ne bis in idem - judicium · cass., sez. iii, 22 maggio 2015, n. 10543 - pres. salmè, est. de...
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Art. 474 c.p.c.
Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9247
Titolo esecutivo- Sentenza passata in giudicato - Interpretazione del giudice dell'opposizione
all'esecuzione - Interpretazione del giudicato esterno - Incensurabilità in cassazione - Limiti -
Fondamento - Fattispecie.
L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal
giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione o agli atti esecutivi, si risolve
nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici
o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta
interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di
esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto
assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel
giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come
titolo esecutivo e, pertanto, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del
giudice, bensì come presupposto dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra
giudicati, né violazione del principio del "ne bis in idem".
(Massima a cura di Sergio Rossetti)
Riferimenti normativi
art. 615 c.p.c.
art. 2909 c.c.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17482
Cass., Sez. III, 6 luglio 2010, n. 15852
Cass., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26890
Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9247
Qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice
dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul
titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel
giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la
persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla
sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
(Massima a cura di Sergio Rossetti)
Riferimenti normativi
art. 615 c.p.c.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 25 settembre 2000, n. 12664
Cass. Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27159
Cass., Sez. III, 21 gennaio 2011, n. 3850
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(Cfr. sub art. 615 c.p.c.)
Cass., Sez. VI, 7 maggio 2015, n.9255 Pres. Finocchiaro, Est. De Stefano
Esecuzione forzata - Vendita forzata - Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione -
Rispetto - Necessità - Violazione - Conseguenze. In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche
in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490
cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di
condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro
riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta
l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i
soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore.
(massima ufficiale)
Riferimenti normativi:
Art. 490 cod. proc. civ.
Art. 576 cod. proc. civ.
Art. 586 cod. proc. civ.
Art. 617 cod. proc. civ.
Massime precedenti Cass., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12880
Cass. sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27526
Cass., Sez. III, 8 maggio 2015, n. 9298
Titolo esecutivo - Giudicato - Sopravvenienza della legge n. 108 del 1996 su interessi usurari -
Idoneità ad influire sul titolo - Esclusione.
"La pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di
fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato che si siano verificati
successivamente alla formazione dello stesso. Ne consegue che, in relazione ad un titolo esecutivo
ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della legge
n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna
valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta (nel caso di specie
la Corte ha escluso l'applicabilità della L. n. 108 del 1996 in relazione al tasso di interessi
convenzionale e di mora contenuto in un decreto ingiuntivo)".
(Massima a cura di Valerio Colandrea)
Riferimenti normativi:
Legge 07/03/1996 n. 108
Legge 28/02/2001 n. 24
Precedenti:
Cass. 18 ottobre 2012, n. 17903
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Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10543 - Pres. Salmè, Est. De Stefano
Esecuzione forzata – Titolo esecutivo europeo – Notifica di atto giudiziario a mezzo posta in
uno Stato membro dell’UE - Ritualità – Rilascio di certificato di titolo esecutivo europeo –
Validità.
La notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita in uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, è rituale in applicazione degli artt. 14 o 15 del
regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facoltà di opposizione
dello Stato membro prevista dal predetto art. 15). Ne consegue la validità, essendo integrato il
requisito ex art. 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, del rilascio del
certificato di titolo esecutivo europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano,
notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell'Unione europea, divenuto
irrevocabile per inammissibilità dell'opposizione ex art. 648 cod. proc. civ.
(Massima a cura di Simona Caterbi)
Riferimenti normativi
art. 18 Reg. com. 805/2004/CE,
art. 14 e 15 Reg. Com. 1393/2007 CE
art. 633 cod. proc. civ.
art. 648 cod. proc. civ.
(Cfr. sub Reg. com. 805/2004/CE)
Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10543 – Pres. Salmè, Est. De Stefano
Esecuzione forzata – Titolo esecutivo europeo – Natura non decisoria – Ricorso in Cassazione
avverso il provvedimento di diniego del reclamo avverso il suo rilascio – Inammissibilità.
Il rilascio di certificato di titolo esecutivo europeo, pur provvedimento ulteriore e distinto rispetto al
titolo esecutivo nazionale, ha funzione meramente integrativa del primo in quanto volto alla
circolazione europea del titolo.
Non costituendo titolo avente natura decisoria, le contestazioni del debitore, relative alle modalità di
formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere unicamente attraverso i mezzi di
impugnazione esperibili contro lo stesso.
E’ pertanto inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento
adottato dalla Corte di appello in sede di reclamo proposto nei confronti del diniego di revoca del
certificato, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE.
(Massima a cura di Simona Caterbi)
Riferimenti normativi
Art. 111 Cost.
art. 10 Reg. com. 805/2004/CE;
art. 474 cod. Proc. Civ.
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(Cfr. sub Reg. com. 805/2004/CE)
Art. 499 c.p.c.
Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9011, Pres. Salmè Est. De Stefano
Atto di intervento in sede esecutiva - Interpretazione delle richieste - Attività demandata al
giudice di merito - Criteri - Fattispecie in tema di delimitazione del credito in sede di
distribuzione.
L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo,
analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è
demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile
in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto
dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione
testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda
perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del
giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto
d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente
operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente
indicato).
(Sintesi estratta da Augusto Salustri)
Riferimenti normativi art. 99 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ.
art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
art. 510 cod. proc. civ.;
art. 525 cod. Proc civ.;
art. 551 cod. Proc. Civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751
Cass., Sez. III, 14 dicembre 2007, n. 26296
Cass., Sez. L, 13 dicembre 2005, n. 27428
(cfr sub art. 525 c.p.c.)
Art. 512 c.p.c.
Cass., Sez. III, 4 maggio 2015, n. 8891, Pres. Salmè, Rel. De Stefano
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Controversia distributiva ante riforma - Debitore originario o diretto - Qualifica di
litisconsorte necessario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Nullità della sentenza
rilevabile d’ufficio in sede di legittimità - Rimessione della causa al giudice di primo grado -
Necessità.
In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc.
civ., il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui
all’art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella intervenuta con l’art. 2, comma 3, lett. e),
del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), essendo il
soggetto nei cui confronti l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei crediti e dei privilegi
posti a base dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti,
sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è
inutiliter data e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve
essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo
grado.
(Massima a cura di Giovanni Fanticini)
Riferimenti normativi
art. 102 cod. proc. civ.
art. 512 cod. proc. civ.
art. 602 cod. proc. civ.
art. 2, comma 3, lett. e) D.L. 14/3/2005, n. 35, conv. L. 14/5/2005, n. 80
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 535
Cass., Sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29748
(cfr sub art. 602 c.p.c.)
Art. 525 c.p.c
Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9011. Pres. Salmè Est. De Stefano
Atto di intervento in sede esecutiva - Interpretazione delle richieste - Attività demandata al
giudice di merito - Criteri - Fattispecie in tema di delimitazione del credito in sede di
distribuzione.
L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo,
analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è
demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile
in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto
dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione
testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda
perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del
giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto
d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente
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operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente
indicato).
(Massima a cura di Augusto Salustri)
Riferimenti normativi art. 99 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ.
art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
art. 510 cod. proc. civ.;
art. 525 cod. proc civ.;
art. 551 cod. proc. Civ.
Precedenti giurisprudenziali Cass., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751
Cass., Sez. III, 14 dicembre 2007, n. 26296
Cass., Sez. L, 13 dicembre 2005, n. 27428
(cfr sub art. 499 c.p.c.)
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Art. 545 c.p.c.
Cass., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10243 Pres. Salmè, Est. Frasca
Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - nullità del processo esecutivo -
Espropriazione presso la Banca d'Italia di somme di pertinenza del Ministero
dell'Interno - Vincolo di impignorabilità di cui all'art. 27, comma 13, della legge
n. 75 del 2002 - Rilevabilità ufficiosa - Poteri di accertamento del giudice
dell'esecuzione - Rimedi esperibili avverso i provvedimenti del giudice
dell'esecuzione - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Tutela del debitore
anteriormente alla adozione dei provvedimenti - Opposizione ex art. 615 cod.
proc. civ..
Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale
tesoriere nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei
confronti del Ministero dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di
impignorabilità ex art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo
introdotto dall'art. 3 quater del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, conv. con modif. dalla
legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice
dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 484, primo
comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria
di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il
caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro
delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal
giudice dell'esecuzione resta affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc.
civ., salva l'opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilità del
credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.
615 cod. proc. civ.
(Massima a cura di Alessandra Mirabelli)
Riferimenti normativi
art. 484 c.p.c.
art. 545 c.p.c.
art. 547 c.p.c.
art. 553 c.p.c.
art. 615 c.p.c.
art. 617 c.p.c.
art. 3 quater d.l. 22 febbraio 2002, n. 13
art. 27 comma 13 l. 28 dicembre 2001, n. 448
l. 24 aprile 2002, n. 75
Precedenti giurisprudenziali
Cass., 18 febbraio 2014 n. 3790
Cass., 28 giugno 2012 n. 10862
Cass., 23 agosto 2011 n. 17524
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Art. 548
Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9242, Pres. Salmè, Est. Rubino
Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - valore di giudicato di precedente
provvedimento di rigetto di ricorso cautelare - esclusione.
Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis), del d.l. n. 35 del
2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, i provvedimenti cautelari in
generale hanno conservato il loro carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame
della questione nel merito in via ordinaria, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di
giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale. Ne consegue che nell'ambito di un giudizio
di accertamento dell'obbligo del terzo nessuna efficacia di giudicato può assumere un precedente
provvedimento di rigetto di un ricorso cautelare reso tra le parti o addirittura tra parti parzialmente
non coincidenti.
