regolamento di amministrazione e contabilit di amministrazione e... · 2014. 2. 28. · art. 43...

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EDiSU ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA EDISU REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITA’

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EDISU

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITA’

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INDICE TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità Art. 2 Impostazione ed organizzazione Art. 3 Principi generali Art. 4 Strutture organizzative di gestione Art. 5 Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse Art. 6 La relazione programmatica TITOLO II: BILANCIO DI PREVISIONE, GESTIONE ECONOMI CO FINANZIARIA, RENDICONTAZIONE CAPO I – Bilancio di Previsione Art. 7 Il Bilancio di Previsione pluriennale Art. 8 Principi informatori per la formazione e la gestione del bilancio di previsione

annuale Art. 9 Il Bilancio di Previsione annuale Art. 10 Formazione del preventivo finanziario annuale Art. 11 Esercizio provvisorio Art. 12 Classificazione delle entrate e delle uscite del preventivo finanziario Art. 13 Partite di giro e contabilità speciali Art. 14 Quadro riassuntivo Art. 15 Avanzo o Disavanzo di amministrazione Art. 16 Fondo di riserva Art. 17 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso Art. 18 La relazione del Collegio dei revisori dei conti Art. 19 Assestamento e variazioni di bilancio CAPO II – Gestione Economico-Finanziaria Art. 20 Assegnazione delle risorse Art. 21 Assunzioni di mutui ed anticipazioni di cassa CAPO III – La Gestione Finanziaria delle Entrate Art. 22 Fasi dell’entrata ed accertamento delle entrate Art. 23 Riscossione delle entrate Art. 24 Reversali di incasso Art. 25 Versamento delle entrate Art. 26 Anticipazioni di cassa su finanziamenti esterni Art. 27 Vigilanza sulla gestione delle entrate

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CAPO IV – La Gestione finanziaria delle Spese Art. 28 Fasi della spesa ed assunzioni di impegni Art. 29 Prenotazioni di impegno Art. 30 Registrazioni degli impegni di spesa Art. 31 Liquidazione della spesa Art. 32 Ordinazione della spesa Art. 33 Modalità di estinzione dei mandati di pagamento Art. 34 Documentazione dei mandati di pagamento Art. 35 Mandati di pagamento non pagati alla fine dell’esercizio CAPO V – Servizio di Cassa Art. 36 Affidamento del servizio Art. 37 Gestione del fondo economale Art. 38 Carte di credito CAPO VI – Sistema di Scritture Art. 39 Rilevazioni finanziarie Art. 40 Rilevazioni economiche Art. 41 Rilevazioni patrimoniali Art. 42 Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni Art. 43 Manuale di amministrazione e contabilità CAPO VII – La Rendicontazione Art. 44 Il Rendiconto generale Art. 45 Rendiconto finanziario Art. 46 Situazione amministrativa Art. 47 Situazione patrimoniale Art. 48 La relazione sulla gestione Art. 49 La nota integrativa Art. 50 La relazione del Collegio dei revisori dei conti Art. 51 Riaccertamento dei residui Art. 52 Perenzione dei residui passivi TITOLO III: GESTIONE PATRIMONIALE Art. 53 Patrimonio Art. 54 Inventario dei beni immobili Art. 55 Consegnatari dei beni immobili Art. 56 Classificazione dei beni mobili Art. 57 Inventario dei beni mobili Art. 58 Consegnatari di beni mobili Art. 59 Carico e scarico di beni mobili

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Art. 60 Ricognizione ed adeguamento di valore dei beni inventariati Art. 61 Gestione Automezzi Art. 62 Materiali di consumo Art. 63 Inesigibilità dei crediti TITOLO IV: ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VALUTAZIONE Art. 64 Revisione amministrativo-contabile TITOLO V: NORME FINALI Art. 65 Entrata in vigore Art. 66 Rapporti contrattuali in corso Art. 67 Rinvio alle normative nazionali e comunitarie.

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, le forme di controllo interno e l’amministrazione del patrimonio dell’EDiSU di Pavia (d’ora in avanti definito Ente) e delle sue strutture organizzative.

2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione della legge 09/05/1989, n. 168 e

dello Statuto dell’Ente e tende a garantire l’efficiente, l’efficace e l’economica amministrazione delle risorse nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Ente stesso.

Art. 2 – Impostazione ed organizzazione

1. La gestione dell'Ente deve assicurare il perseguimento dei suoi fini istituzionali, la rapidità e l'efficienza della sua azione e la chiara individuazione delle responsabilità.

2. Al fine di favorire la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità,

l'Ente adotta gli opportuni sistemi di rilevazione degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali della gestione sia a livello generale che nelle sue componenti analitiche.

