r.e.a.c.h. registration, evaluation, authorisation of chemicals c.l.p. classification labelling...
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R.E.A.C.H.Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals
C.L.P.Classification Labelling Packaging
CONTESTO NORMATIVO REACH & CLP
Regolamenti UE (emanato dal parlamento europeo è subito legge per tutti gli stati membri)
Direttiva UE(documento che deve essere recepito con normativa specifica degli stati membri)
Raccomandazione UE (si invitano gli stati membri ad ottemperare)
Gli scopi dei Regolamenti REACH e CLP REACH: registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
CLP: classificazione, etichettatura imballaggio delle sostanze e delle miscele
Regolamento REACH:Articolo 1
Finalità e portata1. Il presente regolamento ha lo
scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione….
Regolamento CLPArticolo 1
Scopo e ambito di applicazione1. Lo scopo del presente
regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli…
L’obiettivo comune dei due regolamenti è tutelare la
salute umana e l’ambiente nell’uso sicuro delle
sostanze, miscele, articoli
Quando gli atomi si legano fra loro attraverso un legame chimico formano una molecola chimica, una sostanza chimica
Il punto di partenza
La “sostanza per un chimico” è uguale alla “sostanza per il REACH” ?I due concetti sono uguali?
La sostanza chimica ….in quanto tale, nella miscela e nell’articolo
Regolamento (CE) n. 1907/2006Art. 3: Definizioni
1) Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione
entrato in vigore il 1/6/2007Pubblicazione su GU Europea: Regolamento del Consiglio e del Parlamento
Europeo n. 1907/2006 del 18.12.2006 (G.U.E. L 396 del 30.12.06)
141 articoli + 17 allegati
Regolamento R.E.A.CH. 1907/2006Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals
TITOLO I: Questioni generali TITOLO II: Registrazione delle sostanze TITOLO III: Condivisione dei dati e disposizioni ad evitare sperimentazioni
superflue TITOLO IV: Informazioni all’interno della catena d’approvvigionamento TITOLO V: Utilizzatori a valle TITOLO VI: Valutazione TITOLO VII: Autorizzazione TITOLO VIII: Restrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e
all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi TITOLO IX: Tariffe e oneri TITOLO X: Agenzia TITOLO XI: abrogato (trasferito nel CLP) TITOLO XII: Informazioni TITOLO XIII: Autorità competenti TITOLO XIV: Applicazione TITOLO XV: Disposizioni transitorie e finali
Struttura del Regolamento REACH
Struttura degli allegati tecnici
ALLEGATO I: Disposizioni generali per la valutazione delle sostanze e per l’elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica CSR (Chemical Safety Report (Relazione sulla sicurezza chimica)
ALLEGATO II: Guida alla compilazione delle SDS; (Scheda Dati di Sicurezza) modificato reg 453/2009
ALLEGATO III: Criteri per sostanze registrate in quantitativi tra 1 e 10 tonnellate; ALLEGATO IV: Esenzioni dall’obbligo di registrazione (sostanze naturali non pericolose);
modificato dal reg 987/2008 ALLEGATO V: Esenzioni dall’obbligo di registrazione (sostanze che si formano per reazione
accidentale e altro); modificato dal reg 987/2008 ALLEGATO VI: Prescrizioni generali per le informazioni da fornire con la registrazione; ALLEGATO VII: Informazioni da fornire per la registrazione di sostanze fra 1 e 10 tonnellate; ALLEGATO VIII: Informazioni supplementari per la registrazione di sostanze fra 10 e 100
tonnellate; ALLEGATO IX: Informazioni supplementari per la registrazione di sostanze fra 100 e 1000
