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REGOLA TECNICA DI
PREVENZIONE INCENDI
SECONDO IL D.M. 20/12/12
Lonato del Garda (BS)
7 novembre 2014
IL NUOVO REGOLAMENTO DI
PREVENZIONE INCENDI:
Alessandro Granata VVF Brescia
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Norme di prevenzione incendi
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (nuovo regolamento di prevenzione incendi)
- Nota Prot. n. 4865 del 5 ottobre 2011
- Lett.–Circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011
- D.M. 7 agosto 2012
Il nuovo regolamento è in vigore
dal 7 ottobre 2011
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Le novità introdotte
La SCIA:
Segnalazione Certificata Inizio Attività
Come previsto dall’art. 4 co. 1 del D.P.R. 151/11,
il titolare prima dell’inizio dell’attività, presenta una
SCIA, che ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 139/06,
produce gli stessi effetti dell'istanza di rilascio del CPI.
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Il nuovo elenco delle attività soggette
Il nuovo regolamento ha suddiviso le attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi in
tre categorie, elencate nell’allegato I del D.P.R.:
A Basso rischio e standardizzate
B Medio rischio
C Alto rischio (è necessario il C.P.I.)
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La presentazione della SCIA
La SCIA deve essere corredata da:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, con la
quale il Titolare dell’attività segnala l’inizio dell’attività
- asseverazione, con la quale il Tecnico attesta la
conformità dell’opera alla regola tecnica e, ove
previsto, al progetto approvato dal Comando VV.F.
- le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi , i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti, e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
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Procedure di prevenzione incendi
− Valutazione del progetto (Art. 3 DPR 151/11)
− Eventuali procedimenti di deroga (art. 7 DPR 151/11)
− Segnalazione Certificata Inizio Attività (art. 4 co. 1 DPR 151/11) [ex istanza di sopralluogo]
− Controllo entro sessanta giorni (art. 4 co. 3 DPR 151/11) [solo per attività di cat. A e B]
− Rilascio del certificato di prevenzione incendi (art. 4 co. 3 DPR 151/11) [solo per attività di cat. C]
− Attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio (art. 5 DPR 151/11) [sostituisce il Rinnovo
del CPI]
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Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151
Art. 5: Attestazione di rinnovo periodico 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.
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Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151
Art. 6 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui
all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
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Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151
Art. 6: registro dei controlli antincendio
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
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Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151
Art. 7: Deroghe Per le attività soggette che presentino
caratteristiche tali da non consentire l’integrale
osservanza delle regole tecniche di prevenzione
incendi vigenti è possibile richiedere deroga.
È possibile anche per quelle attività disciplinate da
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi,
che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I.
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Art. 7: Deroghe Il Comando esamina l’istanza e, con proprio
motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla
D.R. VV.F.
Il Direttore, sentito il CTR, si pronuncia entro 60
giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà
contestuale comunicazione al Comando e al
richiedente
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Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151
Art. 8: Nulla Osta di Fattibilità
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di
cui all'Allegato I del presente regolamento,
categorie B e C, possono richiedere al
Comando l'esame preliminare della fattibilità
dei progetti di particolare complessità, ai fini
del rilascio del nulla osta di fattibilità.
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Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151
Art. 9: Verifiche in corso d'opera
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui
all'Allegato I del presente regolamento, possono
richiedere al Comando l'effettuazione di visite
tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione
dell'opera.
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Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Art. 16:
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza …
… omissis …
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Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Art. 16: 2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato
dal competente Comando provinciale dei Vigili
del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili
delle attività interessate.
Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in
materia di prevenzione incendi a carico dei
soggetti responsabili delle attività ed a carico dei
soggetti responsabili dei progetti e della
documentazione tecnica richiesta.
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Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Art. 16: 3. In relazione ad insediamenti industriali ed
attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le
valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite
tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del
Comitato centrale tecnico scientifico di cui all’articolo 21.
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Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Art. 16: 4. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco,
acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
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Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Art. 16: 5. Qualora l’esito del procedimento rilevi la
mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
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Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Art. 16: 6. Indipendentemente dal periodo di validità del
certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
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Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Art. 20: 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle
attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall’articolo 16, comma 1.
