasmissione, i dati possono essere trasmessi tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline e devono necessariamente essere utilizzati i software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per la trasmissione è possibile avvalersi degli intermediari abilitati. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, possono identificarsi direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In sede di prima applicazione, la prima trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2019.

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO E REGIME FORFETTARIO

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 69 del 22 luglio 2019

Nella risoluzione n. 69, le Entrate forniscono importanti chiarimenti in merito alla detrazione per i figli a carico nella situazione in cui uno dei genitori applichi il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, mentre l’altro sia titolare di redditi da lavoro dipendente. Ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. c) del Tuir, nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per i figli a carico è ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tale percentuale è derogabile esclusivamente nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a chi dei due percepisca il reddito complessivo di ammontare più elevato. Quindi, ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesto dal richiamato art. 12, comma 1 lett. c) del Tuir, il genitore che beneficia del regime forfettario dovrà determinare il proprio reddito secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 64 della L. n. 190/2014, al lordo dei contributi previdenziali e unitamente ad altri redditi eventualmente conseguiti. Qualora il reddito così determinato dovesse risultare inferiore a quello del coniuge non in regime forfettario, sarà possibile, per quest’ultimo, fruire della detrazione per i figli a carico per l’intero importo.

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Novità in breve

Il Collaboratore di Studio 7

NIB

PROROGA DEI VERSAMENTI

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 71 del 1 agosto 2019

Con la risoluzione n. 71, l’Agenzia illustra i nuovi termini di versamento, fissati al 30 settembre 2019 dalle disposizioni dell’art. 12-quinquies, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2019, delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali.Nel dettaglio:• in caso di versamento in un’unica soluzione il soggetto, titolare o non titolare di partita

Iva e beneficiario della proroga, dovrà effettuare il versamento entro il 30 settembre 2019 ovvero entro il 30 ottobre 2019 con maggiorazione dello 0,40%;

• in caso di versamento rateizzato, i soggetti titolari di partita Iva dovranno effettuare i versamenti in tre rate scadenti rispettivamente il 30 settembre 2019 (senza interessi), il 16 ottobre 2019 (interessi 0,18%) e il 18 novembre 2019 (interessi 0,51%). Qualora si scelga di avvalersi del beneficio ex art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 435/2001, si dovranno effettuare i versamenti come segue:- entro il 30 ottobre 2019 la prima rata con maggiorazione dello 0,40% e senza interessi;- entro il 18 novembre 2019 la seconda rata, con maggiorazione dello 0,40% e con

interessi (0,18%).I soggetti non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese dovranno effettuare i versamenti in tre rate scadenti:- il 30 settembre 2019, prima rata senza interessi;- il 31 ottobre 2019, seconda rata con interessi (0,33%);- il 2 dicembre 2019, terza rata con interessi (0,66%);

Qualora si scelga di avvalersi del beneficio ai sensi del art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 435/2001, si dovranno effettuare i versamenti come segue:

- entro il 30 ottobre 2019 la prima rata con la maggiorazione dello 0,40% e senza interessi;- entro il 31 ottobre 2019 la seconda rata con la maggiorazione dello 0,40% e senza interessi;- entro il 2 dicembre 2019 la terza rata con la maggiorazione dello 0,40% e con interessi (0,33%).

È fatta salva la possibilità di versare le somme dovute secondo gli ordinari piani di rateazione, quindi entro il 30 settembre 2019 devono essere corrisposte le prime quattro rate senza interessi. Nel caso in cui, invece, ci si avvalga del beneficio di cui al citato art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 435/2001, entro il 30 settembre 2019 devono essere versate le prime tre rate senza maggiorazione né interessi. Giova ricordare la necessità di evidenziare, nella delega di pagamento, il numero di rata versata.Infine, se entro il 30 settembre si effettuano versamenti con scadenze ed importi di libera scelta, resta ferma l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo entro il 30 settembre 2019 senza interessi.

ECOBONUS – CONTRIBUENTE NO TAX AREA

Risposta Agenzia delle Entrate n. 298 del 22 luglio 2019

Ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter del D.L. n. 63/2013, è concessa la facoltà ad un soggetto ricadente nella c.d. “no tax area” di cedere, in favore dei fornitori o di altri soggetti privati, il credito corrispondente alla detrazione delle spese sostenute qualora effettui interventi di riqualificazione energetica. L’unica condizione richiesta è la sussistenza della condizione di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per interventi di riqualificazione energetica, nell’anno antecedente a quello di sostenimento delle stesse, non potendo in tale circostanza beneficiare della detrazione.Nella risposta n. 298 viene, inoltre, sottolineato che le modalità di cessione sono libere, ma gli adempimenti di comunicazione nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria dei dati relativi alla cessione sono espressamente previsti dal punto 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 100372 del 19 aprile 2019. Sempre all’interno del summenzionato provvedimento, al punto 5, si stabilisce la possibilità per il cessionario di utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione, presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

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Novità in breve

Il Collaboratore di Studio 8

NIB

LA PROCEDURA DI RESO E IL NUOVO DOCUMENTO COMMERCIALE

Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 21 del 1 agosto 2019

Anche con il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri restano attuabili le previgenti procedure di reso della merce stabilite nella risoluzione n. 154 del 2001 e nella risoluzione n. 219 del 2003. Nel principio di diritto n. 21 si afferma che quanto stabilito nelle suddette risoluzioni resta applicabile anche al documento commerciale, laddove la procedura di rettifica dell’Iva offre idonee garanzie in merito alla certezza dell’operazione di reso. Viene, altresì, sottolineata l’importanza delle scritture ausiliarie di magazzino che, se correttamente tenute, consentono di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.L’Agenzia fornisce chiarimenti sul trattamento dell’Iva e le procedure da attuare nelle situazioni in cui l’esercente di una data attività commerciale riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall’acquisto, ricevendo un “buono-acquisto” di pari valore o il rimborso del prezzo pagato. Si ricorda che la procedura di reso deve fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta correlazione tra la restituzione del bene e i documenti probanti l’acquisto originario.

DOCUMENTO COMMERCIALE – INDICAZIONE DELLA VOCE “RESTO”

Risposta Agenzia delle Entrate n. 338 del 12 agosto 2019

Il “layout del documento commerciale”, così come definito dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, prevede tra le diverse voci anche il “resto”, in modo da tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione effettuata. Nella risposta n. 338, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce i dubbi in merito alla valorizzazione di tale voce all’interno di detto documento: infatti, la mancata indicazione del resto non è direttamente sanzionabile.

DEDUZIONE IRPEF DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAL TITOLARE DELL’IMPRESA FAMILIARE

Risposta Agenzia delle Entrate n. 248 del 16 luglio 2019

Nel caso di impresa artigiana o commerciale, il titolare è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa. Per legge, il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi che successivamente potranno portare in deduzione i contributi versati, a condizione che egli abbia effettivamente esercitato la rivalsa. Diversamente accade nella disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura in favore di collaboratori/coadiutori, in quanto vi è l’assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa. Di conseguenza, non è consentito il riconoscimento della deducibilità Irpef dei suddetti contributi. Il contribuente non può dedurre i contributi previdenziali rimborsati al titolare dell’impresa agricola, non potendo trovare applicazione l’art. 10, comma 1 lett. e) del Tuir.

CESSIONE CREDITO IMPOSTA - ECOBONUS E SISMABONUS

Risposta Agenzia delle Entrate n. 249 del 16 luglio 2019

Relativamente ai soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, è stato già chiarito che qualora il fornitore del servizio si avvalga di un subappaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata a favore di quest’ultimo o anche al soggetto che ha fornito i materiali necessari. In entrambi i casi, abbiamo di fronte soggetti che presentano collegamenti con l’intervento ovvero con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nella fattispecie in cui la cessione avvenga, invece, nei confronti della stessa persona, che opera in veste di titolare ditta individuale subappaltatrice, verrebbe meno il requisito della “terzietà” richiesto dalla normativa. Si realizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese per l’intervento di riqualificazione energetica ed antisismico utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta lorda, in credito d’imposta utilizzabile, invece, in compensazione anche di altre imposte.

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Novità in breve

Il Collaboratore di Studio 9

NIB

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

Risposta Agenzia delle Entrate n. 268 del 18 luglio 2019

L’agevolazione della cedolare secca è riservata al locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto di reale di godimento sugli immobili, che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni. Se l’immobile risulta essere detenuto pro quota da persone fisiche e soggetti societari, l’opzione per il regime della cedolare secca potrà essere esercitata disgiuntamente solo dai titolari persone fisiche.

ALIQUOTE IVA NELLE DIVERSE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO L’INSTALLAZIONE DI ASCENSORI

Risposta Agenzia delle Entrate n. 18 del 24 luglio 2019

Va fatta, in premessa, una distinzione tra l’installazione di ascensori in edifici a prevalente destinazione abitativa, nell’ambito di un appalto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche e l’installazione degli stessi nell’ambito di un generico intervento di manutenzione straordinaria. Nel primo caso, si applica l’aliquota Iva del 4%, nel secondo l’aliquota passa al 10%. Si precisa, inoltre, che se vengono realizzate modifiche agli impianti per l’adeguamento degli stessi alle esigenze delle persone con disabilità motoria si deve applicare l’aliquota del 4%. Relativamente alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui, l’aliquota da applicare è del 10%. Discorso diverso vale per i servizi ulteriori che non rientrano nel contratto di manutenzione ordinaria, i quali non sono assoggettabili ad Iva con aliquota agevolata. Nei condomini, i corrispettivi pagati relativamente le verifiche e manutenzione degli impianti sono soggetti a ritenuta del 4% a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito.

PRESTAZIONI SANITARIE VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI - DIVIETO DI INVIO DEI DATI ALL’ESTEROMETRO

Risposta Agenzia delle Entrate n. 327 del 1 agosto 2019

Le informazioni da comunicare con l’esterometro, in conformità al tracciato e alle specifiche tecniche, sono assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica tramite SDI. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiaramente posto come obiettivo la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, di conseguenza si ha il divieto all’invio dei citati dati anche nell’ambito dell’esterometro. Pertanto, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non, proprio nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate né mediante fattura elettronica né comunicate mediante esterometro.

IMPRENDITORI AGRICOLI TITOLARI DI REDDITO AGRARIO - PROROGA DEI VERSAMENTI

Risposta Agenzia delle Entrate n. 330 del 2 agosto 2019

Coloro che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa e, in tal caso, possono beneficiare della proroga dei versamenti. I soggetti, invece, che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli artt. 32 e ss. del Tuir, titolari di soli redditi agrari da dichiarare nel quadro RA del modello Redditi, non possono beneficiare della proroga dei versamenti poichè non producono redditi d’impresa o di arti e professioni. Solo per quest’ultima circostanza, l’Agenzia ha chiarito come la proroga riguarda coloro che contestualmente esercitano in forma d’impresa o lavoro autonomo attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dll’applicazione degli stessi.

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Novità in breve

Il Collaboratore di Studio 10

NIB

DISTRIBUZIONE RISERVA IN SOSPENSIONE - CHIARIMENTI

Risposta Agenzia delle Entrate n. 332 del 08 agosto 2019

Come noto, la riforma del regime dei dividendi, operata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha equiparato la tassazione degli utili “qualificati” a quella degli utili “non qualificati” con tassazione definitiva del 26%. La medesima legge ha previsto un periodo transitorio nel quale, per le distribuzioni di utili “qualificate” deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 formatesi con utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le vecchie regole (tassazione progressiva). Con la risposta all’interpello n. 332, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della tassazione in capo ai soci, la distribuzione nel 2018 della riserva in sospensione di imposta non affrancata creatasi a seguito della rivalutazione di un immobile strumentale (art.15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185), deve considerarsi, ai fini fiscali, formatasi con utili prodotti nel corso dell’esercizio 2018 (anno della delibera) e non dell’ esercizio 2008 (anno della rivalutazione). Ne consegue che, sulla distribuzione di tale riserva, la società dovrà operare una ritenuta a titoli di imposta del 26%.

APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

Risposta Agenzia delle Entrate n. 340 del 23 agosto 2019

L’Agenzia chiarisce la fattispecie in cui nel contratto di locazione di immobili commerciali venga ricompresa una parte di corrispettivo di natura variabile, in funzione di quanto fatturato dal conduttore. Questa situazione nulla ha a che vedere con quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a) della L. n. 212/2000, dove si sospende per la durata dell’opzione della cedolare secca la facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto. Una simile previsione contrattuale non si pone come ostacolo all’assoggettamento dello stesso al regime della cedolare secca. Va precisato che l’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore, con raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

FATTURA ELETTRONICA - SOGGETTO TENUTO ALLA FIRMA DIGITALE

Risposta Agenzia delle Entrate n. 348 del 28 agosto 2019

L’Agenzia ricorda che l’obbligo di emettere fattura è attribuito al cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può decidere di delegare tale incombenza al cessionario, committente o ad un terzo. Ci si può avvalere di un intermediario per la trasmissione al Sistema di Interscambio subordinando l’utilizzo, però, ad un accordo tra le parti e facendo salve le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Relativamente alla firma digitale, se l’intermediario si limita a trasmettere allo SDI una fattura predisposta dall’istante, la firma va predisposta dallo stesso contribuente, mentre, se, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SdI, sarà quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale.

DEFINIZIONE DEL PVC- DIRITTO DI RIVALSA DELL’IVA

Risposta Agenzia delle Entrate n. 349 del 28 agosto 2019

La vigente disposizione subordina l’esercizio della rivalsa all’esistenza di un avviso di accertamento o rettifica. Nel caso di definizione agevolata del processo verbale di constatazione, atto di per sé non riconducibile al genus di avviso di accertamento e rettifica, la prassi consolidata è orientata in favore di una lettura non restrittiva della norma. Viene riconosciuta l’esistenza del diritto di rivalsa, a condizione che il pagamento della maggiore imposta avvenga sulla base di un accertamento resosi definitivo anche attraverso gli istituti deflattivi del contenzioso. Nel caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione, il diritto di rivalsa può essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate. A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta a titolo di rivalsa.

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Novità in breve

Il Collaboratore di Studio 11

NIB

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CORRISPETTIVI CORRISPOSTI DA ASSOCIATI/TESSERATI E SUI CONTI CORRENTI

Risposta Agenzia delle Entrate n. 361 del 30 agosto 2019

L’Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 contiene l’elenco di tutti gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. Di conseguenza, in base a quanto riportato dall’art. 27-bis della citata tabella, si può desumere che le ricevute rilasciate a fronte di incassi di corrispettivi per servizi specifici erogati a tesserati/associati (A.s.d. riconosciute dal Coni) siano esenti da imposta di bollo. Tale esenzione può essere estesa anche agli estratti di conto corrente, posto che l’espressione “estratti” sembra poter includere anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente.

CEDOLARE SECCA

Risposta Agenzia delle Entrate n. 364 del 30 agosto 2019

L’Agenzia precisa che nel caso in cui un contratto di locazione, con locale commerciale in possesso dei requisiti tecnici previsti per essere assoggettato al regime della cedolare secca, venga ceduto contestualmente alla cessione di azienda, il contratto originario di locazione continua a produrre i suoi effetti anche nei confronti del nuovo conduttore, senza necessità della risoluzione e della stipula di un nuovo contratto. Di conseguenza, in questa fattispecie, non si può usufruire del regime della cedolare secca.

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Il Collaboratore di Studio 12

Schede operative di sintesi SOS

Modello Redditi 2019 - gli ultimi controlli!A cura di Piero Capestrano, Mario Di Bernardo, Vincenzo Di Tella, Alessandro Paglione

Mai come quest’anno è di fondamentale importanza controllare, prima di chiudere le di-chiarazioni e procedere al versamento delle imposte, alcuni dei campi che, sia perché gene-ralmente non incidono sulla determinazione del tributo sia perché sono stati introdotti per la prima volta nel modello 2019, hanno bisogno di particolare attenzione.È noto, infatti, che prassi diffusa negli studi professionali è di concentrarsi maggiormente sui quadri utili al calcolo dell’imposta, posticipando la compilazione degli altri campi ad una fase successiva.Nella presente scheda operativa vengono riepilogati i principali riscontri da effettuare in fase di “final”.

