ne bis in idem - judicium · cass., sez. iii, 22 maggio 2015, n. 10543 - pres. salmè, est. de...

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www.judicium.it Art. 474 c.p.c. Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9247 Titolo esecutivo- Sentenza passata in giudicato - Interpretazione del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Interpretazione del giudicato esterno - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fondamento - Fattispecie. L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione o agli atti esecutivi, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, né violazione del principio del "ne bis in idem". (Massima a cura di Sergio Rossetti) Riferimenti normativi art. 615 c.p.c. art. 2909 c.c. Precedenti giurisprudenziali Cass., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17482 Cass., Sez. III, 6 luglio 2010, n. 15852 Cass., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26890 Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9247 Qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività. (Massima a cura di Sergio Rossetti) Riferimenti normativi art. 615 c.p.c. Precedenti giurisprudenziali Cass., Sez. III, 25 settembre 2000, n. 12664 Cass. Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27159 Cass., Sez. III, 21 gennaio 2011, n. 3850

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Page 1: ne bis in idem - Judicium · Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10543 - Pres. Salmè, Est. De Stefano Esecuzione forzata – Titolo esecutivo europeo – Notifica di atto giudiziario

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Art. 474 c.p.c.

Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9247

Titolo esecutivo- Sentenza passata in giudicato - Interpretazione del giudice dell'opposizione

all'esecuzione - Interpretazione del giudicato esterno - Incensurabilità in cassazione - Limiti -

Fondamento - Fattispecie.

L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal

giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione o agli atti esecutivi, si risolve

nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici

o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta

interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di

esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto

assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel

giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come

titolo esecutivo e, pertanto, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del

giudice, bensì come presupposto dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra

giudicati, né violazione del principio del "ne bis in idem".

(Massima a cura di Sergio Rossetti)

Riferimenti normativi

art. 615 c.p.c.

art. 2909 c.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17482

Cass., Sez. III, 6 luglio 2010, n. 15852

Cass., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26890

Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9247

Qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice

dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul

titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel

giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la

persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla

sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.

(Massima a cura di Sergio Rossetti)

Riferimenti normativi

art. 615 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 25 settembre 2000, n. 12664

Cass. Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27159

Cass., Sez. III, 21 gennaio 2011, n. 3850

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(Cfr. sub art. 615 c.p.c.)

Cass., Sez. VI, 7 maggio 2015, n.9255 Pres. Finocchiaro, Est. De Stefano

Esecuzione forzata - Vendita forzata - Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione -

Rispetto - Necessità - Violazione - Conseguenze. In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche

in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490

cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di

condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro

riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta

l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i

soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore.

(massima ufficiale)

Riferimenti normativi:

Art. 490 cod. proc. civ.

Art. 576 cod. proc. civ.

Art. 586 cod. proc. civ.

Art. 617 cod. proc. civ.

Massime precedenti Cass., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12880

Cass. sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27526

Cass., Sez. III, 8 maggio 2015, n. 9298

Titolo esecutivo - Giudicato - Sopravvenienza della legge n. 108 del 1996 su interessi usurari -

Idoneità ad influire sul titolo - Esclusione.

"La pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di

fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato che si siano verificati

successivamente alla formazione dello stesso. Ne consegue che, in relazione ad un titolo esecutivo

ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della legge

n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna

valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta (nel caso di specie

la Corte ha escluso l'applicabilità della L. n. 108 del 1996 in relazione al tasso di interessi

convenzionale e di mora contenuto in un decreto ingiuntivo)".

(Massima a cura di Valerio Colandrea)

Riferimenti normativi:

Legge 07/03/1996 n. 108

Legge 28/02/2001 n. 24

Precedenti:

Cass. 18 ottobre 2012, n. 17903

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Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10543 - Pres. Salmè, Est. De Stefano

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo europeo – Notifica di atto giudiziario a mezzo posta in

uno Stato membro dell’UE - Ritualità – Rilascio di certificato di titolo esecutivo europeo –

Validità.

La notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita in uno degli altri Stati membri dell'Unione

europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, è rituale in applicazione degli artt. 14 o 15 del

regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facoltà di opposizione

dello Stato membro prevista dal predetto art. 15). Ne consegue la validità, essendo integrato il

requisito ex art. 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, del rilascio del

certificato di titolo esecutivo europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano,

notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell'Unione europea, divenuto

irrevocabile per inammissibilità dell'opposizione ex art. 648 cod. proc. civ.

(Massima a cura di Simona Caterbi)

Riferimenti normativi

art. 18 Reg. com. 805/2004/CE,

art. 14 e 15 Reg. Com. 1393/2007 CE

art. 633 cod. proc. civ.

art. 648 cod. proc. civ.

(Cfr. sub Reg. com. 805/2004/CE)

Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10543 – Pres. Salmè, Est. De Stefano

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo europeo – Natura non decisoria – Ricorso in Cassazione

avverso il provvedimento di diniego del reclamo avverso il suo rilascio – Inammissibilità.

Il rilascio di certificato di titolo esecutivo europeo, pur provvedimento ulteriore e distinto rispetto al

titolo esecutivo nazionale, ha funzione meramente integrativa del primo in quanto volto alla

circolazione europea del titolo.

Non costituendo titolo avente natura decisoria, le contestazioni del debitore, relative alle modalità di

formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere unicamente attraverso i mezzi di

impugnazione esperibili contro lo stesso.

E’ pertanto inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento

adottato dalla Corte di appello in sede di reclamo proposto nei confronti del diniego di revoca del

certificato, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE.

(Massima a cura di Simona Caterbi)

Riferimenti normativi

Art. 111 Cost.

art. 10 Reg. com. 805/2004/CE;

art. 474 cod. Proc. Civ.

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(Cfr. sub Reg. com. 805/2004/CE)

Art. 499 c.p.c.

Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9011, Pres. Salmè Est. De Stefano

Atto di intervento in sede esecutiva - Interpretazione delle richieste - Attività demandata al

giudice di merito - Criteri - Fattispecie in tema di delimitazione del credito in sede di

distribuzione.

L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo,

analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è

demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile

in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto

dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione

testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda

perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del

giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto

d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente

operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente

indicato).

(Sintesi estratta da Augusto Salustri)

Riferimenti normativi art. 99 cod. proc. civ.

art. 112 cod. proc. civ.

art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.

art. 510 cod. proc. civ.;

art. 525 cod. Proc civ.;

art. 551 cod. Proc. Civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751

Cass., Sez. III, 14 dicembre 2007, n. 26296

Cass., Sez. L, 13 dicembre 2005, n. 27428

(cfr sub art. 525 c.p.c.)

Art. 512 c.p.c.

Cass., Sez. III, 4 maggio 2015, n. 8891, Pres. Salmè, Rel. De Stefano

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Controversia distributiva ante riforma - Debitore originario o diretto - Qualifica di

litisconsorte necessario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Nullità della sentenza

rilevabile d’ufficio in sede di legittimità - Rimessione della causa al giudice di primo grado -

Necessità.

In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc.

civ., il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui

all’art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella intervenuta con l’art. 2, comma 3, lett. e),

del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), essendo il

soggetto nei cui confronti l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei crediti e dei privilegi

posti a base dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti,

sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è

inutiliter data e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve

essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo

grado.

(Massima a cura di Giovanni Fanticini)

Riferimenti normativi

art. 102 cod. proc. civ.

art. 512 cod. proc. civ.

art. 602 cod. proc. civ.

art. 2, comma 3, lett. e) D.L. 14/3/2005, n. 35, conv. L. 14/5/2005, n. 80

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 535

Cass., Sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29748

(cfr sub art. 602 c.p.c.)

Art. 525 c.p.c

Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9011. Pres. Salmè Est. De Stefano

Atto di intervento in sede esecutiva - Interpretazione delle richieste - Attività demandata al

giudice di merito - Criteri - Fattispecie in tema di delimitazione del credito in sede di

distribuzione.

L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo,

analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è

demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile

in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto

dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione

testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda

perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del

giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto

d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente

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operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente

indicato).

(Massima a cura di Augusto Salustri)

Riferimenti normativi art. 99 cod. proc. civ.

art. 112 cod. proc. civ.

art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.

art. 510 cod. proc. civ.;

art. 525 cod. proc civ.;

art. 551 cod. proc. Civ.

Precedenti giurisprudenziali Cass., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751

Cass., Sez. III, 14 dicembre 2007, n. 26296

Cass., Sez. L, 13 dicembre 2005, n. 27428

(cfr sub art. 499 c.p.c.)

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Art. 545 c.p.c.

Cass., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10243 Pres. Salmè, Est. Frasca

Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - nullità del processo esecutivo -

Espropriazione presso la Banca d'Italia di somme di pertinenza del Ministero

dell'Interno - Vincolo di impignorabilità di cui all'art. 27, comma 13, della legge

n. 75 del 2002 - Rilevabilità ufficiosa - Poteri di accertamento del giudice

dell'esecuzione - Rimedi esperibili avverso i provvedimenti del giudice

dell'esecuzione - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Tutela del debitore

anteriormente alla adozione dei provvedimenti - Opposizione ex art. 615 cod.

proc. civ..

Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale

tesoriere nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei

confronti del Ministero dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di

impignorabilità ex art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo

introdotto dall'art. 3 quater del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, conv. con modif. dalla

legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice

dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 484, primo

comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria

di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il

caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro

delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal

giudice dell'esecuzione resta affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc.

civ., salva l'opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilità del

credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.

615 cod. proc. civ.

