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PONTEGGI
Made in Italy
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Fai una scelta!
?
Non è solo un problema di sicurezza
Ma soprattutto di consapevolezza
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Marca e modello
Articolo 135 - Marchio del fabbricante 1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Autorizzazione ministeriale - Libretto Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego …omissis... 2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente. …omissis... Articolo 132 - Relazione tecnica 1. La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
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seguito
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle Norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla Norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
Autorizzazione ministeriale - Libretto
Autorizzazione ministeriale CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N.29/2010 Quesito n. 1: In riferimento all'articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico''? Risposta: La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018, Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale.
ATTENZIONE
Fermo restando quanto chiarito nella Circolare si ricorda che non tanto ai fini sanzionatori, quanto ai fini dell’accertamento di responsabilità penale a seguito di un infortunio il giudice potrà tener conto degli obblighi posti da:
• lettera C dell’art.15-Misure generali di tutela del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. che prevede “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”
• lettera E del medesimo articolo che richiede “la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso”.
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Schemi tipo
Fuori Schemi tipo
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Fuori Schemi tipo
Fuori Schemi tipo
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Fuori Schemi tipo
Progetto Articolo 133 - Progetto 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. 2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione. 3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri (…)
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Basette
Appoggi
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Spine
Ancoraggi A CRAVATTA AD ANELLO/
GOLFARE A VITONE/ CONTRASTO
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Ancoraggi
A CRAVATTA Massima efficacia a condizione che si ancori a spallette o pilastri solide
Ancoraggi
AD ANELLO O GOLFARE Efficacia condizionata dal materiale e dalla struttura a cui si ancora
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Ancoraggi
Valori conformi art.131/81
Valori NON conformi
art.131/81
!
Ancoraggi
A VITONE Efficace, ma consentito - da libretto - solo su alcuni tipi di ponteggio
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Parapetti ponteggi metallici
H almeno 95 cm Tavola fermap. almeno 15 cm Apertura vert. < 60 cm
Parapetto di sommità
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Parapetto di sommità
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N.29/2010 Quesito n. 3: È possibile l’impiego di ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?
Risposta: (…) Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.
Parapetto di sommità
INDICAZIONI APPLICATIVE CONDIVISE
Riguardo all’utilizzo dei ponteggi come protezione dalla caduta dall’alto perimetrale a un solaio o a una copertura di un involucro edilizio, in riferimento alle pendenze prese a riferimento nella norma UNI EN 13374/2004, si ritiene che: - se l’inclinazione del solaio risulta avere una pendenza massima di 10° (18%), si ritiene che le sollecitazioni non siano superiori a quelle previste nelle normali condizioni d’uso del ponteggio e pertanto non sussistano di norma obblighi di calcolo, né speciali elementi valutativi; - se l’inclinazione del solaio risulta avere una pendenza superiore a 10° e inferiore a 30° (58%), nel caso si ritenesse da una attenta valutazione da parte del Coordinatore per la sicurezza e del Datore di lavoro che non comporti sollecitazioni ai parapetti e agli ancoraggi del ponteggio particolarmente aggravanti rispetto alle normali condizioni d’uso del ponteggio si possa: • ovviare al calcolo del ponteggio specificando nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nel Piano operativo di sicurezza (POS) o nel Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PiMUS), rispettivamente le motivazioni e gli accorgimenti intrapresi;
oppure • predisporre un progetto tipo per lo specifico modello di ponteggio che può essere replicabile su più opere;
- in tutti gli altri casi si rende necessario predisporre un progetto specifico.
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Intavolati in legno o metallici
ATTENZIONE: Tavole in legno poggianti sempre su 3 appoggi Mensole metalliche solo se ancorate ai traversi
Distanza intavolato-opera < o = 20 cm ovvero montante-opera di circa 15 cm max
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Scalette
!
Scalette
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Teli
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Mantovane parasassi
Deposito materiali
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Ponti a sbalzo
Ponti a sbalzo e Piani di carico
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Ponti su ruote (trabattelli)
Piano di scorrimento delle ruote livellato e carico del ponte sul terreno opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Ruote del ponte in opera saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. Verticalità dei ponti su ruote controllata con livello o con pendolino.