(Sintesi estratta da Egidio de Leone)
Riferimenti normativi
art. 548 cod.proc.civ.
art. 669 septies cod. proc. civ.
art. 669 octies cod. proc. civ.
art. 669 novies cod. proc. civ.
art. 669 decies cod. proc. civ.
art. 669 terdecies cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. Un, 28 dicembre 2007, n. 27187
Cass., Sez. 6-L, 8 febbraio 2011, n. 3124
Cass., Sez. I, 20 gennaio 2015, n. 896
Art. 549 c.p.c.
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n.11170, Pres. Salmé, Est. De Stefano
Cass., 16 settembre 2008 n. 23727
(Cfr. sub art. 617)
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Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo - duplicità di accertamento della sentenza-
cessazione materia contendere tra creditore e debitore- persistenza interesse debitore ad
accertamento del rapporto con terzo debitore
Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nella disciplina anteriore alla novella di cui alla
L. 24 dicembre 2012 n.228 art.1 co.17, si conclude con una sentenza di accertamento dal duplice
contenuto: il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo, con valenza di giudicato
sostanziale tra le parti del rapporto, e l’assoggettabilità del credito all’espropriazione forzata, con
valenza meramente processuale secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege.
La transazione intercorsa esclusivamente tra creditore procedente e debitore esecutato non fa venir
meno l’interesse di quest’ultimo all’autonoma azione di accertamento del credito nei confronti del
terzo suo debitore.
(Massima a cura di M. Bancone)
Riferimenti normativi
Art. 549 c.p.c.
Precedenti giurisprudenziali
Cass. Sez. un., 13 novembre 2009 n. 25037;
Cass. Sez. un., 18 febbraio 2014 n. 3773
Art. 552 c.p.c.
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11176, Pres. Salmè, Est. Barreca
Opposizione agli atti esecutivi - Assegnazione quote sociali ex art. 552 c.p.c. - Assegnazione al
creditore procedente - Stabilita' degli effetti dell'assegnazione - Art. 2929 c.c. - Esclusione -
Motivi.
Il principio della stabilità degli effetti dell'assegnazione o della vendita ha la finalità di garantire
l'affidamento incolpevole del terzo aggiudicatario o assegnatario, in quanto soggetto estraneo al
compimento degli atti esecutivi che han preceduto l'assegnazione o la vendita, atti della cui nullita'
quindi egli non deve subire gli effetti; il presupposto applicativo del principio quindi è la non
coincidenza tra assegnatario e creditore procedente, sicchè esso non si applica quando l'assegnatario
sia lo stesso creditore procedente, l'assegnazione in favore del quale rimane quindi travolta in caso
di accertamento della nullità di qualche atto prodromico (nella specie il debitore aveva proposto
opposizione agli atti esecutivi per nullità della notifica del precetto, ma il G.E. non aveva sospeso
l'esecuzione, svoltasi nelle forme dell'esecuzione presso terzi e avente ad oggetto quote sociali,
conclusasi con l'assegnazione delle quote in favore del creditore procedente ex art. 552 c.p.c.; nella
fase di merito dell'opposizione il procedente era risultato soccombente, ma aveva comunque
eccepito l'inefficacia della decisione sull'assegnazione delle quote sociali ormai avvenuta in proprio
favore, invocando il principio della stabilità degli effetti ex art. 2929 c.c.; la Corte ha rigettato
l'eccezione, sulla scorta del principio sopra riportato).
(Sintesi estratta da Giulio Borella)
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Riferimenti normativi
art. 2929 c.c.
art. 552 c.p.c.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110
(cfr sub art. 2929 c.c.)
Art. 553 c.p.c.
Cass., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11190, Pres. Est. Petti
Processo esecutivo – ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod.proc.civ. – preclusione ad
autonoma domanda volta ad ottenere l’adempimento da parte dell’assegnatario – esclusione
Non sussiste un rapporto di pregiudizialità o di preclusione tra il processo esecutivo concluso con
ordinanza di assegnazione e le domande proposte dall’assegnatario per l’accertamento
dell’adempimento da parte del debitore esecutato, avendo l’ordinanza stessa la funzione di
concludere il processo esecutivo e non di estinguere il diritto sostanziale all’adempimento.
Conseguentemente la domanda dell’assegnatario volta all’accertamento dell’adempimento stesso
non deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui all’art.617 cod. proc. civ., o tramite il
giudizio previsto dall’art.548 stesso codice (nella formulazione anteriore alla riforma del 2014), ma
può anche essere proposta in via autonoma. Lo stesso assegnatario può altresì proporre in via
autonoma azione revocatoria ordinaria del pegno dichiarato dal terzo debitore in proprio favore sui
crediti oggetto di pignoramento.
(Sintesi estratta da Alberto Crivelli)
Riferimenti normativi 2928 cod. civ.
2901 cod. civ.
553 cod. proc. civ.
617 cod. proc. civ.
548 cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali Cass. sez. I, 11 dicembre 2007, n. 25946
Cass. sez. I, 31 marzo 2011, n. 7508
Cass. sez. III, 29 novembre 2005, n. 26036
(cfr sub art. 617 c.p.c.)
Art. 560 c.p.c.
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Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11168, Pres. Salmé, Est. Frasca
Locazioni di immobili ad uso non abitativo - Facoltà di disdetta immotivata alla seconda
scadenza - Mancato esercizio - Pignoramento immobiliare anteriore alla seconda scadenza -
Autorizzazione del giudice dell’esecuzione per la rinnovazione della locazione - Necessità. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, poiché il mancato esercizio
della facoltà di disdetta immotivata alla seconda scadenza contrattuale costituisce una libera
manifestazione di volontà negoziale, si deve ritenere che, qualora l’immobile venga pignorato prima
che si sia consumata la possibilità di esercizio di quella facoltà, la provocazione della rinnovazione
della locazione richieda l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione prevista dal secondo comma
dell’art. 560 c.p.c..
Il pignoramento, che intervenga in un momento in cui il potere di disdetta sarebbe ancora
liberamente esercitabile dal debitore-locatore, incide sul rapporto locativo determinando una
sovrapposizione di disciplina, perché alla situazione che vedeva il locatore-debitore onerato di
disdettare nel termine di legge ma nel contempo dominus del relativo potere, si sostituisce una
situazione in cui il contratto alla scadenza cesserà automaticamente in mancanza di autorizzazione
del giudice e quindi, una situazione in cui la cessazione della locazione diventa certa in difetto di
detta autorizzazione (obiter).
(Massima a cura di Maria Antonietta Ricci)
Riferimenti normativi
art. 560, secondo comma, c.p.c.
artt. 28 e 29, l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 3, l. 9 dicembre 1998 n. 431
(cfr sub art. 28, l. 27 luglio 1978, n. 392)
Art. 574 c.p.c.
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11171. Pres. Salmè, Est. De Stefano
Esecuzione forzata – immobiliare –vendita - con incanto- aggiudicazione- Termine per il
versamento del saldo prezzo - Perentorietà – Fondamento
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte
dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la
necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di
importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si
sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita
forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché
l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata
dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Massima Ufficiale)
(Sintesi estratta da Alessandro Petronzi)
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Riferimenti normativi
c.p.c. art. 152
c.p.c. art. 153.
c.p.c. art. 574
c.p.c. art. 576
c.p.c. art. 585
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3607;
Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9255;
Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262.
(cfr sub art. 585 c.p.c.)
Art. 585 c.p.c.
Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10541 Pres. Salmè Est. Frasca
Spese condominiali e aggiudicatario dell’immobile
Qualora, successivamente all’aggiudicazione, l’immobile risulti occupato da terzi senza titolo,
l’aggiudicatario, che abbia pagato le spese condominiali medio tempore maturate, può proporre
domanda giudiziale volta ad ottenere dal terzo occupante il rimborso delle somme versate, nei limiti
delle spese relative ai servizi effettivamente goduti dall’occupante durante il periodo di locazione.
Nel caso in cui sussista valido rapporto locatizio, il conduttore sarà tenuto al rimborso degli oneri
condominiali ex art. 9 l. n. 392/1978. In ogni caso, sull’aggiudicatario incombe l’onere di provare
l’entità dell’esborso e delle spese condominiali riferibili al periodo di locazione e/o occupazione
fruito dal terzo e relative ai servizi effettivamente goduti (Nella specie, è stata confermata la
sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda dell’aggiudicatario volta ad ottenere il
rimborso delle spese condominiali per il periodo di occupazione da parte di un terzo sulla base di un
conteggio dell’amministratore del condominio, redatto dividendo l’importo complessivo annuale
per il numero dei mesi in cui il terzo aveva occupato l’immobile. In particolare, tale conteggio, in
mancanza di una prova sull’effettiva entità dei servizi goduti, finiva col porre a carico del terzo
occupante una quota consistente delle spese di riscaldamento, a fronte di un’occupazione che era
maturata dal mese di aprile al mese di ottobre).
