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21 maggio 2008 a cura del Dott. Claudio Melillo 1
- CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE -
(Corso di Laurea Magistrale in “Finanza per i Mercati”)
NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE
FISCALE INTERNAZIONALE:
- Modulo III -
Relatore: Dott. Claudio Melillo
Seconda Università di Napoli – S.U.N.Facoltà di Economia
Dipartimento di Diritto ed Economia – Cattedra del Prof. Manlio Ingrosso
21 maggio 2008 a cura del Dott. Claudio Melillo 2
- Modulo III -
APPROFONDIMENTI
ED ESEMPI
NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
21 maggio 2008 a cura del Dott. Claudio Melillo 3
COORDINAMENTO TRA LE
PRINCIPALI NORME INTERNE
ANTIELUSIVE(ESTEROVESTIZIONE, TRANSFER PRICING,
INDEDUCIBILITA’ BLACK COSTS, IMPRESE
ESTERE CONTROLLATE E COLLEGATE)
NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
21 maggio 2008 a cura del Dott. Claudio Melillo 4
NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
COORDINAMENTO TRA LE NORME INTERNE ANTIELUSIVE
Uno dei principali problemi che spesso si presentano
all’operatore (sia nell’ambito dell’impresa che dell’A.F.) consiste
nell’esigenza di comprendere quante e quali norme siano effettivamente applicabili al caso concreto. Per chiarire questo
aspetto, si riportano di seguito alcuni schemi esemplificativi
costruiti attraverso un’analisi comparativa delle norme
antielusive e che si basano, sostanzialmente, sul confronto tra le
principali variabili soggettive (il citato profilo soggettivo) emerse dalla lettura dei testi normativi. Si precisa che si tratta solo di
schemi teorici che servono, appunto, a chiarire alcuni concetti
che, nella pratica, potrebbero assumere connotati molto più
complessi. Ciò detto, si aggiunge che, per convenzione, si èscelto di considerare un’impresa A residente ed una società Bnon residente, in modo che entrambi i soggetti coinvolti rientrino
tra quelli previsti da tutte le norme antielusive sin qui viste. >>>
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NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
COORDINAMENTO TRA LE NORME INTERNE ANTIELUSIVE
Posto che i soggetti coinvolti A e B sono stati definiti a-priori, si
potrà ragionare sulle due restanti variabili soggettive, cioè:
1) localizzazione della società B non residente;2) modalità/tipo di controllo (per semplicità si ipotizza un controllo ex art. 2359 c.c.).
Ciò premesso, si sono presi in considerazione i seguenti casi:
B >> resid. in Paese NO BLACK LIST
- A e B INDIPENDENTIB >> resid. in Paese BLACK LIST
B >> resid. in Paese NO BLACK LIST
- A e B DIPENDENTIB >> resid. in Paese BLACK LIST
N.B. Per fornire un quadro sintetico, ma completo, della situazione, il confronto si riferisce alle
principali norme antielusive (esterovestizione, transfer pricing, indeducibilità black costs,
imprese estere controllate e collegate).
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QUATTRO DIVERSI CASI
(schemi esemplificativi)
NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
COORDINAMENTO TRA LE NORME INTERNE ANTIELUSIVE
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NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
COORDINAMENTO TRA LE NORME INTERNE ANTIELUSIVE
A
IMPRESA
RESIDENTE
IN ITALIA
CASO 1
SE: A e B INDIPENDENTI
NESSUNA
B
SOCIETA’ ESTERA
(NO BLACK LIST)
ALLORA, in caso di rapporti economici tra A e B,
è possibile applicare le seguenti norme antielusive:
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NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
COORDINAMENTO TRA LE NORME INTERNE ANTIELUSIVE
A
IMPRESA
RESIDENTE
IN ITALIA
CASO 2
SE: A e B INDIPENDENTI
art. 110, co. 10 e ss., Tuir – indeducibilità black costs
B
SOCIETA’ ESTERA
(BLACK LIST)
ALLORA, in caso di rapporti economici tra A e B,
è possibile applicare le seguenti norme antielusive:
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NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
COORDINAMENTO TRA LE NORME INTERNE ANTIELUSIVE
A
IMPRESA
RESIDENTE
IN ITALIA
CASO 3
SE: A e B DIPENDENTI
art. 73, co. 5-bis, Tuir (esterovestizione) – N.B.: solo qualora ci sia un terzo soggetto C residente in Italia che controlla, direttamente/indirettamente, la società estera B;
art. 110, co. 7, Tuir (transfer pricing) – si applica solo se non sussistono i requisiti per
l’applicazione dell’art. 73, c. 5-bis (esterovestizione).
