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1 PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E DELL’INSEGNANTE PER LE LESIONI AUTOCAGIONATE DALL’ALLIEVO TRACCIA La sedicenne Sempronia, studentessa presso il liceo scientifico statale della città di Alfa, si trova in gita scolastica a Roma insieme agli altri componenti della classe e sotto la guida e la sorveglianza del prof. Tizio. La comitiva studentesca alloggia presso l’albergo scelto dall’istituto scolastico e diretto dal Sig. Caio. Nella notte tra il secondo ed il terzo giorno della gita, Sempronia decide insieme ad un compagno di scuola di scavalcare il balcone della stanza da lei occupata e di raggiungere una terrazza posta allo stesso livello della medesima camera. La terrazza, tuttavia, si presentava priva di illuminazione, non protetta da alcun parapetto o da altri strumenti di contenimento e non segnalata. Non essendosi avvista della mancanza di protezione, Sempronia precipita nel vuoto da un’altezza di circa 12 m, riportando lesioni gravissime che la rendono totalmente invalida. Successivamente, i genitori di Sempronia comunicano al prof. Tizio, all’istituto scolastico ed all’albergatore l’intenzione di agire giudizialmente nei loro confronti per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore. Il candidato, assunte le vesti del legale del prof. Tizio, dell’istituto scolastico e del Sig. Caio, rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Il fatto Invito alla redazione del parere motivato

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PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO

SCOLASTICO E DELL’INSEGNANTE PER LE LESIONI AUTOCAGIONATE DALL’ALLIEVO

TRACCIA

La sedicenne Sempronia, studentessa presso il liceo scientifico statale della città di

Alfa, si trova in gita scolastica a Roma insieme agli altri componenti della classe e sotto

la guida e la sorveglianza del prof. Tizio. La comitiva studentesca alloggia presso

l’albergo scelto dall’istituto scolastico e diretto dal Sig. Caio.

Nella notte tra il secondo ed il terzo giorno della gita, Sempronia decide insieme ad un

compagno di scuola di scavalcare il balcone della stanza da lei occupata e di

raggiungere una terrazza posta allo stesso livello della medesima camera.

La terrazza, tuttavia, si presentava priva di illuminazione, non protetta da alcun

parapetto o da altri strumenti di contenimento e non segnalata.

Non essendosi avvista della mancanza di protezione, Sempronia precipita nel vuoto da

un’altezza di circa 12 m, riportando lesioni gravissime che la rendono totalmente

invalida.

Successivamente, i genitori di Sempronia comunicano al prof. Tizio, all’istituto

scolastico ed all’albergatore l’intenzione di agire giudizialmente nei loro confronti per

ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore.

Il candidato, assunte le vesti del legale del prof. Tizio, dell’istituto scolastico e del Sig.

Caio, rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla

fattispecie.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri

d'arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito

dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con

essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno

cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la

loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se

provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall'incapace.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento

è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver

potuto impedire il fatto.

Il fatto

Invito alla

redazione del

parere

motivato

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Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto

alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti,

può condannare l'autore del danno a una equa indennità.

Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cose in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che

provi il caso fortuito.

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui

che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 1173 c.c. Fonti delle obbligazioni.

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto

idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento

del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da

impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1227 c.c. Concorso del fatto colposo del creditore.

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è

diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono

derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando

l'ordinaria diligenza

GIURISPRUDENZA PERTINENTE AL CASO PROSPETTATO

Orientamento prevalente sulla prima questione nodale: Cass. n. 24739/2007

La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di

una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia

prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è

sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra

la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla

pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul

quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso

fortuito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio

l'impugnata sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità dell'albergatore

per i danni conseguiti ad un cliente, in dipendenza della caduta nella vasca da bagno,

priva di congegni antiscivolo e di maniglie di appoggio, mentre stava facendo la doccia,

3

malgrado la riconducibilità del fatto all'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c., in relazione al

quale il danneggiato aveva provato il nesso causale mentre l'albergatore non aveva

fornito la prova del caso fortuito).

Primo orientamento sulla seconda questione nodale: Cass. n. 2485/1958; Cass. n.

5268/1995

L'art. 2048 c.c. - contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e

maestri d'arte - trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri

un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione,

tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta

disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia

autoprocurato un pregiudizio (nella specie, una minore si era procurata lesioni

scivolando da un'altalena a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto

imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche

la responsabilità di questa, a norma dell'art. 2048 c.c., per "culpa in vigilando").