(Massima a cura di Anna Maria Diana)
Riferimenti normativi
art. 1104 cod. civ.
art. 1123 cod. civ.
art. 2697 cod. civ.
art. 63 disp. att. cod. civ
Art. 9 l. n. 392/1978
Precedenti giurisprudenziali
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Cass., Sez. III, 28 settembre 2010 n. 20348
Cass., Sez. III, 1 aprile 2004 n. 6403
Cass., Sez. III, 4 giugno1998 n. 5485
Cass., Sez. III, 24 gennaio1996 n. 540
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11171. Pres. Salmè, Est. De Stefano
Esecuzione forzata – immobiliare –vendita - con incanto- aggiudicazione- Termine per il
versamento del saldo prezzo - Perentorietà – Fondamento
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte
dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la
necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di
importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si
sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita
forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché
l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata
dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Massima Ufficiale)
(Sintesi estratta da Alessandro Petronzi)
Riferimenti normativi
c.p.c. art. 152
c.p.c. art. 153.
c.p.c. art. 574
c.p.c. art. 576
c.p.c. art. 585
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3607;
Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9255;
Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262.
(cfr sub art. 574 c.p.c.)
Art. 602 c.p.c.
Cass., Sez. III, 4 maggio 2015, n. 8891, Pres. Salmè, Rel. De Stefano
Controversia distributiva ante riforma - Debitore originario o diretto - Qualifica di
litisconsorte necessario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Nullità della sentenza
rilevabile d’ufficio in sede di legittimità - Rimessione della causa al giudice di primo grado -
Necessità.
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In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc.
civ., il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui
all’art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella intervenuta con l’art. 2, comma 3, lett. e),
del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), essendo il
soggetto nei cui confronti l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei crediti e dei privilegi
posti a base dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti,
sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è
inutiliter data e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve
essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo
grado.
(Massima a cura di Giovanni Fanticini)
Riferimenti normativi
art. 102 cod. proc. civ.
art. 512 cod. proc. civ.
art. 602 cod. proc. civ.
art. 2, comma 3, lett. e) D.L. 14/3/2005, n. 35, conv. L. 14/5/2005, n. 80
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 535
Cass., Sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29748
(cfr sub art. 512 c.p.c.)
Art. 615 c.p.c.
Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9247
Qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice
dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul
titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel
giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la
persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla
sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
(Massima a cura di Sergio Rossetti)
Riferimenti normativi
art. 615 c.p.c.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 25 settembre 2000, n. 12664
Cass. Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27159
Cass., Sez. III, 21 gennaio 2011, n. 3850
(Cfr. sub art. 474 c.p.c.)
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Cass., Sez. III, 5 febbraio 2015 – 12 maggio 2015 n. 9583
Qualificazione dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Conseguente identificazione
del mezzo di impugnazione.
Il regime di impugnazione della sentenza in materia esecutiva dipende da come il giudice abbia
qualificato la domanda nel deciderla; ciò vale anche agli effetti dei termini e dei modi in cui tali
sentenze possono essere impugnate. (v. Cass. 18.9.2008 n. 23847; Cass. 14.12.2007 n. 26294; Cass.
30.11.2005 n. 26096). In particolare, qualora il giudice di merito qualifichi la domanda proposta
come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il regime della fase di gravame va individuato
rispetto a tale qualificazione (Cass. 27.9.2010 n. 20324).
(Massima a cura di Clelia Testa Piccolomini)
Riferimenti normativi
art. 615 cod. proc. civ.
art. 616 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass. Sez Unite, 9 maggio 2011 n. 10073 (conf.)
Cass. 5 giugno 2012 n. 8979 (conf.)
Cass. ord. 2 marzo 2012 3338 (conf.)
(Cfr. sub art. 617 c.p.c.)
Cass., Sez. VI-3, 5 maggio 2015, n. 8963, Pres. M. Finocchiaro, Est. G. L. Barreca
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione a intimazione di pagamento -
procedimento - competenza - cumulo comportante il superamento dei limiti di competenza
per valore - irrilevanza - criteri - fondamento.
La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come
opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di
competenza per materia stabiliti dall'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981 (oggi dagli artt. 6 e 7 del
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), al pari della cognizione relativa all'opposizione alla cartella
esattoriale che la precede, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della
riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.. Non rileva a tal fine
che l’importo complessivo dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto
giudice, poiché l’attribuzione della competenza per materia dal giudice di pace configura anche una
competenza per valore, ai sensi del citato art. 22 bis, fino a 15.493,00 euro.
(Sintesi estratta da Simona Sansa)
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Riferimenti normativi
Art. 22 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 6 del d.l.s. 1 settembre 2011, n. 150
Art. 7 del d.l.s. 1 settembre 2011, n. 150
Art. 615 c.p.c.
Precedenti giurisprudenziali Cass., 16 ottobre 2014, n. 21914
Cass., 18 febbraio 2015, n. 3283
Cass., 23 novembre 2011, n. 24753
Cass., 21 marzo 2011, n. 6463
Cass., Sez. VI-3, 5 maggio 2015, n. 8966, Pres. Finocchiaro, Rel. Frasca
Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi - Fase sommaria - Provvedimento conclusivo -
Efficacia ordinatoria - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità - Esclusione.
Il provvedimento con il quale si definisce la fase sommaria di un procedimento di opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi non ha carattere di definitività, neanche quando contenga la
statuizione sulle spese di lite o non preveda il termine per l’instaurazione del giudizio di merito;
l’eventuale ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente è pertanto inammissibile,
dovendo, al contrario, l’interessato chiedere al Tribunale la fissazione del termine, omesso nel
provvedimento, per l’inizio della causa di merito o intraprenderla di sua iniziativa.
(Sintesi estratta da Guglielmo Manera)
Riferimenti normativi
art. 615 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.
art. 619 cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22503 conf.
(cfr sub artt. 617 e 619 c.p.c.)
Cass., Sez. VI-3, ord. 13 maggio 2015, n. 9832, Pres. Finocchiaro, Est. Barreca
Opposizione a cartella esattoriale – qualificazione ex art. 615 cpc. – omessa produzione
documenti e altri vizi formali del ricorso
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L’interesse a denunciare il vizio di qualificazione dell’azione - e, conseguentemente, l’interesse ad
impugnare la sentenza d’appello - si può configurare solo qualora si reputi tardiva, ai sensi dell’art.
617 c.p.c., la proposizione dell’opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Nella
carenza di tale dato processuale - in quanto dalla copia prodotta del ricorso in opposizione
all’esecuzione non si evince la data di deposito del medesimo nella cancelleria del g.e. - non risulta
dimostrato neanche l’interesse della ricorrente in cassazione alla differente qualificazione
dell’opposizione proposta dalla controparte.
(Sintesi estratta da Rossana Volpe)
Riferimenti normativi
art. 615 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.
(cfr sub art. 617 c.p.c.)
Cass., Sez. VI-3, ord. 29 maggio 2015 n. 11286, Pres. Finocchiaro, Est. Ambrosio
Sospensione feriale - opposizione all’esecuzione - qualificazione dell’azione - domande
accessorie - irrilevanza
La sospensione feriale dei termini processuali, in applicazione della L. 742 del 1969 e dell’art. 92
dell’ordinamento giudiziario, non si applica alle opposizioni esecutive introdotte ai sensi dell’art.
615 comma 2 e 617 del codice di procedura civile, in ogni loro fase processuale, compreso il
giudizio di cassazione
Ai fini della qualificazione dell’azione rileva esclusivamente la domanda principale, delineata
attraverso il petitum e la relativa causa petendi, che nel processo di opposizione all’esecuzione
consistono, rispettivamente, nella richiesta di un provvedimento giudiziale di accertamento
dell’inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e nella specifica
situazione sostanziale dedotta a fondamento di tale richiesta.
Né rileva la proposizione di eventuali ulteriori domande accessorio, in quanto proprio la loro
accessorietà impone di disciplinare il relativo regime di impugnazione in termini conformi a quello
applicabile per la pronuncia principale.
(Sintesi estratta da Michele Cuoco)
Riferimenti normativi
art. 615 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.
artt. 1 e 3 L. 742/1969
art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12
Precedenti giurisprudenziali
Cass., ord., 11 febbraio 2012, n. 171
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(cfr sub art. 617 c.p.c.)
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11172, Pres. Salmè Est. De Stefano
Opposizione a precetto – fattispecie – azione di accertamento negativo - inammissibilità
La peculiare concreta circostanza dell'avvenuta notifica del precetto di pagamento ad un soggetto
non formalmente destinatario dell'intimazione in cui di norma quello si articola, determina
l'insorgenza dell'interesse del destinatario di quella notifica ad opporsi all'atto notificatogli, sicché
ritualmente costui dispiega l'opposizione al precetto. ( Nel caso di specie la peculiare concreta
circostanza dell'avvenuta notifica - oltre che al soggetto indicato nel titolo e destinatario formale di
espressa intimazione di adempimento - del precetto di pagamento ad un soggetto non formalmente
destinatario dell'intimazione in cui di norma quello si articola, siccome avutasi in un contesto
normativo di assoluta peculiarità e sebbene questo sia stato esplicitato solo in tempo successivo alla
notifica (mancando nel precetto qualsiasi menzione delle ragioni della notifica senza intimazione)
ed anzi proprio nel giudizio di opposizione, ha - appunto nella specifica fattispecie - determinato
l'insorgenza dell'interesse del destinatario di quella notifica ad opporsi all'atto notificatogli: sicché
ritualmente tale destinatario ha dispiegato l'opposizione al precetto)
(Sintesi estratta da Lilla De Nuccio)
Riferimenti normativi
art. 615 cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass. 23 marzo 1973, n. 817 vedi
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11177 Pres. Salmè, Est. Barreca
Opposizione all’esecuzione – Pignoramento presso terzi per crediti erariali - Sequestro
preventivo penale convertito in pignoramento – Concorso di creditori – Applicazione norme
in materia di esecuzione forzata - Ammissibilità
La conversione del sequestro preventivo penale ex art. 320 cod. proc. pen. in pignoramento -
allorché diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero
quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al
risarcimento del danno in favore della parte civile - comporta l'applicazione integrale delle nome
del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata sui beni sequestrati, senza che possa operare
alcun vincolo di destinazione ad esclusivo soddisfacimento delle ragioni creditorie per le quali il
sequestro era stato concesso con la conseguenza che è consentito il concorso sulle somme, già
oggetto di sequestro, poi convertito in pignoramento, di tutti i creditori del debitore esecutato
secondo le norme del codice di procedura civile che regolano l'intervento dei creditori fatto salvo il
rispetto dell’ordine dei privilegi di cui all’ultimo inciso dell’ultimo comma dell’art. 320 cod. proc.
pen. (nel caso di specie il ricorrente eccepiva l’impignorabilità delle somme giacenti su conto
corrente acceso presso un istituto di credito in ragione del principio di specialità riferibile alla
rogatoria internazionale - che aveva consentito il trasferimento dei capitali in Italia – talchè sarebbe
stato impedito all’autorità rogante di utilizzare quanto ottenuto con la rogatoria per fatti diversi da
quelli che avevano generato la richiesta).