RESIDENZA ANAGRAFICA

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO FRONTESPIZIOSI NO NO

NOTE

Non dimenticare di compilare il campo “Residenza anagrafica” nel caso in cui essa sia variata dal 01/01/2018 alla data di presentazione della dichiarazione.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

01/01/2018" va sempre compilato tenendo conto che un’eventuale variazione di

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Il Collaboratore di Studio 13

Schede operative di sintesiSOS

DOMICILIO FISCALE

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO FRONTESPIZIOSI NO NO

NOTE

Il campo “Domicilio fiscale al 01/01/2018” va sempre compilato tenendo conto che un’eventuale variazione di resi-denza ha effetto solo dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.Il campo “Domicilio fiscale al 01/01/2019”, invece, va compilato solo nel caso in cui il comune sia diverso da quello al 1° gennaio 2018, sempre tenendo conto dei sessanta giorni per l’effettiva decorrenza.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO SÌ

CANONE RAI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO FRONTESPIZIOSI SI SI

NOTE

Ricordarsi di compilare la sezione “Canone RAI imprese” per indicare la detenzione o meno di apparecchi radio o Tv situati in esercizi pubblici o comunque impiegati a scopo di lucro.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

RESIDENTE ALL’ESTERO

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO FRONTESPIZIOSI NO NO

NOTE

Nel caso in cui il contribuente, nel corso del 2018, sia residente all’estero è necessario indicare l’indirizzo di residenza.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

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Il Collaboratore di Studio 14

Schede operative di sintesiSOS

DICHIARAZIONE PRESENTATA DA ALTRI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO FRONTESPIZIOSI NO NO

NOTE

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da un soggetto diverso dal contribuente (erede, rappresentante legale di persona incapace, curatore…) andranno indicate le generalità del soggetto che presenta il modello, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

legale di persona incapace, curatore…) andranno indicate le generalità del soggetto che presenta il modello, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica

VISTO DI CONFORMITÀ

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO FRONTESPIZIOSI SI SI

NOTE

Se la dichiarazione è soggetta a visto di conformità, controllare che nella sezione “Visto di Conformità” sia riportato il codice fiscale del responsabile e del CAF o del professionista che li hanno apposti. Nel caso in cui vi siano i presup-posti per l’esonero a causa dei benefici concessi ai contribuenti che hanno conseguito un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 8, occorre barrare l’apposita casella.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

legale di persona incapace, curatore…) andranno indicate le generalità del soggetto che presenta il modello, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica

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Schede operative di sintesiSOS

REDDITI DEI FABBRICATI NON LOCATI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RBSI NO NO

NOTE

In caso di immobile abitativo non locato, situato nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale, ri-cordarsi di assoggettare a tassazione Irpef il 50% del relativo reddito catastale rivalutato inserendo il codice 3 nella colonna “Casi particolari Imu”

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO SI

REDDITI DEI FABBRICATI - CONTINUAZIONE

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RBSI SI SI

NOTE

Se nel corso dell’anno l’immobile ha subito variazioni compilare due diversi righi e barrare sul secondo la casella “continuazione”.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

BONUS RENZI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RCSI NO NO

NOTE

Verificare che sia stato percepito o meno il c.d. “Bonus Renzi” e conseguentemente sia stata compilata la relativa sezione V “Bonus IRPEF” con l’indicazione del codice Bonus e del relativo importo percepito.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO SI

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Schede operative di sintesiSOS

DETRAZIONE SU REDDITI DI PARTECIPAZIONE

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RHSI NO NO

NOTE

Verificare che sia stata barrata la casella “Detrazioni” solo nel caso in cui spettino le detrazioni di cui all’art. 13, com-ma 5 del Tuir, riservate ai contribuenti in contabilità semplificata.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO SI

Verificare che sia stata barrata la casella "Detrazioni" solo nel caso in cui spettino le detrazioni di cui all’art. 13,

DATI CATASTALI IMMOBILI RISTRUTTURATI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RPSI SI NO

NOTE

Ricordarsi di indicare i dati catastali, ovvero gli estremi di registrazione dell’eventuale contratto di locazione o como-dato, degli immobili per i quali sono stati effettuati nell’anno interventi di ristrutturazione

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

Verificare che sia stata barrata la casella "Detrazioni" solo nel caso in cui spettino le detrazioni di cui all’art. 13,

INSUSSISTENZA RIMANENZE

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RGSI SI NO

NOTE

Nel caso in cui non vi siano rimanenze finali, ricordarsi di barrare la casella “Insussistenza rimanenze”.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

Verificare che sia stata barrata la casella "Detrazioni" solo nel caso in cui spettino le detrazioni di cui all’art. 13,

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Il Collaboratore di Studio 17

Schede operative di sintesiSOS

RITENUTE MINIMI E FORFETTARI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RSSI NO NO

NOTE

Qualora il contribuente, nonostante l’applicazione di uno dei due regimi agevolati, abbia comunque subito ritenute d’acconto (ad esempio, in caso di ritenute su bonifici per ristrutturazioni) verificare che sia stato compilato il rigo RS40 con l’importo di tali ritenute.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO SI

DATI CANONE RAI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RSSI SI SI

NOTE

Nel caso in cui siano stati indicati i codici 1 o 2 nella sezione “canone RAI imprese” del frontespizio, verificare di aver compilato l’omonima sezione del quadro RS nella quale vanno inseriti i dati relativi all’abbonamento.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

PROSPETTO DEI CREDITI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RSSI SI SI

NOTE

Verificare di aver correttamente compilato il quadro relativo al monitoraggio dei crediti iscritti in contabilità.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

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Schede operative di sintesiSOS

DATI DI BILANCIO

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RSSI SI SI

NOTE

Nel caso di soggetti in contabilità ordinaria verificare che sia stata compilata la sezione relativa ai “Dati di bilancio”.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

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Il Collaboratore di Studio 19

Schede operative di sintesiSOS

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RSSI SI SI

NOTE

Verificare, per i soggetti passivi Iva, che sia stata indicata la modalità di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari. In particolare, è necessario indicare se è stata o meno effettuata la conservazione elettronica di almeno un documento.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

sezione "Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni

OBBLIGHI INFORMATIVI CONTRIBUENTI FORFETTARI

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RSSI NO NO

NOTE

Ricordarsi di compilare la sezione “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi” nella quale riportare le spese sostenute da tali soggetti.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

sezione "Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni

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Schede operative di sintesiSOS

AIUTI DI STATO

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RSSI SI SI

NOTE

Attenzione a non omettere, nel caso in cui ve ne fossero, la compilazione della sezione riservata agli “Aiuti di Stato”.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

CREDITI DI IMPOSTA A FAVORE DI IMPRESE

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RUSI SI SI

NOTE

Nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di crediti d’imposta (ad esempio Ricerca & Sviluppo, caro petrolio...), controllare che sia stato compilato il quadro RU. La compilazione è obbligatoria anche nel caso in cui il credito sia riferito a periodi precedenti, se nel 2018 sono presenti eccedenze di credito e/o compensazioni.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

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Schede operative di sintesiSOS

SOCIETÀ DI COMODO

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RSNO SI SI

NOTE

E’ necessario verificare la corretta compilazione del prospetto riferito alle società di comodo, con particolare attenzio-ne alla presenza di eventuali cause di disapplicazione.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

In caso di imposte chieste a rimborso (ad esempio l’Irpef),

PROSPETTO CAPITALE E RISERVE

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RSNO NO SI

NOTE

Verificare nel dettaglio la compilazione del prospetto del capitale e delle riserve nel caso di società di capitali.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

In caso di imposte chieste a rimborso (ad esempio l’Irpef),

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Il Collaboratore di Studio 22

Schede operative di sintesiSOS

RIMBORSI DI IMPOSTA

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RXSI SI SI

NOTE

In caso di imposte chieste a rimborso (ad esempio l’Irpef), verificare che l’importo chiesto a rimborso sia inserito nella casella “4” del corrispondente rigo RX.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RMSI SI SI

NOTE

Per i redditi soggetti a tassazione separata, verificare che siano stati indicati in nel quadro RM. In particolare, control-lare che sia stata barrata l’apposita casella, per le persone fisiche che optano per la tassazione ordinaria.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO SI

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Il Collaboratore di Studio 23

Schede operative di sintesiSOS

CAUSE DI ESCLUSIONE ISA 2019

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO RE-RF-RGSI SI SI

NOTE

Verificare se per il contribuente sussistono eventuali cause di esclusione dall’obbligo di compilazione degli ISA.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

SOFTWARE ISA 2019

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO ISASI SI SI

NOTE

Verificare che il calcolo dell’Indice Sintetico di Affidabilità sia stato effettuato tramite l’ultima versione del software rilasciato dall’Amministrazione Finanziaria.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

DATI PRECOMPILATI ISA 2019

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO ISASI SI SI

NOTE

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2019, sono state apportate modifiche ai dati precompilati ISA. Verificare di aver importato l’ultima versione del file.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

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Il Collaboratore di Studio 24

Schede operative di sintesiSOS

NOTE ISA 2019

MODELLI INTERESSATIPF SP SC

QUADRO DI RIFERIMENTO ISASI SI SI

NOTE

Verificare se sia opportuno (pur non essendo obbligatorio) compilare il campo note aggiuntive per giustificare le even-tuali anomalie nel punteggio attribuito al contribuente.

INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO NO

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

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Il Collaboratore di Studio 25

Schede operative di sintesi SOS

Le principali scadenze fiscali di settembre e ottobreA cura di Piero Capestrano, Mario Di Bernardo, Vincenzo Di Tella, Alessandro Paglione

VERSAMENTO SALDO 2018 E PRIMO ACCONTO 2019 IMPOSTE DIRETTE ED IRAP - SOGGETTI ISA

Scadenza: 30 settembre 2019

Cos'è:

Versamento della prima o unica rata del saldo 2018 e I ac-conto 2019 di imposte dirette ed Irap per i contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività per le quali sono previsti ISA.

Ambito soggettivo:

Tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Red-diti (PF, SP ed SC) e del modello Irap 2019 che esercitano attività per le quali sono previsti gli ISA, compresi contribuenti minimi e forfettari nonché soci di società trasparenti.

Cosa comunicare: Non previsto.

Regime sanzionatorio:

Per l’omesso o insufficiente versamento la sanzione e’ pari all’1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell’importo non versato dal il 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997)

Ravvedimento operoso: Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

VERSAMENTO SALDO IVA 2018 - SOGGETTI ISA

Scadenza: 30 settembre 2019

Cos'è:

Per i contribuenti ISA che hanno deciso di posticipare il versa-mento dell’Iva annuale con la dichiarazione dei redditi, scade il termine per il pagamento della prima o unica rata con l’ap-plicazione della maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo dal 16 marzo al 30 giugno.

Ambito soggettivo:Tutti i contribuenti ISA soggetti ad Iva che presentano la di-chiarazione Iva per il 2018 dalla quale emerge un saldo a de-bito.

Cosa comunicare: Non previsto.

Regime sanzionatorio:

Per l’omesso o insufficiente versamento la sanzione è pari all’1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell’importo non versato dal il 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997)

Ravvedimento operoso: Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

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Il Collaboratore di Studio 26

Schede operative di sintesiSOS

VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2019

Scadenza: 16 ottobre 2019

Cos'è:Versamento dell’Iva mensile derivante dalla liquidazione del mese di settembre 2019.

Ambito soggettivo:Sono tenuti a versare l’Iva di settembre 2019 tutti i contri-buenti iva che adottano il metodo della liquidazione Iva men-sile

Cosa comunicare: Non previsto.

Regime sanzionatorio:

Per l’omesso o insufficiente versamento di Iva, la sanzione è pari all’1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell’importo non versato dal il 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997)

Ravvedimento operoso: Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Scadenza: 16 ottobre 2019

Cos'è:Versamento delle ritenute d’acconto indicate nelle fatture pa-gate nel mese di settembre 2019

Ambito soggettivo:É tenuto a versare la ritenuta d’acconto il contribuente che, pagando una fattura nel mese di settembre, diventa sostituto d’imposta.

Cosa comunicare: Non previsto.

Regime sanzionatorio:

Per l’omesso o insufficiente versamento la sanzione è pari all’1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell’importo non versato dal il 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997)

Ravvedimento operoso: Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Scadenza: 16 ottobre 2019

Cos'è:Versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali sui redditi da lavoro dipendente corrisposti nel mese di settem-bre.

Ambito soggettivo: Datori di lavoro

Cosa comunicare: Non previsto.

Regime sanzionatorio:

Per l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la san-zione e’ pari all’1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell’importo non versato dal il 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997). Il sistema sanzionatorio sui contributi previdenziali versati in ri-tardo è regolato dall’art 116, commi 8 e 9 Legge n. 388/2000.

Ravvedimento operoso:Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per le ritenute erariali. Ravvedimento non previsto per le ritenute Inps

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Il Collaboratore di Studio 27

Schede operative di sintesiSOS

VERSAMENTO SALDO 2018 E PRIMO ACCONTO 2019 IMPOSTE DIRETTE ED IRAP - II RATA - SOGGETTI ISA TITOLARI DI PARTITA IVA

Scadenza: 16 ottobre 2019

Cos'è:Per i contribuenti ISA titolari di partita Iva che hanno deciso di rateizzare il versamento del saldo 2018 e I acconto 2019, scade il pagamento della seconda rata.

Ambito soggettivo:

Tutti i soggetti ISA titolari di partita Iva tenuti alla presenta-zione del modello Redditi (PF, SP ed SC) e del modello Irap 2019 che hanno effettuato il versamento della prima rata il 30 settembre 2019.

Cosa comunicare: Non previsto

Regime sanzionatorio:

Per l’omesso o insufficiente versamento, la sanzione è pari all’1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell’importo non versato dal il 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997)

Ravvedimento operoso: Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE III TRIMESTRE 2019

Scadenza: 21 ottobre 2019 (il 20 ottobre cade di domenica)

Cos'è:Pagamento cumulativo dell’imposta di bollo sulle fatture elet-troniche emesse nel terzo trimestre 2019

Ambito soggettivo:Tutti i soggetti passivi che nel corso del terzo trimestre hanno emesso fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo (es. fatture esenti, fatture non imponibili ecc…)

Cosa comunicare:L’importo da pagare sarà comunicato direttamente dalla Agenzia delle Entrate al contribuente nella propria area riser-vata

Regime sanzionatorio:L’omesso versamento è punito con l’applicazione di una san-zione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta (in atte-sa di chiarimenti AdE)

Ravvedimento operoso: Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

VERSAMENTO SALDO 2018 E PRIMO ACCONTO 2019 IMPOSTE DIRETTE ED IRAP - MAGGIORAZIONE 0,40%

Scadenza: 30 ottobre 2019

Cos'è:

Versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 del-le imposte dirette e contributi emergenti dal modello Redditi 2019 (Irpef, Ires, addizionali regionali, addizionali comunali ecc...) e dal modello Irap 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ambito soggettivo:

Tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Red-diti (PF, SP ed SC) e del modello Irap 2019 che esercitano attività per le quali sono previsti gli ISA, compresi contribuenti minimi e forfettari, nonché soci di società trasparenti.

Cosa comunicare: Non previsto.

Regime sanzionatorio:

Per l’omesso o insufficiente versamento, la sanzione è pari all’1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell’importo non versato dal il 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997)

Ravvedimento operoso: Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

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Il Collaboratore di Studio 28

Schede operative di sintesiSOS

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE DA E VERSO L’ESTERO “ESTEROMETRO” SETTEMBRE 2019

Scadenza: 31 ottobre 2019

Cos'è:

Comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel periodo di riferimento nei confronti di soggetti non sta-biliti nel territorio dello stato (art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. n. 127/2015)

Ambito soggettivo:

Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica.Per le operazioni transfrontaliere per le quali si sia proceduto all’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere alla trasmissione.

Cosa comunicare:

Per tutte le fatture attive e passive da e verso soggetti non residenti, annotate nei registri Iva nel periodo di riferimento, vanno comunicati i dati del cedente o prestatore (partita Iva), i dati del cessionario o committente, la data del documento, la data di registrazione (per le fatture ricevute), il numero del documento, la base imponibile, l’Iva o l’eventuale tipologia di operazione.Non vi è obbligo di comunicazione per le bollette doganali o per le fatture elettroniche emesse facoltativamente.

Regime sanzionatorio:

L’omessa o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è puni-ta con l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 Euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 Euro per cia-scun trimestre, ridotta alla metà se la trasmissione è effettua-ta entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ravvedimento operoso: Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

VERSAMENTO SALDO 2018 E PRIMO ACCONTO 2019 IMPOSTE DIRETTE ED IRAP - II RATA - SOGGETTI ISA NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Scadenza: 31 ottobre 2019

Cos'è:

Per i contribuenti ISA non titolari di partita Iva (ad esempio soci di società trasparenti) che hanno deciso di rateizzare il versamento del saldo 2018 e I acconto 2019 scade il paga-mento della seconda rata.

Ambito soggettivo:

Tutti i soggetti ISA non titolari di partita Iva (ad esempio soci di società trasparenti) tenuti alla presentazione del modello Redditi (PF, SP ed SC) e del modello Irap 2019 che hanno effettuato il versamento della prima rata il 30 settembre 2019.

Cosa comunicare: Non previsto

Regime sanzionatorio:

Per l’omesso o insufficiente versamento, la sanzione è pari all’1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell’importo non versato dal il 91° giorno (art. 13 del D.Lgs n. 471/1997)

Ravvedimento operoso: Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

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Il Collaboratore di Studio 29

Schede operative di sintesiSOS

MODELLO 770/2019

Scadenza: 31 ottobre 2019

Cos'è:Dichiarazione dei sostituti d’imposta che nel 2018 hanno cor-risposto somme soggette a ritenute.

Ambito soggettivo:Tutti i soggetti che nel 2018 hanno rivestito la qualifica di sostituti d’imposta.

Cosa comunicare: Ritenute operate nell’anno 2018 e relativi versamenti.

Regime sanzionatorio:

La Dichiarazione tardiva:la Dichiarazione non trasmessa entro il 31 ottobre 2019, ma inviata comunque nei 90 giorni successivi, si considera tar-diva e valida a tutti gli effetti. La sanzione applicata è pari a 250 Euro.La Dichiarazione omessa:la Dichiarazione presentata oltre i 90 giorni si considera omes-sa, ma valida comunque ai fini della riscossione dell’imposta e la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta con sanzione minima pari a 250 Euro; se invece le imposte non sono dovute, la sanzione va da 250 a 1.000 Euro. Inoltre, se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l’invio della dichiara-zione del periodo d’imposta successivo e prima dell’avvio dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle En-trate, la sanzione dovuta va dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 Euro. Se non sono dovute im-poste, si applica la sanzione da 150 a 500 Euro.La Dichiarazione integrativa:le sanzioni per la Dichiarazione integrativa (quella cioè inviata per rettificare o integrare dati già trasmessi con la Dichiara-zione originaria) sono le seguenti: se l’integrativa è presenta-ta entro 90 giorni dalla scadenza le sanzioni saranno da 250 Euro a 2.000 Euro se la correzione riguarda errori non rile-vabili in sede di controllo automatizzato; se la dichiarazione è presentata per correggere errori rilevabili in sede di con-trollo automatizzato o formale, la sanzione sarà pari al 30% della maggiore imposta dovuta; se, invece, la dichiarazione integrativa è presentata dopo 90 giorni le sanzioni applicate saranno pari al 90% della maggiore imposta dovuta, se la di-chiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo formale; in caso di integrativa presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo, si applicherà la sanzione per omesso versamento, pari al trenta per cento di ogni importo non versato.La Dichiarazione Correttiva nei termini:Si tratta della dichiarazione utilizzata per rettificare o integra-re ENTRO LA DATA DI SCADENZA ORIGINARIA dati già tra-smessi. Non sono previste sanzioni.

