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Rapporto annuale del Consiglio sull’accesso ai documenti - 2009 IT ISSN 1830-4001 SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO RELAZIONI SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DG F APRILE 2010

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Rapporto annuale del Consiglio sull’accesso ai documenti- 2009

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ISSN 1830-4001

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DGF-Création graphique 026/2010 — RS 27/2010

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SEGRETARIATO GENERALEDEL CONSIGLIO DG F

APRILE 2010

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Rapporto annuale del Consiglio sull’accesso ai documenti- 2009

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Nota Il presente opuscolo è realizzato dal Segretariato generale del Consiglio ed è fornito esclusivamente a titolo informativo. Per qualsiasi informazione sul Consiglio europeo e sul Consiglio potete consultare i siti: www.european-council.europa.eu www.consilium.europa.eu o rivolgervi al Servizio Informazioni al pubblico del Segretariato generale del Consiglio al seguente indirizzo: Rue de la Loi 175 B-1048 Bruxelles Tel. +32 (0)2 281 56 50 Fax +32 (0)2 281 49 77 Internet: www.consilium.europa.eu/infopublic

Molte altre informazioni sull'Unione europea sono reperibili via internet attraverso il server Europa (http://europa.eu). Alla fine dell'opuscolo è inserita una scheda bibliografica. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010 ISBN 978-92-824-2728-6 DOI 10.2860/16204 QC-AF-10-001-IT-C © Unione europea, 2010 Printed in Belgium

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Questa pubblicazione contiene la relazione annuale del Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001

relativo all'accesso del pubblico ai documenti nel 2008.

La relazione, adottata dal Consiglio nell'aprile 2010, presenta gli adattamenti di carattere regolamentare,

amministrativo e pratico effettuati dal Consiglio per far sì che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 siano

rispettate.

Essa fornisce anche informazioni sul registro pubblico dei documenti del Consiglio e le statistiche relative all'accesso del pubblico ai documenti. La relazione sottolinea inoltre i fatti salienti dell'ottavo anno di attuazione del regolamento e passa in rassegna le

denunce presentate al mediatore europeo e le pronunce dei giudici comunitari emesse nel 2009 ai sensi del

regolamento (CE) n. 1049/2001 in cause inerenti all'accesso ai documenti del Consiglio.

Ulteriori informazioni, come pure le relazioni precedenti, sull'accesso ai documenti del Consiglio e su altre questioni in materia di trasparenza si possono trovare sul sito Internet http://www.consilium.europa.eu, nella sezione "Documenti".

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SOMMARIO

Pag.

INTRODUZIONE 7

I. ADEGUAMENTI DI CARATTERE REGOLAMENTARE, AMMINISTRATIVO E PRATICO

9

1. Registro pubblico dei documenti del Consiglio 9

2. Adeguamenti pratici 10

3. Trasparenza legislativa 11

4. Istruzioni interne, sessioni di formazione, organico 11

II. ANALISI DELLE DOMANDE DI ACCESSO 12

• Professione e ripartizione geografica dei richiedenti 12

• Settori oggetto delle domande di accesso 13

• Numero di documenti esaminati e di accessi rifiutati 13

III. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO 14

• Motivi di rifiuto 14

IV. FATTI SALIENTI 15

1. Proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 15

2. Entrata in vigore del trattato di Lisbona 15

3. Comitato interistituzionale sull'accesso ai documenti 16

V. DENUNCE PRESENTATE AL MEDIATORE EUROPEO E RICORSI CONTENZIOSI

17

A. DENUNCE PRESENTATE AL MEDIATORE EUROPEO 17

B. RICORSI CONTENZIOSI 18

VI. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 20

ALLEGATO: STATISTICHE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO 21

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INTRODUZIONE

L'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio

2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

dispone che: "ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il

numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili

non inseriti nel registro"1.

La presente relazione riguarda l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2009 da parte del Consiglio nel corso del

2009.

Analogamente alle relazioni annuali precedenti2, la presente relazione espone, nella prima parte, gli adeguamenti di

carattere regolamentare, amministrativo e pratico cui il Consiglio ha proceduto nel 2009 per garantire il rispetto delle

disposizioni del regolamento. La seconda parte è dedicata all'analisi delle statistiche relative alle domande di accesso per

il periodo di riferimento. La terza parte riguarda più particolarmente l'applicazione da parte del Consiglio delle

eccezioni al diritto di accesso di cui all'articolo 4 del regolamento. La quarta parte espone i fatti salienti dell'ottavo anno

di attuazione del regolamento e la quinta parte tratta le denunce presentate al mediatore europeo e i ricorsi contenziosi.

Alcune osservazioni conclusive figurano nella sesta e ultima parte.

1 Cfr. in proposito le precedenti relazioni del Consiglio (docc. 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1, 8184/07, 8475/08 e

8503/09) e della Commissione (COM(2003) 216 defin., COM(2004) 347 defin., COM(2005) 348 defin., COM(2007) 548 defin., COM(2007) 841 defin., COM(2008) 630 defin. e COM(2009) 331 defin.); le relazioni del Parlamento europeo relative agli anni 2002-2007 figurano nelle note del Segretario generale del Parlamento europeo all'ufficio di presidenza del 23 gennaio 2003 (PE 324.992/BUR), del 19 febbraio 2004 (PE 338.930/BUR/NT), del 7 marzo 2005 (PE 352.676/BUR./ANN.), del 22 marzo 2006 (PE 371.089/BUR./ANN.), del 23 aprile 2007 (PE 388.097/BUR), del 18 aprile 2008 (PE 402.460/BUR/ANN) e del 9 giugno 2009 (PE 421.924/BUR/ANN). Inoltre, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione ha pubblicato una relazione sull'applicazione dei principi di tale regolamento il 30 gennaio 2004 (COM(2004) 45 defin.).

2 Cfr. documenti 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1, 8184/07, 8475/08 e 8503/09.

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I. ADEGUAMENTI DI CARATTERE REGOLAMENTARE, AMMINISTRATIVO E PRATICO

1. Registro pubblico dei documenti del Consiglio

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni comunitarie devono rendere accessibile un registro di documenti in forma elettronica. Il registro pubblico dei documenti del Consiglio, operativo dal 1º gennaio 1999, contiene i riferimenti a tutti i documenti del Consiglio che vi sono inseriti attraverso un sistema di archiviazione automatica. Nel registro è quindi automaticamente incluso ogni documento non sensibile presentato al Consiglio o a uno degli organi preparatori che deve servire da base per le deliberazioni, che ha rilevanza ai fini del processo decisionale o che rispecchia l'andamento dei lavori su un determinato fascicolo. Per i documenti sensibili3, l'autore precisa i riferimenti che possono eventualmente figurare nel registro4. Il registro consente di accedere al testo integrale di un gran numero di documenti che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'allegato II del regolamento interno del Consiglio, devono essere resi direttamente accessibili al pubblico non appena diffusi5. Si tratta delle seguenti categorie di documenti: • ordini del giorno provvisori delle sessioni del Consiglio e degli organi preparatori (tranne alcuni organi preposti

alle questioni militari e di sicurezza);

• documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nel suo ordine del giorno e contrassegnati dai termini "deliberazione pubblica" o "dibattito pubblico" a norma dell'articolo 8 del regolamento interno6;

• nel settore legislativo, note punto "I/A" e punto "A" sottoposte al Coreper e/o al Consiglio e progetti di atti legislativi, progetti di posizioni comuni e testi allegati approvati dal comitato di conciliazione cui esse fanno riferimento;