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Nell’eventualità in cui i beni oggetto di sequestro conservativo penale siano oggetto di altra
esecuzione da parte di altri creditori dello stesso debitore opera il disposto del secondo comma
dell'art. 686 cod. proc. civ., fatte salve le ragioni di privilegio di cui all’ultimo inciso dell’ultimo
comma dell’art. 320 cod. proc. pen..
L'art 2911 cod. civ., mentre vieta al creditore pignoratizio di assoggettare ad esecuzione tutti i beni,
mobili od immobili, del debitore, diversi da quelli gravati da pegno, fa invece divieto al creditore
ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, e
così gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire
nell'esecuzione mobiliare promossa da altro creditore, per il favore con cui è considerata
l'esecuzione mobiliare, per la maggiore semplicità, speditezza ed economia
Spetta al debitore opponente, in quanto attore nel relativo giudizio, dare prova dei fatti posti a
fondamento dell'opposizione trai quali sono compresi i fatti estintivi, quindi ovviamente i
pagamenti parziali successivi alla formazione del titolo esecutivo.
L’art. 30 DPR n. 602/1973 (nella versione anteriore al DL n. 70/2011 convertito nella L. n.
106/2011) - che prevede che, decorso il termine dell'art. 25, comma secondo, sulle somme iscritte a
ruolo si applicano «a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,
gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con
riguardo alla media del tassi bancari attivi» - è applicabile anche ai crediti di natura non tributaria
quando venga seguito il procedimento di riscossione mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 46 del 1999.
Riferimenti normativi
art. 320 cod. proc. pen.
art. 615, comma 2, cod. proc. civ.
art. 686 cod. proc. civ
art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602
art. 2911 cod. civ.
art. 2697 cod. civ.
(cfr. sub art. 2911 c.c.)
Art. 616 c.p.c.
Cass., Sez. VI- III, 13 maggio 2015, n. 9831 (ord.), Pres. Finocchiaro, Rel. Barreca
Regime transitorio art. 616 c.p.c. – Irricorribilità in Cassazione di sentenza su opposizione ex
art. 615 c.p.c. – Non integra riconvenzionale la domanda di restituzione somme.
Al fine di individuare il regime di impugnazione applicabile ad una determinata sentenza non rileva
la data di introduzione del giudizio che con quella sentenza si è concluso, bensì unicamente la data
di pubblicazione della pronuncia da sottoporre ad impugnazione.
Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo
marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a
tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art.
616 cod. proc. civ., sopra testualmente riportato, introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con
la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma,
Cost.; le sentenze, infine, in cui il 4 giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e
siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato
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soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della
legge 18 giugno 2009, n. 69.
La domanda di restituzione di quanto indebitamente versato al creditore, formulata dall’opponente
nell’ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., non può essere qualificata
riconvenzionale, ma come domanda consequenziale ed accessoria alla domanda principale.
Il giudizio conseguente all’opposizione all’esecuzione, difatti, è un vero e proprio giudizio di
cognizione nel quale l’opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, mentre
l’opposto quella di convenuto; ne consegue che le eventuali eccezioni sollevate dall’opponente per
contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi
della domanda proposta con il ricorso in opposizione e restano soggette al regime sostanziale della
domanda principale.
(Sintesi estratta da Annamaria Crescenzi)
Riferimenti normativi
art. 14 L. 52 2006
art. 49, comma 2, L. 69 2009
art. 616 c.p.c.
art. 360 bis n. 1, c.p.c.
art. 111 Cost.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 1887
Cass., Sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2043
Cass., Sez. VI-III, ord. 27 settembre 2010, n. 20324Cass., Sez. 3, n. 1328/2011
Cass., Sez. III, 18 novembre 2013, n. 25856
art. 617 c.p.c.
Cass., Sez. VI-III, 5 maggio 2015, n. 8966, Pres. Finocchiaro, Rel. Frasca
Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi - Fase sommaria - Provvedimento conclusivo -
Efficacia ordinatoria - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità - Esclusione.
Il provvedimento con il quale si definisce la fase sommaria di un procedimento di opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi non ha carattere di definitività, neanche quando contenga la
statuizione sulle spese di lite o non preveda il termine per l’instaurazione del giudizio di merito;
l’eventuale ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente è pertanto inammissibile,
dovendo, al contrario, l’interessato chiedere al Tribunale la fissazione del termine, omesso nel
provvedimento, per l’inizio della causa di merito o intraprenderla di sua iniziativa.
(Massima a cura di Guglielmo Manera)
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Riferimenti normativi
art. 615 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.
art. 619 cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22503
(cfr sub artt. 615 e 619 c.p.c.)
Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246. Pres. Salmè, Est. Barreca
Opposizione esecutiva - struttura bifasica e unicità del processo anche dopo la riforma del
2006
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi disciplinato dall'art. 617 c.p.c., comma 2, e art. 618
c.p.c., dopo le modifiche apportate dalla L. n. 52 del 2006, è distinto in due fasi (e solo in tale senso
può essere definito "bifasico"), delle quali la prima a carattere sommario e la seconda a cognizione
piena; tuttavia entrambe sono fasi di un procedimento unico, che inizia con la domanda rivolta al
giudice dell'esecuzione con la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, pertanto, ai fini dell'applicazione del termine lungo -
ridotto a sei mesi dalla modifica apportata all'art. 327 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 - per
l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase
sommaria del corrispondente procedimento, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice
dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2".
(Massima a cura di Giovanna Boccuni)
Riferimenti normativi
art. 14 l. 18 giugno 2009, n. 69
art. 15 l. 18 giugno 2009, n. 69
art. 327 cod. proc. civ.
art. 617, comma 2, cod. proc. civ.
art. 618, comma 2, cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez.III, 12 dicembre 2012, n. 22838 ord.
Cass., Sez. III, 9 giugno 2010, n. 13928
Cass., Sez. III, 9 novembre 2010, n. 22767
Cass., Sez. III, 5 febbraio 2015 – 12 maggio 2015 n. 9583
Qualificazione dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Conseguente identificazione
del mezzo di impugnazione.
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Il regime di impugnazione della sentenza in materia esecutiva dipende da come il giudice abbia
qualificato la domanda nel deciderla; ciò vale anche agli effetti dei termini e dei modi in cui tali
sentenze possono essere impugnate. (v. Cass. 18.9.2008 n. 23847; Cass. 14.12.2007 n. 26294; Cass.
30.11.2005 n. 26096). In particolare, qualora il giudice di merito qualifichi la domanda proposta
come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il regime della fase di gravame va individuato
rispetto a tale qualificazione (Cass. 27.9.2010 n. 20324).
(Massima a cura di Clelia Testa Piccolomini)
Riferimenti normativi
art. 615 cod. proc. civ.
art. 616 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass. Sez Unite, 9 maggio 2011 n. 10073 (conf.)
Cass. 5 giugno 2012 n. 8979 (conf.)
Cass. ord. 2 marzo 2012 3338 (conf.)
(Cfr. sub art. 615 c.p.c.)
Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9573 – Pres. Salmè , Est. Vivaldi
Art. 186-bis disp. att. c.p.c. – ipotesi speciale di obbligo di astensione del giudice
dell’esecuzione (ex art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c.) – assenza ricusazione – vizio di nullità della
sentenza – esclusione
La norma dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma
7, prevede un'ipotesi speciale di incompatibilità tra il giudice persona fisica che abbia conosciuto
dell'atto esecutivo opposto ed il giudice investito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi
avverso quello stesso atto, che impone un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. , n.
4 c.p.c.. Tuttavia, in difetto di ricorso per la ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. ,
comma 1, n. 4) e art. 52 c.p.c., la violazione dell'obbligo di astensione non è deducibile in sede di
impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
L’art. 186 bis disp. att. c.p.c. si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, in forza della
disposizione transitoria della L. n. 69 del 2009, art. 58.
(Massima a cura di Roberta Vivaldi)
Riferimenti normativi
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 5 -quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89
Art. 6 comma 6 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. L. 6 giugno 2013, n. 64)
D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter (conv. L. 13 novembre 2008, n. 181)
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D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 (conv. con mod. L. 22 luglio 1994, n. 460)
Art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ.
Art. 51 c.p.c. , comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 7
(cfr. sub art. 186 bis disp. att. cp.c.)
Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9598, Pres. Salmè, Est. De Stefano
Va qualificata come opposizione agli atti esecutivi l’azione volta a sollevare doglianze riguardanti
la mancata previa notificazione delle cartelle esattoriali e l’irritualità delle notifiche siccome
eseguite a mezzo posta direttamente dall’esattore.
