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PREVENZIONE INCENDI: SI CAMBIA PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA PREVENZIONE INCENDI Giampietro Boscaino Gioacchino Giomi Francesco Notaro SPECIALE in collaborazione con

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PREVENZIONEINCENDI:SI CAMBIAPROCEDURE SEMPLIFICATEPER LA PREVENZIONE INCENDI

Giampietro BoscainoGioacchino GiomiFrancesco Notaro

S P E C I A L E

in collaborazione con

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PREVENZIONEINCENDI:SI CAMBIATutto quello che bisogna sapere sulla SCIA

La semplificazione delle norme e dei procedimenti, il nuovo elenco delle attivitàsoggette, il decreto e la circolare applicativa: miniguida sulla SCIA

Giampietro BoscainoGioacchino GiomiFrancesco Notaro

ottobre 2011

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2 antincendio

Come cambia la Prevenzione Incendi

GGiiaammppiieettrroo BBoossccaaiinnoo Si laurea in Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università degli Studi di Napoli“Federico II” nel 1987, nel 1989 consegue anche il diploma di specializzazionepost-laurea in “Ingegneria Sanitaria ed Ambientale ”.Entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1990 prestando servizio presso ilComando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli.Nel 2000 è trasferito all’Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco della Campania,ora Direzione Regionale, ove ha diretto l’Ufficio Attività a Rischio di IncidenteRielevante, facendo parte nel contempo di numerosi gruppi di lavoro ministeriali isti-tuiti per la redazione di normative per le attività soggette alla direttiva comunitaria“Seveso”. Dal 2003 al 2005 è stato reggente del Comando Provinciale dei vigili delfuoco di Massa Carrara.Dal 2005 al 2011, nominato primo dirigente, ha svolto dapprima l’incaricoComandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi e successivamente quellodi Dirigente dell’Area VII della Direzione Centrale per la Prevenzione e SicurezzaTecnica, ove si è occupato in particolare della redazione del nuovo regolamento diprevenzione incendi.Attualmente è Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Taranto.

GGiiooaacccchhiinnoo GGiioommiiSi laurea in ingegneria civile, ramo idrogeologico, ed entra nel Corpo Nazionale deiVigili del fuoco nel 1980. È stato comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Prato, di Firenze e poi diRoma.Ha costituito il primo nucleo aerosoccorritori e di soccorso fluviale dei Vigili delfuoco operante in Toscana. Ha comandato il campo base della colonna mobile deiVigili del fuoco della Toscana ubicato a Foligno durante il terremoto delle Marche edell’Umbria del 1997. Ha diretto il Laboratorio di chimica del Centro studi ed espe-rienze antincendio della Direzione Generale della protezione civile e dei serviziantincendio; è esperto permanente per l’Italia nel Comitato permanente per le costru-zioni presso la Commissione europea.Effettua attività di docenza nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione eda pubblicato numerosi volumi, studi ed articoli di carattere tecnico nel settore dellasicurezza.Attualmente è Direttore regionale dei Vigili del fuoco dell’Umbria.

FFrraanncceessccoo NNoottaarrooSi laurea in Ingegneria Civile Trasporti presso l’Università degli Studi di Roma nel1992, nel 2001 consegue anche il diploma di specializzazione post-laurea in“Sicurezza e protezione”.Entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1994 prestando servizio presso laDirezione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige.Nel 1998 è trasferito a Roma presso l’Ispettorato Formazione Professionale, oraDirezione Centrale per la Formazione.Dal 2003 al 2007 è stato componente del comitato di redazione della rivista ufficia-le dei Vigili del fuoco “Obiettivo Sicurezza” e della pubblicazione scientifica“Quaderni di Scienza e Tecnica” .Nel luglio 2006 è nominato dirigente ed ha svolto dapprima l’incarico di dirigenteaddetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Milano e successiva-mente quello di Comandante Provinciale di Grosseto.Dal 2009 dirige il Nucleo Investigativo Antincendi.

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L’obiettivo è ambizioso: mettere insie-me semplificazione e sicurezza, co-niugare la tutela dei cittadini con unalleggerimento delle procedure a

carico degli utenti. Il tutto, poi, in un mo-mento estremamente delicato sul fronte del-l’economia, quando per le aziende diventapiù forte la tentazione di abbassare la guar-dia per ridurre i costi operativi e tirare avan-ti. Invece, il miracolo sembra compiuto. Lenuove procedure per la prevenzione incendie in particolare l’arrivo sullo scenario della si-curezza della cosiddetta Scia, segnano unvero e proprio cambio di passo per l’Italia. Itredici articoli del regolamento contenuto nelD.P.R. 151/2011 rappresentano una sorta dirivoluzione nel settore, responsabilizzandosempre più i professionisti ma, nello stessotempo, prevedendo una serie di controlli expost a carico dei Vigili del fuoco. Insomma,più responsabilità, ma anche tempi certi: dueingredienti fondamentali non solo per garan-tire la sicurezza, ma anche per venire incon-tro alle esigenze delle imprese vere, che vo-gliono crescere e restare sul mercato.Ma il segreto vero del cambiamento, forse,sta in altri due elementi da non sottovaluta-re. Prima di tutto, il Legislatore ha fatto teso-ro dell’esperienza, accumulata negli anni, daiVigili del fuoco, sia nel settore del soccorsoche della prevenzione incendi. Un know how che ha consentito di indivi-duare, in modo ottimale, con un connubio

ideale fra semplificazione e sicurezza, le atti-vità che concretamente presentano una va-lenza sotto il profilo del rischio incendio. Ma l’altra parola chiave è sicuramente quel-la della responsabilità, attraverso un mag-giore coinvolgimento dei liberi professionistiche operano su questo fronte e la più effica-ce opera di controllo dei Comandi dei Vigilidel fuoco che hanno finalmente la possibilitàdi concentrare la gran parte delle verifichetecniche sulle attività che presentano un ri-schio di incendio più elevato. Due spinte che vanno nella stessa direzione:far crescere nel nostro paese la cultura dellasicurezza antincendio. Un obiettivo che do-vrebbe vederci sempre tutti impegnati in pri-ma linea.

1antincendio

Come cambia la Prevenzione Incendi

Semplificazione e sicurezza:obiettivo raggiunto� Flaminia Ciccotti

I tredici articoli del regolamento contenuto nel D.P.R. 151/2011 rappresentano una sorta di rivoluzione nel settore,responsabilizzando sempre più i professionisti

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L a nuova disciplinadei procedimenti perla prevenzione in-cendi prevede pro-

cedure semplificate in rela-zione alla tipologia e alla gra-vità del rischio delle attivitàsottoposte al controllo deiVigili del fuoco, derivanti siadall’attuazione del cosid-detto decreto “taglia oneri”che dall’introduzione dellasegnalazione certificata diinizio attività (SCIA), dettatadall’art. 19 della L. 7 agosto1990, n. 241, come novella-to dall’art. 49, del D.L. 31maggio 2010, n. 78, conver-tito dalla Legge 30 luglio2010, n. 122.I nuovi procedimenti sonostati semplificati rispetto alpassato e prevedono unamaggiore facilità nel loroadempimento, determinando un conse-guente risparmio per i cittadini e le impresesoggette alle visite ed ai controlli di pre-venzione incendi, ma garantendo, nel con-tempo, un immutato grado di tutela degliobiettivi di sicurezza della vita umana, del-l’incolumità delle persone e della tutela deibeni e dell’ambiente, in ogni ambito carat-terizzato dall’esposizione a rischio di in-cendio.

Il nuovo regolamento, che èstato pubblicato sulla Gaz-zetta ufficiale del 22 settem-bre con il decreto del Presi-dente della Repubblica 1agosto 2011, n.151 attua,altresì, il necessario raccor-do con il decreto del Presi-dente della Repubblica 7settembre 2010, n. 160, chedisciplina lo sportello unicoper le attività produttive, as-sicurando certezza e unifor-mità all’attuazione delle rela-tive disposizioni.Lo snellimento delle procedu-re si basa sul principio di pro-porzionalità introdotto dalD.P.R. 151/2011 come “me-tro” per modulare gli adempi-menti amministrativi. Questi,infatti, sono diversificati inrapporto alle 3 categorie A, Be C, nelle quali il regolamento

inquadra, in base alla gravità del rischio, leattività sottoposte ai controlli di prevenzioneincendi di competenza dei Vigili del fuoco.In altre parole le diverse tipologie di attività,comprese nell’Allegato I al regolamento, so-no assoggettate ad una disciplina differen-ziata, in relazione al rischio connesso all’atti-vità, alla presenza di specifiche regole tecni-che e alle esigenze di tutela della pubblicaincolumità

� Giampietro Boscaino� Francesco Notaro

Procedure semplificateper la Prevenzione Incendi

2 antincendio

Come cambia la Prevenzione Incendi

Le semplificazioni dei procedimenti,introdotte dal nuovoregolamento, non modificano in alcuna misura i livelli di protezionedegli interessi pubbliciche, anzi, ricevono in questo modo una maggior tutela

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Il nuovo regolamento in pilloleIl D.P.R. 151/2011, è strutturato in 13 artico-li, contenenti le procedure relative ai vari pro-cedimenti di prevenzione incendi: presenta-zione ed esame dei progetti, visite tecniche,approvazione di deroghe a specifiche nor-mative, e due allegati, il primo contenente leattività soggette alle visite ed ai controlli diprevenzione incendi ed il secondo che equi-para il previgente elenco delle attività conquello attuale, ai fini dell’applicazione delletariffe connesse ai servizi di prevenzione in-cendi resi dal CNVVF, in attesa dell’emana-zione di un decreto ministeriale “ad hoc”.Nella previgente normativa tutte le attivitàerano soggette, indipendentemente dalla di-mensione e tipologia di rischio, allo stessoiter autorizzativo, finalizzato all’ottenimentodel certificato di prevenzione incendi, in par-ticolare era necessario sottoporre ad appro-vazione preventiva il progetto dell’opera perottenere la conformità antincendi, prima diprocedere alla sua realizzazione.Con il nuovo regolamento, detto obbligo,permane solo per gli enti e i privati respon-sabili delle attività ricomprese nell’Allegato I,in categoria B o C. I titolari di dette attivitàsono tenuti a richiedere, con apposita istan-za, al Comando l’esame dei progetti di nuo-vi impianti o costruzioni nonché dei progettidi modifiche da apportare a quelli esistenti,

che comportino un aggravio delle preesi-stenti condizioni di sicurezza antincendio. Ititolari di attività ricadenti in categoria A nondevono più richiedere l’esame del progetto,potendo quindi avviare la costruzione del-l’opera, una volta ottenute le relative autoriz-zazioni alla realizzazione della stessa da par-te degli organi competenti (Comune/SUAP),senza il parere preventivo dei Vigili del fuoco. Anche i tempi di risposta del Comando sonocambiati: infatti la previgente normativa(D.P.R. 37/98 art. 2) prevedeva un arco tem-porale per conclusione del procedimento,compreso tra 45 e 90 giorni. Il nuovo regola-mento fissa invece tempi certi, prescrivendoil pronunciamento del Comando sulla con-formità dei progetti alla normativa ed ai cri-teri tecnici di prevenzione incendi entro ses-santa giorni dalla data di presentazione del-la documentazione completa. In caso di do-cumentazione poco chiara o incompleta ilComando può, entro trenta giorni dal ricevi-mento della pratica, richiedere documenta-zione integrativa.Dopo la costruzione, per concludere gliadempimenti procedurali previsti al comma 2dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo2006, n. 139, è necessario, prima di avviarel’attività, presentare una SCIA ai sensi dell’art.4 comma 1 del nuovo regolamento, correda-ta dalla documentazione necessaria ai Vigili

3antincendio

speciale SCIA

Come cambia la Prevenzione Incendi

COSA CAMBIA

Cambiano le attività soggette:

• Abrogati D.M. 16/2/82 (attività soggette) e D.P.R. 689/59 (tabelle A e B)• Nuova tabella attività Allegato I del D.P.R. 151/2011• Esclusione dai procedimenti del nuovo regolamento delle attività a rischio di incidente rilevante art. 8,

D.Lgs. 334/99

Cambiano le procedure:

• Abrogato D.P.R. 37/98 (procedure) e D.M. 4/5/98 (contenuto delle istanze e modulistica)• Modificato D.Lgs. 139/2006 (testo unico VV.F.)• Modificato D.P.R. 380/2001 (abrogato CPI a vista)• Nuove procedure nel D.P.R. 151/2011 e nuovi dm contenuto delle istanze /modulistica e tariffe

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del fuoco per i successivi controlli.Il Comando verifica la completezza formaledell’istanza, della documentazione e dei rela-tivi allegati e, in caso di esito positivo, ne rila-scia ricevuta.Successivamente alla presentazione dellaSCIA verranno avviati i controlli di prevenzio-ne incendi che, per le attività in categoria A eB, saranno effettuati, a campione, entro 60giorni, mentre, per le attività di categoria C ilcontrollo, entro lo stesso tempo di 60 giorni, èprevisto in maniera sistematica.Al termine del sopralluogo il Comando provin-ciale rilascerà, a richiesta dell’interessato, co-pia del verbale della visita tecnica per le atti-vità A e B e, solamente per le attività C, in ca-so di esito positivo del controllo, il CPI entroquindici giorni dalla visita.