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Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Art. 20: 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni
rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
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Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Art. 20: 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle
disposizioni vigenti, il Prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.
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Il D.M. 7 agosto 2012
Art. 4: Alla S.C.I.A. sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
1) certificazioni e dichiarazioni,…, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa antincendio;
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Il D.M. 7 agosto 2012
Allegato II p.to 3:
3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:
a) produzione, trasformazione, trasporto distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
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Il D.M. 7 agosto 2012 d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizza-
zione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condiziona- mento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
g) controllo del fumo e del calore;
h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Art. 1: finalità
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, come di seguito definiti nella regola tecnica (v. Allegato) …, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 151/11.
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Art. 2: campo di applicazione
Il decreto si applica agli impianti di protezione attiva di nuova realizzazione ed a quelli esistenti … in caso di modifica sostanziale.
Non si applica nelle attività a rischio di incidente
rilevante di cui al D.Lgs. 17.08.1999 n. 334 e s.m.i. ed agli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:
a. D.P.R. 30.06.1995 n. 418 recante “Regolamento …. edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”
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Art. 2: campo di applicazione
b. D.P.R. 24.10.2003 n. 340, recante "Regolamento … sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", e s.m.i.
c. D.M.B.C.A. 20.05.1992 n. 569, recante "Regolamento … per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”
d. D.M. 13 ottobre 1994, recante “regola tecnica … per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Art. 2: campo di applicazione
e. D.M. 18.05.995, recante “regola tecnica … progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”
f. D.M. 24.05.2002, recante “regola tecnica … per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione” e s.m.i.
g. D.M. 14.05.2004, “regola tecnica … per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3"
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Art. 3: commercializzazione UE
1. Rientrano nel campo di applicazione del
decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni
comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal
comma 1, possono essere impiegati … purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE).
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Art. 4: obiettivi e responsabilità
1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore.
A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.
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Art. 4: obiettivi e responsabilità
2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati
dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione.
Gli Enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Allegato - Definizioni
− Impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l'incendio: si intendono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore
− Modifiche sostanziali: trasformazione della
tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Allegato – Definizioni
− Dimensione tipica dell'impianto:
… per gli impianti di controllo del fumo e del calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale (SENFC) e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata SEFFC);
− Specifica dell'impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata…
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Allegato – Definizioni
dell'impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio: tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.).
La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività
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Il D.M. 20 dicembre 2012 Allegato – Progettazione
la redazione del progetto per gli impianti ricadenti nel decreto è sempre obbligatoria, deve essere secondo la regola dell’arte e adeguatamente integrato in caso di modifiche
Se il progetto è elaborato secondo la regola dell'arte (utilizzando norme tecniche UNI, CEI ecc.), lo stesso deve essere redatto da un tecnico abilitato.
Se il progetto è elaborato secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, (es. utilizzando le NFPA - National Fire Protection Association), lo stesso deve essere redatto da un professionista antincendio.
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Allegato
Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi
- Per gli Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea:
- Per gli impianti ricadenti nel campo di
applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37:
Dichiarazione di conformità ex art. 7 del D.M.
37/08
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Allegato
Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi
- Per gli Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea:
- Per gli impianti ricadenti nel campo di
applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37:
Dichiarazione di conformità ex art. 7 del D.M. 37/08
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi
- Per gli impianti non ricadenti nel D.M. 37/08:
Dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al D.M. 07.082012, a firma dell'impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto,…
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Il D.M. 20 dicembre 2012
di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio.
Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.
- Per le attività realizzate con “approccio ingegneristico” (D.M. 9 maggio 2007) la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio.
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Il D.M. 20 dicembre 2012
Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi
- Per gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio:
la documentazione da presentare è quella di cui
alla precedente (a seconda che siano ricadenti o ricadenti nel D.M. 37/08), integrata dalla certificazione di rispondenza e di
corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio.
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Il D.M. 20 dicembre 2012
Documentazione inerente l’esercizio
Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero, dell'art. 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Le opinioni espresse dagli Autori non rispecchiano necessariamente quelle dell’Associazione
La Norma UNI 9494-2:2012
Sistemi per il controllo di fumo e
calore e il D.M. 20.12.12
Alessandro Temperini Componente Comitato Tecnico AiCARR Sicurezza
e Prevenzione Incendi (CTSPI)
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Lo sviluppo di un incendio ha sempre come origine
l’innesco di una combustione che si viene a
verificare per cause accidentali, colpose e in alcuni
casi dolose.