3. Le procedure amministrativo-contabili sono svolte utilizzando gli strumenti resi

disponibili dalle tecnologie più avanzate, in modo tale che risultino sempre assicurate la certezza delle informazioni, l'efficacia dei controlli e la rapidità dell'azione.

Art. 3 – Principi generali

1. Il Regolamento si informa ai seguenti principi generali:

a) legalità, certezza, pubblicità, trasparenza, economicità e speditezza degli atti e delle procedure amministrativo-contabili;

b) individuazione delle competenze e delle responsabilità degli organi dell’amministrazione delle strutture organizzative di gestione;

c) decentramento decisionale accompagnato da assunzione di responsabilità; d) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei

bilanci; e) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio; f) equilibrio tra le entrate e le spese; g) individuazione dei titolari dei centri di costo;

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h) utilizzazione degli stanziamenti finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione;

i) obbligo del rispetto della destinazione del patrimonio a finalità istituzionali; j) controllo sull’efficienza e sui risultati di gestione.

2. Nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, l’attività di amministrazione e

gestione è conformata alle regole della trasparenza e della imparzialità, secondo i principi sanciti dalla Legge 07/08/90, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L’Ente conforma la propria gestione ai principi contabili generali della gestione e della contabilità pubblica cui le amministrazioni pubbliche devono uniformare i propri sistemi informativo-contabili ed i documenti di bilancio ed ai connessi aggiornamenti che intervengono in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.

Art. 4 – Strutture organizzative di gestione

1. In attuazione dello Statuto, l'attività amministrativa e contabile dell’Ente si realizza mediante l’affidamento ai responsabili delle strutture organizzative della gestione dei servizi determinati con delibera del Consiglio d’Amministrazione.

2. Il responsabile del servizio finanziario impartisce le istruzioni operative ai preposti

dei vari centri di costo. Art. 5 – Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse

1. Fermo restando quanto previsto da norme legislative nazionali, applicabili all’Ente, in materia di separazione tra direzione politica e controllo, da un lato, ed attuazione della programmazione e gestione delle risorse, dall’altro, il Consiglio d’Amministrazione provvede:

a) a definire, almeno annualmente, sulla base delle proposte formulate

dalle strutture organizzative di gestione, le linee strategiche delle attività dell’Ente;

b) ad emanare le direttive generali per lo svolgimento delle attività dell’Ente e per la connessa gestione.

Art. 6 – La relazione programmatica

1. La relazione programmatica, redatta ogni anno dal Consiglio d’Amministrazione, ha carattere generale e descrive le linee strategiche dell’Ente da intraprendere o sviluppare in un arco temporale coincidente con la durata del mandato.

2. La relazione programmatica descrive sia le finalità istituzionali che quelle

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innovative precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzarle. Essa, inoltre, motiva le eventuali variazioni rispetto alla relazione programmatica del precedente anno.

3. La relazione programmatica comprende una puntuale descrizione delle fonti di

finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie, evidenziandone le opportunità ed i vincoli di acquisizione, ed indica le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione gestionale.

TITOLO II

BILANCIO DI PREVISIONE, GESTIONE ECONOMICO FINANZIA RIA, RENDICONTAZIONE

CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 7 – Il bilancio di previsione pluriennale

1. Al fine di descrivere in termini finanziari le indicazioni dei programmi pluriennali di sviluppo dell’Ente, l’amministrazione può dotarsi di un bilancio triennale a scorrimento, espresso in termini di competenza, che viene allegato al bilancio di previsione annuale e non forma oggetto di approvazione.

2. Il bilancio triennale è aggiornato annualmente in occasione della presentazione del

bilancio di previsione annuale, non ha valore autorizzativo e non determina vincoli alla gestione finanziaria.

Art. 8 – Principi informatori per la formazione e la gestione del bilancio di previsione annuale

1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La gestione finanziaria è unica e si svolge sulla base di un unico bilancio annuale di

previsione deliberato dal Consiglio d’Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell’esercizio

precedente.

4. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo

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integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

5. Le spese indicate devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste in maniera che il bilancio risulti in pareggio. Ai soli fini del conseguimento del pareggio si può tener conto del presunto avanzo di amministrazione di cui al successivo art. 15, con esclusione dei fondi destinati a specifiche finalità.

6. E’ vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

7. I mezzi finanziari trasferiti dalla Regione Lombardia sono iscritti in bilancio in

misura pari a quelli assegnati per l’anno in corso, oppure nel diverso importo se risultante da comunicazioni.