Ravvedimento operoso:

La Dichiarazione tardiva:può essere sanata con ravvedimento operoso e, quindi, con una sanzione di importo ridotta a 25 Euro (1/10 della sanzio-ne ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

[segue]

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Il Collaboratore di Studio 30

Schede operative di sintesiSOS

Ravvedimento operoso:

La Dichiarazione integrativa entro 90 giorni:ERRORI NON RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTO-MATIZZATO: 27,80 Euro + eventuale sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZ-ZATO: solo sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).La Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni:ERRORI NON RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTO-MATIZZATO: 11,25 % ovvero 1/8 del 90%, se la regolariz-zazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione; 12,86% ovvero 1/7 del 90%, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo; 15% ovvero 1/6 del 90%, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno suc-cessivo.ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZ-ZATO: solo sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

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Il Collaboratore di Studio 31

SPF Soluzioni di pratica fiscale

Corrispettivi telematici: periodo transitorio e procedure nel caso di malfunzionamentoA cura di Leonardo Reale

A partire dal 1° luglio 2019, i soggetti svolgenti operazioni di “commercio al minuto e at-tività assimilate” (art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) per le quali non è obbligato-ria l’emissione della fattura che, nel 2018, hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 Euro, sono soggetti all’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale obbligo, dal 1° gennaio 2020, si estenderà a tutti i soggetti ex art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal volume d’affari, compresi minimi e forfettari. In prossimità dell’avvio delle trasmissioni, sono emerse talune difficoltà che analizzeremo nell’articolo che segue.

Le attività da porre in essere per via degli obblighi connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi consistono:- nella memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;- nella trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei suddetti dati.La memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi avviene tramite un registratore telematico col quale si provvede a rilasciare al cliente il documento commerciale (ossia il nuovo scontrino).

In prossimità del 1° luglio è emerso che, a causa della sovrapposizione di numerosi adempimenti e dei ritardi nella fornitura dei registratori telematici, diversi contribuenti, obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, non sarebbero stati in grado di completare il processo di messa in servizio dei registratori telematici.Pertanto, il legislatore è intervenuto con il D.L. 30 aprile 2014 n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, col quale ha previsto, tra l’altro, un “periodo transitorio” di 6 mesi durante il quale non saranno comminate sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. È necessario comunque provvedere alla memorizzazione giornaliera dei dati dei corrispettivi, nonché al rispetto dei termini di registrazione e di liquidazione dell’Iva.

Il predetto periodo transitorio riguarderà il secondo semestre 2019, per i soggetti i cui obblighi decorrono dal 1° luglio 2019 e il primo semestre 2020, per tutti gli altri soggetti.In particolare, il decreto crescita non fa alcuna distinzione tra contribuenti mensili e trimestrali: pertanto, anche questi ultimi dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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Il Collaboratore di Studio 32

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, in merito, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019, fornendo dei chiarimenti, alla luce dei quali, rispetto ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019, si possono ipotizzare tre situazioni:1 soggetti che sono riusciti a dotarsi del registratore telematico in tempo utile;2 soggetti non ancora dotati di registratore telematico (e che continuano ad emettere scontrino fiscale o rilasciano

ricevuta fiscale);3 soggetti che utilizzano il servizio “documento commerciale on line”.

Soggetti che sono riusciti a dotarsi di registratore telematico in tempo utile

Questi soggetti, mediante il registratore telematico, provvedono a:- rilasciare ai clienti il nuovo documento commerciale all’atto dell’operazione;- memorizzare giornalmente i dati dei corrispettivi nel registratore telematico;- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’o-

perazione (consegna del bene, nel caso di commercio o incasso del corrispettivo per le prestazioni di servizi). L’invio telematico dei dati dei corrispettivi avviene tramite gli automatismi del registratore telematico che general-mente provvede alla trasmissione dei dati con la chiusura giornaliera.

Pertanto, i corrispettivi devono essere memorizzati giornalmente in modo immodificabile nel registratore telema-tico e trasmessi entro 12 giorni all’Agenzia delle Entrate.

N.B. Si specifica che, prima della conversione in legge del già citato decreto crescita, la trasmissione telematica era prevista con cadenza giornaliera.

Per i soggetti dotati del registratore telematico, inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la circolare suddetta ha concesso un’apertura, prevedendo che anche essi sono esclusi da sanzioni se, pur avendo messo in funzione il registratore, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.In pratica, mediante registratore telematico, tali soggetti provvedono ad emettere il documento commerciale e a memorizzare giorno per giorno i dati dei corrispettivi. Quindi, trasmettono i dati entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di effettuazione dell’operazione (a regime la trasmissione telematica dovrà avvenire entro 12 giorni dall’emissione del documento commerciale).

Soggetti non ancora dotati di registratore telematicoPer questi soggetti, la circolare n. 15 del 2019, a seguito della previsione del periodo transitorio di 6 mesi di cui sopra, ha chiarito tra l’altro che gli stessi, fino all’attivazione del registratore telematico (comunque non oltre 6 mesi dalla decorrenza dell’obbligo), possono adempiere agli obblighi di:- memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, mediante il rilascio dello scontrino fiscale emesso col

vecchio registratore di cassa o della ricevuta fiscale e mantenendo in uso il registro dei corrispettivi;- trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro il mese successivo a quello

di effettuazione dell’operazione, tramite modalità telematiche individuate da un apposito provvedimento del Diret-tore dell’Agenzia delle Entrate.

La prima scadenza connessa alla trasmissione telematica riguarda i dati dei corrispettivi di luglio 2019, da effettuarsi entro il 2 settembre 2019 (essendo il 31 agosto un sabato).

Con il provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019, sono state stabilite le regole tecniche per la trasmissione telema-tica dei corrispettivi da parte dei soggetti non ancora dotati di registratore telematico.

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Le principali modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi sono sostanzialmente due e sono fruibili all’in-terno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:1 servizio web, mediante il quale si possono caricare manualmente i dati dei corrispettivi giornalieri direttamente

sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;2 servizio di upload, tramite il quale è possibile caricare un file (in formato XML conforme al provvedimento del 4

luglio 2019) contenente i dati dei corrispettivi di una singola giornata, distinti per aliquota (senza distinzione tra imponibile e imposta, nel caso di ventilazione) oppure di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispet-tivi delle singole giornate.

In pratica, sia il file contenente i dati della singola giornata che il file compresso contenente i file dei dati dei cor-rispettivi delle singole giornate vengono estrapolati dai sistemi informatici e vengono spediti.

In alternativa alle due modalità sopra indicate, si possono inviare i dati dei corrispettivi mediante un sistema più evoluto con servizio tramite protocollo HTTPS o SFTP.

Le modalità di cui ai punti 1 e 2, come sopra illustrate, sono utilizzabili dalla piattaforma fatture e corrispettivi. In particolare, alla sezione corrispettivi bisogna cliccare sulla funzione “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)”.

In particolare, alla sezione corrispettivi bisogna cliccare sulla funzione “”.

ll’interno vi sono l’area GENERAZIONE e l’area TRASMISSIONE.

Nell’a“ ”

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All’interno di questa sezione vi sono l’area GENERAZIONE e l’area TRASMISSIONE.

In particolare, alla sezione corrispettivi bisogna cliccare sulla funzione “”.

ll’interno vi sono l’area GENERAZIONE e l’area TRASMISSIONE.

Nell’a“ ”

Nell’area GENERAZIONE, i soggetti che scelgono la modalità di cui al punto 1 in quanto non hanno la possibilità di estrapolare il file in formato XML, selezionano la funzione “Crea nuovo file”.

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Inseriscono, quindi, manualmente i dati dei corrispettivi. Si può, quindi, salvare il file XML creato dalla procedura e visualizzarlo e salvarlo in formato pdf.

Invece, nel caso di invio mediante servizio di upload (modalità di cui al punto 2) è necessario selezionare la funzione Importa da file XML.

Dall’area TRASMISSIONE si provvede all’invio telematico del file XML creato dalla procedura oppure

Prima dell’invioell’area

dell’Agenzia delle Entrate,

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Dall’area TRASMISSIONE, si provvede all’invio telematico del file XML creato dalla procedura oppure importato.

Dall’area TRASMISSIONE si provvede all’invio telematico del file XML creato dalla procedura oppure

Prima dell’invioell’area

dell’Agenzia delle Entrate,

Prima dell’invio, il file deve essere firmato o in alternativa sigillato mediante apposita funzione disponibile tra le Fun-zioni di supporto nell’area TRASMISSIONE.

Dall’area TRASMISSIONE si provvede all’invio telematico del file XML creato dalla procedura oppure

Prima dell’invioell’area

dell’Agenzia delle Entrate,Come specificato nelle faq dell’Agenzia delle Entrate, il sigillo equivale, ai fini dell’autorizzazione alla visualizzazione del file, alla firma digitale apposta dall’utente che si è autenticato in “Fatture e Corrispettivi”: al file, infatti, viene associato il codice fiscale dell’utente in sessione al momento dell’apposizione del sigillo.In fase di monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi, la visualizzazione dei file è permessa all’utente che ha sigil-lato il file. Chi accede come incaricato può visualizzare, in base all’opzione scelta (“File firmati da me” o “File firmati dal soggetto incaricante”), i file sigillati da lui stesso o quelli sigillati da un utente che ha lavorato in “Fatture e Cor-rispettivi” con le credenziali Entratel o Fisconline del soggetto incaricante.

N.B. Si specifica che la trasmissione dei dati dei corrispettivi può avvenire direttamente a cura del contribuente oppure può essere delegata ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica

delle dichiarazioni.

Soggetti che utilizzano il servizio “documento commerciale on line”Coloro che hanno scelto il servizio “Documento commerciale on line” assolvono gli obblighi di certificazione e di tra-smissione in maniera immediata, per cui non devono procedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante servizio web o servizio di upload.Per utilizzare tale servizio, il contribuente deve accedere alla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” e, nella sezione Corrispettivi, selezionare la funzione “Documento Commerciale on line” che consente di utilizzare il sito web dell’A-genzia delle Entrate come un registratore telematico.

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“documento commerciale on line”

“ ”

alla piattaforma “Fatture ”“ ”

sito web dell’Agenzia delle Entrate come un registratore telematico.

Con la suddetta funzione i dati sono imputati on line direttamente sul sito dell’Agenzia. Inoltre, il documento Con la suddetta funzione i dati sono imputati on line direttamente sul sito dell’Agenzia. Inoltre, il documento com-merciale viene memorizzato e reso stampabile, per essere rilasciato al cliente.Con questo servizio, di fatto, con una sola operazione vengono assolti gli obblighi di memorizzazione e di trasmis-sione telematica.

“documento commerciale on line”

“ ”

alla piattaforma “Fatture ”“ ”

sito web dell’Agenzia delle Entrate come un registratore telematico.

Con la suddetta funzione i dati sono imputati on line direttamente sul sito dell’Agenzia. Inoltre, il documento

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MALFUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Dopo aver trattato delle modalità di trasmissione dei corrispettivi telematici, si ritiene opportuno fare brevi cenni alle procedure necessarie nei casi di malfunzionamento del registratore telematico.I casi di malfunzionamento in concreto potrebbero essere i seguenti:- il registratore telematico ha smesso di funzionare per cui non è possibile emettere il documento commerciale,

memorizzare e trasmettere i corrispettivi elettronici;- assenza di rete internet con conseguente impossibilità a trasmettere i corrispettivi.

Nel primo caso, l’esercente deve:- richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non sia ripristinato il corretto

funzionamento del registratore ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, punto 5);

- variare lo stato del registratore telematico mettendolo in FUORI SERVIZIO. A tal fine, bisogna accedere alla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” > area corrispettivi > servizi per gestore ed esercente, quindi ricercare il dispositivo interessato al malfunzionamento, poi con apposita funzione cambiare lo stato selezionando FUORI SERVIZIO (paragrafo 2.5 delle specifiche tecniche approvate con provvedimento n. 182017);

- trasmettere i dati dei corrispettivi mediante apposita funzione che si rende disponibile quando il registratore telematico risulta fuori servizio. Occorre accedere all’area “procedure di emergenza”, quindi “dispositivo fuori ser-vizio” ed inserire i corrispettivi giornalieri per adempiere all’obbligo della trasmissione telematica (paragrafo 2.8.2 delle specifiche tecniche approvate con provvedimento n. 182017).

Nel caso, invece, di assenza di rete internet, il registratore telematico funziona correttamente ed è in grado di me-morizzare i dati dei corrispettivi senza, tuttavia, riuscire a trasmetterli.In tale evenienza, occorre accedere all’area “procedure di emergenza” e trasmettere i corrispettivi mediante la fun-zione online “Assenza di rete”.Il Registratore Telematico deve, quindi, effettuare la memorizzazione degli incassi e predisporre l’apposito file XML dei corrispettivi, comprensivo del sigillo elettronico apposto con il certificato dispositivo. Poiché il dispositivo non riesce a richiamare i servizi di trasmissione per inviare all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri, l’esercente può estrarre il file XML sigillato, mediante apposite funzionalità del dispositivo e trasmetterlo utilizzando la nuova funzione del sistema Corrispettivi tramite la voce di menù “Procedure di Emergenza > Assenza di rete”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente” (paragrafo 2.8.1 delle specifiche tecniche approvate con provvedimento n. 182017).

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SPF Soluzioni di pratica fiscale

Lo sconto diretto in fattura per Ecobonus e SismabonusA cura di Federico Dal Bosco

Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha introdotto importanti novità in tema di detrazioni nell’am-bito dell’edilizia, tra cui quella, molto rilevante, dello sconto diretto in fattura stabilito dall’art. 10 del citato decreto. La norma prevede una possibilità di recupero più veloce nel tempo e, quindi, anche più certa, per coloro che sostengono interventi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico. Vediamo nel dettaglio l’interessante ma-novra.

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ha apportato modifiche all’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, in primis esten-dendo le detrazioni “sisma bonus”, previste per gli interventi di rafforzamento antisismico mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche all’acquirente di unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 e non più, quindi, solo nelle zone classificate a rischio sismico 1.In questa sede, si ricordi che la detrazione, da ripartire in quote annuali di uguale importo, è pari al 75% del prezzo di acquisto dell’immobile, se la riduzione del rischio sismico è di una classe ovvero all’85%, se la riduzione del rischio sismico è pari a due classi, per un importo di spesa massimo di 96.000 Euro. Inoltre, questa spetta all’acquirente delle singole unità immobiliari. Orbene, con l’art. 10 del Decreto Crescita si introduce la possibilità, per chi sostiene spese in ambito di riqualifi-cazione energetica e per la riduzione del rischio sismico, di ottenere il beneficio già in fase di acquisto, in misura identica alla detrazione spettante, sotto forma di “sconto diretto” concesso dal fornitore dell’intervento.In attuazione di tale previsione normativa, è stato pubblicato il 31 luglio scorso il provvedimento n. 660057/2019 dell’Agenzia delle Entrate, con allegato il “Modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari” e le relative istruzioni.

IL FUNZIONAMENTO DELLO SCONTO DIRETTO

Nello specifico, è previsto che i contribuenti che sostengono:• spese per interventi rientranti nell’agevolazione del 50% o 65% del risparmio energetico (c.d. “ecobonus”);• spese per interventi di adeguamento dei fabbricati contro il rischio sismico (c.d. “sismabonus”)possono richiedere all’atto dell’acquisto, in alternativa al recupero della detrazione nell’arco temporale ordinario decennale, una riduzione del prezzo di acquisto per un importo pari all’agevolazione fiscale spettante. In tal modo, beneficiano subito dello sconto di cui altrimenti godrebbero in 5/10 anni, dovendo, peraltro, sempre soddisfare la condizione di “capienza” di Irpef.Lo sconto concesso sarà indicato in fattura, senza riduzione dell’imponibile Iva e dovrà, poi, essere comunicato, da parte del contribuente, all’Agenzia delle Entrate, come vedremo nel prosieguo. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e i dati (partita Iva o c.f.) del soggetto intestatario del bonifico.In presenza di diversi fornitori a fronte del medesimo intervento, la detrazione spettante, sotto forma di sconto

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Il Collaboratore di Studio 41

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

immediato, è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.Relativamente al fornitore che ha effettuato l’intervento, questi potrà recuperare lo sconto concesso sotto forma di credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità di 700.000 Euro annui. La quota di credito che per qualsiasi motivo non fosse utilizzata nell’anno potrà essere utilizzata negli anni succes-sivi, ma non sarà possibile richiederla a rimborso.La compensazione in capo al fornitore sarà possibile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui viene effettuata la comunicazione di esercizio dell’opzione, da parte del cliente contribuente.E’ stato, inoltre, previsto che il fornitore possa eventualmente cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi (“fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi”), per accelerarne even-tualmente il recupero, con le seguenti precisazioni:• una volta ceduto il credito, non potrà essere nuovamente trasferito. È possibile un solo trasferimento del credito

di imposta;• è espressamente vietata la cessione del credito di imposta agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari;• il fornitore cedente il credito d’imposta dovrà darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, mediante le fun-

zionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa. Il cessionario del credito potrà utilizzarlo in compensazione, tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo aver proceduto ad accettare la cessione tramite le medesime funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

EsempioUn contribuente Caio sostiene spese, rientranti nell’agevolazione del risparmio energetico del 50%, per 10.000,00 Euro.In fase di acquisto, chiede al fornitore di applicare lo sconto pari alla detrazione a cui ha diritto, pertanto una ridu-zione di 5.000,00 Euro.Caio pagherà, quindi, 5.000,00 Euro al fornitore, il quale recupererà i rimanenti 5.000,00 Euro nei successivi 5 anni, in 5 rate da 1.000,00 Euro, sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.In alternativa, potrà valutare di trasferire tale credito di imposta ad altre imprese sue fornitrici.

LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATECome detto poc’anzi, al fine di beneficiare regolarmente dello sconto diretto, occorre una specifica comunicazione ad onere del contribuente: il citato provvedimento n. 660057/2019 stabilisce che questi debba inviare, all’Agenzia delle Entrate, uno specifico modello informativo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, pena la perdita dell’agevolazione.Per il 2019, primo anno di applicazione dell’agevolazione, si potrà procedere all’inoltro della comunicazione a partire dal 16 ottobre 2019.