L’incendio
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Ogni processo di incendio può essere suddiviso in
3 stadi:
• L’innesco e propagazione (le fiamme sono ancora
localizzate e le temperature sono molto variabili all’interno
dell’ambiente)
• Lo sviluppo
• Il declino
L’incendio
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Nel primo stadio è possibile intervenire, con pochi rischi per
le squadre antincendio e con buone probabilità di limitare i
danni a persone e cose, questa è la fase di “Reazione al
fuoco”.
L’incendio
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Al raggiungimento del “flash over” inizia la seconda fase in
cui la miscela di gas infiammabili propaga rapidamente le
fiamme, definita la fase di “Resistenza al fuoco” in cui
l’incendio è generalizzato.
In questa fase la temperatura media è elevata (circa
1000°C) e tutti i materiali combustibili bruciano ed
alimentano l’incendio.
L’incendio
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Il terzo stadio di declino o estinzione inizia dopo il
raggiungimento della temperatura massima. L’incendio si
considera estinto quando la temperatura dell’ambiente
scende intorno ai 300 °C circa.
L’incendio
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Durante tutte le fasi dell’incendio si liberano
nell’ambiente:
• Fumo
• Gas tossici e irritanti
• Calore
Il formarsi di fumo e calore
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Il calore rappresenta il pericolo principale per le
persone che si trovano nelle immediate vicinanze
del punto di origine dell’incendio
Fumo e gas prodotti dalla combustione
minacciano la sicurezza delle persone presenti
anche in zone più lontane dalla sede dell’evento
Il formarsi di fumo e calore
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
La presenza di fumo riduce la visibilità, impedendo
ai presenti l’individuazione e il raggiungimento
delle uscite del locale.
Ne risulta, quindi, un pericoloso rallentamento
nella velocità di esodo
Il formarsi di fumo e calore
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
L’esposizione ai gas tossici prodotti dalla
combustione può inoltre determinare in breve
tempo la condizione di inabilitazione, con parziale
o completa inibizione dell’efficienza fisica e
conseguente riduzione della capacità di fuga.
Il fumo causa spesso
più vittime del fuoco
Il formarsi di fumo e calore
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
I principi di diffusione del fumo permettono di
comprenderne il comportamento e quindi
aumentarne la possibilità di controllo.
La propagazione del fumo
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
La propagazione può avvenire in due direzioni:
Verticale
Con un contributo energetico zenitale ed
una velocità, principalmente dipendente
dal gradiente termico dei fluidi in gioco
Orizzontale
Con una velocità di propagazione
dipendente da molteplici parametri tra cui
la geometria della copertura, le correnti
presenti etc.
La propagazione del fumo
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Ogni direzione di propagazione va considerata e presa in
esame, ponendo particolare attenzione alle velocità di
propagazione.
Ad incendio completamente sviluppato infatti, il fumo si
propaga molto più velocemente rispetto alle persone
coinvolte nell’esodo
La propagazione del fumo
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
“La quantità di fumo prodotta dipende
principalmente dalle dimensioni dell’incendio e non
dal volume del comparto”
La propagazione del fumo
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Come si può controllare fumo e calore presenti
durante un incendio, raggiungendo l’obiettivo di un
elevato grado di sicurezza?
