new periodico trimestrale del collegio lombardo periti … · 2018. 4. 9. · periodico trimestrale...

24
Periti & Perizie ANNO XV N.3 NOVEMBRE 2005 PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI 2 Risultati elezioni settoriali 3 La disciplina delle libere professioni (Chi l’ha vista?...) 4 Manifestazione: una nuova visione per le professioni 6 Ulteriori commenti alla finanziaria 2005 7 L’accertamento induttivo e la difesa del contribuente 12 Vittore Grubicy e il divisionismo 14 Casse previdenziali dei professionisti 17 Sentenza della Corte costituzionale n. 355/2005 20 Mazzini idealista e critico d’arte a Genova 22 Codice delle assicurazionee L166/92 vetrina di Grittini Guido - Abbiategrasso

Upload: others

Post on 16-Oct-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

Periti&PerizieANNO XV N.3 NOVEMBRE 2005

PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

2 Risultati elezioni settoriali 3 La disciplina delle libere professioni (Chi l’ha vista?...)

4 Manifestazione: una nuova visione per le professioni 6 Ulteriori commenti alla finanziaria 2005

7 L’accertamento induttivo e la difesa del contribuente 12 Vittore Grubicy e il divisionismo

14 Casse previdenziali dei professionisti 17 Sentenza della Corte costituzionale n. 355/2005

20 Mazzini idealista e critico d’arte a Genova 22 Codice delle assicurazionee L166/92

vetr

ina

di G

rittin

i Gui

do -

Abb

iate

gras

so

Page 2: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

Vita di Collegio

Riunione Del Consiglio Direttivo del 30 settembre sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Relazione Commissione Addomine –Corossi – Tosi su nuove specialitàtecniche categoriali.

2) Elezioni supplettive per i settori: 6°– 8°– 14°– 18°– 21°.

3) Calendario riunioni Consiglio. 4) Certificazione per punteggi. 5) Delibera per riammissione al Collegio

(criteri).6) Varie.

RISULTATI DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE COMMISSIONISETTORIALI SVOLTESI IN DATA 16 GIUGNO 05 E SUPPLETTIVE IN DATA 20 OTTOBRE 2005.

SETTORE I°Alimentazione – Prodotti e derivati1) BECCATI FRANCO2) TALAMONA GIANFRANCO3) FIORINI ALFIO

SETTORE UNIFICATIII° legno – arredamentoIII° abbigliamento – tessili – pellicceria– pelletteriaV° chimica – combustibili – industrieestrattiveVII° carta – stampa – editoriaIX° turismo – ospitalità – spettacoloX° attività marittime – aeree – trasportiXX° medici – psicologi1) NARDI MASSIMO (VII°)2) LUALDI MASSIMO (VII°)3) CANGIOTTI GOFFREDO (XX°)4) GUIDUCCI GIANNI (X°)5) BIZZARRI ERNESTO (II°)

SETTORE IV°Meccanica – Elettricità – Tecnologieinerenti1) FRAUSIN MARIO2) TOSI GIANNI3) GARLANDO MAURIZIO

SETTORE VI°Automezzi – Infortunistica StradaleELEZIONI SUPPLETTIVE1) CONCINA PATRIZIA2) CARAGNINI GIOVANNI3) OLDRATI STEFANO4) INGANNI GIORGIO5) NEGRO VINCENZO6) DI LILLO GIOVANNI

4) VUOLO MASSIMO5) GERANZANI UMBERTO

SETTORE XVII°Belle Arti – Antiquariato1) ADDOMINE MARISA2) RACHTIAN PARVIZ3) NOVARINI ROSSELLA4) ARDIZZOLA FRANCESCA5) PREDAVAL MARIA VITTORIA 6) ROTTI LORENZA7) SCHUBERT GIOVANNI

SETTORE XVIII°Specialità varieELEZIONI SUPPLETTIVE1) TOSI GIANNI2) RONCHETTI PAOLO3) MADELLA FRANCO

SETTORE XIX°Attività Grafologiche1) BENEDOS LUCIA2) GUIZZARDI LAURA3) RASCHIANI MICHELA4) ALTIERI CINZIA5) GARIBOLDI DANIELA

SETTORE XXI°Argenteria anticaELEZIONI SUPPLETTIVE1) BARBERA GIOACCHINO2) RADIUS MARTINO3) BODINI BRUNO BIANCA

SETTORE XXII°Promotori Immobiliari1) CARUSO DI SPACCAFORNO ANGELO2) PAVAN ALBERTO3) SASSI ALBERTO

I nominativi sopra riportati , seguono unordine alfabetico.

ULTIMENel mese di ottobre si sono tenute leelezioni supplettive dei settori categorici VI (automezzi-infortunistica stradale), VIII (edilizia-vetro-ceramica-impiantistica),XIV (lingue estere), XVIII (specialità varie) e XXI (argenteria antica) per la nomina deicomponenti mancanti. Ultimate leprocedure, saranno nominati i coordinatori.Successivamente verrà indetta una riunioneper programmare il varo della CommissioneArbitrale del Collegio.A presto rivederci per dotare la nostraIstituzione di uno strumento così importanteed oltremodo indispensabile oggigiorno.

Emmenne

7) VALTORTA GIOVANNI SIMONE8) DOLAZZA MASSIMO9) DI CEGLIE ANTONIO

SETTORE VIII°Edilizia – Vetro – Ceramica – ImpiantisticaELEZIONI SUPPLETTIVE1) COROSSI DANILO FRANCO2) FRAUSIN MARIO3) GARLANDO MAURIZIO4) TOSI GIANNI4) PACELLA VINCENZO

SETTORE XI°Tecnica Assicurativa1) SCAGLIONE FELICE PIETRO2) TIMO GINO ATTILIO3) FERRARINI FULVIO4) OMODEO CLAUDIO5) OMODEO LUCA6) TIMO LUCIO7) BERA PIERO

SETTORE XII°Organizzazione Aziendale1) NARDI MASSIMO2) INGINO LORENZO3) BARIATTI CAZZANIGA PIERCARLA4) VUOLO GIUSEPPE5) VUOLO MASSIMO

SETTORE XIII°Preziosi1) BRIOSCHI GIUSEPPE2) CIELO FABIO3) PIVA ROBERTO

SETTORE XIV°Lingue EstereELEZIONI SUPPLETTIVE1) BRIGHENTI HUGONY ORNELLA2) ALVES BACELAR ANA MARIA3) ANDREOTTI CECILIA

SETTORE XV°Tributi e Amministrazione1) BARIATTI CAZZANIGA PIERCARLA2) NARDI MASSIMO3) VUOLO GIUSEPPE4) VUOLO MASSIMO5) COROSSI DANILO FRANCO6) TARANTOLA FRANCO7) RUCCO ELDA

SETTORE XVI°Gestione Beni Immobili1) NARDI MASSIMO2) CATALETTO LORENZA3) COROSSI DANILO FRANCO

2Periti e Perizie

Page 3: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

L’editoriale di questonumero riportal’intervento che ha vistoprotagonista il ConsigliereSegretario Gino AttilioTimo, qualerappresentante delSegretario Confederaledella Cicapec, sulla assiseorganizzata dai Verdi aRoma sulla riforma delleLibere Professioni.Ormai l’argomento, damolti anni, si ripresentaciclicamente. A finelegislatura, all’inizio edurante il quinquennio divita Parlamentare.Abbiamo partecipatodirettamente, od a mezzorappresentanti, ai lavoridella Commissione Vietti.Tutti ne conosciamol’esito. Ora a finelegislatura, i vari gruppiparlamentari dei Partiti,vanno organizzando tavolerotonde sull’argomento.Nulla esclude che loscenario si ripeta all’iniziodella prossima.A varie tappe abbiamoassistito alla formulazionedi diverse proposte,pacchetti, emendamenti,articolati in versionedefinitiva ma nulla, al

momento, si è realizzato.Si tende ad arrivare ad unsistema duale “Ordini,Associazioni”, ma ilpercorso è sempre irto diostacoli. Le competenzeesclusive, quelle quasiesclusive, la liquidazionedelle parcelle dei“professionisti nonordinati” (problemasempre proposto e mai risolto).Ancora una volta si èspeculato (anche se“contra legem”) che laFinanziaria 2006

contenesse la risoluzionedel problema. (“l’ultimotreno” come definito dallastampa specializzata).Ahimè, a tutt’oggi, nulla.Dovremmo, forse,confidare nell’Europa, in qualche direttivacomunitaria. Ci chiediamocome mai dobbiamo,sempre, attendere gli aiutida terzi. Comunque labuona volontà non cimanca ed, in ogni caso,faremo sentire la nostravoce ovunque ce ne saràbisogno.

3

La disciplina delle libere professioni(Chi l’ha vista?...)

EDITORIALE

Dovremmo, forse,confidare

nell’Europa, in qualche direttiva

comunitaria

EMMENNE

Periti e Perizie

Page 4: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

Manifestazione: una nuova visione per le professioni

PARTECIPAZIONE

Un Convegno sul tema:

“una nuova visioneper le professioni”,organizzato dalla

federazione dei Verdi.

