norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - estratto ... · norme sulla sicurezza nei luoghi...

22
Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. ART. 2 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, … Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari , e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; … b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento; c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione … d) medico competente ART. 3 -Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo ; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori .

Upload: others

Post on 29-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1)- Estratto da DLgs 626/94 -

ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

ART. 2 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, … Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; …b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento; c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione …d) medico competente

ART. 3 -Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratoriovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Page 2: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (2)- Estratto da DLgs 626/94 -

ART. 5 - Obblighi dei lavoratori 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza …e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; …h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

Art. 93 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori - I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;

Page 3: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

DM 363/98

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DECRETO 5 agosto 1998, n. 363. (G.U. n. 246 del 21 ottobre 1998)

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1. Campo di applicazione e particolari esigenze 1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2. Soggetti e categorie di riferimento 3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. …4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. 5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Page 4: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

DM 363/98

Art. 5. Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa. 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6. Formazione ed informazione1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Page 5: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

Reagentario

STRUTTURA DEL LABORATORIO

Posti disponibili: ca. 50Numero di banconi: 8Numero di cappe: 7

CappeUscite

di sicurezza

LavaocchiEstintoriDocce di sicurezza

Page 6: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

RISCHIDA ATTIVITà IN LABORATORIO

CHIMICO

Sostanze tossiche

Sostanze combustibili

Termico

Meccanico

Elettrico

Page 7: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

CronicaTossicità

Acuta

Sostanze combustibiliInfiammabiliFacilmente infiammabiliEsplosive

TermicoAlte Temperature

Basse temperature

Elettrico

Folgorazione

Meccanico

Oggetti taglienti,vetro

Cadute, traumi

Page 8: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

Classificazione del rischio chimico

Classificazione delle sostanze pericolose• esplosive• comburenti• facilmente infiammabili• tossiche• nocive• corrosive• irritanti• altamente infiammabili• altamente tossiche• pericolose per l’ambiente• cancerogene• teratogene• mutagene

Ad ogni sostanza corrisponde: uno o più simboli di pericolosità (riportati sull’etichetta)una scheda di sicurezza

Page 9: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

SIMBOLI DI PERICOLOSITà (1)

Page 10: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

SIMBOLI DI PERICOLOSITà (2)

Page 11: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

SIMBOLI DI PERICOLOSITà (3)

Page 12: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

Schede di sicurezza

Nelle schede di sicurezza devono essere riportate:misure in caso di fuoriuscita accidentalemanipolazione e stoccaggiocontrollo della esposizione e protezione individualeproprietà chimico-fisichestabilità e reattivitàinformazioni tossicologicheinformazioni ecologicheidentificazione del preparato e società produttricecomposizione/informazione sugli ingredientiidentificazione dei pericolimisure di primo soccorsomisure antincendioconsiderazioni sullo smaltimentoinformazioni sul trasportoinformazioni sulla regolamentazione (frasi R ed S)altre eventuali informazioni

Page 13: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

FRASI r (RISCHIO)

Page 14: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

FRASI s (SICUREZZA)

Page 15: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

COMBINAZIONI FRASI r E s

Page 16: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

Come proteggersi dal

rischio chimico

1. Usando il BUONSENSO2. Utilizzando i dispositivi di protezione individuali:

CAMICE IN COTONE, GUANTI E OCCHIALI(anche quando si faccia uso di occhiali da vista)

3. Operando SOTTO CAPPA ogni qual volta si utilizzino sostanze volatili potenzialmente tossiche o si preveda lo sviluppo di fumi tossici

4. Consultando le SCHEDE DI SICUREZZA delle sostanze con le quali si prevede di venire in contatto durante lo svolgimento di ogni singola esperienza di laboratorio

5. Annotando le FRASI R ed S sul QUADERNO DI LABORATORIO, prima di svolgere ciascuna esperienza

6. Considerando PERICOLOSA, a titolo precauzionale, ogni sostanza di cui NON SI CONOSCANOperfettamente le proprietà

Page 17: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

Come proteggersi dal

Rischio fisico

1. Usando il BUONSENSO2. Utilizzando con attenzione la VETRERIA,

eliminando prontamente il materiale incrinato o eventuali frammenti di vetro ed EVITANDO DI FAR LEVA sul vetro, quando lo si manipola

3. MUOVENDOSI CON CAUTELA all’interno del laboratorio, evitando di correre, di compiere movimenti bruschi, ecc., soprattutto quando ci si sposta tenendo in mano dei prodotti chimici

4. Tenendo conto dei possibili rischi derivanti da operazioni svolte sotto PRESSIONE o in depressione (es. pompe da vuoto) oppure ad ALTA TEMPERATURA (es. surriscaldamento, scoppi, incendi provocati dall’uso di fiamme libere, ecc.)