Art. 9 – Il bilancio di previsione annuale

1. Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore Amministrativo, sulla base degli obiettivi e dei programmi da attuare definiti periodicamente dal Consiglio d’Amministrazione ed è presentato al Consiglio d’Amministrazione stesso non oltre il 20 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

a) il preventivo finanziario; b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

a) il bilancio pluriennale, se adottato; b) la relazione programmatica; c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

4. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati è inviata per gli adempimenti

di competenza alla Regione Lombardia ed alla Università degli Studi di Pavia entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 10 – Formazione del preventivo finanziario annuale

1. Il preventivo finanziario viene formulato in termini di competenza. Il preventivo esprime, in termini finanziari, limitatamente per categorie, gli obiettivi ed i programmi da attuare nell’ambito degli indirizzi definiti nella relazione programmatica.

2. Il preventivo finanziario è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un

allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell’esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni

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finanziarie, nonché la consistenza del personale in servizio.

3. Le previsioni delle entrate debbono essere riferite ad entrate certe o ragionevolmente attendibili e specificamente motivate, mentre gli stanziamenti di spesa debbono essere iscritti in bilancio in relazione ai programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell’Ente nel periodo di riferimento.

4. Il preventivo finanziario gestionale indica per ciascun Capitolo di entrata e di spesa

l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che possono essere impegnate nell’esercizio cui esso si riferisce.

Art. 11 – Esercizio provvisorio

1. Quando l’approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio d’Amministrazione può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l’esercizio provvisorio, fissandone i limiti di importo nella misura di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato ovvero della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

Art. 12 – Classificazione delle entrate e delle uscite del preventivo finanziario

1. Le entrate e le spese del preventivo finanziario sono così classificate: TITOLO I - Correnti; TITOLO II - Capitali; TITOLO III - Partite di giro.

Art. 13 – Partite di giro e contabilità speciali

1. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si fanno per conto di terzi e quelle che comunque non incidono sulle risultanze del bilancio.

2. Tra le partite di giro sono indicate le somme anticipate al cassiere e ai Titolari dei

Centri di responsabilità e da questi rimborsate o rendicontate, nonché le altre somme la cui anticipazione sia prevista da disposizioni e regolamenti.

3. Nei casi di assoluta necessità, da motivarsi debitamente, è ammessa l’allocazione

tra le partite di giro, per il tempo strettamente indispensabile, delle riscossioni avvenute indipendentemente dalla previa effettuazione dell’accertamento e della relativa formalizzazione.

4. Le contabilità speciali evidenziano, per risultati complessivi, le operazioni inerenti

attività per le quali leggi e regolamenti consentono la contabilità stessa.

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Art. 14 – Quadro riassuntivo

1. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo nel quale le entrate e le uscite sono riassunte per Categorie e per Titoli, secondo lo schema definito nel Manuale previsto dal successivo art. 43.

Art. 15 – Avanzo o disavanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione la prima posta, sia dell’entrata che della uscita, è preceduta dall’indicazione rispettivamente dell’avanzo o del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

2. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa dell’avanzo o

disavanzo di amministrazione presunto, redatta secondo lo schema definito nel Manuale di cui al successivo art. 43, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione dello stesso avanzo di amministrazione presunto. Su detti stanziamenti l’Ente non può assumere impegni se non è dimostrata l’effettiva consistenza dell’avanzo di amministrazione in misura non inferiore agli stessi.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7 del successivo articolo 19 relativo

all’utilizzo delle risorse finanziarie accantonate nell’avanzo di amministrazione per specifiche finalità, ai fini dell’utilizzo dell’avanzo si provvede con apposita delibera del Consiglio d’Amministrazione, anche antecedentemente all’approvazione del conto consuntivo, man mano che ne sia dimostrata l’effettiva consistenza.

4. Del disavanzo di amministrazione presunto, risultante dalla tabella di cui al comma

2, deve tenersi obbligatoriamente conto nella formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del suo assorbimento; il Consiglio d’Amministrazione, nella deliberazione del bilancio preventivo, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione.

5. Il Consiglio d’Amministrazione se accerta, in sede consuntiva, un maggiore

disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, delibera i provvedimenti necessari ad eliminare gli effetti dello scostamento.

Art. 16 – Fondo di riserva

1. E’ iscritto in apposito Capitolo fra le uscite correnti del bilancio di previsione un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l’esercizio, il cui ammontare non può superare il 5% delle spese correnti complessivamente previste. Su tale Capitolo non possono essere assunti impegni né possono essere emessi mandati di pagamento.

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2. Il fondo di riserva, fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 3, può essere utilizzato, con provvedimento del Direttore Amministrativo, esclusivamente per aumentare l’importo degli stanziamenti dei Capitoli di spesa la cui entità si sia dimostrata insufficiente ovvero per la creazione di stanziamenti di nuovi Capitoli di spesa qualora ciò si renda necessario.

