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IMMOBILI STRUMENTALI DELLO STATO OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI E CONTENIMENTO DELLA SPESA Roma, 23 febbraio 2011 Audizione Camera dei Deputati Commissione VI – Finanze

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IMMOBILI STRUMENTALI DELLO STATOOTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI E CONTENIMENTO DELLA

SPESA

Roma, 23 febbraio 2011

Audizione Camera dei DeputatiCommissione VI – Finanze

A G E N Z I A D E L D E M A N I O 2

Indice

Ambito normativo

Perimetro di riferimento

Oneri manutentivi

Azione dell’Agenzia del demanio e risposta delle Amministrazioni

Considerazioni – Possibili linee di sviluppo

Appendice normativa

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Ambito NormativoIntroduzione

Le disposizioni recate dall’art. 2, comma 222, della legge 191/2009 costituiscono un’ulteriore fase dell’azione di contenimento della spesa afferente il funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, da conseguire mediante una azione di razionalizzazione, pianificazione e monitoraggio delle esigenze allocative e una connessa verifica della congruenza e funzionalità delle soluzioni prospettate rispetto alle effettive e reali esigenze.La significatività della norma risiede nella unificazione, a decorrere dal 2011, in capo ad un unico soggetto, l'Agenzia del Demanio - già preposto alla gestione degli immobili di proprietà dello Stato in uso alle Amministrazioni statali - delle funzioni di razionalizzazione degli spazi (di proprietà pubblica o privata), comunque utilizzati da dette Amministrazioni(*), dell’intero procedimento delle locazioni passive in qualità di Conduttore unico, nonché del coordinamento e del monitoraggio della spesa per gli interventi manutentivi.

(*) Compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri (fatta eccezione per i contratti di locazione dichiarati con apposito D.P.C.M. indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato) e le Agenzie, anche fiscali.

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Ambito NormativoIntroduzione (segue)

La previsione di misure sanzionatorie (nullità degli atti di locazione, segnalazione alla Corte dei Conti nel caso di inadempienza e riduzione lineare degli stanziamenti di spesa qualora non vengano rilasciati gli immobili eccedenti il proprio fabbisogno) che accompagnano la nuova disciplina, sottolinea il rilievo che il legislatore ha inteso attribuire alle predette misure nell’ambito della generale azione di contenimento della spesa pubblica. Viene avviato in tal modo un processo destinato a completarsi gradualmente e ad entrare a pieno regime entro un arco temporale di alcuni anni e il cui risultato è connesso ad un’azione coordinata di tutti i soggetti tenuti ad attivarsi sia sul piano della ricognizione degli spazi già in uso, sia su quello della programmazione del quadro esigenziale per le proprie attività istituzionali, sia in ordine agli adempimenti connessi al monitoraggio dei lavori manutentivi.Importante complemento al disegno di razionalizzazione degli usi e di contenimento della spesa è quello previsto dalla normativa in tema di ottimizzazione del patrimonio degli Enti previdenziali di cui al Decreto legge 31 maggio 2010, n°78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n°122.

Nello specifico, l’intervento normativo si sviluppa lungo le seguenti direttrici di fondo:

4 razionalizzazione degli spazi (sia di proprietà statale che privata) ad uso istituzionale delle Amministrazioni

4 contenimento del ricorso alle locazioni passive e individuazione dell’Agenzia del Demanio quale conduttore unico

4 contenimento e ottimizzazione delle risorse destinate alla manutenzione;4 competenze dell’Agenzia nel processo di razionalizzazione del patrimonio strumentale degli Enti

previdenziali

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O5

Seguendo un preciso percorso logico articolato in più fasi, la norma prefigura come preliminare rispetto all’intero processo operativo la razionalizzazione degli spazi allocativi a disposizione delle Amministrazioni sia a titolo di locazioni passive sia a titolo di usi governativi operando la riunificazione delle relative procedure, prima gestite separatamente da ciascuna Amministrazione.Tale attività viene a collocarsi e ad accompagnare un’operazione di riorganizzazione e riordino delle Amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, volta a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti attraverso una sostanziale riduzione degli uffici, una concentrazione delle funzioni istituzionali e una unificazione delle strutture logistiche.La razionalizzazione degli spazi che l’Agenzia del Demanio deve attuare si colloca in tale contesto di riordino che deve assecondare e perseguire in sinergia con le Amministrazioni interessate. A tal fine, queste ultime sono tenute a comunicare all’Agenzia del Demanio:

4 a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno: a) la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) la previsione triennale delle superfici dalle medesime occupate non più necessarie

4 entro il 30 giugno 2010 gli immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