I ponti su ruote ancorati alla costruzione almeno ogni 2 piani IN ALTERNATIVA
se Ponti OMOLOGATI (da ex ISPESL o altri soggetti accred.), liberi fino a 8 m se all’esterno o 12 m all’interno.
Non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto.
Si ma…
…come montarli in sicurezza?
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Montaggio ponteggi
Soluzioni obsolete
Montaggio ponteggi
Soluzioni obsolete
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2001: Prime esperienze
Montaggio ponteggi
2001: Primi esperimenti
Montaggio ponteggi
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Montaggio ponteggi
Montaggio ponteggi
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Montaggio ponteggi
Montaggio ponteggi DPI di 3^categoria!!
IMBRAGATURA
CORDINI - FUNI
(eventualmente) PICCOLI AVVOLGITORI
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I DPI sono suddivisi in tre categorie
DPI terza categoria
• Sono destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi o di carattere permanente.
DPI prima categoria
• Sono destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità.
DPI di seconda categoria
• Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi e contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
DPI 3^CATEGOARIA D. Lgs. n.475/92 s.m.i.
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d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione
e) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto
f) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche
g) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalen-ti ad una temperatra d’aria non superiore a -50°C
DPI terza categoria:
• Attestato di certificazione CE
• Dichiarazione di conformità CE
• Controllo da parte di Organismo notificato
DPI prima categoria:
• Dichiarazione di conformità CE
DPI seconda categoria:
• Attestato di certificazione CE
• Dichiarazione di conformità CE
Documentazione attestante la conformità dei DPI
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Numero di identificazione dell’organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione di DPI di terza categoria.
Marcatura CE
Riferimento DPI anticaduta – Norme EN
• EN 358 Dispositivi di trattenuta:
• EN358 - EN813 Dispositivi di
posizionamento:
• EN 353 - EN 354 - EN 355 - EN 360 - EN 361 - EN 362 - EN 363
Dispositivi e sistemi anticaduta:
• EN 341 Dispositivi di discesa
• EN 795 Dispositivi di ancoraggio:
• EN 12841 Dispositivi di
regolazione su corde:
• EN1891 Corde da lavoro:
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DPI di arresto caduta
Gli elementi fondamentali per l’arresto in sicurezza della caduta libera sono:
forza di arresto
trasmessa al corpo < 6
kN
punto di ancoraggio
> 10 kN
tirante d’aria
necessario
evitare movimenti pendolari
posizione del corpo
dopo
DPI di trattenuta e posizionamento sul lavoro (conformi alla norma EN 358)
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DPI: Imbragature di Posizionamento
EN 358 EN 358 e EN 813
NON IDONEE PER IL MONTAGGIO DI PONTEGGI
DPI: Imbragature Anticaduta
EN 361
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DPI: Imbragature Anticaduta con Posizionamento
EN 361 e EN 358
DPI: Imbragature Anticaduta Complete
EN 361 – EN 358 – EN 813
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Solo in più eventualmente per maggior sicurezza EN 358 o EN 813
DPI: Imbragature per montaggio ponteggi
NECESSARIO ATTACCO DORSALE
EN 361: anticaduta
EN 361
DPI: Cordino di Posizionamento Regolabile
EN 358
ATTENZIONE: da utilizzare solo in caduta impedita o all’interno di un sistema anticaduta dissipato
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DPI: Cordino Semplice
EN 354
ATTENZIONE: da utilizzare solo in caduta impedita o con aggiunta di elemento dissipatore
DPI: Cordino con Dissipatore
EN 355
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DPI: Dispositivo Retrattile
EN 360
ATTENZIONE: NO retrattiti a fune metallica nel montaggio ponteggi
ATTENZIONE: Angolo di inclinazione -NO al piano
Nel montaggio
ponteggi
NO SI
Funi semistatiche EN1891
1,5 m caduta FC = ------------------- = 0,3
5 m corda
devono essere usate con fattore di caduta sempre < 0,3
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distanza tra il punto di ancoraggio e la sottostante superficie di impatto =
Cordino +
Dissipatore +
Persona +
Margine sicurezza
TIRANTE D’ARIA
D’ARIA
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Resta un problema: IL SALVATAGGIO !