Secondo orientamento sulla seconda questione nodale: Cass. n. 8390/1995

La responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, prevista dall'art.

2048, comma 2, c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente

adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità

personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Detta colpa, peraltro, quando

si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha

procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza

dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la

dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.

Orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. S.U. n.

9346/2002

Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto

scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso

che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la

conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un

vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla

sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione

scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno

a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra

insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito

del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed

educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che

l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie

instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto

scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218

4

c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello

svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento

dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Orientamento conforme alla sentenza delle Sezioni Unite: Cass., n. 1769/2012

In tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti

ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di provvedere ad idonea

scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva

pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile

prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla

destinazione effettiva degli alunni. (Fattispecie relativa al danno alla persona riportato

da uno studente per l'uso improprio di una terrazza a livello della camera d'albergo

occupata dal danneggiato).

SCHEMA DEL PARERE MOTIVATO

Esordio: individuare gli istituti della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e

della responsabilità degli insegnanti per l’illecito commesso dagli allievi (art. 2048

comma 2 c.c.).

Analisi introduttiva degli istituti rilevanti: nozione, specie e ratio della responsabilità

da cose in custodia e della responsabilità degli insegnanti.

Prima questione nodale: occorre accertare la posizione dell’albergatore alla luce della

disciplina della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Orientamento prevalente sulla prima questione nodale: riportare la massima

individuata nei codici annotati – Cass. n. 24739/2007.

Parte motiva: sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2051 c.c. : relazione di

custodia – evento dannoso – nesso di causalità tra res custodita ed eventus damni.

In questa parte si

indicano le

questioni

implicate nella

vicenda descritta

Si consiglia di

attenersi al

seguente schema:

definizione con

eventuale

riferimento

normativo, ratio,

specie ed eventuali

classificazioni

caratteristiche

dell’istituto

Evidenziare il

principale

quesito o le

principali

questioni che

pone la traccia

Posizione della

giurisprudenza

Ragionamento

giuridico

5

Conseguenza: l’albergatore potrebbe essere ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. per

i danni provocati a Sempronia dall’intrinseca pericolosità della terrazza soggetta alla

sua custodia.

Seconda questione nodale: accertare se l’istituto scolastico ed il prof. Tizio debbano

rispondere dei danni sofferti da Sempronia in base alla disciplina prevista dall’art. 2048

comma 2 c.c.

Primo orientamento: riportare la principale massima individuata nei codici annotati –

Cass. n. 2485/1958 - Cass. n. 5268/1995.

Parte motiva: inserire l’argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale

riportata – Argomenti: interpretazione letterale restrittiva dell’art. 2048 c.c. – natura

eccezionale dell’art. 2048 c.c. – divieto di applicazione analogica – applicazione della

regola generale di cui all’art. 2043 c.c.

Conseguenza: indicare l’esito cui conduce l’applicazione della giurisprudenza

richiamata al caso concreto – il prof. Tizio e l’istituto scolastico risponderanno dei

danni subiti da Sempronia in base alla regola generale di cui all’art. 2043 c.c.

Secondo orientamento: riportare la massima individuata nei codici annotati – Cass. n.

8390/1995.

Parte motiva: inserire l’argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale

riportata: Argomenti: interpretazione estensiva dell’art. 2048 c.c. – argomento

equitativo.

Conseguenza: indicare l’esito cui conduce l’applicazione della giurisprudenza

richiamata al caso concreto – il prof. Tizio e l’istituto scolastico risponderanno dei

danni subiti da Sempronia in base alla disciplina delineata dall’art. 2048 comma 2 c.c.

Terzo orientamento: riportare la massima individuata nei codici annotati – Cass. S.U.

n. 9436/2002 – Cass. n. 1769/2012 .

Posizione della

giurisprudenza

Ragionamento

giuridico

Effetto

performativo

derivante

dall’applicazione

della massima

riportata

Seconda soluzione

Ragionamento

giuridico

Soluzione

accolta dalle

Sezioni Unite

della Corte di

Cassazione

Effetto

performativo

derivante

dall’applicazione

della massima

riportata

Effetto

performativo

derivante

dall’applicazione

della massima

riportata

Evidenziare

il principale

quesito o le

principali

questioni

che pone la

traccia

6

Parte motiva: inserire l’argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale

riportata: Argomenti: argomentazioni tratte da Cass. n. 15122/1979 e da Cass. n.