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La comunicazione, composta da due pagine, deve tassativamente contenere:- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;- la tipologia di intervento effettuato;- l’importo complessivo della spesa sostenuta;- l’anno di sostenimento della spesa;- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;- la data in cui è stata esercitata l’opzione;- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di

sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.Quest’ultima informazione lascia intendere che, per rendere operativo lo sconto in fattura, il consenso del fornitore sarebbe elemento essenziale e che, pertanto, i fornitori non sarebbero obbligati a concedere la riduzione di prezzo, se non ritengono vantaggioso offrire tale opportunità ai loro clienti.In merito all’invio della suddetta comunicazione, sono previste tre distinte modalità:

• invio telematico, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia;• invio tramite PEC;• presentazione del modello cartaceo presso uno degli uffici dell’Agenzia.

Il fornitore, a sua volta, attraverso le apposite funzionalità nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle En-trate, deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del cliente contribuente e attestare l’effet-tuazione dello sconto.Qualora si tratti di lavori su singole unità immobiliari, la comunicazione deve essere inviata dal beneficiario della detrazione; in caso, invece, di interventi su parti comuni, dovrà provvedervi l’amministratore di condominio. Per esigenze di uniformità e semplificazione, il modulo da utilizzare è unico, sia per la comunicazione della cessione dei suddetti crediti, sia per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per lo sconto.

I CONTROLLI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEIl provvedimento n. 660057 in commento affronta anche la delicata questione dei controlli su tale agevolazione e delle eventuali sanzioni comminabili. In particolare, qualora sia accertata l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta, si procederà al recupero dell’importo corrispondente nei con-fronti dei contribuenti non aventi diritto, maggiorato di interessi e sanzioni.Sanzioni sono previste anche per i fornitori (e gli eventuali cessionari): qualora sia accertata l’indebita fruizione del credito d’imposta, anche parziale, l’Agenzia provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.Nel caso, quindi, in cui la detrazione venisse revocata in capo al cliente, l’impresa fornitrice perderebbe una somma pari allo sconto praticato, con tutti gli aggravi connessi.

LA PRECEDENTE FORMA DI CESSIONE DEL CREDITO AI FORNITORI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Con il D.L. n. 50/2017 era stata introdotta, nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, la possibilità per il contribuente incapiente di optare per la cessione del credito a fornitori che hanno eseguito gli interventi stessi, in luogo della detrazione. Successivamente, la legge di bilancio 2018 - L. n. 205/2017 - ha modificato sensibilmente tale forma di cessione di credito in due direzioni:

• estendendo, dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati anche sulle singole unità immobiliari e non più solo sulle parti comuni condominali;

• stabilendo che il predetto credito possa essere ceduto, oltre che ai fornitori che hanno direttamente effettuato gli interventi, anche ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari e con la

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possibilità per gli stessi di successiva cessione del credito,• prevedendo che sia possibile cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari, solo da parte dei

contribuenti che ricadono nella no tax area, in quanto non avrebbero modo di recuperare il beneficio fiscale.Nel nostro sistema era, quindi, già presente una forma di cessione di credito nell’ambito delle detrazioni da interventi di risparmio energetico e da riduzione del rischio sismico.Il decreto Crescita, tuttavia, ha introdotto una forma diversa di cessione, che presenta alcune differenze sostanziali: in primo luogo, la cessione si può innescare solo in presenza della concessione dello sconto da parte del fornitore, in seguito alla richiesta del cliente. Inoltre, la cessione principia ed è effettuata dal fornitore che ha concesso il con-tributo e non dal contribuente, come invece previsto dalla modalità ex D.L. n. 50/2017.Infine, la nuova casistica di cessione prevista dal decreto Crescita delimita il campo dei soggetti acquirenti del cre-dito solo “in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi”.

VANTAGGI E CRITICITÀ DELLO SCONTO DIRETTO IN FATTURACome osservato, la misura è sicuramente vantaggiosa per il contribuente, in quanto consente di avere il medesimo beneficio con due rilevanti differenze rispetto al godimento a mezzo tradizionale detrazione in dichiarazione dei redditi:1) tempi immediati di recupero;2) nessun rischio di incapienza Irpef, proprio perché il beneficio è extrafiscale e non transita per la dichiarazione

dei redditi. Sappiamo bene, infatti, che con la detrazione tradizionale, in caso di assenza di reddito o di reddito assoggettato a imposta sostitutiva o, ancora, di reddito tassabile non elevato, è possibile perdere in tutto o in parte il beneficio fiscale connesso alla quota annuale portata in detrazione.

Le criticità maggiori emergono, invece, relativamente al fornitore, poichè egli si trova ad anticipare il contributo, con conseguente impegno finanziario, anche considerando che il recupero di quanto anticipato avverrà in 5 anni, sotto forma di compensazione in F24 (resta esclusa, come detto, la possibilità di richiesta a rimborso). Avrà, pertanto, necessità di programmare la gestione finanziaria e fiscale futura, al fine di gestire senza contraccolpi l’anticipo e il recupero del contributo concesso.Per tali motivi, presumibilmente tale novità sarà più facilmente sostenibile dalle grandi aziende, piuttisto che da una piccola realtà commerciale, poiché, come si auspica, potrebbero contare su una maggiore struttura economico-finanziaria ed un’organizzazione in grado di sopportare la concessione dei contributi.È probabilmente per ridurre questo effetto potenzialmente distorsivo della concorrenza, che la normativa ha previsto la possibilità per il fornitore:

• a certe condizioni, di cedere il contributo anticipato sotto forma di sconto e, quindi, rientrare in tempi più rapidi dell’esposizione derivante dallo sconto diretto;

• di non essere obbligato a concedere lo sconto al cliente contribuente, come sembrerebbe dalla previsione che sia necessario, ai fini dell’opzione del contribuente, l’assenso del fornitore e dal fatto che il provvedimento stesso non dice in nessun punto che vi sia un obbligo di accettare la richiesta di sconto in fattura avanzata dal cliente.

Infine, nulla poi è scritto in merito ai prezzi degli interventi: tuttavia si ritiene con molta probabilità, che i fornitori, a fronte della richiesta di sconto immediato, valuteranno di applicare eventualmente prezzi più elevati rispetto a quelli solitamente adottati, visto il costo che devono sostenere finanziariamente nell’immediato a fronte di un recupero diluito in 5 anni.

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Il modello 770A cura di Rita Passannanti

Giunge ai nastri di partenza ed invio l’annuale dichiarazione dei sostituti d’imposta, meglio nota come modello 770, che va compilata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministra-zioni dello Stato, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute ope-rate nel 2018, i versamenti e le compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti e i dati contributivi e assicurativi richiesti. Inoltre, va utilizzato dagli intermediari e altri soggetti tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipa-zione e redditi di capitale erogati nel 2018, nonché dagli esercenti attività di intermedia-zione immobiliare e dai gestori di portali telematici, qualora abbiano applicato una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.L’articolo che segue vuol essere un sintetico promemoria della compilazione del modello, con l’evidenziazione di alcune importanti novità.

Anche per l’anno in corso, la dichiarazione dei sostituti di imposta risulta un adempimento piuttosto ridotto rispetto al passato a seguito dell’unificazione in un unico modello dei precedenti 770 Semplificato e 770 Ordinario, disposta a partire dalla dichiarazione riferita all’anno 2017.Il modello 770/2019 conserva invariata la veste del 2018, ad eccezione di alcuni particolari che vedremo nel prosie-guo con riferimento ai quadri principali che interessano la prassi lavorativa.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONEIl modello 770/2019 deve essere presentato dai soggetti che nel periodo d’imposta 2018 hanno erogato:

• redditi di lavoro dipendente e assimilati;• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;• somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;• compensi per avviamento commerciale;• contributi ad enti pubblici e privati;• riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti

da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi;

• altre somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4 del D.P.R. n. 42/1988.

La tabella che segue specifica, individuandoli per forma giuridica, i soggetti potenzialmente interessati all’invio, che saranno obbligati all’adempimento qualora abbiano corrisposto, nel corso del 2018, i redditi e le somme suindicate.

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SOGGETTI INTERESSATI ALL’ADEMPIMENTO

Società di capitali residenti nel territorio dello Stato Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territoriodello Stato

Enti commerciali equiparati alle società di capitali resi-denti nel territorio dello Stato

Società di persone residenti nel territorio dello Stato

Enti non commerciali equiparati residenti nel territorio dello Stato

Società di armamento residenti nel territorio dello Stato

Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato

Persone fisiche esercenti imprese commerciali, agricole o arti e professioni

Trust

Condomini Aziende coniugali

Amministrazioni dello Stato che operano ritenute ai sen-si dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973

Curatori fallimentari, commissari liquidatori ed eredi che non proseguono l’attività del sostitutod’imposta estinto

Soggetti che hanno applicato nel 2018 l’imposta sostitu-tiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. n. 239/1996

Soggetti che hanno applicato nel 2018 l’imposta sosti-tutiva sui dividendi ex art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

Soggetti che hanno applicato nel 2018 l’imposta sostitu-tiva ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997

Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2 e 10 del D.Lgs. n. 461/1997

Soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2018

Rappresentanti fiscali di soggetto non residente

Inoltre, il modello 770/2019 deve essere utilizzato:• dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare

i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2018 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo ed ai relativi versamenti;

• dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telema-tici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONEIl 31 ottobre 2019, data ormai a regime a decorrere dallo scorso anno, costituisce il termine ultimo per la presen-tazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta che dovrà essere inoltrata, esclusivamente per via telematica:

• direttamente dal sostituto;• tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive mo-

dificazioni;• tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);• tramite società appartenenti al gruppo.

Per quanto concerne l’invio della dichiarazione, è data facoltà al sostituto di inoltrare il modello con una delle due modalità di seguito esposte:

• in via unificata: trasmissione in un unico flusso di tutti i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi), unitamente ai relativi quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI;

• in via separata: suddivisione ed invio separato dei dati relativi alle diverse categorie gestite nel modello, suddi-

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visibili come riepilogato nella tabella che segue.

PRESENTAZIONE MODELLO 770/2019

MODALITÀ TIPOLOGIE DI RITENUTE SOMME EROGATE QUADRI INTERESSATI

Unificata Tutte le tipologie Tutte le tipologie Tutti i quadri compilati

Separata

DipendenteLavoro dipendente e assimilati

SS, ST, SV e SX con solo dati lavoro dipendente

AutonomoLavoro autonomo,provvigioni, redditi diversi

SS, ST, SV e SX con solo dati lavoro autonomo

CapitaleDividendi, proventi e redditi di capitale

SS, ST, SV e SX + dati dividendi, proventi e redditi da capitale nei relativi quadri

Locazioni breviLocazioni brevi inserite nella C.U.

SS, ST, SV e SX + dati relativi alle locazioni brevi nei relativi quadri

Altre ritenute

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi o a titolo di indennità di esproprio

SS, ST, SV e SX + dati somme liquidate nei relativi quadri

Somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi

SS, ST, SV e SX + dati somme percepite aseguito di cessioni volontarie

Somme comunque dovute per effettodi acquisizioni coattive conseguentiad occupazioni d’urgenza

SS, ST, SV e SX + dati somme dovute nei relativi quadri

Nel caso si scelga l’invio separato, si ricordi che, secondo le istruzioni alla dichiarazione 770/2019:

• il sostituto potrebbe effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato oppure in-viare una o più parti del modello e di far trasmettere la/le restanti parti a uno o più intermediari. A tal fine sono predisposte apposite caselle da compilare nel frontespizio della dichiarazione, sezione “Redazione della dichia-razione” (v. infra);

• l’invio del modello può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono riportare complessivamente le cinque tipologie di ritenute dichiarabili (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di ca-pitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Dunque, l’invio separato potrà coinvolgere un massimo di tre soggetti, purché ciascun flusso riporti i dati degli altri soggetti che hanno preso in carico la spedizione ed i quadri compilati (v. infra);

• nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni” va necessa-riamente unito a quello “Autonomo”: non è, quindi, possibile inviare un flusso “Dipendente” e “Locazioni” e, successivamente, procedere ad un altro invio con solo flusso “Autonomo” o inviare un flusso “Dipendente” e “Autonomo” e, successivamente, procedere ad un altro invio con solo flusso “Locazioni”;

• il flusso “Altre ritenute”, che comprende sia le ritenute sui pignoramenti che quelle sulle indennità di esproprio, va necessariamente unito ad uno dei flussi principali, “Dipendente”, “Autonomo” o “Capitale”.

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N.B. L’invio separato è facoltà ammessa a condizione che siano state trasmesse, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il 7 marzo 2019 (ovvero il 31 ottobre 2019) le Certificazioni Uniche attinenti alle varie tipologie reddituali e, ove richiesto, la Certificazione degli Utili.

LE NOVITÀ NEL FRONTESPIZIOIl frontespizio della dichiarazione si presenta, anche per il 2019, suddiviso in due facciate:

• la prima illustra sinteticamente l’utilizzo dei dati contenuti nel modello e i diritti riconosciuti al cittadino nell’am-bito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

• la seconda contiene i riquadri relativi al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d’imposta, ai dati del rappresen-tante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla redazione della dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario e all’apposizione del visto di conformità.

Rispetto al 2018, tuttavia, il nuovo modello presenta, come vedremo nel prosieguo, alcune modifiche e si arricchisce di nuovi campi nella seconda parte, in ragione dell’adeguamento alle modifiche normative e alla già esposta possi-bilità di invio separato.

Tipo di dichiarazione La presente Sezione, apparentemente priva di modificazioni rispetto alla dichiarazione 2018, presenta un ulteriore campo che assume, per il 2019, la denominazione di “Protocollo dichiarazione inviata”, in luogo del precedente “Protocollo dichiarazione inviata in Gestione Separata”. La casella deve essere compilata, previa barratura di uno dei due campi precedenti, nei casi in cui si intenda presentare una nuova dichiarazione nei termini (correttiva) ovvero una dichiarazione integrativa successivamente allo spirare del termine di presentazione.

• la prima illustra sinteticamente l’utilizzo dei dati contenuti nel modello e i diritti

riconosciuti al cittadino nell’ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati

personali ai sensi del

• la seconda contiene i riquadri relativi al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto

d’imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione,

alla redazione della dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all’impegno

alla presentazione telematica da parte dell’intermediario e all’apposizione del visto di

conformità.

Rispetto al 2018, tuttavia, il nuovo modello presenta, come vedremo nel prosieguo, alcune

modifiche e si arricchisce di nuovi campi nella seconda parte, in ragione dell'adeguamento alle

modifiche normative e alla già esposta possibilità di invio separato.

Tipo di dichiarazione La presente Sezione, apparentemente priva di modificazioni rispetto alla dichiarazione 2018,

presenta un ulteriore campo che assume, per il 2019, la denominazione di “Protocollo

dichiarazione inviata”, in luogo del precedente “Protocollo dichiarazione inviata in Gestione

Separata”. La casella deve essere compilata, previa barratura di uno dei due campi precedenti, nei

casi in cui si intenda presentare una nuova dichiarazione nei termini (correttiva) ovvero una

dichiarazione integrativa successivamente allo spirare del termine di presentazione.

Nel campo occorre indicare il protocollo della dichiarazione validamente inviata in precedenza (in

cui sono da ricomprendersi anche le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza), che sarà

integralmente sostituita dalla nuova.

Redazione della dichiarazione

N.B. Si precisa che, come ribadito dalle istruzioni al modello, sia in caso di maggiore

che di minore credito del contribuente, il termine di presentazione per la dichiarazione

integrativa è unico e fissato entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo

a quello di presentazione della dichiarazione.

Nel campo occorre indicare il protocollo della dichiarazione validamente inviata in precedenza (in cui sono da ricom-prendersi anche le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza), che sarà integralmente sostituita dalla nuova.

N.B. Si precisa che, come ribadito dalle istruzioni al modello, sia in caso di maggiore che di minore cre-dito del contribuente, il termine di presentazione per la dichiarazione integrativa è unico e fissato entro e

non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Redazione della dichiarazioneIl riquadro in oggetto risulta arricchito con nuovi campi precedentemente assenti, in ragione delle modifiche alle modalità di compilazione e trasmissione del modello.

Il riquadro in oggetto risulta arricchito con nuovi campi precedentemente assenti, in ragione delle

modifiche alle modalità di compilazione e trasmissione del modello.

In particolare, già a partire dallo scorso anno, in ragione della facoltà del sostituto di trasmettere i

dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso, il campo “Tipologia invio" va compilato

riportando:

• il codice 1, nel caso in cui si sia optato per la trasmissione in un unico flusso di tutti i

dati relativi ai diversi redditi e somme erogati nel 2018 e relative ritenute;

• il codice 2, nel caso in cui si sia optato per l'invio separato dei dati relativi ai diversi

redditi e somme erogati nel 2018 e relative ritenute.

Successivamente, occorrerà compilare la Sezione "Quadri compilati" in cui si procederà a barrare:

• le caselle relative ai prospetti compilati, tra quelli componenti il modello;

• le caselle relative alle tipologie di ritenute operate, indicando il flusso che viene

trasmesso con la dichiarazione secondo le indicazioni fornite nella tabella

precedentemente esposta (v. supra).

La Sezione "Gestione Separata" andrà compilata solo in caso di presenza del codice 2 nel campo

"Tipologia invio", ossia solo in caso di opzione per la trasmissione plurima del modello 770/2019.

In tale ipotesi, dopo aver barrato nella Sezione precedente ("Quadri compilati e ritenute operate") la

o le caselle inerenti il flusso o i flussi inviati con la presente dichiarazione, occorrerà:

Novità: la Sezione "Quadri compilati" si chiude con il nuovo campo “Incaricato in

gestione separata” che dev’essere barrato dall’intermediario nel caso in cui il sostituto

abbia scelto di aderire alla gestione separata e lo abbia incaricato della predisposizione e

invio del modello.

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In particolare, già a partire dallo scorso anno, in ragione della facoltà del sostituto di trasmettere i dati separatamen-te in più flussi ovvero in un unico flusso, il campo “Tipologia invio” va compilato riportando:

• il codice 1, nel caso in cui si sia optato per la trasmissione in un unico flusso di tutti i dati relativi ai diversi redditi e somme erogati nel 2018 e relative ritenute;

• il codice 2, nel caso in cui si sia optato per l’invio separato dei dati relativi ai diversi redditi e somme erogati nel 2018 e relative ritenute.

