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Relatore: Dott. Ing. M. Cristina Soru Normativa in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori Ai sensi D.L.gs. 81/08 (e successive modificazioni e integrazioni)

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Page 1: Normativa in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori · 2019-02-27 · D.Lgs 17 marzo 1995 n. 114: Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione

Relatore: Dott. Ing. M. Cristina Soru

Normativa in materia di

sicurezza e della salute dei lavoratori

Ai sensi D.L.gs. 81/08 (e successive modificazioni e integrazioni)

Page 2: Normativa in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori · 2019-02-27 · D.Lgs 17 marzo 1995 n. 114: Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione

LE FONTI

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FONTI INTERNAZIONALI

Sono quelle che discendono dalle organizzazioni

riconosciute in campo internazionale quali l’OIL,

l’organizzazione internazionale del lavoro.

Hanno valore come raccomandazioni o come valori di

riferimento.

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FONTI COMUNITARIE

Sono rappresentate dalle direttive comunitarie, le quali, dopo

un periodo di transizione, diventano obbligatorie anche in

caso di non recepimento

Le direttive sono norme della comunità europea

pubblicare sulla GUCE e diventano sicuramente

obbligatorie quando vengono recepite nella GURI

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FONTI STATALI

FONTI NEGOZIALI

LE FONTI NORMATIVE NEGOZIALI SONO RAPPRESENTATE DAI

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DAI REGOLAMENTI

AZIENDALI.

LE FONTI DI ORIGINE STATALE SONO RAPPRESENTATE DALLE NORME

GIURIDICHE IN VIGORE PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE O

EMANATE DA UFFICI PUBBLICI.

TALI FONTI NON HANNO TUTTE LO STESSO VALORE, TANTO CHE SE ALCUNE DI

ESSE ENTRANO IN CONTRASTO (COSA NON RARA) OCCORRE PRESTARE

ATTENZIONE AD OTTEMPERARE A QUELLE DI MAGGIOR VALORE

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6

COSTITUZIONE – LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGI (Statali e regionali) DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI

DPR DPCM

DECRETO INTEMINISTERIALE

DECRETO MINISTRO

DECRETI DIRETTORIALI

CIRCOLARI

CODICE PENALE CODICE CIVILE

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LA PIRAMIDE NORMATIVA

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QUADRO NORMATIVOScala gerarchica delle fonti del diritto

• Costituzione

• Codice penale e Codice civile

• Leggi ordinarie dello Stato

• Decreti legislativi, Decreti Presidentedella Repubblica

• Decreti Ministeriali

• Leggi Regionali

* Circolari ministeriali e regionali7

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QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della

Costituzione.

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e

regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse

generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che

spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento

della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una

speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

Costituzione della Repubblica Italiana (estratti)

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Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività

pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al

risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a

evitare il danno.

Art. 2060 - Del lavoro

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive,

intellettuali, tecniche e manuali [secondo i principi della carta del lavoro].

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure

che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei

prestatori di lavoro.

Codice Civile

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili

apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al

soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a

un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.Art. 582 - Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una

malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni……Art. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da

sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della

circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è

della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di

una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni

dodici.

Codice Penale

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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Art. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la

reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a L. 1 milione.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno sei mesi o della multa da L.

400.000 a L. 2 milioni; se è gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della

multa da L. 1 milione a L. 4 milioni.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme

sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della

multa da L. 480.000 a L. 1.200.000; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione

da sei mesi a due anni o della multa da L. 1.200.000 a L. 2.400.000.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più

grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione

non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e

secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano

determinato una malattia professionale.

Codice Penale

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro.

DPR 7 gennaio 1956, n. 164: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle

costruzioni

DPR 19.03.1956 n. 303: Norme per l'igiene del lavoro

DPR 20.03.56 n. 320: Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in

sotterraneo.

DPR 20.03.56 n. 321: Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei

cassoni ad aria compressa.