2012/1967 – argomento logico – interpretazione letterale del concetto di “fatto

illecito”- argomento sistematico – teoria del contatto sociale qualificato –

interpretazione letterale della nozione di “vigilanza”.

Conseguenza: indicare l’esito cui conduce l’applicazione della giurisprudenza

richiamata al caso concreto – l’istituto scolastico risponderà dei danni subiti da

Sempronia a titolo di responsabilità contrattuale in virtù del vincolo negoziale

instauratosi tra l’istituto stesso e l’allieva; il prof. Tizio risponderà dei danni subiti da

Sempronia in base alla disciplina della responsabilità contrattuale ai sensi degli artt.

1173 e 1218 c.c., in forza del contatto sociale esistente tra l’insegnante e la

studentessa.

Soluzione: Riepilogare gli orientamenti principali richiamati nel parere e le rispettive

soluzioni - L’albergatore risponderà dei danni subiti da Sempronia in base alla

disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.

Per quanto riguarda la posizione del docente accompagnatore e dell’istituto scolastico,

se il giudice adito accoglierà l’orientamento più risalente, per primo richiamato, questi

potrebbero essere ritenuti responsabili dei danni subiti da Sempronia ai sensi dell’art.

2043 c.c.; qualora il giudice adito dovesse aderire all’orientamento minoritario che

interpreta estensivamente l’art. 2048 comma 2 c.c., il prof. Tizio e l’istituto scolastico

risponderanno dei danni medesimi in base alla disciplina delineata dalla norma appena

citata; infine, qualora il giudice dovesse accogliere il terzo orientamento maggioritario,

per ultimo richiamato, riterrà l’insegnante responsabile dei danni subiti da Sempronia

in base alle regole della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c. in forza

dell’accoglimento della teoria del contatto sociale qualificato; l’istituto scolastico,

invece, sarà ritenuto responsabile a titolo contrattuale in forza del vincolo negoziale

instauratosi con l’iscrizione di Sempronia a scuola e con l’ammissione alla gita

scolastica.

SVOLGIMENTO

Il caso prospettato richiede, per la risposta ai quesiti che suscita, l’analisi di rilevanti

questioni attinenti agli istituti della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e

della responsabilità degli insegnanti per l’illecito commesso dagli allievi (art. 2048

comma 2 c.c.).

Prima di esprimere un parere motivato sulla questione che ci occupa, è opportuno

illustrare brevemente gli istituti indicati.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è prevista e disciplinata

dall’art. 2051 c.c.; la norma stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato

da cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito (cioè l’esistenza di un elemento

Ragionamento

giuridico

Effetto

performativo

derivante

dall’applicazione

della massima

riportata

Riepilogo dei

principali

orientamenti

riportati e

relative

conclusioni

Esordio:

individuazione

degli istituti

rilevanti nella

traccia

Cenni sulla

responsabilità

da cose in

custodia

7

estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di

imprevedibilità ed eccezionalità).

Giova sottolineare come la norma si riferisca al danno cagionato dalla “cosa” in ragione

della sua intrinseca pericolosità e non per effetto di un’attività del soggetto che

instaura con essa un relazione qualificata di custodia.

L’accento posto dalla disposizione de qua sul danno cagionato dalla cosa nonché sulla

prova del caso fortuito come unico caso di esonero da responsabilità per il custode, ha

portato la giurisprudenza prevalente a sostenere che l’art. 2051 c.c. individui un’ipotesi

di responsabilità oggettiva; pertanto, perché la stessa possa configurarsi in concreto, è

sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato e che

il custode non offra la prova contraria del caso fortuito, rimanendo a suo carico

l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno (Cass., n. 19045/2010).

L’art. 2048 comma 2 c.c. prevede la responsabilità dei precettori per l’illecito

commesso dagli allievi ed apprendisti, limitatamente al periodo in cui sono sotto la

loro vigilanza.

La fattispecie richiamata pone una presunzione iuris tantum di responsabilità, che

ammette la prova liberatoria “di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048 comma 3

c.c.).