È il caso di precisare che a seguito delle abro-gazioni contenute nell’art 16 del D.Lgs.139/06, il certificato di prevenzione incendi,analogamente al verbale della visita tecnica,non è più un provvedimento finale di un pro-cedimento amministrativo, ma costituisce so-lo il risultato del controllo effettuato senza va-lidità temporale, assumendo la valenza di “at-testato del rispetto delle prescrizioni previstedalla normativa di prevenzione incendi e dellasussistenza dei requisiti di sicurezza antin-cendio”. Si precisa inoltre che l’omessa richiesta del ri-lascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20del D.Lgs. 139/06, dà luogo, per tutte le atti-vità individuate nell’allegato I, alle sanzionipenali previste nel citato articolo.Per non incorrere nelle sanzioni penali previ-

4 antincendio

speciale SCIA

Come cambia la Prevenzione Incendi

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio

Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia di verbale della visita tecnica

Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato di prevenzione incendi

CATEGORIA AAttività a basso rischio

e standardizzate

Viene eliminato il pareredi conformità sul progetto

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezzaantincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni

CATEGORIA BAttività

a medio rischio

Avvio dell’attività tramite SCIA

CATEGORIA CAttività

a elevato rischio

LA NOVITÀ

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ste occorre, prima di avviare l’attività, presen-tare la SCIA, ovvero per le attività esistenti,secondo quanto previsto all’articolo 5, l’atte-stazione periodica di conformità.Quest’ultima dovrà essere presentata ogni cin-que anni, dalla presentazione della SCIA, tran-ne che per le attività identificate ai punti 6, 7, 8,64, 71, 72 e 77 dell’allegato I, per le quali la ca-denza del rinnovo è di dieci anni. La richiesta di rinnovo periodico di conformitàantincendio viene effettuata tramite una dichia-razione attestante l’assenza di variazioni allecondizioni di sicurezza antincendio corredatadalla documentazione necessaria ai Vigili delfuoco per i successivi controlli.Nel caso in cui, successivamente all’avviodell’attività, fosse necessario effettuare dellamodifiche, il nuovo regolamento prevede l’ob-bligo di ripresentare una nuova SCIA solo nelcaso in cui si tratti di modifiche di lavorazioneo di strutture, nei casi di nuova destinazionedei locali o di variazioni qualitative e quantita-tive delle sostanze pericolose esistenti neglistabilimenti o depositi e ogni qualvolta so-praggiunga una modifica delle condizioni disicurezza precedentemente accertate, sen-za però che quest’ultime comportino un ag-

gravio delle preesistenti condizioni di sicu-rezza.Se invece le modifiche previste comportinoun aggravio delle preesistenti condizioni disicurezza antincendio, dovrà essere riavvia-to il procedimento di cui agli articoli 3 e 4,per le attività in categoria B e C, e la segna-lazione di cui all’articolo 4 per le attività incategoria A.Il nuovo regolamento mantiene, come la pre-cedente normativa, la possibilità di ricorrere alprocedimento di deroga quando la realizza-

5antincendio

speciale SCIA

Come cambia la Prevenzione Incendi

Semplificazione nei rinnovi periodici

La richiesta di rinnovo del CPI prevista dalla prece-dente normativa, è stata sostituita da una dichiara-zione attestante l’assenza di variazioni alle condi-zioni di sicurezza antincendio, che deve essere in-viata al Comando, per la quasi totalità delle attività,ogni 5 anni.Inoltre è stata eliminata la perizia giurata che atte-stava l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degliimpianti finalizzati alla protezione attiva antincendied è stata sostituita da una dichiarazione del tecni-co abilitato.

�� Sanzioni penali e sospensione dell’attività

Articolo 20 del D.Lgs. 139/06

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzioneincendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sinoad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportanola detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in casodi incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidentedella Repubblica. previsto dall’art. 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato diprevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a treanni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera lecertificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre lasospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascioovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblicospettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per iquali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.

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zione dell’opera presenti caratteristiche tali danon consentire l’integrale osservanza delle re-gole tecniche di prevenzione incendi vigenti.In questo caso gli interessati, possono pre-sentare al Comando istanza di deroga al ri-spetto della normativa antincendio, il qualeesamina l’istanza e, con proprio motivato pa-rere, la trasmette entro trenta giorni alla Dire-zione regionale.

Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regio-nale per la prevenzione incendi, di cui all’arti-colo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006,n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dal-la ricezione dell’istanza, e ne dà contestualecomunicazione al Comando al quale la stessaè stata presentata ed al richiedente. La possibilità di avvalersi dell’istituto della de-roga viene concessa anche alle attività nonsoggette al controllo dei Vigili del Fuoco (equindi non contenute nell’Allegato I al regola-mento) a condizione che, ovviamente, sianocoperte da una specifica regola tecnica diprevenzione incendi.Nel caso di progetti particolarmente comples-si, la nuova normativa dà la possibilità ai tito-lari delle attività comprese nelle categorie B eC, di richiedere preventivamente al Comandoprovinciale il rilascio di un nulla osta di fattibi-lità (NOF).

6 antincendio

speciale SCIA

Come cambia la Prevenzione Incendi

Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento èstata eliminata la duplicazione, a carico delle im-prese del Registro dei controlli, manutenzione, in-formazione e formazione del personale, in quantogià previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghidi lavoro.

�� Il certificato di prevenzione incendi modificato dal D.P.R. 151/11

Articolo 16 del D.Lgs. 139/06

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa diprevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi,impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodottiinfiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumitàdella vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidentedella Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzioneincendi.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili delFuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalleprescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed acarico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei Vigilidel Fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnicoregionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designatidal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cuiall’articolo 21.

4. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui alcomma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa diprevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzatied iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno.

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Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato conriguardo a uno o più aspetti rilevanti dal pun-to di vista della prevenzione incendi, elabora-to sulla base della valutazione di un progettodi fattibilità dell’opera.Altro procedimento innovativo, introdotto dalD.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilitàdi richiedere verifiche in corso d’opera alcompetente Comando provinciale per verifi-care la rispondenza delle opere alle disposi-zioni di prevenzione incendi, anche durante laloro realizzazione.In questo modo è possibile, per le opere par-ticolarmente complesse, procedere alla verifi-ca di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vistaantincendio durante la costruzione delle atti-vità complesse.Al fine di non ostacolare il proseguimento del-la realizzazione dell’opera in attesa della visi-ta tecnica da parte dei Vigili del Fuoco, è ne-cessario che venga concordato con il localeComando, in fase valutazione del progetto, uncronoprogramma delle visite, in modo da ga-rantire la tempestività delle stesse.Naturalmente sia il NOF che le verifiche incorso d’opera non sostituiscono gli obblighidi cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regola-

mento. La richiesta di NOF e la verifica incorso d’opera sono procedimenti facoltativi,ma dal momento della presentazione del-l’istanza lo stesso dovrà concludersi neltempo massimo di 30 giorni.

Conclusioni Il nuovo regolamento attraverso la rivisitazio-ne delle procedure e l’individuazione delleattività soggette al controllo, prevede so-stanziali modifiche e semplificazioni renden-do più snella e veloce l’azione amministrati-va, ma, senza dubbio, innalza il livello di si-curezza garantito ai cittadini attraverso unmaggiore coinvolgimento dei liberi profes-sionisti e la più efficace opera di controllo deiComandi VVF, che hanno la possibilità diconcentrare la gran parte delle verifiche tec-niche sulle attività con rischio di incendio piùelevato.

7antincendio

speciale SCIA

Come cambia la Prevenzione Incendi

Aspetti dell’opera rilevantidal punto di vista antincendio

• ubicazione;• comunicazioni e separazioni;• accesso all’area e accostamento

dei mezzi di soccorso;• caratteristiche costruttive e lay-out

(distanziamenti, separazioni, isolamento);• resistenza al fuoco;• reazione al fuoco;• compartimentazione;• vie di esodo;• sistema di controllo dei fumi naturale

o meccanico;• aree e impianti a rischio specifico;• impianti elettrici di sicurezza;• illuminazione di sicurezza;• mezzi e impianti di estinzione degli incendi;• impianti di rivelazione, segnalazione

e allarme.

Cosa deve fare il cittadino o l’impresa che ha una attività già soggettaai controlli di prevenzione incendi

Per prima cosa occorre verificare se l’attività, aseguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 èancora soggetta ai controlli di prevenzione incendi,ossia se l’attività è ricompresa nell’allegato I.Per poter svolgere questa verifica, essendo le nuovedenominazioni e classificazioni delle attività diverseda quelle della precedente normativa, può esseredi ausilio l’allegato II al nuovo regolamento cheequipara il previgente elenco delle attività con quelloattuale. Tale verifica può anche essere fatta sul sitowww.vigilfuoco.it, nella sezione dedicata al nuovoregolamento. A seguito di detta verifica possonoverificarsi i seguenti casi:

a) l’attività risulta ancora ricompresa nell’allegato IIn questo caso occorre individuare la nuovanumerazione che è stata attribuita all’attività nonchéla categoria per i successivi adempimenti.b) l’attività non risulta più ricompresa nell’allegato IIn questo caso, fermo restando gli obblighi in materiadi sicurezza antincendio, di cui rimane direttamenteresponsabile il titolare dell’attività, non si è piùsoggetti alle procedure di prevenzione incendi.