Ambito Normativo Razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionale delle Amministrazioni dello Stato

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Sulla base dei dati pervenuti e di quelli disponibili in qualità di gestore dei beni di proprietà statale destinati a finalità governative, l’Agenzia provvede ad elaborare piani di razionalizzazione degli spazi finalizzati alla ottimizzazione delle risorse materiali e finanziarie. I piani si sviluppano attraverso documenti che, basandosi sui fabbisogni esposti dalle Amministrazioni e considerato il patrimonio statale a disposizione, propongono soluzioni di allocazione o riallocazione definendo l’arco temporale e gli ambiti territoriali comunque nell’ottica di una riduzione della spesa per locazioni passive ovvero una riduzione degli spazi in consegna per uso governativo.Si segnala il rilievo che il Legislatore ha attribuito al corretto ed esatto adempimento delle incombenze poste a carico dalle Amministrazioni, stante le pregiudizievoli conseguenze previste in caso di omissioni quali la segnalazione alla Corte dei Conti nonché la riduzione lineare degli stanziamenti di spesa delle Amministrazioni pari all’8% del valore di mercato dell’immobile utilizzato rapportato al periodo di maggior permanenza, qualora a seguito della razionalizzazione non vengano rilasciati gli immobili eccedenti il proprio fabbisogno.

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Ambito Normativo Razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionale delle Amministrazioni dello Stato (segue)

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Ambito Normativo Contenimento del ricorso alle locazioni passive e individuazione dell’Agenzia del Demanio quale “Conduttore unico”

Le previsioni relative alla razionalizzazione degli spazi si saldano e si coordinano con quelle riguardanti il riordino delle procedure relative alle locazioni passive.La nuova procedura, operativa a decorrere dal 1° gennaio 2011, individua nell’Agenzia del Demanio l’unico soggetto tenuto a stipulare per conto delle Amministrazioni i contratti di locazione passiva, qualora ad esito della processo di razionalizzazione degli spazi dovessero emergere concrete e improcrastinabili esigenze allocative da soddisfare tramite ricorso al mercato privato, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa.Resta in capo alle Amministrazioni l’individuazione, attraverso procedure selettive, degli immobili ritenuti idonei allo scopo, rispondenti non solo alle proprie esigenze allocative, ma anche conformi allo strumento urbanistico ed edilizio e dotati di impianti a norma.Sulla scorta dei fabbisogni triennali manifestati dalle Amministrazioni e verificata la corrispondenza dei medesimi con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, è previsto l’accentramento, in capo all’Agenzia del Demanio delle attività di:4 accertamento dell’esistenza o meno di idonei immobili di proprietà dello Stato e di quelli trasferiti ai

fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’art. 4 del D.L. 351/2001, da assegnare in uso4 congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’art. 1, comma 479, della L.

266/2005, individuati dalle medesime Amministrazioni tramite indagini di mercato, in coerenza con le proprie esigenze e con gli obblighi di contenimento della spesa pubblica

4 stipula dei relativi contratti di locazione o rinnovo di quelli sottoscritti dalle Amministrazioni e venuti a scadenza, qualora ne permanga il fabbisogno

4 consegna dei beni alle Amministrazioni interessate che assumono ogni responsabilità ed onere derivante dall’uso e dalla custodia degli immobili

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Al fine di rendere più stringenti dette previsioni, è sancita, oltre alla segnalazione alla Corte dei Conti, la nullità, dal 1° gennaio 2011, di ogni contratto di locazione stipulato direttamente dalle Amministrazioni destinatarie delle disposizioni. Alle stesse è richiesto, per l’immediata attivazione della nuova procedura, di trasmettere entro il 31 marzo 2011 la documentazione attinente alle istruttorie in corso per nuove locazioni passive o per rinnovi di contratti in scadenza nel 2011.Per consentire di adempiere agli obblighi derivanti dalla stipula dei contratti e, in primo luogo, al pagamento dei canoni di locazione, la norma ha previsto un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette Amministrazioni, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Bilancio dello Stato 2011.