Presupposto della responsabilità ex art. 2048 c.c. è, anzitutto, la capacità di intendere

e di volere dei minori soggetti alla vigilanza degli insegnanti; il requisito

dell’imputabilità, infatti, costituisce il criterio distintivo tra l’art. 2048 e l’art. 2047 c.c.:

se il danno è cagionato da un minore incapace, infatti, gli insegnanti risponderanno in

qualità di sorveglianti ex art. 2047 comma 1 c.c.

Per quanto riguarda il fondamento della responsabilità de qua, la giurisprudenza

assolutamente prevalente ritiene che l’art. 2048 c.c. configuri una forma di

responsabilità diretta, per fatto proprio: presupposto della stessa, infatti, non è solo la

commissione del fatto illecito da parte del minore, ma anche una condotta,

commissiva o omissiva da parte degli insegnanti, in violazione del dovere di vigilanza

(Cass. n. 20322/2005).

Gli istituti sopra esaminati assumono un’importanza fondamentale per stabilire se ed

eventualmente a che titolo i soggetti citati in giudizio dai genitori di Sempronia

debbano rispondere dei danni da questa sofferti per effetto della caduta dalla terrazza

dell’albergo in cui alloggiava durante la gita scolastica.

Appare opportuno, anzitutto, soffermarsi sulla posizione dell’albergatore, data

l’assenza di profili problematici circa l’individuazione e la qualificazione della sua

responsabilità.

Ed infatti, la giurisprudenza ritiene pacificamente che la responsabilità dell’albergatore

per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva

si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall’art. 2051 c.c., con la

conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato

fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato

l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o

Prima questione

nodale: la

posizione

dell’albergatore

Brevi cenni sulla

responsabilità degli

insegnanti

Orientamento

prevalente sulla

prima questione

nodale

8

potenziale degli oggetti e della condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini

dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito (Cass. n.

24739/2007).

Le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza prevalente succitata a ricondurre la

responsabilità dell’albergatore nell’ambito della disciplina delineata dall’art. 2051

appaiono pienamente condivisibili se si pone l’accento sulla ricorrenza, nel caso

specifico, di tutti i requisiti richiesti dalla norma de qua e sopra esaminati: la relazione

di custodia tra un soggetto ed una res, un danno cagionato dalla cosa ed il nesso di

causalità tra la res custodita e l’evento dannoso.

Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio, anzitutto, l’esistenza di una relazione

di custodia tra l’albergatore e la terrazza dell’albergo, caratterizzata, tra l’altro, da

un’intrinseca pericolosità, stante l’insidiosità del manufatto derivante dalla mancanza

di protezione e dalla carenza di segnalazioni e di illuminazione. La facile accessibilità

della terrazza dalla camera di Sempronia, dunque, ha reso possibile (e quindi causato)

l’evento lesivo costituito dalla caduta della minore, la cui condotta, per quanto

volontaria, non può essere qualificata come del tutto eccezionale o imprevedibile,

considerato che l’accesso alla terrazza non era impedito e non era oggetto di

dissuasione attraverso segnali. Il fatto volontario della vittima, dunque, non può essere

ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità dell’albergatore, salva la valutazione

della condotta negligente o imprudente di Sempronia come concausa del danno ai

sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c.

Di conseguenza, alla luce delle argomentazioni suesposte, l’albergatore sarà ritenuto

responsabile, in qualità di custode, per i danni riportati da Sempronia a seguito della

caduta della studentessa dalla terrazza dell’albergo. Il quantum del risarcimento,

tuttavia, potrà essere diminuito qualora il giudice riconduca la condotta volontaria di

Sempronia nell’ambito dell’art. 1227 comma 1 c.c.

E’ adesso possibile passare all’esame della seconda questione nodale del presente

parere, avente ad oggetto la qualificazione della responsabilità gravante sia sul prof.

Tizio - che, in qualità di accompagnatore, si trovava all’interno dell’albergo durante la

verificazione dell’evento lesivo – sia sull’istituto scolastico, in relazione ai danni che

Sempronia ha cagionato a se stessa.

A tal proposito, un risalente orientamento giurisprudenziale ha affermato che l'art.

2048 c.c. - contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri

d'arte - trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un

danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto

conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta disposizione, va

opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un

pregiudizio (Cass. n. 2485/1958; Cass. n. 5268/1995).

La struttura argomentativa di questa linea di pensiero può essere individuata sulla

base dei seguenti passaggi logici.