(Massima a cura di Alessandra Mirabelli)

Riferimenti normativi

art. 484 c.p.c.

art. 545 c.p.c.

art. 547 c.p.c.

art. 553 c.p.c.

art. 615 c.p.c.

art. 617 c.p.c.

art. 3 quater d.l. 22 febbraio 2002, n. 13

art. 27 comma 13 l. 28 dicembre 2001, n. 448

l. 24 aprile 2002, n. 75

Precedenti giurisprudenziali

Cass., 18 febbraio 2014 n. 3790

Cass., 28 giugno 2012 n. 10862

Cass., 23 agosto 2011 n. 17524

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Art. 548

Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9242, Pres. Salmè, Est. Rubino

Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - valore di giudicato di precedente

provvedimento di rigetto di ricorso cautelare - esclusione.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis), del d.l. n. 35 del

2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, i provvedimenti cautelari in

generale hanno conservato il loro carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame

della questione nel merito in via ordinaria, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di

giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale. Ne consegue che nell'ambito di un giudizio

di accertamento dell'obbligo del terzo nessuna efficacia di giudicato può assumere un precedente

provvedimento di rigetto di un ricorso cautelare reso tra le parti o addirittura tra parti parzialmente

non coincidenti.

(Sintesi estratta da Egidio de Leone)

Riferimenti normativi

art. 548 cod.proc.civ.

art. 669 septies cod. proc. civ.

art. 669 octies cod. proc. civ.

art. 669 novies cod. proc. civ.

art. 669 decies cod. proc. civ.

art. 669 terdecies cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. Un, 28 dicembre 2007, n. 27187

Cass., Sez. 6-L, 8 febbraio 2011, n. 3124

Cass., Sez. I, 20 gennaio 2015, n. 896

Art. 549 c.p.c.

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n.11170, Pres. Salmé, Est. De Stefano

Cass., 16 settembre 2008 n. 23727

(Cfr. sub art. 617)

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Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo - duplicità di accertamento della sentenza-

cessazione materia contendere tra creditore e debitore- persistenza interesse debitore ad

accertamento del rapporto con terzo debitore

Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nella disciplina anteriore alla novella di cui alla

L. 24 dicembre 2012 n.228 art.1 co.17, si conclude con una sentenza di accertamento dal duplice

contenuto: il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo, con valenza di giudicato

sostanziale tra le parti del rapporto, e l’assoggettabilità del credito all’espropriazione forzata, con

valenza meramente processuale secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege.

La transazione intercorsa esclusivamente tra creditore procedente e debitore esecutato non fa venir

meno l’interesse di quest’ultimo all’autonoma azione di accertamento del credito nei confronti del

terzo suo debitore.

(Massima a cura di M. Bancone)

Riferimenti normativi

Art. 549 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez. un., 13 novembre 2009 n. 25037;

Cass. Sez. un., 18 febbraio 2014 n. 3773

Art. 552 c.p.c.

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11176, Pres. Salmè, Est. Barreca

Opposizione agli atti esecutivi - Assegnazione quote sociali ex art. 552 c.p.c. - Assegnazione al

creditore procedente - Stabilita' degli effetti dell'assegnazione - Art. 2929 c.c. - Esclusione -

Motivi.

Il principio della stabilità degli effetti dell'assegnazione o della vendita ha la finalità di garantire

l'affidamento incolpevole del terzo aggiudicatario o assegnatario, in quanto soggetto estraneo al

compimento degli atti esecutivi che han preceduto l'assegnazione o la vendita, atti della cui nullita'

quindi egli non deve subire gli effetti; il presupposto applicativo del principio quindi è la non

coincidenza tra assegnatario e creditore procedente, sicchè esso non si applica quando l'assegnatario

sia lo stesso creditore procedente, l'assegnazione in favore del quale rimane quindi travolta in caso

di accertamento della nullità di qualche atto prodromico (nella specie il debitore aveva proposto

opposizione agli atti esecutivi per nullità della notifica del precetto, ma il G.E. non aveva sospeso

l'esecuzione, svoltasi nelle forme dell'esecuzione presso terzi e avente ad oggetto quote sociali,

conclusasi con l'assegnazione delle quote in favore del creditore procedente ex art. 552 c.p.c.; nella

fase di merito dell'opposizione il procedente era risultato soccombente, ma aveva comunque

eccepito l'inefficacia della decisione sull'assegnazione delle quote sociali ormai avvenuta in proprio

favore, invocando il principio della stabilità degli effetti ex art. 2929 c.c.; la Corte ha rigettato

l'eccezione, sulla scorta del principio sopra riportato).

(Sintesi estratta da Giulio Borella)

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Riferimenti normativi

art. 2929 c.c.

art. 552 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110

(cfr sub art. 2929 c.c.)

Art. 553 c.p.c.

Cass., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11190, Pres. Est. Petti

Processo esecutivo – ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod.proc.civ. – preclusione ad

autonoma domanda volta ad ottenere l’adempimento da parte dell’assegnatario – esclusione

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità o di preclusione tra il processo esecutivo concluso con

ordinanza di assegnazione e le domande proposte dall’assegnatario per l’accertamento

dell’adempimento da parte del debitore esecutato, avendo l’ordinanza stessa la funzione di

concludere il processo esecutivo e non di estinguere il diritto sostanziale all’adempimento.

Conseguentemente la domanda dell’assegnatario volta all’accertamento dell’adempimento stesso

non deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui all’art.617 cod. proc. civ., o tramite il

giudizio previsto dall’art.548 stesso codice (nella formulazione anteriore alla riforma del 2014), ma

può anche essere proposta in via autonoma. Lo stesso assegnatario può altresì proporre in via

autonoma azione revocatoria ordinaria del pegno dichiarato dal terzo debitore in proprio favore sui

crediti oggetto di pignoramento.

(Sintesi estratta da Alberto Crivelli)

Riferimenti normativi 2928 cod. civ.

2901 cod. civ.

553 cod. proc. civ.

617 cod. proc. civ.

548 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali Cass. sez. I, 11 dicembre 2007, n. 25946

Cass. sez. I, 31 marzo 2011, n. 7508

Cass. sez. III, 29 novembre 2005, n. 26036

(cfr sub art. 617 c.p.c.)

Art. 560 c.p.c.

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Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11168, Pres. Salmé, Est. Frasca

Locazioni di immobili ad uso non abitativo - Facoltà di disdetta immotivata alla seconda

scadenza - Mancato esercizio - Pignoramento immobiliare anteriore alla seconda scadenza -

Autorizzazione del giudice dell’esecuzione per la rinnovazione della locazione - Necessità. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, poiché il mancato esercizio

della facoltà di disdetta immotivata alla seconda scadenza contrattuale costituisce una libera

manifestazione di volontà negoziale, si deve ritenere che, qualora l’immobile venga pignorato prima

che si sia consumata la possibilità di esercizio di quella facoltà, la provocazione della rinnovazione

della locazione richieda l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione prevista dal secondo comma

dell’art. 560 c.p.c..

Il pignoramento, che intervenga in un momento in cui il potere di disdetta sarebbe ancora

liberamente esercitabile dal debitore-locatore, incide sul rapporto locativo determinando una

sovrapposizione di disciplina, perché alla situazione che vedeva il locatore-debitore onerato di

disdettare nel termine di legge ma nel contempo dominus del relativo potere, si sostituisce una

situazione in cui il contratto alla scadenza cesserà automaticamente in mancanza di autorizzazione

del giudice e quindi, una situazione in cui la cessazione della locazione diventa certa in difetto di

detta autorizzazione (obiter).

(Massima a cura di Maria Antonietta Ricci)

Riferimenti normativi

art. 560, secondo comma, c.p.c.

artt. 28 e 29, l. 27 luglio 1978, n. 392

art. 3, l. 9 dicembre 1998 n. 431

(cfr sub art. 28, l. 27 luglio 1978, n. 392)

Art. 574 c.p.c.

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11171. Pres. Salmè, Est. De Stefano

Esecuzione forzata – immobiliare –vendita - con incanto- aggiudicazione- Termine per il

versamento del saldo prezzo - Perentorietà – Fondamento

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte

dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la

necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di

importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si

sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita

forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché

l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata

dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Massima Ufficiale)

(Sintesi estratta da Alessandro Petronzi)

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Riferimenti normativi

c.p.c. art. 152

c.p.c. art. 153.

c.p.c. art. 574

c.p.c. art. 576

c.p.c. art. 585

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3607;

Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9255;

Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262.

(cfr sub art. 585 c.p.c.)

Art. 585 c.p.c.

Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10541 Pres. Salmè Est. Frasca

Spese condominiali e aggiudicatario dell’immobile

Qualora, successivamente all’aggiudicazione, l’immobile risulti occupato da terzi senza titolo,

l’aggiudicatario, che abbia pagato le spese condominiali medio tempore maturate, può proporre

domanda giudiziale volta ad ottenere dal terzo occupante il rimborso delle somme versate, nei limiti

delle spese relative ai servizi effettivamente goduti dall’occupante durante il periodo di locazione.

Nel caso in cui sussista valido rapporto locatizio, il conduttore sarà tenuto al rimborso degli oneri

condominiali ex art. 9 l. n. 392/1978. In ogni caso, sull’aggiudicatario incombe l’onere di provare

l’entità dell’esborso e delle spese condominiali riferibili al periodo di locazione e/o occupazione

fruito dal terzo e relative ai servizi effettivamente goduti (Nella specie, è stata confermata la

sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda dell’aggiudicatario volta ad ottenere il

rimborso delle spese condominiali per il periodo di occupazione da parte di un terzo sulla base di un

conteggio dell’amministratore del condominio, redatto dividendo l’importo complessivo annuale

per il numero dei mesi in cui il terzo aveva occupato l’immobile. In particolare, tale conteggio, in

mancanza di una prova sull’effettiva entità dei servizi goduti, finiva col porre a carico del terzo

occupante una quota consistente delle spese di riscaldamento, a fronte di un’occupazione che era

maturata dal mese di aprile al mese di ottobre).