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Ambito Normativo Contenimento del ricorso alle locazioni passive e individuazione dell’Agenzia del Demanio quale “Conduttore unico” (segue)

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Ambito Normativo Contenimento e ottimizzazione delle risorse destinate alla manutenzione

La manovra configurata dal comma 222, allo scopo di delineare un sistema organico di contenimento della spesa pubblica connessa al funzionamento delle Amministrazioni, contempla anche previsioni di coordinamento e monitoraggio, affidato all’Agenzia del Demanio, degli interventi manutentivi ordinari e straordinari realizzati sugli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato in qualità di usuarie e conduttrici. Rimane comunque inalterato il quadro delle competenze in materia di progettazione ed esecuzione delle opere e di attribuzione delle risorse in capo ad una pluralità di soggetti.In tale settore, la novella introdotta dal comma 222 conferma e rafforza le previsioni recate dai commi 618 e 619 dell’art. 2 della L. 244/2007, sanzionando i casi di inadempienza con la comunicazione alla Corte dei Conti.Nello specifico: 4 a decorrere dal 1° gennaio 2010, con cadenza semestrale le Amministrazioni dello Stato comunicano

all’Agenzia del Demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi, con i relativi oneri

4 gli importi comunicati costituiscono il tetto massimo degli stanziamenti per le singole amministrazioni, fermo restando i limiti fissati dal richiamato art. 2, comma 618, della L. 244/2007, poi modificati dal D.L. n. 78/2010, che ha stabilito che, a decorrere dal 2011, il limite previsto per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato, calcolato sulla base dei valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio

4 è prevista la possibilità di derogare ai predetti limiti di spesa, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in ogni caso le limitazioni non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Ambito Normativo Competenze dell’Agenzia nel processo di razionalizzazione del patrimonio strumentale degli Enti previdenziali

Nel corso degli ultimi anni si è venuto a definire uno specifico quadro normativo recante misure di razionalizzazione a carattere strutturale, nonché di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali in parallelo con il processo di riordino e di accorpamento degli Enti stessi e delle loro strutture. L’obiettivo di fondo perseguito dalle disposizioni è quello di conseguire risparmi di spesa, massimizzare le entrate ed assicurare una efficiente erogazione dei servizi (L. n. 244/2007; D.L. 78/2010).Il disegno unitario configurato si articola, in sintesi, nei seguenti punti di forza:4 ricognizione del patrimonio immobiliare degli Enti4 riunificazione delle funzioni e delle risorse umane e strumentali in sedi logistiche unitarie (polo

integrato del welfare)4 valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale4 impiego delle risorse destinate agli investimenti per l’acquisto di immobili condotti in affitto passivo

dalle Amministrazioni StataliIn questo contesto anche l’Agenzia del Demanio è chiamata, per specifici profili, a rivestire un ruolo e ad assumere funzioni in ragione delle sue competenze così come di seguito specificato.Gli Enti di Previdenza sono tenuti ad effettuare un censimento degli immobili di loro proprietà sia strumentali che in godimento a terzi. Tale attività di conoscenza è preliminare all’attività di razionalizzazione e di valorizzazione e i relativi esiti devono essere portati a conoscenza dell’Agenzia del Demanio. Sarà possibile in questo modo, per gli Enti, avere un quadro di riferimento completo per operare, relativamente ai beni strumentali, la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli stessi a cui l’Agenzia è chiamata a dare il proprio contributo.

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

La razionalizzazione degli spazi e la riunificazione delle funzioni è finalizzata alla creazione di poli logistici integrati quali modelli organizzativi destinati a costituire sedi logistiche uniche ospitanti sia gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che degli Enti previdenziali presenti sul territorio per offrire e facilitare la fruizione dei servizi pubblici ai cittadini perseguendo nel contempo obiettivi di risparmio. Le sedi possono essere rinvenute tra gli immobili strumentali di proprietà degli Enti ovvero attraverso piani di investimento per l’acquisto, la costruzione e la locazione di immobili idonei, previa verifica, in tale ultimo caso, dell’Agenzia del Demanio dell’impossibilità di utilizzare allo scopo immobili da dismettere da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. L’Agenzia è tenuta anche all’espressione di apposito parere di congruità del canone di affitto.Gli Enti previdenziali e assistenziali nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica sono tenuti a finalizzare le risorse finanziarie al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

a) riduzione dei costi di gestione e di locazione delle Pubbliche Amministrazioni; b) incremento dell’acquisizione di immobili in fitto passivo ad Amministrazioni statali o Enti

pubblici.A tal fine, si prevede che l’Agenzia del Demanio, sulla base delle risorse finanziarie individuate dagli Enti, indichi le esigenze emerse dai piani di razionalizzazione da soddisfare e identifichi gli immobili da acquistare a cura degli Enti. Successivamente l’Agenzia agisce secondo le procedure del conduttore unico.L’attuazione del disegno dovrà essere completata con i previsti Decreti interministeriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Ministero dell’Economia e delle Finanze), ad oggi non ancora emanati.

