prevenzione, salute e sicurezza sul...
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PREVENZIONE,SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
Formazione GeneraleDurata 4 ORE
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MODULO 1: INDICE DEGLI ARGOMENTI
Introduzione e nozioni basilari di sicurezza e salute sul lavoro ( concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione)
Quadro normativo nazionale e comunitario di riferimentoTesto unico sulla salute e sicurezza sul lavoro:
3.1 abrogazioni3.2 struttura3.3 campo di applicazione
Organizzazione della prevenzione aziendale: 4.1 definizione dei soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione e
descrizione delle relazioni reciproche4.2 compiti, diritti ed obblighi in capo ai soggetti del sistema di prevenzione4.3 sorveglianza sanitaria
Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratoriOrgani di vigilanza, controllo, assistenza e promozione
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Fornire le conoscenze utili attraverso:
l’abbattimento dei preconcetti che ostacolano la sicurezza
“ho cose più importanti di cui occuparmi”
“ho sempre fatto così e non è mai successo niente”
“gli infortuni accadono ed accadranno sempre”
“in questo modo porto a termine prima il lavoro” …
la creazione e la diffusione della cultura della sicurezza
MODULO 1: OBIETTIVI DEL CORSO
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INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO
SICUREZZAInsieme delle circostanze materiali e psicologiche che determinano l’intensità con cui una persona crede che i suoi interessi e valori siano adeguatamente protetti
SALUTEStato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistendo solo in un’assenza di malattia o d’infermità
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Concetti di base:
PERICOLOSituazione o entità che, per le sue proprietà o caratteristiche, ha la potenzialità di generare effetti dannosi alle persone
concetto deterministico che non dipende da fattori esterni
RISCHIOPossibilità che un lavoratore subisca un danno in seguito al verificarsi di un evento dannoso connesso all’attività svolta:
RISCHIO = danno probabile derivante dall’evento (M) X frequenza attesa di accadimento dell’evento (P)
concetto probabilistico
VALUTAZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI
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INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO
NON SICUREZZA – INFORTUNIOTre presupposti determinano l’infortunio sul lavoro:
1. lesione
2. causa violenta
3. occasione di lavoro
alterazione psico-fisica dell’organismo,da cui derivi: inabilità temporanea assoluta di oltre 3 giorni danno biologico permanente, assoluto, parziale morte dell’infortunato
intervento di un fattore improvviso, repentino,esterno alla persona dell’infortunato e di intensitàidonea a procurare la lesione
sussistenza di un nesso eziologico tra lalavorazione e l’infortunio
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INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO
NON SICUREZZA – MALATTIA PROFESSIONALELa malattia professionale è essenzialmente caratterizzata da:
causa lenta e progressiva, traendo origine dalla prolungata esposizione ad un agente patogeno
necessaria sussistenza di un nesso causale molto stretto fra la patologia e le lavorazioni svolte
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INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO
Statistiche di infortuni annui denunciati tratte dall’I.N.A.I.L.Gruppo professionale: impiegati
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Perché impegnarsi nella tutela di salute e sicurezza professionale?
La prevenzione dei rischi lavorativi è un DOVERE
MORALE
ECONOMICO
GIURIDICO
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INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO
Perché impegnarsi nella tutela di salute e sicurezza professionale?
La prevenzione dei rischi lavorativi è un DOVERE
MORALE il fenomeno infortunistico crea dolore e disagio per tante persone
essendo la “produzione” opera dell’uomo rivolta a beneficio dell’uomo, nessuna esigenza deve prevalere sulla salvaguardia dell’incolumità del lavoratore come essere umano, cittadino, fattore di ricchezza nazionale
operare contro gli infortuni e le malattie professionali a vantaggio dei lavoratori e della collettività è responsabilità sociale di ogni impresa e si ripercuote sulla sua immagine
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INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO
Perché impegnarsi nella tutela di salute e sicurezza professionale?
La prevenzione dei rischi lavorativi è un DOVERE
ECONOMICO costo sociale
riduzione PILcosti terapeuticicosti previdenziali
costo aziendaleperdita produzione (diretta e indiretta) perdita esperienzaperdita immagineconflittualitàcosti giudiziaricosti assicurativi
costo individualeperdita redditodanno biologico
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INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO
Perché impegnarsi nella tutela di salute e sicurezza professionale?