• documenti relativi a un atto legislativo in seguito all'adozione di una posizione comune, all'approvazione di un testo allegato da parte del comitato di conciliazione o all'adozione definitiva dell'atto;

• ogni altro testo adottato dal Consiglio destinato alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; • documenti di un terzo resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi; • documenti per i quali è stato concesso l'accesso integrale a un membro del pubblico che ne ha fatto richiesta. Al 31 dicembre 2009 il registro menzionava 1.371.608 documenti (indipendentemente dalle versioni linguistiche), di cui 1.039.973 (75,8 % dei documenti catalogati) pubblici, ossia disponibili in un formato scaricabile dalla rete (1.017.286 documenti in formato PDF o HTML), o su richiesta (22.687 documenti in altro formato). Il numero di documenti che figurano nel registro è pertanto aumentato del 14,7% rispetto al 2008 (1.371.608 alla fine del 2009 contro 1.195.509 alla fine del dicembre 2008) e il numero di quelli direttamente accessibili attraverso il registro è aumentato del 21,4% (1.039.973 entro la fine del 2009 contro 856.261 alla fine del 2008). Si deve aggiungere che al 31 dicembre 2009 il registro conteneva 22.686 documenti con la sigla "P/A" (parzialmente accessibile), di cui 3.891 accessibili in linea (in formato PDF)7. I documenti "P/A" inseriti nel registro anteriormente al 1º febbraio 2004 (data a partire dalla quale tutti i nuovi documenti classificati come parzialmente accessibili sono stati resi direttamente accessibili al pubblico tramite il registro) non possono in generale essere scaricati dalla rete, ma possono essere resi disponibili su richiesta.

3 Ai fini del regolamento (CE) n. 1049/2001, per "documenti sensibili" si intendono i documenti classificati come "TRÈS

SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL". Vedasi al riguardo l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento. 4 Vedasi l'articolo 9, paragrafo 2 nonché l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 5 Nel 2009, 122.160 documenti sono stati resi pubblici tramite il registro sin dalla loro diffusione. 6 Cfr. allegato II, articolo 11, paragrafo 5, lettera b) del regolamento interno del Consiglio, GU L 325 dell'11.12.2009, pagg. 53 e 54.

Per maggiori informazioni al riguardo, si veda anche la parte I, punto 3 della presente relazione, pagg. 8-9. 7 La divulgazione parziale è praticata conformemente all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento.

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Nel 2009, 554.952 utenti diversi si sono collegati alla pagina web del registro pubblico dei documenti del Consiglio. Il numero totale di visite è stato pari a 1.176.017, mentre le consultazioni (calcolate in numero di schermate visualizzate) sono state in tutto 10.011.440. Nel periodo di riferimento sono stati prodotti (in lingua originale) 2.549 documenti sensibili, di cui 20 classificati "SECRET UE" e 425 "CONFIDENTIEL UE". Tra questi, 1 documento "SECRET UE" e 156 documenti "CONFIDENTIEL UE" sono menzionati nel registro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 2. Adeguamenti pratici Conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001, deve essere presa in considerazione ogni domanda d'accesso a documenti detenuti dal Consiglio che riguardano aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, comprese le domande concernenti documenti classificati. Il trattamento delle domande di accesso a documenti classificati richiede un esame approfondito da parte dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio. Nel 2009 il servizio "Trasparenza" ha esaminato un totale di 825 documenti classificati, tra cui 34 classificati come "CONFIDENTIEL UE" e 791 come "RESTREINT UE"8. Al fine di procedere all'esame, i funzionari del servizio "Trasparenza" consultano sistematicamente gli autori ed i servizi interessati. Nel 2009 il Segretariato generale del Consiglio si è avvalso della possibilità di prorogare i termini d'esame delle domande iniziali nel 20,1% dei casi, ossia meno che nell'anno precedente (22% nel 2008). La media dei tempi di trattamento è stata pari a 14 giorni lavorativi nel 2009 (rispetto ai 16 giorni del 2008). Per le domande di conferma, esaminate dal Gruppo "Informazione" prima di passare al Coreper e al Consiglio per adozione, la media è stata di 26 giorni lavorativi nel 2009 rispetto ai 25 giorni lavorativi del 20089. Come previsto dall'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Consiglio valuta sistematicamente la possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti richiesti. Questa prassi permette di assicurare una maggiore trasparenza, segnatamente nell'ambito legislativo. Quando un documento è ancora oggetto di discussione in seno al Consiglio o ai suoi organi preparatori e riflette le posizioni delle delegazioni, può verificarsi l'eventualità che la sua diffusione integrale possa interferire con il corretto svolgimento dei negoziati. In tali casi il Consiglio applica di norma l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento dando accesso al contenuto dei documenti preparatori quando questi formano ancora oggetto di discussione, escludendo unicamente i riferimenti ai nomi delle delegazioni. Gli interessati possono in tal modo seguire lo svolgimento dei lavori senza che sia arrecato pregiudizio al processo decisionale dell'istituzione. Tale pratica non pregiudica tuttavia la possibile applicazione di altre eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

8 I documenti in questione riguardavano segnatamente i settori PESC (31,4%), PESD (28,4%) e giustizia e affari interni (27%). 9 Il termine di risposta fissato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 è di 15 giorni lavorativi, con una possibilità di proroga di altri 15

giorni lavorativi in casi debitamente giustificati, ad esempio quando la domanda verte su un numero molto elevato di documenti.

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3. Trasparenza legislativa In aggiunta ai documenti resi accessibili tramite il registro a seguito di una domanda di accesso a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, un numero considerevole di documenti legislativi è reso pubblico ogni anno in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6 dell'allegato II del regolamento interno del Consiglio10. Tale disposizione prevede che, se non sono applicabili una o più disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, tutti i documenti preparatori concernenti un atto legislativo sono resi integralmente accessibili al pubblico dopo l'adozione definitiva dell'atto11. Si noti al riguardo che la graduale apertura del processo decisionale del Consiglio in seguito all'adozione, da parte del Consiglio europeo, della politica globale sulla trasparenza nel giugno 200612 e all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 200913 ha contribuito ad estendere ulteriormente l'accesso ai documenti del Consiglio. Ciò vale in particolare, ma non solo, per il settore legislativo. L'articolo 11, paragrafo 5 dell'allegato II del regolamento interno del Consiglio prevede così che tutti i documenti figuranti nell'ordine del giorno del Consiglio per una deliberazione pubblica o un dibattito pubblico sono resi disponibili elettronicamente sul sito Internet del Consiglio nelle lingue ufficiali dell'Unione europea14. Parallelamente a ciò, il Segretariato generale del Consiglio redige un estratto mensile che elenca, fra l'altro, tutti gli atti legislativi adottati dal Consiglio in un dato mese. L'estratto include anche informazioni sui risultati delle votazioni, la regola di voto applicabile e le dichiarazioni concernenti gli atti legislativi iscritte a verbale del Consiglio15. 4. Istruzioni interne, sessioni di formazione, organico Come negli anni precedenti, nel 2009 il Segretariato del Consiglio ha organizzato una serie di sessioni di formazione16 per i funzionari del Consiglio che si occupano della produzione dei documenti allo scopo di familiarizzarli con le procedure e la prassi in materia di accesso del pubblico ai documenti. Nel 2009, in seguito alla riorganizzazione interna del Segretariato del Consiglio, è stata creata una nuova direzione "Trasparenza", nel cui ambito il servizio "Accesso ai documenti" del Consiglio fa capo ad una nuova unità (DG F 2 A) comprendente le divisioni "Accesso ai documenti" (12 funzionari) e "Archivi" (35 funzionari).