La prevenzione incendi
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Effettuare un’adeguata ventilazione degli ambienti
permette di rispondere in modo efficace alle
problematiche derivanti dallo svilupparsi di un
incendio
Sistema di controllo del fumo e del
calore - SEFC
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
In assenza di SEFC
I sistemi per l’evacuazione di fumo e calore Sistemi (SEFC)
creano e mantengono uno strato libero da fumo al di sopra
del pavimento mediante la rimozione del fumo stesso
In presenza di SEFC
Sistema di controllo del fumo e del
calore - SEFC
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Dotando gli edifici di un sistema di evacuazione
del fumo e del calore si riesce a :
• Mantenere le vie di esodo e gli accessi ai locali interessati dall’incendio liberi da
fumo
• Ritardare e/o prevenire le condizioni di sviluppo generalizzato dell’incendio
(“flash-over”)
• Agevolare le operazioni delle squadre di intervento
• Limitare i danni agli impianti e alle merci
• Ridurre le sollecitazioni termiche sulle strutture
• Ridurre i danni provocati dalle sostanze tossiche o corrosive originate dalla
combustione
Sistema di controllo del fumo e del
calore - SEFC
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Strategie a stratificazione verticale
• Sistemi ad estrazione naturale (SENFC)
• Sistemi ad estrazione meccanica (SEFFC)
Strategie a salvaguardia delle vie di fuga
• Filtri fumo per vani scale
• Sistemi a controllo della pressione
Strategia a stratificazione orizzontale
• Sistemi Jet-fan per garage interrati
• Soluzioni per tunnel
Strategie specifiche con metodi FSE
• Sistemi misti e non normalizzati
• Integrazione con altri sistemi (Sprinkler, gas,
rivelazione incendi …)
UNI 9494-2
UNI 9494-1
prUNI 9494-5
prUNI 9494-4
Strategie per il controllo del fumo e del calore
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
La norma è: un documento tecnico che fissa i
criteri di progettazione, processi, metodi di
costruzione e produzione.
Sono redatte da enti di cui possono far parte
soggetti nazionali o internazionali del settore
interessato.
Applicare una determinata norma tecnica non
è obbligatorio.
Ma le norme sono
obbligatorie?
Obbligatorietà della norma
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Se questa viene presa a riferimento da ordinamenti
legislativi e amministrativi diventa vincolante.
Ciò significa che se una determinata norma viene
assimilata dallo Stato Italiano tramite decreto la sua
applicazione diventa obbligatoria.
Alcune norme citate sono state VESTITE di un
provvedimento Ministeriale, esse infatti sono
richiamante (per i componenti trattati successivamente
nella presentazione ) dal D.M. del 16 febbraio 2007
nell’allegato A.
Mentre la famiglia delle UNI 9494 dal «Nuovo» Decreto
Impianti D.M. del 20 dicembre 2012
Obbligatorietà della norma
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Impianti antincendio di
protezione attiva Tutti i restanti
impianti
D.M. 20 Dicembre 2012 D.M. 37 del 22 Gennaio 2008
Gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
ricadono nel campo di applicazione di due decreti:
Sistema di controllo del fumo e del calore
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Il decreto regolamenta e disciplina:
“ Gli impiant i d i protez ione at t iva contro
l ’ incendio ”
Sistemi di Evacuazione fumo e calore
Impianti di estinzione e controllo dell’incendio
Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme incendio
D.M. 20 Dicembre 2012
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Il decreto ne stabilisce la:
Progettazione
Costruzione
Installazione
Manutenzione
D.M. 20 Dicembre 2012
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Il decreto si applica:
• Ad impianti nuovi
• Ad impianti esistenti in caso di «modifica
sostanziale»
D.M. 20 dicembre 2012
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
• Il decreto recepisce la norma UNI 9494 «Sistemi per il
controllo di fumo e calore» che stabilisce il dimensionamento
dell’impianto rendendola obbligatoria
D.M. 20 dicembre 2012
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
• Il decreto stabilisce che si possono installare
solo componenti che hanno recepito la loro
norma specifica di prodotto e quindi
obbligatoriamente provvisti di marcatura
D.M. 20 dicembre 2012
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Le opinioni espresse dagli Autori non rispecchiano necessariamente quelle dell’Associazione
Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e
Calore (SEFFC)
Esempio di progetto secondo UNI 9494:2 e
di sistemi di coordinamento tra scenari e
compartimentazione al fumo ed al calore
Davide Elardo
Consulente di Progettazione – Belimo Italia
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Introduzione ai sistemi SEFFC
Le fasi della progettazione
3
2
2
34
2
589
5
22
1
1
6
6
44
7
11210 75
4
2
2
2
34
2
11
9
2
10
11
3
4
16
4
14
6
13
2
2
34
2
11
14
10
3
4
127
5
10
115
Analisi edificio, destinazione
d'uso e definizione degli
scenari d'incendio
Scelta soluzione
impiantistica
Determinazione portate e
modalità estrazione
Selezione componenti
Configurazione SEFFC
per ciascun scenario
1
2
2
2
89 7
3444
6
5
1
2
2
2
89 7
3444
6
5
1
2
2
2
89 7
3444
6
5
UNI 9494:2
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Esempio applicativo
Centro Commerciale: controllo
ed estrazione fumo tramite
impianto SEFFC
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC
4.9 - SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE O
MECCANICO
Le aree adibite alla vendita devono essere provviste di un
sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un’altezza
libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. [ … omissis … ]
Gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla mall
devono presentare compartimentazioni fisse o mobili sugli
affacci stessi per evitare la propagazione dei
fumi verso i vari piani dell’edificio.