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Ambito Normativo Competenze dell’Agenzia nel processo di razionalizzazione del patrimonio strumentale degli Enti previdenziali (segue)

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Indice

Ambito normativo

Perimetro di riferimento

Oneri manutentivi

Azione dell’Agenzia del demanio e risposta delle Amministrazioni

Considerazioni – Possibili linee di sviluppo

Appendice normativa

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Perimetro di riferimentoIl perimetro di riferimento dell’azione dell’Agenzia, sulla base della norma in precedenza richiamata, ècostituito da:4 gli immobili di proprietà dello Stato4 gli immobili di proprietà di terzi (locazioni passive nell’attuale consistenza ed in quella prospettica

desunta dalla previsione triennale (2010-2012) dei fabbisogni allocativi e delle superfici non piùnecessarie

4 gli interventi manutentivi effettuati sia su immobili di proprietà dello Stato, sia su quelli di proprietàdi terzi, nonché l’ammontare dei relativi oneri

4 i beni di proprietà dei Fondi Immobiliari Pubblici

In merito ai Fondi Immobiliari Pubblici si rammenta che per esigenze straordinarie di finanza pubblica, tra il 2004 ed il 2005, sulla scorta di quanto previsto dalla legge 410/2001, il MEF ha realizzato due operazioni finalizzate alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, mediante la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare (Fondo Immobili Pubblici e Fondo Patrimonio Uno) ai quali è stata trasferita la proprietà di complessivi 428 immobili utilizzati da pubbliche amministrazioni con contestuale assunzione in locazione passiva (per 9+9 anni).

L’Agenzia svolge il ruolo di conduttore unico per la gestione degli immobili apportati nei fondi disciplinato attraverso un contratto di servizi oneroso stipulato con il MEF.

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Perimetro di riferimento (segue)

I dati riportati nel seguito del documento si riferiscono a quanto formalmente comunicato dalle Amministrazioni ai sensi dell’art.2 c.222 della L. 191/2009.Si evidenzia che ad oggi tuttavia non tutte le Amministrazioni hanno completato la trasmissione dei dati richiesti sia con riferimento alle occupazioni e alla previsione triennale dei fabbisogni (Ministero della Giustizia, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Interno limitatamente alla Polizia di Stato e ai Carabinieri per il territorio di Roma) sia in merito agli interventi manutentivi e all’ammontare dei relativi oneri (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti).In particolare inoltre per quanto riguarda l’aumento del fabbisogno allocativo sembrerebbe che le Amministrazioni non abbiano sempre indicato la totalità delle proprie esigenze. Al riguardo il Ministero della Difesa ha espressamente comunicato l’impossibilità di fornire nell’immediato tale dato. Infine si segnala che anche il dato complessivo relativo ai canoni di locazione corrisposti per le occupazioni di immobili di proprietà di terzi risulta parziale in quanto sono state riportate numerose occupazioni senza l’indicazione della relativa spesa ovvero per le quali non è possibile desumere se esista un regolare contratto ovvero se si tratti di occupazioni extracontrattuali.

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Perimetro di riferimento (segue)

* Include Agenzie fiscali e Monopoli

**

* * Per circa 2.500 occupazioni in immobili di proprietà di terzi non è stata indicato il canone/indennità corrisposto. Pertanto sulla base di una stima di massima èpossibile presumere che la spesa complessiva per locazioni passive si aggiri intorno a 800 ml – 850 ml euro

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Perimetro di riferimento (segue)

* Include Agenzie fiscali e Monopoli

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NB: Il grafico si riferisce ai fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni

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Perimetro di riferimento (segue)

76%

24%

55%

45%

Nei grafici che seguono è rappresentato il rapporto tra le occupazioni di immobili dello Stato e gli utilizzi di beni di proprietà di terzi. Pur essendo il numero di utilizzi quasi equivalente, i mq in uso in immobili di proprietàdello Stato sono nettamente superiori a quelli occupati in beni di proprietà di terzi / conferiti ai Fondi Immobili Pubblici. Ciò discende sia dalle particolari caratteristiche strutturali del patrimonio dello Stato (composto in prevalenza da immobili di rilievo storico – artistico e di ampie dimensioni) sia dalla gratuità dell’utilizzo degli stessi.

OCCUPAZIONI (N°)

SUPERFICIE LORDA IN USO

(MQ)

IMMOBILI DELLO STATO

IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI TERZI /FONDI IMMOBILI PUBBLICI

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O 18

Perimetro di riferimento (segue)

Occupazioni per le quali le Amministrazioni non hanno indicato la data di scadenza del contratto. Tali casi potrebbero pertanto riferirsi a occupazioni “extracontrattuali”.