10 In questo contesto va ricordato che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

ciascuna istituzione, organo od organismo definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. Nel caso del Consiglio, queste disposizioni specifiche sono riportate nell'allegato II del regolamento interno.

Dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 discende inoltre che le tre istituzioni direttamente coinvolte nel processo legislativo offrono un maggior accesso ai loro documenti quando agiscono in qualità di legislatori.

11 Di conseguenza, nel 2009 sono stati resi integralmente accessibili al pubblico, dopo l'adozione definitiva degli atti legislativi correlati, oltre 1.350 documenti preparatori.

12 Cfr. le relazioni annuali del Consiglio sull'accesso ai documenti nel 2006 (pagg. 17-18) e nel 2007 (pagg. 20 e 21). 13 Cfr. il capitolo 4, punto 2 della presente relazione. 14 Cfr., in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5 dell'allegato II del regolamento interno del Consiglio, GU L 325 dell'11.12.2009, pagg.

53-54. 15 L'estratto mensile può essere consultato sul sito web del Consiglio http://www.consilium.europa.eu alla rubrica "Documenti" -

"Trasparenza legislativa" - "Estratto degli atti del Consiglio". I risultati delle votazioni effettuate nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio su atti adottati in codecisione possono essere consultati al medesimo indirizzo alla rubrica "Documenti" - "Trasparenza legislativa" - "Votazioni pubbliche".

16 Nel corso del periodo di riferimento sono state organizzate in tutto sei sessioni di formazione.

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II. ANALISI DELLE DOMANDE DI ACCESSO Le domande di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio sono trattate inizialmente dal Segretariato generale del Consiglio. Qualora quest'ultimo rifiuti totalmente o in parte l'accesso a un documento, il richiedente può presentare una domanda di conferma affinché il Consiglio riveda la sua posizione. Se la domanda di conferma è respinta totalmente o in parte, il richiedente può presentare una denuncia al mediatore europeo o proporre un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Nell'allegato alla presente relazione sono riportate le statistiche relative all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio negli ultimi cinque anni (2005-2009). Nel periodo di riferimento, il Consiglio ha ricevuto 2.666 domande di accesso ad un totale di 8.443 documenti. Il numero totale di documenti divulgati integralmente o in parte (in seguito a domande iniziali o di conferma) nel 2009 è stato pari a 6.452. Come dimostrato dai dati statistici relativi al numero di consultazioni via Internet del registro pubblico dei documenti del Consiglio, quest'ultimo continua ad essere uno strumento di ricerca privilegiato dei cittadini desiderosi di seguire da vicino le attività dell'Unione europea. Professione e ripartizione geografica dei richiedenti Per quanto riguarda le domande iniziali, i richiedenti sono principalmente studenti e ricercatori (33,6 %). Anche gli avvocati (11,4 %), i settori dell'industria e del commercio e i gruppi di pressione (17,2%) rientrano fra le categorie sociali e professionali più rappresentate. Dato che i richiedenti non sono tenuti a indicare la loro identità né a motivare la richiesta, trasmessa per lo più mediante posta elettronica, non è nota la professione di una quota consistente (12,7%) di richiedenti. Anche per quanto riguarda le domande di conferma la maggioranza dei richiedenti è costituita da studenti e ricercatori (46,9%). Tuttavia, le richieste provenienti dagli avvocati sono aumentate notevolmente nel 2009 (18,8% rispetto al 10,5% nel 2008). Sebbene il 6,2% delle richieste di conferma del 2009 sia stato presentato da giornalisti, tale categoria di richiedenti rappresenta solo il 2,8% delle richieste iniziali. Ciò è principalmente dovuto al fatto che i registri pubblici dei documenti delle istituzioni costituiscono per la stampa solo una delle varie fonti d'informazione. Inoltre, la grande maggioranza dei giornalisti è piuttosto interessata agli ultimi fatti di attualità. Non sorprende pertanto che le poche domande di accesso presentate da giornalisti rientrino essenzialmente nel giornalismo investigativo e rivestano pertanto lo stesso carattere delle domande di accesso provenienti dall'ambiente accademico. Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei richiedenti, si rileva che la maggioranza delle domande iniziali proviene da Belgio (28,2%), Germania (14,7%) e Regno Unito (8,7%). Le domande provenienti da paesi non appartenenti all'UE costituiscono il 6,9% del totale. Le domande di conferma provengono principalmente da Germania (25,8%), Belgio (22,6%), Spagna e Regno Unito (entrambi 9,7%)17. Si è altresì registrato un significativo aumento delle domande di conferma provenienti da paesi non appartenenti all'UE (9,7% rispetto a 0% nel 2008). Si rammenta in tale contesto che varie imprese multinazionali e studi legali internazionali nonché un gran numero di associazioni che rappresentano i vari settori economici e industriali a livello europeo hanno sede a Bruxelles, il che spiega il numero relativamente elevato di domande d'accesso iniziali e di conferma provenienti dal Belgio.

17 Nel 2008 i principali paesi di provenienza delle domande di conferma sono stati Belgio (30%) e Germania (20%).

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Settori oggetto delle domande Quanto ai settori oggetto delle domande, si continua a constatare un interesse relativamente elevato per la giustizia e gli affari interni (15,3%)18. Seguono, in ordine decrescente, le domande relative a documenti riguardanti le relazioni esterne e la PESC (12,2%), l'ambiente (8,6%), la salute e la politica dei consumatori (8,1%), il mercato interno (7,7%), la fiscalità (7,6%) e l'agricoltura e la pesca (7,3%). L'interesse mostrato dai richiedenti per le relazioni esterne e la PESC (12,2% di domande nel 2009 rispetto al 16,2% nel 2008 e al 18,1% nel 2007) è rimasto relativamente stabile, mentre la percentuale delle domande concernenti la salute e la politica dei consumatori (8,1% nel 2009 rispetto all'1,9% nel 2008 e al 2,1% nel 2007) e il mercato interno (7,7% nel 2009 rispetto al 3,4% nel 2008 e al 2,9% nel 2007) ha registrato un incremento piuttosto significativo19. Si noti tuttavia che la diminuzione relativamente costante delle domande riguardanti documenti legislativi "classici", relativi per esempio alla competitività, registrata negli ultimi anni (1,1% nel 2007, 2,6% nel 2008 e 1,9% nel 2009 contro il 5,3% nel 2004 e il 5,8% nel 2005), non è necessariamente indice di scarso interesse del pubblico per tale settore ma è piuttosto dovuta al fatto che una parte rilevante dei documenti legislativi è resa accessibile tramite il registro pubblico dei documenti del Consiglio sin dalla sua diffusione. Nel 2009 sono stati così diffusi come documenti pubblici un totale di 122.160 documenti (ossia il 69,4% dei 176.073 documenti prodotti e menzionati nel registro nel corso dell'anno). Numero di documenti esaminati e di accessi rifiutati Durante il periodo di riferimento il Segretariato generale ha esaminato 8.443 documenti e ne ha resi pubblici 6.452 (5.335 integralmente e 1.117 in parte) nella fase iniziale (risposta fornita dal Segretariato generale a nome del Consiglio). Sono state presentate 33 domande di conferma riguardanti 351 documenti, che hanno portato il Consiglio a decidere di divulgare altri 88 documenti (61 integralmente e 27 in parte). Degli 8.794 documenti esaminati nel periodo di riferimento (domande sia iniziali sia di conferma), 2.254 sono stati rifiutati, il che equivale a una percentuale di accesso del 63,9% (documenti richiesti e divulgati integralmente) o del 77,5% se si calcolano anche i documenti per i quali è stato concesso l'accesso parziale.