Tale obiettivo può essere raggiunto con [… omissis …] sistema di
controllo dei fumi con l’ausilio di evacuatori di fumo e calore
(EFC) a funzionamento naturale o con l’ausilio di estrattori
meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti
norme tecniche di impianto e di prodotto
DECRETO 27 luglio 2010
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per … attivita' commerciali con
superficie superiore a 400 mq. (GU n. 187 del 12-8-2010)
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC
Caratteristiche Edificio Zona supermarket all'interno di un centro commerciale in Matera.
Superficie totale centro commerciale: 20.000 m2
Supermarket: superficie 5.000 m2 x 6m altezza, unico
compartimento antincendio.
Altezza scafali > 1,5 m
Presenza sprinkler (o equivalente ) e sistema rivelazione incendi
Divisione superficie in n°4
compartimenti a soffitto da 1.250m2
70m
70m
18m
zo
na
ca
sse
Compartimento a
soffitto n°1
Compartimento a
soffitto n°2
Compartimento a
soffitto n°3
Co
mp
art
ime
nto
a
so
ffitto
n°4
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC
Dalla portata da elaborare secondo la UNI9494-2 alla
selezione dell'impianto e dei suoi componenti
70m
70m
18m
zo
na
ca
sse
Compartimento a
soffitto n°1
Compartimento a
soffitto n°2
Compartimento a
soffitto n°3
Co
mp
art
ime
nto
a
so
ffitto
n°4
70m
70m
18m
zo
na
ca
sse
70m
70m
18m
zo
na
ca
sse
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC
Dalla portata da elaborare secondo la UNI9494-2 alla
selezione dell'impianto e dei suoi componenti
70m7
0m
18m
zo
na
ca
sse
Ventilatori
Condotte
Serrande controllo
fumi
Barriere fumo
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC
I diversi scenari d'incendio ed il diverso coordinamento
dei componenti.
zo
na
ca
sse
Scenario 1
zo
na
ca
sse
Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
zo
na
ca
sse
zo
na
ca
sse
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC
Coordinamento
I diversi scenari d'incendio ed il diverso coordinamento
dei componenti.
Dispositivo\stato Normale Allarme 1 Allarme 2 Allarme 3 Allarme 4
UTA impianto HVAC Auto Off Off Off Off
Serranda CF zona 1 Open Open Close Close Close
Serranda CF zona 2 Open Close Open Close Close
Serranda CF zona 3 Open Close Close Open Close
Serrande/griglie CF zona 4 Open Close Close Close Open
Ventilatore SEFFC Off On On On On
Serranda CF UTA Open Close Close Close Close
Serranda CF Ventilatore Close Open Open Open Open
Porte esodo Auto Open Open Open Open
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC
Opportunità dei sistemi Dual Purpose
zo
na
ca
sse
Edificio
Superficie 5.000 m2
Altezza 6 m
Volume 30.000 m3
Impianto HVAC
Portata aria = 3 vol/h
Porta aria = 90.000 m3/h
SEFFC
Portata fumi = 88.000 m3/h
Sistema Dual purpose
Canalizzazioni comuni E300S
Minimo impatto estetico e costo
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
UNI 9795 – Sistemi fissi automatici di rivelazione e di
segnalazione allarme incendio
Progettazione, installazione ed esercizio
Sistema di rivelazione e allarme antincendio
Rivelatori
d’incendio
Centrale di
controllo e
segnalazione
Punti di
segnalazione
manuale
Apparecchiatura
di alimentazione
Dispositivi
di allarme
incendio
Dispositivo di
trasmissione
dell’allarme
Stazione di
ricevimento
dell’allarme incendio
Stazione di
ricevimento dei
segnali di guasto
Dispositivo di
trasmissione dei
segnali di guasto
Sistema
automatico
antincendio
Comando del
sistema automatico
antincendio
REQUISITI
MINIMI
RIVELAZIONE
INCENDI
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
UNI 9795 – Sistemi fissi automatici di rivelazione e di
segnalazione allarme incendio
Progettazione, installazione ed esercizio
Sistema di rivelazione e allarme antincendio
Rivelatori
d’incendio
Centrale di
controllo e
segnalazione
Punti di
segnalazione