Ne deriva che la domanda può essere proposta dall’esecutato solo nel termine ordinariamente
previsto per le opposizioni ai sensi dell’art. 617 c.p.c., vale a dire nei venti giorni dalla notifica
degli atti da impugnare (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza
impugnata che aveva dichiarato la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e del conseguente
pignoramento mobiliare, rilevando invece la tardività della domanda ai sensi dell’art. 617 c.p.c.).
(Massima a cura di M. Casavola)
Riferimenti normativi
art. 617 c.p.c.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., 18 luglio 2005, n. 15149
Cass., 20 aprile 2006, n. 9180
Cass., 22 febbraio 2010, n. 4139
(Cfr. sub D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
Cass., Sez. VI-3, ord. 13 maggio 2015, n. 9832, Pres. Finocchiaro, Est. Barreca
Opposizione a cartella esattoriale – qualificazione ex art. 615 cpc. – omessa produzione
documenti e altri vizi formali del ricorso
L’interesse a denunciare il vizio di qualificazione dell’azione - e, conseguentemente, l’interesse ad
impugnare la sentenza d’appello - si può configurare solo qualora si reputi tardiva, ai sensi dell’art.
617 c.p.c., la proposizione dell’opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Nella
carenza di tale dato processuale - in quanto dalla copia prodotta del ricorso in opposizione
all’esecuzione non si evince la data di deposito del medesimo nella cancelleria del g.e. - non risulta
dimostrato neanche l’interesse della ricorrente in cassazione alla differente qualificazione
dell’opposizione proposta dalla controparte.
(Sintesi estratta da Rossana Volpe)
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Riferimenti normativi
art. 615 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.
(cfr sub art. 615 c.p.c.)
Cass., Sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9837, Pres. Finocchiaro, Est. Barreca.
Estinzione atipica - Condanna del debitore alle spese - Mezzo di impugnazione - Ricorso
straordinario per cassazione - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. -
Necessità - Fondamento.
L'impugnazione, limitatamente al capo di condanna del debitore alle spese, di un'ordinanza di
estinzione cosiddetta atipica del processo esecutivo, va proposta con l'opposizione ex art. 617 cod.
proc. civ., e non con il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., poiché la prima costituisce il
rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento di
quel processo, e, atteso il carattere accessorio della condanna alle spese, deve trovare applicazione
la disciplina del mezzo di impugnazione esperibile prevista per il capo principale che definisce, in
rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di un processo diverso dal giudizio ordinario
di cognizione.
(Massima ufficiale)
Esecuzione forzata – Estinzione del processo – In genere - Provvedimento dichiarativo
dell'estinzione del giudizio per cause diverse da quelle tipiche comportanti l'improseguibilità
del procedimento - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità -
Fondamento - Fattispecie.
Spese giudiziali civili – Processo di esecuzione - Estinzione atipica - Condanna del debitore
alle spese - Mezzo di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità -
Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara
l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la
declaratoria di improseguibilità, come, nella specie, la dichiarazione di avvenuta cessazione della
materia del contendere), non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.,
ma con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del
processo esecutivo.
L'impugnazione, limitatamente al capo di condanna del debitore alle spese, di un'ordinanza di
estinzione cosiddetta atipica del processo esecutivo, va proposta con l'opposizione ex art. 617 cod.
proc. civ., e non con il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., poiché la prima costituisce il
rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento di
quel processo, e, atteso il carattere accessorio della condanna alle spese, deve trovare applicazione
la disciplina del mezzo di impugnazione esperibile prevista per il capo principale che definisce, in
rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di un processo diverso dal giudizio ordinario
di cognizione.
(Sintesi estratta da Andrea Mereu)
Riferimenti normativi
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art. 487 comma 1 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
art. 111 comma 7 Cost.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 2674
Cass., Sez. VI, 20 novembre 2014, n. 24775
Cass., Sez. III, 26 agosto 2013, n. 19540
Cass., Sez. III, 9 novembre 2007, n. 23408
Cass., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10243 Pres. Salmè, Est. Frasca
Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - nullità del processo esecutivo - Espropriazione
presso la Banca d'Italia di somme di pertinenza del Ministero dell'Interno - Vincolo di
impignorabilità di cui all'art. 27, comma 13, della legge n. 75 del 2002 - Rilevabilità ufficiosa -
Poteri di accertamento del giudice dell'esecuzione - Rimedi esperibili avverso i provvedimenti
del giudice dell'esecuzione - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Tutela del debitore
anteriormente alla adozione dei provvedimenti - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ..
Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere
nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero
dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilità ex art. 27, comma
13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo introdotto dall'art. 3 quater del d.l. 22 febbraio
2002, n. 13, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale
vincolo impone al giudice dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art.
484, primo comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria
di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di
ritenuta inoperatività del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro delle relative
condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione resta
affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva l'opposizione del debitore
esecutato volta a far valere l'impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
(Massima a cura di Alessandra Mirabelli)
Riferimenti normativi
art. 484 c.p.c.
art. 545 c.p.c.
art. 547 c.p.c.
art. 553 c.p.c.
art. 615 c.p.c.
art. 617 c.p.c.
art. 3 quater d.l. 22 febbraio 2002, n. 13
art. 27 comma 13 l. 28 dicembre 2001, n. 448
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l. 24 aprile 2002, n. 75
Precedenti giurisprudenziali
Cass., 18 febbraio 2014 n. 3790
Cass., 28 giugno 2012 n. 10862
Cass., 23 agosto 2011 n. 17524
Cass., 16 settembre 2008 n. 23727
(Cfr. sub art. 545 c.p.c.)
Cass., Sez. VI-3, ord. 29 maggio 2015 n. 11286, Pres. Finocchiaro, Est. Ambrosio
Sospensione feriale - opposizione all’esecuzione - qualificazione dell’azione - domande
accessorie - irrilevanza
La sospensione feriale dei termini processuali, in applicazione della L. 742 del 1969 e dell’art. 92
dell’ordinamento giudiziario, non si applica alle opposizioni esecutive introdotte ai sensi dell’art.
615 comma 2 e 617 del codice di procedura civile, in ogni loro fase processuale, compreso il
giudizio di cassazione
Ai fini della qualificazione dell’azione rileva esclusivamente la domanda principale, delineata
attraverso il petitum e la relativa causa petendi, che nel processo di opposizione all’esecuzione
consistono, rispettivamente, nella richiesta di un provvedimento giudiziale di accertamento
dell’inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e nella specifica
situazione sostanziale dedotta a fondamento di tale richiesta.
Né rileva la proposizione di eventuali ulteriori domande accessorio, in quanto proprio la loro
accessorietà impone di disciplinare il relativo regime di impugnazione in termini conformi a quello
applicabile per la pronuncia principale.
(Sintesi estratta da Michele Cuoco)
Riferimenti normativi
art. 615 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.
artt. 1 e 3 L. 742/1969
art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12
Precedenti giurisprudenziali
Cass. ord. 11 febbraio 2012, n. 171
(cfr sub art. 615 c.p.c.)
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11190, Pres. Est. Petti
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Processo esecutivo – ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod.proc.civ. – preclusione ad
autonoma domanda volta ad ottenere l’adempimento da parte dell’assegnatario – esclusione
Non sussiste un rapporto di pregiudizialità o di preclusione tra il processo esecutivo concluso con
ordinanza di assegnazione e le domande proposte dall’assegnatario per l’accertamento
dell’adempimento da parte del debitore esecutato, avendo l’ordinanza stessa la funzione di
concludere il processo esecutivo e non di estinguere il diritto sostanziale all’adempimento.
Conseguentemente la domanda dell’assegnatario volta all’accertamento dell’adempimento stesso
non deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui all’art.617 cod. proc. civ., o tramite il
giudizio previsto dall’art.548 stesso codice (nella formulazione anteriore alla riforma del 2014), ma
può anche essere proposta in via autonoma. Lo stesso assegnatario può altresì proporre in via
autonoma azione revocatoria ordinaria del pegno dichiarato dal terzo debitore in proprio favore sui
crediti oggetto di pignoramento.
(Sintesi estratta da Alberto Crivelli)
Riferimenti normativi 2928 cod. civ.
2901 cod. civ.
553 cod. proc. civ.
617 cod. proc. civ.
548 cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali Cass. sez. I, 11 dicembre 2007, n. 25946
Cass. sez. I, 31 marzo 2011, n. 7508
Cass. sez. III, 29 novembre 2005, n. 26036
(cfr sub art. 553 c.p.c.)
Art. 619 c.p.c.
Cass., Sez. VI-III, 5 maggio 2015, n. 8966, Pres. Finocchiaro, Rel. Frasca
Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi - Fase sommaria - Provvedimento conclusivo -
Efficacia ordinatoria - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità - Esclusione.
Il provvedimento con il quale si definisce la fase sommaria di un procedimento di opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi non ha carattere di definitività, neanche quando contenga la
statuizione sulle spese di lite o non preveda il termine per l’instaurazione del giudizio di merito;
l’eventuale ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente è pertanto inammissibile,
dovendo, al contrario, l’interessato chiedere al Tribunale la fissazione del termine, omesso nel
provvedimento, per l’inizio della causa di merito o intraprenderla di sua iniziativa.
(Sintesi estratta da Guglielmo Manera)
Riferimenti normativi
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art. 615 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.
art. 619 cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22503
(cfr sub artt. 615 e 617 c.p.c.)
Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9584, Pres. Salmè, Rel. Ambrosio
Opposizione di terzo all’esecuzione - Fallimento – Azione revocatoria – compatibilità fra
opposizione ex 619 c.p.c. e revocatoria ex art. 66 legge fallimentare - Esclusione
Poiché l’azione revocatoria è funzionale esclusivamente all’inopponibilità dell’atto dispositivo con
il quale un bene è stato sottratto alla garanzia generica di un credito, la domanda proposta dalla
curatela fallimentare ex art. 66 (o 67) legge fallimentare è incompatibile con il rimedio
dell’opposizione di terzo all’esecuzione, che, viceversa, è funzionale ad ottenere la restituzione del
bene staggito e si basa sulla titolarità in capo all’opponente del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul bene staggito (o, ancora, di un diritto di credito che, potendo essere soddisfatto
direttamente sulla cosa oggetto dell’esecuzione, possa prevalere sul diritto del creditore
procedente).
(Massima a cura di Gaetano Savona)
Riferimenti normativi
art. 619 c.p.c.
art. 66 R.D. 267/1942
art. 67 R.D. 267/1942
Precedenti giurisprudenziali
Cass., SS.UU. n. 9660/2009
Cass., sez. I, n. 17590/2005
(Cfr. sub art. 66 R.D. 267/1942)
Disp. Att. C.p.c.
Art. 186-bis
Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9573 – Pres. Salmè , Est. Vivaldi
Art. 186-bis disp. att. c.p.c. – ipotesi speciale di obbligo di astensione del giudice
dell’esecuzione (ex art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c.) – assenza ricusazione – vizio di nullità della
sentenza – esclusione
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La norma dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma
7, prevede un'ipotesi speciale di incompatibilità tra il giudice persona fisica che abbia conosciuto
dell'atto esecutivo opposto ed il giudice investito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi
avverso quello stesso atto, che impone un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. , n.
4 c.p.c.. Tuttavia, in difetto di ricorso per la ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. ,
comma 1, n. 4) e art. 52 c.p.c., la violazione dell'obbligo di astensione non è deducibile in sede di
impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
L’art. 186 bis disp. att. c.p.c. si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, in forza della
disposizione transitoria della L. n. 69 del 2009, art. 58.
(Massima a cura di Roberta Vivaldi)
Riferimenti normativi
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 5 -quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89
Art. 6 comma 6 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. L. 6 giugno 2013, n. 64)
D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter (conv. L. 13 novembre 2008, n. 181)
D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 (conv. con mod. L. 22 luglio 1994, n. 460)
Art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ.
Art. 51 c.p.c. , comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 7
(cfr. sub art. 617 cp.c.)
CODICE CIVILE
Art. 2911 c.c.
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11177 Pres. Salmè, Est. Barreca
Opposizione all’esecuzione – Pignoramento presso terzi per crediti erariali - Sequestro
preventivo penale convertito in pignoramento – Concorso di creditori – Applicazione norme
in materia di esecuzione forzata - Ammissibilità
La conversione del sequestro preventivo penale ex art. 320 cod. proc. pen. in pignoramento -
allorché diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero
quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al
risarcimento del danno in favore della parte civile - comporta l'applicazione integrale delle nome
del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata sui beni sequestrati, senza che possa operare
alcun vincolo di destinazione ad esclusivo soddisfacimento delle ragioni creditorie per le quali il
sequestro era stato concesso con la conseguenza che è consentito il concorso sulle somme, già
oggetto di sequestro, poi convertito in pignoramento, di tutti i creditori del debitore esecutato
secondo le norme del codice di procedura civile che regolano l'intervento dei creditori fatto salvo il
rispetto dell’ordine dei privilegi di cui all’ultimo inciso dell’ultimo comma dell’art. 320 cod. proc.
pen. (nel caso di specie il ricorrente eccepiva l’impignorabilità delle somme giacenti su conto
corrente acceso presso un istituto di credito in ragione del principio di specialità riferibile alla
rogatoria internazionale - che aveva consentito il trasferimento dei capitali in Italia – talchè sarebbe
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stato impedito all’autorità rogante di utilizzare quanto ottenuto con la rogatoria per fatti diversi da
quelli che avevano generato la richiesta).
Nell’eventualità in cui i beni oggetto di sequestro conservativo penale siano oggetto di altra
esecuzione da parte di altri creditori dello stesso debitore opera il disposto del secondo comma
dell'art. 686 cod. proc. civ., fatte salve le ragioni di privilegio di cui all’ultimo inciso dell’ultimo
comma dell’art. 320 cod. proc. pen..
L'art 2911 cod. civ., mentre vieta al creditore pignoratizio di assoggettare ad esecuzione tutti i beni,
mobili od immobili, del debitore, diversi da quelli gravati da pegno, fa invece divieto al creditore
ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, e
così gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire
nell'esecuzione mobiliare promossa da altro creditore, per il favore con cui è considerata
l'esecuzione mobiliare, per la maggiore semplicità, speditezza ed economia
Spetta al debitore opponente, in quanto attore nel relativo giudizio, dare prova dei fatti posti a
fondamento dell'opposizione trai quali sono compresi i fatti estintivi, quindi ovviamente i
pagamenti parziali successivi alla formazione del titolo esecutivo.
L’art. 30 DPR n. 602/1973 (nella versione anteriore al DL n. 70/2011 convertito nella L. n.
106/2011) - che prevede che, decorso il termine dell'art. 25, comma secondo, sulle somme iscritte a
ruolo si applicano «a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,
gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con
riguardo alla media del tassi bancari attivi» - è applicabile anche ai crediti di natura non tributaria
quando venga seguito il procedimento di riscossione mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 46 del 1999.
Riferimenti normativi
art. 320 cod. proc. pen.
art. 615, comma 2, cod. proc. civ.
art. 686 cod. proc. civ
art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602
art. 2911 cod. civ.
art. 2697 cod. civ.
(cfr. sub art. 615 c.p.c.)
Art. 2923 c.c.
Cass., Sez. III, 18 maggio 2015, n. 10136
Contratto agrario – opponibilità a pignoramento immobiliare – requisiti di forma.
L’art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi
rustici a coltivatore diretto (dei quali stabilisce la validità e l’efficacia anche nei confronti dei terzi,
pur se stipulati in forma verbale e non trascritti) modifica la precedente
disciplina costituita dagli artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo la quale tutti i contratti di
locazione immobiliari ultranovennali debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena
di nullità. Per converso, non si configura incompatibilità tra il richiamato art. 41 da un lato e gli artt.
2923 cod. civ. e 560 cod. proc. Civ. dall’altro; ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto
agrario ultranovennale è opponibile al creditore, che esegua il pignoramento sul bene oggetto del
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predetto contratto, solo se reca data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei
limiti del novennio dall’inizio del rapporto.
(Massima a cura di Chiara Salvatori)
Riferimenti normativi
art. 1350, n. 8 cod. civ.
art. 2643, n. 8 cod. Civ.
Art. 2644 cod. Civ.
Art. 2923 cod. Civ.
Art. 560 cod. Proc. Civ.
Art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 12 dicembre 1994, n. 10599
Cass., Sez. III, 29 ottobre 1997, n. 10651
Cass., Sez. III, 3 agosto 2005, n. 16242
(Cfr. sub art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203)
Art. 2929 c.c.
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11176, Pres. Salmè, Est. Barreca
Opposizione agli atti esecutivi - Assegnazione quote sociali ex art. 552 c.p.c. - Assegnazione al
creditore procedente - Stabilita' degli effetti dell'assegnazione - Art. 2929 c.c. - Esclusione -
Motivi.
Il principio della stabilità degli effetti dell'assegnazione o della vendita ha la finalità di garantire
l'affidamento incolpevole del terzo aggiudicatario o assegnatario, in quanto soggetto estraneo al
compimento degli atti esecutivi che han preceduto l'assegnazione o la vendita, atti della cui nullita'
quindi egli non deve subire gli effetti; il presupposto applicativo del principio quindi è la non
coincidenza tra assegnatario e creditore procedente, sicchè esso non si applica quando l'assegnatario
sia lo stesso creditore procedente, l'assegnazione in favore del quale rimane quindi travolta in caso
di accertamento della nullità di qualche atto prodromico (nella specie il debitore aveva proposto
opposizione agli atti esecutivi per nullità della notifica del precetto, ma il G.E. non aveva sospeso
l'esecuzione, svoltasi nelle forme dell'esecuzione presso terzi e avente ad oggetto quote sociali,
conclusasi con l'assegnazione delle quote in favore del creditore procedente ex art. 552 c.p.c.; nella
fase di merito dell'opposizione il procedente era risultato soccombente, ma aveva comunque
eccepito l'inefficacia della decisione sull'assegnazione delle quote sociali ormai avvenuta in proprio
favore, invocando il principio della stabilità degli effetti ex art. 2929 c.c.; la Corte ha rigettato
l'eccezione, sulla scorta del principio sopra riportato).
(Sintesi estratta da Giulio Borella)
Riferimenti normativi
art. 2929 c.c.
art. 552 c.p.c.
www.judicium.it
Precedenti giurisprudenziali
Cass. 1968/1069
Cass. 21110/2012
(cfr sub art. 552 c.p.c.)
