ispezioni, perquisizioni, sequestri

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Fondazione della Scuola Forense Taranto Ispezioni, perquisizioni, sequestri Avv. Giovanni Fiorino avv.fi[email protected]

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Fondazione della Scuola ForenseTaranto

Ispezioni, perquisizioni, sequestri

Avv. Giovanni [email protected]

Ispezioni, perquisizioni, sequestri

Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova

Ispezioni

● Ispezione disposta dal Pubblico Ministero

● Ispezione ad iniziativa della polizia giudiziaria

Ispezioni

Ispezione

● Artt. 244 ss c.p.p.

● Art. 354 c.p.p.

Ispezioni

Attività del Pubblico Ministero

Art. 244 comma 1 c.p.p.L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato

Ispezioni

Attività del Pubblico Ministero

● L'atto: il decreto motivato

Ispezioni

Attività del Pubblico Ministero

Tipologia delle ispezioni

● Ispezione delle persone (art. 245 c.p.p.)● Ispezione dei luoghi (art. 246 c.p.p.)● Ispezione delle cose (art. 246 c.p.p.)

Ispezioni

Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 354 comma 1 c.p.p.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero

Ispezioni

Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria

● I protagonisti: ufficiali e agenti di polizia giudiziaria● Oggetto dell'attività: le tracce e le cose pertinenti al

reato, la loro conservazione● Oggetto dell'attività: lo stato dei luoghi e delle cose,

la garanzia della immutabilità● I tempi dell'azione: prima dell'intervento del

Pubblico Ministero

Ispezioni

Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 354 comma 2 c.p.p.

Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose

IspezioniAttività ad iniziativa della polizia giudiziaria

● I protagonisti: ufficiali di polizia giudiziaria● Oggetto dell'attività: le tracce, i luoghi, le cose indicati nel

comma 1, la garanzia che non si alterino, non si disperdano, non si modifichino

● I tempi dell'azione: prima dell'intervento del Pubblico Ministero (non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini)

● Attività: necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose

IspezioniAttività del Pubblico Ministero

Art. 244 comma 2 c.p.p.

Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica

IspezioniIspezione delle persone

Art. 245 commi 1 e 2 c.p.p.

Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto

IspezioniIspezione dei luoghi

Art. 246 c.p.p.

All'imputato [60, 61] e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento [103 3].Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale [134 s., 373] i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore

IspezioniIspezione delle persone

L'ispezione personale disposta dal Pubblico Ministero

● Le modalità: l'avvertimento che ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile

● Le modalità: Il rispetto per la dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto

IspezioniIspezione delle persone

Le modalità: L'articolo 364 c.p.p.Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione, a individuazione di persone o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia .Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.

IspezioniIspezione delle persone

Le modalità: L'articolo 364 c.p.p.Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati [354 2]. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire

IspezioniIspezione delle persone

Le modalità: L'articolo 364 c.p.p.Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità [181], i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale

IspezioniIspezione delle persone

Il divieto di ispezione personale ad iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 354 comma 3 c.p.p. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale

Ispezioni

Conseguenze della violazione della disciplina codicistica

● Assenza di un decreto motivato● Assenza dell'avvertimento di cui all'articolo 245 comma 1

c.p.p.● Modalità contrarie a quanto prescritto dall'articolo 245

comma 2 c.p.p.● La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 364 c.p.p.

Ispezioni

Conseguenze della violazione della disciplina codicistica

Assenza di un decreto motivato:

Art. 125 comma 3 c.p.p.Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge

Ispezioni

L'ispezione come atto irripetibile: l'articolo 431 c.p.p.

IspezioniL'articolo 431 comma 1 c.p.p.Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:[…]b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [354]c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore

Ispezioni

Casi concreti di ispezione

Ispezioni

Cassazione penale, sez. IV, 02/12/2005, n. 6284

In materia di ispezione personale, l'accertamento radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a cui può farsi ricorso coattivamente, purché sia eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando che il controllo sia esteso così all'interno del corpo umano

Ispezioni

Cassazione penale, sez. I, 14/01/1993

L'accertamento dei residui di polvere da sparo sul corpo di una persona è un atto di ispezione personale, appartenente alla categoria del mezzo di ricerca delle prove (art. 244, comma 1 c.p.p.). Esso si risolve nella constatazione descrittiva e statica di elementi obiettivi, acquisita con l'ausilio di un esperto al quale, a differenza di quanto accade per la perizia, non viene richiesto il parere per indagini che impegnano particolari cognizioni di determinate scienze o arti.

Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico

L'articolo 244 comma 2 seconda parte c.p.p.

L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione

Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico

L'articolo 354 comma 2 c.p.p.