Contratti scaduti ante 31/12/2010 per i quali sono in corso le verifiche tese ad accertare se si è in presenza di un rinnovo tacito ovvero se sia necessario stipulare un nuovo contratto

(*) Esclusi i fondi immobiliari pubblici FIP e Patrimonio Uno

(*)

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Indice

Ambito normativo

Perimetro di riferimento

Oneri manutentivi

Azione dell’Agenzia del demanio e risposta delle Amministrazioni

Considerazioni – Possibili linee di sviluppo

Appendice normativa

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Oneri manutentivi

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La gestione degli interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare dello Stato è affidata a una pluralità di soggetti e in primo luogo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per gli immobili di rispettiva competenza, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero della Difesa. Per quanto concerne l’aspetto economico-finanziario le singole Amministrazioni sono dotate di specifici capitoli di bilancio.Anche l’Agenzia del Demanio svolge un ruolo di rilievo nella gestione degli interventi manutentivi sul patrimonio amministrato, attraverso l’utilizzo di due specifici capitoli di spesa, rispettivamente destinati al finanziamento di interventi sul patrimonio dello Stato e di quello trasferito ai Fondi immobiliari FIP e Patrimonio Uno.In particolare l’Agenzia pianifica le scelte di investimento, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sui propri capitoli di spesa, focalizzando le scelte prioritariamente sul supporto alla razionalizzazione degli utilizzi dei beni statali, nel più ampio obiettivo generale di contenimento della spesa. Sotto il profilo realizzativol’Agenzia, a causa dell’esiguità delle proprie risorse interne, attua gli interventi edilizi programmati anche avvalendosi dei Provveditorati alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture, mediante la stipula di apposite Convenzioni.All’Agenzia, con la Finanziaria 2005 (art. 1 - cc. 446-448), è stato attribuito anche un generico ruolo di coordinamento del processo di gestione delle manutenzioni del patrimonio immobiliare dello Stato per la elaborazione di relazioni conoscitive per il MEF. La previsione normativa richiamata non ha però sortito gli effetti auspicati in quanto successivamente non sono state rese disponibili le necessarie leve operative.Tale ruolo è stato finalmente rafforzato dalle citate norme della Finanziaria 2010 (art. 2 – c. 222) che impongono obblighi di comunicazione alle Amministrazioni interessate in merito agli oneri manutentivisostenuti.

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Oneri manutentivi

* Include Agenzie fiscali e Monopoli

La tabella riporta le spese dichiarate da ciascuna Amministrazione, così come previsto dall’art. 2, c. 222, della legge 191/2009, relative al 1° semestre 2010 per interventi manutentivi effettuati sia su immobili di proprietàdello Stato, sia su quelli di proprietà di terzi a qualunque titolo detenuti (compresi quelli conferiti ai Fondi).

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** Il totale della spesa si riferisce ad interventi effettuati sia su immobili in uso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sia su quelli assegnati in uso governativo ad altre Amministrazioni

*** Non comprende la Corte dei Conti che allo stato non ha inviato comunicazioni

**

***

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Oneri manutentivi

(€e

mq)

Dal grafico seguente emerge che la spesa per interventi manutentivi aumenta notevolmente quando le Amministrazioni hanno in uso immobili demaniali in quanto vengono sostenuti anche gli oneri di manutenzione straordinaria.

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*

* Il totale della spesa si riferisce ad interventi effettuati sia su immobili in uso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sia su quelli assegnati in uso governativo ad altre Amministrazioni ** Il dato del Ministero della Difesa non è pienamente attendibile in quanto le spese si riferiscono sia agli interventi su beni del patrimonio dello Stato assegnati in uso governativo sia a quelli su immobili del Demanio militare

**

A G E N Z I A D E L D E M A N I O 23

Indice

Ambito normativo

Perimetro di riferimento

Oneri manutentivi

Azione dell’Agenzia del demanio e risposta delle Amministrazioni

Considerazioni – Possibili linee di sviluppo

Appendice normativa

A G E N Z I A D E L D E M A N I O 242424

Azione dell’Agenzia del Demanio e risposta delle Amministrazioni

A seguito della entrata in vigore dell’art. 2, comma 222, della legge 191/2009, l’Ente nel corso del 2010 ha svolto le seguenti attività:

4 inviate, nel mese di gennaio 2010 a tutte le Amministrazioni, precise istruzioni operative per la trasmissione dei dati relativi alla previsione triennale dei fabbisogni, alle superfici occupate non piùnecessarie nonché le informazioni relative agli immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo

4 inviate a tutte le Pubbliche Amministrazioni le indicazioni operative per l’invio delle informazioni richieste in merito agli interventi manutentivi oggetto del monitoraggio (trasmissione del format per l’invio dei dati; indicazione della tempistica per l’invio delle comunicazioni semestrali)