Successivamente, occorrerà compilare la Sezione “Quadri compilati” in cui si procederà a barrare:• le caselle relative ai prospetti compilati, tra quelli componenti il modello;• le caselle relative alle tipologie di ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la dichiarazione

secondo le indicazioni fornite nella tabella precedentemente esposta (v. supra).

Novità: la Sezione “Quadri compilati” si chiude con il nuovo campo “Incaricato in gestione separata” che dev’essere barrato dall’intermediario nel caso in cui il sostituto abbia scelto di aderire alla gestio-

ne separata e lo abbia incaricato della predisposizione e invio del modello.

La Sezione “Gestione Separata” andrà compilata solo in caso di presenza del codice 2 nel campo “Tipologia invio”, ossia solo in caso di opzione per la trasmissione plurima del modello 770/2019. In tale ipotesi, dopo aver barrato nella Sezione precedente (“Quadri compilati e ritenute operate”) la o le caselle inerenti il flusso o i flussi inviati con la presente dichiarazione, occorrerà:

• barrare la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali trasmesse dall’altro o dagli altri incaricati, potendo trasmettere un massimo di tre flussi ad opera di tre soggetti differenti;

• indicare il codice fiscale del soggetto o dei soggetti incaricati dell’invio telematico separato di tali flussi (campo precedentemente eliminato e reintrodotto a partire dallo scorso anno).

Novità del 2019 è che, in alternativa alla modalità di gestione separata del modello sopra esposta, unica possibilità in vigore sino all’anno scorso, è oggi riconosciuta al sostituto la facoltà di effettuare invii separati anche senza avva-lersi di altro soggetto incaricato. In ragione della suddetta possibilità, la Sezione si arricchisce della la casella “Sostituto” e occorrerà procedere come segue:

• barrare nella Sezione precedente (“Quadri compilati e ritenute operate”) la casella inerente al flusso inviato con il presente flusso;

• barrare la casella “Sostituto”;• barrare la casella o le caselle relative alle tipologie reddituali che saranno trasmesse con flusso separato.

• barrare la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali trasmesse dall’altro o dagli

altri incaricati, potendo trasmettere un massimo di tre flussi ad opera di tre soggetti

differenti;

• indicare il codice fiscale del soggetto o dei soggetti incaricati dell’invio telematico

separato di tali flussi (campo precedentemente eliminato e reintrodotto a partire dallo

scorso anno).

Novità del 2019 è che, in alternativa alla modalità di gestione separata del modello sopra esposta,

unica possibilità in vigore sino all'anno scorso, è oggi riconosciuta al sostituto la facoltà di

effettuare invii separati anche senza avvalersi di altro soggetto incaricato.

In ragione della suddetta possibilità, la Sezione si arricchisce della la casella "Sostituto" e

occorrerà procedere come segue:

• barrare nella Sezione precedente ("Quadri compilati e ritenute operate") la casella

inerente al flusso inviato con il presente flusso;

• barrare la casella "Sostituto";

• barrare la casella o le caselle relative alle tipologie reddituali che saranno trasmesse con

flusso separato.

Esempio

Per meglio comprendere il funzionamento e la compilazione dei nuovi campi nell'ipotesi di più invii

separati, si consideri il seguente caso limite: il sostituto decide di inviare autonomamente il flusso

delle ritenute su redditi di lavoro dipendente ed incarica l'intermediario di trasmettere il flusso

relativo ai redditi di lavoro autonomo.

Il sostituto dovrà:

• trasmettere il flusso delle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente;

• barrare, all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” la casella

“Dipendente”;

EsempioPer meglio comprendere il funzionamento e la compilazione dei nuovi campi nell’ipotesi di più invii separati, si con-sideri il seguente caso limite: il sostituto decide di inviare autonomamente il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente ed incarica l’intermediario di trasmettere il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo.

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Il sostituto dovrà:• trasmettere il flusso delle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente;• barrare, all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” la casella “Dipendente”;• inserire nella sezione “Gestione separata” il codice fiscale dell’intermediario che trasmette telematicamente il

secondo flusso, barrando altresì la casella “Autonomo”. L’intermediario dovrà:

• trasmettere il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo;• barrare, all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” la casella “Autonomo” e la casella “Inca-

ricato in gestione separata”; • barrare nella sezione “Gestione separata” la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.

LE NOVITÀ NEL QUADRO SITenuti alla compilazione del quadro SI sono le società e gli enti commerciali soggetti ad Ires, qualora nel corso del 2018 abbiano erogato utili. Nei prospetti del quadro vanno indicati:

• gli utili pagati nell’anno 2018, derivanti relativi alla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul red-dito delle società;

• gli utili corrisposti nell’anno 2018, sui quali sono state applicate le ritenute previste dall’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973;

• gli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ) e dalle società di investimento immo-biliari non quotate (SIINQ), sui quali è stata applicata la ritenuta;

• i dati relativi ai proventi equiparati agli utili.

N.B.: Non rileva la data di delibera di distribuzione degli utili, ma quella di effettivo pagamento. Per cui, la società che abbia solo deliberato la distribuzione degli utili nel 2018, senza provvedere all’ero-

gazione degli stessi entro la fine dell’anno, non dovrà compilare il quadro!

Rispetto allo scorso anno, si segnala la presenza di una novità: l’inserimento di un nuovo rigo (SI2), ove riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Dati relativi all’intermediario non residente

Nel dettaglio, si dovrà indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

• campo 1: il codice ABI, ove attribuito;

• campo 2: il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;

• campo 3: il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo

rilasciato da un’autorità amministrativa del Paese di residenza;

• campo 4: la denominazione della società o ente;

• campo 5: il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG – Elenco dei

Paesi e Territori.

LE NOVITA' DEL QUADRO ST Il quadro ST è uno degli aspetti che maggiormente interessano la prassi professionale, poiché

accoglie i dati:

• relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuate;

• relativi alle ritenute di addizionale regionale all'Irpef, anche se effettuate in sede di

assistenza fiscale;

• relative alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri

redditi;

• relativi alle altre ritenute e imposte sostitutive

indicati nelle sue ben note 4 Sezioni.

Da segnalare in merito al presente quadro è la modifica non alla composizione delle Sezioni, ma

una vera e propria rivoluzione nelle modalità di compilazione del quadro ed esposizione dei dati

ad opera del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 184633 del 7 giugno 2019.

Fino allo scorso anno, infatti, le regole di compilazione prevedevano che, nell'esposizione dei dati

delle ritenute operate e versate, si dovesse aver cura di rispettare, ove possibile, l'esatta

corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello F24 con la conseguente

compilazione di un distinto rigo per ciascun rigo della delega di pagamento.

A partire dal 2019, invece, a seguito del provvedimento sopra richiamato, i dati relativi alle

ritenute operate dovranno essere esposti esclusivamente in forma aggregata, qualora i versamenti

presentino:

• stessa data

• stesso codice tributo

Nel dettaglio, si dovrà indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:• campo 1: il codice ABI, ove attribuito;• campo 2: il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;• campo 3: il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità

amministrativa del Paese di residenza;• campo 4: la denominazione della società o ente;• campo 5: il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG – Elenco dei Paesi e Territori.

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LE NOVITÀ DEL QUADRO STIl quadro ST è uno degli aspetti che maggiormente interessano la prassi professionale, poiché accoglie i dati:

• relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuate;• relativi alle ritenute di addizionale regionale all’Irpef, anche se effettuate in sede di assistenza fiscale;• relative alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi; • relativi alle altre ritenute e imposte sostitutive;

indicati nelle sue ben note 4 Sezioni.Da segnalare in merito al presente quadro è la modifica non alla composizione delle Sezioni, ma una vera e propria rivoluzione nelle modalità di compilazione del quadro ed esposizione dei dati ad opera del provvedimento dell’A-genzia delle Entrate n. 184633 del 7 giugno 2019. Fino allo scorso anno, infatti, le regole di compilazione prevedevano che, nell’esposizione dei dati delle ritenute operate e versate, si dovesse aver cura di rispettare, ove possibile, l’esatta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello F24 con la conseguente compilazione di un distinto rigo per ciascun rigo della delega di pagamento. A partire dal 2019, invece, a seguito del provvedimento sopra richiamato, i dati relativi alle ritenute operate dovran-no essere esposti esclusivamente in forma aggregata, qualora i versamenti presentino:

• stessa data• stesso codice tributo• stesso periodo di riferimento• stesse note

• stesso periodo di riferimento

• stesse note

In altre parole, quand'anche siano stati compilati dal contribuente più righi nel medesimo modello

F24 oppure predisposte più deleghe F24, aventi le stesse informazioni come sopra individuate, nel

quadro ST andrà compilato un solo rigo, i cui dati corrisponderanno alla somma dei singoli importi

esposti nel modello/nei modelli F24.

Di contro, in presenza di versamenti codificati con diverse note (ST..., campo 10), laddove previste,

dovranno essere compilati righi distinti.

A tutela ed in funzione di tali istruzioni operative, il provvedimento n. 184633 segnala l'inserimento

di appositi alert di controllo nelle "Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello

770/2019", pubblicate il 15 febbraio 2019 ed aggiornate a seguito del succitato documento di prassi:

Esempio Si ipotizzi che il contribuente Gamma S.r.l., in qualità di sostituto d'imposta, abbia operato, nel

mese di aprile 2018, due ritenute in sede di pagamento delle parcelle di due professionisti, dott.

Tizio e arch. Caio:

Ritenuta su parcella dott. Tizio 1000 Ritenuta su parcella arch. Caio 2000

Per mera dimenticanza, le due ritenute non sono state versate entro il 16 del mese successivo, ma si

è proceduto a ravvedimento operoso in data 17 settembre 2018.

I ravvedimenti sono stati predisposti tramite due distinte deleghe F24.

• Ravvedimento ritenuta dott. Tizio:

In altre parole, quand’anche siano stati compilati dal contribuente più righi nel medesimo modello F24 oppure pre-disposte più deleghe F24, aventi le stesse informazioni come sopra individuate, nel quadro ST andrà compilato un solo rigo, i cui dati corrisponderanno alla somma dei singoli importi esposti nel modello/nei modelli F24. Di contro, in presenza di versamenti codificati con diverse note (ST..., campo 10), laddove previste, dovranno essere compilati righi distinti. A tutela ed in funzione di tali istruzioni operative, il provvedimento n. 184633 segnala l’inserimento di appositi alert di controllo nelle “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2019”, pubblicate il 15 febbraio 2019 ed aggiornate a seguito del succitato documento di prassi:

Sez. I Erari - Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive.

Segnalazione Warning >> Nel quadro ST Sezione I non possono essre presenti righi con identi-cità dei seguenti elementi: Periodo di riferimento, Note, Codic eTributo e Data di versamento

Esempio

Si ipotizzi che il contribuente Gamma S.r.l., in qualità di sostituto d’imposta, abbia operato, nel mese di aprile 2018, due ritenute in sede di pagamento delle parcelle di due professionisti, dott. Tizio e arch. Caio:

Ritenuta su parcella dott. Tizio 1000 Ritenuta su parcella arch. Caio 2000

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Per mera dimenticanza, le due ritenute non sono state versate entro il 16 del mese successivo, ma si è proceduto a ravvedimento operoso in data 17 settembre 2018. I ravvedimenti sono stati predisposti tramite due distinte deleghe F24.

• Ravvedimento ritenuta dott. Tizio:

• Ravvedimento ritenuta arch. Caio:

Come detto, mentre fino allo scorso anno avremmo compilato due distinti righi rigo per evidenziare

ciascun ravvedimento operoso singolarmente, ad oggi si dovrà compilare un solo rigo ST con la

somma degli importi presenti nelle deleghe di pagamento:

IL QUADRO RIASSUNTIVO: SS Il quadro SS, pressochè invariato rispetto al modello 770/2018, presenta un riassunto dei dati

esposti nei diversi quadri componenti la dichiarazione.

N.B. Si ricorda che le sanzioni del ravvedimento operoso non trovano esposizione nel modello.

• Ravvedimento ritenuta arch. Caio:

• Ravvedimento ritenuta arch. Caio:

Come detto, mentre fino allo scorso anno avremmo compilato due distinti righi rigo per evidenziare

ciascun ravvedimento operoso singolarmente, ad oggi si dovrà compilare un solo rigo ST con la

somma degli importi presenti nelle deleghe di pagamento:

IL QUADRO RIASSUNTIVO: SS Il quadro SS, pressochè invariato rispetto al modello 770/2018, presenta un riassunto dei dati

esposti nei diversi quadri componenti la dichiarazione.

N.B. Si ricorda che le sanzioni del ravvedimento operoso non trovano esposizione nel modello.

Come detto, mentre fino allo scorso anno avremmo compilato due distinti righi rigo per evidenziare ciascun ravvedi-mento operoso singolarmente, ad oggi si dovrà compilare un solo rigo ST con la somma degli importi presenti nelle deleghe di pagamento:

• Ravvedimento ritenuta arch. Caio:

Come detto, mentre fino allo scorso anno avremmo compilato due distinti righi rigo per evidenziare

ciascun ravvedimento operoso singolarmente, ad oggi si dovrà compilare un solo rigo ST con la

somma degli importi presenti nelle deleghe di pagamento:

IL QUADRO RIASSUNTIVO: SS Il quadro SS, pressochè invariato rispetto al modello 770/2018, presenta un riassunto dei dati

esposti nei diversi quadri componenti la dichiarazione.

N.B. Si ricorda che le sanzioni del ravvedimento operoso non trovano esposizione nel modello.

N.B. Si ricorda che le sanzioni del ravvedimento operoso non trovano esposizione nel modello.

IL QUADRO RIASSUNTIVO: SSIl quadro SS, pressochè invariato rispetto al modello 770/2018, presenta un riassunto dei dati esposti nei diversi quadri componenti la dichiarazione.

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Si ritiene, comunque, utile schematizzare la compilazione del quadro, tenendo presente che ciascun

rigo fa riferimento ad un apposito prospetto della dichiarazione.

RIGO COSA OCCORRE RIPORTARE

RIGO SS2 Punto 1: somma dei campi 17, righi SF4 - SF8

Punto 2: somma dei campi 18, righi SF4 - SF8

RIGO SS3

Punto 1: somma dei campi 15, righi SG2 - SG10

Punto 2: somma della colonna 4, righi SG11 - SG13

Punto 3: somma della colonna 4, righi SG15 - SG17 Punto 4: valore della colonna 2, rigo SG23

RIGO SS4

Punto 1: valore della colonna 2, Prospetto A

Punto 2: somma della colonna 3, Prospetto B

Punto 3: somma della colonna 3, Prospetto C

Punto 4: somma della colonna 3, Prospetto D

Punto 5: valore della colonna 3, Prospetto E

Punto 6: valore della colonna 3, Prospetto F

Punto 7: somma della colonna 3, Prospetto G

Punto 8: somma della colonna 3, Prospetto H

Si ritiene, comunque, utile schematizzare la compilazione del quadro, tenendo presente che ciascun rigo fa riferi-mento ad un apposito prospetto della dichiarazione.

RIGO COSA OCCORRE RIPORTARE

RIGO SS2 Punto 1: somma dei campi 17, righi SF4 - SF8Punto 2: somma dei campi 18, righi SF4 - SF8

RIGO SS3 Punto 1: somma dei campi 15, righi SG2 - SG10Punto 2: somma della colonna 4, righi SG11 - SG13Punto 3: somma della colonna 4, righi SG15 - SG17Punto 4: valore della colonna 2, rigo SG23

RIGO SS4 Punto 1: valore della colonna 2, Prospetto APunto 2: somma della colonna 3, Prospetto BPunto 3: somma della colonna 3, Prospetto CPunto 4: somma della colonna 3, Prospetto DPunto 5: valore della colonna 3, Prospetto EPunto 6: valore della colonna 3, Prospetto FPunto 7: somma della colonna 3, Prospetto GPunto 8: somma della colonna 3, Prospetto H

RIGO SS5 Punto 1: somma della colonna 4, righi SI4 - SI14

RIGO SS6 Punto 1: somma dei campi 44, righi SK5 - SK7Punto 2: somma dei campi 45, righi SK5 - SK7

RIGO SS7 Punto 1: somma dei campi 16, righi SL4 - SL7Punto 2: somma dei campi 19, righi SL8 - SL12

RIGO SS8 Punto 1: somma dei campi 4, righi SM3 - SM26

RIGO SS9 Punto 1: somma dei campi 4, righi SP2 - SP6

RIGO SS10 Punto 1: somma dei campi 3, righi SY12 - SY15Punto 2: somma dei campi 14, righi SY16 - SY20

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SPF Soluzioni di pratica fiscale

Le modifiche estive e le correzioni ai modelli IsaA cura di Emanuele Pisati

L’estate ha portato con sé la correzione di alcuni errori riscontrati sia nel programma “il tuo ISA” (ora alla versione 1.07) che nei “dati storici” forniti dall’Agenzia delle Entrate, tanto che si rende necessario, nel caso si fosse già provveduto ad elaborare i risultati, scaricare nuovamente tutti i dati storici e rielaborare gli ISA per tutte le posizioni, con la possibilità di trovarsi con dati differenti rispetto a quelli ante agosto.