GINO ATTILIO TIMO In data 23 settembre u.s. siè tenuto presso il CentroCongressi Cavour a ROMAun Convegno sul tema:“UNA NUOVA VISIONE PERLE PROFESSIONI”,organizzato dallaFEDERAZIONE DEI VERDI.La nostra Associazione,rappresentata dalConsigliere Segretario hapartecipato ai lavoriintervenendo come segue:

Gentili signore, gentilisignori, Autorità tutte:ringrazio gli organizzatori peravermi invitato a portare ilmio modesto contributo ailavori inerenti ad unargomento che per la realtàeconomica nazionale, è adir poco di vitaleimportanza.Le due passate legislaturesono state caratterizzate,per ciò che attiene alleproblematiche della riformadel comparto delle libereprofessioni intellettuali, daiprogetti Fassino e Vietti.Il secondo ha occupato piùdi tre anni del corsolegislativo e ha cercato disottolineare il principio“DUALE” di governo di taleambito.Tutti sappiamo ache punto è l’attualepercorso di riforma…La Confederazione della

quale il nostro Collegio èparte integrante, non ècontraria, in linea diprincipio, a taleimpostazione.È tuttavia nostra opinioneche il principio “DUALE” siastato messo a dura provadalla nascita dell’Albo unicodei Periti Contabili.Da un lato, si è scritto cheil professionista non gode diaree, per così dire“protette”, dall’altro, sonostati richiamati ben più vastiambiti di “competenzaspecifica”, dizione,quest’ultima, che generanon poche perplessità epreoccupazioni.Dobbiamo a malincuorenotare, che ogni qualvoltasi parla di liberalizzazionedel mercato e diconcorrenza, si trovanopuntualmente sistemi perrafforzare in modocorporativo gli spazi diprivilegio conquistati odoccupati per legge,nonostante poi, nel corsodegli anni, la Magistraturadi merito e di legittimità egli organi comunitari,abbiano deciso altrimenti.Formulata questa doverosapremessa, confermiamo dinon essere contrari alprincipio “DUALE”, unprincipio che tuttavia

privilegi, in questo contestostorico, la vocazioneassociazionistica dei nostriprofessionisti.La nostra proposta si rifàall’esperienza che la nostraAssociazione ha maturato inquasi 100 anni di storia.Come primo punto,riteniamo che l’accesso allestrutture associative, debbaavvenire dopo adeguato ecomprovato tirocinio,seguito da esami “seri”che, a differenza di quanto si legge costantementesulla stampa specializzata,non hanno uno scopo“selettivo”, ovvero quello dilimitare il numero di chivuole esercitare una liberaprofessione, ma bensìquello di verificare,nell’interesse dell’utenzapubblica o privata (dalla Magistratura allegrandi realtà economicheall’utente privato), il reale grado dipreparazione tecnicadell’aspirante.Come secondo punto,riteniamo fondamentale unpercorso di formazione e di aggiornamentopermanenti che, laddove il mercato loconsenta, venga certificato,sempre a garanziadell’utenza, da ente terzo

4Periti e Perizie

Page 5: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

ed estraneoall’Associazione.Sono passati quasi 100anni e la nostra Associazionepuò utilizzare la dizione“Collegio” proprio perché ènata in epoca antecedentealla legge sulle libereprofessioni; molti progetti dilegge, tentativi diinquadramento dei varicomparti, sono staticompiuti, ma il Legislatorenon è stato in grado dirisolvere le problematicheche assillano migliaia diprofessionisti, a cominciareda una sicura tutelaprevidenziale e dal dirittoalla riscossione dell’onorariopattuito.I nostri Associati che

collaborano con laMagistratura, con gli entipubblici, con le grandi realtàeconomiche quali adesempio le Compagnie diAssicurazioni, con i “comuniconsumatori”, nel momentoin cui acquistano oereditano beni particolari,sono la prova lampante chei professionisti “ordinati”non sono sufficienti agarantire e a soddisfare lerichieste di un mercatosempre più evoluto,specialistico ed esigente.Sarebbe molto triste epericoloso per il mercatotutto, se dovesse prevalere,nella logica di chi sioccuperà di legiferare inmateria, una gelosa

“miopia” volta alla tristedifesa di diritti ritenuti“eterni” nei riguardi di unasocietà dinamica esoprattutto sempre più“globale”. In chiusura, la nostraAssociazione ribadisce lamassima disponibilità neiconfronti di chiunque vorràseriamente iniziare ilpercorso di una legislazionecoraggiosa che tenga contodelle indicazioni sopra dettee di quelle che direttamentee indirettamente giungonodall’Unione Europea, dellaquale facciamo parte.Allo stesso modo, la nostraAssociazione sottolinea che una legge che nontenga conto di tutte le

esigenze dei liberiprofessionisti, e cioé,in parole povere, unapessima legge purchè sia,non è nelle aspirazionidell’Associazione stessa né delle altre Associazionirappresentate in questasala. Se il momento verrà, è bene che sia quello dellaserietà e della tutela delladignità di tutti, esottolineamo tutti, idestinatari della norma,perché non vi siano piùprofessionisti, ovvero,cittadini di serie A e di serieB, ma professionisti ugualinegli obblighi (ad esempioquello tributario e altrettanto“uguali” nei diritti.Vi ringrazio per l’attenzione.

5Periti e Perizie

Page 6: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

6Periti e Perizie

Ulteriori commenti alla finanziaria 2005;ora tocca al catasto

FINANZIARIA

Qualunque cittadino è, di per sestesso, contrario ad

ogni forma dievasione fiscale.

EMMENNE Nei precedenti numeri delnostro giornale, avevamo giàindicato come “non normale”una legge composta da un soloarticolo e centinaia di commi allostesso. A maggior ragione,trattandosi della normativa dibilancio per l’anno 2005, eperciò afferente le tipologie diintervento sui vari compartidell’economia nazionale,e avevamo sollevato numeroseperplessità circa l’applicazionedella c.d. “minimum tax” suicanoni di locazione (il famoso10% da applicarsi sulle renditecatastali maggiorate di 126volte), i dubbi si moltiplicanoquando andiamo a parlare dellapotestà dei comuni che (in baseai precitati commi 335 e 336della Legge 311/2004) possonointervenire sulle rendite catastalidegli immobili, elevandolesecondo i criteri contenuti anchenelle circolari delle Agenzie delTerritorio. Qualunque cittadino è,di per se stesso, contrario adogni forma di evasione fiscale.Pertanto, nulla vi è da eccepirecirca gli interventi dei Comuni edell’Amministrazione finanziariasu beni immobili:a) mai accatastati, b) concategoria catastale immutatanonostante l’effettuazione dilavori per recuperare area disuperficie e nuove cubature, c)trasformazione in “ville patrizie”di vecchi cascinali e case ruralioriginariamente destinatiall’alloggio della famigliacolonica, del bestiame o degliattrezzi, senza mutarne laoriginaria destinazione d’uso.

Ciò che lascia perplessi è lapretesa di volersi occupareanche di immobili ristrutturati, aseguito richiesta della prescrittaDia, che hanno ottenuto ilbenestare dai competenti Ufficiad effettuare le opere secondo iprogetti stilati e firmati da untecnico abilitato.Se vi è una “ratio” nel perseguirecoloro che, senza averpresentato alcuna successivadenuncia di modifica, hannostravolto a proprio favorel’originaria composizione edestinazione d’uso dell’immobile,nulla spiega perché sottoporread ulteriore controllo lo statodefinitivo per quegli immobili icui proprietari hannoregolarmente presentato progettidi modifica, hanno ottenuto irelativi permessi e, adultimazione delle opere, hannoregolarmente richiesto lemodifiche della categoriacatastale e del classamentoproponendo, nel contempo, lanuova rendita.Se mi trovo nella situazione di:1) avere recuperato unsottotetto, 2) aver trasformato invilla, con tanto di piscina ecampo da tennis, la casa dicampagna del nonno, 3) averaumentato la volumetriaoriginaria della mia abitazioneprincipale e/o secondariaaggiornando la nuova realtàcatastale comprensiva dellarendita relativa,l’Amministrazione non dovrebbe(in Italia è sempre più d’obbligousare il condizionale) intervenirein alcun modo in quanto le

modifiche, e i relativi atticonseguenti, sono stati elaboratida tecnici abilitati a ciò(Ingegneri, Architetti, GeometriPeriti Industriali regolarmenteiscritti nei propri albiprofessionali) secondo le vigentinormative emanate daicompetenti Ministeri. Pertanto,l’intervento da partedell’Amministrazione dello Statoo dell’Ente Locale del comparto,rappresenta una apertasconfessione dei professionistiabilitati a tale operazione. Questo l’impatto o, come l’hadefinito un giornale specializzato,la “mattonata” sui proprietari dicase. Ovviamente anche laverifica sulle c.d. “microzone”avrà il suo riverbero sui valoridegli immobili. Irpef, Ici, Tarsu,Imposta sulle Successioni, comequelle per l’acquisto di immobili,subiranno facilmente unanotevole variazione in aumento.Personalmente ci chiediamoperché molti politici si strappanofarisaicamente le vesti sentendoparlare di “patrimoniale”,quando, votata la finanziaria2005, hanno certamentecontribuito ad aggravarel’imposizione Ici che, come tuttisappiamo, è una “patrimoniale”mascherata?È in corso la verifica sullalegittimità o meno di modificare,da parte delle Agenzie delTerritorio, le nuove categorie,classi e rendite catastaliproposte, ultimati i lavori diintervento sugli immobili ancheben oltre i dodici metriprevisti dalla legge.