18 Questo dato è cresciuto stabilmente tra il 2005 e il 2008, passando dal 22,5% nel 2005 al 24,5% nel 2006 e al 26,8% nel 2007. Nel

2008 ha raggiunto il 25,4%. 19 Tra i documenti divulgati integralmente a seguito di domanda di accesso, il 19,9% riguardava la giustizia e gli affari interni, il 15,6%

la PESC, il 9,4% l'ambiente, il 7% la fiscalità e il 5,6% il mercato interno. Sul totale dei documenti divulgati (integralmente o in parte), il 20,4% riguardava la giustizia e gli affari interni, il 15,4% la PESC, l'8,9% l'ambiente, il 6% la fiscalità e il 5,8% il mercato interno.

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III. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO Motivi di rifiuto Per quanto concerne le domande iniziali, il primo motivo di rifiuto, in ordine d'importanza, è la tutela del processo decisionale, che rappresenta quasi la metà del totale dei rifiuti (39,2%), seguita dalla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (22,7%), alla sicurezza pubblica (5,6%), alla difesa e alle questioni militari (3,5%). Nel 28,2 % dei casi sono stati addotti vari motivi di rifiuto: la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica è un motivo di rifiuto spesso associato alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (42%), mentre la tutela del processo decisionale dell'istituzione è stata regolarmente menzionata insieme alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, inclusi i negoziati sugli scambi commerciali, l'allargamento, ecc. (9,2%). Quanto alle domande di conferma, nel 2009 il motivo della tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali è stato addotto nel 14,5% delle decisioni di rifiuto (77,4 nel 2008), mentre la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica nel 7,6% dei casi (16,1% nel 2008). Nel 77,9 % dei casi sono stati addotti vari motivi di rifiuto. Nella maggior parte dei casi il motivo di rifiuto addotto è stata la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica associata alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (97,7%). Quanto al motivo legato alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale (eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001), nel 2009 esso è stato addotto, in fase iniziale, nello 0,4% dei casi di rifiuto totale (contro l'1,6% in fase iniziale nel 2008); in fase di conferma non è stato mai addotto nel 2009, come nel 2008, quale unico motivo di rifiuto totale. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento. I motivi di rifiuto parziale addotti in fase iniziale nel 2009 sono stati, in ordine di importanza, la tutela del processo decisionale, che è stata alla base di quasi la metà del totale dei rifiuti parziali (40%), seguita dalla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale (9,8%), dalla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (9%) e alla sicurezza pubblica (5%). Per quanto concerne le domande di conferma, nel 2009 i motivi di rifiuto parziale più frequentemente addotti sono stati la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica associata alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (29,6%), la tutela del processo decisionale (26%) e la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale (18,5%). La tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale associata alla tutela del processo decisionale è stata inoltre addotta come motivo nel 18,5% dei casi di rifiuto parziale dell'accesso ai documenti in fase di conferma20.

20 Per motivi tecnici, le statistiche figuranti nell'allegato della presente relazione non riportano ancora i vari motivi di concessione

dell'accesso parziale. Ciò sarà possibile a partire dal 2010.

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IV. FATTI SALIENTI 1. Proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 Nel 2009 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno proseguito l'esame della proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione21. L'11 marzo 2009 il Parlamento europeo ha adottato in totale 92 emendamenti al testo della Commissione, ma ha rimandato la votazione sulla risoluzione legislativa alla nuova legislatura e dunque anche la conclusione formale della prima lettura della proposta legislativa. In attesa di ulteriore chiarimento della posizione del Parlamento, il Gruppo "Informazione" del Consiglio ha proceduto, nel secondo trimestre del 2009, a un esame approfondito "articolo per articolo" della proposta di rifusione, tenendo conto degli emendamenti del Parlamento adottati nel marzo 2009 riguardanti le modifiche previste dalla proposta di rifusione nonché delle osservazioni e proposte formulate dalle delegazioni22. Tuttavia, dopo le elezioni europee di giugno 2009 i lavori sostanziali del Parlamento europeo sulla proposta di rifusione sono stati ripresi solo nel febbraio 201023 e finora non è stato stabilito un calendario per la conclusione della prima lettura del Parlamento. 2. Entrata in vigore del trattato di Lisbona In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, le pertinenti disposizioni che sostituiscono quelle dell'articolo 255 del vecchio trattato CE sono contenute nell'articolo 15, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le nuove disposizioni del trattato estendono il diritto di accesso del pubblico ai documenti di tutte le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, pur prevedendo alcune restrizioni in relazione ai documenti detenuti dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea e dalla Banca europea per gli investimenti. La Commissione ritiene che i necessari adattamenti della vigente normativa UE alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3 TFUE possano essere apportati nel quadro dell'attuale revisione del regolamento (CE) n. 1049/200124. Per quanto concerne l'accesso del pubblico al processo decisionale delle istituzioni, si rileva che l'articolo 16, paragrafo 8 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 15, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono che il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. Questo principio contribuisce altresì ad estendere l'accesso ai documenti del Consiglio, visto che i documenti relativi ai punti discussi dal Consiglio in seduta pubblica sono pubblicati automaticamente e disponibili nelle lingue ufficiali dell'UE sul sito Internet del Consiglio25.

21 COM(2008) 229 definitivo. La proposta, trasmessa dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo il 7 maggio 2008, mira

ad aggiornare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1367/2006 (cosiddetto "regolamento Aarhus") sull'accesso alle informazioni in materia ambientale, tenendo conto nel contempo della recente giurisprudenza sull'accesso ai documenti stabilita dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia europea. Si veda anche la relazione annuale del Consiglio sull'accesso ai documenti nel 2008, pagg. 15-16.

22 Cfr. documento 10859/1/09, pagg. 1-3. 23 Cfr. documento 6185/10, pag. 6. 24 Tuttavia, qualora non fosse possibile concludere la procedura legislativa per l'adozione della proposta di rifusione della

Commissione entro tempi ragionevoli, la Commissione valuterà la possibilità di presentare una proposta di modifica dell'attuale regolamento (CE) n. 1049/2001 limitata ai soli cambiamenti introdotti dall'articolo 15, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. la nota esplicativa della Commissione, contenuta nel documento 5461/10, riguardante l'allineamento della proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3 TFUE).

25 Cfr. l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento interno del Consiglio e l'articolo 11, paragrafo 5 dell'allegato II del regolamento interno del Consiglio (GU L 325 dell'11.12.2009, pagg. 53 e 54).

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3. Comitato interistituzionale sull'accesso ai documenti A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti. Conformemente al suo mandato e su iniziativa della presidenza svedese, il comitato si è riunito a livello politico a Strasburgo, il 15 dicembre 2009, per esaminare modi e mezzi per accrescere ulteriormente le possibilità per i cittadini di esercitare il diritto di accesso ai documenti sancito dai trattati e dal regolamento (CE) n. 1049/200126. Durante la riunione, il ministro degli affari europei della Svezia, Cecilia Malmström, la vicepresidente della Commissione, Margot Wallström e la vicepresidente del Parlamento europeo, Diana Wallis, hanno fatto il punto dei precedenti lavori del comitato e delle iniziative volte a migliorare ulteriormente la trasparenza e l'accesso del pubblico, come il piano d'azione per la trasparenza presentato dalla vicepresidente Wallström al Parlamento europeo nel gennaio 2009. Su questa base, hanno concordato una serie di misure finalizzate a migliorare l'efficienza dei lavori del comitato e ad agevolare l'accesso del pubblico ai documenti e alle informazioni in possesso delle istituzioni dell'UE. Per quanto riguarda i futuri lavori del comitato, è stato proposto che esso si riunisca almeno una volta l'anno a livello politico. La riunione annuale potrebbe utilmente aver luogo in maggio, dopo l'adozione delle relazioni annuali delle istituzioni sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. Ulteriori riunioni potrebbero tenersi ogniqualvolta necessario.