MODIFICHE SOPRAVVENUTEAlla data di stesura del presente contributo, 1° settembre 2019, sono pervenuti i seguenti interventi:- 02 agosto 2019, circolare Agenzia Entrate n. 17 contenente i primi chiarimenti sull’applicazione degli ISA;- 9 agosto 2019, decreto che modifica i dati storici degli ISA precompilati;- 23 agosto 2019, aggiornamento della versione del programma «il tuo ISA», software indispensabile per il calcolo

degli stessi (versione 1.06);- 30 agosto 2019, ulteriore aggiornamento della versione del programma «il tuo ISA» (versione 1.07);- 30/31 agosto 2019, comunicazioni agli intermediari di ulteriori modifiche ad alcune categorie di ISA precompilati

che verranno resi disponibili a partire dal 3 settembre.Dunque, a seguito delle ultime modifiche, si dovrà ripetere la procedura di scarico dei dati Panel (file XML disponibile nel cassetto fiscale di ciascun contribuente) e rielaborare i dati con la nuova versione 1.07 del programma che le case di software stanno provvedendo ad aggiornare.È, quindi, certo che chi ha già liquidato le imposte o, cosa ancor più onerosa, compensato per importi fino a 20.000 Euro senza visto di conformità, dovrà rivedere buona parte dei conteggi per confermare ovvero modificare i versa-menti, con un notevole dispendio di tempo.La citata circolare 17, in primo luogo, si limita a confermare e specificare in maniera puntuale quanto già presente nel documento SOSE del 19 settembre 2018 e nelle istruzioni generali dei modelli ISA: a tale documento si deve far riferimento per comprendere l’importanza delle annotazioni aggiuntive al modello, come vedremo più avanti. Si segnala, per inciso, che al paragrafo 2.4, a cui si rimanda in caso di interesse, sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle peculiarità di taluni ISA e dei codici attività ai quali si applicano.In particolare, gli ISA oggetto di chiarimenti sono i seguenti:

ISA AD12U Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria

ISA AG36U Servizi di ristorazione commerciale

ISA AG37U Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria

ISA AG44U Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

ISA AG54U Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento

ISA AG60U Stabilimenti balneari

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ISA AG73U Magazzinaggio, movimentazione merci e altre attività connesse al trasporto

ISA AG99U Altri servizi a imprese e famiglie

ISA AM85U Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco.

Nella parte finale vengono affrontati, invece, sotto forma di risposte ai quesiti, alcuni aspetti già trattati in parte sotto forma di faq o durante gli incontri istituzionali. Nello specifico, viene ribadito che i soggetti che iniziano e coloro che cessano un’attività nel corso del periodo di imposta devono considerarsi esclusi dalla applicazione degli ISA. In tali casi, andrà indicata, nel modello Redditi, la relativa causa di esclusione con codice: 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta. Inoltre, in merito alle società cooperative a mutualità prevalente viene specificato che le stesse sono soggette ad ISA, in quanto è prevista apposita causa di esclusione dall’applicazione degli stessi riferita alle sole «società coo-perative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi».Ancora, i soggetti IAS sono tenuti alla compilazione degli ISA, come sono tenuti alla compilazione anche i consorzi garanzia collettiva fidi (codice Ateco 64.92.01) per i quali è stato approvato l’ISA AG91U.Nel caso di affitto di azienda o di un ramo di essa, risulta approvato l’ISA AG40U - Locazione, valorizzazione, com-pravendita di beni immobili.Viene, poi, analizzato nel dettaglio il comportamento da tenere nel caso si abbia diritto ai benefici della compen-sazione dei crediti per le aziende con l’esercizio a cavallo dell’anno solare e per le aziende soggette ad operazioni straordinarie.

LA PERSONALIZZAZIONE DELLE ANNOTAZIONI AL MODELLO ISAPer comprendere come operare nell’ambito delle annotazioni al modello ISA, sia in merito agli eventuali errori nei dati forniti dall’Agenzia, che in merito all’eventuale non adeguamento ai valori premiali dei singoli indici, occorre compren-dere la logica che sottende alla formazione degli stessi, muovendo dal documento SOSE del 19 settembre 2018.Il documento in oggetto fornisce numerose informazioni sulla logica e sulle similitudini storiche di formazione degli ISA che consentono di capire perché alcune posizioni, congrue e coerenti per i vecchi studi di settore, presentino, ora, indici di anomalia «notevoli», in alcuni casi nemmeno in linea con la reale situazione dell’azienda o del contribuente.«La prima considerazione è relativa al MOB - modello organizzativo di business - notevolmente semplificato detto METAMODELLO e molto vicino a quelli che erano nel 1989 - 90 i coefficienti di congruità dei ricavi e del reddito. Le determinanti fondamentali del Valore sono analizzate in base ad una stessa “griglia” utilizzata per tutti i macrosettori economici e articolata in quattro aree:

Il nuovo metodo è basato sull’individuazione dei modelli di business i quali rappresentano la struttura della catena del valore, alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono pressione delle differenze fondamen-tali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale). Tale metodo presenta i seguenti vantaggi:

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a) si basa su fondamenti teorici consolidati e ben rintracciabili nella letteratura scientifica; b) introduce un approccio di analisi uniforme e standardizzabile;c) adotta un criterio di rappresentazione (il modello di business) del modo di operare dell’impresa secondo il quale la specializzazione produttiva non richiede generalmente di essere declinata nel dettaglio delle singole specializzazioni, se non quando esse non comportano strutture differenti nella catena del valore interna. Per questa via, si riduce così, anche la numerosità dei gruppi di impresa con cui viene rappresenta la realtà del settore».

È proprio a causa di questa standardizzazione nella creazione del Mob che si possono generare incongruenze negli ISA, posto che il modello produttivo specifico ha particolarità difficilmente standardizzabili.

Cosa sono i dati panelI dati panel sono i dati storici significativi ai fini ISA, che vengono forniti dalle Entrate mediante file dati, scaricabile nel cassetto fiscale del contribuente.«AMBITO TEMPORALECon riferimento all’ambito temporale di osservazione e di analisi, è stato ritenuto adeguato un arco temporale di 8 pe-riodi d’imposta al fine di poter ricomprendere, per il primo anno di applicazione, anche il 2008, anno non influenzato dalla crisi economica. La scelta di un ampio arco temporale di comparazione comporta il superamento delle attuali regressioni “Cross Section” (riferite ad un singolo periodo d’imposta) in favore di modelli di regressione basati su c.d. “dati Panel”, ovvero dati ed informazioni relativi a soggetti esistenti in alcuni o in tutti i periodi d’imposta considerati (Panel non bilanciato). La scelta adottata comporta, pertanto, che i soggetti presenti almeno un anno nel periodo di osservazione, siano inclusi nel campione ancorché gli stessi abbiano cessato l’attività prima dell’ultimo anno considerato. I dati Panel consentono, inoltre, di cogliere fenomeni congiunturali che possono aver influito nei diversi periodi e di effettuare stime più consistenti del grado di efficienza produttiva del singolo contribuente esaminato. Ciò permette di incorporare direttamente nell’analisi gli effetti del ciclo economico. In tal senso, vi è una importante innovazione della procedura, in quanto non si renderà più necessario individuare “a posteriori” specifici correttivi di natura congiuntu-rale al fine di rimodulare, in chiave dinamica, le risultanze, come avveniva per gli studi di settore.»Essendo relativi agli ultimi 8 anni, proprio a causa di questa storicità, eventuali fatti accaduti nel passato, che sono “fuori standard” in uno o più anni, vanno segnalati nel giudizio di affidabilità fiscale dell’azienda.

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Altra variabile da considerale, al fine delle difformità eventualmente da segnalare, è la stima di regressione unica e di più basi imponibili: «la stima viene operata sulla base di dati ed informazioni relativi non più ai contribuenti com-presi all’interno di ciascun gruppo omogeneo (modello di business) ma a tutti i contribuenti selezionati all’interno dello studio, una volta stimate le probabilità di appartenenza di ciascun contribuente ai diversi modelli organizzativi di business.L’analisi viene estesa, infatti, a diverse basi imponibili valutando non solo il grado di affidabilità dei ricavi, come in passato, ma anche del valore aggiunto: entrambe le variabili sono normalizzate in funzione del numero complessivo degli addetti. La funzione di stima del valore aggiunto per addetto evidenzia anche un diverso approccio metodologi-co: si è utilizzato, alla base, un modello microeconomico (del tipo Cobb-Douglas) stimato nei logaritmi. Non più una funzione di regressione lineare semplice quindi, ma una regressione lineare calcolata su scala logaritmica».

N.B. L’eventuale scostamento, rispetto al valore aggiunto per addetto dichiarato, misurato in una sca-la di valori compresi tra 1 e 10, rivela il livello di affidabilità dello stesso margine dichiarato.

Consideriamo ora la stima di regressione unica, in funzione della rigidità del valore aggiunto per addetto.

Essendo chiaro che l’ISA non è altro che una forma di segnalazione preventiva di indici di anomalia dai quali potrà scaturire un eventuale controllo fiscale o accertamento di altra natura, si rende indispensabile provvedere, a futura memoria, a evidenziare qualunque errore:

• nei dati storici forniti dall’Amministrazione Finanziaria;• nei singoli indicatori di affidabilità fiscale;• nonché qualunque altra anomalia, presente nella situazione personale e storica dell’azienda, che possa aver

inciso sui risultati attribuiti.Ciò detto, analizziamo di seguito le principali casistiche che possono verificarsi e indicarsi nel quadro annotazioni.

• Dati panel: indicare qualunque tipo di variazione alla eterogeneità individuale nello storico dati dell’azienda. Ad esempio, si pensi ad un’azienda con storico altalenante redditi/perdite, legato a variabili sia endogene che eso-gene, ovvero a settori legati a export in paesi con forte instabilità politica o ancora ad una forte riduzione della produzione e variazione del numero di unità produttive.

• Valore aggiunto per addetto: la funzione logaritmica mitiga, ma non annulla, la rigidità del costo del lavoro in periodi di crisi.

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A questo si aggiunga che l’avvenuta riduzione e semplificazione dei dati richiesti sui modelli dell’anno in corso può essere causa di ulteriori indici di anomalia che abbattono l’indice globale di premialità. Infatti, una riduzione dei dati disponibili comporta una maggiore approssimazione.A titolo di esempio, il numero di ore lavorate per il professionista (che possono essere variate nello storico per cause diverse) ovvero le provvigioni concesse agli agenti e rappresentanti, che in alcuni settori sono decrescenti nella serie storica, rappresentano proprio il caso in cui dati mancanti aumentano la probabilità di falsare il risultato finale.Un’ulteriore indicazione possibile sarà quella della presenza di risposte dei vari Garanti del contribuente, nelle di-verse Regioni, alle segnalazioni dei vari ordini professionali in merito alla necessità, per l’anno di imposta 2018, di rendere inapplicabili gli ISA.Ad esempio, si annoterà la risposta alla segnalazione del garante del contribuente di Torino, datata 25 luglio 2019, che afferma di far compilare gli ISA per l’anno 2018 meramente in via facoltativa.In conclusione, al di fuori di quest’ultima indicazione, ciascun ISA che presenti indici di anomalia o dati errati, fra quelli non modificabili, dovrà essere vagliato attentamente ed integrato mediante annotazioni specifiche, in quanto non è possibile depersonalizzare le annotazioni creando degli standard, se non per casistiche simili, di volta in volta individuabili solo con l’elaborazione finale e completa di tutti gli ISA similari.

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Il ravvedimento operoso:le novità del Decreto CrescitaA cura di Luca Signorini

La legge di conversione del Decreto Crescita ha introdotto rilevanti novità per l’istituto del ravvedimento operoso, dando la possibilità di accedere a questo strumento anche nei casi di versamenti frazionati.Si tratta del c.d. ravvedimento parziale, o frazionato, che trova, finalmente, una copertura normativa dopo essere entrato di fatto nella prassi amministrativa, nonostante la giuri-sprudenza si fosse pronunciata, anche nel recente passato, in maniera contraria.Scopo del presente contributo è quello di declinare in linea generale il funzionamento del ravvedimento operoso, così come modificato nel 2015, per poi esaminare la novella legisla-tiva di cui al citato Decreto Crescita.

LE REGOLE GENERALIIl ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) è un istituto che consente al contribuente di regolarizzarsi beneficiando dell’applicazione di una sanzione ridotta. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento, oltre che dell’imposta dovuta, anche di sanzioni ed interessi calcolati con riferimento alla data in cui è materialmente avvenuto il versamento tardivo.L’istituto del ravvedimento operoso è stato significativamente modificato ed esteso ad opera della legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), con effetto dal 1° gennaio 2015. Vale la pena ricordare, per organicità, che il Decreto Sanzioni del medesimo anno, ha ridotto dal 2016 la sanzione per ritardati ed omessi versamenti, portandone l’entità dal 30% al 15% per le violazioni commesse nei 90 giorni successivi a quello in cui era prevista la scadenza naturale del ver-samento.Dopo le modifiche, si ha:- un utilizzo più ampio e per un lasso temporale molto più esteso rispetto al passato, dal momento che il ravvedi-

mento è, ora, possibile fino al termine in cui l’Agenzia può procedere ad un accertamento sul contribuente, a patto che non sia stato già notificato un avviso di accertamento ovvero un avviso bonario;

- una riduzione della sanzione da ravvedimento inversamente proporzionale al momento in cui si pone in essere la correzione, valendo il criterio in forza del quale più si attende e più costa.

In merito alle cause ostative, invece, bisogna distinguere tra comparti impositivi. Per i tributi diversi da quelli ammi-nistrati dall’Agenzia delle Entrate (come i tributi locali), il ravvedimento continua ad essere pregiudicato dalla con-statazione della violazione ovvero da qualunque attività di accesso ispezione o verifica posta in essere dall’organo verificatore.

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La tabella che segue consente di avere il quadro complessivo del nuovo impianto del ravvedimento:12

Ravvedimento Misura Oggetto Termine Ambito applicativo

Sprint 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo Mancato pagamen-

to del tributo o di un acconto

Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine

Tutti i tributi

Breve 1/10 del minimo Entro 30 giorni dalla data della omissione

Intermedio 1/9 del minimo

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

Entro il 90° giorno successivo al termine per la presenta-zione della dichiarazione.Se non è prevista dichia-razione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore

Lungo 1/8 del minimo

Entro il termine per la presen-tazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.Se non è prevista dichia-razione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore

Ultrannuale 1/7 del minimo

Entro il termine per la pre-sentazione della dichiarazio-ne relativa all’anno succes-sivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.Se non è prevista dichia-razione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore

Solo tributi dell’Agenzia delle Entrate1

Lunghissimo 1/6 del minimo

Oltre il termine per la pre-sentazione della dichiarazio-ne relativa all’anno succes-sivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l’accertamento).Se non è prevista dichia-razione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore

In presenza di PVC 1/5 del minimo

Dopo la constatazione della violazione mediante proces-so verbale (PVC)

Omessadichiarazione 1/10 del minimo

Omissione della presentazione della dichiarazione

Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni Tutti i tributi

1 Limitatamente al ravvedimento ultrannuale e lunghissimo, anche ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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Tenendo conto che la riduzione va applicata alla sanzione edittale prevista per la violazione compiuta e che, per gli omessi versamenti, la sanzione prevista (30%) è ridotta del 50% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla ca-denza, la sanzione di riferimento diventa del 15%. Per i ravvedimenti “sprint”, quindi, dal momento che la sanzione è 1/15 per ogni giorno di ritardo, sarà pari all’1% per ogni giorno successivo alla scadenza naturale del versamento.Nella tabella che segue si riportano, per esemplificare ulteriormente, le misure delle sanzioni dovute per ravvedere omessi versamenti:

Momento in cui avviene il ravvedimento

Sanzione applicabileRiduzione per ravvedimento

% sanzione ridotta

Entro 15 giorni 15% 1/100,1% per ogni giorno di

ritardo(15% x 1/10 x 1/15)

Dal 15° al 30° giorno 15% 1/101,5%

(15% x 1/10)

Dal 31° al 90° giorno 15% 1/91,67%

(15% x 1/9)

Dal 91° al termine di presentazione della

dichiarazione30% 1/8

3,75%(30% x 1/8)

Entro il termine di presentazione della

dichiarazione successiva30% 1/7

4,29%(30% x 1/7)

Oltre il termine di presentazione della

dichiarazione successiva30% 1/6

5%(30% x 1/6)

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO FRAZIONATOIn sede di conversione del Decreto Crescita, come anzidetto, è stato introdotto l’art. 13-bis al D.Lgs. n. 472 del 1997, che regola il ravvedimento.Dovrebbe, in tal modo, risolversi anche una questione di conflitto tra prassi e giurisprudenza, considerando che solo lo scorso anno (sentenza 13 settembre 2018 n. 22330, ribadendo il contenuto della sentenza 24 settembre 2015 n. 19017) la Cassazione era intervenuta per negare la possibilità del ravvedimento parziale. Vale la pena riportare il testo dell’articolo, con cui il legislatore fornisce l’interpretazione autentica della norma che regola l’istituto in questione e che si applica ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate:

«L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’im-posta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.»

Tale norma, di natura meramente interpretativa, conferma quanto già precisato dalle Entrate nel passato, in partico-lare con la risoluzione n. 67/2011 e con le circolari n. 27/2013 e n. 42/2016.

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Con la risoluzione n. 67, si è chiarito che:- al ravvedimento non è applicabile la rateazione, utilizzabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge e se-

condo regole puntuali;- in caso di omesso o carente versamento, non si può beneficiare della riduzione dell’intera sanzione solo per il fatto

di aver versato una parte di quanto dovuto;- è possibile usufruire dei benefici del ravvedimento nei casi in cui si regolarizzi in modo parziale una violazione, con

contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione e degli interessi legali, purché lo stesso avvenga nei termini di legge.

Circa l’efficacia del ravvedimento in presenza di carenti versamenti, la circolare n. 27 del 2013 precisava testual-mente che «con riferimento alla questione concernente l’erronea determinazione dell’importo necessario per sanare l’irregolarità commessa e, quindi, degli interessi moratori e della relativa sanzione, si è dell’avviso che - in virtù di quanto chiarito con la risoluzione n. 67 del 23 giugno 2011 - il ravvedimento di quanto originariamente e comples-sivamente dovuto possa considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento».

La circolare n. 42 del 2016, infine, ribadiva quanto espresso nella citata risoluzione n. 67 dal momento che si conti-nuava a fare riferimento al “contestuale” versamento. Orbene, con riferimento al ricorso all’istituto del ravvedimento operoso in un momento successivo al versamento del tributo, venivano fatte importanti precisazioni:1. con risoluzione n. 67 del 23 giugno 2011 è stata ammessa la possibilità di effettuare il ravvedimento in manie-

ra c.d. frazionata, ossia di perfezionare un ravvedimento parziale rispetto al quantum dovuto. Tuttavia, è stato chiarito che, a tale fine, è necessario che siano corrisposti - oltre all’imposta - anche gli interessi e le sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente;

2. se tra un versamento e l’altro viene notificato un atto ostativo, l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie;

3. deve escludersi, invece, qualunque possibilità di “rateazione delle somme da ravvedimento”, ossia che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro del tributo, il contribuente possa invocare l’avvenuta defi-nizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”;

4. sebbene l’istituto del ravvedimento si perfezioni (anche parzialmente) solo all’esito del procedimento complesso - consistente sia nella regolarizzazione del comportamento (versamento del tributo), sia nel versamento delle sanzioni, sia nel versamento degli interessi - non è necessario che ciò avvenga in un unico momento, potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del versamento del tributo e/o degli interessi. Resta inteso, comunque, che, ai fini della determinazione della riduzione, rileva il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata.