La prevenzione dei rischi lavorativi è un DOVERE
GIURIDICO Costituzione Codice Civile Codice Penale Legislazione speciale
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
ORDINAMETO GIURIDICO NAZIONALE
Regolamenti UE, Direttive UE
COSTITUZIONELeggi Costituzionali
Codice Civile e Penale
Leggi ordinarie,Decreti Legge, Decreti Legislativi
Leggi regionali
Regolamenti esecutivi, contratti di lavoro,circolari ministeriali, regole tecniche,
normative internazionali, precedenti giudiziari
Usi e consuetudini
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
FONTI COMUNITARIERegolamenti direttamente applicabili negli Stati aderentiDirettive individuano obiettivi a cui gli Stati aderenti devono
dare attuazione con forme e modalità discrezionali
NORME TECNICHEEnti normatori: UNI (Italia), CEN (Europa) , settore industriale,
ISO (Internazionale) commerciale, terziarioCEI (Italia), CENELEC (Europa), settore elettrotecnico, IEC (Internazionale) elettronico
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
FONDAMENTO DEL DIRITTO NAZIONALE:LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 32 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
Art. 35 la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
Art. 41 l’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
CODICE CIVILE (R.D. 262/1942)
Art. 2087 L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
Art. 2050 Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
CODICE PENALE (R.D. 1398/1930)
Provvedimento volto a prevenire l’adozione di comportamenti che contrastano il bene della collettività
e per i quali è assegnata una pena
REATO
doloso: emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di veniremeno all’obbligo imposto dalla legge
colposo: non è frutto di una chiara volontà di trasgredire all’obbligoimposto dalla legge, ma deriva da inosservanza delle leggi e dei regolamenti (colpa specifica), o da comportamenti quali imperizia, negligenza, imprudenza (colpa generica)
multa o reclusione per i reati più gravi: delitti
ammenda o arresto per le contravvenzioni
reati inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
CODICE PENALE (R.D. 1398/1930)
Art. 437, “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni
Art. 451, “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”
Chiunque, per colpa, omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da … a …
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
CODICE PENALE (R.D. 1398/1930)
Art. 589, “Omicidio colposo”Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.Se il fatto è commesso con violazione delle norme (omissis) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
CODICE PENALE (R.D. 1398/1930)
Art. 575, “Omicidio”Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno
Condanna per omicidio volontario con dolo eventuale nel processo alla Thyssen Krupp (aprile 2011)
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
CODICE PENALE (R.D. 1398/1930)
Art. 590, “Lesioni personali colpose”Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 516.Se la lesione è grave (art. 583) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da … a … se è gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da … a …Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 2 a 6 mesi o della multa da ... a ...; la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da ... a ... Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
CODICE PENALE (R.D. 1398/1930)
L’articolo 583 del Codice Penale definisce così le lesioni personali:Lesione grave malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo
superiore a 40 giorni indebolimento permanente di un senso o di un organo
Lesione gravissima malattia certamente o probabilmente insanabile perdita di un senso perdita di un arto, o mutilazione che renda l’arto inservibile perdita dell’uso di un organo e della capacità procreare permanente e grave difficoltà della favella deformazione, ovvero sfregio permanente del viso
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
LEGISLAZIONE SPECIALE
A partire dalla fine del 1800:
circa 250 Decreti del Presidente della Repubblica
circa 70 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
circa 100 decreti legislativi
circa 470 leggi
più di 1200 Decreti Ministeriali
regi decreti, circolari, e l’Europa...
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
LEGISLAZIONE SPECIALE
Periodo 1955 – 1956: atti normativi nazionali
D.P.R. 27/04/1955 n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoromacchineattrezzatureimpianti
D.P.R. 19/03/1956 n. 303, Norme generali per l’igiene del lavoroambienti di lavorodifesa da agenti nociviservizi sanitariservizi igienico - assistenziali
D.P.R. 07/01/1956 n. 164, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoronelle costruzioni
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
LEGISLAZIONE SPECIALE
Gli anni novanta: atti normativi di origine comunitaria
D. Lgs. 15/08/1991 n. 277, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti daesposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
protezione da piomboprotezione da amiantorumore
D. Lgs. 19 /09/1994 n. 626, miglioramento della sicurezza e della salute deilavoratori
valutazione dei rischiredazione di un documentoinformazione e formazionesorveglianza sanitariaservizio di prevenzione e protezione (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS, addetti alla lotta antincendio e all’evacuazione, addetti al primo soccorso)
NOVITÀ
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
LEGISLAZIONE SPECIALE
Gli anni novanta: atti normativi di origine comunitaria
D.P.R. 24/07/1996 n. 459, direttiva macchine (Attuazione della direttiva 89/392/CEE, 91/368/CEE/44/CEE, 93/68/CEE)
D. Lgs. 14/08/1996 n. 493, segnaletica di sicurezza (Attuazione della direttiva 92/58/CEE)
D. Lgs. 14/08/1996 n. 494, sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieritemporanei e mobili (Attuazione della direttiva 92/57/CEE)
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
LEGISLAZIONE SPECIALE
Dalla legge delega 123/2007 al decreto delegato 81/2008
Legge 3 agosto 2007, n. 123, Misure in tema di tutela della salute e dellasicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma dellanormativa in materia (entrata in vigore il 25/08/2007)
riorganizzazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro
armonizzazione di tutte le leggi in vigore
termine del 25 maggio 2008 quale data entro cui il Governo doveva approvare un Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
attuazione immediata ad alcune misure di contrasto agli infortuni e al lavoro nero con misure immediatamente precettive (artt. da 2 a 12)
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO
LEGISLAZIONE SPECIALE
Dalla legge delega 123/2007 al decreto delegato 81/2008
D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(entrato in vigore il 15/05/2008)
modificato dal D. Lgs. 03/08/2009 n. 106 (in vigore dal 20/08/2009)
correzione errori tecnici e materialimodifica di alcune normeintroduzione nuove disposizioni
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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