LEGGI DIVERSE
R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Art. 66
Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9584, Pres. Salmè, Rel. Ambrosio
Opposizione di terzo all’esecuzione - Fallimento – Azione revocatoria – compatibilità fra
opposizione ex 619 c.p.c. e revocatoria ex art. 66 legge fallimentare - Esclusione
Poiché l’azione revocatoria è funzionale esclusivamente all’inopponibilità dell’atto dispositivo con
il quale un bene è stato sottratto alla garanzia generica di un credito, la domanda proposta dalla
curatela fallimentare ex art. 66 (o 67) legge fallimentare è incompatibile con il rimedio
dell’opposizione di terzo all’esecuzione, che, viceversa, è funzionale ad ottenere la restituzione del
bene staggito e si basa sulla titolarità in capo all’opponente del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul bene staggito (o, ancora, di un diritto di credito che, potendo essere soddisfatto
direttamente sulla cosa oggetto dell’esecuzione, possa prevalere sul diritto del creditore
procedente).
(Massima a cura di Gaetano Savona)
Riferimenti normativi
art. 619 c.p.c.
art. 66 R.D. 267/1942
art. 67 R.D. 267/1942
Precedenti giurisprudenziali
Cass., SS.UU. n. 9660/2009
Cass., sez. I, n. 17590/2005
(Cfr. sub art. 619 c.p.c.)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9245, Pres. Est. Salmè
Riscossione esattoriale - Notifica cartelle esattoriale - Forma notifica – Applicabilità L. 890/82
- Esclusione.
In tema di notifica delle cartelle esattoriali, non si applicano le più onerose forme richieste dalle
norme di diritto civile in materia di notificazioni a mezzo posta di cui alla l. 890/82, né rileva
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l’identità di coloro che materialmente eseguono le relative operazioni, sol che esse possano riferirsi
all’esattore; bensì la notificazione della cartella è adeguatamente effettuata, anche soltanto mediante
invio diretto a mezzo posta raccomandata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(Massima a cura di Maria Acagnino, in collaborazione con la stagista, dott.ssa Ilenia Vasta)
Riferimenti normativi
l. 890/82
art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Precedenti giurisprudenziali
Cass. 19 marzo 2014, n. 6395
Cass. 27 maggio 2011, n. 11708
Cass. 19 giugno 2009, n. 14327
Cass., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246. Pres. Salmè, Est. Barreca
Riscossione coattiva di crediti tributari - nullità dell’atto di pignoramento per omessa notifica
dell’atto presupposto - opposizione agli atti esecutivi – ammissibilità
In materia di riscossione coattiva di crediti tributari, la correttezza del relativo procedimento è
assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di
pagamento e - se l'espropriazione non è iniziata entro un anno - della notificazione dell'avviso
contenente l'intimazione ad adempiere previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50,
comma 2, cui segue l'atto di pignoramento. Pertanto, l'omissione della notifica dell'uno e/o dell'altro
degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto di
pignoramento col quale inizia l'espropriazione forzata. L'opposizione agli atti esecutivi avverso
l'atto di pignoramento, che si assume viziato, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e dell'art. 617 c.p.c., anche quando ne venga fatta valere la nullità
per omessa notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere, con la
conseguenza che, in tale caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di
notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale". (Nella specie, la
S.C., in applicazione del riportato principio, ha ritenuto ammissibile il ricorso in opposizione agli
atti esecutivi proposto avverso il pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 72bis del D.P.R. 602 del
1973, in quanto ritenuto viziato per l'omessa notificazione dell'intimazione ad adempiere ai sensi
dell'art. 50, comma secondo, D.P.R. n. 602/73).
(Massima a cura di Giovanna Boccuni)
Riferimenti normativi
art. 50 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 57 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 617 cod. proc. civ.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. un., 4 marzo 2008, n. 5791
Cass., Sez. III, 10 gennaio 2008, n. 252
Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9550 Pres. Russo Est. Travaglino
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Esecuzione esattoriale presso terzi – dichiarazione stragiudiziale del terzo ex art. 75-bis D.P.R.
602/1973 – trasmissione a mezzo fax
La possibilità di richiedere una dichiarazione stragiudiziale del terzo è espressamente prevista
dall’art. 75 del DPR 602/1973 al di là e a prescindere dalla forma della richiesta, donde la
impredicabilità di qualsiasi illegittimità del relativo invio a mezzo fax.
(Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la responsabilità risarcitoria dell’agente per la riscossione in
relazione alla lamentata violazione dei diritti di privacy, affermando che le prescrizioni del Garante
di cui al bollettino 30.11.2005 non si applicano all’attività di recupero crediti posta in essere da
pubbliche amministrazioni, cui va equiparata Equitalia).
(Massima a cura di Carlo Boerci)
Riferimenti normativi
art. 75-bis D.P.R. 602/1973
Precedenti giurisprudenziali
Non si rinvengono precedenti in termini
Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9598 Pres. Salmè Est. De Stefano
Va qualificata come opposizione agli atti esecutivi l’azione volta a sollevare doglianze riguardanti
la mancata previa notificazione delle cartelle esattoriali e l’irritualità delle notifiche siccome
eseguite a mezzo posta direttamente dall’esattore.
Ne deriva che la domanda può essere proposta dall’esecutato solo nel termine ordinariamente
previsto per le opposizioni ai sensi dell’art. 617 c.p.c., vale a dire nei venti giorni dalla notifica
degli atti da impugnare (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza
impugnata che aveva dichiarato la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e del conseguente
pignoramento mobiliare, rilevando invece la tardività della domanda ai sensi dell’art. 617 c.p.c.).
(Massima a cura di M. Casavola)
Riferimenti normativi
art. 617 c.p.c.
Precedenti giurisprudenziali
Cass., 18 luglio 2005, n. 15149
Cass., 20 aprile 2006, n. 9180
Cass., 22 febbraio 2010, n. 4139
(Cfr. sub art. 617 c.p.c.)
Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9599 - Pres. Salmè - Est. De Stefano
Opposizione a esecuzione esattoriale – idoneità degli estratti di ruolo a identificare la ragione
di credito azionata
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Per identificare la ragione di credito azionata in sede di esecuzione esattoriale come recata dal ruolo
(al fine di verificare sia la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, che la competenza
per materia del giudice adito, che la validità della notifica del titolo esecutivo al debitore) deve
valutarsi la sufficienza degli elementi contenuti negli estratti di ruolo, non essendo necessaria la
notifica di un documento separato o diverso rispetto all’estratto, qualora in esso si dia idoneo conto
dell’esistenza del ruolo stesso e il diritto del destinatario non sia stato compromesso da tale
modalità di conoscenza.
(Massima a cura di Maria Cristina Lapi)
Riferimenti normativi
art. 2 d. lgs. 546/92
art. 22 bis l. 689/81
art. 618 bis cpc
art. 2718 c.c.
art. 26 D.P.R. 602/1973
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015 n. 11141, Pres. Salme', Est. Rubino
Pretese Tributarie – cartella esattoriale -Valenza probatoria degli estratti del ruolo
esattoriale-sussistenza-Principio di Diritto:
“L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie
azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per
identificare la persona del debitore a causa e l'ammontare della pretesa creditoria; ne consegue che
esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato nella cartella esattoriale
ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi
della verifica della giurisdizione del giudice adito”.
Pregiudiziale di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario in materia di
opposizione alla cartella esattoriale - sussistenza-
Quando viene azionata opposizione all'esecuzione esattoriale il giudice ordinario dovrà', ove
l'impugnazione sia stata promossa congiuntamente senza distinguere la natura dei crediti, trattenere
davanti a se' la causa in relazione ai crediti d'imposta non tributari e rimettere innanzi al giudice
tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo.
(Da ultimo Cass. S.U. n.15425/2014)
(Massime a cura di Rossana Ferrari)
Riferimenti normativi:
artt. 112, 115, 615, 617 c.p.c.,
art.2697 c.c., art.26 e art.57 d.P.R. n.602/1973, art.22 L.689/1981,art.360 nn.1-3-4-5 c.p.c.
Riferimenti giurisprudenziali:
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Cass.n.724/2010;
Cass.n.25962/2011;
Cass.S.U.n.23667/2009;
Cass.n.14831/2008
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11142
Fermo amministrativo – Opposizione all’Esecuzione - Eccezione di difetto di giurisdizione -
Valore probatorio degli estratti di ruolo circa la natura tributaria del credito - Idoneità.
L'estratto di ruolo costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella
esattoriale ivi indicata. Ciò anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito
azionato, e quindi della giurisdizione del giudice adito. L'estratto infatti è la fedele riproduzione
della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella
esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e
l'ammontare della pretesa creditoria.
(Massima a cura di Francesco Petrucco Toffolo)
Riferimenti normativi
art. 2718 cod. civ.
artt. 2 e 19 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
art. 49 d.p.r. 29/09/1973, n. 602
Precedenti giurisprudenziali
Cass., 4/10/2012, n. 16929
CTR Campania sent. n. 167/46/2013
CTR Milano sent. n. 63/14/13 del 21.06.2013
Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11173, Pres. Salmè, Est. Barreca
Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Limiti all'iscrizione - Debito del
contribuente superiore agli ottomila euro - Necessità
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi
limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se
il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Né a diversa conclusione può indurre l'art. 3,
comma 2 ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale,
vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo
presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto
per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione
dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione.
(Sintesi estratta da L. Messina)
Riferimenti normativi
Art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
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Precedenti giurisprudenziali
Cass, Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 5771
Cass, Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4077
Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione - Controversie
anteriori all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza -
Fondamento.
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli
immobili, al quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte
sui redditi, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono devolute alla giurisdizione
del giudice ordinario, se promosse in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26
quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n.
248), trattandosi di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, in relazione al quale la
tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, non può
realizzarsi né dinanzi al giudice amministrativo, mancando l'esercizio di un potere di supremazia in
materia di pubblici servizi, né dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all'art. 35, comma 26 quinquies cit.,
che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie.