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E ra il 27 aprile 1955quando, con l’ema-nazione del D.P.R.547, l’Italia, in piena

ricostruzione industriale, sidotò del primo strumentonormativo sulla sicurezza neiluoghi di lavoro e iniziò a par-lare di lavorazioni pericolosesotto il profilo antincendio. Inbase all’articolo 36 di questostorico regolamento, qual-che anno dopo, precisamen-te il 26 maggio del 1959, conil D.P.R. 689 furono stabilite leaziende e le lavorazioni sog-gette ai fini della prevenzionedegli incendi al controllo deiComandi Provinciali dei Vigilidel fuoco sia in fase di pro-gettazione che di messa inesercizio dell’attività.L’elenco del 1955 fu rivisitatoed ampliato per rispondere al-le esigenze normative dell’articolo 4 della leg-ge n. 966 del 26 luglio 1965 che sanciva ilprincipio di garantire la sicurezza antincendio,non soltanto ai lavoratori nell’ambiente di la-voro, ma a tutte le persone presenti, a diver-so titolo, in attività ove il rischio di incendioavrebbe potuto mettere a repentaglio la loroincolumità, disponendo, a controllo effettua-to, il rilascio del Certificato di Prevenzione In-cendi da parte dei Comandi Provinciali alle at-

tività risultate in regola con lenorme ed i criteri di prevenzio-ne incendi.In virtù del citato disposto nor-mativo fu emanato il decretodel ministero dell’interno 27settembre 1965, modificatocon il decreto 16 febbraio1982, che è giunto fino ai no-stri giorni con lievi ulteriori ag-giustamenti. Il decreto del1982 fissava un elenco di 97attività che spaziavano dalsettore industriale a quello ar-tigianale, commerciale e civileda assoggettare ad un proce-dimento tecnico amministrati-vo disciplinato dal D.P.R. 29luglio 1982, n. 577. In seguito,tale procedimento è stato di-sciplinato con un regolamentodi semplificazione adottatocon il D.P.R. 12 gennaio 1998,n. 37, ai sensi dell’articolo 20,

comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.È necessario evidenziare che l’intera materiaè stata rivisitata con l’art. 16 del D.Lgs. 8 mar-zo 2006, n. 139 che al comma 1 prevedel’emanazione di uno specifico regolamentoper l’individuazione delle attività soggette aicontrolli di prevenzione incendi. In tale conte-sto normativo, l’introduzione della “Segnala-zione Certificata di Inizio Attività” anche per iprocedimenti di prevenzione incendi, voluta

8 antincendio

Come cambia la Prevenzione Incendi

� Gioacchino Giomi

Le attività soggette ai controlli:si volta pagina

Il numero delle attivitàsoggette è sceso da 97 a 80: mentre alcune sono state accorpate in base alla medesimatipologia di rischio, altre sono statecancellate, ed altre ancora sono state inserite ex novo

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dall’art. 49 del decreto legge 78/2010 conver-tito dalla legge 122/2010, ha determinato unaaccelerazione nella rivisitazione, in chiavesemplificativa, di tutto l’apparato procedi-mentale.In virtù delle suddette disposizioni è statoemanato il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, en-trato in vigore il 7 ottobre u.s., che, nello spi-rito della rinnovata legge 241/90, ha operatouna rivoluzione copernicana nel modo di in-tendere e applicare le norme di sicurezza an-tincendio, abrogando, fra gli altri, anche ilD.P.R. 689/59 ed il D.M. 16 febbraio 1982. Per quanto concerne le attività da sottoporreai controlli di prevenzione incendi il nuovo re-golamento, in attuazione al principio di pro-porzionalità, le distingue in tre categorie (A, B,C) assoggettandole ad una disciplina differen-ziata in ragione della loro complessità sotto ilprofilo del rischio di incendio, della sussisten-za di specifiche regole tecniche e della esi-genza di tutela della pubblica incolumità.Conseguentemente, viene stabilito che per leattività rientranti nella categoria A non è previ-sta l’acquisizione del parere di conformità sulprogetto per cui i progetti antincendio per taliattività sono presentati contestualmente allasegnalazione certificata di inizio attività. Per leattività rientranti nelle categorie B e C è inve-ce prevista l’acquisizione del parere preventi-vo sul progetto. Solo per le attività di tipolo-gia C il Comando dei Vigili del fuoco deve ob-bligatoriamente effettuare sopralluoghi dicontrollo a tappeto, mentre per le attività incategoria A e B il controllo può essere effet-tuato anche a campione.L’elenco delle attività allegato al D.P.R.151/2011 è scaturito da una revisione criticadelle casistiche definite dal D.P.R. 689/59 e

dal D.M. 16/2/82 che ha determinato in alcu-ni casi degli accorpamenti ed in altri dellecancellazioni. Sono inoltre state inserite nuo-ve attività per tenere conto del connesso ri-schio di incendio e della conseguente neces-sità di controllo in relazione agli obiettivi di si-curezza e tutela della incolumità pubblica eprivata sanciti dalle vigenti leggi. Il nuovoelenco, dunque, prevede un numero inferioredi attività soggette rispetto al precedente: 80a fronte di 97.È stato ritenuto ancora funzionale ed aderen-te alle odierne necessità tecniche e operative,anche ai fini di una più agevole consultazione,mantenere la suddivisione delle attività nellemacrocategorie industriali, artigianali, com-merciali e civili.Gli accorpamenti sono stati effettuati per con-sentire di individuare in modo univoco ed og-gettivo le attività che presentano una medesi-ma tipologia di rischio, quali ad esempio le la-vorazioni con gas infiammabili, gli stabilimen-ti ove si producono ed impiegano liquidi in-fiammabili, ovvero prodotti in gomma o mate-rie plastiche. In particolare:• nell’attività 1 sono state unificate le vec-

chie attività 1, 9, 10, 11 ed è stato modifi-cato il termine “gas combustibile” con“gas infiammabile” per rendere coerentel’indicazione della sostanza con le usualifrasi di rischio;

• l’attività 10 accorpa le ex attività 12 e 13che si riferivano rispettivamente ai liquidiinfiammabili e combustibili elevando la so-glia di assoggettabilità da 0,5 a 1 m3 inconsiderazione dell’evoluzione tecnologi-ca e di sicurezza dei depositi;

• nell’attività 12 sono stati conglobati i de-positi di liquidi infiammabili, combustibili e

9antincendio

speciale SCIA

Come cambia la Prevenzione Incendi

Il principio di proporzionalità rende più efficace l’azione degli uffici pubblici, che possono concentrare il lavoro di verifica e controllo sui casi davvero necessari

PIÙ EFFICACIA

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lubrificanti (ex 15, 16, 17) a qualsiasi titolodetenuti nello stesso sito di stoccaggio,fissando un’unica soglia di assoggettabili-tà ad 1 m3;

• l’attività 13 include le varie tipologie di di-stributori di carburanti per autotrazione ditipo liquido e gassoso (ex 7 e 19) e vienestabilito che i distributori rimovibili sonosoggetti ai controlli indipendentementedall’ambito di utilizzazione;

• l’attività 24 accorpa le ex 32 e 33 che si ri-ferivano rispettivamente alla lavorazione eal deposito dello zolfo. Anche in questocaso è stata fissata una soglia unica di as-soggettabilità;

• l’attività 35 congloba gli stabilimenti per laproduzione di carte fotografiche e calco-grafiche (ex 44) con quelle per la produzio-ne delle pellicole cinematografiche e foto-grafiche con supporto infiammabile (ex45). La soglia di assoggettabilità viene ab-bassata a 5.000 kg per omogeneità conl’attività 34;

• l’attività 43 accorpa stabilimenti, laborato-ri e depositi che trattano la gomma (ex 54,55, 56) in quanto risultano pressochéomogenei ai fini del rischio. Analoga con-siderazione vale per l’attività 44 (ex 57 e58) dove vengono trattate le materie pla-stiche e per la 47 (ex 61 e 62) in cui il pro-dotto trattato è costituito dai cavi e con-duttori elettrici isolati;

• nell’attività 51 vengono unificate le attività(ex 66 e 67) di siderurgia e di lavorazione acaldo dei metalli, ivi compresi i processi difusione, con esclusione dei laboratori arti-giani di oreficeria ed argenteria che nonsuperano la soglia dei 25 addetti;

• nella attività 52 sono state accorpate tuttele industrie meccaniche per la costruzionedi mezzi di trasporto stradale, aereo, ma-rittimo e ferroviario (ex 68, 69, 70, 71) fis-sando la soglia di assoggettabilità a 5 ad-detti. Le attività di manutenzione per lastessa tipologia di mezzi vengono inveceinseriti nella attività 53 dove la soglia degliaddetti è stata sostituita con il limite di su-perficie distinto per tipologia di mezzi.

Nell’ elenco annesso al D.P.R. 151/2011 figu-rano alcune attività che non erano presenti neldecreto del 1982. Si tratta di attività riconducibili essenzialmen-te all’esercizio di alcune infrastrutture consi-derabili ad elevato rischio ed altre attività chesono il risultato di una integrazione di quellepreesistenti. L’articolo 11, comma 4 del suddetto decretostabilisce che i responsabili delle nuove attivi-tà introdotte nell’ allegato I, esistenti al 22 set-tembre 2011 (data di pubblicazione del rego-lamento sulla Gazzetta Ufficiale), devonoespletare i prescritti adempimenti entro il 7 ot-tobre 2012 che consistono essenzialmentenella presentazione della segnalazione certifi-cata di inizio attività. Analizzando tali tipologie di attività si osservache:• la nuova voce 3, rispetto alla precedente,

comprende ora anche gli impianti di riem-pimento di gas che nell’elenco del 1982non trovavano una specifica collocazione,pur essendo ordinariamente trattati comedepositi;

• nella attività 5 sono stati inseriti i recipientimobili di gas comburenti che nella ex 5non figuravano;

• l’attività 18, rispetto alla ex 25, è stata in-tegrata con gli esercizi commerciali chedetengono prodotti pirotecnici declassifi-cati;

• nell’attività 34 sono stati inseriti, in modoesplicito rispetto alla ex 43, gli archivi dimateriale cartaceo e le biblioteche cheprecedentemente venivano trattati in ana-logia come depositi di carta;

• nell’attività 41 sono stati inseriti i teatri e glistudi per le riprese cinematografiche e te-levisive in sostituzione dei teatri di posache figuravano nella ex 51;

• nella attività 42, rispetto alla ex 53, vengo-no inseriti anche i depositi per caratteriz-zare in modo più compiuto i rischi dell’at-tività e viene eliminata la parola “teatrali”per comprendere i laboratori per la produ-zione di scenografie e carri allegorici, sta-bilendo una soglia minima di 200 m2;

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• la ex voce 63 riferita alla centrali termoe-lettriche, ora 48, si è arricchita delle mac-chine elettriche fisse con presenza di liqui-di isolanti combustibili in quantitativi supe-riori a 1 m3;

• la ex voce 64 relativa ai gruppi per la pro-duzione di energia elettrica, ora 49, è sta-ta integrata con gli impianti di cogenera-zione;

• la 55 è una nuova voce il cui inserimento èdettato dall’esigenza di assoggettare aicontrolli le attività di demolizione di veicoliche risultano particolarmente esposte al ri-schio di incendio e che spesso comporta-no difficoltose operazioni di spegnimentoe sono alcune volte causa di infortuni per isoccorritori;

• l’attività 59 che deriva dalla ex 77, tieneconto della presenza nelle autorimesse diautomezzi adibiti al trasporto di materiefissili speciali e di materie radioattive;

• l’attività 65, rispetto alla ex 83, specificache i locali soggetti sono sia quelli a carat-tere pubblico che privato, esplicita che inquesta categoria rientrano impianti e cen-tri sportivi e oltre al parametro dell’affolla-mento, introduce anche quello della su-perficie per rendere più oggettivo il requi-sito di assoggettabilità;

• nella attività 66, ex 84, sono state esplici-tate le attività turistico alberghiere che so-no soggette ai controlli e sono stati inseri-ti in questa categoria anche i campeggiche superano la soglia delle 400 personepresenti;

• la ex voce 85, riferita alle scuole, attualeattività 67, è stata integrata con gli asili ni-do con oltre 30 persone presenti;

• l’attività 68, ex 86, presenta una nuova ve-ste per tenere conto del campo di applica-zione del DPR 14/1/1997; inoltre in questavoce è stata esplicitata l’assoggettabilitàdelle case di riposo per anziani e sono sta-te inserite le strutture sanitarie che eroga-no prestazioni assistenziali specialistichein regime ambulatoriale con superficie su-periore a 500 m2;

• la ex voce 88, attuale 70, è stata integrata

legando il parametro della assoggettabilitànon soltanto alla superficie lorda del depo-sito che rimane fissata a 1000 m2, ma an-che ai quantitativi di merci e materiali com-bustibili;

• nella nuova versione della ex voce 89, ora71, il livello di assoggettabilità degli ufficiscende a 300 persone, considerando noni soli addetti ma le effettive presenze;

• l’attività 72, ex 90, limita l’assoggettabilitàdegli edifici sottoposti a tutela, unicamen-te a quelli aperti al pubblico destinati acontenere biblioteche ed archivi, musei,gallerie, esposizioni e mostre e tutte le at-tività elencate nell’allegato I al DPR151/2011;

• l’attività 73, di nuova istituzione, introducefra le attività soggette i complessi polifun-zionali sia del settore terziario che indu-striale, gestiti da più soggetti, ma che ne-cessitano del coordinamento delle misuredi prevenzione, protezione e gestione an-tincendio;

• l’attività 75, ex 92, lega il limite di assog-gettabilità alla superficie che risulta unparametro più oggettivo rispetto al nume-ro di veicoli per tenere conto anche delladiversità dei mezzi parcheggiati (motoci-cli, automobili, autobus, ecc.). La voce èstata integrata con i depositi di mezzi ro-tabili;

• la voce 77, ex 94, si riferisce a tutte le atti-vità ad uso civile e non più ai soli edifici dicivile abitazione fissando il limite di assog-gettabilità a 24 m di altezza antincendio;

• le voci 78, 79 e 80, di nuova istituzione, siriferiscono rispettivamente alle aerosta-zioni, stazioni ferroviarie e marittime, me-tropolitane, interporti, gallerie stradali eferroviarie.