B
SOCIETA’ ESTERA
(NO BLACK LIST)
ALLORA, in caso di rapporti economici tra A e B,
è possibile applicare le seguenti norme antielusive:
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NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
COORDINAMENTO TRA LE NORME INTERNE ANTIELUSIVE
A
IMPRESA
RESIDENTE
IN ITALIA
CASO 4
SE: A e B DIPENDENTI
E’ certamente il caso più complesso e merita, pertanto, un’analisi più approfondita rispetto ai primi 3 >>>
B
SOCIETA’ ESTERA
(BLACK LIST)
ALLORA, in caso di rapporti economici tra A e B,
è possibile applicare le seguenti norme antielusive:
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Nel CASO 4 ci troviamo, quindi, di fronte alle seguenti IPOTESI:- una IMPRESA A RESIDENTE IN ITALIA (dove il concetto di impresa è ampio e comprende tutti i soggetti che producono reddito d’impresa ex art. 55 Tuir);- una SOCIETA’ B CON SEDE IN UN PARADISO FISCALE (per semplicità si considera un Paese inserito in tutte le black list attualmente in vigore – es. Liechtenstein);- l’esistenza di un RAPPORTO DI CONTROLLO tra A e B (che per semplicità, si considera ex art. 2359).TEORICAMENTE, NEL CASO SPECIFICO SONO APPLICABILI LE SEGUENTI NORME DEL TUIR:� ART. 73, Co. 5-bis (esterovestizione) – a patto che esista un terzo soggetto C residente in Italia che controlla la societa’ estera B;� ART. 110, Co. 7 (transfer pricing);� ART. 110, Co. 10 e ss. (indeducibilità black costs);� ARTT. 167 e 168 (imprese estere controllate e collegate).NELLA PRATICA, INVECE, OCCORRE VALUTARE CASO PER CASO, CONSIDERANDO, PER ESEMPIO, IL TIPO DI CONTROLLO.
esempi >>>
NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
COORDINAMENTO TRA LE NORME INTERNE ANTIELUSIVE
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PER FARE ESEMPI CONCRETI OCCORRE ENTRARE NEL MERITO DEL CONTROLLO ESISTENTE TRA A E B (CHI CONTROLLA CHI?)
E’ questo, infatti, l’elemento su cui bisogna ragionare per capire quali norme siano applicabili al caso concreto. Facciamo alcuni esempitenendo costanti le ipotesi già fatte in precedenza e facendo variare solo la modalità di controllo:
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COORDINAMENTO TRA LE NORME INTERNE ANTIELUSIVE
A
ItaliaB
Black Listcontrollo
A (IT)
A
Italia
� ART. 167 TUIR (CFC). In tal caso, il Tuir (art. 110, c. 12) esclude espressamente
l’applicazione dell’ART. 110, c. 10 e ss. (indeducibilità black costs). D’altra parte, sebbene sia possibile, non ha neppure senso applicare l’ART. 110, c. 7 (transfer pricing) poiché i redditi di B saranno comunque tassati per trasparenza in Italia.
(Se non si può applicare l’art. 167, allora si applicheranno i commi 7 e 10 dell’art. 110 Tuir, cioè il transfer pricing e l’indeducibilità dei black costs).
� ART. 110, c. 10 e ss. (indeducibilità black costs) – per i componenti negativi.
Eventualmente, nel caso in cui ricorrano le condizione, si potrebbe applicare anche l’ART. 110, c. 7 (transfer pricing) – limitatamente ai componenti positivi;
� ART. 73, c. 5-bis (esterovestizione). Qualora non vi siano i presupposti per
l’applicazione dell’art. 73, c. 5-bis, si ricade nell’ipotesi precedente, ossia:
� ART. 110, Co. 10 e ss. (indeducibilità black costs) – per i componenti negativi;
� ART. 110, Co. 7 (transfer pricing) – per i componenti positivi;
controlloB
Black List
controllo
BBlack List
C (IT) controllo
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APPROFONDIMENTI
IN TEMA DI:
PARADISI FISCALI E PEX(con riferimento ai soggetti IRES)
(Art. 87, commi 1, 2 e 5, Tuir)
NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
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ART. 87, Co. 1, TUIR (PLUSVALENZE ESENTI)
� 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% (percentuale modificata dalla L.F. 2008 – prima era l’84%) le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86 (plusvalenze patrimoniali) commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nell’art. 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, comma 1, Tuir
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a) ininterrotto POSSESSO dal primo giorno del 12° mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) RESIDENZA FISCALE della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. (21.11.01) emanato ai sensi dell’art. 167, comma 4, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lett. b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto D.M.