DPR 20.03.56 n. 322: Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

nell'industria della cinematografia e della televisione.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

DPR 20.03.56 n. 323: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli

impianti telefonici.

D. M. 12.08.1958: Istituzione del registro degli infortuni.

D. M. 12.03.1959: Presidi medico chirurgici per cantieri e lavori in

sotterraneo.

L. 17.10.1967, n. 977: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

L. 20.05.1970, n. 300: Statuto dei lavoratori.

L. 30.12.1971, n. 1204: Tutela delle lavoratrici madri.

D.M. 18.04.1973: Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la

denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

D.M. 13.05.1978: Sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori nell’industria

estrattiva contro le radiazioni ionizzanti.

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Decreto Ministeriale 28 settembre 1990: Norme di protezione dal contagio

professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private.

Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277: Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,

n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,

fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.

212.

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle direttive

89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,

90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,

99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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D. LGS. N° 626 DEL 16 SETTEMBRE 1994

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della

salute dei lavoratori durante il lavoro.

• Stabilisce obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori;

• Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli

agenti chimici;

•Individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;

• Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei

lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive;

• Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte

dei lavoratori;

• Prescrizioni relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici

(rumore);

• Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai

rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

• Protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il

lavoro“.

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D.Lgs 17 marzo 1995 n. 114: Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di

prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230: Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467,

84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

D.L.vo 25 novembre 1995 n. 624: Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla

salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva

92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a

cielo aperto o sotterranee.

D.M. 14 maggio 1996: Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica,

ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto.

D.M. 15 maggio 1996: Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle

attività di travaso di autobotti e ferrocisterne.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459:

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,

93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri relative alle macchine.

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: Attuazione della direttiva

92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di

sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: Attuazione della direttiva 92/57/CEE

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri

temporanei o mobili.

D.L.gs 25 novembre 1996 n. 645: Recepimento della direttiva 92/85/CEE

concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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D.M. 10 dicembre 1996: Regolamento concernente l’impiego del benzene e i suoi

omologhi nelle attività lavorative.

Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10: Attuazione delle direttive 93/68/CEE,

93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.

Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997: Individuazione dei contenuti minimi

della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di

lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione.

D.M. 17 gennaio 1997: Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della

direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52: Attuazione delle direttive 92/32/CEE,

concernente classificazione, imballaggio ed etichettature delle sostanze pericolose.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

L. 12.03.1999, n. 68: Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

D.L.vo 04.08.1999, n. 345: Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla

protezione dei giovani sul lavoro.

D. Lgs. 4 agosto 1999, n.359: Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica

la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per

l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

D.Lgs. 26.11.1999, n. 532: Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma

dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999 n. 25.

Decreto Ministeriale del 19 marzo 2001: Procedure di prevenzione incendi

relative ad attività a rischio di incidente rilevante.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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D. L.gs 25.02.2000, n. 93: Attuazione della Direttiva 97/23 in materia di

attrezzature a pressione.

Circolare 16 giugno 2000, n.40: Partecipazione del RLS alla gestione della

sicurezza.

D. L.gs 2.02.2001, n. 25: Attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la

direttiva 85/374/CEE, in materia di responsabilità per danno da prodotti

difettosi.

Decreto 7 febbraio 2001: Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di

attrezzature a pressione.

L. 22 febbraio 2001, n. 36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizione a

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di

tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge

8 marzo 2000, n. 53.

Decreto Ministeriale del 2 maggio 2001: Criteri per l'individuazione e l'uso dei

dispositivi di protezione individuale (DPI) e di sostanze pericolose.

D.M. 16 maggio 2001, n. 293: reca il "Regolamento di attuazione della direttiva

96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate

sostanze pericolose“.

D. Lgs. 11 giugno 2001, n.488: Ministero della Sanità - Regolamento recante criteri

indicativi per la valutazione dell'idoneita' dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni

ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462: Regolamento di semplificazione del

procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione

contro le scariche atmosferiche di dispositivi di messa a terra di impianti

elettrici ed impianti elettrici pericolosi.

