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L’ISPEZIONE IN AZIENDA DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE ASL E DI ALTRI SERVIZI. Reggio Emilia, 10 luglio 2013

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L’ISPEZIONE IN AZIENDA DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE ASL E DI ALTRI

SERVIZI.

Reggio Emilia, 10 luglio 2013

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L’ATTIVITA’ ISPETTIVA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PUO’

SVOLGERSI IN FUNZIONE:

AMMINISTRATIVA

GIUDIZIARIA

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I luoghi di lavoro sono – al pari della dimora – un luogo per cui esiste il diritto di

esclusione previsto dall’art. 14 della Cost. e dall’art. 614 del C.P.

• Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se

non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie

prescritte per la tutela della libertà personale (Cost. 14, co. I).

• Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità

pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali

(Cost. 14, co. II).

• La prima parte fa riferimento alle disposizione del c.p.p., la

seconda alle leggi speciali che attribuiscono facoltà di

accesso in sede amministrativa.

• SONO DEROGHE ECCEZIONALI AL DIRITTO DI ESCLUSIONE

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Cass. pen., Sez. V, 18-11-1985

Lo stabilimento industriale deve ritenersi privata dimora, ai fini del reato

di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), perché è il luogo dove

l'imprenditore svolge la sua attività lavorativa e dove pertanto ha il

diritto di disporre dei locali tutti dell'impresa, non essendo tale diritto

escluso dalle limitazioni introdotte dallo statuto dei lavoratori, e di

escludervi le persone a lui non accette.

Cass. pen. Sez. V, n. 35947/2001

La nozione di "luogo di privata dimora" rilevante ai fini dell'art. 615 bis

c.p., postula un soggiorno di una certa durata, anche se breve, nel

luogo suddetto, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile

l'esplicazione di vita privata che in esso si svolge. Pertanto, lo

stabilimento industriale di stoccaggio, nel quale l'imprenditore si reca

saltuariamente per svolgere funzioni di direzione e controllo, non può

considerarsi "luogo di privata dimora“.

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Cass. civ., Sez. I, n. 6361/2005

La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 della

legge n. 689/1981 per delimitare il potere di ispezione degli organi

addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può,

appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata

dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione

di domicilio (art. 614 c.p.) e dunque comprende non soltanto la casa di

abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o

transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa,

e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di

abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo

contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al

lavoro, al commercio, allo studio, allo svago.

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L’attività è quindi regolata:

• da norme processuali penali e

• da norme speciali

che individuano:

• i soggetti titolari dei poteri di accesso;

• le modalità di esecuzione di esso;

ed a fronte della compressione del diritto di esclusione sono previsti:

• diritti immediati al titolare del luogo ispezionato;

• rimedi giurisdizionali alla loro lesione.

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VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL T.U. SICUREZZA (art. 13, T.U.)

La vigilanza è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per

territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva

attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,

dal Ministero dello sviluppo economico (…).

(…)

Ispettorato del lavoro sui lavori edili, in aria compressa, subacquei, e

quelli di particolare pericolosità (senza più obbligo di informazione

preventiva all’ASL).

Comando Carabinieri Tutela Lavoro ex DM 31 luglio 1997

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Articolo 8, comma II, D.P.R. n. 520/1955

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del

giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto

siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed i refettori

annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal

visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente

od indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che

non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere

violazioni di legge.

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Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento

ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre

a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali

o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai

dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano

necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese

quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli

ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione

clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte

tali.

Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di

lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a

conoscenza per ragioni di ufficio.

Articolo 64 D.P.R.

n.303/56

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La qualifica

Alla porta deve esplicarsi la qualità dell’accesso:

- Amministrativo se non vi sia stato un infortunio od una malattia

professionale ovvero nella prima fase di accesso successivo

all’accadimento di uno di questi eventi;

- Penale e quindi con funzioni di polizia giudiziaria (dopo

l’accadimento degli eventi di infortunio o MP o comunque

dopo il sorgere di elementi di sussistenza di reato):

• d’iniziativa;

• su delega;

• con quale finalità (verifica, prelievo, raccolta di

sommarie informazioni).