In primo luogo, la Corte di legittimità ha adottato un’interpretazione letterale

restrittiva dell’art. 2048 c.c.: ne deriva che l’ambito di operatività della norma de qua

Seconda

questione

nodale: la

responsabilità

dell’istituto

scolastico e del

docente

accompagna-

tore

Parte motiva

Conseguenza

Primo

orientamento

giurispruden-

ziale sulla

seconda

questione

nodale

Parte motiva

1)Interpretazione

letterale

restrittiva

dell’art. 2048 c.c.

9

appare limitato al solo caso in cui il minore, capace di intendere e di volere, cagioni un

danno ingiusto, non anche al caso in cui il minore procuri a sé una lesione, poiché lo

stesso testo legislativo prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e

non, invece, al minore che si sia autocagionato un pregiudizio.

Tale danno, invece, potrà trovare ristoro nell’art. 2043 c.c., secondo i principi generali

dell’illecito civile, nel caso in cui il precettore abbia omesso la dovuta vigilanza o le

necessarie misure cautelative, creando, così, le premesse per l’infortunio.

L’impossibilità di estendere l’applicabilità dell’art. 2048 c.c. alle autolesioni dell’alunno

deriverebbe, inoltre, dalla natura eccezionale della norma, la quale aggrava al

responsabilità dell’insegnante – in deroga alla natura ordinaria della disciplina dettata

dall’art. 2043 c.c. – disponendo una sostanziale inversione degli oneri probatori.

A riprova di tale assunto vi è la circostanza che il ricorso all’applicazione analogica di

una disposizione è consentito solo al fine di colmare una lacuna normativa che, nel

caso di specie, sarebbe assente, in quanto se l’art. 2048 c.c. si riferisce alle eterolesioni

dell’allievo, automaticamente le ipotesi di autolesione ricadono nella regola generale

dell’art. 2043 c.c.

Di conseguenza, nel caso di specie l’istituto scolastico ed il prof. Tizio potranno essere

ritenuti responsabili dei danni subiti da Sempronia in base alla regola generale di cui

all’art. 2043 c.c., per aver omesso la dovuta vigilanza circa le condizioni di sicurezza

della camera d’albergo in cui alloggiava la studentessa. I genitori di Sempronia,

pertanto, al fine di ottenere il risarcimento, dovranno provare la colpa dell’insegnante,

la quale non potrà presumersi ex lege.

Un secondo e più recente orientamento, invece, ampliando il significato dell’art. 2048

c.c., ha sostenuto che la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi

allievi, prevista dall'art. 2048 comma 2 c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla

presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è

quindi responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Detta

colpa, peraltro, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo

stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di

vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando

la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto (Cass. n. 8390/1995).

Il fondamento di tale linea di pensiero può essere rintracciato, anzitutto, in

un’interpretazione letterale estensiva dell’art. 2048 c.c. ed in particolare dell’obbligo di

vigilanza posto a carico dei precettori. In base a questa impostazione, infatti, il fatto

stesso che il minore si sia procurato un danno sarebbe indice di per sé di un difetto di

vigilanza. In altri termini, l’applicazione dell’art. 2048 c.c. alle autolesioni dell’allievo

sarebbe riconducibile all’obbligo di vigilanza dell’insegnante, posto non solo a tutela di

terzi, ma anche degli allievi affidati alla sua custodia.

Tale ricostruzione giurisprudenziale, inoltre, appare motivata da istanze garantistiche

ed equitative, in quanto volta ad agevolare l’onere probatorio del danneggiato,

circoscritto alla sola dimostrazione che il danno si fosse verificato durante le ore in cui

2)Natura eccezio-

nale dell’art. 2048

c.c.

Conseguenze

applicative

del primo

orientamento

Secondo

orientamento

giurispruden-

ziale

sulla seconda

questione

nodale

Parte motiva:

1)interpretazione

letterale estensiva

dell’art. 2048 c.c.

2)interpretazione

equitativa

10

il minore era affidato all’insegnante, restando in capo all’insegnante l’onere di

dimostrare di aver esercitato una sorveglianza diligente.

Di conseguenza, nel caso di specie l’istituto scolastico e il prof. Tizio saranno tenuti a

rispondere dei danni subiti da Sempronia ai sensi dell’art. 2048 comma 2 c.c.