In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità

Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico

Le modalità: l’ispezione informatica si risolve in un’osservazione del sistema attraverso la descrizione del suo status e l’annotazione della eventuale presenza di software attivi, nonché periferiche e connessioni, con la conseguenza che all’attività di osservazione, descritta nel verbale contestualmente redatto, non può seguire quindi alcuna forma di apprensione della posta elettronica eventualmente individuata all’interno del sistema: l’ispezione del sistema, infatti, rappresenta un’attività preliminare rispetto al contesto dell’indagine informatica

Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico

Le misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione e ad evitare l'alterazione

● Il write blocker

● L'hashing

Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico

La violazione delle modalità di conservazione e non alterazione dei dati nella giurisprudenza

Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico

Cassazione penale, sez. II, 01/07/2015, n. 29061

L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti

Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico

Cassazione penale, sez. V, 16/11/2015, n. 11905

L'estrazione di dati archiviati in un supposto informatico (nella specie: floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che è fatta salva la necessità di verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti).

Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico

Cassazione penale, sez. II, 12/12/2008, n. 11135

L'esperibilità delle procedure di "hashing", ossia delle tecniche volte a verificare l'integrità e la conformità all'originale del dato informatico sequestrato e conservato in copia su un apposito supporto (nella specie Cd-Rom), è una questione di merito, potendosi in sede di legittimità esclusivamente delibare se gli accorgimenti adottati dalla polizia giudizaria delegata siano o meno idonei "in astratto" a tutelare le finalità indicate dal legislatore negli art. 247, comma 1 bis, e 354, comma 2, c.p.p. per come modificati dalla l. 48/2008, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul cybercrime

Perquisizioni

Perquisizione disposta dal Pubblico Ministero

Perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria

Perquisizioni

Perquisizioni

● Artt. 247 ss c.p.p.

● Art. 352 c.p.p.

PerquisizioniArt. 247 comma 1 c.p.p.

Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale La perquisizione è disposta con decreto motivato.L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto

Perquisizioni

Attività del Pubblico Ministero

● L'atto: il decreto motivato

Perquisizioni

Attività del Pubblico Ministero

Tipologia delle perquisizioni

● Perquisizione personale (art. 247 comma 1 c.p.p.)● Perquisizione locale (art. 247 comma 1 c.p.p.)

PerquisizioniPerquisizione personale

Attività del Pubblico Ministero

Art. 249 c.p.p.

Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

PerquisizioniPerquisizione locale

Attività del Pubblico Ministero

Art. 250 c.p.p.

Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

Perquisizioni

Attività del Pubblico Ministero

Le modalità:● L'avviso della facoltà di farsi assistere o

rappresentare da persona di fiducia● Il rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di

chi vi è sottoposto

Perquisizioni

Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 352 c.p.p.

Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso

PerquisizioniAttività ad iniziativa della polizia giudiziaria

● I protagonisti: ufficiali polizia giudiziaria● I presupposti: la flagranza di reato (art. 382 c.p.p.),

l'evasione (art. 385 c.p.)● I presupposti: l'ordinanza di custodia cautelare,

l'ordine di carcerazione, fermo di indiziato di delitto

● I presupposti: il “fondato motivo di ritenere”● Oggetto dell'attività: perquisizione locale e

perquisizione personale

PerquisizioniAttività ad iniziativa della polizia giudiziaria

Le modalità: art. 352 comma 4 c.p.p.La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione

Perquisizioni

Conseguenze della violazione della disciplina codicistica

PerquisizioniLa perquisizione disposta dal Pubblico Ministero ed il decreto motivato

Cassazione penale, sez. IV, 17/04/2012, n. 19618

I provvedimenti di perquisizione e sequestro rientrano tra i mezzi di ricerca della prova, onde presuppongono l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro. Ne deriva che per l'emissione di tali provvedimenti è richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonché della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato

Perquisizioni

Le conseguenze della mancata convalida ex articolo 352 comma 4 c.p.p.

Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto dall'art. 13 cost., si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253 comma 1 c.p.p., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (Cassazione penale, SSUU, n. 5021/1996)

Perquisizioni

La perquisizione come atto irripetibile: l'articolo 431 c.p.p.

PerquisizioniL'articolo 431 comma 1 c.p.p.Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:[…]b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [352]c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore

Perquisizioni

La perquisizione informatica

Perquisizioni

Art. 247 comma 1-bis

Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione

PerquisizioniArt. 352 comma 1 bis

Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi

La perquisizione informatica

Le modalità

La perquisizione informatica

Cassazione penale, sez. VI, 24/02/2015, n. 24617

Anche in ossequio al principio di proporzionalità e adeguatezza, previsto dall'articolo 275 del Cpp, ma applicabile anche alle misure cautelari reali, deve escludersi, di norma, che possa procedersi al sequestro di interi sistemi informatici (in cui rientra anche il personal computer a uso personale). Il computer, infatti, deve essere sottoposto a una perquisizione mirata al cui esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, non potendosi quindi ritenere legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una indiscriminata acquisizione dell'intero (contenuto del) sistema informativo (quindi, in ipotesi del personal computer), come del resto si desume dalla disciplina di settore (articoli 247, comma 1- bis, e 352, comma 1-bis, del Cpp).