Page 7: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

L’accertamento induttivo e la difesa del contribuente

FINANZA

Lo studio di settore dà luogo

a presunzioni gravi,precise e concordanti

solo se sussistono,negli atti utilizzati

dall’Ufficio, oppurenei documenti

di causa

STEFANO GIACOMOLINO La progressiva evoluzionedell’attività di accertamento,è sempre più rappresentatada procedimenti di controllofondati sulle risultanze deiparametri presuntivi e deglistudi di settore. Con tali metodologie, inluogo delle ispezioni direttepresso il contribuente, gliuffici, possono determinareautomaticamente i maggioriricavi o compensi esostenere quindi la pretesaerariale in forza dipresunzioni relative,ponendo in capo al soggettoverificato l’onere della provacontraria. In tutto ciò il Fisco risultaavvantaggiato dal progressotecnologico in materiainformatica dell’ultimodecennio che ha permessoagli uffici delle Agenzie delleEntrate di acquisire i datidelle dichiarazioni dei redditiin tempi molto brevi senzaalcun intervento delpersonale pubblico. Infattientro il 31 ottobre di ognianno tutte le dichiarazionidei redditi (con eccezionedelle sole società di capitalicon esercizio noncoincidente con l’annosolare) relative all’annoprecedente devono esseretrasmesse in via telematicanegli archivi

dell’Amministrazionefinanziaria. Pertanto i tempidei controlli fiscali che fino aqualche anno fa’ siconcludevano in 4-5 anni, ailimiti della decadenza deitermini di accertamento,oggi, attraverso l’impiego diprogrammi informatici qualiEntratel, Intratel, Gerico, si possonoconcretamente completarein tempi notevolmenteinferiori. In considerazionedei notevoli mutamenti chesta subendo la dinamica deitradizionali rapporti tra icontribuenti el’Amministrazione finanziaria,emerge sempre piùl’esigenza di analizzare lecaratteristiche di talimeccanismi, al fine diimpostare una migliorevalutazione della difesa da tali tipologie diaccertamento.L’obiettivo di questo lavoro,non è tuttavia quello diprodurre un’esposizionedidattica ed analitica dellamateria, che in ogni casomolto difficilmente potrebberisultare esaustivadell’argomento, bensì quellodi individuare le tecniche piùopportune al fine diesercitare a pieno il diritto didifesa contro la pretesafiscale. Si cercherà pertanto

di trasmettere al lettore,soprattutto le esperienzeacquisite sul campodall’autore nei numerosicontraddittori affrontati conl’ufficio e nelle udienze didiscussione presso lecommissioni tributarie neidiversi gradi di contenzioso,in modo da fornire uncontributo pratico allaconoscenza della materia.

Evoluzione legislativadell’accertamento induttivoGli Studi di settore sono solol’ultimo di una serie distrumenti statistico-matematici messi in atto al fine di consentire al Fisco di determinare un reddito (o un volume d’affari) sulquale basare l’accertamentosenza la necessità di fornirealtre prove. L’iter evolutivopuò essere così sintetizzato:a) la “Visentini-ter” del 1985,

che individuava indici extracontabili sui qualefondare presunzionidi ricavi e compensi,indipendentemente dallapreventiva determinazione analitica del reddito complessivo;

b) i coefficienti presuntivi diricavo del 1989 ritenutiaddirittura applicabiliretroattivamente;

7Periti e Perizie

Page 8: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

c) la “minimum tax” per glianni 1992,1993 e in parteanche per il1994;

d) i parametri applicabili per iperiodi di imposta 1995,1996 e 1997 e ove, nonapplicabili, gli studi disettore, anche i periodisuccessivi;

e) gli studi di settore a partiredall’esercizio 1998.

Sono ormai trascorsi pertanto20 anni da quando il Fisco,riconoscendo implicitamentela propria incapacità adeffettuare il controllo analiticonei confronti di una massasignificativa di contribuenti,ha per la prima volta optato,almeno per i contribuenti dinon grandi dimensioni, aforme di accertamento delreddito certamente più rapidema nello stesso tempo anchepiù approssimative edimprecise.

Limiti applicatividell’accertamento induttivoIl Legislatore fin dall’origineera ben conscio della scarsaattendibilità dei risultatiemersi dai calcoli statistico-matematici alla base deiparametri prima e degli studidi settore dopo. E per questo motivo avevaprevisto alcuni correttiviconnessi alle cause diesclusione e di inapplicabilitàche, di fatto, sottraevanoalcune fattispecie particolariall’accertamento induttivo.Inoltre aveva previsto unaspecifica procedura chegarantiva il legittimo diritto didifesa del contribuente controuna determinazione “media”del reddito che nonrappresenta quasi mai la

realtà operativa dell’azienda.Di conseguenza si puòaffermare che la Leggeistitutiva dei parametri e deglistudi di settore avesseragionevolmente stabilito unequo bilanciamento tra ipoteri dell’accertatore ed idiritti di difesa delcontribuente che prevedeva:– per il Fisco: il fatto che i

maggiori ricavi risultantidall’applicazione deiparametri/studi di settorecostituissero di per sé unapresunzione grave, precisae concordante a favoredell’Amministrazione;

– per il contribuente: che talepresunzione fosse relativa epertanto al soggettodestinatariodell’accertamento, puravendo l’onere della provacontraria, dovesse esseredata la possibilità,attraverso il contraddittorio,di superare la presunzionedi evasione.

Purtroppo le Agenzie delleEntrate raramentepermettono il reale eserciziodel diritto di difesa delcontribuente e così facendoannullano quel fondamentalecorrettivo legislativo che di fatto, garantendo l’equità di rapporti tra le parti,rappresenta la “clausola digaranzia” dell’accertamentoinduttivo. Infatti gli uffici, soloin apparenza adempionoall’obbligo del contraddittorioprevisto dalla legge, limitandodi fatto, se non addiritturaannullando, ogni concretapossibilità di dimostrare lacongruità del redditodichiarato dal contribuente. D’altra parte la stessaCircolare delle Finanze

n° 117/E del 13 maggio1996, avente ad oggetto la disciplina dei parametri dicui alla legge 549/1985,precisa testualmente: “in sede di definizionedell’accertamento ilcontribuente potrà valersi deldiritto di fornire la provacontraria, motivando edocumentando idoneamentele ragioni in base alle quali ladichiarazione di ricavi ocompensi di ammontareinferiore a quello presunto inbase ai parametri puòritenersi giustificata, inrelazione alle concretemodalità di svolgimentodell’attività”. Al contrario le Agenzie non dirado, fin dal primo colloquio,manifestano unicamente lapropria disponibilità aconfrontare solo edesclusivamente il risultato deiparametri con quello deglistudi di settore, rinunciando,di conseguenza ed a priori,ad ogni reale analisi di tutti i

concreti fatti e circostanzedettagliatamente indicati edocumentati nella memoriadel contribuente, atti agiustificare lo scostamentodei ricavi dichiarati, da quellideterminati induttivamente.In altri casi, manifestano almassimo, la volontà diconcedere una riduzionepercentuale a “forfait” neimaggiori ricavi presunti (di norma non superiore al30% per i parametri e del10-15% per gli studi disettori) a prescindere dallavalidità delle motivazioniaddotte dal contribuente,giustificando tale anomalocomportamento coninderogabili istruzioni ricevutedai capi reparti. È evidente che un simileatteggiamento appare come una sorta di“mercanteggiamento” tipicodi alcuni bazar nordafricaniche è del tutto estraneo allospirito della legge istitutiva.Tale modalità di svolgimento

8Periti e Perizie

Page 9: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

del contraddittorio, è senzadubbio palesemente erroneain diritto e gravatoria in fatto,in quanto anche la stessaAmministrazione Finanziaria, con diverse circolari (110/E – 136/E – 203/E),riconoscendo esplicitamente ilimiti del calcolo statistico, hainvitato gli Uffici a valutare, inogni caso, tutte le circostanzedi fatto nell’attivitàd’accertamento. Infatti, ognicalcolo basato su stimestatistico-matematiche, è persua natura approssimato equindi deve essere applicatocon una dose di attenzione,nel rispetto dei principi,costituzionali diragionevolezza, capacitàcontributiva e uguaglianza.Nell’esperienza dell’autore,solo in due accertamenti,entrambi riguardanti iparametri, l’ufficioaccertatore ha concessol’archiviazione delprocedimento. Nel primo, la presunzionerelativa, è stata vinta grazie al fatto che il titolaredell’impresa individuale,senza lavoratori subordinati,era un ultrasettantenne inprecarie condizioni di salute,più volte ricoverato inospedale nell’anno oggettodell’accertamento. Nel secondo caso,l’archiviazione è stataconcessa tramite l’utilizzodegli studi di settore (congrui)a difesa del contribuente. Nei contraddittori riguardantiinvece gli studi di settore,l’autore non ha mai ottenutoil totale annullamento delprocedimento.L’automatismo, come èevidente, implical’approssimazione,

compromette l’effettività epuò comportare la surrettiziatrasformazione delpresupposto di fatto deltributo, conducendo alladeterminazione di unimponibile medio-ordinario.D’altronde, l’imprecisione einattendibilità di siffattericostruzioni, ha indotto,come sopra citato, alprogressivo perfezionamentodelle argomentazionipresuntive, mediantel’introduzione, in unasequenza logica, deicoefficienti presuntivi di ricavie compensi, dei parametri e,da ultimo, degli studi disettore (in varie versioni edaggiornamenti), senza checiò risolvesse il “peccatooriginale” degli stessi, ossia la loro genericità.L’inattendibilità è dimostrataanche da una recente analisieffettuata dal ConsiglioNazionale dei Consulenti delLavoro, su un campione dioltre 14mila S.r.l., la qualerivela che quasi, il 37 % dellepredette società, risulta noncongruo con i parametrireddituali previsti dagli studidi settore e, di queste,oltre il 24% non rientraneanche negli indici dicoerenza.L’art. 53 della Costituzioneprevede che “tutti sono tenutia concorrere alle spesepubbliche in ragione dellaloro capacità contributiva”. È senz’altro fuori discussioneil fatto che la capacitàcontributiva a cui fariferimento la CartaCostituzionale, sia quellaeffettiva e non quellapresunta. Va inoltre affermato, semprein relazione alla capacità