E’ doveroso osservare, inoltre, che le Sezioni Unite, facendo proprie le ragioni del

primo orientamento giurisprudenziale richiamato, hanno composto il contrasto

interpretativo sorto in merito all’applicabilità dell’art. 2048 c.c. alla fattispecie in

esame, affermando, però, che nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la

responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale,

bensì contrattuale.

Ed infatti - affermano le Sezioni Unite - quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento

della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola,

determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto

l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui

questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di

evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; quanto al precettore dipendente

dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un

rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del

complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e

vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva

che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei

confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio

desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è

verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di

dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla

scuola né all'insegnante (Cass. S.U. n. 9346/2002).

I fondamenti giuridici su cui si basa tale linea di pensiero possono essere individuati

una serie di argomentazioni di ordine logico, letterale e sistematico, di seguito

riportate.

Da un punto di vista logico, la scelta di riferire l’applicabilità dell’art. 2048 c.c. ai soli

casi di eterolesione appare coerente con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in

riferimento all’art. 2047 c.c., rispetto al quale, come è stato sopra affermato, l’art.

2048 c.c. ha uguale ambito di applicabilità (Cass. n. 11245/2003).

Differenziandosi gli artt. 2047 e 2048 c.c. solo sotto il profilo della capacità di intendere

e di volere dell’autore del danno, infatti, sarebbe incongruo assoggettare le due norme

a regole diverse.

Sotto il profilo letterale, inoltre, giova sottolineare come l’art. 2048 c.c. ponga a carico

dei precettori una presunzione di responsabilità per i danni cagionati “dal fatto illecito

dei loro allievi ed apprendisti”: non può considerarsi fatto illecito, pertanto, il danno

recato dall’alunno a se stesso, posto che di fatto illecito in senso tecnico si può parlare

soltanto se il danneggiato ed il danneggiante sono persone diverse.

Conseguenze

applicative del

secondo

orientamento

Parte motiva

1)Argomento

logico

2)Argomento

letterale

Soluzione

accolta dalle

Sezioni Unite

della Corte di

Cassazione

11

Da un punto di vista sistematico, infine, occorre evidenziare che l’art. 2048 c.c. è stato

collocato dal legislatore nel Titolo IX del Libro IV del codice civile, che disciplina la

responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.

Secondo le Sezioni Unite, tuttavia, l’inapplicabilità dell’art. 2048 c.c. ai casi di

autolesione dell’allievo non comporta l’automatica estensione della regola generale di

cui all’art. 2043 c.c., ma la configurabilità di una responsabilità contrattuale a carico

della scuola e dell’insegnante nei confronti del minore.

La natura contrattuale del rapporto tra istituto scolastico e alunni, infatti, si fonda

sull’accoglimento della domanda di iscrizione e sulla conseguente ammissione

dell’allievo nella scuola, che determina l’instaurazione di un vincolo negoziale in forza

del quale la scuola assumerebbe, tra gli altri, l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e

sull’incolumità del minore, anche al fine di evitare che egli procuri un danno a sé

stesso.

La fonte dell’obbligazione dell’insegnante è stata ravvisata, invece, nel c.d. “contatto

sociale” qualificato. La relazione intercorrente tra l’insegnante e gli allievi, infatti, è tale

da ingenerare nella coscienza sociale un affidamento nell’adempimento, da parte del

primo, di specifici obblighi di protezione e di vigilanza in ragione della particolare

qualità da quest’ultimo rivestita. Ne deriva che il rapporto concretamente intervenuto

tra questi soggetti e l’affidamento che legittimamente riposto nei confronti degli

insegnanti integrano un fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e, in

particolare, a produrre un obbligo di protezione, la cui violazione integra una

responsabilità da inadempimento di un’obbligazione preesistente, in quanto tale

assoggettata alla disciplina di cui all’art. 1218 c.c.

Di conseguenza, nel caso di specie, l’istituto scolastico e il docente accompagnatore

saranno tenuti a risarcire i danni subiti da Sempronia a titolo di responsabilità

contrattuale ex art. 1218 c.c. Ciò comporta una presunzione di colpa dell’istituto e

dell’insegnante, i quali avranno l’onere di provare che l’inadempimento non c’è stato,

oppure l’assenza di colpa.

Occorre, infine, sottolineare che la posizione sopra esaminata è stata fatta propria da

una recente pronuncia della Corte di Cassazione, resa in un caso analogo a quello che

ci occupa.