(Massima a cura di Anna Maria Diana)

Riferimenti normativi

art. 1104 cod. civ.

art. 1123 cod. civ.

art. 2697 cod. civ.

art. 63 disp. att. cod. civ

Art. 9 l. n. 392/1978

Precedenti giurisprudenziali

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Cass., Sez. III, 28 settembre 2010 n. 20348

Cass., Sez. III, 1 aprile 2004 n. 6403

Cass., Sez. III, 4 giugno1998 n. 5485

Cass., Sez. III, 24 gennaio1996 n. 540

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11171. Pres. Salmè, Est. De Stefano

Esecuzione forzata – immobiliare –vendita - con incanto- aggiudicazione- Termine per il

versamento del saldo prezzo - Perentorietà – Fondamento

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte

dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la

necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di

importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si

sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita

forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché

l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata

dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Massima Ufficiale)

(Sintesi estratta da Alessandro Petronzi)

Riferimenti normativi

c.p.c. art. 152

c.p.c. art. 153.

c.p.c. art. 574

c.p.c. art. 576

c.p.c. art. 585

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3607;

Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9255;

Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262.

(cfr sub art. 574 c.p.c.)

Art. 602 c.p.c.

Cass., Sez. III, 4 maggio 2015, n. 8891, Pres. Salmè, Rel. De Stefano

Controversia distributiva ante riforma - Debitore originario o diretto - Qualifica di

litisconsorte necessario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Nullità della sentenza

rilevabile d’ufficio in sede di legittimità - Rimessione della causa al giudice di primo grado -

Necessità.

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In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc.

civ., il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui

all’art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella intervenuta con l’art. 2, comma 3, lett. e),

del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), essendo il

soggetto nei cui confronti l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei crediti e dei privilegi

posti a base dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti,

sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è

inutiliter data e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve

essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo

grado.

(Massima a cura di Giovanni Fanticini)

Riferimenti normativi

art. 102 cod. proc. civ.

art. 512 cod. proc. civ.

art. 602 cod. proc. civ.

art. 2, comma 3, lett. e) D.L. 14/3/2005, n. 35, conv. L. 14/5/2005, n. 80

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 535

Cass., Sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29748

(cfr sub art. 512 c.p.c.)

Art. 615 c.p.c.

Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9247

Qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice

dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul

titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel

giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la

persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla

sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.

(Massima a cura di Sergio Rossetti)

Riferimenti normativi

art. 615 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 25 settembre 2000, n. 12664

Cass. Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27159

Cass., Sez. III, 21 gennaio 2011, n. 3850

(Cfr. sub art. 474 c.p.c.)

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Cass., Sez. III, 5 febbraio 2015 – 12 maggio 2015 n. 9583

Qualificazione dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Conseguente identificazione

del mezzo di impugnazione.

Il regime di impugnazione della sentenza in materia esecutiva dipende da come il giudice abbia

qualificato la domanda nel deciderla; ciò vale anche agli effetti dei termini e dei modi in cui tali

sentenze possono essere impugnate. (v. Cass. 18.9.2008 n. 23847; Cass. 14.12.2007 n. 26294; Cass.

30.11.2005 n. 26096). In particolare, qualora il giudice di merito qualifichi la domanda proposta

come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il regime della fase di gravame va individuato

rispetto a tale qualificazione (Cass. 27.9.2010 n. 20324).

(Massima a cura di Clelia Testa Piccolomini)

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 616 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez Unite, 9 maggio 2011 n. 10073 (conf.)

Cass. 5 giugno 2012 n. 8979 (conf.)

Cass. ord. 2 marzo 2012 3338 (conf.)

(Cfr. sub art. 617 c.p.c.)

Cass., Sez. VI-3, 5 maggio 2015, n. 8963, Pres. M. Finocchiaro, Est. G. L. Barreca

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione a intimazione di pagamento -

procedimento - competenza - cumulo comportante il superamento dei limiti di competenza

per valore - irrilevanza - criteri - fondamento.

La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come

opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di

competenza per materia stabiliti dall'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981 (oggi dagli artt. 6 e 7 del

d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), al pari della cognizione relativa all'opposizione alla cartella

esattoriale che la precede, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della

riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.. Non rileva a tal fine

che l’importo complessivo dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto

giudice, poiché l’attribuzione della competenza per materia dal giudice di pace configura anche una

competenza per valore, ai sensi del citato art. 22 bis, fino a 15.493,00 euro.

(Sintesi estratta da Simona Sansa)

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Riferimenti normativi

Art. 22 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 6 del d.l.s. 1 settembre 2011, n. 150

Art. 7 del d.l.s. 1 settembre 2011, n. 150

Art. 615 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali Cass., 16 ottobre 2014, n. 21914

Cass., 18 febbraio 2015, n. 3283

Cass., 23 novembre 2011, n. 24753

Cass., 21 marzo 2011, n. 6463

Cass., Sez. VI-3, 5 maggio 2015, n. 8966, Pres. Finocchiaro, Rel. Frasca

Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi - Fase sommaria - Provvedimento conclusivo -

Efficacia ordinatoria - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità - Esclusione.

Il provvedimento con il quale si definisce la fase sommaria di un procedimento di opposizione

all’esecuzione o agli atti esecutivi non ha carattere di definitività, neanche quando contenga la

statuizione sulle spese di lite o non preveda il termine per l’instaurazione del giudizio di merito;

l’eventuale ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente è pertanto inammissibile,

dovendo, al contrario, l’interessato chiedere al Tribunale la fissazione del termine, omesso nel

provvedimento, per l’inizio della causa di merito o intraprenderla di sua iniziativa.

(Sintesi estratta da Guglielmo Manera)

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

art. 619 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22503 conf.

(cfr sub artt. 617 e 619 c.p.c.)

Cass., Sez. VI-3, ord. 13 maggio 2015, n. 9832, Pres. Finocchiaro, Est. Barreca

Opposizione a cartella esattoriale – qualificazione ex art. 615 cpc. – omessa produzione

documenti e altri vizi formali del ricorso

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L’interesse a denunciare il vizio di qualificazione dell’azione - e, conseguentemente, l’interesse ad

impugnare la sentenza d’appello - si può configurare solo qualora si reputi tardiva, ai sensi dell’art.

617 c.p.c., la proposizione dell’opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Nella

carenza di tale dato processuale - in quanto dalla copia prodotta del ricorso in opposizione

all’esecuzione non si evince la data di deposito del medesimo nella cancelleria del g.e. - non risulta

dimostrato neanche l’interesse della ricorrente in cassazione alla differente qualificazione

dell’opposizione proposta dalla controparte.

(Sintesi estratta da Rossana Volpe)

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

(cfr sub art. 617 c.p.c.)

Cass., Sez. VI-3, ord. 29 maggio 2015 n. 11286, Pres. Finocchiaro, Est. Ambrosio

Sospensione feriale - opposizione all’esecuzione - qualificazione dell’azione - domande

accessorie - irrilevanza

La sospensione feriale dei termini processuali, in applicazione della L. 742 del 1969 e dell’art. 92

dell’ordinamento giudiziario, non si applica alle opposizioni esecutive introdotte ai sensi dell’art.

615 comma 2 e 617 del codice di procedura civile, in ogni loro fase processuale, compreso il

giudizio di cassazione

Ai fini della qualificazione dell’azione rileva esclusivamente la domanda principale, delineata

attraverso il petitum e la relativa causa petendi, che nel processo di opposizione all’esecuzione

consistono, rispettivamente, nella richiesta di un provvedimento giudiziale di accertamento

dell’inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e nella specifica

situazione sostanziale dedotta a fondamento di tale richiesta.

Né rileva la proposizione di eventuali ulteriori domande accessorio, in quanto proprio la loro

accessorietà impone di disciplinare il relativo regime di impugnazione in termini conformi a quello

applicabile per la pronuncia principale.

(Sintesi estratta da Michele Cuoco)

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

artt. 1 e 3 L. 742/1969

art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12

Precedenti giurisprudenziali

Cass., ord., 11 febbraio 2012, n. 171

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(cfr sub art. 617 c.p.c.)