(Sintesi estratta da L. Messina)
Riferimenti normativi
Art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Precedenti giurisprudenziali
Cass, Sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13190
Cass, Sez. Un., (ord.) 24 marzo 2009, n. 7034
L. 27 luglio 1978, n. 392
Art. 28
Cass. Sez. III, 29 maggio 2015 n. 11168, Pres. Salmé, Est. Frasca
Locazioni di immobili ad uso non abitativo - Facoltà di disdetta immotivata alla seconda
scadenza - Mancato esercizio - Pignoramento immobiliare anteriore alla seconda scadenza -
Autorizzazione del giudice dell’esecuzione per la rinnovazione della locazione - Necessità.
Ove il pignoramento abbia luogo, con riferimento ad un contratto ad uso diverso o abitativo,
allorquando è già decorso il termine per l’invio, in relazione alla seconda scadenza, della disdetta
immotivata ex art. 28 l. n.. 392 del 1978 o della comunicazione della rinuncia al rinnovo, di cui
parla l’art. 3 della legge n. 431 del 1998, in tal caso, poiché per l’effetto del mancato invio della
disdetta o della comunicazione si è verificata la fattispecie della rinnovazione, sebbene per una
durata che decorre dopo il pignoramento, cioè dalla scadenza non provocata, si deve ritenere che il
contratto locativo sia opponibile alla procedura esecutiva e debba essere rispettato per la durata
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scaturita dalla rinnovazione, che sarà quella derivante dal primo e dal secondo periodo previsti dalla
normativa (obiter).
(Massima a cura di Maria Antonietta Ricci)
Riferimenti normativi
artt. 28 e 29 legge 27 luglio 1978, n. 392
art. 3 legge 9 dicembre 1998 n. 431
art. 560, secondo comma, c.p.c.
(cfr sub art. 560 c.p.c.)
L. 3 maggio 1982, n. 203
Art. 41
Cass., Sez. III, 18 maggio 2015, n. 10136
Contratto agrario – opponibilità a pignoramento immobiliare – requisiti di forma.
L’art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi
rustici a coltivatore diretto (dei quali stabilisce la validità e l’efficacia anche nei confronti dei terzi,
pur se stipulati in forma verbale e non trascritti) modifica la precedente
disciplina costituita dagli artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo la quale tutti i contratti di
locazione immobiliari ultranovennali debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena
di nullità. Per converso, non si configura incompatibilità tra il richiamato art. 41 da un lato e gli artt.
2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ. dall’altro; ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto
agrario ultranovennale è opponibile al creditore, che esegua il pignoramento sul bene oggetto del
predetto contratto, solo se reca data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei
limiti del novennio dall’inizio del rapporto.
(Massima a cura di Chiara Salvatori)
Riferimenti normativi
art. 1350, n. 8 cod. civ.
art. 2643, n. 8 cod. civ.
art. 2644 cod. civ.
art. 2923 cod. civ.
art. 560 cod. proc. civ.
art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203
Precedenti giurisprudenziali
Cass., Sez. III, 12 dicembre 1994, n. 10599 conf.
Cass., Sez. III, 29 ottobre 1997, n. 10651 conf.
Cass., Sez. III, 3 agosto 2005, n. 16242 conf.
(Cfr. sub art. 2923 c.c.)
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L. 24 marzo 2001, n. 89
Art. 5-quinquies
Cass. Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9573
Opposizione agli atti esecutivi – creditori di somme liquidate a norma della L. 89/2001 c.d. L.
Pinto – espropriazione presso terzi – nullità pignoramento – rilevabilità d’ufficio –
pignoramento (e sequestro) diretto presso il debitore (ex art. 5 quinquies L. 89/2001) –
applicabilità – pignoramento eseguito successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 8
aprile 2013, n. 35 (09 aprile 2013).
Fino alla data di entrata in vigore della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 quinquies, introdotto dal D.L.
8 aprile 2013, n. 35, art. 6, comma 6, convertito nella L. 6 giugno 2013, n. 64, i creditori di somme
liquidate a norma della stessa L. n. 89 del 2001, dovevano eseguire i pignoramenti con la forma
dell'espropriazione presso terzi mediante notificazione dell'atto di pignoramento alla Tesoreria
centrale ovvero alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, in qualità di terzo
pignorato, sottoponendo a vincolo fondi diversi da quelli della contabilità speciale, nei limiti della
relativa disponibilità.
Soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 5–quinquies (che trova applicazione per
le azioni esecutive intraprese con atti di pignoramento eseguiti successivamente alla data della sua
entrata in vigore 09 aprile 2013 – stante la mancanza di apposita disciplina transitoria), i creditori di
tali somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri
esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo 2, capo 2 del codice di procedura civile,
con atto notificato ai Ministeri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, ovvero al funzionario
delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione,
con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme
pignorate e di ottenere l'imposizione del vincolo sull'ammontare per cui si procede, sempreché
esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata (Nella specie, è stata ritenuta conforme a
legge l'azione esecutiva intrapresa dal creditore che ha sottoposto ad esecuzione, con la forma
dell'espropriazione presso terzi, le somme detenute per conto dell'Amministrazione dalla Banca
d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Calabria (terzo pignorato)).
(Massima a cura di di Roberta VIVALDI)
Riferimenti normativi
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 5-quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89
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Art. 6 comma 6 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. L. 6 giugno 2013, n. 64)
D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter (conv. L. 13 novembre 2008, n. 181)
D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 (conv. con mod. L. 22 luglio 1994, n. 460)
D.L. 8 aprile 2013, n. 35
Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9573 – Pres. Salmè , Est. Vivaldi
Opposizione agli atti esecutivi – creditori di somme liquidate a norma della L. 89/2001 c.d. L.
Pinto – espropriazione presso terzi – nullità pignoramento – rilevabilità d’ufficio –
pignoramento (e sequestro) diretto presso il debitore (ex art. 5 quinquies L. 89/2001) –
applicabilità – pignoramento eseguito successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 8
aprile 2013, n. 35.
Fino alla data di entrata in vigore della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 quinquies, introdotto dal D.L.
8 aprile 2013, n. 35, art. 6, comma 6, convertito nella L. 6 giugno 2013, n. 64, i creditori di somme
liquidate a norma della stessa L. n. 89 del 2001, dovevano eseguire i pignoramenti con la forma
dell'espropriazione presso terzi mediante notificazione dell'atto di pignoramento alla Tesoreria
centrale ovvero alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, in qualità di terzo
pignorato, sottoponendo a vincolo fondi diversi da quelli della contabilità speciale, nei limiti della
relativa disponibilità.
Soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 5–quinquies (che trova applicazione per
le azioni esecutive intraprese con atti di pignoramento eseguiti successivamente alla data della sua
entrata in vigore 09 aprile 2013 – stante la mancanza di apposita disciplina transitoria), i creditori di
tali somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri
esclusivamente secondo le disposizioni del libro 3, titolo 2, capo 2 del codice di procedura civile,
con atto notificato ai Ministeri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, ovvero al funzionario
delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione,
con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme
pignorate e di ottenere l'imposizione del vincolo sull'ammontare per cui si procede, sempreché
esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata.
(Massima a cura di Roberta Vivaldi)
Riferimenti normativi
art. 5 quinquies, L. 24 marzo 2001, n. 89
art. 6, 6° comma, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, (conv. in L. 6 giugno 2013, n. 64)
Precedenti giurisprudenziali
Cass., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6078.
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Reg. com. 805/2004/CE
Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10543
Esecuzione forzata – Titolo esecutivo europeo – Notifica di atto giudiziario a mezzo posta in
uno Stato membro dell’UE - Ritualità – Rilascio di certificato di titolo esecutivo europeo –
Validità.
La notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita in uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, è rituale in applicazione degli artt. 14 o 15 del
regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facoltà di opposizione
dello Stato membro prevista dal predetto art. 15). Ne consegue la validità, essendo integrato il
requisito ex art. 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, del rilascio del
certificato di titolo esecutivo europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano,
notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell'Unione europea, divenuto
irrevocabile per inammissibilità dell'opposizione ex art. 648 cod. proc. civ.
(Massima a cura di Simona Caterbi)
Riferimenti normativi
art. 18 Reg. com. 805/2004/CE,
art. 14 e 15 Reg. Com. 1393/2007 CE
art. 633 cod. proc. civ.
art. 648 cod. proc. civ.
(Cfr. sub art. 474 c.p.c.)
Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10543
Esecuzione forzata – Titolo esecutivo europeo – Natura non decisoria – Ricorso in Cassazione
avverso il provvedimento di diniego del reclamo avverso il suo rilascio – Inammissibilità.
Il rilascio di certificato di titolo esecutivo europeo, pur provvedimento ulteriore e distinto rispetto al
titolo esecutivo nazionale, ha funzione meramente integrativa del primo in quanto volto alla
circolazione europea del titolo.
Non costituendo titolo avente natura decisoria, le contestazioni del debitore, relative alle modalità di
formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere unicamente attraverso i mezzi di
impugnazione esperibili contro lo stesso.
E’ pertanto inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento
adottato dalla Corte di appello in sede di reclamo proposto nei confronti del diniego di revoca del
certificato, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE.
(Massima a cura di Simona Caterbi)
Riferimenti normativi
Art. 111 Cost.
art. 10 Reg. com. 805/2004/CE;
art. 474 cod. Proc. Civ.
Precedenti giurisprudenziali
Nessuno
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(Cfr. sub art. 474 c.p.c.)