D. Lgs. 14 febbraio 2002: Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed

integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla

sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Decreto 7 settembre 2002: Ministero della Salute. Recepimento della

direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze

e preparati pericolosi immessi in commercio.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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Decreto 30 settembre 2002: Ministero delle Attività Produttive. Secondo

elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente

l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di

protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente

esplosiva.

D. L.gs 14.03.2003, n. 65: Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE

relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati

pericolosi.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del

Piano sanitario nazionale 2003-2005. Riferimenti a INQUINAMENTO,

SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA,

ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235: Attuazione della direttiva 2001/45/CE

relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da

parte dei lavoratori.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti

di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della

popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, e magnetici generati a

frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz.

D.M. 27 aprile 2004: Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto 7 gennaio 2005: Ministero dell'Interno. Norme tecniche e procedurali per la

classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

Page 25: Normativa in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori · 2019-02-27 · D.Lgs 17 marzo 1995 n. 114: Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005: Linee Guida

per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4,

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Deliberazione del Senato 23 marzo 2005: Senato della Repubblica. Istituzione di una

Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare

riguardo alle cosiddette «morti bianche».

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187: Attuazione della direttiva 2002/44/CE

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei

lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Decreto 27 gennaio 2006: Ministero dell'Interno. Requisiti degli apparecchi, sistemi di

protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della

direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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Decreto 28 febbraio 2006: Ministero della Salute. Recepimento della direttiva

2004/74/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva

67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze

pericolose.

Decreto 13 marzo 2006: Ministero delle Attività Produttive. Elenco riepilogativo di

norme europee armonizzate adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, concernente l'attuazione della direttiva

90/396/CEE sugli apparecchi a gas.

Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195: Attuazione della direttiva 2003/10/CE

relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257: Attuazione della direttiva 2003/18/CE

relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione

all'amianto durante il lavoro.

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Deliberazione 18 ottobre 2006: Senato della Repubblica. Istituzione di una

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul

lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».

Circolare 3 novembre 2006, n. 1733: Ministero delle Infrastrutture. Articolo

36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante: «Misure urgenti per il contrasto

del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Decreto 27 novembre 2006: Ministero dello Sviluppo Economico. Quarto

elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della

direttiva n. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007: Linee

guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale.

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Deliberazione 14 marzo 2007: Senato della Repubblica. «Istituzione di una

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro,

con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"».

Decreto 12 Luglio 2007, n. 155: Ministero della Salute. Regolamento

attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti

cancerogeni.

Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.257: Attuazione della direttiva

2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative

all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi

elettromagnetici).

Decreto 7 dicembre 2007: Ministero dello Sviluppo Economico. Quinto

elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della

direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

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Decreto 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento recante il riordino delle

disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno

degli edifici.

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La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare un testo unico

sulla sicurezza.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D. Lgs. esce sulla GU del 30 aprile 2008 in concomitanza con la festa del 1

maggio. Entra in vigore il 15 maggio 2008

Decreto Legislativo 3 agosto 2008, n. 106:

Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

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DANNI DA LAVORO

31

INFORTUNI SUL LAVORO: Evento lesivo

da causa violenta in occasione di lavoro

MALATTIE PROFESSIONALI: Patologia

dovuta alla esposizione prolungata ad

agenti nocivi presenti nell’ambiente di

lavoro

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DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 APRILE 2008 N°81

MODIFICATO DAL

DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 AGOSTO 2009 N° 106

Costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e

prevenzione da tutti i rischi sul lavoro

Comprende quasi tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la

sicurezza sul lavoro, assorbendole e abrogandole

E’ costituito da 306 articoli (in 13 Titoli) e 51 Allegati (l’Allegato III è diviso in due

parti).

Prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e

private

Il D. Lgs n. 81/2008 NON contiene alcune normative

particolari, per le quali vigono altri decreti

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STRUTTURA DEL D. LGS. 81/08

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III GESTIONE DELLA

PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO IILuoghi di lavoro

TITOLO IIIUso delle attrezzature

di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale

TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili

TITOLO VSegnaletica di salute e sicurezza

sul lavoro

TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei

Carichi

TITOLO VIIAttrezzature munite di Video Terminale

Titolo VIII Agenti Fisici

Titolo IXSostanze pericolose

Titolo XEsposizione ad Agenti

biologici

Titolo XIProtezione atmosfere

esplosive

Titolo XIIDisposizioni diverse in

materia penale

Allegati dal I al LI

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ALLEGATO I: Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione

dell’attività imprenditoriale

ALLEGATO II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di

lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

ALLEGATO IIIA: Cartella sanitaria e di rischio

ALLEGATO IIIB: Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei

lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

ALLEGATO IV: Requisiti dei luoghi di lavoro

ALLEGATO V: Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di

prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro

emanazione

ALLEGATO VI: Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO VII: verifiche di attrezzature

ALLEGATO VIII: Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di

attrezzature di protezione individuale

ALLEGATO IX: Senza titolo ( elenco norme di buona tecnica e distanze di sicurezza

elettrica)

ALLEGATO X: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma

1 lettera a) (definizione di cantiere temporaneo o mobile)

ALLEGATO XI: Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la

salute dei lavoratori di cui all’articolo 100, comma 1 (definizione PSC)

STRUTTURA DEL D. LGS. 81/08

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ALLEGATO VII: verifiche di attrezzature

ALLEGATO VIII: Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di

attrezzature di protezione individuale

ALLEGATO IX: Senza titolo ( elenco norme di buona tecnica e distanze di sicurezza

elettrica)

ALLEGATO X: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma

1 lettera a) (definizione di cantiere temporaneo o mobile)

ALLEGATO XI: Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la

salute dei lavoratori di cui all’articolo 100, comma 1 (definizione PSC)ALLEGATO XII: Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99ALLEGATO XIII: Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiereALLEGATO XIV: Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavoriALLEGATO XV : Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobiliALLEGATO XV.1: Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2ALLEGATO XV.2: Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere, di cui al punto 2.1.1ALLEGATO XVI: Fascicolo con le caratteristiche dell’operaALLEGATO XVII: Idoneità tecnico professionaleALLEGATO XVIII: Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

STRUTTURA DEL D. LGS. 81/08

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ALLEGATO XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissiALLEGATO XX:A Costruzione e impiego di scale portatiliB Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

ALLEGATO XXI: Accordo Stato, regioni e province autonome per lavoratori addetti a

lavori in quota

ALLEGATO XXII: Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

ALLEGATO XXIII: Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

ALLEGATO XXIV: Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXV: Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

ALLEGATO XXVI: Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

ALLEGATO XXVII: Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad

indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio

ALLEGATO XXVIII: Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e

per la segnalazione delle vie di circolazione

ALLEGATO XXIX: Prescrizioni per i segnali luminosi

ALLEGATO XXX: Prescrizioni per i segnali acustici

ALLEGATO XXXI: Prescrizioni per la comunicazione verbaleALLEGATO XXXII: Prescrizioni per i segnali gestualiALLEGATO XXXIII: Senza titolo ( Rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico)

STRUTTURA DEL D. LGS. 81/08

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ALLEGATO XXXVIII: Valori limite di esposizione professionale

ALLEGATO XXXVIX: Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza

sanitaria

ALLEGATO XL: Divieti

ALLEGATO XLI: Senza titolo ( Norme EN analisi atmosfera di lavoro)

ALLEGATO XLII: Elenco di sostanze, preparati e processi

ALLEGATO XLIII: Valori limite di esposizione professionale

ALLEGATO XLIII: Valori limite di esposizione professionale

ALLEGATO XLIV: Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare

la presenza di agenti biologici

ALLEGATO XLV: Segnale di rischio biologico

ALLEGATO XLVI: Elenco degli agenti biologici classificati

ALLEGATO XLVII: Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

ALLEGATO XLVIII: Specifiche per processi industriali

ALLEGATO XLIX: ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

ALLEGATO L: (articolo 293, articolo 294, comma 2 lettera d), articolo 295, commi 1 e