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CASO 1

qualifica di ispezione amministrativa

opposizione della esistenza di un infortunio o di

una MP

All’accesso:

dichiarazione della natura penale

allerta del difensore che ha diritto quantomeno a

partecipare

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La visita amministrativa

Prevede la facoltà di accesso che non può essere impedita o ritardata

anche ai sensi dell’art. 340 c.p. (interruzione di un pubblico servizio);

Non esclude la facoltà di accompagnare l’accesso;

Non esclude la sottoposizione alle procedure di sicurezza a tutela

dell’incolumità delle persone che accedono ai luoghi di lavoro;

Non esclude la tutela della proprietà industriale;

Prevede la facoltà di richiesta di informazioni e/o documenti la cui

mancata risposta costituisce illecito penale ex art. 4 del la L. n.628/61

(se impartita dall’Ispettorato dl Lavoro).

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Cass. pen., Sez. III, n. 45831/2012

Qualora gli ispettori del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell'Asl

procedano ad accertamenti amministrativi (e, cioè, se non è accaduto

un infortunio o non si è verificata una malattia professionale o un

incendio, o non c'è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual

caso trattasi di indagine preliminare nell'ambito del procedimento

penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono

applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in

merito alla presenza del difensore.

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L’accesso in sede di indagine penale

Casi:

1. immediatezza dell’accadimento dell’infortunio;

2. immediatezza della emersione della sussistenza di un fatto di

penale rilevanza nel corso di una visita amministrativa (art. 220 delle

disp. att. cpp, Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza

previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari

per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire

per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza

delle disposizioni del codice (di procedura penale);

3. sussistenza di una indagine avviata – anche nei confronti di ignoti –

che ha già visto l’intervento del PM attraverso l’invio della notizia di

reato.

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Caso 2

infortunio appena accaduto

tutela della parte indagabile

riscontro di irregolarità sanzionata

Indagine penale: penalmente in occasione della ispezione

amministrativa

fare rilevare che muta il ruolo

conoscenza della esistenza di un

procedimento penale

eccepire la pendenza

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L’accesso in sede di indagine penale

Accertamenti urgenti ex art. 354 del cpp:

• prima dell’intervento del PM al fine di conservare le tracce e che lo

stato dei luoghi non sia mutato;

• in caso di pericolo di modificazione o dispersione ed impossibilità di

intervento del PM, compimento dei necessari accertamenti e rilievi;

• diritto del difensore a partecipare all’atto anche se non vi è diritto a

formulare avviso preventivo con obbligo per la P.G. di dare avviso

della facoltà di farsi assistere ex art. 114 delle disp.att. cpp.

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Cass. Pen., Sez. III, n. 15372/2010

È causa di inutilizzabilità dei risultati probatori la violazione delle

disposizioni del codice di procedura penale la cui osservanza,

nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, è prevista per assicurare le

fonti di prova in presenza di indizi di reato.

Cass. Pen., Sez. Unite, n.37/2001

Nel prescrivere che, "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza

previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari

per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire

per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza

delle disposizioni del codice" l'art. 220 norme att. c.p.p. impone

l'applicazione delle norme del codice sin dal momento in cui emergano

nel corso di un'inchiesta amministrativa condotta dall'ispettorato del

lavoro semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile sotto il profilo

penale a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito

ad una persona determinata.

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Cass. Pen., Sez. IV, n. 47172/2007

In tema di frode processuale, il termine "ispezione" utilizzato nella

norma si riferisce a tutte le indagini che implicano l'osservazione di

persone, di luoghi o di cose intesa a ottenere informazioni rilevanti per

l'accertamento dei fatti: ne consegue che l'espressione include anche

la previsione di cui all’art. 354 del c.p.p. relativa alla disciplina degli

accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. (Nella

fattispecie, riguardante un procedimento per infortunio sul lavoro,

l'imputato aveva modificato lo stato dei luoghi, spostando un ponteggio,

in modo da alterare significativamente l'esito della ricostruzione

dell'accaduto fatta dai Carabinieri).

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L’accesso in sede di indagine penale

Delega del PM (art. 370 del cpp):

• deve essere provvedimento formale;

• atto specifico di ispezione dei luoghi ex art. 244 del cpp;

• necessita di un decreto motivato, della nomina di un difensore di

ufficio e la facoltà di nominarne uno di fiducia o della indicazione di

quello di fiducia già nominato (art. 364 , comma II, del cpp);

• diritto del difensore al preavviso di almeno 24 ore (art. 364, comma

III, del cpp, salvo esclusione ai sensi del V comma).