d) Esercizio da parte della società partecipata di un’IMPRESA COMMERCIALE secondo la definizione di cui all’art. 55. Senza possibilitàdi prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio èprevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, comma 1, Tuir
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ULTERIORE REQUISITO TEMPORALE (3 ANNI) PER USUFRUIRE DELLA PEX
Art. 87 Tuir, comma 2:
� i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) (residenza fuori da paradisi fiscali e svolgimento di attivitàcommerciale) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, c. 2, Tuir
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Esercizio:
� A è una SRL residente in Italia;
� B è una società di capitali residente a Panama che svolge un’attività commerciale;
� Il 31 dicembre 2008 B trasferisce la residenza in Danimarca;
� Il 1° marzo 2011 A acquista una partecipazione in B e la iscrive nelle immobilizzazioni finanziarie;
� Il 20 marzo 2012 (dopo 12 mesi) A decide di vendere la partecipazione, realizzando una plusvalenza.
� TALE PLUSVALENZA E’ ESENTE AL 95%???
(Considerando costante la normativa attualmente vigente, provare a rispondere prima di passare alla slide successiva).
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: esercizio
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� RISPOSTA:
SI, perché sono soddisfatti i 4 requisiti ex art. 87, comma 1, Tuir (possesso per 12 mesi, classificazione come immobilizzazione finanziaria, svolgimento di attivitàcommerciale, residenza fuori da black list) ed èsoddisfatta anche la condizione di cui al comma 2 (svolgimento attiv. comm.le e residenza fuori da black list dall’inizio del 2009, cioè il 3° periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso).
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: esercizio
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� INFATTI:
Se la cessione della partecipazione avviene il 20 marzo 2012, ALLORA l’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso CORRISPONDE CON IL
1°GENNAIO 2009,
data a partire dalla quale B non è più in un PARADISO
FISCALE (Panama).
� E’ chiaro che, a parità di condizioni, se B avesse
trasferito la residenza in Danimarca dopo il 31 dicembre 2008 il requisito di cui all’art. 87, comma 2 non sarebbe
stato rispettato.
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: esercizio
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UN CASO PARTICOLARE:La PEX nel caso diuna Holding “pura”
Art. 87, comma 5, Tuir
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, c. 5, Tuir
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UN CASO PARTICOLARE SI HA QUANDO:
LA CESSIONE HA PER OGGETTO UNA PARTECIPAZIONE IN UNA HOLDING (H) (cioè la H la cui
attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione e nella gestione di partecipazioni - art. 87, c. 5, Tuir).
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, c. 5, Tuir
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Se si cede una partecipazione in una Holding “pura”, si potrà usufruire della PEX (esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate) solo se (sussistendo le condizioni di cui alle lettere a e b dell’art. 87, c.1, Tuir) i requisiti di cui alle lettere c e d dell’art. 87, c. 1, Tuir (esercizio di attività commerciale e residenza fiscale in Stati NO BLACK LIST) sono soddisfatti dalle societàindirettamente partecipate (per es. tramite sub-holding), in modo che esse rappresentino la maggior parte del valore del patrimonio sociale (art. 87, comma 5, Tuir);
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, c. 5, Tuir
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IPOTESI:
� HOLDING CON PATRIMONIO SOCIALE COSTITUITO
ESCLUSIVAMENTE DA PARTECIPAZIONI IN VARIE SOCIETA’ PER UN VALORE PARI A 1000;
� LE PARTECIPATE SODDISFANO 3 DEI 4 REQUISITI
EX ART. 87 TUIR (POSSESSO, COMMERCIALITA’ E CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO);
� VEDIAMO ALCUNI ESEMPI CONSIDERANDO VARIABILE IL 4° REQUISITO DELLA RESIDENZA
DELLE PARTECIPATE:
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, c. 5, Tuir - esempi
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ESEMPIO 1: HOLDING PURA CON IL 100% DEL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE COSTITUITO DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ RESIDENTI FISCALMENTE IN PAESI NO BLACK LIST.