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11172, Pres. Salmè Est. De Stefano

Opposizione a precetto – fattispecie – azione di accertamento negativo - inammissibilità

La peculiare concreta circostanza dell'avvenuta notifica del precetto di pagamento ad un soggetto

non formalmente destinatario dell'intimazione in cui di norma quello si articola, determina

l'insorgenza dell'interesse del destinatario di quella notifica ad opporsi all'atto notificatogli, sicché

ritualmente costui dispiega l'opposizione al precetto. ( Nel caso di specie la peculiare concreta

circostanza dell'avvenuta notifica - oltre che al soggetto indicato nel titolo e destinatario formale di

espressa intimazione di adempimento - del precetto di pagamento ad un soggetto non formalmente

destinatario dell'intimazione in cui di norma quello si articola, siccome avutasi in un contesto

normativo di assoluta peculiarità e sebbene questo sia stato esplicitato solo in tempo successivo alla

notifica (mancando nel precetto qualsiasi menzione delle ragioni della notifica senza intimazione)

ed anzi proprio nel giudizio di opposizione, ha - appunto nella specifica fattispecie - determinato

l'insorgenza dell'interesse del destinatario di quella notifica ad opporsi all'atto notificatogli: sicché

ritualmente tale destinatario ha dispiegato l'opposizione al precetto)

(Sintesi estratta da Lilla De Nuccio)

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. 23 marzo 1973, n. 817 vedi

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11177 Pres. Salmè, Est. Barreca

Opposizione all’esecuzione – Pignoramento presso terzi per crediti erariali - Sequestro

preventivo penale convertito in pignoramento – Concorso di creditori – Applicazione norme

in materia di esecuzione forzata - Ammissibilità

La conversione del sequestro preventivo penale ex art. 320 cod. proc. pen. in pignoramento -

allorché diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero

quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al

risarcimento del danno in favore della parte civile - comporta l'applicazione integrale delle nome

del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata sui beni sequestrati, senza che possa operare

alcun vincolo di destinazione ad esclusivo soddisfacimento delle ragioni creditorie per le quali il

sequestro era stato concesso con la conseguenza che è consentito il concorso sulle somme, già

oggetto di sequestro, poi convertito in pignoramento, di tutti i creditori del debitore esecutato

secondo le norme del codice di procedura civile che regolano l'intervento dei creditori fatto salvo il

rispetto dell’ordine dei privilegi di cui all’ultimo inciso dell’ultimo comma dell’art. 320 cod. proc.

pen. (nel caso di specie il ricorrente eccepiva l’impignorabilità delle somme giacenti su conto

corrente acceso presso un istituto di credito in ragione del principio di specialità riferibile alla

rogatoria internazionale - che aveva consentito il trasferimento dei capitali in Italia – talchè sarebbe

stato impedito all’autorità rogante di utilizzare quanto ottenuto con la rogatoria per fatti diversi da

quelli che avevano generato la richiesta).

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Nell’eventualità in cui i beni oggetto di sequestro conservativo penale siano oggetto di altra

esecuzione da parte di altri creditori dello stesso debitore opera il disposto del secondo comma

dell'art. 686 cod. proc. civ., fatte salve le ragioni di privilegio di cui all’ultimo inciso dell’ultimo

comma dell’art. 320 cod. proc. pen..

L'art 2911 cod. civ., mentre vieta al creditore pignoratizio di assoggettare ad esecuzione tutti i beni,

mobili od immobili, del debitore, diversi da quelli gravati da pegno, fa invece divieto al creditore

ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, e

così gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire

nell'esecuzione mobiliare promossa da altro creditore, per il favore con cui è considerata

l'esecuzione mobiliare, per la maggiore semplicità, speditezza ed economia

Spetta al debitore opponente, in quanto attore nel relativo giudizio, dare prova dei fatti posti a

fondamento dell'opposizione trai quali sono compresi i fatti estintivi, quindi ovviamente i

pagamenti parziali successivi alla formazione del titolo esecutivo.

L’art. 30 DPR n. 602/1973 (nella versione anteriore al DL n. 70/2011 convertito nella L. n.

106/2011) - che prevede che, decorso il termine dell'art. 25, comma secondo, sulle somme iscritte a

ruolo si applicano «a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,

gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con

riguardo alla media del tassi bancari attivi» - è applicabile anche ai crediti di natura non tributaria

quando venga seguito il procedimento di riscossione mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto

legislativo n. 46 del 1999.

Riferimenti normativi

art. 320 cod. proc. pen.

art. 615, comma 2, cod. proc. civ.

art. 686 cod. proc. civ

art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602

art. 2911 cod. civ.

art. 2697 cod. civ.

(cfr. sub art. 2911 c.c.)

Art. 616 c.p.c.

Cass., Sez. VI- III, 13 maggio 2015, n. 9831 (ord.), Pres. Finocchiaro, Rel. Barreca

Regime transitorio art. 616 c.p.c. – Irricorribilità in Cassazione di sentenza su opposizione ex

art. 615 c.p.c. – Non integra riconvenzionale la domanda di restituzione somme.

Al fine di individuare il regime di impugnazione applicabile ad una determinata sentenza non rileva

la data di introduzione del giudizio che con quella sentenza si è concluso, bensì unicamente la data

di pubblicazione della pronuncia da sottoporre ad impugnazione.

Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo

marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a

tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art.

616 cod. proc. civ., sopra testualmente riportato, introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con

la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma,

Cost.; le sentenze, infine, in cui il 4 giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e

siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato

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soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della

legge 18 giugno 2009, n. 69.

La domanda di restituzione di quanto indebitamente versato al creditore, formulata dall’opponente

nell’ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., non può essere qualificata

riconvenzionale, ma come domanda consequenziale ed accessoria alla domanda principale.

Il giudizio conseguente all’opposizione all’esecuzione, difatti, è un vero e proprio giudizio di

cognizione nel quale l’opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, mentre

l’opposto quella di convenuto; ne consegue che le eventuali eccezioni sollevate dall’opponente per

contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi

della domanda proposta con il ricorso in opposizione e restano soggette al regime sostanziale della

domanda principale.

(Sintesi estratta da Annamaria Crescenzi)

Riferimenti normativi

art. 14 L. 52 2006

art. 49, comma 2, L. 69 2009

art. 616 c.p.c.

art. 360 bis n. 1, c.p.c.

art. 111 Cost.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 1887

Cass., Sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2043

Cass., Sez. VI-III, ord. 27 settembre 2010, n. 20324Cass., Sez. 3, n. 1328/2011

Cass., Sez. III, 18 novembre 2013, n. 25856

art. 617 c.p.c.

Cass., Sez. VI-III, 5 maggio 2015, n. 8966, Pres. Finocchiaro, Rel. Frasca

Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi - Fase sommaria - Provvedimento conclusivo -

Efficacia ordinatoria - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità - Esclusione.

Il provvedimento con il quale si definisce la fase sommaria di un procedimento di opposizione

all’esecuzione o agli atti esecutivi non ha carattere di definitività, neanche quando contenga la

statuizione sulle spese di lite o non preveda il termine per l’instaurazione del giudizio di merito;

l’eventuale ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente è pertanto inammissibile,

dovendo, al contrario, l’interessato chiedere al Tribunale la fissazione del termine, omesso nel

provvedimento, per l’inizio della causa di merito o intraprenderla di sua iniziativa.

(Massima a cura di Guglielmo Manera)

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Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

art. 619 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22503

(cfr sub artt. 615 e 619 c.p.c.)

Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246. Pres. Salmè, Est. Barreca

Opposizione esecutiva - struttura bifasica e unicità del processo anche dopo la riforma del

2006

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi disciplinato dall'art. 617 c.p.c., comma 2, e art. 618

c.p.c., dopo le modifiche apportate dalla L. n. 52 del 2006, è distinto in due fasi (e solo in tale senso

può essere definito "bifasico"), delle quali la prima a carattere sommario e la seconda a cognizione

piena; tuttavia entrambe sono fasi di un procedimento unico, che inizia con la domanda rivolta al

giudice dell'esecuzione con la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, pertanto, ai fini dell'applicazione del termine lungo -

ridotto a sei mesi dalla modifica apportata all'art. 327 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 - per

l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase

sommaria del corrispondente procedimento, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice

dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2".

(Massima a cura di Giovanna Boccuni)

Riferimenti normativi

art. 14 l. 18 giugno 2009, n. 69

art. 15 l. 18 giugno 2009, n. 69

art. 327 cod. proc. civ.

art. 617, comma 2, cod. proc. civ.

art. 618, comma 2, cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez.III, 12 dicembre 2012, n. 22838 ord.

Cass., Sez. III, 9 giugno 2010, n. 13928

Cass., Sez. III, 9 novembre 2010, n. 22767

Cass., Sez. III, 5 febbraio 2015 – 12 maggio 2015 n. 9583

Qualificazione dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Conseguente identificazione

del mezzo di impugnazione.

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Il regime di impugnazione della sentenza in materia esecutiva dipende da come il giudice abbia

qualificato la domanda nel deciderla; ciò vale anche agli effetti dei termini e dei modi in cui tali

sentenze possono essere impugnate. (v. Cass. 18.9.2008 n. 23847; Cass. 14.12.2007 n. 26294; Cass.

30.11.2005 n. 26096). In particolare, qualora il giudice di merito qualifichi la domanda proposta

come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il regime della fase di gravame va individuato

rispetto a tale qualificazione (Cass. 27.9.2010 n. 20324).

(Massima a cura di Clelia Testa Piccolomini)

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 616 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez Unite, 9 maggio 2011 n. 10073 (conf.)

Cass. 5 giugno 2012 n. 8979 (conf.)

Cass. ord. 2 marzo 2012 3338 (conf.)

(Cfr. sub art. 615 c.p.c.)

Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9573 – Pres. Salmè , Est. Vivaldi

Art. 186-bis disp. att. c.p.c. – ipotesi speciale di obbligo di astensione del giudice

dell’esecuzione (ex art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c.) – assenza ricusazione – vizio di nullità della

sentenza – esclusione

La norma dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma

7, prevede un'ipotesi speciale di incompatibilità tra il giudice persona fisica che abbia conosciuto

dell'atto esecutivo opposto ed il giudice investito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi

avverso quello stesso atto, che impone un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. , n.

4 c.p.c.. Tuttavia, in difetto di ricorso per la ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. ,

comma 1, n. 4) e art. 52 c.p.c., la violazione dell'obbligo di astensione non è deducibile in sede di

impugnazione come motivo di nullità della sentenza.

L’art. 186 bis disp. att. c.p.c. si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, in forza della

disposizione transitoria della L. n. 69 del 2009, art. 58.

(Massima a cura di Roberta Vivaldi)

Riferimenti normativi

Art. 617 cod. proc. civ.