contributiva regolata dall’art. 53 dellaCostituzione, che i redditi di una qualsiasi attivitàautonoma sono soggetti, per loro intrinseca natura, adinfiniti e variabili influssi, di modo che la rigidaapplicazione dei parametriastratti e non idonei arispecchiare le singole realtà,prima che illegittima, simanifesta assurda. In tal senso si è pronunciataanche la CommissioneTributaria Regionale di Firenzecon l’ordinanza n° 904 del 6marzo 1998.L’ammontare degli studi (e a maggior ragione deiparametri) può avere almassimo carattereorientativo, e – sul pianogiuridico – ha valore dipresunzione legale relativa.Inoltre si deve ritenere chetali meccanismi giungano arisultati oggettivamente piùpersuasivi per le attività in qualche modostandardizzabili e doveesistono correlazioniconvincenti e stabili tracaratteristiche dell’attività edammontare del giro d’affari.Si può e si deve dubitare chela stessa efficacia l’abbianogli studi elaborati per leattività dove il giro d’affari èdeterminato da fattori nonpercepibili, come la capacitàprofessionale delcontribuente, le sue relazionicon la clientela, ecc...Insomma, lo schemastrutturale dell’accertamentoinduttivo, s’è dimostratoadeguato alla grande impresa (dove tra l’altro non sempre èapplicabile) ma assai menoalle attività artigianali,di piccolo commercio

e di servizi. La procedura, persuasiva perbaristi o negozianti, è menoconvincente per un violinista,un avvocato, un artigiano, unpittore. Nell’attivitàartigianale, in particolare,l’abilità creativa della mentee l’esecuzione manuale sifondono e completano, e da questa fusione traeorigine la sua capacitàprofessionale. Tale capacità è un fattore la cui percezione diventaassai meno “calcolabile” dai coefficienti e daiparametri, dato il suo strettolegame alla personalitàindividuale. In tal senso si è pronunciataanche la CommissioneProvinciale di Rovigo, sezione I, con la sentenza n° 219 del 16.11.2001.Considerato quanto sopra,non si può non rilevare chel’unico meccanismo cherende legittimamenteapplicabile l’accertamentoinduttivo sulla base deicosiddetti “automatismi”, è l’esistenza di uncontraddittorio reale, efficacee costruttivo e nonmeramente apparente, comequasi sempre succede.

La difesa del contribuentenel contraddittorioDate queste premesse,risulta certamente complessoprovare a rappresentare lepotenziali linee di azione daintraprendere durante il contraddittorio. D’altra parte, se è vero che il funzionario responsabiledell’accertamento ha spessogià stabilito a priori i possibilimargini di “trattativa”,

9Periti e Perizie

Page 10: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

è altrettanto vero che ilcontribuente deve in ognicaso prestare la massimaattenzione alla raccolta deidati e documenti atti amotivare, nella maniera piùprecisa possibile, i fatti e le circostanza chegiustificano lo scostamentodei ricavi dichiarati rispetto aquelli determinati sulla basedegli “automatismi”. Ciò sarà di estrema utilità, sia in sede di contraddittorioal fine di ottenere la migliorproposta possibile, sia (ma si può affermaresoprattutto) successivamentein occasione della probabileinstaurazione delcontenzioso. Infatti, se il ricorrente sarà in grado di dimostrare in commissione tributaria,che le ragioni delcontribuente, in paleseviolazione di quanto previstodalla legge e dalle circolariministeriali, non sono statevalutate, le possibilità disuccesso acquisiranno unaconsistenza tangibile.È pertanto importante nellamemoria difensiva elencare,descrivere e documentareogni minima circostanza osituazione valida a giustificarelo scostamento conriferimento in particolare a:– le caratteristiche specifiche

dell’attività (ad esempio:imprese dell’indotto,stagionalità del lavoro,presenza di pochi clienticon forte poterecontrattuale, tempi diconsegna rigidi cheobbligano al subalpalto,crisi settoriali, etc.);

– le caratteristiche peculiaridell’impresa (ad esempio:dimensioni ridotte,

presenza di lavoratori neo assunti senzaprofessionalità, condizioni di salute precarie del titolare, furti,danneggiamenti, eventieccezionali e/o straordinari, etc.);

– la dinamica dei ricavipluriennali (si può adesempio dimostrare chel’anno in oggetto è stato unesercizio eccezionalmentenegativo rispetto ad unperiodo all’ultimoquinquennio);

– il codice attività che a volte,per la sua generalità,riguarda unraggruppamento nonrappresentativo della realtàeconomica dell’azienda;

Sotto questo ultimo aspettoappare opportuno evidenziareche la stessa Circolare delMinistero delle Finanze n° 117/E del 13.05.1996 tra i soggetti esclusi daiparametri, indica, a pagina19, testualmente: “c) i contribuentiappartenenti a settori diattività scarsamentenumerosi o a settori aventiun particolare processoproduttivo. L’esclusionederiva da necessità tecniche,in quanto la metodologiaapplicata, per dare unrisultato soddisfacente, devebasarsi su un numero minimodi soggetti osservati…”.Infine non bisognadimenticare l’elemento piùgradito all’ufficio in sede dicontraddittorio, ossia l’utilizzodegli Studi di settore, qualeprova contraria ai parametri.Così come previsto dallaCircolare Ministerialen° 25/E del 14.02.2001.

La difesa del contribuentein contenziosoSe, come è probabile,l’archiviazione della pratica(che è opportuno comunquechiedere) non venisse accoltae la proposta diaccertamento con adesionedell’ufficio, risultasse nonconveniente per ilcontribuente, non rimarràaltra possibilità cheinstaurare un contenziosotributario. Il ricorso potrà edovrà basarsi su due puntifondamentali tra lorofortemente connessi:a) la violazione del diritto di

difesa del contribuente(questione di diritto);

b) riconoscimento dellemotivazioni a giustificazionedello scostamento(questione di merito).

Per quanto riguarda il primopunto, è innanzituttonecessario dimostrare che ilcontraddittorio è statocondotto dall’ufficio, non soloin maniera apparente, maanche irregolarmente esoprattutto senza alcunareale volontà di determinaree comprendere l’effettivarealtà operativa dell’aziendain oggetto. L’obiettivo alprimo impatto può apparirearduo, ma in realtà non lo èse si tiene in debitaconsiderazione quantoprevisto dalla circolareministeriale n° 175 del 3ottobre 2000 che, a pagina4657, recita testualmente:“…in tal modo il risultatodell’applicazione deiparametri non prescinde dalconsiderare le peculiaritàdell’attività svolta in concretoe tiene, pertanto, conto dellaparticolare situazione

dell’impresa o dellaprofessione. Gli ufficidaranno sempre conto neipropri atti delle ragionievidenziate dai contribuentidurante il contraddittorio emotiveranno sial’accoglimento che il rigettodelle stesse”.Quanto sopra è stato inoltreribadito anche dalla stessagiurisprudenza (CommissioneTributaria Regionale diFirenze, Sez. XXV) con lasentenza n°49 del23.06.2005 che afferma: “L’avviso di accertamento non è adeguatamentemotivato se l’Ufficioattribuisce un maggior ricavosemplicemente sulla base dei parametri senzaesplicitare anche i criteri,i calcoli e le elaborazioni chehanno dato luogo alle predette risultanze. In tal caso, l’avviso diaccertamento deve essereannullato”.Ebbene, nell’esperienzadell’autore, l’ufficio, a partealcune vuote e genericheaffermazioni che potrebberoessere valide per qualsiasiaccertamento basato suiparametri o sugli studi disettore, raramente si ricordadi adempiere a questiformalismi nella redazionedell’accertamento. E in ognicaso, nell’avviso, l’Agenziadelle Entrate, di solito, nonfornisce alcun concretoelemento atto a comprenderequali delle argomentazioni,esposte dal contribuentenella sua memoria, sianostate giudicate validedall’ufficio al finedell’ottenimento dellariduzione dei maggior ricavirisultante dalla proposta di

10Periti e Perizie

Page 11: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

accertamento con adesione.Ciò accade perché, comesopra descritto, l’ufficiopropone quasi sempre delle“frettolose” deduzioniforfettarie, arbitrarie e senzaalcuna concreta logica, al solo fine di adempiere adun preciso obbligo di legge, il contraddittorio, al quale non può sottrarsi. Inaltri termini, l’ufficiomercanteggia, non valuta. Perquanto riguarda il secondoaspetto (punto b), il ricorsodovrà riportare tutti glielementi, già indicati nella memoria al contraddittorio, utili amotivare un andamentoaziendale non conforme aquello della media di settoree a dimostrare la peculiaritàdell’attività svolta.

Giurisprudenza a favoreIn materia si è già prodottauna puntuale giurisprudenzadi merito e di diritto, volta adaccogliere le doglianze deicontribuenti assoggettatiall’accertamento, fondatoesclusivament;e sugli“automatismi”, tra le tante, sicitano le seguenti sentenze:•Corte di Cassazione,sentenza 2891/2001;

•Corte di Cassazione,sentenza 13094, 17 giugno2005;

•Commissione TributariaRegionale del Piemonte,sez. XXXIV, sentenza n° 4del 28.03.2000;

•Commissione TributariaProvinciale di Siracusa, sez. V, sentenza n° 28 del17.05.2001;

•Commissione TributariaProvinciale di Rovigo, sez. I,sentenza n° 219 del

16.11.2001;•Commissione TributariaProvinciale di Firenze, sez.X, sentenza n°126 del26.11.2001 ;

•Commissione TributariaProvinciale di Salerno, sez.IV, sentenza n°216 del20.11.2001;

•Commissione TributariaProvinciale di Trento, sez. V,sentenza n°36 del04.09.2001;

•Commissione TributariaRegionale di Firenzeordinanza del 06.03.1998;

•Commissione TributariaProvinciale di Milano, sez.VIII, sentenza del13.05.2005;

•Commissione TributariaProvinciale di Macerata,sez. III, sentenza n° 90 del22.03.2005;

Di fatto, dopo che la Corte diCassazione, con la celebresentenza 2891 del 2001, haaffermato che “non apparesufficiente la meraapplicazione matematicadegli studi di settore, ma cheoccorre che tali elementirisultino confortati da altriindizi”, sempre più giudicitributari di merito, hannoiniziato a censurare l’utilizzodi automatismi eccessivi negliaccertamenti del Fisco.

