mmmm aaaaggg - myblog€¦ · mmmm aaaaggg srl 3 • impianti alimentati da fonti rinnovabili...
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Assessorato all’Ambiente
Corso Energy Manager
Maggio - Luglio 2008
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Le norme in materia di energiaCorso base
Parte I
Obiettivi del decreto
• Promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
• Promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui
all'articolo 3, comma 1;
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• Concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
• Favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane
Definizioni (1)
• Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili
non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica,
biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
• Biomasse: sono la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
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industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
• Impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: si intendono impianti
alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte,
degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi;
• Impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non
assegnabili ai servizi di regolazione di punta: sono impianti alimentati dalle fonti
rinnovabili che non rientrano tra quelli programmabili;
Definizioni (2)
• Centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non
rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli
impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e
di fonti rinnovabili;
• Impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con
capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti
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capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti
energetiche rinnovabili.
• Elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: è l'elettricità prodotta da
impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione
imputabile di cui alla lettera g), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata
per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti
sistemi;
• Produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica
imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui
all' del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Definizioni (3)
• Consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa
l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno
lordo di elettricita);
• Gestore della rete o GRTN: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la
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• Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la
proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche'
delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della
rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• Impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla
rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione,
esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la
connessione;
Definizioni (4)
• Impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla
rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete
sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
• Certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell' del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell' del
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79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell' del
medesimo decreto legislativo
• Elettrodotti di connessione alla rete del GRTN: sono gli elettrodotti di distribuzione
e i trasporti di collegamento alla rete del GRTN ad esclusivo servizio degli impianti di
produzione oggetto del presente Capo.
Caratteristiche.. (1)
• Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
• La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le
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riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale
delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
• La Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
Caratteristiche.. (2)
• L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni.
• L'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al
progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
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progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
• Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non
può comunque essere superiore a centottanta giorni.
• L'autorizzazione non può essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a
favore delle regioni e delle province.
L’autorizzazione unica (1)
• L’autorizzazione indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del
soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico regionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è
realizzata.
• L’autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo
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dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
• Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. Con l’autorizzazione unica vengono
autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed
esercizio degli impianti stessi.
L’autorizzazione unica (2)
• Nel caso in cui le opere siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA),
l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria
del procedimento autorizzatorio.
• L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito
della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di 120 giorni.
Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di
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Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di
valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso
entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
• L’emissione del provvedimento finale è condizionato alla sottoscrizione e alla
presentazione delle polizze fideiussorie previste per tipologia di impianto. La mancata
presentazione, anche di una sola delle garanzie fideiussorie previste, entro il termine
stabilito, comporterà la conclusione dell’iter procedimentale con relativo atto di diniego.
L’autorizzazione unica (3)
• Il provvedimento finale, unitamente a un estratto della pronuncia di compatibilità
ambientale, è pubblicato, a cura del Dipartimento Attività Produttive – Settore Energia,
nel Bollettino Regionale, mentre il richiedente provvede alla pubblicazione, a proprie cura
e spese, in un quotidiano a diffusione nazionale e in due a diffusione regionale.
• E’ garantito a tutti gli interessati proporre istanze di ricorso avverso entro 60 giorni dalla
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• E’ garantito a tutti gli interessati proporre istanze di ricorso avverso entro 60 giorni dalla
di pubblicazione del decreto di autorizzazione.
• La Regione Calabria, nei casi di evidente necessità, può ricorrere in autotutela alla revoca
dell’autorizzazione entro i termini prescritti, 120 giorni, per il ricorso presso il Presidente
della Repubblica.
Dove si presentano le domande
• La domanda per la costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile e non, quelle relative agli interenti di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere
connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio deve essere
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connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio deve essere
presentata al Settore Energia del Dipartimento Attività Produttive, responsabile
del procedimento unificato.
Documenti da allegare (1)
• Progetto definitivo dell’impianto contenente gli elaborati necessari al rilascio, secondo la
normativa vigente, del permesso di costruire (numero 2 copie);
• Studio ambientale redatto ai sensi del D.P.R.12.4.96 nonché del disciplinare di cui alla
D.G.R.n. 736 del 12 ottobre 2004, (numero 2 copie);
• Documentazione attestante i requisiti di cui all’articolo 60;
• Documentazione tecnica del gestore della rete (GRTN o impresa distributrice), che
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• Documentazione tecnica del gestore della rete (GRTN o impresa distributrice), che
attesti l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e le
relative modalità di allaccio;
• Documentazione prescritta per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio degli elettrodotti ed opere connesse, comprese quelle di allaccio alla rete
nazionale (vedi L.R. 17/2000);
• Certificato/i comunale/i attestanti la destinazione urbanistica delle aree interessate
dall’intervento e che:
• l’area di cui all’intervento in oggetto non risulta compresa tra i siti
d’importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva comunitaria n.
92/43/CEE “Habitat” e che non esistono vincoli inibitori ai sensi del D.gls. n.