L’esperienza accumulata nel corso degli an-ni dai Vigili del fuoco, sia nel settore del soc-corso che in quello della prevenzione incen-di, ha consentito di individuare in modo otti-male, n un connubio fra semplificazione egaranzia di tutela della sicurezza, le attivitàche concretamente presentano una valenzasotto il profilo del rischio di incendio.

11antincendio

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Come cambia la Prevenzione Incendi

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Decreto del Presidentedella Repubblica 1 agosto 2011, n. 151Regolamento recante semplificazionedella disciplina dei procedimenti relativialla prevenzione degli incendi, a normadell’articolo 49, comma 4-quater, del de-creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122.(G.U. del 22/09/2011, n.221)

Entrata in vigore del provvedimento:07/10/2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Co-stituzione; Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997,n. 59, allegato 1, n. 14;

12 antincendio

Come cambia la Prevenzione Incendi

Semplificazione della disciplinadei procedimenti relativi:ecco il decreto n. 151/2011

Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina ilrispetto delle condizioni di sicurezza antincendio per il deposito dei progetti, per l’esame deiprogetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative.Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state distinte in tre categorie A, Be C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specificheregole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.Fino all’adozione del decreto ministeriale, che sarà emanato dal Ministero dell’Interno pergarantire l’uniformità delle procedure, la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativae per disciplinare la presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, sarannoapplicate le disposizioni del Decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, che regola lemodalità di presentazione ed il contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzioneincendi.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogate diverse disposizioninormative, tra cui il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, ilDecreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, il Decreto del Presidente dellaRepubblica 12 aprile 2006, n. 214, il Decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982.Per dare inizio ad un’attività lavorativa è sufficiente segnalare all’autorità competente, in questocaso ai Vigili del fuoco, l’inizio dell’attività e allegare a questa segnalazione fatta dall’imprenditore,una documentazione che attesti il rispetto della normative, in particolare di sicurezza antincendio.

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Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l’articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-qua-ter e 4-quinquies, del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, ed in particolare gli articoli 16, comma7, 20 e 23; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni; Visto l’articolo 25 del decreto-legge 25 giu-gno 2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repub-blica del 26 maggio 1959, n. 689; Visto il decreto del Presidente della Repub-blica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445, e successi-ve modificazioni; Visto decreto del Presidente della Repubbli-ca 12 aprile 2006, n. 214; Visto il decreto del Ministro dell’interno indata 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; Visto il decreto del Ministro dell’interno indata 8 marzo 1985, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95del 22 aprile 1985; Visto il decreto del Ministro dell’interno indata 4 maggio 1998, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; Visto il decreto del Ministro dell’interno indata 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; Visto il decreto del Ministro dello sviluppoeconomico del 22 gennaio 2008, n. 37; Acquisito il parere del Comitato centrale tec-nico-scientifico per la prevenzione incendi,di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8marzo 2006, n. 139, espresso nella sedutadel 23 febbraio 2011; Sentite le associazioni imprenditoriali; Vista la preliminare deliberazione del Consi-glio dei Ministri, adottata nella riunione del 3marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espres-so dalla Sezione consultiva per gli atti nor-mativi, nell’adunanza del 21 marzo 2011; Acquisito il parere delle competenti Com-missioni della Camera dei deputati e del Se-nato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Mini-stri, adottata nella riunione del 22 luglio2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, del Ministrodell’interno, del Ministro per la semplificazio-ne normativa e del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si inten-de per: a) Comando: il Comando provinciale dei

vigili del fuoco territorialmente com-petente;

b) Direzione: la Direzione regionale o in-terregionale dei vigili del fuoco delsoccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale perla prevenzione incendi di cui all’artico-lo 22 del decreto legislativo 8 marzo2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di ini-zio attività, ai sensi dell’articolo 19della legge 7 agosto 1990, n. 241, co-me sostituito dall’articolo 49, comma4-bis, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in cui la ricevuta della segnala-zione costituisce titolo autorizzatorioai sensi dell’articolo 38, comma 3, let-tere e) ed f), del decreto-legge 25 giu-gno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attività

13antincendio

speciale SCIA

Come cambia la Prevenzione Incendi

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produttive che costituisce l’unico pun-to di accesso per il richiedente in rela-zione a tutte le vicende amministrativeriguardanti la sua attività produttiva efornisce una risposta unica e tempe-stiva in luogo di tutte le pubbliche am-ministrazioni, comunque coinvolte nelprocedimento;

f) CPI:Certificato di prevenzione incendi aisensi dell’articolo 16, comma 1, del de-creto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2 Finalità

ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attivi-tà soggette ai controlli di prevenzione in-cendi e disciplina, per il deposito dei pro-getti, per l’esame dei progetti, per le visi-te tecniche, per l’approvazione di dero-ghe a specifiche normative, la verificadelle condizioni di sicurezza antincendioche, in base alla vigente normativa, sonoattribuite alla competenza del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco.

2. Nell’ambito di applicazione del presenteregolamento rientrano tutte le attivitàsoggette ai controlli di prevenzione incen-di riportate nell’Allegato I del presente re-golamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di pre-venzione incendi si distinguono nelle ca-tegorie A, B e C, come individuate nell’Al-legato I in relazione alla dimensione del-l’impresa, al settore di attività, alla esi-stenza di specifiche regole tecniche, alleesigenze di tutela della pubblica incolu-mità.

4. L’elenco delle attività soggette ai control-li di prevenzione di cui all’Allegato I delpresente regolamento è soggetta a revi-sione, in relazione al mutamento delleesigenze di salvaguardia delle condizionidi sicurezza antincendio.

5. La revisione dell’elenco delle attività sog-gette ai controlli di prevenzione incendi,di cui all’Allegato I, è effettuata con de-

creto del Presidente della Repubblica, daemanare a norma dell’articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, suproposta del Ministro dell’interno, sentitoil Comitato centrale tecnico-scientificoper la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall’ambito di applicazionedel presente regolamento le attività indu-striali a rischio di incidente rilevante, sog-gette alla presentazione del rapporto disicurezza di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 334, e suc-cessive modificazioni.

7. Al fine di garantire l’uniformità delle pro-cedure, nonché la trasparenza e la spedi-tezza dell’attività amministrativa, le mo-dalità di presentazione delle istanze og-getto del presente regolamento e la rela-tiva documentazione, da allegare, sonodisciplinate con decreto del Ministro del-l’interno.

8. Con il decreto del Ministro dell’interno diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze previsto dall’articolo 23,comma 2, del decreto legislativo 8 marzo2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettiviper i servizi di prevenzione incendi effet-tuati dal Corpo nazionale dei vigili delfuoco.

Art. 3 Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle atti-vità di cui all’Allegato I, categorie B e C,sono tenuti a richiedere, con appositaistanza, al Comando l’esame dei progettidi nuovi impianti o costruzioni nonché deiprogetti di modifiche da apportare a quel-li esistenti, che comportino un aggraviodelle preesistenti condizioni di sicurezzaantincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corre-dati dalla documentazione prevista daldecreto di cui al comma 7 dell’articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entrotrenta giorni può richiedere documenta-

14 antincendio

speciale SCIA

Come cambia la Prevenzione Incendi

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zione integrativa. Il Comando si pronun-cia sulla conformità degli stessi alla nor-mativa ed ai criteri tecnici di prevenzioneincendi entro sessanta giorni dalla data dipresentazione della documentazionecompleta.

Art. 4 Controlli

di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all’Allegato I del pre-sente regolamento, l’istanza di cui alcomma 2 dell’articolo 16 del decreto legi-slativo 8 marzo 2006, n. 139, è presenta-ta al Comando, prima dell’esercizio del-l’attività, mediante segnalazione certifica-ta di inizio attività, corredata dalla docu-mentazione prevista dal decreto di cui al-l’articolo 2, comma 7, del presente rego-lamento. Il Comando verifica la completezza for-male dell’istanza, della documentazionee dei relativi allegati e, in caso di esito po-sitivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all’Allegato I, catego-ria A e B, il Comando, entro sessantagiorni dal ricevimento dell’istanza di cui alcomma 1, effettua controlli, attraverso vi-site tecniche, volti ad accertare il rispettodelle prescrizioni previste dalla normativadi prevenzione degli incendi, nonché lasussistenza dei requisiti di sicurezza an-tincendio. I controlli sono disposti anche con meto-do a campione o in base a programmisettoriali, per categorie di attività o nellesituazioni di potenziale pericolo comun-que segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accer-tata carenza dei requisiti e dei presuppo-sti per l’esercizio delle attività previsti dal-la normativa di prevenzione incendi, ilComando adotta motivati provvedimentidi divieto di prosecuzione dell’attività e dirimozione degli eventuali effetti dannosidalla stessa prodotti, ad eccezione che,ove sia possibile, l’interessato provveda a

conformare alla normativa antincendio eai criteri tecnici di prevenzione incendidetta attività entro un termine di quaran-tacinque giorni. Il Comando, a richiestadell’interessato, in caso di esito positivo,rilascia copia del verbale della visita tec-nica.

3. Per le attività di cui all’Allegato I catego-ria C, il Comando, entro sessanta giornidal ricevimento dell’istanza di cui al com-ma 1, effettua controlli, attraverso visitetecniche, volti ad accertare il rispetto del-le prescrizioni previste dalla normativa diprevenzione degli incendi, nonché la sus-sistenza dei requisiti di sicurezza antin-cendio. Entro lo stesso termine, in caso di accer-tata carenza dei requisiti e dei presuppo-sti per l’esercizio delle attività previsti dal-la normativa di prevenzione incendi, ilComando adotta motivati provvedimentidi divieto di prosecuzione dell’attività e dirimozione degli eventuali effetti dannosidalla stessa prodotti, ad eccezione che,ove sia possibile, l’interessato provveda aconformare alla normativa antincendio eai criteri tecnici di prevenzione incendidetta attività entro un termine di quaran-tacinque giorni. Entro quindici giorni dal-la data di effettuazione delle visite tecni-che effettuate sulle attività di cui al pre-sente comma, in caso di esito positivo, ilComando rilascia il certificato di preven-zione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni ele dichiarazioni attestanti la conformitàdelle attività di cui all’Allegato I alla nor-mativa di prevenzione incendi, ai sensidel comma 4 dell’articolo 16 del decretolegislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere ef-fettuato dal Comando nel corso di unprocedimento di autorizzazione che pre-vede un atto deliberativo propedeuticoemesso da organi collegiali, dei quali èchiamato a far parte il Comando stesso,si applicano i diversi termini stabiliti pertali procedimenti.