5. Tenendo conto che i SOLVENTI VOLATILI possono sviluppare pressioni non trascurabili e possono essere facilmente infiammabili

6. FISSANDO sempre le APPARECCHIATURE IN VETRO con gli apposito sostegni (es. inserendo le beute da vuoto sui sostegni appositi, prima di utilizzarle)

Page 18: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

L’OCCHIO è soggetto ai seguenti rischi:

Meccanicourtischeggevetro

Chimicovaporiliquidipolveri

L’OCCHIO è esposto a molti pericoli!

DEVE ESSERE PROTETTO

Page 19: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

Come prevenire gli incendi

• Non lasciare MAI fiamme libere incustodite • Non usare fiamme libere per riscaldare liquidi

infiammabili• Prima di accendere una fiamma, allontanare tutte le sostanze infiammabili dalle vicinanze

• Non eliminare solventi organici attraverso gli scarichi dei lavandini

• Se si avverte odore di gas, segnalarlo IMMEDIATAMENTE e spegnere tutte le fiamme libere

Interventi in caso di incendio

• Se il fuoco si è sviluppato in un piccolo recipiente, COPRIRLO con un recipiente più grosso, in modo da soffocare le fiamme

• Se l’incendio è di dimensioni più estese, intervenirecon COPERTE ININFIAMMABILI o con gli ESTINTORI opportuni

• NON utilizzare ACQUA per spegnere incendi originatisi da apparecchiature elettriche

Page 20: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

NORME per lo smaltimento dei rifiuti

I rifiuti delle operazioni di laboratorio vanno smaltiti come segue:

• le soluzioni contenenti METALLI PESANTI vanno raccolte in appositi contenitori

• analogamente si procede per i SOLVENTI ORGANICI

• le soluzioni contenenti METALLI LEGGERI (Na, K, Ca, Mg), che non sono dannosi per l’ambiente possono essere gettate nello scarico del lavandino, in flusso d’acqua corrente

• le soluzioni di ACIDI e BASI, se diluite, possono essere scaricate nel lavandino in flusso di acqua corrente; altrimenti vanno gettate nel bidone di raccolta dei METALLI

• i VETRI vanno gettati negli appositi contenitori

Page 21: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

NORME GENERALI

• l’uso dei guanti va LIMITATO ai casi di reale necessità• non si esce mai dal laboratorio indossando i guanti• le aree di lavoro devono essere mantenute SGOMBRE E PULITE; eventuali versamenti devono essere immediatamente assorbiti ed eliminati• è severamente VIETATO FUMARE, BERE O MANGIARE in laboratorio • è PROIBITO effettuare esperimenti non autorizzati• NON ASSAGGIARE mai le sostanze chimiche e NON PRELEVARE mai liquidi mediante pipette, aspirando con la bocca• quando si apre un qualsiasi recipiente o si riscaldano provette, EVITARE di dirigerne l’imboccatura verso se stessi o altre persone• per annusare l’odore di una sostanza, NON AVVICINARE mai IL VOLTO al recipiente, ma dirigere i vapori verso il naso, aiutandosi con la mano• EVITARE di utilizzare quantità di reagenti superiori allo stretto necessario• NON aggiungere MAI ACQUA all’ACIDO• è VIETATO introdurre PIPETTE o CONTAGOCCE nelle bottiglie dei reagenti• al termine della giornata, PULIRE ACCURATAMENTE banconi, cappe e bilance e controllare che i RUBINETTI del gas e dell’acqua siano chiusi e che tutti gli STRUMENTI siano spenti

Page 22: Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto ... · Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 - ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente

Uso del quaderno di laboratorio

Al momento dell’ingresso in laboratorio ciascun studente dovrà essere munito di un QUADERNO DI LABORATORIO, a fogli numerati, sul quale, prima di ogni esperienza di laboratorio, lo studente dovrà ANNOTARE le frasi di rischio e di sicurezza relative alle sostanze con le quali viene a contatto, nonché i dispositivi di sicurezza necessari al corretto svolgimento delle diverse operazioni di laboratorio. Il quaderno dovrà essere VISTATO QUOTIDIANAMENTE dal docente del corso di laboratorio

NOTA BENE

A partire dal momento delle CONSEGNE, gli studenti sono PERSONALMENTE RESPONSABILI della DOTAZIONE di laboratorio depositata nel proprio armadietto; in caso di rottura o smarrimento di materiale ricevuto in dotazione, lo studente dovrà provvedere alla sua SOSTITUZIONE