42/2004 e della L.R. n. 23/90;
• l’area di cui all’intervento in oggetto non risulta compresa tra quelli di cui alla
Documenti da allegare (2)
• Certificato/i comunale/i attestanti la destinazione urbanistica delle aree interessate
dall’intervento e che:
• l’area di cui all’intervento in oggetto non risulta compresa tra i siti
d’importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva comunitaria n.
92/43/CEE “Habitat” e che non esistono vincoli inibitori ai sensi del D.gls. n.
42/2004 e della L.R. n. 23/90;
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42/2004 e della L.R. n. 23/90;
• l’area di cui all’intervento in oggetto non risulta compresa tra quelli di cui alla
Legge 365/2000 (Decreto Soverato);
• l’area di cui all’intervento in oggetto non risulta compresa tra quelle non
idonee di cui al P.A.I. ,Piano Assetto Idrogeologico della Regione Calabria,
approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001 e
pubblicata sul B.U.R. Calabria del 25.03.2003;
Documenti da allegare (2)
• Atto con il quale il proponente si impegni:
– A dare inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione
e all’esercizio dell’impianto e a terminarli entro i successivi 18 mesi, dandone comunicazione
scritta alla Regione Calabria – Settore Energia;
– A sottoscrivere, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, a pena di rigetto della domanda, le
seguenti fideiussioni bancarie:
– a favore della Regione Calabria – Settore Energia, a garanzia degli obblighi assunti pari a € 5.000,00
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– a favore della Regione Calabria – Settore Energia, a garanzia degli obblighi assunti pari a € 5.000,00
(euro cinquemila/00) per ciascun MW autorizzato. Detta fideiussione potrà essere escussa a prima
richiesta dalla Regione, qualora i lavori di costruzione dell’impianto non siano stati iniziati o completati
entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti
dal Produttore;
– a favore del Comune/i in cui il parco verrà realizzato, a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato
de luoghi a seguito di dismissione dell’impianto, di importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00), per
ciascun MW autorizzato;
– Al ripristino dei luoghi per come garantito con la polizza fidejussoria di cui alla lettera precedente
ed a tenere sgombra da qualsiasi residuo l’area dell’impianto in terra, non direttamente occupata
dalle strutture affinché resti disponibile per le compatibili attività agricole, di silvicoltura, di
allevamento o altro.
Documenti da allegare (3)
• Dimostrazione, tramite ricevute, dell’avvenuto deposito o trasmissione, della relazione
ambientale o del SIA, unitamente a tutta la documentazione richiamata nel disciplinare
allegata alla citata D.G.R. n. 736/2004, al competente Nucleo Via del Dipartimento
Ambiente della Regione Calabria;
• Dimostrazione, tramite ricevute, dell’avvenuto deposito o trasmissione di copia
conforme del progetto definitivo, presentato al competente Settore Energia della
Regione Calabria, agli Enti interessati qualora sull’area oggetto dell’intervento gravino i
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Regione Calabria, agli Enti interessati qualora sull’area oggetto dell’intervento gravino i
vincoli di competenza. Tale dimostrazione va depositata a seguito degli esiti della
conferenza preliminare.
• Ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori per i vari soggetti abilitati a
rilascio di pareri autorizzativi;
• Ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Calabria –
Dipartimento Attività Produttive – Settore Energia, pari a € 50 per ogni MW per il quale
si richiede l’autorizzazione;
• Ricevuta avvento versamento degli oneri previsti dal Dipartimento Ambiente ai sensi
dell’art. 16 del disciplinare di cui alla richiamata D.G.R. n. 736 del 12.10.2004.
Enti in genere coinvolti …. (1)
• Comune/i territorialmente competente/i;
• Provincia/e territorialmente interessata/e;
• Comunità Montana/e interessata/e;
• Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
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• Sovrintendenza per i beni archeologici;
• Ministero della difesa – Genio Difesa;
• Aeronautica Militare;
• Marina Militare;
• Corpo Forestale dello Stato;
Enti in genere coinvolti …. (2)
• Comando R.F.C.;
• Autorità di Bacino;
• Consorzi di Bonifica;
• ASL competenti;
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• Ministero delle Comunicazioni;
• ARPACAL;
• ENAC;
• o Altro Ente titolare di rilascio di autorizzazioni o pareri – nulla osta.
La pubblica utilità…..(1)
• L’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito
di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
• Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale
partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze
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partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze
con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove
prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico
ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti,
ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque
denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale
comprende anche l'approvazione del progetto definitivo.
La pubblica utilità….. (2)
• Se la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente
instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore
dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di
sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
• Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree
interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore
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interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore
dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.
• Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi, nonché le successive
varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al
di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica
dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità' espropriante e non richiedono nuova
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
• La conclusione del procedimento è comunicata agli interessati mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente.
La comunicazione …..
• Qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione,
notificazione o avviso riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante
pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione e della
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quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione e della
Provincia nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera.