4 sensibilizzati più volte i soggetti interessati circa la rilevanza degli adempimenti prescritti dal Legislatore, in considerazione del mancato invio delle informazioni da parte delle Amministrazioni nei modi e nei tempi previsti (31 gennaio 2010 per la previsione triennale dei fabbisogni e 30 giugno 2010 per le occupazioni di immobili di terzi)

4 segnalato in data 11 novembre 2010 alla Corte dei Conti il parziale adempimento di alcune Amministrazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’art 2 comma 222

4 promossi con tutte le Amministrazioni dello Stato, sia a livello centrale che periferico, tavoli tecnici di lavoro volti all’individuazione di soluzioni migliorative in termini di spazi e di contenimento della spesa per locazioni passive, elaborando laddove in possesso dei dati anche taluni piani di razionalizzazione (Archivi di Stato, Agenzia delle Entrate, MIUR)

4 predisposto un applicativo informatico, a breve disponibile, che consentirà alle Amministrazioni di operare direttamente ai fini delle comunicazione dei fabbisogni allocativi e degli interventi manutentivi su una banca dati condivisa

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

4 attuate operazioni di risparmio della spesa per locazioni passive sia mediante l’ottimizzazione dell’utilizzo degli immobili dello Stato sia attraverso l’attività di valutazione tecnico- estimativa tesa alla verifica di congruità dei canoni di locazione

4 finanziati gli interventi edilizi strumentali all’attuazione di operazioni di razionalizzazione degli utilizzi delle Amministrazioni con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul capitolo di bilancio 7754 e 7755

4 sottoscritte 14 convenzioni con i Provveditorati alle Opere Pubbliche per l’esecuzione di lavori sia su beni di proprietà dello Stato sia su immobili conferiti ai Fondi Immobili Pubblici

4 predisposta la bozza di contratto di locazione e del relativo verbale di consegna che regola i rapporti tra la Proprietà e l’Agenzia del Demanio nonché gli obblighi e le responsabilità delle singole Amministrazioni utilizzatrici

4 comunicato alle Amministrazioni sulla base delle indicazioni della Ragioneria dello Stato il meccanismo di funzionamento del Fondo Unico e delineato la procedura per il pagamento dei canoni di locazione

4 fornite puntuali istruzioni operative sulle diverse fasi del processo, indicando alle Amministrazioni gli adempimenti da porre in essere al fine di consentire all’Agenzia del Demanio di provvedere alla stipula dei contratti di locazione

4 sensibilizzate le Amministrazioni sull’importanza della collaborazione delle stesse al fine di assicurare all’Agenzia del Demanio la conoscenza completa di tutte le occupazioni di immobili di proprietà terzi per i quali è necessario procedere alla stipula del contratto di locazione

Azione dell’Agenzia del Demanio e risposta delle Amministrazioni (segue)

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Azione dell’Agenzia del Demanio e risposta delle Amministrazioni Risultati conseguiti nell’anno 2010

L’azione posta in essere dall’Agenzia del Demanio congiuntamente alle Amministrazioni Statali, ha portato ad un contenimento dei costi per locazioni passive quantificabile in circa 17 milioni di euro mediante un utilizzo più razionale ed efficiente degli spazi. Detto risultato è stato conseguito sia mediante singole operazioni di razionalizzazione sia mediante piani più complessi che avranno effetti sul triennio 2010/2012. Le singole operazioni di razionalizzazione hanno riguardato:

4 la chiusura delle locazioni passive in virtù del trasferimento di uffici pubblici in immobili demaniali / appartenenti ai fondi immobili pubblici ovvero in funzione dell’individuazione sul mercato di soluzioni allocative meno onerose

4 l’abbattimento dei canoni di locazione passiva in virtù dell’accettazione da parte di talune proprietà di rinnovi contrattuali con riduzione del 10% del canone attualmente corrisposto, ovvero per effetto dell’attività di contrattazione dei canoni (negoziazioni) proposti dalle proprietà

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Azione dell’Agenzia del Demanio e risposta delle Amministrazioni Piani di razionalizzazione