26 I servizi del Consiglio, del Parlamento e della Commissione responsabili dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 si

sono inoltre riuniti cinque volte nel corso del 2009 per confrontare e condividere le esperienze pratiche acquisite nell'applicazione del regolamento alla luce della recente giurisprudenza sull'accesso del pubblico ai documenti.

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V. DENUNCE PRESENTATE AL MEDIATORE EUROPEO E RICORSI CONTENZIOSI A. DENUNCE PRESENTATE AL MEDIATORE EUROPEO Questa parte della relazione ha ad oggetto quattro denunce presentate al mediatore europeo in relazione all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. Uno dei quattro casi pendenti è stato già citato nella relazione annuale del Consiglio per il 2008, alla quale si rimanda il lettore27. Le altre tre denunce, presentate nel 2009, sono riassunte qui di seguito. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 dello statuto del mediatore europeo, vari documenti oggetto delle summenzionate denunce, compresi alcuni documenti classificati, sono stati visionati dai servizi del mediatore presso gli uffici del Segretariato del Consiglio in data 8 dicembre 2009. Denuncia 90/2009/(JD)OV, presentata al mediatore il 12 gennaio 2009 La denuncia riguarda la decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2008, di negare l'accesso ai documenti 12875/08, 13448/08, 13750/08, 13382/08, 13637/08 e 13949/08 in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 (tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali). Tutti i documenti richiesti riguardano i negoziati relativi all'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA). Prima della sua decisione, il Consiglio aveva valutato la possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti interessati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento, ma era giunto alla conclusione che l'eccezione riguardante la tutela delle relazioni internazionali si applicava al contenuto dei documenti nella loro integralità. Nella denuncia, il richiedente sostiene che la decisione del Consiglio di non concedergli l'accesso ai summenzionati documenti sia ingiustificata in quanto, una volta concluso, il futuro accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) comprenderà un nuovo quadro giuridico e sarà vincolante per gli Stati membri costituendo dunque "(in parte) un atto legislativo di fatto". Il ricorrente contesta pertanto il rifiuto del Consiglio di divulgare i documenti in questione fondato sulla tutela delle relazioni internazionali. Il ricorrente contesta inoltre la decisione del Consiglio di non concedere l'accesso parziale ai documenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento. Nella risposta a tale denuncia in data 29 aprile 2009, il Consiglio ha rilevato che i documenti richiesti riguardano chiaramente lo svolgimento di negoziati internazionali e non devono essere considerati documenti legislativi ai sensi del regolamento interno del Consiglio. Il Consiglio ha inoltre sottolineato che tutte le informazioni contenute nei documenti riguardano proposte e osservazioni sulle posizioni presentate dall'UE e i suoi partner negoziali nell'ambito dei negoziati relativi all'ACTA la cui divulgazione, per via del contenuto sensibile, sarebbe pregiudizievole alla tutela della capacità dell'UE di condurre in modo adeguato i negoziati in questione. Sarebbe inoltre impossibile divulgare solo le parti dei documenti contenenti la posizione dell'UE, come suggerito dal ricorrente, senza rivelare anche le posizioni dei partner negoziali dell'UE. Il caso è ancora pendente. Denuncia 523/2009/TS, presentata al mediatore il 28 febbraio 2009 La denuncia riguarda la decisione del Consiglio di rifiutare l'accesso al documento 14483/06. Il documento richiesto, classificato RESTREINT UE, riguarda l'approvazione della risposta ad una lettera del Parlamento europeo riguardante la trasmissione di informazioni alla commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone.

27 La denuncia 944/2008/OV, presentata al mediatore il 2 aprile 2008 e tuttora pendente, è riassunta a pagina 17 della relazione

annuale del Consiglio sull'accesso ai documenti nel 2008.

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Nella denuncia, il richiedente contesta la decisione del Consiglio in quanto rifiuta l'accesso parziale alle parti del documento contenenti, presumibilmente, dati relativi al programma di consegna della CIA e altre informazioni correlate. Chiede pertanto che le parti interessate del documento richiesto siano divulgate al pubblico. Nella risposta a tale denuncia in data 28 maggio 2009, il Consiglio ha confermato la posizione adottata nella sua riposta del 19 gennaio 2009 alla domanda di conferma del ricorrente, vale a dire che l'accesso al documento 14483/06 deve essere negato in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino del regolamento (tutela delle relazioni internazionali). Visto il suo contenuto sensibile, la divulgazione del documento sarebbe pregiudizievole al buon funzionamento delle relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti, in particolare ostacolando i continui sforzi diplomatici volti a trovare soluzioni costruttive a problematiche in settori della massima importanza politica. L'accesso parziale al documento deve inoltre essere rifiutato in quanto l'eccezione riguardante la tutela delle relazioni internazionali si applica al documento nella sua integralità. Il caso è ancora pendente. Denuncia 1170/2009/KM, presentata al mediatore il 30 aprile 2009 La denuncia riguarda la decisione del Consiglio, del 24 aprile 2009, di non concedere pieno accesso al documento 10673/02, contenente un parere del Servizio giuridico del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Nella denuncia, il richiedente sostiene che il Consiglio ha omesso di rispondere ad una domanda di conferma concernente l'accesso al documento 10673/02 e invoca errori procedurali e sostanziali nel trattamento della domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. Ha inoltre affermato che i motivi addotti dal Consiglio per rifiutare l'accesso al documento 10673/02 sono contraddittori e che il Consiglio non ha dimostrato la necessità di tutelare la consulenza legale oggetto del documento interessato. Nella risposta a tale denuncia in data 10 luglio 2009, il Consiglio ha dichiarato infondate le asserzioni di errori procedurali formulate dal ricorrente e sottolineato che il rifiuto di concedere l'accesso alla consulenza legale oggetto del documento 10673/02 è pienamente conforme all'interpretazione data dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 1º luglio 2008, all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il Consiglio ritiene pertanto che la consulenza legale fornita dal Servizio giuridico continui a rivestire particolare rilevanza per l'attività legislativa attuale e futura del Consiglio, il che giustifica il proseguimento della protezione delle parti interessate in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nella sua risposta del 24 aprile 2009 alla domanda di conferma del ricorrente, il Consiglio ha inoltre avvalorato la necessità di protezione fornendo motivi concreti e specifici, nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza del 1º luglio 2008. Il caso è ancora pendente. B. RICORSI CONTENZIOSI Nel 2009 gli organi giurisdizionali dell'UE non hanno emesso sentenze in cause riguardanti l'accesso a documenti del Consiglio. Tuttavia, alla fine del 2009, erano cinque le cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE in cui si contestava la legittimità di decisioni di rifiuto adottate dal Consiglio sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001; una di tali cause è stata trattata nella relazione del Consiglio sull'accesso ai documenti nel 2008, alla quale si rimanda il lettore28. Nuovi ricorsi per annullamento presentati contro decisioni del Consiglio di rifiuto dell'accesso