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Caso 3

regole del cpp e garanzie difensive

nullità dell’atto ed inutilizzabilità del

testimone che lo ha eseguito

Dopo l’intervento del PM:

residuale potere della PG

esclusione di atti specificamente

regolati

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Cass. Pen., Sez. I, n. 2281/1990

Al fine di stabilire la necessità o meno di spedizione del preventivo

avviso al difensore, l'ispezione compiuta su delega del pubblico

ministero dalla Polizia giudiziaria non può farsi rientrare tra gli atti

urgenti. Ne consegue che in tale situazione l'omesso avviso al

difensore con almeno ventiquattro ore di anticipo è causa di nullità

dell'atto compiuto e di quelli conseguenti.

Cass. Pen., Sez. II, n. 38619/2007

L’art. 370 del cpp presuppone un atto formale di delega contenente

l'espressa indicazione degli adempimenti delegati ed i limiti della

delega, necessario anche al fine di documentare l'ottemperanza alla

delega ricevuta; ne consegue che la delega orale deve ritenersi

inesistente.

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L’accesso in sede di indagine penale

Art. 348 del cpp:

• anche dopo la comunicazione della notizia di reato la P.G. e

l’intervento del PM:

• compie gli atti delegatigli;

• esegue le direttive;

• svolge tutte le altre attività di indagine e assicura elementi di prova.

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Cass. Pen., Sez. VI, n. 4603/1993

Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non

esiste un divieto assoluto per la Polizia giudiziaria di procedere ad atti

di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al

pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in

contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve

non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche

tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle

direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da

elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il

pubblico ministero, pur avendo ricevuto la notizia di reato, non abbia

impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto di

cui allo art. 348 del cpp secondo il quale la Polizia giudiziaria, senza

necessità di specifica delega e agendo, quindi, di sua iniziativa,

nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni

elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del

colpevole.

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Cass. Pen., Sez. V, n. 6712/1999

Alla luce della disciplina del nuovo codice di procedura penale, la Polizia

giudiziaria, una volta intervenuto il pubblico ministero, deve compiere non solo

gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di

indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per

accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne

consegue che, ove il P.M., pur avendo ricevuto la "notitia criminis", non abbia

impartito specifiche direttive, trova esclusiva applicazione l’art. 348, comma I,

del cpp, secondo il quale la Polizia giudiziaria, senza necessità di specifica

delega e agendo, quindi di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità

tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla

individuazione del colpevole.

Cass. Pen., Sez. II, n. 12393 /2000

La polizia giudiziaria, quindi, sulla base del coordinato disposto degli art. 55 e

348 del cpp, ha un potere relativamente autonomo in ordine all'attività diretta

all'assicurazione delle fonti di prova, prima e dopo l'intervento del magistrato,

essendo vietato soltanto il compimento di atti eventualmente in contrasto con le

direttive del P.M..

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Assunzione di informazioni

Deve essere differenziata fra quella diretta nei confronti:

• dei lavoratori non direttamente collegati all’evento di infortunio o MP;

• dei lavoratori che assumano un ruolo di garanzia nei confronti del

lavoratore infortunato o portatore di MP.

Sul piano pratico si può affermare che:

• che la assunzione dei primi deve avvenire nel rispetto delle norme

del cpp in modo tale che scatti il divieto dell’UPG di riferire sul

contenuto delle deposizioni che – invece - non sussiste per le

informazioni assunte in sede amministrativa.

• alla richiesta di assumere informazioni dai secondi può/deve opporsi

che la posizione di superiorità gerarchica sul lavoratore espone al

rischio di indagine e – quindi – comporta il diritto di essere assistiti

dal difensore e di non rispondere;

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Cass. Pen. Sez. III, n. 34611/2010

Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro in merito

a quanto riferitogli da testimoni, essendo egli un ufficiale di polizia

giudiziaria. Infatti l'ufficiale di polizia giudiziaria, in base al quarto

comma dell'art.195 c.p.p., non può deporre sul contenuto testimoniale

raccolto nelle indagini preliminari, con le modalità di cui al c.p.p., artt.

351 e 357 comma secondo lettere a) o b), ovvero quando, pur

ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate, in

ragione della funzione inquirente che svolge nel procedimento e

nell'esercizio della quale ha acquisito gli atti dichiarativi.