In particolare la C.T.P. di Macerata, con la sentenzan° 90/2005, ribadisce che“lo studio di settore noncostituisce una presunzioneassoluta e che l’Ufficio cherettifica il reddito, è tenuto a considerare l’effettivasituazione personale del contribuente, nonché larealtà in cui questi opera. Lo studio di settore dà luogoa presunzioni gravi, precise e concordanti solo sesussistono, negli atti utilizzatidall’Ufficio, oppure neidocumenti di causa, altrielementi, sia pure indiziariche confermino le risultanzedello studio di settore, e cioèche attestino la normalitàdell’attività dell’impresa in ordinarie condizioni nella realtà economica del proprio settore”. Per la Commissione TributariaProvinciale di Milano (Sez. VIII, 13.04.2005) “è necessario che nell’avvisodi accertamento, oltre airicavi determinabili sulla basedegli studi di settore, siaaffermata e motivatal’esistenza di graviincongruenze tra i ricavidichiarati e quellideterminabili con gli studi di settore”. Un altro aspettointeressante della citata

sentenza è quello legato ad un tentativo di misurazione quantitativadel concetto di “graviincongruenze”, laddove vieneaffermato che, per lasussistenza delle medesime,“l’importo dei ricavi nondichiarati rispetto sia a quellidichiarati, sia a quellideterminabili in viapresuntiva, non dovrebberoessere inferiori al 25/30%”. Infine si ritiene opportunoevidenziare il fatto che gliuffici finanziari, dopo averproposto una riduzione del maggior imponibileaccertato alla quale non hafatto seguito l’adesione del contribuente,successivamente, di norma,emettono un avviso di accertamento per l’interoammontare, ponendo in essere, quanto meno,“un comportamentodiscutibile”. Sulla base di taleimpostazione, la Commissione TributariaProvinciale di Verbania, con la sentenza n°82 del 25.10.2001, ha bocciatoun accertamento fondato sui parametri, condannandol’Ufficio finanziario al pagamento delle speseprocessuali.

11Periti e Perizie

Non sono numerosissimi i Colleghi che hanno raggiuntoil traguardo del 50° anno di iscrizione al Collegio. Traquesti vi è il P.I. Sig. Ferdinando Ferrario, appartenenteal settoreVI (automezzi ed infortunistica stradale).Tanti anni di esercizio della professione non disgiuntida attiva partecipazione alle occasioni che hanno se-gnato la vita del nostro Ente.A lui il ringraziamento e gli auguri del Consiglio e ditutti i Colleghi per un ancor lungo proficuo percorso divita professionale collegiale.

Page 12: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

12Periti e Perizie

Vittore Grubicy e il divisionismo

ARTE

Un caleidoscopicopersonaggio,

deologo, primaancora che mercante.

VITTORIA COLPI Restaurata quasi deltutto ed anche nelnome, Villa Reale di ViaPalestro, riapre i battenti come VillaBelgiojoso-Bonaparte,ricordando chi l’ha voluta comedimora sul finire delSettecento, e chi, nellapersona di Eugenio diBeauharnais, l’ha perbreve tempo abitata. E si presenta al pubbliconella sua nuova veste diMuseo dell’Ottocento,con un segmentoimportante dellarassegna “Vittore Grubicye l’Europa: alle radici deldivisionismo”, unamaximostra che vedecoinvolti anche la GAMdi Torino ed il Mart nellasede di Palazzo delleAlbere a Trento.Un caleidoscopicopersonaggio, questo Vittore Grubicy deDragon. Ideologo, primaancora che mercante; asoli vent’anni commerciaopere d’arte e nelle piazze giuste:Londra, Parigi,Amsterdam e L’Aia.Concepisce un’ idea

di galleria dove cresconoe si nutrono talenti, inuno scambio continuocon l’estero. Ma conquesta utopia non riescea far breccia neppurenella galleria del fratello

Alberto, dalla quale verràestromesso nel 1890.Negli anni appenaprecedenti, avevaportato alla “ItalianExhibition” di Londra,artisti come Tranquillo

Page 13: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

13Periti e Perizie

Cremona, DanieleRanzoni e il giovaneGiovanni Segantini, suagrande scoperta, e avevainaugurato a Milanoun’antologica suRanzoni, come validorappresentante dellaScapigliatura. Conclusa malamente,per ragioni finanziarie, la carriera di mercante,Grubicy si dedica dipersona a tele e pennellie da critico d’arte cogliee media spunti chevengono dalleavanguardieneoimpressioniste

francesi e belghe,creando così terreno aldivisionismo.Come pittore, memoredelle impressioni dalvero colte lungo le costedel Mare del Nord enelle brughiere adiacentia Oosterbeek, dove in gioventù si era recato con gli amici dellaScuola dell’Aia, siesprime dal 1890delineando delicatipaesaggi lombardi con una tecnica pre-divisionista. Le sue opere vengono

alla luce moltolentamente; sono quindiriprese con infiniti puntidi colore puro soprastesure di vernice daritocco ed il lorosvolgersi nel tempo viene documentato da annotazioni, con lo scrupolo di unaricerca scientifica. Anche l’incisione hagrande importanza perGrubicy, quasi punto dicontatto tra la pittura e lo scrivere, e gliconsente un continuointervento sulla lastracon la creazione di

differenti ed originaliprove d’artista.A Villa Belgiojoso-Bonaparte, l’onore oradi esporre il lascito di Grubicy alle CivicheRaccolte di Milano e la ricostruzione dell’ “Italian Exhibition”del 1888, mentre laGAM di Torino e diseguito il MART, fino al 15 gennaio ’06,approfondiscono ilpercorso dellasperimentazionedivisionista, partendo dai sodaliziinternazionali.

Page 14: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

Corte costituzionale:le casse privatizzate

(come l’Inpgi)mantengono

“il carattere pubblicisticodell’attività istituzionale

di previdenza e assistenza”

MARCO BESSI

Casse previdenziali dei professionisti

LEGGI E DECRETI

Le casse previdenziali deiprofessionisti, nate dallalegge 537/1993 e dal dlgs509/1994, mantengono laveste pubblica, che avevanoin precedenza, mentre gliispettori dell’Inpgi, comeincaricati di pubblicoservizio, svolgono le stessefunzioni di quelli Inps, Inailed Enpals.Lo affermano due sentenzedella Corte costituzionale, la n. 248/1997 e la n. 384/2005.Nella sentenza 248/1997 si legge che “latrasformazione ha lasciatoimmutato il caratterepubblicistico dell’attivitàistituzionale di previdenzaed assistenza svolta daglienti, articolandosi invecesul diverso piano di unamodifica degli strumenti digestione e della differentequalificazione giuridica deisoggetti stessi: l’obbligocontributivo costituisce uncorollario, appunto, dellarilevanza pubblicisticadell’inalterato fineprevidenziale”. La Cortecostituzionale arriva aquesta conclusione dopoaver osservato:“Con l’art. 1, commi 32 e33, lettera a), punto 4,

della legge n. 537 del1993, é stata conferitadelega al Governo perriordinare o sopprimere entipubblici di previdenza edassistenza, ed é stata inparticolare prevista lapossibilità di privatizzare –nelle formedell’associazione o dellafondazione – gli enti chenon usufruiscono difinanziamenti pubblici, congaranzie di autonomia ma“ferme restando le finalitàistitutive e l’obbligatoriaiscrizione e contribuzioneagli stessi, degliappartenenti alle categoriedi personale, a favore deiquali, gli enti stessi,risultano istituiti”.In attuazione di tale delega,l’art. 1 del decretolegislativo n. 509 del 1994contempla siffatto tipo ditrasformazione,condizionandolo all’assenzadi finanziamenti pubblici edesplicitamentesottolineando la continuitàdella collocazione dell’entenel sistema, come centrod’imputazione dei rapporti esoprattutto come soggettopreposto a svolgere leattività previdenziali edassistenziali in atto.

All’autonomia organizzativa,amministrativa e contabile,riconosciuta ai singoli entiin ragione della loro mutataveste giuridica, fannoriscontro un articolatosistema di poteri ministerialidi controllo sui bilanci ed’intervento sugli organi diamministrazione, nonchéuna generale funzione dicontrollo sulla gestione daparte della Corte dei conti. Particolare attenzione hapoi posto il legislatore, alfine di prevenire situazionidi crisi finanziaria e dunque,di garantire l’erogazionedelle prestazioni: é statocosì sancito il vincolo d’unariserva legale a coperturaper almeno cinque annidelle pensioni in essere(art. 2, comma 2, deldecreto legislativo n. 509del 1994) e, piùrecentemente in sede diriforma del sistemapensionistico generale, éstata previstal’obbligatorietà dellapredisposizione di unbilancio tecnico attuarialeper un arco previsionale dialmeno quindici anni (art.3, comma 12, della legge 8agosto 1995, n. 335). Il giàcitato comma 4 dell’art. 2