manuale
Apparecchiatura
di alimentazione
Dispositivi
di allarme
incendio
Dispositivo di
trasmissione
dell’allarme
Stazione di
ricevimento
dell’allarme incendio
Stazione di
ricevimento dei
segnali di guasto
Dispositivo di
trasmissione dei
segnali di guasto
Sistema
automatico
antincendio
Comando del
sistema automatico
antincendio
Collegamento
BMS
Coordinamento
azionamenti
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Automazione Antincendio SEFFC
ARCHITETTURA
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Automazione Antincendio SEFFC
SCHEMA ELETTRICO
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Soluzioni e componenti
11
14
10
3
4
10115
5 127
4
14
6
13
2
2
34
2
Ventilatori
Serrande
tagliafuoco
UTA
Sistema di
controllo
Coordinamento
Serrande
controllo fumi
Aperture esterne
Condotte
Barriere al
fumo
Cavi ed elementi di
alimentazione elettrica
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Conclusioni
- Esiste una norma di progettazione per SEFFC
- Flessibilità nella scelta delle prestazioni dei
componenti
- Possibilità di impianti Dual Purpose
- Matrice di coordinamento come documento di
progetto e file di configurazione (no extra
software)
- Supervisione SEFFC
- Idea di Automazione Antincendio
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Le opinioni espresse dagli Autori non rispecchiano necessariamente quelle dell’Associazione
La gestione del fumo nei
parcheggi interrati:
caratteristiche, funzionamento e
selezione dei componenti
con il software BlowDyn 2.0 Ennio P.I. Merola – Direttore Commerciale
Ruggero Ing. Poletto – CFD Analyst
Maico Italia S.p.A.
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Sommario Presentazione
I Marchi, l’Azienda, Cenni sulla Produzione
e la Mission Aziendale
Ventilazione forzata con sistema JET FANS
Sistema Pressurizzazione per Locali Filtri fumo
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
"Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile.
Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale
fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse:
1.Spacco pietre rispose il primo.
2.Mi guadagno da vivere" rispose il secondo.
3.Partecipo alla costruzione di una cattedrale disse il terzo." (Peter Schultz)
LE RISORSE AZIENDALI
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Anno di fondazione:
1970
Ventilazione domestica e
industriale leggero Proprietà Maico Holding dal 1992
Anno di fondazione:
1986
Ventilazione industriale,
terziaria e speciale Proprietà Maico Holding dal 1992
I MARCHI
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Le Dimensioni:
105 Dipendenti;
Fatturato di 20 Milioni di € ca.;
Sede a Lonato del Garda (BS)
di 12.000 m² coperti di cui
10.000 m² di area produttiva e
2.000 m² di uffici.
Realizziamo passo per passo e in
prima persona TUTTE le fasi del
processo industriale e logistico:
Ricerca & Sviluppo
Design
Industrializzazione
Produzione e Assemblaggio
Bilanciamento Ventole
Collaudi Tecnici
Spedizioni
L’AZIENDA
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
PRODUZIONE
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
PRODUZIONE
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Problemi come l’inquinamento atmosferico, il riscaldamento globale, la
SICUREZZA ci toccano, in quanto persone, oltre che come impresa che
“lavora” con l’aria.
Tutti i nostri sforzi puntano su investimenti, processi e prodotti
all’avanguardia in termini di efficienza, economicità e rispetto
dell’ambiente.
Dal protocollo di Kyoto a tanti regolamenti molte sono le norme che
mostrano la volontà sempre più diffusa di rendere L’ATMOSFERA PIÙ
RESPIRABILE E GLI IMPIANTI PIÙ SICURI: noi ci impegniamo a fare la
nostra parte perché crediamo molto nel “FARE INSIEME” per vincere
la grande sfida di un ambiente più pulito e SICURO per tutti.