L’azione dell’Agenzia del Demanio si sta concretizzando con la predisposizione di piani di razionalizzazione che non prevedono operazioni di ingegnerizzazione, compito che resta in capo alle Amministrazioni, bensì lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di tutte quelle attività volte alla ricerca di nuove soluzioni allocative finalizzate alla riduzione degli spazi in uso e/o al contenimento della spesa per locazioni passive. L’operato dell’Agenzia del Demanio, nell’ambito di tale attività, trova comunque un limite nell’assenza di disposizioni normative che definiscano standard tecnici per l’assegnazione degli spazi in uso alle Pubbliche Amministrazioni. A tal proposito va segnalato che il DM 14/03/2001, che stabiliva standard tecnici per le singole unità lavorative, è stato sospeso con DM 18/07/2001.Dall’esperienza fino ad ora maturata si può senz’altro affermare che le Amministrazioni non sono solitamente ben disposte a ridurre gli spazi in uso.Nell’ambito di tale scenario l’Agenzia del Demanio ha comunque avviato tavoli tecnici con le Amministrazioni riscontrando in primo luogo la resistenza da parte di queste ultime a porre in essere concreti piani di razionalizzazione che comportino la delocalizzazione degli uffici in zone periferiche e, pertanto meno onerose, sia per la lunghezza dei tempi di realizzazione sia per l’assenza di meccanismi premianti per le Amministrazioni più virtuose.Ulteriori criticità nell’attuazione dei piani di razionalizzazione si manifestano per la tempistica degli interventi edilizi da effettuare sugli immobili dello Stato al fine di renderli idonei alle esigenze logistiche delle Amministrazioni. Infatti le norme sui lavori pubblici prevedono tempi “incomprimibili” che spesso si dilatano a dismisura in presenza di riscorsi spesso avanzati anche per banali motivi formali per la complessità della gestione degli interventi affidati ai Provveditorati alle OO.PP.

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Azione dell’Agenzia del Demanio e risposta delle Amministrazioni Piani di razionalizzazione

L’Agenzia ha già avviato la predisposizione di piani di razionalizzazione a livello centrale e periferico. Tra questi si segnalano:

4Il Piano della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si caratterizza per l’individuazione di soluzioni logistiche (in alcuni casi anche attraverso la creazione di Poli Archivistici Interprovinciali) tese a soddisfare la particolare necessità di ampliamento degli spazi utilizzati (circa 40.000 mq) in considerazione dell’attività di raccolta ed archiviazione di documentazione sempre crescente negli anni. Attraverso tale piano sono stati contenuti i costi per locazioni passive per circa 2 milioni di euro

4Il Piano dell’Agenzia delle Entrate si basa sul recente progetto di riorganizzazione e rifunzionalizzazione interna dell’Agenzia, con la quale sono state istituite le Direzioni Provinciali. Tale piano ha comportato una rimodulazione nella distribuzione degli spazi, pur rimanendo immodificato a livello nazionale il numero complessivo dei mq occupati. Con tale piano sono stati contenuti i costi per locazioni passive per circa 6 milioni di euro

4Il Piano del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha come obiettivo quello di ottimizzare gli impieghi del patrimonio immobiliare assegnato all’Amministrazione nel Comune di Roma, mediante il rilascio di un immobile detenuto in locazione passiva (di circa 31.000 mq) ed una ridistribuzione delle funzioni centrali su tre Sedi principali (una di proprietà dello Stato e due conferite al Fondo Immobili Pubblici FIP). Attraverso tale piano sono stati contenuti i costi per locazioni passive per circa 6,2 milioni di euro.

4Il Piano del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione, con fondi stanziati dall’Agenzia del Demanio, di un’aliquota del Palazzo delle Finanze di Roma (sede centrale del MEF), al fine di allocarvi gli uffici e gli archivi dell’Ufficio Centrale del Bilancio attualmente in locazione passiva, con una riduzione di canoni e connessi oneri di gestione pari a circa 2,9 milioni di euro

Nell’ambito dei tavoli tecnici già avviati sono in corso di elaborazione ulteriori piani di razionalizzazione (Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –ISPRA, etc.)

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O 29

Indice

Ambito normativo

Perimetro di riferimento

Oneri manutentivi

Azione dell’Agenzia del demanio e risposta delle Amministrazioni

Considerazioni – Possibili linee di sviluppo

Appendice normativa

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Considerazioni – Possibili linee di sviluppo