28 Si veda la relazione annuale del Consiglio per il 2008 sull'accesso ai documenti, pagina 18.

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Nel 2009 sono stati presentati in tutto quattro ricorsi per annullamento contro decisioni di rifiuto dell'accesso adottate dal Consiglio sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001. In primo luogo, nella causa T-233/09, Access Info Europe c/ Consiglio, il ricorrente contesta il rifiuto del Consiglio di rivelare l'identità delle delegazioni le cui posizioni sono riportate in un documento riguardante una proposta legislativa ancora oggetto di discussione da parte degli organi preparatori del Consiglio. A sostegno del suo ricorso di annullamento, il ricorrente asserisce (a) una violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto il Consiglio non avrebbe indicato in che modo la rivelazione dell'identità delle delegazioni pregiudicherebbe seriamente il suo processo decisionale e non avrebbe inoltre tenuto in considerazione il prevalente interesse pubblico alla rivelazione nonché (b) l'inosservanza dell'obbligo di fornire una giustificazione adeguata, in conformità all'articolo 253 del trattato CE, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Altri due ricorsi per annullamento sono stati presentati nelle cause T-359/09 e T-465/09, Jurašinović c/ Consiglio dell'Unione europea. Il primo ricorso per annullamento presentato da detto ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Segretariato generale del 17 giugno di rifiutare l'accesso a documenti riguardanti le attività di monitoraggio della missione di vigilanza dell'UE nella zona di Knin (Croazia) e il successivo rifiuto implicito del Consiglio in fase di conferma. Il secondo ricorso per annullamento presentato dallo stesso ricorrente chiede l'annullamento dell'effettiva decisione del Consiglio del 22 settembre 2009, in cui il Consiglio ha respinto parzialmente una domanda di conferma concernente i suddetti documenti. In tali cause il ricorrente sostiene, tra l'altro, che il Consiglio avrebbe violato l'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto non ha indicato in che modo la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe la tutela delle relazioni internazionali, non ha tenuto in considerazione che l'importanza di tale tutela diminuisce con il passare del tempo e, infine, non ha spiegato per quale motivo i documenti interessati siano particolarmente sensibili. Nella causa T-529/09, Sophie in't Veld c/ Consiglio dell'Unione europea, è stato proposto un quarto ricorso per annullamento per chiedere l'annullamento della decisione, del 29 ottobre 2009, con cui il Consiglio ha parzialmente rifiutato l'accesso al documento 11897/09. Tale documento (classificato RESTREINT UE) contiene un parere del Servizio giuridico del Consiglio relativo ad una raccomandazione della Commissione al Consiglio volta ad autorizzare l'apertura di negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo internazionale sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria al dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento. Nella sua decisione, il Consiglio aveva negato l'accesso a talune parti del documento in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino (tutela delle relazioni internazionali) e all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino (tutela della consulenza legale), ma aveva concesso l'accesso alle parti del documento non interessate da tali eccezioni. A sostegno del ricorso per annullamento, la ricorrente sostiene che il Consiglio avrebbe violato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto non ha indicato in che modo la divulgazione del documento richiesto pregiudicherebbe la tutela delle relazioni internazionali o della consulenza legale. Si sostiene inoltre che il Consiglio avrebbe violato l'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare il principio di proporzionalità, concedendo un accesso parziale molto limitato al documento 11897/09. Si asserisce parimenti che il Consiglio non avrebbe rispettato l'obbligo di motivazione che discende dall'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Cause pendenti relative a decisioni della Commissione di negare l'accesso a documenti in cui il Consiglio è parte interveniente Nel 2009 il Consiglio è intervenuto nella causa C-28/08, Commissione c/ Bavarian Lager Co. Ltd, a sostegno del ricorso per annullamento presentato dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale di primo grado in cui quest'ultimo interpreta la relazione tra il diritto di accesso del pubblico ai documenti e la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo in riferimento all'elaborazione dei dati personali. Il Consiglio interviene altresì nella causa T-444/05, S.p.A. Navigazione Libera del Golfo (NLG) c/ Commissione, nella quale il ricorrente contesta implicitamente la validità dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

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VI. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE Dall'esperienza maturata dal Consiglio nel 2009nell'attuare il regolamento (CE) n. 1049/2009 emerge chiaramente l'importanza del registro pubblico come strumento di ricerca per i cittadini desiderosi di esercitare il diritto di accesso ai documenti. Come riferito nella prima parte della presente relazione, nel 2009 le visite sono state in tutto 1.176.017, mentre il numero totale di consultazioni (in numero di schermate visualizzate) è stato pari a 10.011.440. Al 31 dicembre 2009, il registro conteneva 1.371.608 documenti (indipendentemente dalle versioni linguistiche), di cui 1.039.973 (75,8% dei documenti catalogati) pubblici. Il numero di documenti che figurano nel registro è pertanto aumentato del 14,7% rispetto al 2008 e il numero di quelli direttamente accessibili attraverso il registro alla fine del 2008 è aumentato del 21,4%. Occorre altresì rilevare che il 69,4% dei documenti del Consiglio prodotti nel 2009 - ossia 122.160 sui 176.073 documenti catalogati nel registro durante l'anno - sono stati resi direttamente accessibili al pubblico a partire dal momento in cui sono stati diffusi. Nonostante il numero crescente di documenti resi direttamente accessibili al pubblico tramite il registro dal momento in cui sono diffusi, nel periodo di riferimento si è registrato un aumento del numero di domande (+ 19,1%). Le domande di accesso hanno avuto ad oggetto soprattutto documenti figuranti nel registro. Come confermato dai dati statistici forniti nell'allegato della presente relazione, circa il 27% delle domande di accesso ai documenti del Consiglio presentate nel 2009 ha avuto ad oggetto i settori giustizia e affari interni, relazioni esterne, PESC e PESD. Si registra inoltre una netta crescita dell'interesse per i documenti del Consiglio riguardanti i settori ambiente, salute e politica dei consumatori e mercato interno (24,4% delle domande). Tra i documenti richiesti, 825 (pari all'incirca al 9,8% dei documenti richiesti nel 2009) erano classificati (34 CONFIDENTIEL UE e 791 RESTREINT UE). Il processo d'esame di tali documenti – spesso molto complesso – è effettuato dal personale del Consiglio che tratta le domande dalla loro ricezione, nonché dai funzionari dei diversi servizi che hanno prodotto i documenti, i quali, nell'ambito delle procedure interne di consultazione tra il servizio "Trasparenza" e i servizi d'origine, sono regolarmente invitati ad esaminare i documenti richiesti in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001. In questo contesto va ricordato anche il contributo del gruppo "Informazione" al trattamento delle domande di conferma e all'esame delle denunce presentate al mediatore. Il gruppo si è riunito 15 volte nel 2009; tra i suoi compiti principali vi sono l'esame dei documenti oggetto di una domanda di conferma nonché l'esame e la messa a punto dei progetti di risposta a tali domande, che in diversi casi riguardano questioni complesse inerenti alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, o ancora alle relazioni internazionali. Nel 2009 il Segretariato generale del Consiglio si è avvalso della possibilità di prorogare i termini d'esame delle domande iniziali nel 20,1% dei casi, ossia meno che nell'anno precedente (22% nel 2008). La media dei tempi di trattamento è stata pari a 14 giorni lavorativi nel 2009 (rispetto ai 16 giorni del 2008). Per le domande di conferma, esaminate dal gruppo "Informazione" prima di passare al Coreper e al Consiglio per adozione, la media è stata di 26 giorni lavorativi nel 2009 rispetto ai 25 del 2008. L'esame attento delle domande iniziali ha consentito negli anni precedenti di ridurre il numero delle domande di conferma da un picco del 2,4% nel 2005 a circa l'1% delle domande iniziali negli ultimi anni. Nel 2009 sono state presentate 33 domande di conferma, il che corrisponde all'1,2% delle domande iniziali.