Diciamo che la nostra è una
GRANDE ASPIRAZIONE!
MISSION AZIENDALE
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Ventilazione forzata
con sistema
JET FANS
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
INTRODUZIONE Obiettivo: ventilare le autorimesse chiuse o sotterranee con duplice scopo
1. Rimuovere le sostanze inquinanti emesse dagli autoveicoli (es. CO) e
garantire che non si accumuli in concentrazioni pericolose in nessun punto del
parcheggio e a mantenere livelli minimi il resto degli agenti inquinanti emessi
dagli automobili;
2. In caso d’incendio mantenere sotto controllo i fumi e gas caldi che si
sprigionano, proteggendo le vie di fuga e l’accesso alle squadre di intervento
VVF.
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
ASPETTI LEGISLATIVI
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
ASPETTI LEGISLATIVI
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
ASPETTI LEGISLATIVI Legislazione italiana datata
Disallineamento delle legislazioni degli stati europei
Sempre maggiore sensibilità dei progettisti verso la gestione dei fumi
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
ASPETTI LEGISLATIVI prCEN/TR 12101-11 “Smoke and heat control
systems. Part 11: Indoor vehicle parks”:
Progetto di Norma Europea riguardante i requisiti
minimi per sistemi di controllo di fumo e calore
all’interno dei parcheggi.
Attualmente in seno al CEN/TC 191/SC 1
Lo standard definisce i requisiti minimi per la
progettazione, l’installazione e messa in opera
/collaudo per sistemi meccanici di controllo del
fumo e calore per autorimesse con o senza
sistema sprinkler;
E’ relativo sia ai sistemi di ventilazione
canalizzati (ducted systems) che AI SISTEMI A
GETTO (JET FAN SYSTEMS);
E’ relativo a parcheggi per posti-auto singoli
per autovetture e veicoli commerciali (max. 3.5
ton.), escludendo veicoli di dimensioni superiori.
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
SOLUZIONE TECNICA La soluzione da adottare per la Ventilazione Meccanica per ogni progetto
dipende da:
Condizioni del parcheggio (arredamento architettonico e geometria ambiente);
Condizioni ambientali;
Approvazione dei Vigili del Fuoco;
Scelte del Progettista.
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
SOLUZIONE TECNICA Il sistema di Ventilazione adottato può essere:
1.Canalizzato: opere invasive per la ventilazione di tutto il parcheggio
2.A getti [JET FANS]: progettazione più snella e dinamica che prevede
l’installazione a soffitto di ventilatori assiali a getto o a induzione tipo
JET FANS.
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
SOLUZIONE TECNICA Il Sistema JET FANS si basa sulla distribuzione lungo tutta la superficie
del parcheggio di una serie di acceleratori assiali ad impulso o
centrifughi i quali agiscono in modo simile ad un sistema di canalizzazione;
1.IMMISSIONE ARIA: gli elementi di rifornimento possono consistere nella rampa
d’accesso al parcheggio, canali di ventilazione naturale, aperture laterali o in
Ventilatori d’immissione;
2.MOVIMENTAZIONE ARIA: i JET FANS sono gli elementi, necessari per
movimentare e regolare l'aria verso la zona di estrazione;
3.ESTRAZIONE ARIA: gli elementi di scarico sono normalmente dei Ventilatori
d’estrazione.
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
SOLUZIONE TECNICA
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Rispetto ad un sistema di ventilazione canalizzato il sistema JET FANS
genera molteplici benefici in termini di economicità e di efficienza:
1.Risparmio di tempo di progettazione: non va previsto e studiato un
complesso sistema di canalizzazione;
2.Eliminazione di costosi e complessi condotti e griglie;
3.Ottimizzazione degli spazi: ridotti ingombri dei JET FANS,
4.Facilità di installazione con notevole risparmio in termini di
ore/lavoro; staffe e morsettiera di serie che facilita l’installazione di altri
impianti (rete sprinkler, illuminazione, luci allarme etc.);
5.Semplice manutenzione ordinaria e straordinaria;
6.Efficacia del sistema: misurabile grazie alla modellazione CFD (analisi
fluidodinamica).