tonnellate;
ALLEGATO X: Informazioni supplementari per la registrazione di sostanze oltre 1000 tonnellate;
ALLEGATO XI: norme generali per il waiving dei test (adattamento del regime di sperimentazione standard) previsti negli Allegati da VII a X modificato reg.134/2009;
ALLEGATO XII: Disposizioni generali per gli utilizzatori a valle per quanto riguarda la valutazione delle sostanze e l’elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica;
ALLEGATO XIII: Criteri per l’identificazione delle sostanze PBT e vPvB; ALLEGATO XIV: Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione; ALLEGATO XV: Criteri per la preparazione dei dossier; ALLEGATO XVI: Analisi socio-economica; ALLEGATO XVII: Elenco delle restrizioni (Dir 76/769/CEE) modificato reg
552/2009
Struttura degli allegati tecnici
Valido fino al 1981
Valido dopo il 1981
Registrazione: impone all'industria di acquisire adeguate informazioni sulle sostanze e di utilizzarle per garantirne la sicurezza, comunicare all’Agenzia;
Valutazione: attraverso essa si giudicano le proposte di test e le autovalutazioni effettuate dall’industria;
Autorizzazione: degli usi di sostanze presentanti un'elevata pericolosità. Essa è rilasciata a condizione che i rischi che essi comportano siano tenuti sotto adeguato controllo o che i benefici sociali ed economici che essi consentono siano considerati prevalenti rispetto a tali rischi e che non esistano idonee sostanze o tecnologie alternative;
Procedura delle restrizioni: offre una garanzia di sicurezza supplementare in quanto consente di far fronte ai rischi che non siano stati presi in sufficiente considerazione dagli altri elementi del sistema REACH;
L‘Agenzia si occuperà della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del sistema REACH a livello comunitario, allo scopo di assicurarne il buon funzionamento e la credibilità presso tutte le parti interessate.
R.E.A.CH: elementi chiave
I protagonisti del REACH
FABBRICANTE-IMPORTATORE
Fa diossido di titanioRegistra
>1 T/anno
Non è un utilizzatore a valle
UTILIZZATORE INDUSTRIALE produce
una finestra e applica la vernice
UTILIZZATORE PROFESSIONALE pittore
che applica la vernice alla finestra di un casa
FORMULATORE
Usa il diossido di titanio per fare una pasta pigmentata
FORMULATORE
Usa la pasta pigmentata per fare una vernice
l’u
tilizz
ato
re a
valle
CONSUMATORE
Ri-vernicia la finestra
Cosa vuol dire registrare?
Informazioni tossicologiche Informazioni Ecotossicologiche Informazioni Chimico fisiche Info sull’esposizione Eventuale valutazione del rischio
Principio O.S.O.ROne Substance One Registration
CONDIVISIONE DEI DATI
DOSSIER DI REGISTRAZIONEAccompagnato dal pagamento della tariffa
““no data – no market”no data – no market”
CONTESTO NORMATIVO
CLPRegolamento C.L.P. 1272/2008
Classification and Labelling of Chemicals
Rio de Janeiro1992
Armonizzazione della classificazione di sostanze chimiche e miscele
Paragone fra i sistemi di classificazione più rilevanti in uso nei vari Paesi delle Nazioni Unite relativi ai diversi settori (trasporto, luoghi di lavoro consumatori, fitosanitari, biocidi)
Definizione di un sistema da utilizzare come denominatore comune per gli altri sistemi o Paesi
NAZIONI UNITE: Nel 1992, la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro, portò alla predisposizione dell’Agenda 21. Uno dei programmi d’azione riguardante la “Armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura dei prodotti chimici” aveva come obiettivo un sistema globale armonizzato di classificazione dei pericoli e di etichettatura.