ABROGAZIONI DEL D. Lgs. 81/08 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (eccetto l’art. 64) D. Lgs.15 agosto 1991 n. 277 D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 187 Legge 5 agosto 2006 n. 248 (art. 36-bis, commi 1 e 2) Legge 3 agosto 2007 n. 123 (artt. 2, 3, 5, 6 e 7) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e
salute sul lavoro incompatibile con il Testo Unico D.P.R. 302/56, in materia di prevenzione dei rischi da atmosfere esplosive,
rimane in vigore quale normativa “integrativa” del Testo Unico
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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
STRUTTURA DEL D. Lgs. 81/08 Titolo I: Disposizioni generali Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature e DPI Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche) Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto) Titolo X: Esposizione ad agenti biologici Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale Titolo XIII: Norme transitorie e finali
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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08
Sotto il profilo oggettivo (art. 3, comma 1):Tutti i settori di attività, privati e pubbliciTutte le tipologie di rischio
Sotto il profilo soggettivo (art. 3, comma 4):Tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, ed i soggetti equiparati
Il Testo Unico si applica ovunque venga svolta un’attivitàlavorativa, indipendentemente dalla tipologia societaria, dal numero di addetti, dal numero di lavoratori e dai rapporti contrattuali
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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08
Nel campo di applicazione sono inclusi anche: soggetti tutelati da fonti normative non “speciali”
(lavoratori somministrati, a progetto, occasionali, telelavoratori)
soggetti esclusi da tutela specifica(lavoratori autonomi, lavoratori distaccati)
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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Definizione di LAVORATORE(art. 2, comma 1, lett. a)Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione
SOGGETTI EQUIPARATI a lavoratori: il socio di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività
all’interno dell’azienda l’associato in partecipazione i beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento gli allievi di istituti di istruzione ed universitari, nonché di corsi di formazione
professionale in cui si faccia uso di attrezzature (compresi i VDT), agentichimici, fisici e biologici i volontari di cui alla legge 01/08/1991 n. 266 e del servizio civile il lavoratore (lavori socialmente utili) di cui al D. Lgs. 01/12/1997 n. 468
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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Applicazione particolare della normativa nel caso di alcune tipologie di lavoratori: prestatori di lavoro nell’ambito dei contratti di somministrazione
obblighi a carico dell’utilizzatore, rimane in capo al somministratore l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive in generale e di formarli/ addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie all’attività lavorativa per la quale essi sono assunti (art. 3, comma 5)
distacco del lavoratoreobblighi a carico del distaccatario, informazione e formazione sui rischi tipici dell’attività a carico del distaccante (art. 3, comma 6)
lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativiobblighi a carico del committente, se le prestazioni sono svolte nei luoghi di lavoro del committente medesimo (art. 3, comma 7)
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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Applicazione particolare della normativa nel caso di alcune tipologie di lavoratori: lavoratori che eseguono prestazioni occasionali
applicazione della normativa con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario
lavoratori a domiciliounicamente obblighi a carico del committente di informazione e formazione, di consegna dei DPI e di attrezzature conformi
lavoratori subordinati a distanza (telelavoro)applicazione delle disposizioni relative all’uso di VDTobbligo di informazione e formazione
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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
Relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione:
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Definizione di DATORE DI LAVORO(art. 2, comma 1, lett. b)Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
Definizione di DIRIGENTE(art. 2, comma 1, lett. d)Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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OBBLIGHI PRINCIPALI del DATORE DI LAVORO e del DIRIGENTE(art. 18) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti definire le misure da attuare in caso di emergenza e designare i lavoratori
incaricati di attuare tali misure nell’affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi fornire ai lavoratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) necessari ed
idonei informare, formare ed addestrare i lavoratori vigilare sul rispetto delle norme vigenti e sull’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione adottate prendere i provvedimenti necessari per evitare che le misure adottate
determinino rischi per la popolazione o per l’ambiente
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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OBBLIGHI PRINCIPALI del DATORE DI LAVORO e del DIRIGENTE(art. 18) consentire al RLS l’accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti sulla sicurezza fornire le necessarie informazioni al medico competente e al SPP comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA (nonché per loro tramite al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro:
che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento, a fini statisticiche comportino assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, a fini assicurativi
coordinare le imprese appaltatrici
OBBLIGHI INDELEGABILI del DATORE DI LAVORO (art. 17, comma 1) valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del DVR designazione del RSPP
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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Definizione di PREPOSTO(art. 2, comma 1, lett. e)Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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OBBLIGHI del PREPOSTO(art. 19) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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OBBLIGHI del PREPOSTO(art. 19) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
frequentare appositi corsi di formazione
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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Delega di funzioni (artt. 16, 17)La delega di funzioni datoriali, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: risultare da atto scritto recante data certa soggetto delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché dell’autonomiadi spesa necessaria accettazione per iscritto da parte del delegato subdelega, previo accordo con il datore di lavoro, con riferimento a funzioni
specifiche (es. gestione di formazione, sorveglianza sanitaria, piano di emergenza,manutenzione, ecc.)