COMPARAZIONE SISTEMI
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
Studio Comparativo Parcheggio di 5.000 m² - 10 Ricambi/Ora:
COMPARAZIONE SISTEMI
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
ANALISI CFD Analisi CFD (Computational Fluid Dynamics):
Sistema di verifica numerica disposizione dei JET FANS
È essenziale per verificare che tutte le aree del parcheggio siano
ventilate correttamente e che, in caso di incendio, l’estrazione dei fumi
avvenga in modo ottimale già in fase di progettazione;
È necessario per il preciso dimensionamento del sistema di e il corretto
posizionamento dei ventilatori a getto o ad induzione e altri ventilatori di
estrazione e/o immissione.
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
ANALISI CFD
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
CERTIFICAZIONI Norma UNI EN 12101-3:2004 - Sistemi per il controllo di fumo e calore -
Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore - Marcatura CE ai
sensi del D.M. 05 Marzo 2007: fornisce le caratteristiche costruttive dei
Ventilatori per evacuazione fumi d’incendio, le Classi di Temperatura e le
metodologie di prova a cui questi apparecchi devono essere sottoposti:
Incontro Tecnico: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/2012
La norma EN 12101-3 impone di riportare il MARCHIO CE su tutti i ventilatori
di evacuazione fumo il quale prescrive:
Test di prova secondo la norma stessa;
Solo Enti Certificatori Terzi possono eseguire i test;
Controllo della produzione effettuato da un organo di controllo notificato.
La normativa prevede tempi e condizioni ben definite per l’esecuzione del
test di certificazione:
Tempo massimo di raggiungimento della temperatura: 5’÷10’;
Tolleranza della temperatura di esecuzione del test: +25°C max. rispetto
al limite di categoria (es. 325°C; 425C°);
Funzionamento in assenza di alimentazione: 2 minuti.
CERTIFICAZIONI
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TEST DI PROVA:
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TEST DI PROVA:
Ventilatore Assiale HT PRIMA del Test
Laboratorio di Prova APPLUS – Barcellona:
DOPO il Test:
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CERTIFICAZIONI La gamma HT Maico Italia S.p.A. è certificata CE in classi F200,
F300/120, F400 secondo la EN12101-3: 2004 dai laboratori indipendenti
APPLUS di Barcellona e TUM di Monaco di Baviera a seconda delle serie e
dei modelli.
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CASO STUDIO Case history Esselunga Calco, LC
Studio di Progettazione PLANNING s.r.l. – Monza
Installatore G. FRANCO LONGHI S.p.A. – Romano L.dia (BG)
Ventilatori Jet FANS 32 pz. – CC-JD 402/4 SHT 300° 2H
4pz. – IJF 250 T 4/8 COMPACT 1,2/030 300° 2H
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CASO STUDIO
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CASO STUDIO
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Software BlowDyn 2.0
Dati i parametri di progetto…
portata;
pressione;
condizioni operative;
budget…
muoverci all’interno dei cataloghi
cartacei per trovare il ventilatore
che soddisfi le nostre esigenze è
spesso un’impresa:
modificare le curve secondo le
nostre condizioni;
ricerca della miglior
combinazione girante/motore;
richiesta del prezzo al produttore;
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Software BlowDyn 2.0 La risposta di Maico Italia S.p.A. è: Software BLOWDYN 2.0;
Interfaccia USER-FRIENDLY;
Disponibile per Windows (tutte le versioni) ed utilizzabile anche in
ambienti iOS e Linux;
Completa interrogazione del database prodotti;
Aggiornamento automatico (via WEB) per non perdere le novità…
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Software BlowDyn 2.0 Caso pratico di utilizzo per la scelta dei ventilatori in caso di incendio
Selezione ventilatori per l’estrazione dei fumi della serie CC-SHT o TC-
HT
Selezione Jet Fans assiali di tipo CC-JD…
DATI DI PROGETTO:
1. Parcheggio chiuso da 10 posti auto;
2. Dimensioni: 15m x 15m x 3m (675mc);
3. Dati ventilazione: 2100 mc/h 50 Pa.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Le opinioni espresse dagli Autori non rispecchiano necessariamente quelle dell’Associazione