Art. 5 -quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89

Art. 6 comma 6 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. L. 6 giugno 2013, n. 64)

D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter (conv. L. 13 novembre 2008, n. 181)

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D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 (conv. con mod. L. 22 luglio 1994, n. 460)

Art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ.

Art. 51 c.p.c. , comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 7

(cfr. sub art. 186 bis disp. att. cp.c.)

Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9598, Pres. Salmè, Est. De Stefano

Va qualificata come opposizione agli atti esecutivi l’azione volta a sollevare doglianze riguardanti

la mancata previa notificazione delle cartelle esattoriali e l’irritualità delle notifiche siccome

eseguite a mezzo posta direttamente dall’esattore.

Ne deriva che la domanda può essere proposta dall’esecutato solo nel termine ordinariamente

previsto per le opposizioni ai sensi dell’art. 617 c.p.c., vale a dire nei venti giorni dalla notifica

degli atti da impugnare (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza

impugnata che aveva dichiarato la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e del conseguente

pignoramento mobiliare, rilevando invece la tardività della domanda ai sensi dell’art. 617 c.p.c.).

(Massima a cura di M. Casavola)

Riferimenti normativi

art. 617 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., 18 luglio 2005, n. 15149

Cass., 20 aprile 2006, n. 9180

Cass., 22 febbraio 2010, n. 4139

(Cfr. sub D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

Cass., Sez. VI-3, ord. 13 maggio 2015, n. 9832, Pres. Finocchiaro, Est. Barreca

Opposizione a cartella esattoriale – qualificazione ex art. 615 cpc. – omessa produzione

documenti e altri vizi formali del ricorso

L’interesse a denunciare il vizio di qualificazione dell’azione - e, conseguentemente, l’interesse ad

impugnare la sentenza d’appello - si può configurare solo qualora si reputi tardiva, ai sensi dell’art.

617 c.p.c., la proposizione dell’opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Nella

carenza di tale dato processuale - in quanto dalla copia prodotta del ricorso in opposizione

all’esecuzione non si evince la data di deposito del medesimo nella cancelleria del g.e. - non risulta

dimostrato neanche l’interesse della ricorrente in cassazione alla differente qualificazione

dell’opposizione proposta dalla controparte.

(Sintesi estratta da Rossana Volpe)

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Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

(cfr sub art. 615 c.p.c.)

Cass., Sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9837, Pres. Finocchiaro, Est. Barreca.

Estinzione atipica - Condanna del debitore alle spese - Mezzo di impugnazione - Ricorso

straordinario per cassazione - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. -

Necessità - Fondamento.

L'impugnazione, limitatamente al capo di condanna del debitore alle spese, di un'ordinanza di

estinzione cosiddetta atipica del processo esecutivo, va proposta con l'opposizione ex art. 617 cod.

proc. civ., e non con il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., poiché la prima costituisce il

rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento di

quel processo, e, atteso il carattere accessorio della condanna alle spese, deve trovare applicazione

la disciplina del mezzo di impugnazione esperibile prevista per il capo principale che definisce, in

rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di un processo diverso dal giudizio ordinario

di cognizione.

(Massima ufficiale)

Esecuzione forzata – Estinzione del processo – In genere - Provvedimento dichiarativo

dell'estinzione del giudizio per cause diverse da quelle tipiche comportanti l'improseguibilità

del procedimento - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità -

Fondamento - Fattispecie.

Spese giudiziali civili – Processo di esecuzione - Estinzione atipica - Condanna del debitore

alle spese - Mezzo di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità -

Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.

In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara

l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la

declaratoria di improseguibilità, come, nella specie, la dichiarazione di avvenuta cessazione della

materia del contendere), non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.,

ma con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del

processo esecutivo.

L'impugnazione, limitatamente al capo di condanna del debitore alle spese, di un'ordinanza di

estinzione cosiddetta atipica del processo esecutivo, va proposta con l'opposizione ex art. 617 cod.

proc. civ., e non con il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., poiché la prima costituisce il

rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento di

quel processo, e, atteso il carattere accessorio della condanna alle spese, deve trovare applicazione

la disciplina del mezzo di impugnazione esperibile prevista per il capo principale che definisce, in

rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di un processo diverso dal giudizio ordinario

di cognizione.

(Sintesi estratta da Andrea Mereu)

Riferimenti normativi

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art. 487 comma 1 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ

art. 111 comma 7 Cost.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 2674

Cass., Sez. VI, 20 novembre 2014, n. 24775

Cass., Sez. III, 26 agosto 2013, n. 19540

Cass., Sez. III, 9 novembre 2007, n. 23408

Cass., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10243 Pres. Salmè, Est. Frasca

Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - nullità del processo esecutivo - Espropriazione

presso la Banca d'Italia di somme di pertinenza del Ministero dell'Interno - Vincolo di

impignorabilità di cui all'art. 27, comma 13, della legge n. 75 del 2002 - Rilevabilità ufficiosa -

Poteri di accertamento del giudice dell'esecuzione - Rimedi esperibili avverso i provvedimenti

del giudice dell'esecuzione - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Tutela del debitore

anteriormente alla adozione dei provvedimenti - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ..

Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere

nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero

dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilità ex art. 27, comma

13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo introdotto dall'art. 3 quater del d.l. 22 febbraio

2002, n. 13, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale

vincolo impone al giudice dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art.

484, primo comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria

di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di

ritenuta inoperatività del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro delle relative

condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione resta

affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva l'opposizione del debitore

esecutato volta a far valere l'impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del

giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

(Massima a cura di Alessandra Mirabelli)

Riferimenti normativi

art. 484 c.p.c.

art. 545 c.p.c.

art. 547 c.p.c.

art. 553 c.p.c.

art. 615 c.p.c.

art. 617 c.p.c.

art. 3 quater d.l. 22 febbraio 2002, n. 13

art. 27 comma 13 l. 28 dicembre 2001, n. 448

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l. 24 aprile 2002, n. 75

Precedenti giurisprudenziali

Cass., 18 febbraio 2014 n. 3790

Cass., 28 giugno 2012 n. 10862

Cass., 23 agosto 2011 n. 17524

Cass., 16 settembre 2008 n. 23727

(Cfr. sub art. 545 c.p.c.)

Cass., Sez. VI-3, ord. 29 maggio 2015 n. 11286, Pres. Finocchiaro, Est. Ambrosio

Sospensione feriale - opposizione all’esecuzione - qualificazione dell’azione - domande

accessorie - irrilevanza

La sospensione feriale dei termini processuali, in applicazione della L. 742 del 1969 e dell’art. 92

dell’ordinamento giudiziario, non si applica alle opposizioni esecutive introdotte ai sensi dell’art.

615 comma 2 e 617 del codice di procedura civile, in ogni loro fase processuale, compreso il

giudizio di cassazione

Ai fini della qualificazione dell’azione rileva esclusivamente la domanda principale, delineata

attraverso il petitum e la relativa causa petendi, che nel processo di opposizione all’esecuzione

consistono, rispettivamente, nella richiesta di un provvedimento giudiziale di accertamento

dell’inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e nella specifica

situazione sostanziale dedotta a fondamento di tale richiesta.

Né rileva la proposizione di eventuali ulteriori domande accessorio, in quanto proprio la loro

accessorietà impone di disciplinare il relativo regime di impugnazione in termini conformi a quello

applicabile per la pronuncia principale.

(Sintesi estratta da Michele Cuoco)

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

artt. 1 e 3 L. 742/1969

art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12

Precedenti giurisprudenziali

Cass. ord. 11 febbraio 2012, n. 171

(cfr sub art. 615 c.p.c.)

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11190, Pres. Est. Petti

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Processo esecutivo – ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod.proc.civ. – preclusione ad

autonoma domanda volta ad ottenere l’adempimento da parte dell’assegnatario – esclusione

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità o di preclusione tra il processo esecutivo concluso con

ordinanza di assegnazione e le domande proposte dall’assegnatario per l’accertamento

dell’adempimento da parte del debitore esecutato, avendo l’ordinanza stessa la funzione di

concludere il processo esecutivo e non di estinguere il diritto sostanziale all’adempimento.

Conseguentemente la domanda dell’assegnatario volta all’accertamento dell’adempimento stesso

non deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui all’art.617 cod. proc. civ., o tramite il

giudizio previsto dall’art.548 stesso codice (nella formulazione anteriore alla riforma del 2014), ma

può anche essere proposta in via autonoma. Lo stesso assegnatario può altresì proporre in via

autonoma azione revocatoria ordinaria del pegno dichiarato dal terzo debitore in proprio favore sui

crediti oggetto di pignoramento.

(Sintesi estratta da Alberto Crivelli)

Riferimenti normativi 2928 cod. civ.

2901 cod. civ.

553 cod. proc. civ.

617 cod. proc. civ.

548 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali Cass. sez. I, 11 dicembre 2007, n. 25946

Cass. sez. I, 31 marzo 2011, n. 7508

Cass. sez. III, 29 novembre 2005, n. 26036

(cfr sub art. 553 c.p.c.)

Art. 619 c.p.c.

Cass., Sez. VI-III, 5 maggio 2015, n. 8966, Pres. Finocchiaro, Rel. Frasca

Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi - Fase sommaria - Provvedimento conclusivo -

Efficacia ordinatoria - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità - Esclusione.

Il provvedimento con il quale si definisce la fase sommaria di un procedimento di opposizione

all’esecuzione o agli atti esecutivi non ha carattere di definitività, neanche quando contenga la

statuizione sulle spese di lite o non preveda il termine per l’instaurazione del giudizio di merito;

l’eventuale ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente è pertanto inammissibile,

dovendo, al contrario, l’interessato chiedere al Tribunale la fissazione del termine, omesso nel

provvedimento, per l’inizio della causa di merito o intraprenderla di sua iniziativa.