L’ultimo punto ammetteva chiaramente la possibilità di evitare la contestualità e, nella prassi, si diffondeva l’idea che il momento rilevante per determinare la riduzione (anche frazionata) sanzionatoria è quello in cui la sanzione viene versata, con il rischio per il contribuente di incorrere, nelle more della definizione, in una notifica di un atto ostativo impedente il perfezionamento del ravvedimento.Rifacendosi al testo normativo, si può affermare che:• nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli

interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo ver-samento, ridotta con riferimento a tale momento e con pagamento degli interessi per l’intero periodo del ritardo;

• nel caso di versamento tardivo dell’imposta in maniera frazionata, è consentito operare autonomamente il ravve-dimento per i singoli versamenti, applicando, in tal caso, alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Utilizzando gli stessi schemi esemplificativi della circolare n. 42 del 2016 ed applicando i predetti principi al caso di un tardivo (ad esempio, 20 giorni) ma integrale versamento del tributo dovuto, senza alcuna corresponsione di sanzioni e interessi, si avrà che:

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- la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento (15%: sanzione del 30 per cento ri-dotta alla metà);

- gli interessi moratori sono dovuti per il periodo del ritardo (20 giorni);- la riduzione sanzionatoria applicabile è riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento;- se, nel frattempo, è notificato un atto di liquidazione o di accertamento, il contribuente che non abbia versato an-

cora sanzioni e interessi perde la possibilità di avvalersi dell’istituto.

Al contrario, laddove ci si intenda avvalere del ravvedimento operoso e il versamento del tributo è stato effettuato tardivamente in due parti, una entro 30 giorni dalla scadenza e l’altra successivamente, entro 90 giorni, la riduzione applicabile è quella in cui la sanzione e gli interessi sono effettivamente versati. Pertanto, si potrà avere:- ravvedimento per i singoli versamenti, con applicazione delle diverse riduzioni (1/10 e 1/9 del 15%) rispettivamente

alle sanzioni calcolate sulla prima e sulla seconda tranche, se i versamenti delle sanzioni medesime e degli inte-ressi sono eseguiti rispettivamente entro il termine di 30 e di 90 giorni;

- ravvedimento per il versamento totale, con sanzione ridotta in base al momento in cui la stessa è regolarizzata.

L’INTERESSE LEGALEIl tasso di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi dovuti nell’ambito del ravvedimento operoso è, come noto, il saggio legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria e fino al giorno in cui si effettua il versamento.Nella tabella che segue si ritiene utile fornire la misura del tasso legale dell’ultimo decennio:

DALL’1/1/2010 1% (D.M. 4 dicembre 2009)

DALL’1/1/2011 1,5% (D.M. 7/12/2010 – G.U. 292 del 15/12/2010)

DALL’1/1/2012 2,5% (D.M. 12/12/2011 – G.U. 291 del 15/12/2011)

DALL’1/1/2014 1% (D.M. 12/12/2013 – G.U. 292 del 13/12/2013)

DALL’1/1/2015 0,5% (D.M. 11/12/2014 – G.U. 290 del 15/12/2014)

DALL’1/1/2016 0,2% (D.M. 11/12/2015)

DALL’1/1/2017 0,1% (D.M. 11/12/2016)

DALL’1/1/2018 0,3% (D.M. 13/12/2017 – G.U. 292 del 12/12/2017)

DALL’1/1/2019 0,8% (D.M. 12/12/2018 – G.U. 291 del 15/12/2018)

Esempio Ipotizziamo che un contribuente abbia omesso il versamento dell’Iva del mese di settembre 2019, per 10.000 Euro, con scadenza originaria 16 ottobre 2019.Il ravvedimento classico, in unica soluzione, potrebbe avvenire come segue, tenendo conto di un versamento da eseguire in data 29 novembre 2019:

Scadenza orig. Importo Data ravvedim. Giorni Interessi Sanzione

16/10/2019 10.000 29/11/2019 44 10.000 x 44 x 0,8 / 36500 = 9,64

10.000 x 15% x 1/9= 166,67

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Questo il fac-simile del modello F24, sezione ERARIO:

Se, anziché in unica soluzione, si prevedesse un pagamento frazionato, per esempio metà entro i 30 giorni (15/11/2019) e metà entro fine anno (27/12/2019), potremmo avere una situazione come segue:

Scadenza orig. Importo Data ravvedim. Giorni Interessi Sanzione

16/10/2019 5.000 15/11/2019 30 5.000 x 30 x 0,8 / 36500 = 3,29

5.000 x 15% x 1/10 = 75,00

16/10/2019 5.000 27/12/2019 72 5.000 x 72 x 0,8 / 36500 = 7,89

5.000 x 15% x 1/9 = 83,33

Questi i fac-simile dei modelli F24, sezione ERARIO:

Infine, poniamo il caso che il nostro contribuente decida di pagare l’imposta in un dato momento, per esempio il 10 novembre (entro i 30 giorni), ma versi la sanzione e gli interessi dopo il 14 gennaio 2020 (oltre i 90 giorni), ad esempio il 28 febbraio 2020: è in questa data che si perfeziona il ravvedimento.Lo schema seguente raffigura ciò che accade in questa situazione: l’imposta viene pagata in un momento in cui la sanzione è del 15% e la riduzione del ravvedimento pari ad 1/10, ma il ravvedimento si perfeziona in un momento successivo in cui la sanzione è del 30%, con riduzione che diventa 1/8. Gli interessi sono dovuti per i giorni che intercorrono tra il 16 ottobre 2019 e la data del pagamento delle imposte (10 novembre 2019).

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In sostanza si avrebbe:

Scadenza orig.

Importo Pag. imposta / pag. sanzione

Giorni (int.)

Interessi Giorni (sanz.)

Sanzione

16/10/2019 10.000 10/11/201928/02/2020

25 10.000 x 25 x 0,8 / 36500 = 5,48

135 10.000 x 30% x 1/8 = 375

Questi i fac-simile dei modelli F24, sezione ERARIO:

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La deducibilità dell’Imu alla luce del Decreto CrescitaA cura di Piero Capestrano, Mario Di Bernardo, Vincenzo Di Tella, Alessandro Paglione

L’art. 3 del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 ha aumentato, a partire dal 2019, la deducibilità dell’I-mu sui fabbricati strumentali. La novellata disposizione avrà un sicuro impatto fiscale po-sitivo su quei contribuenti che hanno iscritti, in contabilità, immobili funzionali all’attività di impresa. In questo articolo analizzeremo gli aspetti contabili e fiscali dell’Imu pagata da titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, la quale, a determinate condizioni, è un elemento negativo deducibile ai fini Irpef ed Ires.

PREMESSACome noto, l’Imu (istituita con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) deve essere pagata dai possessori di beni immobili, quando il possesso deriva da un diritto reale (proprietà, diritto di abitazione e/o diritto d’uso).1) Soggetti interessati.

- Le società e gli enti commerciali residenti;- gli enti non commerciali, con riguardo all’Imu sui beni relativi all’attività commerciale esercitata;- le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniu-

gali (per l’Imu sui beni relativi all’attività commerciale esercitata);- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato

mediante stabili organizzazioni;- i professionisti e gli studi professionali;- le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.

2) Immobili interessati.Affinché l’Imu sia deducibile dal reddito d’impresa o di professione, è necessario che sia relativa a fabbricati strumentali. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell’art. 43, comma 2 del Tuir:• gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commer-

ciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche. Rileva, pertanto, solo l’utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall’imprenditore possessore dell’immobile (e non da terzi);

• gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione (classificati nella categoria catastale A\10, B, C, D, E).

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N.B. per le imprese individuali, l’immobile strumentale va contabilizzato e deve risultare dalle scritture contabili, altrimenti non si avrà diritto ad alcuna deduzione; per gli autonomi, invece, la strumentalità si intende per destinazione, a prescindere dal fatto che l’immobile sia stato o meno contabilizzato.

Alla luce di quanto su esposto, non è prevista alcuna deducibilità per l’Imu versata sui beni merce (immobili destinati alla rivendita) e sui beni patrimonio.

ASPETTI CONTABILIÈ bene ricordare che l’Imu viene pagata in due rate: la prima a giugno, in acconto, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote previste dai Comuni; la seconda, a dicembre, calcolata con conguaglio sulla prima rata.Ipotizzando una contabilità ordinaria, le scritture saranno le seguenti:

1) Rilevazione dell’imposta Imu

Imu dell’esercizio a Debiti per Imu

2) Rilevazione pagamento

Debiti per Imu a Banca c/c

ASPETTI FISCALILa deducibilità dell’Imu pagata sugli immobili strumentali è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni.La deducibilità parziale dal reddito di impresa è stata stabilita dalla legge di Stabilità 2014 nella misura del 30%, per il periodo d’imposta 2013 e nella misura del 20%, per i periodi d’imposta successivi.La Legge di Bilancio 2019 ha successivamente elevato la misura di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili stru-mentali. Nello specifico, l’art 1, comma 12 della L. n. 145/2018 ha fissato la percentuale di deducibilità dell’Imu al 40%, rispetto alla precedente percentuale del 20%.Un’ulteriore modifica è stata poi apportata dal Decreto Crescita 2019 che ha incrementato gradualmente, nel trien-nio 2019-2021, la deduzione dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu, fissando la deduzione reddituale al 50% già per il 2019, per aumentare al 60% per il 2020 e 2021 fino ad arrivare, dal 2022, al 70%.Riassumendo, le percentuali di deducibilità sono:

Anno 2013 > 30%

Anno 2014 > 20%

Anno 2015 > 20%

Anno 2016 > 20%

Anno 2017 > 20%

Anno 2018 > 20%

Anno 2019 > 50%

Anno 2020 > 60%

Anno 2021 > 60%

Anno 2022 > 70%

Occorre, tuttavia, sottolineare che la deducibilità dell’Imu può avvenire soltanto nell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento e non quello in cui il costo è iscritto per competenza in conto economico. L’art. 99, comma 1 del Tuir di-

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spone infatti che «le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento»Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 del 2014, inoltre, ai fini della deducibilità rileva sì l’anno di pagamento dell’imposta, ma non è comunque possibile portare in deduzione l’Imu relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l’Imu. Tale circolare testualmente recita: «Pertanto, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituisce costo deducibile l’Imu di competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente. L’articolo 99, comma 1 del Tuir non introduce, infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento. In conclu-sione, un’eventuale Imu 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile, trattandosi di un costo di competenza del periodo di imposta 2012. Diversamente l’Imu 2013 versata tardivamente nel 2014 è un costo di competenza del periodo di imposta 2013 indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo di imposta 2014 all’atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione in sede di Unico»

Si propongono di seguito una serie di esempi pratici per meglio comprendere l’effetto della deducibilità parziale dell’Imu.

Esempio 1.Ipotizziamo che la Beta s.r.l., proprietaria di un capannone industriale, presenti un’Imu da pagare per il 2018 pari a 5.000 Euro (2.500 Euro in acconto e 2.500 Euro a saldo). Ipotizziamo, inoltre, che la società nel corso del 2018 abbia provveduto all’intero versamento dell’imposta: il 20% dell’Imu pagata nel 2018 sarà deducibile dal reddito d’impresa nel modello Redditi 2019.A tal fine, imprese e società sono tenute a operare una doppia variazione:- in aumento, per l’intera imposta versata nel 2018, compilando il rigo RF16

in aumento, per l’intera imposta versata nel 2018, compilando il

diminuzione, per la quota deducibile, pari al 20%, dell’Imu versata, indicando il

operoso, il saldo 2018 pari a 2.500 Euro e l’intera Imu di competenza 2019 (5.000 Euro).

Nel modello Redditi 2019 la Beta s.r.l. continuerà ad indicare nel rigo RF16 l’intero importo dell’Imu

al rigo RF55. In quest’ultimo modello, infatti, la sommator

• • 2.500 Euro, ossia il 50% dell’intera Imu 2019 pagata nell’anno di competenza.

È bene precisare, in questa sede, che la percentuale di deducibilità dell’Imu versata ancorata all’anno di pagamento, bensì all’anno di competenza.

- in diminuzione, per la quota deducibile, pari al 20%, dell’Imu versata, indicando il codice 38 nel rigo RF55.

in aumento, per l’intera imposta versata nel 2018, compilando il

diminuzione, per la quota deducibile, pari al 20%, dell’Imu versata, indicando il

operoso, il saldo 2018 pari a 2.500 Euro e l’intera Imu di competenza 2019 (5.000 Euro).

Nel modello Redditi 2019 la Beta s.r.l. continuerà ad indicare nel rigo RF16 l’intero importo dell’Imu

al rigo RF55. In quest’ultimo modello, infatti, la sommator

• • 2.500 Euro, ossia il 50% dell’intera Imu 2019 pagata nell’anno di competenza.

È bene precisare, in questa sede, che la percentuale di deducibilità dell’Imu versata ancorata all’anno di pagamento, bensì all’anno di competenza.

Esempio 2.Ipotizziamo, ora, che la stessa Beta s.r.l. nel corso del 2018 abbia provveduto al versamento del solo acconto pari a 2.500 Euro, mentre nel 2019 abbia provveduto a versare, mediante ravvedimento operoso, il saldo 2018 pari a 2.500 Euro e l’intera Imu di competenza 2019 (5.000 Euro).

N.B. È bene precisare, in questa sede, che la percentuale di deducibilità dell’Imu versata non è anco-rata all’anno di pagamento, bensì all’anno di competenza.

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Nel modello Redditi 2019 la Beta s.r.l. continuerà ad indicare nel rigo RF16 l’intero importo dell’Imu di competenza pari a 5.000 Euro, mentre effettuerà nel rigo RF55, con codice 38, una variazione in diminuzione pari solo a 500 Euro (20% di quanto effettivamente versato nel 2018).Diversamente, invece, accadrà per le variazioni in diminuzione da indicare nel modello Redditi 2020, al rigo RF55. In quest’ultimo modello, infatti, la sommatoria della variazione da apportare sarà pari a 3.000 Euro, risultante da:- 500 Euro, ossia il 20% del saldo Imu 2018 pagato nel 2019 + - 2.500 Euro, ossia il 50% dell’intera Imu 2019 pagata nell’anno di competenza.

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Il Collaboratore di Studio 71

SPF Soluzioni di pratica fiscale

Il quadro RWA cura di Chiara Zantedeschi

Il quadro RW del modello Redditi è destinato ad accogliere i dati degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria, nell’ambito del cosiddetto “monitoraggio fiscale” previsto e disciplinato dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 1990, n. 227. Con tali norme, il legislatore italiano, avvalendosi della clausola di salvaguardia prevista dalla Direttiva n. 88/361/CEE, ha stabilito un sistema di controlli sui movimenti di capitali da e per l’estero, che, prima della libertà delle relazioni economiche con l’estero, avvenivano attraverso l’intervento delle cosiddette “banche agenti”. Nell’articolo proposto, analizzeremo la compilazione del quadro ed i suoi campi principali.

L’art. 4 del D.L. n. 167/1990 prevede l’obbligo di indicazione degli investimenti all’estero nella dichiarazione dei red-diti: le attività estere di natura finanziaria trovano esposizione nel quadro RW del modello. Tale quadro va compilato non solo per assolvere all’obbligo di monitoraggio fiscale, ma anche al fine di adempiere al pagamento delle imposte patrimoniali Ivie (imposta sugli immobili esteri) e Ivafe (imposta sulle attività finanziarie estere).

AMBITO SOGGETTIVOI contribuenti residenti in Italia, assoggettati all’obbligo del monitoraggio, sono:

• persone fisiche;• società semplici;• enti non commerciali.

Sono da considerarsi residenti, in base all’art. 2 del Tuir, le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le società semplici e gli enti non commerciali si considerano residenti se, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

AMBITO OGGETTIVONel quadro deve essere riportato l’ammontare degli investimenti esteri quali attività patrimoniali e/o finanziarie, pro-dotti finanziari, etc., alla data di inizio del periodo di possesso fino alla data del 31 dicembre. Se l’investimento estero viene dismesso prima della fine dell’anno deve comunque essere monitorato il periodo infrannuale.A titolo esemplificativo sono oggetto di dichiarazione:

• depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;• partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;• obbligazioni estere e titoli similari;• titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti;• valute estere;• titoli pubblici italiani emessi all’estero;• contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;• polizze di assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione;

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Soluzioni di pratica fiscaleSPF

• contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato;• metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all’estero;• partecipazioni al patrimonio di Trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società;• forme di previdenza gestite da soggetti esteri;• altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa;• altre attività di natura finanziaria e valute virtuali;• beni immobili e diritti reali immobiliari;• beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, quali imbarcazioni e navi da diporto;• opere d’arte e gioielli;• altri beni patrimoniali;• conto deposito titoli all’estero.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE RIGHI RW1 - RW5

• valute  estere;  • titoli  pubblici  italiani  emessi  all’estero;  • contratti  di  natura  finanziaria  stipulati  con  controparti  non  residenti;  • polizze  di  assicurazioni  sulla  vita  e  di  capitalizzazione;  • contratti  derivati  e  altri  rapporti  finanziari  conclusi  al  di  fuori  del  territorio  dello  Stato;  • metalli  preziosi  allo  stato  grezzo  o  monetario  detenuti  all’estero;  • partecipazioni  al  patrimonio  di  Trust,  fondazioni  o  altre  entità  giuridiche  diverse  dalle  società;  • forme  di  previdenza  gestite  da  soggetti  esteri;  • altri  strumenti  finanziari  anche  di  natura  non  partecipativa;  • altre  attività  di  natura  finanziaria  e  valute  virtuali;  • beni  immobili  e  diritti  reali  immobiliari;  • beni  mobili  detenuti  e/o  iscritti  nei  pubblici  registri  esteri,  quali  imbarcazioni  e  navi  da  diporto;  • opere  d’arte  e  gioielli;  • altri  beni  patrimoniali;  • conto  deposito  titoli  all’estero.  