La fattispecie prospettata alla suddetta Corte, infatti, riguardava il danno alla persona

riportato da uno studente per l’uso improprio di una terrazza a livello della camera

d’albergo occupata dal danneggiato. In tale occasione, la Corte di legittimità ha

affermato che, in tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli

allievi partecipanti ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di

provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica

preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della

documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di

provvedere alla destinazione effettiva degli alunni (Cass. n. 1769/2012).

3)Argomento

sistematico

4) la responsabi-

lità contrattuale

dell’istituto

scolastico e

dell’insegnante

Contatto sociale

Conseguenza

Orientamento

giurisprudenziale

conforme alla

pronuncia delle

Sezioni Unite

12

Le ragioni che hanno portato la Corte di Cassazione sopra citata ad estendere l’obbligo

di protezione e di vigilanza dell’istituto scolastico e del docente accompagnatore anche

nell’ipotesi di gita scolastica, sono, fondamentalmente, di ordine letterale.

Giova osservare, infatti, che l’art. 2048 comma 2 c.c., nel prevedere la responsabilità

dei precettori nel tempo in cui gli allievi sono sottoposti alla loro vigilanza, ha utilizzato

una formula ampia, così identificando detta responsabilità non soltanto durante lo

svolgimento dell’attività didattica in senso stretto, ma anche in altre occasioni in cui gli

allievi sono comunque affidati alla sorveglianza dei docenti, come la pausa della

ricreazione e le gite scolastiche.

Alla luce del richiamato orientamento delle Sezioni Unite e della recente pronuncia

sopra richiamata, pertanto, può affermarsi che sull’istituto scolastico e sui docenti

accompagnatori incombe l’obbligazione contrattuale di garantire l’incolumità

dell’alunno sia dinanzi alla scelta in sede di organizzazione del viaggio, sia al momento

della sua concreta fruizione.

Nel caso di specie, la peculiare connotazione della camera della vittima – che

verosimilmente non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta, della

struttura alberghiera all’atto dell’organizzazione del viaggio – avrebbe dovuto indurre il

docente accompagnatore a rilevare, mediante l’accesso alle camere stesse, il rischio

della facile accessibilità alla terrazza, per poi adottare le misure in concreto idonee alle

circostanze, come ad esempio la richiesta di sostituzione della camera con altra priva

di analoghe situazioni di pericolosità.

Il prof. Tizio e l’istituto scolastico, quindi, potrebbero essere ritenuti responsabili ex

art. 1218 c.c. per non aver adottato le misure idonee a scongiurare il pericolo di lesioni

derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e

tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche, salva la valutazione dell’apporto

causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Alla luce delle pregresse considerazioni, si può, pertanto, concludere, con riferimento

alla posizione del Sig. Caio, che, se il giudice adito accoglierà l’orientamento prevalente

in giurisprudenza e sopra richiamato, questi sarà ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c.

dei danni subiti da Sempronia in seguito alla caduta dalla terrazza dell’albergo da lui

custodito. Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’istituto scolastico e del prof.

Tizio, qualora il giudice adito accolga il primo e più risalente orientamento succitato,

costoro potrebbero rispondere dei danni subiti da Sempronia a titolo di responsabilità

extracontrattuale (art. 2043 c.c.); qualora il giudice adito aderisca al secondo e

minoritario orientamento, invece, applicherà in via estensiva l’art. 2048 comma 2 c.c.

Il prof. Tizio e l’istituto scolastico, pertanto, potrebbero rispondere dei danni subiti da

Sempronia in base alla disciplina delineata dalla norma de qua. Qualora il giudice,

infine, ritenga di aderire all’orientamento maggioritario, suffragato da una pronuncia

delle Sezioni Unite e recentemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità in un

caso analogo a quello prospettato, potrebbe ritenere l’istituto scolastico e il docente

accompagnatore entrambi responsabili, a titolo di responsabilità contrattuale ex artt.

1173 e 1218 c.c., dei danni subiti da Sempronia; la fonte della relativa responsabilità,

Parte motiva

Argomento

letterale

Conseguenza

Conclusioni

13

tuttavia, risiederà, rispettivamente, nel vincolo negoziale sussistente tra l’alunna e

l’istituto e nel contatto sociale qualificato intercorrente tra la stessa ed il docente.