14Periti e Perizie

Page 15: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

consente inoltre, nel caso didisavanzo economicofinanziario, la nomina di uncommissario straordinarioche adotti i provvedimentinecessari per il riequilibriodella gestione; e solo ovesia accertata l’impossibilitàdi tale operazione, dopo untriennio dalla suddettanomina, é previstol’intervento di uncommissario liquidatore coni poteri attribuiti dallenorme in materia diliquidazione coattaamministrativa.“Dal quadro così tracciato,emerge che la suddettatrasformazione, ha lasciatoimmutato il caratterepubblicistico dell’attivitàistituzionale di previdenzaed assistenza svolta daglienti, articolandosi invecesul diverso piano di unamodifica degli strumenti digestione e della differentequalificazione giuridica deisoggetti stessi; l’obbligocontributivo costituisce uncorollario, appunto, dellarilevanza pubblicisticadell’inalterato fineprevidenziale”.Conseguentemente, laCorte costituzionale hadichiarato non fondata la

questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 1,comma 3, del decretolegislativo 30 giugno 1994,n. 509 (Attuazione delladelega conferita dall’art. 1,comma 32, della legge 24dicembre 1993, n. 537 inmateria di trasformazione inpersone giuridiche private dienti gestori di formeobbligatorie di previdenza eassistenza); dell’art. 32della legge 12 aprile 1991,n. 136 (Riforma dell’Entenazionale di previdenza edassistenza per i veterinari) edell’art. 11, comma 26,della legge 24 dicembre1993, n. 537 (Interventicorrettivi di finanzapubblica), sollevata, inriferimento agli artt. 3, 18 e38 della Costituzione, dalPretore di Torino, conl’ordinanza in epigrafe”.Dalla sentenza 384/2005della Corte costituzionale, sitrae invece, il principio che“spettano allo Statovigilanza e sanzioni” in temadi previdenza, ma gliispettori dell’Inpgi, comeincaricati di pubblicoservizio, svolgono le stessefunzioni di quelli Inps, Inailed Enpals. Si legge nellasentenza appena citata:

“Va aggiunto che la“previdenza sociale”,espressamente inclusa nelsecondo comma dell’art.117 Cost., è materia dicompetenza legislativaesclusiva dello Stato... Una volta fatta laprecisazione chel’espressione“razionalizzazione degliinterventi ispettivi di tutti gliorgani di vigilanza.” vaintesa come riferentesi agliorgani di vigilanza facentiparte dell’amministrazionestatale o di enti nazionali,quali quelli previdenziali,risulta chiaro che funzioni estrutture sono omogenee.Se è aderente al dettatocostituzionale, che lefunzioni di vigilanza e quindiquelle ispettive aventi adoggetto la previdenzasociale, la materia del

lavoro (settoredell’ordinamento civile),nonché inerenti sia pure inmisura ridottaall’ordinamentoprocessualpenalistico, sianoin linea generale funzionistatali, si sottrae a sospettidi illegittimità costituzionalela normativa relativa allestrutture che devonosvolgere siffatte funzioni...A quanto già osservato, sideve soltanto aggiungereche, vertendo la vigilanza sumaterie di competenzaesclusiva statale, nonvengono in considerazione ilprincipio di sussidiarietà ele modalità della suaattuazione, cui accenna laricorrente. D’altra parte,tale principio non puòessere utilmente invocatoall’inverso a favore delleRegioni con riguardo alle

15Periti e Perizie

Page 16: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

disposizioni dell’art. 6,comma 3, primo periodo, il qualestabilisce che “le funzioniispettive in materia diprevidenza ed assistenzasociale, sono svolte anchedal personale di vigilanzadell’INPS, dell’INAIL,dell’ENPALS e degli altri enti(come l’Inpgi, ndr) per i quali sussiste lacontribuzione obbligatoria,nell’ambito dell’attività diverifica del rispetto degliobblighi previdenziali econtributivi”.L’articolo 6 del dlgs n. 124/2004(Razionalizzazione dellefunzioni ispettive in materiadi previdenza sociale e dilavoro, a norma dell’articolo8 della L. 14 febbraio2003, n. 30) afferma: “1. Le funzioni di vigilanzain materia di lavoro e dilegislazione sociale, sonosvolte dal personaleispettivo in forza presso ledirezioni regionali eprovinciali del lavoro. 2. Il personale ispettivo dicui al comma 1, nei limitidel servizio cui è destinato esecondo le attribuzioniconferite dalla normativavigente, opera anche inqualità di ufficiale di Poliziagiudiziaria. 3. Le funzioni ispettive inmateria di previdenza edassistenza sociale sonosvolte anche dal personaledi vigilanza dell’INPS,dell’INAIL, dell’ENPALS edegli altri enti (come l’Inpgi,ndr) per i quali sussiste lacontribuzione obbligatoria,nell’àmbito dell’attività di

verifica del rispetto degliobblighi previdenziali econtributivi. A talepersonale, nell’eserciziodelle funzioni di cui alpresente comma, noncompete la qualifica diufficiale o di agente diPolizia giudiziaria. Non a caso, infatti, laCircolare 24 giugno 2004n. 24 del ministero delLavoro (Gazzetta Ufficiale n.151 del 30 Giugno 2004 ),che dà “chiarimenti eindicazioni operative suldlgs n. 124/2004”, è indirizzata non solo alleDirezioni regionali eprovinciali del lavoro;all’INPS, Direzione centraleispettorato; all’INAIL,Direzione centraleispettorato; all’ENPALS,Direzione generale-Serviziocontributi e vigilanza, maanche all’INPGI, Direzioneper la riscossione deicontributi e vigilanza,all’IPSEMA, Direzione per lariscossione dei contributi evigilanza e all’ENASARCO,Unità organizzativa vigilanzae coordinamento,all’Agenzia delle entrate,Direzione centraleaccertamento, al ComandoCarabinieri ispettorato dellavoro, al ComandoGenerale della Guardia difinanza e alla Direzionegenerale per la tutela dellecondizioni di lavoro. Gli ispettori dell’Inpgi insostanza, come incaricati dipubblico servizio, sonoequiparati a quelli delMinistero del Lavoro,dell’Inps, dell’Inail edell’Enpals.

16Periti e Perizie

ACCORDO TRA POSTE ITALIANE E MICROSOFT

Tra le principali novità, per inviare una raccomandata,non sarà più necessario andare alle Poste: basteràscaricare un software apposito sul PC di casa per po-ter fare la spedizione, allo stesso costo. Presto, il ser-vizio potrebbe essere esteso anche ai telefonini, a co-minciare dai “palmari”. Il nuovo servizio lanciato daPoste Italiane per la prima volta al mondo, è nato dal-la collaborazione con Microsoft e permette di inviareuna raccomandata in formato elettronico, direttamen-te dal proprio PC di casa o d’ufficio in Italia, grazie alleapplicazioni della suite di Microsoft Office. Basta scari-care sul proprio PC il software, disponibile sul sito diPoste italiane (www.poste.it) e attendere la ricevuta dispedizione che sarà inviata all’indirizzo di posta elet-tronica “postemail” che Poste offrono gratuitamente aiclienti. Per spedire una raccomandata on-line, che halo stesso valore legale della ricevuta fornita con la rac-comandata tradizionale, sarà sufficiente preparare ildocumento e inviarlo utilizzando l’apposito menù Po-ste italiane visibile nella barra dei comandi di “Word”e di “Excel”. Poste italiane provvederà alla confermadella data e dell’ora dell’accettazione, alla stampa, al-l’imbustamento e alla consegna, con i tempi e le mo-dalità della tradizionale Posta raccomandata cartacea.Il servizio è disponibile sempre e in qualsiasi ora epermette di chiedere l’avviso di ricevimento con postaordinaria o Posta prioritaria, di predisporre liste di indi-rizzi di destinatari utilizzando l'apposita rubrica di “Mi-crosoft Windows”, di inviare raccomandate ai titolari dicaselle postali, di disporre, sul proprio PC, di un archi-vio elettronico con tutte le raccomandate spedite on-line, di verificare al momento dell’invio la correttezzadel codice di avviamento postale. Per il prezzo, un do-cumento, assimilabile a una busta fino a venti gram-mi, costerà 3,50 euro, pari in pratica al costo, spiega-no fonti delle Poste, attuale per una spedizione effet-tuata presso gli Uffici Postali. Tra i vantaggi, anchequelli relativi alle possibilità di pagamento: sarà possi-bile farlo in totale sicurezza, con le principali carte dicredito (VISA e MasterCard), ma anche con le cartepostepay. I documenti inviati, sono conservati per tremesi in un archivio on-line che il mittente può consul-tare in qualsiasi momento.

Marco Bessi

Page 17: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

Sentenza della Corte costituzionale n. 355/2005

RASSEGNA STAMPA

Sentenza 355/2005 della

Corte costituzionale:“Regolamentare

le professioni spettaallo Stato”

MARCO BESSI Il 7 ottobre 2005. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato unalegge della Regione Abruzzo(19 novembre 2003, n.17),istitutiva del registro degliamministratori di condominio.La disposizione interessata èstata sottoposta alla CorteCostituzionale, per violazionedell’art. 117, primo comma,secondo comma, lettera I, e terzo comma dellaCostituzione, in quantoprecludeva l’attività diamministratore condominialea chi non fosse iscrittonell’apposito registro. Orbene,in materia di professioni, la competenza legislativa delleRegioni è concorrente conquella statale e, in ogni caso,deve assoggettarsi ai princìpifondamentalidell’ordinamento. La riserva dello Stato, in temadi regolamentazione delleprofessioni, si motiva con lanecessità di preservare ilcarattere unitario a una taledisciplina, escludendoqualsiasi intromissione anchee soltanto nei termini cheambirebbero istituire “nuovi ediversi albi (rispetto a quelliistituiti dalle leggi statali) perl’esercizio di attivitàprofessionali”. Secca larisposta: (sentenza 355 del30 settembre 2005) deiGiudici della Consulta, i quali,muovendo dalla norma

contestata, hanno dichiaratol’illegittimità “in viaconsequenziale” dell’interotesto legislativo e hannoconsolidato il criterio diliberalità professionale intornoalla popolare figuradell’amministratore dei nostricondominii. Questo ilragionamento dei giudici delleleggi: “... Al riguardo, purmancando nella legislazionestatale una disciplina generaledelle professioni, dallanormativa vigente – e segnatamente dall’art. 2229, primo comma,del codice civile, oltre chedalle norme relative allesingole professioni – può trarsiil principio, affermato in piùoccasioni da questa Corte conriferimento alle professionisanitarie, che l’individuazionedelle professioni, per il suocarattere necessariamenteunitario, è riservata allo Stato,rientrando nella competenzadelle regioni, la disciplina diquegli aspetti che presentanouno specifico collegamentocon la realtà regionale. Esula,pertanto, dai limiti dellacompetenza legislativaconcorrente delle regioni inmateria di professioni,l’istituzione di nuovi e diversialbi (rispetto a quelli istituitidalle leggi statali) perl’esercizio di attivitàprofessionali, avendo tali albiuna funzione individuatrice

delle professioni, preclusa inquanto tale, alla competenzaregionale”.(fonte: www.aziendalex.it)

SENTENZA della Cortecostituzionale n. 355/2005LA CORTE COSTITUZIONALEha pronunciato la seguenteSENTENZA nel giudizio dilegittimità costituzionale dellalegge della Regione Abruzzo,19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registroregionale degli amministratoridi condominio), promosso conricorso del Presidente delConsiglio dei ministri,notificato il 30 gennaio 2004,depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscrittoal n. 16 del registro ricorsi 2004.