• L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni
che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
• Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario
sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio
dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su due o più
quotidiani a diffusione nazionale o locale.
L’accesso ai fondi per progettare….
• Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 110 del regio decreto-legge 11
dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367,
qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo
svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari
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preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari
energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi
previa pubblicazione, per venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati,
dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle
persone che possono introdursi nell'altrui proprietà.
• Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le
comunicazioni o notificazioni previste dalla legge.
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Il procedimento amministrativoCorso base
Parte III
Le norme…
• LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
• Modificata da:
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• Modificata da:
– Legge 11 febbraio 2005, n. 15
– Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
– Legge 2 aprile 2007, n. 40
Principi generali
• L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
principi dell'ordinamento comunitario.
• La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
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• La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
• I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei
principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza
• La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Conclusione del procedimento
• La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti mediante
l'adozione di un provvedimento espresso ove essi conseguano obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero si iniziato d'ufficio;
• I termini entro i quali i procedimenti di devono concludersi sono adottati con regolamenti
ministeriali e leggi regionali
• In difformità, il termine è di novanta giorni.
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• In difformità, il termine è di novanta giorni.
• Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento
l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini sono sospesi fino
all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non
superiore a novanta giorni.
• Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini massimi, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno da questa data.
Motivazione del provvedimento
• Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.
• La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
• La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
• Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla
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• Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
• In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere.
Responsabile del procedimento
• Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
• Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta
ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
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documentali;
• Propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui
all'articolo 14;
• Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;
• Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi
dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Conferenza di servizi (1)
• Si indice qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo;
• E’ sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente,
della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso
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della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso
termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
• Può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso,
la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza
può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
Conferenza di servizi (2)
• La conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale
quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche.
• Nei casi di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
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• Nei casi di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo,
dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) Quando la
conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
• Essa può essere effettuata, su accordo di tutti, anche per via telematica
Conferenza preliminare (1)
• La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di
insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali
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siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In
tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i
relativi costi sono a carico del richiedente.
Conferenza preliminare (2)
• Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza
di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni
per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
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In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle
soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione
disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
Conferenza preliminare (3)
• Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni
dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto
ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi
si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto
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l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto
e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della
procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di
eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista
dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza
di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso.
Conferenza preliminare (4)
• Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto
alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.
• La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in
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fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
• Il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il
progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso
di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo
progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Lavori della conferenza (1)
• La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in
caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
• La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
• La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle
amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno almeno
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amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno almeno
cinque giorni prima della relativa data.
• Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci
giorni successivi alla prima.
Lavori della conferenza (2)
• Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente
successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo, le amministrazioni che
vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori
della conferenza non possono superare i novanta giorni.
• Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito
la valutazione medesima ed il termine dei 90 giorni resta sospeso, per un massimo di
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la valutazione medesima ed il termine dei 90 giorni resta sospeso, per un massimo di
ulteriori novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale.
• Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento,
l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si
conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni
di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la
necessità di approfondimenti istruttori.
Lavori della conferenza (3)
• Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la
VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater (dissenso), nonché quelle di
cui agli articoli 16, comma 3 (termine di espressione dei pareri), e 17, comma 2
(valutazioni tecniche), si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità
• Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
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• Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la
volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
• All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di novanta diorni,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle
posizioni prevalenti espresse in quella sede.
• Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
Lavori della conferenza (4)
• In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti
dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non
sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
• Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
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sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
• Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
La gestione del dissenso (1)
• Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate
alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella
conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
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specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
• Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio
dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini
perentori di novanta giorni assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza
di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva
La gestione del dissenso (2)
• Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni:
– a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;
– b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
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Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;
– c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.
• Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è
assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità
dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a
sessanta giorni.
La gestione del dissenso (3)
• Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
– a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra amministrazioni regionali;
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regionale o tra amministrazioni regionali;
– b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente
locale.
• Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è
assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della
Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
La gestione del dissenso (4)
• Se entro i termini di, trenta o ulteriori sessanta giorni, la Conferenza Stato-regioni o la
Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari
regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei
successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza
statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione,
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statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione,
alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome
di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è
rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle
regioni interessate.
La gestione del dissenso (5)
• In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, le norme predette non si applicano
nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per
la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad
assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
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assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
• Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova
applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Attività consultiva … i pareri
• Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
• Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione
alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
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alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
• In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
• L’acquisizione del parere di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini i termini perentori non si applicano e
il parere è sempre dovuto.
Attività consultiva … i pareri
• Il termine di quarantacinque giorni per la resa del parere può essere interrotto per una
sola volta per esigenze istruttorie.
• In tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
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• Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
La valutazioni tecniche
• Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa
o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
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o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche
ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
• Ciò non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini.
Il silenzio assenso
• Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione
non comunica all'interessato, nel termine prescritto, il provvedimento di diniego
• Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,
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l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela
• Il principio del silenzio assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza
e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa
comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.