Procedure di Salvataggio
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Procedure di Salvataggio
Ma che interessa a me seguire
l’evoluzione tecnica?
EVOLUZIONE TECNICA
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Art. 15 / TU - Misure generali di tutela. 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi…
Bernardi-CPTLucca
b) la programmazione della prevenzione…
Opera________
Progetto
(scelte
tecniche)
Opera________
Fascicolo di
manutenzione
per la sicurezza
Elaborato
coperture
Cantiere______
Piano
di sicurezza e
di coordinamento
Cantiere______
Impresa_______
Piano
operativo di
sicurezza
Cantiere________
PiMUS
Cantiere________
Strumenti di
coordinamento, di
controllo e di
monitoraggio
Verbali/Registro
Bernardi-CPTLucca
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
… e) la riduzione dei rischi alla fonte;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
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Art. 111/TU - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. …Omissis…
Parapetti provvisori per montaggio ponteggi
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Parapetti temporanei possono essere suddivisi in tre tipologie
1. Parapetti provvisori rispondenti alla norma EN 13374
2. Parapetti provvisori certificati dal produttore rispondenti alle norme generali - allegato IV punto 1.7.2.1.4 D.Lgs. 9 APRILE 2008, N. 81 e s.m.i.
3. Parapetto provvisorio previsto direttamente dal costruttore del ponteggio per uno specifico modello
Classe A - protezioni in grado di: • offrire un corrimano ad un persona che cammina longitudinalmente • arrestare un persona che sta camminando o cadendo verso la protezione Classe B - protezioni in grado di: • offrire un corrimano ad un persona che cammina longitudinalmente • arrestare un persona che sta camminando o cadendo verso la protezione • arrestare la caduta di una persona che sta scivolando su una superficie inclinata Classe C - protezioni in grado di: • arrestare la caduta di una persona che sta scivolando su una superficie a gradini inclinati
EN 13374 ‐ Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto, metodi di prova
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06 ottobre 2009
1 - EN 13374 ‐ Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto, metodi di prova
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Esempio tipo 1
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…Omissis… … 1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: 1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro; 1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; 1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. …Omissis…
ALLEGATO IV D.LGS.81/2008 s.m.i. – Requisiti dei luoghi di lavoro 2
Esempio tipo 2
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Esempio tipo 3
Parapetto provvisorio previsto direttamente dal costruttore del ponteggio per uno specifico modello
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Bernardi-CPTLucca
Il parapetto temporaneo deve essere
adoperato solo in fase di
montaggio/smontaggio del ponteggio
e non può essere sostituito in nessun
caso al parapetto previsto dal
costruttore e indicato
sull’Autorizzazione Ministeriale
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Bernardi-CPTLucca
Art. 131 / TU - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego …Omissis…
5. L’autorizzazione é soggetta a rinnovo ogni DIECI ANNI per verificare
l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico . 6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2
e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle
caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le
sedi di produzione.
Bernardi-CPTLucca
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Bernardi-CPTLucca
PROGRESSO TECNICO… PRIMI PASSI
… d) il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; …
(torniamo) Art. 15 / TU - Misure generali di tutela.
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Bernardi-CPTLucca
EVOLUZIONE TECNICA… ESPERIMENTI
Bernardi-CPTLucca
EVOLUZIONE TECNICA… LO STATO DELL’ARTE
Minore altezza montante superiore
Minore sollevamento dell’elemento dall’intavolato
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Bernardi-CPTLucca
Progresso tecnico
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Bernardi-CPTLucca
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e ricordati il Pi.M.U.S. !!
?
…se imparassimo a parlare in italiano…
= PIano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio
Documentazione • 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere
tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia
della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e
copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.),
in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’
ALLEGATO XXII del presente Titolo.