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speciale SCIA

Come cambia la Prevenzione Incendi

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6. Fermo restando quanto previsto dall’ar-ticolo 3 del presente decreto in caso dimodifiche che comportano un aggraviodelle preesistenti condizioni di sicurezzaantincendio, l’obbligo per l’interessatodi avviare nuovamente le procedurepreviste dal presente articolo ricorrequando vi sono modifiche di lavorazio-ne o di strutture, nei casi di nuova de-stinazione dei locali o di variazioni qua-litative e quantitative delle sostanze pe-ricolose esistenti negli stabilimenti o de-positi e ogni qualvolta sopraggiungauna modifica delle condizioni di sicurez-za precedentemente accertate.

Art. 5 Attestazione

di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di con-formità antincendio che, ogni cinque an-ni, il titolare delle attività di cui all’Allega-to I del presente regolamento è tenuto adinviare al Comando, è effettuata tramiteuna dichiarazione attestante l’assenza divariazioni alle condizioni di sicurezza an-tincendio corredata dalla documentazio-ne prevista dal decreto di cui all’articolo2, comma 7. Il Comando rilascia conte-stuale ricevuta dell’avvenuta presentazio-ne della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64,71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenzaquinquennale di cui al comma 1 è eleva-ta a dieci anni.

Art. 6 Obblighi connessi

con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività dicui all’Allegato I del presente regolamen-to, non soggette alla disciplina del decre-to legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e suc-cessive modificazioni, hanno l’obbligo dimantenere in stato di efficienza i sistemi,

i dispositivi, le attrezzature e le altre mi-sure di sicurezza antincendio adottate edi effettuare verifiche di controllo ed inter-venti di manutenzione secondo le caden-ze temporali che sono indicate dal Co-mando nel certificato di prevenzione o al-l’atto del rilascio della ricevuta a seguitodella presentazione della SCIA di cui al-l’articolo 4, comma 1, nonché di assicu-rare una adeguata informazione sui rischidi incendio connessi con la specifica atti-vità, sulle misure di prevenzione e prote-zione adottate, sulle precauzioni da os-servare per evitare l’insorgere di un in-cendio e sulle procedure da attuare in ca-so di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di ma-nutenzione e l’informazione di cui al com-ma 1, devono essere annotati in un appo-sito registro a cura dei responsabili del-l’attività. Tale registro deve essere mante-nuto aggiornato e reso disponibile ai finidei controlli di competenza del Comando.

Art. 7 Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli diprevenzione incendi di cui all’Allegato Idel presente regolamento, presentino ca-ratteristiche tali da non consentire l’inte-grale osservanza delle regole tecniche diprevenzione incendi vigenti, gli interessa-ti, con le modalità stabilite dal decreto dicui all’articolo 2, comma 7, possono pre-sentare al Comando istanza di deroga alrispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga,con le modalità di cui al comma 1, anchei titolari di attività, disciplinate da specifi-che regole tecniche di prevenzione incen-di, che non rientrano tra quelle riportateall’Allegato I.

3. Il Comando esamina l’istanza e, con pro-prio motivato parere, la trasmette entrotrenta giorni alla Direzione regionale. Il Di-rettore, sentito il Comitato tecnico regio-nale per la prevenzione incendi, di cui al-

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l’articolo 22 del decreto legislativo 8 mar-zo 2006, n. 139, si pronuncia entro ses-santa giorni dalla ricezione dell’istanza, ene dà contestuale comunicazione al Co-mando al quale la stessa è stata presen-tata ed al richiedente.

Art. 8 Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivi-tà di cui all’Allegato I del presente regola-mento, categorie B e C, possono richie-dere al Comando l’esame preliminaredella fattibilità dei progetti di particolarecomplessità, ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilità.

Art. 9 Verifiche

in corso d’opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivitàdi cui all’Allegato I del presente regola-mento, possono richiedere al Comandol’effettuazione di visite tecniche, da effet-tuarsi nel corso di realizzazione dell’opera.

Art. 10 Raccordo con le procedure

dello sportello unico per le attività produttive

(SUAP)

1. Per le attività di cui all’Allegato I del pre-sente regolamento di competenza delSUAP si applica il decreto del Presidentedella Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui al-l’Allegato I, categoria A, ricadono nel pro-cedimento automatizzato di cui al Capo IIIdel decreto del Presidente della Repubbli-ca 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i ca-si in cui si applica il procedimento ordinariodi cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a)del comma 1 dell’articolo 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 set-tembre 2010, n. 160, è completata, ai finidella rispondenza dell’opera alle prescri-zioni previste dalla normativa di preven-zione degli incendi, dalla SCIA di cui al-l’articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11 Disposizioni

transitorie e finali

1. Fino all’adozione del decreto ministeriale dicui al comma 7 dell’articolo 2, si applicanole disposizioni del decreto del Ministro del-l’interno in data 4 maggio 1998, pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7maggio 1998, recante disposizioni relativealle modalità di presentazione ed al conte-nuto delle domande per l’avvio di procedi-menti di prevenzione incendi, nonché al-l’uniformità dei connessi servizi resi daiComandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all’adozione del decreto ministeria-le di cui al comma 7 dell’articolo 2, al-l’istanza di cui al comma 1 dell’articolo4, presentata per la messa in eserciziodei depositi di gas di petrolio liquefattoin serbatoi fissi di capacità complessivanon superiore a 5 metri cubi non a ser-vizio di attività di cui all’Allegato I, sonoallegati: a) la dichiarazione di conformità di cui al-

l’articolo 7 del decreto del Ministrodello sviluppo economico del 22 gen-naio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare atte-sta che sono state rispettate le pre-scrizioni vigenti in materia di preven-zione degli incendi e si impegna al ri-spetto degli obblighi di cui all’articolo6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scalaidonea firmata da un professionistaiscritto nel relativo albo professionalee nell’ambito delle specifiche compe-tenze, o dal responsabile tecnico del-l’impresa che procede all’installazionedel deposito.

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3. Fino all’adozione del decreto ministerialedi cui al comma 2 dell’articolo 23 del de-creto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, siapplicano le disposizioni del decreto delMinistro dell’interno 3 febbraio 2006adottato di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all’Allega-to I del presente regolamento, si applica-no le tariffe già previste per le attività dianaloga complessità, come individuatenella tabella di equiparazione di cui all’Al-legato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuoveattività introdotte all’Allegato I, esistentialla data di pubblicazione del presenteregolamento, devono espletare i prescrit-ti adempimenti entro un anno dalla datadi entrata in vigore del presente regola-mento.

5. Gli enti e i privati responsabili delle attivi-tà di cui all’Allegato I, esistenti alla data dientrata in vigore del presente regolamen-to ed in possesso del Certificato di pre-venzione incendi, alla scadenza del me-desimo Certificato devono espletare gliadempimenti prescritti all’articolo 5 delpresente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attivi-tà di cui al comma 2, dell’articolo 5, pre-sentano la prima attestazione di rinnovoperiodico, entro i seguenti termini: a) entro sei anni dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento per leattività con certificato di prevenzioneincendi una tantum rilasciato antece-dentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata invigore del presente regolamento per leattività con certificato di prevenzioneincendi una tantum rilasciato nel pe-riodo compreso tra il 1° gennaio 1988ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata invigore del presente regolamento per leattività con certificato di prevenzioneincendi una tantum rilasciato nel pe-riodo compreso tra il 1° gennaio 2000

e la data di entrata in vigore del pre-sente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle atti-vità di cui all’Allegato I, che alla data dientrata in vigore del presente regola-mento hanno acquisito il parere di con-formità di cui all’articolo 2 del decretodel Presidente della Repubblica 12 gen-naio 1998, n. 37, devono espletare gliadempimenti di cui all’articolo 4 del pre-sente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui al-l’articolo 16, comma 7, del decreto legi-slativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presen-te regolamento sono abrogate le seguen-ti disposizioni: a) decreto del Presidente della Repubbli-

ca del 26 maggio 1959, n. 689, rego-lamento recante la determinazionedelle aziende e lavorazioni soggette,ai fini della prevenzione degli incendi,al controllo del Comando del Corpodei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubbli-ca 12 gennaio 1998, n. 37, concer-nente regolamento recante disciplinadei procedimenti relativi alla preven-zione incendi, a norma dell’articolo 20,comma 8, della legge 15 marzo 1997,n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubbli-ca 12 aprile 2006, n. 214, concernen-te regolamento recante semplificazio-ne delle procedure di prevenzione in-cendi relative ai depositi di g.p.l. inserbatoi fissi di capacità complessivanon superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell’interno in da-ta 16 febbraio 1982, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile1982, recante modificazioni del decre-to del Ministro dell’interno 27 settem-bre 1965, concernente la determina-

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zione delle attività soggette alle visitedi prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8marzo 2006, n. 139, recante riassettodelle disposizioni relative alle funzionied ai compiti del Corpo nazionale deivigili del fuoco, a norma dell’articolo11 della legge 29 luglio 2003, n. 229,limitatamente a: 1) comma 1: il secondo periodo; 2) comma 2: dalle parole: «a conclu-

sione di un procedimento» fino alleparole: «attività medesime»;

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» finoalle parole: «prevenzione incendi»e dalle parole: «oltre ad eseguire»fino alle parole: «accertamenti evalutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380.

Art. 13 Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamentonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessatesvolgono le attività previste dal presenteregolamento con le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo delloStato, sarà inserito nella Raccolta ufficialedegli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-varlo e di farlo osservare.

Allegati - omissisGli allegati I e II sono disponibili sulla bancadati Sicuromnia

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Ministero dell’Interno

Lettera Circolare n.13061, del 06/10/2011Nuovo regolamento di prevenzione incendi -D.P.R. 1 agosto 2011, n.151,: “Regolamentorecante disciplina dei procedimenti relativi al-la prevenzione incendi, a norma dell’articolo49 comma 4-quater, decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” Primi in-dirizzi applicativi.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO

PUBBLICOE DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREVREGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot. n 0013061 dei 06/10/2011

OGGETTO: Nuovo regolamento di preven-zione incendi - D.P.R. 1 agosto 2011, n.151:“Regolamento recante disciplina dei proced-imenti relativi alla prevenzione incendi, a nor-ma dell’ ‘articolo 49 comma 4-quater, decre-to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertitocon modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122. “ Primi indirizzi applicativi.

1. PREMESSACon circolare n.4865 del 5 ottobre 2011, afirma del Capo Dipartimento dei Vigili delFuoco, del Soccorso Pubblico e della DifesaCivile, è stata richiamata l’attenzione delleSS. LL. sull’imminente entrata in vigore, 7 ot-tobre 2011, del nuovo regolamento di pre-venzione incendi, richiamato in oggetto.Come già sottolineato nella predetta circola-re, il regolamento introduce importanti ele-menti innovativi nella disciplina della preven-zione incendi, materia di rilevanza primariaper l’attività del Corpo Nazionale dei Vigilidel Fuoco.In sintesi tali elementi si rinvengono nella sal-vaguardia della specificità dei procedimenti

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Lettera circolare n. 13061/11primi indirizzi applicativisul nuovo Regolamento

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha emanato, con Lettera circolareprot. n° 13061 del 6 ottobre 2011, i primi indirizzi applicativi sul nuovo regolamento di prevenzioneincendi - D.P.R. n. 151/2011, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allaprevenzione incendi”.Il documento consente di dare immediata operatività al regolamento che, come noto, è entratoin vigore il 7 ottobre e fornisce, per uniformità di indirizzo, alcune prime indicazioni applicative.Alla lettera circolare è stata allegata anche la modulistica necessaria all’avvio delle istanze e allesegnalazioni.