La delega di funzioni, alla quale deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato (obbligo assolto in caso di adozione ed efficace adozione del modello organizzativo di cui all’art. 30)
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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Art. 299, “Esercizio di fatto di poteri direttivi”Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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Definizione di SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)(art. 2, comma 1, lett. l)Insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
Definizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)(art. 2, comma 1, lett. f)Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Definizione di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)(art. 2, comma 1, lett. g)Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, facente parte del SPP
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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Differenti tipologie organizzative del Servizio di Prevenzione e Protezione
RSPP interno(art. 31, commi 6 e 7)
RSPP esterno(art. 31, commi 5 e 6)
Svolgimento direttoda parte del datoredi lavoro(art. 34)
obbligatorio nelle aziende a rischio di incidente rilevante e in caso di attività con caratteristiche e rischi particolari (es. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori)
obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge.Il ricorso a servizi esterni non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità
possibile in caso di: aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti aziende di pesca fino a 20 addetti altre aziende fino a 200 addetti
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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COMPITI del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 33) individuazione dei fattori di rischio valutazione dei rischi individuazione ed elaborazione delle misure preventive e protettive elaborazione delle procedure di sicurezza partecipazione alle consultazioni e alla riunione periodica di cui all’art. 35 proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori fornire ai lavoratori le informazioni specifiche su rischi, misure e procedure
Art. 18, comma 2: il datore di lavoro deve fornire al SPP informazioni su: natura dei rischi organizzazione del lavoro e programmazione/
attuazione misure preventive e protettive descrizione degli impianti e dei processi produttivi dati su infortuni e malattie professionali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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Caratteristiche del SPP (art. 31, comma 2)RSPP e ASPP: devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati (art. 32) devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda
DIRITTI di RSPP e ASPPdevono disporre di mezzi e tempo adeguati allo svolgimento dei compitiassegnatinon possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta
OBBLIGHI di RSPP e ASPPsono tenuti al segreto relativamente alle informazioni di cui vengono aconoscenza nello svolgimento dell’incarico
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA(art. 18, comma 1, lett. b)Lavoratori, designati preventivamente dal datore di lavoro, incaricati di:
attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato
salvataggio
primo soccorso
sono lavoratori appositamente designati non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo il loro numero è determinato sulla base delle dimensioni dell’azienda
e dei rischi specifici continuano a svolgere le normali mansioni ricevono formazione adeguata
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)(artt. da 47 a 52, con 13 rinvii a vario titolo alla contrattazione collettiva)Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, co. 1, lett. i)
presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutte le aziende/ unità produttive
tre possibili presenze: RLS aziendale, territoriale (RLST) o di sito (RLSS)
RLS e RLST come figure di rappresentanza tra loro alternative
RLSS come figura di norma aggiuntiva, in specifici ambiti individuati dal Testo Unico
Principi generali(art. 47)
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Principi generali(Circolari dell’INAILn. 11 del 12/03/09,n. 43 del 25/08/09)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)(artt. da 47 a 52, con 13 rinvii a vario titolo alla contrattazione collettiva)
l’azienda deve comunicare all’INAIL il nominativo del RLS in occasione di prima elezione/ designazione o in caso di nuova nomina
gli Organismi Paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli Organismi Paritetici e il nominativo/i dei RLST
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RLS aziendale(art. 47, comma 3 e 4)
aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori:
RLS, di norma, eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
aziende/ unità produttive con più di 15 lavoratori:
RLS eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
RLS eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in assenza di rappresentanze sindacali
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RLST(art. 47, comma 3 e 8)
aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori:
il RLST può essere individuato, in alternativa al RLS aziendale, per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo
tutte le aziende/ unità produttive
il RLST esercita le funzioni di rappresentante per la sicurezza in tutti i casi in cui non si sia proceduto all’elezione/ designazione del RLS aziendale
Art. 48, comma 1: Ove individuato, il RLST svolge le funzioni di rappresentanza in tutte le aziende/ unità produttive del territorio o comparto di competenza prive di RLS aziendale
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RLSS(art. 49, comma 1, 2 e 3)
È individuato, tra gli RLS delle aziende ivi operanti e su iniziativa degli stessi, in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini giorno, contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500)
svolge le funzioni di RLS in tutte le aziende/ cantieri del sito privi di RLS/ RLST (fatte salve, anche in questo caso, diverse intese tra le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale)
realizza il coordinamento tra i vari RLS presenti nel sito
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Numero minimo di RLS(art. 47, comma 5 e 7)
aziende/ unità produttive fino a 200 lavoratori 1 RLS
aziende/ unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori 3 RLS
aziende/ unità produttive oltre 1.000 lavoratori 6 RLS(in tali aziende il numero minimo è aumentato nellamisura individuata dalla contrattazione collettiva)
Numero, modalità di elezione/ designazione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per l’espletamento delle funzioni del RLS sono stabilite dalla contrattazione collettiva.Lo stesso vale per le modalità di elezione/ designazione del RLST (art. 48, comma 2) e per le modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLSS (art. 49, comma 3)
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ATTRIBUZIONI del RLS(art. 50)
accede ai luoghi di lavoro
è consultato preventivamente in merito a: valutazione dei rischi individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione designazione delle varie figure aziendali (SPP, addetti all’attuazione delle
misure di emergenza, medico competente) organizzazione della formazione
il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati in sede di contrattazione collettivain caso di infortunio grave il RLST accede senza preavviso, previa segnalazione all’Organismo Paritetico, ove costituito
Art. 48, co. 4 e 5: Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, questi ricorre all’Organismo Paritetico o, in mancanza, all’organo di vigilanza territoriale
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ATTRIBUZIONI del RLS(art. 50)
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito
partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35
fa proposte in merito all’attività di prevenzione
avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
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DIRITTI del RLS(art. 50)
ricevere, su espressa richiesta, le informazioni e la documentazioneaziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative (copia del DVR; copia del DUVRI – Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze – per i RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici)ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanzariceve la formazione specifica disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciuteglinon subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività (nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali)possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee
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OBBLIGHI del RLS(art. 50)
rispetto delle vigenti disposizioni in tema di privacy
segreto industriale, relativamente alle informazioni contenute nel DVR e nel DUVRI
segreto sui processi lavorativi di cui venga a conoscenza
Limitazioni particolari: l’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP e
ASPP (art. 50, comma 7) l’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre
funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8)
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Riunione periodica(art. 35)
Periodicità
Partecipanti
aziende con più di 15 lavoratori:una volta all’annoin occasione di modifiche
aziende fino a 15 lavoratori:su richiesta del RLS
datore di lavoro o suo rappresentante RSPP medico competente RLS
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Riunione periodica(art. 35)
Argomenti
Conclusioni
esame del documento di valutazione dei rischi andamento di infortuni, malattie professionali e
sorveglianza sanitaria criteri di scelta, caratteristiche, efficacia dei DPI programmi di informazione e formazione codici di comportamento e buone prassi obiettivi di miglioramento della sicurezza
verbale da conservare in azienda e a disposizione dei partecipanti per la consultazione
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Computo dei lavoratori (art. 4)
Premesso che tutti i lavoratori compresi nel campo di applicazione soggettivo del decreto sono destinatari di tutela, questo articolo individua quali lavoratori non vengono computati al fine di determinare il numero di lavoratori dal quale il decreto dal stesso fa discendere particolari obblighi per i datori di lavoro (ad es. riunione periodica annuale di SSL, designazione ed elezione del RLS, SPP interno, assunzione del ruolo di RSPP da parte del datore di lavoro, agevolazioni varie)
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Computo dei lavoratori – esclusioni: collaboratori familiari soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi allievi di istituti d’istruzione, universitari e di corsi di formazione professionale lavoratori con contratto a tempo determinato assunti in sostituzione di altri prestatori d’opera, assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro lavoratori che eseguono prestazioni occasionali lavoratori a domicilio, purché non svolgano la propria attività in via esclusiva per il committente volontari lavoratori socialmente utili lavoratori autonomi collaboratori coordinati e continuativi, nonché i lavoratori a progetto, purché non svolgano la propria attività in via esclusiva per il committente
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Computo dei lavoratori – casi particolari: lavoratori utilizzati mediante contratto di somministrazione e lavoratori
a tempo parzialedevono essere computati sulla base delle ore di lavoro prestatenell’ambito di un semestre
lavoratori stagionaliad eccezione del settore agricolo, devono essere computati, a prescindere della durata del contratto e dall’orario di lavoro;nel settore agricolo devono essere computati come ULA (Unità Lavorative Anno)
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Definizione di MEDICO COMPETENTE(art. 2, comma 1, lett. h)Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto
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OBBLIGHI PRINCIPALI del MEDICO COMPETENTE(art. 25) collaborare con datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi collaborare all’organizzazione del servizio di primo soccorso programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie e di rischio e consegnarle al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico (il datore di lavoro deve conservare le cartelle sanitarie e di rischio per almeno 10 anni)
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, consegnare al lavoratore la documentazione sanitaria
visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi
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OBBLIGHI PRINCIPALI del MEDICO COMPETENTE(art. 25) collaborare alla formazione dei lavoratori, per la parte di propria competenza informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria collaborare all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti eseguiti e, su richiesta,
rilasciare copia della documentazione in occasione della riunione del SPP comunicare per iscritto i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria
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Sorveglianza sanitaria (art. 41)
Quando va effettuata?nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonchédalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanentequalora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medicocompetente correlata ai rischi lavorativi
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Sorveglianza sanitaria (art. 41)
In quali tipologie si differenzia?visita medica preventiva in fase preassuntivavisita medica preventiva per valutare l’idoneità alla mansione specificavisite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori: laperiodicità, se non espressamente prevista, è di norma stabilita in una voltal’anno (il medico competente può disporre una cadenza diversa, in funzione dellavalutazione del rischio, con possibilità per l’organo di vigilanza, con provvedimentomotivato, di disporre diversamente)
visita medica in occasione del cambio della mansionevisita medica su richiesta del lavoratore (se avallata dal medico competente) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza permotivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativivisita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, ove prevista
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Sorveglianza sanitaria (art. 41)
In che cosa consiste?esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenutinecessari dal medico competenteverifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione disostanze psicotrope e stupefacenti, nei casi ed alle condizioni previstedall’ordinamento
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Sorveglianza sanitaria (art. 41)
Quali sono gli esiti possibili?idoneitàidoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioniinidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità) inidoneità permanente
È ammesso il ricorso all’organo di vigilanza entro 30 giorni dalla data dicomunicazione del giudizio del medico competente
Le visite mediche non possono essere effettuate:per accertare stati di gravidanzanegli altri casi vietati dalla normativa vigente
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Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali (art. 176)
Rischi monitorati
Periodicità dellevisite di controllo
Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione
per la vista e per gli occhiper l’apparato muscolo-scheletrico
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per I lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di etàquinquennale negli altri casi
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OBBLIGHI PRINCIPALI dei LAVORATORI(art. 20)
prendersi cura della sicurezza e della salute propria e di quella delle altre persone presenti
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, ecc. nonché i dispositivi di sicurezza
utilizzare in modo appropriato i DPI segnalare immediatamente deficienze dei mezzi e dispositivi nonché
eventuali condizioni di pericolo non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo
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OBBLIGHI PRINCIPALI dei LAVORATORI(art. 20)
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
partecipare ai programmi di formazione ed addestramento sottoporsi ai controlli sanitari, laddove previsti collaborare alla prevenzione
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Riduzione degli obblighi previsti nel caso di: imprese familiari costituite secondo l’articolo 230-bis del C.C.,
all’interno delle quali non operino dei “lavoratori”
piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti ecoloro che esercitano un’attività professionale organizzataprevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia)in assenza di “lavoratori”
lavoratori autonomi (art. 2222 del C.C.)
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Obblighi previsti nel caso diimprese familiari e piccoliimprenditori in assenza di“lavoratori”, lavoratori autonomi
utilizzare correttamente le attrezzaturemunirsi di DPIindossare tesserino di riconoscimento in caso di appalto o subappalto
sorveglianza sanitaria,informazione e formazione su richiesta e a proprio carico
Art. 27 (sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) e all. XVII (idoneità tecnico-professionale delle imprese): formazione e idoneità sanitaria sono requisiti qualificanti le imprese in caso di appalto
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OBBLIGHI PRINCIPALI dei progettisti di impianti, luoghi e posti di lavoro(art. 22)
rispettare i principi generali di prevenzione al momento delle scelte progettuali scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari
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OBBLIGHI PRINCIPALI dei fabbricanti e dei fornitori(art. 23)
è vietata la fabbricazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso di attrezzature, DPI ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
nel caso specifico di locazione finanziaria, il bene, se assoggettato, deve essere accompagnato dalla documentazione specifica attestante la conformità
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OBBLIGHI PRINCIPALI degli installatori (montatori di impianti, attrezzature e altri mezzi tecnici)(art. 24)
attenersi alle norme e alle istruzioni fornite dai fabbricanti
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
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OBBLIGHI PRINCIPALI dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro(art. 72)
attestare la conformità ai requisiti di sicurezza (all. V) in caso di attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso “senza
conduttore”:attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienzaacquisire e conservare per tutta la durata del noleggio/ concessione la dichiarazione del datore di lavoro, con l’indicazione del nominativo dei lavoratori incaricati, attestante la loro formazione e l’eventuale abilitazione
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
L’informazione deve essere facilmentecomprensibile (considerando eventuali differenze linguistiche) e deve consentiredi acquisire le relative conoscenze
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
INFORMAZIONE AI LAVORATORI (art. 36)
Il datore di lavoro, in collaborazione con il SPP e con l’ausilio del medico competente, previa consultazione del RLS, informa tutti i lavoratori in ordine a: rischi connessi all’attività dell’azienda in generale misure da attuare in caso di emergenza nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure in caso di emergenza nominativi del RSPP, degli eventuali ASSP e del medico competente rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all’attività svolta,
ivi compresi i prodotti e le sostanze (sulla base delle schede di sicurezza) normative di sicurezza e disposizioni aziendali misure ed attività di prevenzione e protezione
verifica preliminare di comprensione
verificare e dimostrare che tutti i lavoratori hanno compreso le informazioni ricevute
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI (art. 37)
Il datore di lavoro, in collaborazione con il SPP e con l’ausilio del medico competente, previa consultazione del RLS, assicura a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ad adeguata in ordine a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
tutti i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione alla mansione svolta, nonché le conseguenti misure di prevenzione e protezione
e, ove previsto, un addestramento specifico, effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile(considerando eventuali differenze linguistiche) e deve consentire di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie
verifica preliminare di comprensione
verificare e dimostrare che tutti i lavoratori hanno compreso le informazioni ricevute
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI (art. 37)
La formazione e l’addestramento devono avvenire:all’assunzione o in occasione dell’inizio dell’attività lavorativain caso di trasferimento o cambiamento di mansionein occasione dell’introduzione di: nuove tecnologie nuove attrezzature nuove sostanze e preparati pericolosi
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento dell’attività di formazione dovranno essere registrate sul “Libretto formativo del cittadino”
(ex D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.)
la formazione e l’addestramento devono essere ripetuti periodicamente in relazione all’evoluzione
dei rischi ed all’insorgenza di nuovi rischi
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21/12/2011L’accordo Stato – Regioni approvato il 21/12/2011, relativo alla formazione su salute e sicurezza menzionata all’art. 34, co. 2 (datore di lavoro RSPP) e all’art. 37, co. 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs.81/08, disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione ed aggiornamento:
individua la durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale (basso, medio, alto)
introduce l’obbligo di formazione anche per i dirigenti
introduce la nuova figura del “formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (la Commissione Consultiva dovrà elaborare i criteri)
per dirigenti e preposti la formazione può essere svolta anche presso Organismi Paritetici, Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali
NOVITÀ
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21/12/2011La formazione dei lavoratori:
La formazione prevista dai titoli successivi al titolo I del D. Lgs. 81/08 (macchine, attrezzature, DPI, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali,
sostanze pericolose, rischi fisici, ecc.) è aggiuntiva a questa
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21/12/2011La formazione dei preposti, oltre a quella prevista per i lavoratori:
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21/12/2011La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori:
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21/12/2011La formazione del datore di lavoro RSPP:
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
ACCORDO STATO – REGIONI DEL 22/02/2012L’accordo Stato – Regioni approvato il 22/02/2012 (in vigore dal 12/03/2013) individua le attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e disciplina la formazione e l’aggiornamento per addetti a:
mezzi di sollevamento (piattaforme, gru)
carrelli elevatori
trattori
macchine movimento terra
pompa per calcestruzzo
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL RLS(art. 37, comma 11, del D. Lgs. 81/08)
La formazione del RLS prevede un percorso di base di minimo 32 ore massimo 64 ore e deve essere soggetta ad un aggiornamento periodico la cui durata: non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai
15 ai 50 lavoratori
non può essere inferiore a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
non è quantificata la durata e la frequenza dell’aggiornamento del RLS nelle aziende che contano meno di 15 dipendenti
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ADDETTI ANTINCENDIO(D.M. 10/03/98)
Formazione ed aggiornamento di durata variabile a seconda della valutazione del rischio incendio (classificato nelle tipologie alto, medio, basso):
Il decreto non formula indicazioni sulla periodicità di aggiornamento alla formazione, che si tende ad equiparare a quella prevista dal D.M. 388/03 per gli
addetti al primo soccorso, quindi almeno triennale
Formazione o aggiornamento
Rischio incendio
Durata
Formazione basso 4 hFormazione medio 8 hFormazione alto 16 hAggiornamento basso 2 hAggiornamento medio 5 hAggiornamento alto 8 h
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO(D.M. n. 388 del 15/07/03)
Formazione teorica e pratica: sull’attuazione delle misure di primo intervento interno e sull’attivazione
degli interventi di pronto soccorso
svolta da personale medico (in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale) che, nello svolgimento della parte pratica della formazione, può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato
di durata variabile a seconda del livello di rischio presente nell’attività (classificato nelle tipologie A, B e C)
Aggiornamento della formazione ripetuto con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico
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INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO DI LAVORATORI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO(D.M. n. 388 del 15/07/03)
Formazione o aggiornamento
Classe Teoria(durata)
Pratica (durata)
Totale(durata)
Formazione A 10 h 6 h 16 hFormazione B, C 8 h 4 h 12 hAggiornamento A - 6 h 6 hAggiornamento B, C - 4 h 4 h
Nelle aziende fino a 5 lavoratori dipendenti il datore di lavoro può svolgere direttamente la funzione di addetto al primo soccorso e prevenzione incendi
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA, PROMOZIONE
Enti istituzionali con ruolo di promozione e vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione:
S.Pre.S.A.L. delle A.S.L.