� H ha un patrimonio sociale complessivo pari a 1000, costituito dalle partecipazioni A (100), B (300) e C (600);
� A, B e C fanno riferimento a societàresidenti in Paesi diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (es. A in Germania, B in Francia, C in Spagna);
NESSUN PROBLEMA !!!� H PUO’ USUFRUIRE DELLA PEX
PERCHE’ A, B, C SODDISFANO (per ipotesi) TUTTI I REQUISITI EX ART. 87, COMMA 1, TUIR.
HOLDING
H1000
PARTEC.
A100
PARTEC.
B300
PARTEC.
C600
Valori effettivi delle singole partecipate
NO BLACK LIST
BLACK LIST
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, c. 5, Tuir - esempi
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ESEMPIO 2: HOLDING PURA CON LA MAGGIOR PARTE DEL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE COSTITUITO DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ RESIDENTI FISCALMENTE IN PAESI NO BLACK LIST.
� H ha un patrimonio sociale complessivo pari a 1000, costituito dalle partecipazioni A (100), B(300) e S (600), dove S è una sub-holding con patrimonio costituito, a sua volta, dalle partecipazioni S1 (60), S2 (180) e S3 (360);
� S1 e S2 sono in PARADISI FISCALI (es. Jersey e Liechtenstein) ma:
� il 76%, ossia la maggior parte del valore del patrimonio sociale di H, pari a 100+300+360=760, fa riferimento a societàresidenti in Paesi NO BLACK LIST.
NESSUN PROBLEMA !!!� H PUO’ USUFRUIRE DELLA PEX IN QUANTO
LA MAGGIOR PARTE (76%) DEL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE SODDISFATUTTI I REQUISITI EX ART. 87, COMMI 1 E 5, TUIR.
HOLDING
H1000
PARTEC.
A100
PARTEC.
B300
PARTEC.
S600
S160
PARADISO FISCALE
S2180
PARADISO FISCALE
S3360
Valori effettivi delle singole partecipate
NO BLACK LIST
BLACK LIST
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, c. 5, Tuir - esempi
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ESEMPIO 3: HOLDING PURA CON LA MAGGIOR PARTE DEL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE COSTITUITO DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ RESIDENTI FISCALMENTE IN PAESI BLACK LIST.
� H ha un patrimonio sociale complessivo pari a 1000, costituito dalle partecipazioni A (100), B (300) e S (600), dove S è una sub-holding con patrimonio costituito, a sua volta, dalle partecipazioni S1 (60), S2 (180) e S3 (360);
� S2 e S3 sono in PARADISI FISCALI (es. Jersey e Liechtenstein) e rappresentano la maggior parte (54%) del valore del patrim. sociale di H;
� SOLO il 46% del valore del patrimonio sociale di H, pari a 100+300+60=460 fa riferimento a società residenti in Paesi NO BLACK LIST.
PROBLEMA !!!� H NON PUO’ USUFRUIRE DELLA PEX IN
QUANTO LA MAGGIOR PARTE (54%) DEL VALORE DEL PATRIMONIO NON SODDISFAIL REQUISITO EX ART. 87, COMMA 5, TUIR
HOLDING
H1000
PARTEC.
A100
PARTEC.
B300
PARTEC.
S600
S160
S2180
PARADISO FISCALE
S3360
PARADISO FISCALE
Valori effettivi delle singole partecipate
BLACK LIST
NO BLACK LIST
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: art. 87, c. 5, Tuir - esempi
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Con riferimento ai precedenti esempi 2 e 3, si ricorda, inoltre, che se:
ALLORA OCCORRE VALUTARE L’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 167 E 168 Tuir (CFC), (in base ai quali il reddito di H viene imputato per trasparenza al soggetto italiano).
1) H E’ CONTROLLATA DA SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA,
2) LE SOCIETA’ BLACK LIST (S1/S2/S3) SONO CONTROLLATE(maggioranza dei voti in assemblea e/o influenza dominante)
O COLLEGATE (influenza notevole) EX ART. 2359 C.C. DA/CON H,
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
PARTICIPATION EXEMPTION: precisazione
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FINE
LE NORME DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI
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Dott. Claudio Melillo
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