Classificazione ed etichettatura in UE
Il sistema UE di classificazione, imballaggio ed etichettatura è stato sviluppato negli ultimi 40 anni (a partire dal 1967) e si articola su due strumenti principali :
la Direttiva “sostanze” (67/548/CEE). Recepimento D.lgs 52/97 la Direttiva “preparati” (1999/45/CE). Recepimento D.lgs
65/2003
Tale sistema sta subendo delle modifiche
Le due direttive verranno abrogate nel 2015
Esempio di classificazione Da uno stesso dato scientifico : LD50 247 mg/kg/bw
EUUS CanadaAustraliaIndia GiapponeMalesiaTailandiaNuova zelandaCinaCoreaTrasporto liquido solido
Nocivo (croce)TossicoTossicoNocivoNon tossicoTossicoNocivoNocivoPericolosoNon pericolosoTossico Bassa pericolositàNon pericolosa
Classificazione ed etichettatura in altri Paesi
Non c’è armonizzazione nell’utilizzare lo stesso dato chimico-fisico, tossicologico, ecotossicologico
Titolo I Criteri generali
Titolo II Identificazione, valutazione e classificazione del pericolo
Titolo III Comunicazione del pericolo sotto forma di etichettatura
Titolo IV Imballaggio
Titolo V Armonizzazione delle classificazioni
Titolo VI Autorità Competenti ed entrata in vigore
Titolo VII Disposizioni comuni e finali
Struttura Regolamento CLPTitoli
Allegato I Criteri di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele pericolose
Allegato II Regole specifiche di etichettatura ed imballaggio
Allegato III
Elenco delle Frasi di pericolo (Hazard Statements)ed elementi supplementari di etichettatura
Allegato IV
Elenco dei Consigli di prudenza (Precautionary Statements)
Allegato V Simboli (Pittogrammi)
Allegato VI
Lista armonizzata delle sostanze pericolose
Allegato VII Tabelle di conversione per la classificazione
Struttura Regolamento CLP Allegati tecnici
Dall’attuale sistema UE al CLP
Si aggiungono pittogrammi nuovi di pericolo
le frasi di rischio diventano frasi di pericolo Hazard statements
Le indicazioni di pericolo sono sostituite da un avviso di pericolo (parole “pericolo” o “attenzione”) Signal word
(Danger/Warning)
Consigli di prudenza diventano
Precautionary statement
Simboli di pericolo secondo direttiva 67/548/CE
Pittogrammi
Infiammabile
Cornice
Colore
Simbolo Pittogramma
Nuovo aspetto grafico
Nuovi pittogrammi
!Effetti più lievi per la salute
Gravi effetti per la salute
Esplosivo
Infiammabile Ossidante
GAS sotto pressione
Tossico acuto Corrosivo
Pericoloso per l’ambiente
Prevalenza dei simboli
! ! !
Se è presente il pittogramma per il trasporto si omette quello corrispondente per lo stesso tipo di pericolo previsto dal CLP
Sensib.respir Sens./Irrit.occhi/pelle
Irrit.occhi/pelle
Pittogrammi per il Trasporto
P1P2P3P4P5
0000000000
GeneralePrevenzione RispostaImmagazzinamentoEliminazione
H2H3H4
000000
Pericolo fisicoPericolo per la salutePericolo per l’ambiente
•indicazioni di pericolo (hazard statements)– lettera H + numeri a tre cifre
•consigli di prudenza (precautionary statements)– lettera P +codice a tre cifre – di quattro tipologie (prevenzione, reazione,
conservazione e smaltimento)•Frasi supplementari per criteri solo UE e non GHS
– EU+ tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)
Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza
Esempio di etichetta integrata
Etichetta per un prodotto fitosanitario per un imballaggio interno. Su quello esterno ci sarà l’etichetta del trasporto
REACH-CA meeting CLP-CA meeting
Commissione Europea
CARACAL (Competent Authority of Reach And
Classification And Labelling)
meeting
27 MS(CA)s REACH
Osservatori
27 MS(CA)s
CLP
ECHA
SEAC
RAC
MSC
Forum
MB
MB: managment boardSEAC: comitato socio economicoRAC: comitato del Risk assessmentMSC: comitato stati membriForum: per lo scambio di informazioni e attuazione “uniforme” del regolamento
….per i curiosi...
Denominate con:
il componente principale (≥ 80% , “regola 80/20”)
Nome IUPAC, n.CAS, n. EC, formula e struttura molecolare ecc…
Eventuale aggiunta di altri nomi (usual name, trade name ecc.)
Identificate con:
Concentrazione (tipica e intervallo) sia del componente principale che delle impurezze e additivi (somma a ca.100%)
Identificazione più dettagliata (nome, n.CAS, n.EC, formula) delle impurezze rilevanti per la classificazione o presenti in conc. > 1%
Sostanze monocostituite
Numero (CE)
Per le “sostanze ESISTENTI (*)” corrisponde al N° EINECS. (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).
Il N° EINECS è rappresentato da una sequenza di sette cifre del tipo 2XX-XXX-X o 3XX-XXX-X che inizia da 200-001-8
Il N° EINECS comprende sia le forme anidre che idrate di una sostanza.
Per le “sostanze NUOVE” corrisponde al N° ELINCS. (European List of Notified Chemical Substances, secondo il “vecchio” atto di notifica dir 92/32).