(Sintesi estratta da Guglielmo Manera)

Riferimenti normativi

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art. 615 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

art. 619 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22503

(cfr sub artt. 615 e 617 c.p.c.)

Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9584, Pres. Salmè, Rel. Ambrosio

Opposizione di terzo all’esecuzione - Fallimento – Azione revocatoria – compatibilità fra

opposizione ex 619 c.p.c. e revocatoria ex art. 66 legge fallimentare - Esclusione

Poiché l’azione revocatoria è funzionale esclusivamente all’inopponibilità dell’atto dispositivo con

il quale un bene è stato sottratto alla garanzia generica di un credito, la domanda proposta dalla

curatela fallimentare ex art. 66 (o 67) legge fallimentare è incompatibile con il rimedio

dell’opposizione di terzo all’esecuzione, che, viceversa, è funzionale ad ottenere la restituzione del

bene staggito e si basa sulla titolarità in capo all’opponente del diritto di proprietà o di altro diritto

reale sul bene staggito (o, ancora, di un diritto di credito che, potendo essere soddisfatto

direttamente sulla cosa oggetto dell’esecuzione, possa prevalere sul diritto del creditore

procedente).

(Massima a cura di Gaetano Savona)

Riferimenti normativi

art. 619 c.p.c.

art. 66 R.D. 267/1942

art. 67 R.D. 267/1942

Precedenti giurisprudenziali

Cass., SS.UU. n. 9660/2009

Cass., sez. I, n. 17590/2005

(Cfr. sub art. 66 R.D. 267/1942)

Disp. Att. C.p.c.

Art. 186-bis

Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9573 – Pres. Salmè , Est. Vivaldi

Art. 186-bis disp. att. c.p.c. – ipotesi speciale di obbligo di astensione del giudice

dell’esecuzione (ex art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c.) – assenza ricusazione – vizio di nullità della

sentenza – esclusione

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La norma dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma

7, prevede un'ipotesi speciale di incompatibilità tra il giudice persona fisica che abbia conosciuto

dell'atto esecutivo opposto ed il giudice investito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi

avverso quello stesso atto, che impone un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. , n.

4 c.p.c.. Tuttavia, in difetto di ricorso per la ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. ,

comma 1, n. 4) e art. 52 c.p.c., la violazione dell'obbligo di astensione non è deducibile in sede di

impugnazione come motivo di nullità della sentenza.

L’art. 186 bis disp. att. c.p.c. si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, in forza della

disposizione transitoria della L. n. 69 del 2009, art. 58.

(Massima a cura di Roberta Vivaldi)

Riferimenti normativi

Art. 617 cod. proc. civ.

Art. 5 -quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89

Art. 6 comma 6 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. L. 6 giugno 2013, n. 64)

D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter (conv. L. 13 novembre 2008, n. 181)

D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 (conv. con mod. L. 22 luglio 1994, n. 460)

Art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ.

Art. 51 c.p.c. , comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 7

(cfr. sub art. 617 cp.c.)

CODICE CIVILE

Art. 2911 c.c.

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11177 Pres. Salmè, Est. Barreca

Opposizione all’esecuzione – Pignoramento presso terzi per crediti erariali - Sequestro

preventivo penale convertito in pignoramento – Concorso di creditori – Applicazione norme

in materia di esecuzione forzata - Ammissibilità

La conversione del sequestro preventivo penale ex art. 320 cod. proc. pen. in pignoramento -

allorché diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero

quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al

risarcimento del danno in favore della parte civile - comporta l'applicazione integrale delle nome

del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata sui beni sequestrati, senza che possa operare

alcun vincolo di destinazione ad esclusivo soddisfacimento delle ragioni creditorie per le quali il

sequestro era stato concesso con la conseguenza che è consentito il concorso sulle somme, già

oggetto di sequestro, poi convertito in pignoramento, di tutti i creditori del debitore esecutato

secondo le norme del codice di procedura civile che regolano l'intervento dei creditori fatto salvo il

rispetto dell’ordine dei privilegi di cui all’ultimo inciso dell’ultimo comma dell’art. 320 cod. proc.

pen. (nel caso di specie il ricorrente eccepiva l’impignorabilità delle somme giacenti su conto

corrente acceso presso un istituto di credito in ragione del principio di specialità riferibile alla

rogatoria internazionale - che aveva consentito il trasferimento dei capitali in Italia – talchè sarebbe

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stato impedito all’autorità rogante di utilizzare quanto ottenuto con la rogatoria per fatti diversi da

quelli che avevano generato la richiesta).

Nell’eventualità in cui i beni oggetto di sequestro conservativo penale siano oggetto di altra

esecuzione da parte di altri creditori dello stesso debitore opera il disposto del secondo comma

dell'art. 686 cod. proc. civ., fatte salve le ragioni di privilegio di cui all’ultimo inciso dell’ultimo

comma dell’art. 320 cod. proc. pen..

L'art 2911 cod. civ., mentre vieta al creditore pignoratizio di assoggettare ad esecuzione tutti i beni,

mobili od immobili, del debitore, diversi da quelli gravati da pegno, fa invece divieto al creditore

ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, e

così gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire

nell'esecuzione mobiliare promossa da altro creditore, per il favore con cui è considerata

l'esecuzione mobiliare, per la maggiore semplicità, speditezza ed economia

Spetta al debitore opponente, in quanto attore nel relativo giudizio, dare prova dei fatti posti a

fondamento dell'opposizione trai quali sono compresi i fatti estintivi, quindi ovviamente i

pagamenti parziali successivi alla formazione del titolo esecutivo.

L’art. 30 DPR n. 602/1973 (nella versione anteriore al DL n. 70/2011 convertito nella L. n.

106/2011) - che prevede che, decorso il termine dell'art. 25, comma secondo, sulle somme iscritte a

ruolo si applicano «a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,

gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con

riguardo alla media del tassi bancari attivi» - è applicabile anche ai crediti di natura non tributaria

quando venga seguito il procedimento di riscossione mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto

legislativo n. 46 del 1999.

Riferimenti normativi

art. 320 cod. proc. pen.

art. 615, comma 2, cod. proc. civ.

art. 686 cod. proc. civ

art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602

art. 2911 cod. civ.

art. 2697 cod. civ.

(cfr. sub art. 615 c.p.c.)

Art. 2923 c.c.

Cass., Sez. III, 18 maggio 2015, n. 10136

Contratto agrario – opponibilità a pignoramento immobiliare – requisiti di forma.

L’art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi

rustici a coltivatore diretto (dei quali stabilisce la validità e l’efficacia anche nei confronti dei terzi,

pur se stipulati in forma verbale e non trascritti) modifica la precedente

disciplina costituita dagli artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo la quale tutti i contratti di

locazione immobiliari ultranovennali debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena

di nullità. Per converso, non si configura incompatibilità tra il richiamato art. 41 da un lato e gli artt.

2923 cod. civ. e 560 cod. proc. Civ. dall’altro; ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto

agrario ultranovennale è opponibile al creditore, che esegua il pignoramento sul bene oggetto del

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predetto contratto, solo se reca data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei

limiti del novennio dall’inizio del rapporto.

(Massima a cura di Chiara Salvatori)

Riferimenti normativi

art. 1350, n. 8 cod. civ.

art. 2643, n. 8 cod. Civ.

Art. 2644 cod. Civ.

Art. 2923 cod. Civ.

Art. 560 cod. Proc. Civ.

Art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 12 dicembre 1994, n. 10599

Cass., Sez. III, 29 ottobre 1997, n. 10651

Cass., Sez. III, 3 agosto 2005, n. 16242

(Cfr. sub art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203)

Art. 2929 c.c.

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11176, Pres. Salmè, Est. Barreca

Opposizione agli atti esecutivi - Assegnazione quote sociali ex art. 552 c.p.c. - Assegnazione al

creditore procedente - Stabilita' degli effetti dell'assegnazione - Art. 2929 c.c. - Esclusione -

Motivi.

Il principio della stabilità degli effetti dell'assegnazione o della vendita ha la finalità di garantire

l'affidamento incolpevole del terzo aggiudicatario o assegnatario, in quanto soggetto estraneo al

compimento degli atti esecutivi che han preceduto l'assegnazione o la vendita, atti della cui nullita'

quindi egli non deve subire gli effetti; il presupposto applicativo del principio quindi è la non

coincidenza tra assegnatario e creditore procedente, sicchè esso non si applica quando l'assegnatario

sia lo stesso creditore procedente, l'assegnazione in favore del quale rimane quindi travolta in caso

di accertamento della nullità di qualche atto prodromico (nella specie il debitore aveva proposto

opposizione agli atti esecutivi per nullità della notifica del precetto, ma il G.E. non aveva sospeso

l'esecuzione, svoltasi nelle forme dell'esecuzione presso terzi e avente ad oggetto quote sociali,

conclusasi con l'assegnazione delle quote in favore del creditore procedente ex art. 552 c.p.c.; nella

fase di merito dell'opposizione il procedente era risultato soccombente, ma aveva comunque

eccepito l'inefficacia della decisione sull'assegnazione delle quote sociali ormai avvenuta in proprio

favore, invocando il principio della stabilità degli effetti ex art. 2929 c.c.; la Corte ha rigettato

l'eccezione, sulla scorta del principio sopra riportato).

(Sintesi estratta da Giulio Borella)

Riferimenti normativi

art. 2929 c.c.

art. 552 c.p.c.

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Precedenti giurisprudenziali

Cass. 1968/1069

Cass. 21110/2012

(cfr sub art. 552 c.p.c.)