2) (atmosfere esplosive)

ALLEGATO LI: (articolo 293, comma 3) atmosfere esplosive - segnale di avvertimento

per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

STRUTTURA DEL D. LGS. 81/08

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• «PREVENZIONE»: il complesso delle disposizioni o misure necessarieper evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute dellapopolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

• «SALUTE»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, nonconsistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

• «LAVORATORE»: persona che, indipendentemente dalla tipologia

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione

di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche

al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi

gli addetti ai servizi domestici e familiari

• «DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il

lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,

ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DEFINIZIONI

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• «ATTREZZATURE DI LAVORO»: qualsiasi macchina, apparecchio,

utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e

componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di

un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

• «DIRIGENTE»: persona che, in ragione delle competenze professionalie di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incaricoconferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attivitàlavorativa e vigilando su di essa;

• «PREPOSTO»: persona che, in ragione delle competenze professionali

nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione

delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

• «SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI»: insiemedelle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzatiall’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per ilavoratori;

DEFINIZIONI

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• «RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali ……. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

• «RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA»:

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto

concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

• «SORVEGLIANZA SANITARIA»: insieme degli atti medici, finalizzati alla

tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione

all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di

svolgimento dell’attività lavorativa;

• «MEDICO COMPETENTE»: medico in possesso …..dei titoli e dei

requisiti formativi e professionali …, che collabora, secondo quanto

previsto …, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi è …

per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti …

DEFINIZIONI

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R = F x M

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno

nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o

agente oppure alla loro combinazione;

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinata fattore avente

il potenziale di causare danni

R = valore del rischio incendio

F = frequenza di accadimento di un incendio valutata in un determinato arco di tempo

M = magnitudo del danno ipotizzabile

DEFINIZIONI

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IL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE

42

DATORE DI

LAVORO

VALUTAZIONE

DEIRISCHI

RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

PREVENZIONE E

PROTEZIONE

MEDICO

COMPETENTE

DIRIGENTI E

PREPOSTI

RAPPRESENTANTE

DEI

LAVORATORI PER

LA SICUREZZA

LAVORATORI

SORVEGLIANZA

SANITARIA

FORMAZIONE E

INFORMAZIONE

DOCUMENTO DI

VALUTAZIONE EI

RISCHIPROCEDURE DI

SICUREZZA

MONITORAGGIO

AGGIORNAMENTO DEL

PIANO DI SICUREZZA

(in progress)

CONTROLLO CONTINUO

DA PARTE DEL

MANAGEMENT

RIUNIONI PERIODICHE

ANNUALI

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ACCORDI STATO - REGIONI

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

FORMAZIONE PER L’USO DELLE

ATTREZZATURE

21/12/2011

21/12/2011

22/02/2012

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ACCORDI STATO - REGIONI

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE DI BASE

4 ORE

FORMAZIONE SPECIFICA• AZIENDE A RISCHI BASSO 4 ORE• AZIENDE A RISCHI MEDIO 8 ORE• AZIENDE A RISCHI ALTO 12 ORE

CODICI ATECO

AGGIORNAMENTO: 6 ORE OGNI 5 ANNI

PREPOSTI: FORMAZIONE LAVORATORI PIU’ CORSO DA 8 ORE

DIRIGENTI: CORSO DA 16 ORE

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ACCORDI STATO - REGIONI

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CHE ASSOLVONO ALLA CARICA DI RSPP

• AZIENDE A RISCHI BASSO 16 ORE• AZIENDE A RISCHI MEDIO 32 ORE• AZIENDE A RISCHI ALTO 48 ORE

CODICI ATECO

AGGIORNAMENTO: OGNI 5 ANNI

• AZIENDE A RISCHI BASSO 6 ORE

• AZIENDE A RISCHI MEDIO 10 ORE

• AZIENDE A RISCHI ALTO 14 ORE