Visto l’atto di intervento dellaFederazione Italiana AgentiImmobiliari e Professionali(FIAIP); udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudicerelatore Annibale Marini;udito l’avvocato dello StatoMaurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto1. Con ricorso ritualmentenotificato e depositato, ilPresidente del Consiglio deiministri ha sollevato, in viaprincipale, questione di

17Periti e Perizie

Page 18: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

legittimità costituzionale dellalegge della Regione Abruzzo19 novembre 2003, n. 17(Istituzione del registroregionale degli amministratoridi condominio), per violazionedell’art. 117, commi primo,secondo, lettera l), e terzodella Costituzione.La legge impugnata,nell’istituire all’art. 1 il registroregionale degli amministratoridi condominio e di immobili,prevede (art. 2, comma 2) chepossano chiedere l’iscrizioneal registro regionale degliamministratori di condominioe di immobili, coloro che sianoin possesso dei requisitiindicati all’art. 3, tra i qualifigura il superamento di unesame di abilitazione,stabilendo che “la mancataiscrizione al registro regionale,preclude l’esercizio dell’attivitàdi amministratore, salvo i casidi condomino amministratore”(art. 2, comma 3). Assume il Governo, che ledisposizioni dettate dagli artt.2, commi 2 e 3, e 3,determinando una sostanzialelimitazione all’esercizio diun’attività di prestazione diservizi, sarebbero innanzituttolesive dell’art. 117, primocomma, della Costituzione,per il mancato rispetto deiprincipi comunitari sulla liberacircolazione del lavoro e delleimprese di cui agli artt. 3,comma 1, lettera c), 49 e 57

del Trattato CE 25 marzo1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea).L’art. 2, comma 3,precludendo l’attività diamministratore a chi non siaiscritto nel relativo registro,sarebbe inoltre invasivo - adavviso ancora del ricorrente -della competenza stataleesclusiva in materia diordinamento civile e penale,con conseguente lesionedell’art. 117, secondocomma, lettera l), dellaCostituzione.Secondo il ricorrente, infine,l’incostituzionalità delledisposizioni che prevedonol’istituzione del registro ed irequisiti per l’iscrizione almedesimo, si rifletterebbe invia consequenziale sull’interalegge, collegata alle prime,daun nesso di inscindibilità.2. È intervenuta in giudizio laFederazione Italiana AgentiImmobiliari e Professionali,argomentando diffusamente inordine all’ammissibilità delproprio intervento econcludendo perl’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto1. Il Presidente del Consigliodei ministri impugna ledisposizioni di cui agli artt. 2,commi 2 e 3, e 3 della leggedella Regione Abruzzo 19novembre 2003, n. 17(Istituzione del registro

regionale degli amministratoridi condominio), per violazionedell’art. 117, commi primo,secondo, lettera l), e terzodella Costituzione.La legge regionale - nella partein cui fissa i requisiti perl’iscrizione nel registroregionale degli amministratoridi condominio e di immobili,istituito ai sensi dell’art. 1, edispone che l’attività diamministratore di condominio,nella regione, sia preclusa achi non sia iscritto nel registrostesso, salvo il caso dicondomino amministratore -sarebbe in contrasto con iprincipi comunitari sulla liberacircolazione del lavoro e delleimprese, violerebbe lacompetenza statale esclusivain materia di ordinamentocivile e penale e, comunque,eccederebbe i limiti dellacompetenza legislativaconcorrente regionale inmateria di professioni.L’intera legge regionalesarebbe infine illegittima perillegittimità consequenzialederivata.2. Va preliminarmentedichiarata l’inammissibilitàdell’intervento in giudizio dellaFederazione Italiana AgentiImmobiliari e Professionali.A prescindere dalla tardivitàdell’intervento, è decisivo alriguardo il rilievo che neigiudizi di legittimitàcostituzionale promossi in via

principale non è ammessa,secondo la costantegiurisprudenza di questaCorte, la presenza di soggettidiversi dalla parte ricorrente edal titolare della potestàlegislativa il cui atto è oggettodi contestazione (si vedano,tra le tante, le sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49 del 2003). Mentre del tuttoimproprio è il riferimentodell’interveniente ai principiaffermati da questa Corte neigiudizi di ammissibilità delreferendum, avuto riguardoall’evidente diversità di taligiudizi rispetto a quelli dilegittimità costituzionale in viaprincipale.3. Nel merito, la questione èfondata.Non vi è dubbio che la leggeregionale impugnata, istitutiva,come risulta dalla sua stessarubrica, di un registroregionale degli amministratoridi condominio, vada ricondottaalla materia delle professioni,appartenente alla competenzalegislativa concorrente delleregioni, ai sensi dell’art. 117,terzo comma, dellaCostituzione.È altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principiifondamentali – non essendonestati, sino ad ora, formulati deinuovi – debbano esserericavati dalla legislazionestatale in vigore

18Periti e Perizie

Page 19: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

(sentenza n. 353 del 2003).Al riguardo, pur mancandonella legislazione statale unadisciplina generale delleprofessioni, dalla normativavigente – e segnatamentedall’art. 2229, primo comma,del codice civile, oltre chedalle norme relative allesingole professioni - può trarsiil principio, affermato in piùoccasioni da questa Corte conriferimento alle professionisanitarie, che l’individuazionedelle professioni, per il suocarattere necessariamenteunitario, è riservata allo Stato,rientrando nella competenzadelle regioni la disciplina diquegli aspetti che presentanouno specifico collegamentocon la realtà regionale.Esula, pertanto, dai limiti dellacompetenza legislativaconcorrente delle regioni inmateria di professionil’istituzione di nuovi e diversialbi (rispetto a quelli istituitidalle leggi statali) perl’esercizio di attivitàprofessionali, avendo tali albiuna funzione individuatricedelle professioni preclusa in quanto tale, alla competenza regionale.Questa Corte non può, infine, omettere di rilevare chel’intera legge regionale, sipone in inscindibileconnessione con ledisposizioni specificamenteimpugnate dal ricorrente.

Pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizionidella legge impugnata devono essere dichiarateillegittime per illegittimitàconsequenziale.Restano assorbiti gli ulterioriprofili di incostituzionalitàdedotti dal ricorrente.

Per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara l’illegittimitàcostituzionale degli artt. 2,commi 2 e 3, e 3 della leggedella Regione Abruzzo 19novembre 2003, n. 17(Istituzione del registroregionale degli amministratoridi condominio);dichiara, ai sensi dell’art. 27della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimitàcostituzionale in viaconsequenziale delle restantidisposizioni della medesimalegge.Così deciso in Roma, nella sede della Cortecostituzionale, Palazzo dellaConsulta, il 28 settembre2005.

Annibale MARINI, RedattoreGiuseppe DI PAOLA,CancelliereDepositata in Cancelleria il 30 settembre 2005. Il Direttore della Cancelleria

19Periti e Perizie

50 ANNI… ED ANCORA DI PIU’Il Collega Alfio Fiorini ha festeggiato, in quel di Man-

tova, i primi 50 anni di Attività di Tecnico Caseario.

Nella bella cornice del Circolo “La Rovere”, con i

Consiglieri Corossi e Taccia, abbiamo onorato questo

nostro Iscritto insieme a personaggi importanti del

territorio, parenti ed amici.

Molto toccanti, oltre che interessanti, gli interventi

che, via via, si sono susseguiti per illustrare i dieci lu-

stri professionali del festeggiato, dai suoi esordi, ai

giorni nostri. “De visu” abbiamo potuto constatare

(ma non vi erano dubbi nel merito), la grande stima

da tutti nutrita nei confronti del nostro Alfio Fiorini.

Tra l’altro, l’ambito nel quale opera, è importantissi-

mo trattandosi di alimentazione e, nello specifico, del

comparto caseario. Con tutte le problematiche che

oggi affliggono anche il settore zootecnico e dei rela-

tivi derivati, occorrono veramente, passione, espe-

rienza, capacità ed intuizione per poter garantire il

proprio autorevole benestare sulla produzione con-

trollata, effettuata, ovvero, periziata.

Nel pubblicare immagini ed un articolo sull’avveni-

mento edito dalla stampa locale, auguriamo al caro

Collega Alfio Fiorini, di meritare ancora, per molti an-

ni, l’esercizio della professione con quella voglia e

quella vitalità che lo fanno apparire un giovane leone

neofita, pronto ad attraversare il mare della vita.

“Ad multos annos”, caro Alfio!