Art. 17 – Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso

1. Nel bilancio di previsione è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente nei limiti delle quantificazioni risultanti dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Su tale Capitolo non possono essere assunti impegni né possono essere emessi mandati di pagamento.

2. In caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro le somme non

impegnate confluiscono nell’avanzo di amministrazione e costituiscono fondo vincolato, ai sensi dell’art. 28, comma 7, del presente Regolamento.

Art. 18 – La relazione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il bilancio di previsione, almeno 10 giorni prima della delibera del Consiglio d’Amministrazione, è sottoposto all’attenzione del Collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione.

2. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sull’attendibilità delle

entrate previste nei vari Capitoli di bilancio sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall’Ente nella relazione programmatica, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l’ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.

Art. 19 – Assestamento e variazioni di bilancio

1. Il Consiglio d’Amministrazione delibera l’assestamento di bilancio dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente a quello in corso.

2. Con l’assestamento di bilancio si provvede:

a. all’aggiornamento dell’eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente a quello in corso;

b. all’adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione alla entità dell’avanzo o del disavanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto;

c. ad apportare le altre variazioni opportune alle entrate e alle spese iscritte.

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3. Le variazioni di bilancio sono adottate con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione. In caso di necessità e di urgenza le variazioni possono essere disposte con decreto motivato del Presidente dell’Ente, il quale le sottopone per la ratifica al Consiglio d’Amministrazione nella prima adunanza successiva, corredate dal parere del Collegio dei revisori dei conti.

4. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata

la necessaria copertura finanziaria. 5. Le variazioni di bilancio sono presentate al Consiglio d’Amministrazione dal

Presidente dell’Ente, con motivata relazione e corredate dal parere del Collegio dei revisori dei conti.

6. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra la gestione dei residui e

della competenza e viceversa. 7. Le variazioni connesse con l’utilizzo delle risorse finanziarie accantonate

nell’avanzo di amministrazione per specifiche finalità e quelle connesse ad accertamenti di entrate strettamente finalizzate nella loro destinazione e che pervengono nel corso dell’esercizio sono disposte dal Direttore Amministrativo con l’assegnazione diretta alla corrispondente unità di spesa.

8. Delle variazioni di cui al comma 7 viene data notizia al Consiglio

d’Amministrazione.

CAPO II

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 20 – Assegnazione delle risorse

1. Le risorse sono assegnate ai titolari dei centri di responsabilità, dopo l’approvazione del bilancio preventivo annuale, previa definizione degli obiettivi che l’Ente intende perseguire e l’indicazione del livello dei servizi, degli interventi, dei programmi e dei progetti finanziati nell’ambito del bilancio stesso.

2. La gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di

responsabilità, può essere affidata ad un’unica struttura al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.

Art. 21 – Assunzione di mutui ed anticipazioni di cassa

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1. Il Consiglio d’Amministrazione, con motivata delibera, da adottare di norma in occasione della approvazione del bilancio di previsione ovvero in sede di variazione del bilancio stesso, può deliberare il ricorso al mercato finanziario per attivare mutui od altre forme di finanziamento da destinare esclusivamente a spese di investimento.

2. Tale delibera deve contenere le indicazioni relative alle caratteristiche

dell’operazione di mutuo o prestito ed alla spesa di investimento per la quale l’indebitamento viene consentito, nonché l’incidenza della spesa sull’esercizio in corso e su quelli futuri.

3. L’onere complessivo delle quote di ammortamento annuo, entro il limite stabilito

dalle disposizioni di legge, dovrà garantire il funzionamento ordinario della gestione dell’Ente; in proposito la delibera del Consiglio d’Amministrazione dovrà contenere una valutazione esplicita.

4. Qualora la giacenza media di cassa consenta l’autofinanziamento dell’investimento

da attuare, il Consiglio d’Amministrazione può, definendo i tempi del ripianamento in relazione alla tipologia del singolo intervento, deliberare di finanziare l’investimento utilizzando la giacenza medesima.

5. Il Consiglio d’Amministrazione, con motivata delibera, da adottare di norma in

occasione della approvazione del bilancio di previsione ovvero in sede di variazione del bilancio stesso, può autorizzare, limitatamente all’esercizio finanziario di riferimento, il ricorso ad anticipazioni di cassa da parte dell’Istituto cassiere nel caso di previste temporanee deficienze di cassa. Le condizioni ed i termini di dette anticipazioni sono regolati dalla convenzione per il servizio di cassa.

CAPO III

LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE ENTRATE Art. 22 – Fasi dell’entrata ed accertamento delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.

2. L’entrata è accertata quando l’Ente appura la ragione del suo credito e la persona

debitrice ed è iscritta nei rispettivi Capitoli di bilancio come competenza dell’esercizio finanziario per l’ammontare del credito che viene a scadenza entro l’anno.