• 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere
subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello
schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del
calcolo.
D.Lgs.81/2008 Sezione V - art. 134
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Piano di montaggio, uso e smontaggio: CHI LO PREDISPONE
• Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona
competente un PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO, in
funzione della complessità del ponteggio scelto (136 comma 1).
• Dunque è responsabilità del DATORE di LAVORO predisporre il Piano
di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio:
– se è competente e ha le capacità tecniche lo predispone direttamente
– altrimenti si avvale di persona COMPETENTE, normalmente progettisti
ponteggio, ing. o arch. abilitato ex art. 133, preposti formati al montaggio uso
e smontaggio del poteggio o altra persona ritenuta dal Datore competente
• Il Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio è messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati (36 quater, comma 3)
Sanzione: datore di lavoro – dirigente Arresto fino a 3 mesi – ammenda da euro 258 a 1.032
Piano di montaggio, uso e smontaggio: QUANDO VA FATTO
• Ogni volta che si monta e
smonta un ponteggio? SI
indipendentemente dalla sua com-
plessità e dal lavoro da realizzare,
tanto in edilizia quanto in altri
settori lavorativi • Anche quando c’è un
progetto esecutivo del
ponteggio?
ad esso sarà integrato con le modalità di montaggio e smontaggio
Se SI LAVORA SOTTO AI 2 m. dal “PIANO STABILE”
SI
• Anche per castelli di carico ? se sono ATTREZZATURE di lavoro SI
• Anche per i trabattelli ?? NO perché i trabattelli sono nella
sez.VI-PONTI SU RUOTE, diversa
dalla sez.V-PONTEGGI FISSI che
prevede l’obbligo del PiMUS
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Nei cantieri in cui vengono impiegati ponteggi metallici deve essere tenuta
ed esibita copia del DISEGNO ESECUTIVO contenente:
Ex Art. 33 DPR 164/56
Disegno
Qualcosa di nuovo?
NON PROPRIO, solo in parte
• Generalità e firma del progettista, o del
responsabile di cantiere quando non c’è
l’obbligo del calcolo,
• Sovraccarichi massimi per mq di impalcato
• Indicazioni degli appoggi e degli ancoraggi
Sanzione: datore di lavoro – dirigente
Arresto fino a 3 mesi – ammenda da euro 258 a 1.032
Progetto
I ponteggi metallici di altezza superiore ai 20 m. e quelli NON conformi
agli schemi tipo del libretto necessitano di un PROGETTO ESECUTIVO
che comprende:
• “Calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate
dall’Autorizzazione ministeriale”
• “Disegno esecutivo”,
• “Quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi,
delle sollecitazioni e dell’esecuzione”
Il progetto va firmato da ingegnere o architetto abilitato
Sanzione: datore di lavoro – dirigente Arresto fino a 3 mesi – ammenda da euro 258 a 1.032
Ex Art. 32 DPR 164/56
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Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali
devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Ex Art. 17 DPR 164/56
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
Deposito di materiali sulle impalcature
Ex Art. 18 DPR 164/56
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio
Allegato XXII
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
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4. Identificazione del ponteggio;
• Tipologia degli elementi (a telaio prefabbricato, a tubo e giunto, multidirezionale)
• Marca
• Modello
• Caratteristiche prestazionali (per manutenzione e costruzione)
• Schemi grafici identificativi del tracciato di ponteggio impiegato
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
anche se conforme all’Autorizzazione ministeriale
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7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio "piano di applicazione generalizzata":
· planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.