Il Presidente ed i Consiglieri

Page 20: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

20Periti e Perizie

Mazzini idealista e critico d’arte a Genova

ARTE

Giuseppe Mazzini e la grande pittura

europea, che Genovaci propone nelle sale

di Palazzo Ducale

VITTORIA COLPI Se non si fosse tantoadoperato per l’unitàd’Italia, conoscendo ilcarcere, l’esilio ed il viverenascosto sotto falso nome,Mazzini sarebbe oraricordato come saggista ocome critico d’arte. Forseun po’ troppo aspro versochi non gli andava a genio(leggi Verdi, in quanto diidee monarchiche).Diversamente, che criticosarebbe stato? Questa riflessione emergedurante la visita alla bellamostra “Romantici eMacchiaioli”. Giuseppe Mazzini e lagrande pittura europea, cheGenova ci propone nellesale di Palazzo Ducale, nelbicentenario della nascitadel suo concittadino e perl’occasione ammantate diun caldo giallo ocra che si

sposa bene a tele e cornici.Nelle diverse sezioni della rassegna, inaugurata il 21 ottobre, si succedonoartisti dell’Ottocento, deiquali Fernando Mazzocca,curatore, vuole mostrareuna continuità di valori e di ideali, pur nelcapovolgimento delletecniche. Accompagnati inoltre dalle frasi tratte dagliinnumerevoli scrittimazziniani e riportate sullepareti della mostra,comprendiamo del tutto lafigura di Mazzini, non soloteso ad insurrezioni oall’apostolato repubblicano,ma soprattutto incline apromuovere unaeducazione civile e moralenel popolo di cui l’arte è ilcollante. Un’arte che nondeve esprimere solo la

bellezza delle forme insenso classico, come neilavori esposti di Appiani,Benvenuti o Bossi (il cui autoritratto è peraltrodi grande intensitàemotiva), ma che devecoinvolgere le coscienzenella ricerca della identitànazionale e della libertà daogni oppressione.Ecco allora l’opera diPelagio Pelagi cheimmortala CristoforoColombo in partenza nelsuo primo viaggio, il dipintodi Giacomo Trécourt “Lord Byron sulle spondedel mare ellenico”, omaggio alla partecipazionedel poeta all’insurrezionegreca, oppure “Morte di Leonida (Passodelle Termopili)” diMassimo d’Azeglio.Sono esempi di arte filtrata

Page 21: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

21Periti e Perizie

dalla storia, di cui grandeinterprete e con famaeuropea è Francesco

Hayez, definito da Mazzini“un grande pittoreidealista” e, con un toccodi populismo, “nato daparenti poveri”. Di Hayez, in mostra, oltre ai quadristorici degli anni venti etrenta, appaiono leimmagini sensuali di giovanidonne malinconiche,allegorie dell’ideapatriottica. L’esperienzatragica e vivificante dellaRepubblica romana del1949 rappresenta poi ilpunto di contatto tragiovani artisti come NinoCosta, Gerolamo Induno,

Eleuterio Pagliano ed altri,tesi a difendere la città e adocumentarne i fatti (come“Dimostrazione patriottica aRoma di Ippolito Caffi) e lapittura risorgimentale deimacchiaioli, rinnovata e piùaderente alla realtà con la“macchia”. Ma già la figuraieratica di Garibaldi irrompenella storia italiana. È Silvestro Lega, patriota emazziniano convinto, chefirma il “Ritratto diGiuseppe Garibaldi” del1861 e, sul finire dellamostra “Gli ultimi momentidi Mazzini morente” del

1872, quasi a suggellare il crollo dell’utopiarepubblicana. Tra le duedate, ed anche oltre, sisviluppa il mito delRisorgimento, celebratodall’arte macchiaiola natanei dibattiti al CaffèMichelangelo. Una mostra di grandeserietà e prestigio,corredata dal catalogoSkira, che la città diGenova con tanto orgoglioe con l’aiuto di sponsorpubblici e privati, offre al pubblico fino al 12febbraio 2006.

CORSI ARTE ANTIQUARIA

Anche quest’anno, dalla prestigiosa

Scuola diretta dalla Dott.ssa Bruna

Bodini, hanno conseguito il diploma

come consulenti tecnici, 18 corsisti,

tra i quali Francesca Pelagatti, Emilie

Anna Volka e Carlo Maria Catturini,

sono già iscritti al nostro Collegio

nella specialità Pittura Lombarda del-

l’Ottocento ed aree limitrofe; e Anna

Maria Bottura, Maria Antonia Civera,

Cinzia Pedroli, Elisabetta Solari ed

Agnese Zunini, nella specialità Cera-

mica Italiana del Settecento.

Ai nuovi Colleghi, i più calorosi auguri

di Benvenuto e di Buon Lavoro!

Page 22: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

Codice delle assicurazionee L166/92

LEGGI E CODICI

L’unica figura chepoteva garantire

l’interesse generale,era il terzo perito.

PATRIZIA CONCINA 13 anni, 6 mesi e 13 giorni.Tanto è durata la vita dellalegge 166/92. Iniziata nel1992, quando finalmente illegislatore, dopo anni diattese, riconobbe la funzionesociale dell’attività peritale, lavita della L 166/92 èproseguita, in un clima dicrescente ostilità e litigiosità acui il legislatore non ha saputoo voluto porre rimedio, se noncon una serie di incredibili egravissime amputazioni, che il2 settembre 2005 si sonoconcluse con la sua definitivaabrogazione: “sono… abrogati…r) la Legge 17 febbraio1992, n. 166;” (art. 354 CdA).Nel Codice delle Assicurazioni(art. 156 – 157 – 158 – 159– 160)* troviamo ben pocacosa di quell’impiantolegislativo che, attraverso laregolamentazione della figuraprofessionale del terzo-perito,aveva enfatizzato il diritto, giàriconosciuto dal Codice Civile,ad un giusto risarcimento incaso di sinistro stradale.La legge 166/92,introducendo una serie diincompatibilità, riconosceva difatto, che sia il riparatore, cheil mediatore che l’impresaassicuratrice, potevano avereun interesse privatonell’accertamento e stima deldanno e pertanto vietava lorol’attività peritale e viceversa.

L’unica figura che potevagarantire l’interesse generale,era il terzo-perito, non avendoalcun interesse personalediretto nella stima. Una tariffaprofessionale avrebberappresentato la soglia minimaal di sotto della quale ilcittadino non avrebbe potutoragionevolmente avereprestazioni di qualità, che peril prodotto peritale era unacombinazione di competenzae “terzietà”. I risultatidisastrosi delle iniziativeportate avanti dalle impreseassicuratrici, in collaborazionecon le OOAA degliautoriparatori, per arginarel’incontenibile aumento delcosto del sinistro, le cuiconseguenze sulle tariffe RCAsono sotto gli occhi di tutti,hanno ampiamente dimostratoche il legislatore aveva benindividuato il problema. Precisiamo, l’attività peritalecontinua ad essereregolamentata ed al perito èchiesta “diligenza, correttezzae trasparenza” ma la sua“terzietà” non è più così bendefinita come lo eranell’impianto precedente enon è più prevista alcunatariffa professionale.Si direbbe quasi che il nuovoimpianto legislativo si uniformiad una realtà, di fatto giàconsolidata, purtroppo, con il

consenso della stragrandemaggioranza delle associazioniperitali, che vede ormai ilperito coinvolto, suomalgrado, in logichetransattive che non glipossono che essere estranee.Una realtà di mercato chevede prevalere l’interesse diuna parte sull’interessegenerale. Una parte, la cuiunica vera preoccupazione,sembra essere ilcontenimento di quei costigestionali che, diversamentedal costo del sinistro, nonsono compensatidall’aumento, quasiautomatico, delle tariffe RCA.Appare evidente, quindi, chel’unico soggetto veramenteinteressato ad unosvuotamento della L 166/92non era certamente il perito,né tanto meno il cittadino, mal’impresa assicuratrice, piùche mai intenzionata a fruiredi una figura professionalelibera da impedimenti di leggee disposta, pur di lavorare, afarsi carico di mansioni, comequella liquidativa, che non glicompetono e che hannodefinitivamente minato l’unicapossibilità di riscattarsi da unasudditanza economica edintellettuale vergognosa!!!

* testo integrale del documento in www.attivitaproduttive.gov.it

22Periti e Perizie

Page 23: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

23Periti e Perizie

Direttore Responsabile:Massimo Nardi ([email protected])

Vice Direttore Responsabile:Gino Attilio Timo ([email protected])

Redattore Capo: Marco Lorenzo Bessi ([email protected])

Comitato di Redazione:Marisa Addomine([email protected])Ruggero Grassi([email protected])Silvio Pastafiglia ([email protected])Antonio Timo ([email protected])

Studio grafico: Areaimmagine snc (MI) Stampa: Mecenate LitograficaReg. Trib. Milano n. 579 del 7.8.1987

Gli articoli firmati non impegnano la Rivista

ma solo gli Autori

SIAMO PRESENTI SU INTERNET DIGITANDOWWW.COLLEGIOLOMBARDO.IT

Page 24: New PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI … · 2018. 4. 9. · PERIODICO TRIMESTRALE DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI ... Certificazione per punteggi

Consulenze & Perizie in:Alimentazione / Prodotti derivati

Legno / ArredamentoAbbigliamento / Tessili / Pellicceria / Pelletteria

Meccanica / Elettricità / Tecnologie inerentiChimica / Combustibili / Industrie estrattive

Automezzi / Infortunistica stradaleCarta / Stampa / Editoria

Edilizia / Vetro / Ceramica / ImpiantisticaTurismo / Ospitalità / Spettacolo

Attività marittime / Aeree / TrasportiTecnica assicurativa

Organizzazioni aziendaliPreziosi

Lingue EstereServizi tributari e amministrativi

Gestione beni immobiliBelle arti / Antiquariato

Attività grafologicheMedici / PsicologiArgenteria antica

Promotori immobiliari

COLLEGIOLOMBARDOPERITI ESPERTICONSULENTIC.so Vittorio Emanuele II, 30Milano Tel. 02 76001882

02 76022636Fax 02 780165

e-mail: [email protected]