MODALITA’  DI  COMPILAZIONE  RIGHI  RW1  -­‐  RW5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riportare  il  codice  che  indica  a  che  titolo  i  beni  sono  detenuti:  1  -­‐  Proprietà;  2  -­‐  Usufrutto;  3  -­‐  Nuda  proprietà  

Indicare  il  codice  che  contraddistingue  se  il  soggetto  è  “delegato  al  prelievo”  o  se  si  tratta  del  “titolare  effettivo”  delle  attività  estere  

  Inserire  il  codice  di  individuazione  del  bene,  così  come  risultano  dalla  tabella  in  appendice  alle  istruzioni  ministeriali  di  compilazione  del  quadro  

Riportare  il  codice  dello  Stato  estero  in  cui  sono  detenute  le  attività  oggetto  di  monitoraggio  

Indicare   il   valore   al   termine   del   periodo   d’imposta   o   al   termine   del   periodo   di   detenzione   dell’attività.   Per   conti  correnti  e  libretti  di  risparmio  bisogna  indicare  il  valore  medio  di  giacenza  

Esporre  il  valore  all’inizio  del  periodo  d’imposta  o  al  primo  giorno  di  detenzione  dell’attività  

Indicare  il  codice  che  contraddistingue  il  criterio  di  determinazione  del  valore:  1  -­‐  Valore  di  mercato;  2  -­‐  Valore  nominale;  3  -­‐  Valore  di  rimborso;  4  -­‐  Costo  d’acquisto;  5  -­‐  Valore  catastale;  6  -­‐  Valore  dichiarato  nella  dichiarazione  di  successione  o  in  altri  atti  

Segnalare  la  quota  di  possesso  dell’investimento  estero  

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Indicare  l’importo  di  Ivafe  dovuta,  calcolata  rapportando  il  valore  esposto  in  colonna  8  con  la  percentuale  e  il  periodo  di  possesso  

Annotare  il  numero  di  giorni  di  possesso  per  i  beni  che  devono  scontare  l’Ivafe  

Se  l’attività  riguarda  conti  correnti  e  libretti  di  risparmio  detenuti  in  paesi  “non  collaborativi”  (paesi  Black-­‐list)  indicare  l’ammontare  massimo  che  l’attività  ha  raggiunto  nel  periodo  d’imposta  

Indicare  il  numero  di  mesi  di  possesso  per  i  beni  per  i  quali  è  dovuta  l’Ivie;  si  considerano  i  mesi  in  cui  il  possesso  è  durato  almeno  15  giorni  

è  durato  almeno  15  giorn  Riportare  l’importo  di  Ivie  dovuta,  calcolata  rapportando  il  valore  di  colonna  8  con  la  percentuale  e  il  periodo  di  possesso  

Segnalare  l’eventuale  detrazione  nel  caso  in  cui  l’immobile  sito  all’estero  sia  adibito  ad  abitazione  principale  

 

Indicare  l’Ivafe  dovuta,  data  dalla  differenza  tra  colonna  11  (imposta  calcolata)  e  colonna  14  (credito  d’imposta)  

Indicare  il  credito  d’imposta  ovvero  l’imposta  patrimoniale  versata  nello  Stato  in  cui  è  detenuta  l’attività  

Indicare  la  percentuale  di  partecipazione  del  titolare  effettivo  in  società  o  entità  giuridiche  

Indicare   il   codice   del   quadro   reddituale   da   compilare   in   riferimento   al   bene   ovvero   il  codice  dedicato  al  bene  infruttifero:  1  -­‐  Quadro  RL;  2  -­‐  Quadro  RM;  3  -­‐  Quadro  RT;  4  -­‐  Compilazione  contemporanea  di  più  quadri  di  cui  sopra;  5  -­‐  Prodotti   infruttiferi  o  per  i  quali  i  redditi  verranno  percepiti  in  periodi  d’imposta  successivi  

Ripotare  l’Ivie  dovuta,  data  dalla  differenza  tra  colonna  13  (imposta  dovuta)  e  colonna  14  (credito  d’imposta)  e  colonna  16  (detrazione  spettante)  

Da  barrare  nel  caso  in  cui  il  contribuente  debba  adempiere  al  solo  obbligo  di  monitoraggio  e  che  pertanto  non  deve  versane  né  Ivie  né  Ivafe  

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IVAFEL’Ivafe, cioè l’imposta sulle attività finanziarie estere, riportata in colonna 11, viene calcolata applicando l’aliquota dello 0,2% al valore risultante al termine del periodo d’imposta e rapportando l’importo alla percentuale e al periodo di possesso. Per i conti correnti e i libretti di risparmio, l’imposta si paga nella misura fissa pari a 34,20 Euro ed è, anch’essa, rapportata alla percentuale e al periodo di possesso.Si ricordi che la soglia di esonero per il monitoraggio dei conti correnti e dei libretti di risparmio è di 15.000 Euro, mentre la soglia di esonero per il pagamento dell’Ivafe è di 5.000 Euro. Queste due differenti soglie di esonero po-trebbero portare a situazioni particolari quali:

• conto corrente con giacenza media superiore a 5.000 Euro, ma che nel corso del periodo d’imposta non ha superato il valore massimo di 15.000 Euro. In questo caso si dovrà compilare il quadro RW solo per la determinazione dell’Ivafe;

• conto corrente con giacenza media inferiore a 5.000 Euro il cui valore massimo ha superato, anche per un solo giorno, l’importo di 15.000 Euro. In questo caso, il quadro RW andrà compilato solo per il monitoraggio fiscale.

IVIEL’Ivie, che è l’imposta sugli immobili esteri, si calcola applicando l’aliquota dello 0,76% al valore degli stessi al termine del periodo d’imposta o del periodo di detenzione, rapportando l’importo alla percentuale e al periodo di possesso.Se l’immobile è adibito ad abitazione principale l’aliquota da applicare è pari allo 0,4%.Si ricordi che si è tenuti al versamento dell’Ivie anche nell’evenienza in cui l’immobile sia esonerato dall’obbligo di monitoraggio, ossia nel caso di immobili per i quali non è intervenuta nessuna variazione durante il periodo d’impo-sta quali cambi di proprietà o dei diritti reali o modifiche strutturali o ampliamenti.

REGIME SANZIONATORIOLa legge europea 2013 ha modificato l’art. 5 del D.L. n. 167/1990. attenuando notevolmente le sanzioni relative alle vio-lazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze delle attività detenute all’estero, a cui sono tenuti i contribuenti.La sanzione amministrativa prevista per l’omessa dichiarazione delle attività detenute all’estero è fissata nella misura tra il 3% e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Se le attività sono detenute in Stati a regime privilegiato, ovvero i cosiddetti paesi “Black list”, la sanzione applicata è aumentata e compresa tra il 6% e il 30% degli importi. Inoltre, alle sanzioni previste per le violazioni riguardanti gli obblighi di compilazione del quadro RW, in quanto aventi natura tributaria, si rendono applicabili i principi generali e gli istituti previsti dal noto D.Lgs. n. 472/1997. A tali vio-lazioni, pertanto, è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del predetto decreto.

Termine Sanzione 3% “white list” Sanzione 6% “black list”

Entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione

€ 258,00 € 258,00

Entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

1/8= 0,375% 1/8= 0,75%

Entro la data di presentazione della dichiarazione relativa ai 2 anni successivi a quello in cui è stata commessa la violazione

1/7= 0,429% 1/7= 0,857%

Oltre la presentazione della dichiarazione relativa ai 2 anni successivi a quello in cui è stata commessa la violazione

1/6= 0,5% 1/6= 1%

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Il Collaboratore di Studio 75

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

Si noti che la mancata compilazione del quadro RW presenta un duplice risvolto sanzionatorio: oltre alle sanzioni relative al mancato monitoraggio fiscale, potrebbero esserci dei risvolti anche da un punto di vista tributario, nel caso in cui dalla compilazione del quadro risultassero da pagare Ivafe o Ivie. In questo caso, bisognerà provvedere al versamento tardivo delle imposte sempre potendo usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.Infine, occorre sottolineare che, realizzando una sostanziale semplificazione degli obblighi dichiarativi, la norma ha abrogato:

• l’obbligo di dichiarare i trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti (Sezione I del modulo RW);

• l’obbligo di dichiarare l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno inte-ressato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (Sezione III del modulo RW).

A seguito delle predette modifiche, in forza del principio di legalità, secondo cui “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile” (art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 472/1997), le violazioni di omessa e infedele compilazione delle Sezioni I e III (trasferimenti) del modulo RW commesse antecedentemente al 4 settembre 2013 – data di entrata in vigore delle modifiche in esame - non costituiscono più violazioni punibili.Inoltre, è stata soppressa la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di corrispondente valore.

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Soluzioni di pratica contabileSPC

Il trattamento contabile delle immobilizzazioniin corsoA cura di Luca Malaman

Nelle realtà produttivo-economiche, capita, talvolta, che le aziende procedano alla rea-lizzazione interna dei beni strumentali necessari alla propria attività. Ciò si verifica soli-tamente se il bene costituisce una tipologia “speciale” non presente sul mercato, ma può anche accadere che le aziende reputino più vantaggioso costruire internamente i cespiti, piuttosto che acquistarli da terzi. Nell’articolo che segue approfondiremo il tema delle Im-mobilizzazioni in corso dal punto di vista contabile, con brevissimi cenni di fiscalità.

Nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall’art. 2424 c.c. compare la voce “Immobilizzazioni in corso e accon-ti”, che troviamo sia nella sottoclasse delle immobilizzazioni materiali che in quella delle immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSOLe immobilizzazioni in corso, secondo l’OIC 24, sono costituite da costi interni ed esterni sostenuti per la realizza-zione di un bene rispetto al quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto ovvero costi riguardanti progetti non ancora completati.I costi contabilizzati potranno essere relativi a materiali, consulenze e prestazioni di lavoro specificatamente utilizzati a tal fine, nonché una quota di spese generali di fabbricazione.Fra le immobilizzazioni in corso devono, altresì, essere classificati gli investimenti in beni strumentali, acquistati da terzi o realizzati in economia, fino alla data dalla quale il bene può essere utilizzato, entrando in funzione.I beni materiali costruiti in economia sono solitamente impianti speciali per i quali non esiste un mercato di riferimen-to. Nel caso in cui tali cespiti siano, invece, disponibili sul mercato, non posso essere capitalizzati i costi eccedenti il valore al quale il bene avrebbe potuto essere acquistato sul mercato stesso. Il Principio Contabile nazionale n. 16, infatti, prevede che l’iscrizione si effettui al minore tra costo e prezzo di mercato.

RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIOLe immobilizzazioni in corso vengono inserite, nell’Attivo dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c., all’interno della classe B.IMMOBILIZZAZIONI, secondo le seguenti sottoclassi e voci:B.I – Immobilizzazioni immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e accontiB.II – Immobilizzazioni materiali

5) Immobilizzazioni in corso e accontiNel caso di immobilizzazioni materiali, la voce “Immobilizzazioni in corso e acconti“ comprende:

• le immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione;

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Il Collaboratore di Studio 77

Soluzioni di pratica contabileSPC

• gli anticipi a fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali. Da ciò si comprende che la voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” rappresenta un’importante deroga al criterio secondo cui le immobilizzazioni materiali debbono essere iscritte in bilancio solamente se fisicamente esistenti. Nel caso di immobilizzazioni immateriali, alla voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” devono essere indicati:

• i costi sostenuti per produrre all’interno dell’impresa le immobilizzazioni immateriali delle quali non è ancora stata acquistata la piena titolarità;

• i costi sostenuti per i progetti non ancora completati; • i versamenti effettuati a fornitori per anticipi relativi all’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

VALUTAZIONE E AMMORTAMENTOLa valutazione delle immobilizzazioni in corso e degli acconti va fatta applicando il criterio generale del costo. Per tale voce non è previsto il calcolo di quote di ammortamento, poiché il bene non è ancora entrato effettivamente nella vita aziendale e, secondo i principi contabili nazionali, l’ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. Nel momento in cui l’azienda acquisisce la piena titolarità del diritto o completa il pro-getto, l’immobilizzazione non deve essere più indicata in bilancio tra quelle in corso, ma andrà riclassificata nella relativa voce di competenza. È da questo momento che si potranno iniziare a calcolare le quote di ammortamento relative al cespite.

ASPETTI FISCALIAnche sotto il profilo fiscale, tali immobilizzazioni non rientrano tra quelle ammortizzabili dato che l’art. 102 del Tuir precisa, per quanto concerne le immobilizzazioni materiali, che le quote di ammortamento sono deducibili a partire dal periodo d’imposta nel quale il bene viene utilizzato.Si deve ritenere applicabile analogo criterio anche per le immobilizzazioni immateriali.

ACCONTI A FORNITORIGli acconti, secondo l’OIC 24, sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più im-mobilizzazioni, prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio. Tali acconti rappresentano diritti ad una cessione di beni e non ad un corrispettivo in denaro, pertanto non devono essere esposti tra i crediti.In generale, la collocazione in bilancio degli acconti a fornitori dipende dall’origine degli stessi, secondo le indica-zioni che seguono.

• Gli anticipi a fornitori relativi all’acquisto di immobilizzazioni immateriali vanno indicate tra le attività alla voce: B) Immobilizzazioni - I) Immobilizzazioni immateriali – 6) Immobilizzazioni in corso e acconti.• Gli anticipi a fornitori relativi all’acquisto di immobilizzazioni materiali vanno indicate tra le attività alla voce: B) Immobilizzazioni - II) Immobilizzazioni materiali – 5) Immobilizzazioni in corso e acconti.• Gli anticipi a fornitori relativi all’acquisto di immobilizzazioni finanziarie vanno indicate tra le attività alla voce: B) Immobilizzazioni - III) Immobilizzazioni finanziarie – 2) Crediti – d) verso altri.• Gli anticipi a fornitori relativi all’acquisto di materie prime, materie sussidiarie e di consumo, semilavorati e merci

vanno indicate tra le attività alla voce: C) Attivo circolante - I) Rimanenze – 5) Acconti. • Gli anticipi a fornitori relativi all’acquisto di servizi vanno indicate tra le attività alla voce: C) Attivo circolante - II) Crediti – 5) Verso altri.

ASPETTI CONTABILIGli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni devono essere rilevati alla data in cui sorge l’obbligo al pa-gamento.Le immobilizzazioni in corso di costruzione devono essere, invece, rilevate alla data in cui vengono sostenuti i primi costi. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto. In quel momento tali valori vengono riclassificati nelle rispettive voci di

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Soluzioni di pratica contabileSPC

competenza delle immobilizzazioni materiali od immateriali.L’OIC 16 precisa che, per le società che applicano la nuova disciplina del costo ammortizzato, nel caso in cui il pa-gamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite deve essere iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato, ossia al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali.

Vediamo di seguito esempi di scritture da effettuare in partita doppia, nel caso in cui venga corrisposto un anticipo ad un fornitore.

ESEMPIO 1 La ditta Alfa S.r.l. acquista un macchinario dal fornitore Beta S.r.l. per un importo di 150.000 Euro + IVA al 22%.

a) La ditta Alfa effettua il pagamento di un anticipo per 15.000 Euro:

Debiti vs fornitori a Banca 15.000

b) Il fornitore Beta S.r.l. emette fattura per l’acconto ricevuto, che sarà registrata da Alfa S.r.l.:

Diversi a Debiti vs fornitori 15.000

Immobilizzazioni in corso ed acconti

12.295

Iva su acquisti 2.705

c) Al momento della consegna la ditta Alfa S.r.l. riceverà la fattura relativa al saldo ancora dovuto.

Rileviamo il debito residuo:

Diversi a Debiti vs fornitori 168.000

Macchinario 137.705

Iva su acquisti 30.295

Chiudiamo il conto “Immobilizzazioni in corso e acconti” e rileviamo l’intero costo del bene:

Macchinario a Immobilizzazioni in corso ed acconti

12.295

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Soluzioni di pratica contabileSPC

ESEMPIO 2 Nel caso di produzione interna di immobilizzazioni, i costi sostenuti sono addebitati periodicamente nella voce B.II.5 “Immobilizzazioni in corso ed acconti”, accreditando in contropartita la voce A.4 “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” e rettificando i costi sostenuti già imputati al Conto Economico.Ipotizzando che la ditta Alfa S.p.a. abbia, nel corso dell’esercizio, sostenuto costi per 80.000 Euro per materiali uti-lizzati per la produzione interna di un impianto, le scritture saranno le seguenti:

a) Ricezione della fattura di materiale per 80.000 Euro + Iva al 22%:

Diversi a Debiti vs fornitori 97.600

Materiali c/acquisti 80.000

Iva su acquisti 17.600

b) A fine esercizio verranno imputati i costi a “Incrementi per lavori interni”:

Immobilizzazioni in corso

a Incrementi immobilizzazioni

lavori interni

80.000

c) Al momento della messa in funzione del bene, verrà registrato il bene nelle immobilizzazioni materiali, stor-nando l’importo da quelle in corso:

Impianti a Immobilizzazioni in corso

80.000

ESEMPIO 3La ditta Alfa S.r.l. procede nel 2018 alla realizzazione interna di un brevetto, sostenendo nell’anno i seguenti costi:Costi di lavoro 20.000 Euro;Costi di materiali 5.000 Euro;Consulenze 5.000 Euro; per un totale di 30.000 Euro.

a) In contabilità rileverà:

Immobilizzazioni in corso

a Incrementi immobilizzazioni

lavori interni

30.000

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b) L’immobilizzazione immateriale viene completata nel 2019 ed il costo complessivo ammonta a 50.000 Euro:

Brevetti a Diversi 50.000

Incrementi immobilizzazioni

lavori interni

20.000

Immobilizzazioni in corso

30.000

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