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ALLEGATO

STATISTICHE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO Situazione al 4.3.2010

1. Numero di domande ai sensi del regolamento n. 1049/2001 2005 2006 2007 2008 2009

2.100 2.224 1.964 2.238 2.666

2. Numero di documenti richiesti a titolo di domande iniziali 2005 2006 2007 2008 2009

9.457 11.353 7.809 10.731 8.443

3. Documenti divulgati dal Segretariato generale del Consiglio nella fase iniziale 2005 2006 2007 2008 2009

7.535 9.606 6.123 29 9.214 30 6.452 31

in parte/integralmente 1.254 6.281

in parte/integralmente 1.155 8.451

in parte/integralmente 945 5.178

in parte/integralmente 1.540 7.674

in parte/integralmente

1.117 5.335

4. Numero di domande di conferma (le domande di conferma possono essere inoltrate qualora venga rifiutata la

domanda iniziale) 2005 2006 2007 2008 2009

51 40 18 24 33

5. Numero di documenti presi in considerazione dal Consiglio in seguito a domande di conferma + numero di documenti divulgati

2005 2006 2007 2008 2009

253 142 30 69 351

130 in parte/integralmente

60 70

99 in parte/integralmente

53 46

15 in parte/integralmente

9 6

38 in parte/integralmente

19 19

88 in

parte/integralmente 27 61

6. Percentuale di divulgazione dei documenti per la procedura nel suo insieme32

2005 2006 2007 2008 2009

67,3% 81,2% 76,8% 87,7% 66,7% 78,9% 71,8% 86,3% 63,9% 77,5%

7. Numero di documenti figuranti nel Registro pubblico + numero di documenti pubblici/scaricabili

2005 2006 2007 2008 2009

691.410 454.473

(65,7%) 727.685

483.577

(66,4%) 1.010.217

724.338

(71,7%) 1.195.509

883.748

(73,9%) 1.371.608

1.039.973

(75,8%)

29 In base a 7.775 documenti presi in considerazione. 30 In base a 10.718 documenti presi in considerazione. 31 In base a 8.440 documenti presi in considerazione. 32 Sulla base dei documenti divulgati integralmente (colonna di sinistra) o integralmente + in parte (colonna di destra).

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22

8. Profilo professionale dei richiedenti (domande iniziali)

2005 2006 2007 2008 2009

Gruppi di pressione ambientalisti

1,1% 1%

Altri gruppi di interessi

3,9% 3,8%

Settore industriale/ commerciale

9,7% 10,8%

Società civile

ONG

17,2% 17,6% 14,2%

3,6%

18,3

%

1,6%

17,2

%

Giornalisti 2,3% 2,3% 2,9% 2,8% 2,8%

Avvocati 10,2% 9,1% 8,8% 9,5% 11,4%

Ricerca

universitaria 31% 32,2% 38,2% 32,4% 32,6% Mondo

accademico Biblioteche 1,3%

32,3%

2,3%

34,5

% 1,8%

40

% 1,1%

33,5

% 1%

33,6

%

Autorità pubbliche (istituzioni non comunitarie, rappresentanti di paesi terzi, ecc.)

6,2% 6,9% 6,1% 7,6% 4,1%

Membri del Parlamento europeo e loro assistenti 2,4% 1,5% 1,3% 1,8% 1,4%

Altri 12,6% 14,5% 13,3% 14,8% 15,8%

Professione non specificata 16,8% 13,6% 13,2% 11% 12,7%

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23

9. Profilo professionale dei richiedenti (domande di conferma)

2005 2006 2007 2008 2009

Gruppi di pressione ambientalisti

5,2% 0%

Altri gruppi di interessi

5,3% 6,2%

Settore industriale/ commerciale

0% 0%

Società civile

ONG

9,4% 8,6% 0%

10,5%

21%

9,4%

15,6%

Giornalisti 6,3% 5,7% 18,7% 10,5% 6,2%

Avvocati 9,4% 11,4% 12,5% 10,5% 18,8%

Ricerca

universitaria 28,1% 51,4% 50% 31,6% 46,9% Mondo

accademico Biblioteche 0%

28,1%

2,9%

54,3%

6,2%

56,2%

0%

31,6%

0%

46,9%

Autorità pubbliche (istituzioni non comunitarie, rappresentanti di paesi terzi, ecc.)

3,1% 0% 6,3% 0% 0%

Membri del Parlamento europeo e loro assistenti 3,1% 0% 0% 5,3% 3,1%

Altri 15,6% 11,4% 6,3% 5,3% 3,1%

Professione non specificata 25% 8,6% 0% 15,8% 6,3%

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24

10. Ripartizione geografica dei richiedenti (domande iniziali)

2005 2006 2007 2008 2009

Belgio 27,6% 26,2% 26,4% 31% 28,2%

Bulgaria 0,4% 0,6% 0,1% 0,2% 0,3%

Repubblica ceca 0,9% 1% 1,4% 0,9% 1,2%

Danimarca 1,2% 1,3% 1,1% 1,1% 1%

Germania 12,8% 15,5% 16% 14,4% 14,7%

Estonia 0,1% 0,4% 0% 0% 0,1%

Grecia 1,2% 1,3% 1,3% 0,7% 0,8%

Spagna 5,4% 5,7% 5% 6,4% 5,9%

Francia 7,7% 8,1% 7,1% 7,1% 8%

Irlanda 1% 0,9% 0,6% 0,6% 0,9%

Italia 6,9% 6,6% 6% 6% 4,8%

Cipro 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3%

Lettonia 0,1% 0,2% 0% 0,2% 0,2%

Lituania 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,2%

Lussemburgo 0,6% 0,7% 1% 1,6% 1,8%

Ungheria 0,9% 0,5% 0,7% 0,9% 1%

Malta 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3%

Paesi Bassi 6,9% 6% 5,8% 5,7% 5,7%

Austria 1,9% 1,6% 1,7% 1,3% 1,9%

Polonia 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4%

Portogallo 1,1% 1,2% 0,9% 0,9% 0,8%

Romania 0,2% 0,7% 1,1% 0,6% 1,2%

Slovenia 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4%

Slovacchia 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6%

Finlandia 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,2%

Svezia 1,8% 1,6% 1,8% 1,8% 1,8%

Regno Unito 8% 7,9% 9,5% 7,4% 8,7%

Paesi candidati

1,3% 1,7% 1% 0,4% 0,3%

Paesi terzi

Altri 6,7% 6,8% 7% 7,3% 6,5%

Non specificati 3,2%

1,8% 0,8% 0,4% 0,8%

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11. Ripartizione geografica dei richiedenti (domande di conferma)