LEGGI DIVERSE

R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Art. 66

Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9584, Pres. Salmè, Rel. Ambrosio

Opposizione di terzo all’esecuzione - Fallimento – Azione revocatoria – compatibilità fra

opposizione ex 619 c.p.c. e revocatoria ex art. 66 legge fallimentare - Esclusione

Poiché l’azione revocatoria è funzionale esclusivamente all’inopponibilità dell’atto dispositivo con

il quale un bene è stato sottratto alla garanzia generica di un credito, la domanda proposta dalla

curatela fallimentare ex art. 66 (o 67) legge fallimentare è incompatibile con il rimedio

dell’opposizione di terzo all’esecuzione, che, viceversa, è funzionale ad ottenere la restituzione del

bene staggito e si basa sulla titolarità in capo all’opponente del diritto di proprietà o di altro diritto

reale sul bene staggito (o, ancora, di un diritto di credito che, potendo essere soddisfatto

direttamente sulla cosa oggetto dell’esecuzione, possa prevalere sul diritto del creditore

procedente).

(Massima a cura di Gaetano Savona)

Riferimenti normativi

art. 619 c.p.c.

art. 66 R.D. 267/1942

art. 67 R.D. 267/1942

Precedenti giurisprudenziali

Cass., SS.UU. n. 9660/2009

Cass., sez. I, n. 17590/2005

(Cfr. sub art. 619 c.p.c.)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9245, Pres. Est. Salmè

Riscossione esattoriale - Notifica cartelle esattoriale - Forma notifica – Applicabilità L. 890/82

- Esclusione.

In tema di notifica delle cartelle esattoriali, non si applicano le più onerose forme richieste dalle

norme di diritto civile in materia di notificazioni a mezzo posta di cui alla l. 890/82, né rileva

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l’identità di coloro che materialmente eseguono le relative operazioni, sol che esse possano riferirsi

all’esattore; bensì la notificazione della cartella è adeguatamente effettuata, anche soltanto mediante

invio diretto a mezzo posta raccomandata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(Massima a cura di Maria Acagnino, in collaborazione con la stagista, dott.ssa Ilenia Vasta)

Riferimenti normativi

l. 890/82

art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. 19 marzo 2014, n. 6395

Cass. 27 maggio 2011, n. 11708

Cass. 19 giugno 2009, n. 14327

Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246. Pres. Salmè, Est. Barreca

Riscossione coattiva di crediti tributari - nullità dell’atto di pignoramento per omessa notifica

dell’atto presupposto - opposizione agli atti esecutivi – ammissibilità

In materia di riscossione coattiva di crediti tributari, la correttezza del relativo procedimento è

assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di

pagamento e - se l'espropriazione non è iniziata entro un anno - della notificazione dell'avviso

contenente l'intimazione ad adempiere previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50,

comma 2, cui segue l'atto di pignoramento. Pertanto, l'omissione della notifica dell'uno e/o dell'altro

degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto di

pignoramento col quale inizia l'espropriazione forzata. L'opposizione agli atti esecutivi avverso

l'atto di pignoramento, che si assume viziato, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, ai sensi del

D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e dell'art. 617 c.p.c., anche quando ne venga fatta valere la nullità

per omessa notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere, con la

conseguenza che, in tale caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di

notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale". (Nella specie, la

S.C., in applicazione del riportato principio, ha ritenuto ammissibile il ricorso in opposizione agli

atti esecutivi proposto avverso il pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 72bis del D.P.R. 602 del

1973, in quanto ritenuto viziato per l'omessa notificazione dell'intimazione ad adempiere ai sensi

dell'art. 50, comma secondo, D.P.R. n. 602/73).

(Massima a cura di Giovanna Boccuni)

Riferimenti normativi

art. 50 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

art. 57 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

art. 617 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. un., 4 marzo 2008, n. 5791

Cass., Sez. III, 10 gennaio 2008, n. 252

Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9550 Pres. Russo Est. Travaglino

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Esecuzione esattoriale presso terzi – dichiarazione stragiudiziale del terzo ex art. 75-bis D.P.R.

602/1973 – trasmissione a mezzo fax

La possibilità di richiedere una dichiarazione stragiudiziale del terzo è espressamente prevista

dall’art. 75 del DPR 602/1973 al di là e a prescindere dalla forma della richiesta, donde la

impredicabilità di qualsiasi illegittimità del relativo invio a mezzo fax.

(Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la responsabilità risarcitoria dell’agente per la riscossione in

relazione alla lamentata violazione dei diritti di privacy, affermando che le prescrizioni del Garante

di cui al bollettino 30.11.2005 non si applicano all’attività di recupero crediti posta in essere da

pubbliche amministrazioni, cui va equiparata Equitalia).

(Massima a cura di Carlo Boerci)

Riferimenti normativi

art. 75-bis D.P.R. 602/1973

Precedenti giurisprudenziali

Non si rinvengono precedenti in termini

Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9598 Pres. Salmè Est. De Stefano

Va qualificata come opposizione agli atti esecutivi l’azione volta a sollevare doglianze riguardanti

la mancata previa notificazione delle cartelle esattoriali e l’irritualità delle notifiche siccome

eseguite a mezzo posta direttamente dall’esattore.

Ne deriva che la domanda può essere proposta dall’esecutato solo nel termine ordinariamente

previsto per le opposizioni ai sensi dell’art. 617 c.p.c., vale a dire nei venti giorni dalla notifica

degli atti da impugnare (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza

impugnata che aveva dichiarato la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e del conseguente

pignoramento mobiliare, rilevando invece la tardività della domanda ai sensi dell’art. 617 c.p.c.).

(Massima a cura di M. Casavola)

Riferimenti normativi

art. 617 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., 18 luglio 2005, n. 15149

Cass., 20 aprile 2006, n. 9180

Cass., 22 febbraio 2010, n. 4139

(Cfr. sub art. 617 c.p.c.)

Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9599 - Pres. Salmè - Est. De Stefano

Opposizione a esecuzione esattoriale – idoneità degli estratti di ruolo a identificare la ragione

di credito azionata

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Per identificare la ragione di credito azionata in sede di esecuzione esattoriale come recata dal ruolo

(al fine di verificare sia la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, che la competenza

per materia del giudice adito, che la validità della notifica del titolo esecutivo al debitore) deve

valutarsi la sufficienza degli elementi contenuti negli estratti di ruolo, non essendo necessaria la

notifica di un documento separato o diverso rispetto all’estratto, qualora in esso si dia idoneo conto

dell’esistenza del ruolo stesso e il diritto del destinatario non sia stato compromesso da tale

modalità di conoscenza.

(Massima a cura di Maria Cristina Lapi)

Riferimenti normativi

art. 2 d. lgs. 546/92

art. 22 bis l. 689/81

art. 618 bis cpc

art. 2718 c.c.

art. 26 D.P.R. 602/1973

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015 n. 11141, Pres. Salme', Est. Rubino

Pretese Tributarie – cartella esattoriale -Valenza probatoria degli estratti del ruolo

esattoriale-sussistenza-Principio di Diritto:

“L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie

azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per

identificare la persona del debitore a causa e l'ammontare della pretesa creditoria; ne consegue che

esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato nella cartella esattoriale

ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi

della verifica della giurisdizione del giudice adito”.

Pregiudiziale di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario in materia di

opposizione alla cartella esattoriale - sussistenza-

Quando viene azionata opposizione all'esecuzione esattoriale il giudice ordinario dovrà', ove

l'impugnazione sia stata promossa congiuntamente senza distinguere la natura dei crediti, trattenere

davanti a se' la causa in relazione ai crediti d'imposta non tributari e rimettere innanzi al giudice

tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo.

(Da ultimo Cass. S.U. n.15425/2014)

(Massime a cura di Rossana Ferrari)

Riferimenti normativi:

artt. 112, 115, 615, 617 c.p.c.,

art.2697 c.c., art.26 e art.57 d.P.R. n.602/1973, art.22 L.689/1981,art.360 nn.1-3-4-5 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

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Cass.n.724/2010;

Cass.n.25962/2011;

Cass.S.U.n.23667/2009;

Cass.n.14831/2008

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11142

Fermo amministrativo – Opposizione all’Esecuzione - Eccezione di difetto di giurisdizione -

Valore probatorio degli estratti di ruolo circa la natura tributaria del credito - Idoneità.

L'estratto di ruolo costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella

esattoriale ivi indicata. Ciò anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito

azionato, e quindi della giurisdizione del giudice adito. L'estratto infatti è la fedele riproduzione

della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella

esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e

l'ammontare della pretesa creditoria.

(Massima a cura di Francesco Petrucco Toffolo)

Riferimenti normativi

art. 2718 cod. civ.

artt. 2 e 19 d.lgs. 31/12/1992, n. 546

art. 49 d.p.r. 29/09/1973, n. 602

Precedenti giurisprudenziali

Cass., 4/10/2012, n. 16929

CTR Campania sent. n. 167/46/2013

CTR Milano sent. n. 63/14/13 del 21.06.2013

Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11173, Pres. Salmè, Est. Barreca

Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Limiti all'iscrizione - Debito del

contribuente superiore agli ottomila euro - Necessità

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi

limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se

il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Né a diversa conclusione può indurre l'art. 3,

comma 2 ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale,

vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo

presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto

per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione

dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione.

(Sintesi estratta da L. Messina)

Riferimenti normativi

Art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

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Precedenti giurisprudenziali

Cass, Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 5771

Cass, Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4077

Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione - Controversie

anteriori all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza -

Fondamento.

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli

immobili, al quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte

sui redditi, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono devolute alla giurisdizione

del giudice ordinario, se promosse in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26

quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n.