La perquisizione informaticaLa regola che discende dalla suindicate disposizioni è quindi che, normalmente, non può procedersi al sequestro del computer in quanto tale, perché la legge distingue il singolo documento informatico dalla massa di informazioni che un sistema informatico/ telematico è destinato a contenere. Ciò non esclude però che, in determinate condizioni, possa essere legittimamente disposto un sequestro esteso all'intero sistema, se ciò è proporzionato alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in questione l'intero sistema (ad esempio, nel caso di computer utilizzato per la gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivo o destinato all'archiviazione di materiale illecito). Così come quanto detto non esclude che, ai fini dell'individuazione del documento, possa procedersi, se necessario, al trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi.

La perquisizione informatica

Le misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione e ad evitare l'alterazione

● Il write blocker

● L'hashing

La perquisizione informatica

La violazione delle modalità di conservazione e non alterazione dei dati nella giurisprudenza

La perquisizione informatica

Cassazione penale, sez. III, 28/05/2015, n. 37644

In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260, comma 2, c.p.p., si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata indicazione, da parte del consulente tecnico del p.m., del c.d. valore hash dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte ed i dati originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità dell'imputato)

Sequestri

● Sequestro disposto dal Pubblico Ministero

● Sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria

Sequestro

Sequestro

● Artt. 253 ss c.p.p.

● Art. 354 c.p.p.

SequestroAttività del Pubblico Ministero

Art. 253 c.p.p.

L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fattiSono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria [103 4] ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente

SequestroAttività del Pubblico Ministero

● L'atto: il decreto motivato● L'oggetto: Il corpo del reato, ovvero le cose sulle

quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo

● L'oggetto: Le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti

● I protagonisti: L'autorità giudiziaria che procede ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria

Sequestro

Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 354 comma 2 c.p.p.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria […] Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti

SequestroAttività ad iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 355 commi 1 e 2 c.p.p.

Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate

Sequestro

Attività della polizia giudiziaria

● L'oggetto: Il corpo del reato e le cose a questo pertinenti

● I protagonisti: Gli ufficiali di polizia giudiziaria● Le modalità: Trasmissione al Pubblico Ministero, e

nelle 48 ore successive, per la convalida

Sequestro

Il sequestro come atto irripetibile: l'articolo 431 c.p.p.

SequestroL'articolo 431 comma 1 c.p.p.Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:[…]b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [354]c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore

Sequestro

Casi concreti di sequestro

Sequestro

Il sequestro del corpo del reato

Sequestro

Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149

Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa"

Sequestro

Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149

...in un'indagine finalizzata al recupero di grossi quantitativi di vino oggetto di truffe ai danni di un imprenditore locale […] al C. viene contestato il reato di ricettazione in quanto presso l'azienda dello stesso sono state rinvenute due pedane del predetto materiale (bottiglie di grappa) imballato del quale l'indagato non è stato in grado di fornire notizie circa il possesso della merce, nè di fornire documentazione giustificativa

Sequestro

Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149

Risulta innanzitutto pacificamente dagli atti - ovviamente nell'ottica del fumus commissi delicti necessario per l'avviamento del trattamento cautelare di natura reale - che i beni sequestrati dai Carabinieri risultano provento di un'azione truffaldina commessa da tale S.W. ai danni dell'azienda amministrata da D. C.F..Risulta altresì che detti beni di provenienza illecita furono successivamente acquistati dall'odierno ricorrente (il quale non ha giustificato in maniera idonea la legittima provenienza di essi) e da questi depositati presso il magazzino di tale D.P.F. presso il quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro

Sequestro

Il sequestro delle cose pertinenti al reato

Sequestro

Cassazione penale, sez. V, 22/06/2016, n. 32824

L'espressione cose pertinenti al reato, cui fa riferimento l'art. 321 c.p.p., è più ampia di quella di corpo di reato, definita dall'art. 253 c.p.p., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, come il risultato della trasformazione del prodotto o del profitto del reato (Fattispecie in tema di sequestro di un immobile ristrutturato con i proventi di una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che la Cassazione ha qualificato come cosa pertinente al reato)

Sequestro

Il sequestro informatico

Sequestro

Il sequestro di dati informatici

Art. 254 bis c.p.p.

L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali

Sequestro

La copie di dati, di informazioni o di programmi informatici

Art. 260 comma 2 c.p.p.L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria

Sequestro

Casi concreti di sequestro informatico

SequestroCassazione penale, sez. VI, 24/02/2015, n. 24617

...normalmente, non può procedersi al sequestro del computer in quanto tale, perché la legge distingue il singolo documento informatico dalla massa di informazioni che un sistema informatico/ telematico è destinato a contenere. Ciò non esclude però che, in determinate condizioni, possa essere legittimamente disposto un sequestro esteso all'intero sistema, se ciò è proporzionato alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in questione l'intero sistema (ad esempio, nel caso di computer utilizzato per la gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivo o destinato all'archiviazione di materiale illecito). Così come quanto detto non esclude che, ai fini dell'individuazione del documento, possa procedersi, se necessario, al trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi.