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Guida alla compilazione del 730/2015 224 QUADRO G Crediti d’imposta In questo quadro vanno indicati: i crediti d’imposta sui fabbricati; il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione; il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero; il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo; il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione; il credito d’imposta per le mediazioni. Il quadro G del Mod. 730/2014 è articolato nelle seguenti sezioni: SEZIONE RIGO CONTENUTO Sezione I Rigo G1 Credito di imposta per il riacquisto della prima casa Rigo G2 Credito di imposta per canoni di locazione non percepiti Sezione II Rigo G3 Credito di imposta reintegro anticipazioni fondi pensione Sezione III Rigo G4 Credito di imposta per redditi prodotti all’estero Sezione IV Righi G5 e G6 Credito di imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo Sezione V Rigo G7 Credito di imposta per l’incremento dell’occupazione Sezione VI Rigo G8 Credito di imposta per mediazioni

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Guida alla compilazione del 730/2015

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QUADRO G – Crediti d’imposta

In questo quadro vanno indicati:

i crediti d’imposta sui fabbricati;

il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;

il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero;

il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;

il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;

il credito d’imposta per le mediazioni.

Il quadro G del Mod. 730/2014 è articolato nelle seguenti sezioni:

SEZIONE RIGO CONTENUTO

Sezione I Rigo G1 Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Rigo G2 Credito di imposta per canoni di locazione non percepiti

Sezione II Rigo G3 Credito di imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

Sezione III Rigo G4 Credito di imposta per redditi prodotti all’estero

Sezione IV Righi G5 e G6 Credito di imposta per gli immobili colpiti dal sisma in

Abruzzo

Sezione V Rigo G7 Credito di imposta per l’incremento dell’occupazione

Sezione VI Rigo G8 Credito di imposta per mediazioni

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Guida alla compilazione del 730/2015

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NOVITA’ Quest’anno è stata prevista la nuova sezione VII denominata “Credito

d’imposta per erogazioni cultura” (c.d. ART BONUS).

SEZIONE I - CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI

In questa sezione devono essere indicati il credito d’imposta per il riacquisto della prima

casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

RIGO G1 - CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Questo rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito

d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Trattasi in particolare di coloro che

entro un anno dalla vendita di un immobile destinato a propria abitazione hanno

acquistato beneficiando dell’aliquota agevolata, acquista un’altra abitazione non di lusso.

L’agevolazione fiscale consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, di importo

massimo pari all’ammontare dell’imposta di registro oppure dell’IVA corrisposta dal

contribuente in relazione al precedente acquisto agevolato.

ATTENZIONE Il rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il

credito di imposta:

per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo

determina;

per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle

successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data

di acquisizione del credito.

IMPORTO MASSIMO

CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO

Imposta di registro oppure IVA corrisposta in relazione

al precedente acquisto

agevolato

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Guida alla compilazione del 730/2015

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Con Risoluzione 3 maggio 2004, n.66 l’Agenzia delle entrate precisa che la condizione

richiesta per accedere all’agevolazione fiscale non si ritiene soddisfatta qualora il

contribuente abbia stipulato solo un contratto preliminare di acquisto dell’immobile da

adibire a propria abitazione principale. Tale contratto infatti non produce l’effetto reale del

trasferimento del bene, ma solo quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo.

Nella tabella seguente si riportano le tipologie di soggetti cedenti e la misura dell’IVA o

dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto della prima casa a seguito delle predette

modifiche.

(*) Le imposte ipotecarie e catastali dovute per l’acquisto della prima casa sono riportate

per completezza di informazione. Esse non risultano rilevanti infatti ai fini della

determinazione dell’importo del credito di imposta in esame.

Attenzione Con il D.Lgs. n. 23/2011 (c.d. “Decreto IMU”) ed il D.L. n. 104/2013 (c.d.

Decreto “Istruzione”) il Legislatore ha apportato delle modifiche alla disciplina delle

imposte di registro ed ipocatastali, c on decorrenza 1° gennaio 2014.

In particolare, per effetto del combinato disposto dei predetti decreti, a partire dal 2014:

la misura fissa dell’ imposta di registro e delle imposte ipocatastali passa da €

168 a € 200;

l’ imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” passa dal 3% al 2%,

mentre quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% (in luogo

delle previgenti aliquote variabili dall’1% al 15% ovvero dell’imposta fissa di €

168).

Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte ipocatastali sono

dovute nella misura ridotta di € 50 .

COMPRAVENDITA PRIMA CASA

CEDENTE REGIME

IVA

REGISTRO FINO AL

31/12/2013

REGISTRO DAL

01/01/2014

IPO-CATASTALI(*)

FINO AL 31/12/2013

IPO-CATASTALI(*)

DAL 01/01/2014

Impresa di costruzione o

ristrutturazione che cede entro i 4 anni

4% € 168,00 € 200,00 € 168,00 + €

168,00 € 200,00 + €

200,00

Impresa di costruzione o

ristrutturazione che cede dopo 4 anni

E sente 3% 2% € 168,00 + €

168,00 € 50,00 + €

50,00

Altri soggetti IVA (liberi

professionisti e imprese)

E sente 3% 2% € 168,00 + €

168,00 € 50,00 + €

50,00

Privato E sente 3% 2% € 168,00 + €

168,00 € 50,00 + €

50,00

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Guida alla compilazione del 730/2015

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L’utilizzo del credito di imposta può avvenire, nelle diverse ipotesi, secondo le seguenti

metodologie.

IMPOSTA AGEVOLATA

VERSATA SUL PRIMO ACQUISTO

IMPOSTA VERSATA SUL

SECONDO ACQUISTO

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

I VA IMPOSTA DI REGISTRO

In diminuzione dell’imposta di registro

(modo n. 1), salvo che il contribuente

manifesti nell’atto di acquisto contraria

volontà.

IMPOSTA DI REGISTRO

IMPOSTA DI REGISTRO

I VA I VA In diminuzione:

- delle imposte di registro,

ipocatastali e delle imposte sulle

successioni e donazioni dovute su

atti e denunce presentati dopo

l’acquisizione del diritto (modo n.

2);

- dell’IRPEF, in dichiarazione (modo

n. 3);

- di somme dovute ai sensi del

D.Lgs. n. 2 41/1997, con Mod. F24

(modo n. 4).

IMPOSTA DI REGISTRO

I VA

NOTA BENE Per fruire del credito d’imposta in detrazione dall’eventuale imposta di

registro dovuta per il secondo acquisto, il contribuente deve manifestare tale volontà

nell’atto di acquisto.

La C.M. n. 19/2001, punto 1.3, dispone infatti che nell’atto di (ri)acquisto devono essere

riportate:

1. le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte prima allegata al

D.P.R. n. 131/86, per fruire delle agevolazioni prima casa;

2. gli estremi dell’atto di acquisto del primo immobile sul quale era stata

corrisposta l’imposta di registro o l’IVA in misura agevolata;

3. l’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA assolta sul primo acquisto;

4. gli estremi dell’atto di alienazione del primo immobile.

Con Risoluzione 11 maggio 2004, n. 70, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che,

diversamente da quanto stabilito per l’imposta di registro, per fruire della detrazione

dall’IRPEF del credito d’imposta in commento non occorre alcuna dichiarazione in atto.

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Guida alla compilazione del 730/2015

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Il rigo G1 si compone di tre colonne:

Colonna 1 – “Residuo precedente dichiarazione”: riportare il credito d’imposta per

il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che

risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 131 del

prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo

RN43, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2014.

Colonna 2 “Credito anno 2014”: indicare il credito d’imposta maturato nel 2014.

L’importo del credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo

acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore

all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Colonna 3 “di cui compensato nel mod. F24”: riportare il credito d’imposta utilizzato in

compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2015.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di

imposta:

- per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;

- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle

successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di

acquisizione del credito.

COME UTILIZZARE IL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;

in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e

denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del credito;

in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare

successivamente al nuovo acquisto (solo ed esclusivamente con la prima

dichiarazione successiva alla data di acquisto);

in compensazione con altri tributi in sede di versamenti unitari con il Modello F24.

Poiché il credito di imposta è collegato ai benefici "prima casa", la decadenza da

quest'ultimi comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie, anche il

recupero del credito utilizzato.

NOTA BENE Il credito d’imposta riconosciuto al contribuente è sempre:

pari all’imposta di registro o iva pagata all’ atto del primo acquisto;

mai superiore all’imposta o iva pagata nel secondo atto di acquisto

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Guida alla compilazione del 730/2015

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Il contribuente recupera il credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi

presentando il modello 730/2015.

RIGO G2 - C REDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Al rigo G2 si deve indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni

di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel

provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

ATTENZIONE L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a

scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del

procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un

credito d’imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in

più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di

ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del

procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono

state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale

degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai

fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

ESEMPIO Il Sig. Santa Enrico ha ceduto la propria abitazione il 22 dicembre 2013, per la quale

aveva pagato € 11.000,00 di Iva. L’abitazione era stata acquistata con aliquota ridotta al 4%. In

data 1° agosto 2014, ha riacquistato direttamente dall’impresa costruttrice un immobile da

adibire ad abitazione principale.

La nuova dimora ha una rendita catastale pari a € 1.450,00. Per la nuova abitazione ha

corrisposto IVA nella misura di € 17.000,00 (aliquota al 4%).

Al Sig. Santa spetta un credito pari a € 11.000,00: il credito può essere, infatti, al massimo pari

all’IVA o all’imposta di registro pagata al momento del primo acquisto agevolato.

Poiché il contribuente non ha alcun importo a debito da compensare, decide di portare il credito

d’imposta (€ 11.000,00) direttamente in diminuzione delle imposte dovute in sede di

dichiarazione dei redditi. Egli dovrà pertanto indicare in dichiarazione dei redditi (nel Mod.

730/2015- redditi 2014) l’importo del credito al campo 2 del rigo G1 .

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Guida alla compilazione del 730/2015

230

L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito

del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i

redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il

maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d’imposta in questione può essere

indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del

procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine

ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta

nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari

competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento

per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di

prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con

riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative

ai redditi 2003, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del

conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2013.

In pratica, il locatore di immobili ad uso abitativo che non ha percepito il canone d’affitto

può:

recuperare la maggior imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma

assoggettati a tassazione negli anni precedenti;

non assoggettare a tassazione il canone di affitto, ma solo la rendita catastale

rivalutata.

SENTENZA DI SFRATTO

1) TASSAZIONE DELL’IMMOBILE IN BASE ALLA RENDITA 2) RECUPERO DELLA MAGGIOR IMPOSTA VERSATA IN ANNI

PRECEDENTI

CANONI DI LOCAZIONE SEMPRE DICHIARATI (ART. 26 TUIR)

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Guida alla compilazione del 730/2015

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LE CONDIZIONI RICHIESTE

Per non assoggettare a tassazione i canoni d’affitto non percepiti è necessario che si sia

concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del

conduttore (il locatore deve avere la sentenza di sfratto per morosità).

Per non assoggettare a tassazione i canoni relativi all’anno 2014, la sentenza di sfratto

deve essere stata emessa in data anteriore al termine ultimo fissato per la presentazione

della dichiarazione dei redditi, ovvero:

il 7 luglio 2015 in caso di presentazione del Mod. 730/2015;

il 30 settembre 2015 in caso di presentazione del Mod. Unico 2015..

Nel caso in cui la sentenza di sfratto si dovesse concludere dopo i termini di

presentazione della presente dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta sarà

recuperabile nella successiva dichiarazione oppure si può presentare un’apposita istanza

di rimborso.

SEZIONE II - Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi

pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono

richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime

situazioni e acquisto della prima casa), un’anticipazione delle somme relative alla

posizione individuale maturata.

Tali soggetti possono richiedere un’anticipazione per:

1) per l’acquisto della prima casa di abitazione per l’iscritto o per i figli;

2) spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge e ai

figli;

3) per ulteriori esigenze dell’aderente.

Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d’imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento

mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale

NOTA BENE Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la

determinazione e richiesta del credito d’imposta, vale il termine di prescrizione

ordinaria di dieci anni.

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Guida alla compilazione del 730/2015

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versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente

all’atto dell’anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante

contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è

riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione

dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e

per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione

deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

relativa all’anno

in cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle

somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D.Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell’Agenzia

delle Entrate.

La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d’imposta spettante.

Può costituire reintegro solo l’ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di

5.164,57 euro.

Il rigo G3 si compone di sei colonne:

Colonna 1 - “Anno anticipazione”: va indicato l’anno in cui è stata percepita

l’anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale

maturata.

Colonna 2 – “Reintegro totale/parziale”: va indicato uno dei seguenti codici relativi

alla misura del reintegro:

Colonna 3 – “Somma reintegrata”: va indicato l’importo che è stato versato nel

2014 per reintegrare l’anticipazione percepita.

Colonna 4 - “Residuo precedente dichiarazione”: va indicato il credito d’imposta

che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente

dichiarazione, e che è indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-

codice

1 se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente

codice

2 se l’anticipazione è stata reintegrata solo in parte

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Guida alla compilazione del 730/2015

233

3) del mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo RN43, col. 4, del quadro RN del

Mod. UNICO PF 2014.

Colonna 5 – Anno 2014”: va indicato l’importo del credito d’imposta spettante con

riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 – “di cui compensato in F24”: va indicato il credito d’imposta utilizzato in

compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III – CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero

nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta

l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta.

Pertanto, nel rigo G4 devono essere indicati i dati utili al calcolo del credito di imposta

spettante per:

stipendi e pensioni;

redditi assimilati;

utili e proventi;

prodotti all’estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, per i quali compete il credito

d’imposta per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più

rimborsate.

Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in

acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di

rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal

2014 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione

del 730/2015, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

RIGO G4 –DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

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Guida alla compilazione del 730/2015

234

Colonna 1 - “Codice Stato estero”: va indicato il codice dello Stato estero nel

quale è stato prodotto il reddito, rilevabile nella seguente tabella:

Colonna 2 – “Anno”: va indicato l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito

all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2014 indicare “2014”.

Colonna 3 - “Reddito estero : va indicato il reddito prodotto all’estero che ha

concorso a formare il reddito complessivo in Italia.

Se questo è stato prodotto nel 2014 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del

730/2015 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le

colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi del quadro C certificati nella CU 2015

l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione al punto

117..

Si precisa che se il reddito prodotto all’estero ha concorso solo in parte alla

formazione del reddito complessivo in Italia anche l’imposta estera va ridotta in

misura corrispondente.

Colonna 4 - “Imposta estera”: vanno indicate le imposte pagate all’estero divenute

definitive a partire dal 2014 e fino alla data di presentazione del 730/2015 (7 luglio

2015).

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Guida alla compilazione del 730/2015

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ESEMPIO Se per redditi prodotti all’estero nel 2012 nello Stato A, è diventata definitiva

un’imposta complessiva di 300 euro, di cui 200 euro è diventata definitiva entro il

31/12/2013 (e pertanto già riportata nel rigo G4 del modello 730/2014) e 100 euro è

diventata definitiva entro il 31/12/2014, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere

indicato l’importo di 100 euro relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2014.

Per i redditi del quadro C certificati nella CU 2015 o nel CUD 2014 l’importo da

indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione.

Colonna 5 - “Reddito complessivo”: va indicato il reddito complessivo aumentato

eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui

dividendi, se ancora in vigore nell’anno di produzione del reddito.

Per l’anno 2012 questo importo è dato dal risultato della seguente formula:

rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del mod. UNICO PF 2013 o dal rigo 11 del

Mod. 730-3/2013;

Per l’anno 2013 questo importo è dato dal risultato della seguente formula:

rigo RN1 (col. 2 - col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO 2014 PF o dal rigo 11 del

Mod. 730-3/2014.

Colonna 6 – “Imposta lorda”: va indicata l’imposta lorda italiana relativa all’anno

d’imposta riportato in colonna 2.

Per l’anno 2012 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2013 o nel

rigo 16 del mod. 730-3/2013;

Per l’anno 2013 il dato si trova nel rigo RN5, Mod. UNICO 2014 PF ovvero

dal rigo 16 del Mod. 730-3/2014.

Colonna 7 – “Imposta netta”: va indicata l’imposta netta italiana relativa all’anno

d’imposta indicato in colonna 2.

Per l’anno 2012 il dato si trova nel rigo RN26 del Mod. UNICO PF 2013 o nel

rigo 51 del Mod. 730-3/2013.

Per l’anno 2013 il dato si trova nel rigo RN26, col. 2, Mod. UNICO 2014 PF

oppure dal rigo 51 del Mod. 730-3/2014.

Colonna 8 – “Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni”: va indicato il credito

eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti

all’estero nell’anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di

riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle

precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito

d’imposta per redditi prodotti all’estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2014 o

del Mod. 730/2013 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2014 o del Mod.

UNICO PF 2013).

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Guida alla compilazione del 730/2015

236

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti

nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno

d’imposta 2013

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2013

devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 del rigo G4

è lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della

precedente dichiarazione. In questo caso, l’importo del credito già utilizzato

da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale

credito utilizzato” del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod.

730-3/2013 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF

2013 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di

questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a

CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2013. In questo caso l’importo

del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella

colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2013

relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti

nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno

d’imposta 2012.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti

all’estero presentando il modello 730/2012 devono compilare questa

colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di

quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G del modello 730/2012.

In questo caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa

colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo

137 (o 138 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2012 relativo allo

stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti

all’estero presentando il modello UNICO PF 2012 devono compilare questa

colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di

quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del

modello UNICO PF 2012. In questo caso l’importo del credito già utilizzato

da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5

o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2012 relativo allo stesso anno

di produzione del reddito.

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Guida alla compilazione del 730/2015

237

Colonna 9 - “Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1”: va indicato il

credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso

anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in

colonna 1.

L’importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

Si deve compilare questa colonna quando l’imposta complessivamente pagata in uno

Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del

relativo credito d’imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

ESEMPIO Supponendo che vi sia la seguente situazione:

Imposta Estera

Stato Estero

Anno produzione

reddito

Reddito prodotto all’estero

Imposta pagata

all’estero

Imposta definitiva nel 2013

Imposta definitiva nel

2014

A 2013 1.500 370 270 100

l’importo da indicare nella colonna 9 è di 270 euro, pari al credito utilizzato nella

dichiarazione relativa ai redditi del 2013 per la parte d’imposta divenuta definitiva.

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238

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario

compilare un distinto modello.

Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi

prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - CREDITO D’IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN

ABRUZZO

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in

Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al

Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute

per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti,

oppure per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta

(art. 3, c. 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla

Credito già utilizzato nel mod. 730/2013

Credito già utilizzato nel mod. 730/2014

Se nella dichiarazione mod. 730/2013 è stato compilato un rigo G4 nel quale

sono stati indicati un o Stato estero e un anno di produzione identici a quelli

riportati in questo rigo G4, l’importo da indicare nella colonna 9 si trova nel rigo

137 (o 138 per il coniuge) del mod. 730- 3/2013, relativo allo stesso anno di

produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” riferita al medesimo

Stato estero.

Se nella dichiarazione mod. 730/2014 è stato compilato un rigo G4 nel quale

sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli

riportati in questo rigo G4, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal

rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2014, relativo al medesimo anno di

produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” riferita al medesimo

Stato estero.

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239

legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779

del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni).

Se il credito riconosciuto si riferisce all’abitazione principale bisogna compilare il

rigo G5;

se invece il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall’abitazione

principale compilare il rigo G6.

RIGO G5 – “ABITAZIONE PRINCIPALE”

Il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote

costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Diversamente, il credito d’imposta relativo agli immobili diversi dall’abitazione principale

(rigo G6 ) può essere fruito, a scelta del contribuente, in 5 rate costanti o 10 rate costanti.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione

principale sia delle parti comuni dell’immobile, devono essere compilati due distinti

righi, utilizzando un quadro aggiuntivo. Il rigo si compone di 4 colonne:

Colonna 1 - “Codice fiscale”: va indicato il codice fiscale della persona che ha

presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso al

contributo (secondo quanto previsto dall’art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n.

3790).

1) La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal

dichiarante.

2) Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice

fiscale del condominio.

3) Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a

proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 – “Numero rata”: va indicato il numero della rata che il contribuente

utilizza per il 2014.

Colonna 3 – “Totale credito”: va indicato l’importo del credito d’imposta

riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione

principale danneggiata o distrutta, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione

equivalente all’abitazione principale distrutta.

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240

Colonna 4 – “Residuo precedente dichiarazione”: va indicato il credito d’imposta

per l’acquisto dell’abitazione principale che non ha trovato capienza nell’imposta

che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di

liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo RN43, col.

6, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2014

Nel caso in cui il credito d’imposta sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia

dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, il credito residuo derivante

dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

ESEMPIO Carla Santa risiede a L’Aquila e a causa dell’evento sismico del 6 aprile

2009 ha perso l’immobile di proprietà nel quale risiedeva con la famiglia e che

costituiva la sua abitazione principale.

La Sig.ra ha presentato al Comune la domanda ad hoc per ottenere il contributo

agevolativo introdotto per l’abitazione principale. Nella domanda ella ha optato per la

fruizione del credito d’imposta in dichiarazione dei redditi.

Il contributo ottenuto è pari ad euro 120.000, pertanto dello stesso importo risulterà

essere il credito d’imposta.

La Si.ra Biviano quest’anno presenterà il modello 730/2015 (redditi 2014), fruendo

della sesta quota in cui si riparte l’importo del credito riconosciuto.

Essendo il credito d’imposta attinente all’abitazione principale ella compilerà solo il rigo

G5, quadro G come di seguito riportato:

RIGO G6 - ALTRI IMMOBILI

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito

d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un

rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.

ATTENZIONE Si fa presente che se la quota del credito spettante per l’anno d’imposta

2014 è superiore all’imposta netta, chi presta l’assistenza fiscale riporterà nel rigo 133

del mod. 730-3 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà

essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

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241

Colonna 1 – “Impresa/professione”: va barrata la casella se l’immobile locato per il

quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa o della

professione.

Colonna 2 –“Codice fiscale”: va indicato il codice fiscale di chi ha presentato, anche

per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso al contributo. Si rimanda ai

chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 – “Numero rata”: va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza

per il 2014.

Colonna 4 –“Rateazione”: va indicato il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di

ripartire il credito d’imposta.

Colonna 5 –“Totale credito”: va indicato l’importo del credito d’imposta riconosciuto

per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione

principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l’anno

d’imposta 2014 nei limiti dell’imposta netta.

SEZIONE V - CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE

RIGO G7 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’OCCUPAZIONE

In tale rigo va indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta istituito dall’articolo 1,

commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro

che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno

incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto

di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria,

Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 – “Residuo precedente dichiarazione”: va indicato il credito d’imposta

residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod.

730/2014, o quello indicato nel rigo RN43, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF

2014 .

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242

Colonna 2 – “Credito compensato nel mod. F24”: va indicato il credito d’imposta

utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa

dichiarazione.

SEZIONE VI - CREDITO D’IMPOSTA MEDIAZIONI

La sezione VI denominata “Credito d’imposta per mediazioni”, è composta unicamente

dal rigo G8 e permette ai contribuenti di beneficiare, attraverso la presentazione del Mod.

730/2015, del credito d’imposta previsto in favore dei soggetti che corrispondono a terzi

indennità per attività di mediazione.

In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di

500,00 euro.

In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO

L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa

all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei

redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

- in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241)

- oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro

autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d’imposta non da’ luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai

fini delle imposte sui redditi.

Importo del credito d’imposta

limite dei 500,00 euro

l’importo risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero

della Giustizia

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243

Nel modello, si indicherà in:

Colonna 1 – “Anno 2014”: va indicato l’importo del credito d’imposta risultante dalla

comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio 2015, relativa

alle mediazioni concluse nell’anno 2014;

Colonna 2 – “di cui compensato in F24”: va indicato il credito d’imposta utilizzato in

compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE VII - CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI CULTURA

Il rigo G9 è composto da un’unica colonna dove deve essere evidenziata la spesa totale.

Con il D.L. 31.5.2014, n. 83, in vigore dall'1.6.2014, relativo a disposizioni per la tutela

del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, sono state

approvate diverse agevolazioni di tipo fiscale. Tra queste, in particolare, il c.d. “Art-

bonus”, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, delle

agevolazioni per il settore della produzione cinematografica e audiovisiva, del

credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, nonché del credito

d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive (c.d. bonus

Esempio Nel corso del 2014 il sig. Polo Belli ha corrisposto all’organismo di

mediazione un importo pari ad € 1.050,00 per una controversia commerciale con la

Spalato s.r.l.

Secondo quanto stabilito dal comunicato dal Ministero della Giustizia, al Sig. Belli

spetta un credito d’imposta per l’indennità corrisposta pari ad € 300,00.

Il rigo G8 dovrà essere così compilato:

NOVITA’ La nuova sezione VII denominata “Credito d’imposta per erogazioni

cultura”, è composta unicamente dal rigo G9 e permette ai contribuenti di beneficiare,

attraverso la presentazione del Mod. 730/2015, del credito d’imposta per erogazioni

liberali in denaro a sostegno della cultura.

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Guida alla compilazione del 730/2015

244

alberghi) con lavori di ristrutturazione edilizia o interventi di eliminazione delle barriere

architettoniche.

L’ “ART BONUS”

In particolare, l’“Art-bonus” spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3

periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013; pertanto, in caso di esercizi

coincidenti con l'anno solare, è fruibile per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Il bonus si sostanzia in un credito d’imposta pari:

al 65% (2014 e 2015) e

al 50% (nel 2016)

delle somme che i contribuenti erogano per le finalità sopra ricordate.

Con la C.M. 24/E del 31 luglio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in

merito all’utilizzo del credito d’imposta in argomento.

L’importo del credito d’imposta spettante va indicato nel rigo 55 del Mod. 730/3 ed è così

calcolato:ù

Minore importo tra: Rigo G9 x 65% e Rigo 14 Mod. 730-3 x 15%

3

La parte della quota annuale eventualmente non utilizzata è indicata nel rigo 130 Mod.

730/3 ed è fruibile nelle successive dichiarazioni dei redditi.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Per beneficiare del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate

esclusivamente in denaro e devono riguardare:

gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; la C.M.

24/E/2014 evidenzia che, come espressamente precisato negli atti parlamentari, si

tratta di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi

monumentali, come definiti dall'art. 101, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 ("Codice dei beni

culturali e del paesaggio");

la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti

delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di

lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Ai sensi del nuovo co. 2 dell'art. 1, D.L. 83/2014, nel quale, in sede di conversione in

legge del D.L. 83/2014, è stato inserito un secondo periodo, l'"Artbonus" è riconosciuto

anche nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro effettuate per il lavori di

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Guida alla compilazione del 730/2015

245

manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti

concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.L. 83/2014, l'"Art-bonus" è riconosciuto alle persone fisiche e

agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di

reddito d'impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Nella C.M. 24/E/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione è

riconosciuta a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura,

indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. Infatti la nuova disposizione ha la

finalità di introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le

erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando l'attuale dicotomia prevista dalle

norme del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il quale riconosce una detrazione Irpef del 19% alle

persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile Ires alle persone giuridiche.

Pertanto nel periodo di applicazione dell'"Artbonus" per le erogazioni liberali è

temporaneamente disapplicatoquanto previsto, a fini Irpef (detrazione del 19%), dall'art.

15, co. 1, lett. h) e i), D.P.R. 917/1986 e, a fini Ires(deducibilità dal reddito d'impresa),

dall'art. 100, co. 2, lett. f) e g), D.P.R. 917/1986.

La disciplina del D.P.R. 917/1986 resta, comunque, in vigore per le fattispecie non

contemplate dall'art. 1, D.L. 83/2014, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni

culturali.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta (nei limiti

prima indicati), la C.M. 24/E/2014 ha chiarito, inoltre, quanto segue:

Al sostegno degli istituti e dei luoghi analoghi della cultura di appartenenza pubblica

Erogazioni liberali in denaro finalizzate

Ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici

Alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti/istituzioni pubbliche che,

senza fini di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo

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Guida alla compilazione del 730/2015

246

persone fisiche: vi rientrano i soggetti individuati dall'art. 2, D.P.R. 917/1986, vale

a dire le persone fisicheresidenti e non residenti in Italia, purché non svolgano

attività d'impresa, tra cui lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro

autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.;

enti non commerciali e società semplici: il bonus è riconosciuto agli enti che

non svolgono attività d'impresa, vale a dire enti non commerciali, sia residenti

sia non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale, e società

semplici. Analogamente a quanto previsto dall'art. 15, co. 3, D.P.R. 917/1986,

per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito d'imposta

spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell'art. 5, D.P.R.

917/1986 ai fini dell'imputazione del reddito;

imprenditori individuali, società ed enti commerciali: per individuare i titolari

di reddito d'impresa si deve fare riferimento alla definizione contenuta nel co. 1

dell'art. 55, D.P.R. 917/1986, secondo il quale "sono redditi di impresa quelli

che derivano dall'esercizio di imprese commerciali" sia in forma individuale sia

collettiva. Pertanto rientrano in questa categoria sia la persona fisica che svolge

attività commerciale (imprenditore individuale), sia le società e gli enti che

svolgono attività commerciale (società commerciali, enti commerciali ed enti

non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale);

imprese non residenti: il credito di imposta spetta (nel limite del 5 per mille dei

ricavi), anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di

imprese non residenti.

Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano, oltre all'attività

istituzionale, anche attività commerciale usufruiscono del credito d'imposta con le

modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa quindi (nel limite del 5 per

mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale.

Invece, analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 15 e 147, D.P.R.

917/1986 tali soggetti devono applicare l'"Artbonus" con le modalità ed i limiti previsti per

le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (15% del reddito

imponibile) qualora effettuino le erogazioni liberali nell'ambito della propria attività

personale o istituzionale.

La C.M. 24/E/2014 ha precisato che per quantificare il limite del 5 per mille dei ricavi

annui si deve fare riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 e all'art. 57, D.P.R. 917/1986.

MODALITA' di EFFETTUAZIONE delle EROGAZIONI LIBERALI

Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, la C.M.

24/E/2014, richiamando le indicazioni fornite con la R.M. 14.6.2007, n. 133/E, ha

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247

precisato che le erogazioni devono essere effettuate utilizzando esclusivamente di uno

dei seguenti sistemi di pagamento:

banca;

ufficio postale;

sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, vale a dire carte

di debito, di credito eprepagate, assegni bancari e circolari.

MODALITA' di UTILIZZO del CREDITO d'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 e 3, D.L. 83/2014, il credito d'imposta deve essere ripartito in 3

quote annuali di uguale importo. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente

con l'anno solare, il dettato normativo della "ripartizione in tre quote annuali di pari

importo", si deve intendere riferito in concreto ai tre periodi di imposta di utilizzo del

credito.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono diverse a seconda dei soggetti:

persone fisiche ed enti non commerciali: le persone fisiche e gli enti che non

esercitano attività commerciali possono fruire del credito d'imposta nella

dichiarazione dei redditi. La C.M. 24/E/2014 ha precisato che tali soggetti iniziano

a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di 1/3

dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui

l'erogazione liberale è stata effettuata, ai fini del versamento delle imposte sui

redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei

periodi di impost asuccessivi senza limiti di tempo;

titolari di reddito d'impresa: i titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il

credito di imposta in compensazione nel Mod. F24, nei limiti di 1/3 della quota

maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di

effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad 1/3 del bonus

maturato costituisce, per ognuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in

compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. In caso di mancato utilizzo

(in tutto o in parte) di tale importo nei suddetti limiti, l'ammontare residuo potrà

essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità

proprie del credito.

LIMITI di UTILIZZO del CREDITO d'IMPOSTA

In base all'art. 4, D.L. 83/2014, all'"Art-bonus" non si applicano i limiti previsti dall'art. 1,

co. 53, L. 24.12.2007, n. 244, che prevede il limite annuale di euro 250.000 per i crediti

d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

che, come tutti i crediti di imposta agevolativi concessi alle imprese, deve essere indicato

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Guida alla compilazione del 730/2015

248

nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite

quantitativo e, quindi, per importi anche superiori al limite di euro 250.000 applicabile ai

crediti di imposta agevolativi.

Il citato art. 4 prevede, inoltre, che l'"Art-bonus" non sia nemmeno soggetto al limite

generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'art. 34, L.

23.12.2000, n. 388, in base al quale, per effetto dell'art. 9, co. 2, D.L. 8.4.2013, n.35,

conv con modif. dalla L. 6.6.2013, n. 64 il limite massimo della compensazione

orizzontale è pari, dall'1.1.2014, a euro 700.000 (in precedenza era e 516.546,90).

Come evidenziato dalla C.M. 24/E/2014, per le caratteristiche di tale bonus non si applica

nemmeno la limitazione di cui all'art. 31, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L.

30.7.2010, n. 122, il quale prevede un divieto dicompensazione nel Mod. F24 dei crediti

relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed

accessori, di ammontare oltre euro 1.500.

RILEVANZA del CREDITO d'IMPOSTA

L'"Art-bonus" non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Di conseguenza il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai

fini delle imposte suiredditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla

determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

La C.M. 24/E/2014 ha precisato, inoltre, che il bonus non rileva ai fini della

determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi

dell'art. 61, D.P.R. 917/1986 e non rileva ai fini della determinazione della quota di spese

e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa

ai sensi dell'art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986.

COMUNICAZIONE al MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITA' CULTURALI e del

TURISMO e nel SITO WEB ISTITUZIONALE:

Ai sensi dell'art. 1, co. 5, D.L. 83/2014, come modificato dalla L. 106/2014, i beneficiari

delle erogazioni, compresi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici

destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di

manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, dovranno comunicare

mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

Inoltre essi dovranno provvedere a dare comunicazione pubblica di tale ammontare,

nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni, tramite il proprio sito web

istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un

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Guida alla compilazione del 730/2015

249

apposito portale, gestito dal suddetto Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle

erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione

del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi

pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le

informazioni relative alla fruizione.

Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di privacy di cui al D.Lgs. 30.6.2003,

n. 196.

Ai sensi del co. 6 dell'art. 1, D.L. 83/2014, come modificato dalla L. 106/2014, con uno

specifico regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e

del Turismo, di cui all'art. 14, co. 3, D.L. 83/2014, saranno individuate, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in

attuazione del D.L. 6.7.2012, n. 95, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 135, apposite

strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi

tra il pubblico, anche attraverso il suddetto portale.

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Guida alla compilazione del 730/2015

250

Quandro I – Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare

l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2015 per pagare, mediante

compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono

essere versate con il modello F24.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il

rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare

le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre

2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più

alla banca o all’ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato,

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale

a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di

zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere presentati

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari

della riscossione convenzionati con la stessa.

L’utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari (cfr.

Circolare n. 27 del 17 settembre 2014).

MODELLO F24 PER VERSAMENTI

a decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che

emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di

pagamento F24 alla banca o all’ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o

tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a

disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a

zero. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale

maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, possono

essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione

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Guida alla compilazione del 730/2015

251

dall’Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a

disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;

Il tutto viene riassunto in una tabella:

SOGGETTI VERSAMENTO CON F24 VERSAMENTO DAL 01.10.2014

F24

CARTACEO

HOME BANKING

O REMOTE BANKING

ENTRATEL/FISCONLI

NE

TITOLARI DI PARTITA IVA

Versamento imposte dirette

Addizionali

Ritenute alla fonte

Imposte sostitutive

Irap

IVA fino a 5.000 euro

NO SI SI

Versamento con compensazione orizzontale di credito IVA annuale per importi > 5.000 euro

NO NO SI

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

(privati)

Versamento di importi pari o < 1.000 euro senza compensazioni

SI SI SI

Versamento di importi > 1.000 euro senza compensazioni

NO SI SI

Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito)

NO SI SI

Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0 (delega a zero)

NO NO SI

Versamento rate residue di Unico 2014

SI SI SI

Versamento F24 precompilati da Enti locali o Agenzia Entrate, con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

SI SI SI

Versamenti da parte di soggetti che hanno diritto a crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

SI SI SI

ATTENZIONE Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730

presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il

conguaglio.

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252

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è

necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1,

comma 574).

Rigo I1

Nella casella 1 indicare l’ammontare delle imposte che si intende versare con il

modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730.

Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la

parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta; se, invece, il credito

che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1, il

contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la

differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se

si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del

credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In

questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.

L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il

pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato

nel quadro I) è riportato nel prospetto Mod. 730-3/2015 consegnato al contribuente da chi

presta l’assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all’anno di

riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione

del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono

scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla

liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da

ciascuno di essi.

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253

Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle

imposte dovute dall’altro coniuge.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730

originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730

integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla

dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo

non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.

Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario,

oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione

originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello

integrativo.

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254

730-3: Prospetto di liquidazione

Il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 è il risultato dell’elaborazione dei dati contenuti

nei quadri del modello base del contribuente.

Tale modello (Mod. 730-3/2015) unitamente ad una copia della dichiarazione Mod.

730/2015 base, viene consegnato al dipendente o pensionato entro il 7 luglio 2015, sia

nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta che nel caso

di assistenza prestata da un CAF o professionista abilitato .

S

i

segnala che nella testata del modello è stata inserita un’apposita area in cui viene data

evidenza delle scelte compiute o delle situazioni relative alla precompilata.

NOVITA’ La copia della dichiarazione con il prospetto di liquidazione del Mod. 730

precompilato viene messo a disposizione del contribuente a partire dal 15 aprile 2015

in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

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258

DICHIARAZIONE PRE- COMPILATA/DICHIARAZIONE ORDINARIA

La nuova area è costituita da quattro caselle che a sua volta si dividono in:

dichiarazione precompilata: va attestato se la dichiarazione è stata

accettata;

modificata;

dichiarazione non precompilata:

va attestato se il soggetto che presta assistenza (sostituto, CAF o

professionista) non ha ricevuto la delega dal contribuente per richiedere il

Modello 730;

oppure se la delega è stata ricevuta, ma la dichiarazione precompilata non

era presente .

Nelle suddette caselle vengono esposte informazioni rilevanti ai fini dell’effettuazione

dei rimborsi nonché sui controlli 36-ter, D.P.R. n.600/73.

Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione precompilata fosse:

accettata (senza modifiche),

presentata dallo stesso contribuente direttamente all’Agenzia delle entrate (730

web) oppure presentata tramite il sostituto d’imposta,

l’Agenzia delle entrate non effettua il controllo:

formale (art. 36-ter, D.P.R. n.600/73) sui dati relativi agli oneri forniti da banche,

assicurazioni, sostituti d’imposta, ecc. (art. 3, D.Lgs. n. 175/2014);

di cui all’art. 1 comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ovvero il

controllo sui rimborsi di importo superiore a € 4.000 in presenza di detrazione

per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

ATTENZIONE Si avrà lo scarto della dichiarazione:

se non viene barrata nessuna casella;

se sono compilate più caselle.

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259

Il controllo preventivo sui rimborsi nasce qualora l’assistenza fiscale sia prestata dal:

Caf o professionista (in ogni caso);

sostituto d’imposta ed è relativa ad un modello 730 non precompilato ovvero ad un

modello 730 precompilato e modificato.

DICHIARAZIONE PRESENTATA

CASELLA

BARRATA NEL

730-3

CONTROLLI 36-

TER

EROGAZIONE

RIMBORSO >

€ 4.000 DA

PARTE DEL

SOSTITUTO

(*)

PRECOMPILATA

dal contribuente

direttamente

all’Agenzia

Accettata NON su oneri da

precompilata Sì

PRECOMPILATA

dal contribuente

direttamente

all’Agenzia

Modificata Sì, sul

contribuente NO

PRECOMPILATA dal

CAF/professionista

Accettata o

modificata

Sì, sul

CAF/professionista NO

PRECOMPILATA dal sostituto

d’imposta Accettata

NON su oneri da

precompilata Sì

PRECOMPILATA dal sostituto

d’imposta Modificata

Sì, sul

contribuente NO

ORDINARIA dal

CAF/professionista

Sostituto,

Caf/professionista

non delegato o

Precompilata non

presente

Sì, sul

CAF/professionista NO

ORDINARIA dal sostituto

d’imposta

Sostituto,

Caf/professionista

non delegato o

Precompilata non

presente

Sì, sul

contribuente NO

(*) in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze della precedente dichiarazione.

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260

DATI IDENTIFICATIVI

Nella prima parte del modello trovano posto dati identificativi dei soggetti interessati

dall’assistenza fiscale:

sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato;

dichiarante e coniuge dichiarante (nel caso di dichiarazione congiunta).

Sono inoltre previste quattro specifiche caselle da barrare per:

certificare che si tratta di Mod. 730-3 relativo a dichiarazione rettificativa o

integrativa;

indicare che il contribuente ha richiesto (e il CAF ha accettato) di essere informato

direttamente dal soggetto che presta assistenza fiscale circa eventuali

comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla propria dichiarazione.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Nei righi da 1 a 7 del prospetto di liquidazione, vengono riassunti sono i redditi conseguiti

dal contribuente. In sostanza, i dati riportati nei quadri reddituali del modello base (A, B,

C, D ed F) vengono trascritti, tenendo conto degli elementi necessari alla determinazione

dei relativi redditi.

NOVITA’ Nel Mod. 730-3 si deve tener conto delle novità in tema di IMU che si sono

susseguite nel corso del 2014. In particolare, sono esenti IMU e quindi concorrono a

formare il reddito complessivo , i terreni:

a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile

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Guida alla compilazione del 730/2015

261

e inusucapibile (anche non ricadenti in zone di montagna o collina);

ricadenti in comuni ubicati ad un’altitudine superiore a 600 metri slm;

posseduti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola:

ricadenti in comuni ubicati ad un’altitudine superiore a 280 slm;

ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all’elenco dei

comuni italiani predisposto dall’ISTAT (terreni agricoli e quelli non

coltivati);

agricoli e quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani

di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT.

Si ricorda che l’IRPEF e le relative addizionali sono dovute unicamente sul reddito

dominicale del terreno.

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA LORDA

Nella terza parte relativa al “Calcolo del reddito imponibile e dell’imposta lorda” non vi

sono particolari novità da segnalare rispetto allo scorso anno.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA

Nella quarta parte relativa al “Calcolo detrazioni e crediti d’imposta” non vi sono

particolari novità da segnalare rispetto allo scorso anno.

L’unica variazione riguarda l’introduzione nel rigo 33 “Altre detrazioni d’imposta” della

detrazione relativa all’affitto di terreni agricoli per giovani agricoltori con età inferiore ai 35

anni (rigo E82).

In tale rigo si accolgono le detrazioni spettanti per gli oneri indicati nella sezione VI del

quadro E, righi E81, E82 ed E83.

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262

CALCOLO DELL’IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA

Nella quinta parte relativa al “Calcolo dell’imposta netta e del rigo differenza”

sono stati introdotti i seguenti righi:

Rigo 55 “Credito d’imposta per erogazioni cultura” del credito d’imposta

riconosciuto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (rigo G9). L’importo

indicato al rigo G9 va moltiplicato per 65% (misura del credito riconosciuto) e spetta

nei limiti del 15% del reddito imponibile.

Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo; la parte della quota

annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è esposta a rigo 130.

Rigo 57 “Crediti residui per detrazioni incapienti”: in questo rigo devono essere

indicati gli eventuali importi dell’ulteriore detrazione per figli a carico e della

detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.

Rigo 64 “Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto”: nel nuovo rigo vanno

indicate le somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda

rimborsate dal sostituto d’imposta per l’anno 2014.

Rigo 66 “Bonus Irpef spettante”: nel nuovo rigo va indicato l’importo di bonus

IRPEF, se effettivamente spettante. Il reddito di riferimento per il calcolo del bonus

IRPEF è dato da: rigo 11 + rigo 6 - rigo 7.

Tale importo deve essere inferiore o uguale ad € 26.000,00 Inoltre, l’imposta lorda

calcolata sui redditi di lavoro dipendente (comprensivi delle somme per incremento

produttività) deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Se il modello 730 è presentato in forma congiunta, la verifica deve essere effettuata

distintamente per il dichiarante e il coniuge. Se il bonus IRPEF non spetta, tale rigo

deve essere lasciato in bianco .

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Guida alla compilazione del 730/2015

263

Rigo 67 “Bonus Irpef riconosciuto in dichiarazione”. Tale rigo va compilato solo

se il bonus IRPEF riconosciuto dal datore di lavoro è inferiore a quello spettante.

Non va invece compilato se il bonus:

- Non spetta;

- Riconosciuto dal datore di lavoro è maggiore di quello spettante;

- è stato correttamente riconosciuto.

Nella colonna 1 si riporta quello del dichiarante e a colonna 2 quello del coniuge.

Rigo 68 “Restituzione bonus irpef non spettante”: il rigo va compilato nel caso in cui

al contribuente sia stato riconosciuto dal datore di lavoro un bonus IRPEF:

- maggiore di quello spettante;

- totalmente non spettante.

Tale importo deve essere restituito.

CALCOLO ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF

In questa parte del 730-3 “Calcolo addizionali regionale e comunale all’Irpef” ”non vi sono

particolari novità da segnalare rispetto allo scorso anno.

Da quest’anno l’aliquota da applicare per l’acconto dell’addizionale comunale 2015 è

sempre quella deliberata per l’anno di imposta precedente. Pertanto, l’acconto 2015 sarà

pari al 30% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota deliberata dal comune per il 2014.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI/CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

Anche in questa parte del 730-3 “Cedolare secca locazioni/contributo di solidarietà” non

vi sono particolari novità da segnalare rispetto allo scorso anno.

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Guida alla compilazione del 730/2015

264

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

Nelle sezioni “Liquidazione delle imposte” sono indicati:

gli importi a debito o a credito per IRPEF, cedolare secca, addizionale regionale e

comunale all’IRPEF da versare o da rimborsare:

a cura del sostituto di imposta con la retribuzione o la pensione, in caso di

presentazione di un Mod. 730 con sostituto di imposta;

a cura del contribuente (in caso di versamenti ) o dell’ Agenzia delle Entrate

(in caso di rimborsi ) se viene presentato un Mod. 730 senza sostituto di

imposta;

i crediti non rimborsabili o le imposte da non versare, in quanto di importo non

superiore a € 12,00; distintamente per il dichiarante e per il coniuge.

ALTRI DATI

Anche in questa parte del 730-3 “Altri dati” non vi sono particolari novità da segnalare.

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Guida alla compilazione del 730/2015

265

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

Nei righi 161 e 163 sono indicati gli importi che saranno trattenuti o rimborsati dal

sostituto di imposta a seguito dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

A decorrere dal 2014, l’Amministrazione Finanziaria subordina l’erogazione di rimborsi

superiori ad € 4.000, a controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle

detrazioni per cari- chi di famiglia.

Ai fini del computo dell’imposta si considerano anche le eccedenze di imposta derivanti

da precedenti dichiarazioni. L’erogazione dei rimborsi superiori ad € 4.000 derivanti dal

Mod. 730/2015 sarà inoltre effettuata dall’Agenzia delle Entrate, anziché dal sostituto

d’imposta.

In tal caso, l’importo sarà indicato a rigo 164 “Importo che sarà rimborsato dall’Agenzia

delle Entrate (dipendenti senza sostituto e casi particolari)”, Mod. 730-3 (anziché a rigo

163) con barratura dell’apposita casella.

Nei righi 162 e 164 sono indicati gli importi che saranno versati dal contribuente, privo di

sostituto d’imposta, tramite Mod. F24 o rimborsati dall’Agenzia delle Entrate a seguito

dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

ESEMPIO

Saldo contabile a debito

Un contribuente presenta:

- Irpef a debito € 480,00

- Addizionale regionale Irpef € 60,00 a debito.

Il modello sarà così compilato:

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266

ESEMPIO

Saldo contabile a credito

Un contribuente presenta:

- Irpef a credito € 350,00

- Addizionale regionale Irpef € 120,00 a debito.

Il modello sarà così compilato:

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Le risposte ai quesiti più ricorrenti

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Guida alla compilazione del 730/2015

268

FAQ

Le risposte ai quesiti più ricorrenti

OGGETTO: il 730 precompilato

D. Quali contribuenti potranno visualizzare il 730 precompilato?

R. Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati

che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno

sostituisce il CUD) e hanno presentato il modello:

730/2014 per i redditi dell’anno 2013;

O Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche se oltre al modello 730, il

contribuente ha presentato i quadri aggiuntivi RM, RT e RW del Modello Unico

Persone fisiche 2014.

D. Un contribuente che ha presentato un modello Unico PF 2014 integrativo a marzo

2015, potrà visualizzare il 730 precompilato 2015 ?

R. Non è detto, perché la dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con

riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni

correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della

dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata

(effettuata ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973).

D. Un contribuente che può utilizzare il 730-precompilato lo riceverà a casa?

R. La dichiarazione precompilata non sarà recapitata al domicilio del contribuente, ma

“messa a disposizione” dell’interessato entro il 15 aprile di ciascun anno. In particolare,

la dichiarazione viene resa disponibile al contribuente in via telematica sul sito internet

www.agenziaentrate.gov.it, che può:

accettarla

oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo

ulteriori informazioni.

Qualora il contribuente si avvalga dell’assistenza di un CAF/intermediario abilitato, si

applicano le nuove disposizioni di cui al presente decreto in tema di controlli formali e

visto di conformità: con l’adozione della dichiarazione precompilata, infatti, è stato

“ridisegnato” il ruolo che sono chiamati a svolgere i soggetti che prestano assistenza

fiscale.

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269

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il

sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:

non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili

(interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati

comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di

assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera

accettata, anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul

calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati

della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale);

non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d’imposta superiori

a 4.000,00 euro.

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista

abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista

anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle

imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione

necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste

agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad

abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi

passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

PRESENTAZIONE MODELLO 730 PRE- COMPILATO DIRETTA

SENZA MODIFICHE

NO CONTROLLO FORMALE

730 PRE-COMPILATO ACCETTATO

CON MODIFICHE CHE NON INCIDONO SU

REDDITO/IMPOSTA

NO CONTROLLO FORMALE

CON MODIFICHE CHE INCIDONO SU

REDDITO/IMPOSTA

SI CONTROLLO FORMALE IN CAPO AL

CONTRIBUENTE

730 PRE-COMPILATO MODIFICATO

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270

D. Informazioni incomplete Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate

risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione

precompilata, ma sono esposte in un ulteriore prospetto per consentire al

contribuente di verificarle ed inserirle nel precompilato. In questo caso, se il

contribuente dovesse confermare il dato e inviare autonomamente (o tramite

sostituto) il modello, è corretto ritenere che la dichiarazione sia “accettata senza

modifiche”? Scatta anche l’esimente sul controllo formale?

R. L’esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione della dichiarazione

senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che

presta l’assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione

precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate (per il 2015 interessi passivi

sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Se l’onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata, ma è stato inserito nel

prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del

contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato

separatamente, la dichiarazione non può essere considerata “accettata senza modifiche”

e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.

D. Verifica della legittimazione a fruire di detrazioni e deduzioni - Resta fermo in

capo al contribuente il controllo «della sussistenza delle condizioni soggettive» che

danno diritto a detrazioni e deduzioni. Ad esempio potrà essere controllata

l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale ai fini della verifica

sulla detrazione degli interessi sul mutuo. In questa ipotesi, se la dichiarazione

viene presentata tramite un CAF o un intermediario abilitato, eventuali imposte,

sanzioni e interessi saranno a carico del contribuente?

R. La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle

detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti.

Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti

soggettivi, l’imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al

contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite CAF o

professionista.

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271

OGGETTO: obblighi dell’intermediario connessi al rilascio del visto di conformità sui

modelli 730 precompilati

D. Quale responsabilità ha l’intermediario che assiste il contribuente nella

compilazione del 730 precompilato?

R. Il contribuente che ha “scelto” il modello 730 precompilato può:

- accettare la dichiarazione senza modifiche;

- presentare la dichiarazione precompilata con modifiche.

In entrambi i casi, il contribuente potrà scegliere se presentare la dichiarazione:

- direttamente (tramite Fisconline);

- tramite il proprio sostituto d’imposta;

- tramite CAF o professionista abilitato.

L’art. 5 del D. Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli

formali, ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, a seconda che il contribuente presenti il

modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta

assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente

accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o

correzioni.

Ecco che se i modelli 730 precompilati, modificati o non, vengono presentati tramite

professionisti abilitati o Caf, il controllo formale ex art. 36-ter viene eseguito in capo agli

stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.

Il successivo art. 6, poi fa emergere una specifica responsabilità in capo agli intermediari

in caso di errori emersi in sede di controllo formale da parte dell’Ufficio: ai sensi del

comma 1, infatti, nel caso di rilascio del visto di conformità infedele, il CAF o il

professionista incaricato è tenuto al pagamento dell’imposta, della sanzione e degli

interessi, che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter,

a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o

gravemente colposa del contribuente.

Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il

professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il

contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una

comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal

professionista è pari all’importo della sola sanzione.

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Guida alla compilazione del 730/2015

272

D. Il modello 730 precompilato errato può essere rettificato, per evitare che

l’intermediario debba pagare imposte e sanzioni per conto del contribuente?

R. Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il

professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il

contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una

comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal

professionista è pari all’importo della sola sanzione.

OGGETTO: DICHIARAZIONE CONGIUNTA

D. Il 730 precompilato può essere congiunto? Due pensionati con solo oneri

detraibili per acquisto di medicinali, possono evitare di rivolgersi al Caf?

R. -Ai sensi dell’art. 4, comma 5, D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, qualora rispettino

singolarmente i requisiti per presentare il Mod. 730 (articolo 13, comma 4, D.M. 164/1999),

i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni Mod. 730 precompilato.

Le stesse istruzioni ministeriali alla compilazione del modello 730/2015 confermano la

possibilità della compilazione della dichiarazione in forma congiunta, anche nel caso

del 730 precompilato. Le istruzioni precisano, però, che il modello 730 precompilato o

ordinario può essere presentato in forma congiunta esclusivamente al sostituto d’imposta,

al Caf o al professionista abilitato.

Non è possibile, dunque, presentare il Mod. 730 precompilato o ordinario in forma

congiunta con invio diretto da parte del contribuente; in questi casi sarà necessario

rivolgersi esclusivamente al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista abilitato.

D. Due ex coniugi possono presentare il 730 congiunto? E due conviventi?

R. Solo i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, titolari esclusivamente di

redditi dichiarabili per mezzo del Mod. 730, ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.M. n.

164/1999, possono scegliere di presentare la dichiarazione dei redditi in forma

congiunta. Dunque la risposta è negativa, in quanto una condizione necessaria per fruire

di tale possibilità, è che i coniugi non siano legalmente ed effettivamente separati.

Anche due contribuenti conviventi, seppur abbiano riconosciuto eventuali figli nati

dall’unione, non possono presentare dichiarazione congiunta.

D. Due coniugi, di cui uno nel 2014 è stato dipendente, ma ora è privo di sostituto e

l’altro è a carico, possono presentare il 730 congiunto?

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273

R. Nel caso di dichiarazione congiunta, entrambi i coniugi devono presentare tipologie

reddituali dichiarabili con il Mod. 730; è sufficiente che solo uno dei coniugi possieda un

sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio.

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 51-bis, D.L. n. 69/2013, i soggetti

titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi

dichiarativi presentando il Mod. 730, anche in assenza di un sostituto di imposta tenuto ad

effettuare il conguaglio.

Di conseguenza, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi anche congiunta

quando almeno uno dei coniugi abbia percepito nel 2014, redditi da lavoro dipendente o

assimilati.

Il marito compilerà il quadro “Dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio”

barrando la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”; la moglie lascerà il quadro in

esame in bianco.

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL MINORE/INCAPACE

D. Un genitore può presentare 730 congiunto con il figlio minore? Come va

compilato il modello?

R. il Mod. 730 può essere utilizzato anche da coloro che sono obbligati a dichiarare i

redditi per conto di persona incapace, compresi i minori.

Si tratta, nello specifico, dei soggetti che svolgono la funzione di rappresentante legale o

tutore del contribuente. Naturalmente, in capo alla persona incapace o minore devono

sussistere le condizioni per la presentazione del Mod. 730; vale a dire che tale soggetto:

- deve avere in atto un rapporto di lavoro dipendente/pensione o di

collaborazione coordinata e continuativa;

- deve possedere solo le tipologie reddituali che possono essere dichiarate con

il Mod. 730.

Si ricorda che possono presentare il Mod. 730/2015 anche i contribuenti che, in assenza di

un sostituto di imposta tenuto ad effettuare il conguaglio nel 2015, hanno percepito nel

2014 redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di minore o incapace: non è possibile

presentare dichiarazione congiunta; i redditi del rappresentante o tutore non devono mai

essere indicati nella dichiarazione in esame (in tale dichiarazione il rappresentante deve

indicare esclusivamente i propri dati anagrafici e di residenza).

Operativamente, la presentazione della dichiarazione per conto di minore o incapace

presuppone, in realtà, la presentazione di due dichiarazioni Mod. 730:

- il primo modello, deve contenere i dati anagrafici e reddituali del minore o

incapace; vanno barrate le caselle nella sezione “dati del contribuente”:

“Tutelato/a”, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal

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Guida alla compilazione del 730/2015

274

rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore di

sostegno per la persona con limitata capacità di agire;

“Minore”, nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli

minori esclusi dall’usufrutto legale.

- il secondo modello deve contenere i dati anagrafici e di residenza del

rappresentante o tutore.

In entrambi i modelli vanno riportati il codice fiscale del contribuente (minore o incapace) e

il codice fiscale del rappresentante o tutore. Inoltre, entrambi i modelli devono essere

firmati dal soggetto che presenta la dichiarazione (rappresentante o tutore).

Nel caso di presentazione del Mod. 730/2015 per soggetto incapace o minore, il

rappresentante legale, tutore o amministratore di sostegno, è sempre tenuto

all’indicazione dei dati inerenti la propria residenza anagrafica. Nel caso in cui siano

intervenute variazioni di residenza, non è necessaria la compilazione del campo “data della

variazione”. Inoltre, non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la

prima volta”.

ESEMPIO – dichiarazione presentata per conto del minore

Il genitore Rossi Alberto (codice fiscale RSSLRT50A01L378E) presenta la dichiarazione

Mod. 730/2015 per conto del figlio minore Rossi Franco (codice fiscale

RSSFNC98M25L378P).

La presentazione della dichiarazione per conto di minore o incapace presuppone, in realtà,

la presentazione di due dichiarazioni.

Dovranno essere compilati due Modd. 730:

1° Modello 730 - ROSSI FRANCO (MINORE)

Nella sezione “Contribuente” va barrata la casella “dichiarante” ed è stato riportato nel

campo “Codice fiscale del contribuente”, il codice fiscale del minore;

nel campo “Codice fiscale del rappresentante o tutore”, va indicato il codice fiscale del

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Guida alla compilazione del 730/2015

275

padre; va barrata la casella “minore”.

2° Modello 730 - ROSSI ALBERTO (GENITORE)

Nella sezione “Contribuente” va barrata la casella “rappresentante o tutore” ed è stato

riportato nel campo “Codice fiscale del contribuente”, il codice fiscale del minore; al campo

“Codice fiscale del rappresentante o tutore” va riportato il codice fiscale del padre; è

stata compilata la sezione “Residenza anagrafica”.

Non vanno compilate le sezioni relative al domicilio fiscale.

Entrambi i Modd. 730 sono firmati dal soggetto che presenta la dichiarazione

(rappresentante o tutore).

OGGETTO: REDDITI DICHIARABILI NEL 730 E QUADRI AGGIUNTIVI

D. Un pensionato che ha rivalutato un terreno nel 2014 può presentare solo il

modello 730?

R. -In determinati casi, la presenza di redditi che non possono essere dichiarati con il Mod.

730 non preclude la possibilità di utilizzare tale modello. Ad esempio, i possessori delle

seguenti tipologie di reddito:

redditi soggetti a tassazione separata;

plusvalenze (e/o minusvalenze);

investimenti o attività all’estero;

possono presentare il Mod. 730/2015 indicando i propri redditi, oneri, spese, ecc...

Tuttavia, tali soggetti sono tenuti a presentare anche specifici quadri del Mod. UNICO

2015 PF, nei modi e nei termini previsti per tale modello.

Oltre alla presentazione del Mod. 730, sono tenuti alla presentazione del Mod.

UNICO, quadro RM, i contribuenti che nel 2014:

hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, sui quali non siano state operate

le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana,

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Guida alla compilazione del 730/2015

276

oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e

privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n.

239/1996;

hanno percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la

qualifica di sostituto d’imposta;

hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una

imposta sostitutiva pari al 20%;

hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni nel 2014;

hanno percepito redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di

imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano contestualmente il Mod. 730/2015 e il quadro RM del Mod.

UNICO 2015 PF non possono tuttavia optare per la tassazione ordinaria, prevista per

alcuni dei redditi da indicare nel quadro RM.

I soggetti che presentano i quadri aggiuntivi (quindi presentano il Mod. 730 più il

Frontespizio del Mod. UNICO con i quadri RM/RT/RW/AC) possono consegnare il Mod.

UNICO anche in forma cartacea ad un ufficio postale.

D. Un pensionato che nel 2014 ha detenuto un conto corrente in Austria, può

presentare solo il modello 730?

R. –No, oltre alla presentazione del Mod. 730, dovrà compilare il quadro RW, Mod.

UNICO 2015 PF, obbligo che spetta a tutti i contribuenti residenti che nel 2014 hanno

detenuto investimenti o attività di natura finanziaria all’estero.

Il quadro RW deve inoltre essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro

diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero, per

il calcolo delle relative imposte (IVIE e IVAFE).

Si ricorda, infatti, che l’articolo 19, commi da 13 a 23, D.L. n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”),

ha introdotto a carico delle persone fisiche residenti, un’imposta di natura

“patrimoniale” sul valore:

degli immobili (terreni e/o fabbricati) a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero

da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale (c.d. “IVIE”);

delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti (c.d.

“IVAFE”).

I soggetti che presentano i quadri aggiuntivi (quindi presentano il Mod. 730 più il

Frontespizio del Mod. UNICO con i quadri RM/RT/RW/AC) possono consegnare il Mod.

UNICO anche in forma cartacea ad un ufficio postale.

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Guida alla compilazione del 730/2015

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D. Un pensionato che nel 2014 ha rivalutato una partecipazione in una S.r.l., può

presentare solo il modello 730?

R. No, oltre alla presentazione del Mod. 730, dovrà compilare il quadro RT, Mod. UNICO

2015 PF, obbligo cui devono attenersi tutti i soggetti che nel 2014 hanno conseguito:

plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (ad esclusione di quelle

derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi “black list” i

cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati) ed altri redditi diversi di

natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o

gestito;

minusvalenze, sia da partecipazioni qualificate che non qualificate, e perdite

relative a rapporti da cui derivino altri redditi diversi di natura finanziaria ed

intendono riportarle negli anni seguenti.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione

del valore delle partecipazioni societarie operata nel 2014 (art. 7, Legge n. 448/2001

e art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni).

I soggetti che presentano i quadri aggiuntivi (quindi presentano il Mod. 730 più il

Frontespizio del Mod. UNICO con i quadri RM/RT/RW/AC) possono consegnare il Mod.

UNICO anche in forma cartacea ad un ufficio postale.

D. Un amministratore di condominio deve indicare i dati catastali dell’immobile, su

cui sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione, nel modello UNICO PF o può farlo

direttamente nel 730?

R. – No, oltre alla presentazione del Mod. 730, dovrà compilare il quadro AC, Mod.

UNICO 2015 PF. Gli amministratori di condominio, che si avvalgono dell’assistenza

fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2015

PF, contenente l’elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio dello

stesso modello UNICO.

Nel quadro AC l’amministratore deve indicare anche i dati catastali degli immobili sui

quali sono stati effettuati lavori di ristrutturazione 36%-50% sulle parti comuni. Così,

a titolo esemplificativo, per le spese di tinteggiatura del vano scale condominiale,

l’amministratore dovrà presentare il quadro AC indicando la spesa sostenuta e anche i dati

sopra richiesti ai fini del 36%-50%.

I soggetti che presentano i quadri aggiuntivi (quindi presentano il Mod. 730 più il

Frontespizio del Mod. UNICO con i quadri RM/RT/RW/AC) possono consegnare il Mod.

UNICO anche in forma cartacea ad un ufficio postale.

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Guida alla compilazione del 730/2015

278

OGGETTO: La compilazione del 730/2015

Il Quadro A

D.–Che tipo di reddito produce la cessione di energia elettrica da fotovoltaico fatta

da un CD o IAP? Dove va dichiarato?

R. Costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. e si

considerano pertanto produttive di reddito agrario la produzione e la cessione:

di energia elettrica e calorica a fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,

nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal

fondo;

di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

L’articolo 22, comma 1, D.L. n. 66/2014, integrando l’articolo 1, comma 423, Legge n.

266/2005, prevede che il reddito derivante dalla produzione e cessione di:

energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche;

carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;

prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo,

effettuate da parte di imprenditori agricoli può essere determinato applicando il

coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni

soggette a registrazione ai fini IVA.

Tale metodo di determinazione del reddito si applica automaticamente; se l’imprenditore

agricolo intende determinare il reddito nei modi ordinari, dovrà comunicarlo all’Agenzia

delle Entrate nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla

scelta operata.

Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta

deve essere comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione

della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla

dichiarazione IVA.

Il D.L. n. 192/2014 (c.d. “Milleproroghe”) è successivamente intervenuto sull’articolo 22,

comma 1, D.L. n. 66/2014, posticipandone la decorrenza; in particolare, il predetto regime

trova applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015 (in linea generale, dal 2016), e va tenuto in considerazione ai fini dell’acconto

IRPEF/IRES 2016.

Per i soli anni 2014 e 2015, si considerano produttive di reddito agrario la produzione e

la cessione, effettuate da imprenditori agricoli, di:

- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili: ¾agro-forestali, fino a 2.400.000 kWh

annui; ¾fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh annui;

- carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;

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Guida alla compilazione del 730/2015

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- prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

In tali casi, il relativo reddito dovrà essere indicato nel quadro A, Mod. 730/2015.

Al superamento delle soglie relative alla produzione di energia elettrica/calorica da fonti

rinnovabili, il reddito va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25%

all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA,

“relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con

esclusione della quota incentivo”. In tal caso, sarà necessario presentare il Mod. UNICO

PF.

Come sopra esposto, l’imprenditore agricolo può optare per la determinazione del reddito

nei modi ordinari, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione IVA

annuale utile.

D.– Il reddito dominicale e agrario va rivalutato per il 2014 sempre del 15%?

R. Sì, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. “Legge di Stabilità 2013” all’articolo 1,

comma 512, come modificato dall’articolo 7, comma 4, D.L. n. 91/2014 prevede

un’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario, a partire dal periodo di

imposta 2013. In particolare, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è

rivalutato:

del 15%, per gli anni 2013 e 2014;

del 30%, per il 2015;

del 7%, a decorrere dal 2016.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e

imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, l’ulteriore

rivalutazione è pari:

al 5%, per gli anni 2013 e 2014;

al 10%, per il 2015.

Tale incremento va applicato sull’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n.

662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

Tale rivalutazione è operata direttamente dal soggetto che presta assistenza fiscale, il

quale ne tiene conto nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3. In particolare, il reddito

complessivo rideterminato tenendo conto delle nuove percentuali di rivalutazione trova

indicazione al rigo 138 del Mod. 730-3, mentre l’importo relativo al rigo differenza

rideterminato (su cui calcolare l’acconto IRPEF 2015) viene esposto al successivo rigo

139.

D.– Come viene tassato un terreno concesso in affitto?

R. Le modalità di tassazione di un terreno concesso in affitto variano a seconda del

contratto stipulato tra il proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento sul terreno)

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e l’affittuario.

Attualmente i contratti d’affitto previsti possono essere suddivisi in due tipologie:

contratti in regime vincolistico del canone (redatti in base alla Legge n.

203/1982);

contratti in regime non vincolistico del canone.

Per la determinazione del relativo reddito va confrontato l’80% del reddito dominicale

rivalutato ed il canone d’affitto.

Per il periodo di imposta 2014 si deve tener conto, oltre della consueta rivalutazione

dell’80%, anche dell’ulteriore rivalutazione prevista dalla Legge n. 228/2012; tale ulteriore

rivalutazione è in questo caso pari, in linea generale, al 15%.

L’ulteriore rivalutazione del 5% è, infatti, applicabile solo nel particolare caso in cui il

proprietario del terreno sia un coltivatore diretto/IAP che concede in affitto il terreno ad una

società di persone di cui è socio (Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/2013). Il reddito

imponibile risulta essere:

il canone d’affitto, qualora l’80% del reddito dominicale rivalutato risulti maggiore

del canone d’affitto;

il reddito dominicale rivalutato, qualora l’80% del reddito dominicale rivalutato

risulti minore del canone d’affitto.

Diversamente il reddito derivante da terreni concessi in affitto in regime non vincolistico del

canone è determinato esclusivamente dal valore del reddito dominicale rivalutato; a

nulla rileva l’importo del canone d’affitto.

Nel caso in cui gli immobili siano locati, il reddito da essi derivanti sarà assoggettato sia ad

IMU che alle imposte sui redditi. Di conseguenza, nel caso in cui il terreno posseduto sia

concesso in affitto, la tassazione IMU del reddito dominicale non sostituisce ma si

aggiunge a quella ordinaria ai fini IRPEF.

In tal caso, pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per il terreno:

deve essere sottoposto a tassazione il reddito dominicale, in quanto derivante dal

possesso del bene;

non dev’essere tassato il reddito agrario, derivante esercizio dell’attività agricola,

dato che questo viene sottoposto a tassazione da parte dell’affittuario dell’immobile.

D.– Come viene tassato un terreno condotto in affitto?

R. L’affittuario, che esercita attività agricola sui fondi che conduce è tenuto alla

compilazione della sola colonna relativa al reddito agrario, a partire dalla data in cui ha

effetto il contratto d’affitto. Per i contratti stipulati in corso d’anno il reddito agrario

derivante dagli estimi catastali va commisurato ai giorni.

Il reddito dominicale rivalutato (ovvero, in particolari casi, il canone di affitto) deve, invece,

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essere dichiarato dal proprietario ovvero da colui che possiede il terreno a titolo di altro

diritto reale. Il contribuente che prende in affitto un terreno è tassato in quanto utilizzatore

e non proprietario (o possessore in base ad altro diritto reale) dello stesso.

Nel caso in cui il terreno sia condotto in affitto, il soggetto deve sottoporre a tassazione:

il reddito agrario, derivante dall’esercizio dell’attività agricola, dato che questa

viene condotta dall’affittuario dell’immobile;

ma non il reddito dominicale, in quanto il contribuente non è titolare di diritto reale

sul bene.

La disciplina della tassazione dei terreni condotti in affitto non ha dunque subito modifiche

con l’introduzione dell’IMU.

D.– E’ ancora possibile ridurre del 70% il reddito dominicale per mancata

coltivazione del fondo per un’intera annata?

R. No, l’articolo 7, comma 3, D.L. n. 91/2014 ha abrogato l’articolo 31, comma 1, TUIR,

che permetteva la riduzione del 70% del reddito dominicale (e l’esclusione dall’IRPEF

del reddito agrario) in caso di mancata coltivazione del fondo per un’intera annata agraria.

Nel caso di mancata coltivazione del terreno per un’intera annata agraria non è quindi più

possibile ridurre il reddito dominicale al 30% ed escludere dalla tassazione il reddito

agrario.

Di conseguenza, nel Mod. 730/2015, tra i codici da indicare a colonna 7 “Casi particolari”

non sono più presenti:

il codice “1”, che fino allo scorso anno identificava la sopra citata agevolazione, ora

abrogata;

il codice “5”, da indicare, fino all’anno scorso, in caso di terreno non coltivato per

l’intera annata agraria dato in affitto a giovani agricoltori.

Il Quadro B

D.– L’IMU dovuta per l’anno precedente è un dato che va ancora indicato nel

730/2015?

R. Rispetto al modello dello scorso anno, all’interno del quadro B è stata finalmente

eliminata la colonna 10, relativa all’indicazione dell’IMU dovuta per l’anno precedente.

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282

L’art. 4, comma 8, D.lgs. 21 novembre 2014 n. 175, ha, infatti, soppresso i commi 103 e

104 dell’articolo 1, Legge n. 296/2006, che prevedevano l’obbligo di indicare in

dichiarazione dei redditi l’importo dell’IMU dovuta per l’anno precedente.

D.– L’immobile situato in Italia di proprietà di italiani non residenti genera reddito

imponibile nel 2014?

R. L’art. 9-bis, D.L. n. 47/2014, ha soppresso la possibilità per i Comuni di assimilare ai fini

IMU all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di

usufrutto, da “italiani non residenti”, a condizione che la stessa non risulti locata. Tali

fabbricati, quindi, nel 2014 sono stati assoggettati ad IMU e pertanto non concorrono alla

formazione del reddito complessivo.

L’art. 9-bis, D.L. n. 47/2014, inoltre, ha contestualmente disposto, con decorrenza dal

2015, l’assimilazione ex lege all’abitazione principale dell’unità immobiliare (“una ed

una sola”) posseduta dai predetti soggetti, iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi

Paesi di residenza, purché la stessa:

- non risulti locata ovvero data in comodato;

- sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto.

In generale, quindi, dal 2015tali fabbricati non verranno assoggettati ad IMU (esclusi

A/1, A/8 e A/9), concorrendo quindi alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Gli effetti di tale nuova assimilazione, tuttavia, si verificheranno a partire dalla

dichiarazione dei redditi 2015, Mod. 730/2016.

D.– I fabbricati colpiti dal sisma in Emilia del 2012 sono soggetti a IMU?

R. I commi 662 e 663 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), modificando il

comma 3 dell’articolo 8, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, stabiliscono che i fabbricati, ubicati in

Emilia, nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di

ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili

totalmente o parzialmente, sono esenti dall’IMU: fino alla definitiva ricostruzione e agibilità

dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 30 giugno 2015.

D.– Nel quadro B la rendita va riportata già rivalutata del 5% o come da visura

catastale non rivalutata?

R.A colonna 1 del quadro B va inserito, al netto della rivalutazione del 5%, il valore della

rendita catastale arrotondata all’unità di euro. La rivalutazione del 5% sarà operata dal

soggetto che presta assistenza fiscale.

Si ricorda che il valore al netto della rivalutazione è ricavabile, oltre che dalla visura

rilasciata dal catasto, anche:

dalla colonna 1 del quadro B del Modello 730/2014;

dalla colonna 1 del quadro RB del Modello UNICO 2014.

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Guida alla compilazione del 730/2015

283

Dallo scorso anno la colonna 1 del quadro RB del Mod. UNICO (UNICO 2014) è compilata

con le stesse modalità previste per il Mod. 730 (730/2014), vale a dire indicando la rendita

al netto della rivalutazione del 5%. Pertanto qualora, per la compilazione del Mod.

730/2015, si recuperino i dati dal Mod. UNICO 2014, gli importi indicati a colonna 1 del

quadro RB, Unico 2014 devono essere riportati senza effettuare alcuna operazione di

scomputo.

D.– Nel quadro B la nuova casella 9 “stato di emergenza” quando va compilata?

R. La casella della nuova colonna 9, denominata “Stato di emergenza”, va barrata in

presenza di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare

secca, stipulati nei comuni per i quali, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, è

stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. In questo caso a

colonna 2 dei righi da B1 a B8 saranno stati indicati i codici 8 o 12.

D.– L’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato è pari al 10%

nel 2014?

R. Sì, con l’emanazione di alcuni decreti il legislatore ha ritoccato nel corso del 2014 alcuni

aspetti relativi alla tassazione degli immobili locati a cedolare secca. In particolare, per

i contratti a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014-2017, l’art. 9, comma 1,

D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha disposto la riduzione dell’aliquota al 10% (aliquota già

precedentemente ridotta dal 19% al 15% ad opera del D.L. n. 102/2013, con decorrenza

dal 2013).

L’aliquota agevolata del 10% spetta, in generale, per i contratti relativi ad abitazioni

ubicate nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), D.L. 30 dicembre 1988, n.

551, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Rientrano pertanto in tale casistica, gli immobili situati:

nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,

Roma, Torino e Venezia e nei Comuni confinanti con gli stessi;

negli altri Comuni capoluoghi di Provincia e comunque in quelli posti nei Comuni

cosiddetti ad alta tensione abitativa contenuti nella delibera CIPE 13 novembre 2003,

n. 087 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40) non compresi nei punti precedenti.

In sede di conversione del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 è stato previsto l’aggiornamento da

parte del CIPE, entro il 26.6.2014, dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa. Ad

oggi tale aggiornamento non è ancora stato reso disponibile e quindi la tabella CIPE cui

fare riferimento è ancora quella approvata con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87.

Il medesimo decreto ha inoltre esteso la possibilità:

- di fruire della suddetta aliquota agevolata del 10% anche ai contratti di locazione

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Guida alla compilazione del 730/2015

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stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza “nei

cinque anni precedenti” il 28.5.2014; si tratta anche in questo caso di

un’agevolazione riservata ai contratti di locazione a canone concordato; tale

riduzione riguarda in genere i Comuni colpiti da eventi eccezionali a prescindere

dal requisito della alta tensione abitativa. In pratica, qualora a seguito del

verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art 2, comma 1, lettera c), Legge 24

febbraio 1992, n. 225 (calamità naturali, catastrofi o altri eventi classificati di

intensità ed estensione tale, da dover essere fronteggiati con mezzi e poteri

straordinari) sia stato deliberato lo stato di emergenza, il contribuente dovrà

compilare la sezione II del quadro B, barrando la nuova casella di colonna 9

“Stato di emergenza”;

- di optare per la cedolare secca in presenza di contratti di locazione di unità

abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza

scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione

dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone.

Il Quadro C

D.– Anche nel 730/2015 è prevista la detassazione degli straordinari e dei premi

produttività?

R. L’articolo 2, comma 1, D.L. n. 93/2008 aveva previsto, in via sperimentale e con

riferimento al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008, la “detassazione” di straordinari e

premi di produttività (fino ad un importo massimo pari ad € 3.000,00) erogati a lavoratori

dipendenti del settore privato mediante applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% in

luogo della tassazione ordinaria IRPEF.

Tale agevolazione è stata successivamente oggetto di una serie di proroghe da parte del

Legislatore; da ultimo, la Legge di Stabilità 2013 (articolo 1, commi 481-482, Legge n.

228/2012) ha disposto la proroga dell’agevolazione in commento per il 2013 e per il

2014.

Il D.P.C.M. 19 febbraio 2014 ha fissato i requisiti reddituali per beneficiare

dell’agevolazione relativamente al periodo di imposta 2014; in particolare:

- l’imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva per l’anno 2014 è pari a €

3.000,00

- mentre il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2013, deve essere stato

pari ad un importo massimo di € 40.000,00.

Si ricorda che con Circolare n. 3/2011, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero

del lavoro ha fornito chiarimenti in materia affermando che il beneficio fiscale spetta alle

somme:

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- erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o

aziendali;

- correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza

organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili

della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della

competitività aziendale;

- nella misura del 10% prevista dal D.L. n. 185/2008;

- nel limite di 6.000,00 euro (€ 3.000,00 per il 2014) al netto della contribuzione;

- se il reddito da lavoro dipendente relativo al 2010 (2013 con riferimento al 2014) è

stato pari o inferiore a € 40.000,00.

D.–Il bonus 80 euro viene riconosciuto anche nel 2014? A chi spetta?

R. L’art. 1, D.L. n. 66/2014, ha introdotto il cd. “bonus” 80 euro”, ovvero la somma, al

massimo pari, su base annua 2014, ad € 640,00 da riconoscere mensilmente in busta

paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi

assimilati, di importo non superiore ad € 26.000,00.

Il bonus in oggetto, che il D.L. n. 66/2014 aveva previsto per il solo periodo d’imposta

2014, è stato reso strutturale ad opera dell’art. 1, commi da 12 a 15 della Legge di

Stabilità 2015.

Potenziali beneficiari del bonus introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014 sono i lavoratori

che percepiscono:

- redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1 del TUIR);

- le seguenti tipologie di redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR):

- compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai

lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di

servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e

delle cooperative della piccola pesca

- Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro

dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità

- Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio

o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale

- I compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e

continuativa e a progetto

- Le remunerazioni dei sacerdoti

- Le prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs. n. 124/1993, comunque erogate

- I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Con Circolare n. 9/2014, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, fermo restando il

rispetto dei requisiti richiesti, il bonus in esame deve essere riconosciuto anche:

- ai lavoratori non residenti fiscalmente in Italia salvo il caso in cui il reddito di lavoro

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non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le

doppie imposizioni o di altri accordi internazionali;

- ai lavoratori il cui reddito viene determinato in base alle retribuzioni convenzionali

di cui all’art. 51, comma 8-bis, TUIR;

- ai lavoratori frontalieri; con riferimento a questi ultimi, la verifica della spettanza e

della misura del credito va effettuata considerando il reddito di lavoro dipendente

eccedente la soglia di esenzione di € 6.700,00;

- ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014. Se il decesso

è avvenuto prima del mese di maggio, il bonus potrà essere calcolato nella

dichiarazione dei redditi presentata da uno degli eredi.

- ai percettori di indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e ASpI,

trattandosi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e,

pertanto, appartenenti alla stessa categoria reddituale ai sensi del comma 2, art.

6, TUIR.

D.– Ai fini del computo del bonus 80 euro come va conteggiato il reddito

complessivo?

R. Con riferimento alla determinazione del reddito complessivo ai fini del riconoscimento

del bonus 80 euro, con Circolare n. 9/2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- va scomputato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e

delle relative pertinenze, al pari di quanto previsto per il riconoscimento delle

detrazioni d’imposta (Circolare AE n. 8/2014);

- vanno considerati i redditi assoggettati a cedolare secca,

- non vanno considerati i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli

incrementi di produttività (importi detassati).

Si noti, tuttavia, che tali redditi rilevano ai fini della cosiddetta “capienza”.

D.–I lavoratori transfrontalieri sono soggetti a Irpef in Italia per il reddito di lavoro

prodotto nel 2014?

R. L’articolo 1, comma 204, Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), così come modificato

dall’art. 1, comma 7-bis, D.L. n. 194/2009 (convertito con modificazioni dalla Legge n.

25/2010) aveva previsto per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011l’esenzione dall’IRPEF

per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano attività

lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di

frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

L’agevolazione era stata successivamente prorogata, per gli anni 2012 e 2013, ad

opera della Legge n. 228/2012.

L’esenzione in esame è stata infine confermata a regime dalla Legge di Stabilità 2014

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(Legge n. 147/2013), che all’articolo 1, comma 175, così prevede: “A decorrere dal 1°

gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in

altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del

rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il

reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro”.

Per l’anno 2014 tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo per

l’importo eccedente € 6.700,00, con le seguenti modalità di tassazione:

- i primi € 6.700,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non

concorrono alla formazione del reddito;

- le somme eccedenti € 6.700,00 sono soggette a tassazione secondo gli ordinari

criteri (art. 51, commi 1-8, TUIR).

Come precisato dalla Circolare 3 gennaio 2001, n. 1, l’agevolazione IRPEF è limitata ai

soli redditi derivanti da attività lavorative:

- prestate in via continuativa, nelle zone di frontiera (quali, ad esempio, Francia,

Austria e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di

Monaco);

- svolte come oggetto esclusivo del rapporto;

- da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Si tratta, pertanto, esclusivamente dei lavoratori dipendenti che sono residenti in

Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o paesi limitrofi) per

svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi

residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della

prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero,

soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un

periodo di 12 mesi. Per tali soggetti, come sopra ricordato, il reddito è determinato sulla

base di retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto annuale dal Ministero del Lavoro.

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) è intervenuta sul sopra citato articolo 1,

comma 175, Legge n. 147/2013, elevando il limite di esenzione IRPEF ad € 7.500,00.

Tuttavia, il nuovo limite si applica a partire dal periodo di imposta 2015.

Il Quadro E

D.– Da quali novità è interessato il quadro E del 730/2015?

R. Il quadro E del modello 730/2015è interessato dalle seguenti novità, in vigore dal

2014:

il limite di detraibilità dei premi assicurativi da quest’anno differisce a seconda del

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Guida alla compilazione del 730/2015

288

contenuto del contratto ed è pari a € 530,00 per il rischio morte o invalidità

permanente (righi da E8 a E12, codice 36) ed a € 1.291,14 per il rischio di non

autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi

aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12,

codice 37);

le erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici sono detraibili

in misura pari al 26% e per importi compresi tra € 30,00 ed € 30.000 annui;

è stata aumentata al 26% la percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali

alle ONLUS e a favore delle popolazioni colpite da calamità;

i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto sono

indeducibili;

sono state introdotte nuove detrazioni per gli inquilini di alloggi sociali adibiti

ad abitazione principale e per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

di età inferiore ai 35 anni, che prendono in affitto terreni agricoli diversi da quelli di

proprietà dei genitori;

è stata introdotta la nuova deduzione del 20% (nel limite di € 300.000) delle

spese sostenute dai soggetti che acquistano o costruiscono immobili abitativi da

destinare in locazione.

Il Quadro G

D.– L’art bonus va indicato nel quadro G del modello 730/2015?

R. Sì, è stata introdotta a tale scopo la nuova sezione VII denominata “Credito d’imposta

per erogazioni cultura”, è composta unicamente dal rigo G9 e permette ai contribuenti di

beneficiare, attraverso la presentazione del Mod. 730/2015, del credito d’imposta per

erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura.

L’art. 1, del c.d. “Decreto Cultura-Turismo” (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), ha previsto un

credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a

sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”).

Tale agevolazione, prevista per il triennio 2014 - 2016, come specificato nella relazione

illustrativa, riportata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/2014, è finalizzata a

favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e della liberalità al fondamentale

compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il regime fiscale agevolato è riconosciuto sia a:

persone fisiche;

che persone giuridiche;

ed è riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro effettuate per

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Guida alla compilazione del 730/2015

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interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici siano destinate

ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Con la norma in esame si intende semplificare, per il triennio di applicazione, il sistema di

agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un’unica

disciplina per le persone fisiche e le persone giuri-diche, superando l’attuale dicotomia. Il

credito in esame, infatti, è pari al:

65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015;

50% per il 2016;

e sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo. In relazione alla qualifica soggettiva,

sono previsti dei limiti massimi di spettanza e delle modalità di fruizione.

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INDICE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL 730/2015

INTRODUZIONE

1. Le novità del modello

PARTE I - ASPETTI GENERALI

pag. 2

1. Modello 730/2015 precompilato pag. 10

2. Modello 730/2015 ordinario (non precompilato) pag. 19

3.La dichiarazione congiunta pag. 28

4. La presentazione per conto del minore o incapace pag. 30

5. La documentazione necessaria pag. 31

6. Destinazione dell’otto, cinque e due per mille pag. 32

7. Rimborsi, trattenute e pagamenti pag. 37

PARTE II – LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1. Il frontespizio

1.1 Il contribuente

pag. 40

pag. 40

1.2 Coniuge e familiari a carico pag. 47

1.3 Dati del Sostituto d’imposta pag. 56

2. Quadro A - Redditi di terreni pag. 59

3. Quadro B - Redditi di fabbricati pag. 75

4. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati pag. 104

5. Quadro D - Altri redditi pag. 139

6. Quadro E - Oneri e spese pag. 174

7. Quadro F - Acconti Ritenute ed Eccedenze pag. 209

8. Quadro G - Crediti d’imposta pag. 224

9. Quadro I - Ici pag. 250

10. Modello 730 – 3 FAQ - Le risposte ai quesiti più ricorrenti

pag. 254

pag. 267

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