248), trattandosi di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, in relazione al quale la

tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, non può

realizzarsi né dinanzi al giudice amministrativo, mancando l'esercizio di un potere di supremazia in

materia di pubblici servizi, né dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs.

31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre

2001, n. 448), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all'art. 35, comma 26 quinquies cit.,

che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie.

(Sintesi estratta da L. Messina)

Riferimenti normativi

Art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

Precedenti giurisprudenziali

Cass, Sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13190

Cass, Sez. Un., (ord.) 24 marzo 2009, n. 7034

L. 27 luglio 1978, n. 392

Art. 28

Cass. Sez. III, 29 maggio 2015 n. 11168, Pres. Salmé, Est. Frasca

Locazioni di immobili ad uso non abitativo - Facoltà di disdetta immotivata alla seconda

scadenza - Mancato esercizio - Pignoramento immobiliare anteriore alla seconda scadenza -

Autorizzazione del giudice dell’esecuzione per la rinnovazione della locazione - Necessità.

Ove il pignoramento abbia luogo, con riferimento ad un contratto ad uso diverso o abitativo,

allorquando è già decorso il termine per l’invio, in relazione alla seconda scadenza, della disdetta

immotivata ex art. 28 l. n.. 392 del 1978 o della comunicazione della rinuncia al rinnovo, di cui

parla l’art. 3 della legge n. 431 del 1998, in tal caso, poiché per l’effetto del mancato invio della

disdetta o della comunicazione si è verificata la fattispecie della rinnovazione, sebbene per una

durata che decorre dopo il pignoramento, cioè dalla scadenza non provocata, si deve ritenere che il

contratto locativo sia opponibile alla procedura esecutiva e debba essere rispettato per la durata

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scaturita dalla rinnovazione, che sarà quella derivante dal primo e dal secondo periodo previsti dalla

normativa (obiter).

(Massima a cura di Maria Antonietta Ricci)

Riferimenti normativi

artt. 28 e 29 legge 27 luglio 1978, n. 392

art. 3 legge 9 dicembre 1998 n. 431

art. 560, secondo comma, c.p.c.

(cfr sub art. 560 c.p.c.)

L. 3 maggio 1982, n. 203

Art. 41

Cass., Sez. III, 18 maggio 2015, n. 10136

Contratto agrario – opponibilità a pignoramento immobiliare – requisiti di forma.

L’art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi

rustici a coltivatore diretto (dei quali stabilisce la validità e l’efficacia anche nei confronti dei terzi,

pur se stipulati in forma verbale e non trascritti) modifica la precedente

disciplina costituita dagli artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo la quale tutti i contratti di

locazione immobiliari ultranovennali debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena

di nullità. Per converso, non si configura incompatibilità tra il richiamato art. 41 da un lato e gli artt.

2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ. dall’altro; ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto

agrario ultranovennale è opponibile al creditore, che esegua il pignoramento sul bene oggetto del

predetto contratto, solo se reca data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei

limiti del novennio dall’inizio del rapporto.

(Massima a cura di Chiara Salvatori)

Riferimenti normativi

art. 1350, n. 8 cod. civ.

art. 2643, n. 8 cod. civ.

art. 2644 cod. civ.

art. 2923 cod. civ.

art. 560 cod. proc. civ.

art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 12 dicembre 1994, n. 10599 conf.

Cass., Sez. III, 29 ottobre 1997, n. 10651 conf.

Cass., Sez. III, 3 agosto 2005, n. 16242 conf.

(Cfr. sub art. 2923 c.c.)

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L. 24 marzo 2001, n. 89

Art. 5-quinquies

Cass. Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9573

Opposizione agli atti esecutivi – creditori di somme liquidate a norma della L. 89/2001 c.d. L.

Pinto – espropriazione presso terzi – nullità pignoramento – rilevabilità d’ufficio –

pignoramento (e sequestro) diretto presso il debitore (ex art. 5 quinquies L. 89/2001) –

applicabilità – pignoramento eseguito successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 8

aprile 2013, n. 35 (09 aprile 2013).

Fino alla data di entrata in vigore della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 quinquies, introdotto dal D.L.

8 aprile 2013, n. 35, art. 6, comma 6, convertito nella L. 6 giugno 2013, n. 64, i creditori di somme

liquidate a norma della stessa L. n. 89 del 2001, dovevano eseguire i pignoramenti con la forma

dell'espropriazione presso terzi mediante notificazione dell'atto di pignoramento alla Tesoreria

centrale ovvero alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, in qualità di terzo

pignorato, sottoponendo a vincolo fondi diversi da quelli della contabilità speciale, nei limiti della

relativa disponibilità.

Soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 5–quinquies (che trova applicazione per

le azioni esecutive intraprese con atti di pignoramento eseguiti successivamente alla data della sua

entrata in vigore 09 aprile 2013 – stante la mancanza di apposita disciplina transitoria), i creditori di

tali somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri

esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo 2, capo 2 del codice di procedura civile,

con atto notificato ai Ministeri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, ovvero al funzionario

delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione,

con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme

pignorate e di ottenere l'imposizione del vincolo sull'ammontare per cui si procede, sempreché

esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata (Nella specie, è stata ritenuta conforme a

legge l'azione esecutiva intrapresa dal creditore che ha sottoposto ad esecuzione, con la forma

dell'espropriazione presso terzi, le somme detenute per conto dell'Amministrazione dalla Banca

d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Calabria (terzo pignorato)).

(Massima a cura di di Roberta VIVALDI)

Riferimenti normativi

Art. 617 cod. proc. civ.

Art. 5-quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89

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Art. 6 comma 6 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. L. 6 giugno 2013, n. 64)

D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter (conv. L. 13 novembre 2008, n. 181)

D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 (conv. con mod. L. 22 luglio 1994, n. 460)

D.L. 8 aprile 2013, n. 35

Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9573 – Pres. Salmè , Est. Vivaldi

Opposizione agli atti esecutivi – creditori di somme liquidate a norma della L. 89/2001 c.d. L.

Pinto – espropriazione presso terzi – nullità pignoramento – rilevabilità d’ufficio –

pignoramento (e sequestro) diretto presso il debitore (ex art. 5 quinquies L. 89/2001) –

applicabilità – pignoramento eseguito successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 8

aprile 2013, n. 35.

Fino alla data di entrata in vigore della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 quinquies, introdotto dal D.L.

8 aprile 2013, n. 35, art. 6, comma 6, convertito nella L. 6 giugno 2013, n. 64, i creditori di somme

liquidate a norma della stessa L. n. 89 del 2001, dovevano eseguire i pignoramenti con la forma

dell'espropriazione presso terzi mediante notificazione dell'atto di pignoramento alla Tesoreria

centrale ovvero alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, in qualità di terzo

pignorato, sottoponendo a vincolo fondi diversi da quelli della contabilità speciale, nei limiti della

relativa disponibilità.

Soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 5–quinquies (che trova applicazione per

le azioni esecutive intraprese con atti di pignoramento eseguiti successivamente alla data della sua

entrata in vigore 09 aprile 2013 – stante la mancanza di apposita disciplina transitoria), i creditori di

tali somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri

esclusivamente secondo le disposizioni del libro 3, titolo 2, capo 2 del codice di procedura civile,

con atto notificato ai Ministeri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, ovvero al funzionario

delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione,

con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme

pignorate e di ottenere l'imposizione del vincolo sull'ammontare per cui si procede, sempreché

esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata.

(Massima a cura di Roberta Vivaldi)

Riferimenti normativi

art. 5 quinquies, L. 24 marzo 2001, n. 89

art. 6, 6° comma, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, (conv. in L. 6 giugno 2013, n. 64)

Precedenti giurisprudenziali

Cass., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6078.

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Reg. com. 805/2004/CE

Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10543

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo europeo – Notifica di atto giudiziario a mezzo posta in

uno Stato membro dell’UE - Ritualità – Rilascio di certificato di titolo esecutivo europeo –

Validità.

La notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita in uno degli altri Stati membri dell'Unione

europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, è rituale in applicazione degli artt. 14 o 15 del

regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facoltà di opposizione

dello Stato membro prevista dal predetto art. 15). Ne consegue la validità, essendo integrato il

requisito ex art. 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, del rilascio del

certificato di titolo esecutivo europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano,

notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell'Unione europea, divenuto

irrevocabile per inammissibilità dell'opposizione ex art. 648 cod. proc. civ.

(Massima a cura di Simona Caterbi)

Riferimenti normativi

art. 18 Reg. com. 805/2004/CE,

art. 14 e 15 Reg. Com. 1393/2007 CE

art. 633 cod. proc. civ.

art. 648 cod. proc. civ.

(Cfr. sub art. 474 c.p.c.)

Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10543

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo europeo – Natura non decisoria – Ricorso in Cassazione

avverso il provvedimento di diniego del reclamo avverso il suo rilascio – Inammissibilità.

Il rilascio di certificato di titolo esecutivo europeo, pur provvedimento ulteriore e distinto rispetto al

titolo esecutivo nazionale, ha funzione meramente integrativa del primo in quanto volto alla

circolazione europea del titolo.

Non costituendo titolo avente natura decisoria, le contestazioni del debitore, relative alle modalità di

formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere unicamente attraverso i mezzi di

impugnazione esperibili contro lo stesso.

E’ pertanto inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento

adottato dalla Corte di appello in sede di reclamo proposto nei confronti del diniego di revoca del

certificato, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE.

(Massima a cura di Simona Caterbi)

Riferimenti normativi

Art. 111 Cost.

art. 10 Reg. com. 805/2004/CE;

art. 474 cod. Proc. Civ.

Precedenti giurisprudenziali

Nessuno

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(Cfr. sub art. 474 c.p.c.)