2005 2006 2007 2008 2009

Belgio 28,1% 17,1% 37,5% 30% 22,6%

Bulgaria 0% 0% 0% 0% 0%

Repubblica ceca 0% 0% 6,3% 5% 0%

Danimarca 0% 0% 0% 0% 0%

Germania 12,5% 22,8% 6,2% 20% 25,8%

Estonia 0% 0% 0% 0% 0%

Grecia 0% 0% 0% 0% 0%

Spagna 3,1% 0% 0% 5% 9,7%

Francia 3,1% 5,7% 6,2% 5% 6,4%

Irlanda 0% 0% 0% 0% 0%

Italia 9,4% 8,6% 6,2% 5% 6,4%

Cipro 3,1% 0% 0% 0% 0%

Lettonia 0% 0% 0% 0% 0%

Lituania 0% 0% 0% 0% 0%

Lussemburgo 0% 0% 0% 0% 3,2%

Ungheria 0% 2,9% 0% 0% 0%

Malta 0% 0% 0% 0% 0%

Paesi Bassi 9,4% 8,6% 6,3% 10% 6,5%

Austria 6,3% 0% 0% 0% 0%

Polonia 0% 2,9% 0% 0% 0%

Portogallo 0% 0% 0% 5% 0%

Romania 0% 0% 0% 0% 0%

Slovenia 0% 0% 0% 0% 0%

Slovacchia 0% 0% 6,3% 0% 0%

Finlandia 0% 0% 0% 0% 0%

Svezia 3,1% 2,8% 0% 0% 0%

Regno Unito 18,8% 22,9% 25% 5% 9,7%

Paesi candidati

0% 0% 0% 0% 0%

Paesi terzi

Altri 3,1% 5,7% 0% 0% 9,7%

Non specificati 0% 0% 0% 10% 0%

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26

12. Settore

2005 2006 2007 2008 2009

Agricoltura, pesca 4,2% 5,9% 6,8% 5,7% 7,3%

Mercato interno 6,2% 4,6% 2,9% 3,4% 7,7%

Ricerca 0,3% 0,6% 0,4% 0,1% 0,5%

Cultura 0,5% 1,1% 0,5% 0,3% 0,3%

Istruzione/Gioventù 0,7% 1,2% 1,1% 0,5% 0,6%

Industria 0,4% 0,3% 0,3% 0,7% 0,6%

Competitività 5,3% 5,8% 1,1% 2,6% 1,9%

Energia 1,6% 1,1% 2,1% 2% 3,5%

Trasporti 5,3% 3,8% 3% 2,5% 1,9%

Ambiente 7,7% 6,6% 8,2% 10% 8,6%

Salute e tutela dei consumatori 3,1% 2,3% 2,1% 1,9% 8,1%

Politica economica e monetaria 2,9% 2,6% 2,2% 2,6% 2,6%

Fiscalità 4,4% 2,5% 2,4% 6,3% 7,6%

Relazioni esterne - PESC 12,8% 14,3% 18,1% 16,2% 12,2%

Protezione civile 0,1% 0,1% 0,6% 0,2% 0,2%

Allargamento 2,2% 1,8% 1% 0,7% 1,4%

Difesa e questioni militari 2,5% 2,4% 6% 3,4% 4,6%

Assistenza allo sviluppo 0,7% 0,7% 0,2% 0,1% 0,3%

Politica regionale e coesione economica/sociale 0,9% 1,2% 0,1% 0% 0%

Politica sociale 3% 2,9% 1,9% 3% 3,4%

Giustizia e affari interni 22,5% 24,5% 26,7% 25,4% 15,3%

Questioni giuridiche 3,5% 3,8% 3,5% 3,5% 2,7%

Funzionamento delle istituzioni 1,3% 1,7% 1,1% 0,9% 0,8%

Finanziamento dell'Unione (bilancio, statuto) 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% 0,2%

Trasparenza 0,3% 0,6% 0,3% 0,1% 0,3%

Questioni di politica generale 1% 1% 0,4% 0,6% 0,5%

Interrogazioni parlamentari 5,4% 5,5% 5,4% 4,4% 4,1%

Varie 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,5%

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27

13. Motivazione dei rifiuti di accesso (risposte fornite dal Segretariato generale del Consiglio nella fase iniziale)

2005 2006 2007 2008 2009

# % # % # % # % # %

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica

302 15,8% 253 17,1% 219 13,3% 91 6,3% 109 5,6%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla difesa e alle questioni militari

123 6,4% 67 4,5% 38 2,3% 35 2,4% 67 3,5%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali

395 20,6% 182 12,3% 249 15,1% 401 27,7% 439 22,7%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro

16 0,8% 1 0,1% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo (protezione dei dati personali)

4 0,2% 5 0,3% 4 0,2% 7 0,5% 5 0,3%

Tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale

0 0% 0 0% 1 0,1% 0 0% 1 0%

Tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale

34 1,8% 29 2% 14 0,8% 22 1,5% 8 0,4%

Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di audit

1 0% 4 0,3% 0 0% 2 0,1% 1 0,1%

Tutela del processo decisionale dell'istituzione

925 48,3% 637 43,2% 627 38% 519 35,9% 757 39,2%

Più motivi combinati o altri motivi

116 6,1% 298 20,2% 498 30,2% 368 25,5% 544 28,2%

Documento non detenuto dal Consiglio/Altro autore

0 0% 0 0% 0 0% 1 0,1% 0 0%

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28

14. Motivazione dei rifiuti di accesso (risposte fornite dal Segretariato generale del Consiglio in seguito a domande di conferma)

2005 2006 2007 2008 2009

# % # % # % # % # %

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica

61 49,6% 16 37,2

% 1 6,7% 5 16,1% 20 7,6%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla difesa e alle questioni militari

7 5,7% 7 16,3

% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali

25 20,3% 6 14% 3 20% 24 77,4% 38 14,5%

Tutela dell'interesse pubblico in ordine alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo (protezione dei dati personali)

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale

0 0% 2 4,6% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di audit

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela del processo decisionale dell'istituzione

14 11,4% 3 7% 0 0% 2 6,5% 0 0%

Più motivi combinati o altri motivi

16 13% 9 20,9

% 11 73,3% 0 0% 205 77,9%

Documento non detenuto dal Consiglio/Altro autore

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

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29

15. Numero medio di giorni lavorativi necessari per rispondere ad una domanda o ad una denuncia presentata al Mediatore europeo

2005 2006 2007 2008 2009

Per le domande iniziali 13

(2100 domande chiuse)

14 (2224 domande

chiuse)

13 (1964 domande

chiuse)

16 (2238 domande

chiuse)

14 (2665 domand

e chiuse)

Per le domande di conferma33

26 (51 domande chiuse)

24 (40 domande

chiuse)

28 (18 domande

chiuse)

25 (25 domande

chiuse)

26 (33 domand

e chiuse)

Media ponderata (domande iniziali + di conferma) 13,31 14,17 13,14 16,1 14,15

Mediatore5 38 57 - 44 50

16. Numero di domande il cui termine è stato prorogato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001

2005 2006 2007 2008 2009

Domande iniziali

327 su 2100,

ossia il 15,6%

delle domande

414 su 2224,

ossia il 18,6%

delle domande

386 su 1964,

ossia il 19,7%

delle domande

497 su 2238,

ossia il 22,2%

delle domande

536 su 2666,

ossia il 20,1%

delle domande

Domande di conferma5 40 [su 51] 32 [su 40] 14 [su 18] 20 [su 25] 32 [su 33]

________________________

33 Le domande di conferma e le denunce al Mediatore europeo sono esaminate dal Gruppo "Informazione" del Consiglio e dal

Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte seconda). Le risposte ai richiedenti e al mediatore europeo sono approvate dal Consiglio.

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Scheda bibliografica Segretariato generale del Consiglio Rapporto annuale del Consiglio sull’accesso ai documenti – 2009 2010 — 29 p. — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-824-2728-6 ISSN 1830-4001 DOI 10.2860/16204 QC-AF-10-001-IT-C

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Rapporto annuale del Consiglio sull’accesso ai documenti- 2009

QC-A

F-10-001-IT-C IT

ISSN 1830-4001

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