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di prevenzione incendi rispetto alla integraleapplicazione della Segnalazione Certificatadi Inizio Attività (SCIA), nel perseguimentodegli obiettivi di semplificazione già delinea-ti nel Piano per la riduzione degli oneri am-ministrativi, adottato con decreto del Mini-stro dell’Interno del 10 settembre 2009, diconcerto con il Ministero per la PubblicaAmministrazione e l’Innovazione e con il Mi-nistero per la Semplificazione Amministrativanonché nel raccordo con la normativa in ma-teria di sportello unico per le attività produt-tive, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 7 settembre 2010, n. 160.Il bilanciamento degli interessi fondamentalidi tutela della sicurezza delle persone e del-l’integrità dei beni con le esigenze di sempli-ficazione amministrativa e di riduzione deglioneri a carico delle imprese e dei cittadini èstato reso possibile attraverso l’utilizzazionedel principio di proporzionalità con riguardoalla gravita del rischio, alla natura giuridicadel soggetto destinatario delle norme e alladimensione delle attività.Per assicurare il necessario contributo di tut-ti gli operatori chiamati alla gestione di unaimportante fase innovativa che richiede con-trolli più incisivi a tutela della sicurezza delcittadino, a fronte di una diminuzione degliadempimenti amministrativi, si confida nellapartecipe collaborazione delle SS. LL.A tal fine si forniscono, per uniformità di in-dirizzo, alcune prime indicazioni applicativedella nuova regolamentazione in attesadell’emanazione dei decreti attuativi.

2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

Facendo proprio il principio di proporzionali-tà viene perseguito un duplice obiettivo: ren-dere più snella e veloce l’azione amministra-tiva, rendere più efficace l’opera di controllodei Comandi provinciali che hanno la possi-bilità di concentrare la gran parte delle verifi-che tecniche sulle attività con rischio di in-cendio più elevato.A tal fine il nuovo regolamento distingue leattività sottoposte ai controlli di prevenzione

incendi in tre categorie A, B e C, elencatenell’allegato I al D.P.R. 151/11 che sono as-soggettate a una disciplina differenziata inrelazione al rischio connesso all’attività, allapresenza di specifiche regole tecniche e alleesigenze di tutela della pubblica incolumità.Vengono quindi abrogati:• il decreto del Presidente della Repubblica

26 maggio 1959, n. 689, che nelle tabelleA e B riportava le aziende e lavorazionisoggette al controllo del vigili del fuoco aifini della prevenzione degli incendi, aisensi dell’articolo 36 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 27 aprile 1955,n. 547;

• il decreto del Ministro dell’interno 16 feb-braio 1982, che nella tabella allegata con-teneva l’elenco dei depositi e industriepericolose soggetti alle visite ed ai con-trolli di prevenzione incendi, ai sensidell’articolo 4 della legge 26 luglio 1965,n. 966.

Gli adempimenti connessi alla valutazionedei progetti vengono differenziati in relazionealle esigenze di tutela degli interessi pubbli-ci: per le attività di cui alla categoria A, chesono soggette a regole tecniche e che per laloro standardizzazione non presentano parti-colare complessità, non è più previsto il pre-ventivo parere di conformità dei Comandi.Analogamente sono differenziate la modalitàdi effettuazione dei controlli di prevenzioneincendi in coerenza con i principi di cui allelettere a) e e) dell’articolo 49, comma 4-qua-ter della legge 30 luglio 2010, n. 122.Come previsto dal comma 1 dell’articolo 4del D.P.R. 151/11, prima dell’inizio dell’attivi-tà, il titolare presenta una segnalazione certi-ficata di inizio attività (SCIA) che, in relazionea quanto indicato al comma 2, dell’articolo16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, produce gli stessi effetti giuridici del-l’istanza per il rilascio del certificato di pre-venzione antincendi (CPI). La stessaSCIA è corredata dalla asseverazione, dalladocumentazione tecnica costituita sostan-zialmente dalle certificazioni/dichiarazioniprobanti ai fini antincendio e, per le attività in

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categoria A, dalla relazione tecnica e daglielaborati grafici.Naturalmente per le attività in categoria B eC non occorrerà allegare alla SCIA il proget-to dell’opera, in quanto quest’ultimo è già inpossesso del Comando.Pertanto la documentazione di cui al comma1 dell’articolo 4 del D.P.R. 151/11, è rappre-sentata da atti “tecnico-amministrativi”,comprensivi di:• una dichiarazione sostituiva dell’attonotorio con la quale il titolare dell’attivitàsegnala l’inizio dell’attività;

• un’asseverazione con la quale un tecni-co abilitato attesta la conformità dell’ope-ra alla regola tecnica e, ove previsto, alprogetto approvato dal Comando provin-ciale;

• le certificazioni e/o le dichiarazioni, at-te a comprovare che gli elementi costrut-tivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, idispositivi, gli impianti e i componentid’impianto rilevanti ai fini della sicurezzain caso d’incendio sono stati realizzati, in-stallati o posti in opera in conformità allavigente normativa in materia di sicurezzaantincendio.

Nei procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 po-trà accadere che il progetto comprenda piùattività dell’allegato I ricadenti in categoriediverse. Quando si riscontra la presenzacontemporanea di attività di categoria A, B eC, il progetto, da sottoporre a valutazione,dovrà riferirsi alle sole attività B e C. La pre-senza di attività di tipo A dovrà essere indi-cata negli elaborati e nella relazione tecnicaunicamente per la valutazione di eventualiinterferenze.Successivamente, all’atto della presentazio-ne della SCIA, art. 4 del D.P.R 151/11, la do-cumentazione da allegare deve riguardaretutte le attività soggette ai controlli di pre-venzione incendi e, se non ancora in atti, an-che la documentazione tecnica relativa alleeventuali attività di categoria A.Per le attività di cui alle categorie A e B i con-trolli avvengono, entro sessanta giorni dal ri-cevimento della SCIA, mediante metodo a

campione o in base a programmi settoriali.Questa Direzione centrale, in accordo con leDirezioni regionali, fornirà all’inizio di ognianno le tipologie di attività ed il numero dicontrolli che andranno effettuati da parte deiComandi provinciali; fino al 31 dicembre p.v.,i controlli relativi a nuove attività devono ri-guardare almeno il 2% delle stesse, indivi-duate a sorteggio.Per le attività in categoria A e B, sottopostea visite a campione, il Comando provincialerilascerà copia del verbale della visita tecni-ca, che comunque dovrà essere sempre re-datto, a richiesta dell’interessato.Per tutte le attività di categoria C, il Coman-do effettua il controllo entro sessanta giorni.Solamente in caso di esito positivo del con-trollo, il Comando provinciale rilascerà entroquindici giorni il CPI.Giova qui sottolineare che il certificato diprevenzione incendi , così come inteso nelnuovo regolamento, analogamente al verba-le della visita tecnica, non è più un provvedi-mento finale di un procedimento amministra-tivo, ma costituisce solo il risultato del con-trollo effettuato e non ha validità temporale.A tale proposito si invitano le SS.LL. ad unaattenta rilettura dell’articolo 16 del d.lgs.139/06, così come modificato dal D.P.R.151/11, precisando che il CPI assume la va-lenza di “ attestato del rispetto delle prescri-zioni previste dalla normativa di prevenzioneincendi e della sussistenza dei requisiti di si-curezza antincendio”. Sì precisa altresì chele sanzioni penali previste per l’omessa ri-chiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cuiall’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano oraapplicazione a tutte le attività individuatenell’allegato I in caso di la mancata presen-tazione di SCIA.

Articolo 16 del d.lgs. 139/06, modificato dal D.P.R. 151/111. Il certificato di prevenzione incendi atte-

sta il rispetto delle prescrizioni previstedalla normativa di prevenzione incendi ela sussistenza dei requisiti di sicurezzaantincendio nei locali, attività, depositi,

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impianti ed industrie pericolose, indivi-duati, in relazione alla detenzione ed al-l’impiego di prodotti infiammabili, incen-diatali o esplodenti che comportano incaso di incendio gravi pericoli per l’inco-lumità della vita e dei beni ed in relazionealle esigenze tecniche di sicurezza, condecreto del Presidente della Repubblica,da emanare a norma dell’articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell’interno,sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.Con lo stesso decreto è fissato il periododi validità del certificato per le attività iviindividuate.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rila-sciato dal competente Comando provin-ciale dei vigili del fuoco, su istanza deisoggetti responsabili delle attività interes-sate, a conclusione di un procedimentoche comprende il preventivoesame ed ilparere di conformità sui progetti, finaliz-zati all’accertamento della rispondenzadei progetti stessi alla normativa di pre-venzione incendi, e l’effettuazione di visi-te tecniche, finalizzate a valutare diretta-mente i fattori di rischio ed a verifioare larispondenza delle attività alla normativadi prevenzione incendi e l’attuazione del-le prescrizioni e degli obblighi a carico deisoggetti responsabili delle attività mede-sime. Resta fermo quanto previsto dalleprescrizioni in materia di prevenzione in-cendi a carico dei soggetti responsabilidelle attività ed a carico dei soggetti re-sponsabili dei progetti e della documen-tazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali edattività di tipo complesso, il Comando pro-vinciale dei vigili del fuoco può acquisire,ai fini del parere di conformità sui progetti,le valutazioni del Comitato tecnico regio-nale per la prevenzione incendi, avvalersi,per le visite tecniche, di esperti in materiadesignati dal Comitato stesso, nonché ri-chiedere il parere del Comitato centraletecnico scientifico di cui all’articolo 21.

4. Ai fini del rilascio del certificato di pre-venzione incendi, II Comando provincialedei vigili del fuoco, oltre ad eseguire di-rettamente accertamenti e valutazioni,acquisisce dai soggetti responsabili delleattività di cui al comma 1 le certificazionie le dichiarazioni attestanti la conformitàdelle attività alla normativa di prevenzioneincendi, rilasciate da enti, laboratori oprofessionisti, iscritti in albi professionali,autorizzati ed iscritti, a domanda, in ap-positi elenchi del Ministero dell’interno.

5. ...omissis...6. ...omissis...7. ...omissis...8. ...omissis...La ricevuta di avvenuta presentazione dellaSCIA al Comando provinciale, direttamenteoppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativoall’esercizio dell’attività ai soli fini antincen-dio.Ove nei controlli emergessero carenze deirequisiti e dei presupposti per l’esercizio del-l’attività previsti dalla normativa di preven-zione incendi, il Comando adotta motivatiprovvedimenti di divieto di prosecuzione del-l’attività e di rimozione degli eventuali effettidannosi prodotti dalla stessa, fatta salval’ipotesi che, ove sia possibile, l’interessatoprovveda a conformare alla normativa antin-cendio e ai criteri tecnici di prevenzione in-cendi detta attività entro un termine di qua-rantacinque giorni, imponendo, ove si rite-nesse necessario, specifiche misure tecni-co-gestionali atte a far cessare il pericolo perla pubblica e privata incolumità ovvero per lamessa in sicurezza delle opere.Viene, in sostanza, data la possibilità al Co-mando provinciale di non dover prescrivere,sempre e in ogni caso, l’interruzione dell’at-tività, ma di richiedere all’interessato di con-formare l’attività alla normativa antincendio eai criteri tecnici di prevenzione incendi, entroun termine congnio, valutando che tale ade-guamento sia possibile in base alla comples-sità degli adempimenti richiesti e sempreche la prosecuzione dell’attività, nel periodotransitorio, possa avvenire garantendo un

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grado di sicurezza equivalente anche attra-verso l’imposizione di specifiche misure tec-nico-gestionali.Si segnala inoltre che il nuovo regolamentointroduce la possibilità, in caso di modificheche non comportano un aggravio delle pree-sistenti condizioni di sicurezza antincendio,di presentare direttamente una nuova SCIA.Restano ovviamente invariate le procedurepreviste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758,recante “Disciplina sanzionatoria in materiadi lavoro “, con particolare riferimento al ca-po II, “Estinzione delle contravvenzioni inmateria di sicurezza e di igiene del lavoro “,nonché quelle relative alle comunicazionipreviste dal comma 3, dell’articolo 19 deld.lgs. 139/2006.Bisogna tener presente che il potere-dovereascritto al Comando provinciale non si esau-risce nel termine di sessanta giorni, che co-munque deve essere obiettivo del Comando.Infatti, il comma 4 dell’articolo 19 della legge241/90 prevede che, decorso il termine perl’adozione dei provvedimenti, ali’amministra-zione è consentito intervenire solo in presen-za del pericolo di un danno per il patrimonioartistico e culturale, per l’ambiente, per lasalute, per la sicurezza pubblica o la difesanazionale e previo motivato accertamentodell’impossibilità di tutelare comunque taliinteressi mediante conformazione dell’attivi-tà dei privati alla normativa vigente.

3. NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARINel caso di progetti particolarmente com-plessi, i titolari delle attività comprese nellecategorie B e C hanno la possibilità di richie-dere preventivamente al Comando provin-ciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità(NOF).II NOF si sostanzia in un parere rilasciato conriguardo a uno o più aspetti rilevanti dal pun-to di vista della prevenzione incendi, elabo-rato sulla base della valutazione di un pro-getto di fattibilità dell’opera.Altro procedimento innovativo, introdotto dalD.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilitàdi richiedere verifiche in corso d’opera al

competente Comando provinciale per verifi-care la rispondenza delle opere alle disposi-zioni di prevenzione incendi, anche durantela loro realizzazione.In questo modo è possibile, per le opere par-ticolarmente complesse, procedere alla veri-fica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vi-sta antincendio durante la costruzione delleattività complesse.Al fine di non ostacolare il proseguimento del-la realizzazione dell’opera in attesa della visi-ta tecnica da parte dei vigili del fuoco, è ne-cessario che venga concordato con il localeComando, in fase preliminare progettuale, uncronoprogramma delle visite, in modo da ga-rantire la tempestività delle stesse.Rimane inteso che il NOF e le verifiche in cor-so d’opera non sostituiscono gli obblighi dicui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento.Gli aspetti dell’opera rilevanti dal punto di vi-sta antincendio che possono essere sotto-posti all’esame del Comando provinciale esui quali lo stesso, dopo le opportune valu-tazioni, esprimerà il proprio parere, potrannoriguardare:• ubicazione;• comunicazioni e separazioni;• accesso all’area e accostamento dei

mezzi di soccorso;• caratteristiche costruttive e lay-out (di-

stanziamenti, separazioni, isolamento);• resistenza al fuoco;• reazione al fuoco;• compartimentazione;• vie di esodo;• sistema di controllo dei fumi naturale o

meccanico;• aree e impianti a rischio specifico;• impianti elettrici di sicurezza;• illuminazione di sicurezza;• mezzi e impianti di estinzione degli incendi;• impianti di rivelazione, segnalazione e al-

larme.La richiesta di NOF e la verifica in corsod’opera sono procedimenti facoltativi, madal momento della presentazione dell’istan-za la stessa dovrà concludersi nel tempomassimo di 30 giorni.

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4. PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

II periodo transitorio è regolamentato dall’ar-ticolo 11 del D.P.R. 151/11 che analizza sia lefattispecie che si vengono a configurare perle nuove attività soggette, sia quelle ricondu-cibili a procedimenti avviati con il D.P.R37/98 e non ancora conclusi.Proprio in merito a questa casistica si forni-scono le seguenti indicazioni:

a) Attività che, in virtù della nuova norma-tiva, dovessero risultare non piùsoggette ai controlli di prevenzione in-cendi.

Il Comando provinciale comunicherà ai tito-lari delle attività interessate che, a seguitodell’entrata in vigore del nuovo regolamento,non risultano più soggette ai controlli di pre-venzione incendi e pertanto per dette attivitànon esprimerà pareri di merito, rimandandocomunque al rispetto della normativa tecni-ca di riferimento o ai criteri generali di pre-venzione incendi.

b) Attività per cui, all’entrata in vigore delnuovo regolamento, il titolare abbia p-resentato istanza di parere di confor-mità ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R.37/98 ed il Comando non abbia ancoraemesso parere.

Il Comando provinciale concluderà comun-que il procedimento con l’emissione del pa-rere che avrà gli stessi effetti di quello rila-sciato, per le attività in categoria B e C, aisensi dell’articolo 3 (Valutazione dei progetti)del nuovo regolamento.

c) Attività per cui il titolare ha acquisito ilparere di conformità di cui all’articolo 2del D.P.R. 37/98 e alla data di entrata invigore del nuovo regolamento non haancora completato l’opera.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 delD.P.R. 151/11, gli interessati devono espleta-re, prima di dare inizio all’attività, gli adempi-menti di cui al comma 1 dell’articolo 4 delnuovo regolamento presentando la SCIA. Il

parere di conformità ex articolo 2 del D.P.R37/98 terrà luogo alla valutazione del proget-to ex articolo 3 del D.P.R. 151/11.

d) Attività per cui il titolare ha inoltrato larichiesta di CPI ex articolo 3 del D.P.R37/98 e alla data di entrata in vigore delnuovo regolamento il Comando non haancora concluso il procedimento.

d.l) II titolare ha presentato la dichiarazione diinizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 del-l’articolo 3 del D.P.R 37/98 all’atto della richi-esta di CPI.Tenuto conto che l’articolo 49 comma 4-terdella legge 122/10 prevede che “Le espres-sioni “segnalazione certificata di inizio di at-tività“ e “Scia” sostituiscono, rispettivamen-te, quelle di “dichiarazione di inizio di attività“e “Dia”, ovunque ricorrano, anche comeparte di una espressione più ampia “, perquesta casistica si ritiene che la presentazio-ne della DIA ex comma 5 dell’articolo 3 delD.P.R 37/98 assolva l’obbligo della presenta-zione della SCIA ex comma 1 dell’articolo 4del D.P.R. 151/11.II Comando provvedere quindi alla ricatalo-gazione della pratica in funzione della nuovadeclaratoria dell’attività e della categorizza-zione in A, B o C. Nei casi in cui l’attività ri-cadesse in categoria C dovrà essere effet-tuato il sopralluogo di controllo ai sensi delcomma 3 dell’articolo 4 del D.P.R. 151/11.In questo caso la data a cui far riferimento,anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell’en-trata in vigore del nuovo regolamento.d.2) II titolare dell’attività non ha presentatola dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensidel comma 5 dell’articolo 3 del D.P.R 37/98all’atto della richiesta di CPI.Il Comando prowederà alla ricatalogazionedella pratica in funzione della nuova declara-toria dell’attività e della categorizzazione inA, B o C e comunicherà al titolare delle atti-vità in categoria A e B che esiste la possibi-lità di avvalersi, per l’esercizio dell’attività,della presentazione della SCIA ex comma 1dell’articolo 4 del D.P.R. 151/11. In questocaso la documentazione da presentare do-

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vrà integrare quella già in possesso al Co-mando.Se l’utente intende avvalersi di tale possibili-tà, dovrà presentare la SCIA entro trentagiorni dalla comunicazione da parte del Co-mando e procederà ai sensi del comma 2dell’articolo 4 del D.P.R. 151/11.Nei casi in cui l’attività ricadesse in catego-ria C, ed anche nel caso in cui il titolare del-le attività in categoria A o B non intendesseavvalersi della possibilità di presentare laSCIA, il procedimento verrà concluso ai sen-si dell’articolo 4 del nuovo regolamento conl’effettuazione della visita tecnica, ritenendocosì valida l’istanza presentata ai sensi del-l’articolo 3 del D.P.R 37/98.

e) L’attività è in possesso del CPI ex arti-colo 3 del D.P.R 37/98 con scadenzadopo l’entrata in vigore del nuovo re-golamento.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 delnuovo regolamento, alla scadenza del CPIex articolo 3 del D.P.R 37/98, il responsabiledell’attività deve espletare gli adempimentiprescritti all’articolo 5 del D.P.R 151/11 pre-sentando l’attestazione di rinnovo periodicodi conformità antincendio.Per le attività con scadenza “una tantum” giàpreviste dal decreto del Ministro dell’interno16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8,64, 71, 72 e 77 dell’allegato I del nuovo re-golamento, la presentazione dell’attestazio-ne è scaglionata secondo un programmatemporale indicato nel citato articolo 11 delD.P.R 151/11.

f) Attività esistenti, in precedenza nonassoggettate ai controlli che, a seguitodell’entrata in vigore dal nuovo regola-mento, risultano ora comprese nell’al-legato I.

Le nuove attività inserite nell’allegato I, esi-stenti alla data di pubblicazione del nuovoregolamento, dovranno espletare i prescrittiadempimenti entro un anno dalla data di en-trata in vigore.Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di ta-

li tipologie di attività dovranno aver conclusoi prescritti adempimenti.

5. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA A CORREDO DELLE PRATICHE

Rispetto alla previgente normativa, il D.P.R151/2011 prevede nuovi procedimenti diver-sificati sulla base del citato criterio di pro-porzionalità dell’azione amministrativa. Inparticolare:• valutazione dei progetti, esclusivamente

per le attività di cui alle categorie B e C;• controlli di prevenzione incendi, per le at-

tività in categoria A, B e C;• deroga, per le attività in categoria A, B

e C;• nulla osta di fattibilità, per le attività in ca-

tegoria B e C;• verifiche in corso d’opera, per le attività in

categoria A, B e C.Nelle more dell’adozione del decreto mini-steriale di cui all’articolo 2, comma 7 delnuovo regolamento, la documentazione daallegare alle istanze ed alle segnalazioni do-vrà essere, così come stabilito dall’articolo11, comma 1, per quanto applicabile, quellagià indicata dal decreto del Ministro dell’in-terno 4 maggio 1998.In merito alle certificazioni e dichiarazioni at-te a comprovare che gli elementi costruttivi,i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispo-sitivi, gli impianti e i componenti d’impiantorilevanti ai fini della sicurezza in caso d’in-cendio siano stati realizzati, installati o postiin opera in conformità alla vigente normativain materia di sicurezza antincendio, si utiliz-zeranno, fino all’emanazione del previsto de-creto, i modelli precedentemente utilizzati:CERT IMP, CERT REI, DICH IMP, DICHPROD.In virtù delle novità introdotte dal nuovo re-golamento, in particolare per quanto attieneagli adempimenti connessi all’eserciziodell’attività prevista mediante SCIA, la docu-mentazione a corredo delle istanze e dellesegnalazioni dovrà essere quella di seguitoriportata:

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a) Valutazione dei progettiDocumenti da allegare:

• richiesta di valutazione del progetto, me-diante mod PIN 1 -2011;

• documentazione conforme a quanto spe-cificato nell’allegato I al decreto del Mini-stero dell’interno 4 maggio 1998;

• attestato del versamento effettuato a fa-vore della Tesoreria provinciale dello Sta-to, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs.139/06.

b) Controlli di prevenzione incendiDocumenti da allegare:

• segnalazione certificata di inizio attività,mod PIN 2-2011;

• asseverazione attestante la conformitàdell’attività alle prescrizioni vigenti in ma-teria di sicurezza antincendio nonché, perle attività di categoria B e C, al progettoapprovato dal Comando, mod PIN 2.1 -2011;

• documentazione conforme a quanto spe-cificato nell’allegato I al decreto del Mini-stero dell’interno 4 maggio 1998 per leattività di categoria A;

• documentazione conforme a quanto spe-cificato nell’allegato II al decreto del Mini-stero dell’interno 4 maggio 1998;

• attestato del versamento effettuato a fa-vore della Tesoreria provinciale dello Sta-to, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs.139/06.Riguardo ai depositi di gas di petrolio li-quefatto in serbatoi fissi di capacità com-plessiva non superiore a 5 m non a servi-zio di attività di cui all’allegato I, il nuovoregolamento prevede che la documenta-zione da presentare, prima della messa inesercizio, sia la stessa prevista dal decre-to del Presidente della Repubblica 12aprile 2006, n. 214 , fino all’adozione deldecreto ministeriale di cui al comma 7dell’articolo 2.Tenuto conto delle modifiche intervenutenel frattempo alle dichiarazioni di confor-mità sugli impianti, la dichiarazione di cuial punto a), comma 2 dell’articolo 2 del

D.P.R 214/06 coincide con la certificazio-ne di installazione rilasciata ai sensi del-l’articolo 10, comma 4, del decreto legi-slativo 11 febbraio 1998, n. 32, secondoil modello allegato alla circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006.

c) Rinnovo periodico di conformità antincendioDocumenti da allegare:

• richiesta di rinnovo periodico di conformi-tà antincendio e dichiarazione di assenzadi variazioni alle condizioni di sicurezzaantincendio, mod PIN 3-2011;

• asseverazione attestante l’efficienza deidispositivi, dei sistemi e degli impianti fi-nalizzati alla protezione attiva antincendi,con esclusione delle attrezzature mobilidi estinzione, resa da professionista abili-tato ed iscritto negli elenchi del Ministerodell’interno, ai sensi della legge 7 dicem-bre 1984, n. 818, mod PIN 3.1-2011;

• attestato del versamento effettuato a fa-vore della Tesoreria provinciale dello Sta-to, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs.139/06.