3. L’accertamento delle entrate avviene sulla base di idonea documentazione e dà

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luogo ad annotazioni da parte del servizio finanziario nelle apposite scritture con imputazione ai pertinenti Capitoli di bilancio.

4. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio costituiscono i

residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

5. Le operazioni di accertamento delle entrate e le relative registrazioni sono di competenza del Responsabile del servizio finanziario, cui devono essere trasmessi tutti i documenti che comportano accertamento di entrata.

Art. 23 – Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall’Istituto o Azienda di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso.

2. Le riscossioni possono avvenire anche mediante il servizio di conti correnti postali

le cui giacenze devono affluire periodicamente all’Istituto di credito di cui al comma precedente.

3. Le somme pervenute direttamente all’Ente sono annotate in appositi registri e

versate al cassiere entro e non oltre il quindicesimo giorno dal loro arrivo, previa emissione di reversale di incasso.

4. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati, provvedono, previa

annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all’Istituto cassiere, con le modalità previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento.

5. E’ vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti

postali ovvero con le somme pervenute direttamente.

6. Con la delibera di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio d’Amministrazione può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate quando il costo di accertamento, riscossione e versamento per ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto alla medesima.

Art. 24 – Reversali di incasso

1. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, sono firmate dal Presidente, dal Direttore Amministrativo e dal Responsabile del servizio finanziario o dalle persone dagli stessi delegati o che legittimamente li sostituiscono.

2. Le reversali contengono almeno le seguenti indicazioni:

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a) esercizio finanziario; b) Categoria e Capitolo di bilancio; c) Centro di responsabilità; d) nome e cognome o denominazione del debitore; e) causale della riscossione; f) importo in cifre e in lettere; g) data di emissione; h) il codice gestionale relativo al sistema SIOPE ed altre eventuali codifiche

indicative per il controllo della gestione.

3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell’esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l’indicazione "residui".

4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell’apposito giornale di cassa e nei

partitari di entrata prima dell’invio al cassiere.

5. Le reversali di incasso non riscosse entro la chiusura dell’esercizio vengono restituite dal cassiere all’Ente per l’annullamento e la riemissione in conto residui.

6. Il cassiere deve accettare, senza pregiudizi per i diritti dell’Ente, la riscossione di

ogni somma che venga versata in favore dell’Ente, anche senza la preventiva emissione della reversale di incasso. In tale ipotesi il cassiere ne dà immediata comunicazione all’Ente, richiedendo la regolarizzazione contabile cui lo stesso Ente deve ottemperare entro 15 giorni.

Art. 25 – Versamento delle entrate

1. Gli incaricati della riscossione interni all’Ente, designati con provvedimento formale dell’amministrazione, versano al cassiere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dal presente Regolamento.

Art. 26 – Anticipazioni di cassa su finanziamenti esterni

1. E’ ammessa l’anticipazione dei fondi necessari allo svolgimento di attività a fronte di finanziamenti assegnati all’Ente e relativi a contributi, contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, per i quali siano previste erogazioni posticipate.

2. Il reintegro della somma anticipata avviene all’atto della riscossione del

finanziamento.

3. Qualora il finanziamento a posteriori venisse a mancare, la somma anticipata sarà recuperata sui fondi a disposizione della struttura organizzativa che l’ha utilizzata, con modalità definite dal Consiglio, salva ogni iniziativa per l’accertamento di

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responsabilità individuali. Art. 27 – Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. I Titolari dei Centri di responsabilità dell’Ente che hanno la gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano effettuati prontamente ed integralmente. Se nel corso della gestione si accertano significativi elementi di variazione nella gestione delle entrate rispetto alle previsioni formulate, i suddetti responsabili devono darne immediata comunicazione al Direttore Amministrativo ed al Responsabile del servizio finanziario per l’adozione dei necessari provvedimenti di competenza.

CAPO IV

LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE SPESE Art. 28 – Fasi della spesa ed assunzioni di impegni

5. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento.

6. Gli impegni di spesa a carico dei singoli Capitoli di bilancio sono assunti dal

Consiglio, nel rispetto delle disposizioni relative alle competenze, ai limiti di importo ed alle modalità indicate dal presente Regolamento.

7. Con l’approvazione del bilancio di previsione e successive variazioni e senza la

necessità di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate per spese a carattere continuativo quali:

a) il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) le obbligazioni assunte in base a contratti già stipulati o disposizioni di legge in essere;

c) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di pre-ammortamento ed ulteriori oneri accessori;

d) la fornitura di beni e servizi e per lavori di manutenzione ordinaria necessari per il funzionamento dei servizi dell'Ente.