Cass. Pen. Sez. II, n. 7255 /2000

Nell'ipotesi di dichiarazioni rilasciate a funzionari dell'ispettorato del

lavoro da soggetto nei cui confronti siano emersi o emergano indizi di

reità, costituisce questione di fatto accertare se le stesse siano state

rese nell'ambito di attività amministrativa di vigilanza, ovvero di quella

di polizia giudiziaria e soltanto in quest'ultimo caso è possibile

apprezzare l'eventuale violazione delle norme processuali a garanzia

del diritto di difesa.

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Prove e registrazioni video

Sono attività per le quali occorre tenere in considerazione la loro:

- ripetibilità o

- irrepetibilità

in vista della futura utilizzazione processuale in quanto il ravvisarsi

della seconda impone l’utilizzo di forme che prevedano il

contraddittorio con la parte nei confronti della quale potrebbe essere

fatta valere e, quindi, la individuazione del soggetto eventualmente

responsabile.

Il rito dovrebbe essere quello della consulenza tecnica nelle due forme

previste dagli artt. 359 o 360 del cpp, a seconda della ripetibilità e con

facoltà della parte di chiedere lo svolgimento con il rito dell’incidente

probatorio.

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Accesso ai documenti

La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione

degli ispettori ASL, ispettori del lavoro e dei funzionari degli Istituti

previdenziali riguarda:

• il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola,

documenti comprovanti l’assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.);

• il documento di valutazione del rischio;

• la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni,

omologazioni, ecc.) relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei

lavoratori;

• i registri di esposizione ai rischi di malattia professionale e le cartelle

sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria,

• il registro degli infortuni e le copie dei verbali precedentemente rilasciati

all’azienda in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

• la consegna spontanea priva del diritto di ricorrere al tribunale della libertà

che è consentito in caso di sequestro.

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Caso 4

- alla parte indagata

rifiuto o negarne l’esistenza consegna

nemo tenetur se detegere

perquisizione e sequestro

perdita ricorso al TL

Richiesta di documenti: - a soggetto diverso

rifiuto

anche sulla base del segreto industriale

art. 650 cp perquisizione e sequestro

- dichiararne l’inesistenza

favoreggiamento

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Definizione dei reati contravvenzionali

La prescrizione obbligatoria (art. 301 DLgs. n. 81/2008)

Il correttivo al T.U. (DLgs. n. 106/2009) ha esteso il campo di

applicazione della prescrizione anche alle contravvenzioni punite con la

sola ammenda in analogia a quanto previsto, tra l’altro, dall’art. 15 del

DLgs. n. 124/2004 che ha introdotto analogo istituto per l’estinzione

delle violazioni di carattere penale punite con la pena alternativa

dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, previste

dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione

è affidata alla vigilanza della Direzione Provinciale del Lavoro.

E’ atto di polizia giudiziaria per il quale non vi è rimedio giurisdizionale

se non la verifica processuale penale della sussistenza dell’addebito.

Prevede un duplice indicazione soggettiva del contravventore e del

rappresentante legale dell’ente da cui il contravventore dipende, che è

non è necessariamente coincidente con il legale rappresentante.

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La prescrizione obbligatoria: modalità operative

Mancata contestazione ed adempimento:

• verifica dell’adempimento;

• ammissione al pagamento;

• pagamento nei termini;

• estinzione del reato.

Contestazione:

• esposizione argomentata delle ragioni per cui si ritiene insussistente

l’addebito o non realizzabile l’adempimento;

• verifica nel processo della fondatezza della contestazione e

condanna penale in caso di soccombenza.

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Cass. pen., Sez. III, n. 12483/2009

In tema di tutela penale del lavoro, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di

sicurezza ed igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite

dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, compete a quest'ultimo,

né tale organo può imporre al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare

l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di imporre prestazioni

personali se non in base alla legge. (Fattispecie nella quale il contravventore aveva

tardivamente comunicato all'organo di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni

impartite).

Cass. pen., Sez. III, n. 24791 /2009

L'ordine di cessazione dell'attività rientra tra quelle "specifiche misure atte a far cessare il

pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro" oggetto delle

prescrizioni che l'organo di vigilanza può imporre al contravventore allo scopo di eliminare la

contravvenzione accertata (art. 20, comma terzo, D.Lgs. n. 758/1994).