Il N° ELINCS è basato sull’impiego di una sequenza cifrata del tipo 4XX-XXX-X che inizia da 400-010-9.
Per i no-longer polymer gruppo di alcune sostanze che non corrisposero in passato ad una precedente definizione di polimero e alle quali fu assegnato loro un n. CE del tipo 5XX-XXX-X
Sostanze in MisceleRegolamento (CE) n. 1907/2006 Art. 3: Definizioni Preparato/Miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanzeComposizione: identificazione delle sostanze componenti
Articoli – adempimenti normativi Se la sostanza è contenuta in articoli in quantità totale >1 ton/anno per produttore o importatore
“RILASCIO E’ INTENZIONALE”: registrazione art 7.1
La sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili
Le scadenze temporali per la registrazione sono le stesse previste per le altre sostanze (2010, 2013, 2018)
“RILASCIO NON E’ INTENZIONALE”: notifica art 7.2
Se la sostanza è stata identificata come candidata per la procedura di autorizzazione ed è presente nell’articolo a conc. > 0,1% in peso (es tintura magliette, Gomme per auto-rilasciano policiclici aromatici, Materassini da bagno-rilasciano fatlati)
Art 7.3 (possibile esenzione della notifica) se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.
Il mondo degli oggetti: sono proprio tutti articoli ?
1° step capire la funzione
nanotecnologie in natura
il fiore di loto pulisce i suoi petali grazie al cosiddetto effetto “loto”
la superficie rugosa non fa aderire acqua e sporcizia
Esempi
TiO2: cosmetici (filtri solari), gomma, pigmenti, materiali attenuatori di UV (vernici, plastiche, fibre)
nanotubi di C: materiali conduttori, additivi per aumentare la resistenza meccanica, elettrica e la resistenza al fuoco di resine termoplastiche e termoindurenti
argento: elettronica, rivestimenti in metallo, applicazioni mediche, pigmenti
i nanomateriali hanno grandi potenzialità di applicazione e possono portare significative innovazioni e benefici alla società (scienze dei materiali, medicina, aerospaziale, ottico, cosmetici, tessile, elettronica, energia, agricoltura, ripristino ambientale…)
Caratteristiche innovative dei nanomateriali
• I nanomateriali sono caratterizzati dall’avere una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm.
• Cosa li rende così speciali? Il fatto che nel nanocosmo le leggi della fisica e della chimica sono totalmente diverse da quelle vigenti nel mondo dei materiali in forma massiva perché le dimensioni ridotte incidono sulla reattività chimica e biologica.
• dimensioni nano determinano proprietà diverse da altri materiali, attribuibili all’elevato rapporto superficie/volume e agli effetti quantici non osservabili a scala più grande
dimensione numero superficie totale1 cm 1 6 cm21 mm 1.000 60 cm21 µm 1,00E+012 60.000 cm2 (6 m2)1 nm 1,00E+021 60.000.000 (6.000 m2)
SCHENIHR 2009 Update on possible risks of NanotechnologiesCE DG Health &Consumers
I nanomateriali possono avere dimensioni simili alle strutture sub-cellulari
Di cosa ci dobbiamo preoccupare?
• differenti interazioni con la fisiologia umana e con l'ambiente
• diverse o specifiche proprietà (eco-)tossicologiche delle sostanze in nanoforma rispetto alle corrispondenti sostanze tradizionali (forma BULK)
• rischio potenziale per la salute umana e l’ambiente difficile da estrapolare sulla base dei dati disponibili
RAPEXhttp://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
Caso di Restrizione: il mercurio negli strumenti di misurazione
Il manometro
Il mercurio ed i suoi composti sono considerati altamente tossici per l’uomo, per la fauna e per gli ecosistemi con effetti negativi cronici irreversibili neurotossici e nello sviluppo neurologico
(catena alimentare, morbo di Minamata)
Il manometro è uno strumento di misura della pressione dei fluidi. La corretta accezione del lemma si riferisce a strumenti dedicati alla misura di pressioni maggiori dell'atmosferica. Quelli a mercurio sono costituiti da un tubo (di solito trasparente) curvato a U e riempito di mercurio (liquido di densità nota)
2018
31 maggio
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