4. Gli impegni di spesa a carattere non continuativo vengono assunti dal Consiglio

d'Amministrazione, dal Presidente, dal Direttore Amministrativo e dai Responsabili degli uffici nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandati dalla Legge nonché dal

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presente Regolamento e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio, previa verifica da parte del Servizio finanziario dell'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo.

5. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute

dall’Ente ai creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido, sempre che il perfezionamento dell’obbligazione avvenga entro il termine dell’esercizio stesso.

6. Gli impegni non possono in nessun caso superare l’ammontare degli stanziamenti

dei singoli Capitoli di bilancio.

7. Gli impegni si riferiscono all’esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi a:

a. spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l’impegno può

estendersi a più anni; i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

b. spese per l’estinzione di mutui e prestiti; c. spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la

continuità del servizio, assumere impegni a carico dell’esercizio successivo; d. spese per affitti ed altre spese continuative e ricorrenti per le quali

l’impegno può estendersi a più esercizi quando l’Ente ne riconosca la necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore ai nove anni, ivi compresi i rinnovi.

8. Gli stanziamenti riferiti a spese in conto capitale, nonché quelli specificamente finalizzati in forza di legge, di atti contrattuali, convenzionali, nonché di delibere del Consiglio d’Amministrazione, che non risultano formalmente impegnati alla chiusura dell’esercizio, sono reiscritti in aggiunta agli stanziamenti dei corrispondenti Capitoli nel bilancio dell’esercizio successivo. Detti stanziamenti sono evidenziati in calce alla situazione finanziaria presunta ed a quella amministrativa e possono essere utilizzati anche prima dell’approvazione del conto consuntivo sulla base di apposito provvedimento di variazione del bilancio adottato dal Presidente dell’Ente e da comunicare al Consiglio d’Amministrazione.

9. Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario nessun impegno può essere assunto a

carico dell’esercizio scaduto.

10. La differenza che risulta tra la somma stanziata nei rispettivi Capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

11. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell’esercizio costituiscono

residui passivi i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale. Art. 29 – Prenotazioni di impegno

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1. Le strutture organizzative di gestione devono comunicare al Servizio finanziario,

prima dell’assunzione di qualsiasi impegno formale, gli atti di qualsiasi natura relativi a procedure in via di espletamento, dai quali possano derivare impegni di spesa, indicando l’ammontare presunto degli oneri correlativi, nonché l’esercizio e il Capitolo di bilancio cui devono essere imputati.

2. Il Servizio finanziario prenota nelle scritture, in sede separata, gli impegni in corso

di formazione.

3. Le prenotazioni per le quali entro il termine dell’esercizio non sia stata assunta dall’Ente la relativa obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di esercizio. Qualora la prenotazione di impegno sia riferita a spese connesse con procedure di scelta del contraente bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine, il relativo importo confluisce nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, unitamente agli stanziamenti di cui all’art. 28, comma 7 e viene utilizzata con la medesima procedura.

Art. 30 – Registrazione degli impegni di spesa

1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, al Servizio finanziario dell’Ente che provvede alla registrazione degli impegni per la spesa effettivamente assunta, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al Capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.

2. Il Servizio finanziario non deve dare corso agli atti che comportino spese eccedenti

il relativo stanziamento oppure riferibili ai residui anziché alla competenza o viceversa.

3. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno, con le osservazioni del

Responsabile del servizio finanziario, sono restituiti alla struttura organizzativa di provenienza.

4. L’impegno assunto contestualmente all’ordinazione della prestazione è comunicato

al terzo contraente, il quale nella fattura è obbligato ad indicare gli estremi della suddetta comunicazione.

Art. 31 – Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa, che consiste nella determinazione dell’esatto importo dovuto e nell’individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal Responsabile

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della struttura organizzativa che ha disposto il relativo impegno. Essa è effettuata, previo accertamento dell’esistenza dell’impegno, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite.

2. L’atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti

contabili è trasmesso al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Art. 32 – Ordinazione della spesa

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l’emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e tratti sull’Istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente, dal Direttore Amministrativo e

dal Responsabile del servizio finanziario o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscono.

3. I mandati contengono almeno le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario; b) Categoria e Capitolo del bilancio; c) Centro di responsabilità; d) nome e cognome o denominazione del creditore; e) causale del pagamento; f) importo in cifre e in lettere; g) modalità di estinzione del titolo; h) data di emissione; i) il codice gestionale relativo al sistema SIOPE ed altre eventuali codifiche

indicative per il controllo della gestione.

4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori, indicati in apposita nota nominativa allegata al mandato stesso.

5. Ogni mandato di pagamento è riferito ad un solo Capitolo di bilancio.

6. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell’esercizio in corso debbono

essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l’indicazione "residui".

7. L’Istituto cassiere può provvedere al pagamento di atti di spesa aventi carattere

obbligatorio pur mancando la preventiva emissione del mandato limitatamente al pagamento di rate o di spese o cauzioni fissate a scadenza periodica per cui abbia avuto il preventivo incarico. In tale ipotesi il cassiere ne dà immediata

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comunicazione all’Ente, richiedendo la regolarizzazione contabile cui lo stesso Ente deve ottemperare entro 15 giorni.

Art. 33 – Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. E’ ammessa qualsiasi modalità di estinzione dei mandati di pagamento mediante tutti i mezzi disponibili sul circuito bancario e postale e senza oneri a carico del bilancio dell’Ente, salvo quanto diversamente previsto dalla convenzione con l’Istituto cassiere.

2. Gli estremi delle operazioni di pagamento devono essere espressamente annotati sul

mandato di pagamento e recare il timbro del cassiere. Art. 34 – Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili, dalla copia degli atti di impegno o dalla annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che ne giustifichi la spesa. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa, che deve essere conservata per non meno di cinque anni.

Art. 35 – Mandati di pagamento non pagati alla fine dell’esercizio

1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell’esercizio sono restituiti dal cassiere all’Ente per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

2. I mandati di pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o

parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre possono peraltro essere commutati in assegni circolari o di bonifico non trasferibili all’ordine del creditore da spedire, a cura dell’Istituto cassiere, all’indirizzo dei medesimi, di norma, con spese a loro carico.

CAPO V

SERVIZI DI CASSA

Art. 36 – Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal

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Consiglio d’Amministrazione, ad un unico Istituto di credito di cui all’art. 13 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, il quale custodisce e amministra altresì gli eventuali titoli pubblici e privati di proprietà o nella disponibilità dell’Ente.

2. Le modalità di espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le

disposizioni concernenti il sistema di tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n° 720, e successive modificazioni e integrazioni, ed ai relativi decreti attuativi.

3. La convenzione deve prevedere inoltre la possibilità di accendere conti in valuta

estera per finanziamenti provenienti dall’estero e destinati ad attività di ricerca o formazione regolate da accordi o convenzioni con istituzioni comunitarie od extracomunitarie. Tali conti vengono accesi per i limiti temporali necessari alle operazioni del materiale trasferimento delle divise, salvo diverse specifiche disposizioni relative ai fondi provenienti dall’Unione Europea.

4. L’Ente, per l’espletamento di particolari servizi, può avvalersi di conti correnti

postali. Unico traente è il cassiere previa emissione di apposita reversale da parte dell’Ente.

5. Se l’organizzazione dell’Ente e del cassiere lo consente il servizio di cassa viene

gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il Servizio finanziario dell’Ente ed il cassiere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio stesso.

Art. 37 – Gestione del fondo economale

1. Il Responsabile del servizio economale, che assume la funzione di agente contabile dell’Ente, può essere dotato all’inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato dal Consiglio d’Amministrazione, nel limite massimo di € 10.000,00 reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione al Direttore Amministrativo del rendiconto delle somme già spese.

2. L’agente contabile può provvedere con il fondo al pagamento di qualsiasi spesa di

importo non superiore a € 2.000,00. Per spese eccedenti tale importo e fino ad un massimo di € 5.000,00 il pagamento deve essere autorizzato dal Direttore Amministrativo o da chi lo sostituisce.

3. Per le spese che singolarmente non eccedono l’importo di € 25,00 l’agente

contabile è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall’obbligo di documentazione. In tal caso la prova dell’avvenuto pagamento è costituita da apposita dichiarazione dell’agente stesso. Le spese sostenibili senza documentazione, nel corso di tutto l’esercizio finanziario, non possono comunque superare complessivamente l’importo di € 250,00. Per le spese che singolarmente non eccedono l’importo di € 100,00 lo scontrino fiscale può sostituire la fattura

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quale documento giustificativo della spesa, purché vi appaia la natura della spesa stessa.

4. I pagamenti ed i reintegri sono annotati dall’agente contabile su apposito registro

numerato e vidimato dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.

5. Il fondo di cui al primo comma può essere gestito tramite apposito conto corrente bancario, intestato al titolare della funzione di agente contabile, aperto presso l’Istituto cassiere.

6. Le disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma sono versate

dall’agente contabile all’Istituto cassiere con imputazione in entrata all’apposito Capitolo delle partite di giro. Allo stesso Capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell’esercizio, contestualmente all’addebito delle stesse ai pertinenti Capitoli di spesa.

Art. 38 – Carte di credito

1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito intestate all’Ente secondo modalità stabilite in apposito regolamento approvato dal Consiglio d’Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo.