Estratto da un piano di montaggio
· modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
· modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
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· descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
· descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso
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· misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art.117
· tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
· misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
· misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
Estratto
Schema di massima per il montaggio Sul lato sud si possono montare 18 telai di partenza per un sviluppo complessivo di m. 30,60 ed una sporgenza rispetto al lato est di 1,20 m.che permette di impostare il ponteggio su detto lato. In altezza per circa 23 m. si montano quattro cavalletti per un totale di 8,00 m, sporgenti quindi rispetto al piano della gronda di circa 50 cm. Il parapetto verrà rialzato di un altro metro e protetto con rete elettrosaldata. Per la rimanente lunghezza poiché il fabbricato si abbassa, si monteranno solo tre cavalletti. Sul lato nord il ponte sarà uguale al lato sud per permettere di rifare il tetto del corpo principale, poi una parte di circa 6 m. verrà smontata per permettere di lavorare sul corpo sporgente sul quale verrà montato con tre cavalletti in altezza. Sul lato est il ponteggio avrà uno sviluppo di nove telai in lunghezza e quattro telai in altezza. Sul lato ovest verrà prima demolito il corpo più basso fino al solaio a quota 2,60 m. Su detto solaio opportunamente sostenuto con cristi nella parte sottostante,si monterà il ponteggio per il rifacimento del tetto del corpo principale e di parte della facciata, dopo di ché si smonterà e si rimonterà sul perimetro del corpo sporgente per l’esecuzione delle pareti e del tetto e delle finiture. Sul solaio verranno montati sempre come sul lato est nove telai in lunghezza e quattro in altezza cosi da sporgere con l’ultimo piano di calpestio di circa 50 cm. rispetto al colmo del tetto.
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Esempio di illustrazione grafica
Estratto di Piano di montaggio: illustrazione grafica
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9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es.la circolare del MLPS n. 46/2000).
DOCUMENTO DI VERIFICA ECCEZIONALE DEL PONTEGGIO
Verifica del ponteggio:
Telaio prefabbricato ___________________________(*1)
Tubo e giunto ________________________________(*1)
Multidirezionale______________________________(*1)
Misto_______________________________________(*2)
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 35 del DLgs 626/94 e dall’art. 37 del DPR 164/56 il
giorno ____________
è stata effettuata la verifica eccezionale conseguente a ___________________________________(*3)
del ponteggio montato nel cantiere
di_____________________________________________________________________________
dalla ditta _______________________________________________________________________
relativo a ___________________________________________________________________(*4)
In particolare è stato verificato:
Presenza in cantiere del libretto/i di cui all’autorizzazione ministeriale del ponteggio
Conformità del disegno del ponteggio agli schemi tipo forniti dal fabbricante
Presenza in cantiere di un disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere
per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante
Presenza in cantiere di un progetto firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato nei casi
in cui: il ponteggio sia di altezza superiore a 20 m, non sia stato montato conformemente agli
schemi tipo forniti dal fabbricante, siano stati montati tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre
schermature
Presenza del documento relativo all’ultima verifica del ponteggio installato nel cantiere,
effettuata dal responsabile di cantiere
Stabilità del piano di appoggio del ponteggio
Verticalità dei montanti
Numero ed efficienza degli ancoraggi
Efficienza dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio e del serraggio dei giunti
Efficienza delle controventature di pianta e di facciata (linearità e collegamenti) compresi gli
impalcati aventi funzione di controventatura in pianta
Regolarità ed efficienza dei parapetti
Regolarità degli impalcati e loro fissaggio al ponteggio
Accostamento dell’impalcato del ponteggio al fabbricato servito ( è consentito un distacco
dalla muratura non superiore a 20 cm soltanto per l’esecuzione di lavori in finitura)
Regolarità ed efficienza della mantovana parasassi
Dalla verifica effettuata non è emersa alcuna difformità applicativa.
Dalla verifica effettuata sono emerse le seguenti difformità applicativa:
__________________________________________________________________________
Le difformità sono state immediatamente regolarizzate.
Firma del responsabile di cantiere
____________________________
*1 indicare marca, tipo e modello di ponteggio
*2 indicare marche, tipi e modelli di ponteggio
*3 indicare la causa della verifica (violenta perturbazione atmosferica, prolungata interruzione di lavoro, modifiche apportate al ponteggio…)
*4 indicare la tipologia d’intervento (costruzione edificio, manutenzione
copertura………..)