La procedura delineata dalla nuova normativa ha avuto iniziale attivazione nel 2010 e prosegue, come visto, con le attività connesse al Conduttore Unico a partire dal 2011.E’ da tener presente che per l’Agenzia del Demanio i nuovi rilevanti compiti attribuiti vanno nel segno di definire la sua missione istituzionale, focalizzandola prioritariamente sulla funzione di property management ossia sull’attività di allocazione degli uffici pubblici e del soddisfacimento dei fabbisogni logistici. Tale ridefinizione si colloca in un contesto di riordino più ampio che ha visto, sempre nel corso dell’anno 2010, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (D.L. n. 4/2010 convertito con legge n. 50/2010) a cui sono stati attribuiti i compiti di amministrazione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata in precedenza assolti dall’Agenzia, nonché l’emanazione del D.Lgs. n. 85/2010 in materia di federalismo demaniale, che attribuisce immobili dello Stato non necessari per finalità istituzionali a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. In relazione ai nuovi compiti, l’attività finora sviluppata, sebbene intensa e rilevante, non consente ancora, stante il breve tempo di vigenza delle norme e la non sempre pronta ed esaustiva risposta delle Amministrazioni, una compiuta valutazione riguardo all’efficacia della manovra delineata rispetto agli obiettivi prefigurati, anche perchéil processo è appena avviato ed è destinato a giungere a pieno regime in un arco temporale pluriennale.Cionondimeno alcune riflessioni allo stato dell’arte sono già possibili sia con riferimento a problematiche immediatamente attuative, sia con riferimento a possibili sviluppi del processo riformatore in atto.La novella normativa rappresenta, senza alcun dubbio, un importante momento di svolta nell’azione di indirizzo dei comportamenti delle Amministrazioni pubbliche verso logiche più attente e rigorose nella occupazione / razionalizzazione degli spazi e nel conseguente contenimento della spesa pubblica.

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Considerazioni – Possibili linee di sviluppo (segue)

L’impianto delineato richiede, già nell’attuale assetto, uno sforzo applicativo e operativo di grande rilevanza oltre che per l’Agenzia del Demanio anche per le Amministrazioni destinatarie delle norme. A queste ultime, infatti, è richiesta una riconversione dei comportamenti e un nuovo approccio metodologico, che è ora chiamato a svilupparsi secondo linee di pianificazione e di programmazione supportate da una visione organizzativa e operativa di ampio respiro e da una laboriosa elaborazione pratica.Fatta eccezione per alcune Amministrazioni, il cui sforzo collaborativo ha portato a risultati di tutto rilievo, in linea generale si avvertono resistenze e difficoltà a superare schemi, impostazioni e comportamenti consolidatisi nel corso degli anni e a porsi in un’ottica radicalmente nuova di recupero di efficienza e di riduzione dei costi.E’ indubbiamente necessario del tempo per la piena percezione ed attuazione del cambiamento, ma è altrettanto necessario mantenere rigore e determinazione nel percorso intrapreso. Percorso che potrebbe trovare consolidamento e ulteriore sviluppo anche con integrazioni di natura normativa. Sotto un primo profilo potrebbe essere previsto un sistema premiale di vantaggio in termini economici per le Amministrazioni più virtuose e più sensibili nell’attuare i contenimenti della spesa in termini di razionalizzazione degli spazi e degli interventi manutentivi (per esempio in termini di assegnazione su diversi capitoli di spesa di una quota percentuale dell’economia realizzata). Ciò può costituire un incentivo e una convenienza anche per le altre Amministrazioni a muoversi con tempestività ed efficacia nella stessa direzione.

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A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Considerazioni – Possibili linee di sviluppo (segue)

Nell’ottica, invece, di un completamento sistematico del processo di gestione degli immobili in uso alle Amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l’opportunità di unificare e centralizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oggi attribuiti a diversi organi dell’Amministrazione statale. Ciò consentirebbe di procedere ad un oculato impiego delle risorse disponibili attuando la razionalizzazione degli interventi edilizi e manutentivi secondo moderne logiche di manutenzione programmata basate su criteri di priorità / convenienza, assicurando tempestività ed efficacia nonché contenimento della spesa.Infine, per quanto concerne la missione dell’Agenzia del demanio, anche la nuova normativa muove, come detto,nell’ottica di una focalizzazione sul settore immobiliare strumentale alle Amministrazioni pubbliche (usi governativi e locazioni passive).Anche sotto tale profilo, sembra opportuno un completamento di percorso in ordine alle competenze distintive nonché un definito chiarimento in termine di “identità” mentre non può non sottolinearsi l’esiguità della struttura a fronte dei nuovi impegnativi compiti.

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Indice

Ambito normativo

Perimetro di riferimento

Oneri manutentivi

Azione dell’Agenzia del demanio e risposta delle Amministrazioni

Considerazioni – Possibili linee di sviluppo

Appendice normativa

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Appendice normativaArt. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all’Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L’Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’ articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’ articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall’ articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all’ articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l’esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell’Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell’Agenzia. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l’Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

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Art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’ articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’ articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.6-bis. Restano escluse dall’applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.

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Appendice normativa (segue)

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Art. 1, commi 204-209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi. 205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione. 206. In sede di prima applicazione, il costo d’uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato. 207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure. 208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni. 209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208,sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l’anno 2008, la misura dell’1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Dall’attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010. 619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

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Appendice normativa (segue)

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Art. 8, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. 7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.».

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Appendice normativa (segue)