Per i depositi di gas di petrolio liquefatto inserbatoi fìssi di capacità complessiva nonsuperiore a 5 m3 non a servizio di attività dicui all’allegato I, dovrà essere prodotta di-chiarazione a firma di tecnico abilitato o re-sponsabile tecnico dell’impresa attestanteche i controlli di manutenzione previsti dallenormativa vigenti sono stati effettuati.

d) Domanda di derogaDocumenti da allegare:• richiesta di deroga, mod PIN 4-2011;

documentazione conforme a quantospecificato nell’allegato I al decreto delMinistero dell’interno 4 maggio 1998, in-tegrata da una valutazione sul rischio ag-giuntivo conseguente alla mancata os-servanza delle disposizioni cui si intendederogare e dalle misure tecniche che siritengono idonee a compensare il rischioaggiuntivo;

• attestato del versamento effettuato a fa-

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vore della Tesoreria provinciale dello Sta-to, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs.139/06.

e) Nulla osta di fattibilitàDocumenti da allegare:

• richiesta di nulla osta di fattibilità, per lesole attività di tipo B e C, mod PIN 1 bis-2011;

• documentazione conforme a quanto spe-cificato nell’allegato I al decreto del Mini-stero dell’interno 4 maggio 1998, conparticolare attenzione agli aspetti per iquali si intende ricevere il parere;

• attestato del versamento effettuato a fa-vore della Tesoreria provinciale dello Sta-to, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs.139/06.

f) Verifiche in corso d’operaDocumenti da allegare:

• richiesta di verifica in corso d’opera, modPIN 2 bis-2011;

• attestato del versamento effettuato a fa-vore della Tesoreria provinciale dello Sta-to, ai sensi dell’articolo 23 d.lgs. 139/06.I modelli PIN sopracitati sono allegati allapresente Lettera Circolare e, sul sito in-ternet http://www.vigilfuoco.it sarannopubblicate le istruzioni operative per lacompilazione dei modelli sopra riportati.

6. IL SISTEMA TARIFFARIO NEL TRANSITORIO

Oltre a disciplinare i procedimenti relativi al-la prevenzione incendi, il nuovo regolamentoindividua nell’allegato I le attività soggette aicontrolli di prevenzione incendi. Le attivitàsoggette non corrispondono per tipologia enumero a quelle individuate nella previgentenormativa.È stato pertanto inserito nel nuovo regola-mento un secondo allegato che contieneuna tabella di equiparazione tra le nuove at-tività e quelle precedentemente individuatenel decreto del Ministro dell’interno 16 feb-braio 1982, nonché una comparazione conle attività di nuova istituzione, rimanendo fer-

mi i disposti normativi riguardo all’onerositàdei servizi di prevenzione incendi, così comeprevisto dall’art 23, comma 1, del d.lgs.139/06.Per adempiere a questo dettato normativo eal fine di garantire continuità nei servizi residal Corpo, all’articolo 11, comma 3 del nuo-vo regolamento è stata data indicazione diapplicare per le nuove attività introdotte al-l’allegato I le tariffe già previste dal decretoadottato dal Ministro dell’interno di concertocon il Ministro dell’economia e finanze in da-ta 3 febbraio 2006 per le attività di analogacomplessità.Nelle more della emanazione dell’appositodecreto che determinerà i nuovi corrispettiviper i servizi di prevenzione incendi effettuatidal Corpo nazionale, sarà pertanto possibiledeterminare l’impegno orario per ogni singo-la attività soggetta ai controlli di prevenzioneincendi, presente nell’attività nel suo com-plesso. Una volta determinato l’impegno orario tota-le, bisognerà moltiplicarlo per il valore orarioindividuato nel citato decreto del Ministrodell’interno 3 febbraio 2006, e che risulta pa-ri a euro 44,00 per la valutazione dei proget-ti e per l’attestazione di rinnovo periodico diconformità antincendio ed a euro 48,00 per icontrolli di prevenzione incendi.Per assicurare la necessaria uniformità di in-dirizzo, è stata elaborata l’allegata tabella(inviata in formato elettronico) che evidenzia,in corrispondenza di ogni attività, i corrispet-tivi impegni orari in funzione del tipo di servi-zio di prevenzione incendi richiesto. Si riba-disce che, qualora l’attività per la quale vie-ne richiesto il servizio di prevenzione incendicomprenda più punti dell’allegato I al nuovodecreto, la tariffa che deve essere corrispo-sta è la somma delle tariffe rilevabili per lesingole attività/categorie.Riassumendo: una volta individuata l’attivitào le attività soggette ai controlli di prevenzio-ne incendi, con l’ausilio della tabella allega-ta, occorrerà stabilire a quale punto del de-creto del Ministro dell’interno 16 febbraio1982 la stessa corrisponda e, di conseguen-

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za, a quale impegno orario fare riferimento,secondo il decreto del Ministro dell’interno 4maggio 1998.Per la determinazione degli importi riferiti al-le istanze di deroga e per i progetti presen-tati secondo le procedure previste dall’ap-proccio ingegneristico alla sicurezza antin-cendio, valgono le disposizioni contenute, ri-spettivamente, nel decreto del Ministro del-l’interno 4 maggio 1998 e nel decreto del Mi-nistro dell’interno 9 maggio 2007.Sempre nelle more dell’emanazione del nuo-vo decreto sulle tariffe, per la determinazio-ne degli importi da corrispondere per i nuoviprocedimenti introdotti agli articoli 8 e 9 delD.P.R. 151/11, facoltativi, ma resi a titolooneroso, si dovrà fare riferimento:• per le istanze inerenti il nulla osta di fatti-

bilità, previsto, su base volontaria, soloper le attività delle categorie B e C, allatariffa corrispondente alla valutazione deiprogetti;

• per le verifiche in corso d’opera, alle tarif-fe previste per i controlli di prevenzioneincendi.

Qualora nella fase di valutazione del proget-to, prevista solo per categorie B e C, l’attivi-tà presentata comprenda anche punti in ca-tegoria A, la tariffa da corrispondere non de-ve tenere conto di tale categoria, non essen-do applicabile per questa categoria la fase divalutazione del progetto; si terrà conto inve-ce della tariffa relativa alla categoria A nellasuccessiva fase dei controlli di prevenzioneincendi.

7. GESTIONE TRANSITORIADELL’APPLICATIVO PREVENZIONEINCENDI 2000.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamen-to, anche l’applicativo Prevenzione incendi2000 dovrà essere adeguato alle nuove pro-cedure.In accordo con la Direzione Centrale per leRisorse Logistiche e Strumentali si prevedeanche una prima rielaborazione della proce-dura aggiornata. La nuova procedura, sep-pure in versione semplificata per consentirne

una rapida realizzazione, sarà messa a di-sposizione dei Comandi entro i primi giornidi novembre e consentirà l’inserimento e latrattazione delle pratiche secondo quantocontenuto nel nuovo regolamento.Pertanto a decorrere dal 7 ottobre e fino al-l’adeguamento dell’applicativo è opportunoche i dati relativi alle pratiche presentate aiComandi non vengano inseriti in quanto iprocedimenti presenti nella attuale versionedell’applicativo e le classificazioni delle atti-vità non risultano compatibili con quantoprevisto dal nuovo D.P.R 151/2011.Non appena verrà consegnata la nuova ver-sione della procedura Prevenzione incefMi2000, ciascun Comando prvvederà a inseri-re le pratiche pervenute con le nuove classi-ficazioni.

Il Direttore Centrale Dattilo

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Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC Periodici srlIl contenuto redazionale e grafico della rivista non può essere riprodotto neppure parzialmente salvo espressa autorizzazione. Non èconsentita la memorizzazione delle informazioni contenute sulla rivista su qualsiasi supporto informatico o cartaceo. Manoscritti, fotografie, disegni anche se non pubblicati non si restituiscono.La Casa editrice declina ogni responsabilità per i possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazionecontenuta nella rivista. Le opinioni espresse dagli autori degli articoli non impegnano la direzione della rivista."Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, sirende nota l'esistenza di una banca dati personale di uso redazionale presso la sede di Roma, Via dell'Acqua Traversa, 187/189. Gliinteressati possono rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, signora Anna Maria Del Beato, presso la sede di Roma, Via dell'AcquaTraversa, 187/189, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03".

EPC Periodici srl - Via dell'Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma

Fotolito e stampa: ATI spa - 00040 Pomezia RomaFinito di stampare nel mese di ottobre 2011

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PREVENZIONEINCENDI:SI CAMBIAPROCEDURE SEMPLIFICATEPER LA PREVENZIONE INCENDI

PREVENZIONEINCENDI:SI CAMBIAPROCEDURE SEMPLIFICATEPER LA PREVENZIONE INCENDI

Giampietro BoscainoGioacchino GiomiFrancesco Notaro

S P E C I A L E

in collaborazione con

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Un supplemento chiaro, semplice e dal taglio squisitamente pratico

per capire come è cambiata la prevenzione incendi

con le nuove norme entrate in vigore il 7 ottobre scorso.

Dalle procedure semplificate al nuovo regime dei controlli,

dalle attività più a rischio ai compiti di vigilanza e monitoraggio

che spettano ai Vigili del fuoco fino alla Scia: lo “speciale”

di Antincendio, la rivista da sempre al servizio

degli operatori del settore impegnati

sul difficile fronte della sicurezza e della prevenzione,

offre un quadro esauriente delle principali novità.

Il lavoro è stato affidato ad un gruppo di esperti che hanno seguito

passo dopo passo l’evoluzione della legislatura

nel settore per arrivare all’ultimo recente approdo.

Si parte dalle procedure semplificate per la prevenzione incendi,

norme che prevedono una maggiore facilità nel loro adempimento

garantendo, però, un immutato grado di tutela degli obiettivi

di sicurezza, incolumità delle pensione, tutela dei beni e dell’ambiente.

Poi, si fa il punto sulle attività soggette ai controlli di prevenzione,

suddivise in diverse aree a secondo del grado di rischio.

Infine, nello speciale, il testo completo del regolamento

e del decreto che fissano le nuove procedure

di prevenzione incendi.