(Servizio di Prevenzione eSicurezza negli
Ambienti di Lavoro)
Ex I.S.P.E.S.L.
VIGILIDEL FUOCO
A.R.P.A.
D.P.L.(Direzione Provinciale
del Lavoro)
I.N.A.I.L.
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA, PROMOZIONE
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.)
controllo degli ambienti di lavoro per verificare il rispetto delle norme di legge su salute e sicurezza dei lavoratori
informazione e assistenza a datori di lavoro, RSPP, RLS, lavoratori e sindacati
esame preventivo di progetti di nuovi insediamenti produttivi (N.I.P.)
indagini per conto della Magistratura a seguito di gravi infortuni sul lavoro e malattie professionali
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA, PROMOZIONE
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)
riscossione dei premi assicurativi dalle aziende
retribuzione all’infortunato a partire dal 4° giorno di assenza dal lavoro
conferimento della rendita per l’invalidità (> 15%) e per il danno biologico (> 5%)
controlli clinici sugli infortunati
elaborazione di statistiche sugli infortuni e le malattie professionali
verifica di primo impianto sulle attrezzature di cui all’all. VII del D. Lgs. 81/08
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA, PROMOZIONE
Vigili del Fuoco (Comandi Provinciali)
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)
formazione degli addetti aziendali all’emergenza incendi
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA, PROMOZIONE
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (A.R.P.A.)
riceve la dichiarazione di conformità di impianti di messa a terra e impianti elettrici antideflagranti
omologa gli impianti elettrici antideflagranti
esegue le verifiche periodiche (su richiesta dell’azienda) su idroestrattori con diametro > 50 cm, impianti di sollevamento con portata > 200 kg, apparecchi a pressione
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA, PROMOZIONE
Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.)
vigilanza sull’esercizio di tutte le leggi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la tutela dei rapporti di lavoro
vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro
ispezione sulla sicurezza nei cantieri edili (previa informazione dello S.Pre.S.A.L.)
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA, PROMOZIONE
DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA(D. Lgs. n. 758 del 19/12/94)
Riscontro di violazioni in seguito a sopralluogo ispettivo
PRESCRIZIONE:invio del verbale al datore di lavoro, notizia di reato al P.M. e alla Procura della Repubblica (atto penale)
Indicazione delle misure da attuare e dei tempi massimi di adempimento e loro invio al contravventore
Contestuale sospensione del procedimento penaleSCADENZA
Verifica dell’adempimento da parte dell’A.L.S. entro 60 giorni dalla scadenza
ADEMPIMENTO INADEMPIMENTO
Ammissione al pagamento di 1/4 del massimo della sanzione amministrativa
Pagamento
Comunicazione al P.M. per continuazione dell’azione penale
Comunicazione al P.M. di estinzione del reato
Richiesta al G.I.P. di rinvio a giudizio
Richiesta al G.I.P. di archiviazione
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA, PROMOZIONE
Istituto Nazionale della Prevenzione Sociale (I.N.P.S.)
vigilanza finalizzata alla lotta al lavoro nero
equilibrio del sistema previdenziale attraverso il controllo sistematico della correttezza contributiva
102
Contrasto al lavoro irregolare (art. 14 del D. Lgs. 81/08)
Gli ispettori della D.P.L. o dell’A.S.L. possono adottare provvedimenti di sospensione nei casi di:
impiego personale “irregolare” in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
reiterate violazioni circa la disciplina in materia del superamento degli orari di lavoro
gravi e reiterate violazioni in materia salute e sicurezza (che saranno individuate da un apposito decreto ministeriale)
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA, PROMOZIONE
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MISURE GENERALI DI TUTELA PREVISTE DAL D. Lgs. 81/08:
valutazione di tutti dei rischi programmazione della prevenzione eliminazione dei rischi o riduzione al minimo rispetto dei principi ergonomici riduzione dei rischi alla fonte sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali controllo sanitario dei lavoratori
VALUTAZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI
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MISURE GENERALI DI TUTELA PREVISTE DAL D. Lgs. 81/08:
allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari e sua destinazione ad altra mansione (ove possibile) informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei
dirigenti e dei preposti istruzioni adeguate ai lavoratori partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti programmazione delle misure per garantire nel tempo il miglioramento dei
livelli di sicurezza definizione di misure da attuare in caso di emergenza uso di segnali di avvertimento e sicurezza regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi di
sicurezza
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