CAPO VI

SISTEMA DI SCRITTURE Art. 39 – Rilevazioni finanziarie

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun Capitolo riferito alla gestione di competenza, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quella dei residui.

2. L’Ente tiene le seguenti scritture finanziarie:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun Capitolo lo stanziamento

iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun Capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

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c) un partitario dei residui, contenente, per Capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza, da riscossioni e pagamenti in conto residui;

e) i partitari degli impegni assunti e di quelli in corso di formazione; f) i registri ed i libri previsti dalle disposizioni civilistiche e fiscali, ove

necessario per particolari attività. Art. 40 – Rilevazioni economiche

1. La contabilità analitica, unitamente alla contabilità finanziaria e patrimoniale, costituisce il sistema informativo aziendale e tende ad orientare le decisioni degli organi dell’Ente secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali, anche attraverso l’analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.

2. Il sistema della contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di

costo e centri di responsabilità, tenuto secondo appropriate ed aggiornate metodologie sperimentate nel campo economico-aziendale, ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo, i centri di responsabilità, i servizi erogati.

3. Il piano dei conti classifica i costi secondo la loro natura ed in relazione alla

struttura organizzativa ed operativa dell’Ente.

4. I centri di costo ed i centri di responsabilità sono individuati in relazione alle esigenze strutturali, operative ed istituzionali dell’Ente, identificabili, di norma, con la specificazione funzionale e di produzione (centri di costo) e di livello organizzativo (centri di responsabilità).

5. I servizi da erogare sono valutati dal punto di vista economico-finanziario mediante

indicatori di efficacia ed efficienza ai fini della misurazione dell’attività svolta in relazione agli obiettivi fissati.

Art. 41 – Rilevazioni patrimoniali

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all’inizio dell’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio.

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2. L’Ente tiene le seguenti scritture patrimoniali, i cui contenuti sono definiti negli articoli 54, 57 e 62 del presente Regolamento:

a) l’inventario dei beni immobili; b) l’inventario dei beni mobili; c) i registri del materiale di consumo.

Art. 42 – Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie, economiche e patrimoniali l’Ente può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Art. 43 – Manuale di amministrazione e contabilità

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, il Consiglio d’Amministrazione adotta, anche mediante una pluralità di provvedimenti successivi, apposito Manuale di amministrazione e contabilità che disciplina le forme dei modelli relativi alle scritture contabili, economiche e patrimoniali, tra i quali:

a) lo schema di bilancio di previsione pluriennale; b) lo schema del bilancio di previsione annuale decisionale e del relativo

quadro riassuntivo; c) lo schema del bilancio di previsione annuale gestionale; d) lo schema della tabella dimostrativa della consistenza dell’avanzo o

disavanzo di amministrazione presunto; e) lo schema del rendiconto finanziario decisionale e di quello gestionale, della

situazione amministrativa e della situazione patrimoniale; f) lo schema delle principali scritture contabili con indicazione anche di quelle

inerenti agli adempimenti fiscali (in particolare scritture IVA); g) lo schema di riferimento inerente alla tenuta della contabilità analitica

(piano dei conti, centri di costo e di responsabilità, tipologie di costo); h) lo schema di classificazione degli inventari dei beni immobili, mobili e

mobili registrati; i) lo schema delle modalità di carico e scarico, di consegna, di ricognizione e

di ammortamento dei beni patrimoniali; j) lo schema del registro di cassa del fondo economale.

2. Il Manuale può disciplinare inoltre ogni altro schema o modello occorrente per la

gestione amministrativa ed economica dell’Ente, tra i quali:

a) lo schema e le procedure per l’esecuzione dei servizi, lavori e provviste in economia;

b) gli schemi di convenzioni, contratti, tariffari e relative procedure per la

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disciplina delle attività di prestazioni in conto terzi; c) gli schemi e le procedure per l’affidamento di prestazioni ed incarichi a terzi

estranei all’Ente.

3. Con i provvedimenti di adozione del Manuale possono essere introdotte disposizioni attuative, integrative ed esplicative del presente Regolamento.

CAPO VII

LA RENDICONTAZIONE Art. 44 – Il Rendiconto generale

1. Il Rendiconto generale dell’Ente è costituito dal conto consuntivo che si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, della situazione patrimoniale e della situazione amministrativa.

2. Al Rendiconto generale sono allegati i seguenti documenti:

a) la relazione sulla gestione predisposta dal Presidente dell’Ente; b) la nota integrativa predisposta dal Direttore Amministrativo; c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

3. Il conto consuntivo è predisposto dal Direttore Amministrativo entro il 15 aprile.

Esso, accompagnato dalla relazione del Presidente dell’Ente sulla gestione, è sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei conti che redige l’apposita relazione prevista dall’art. 50 del presente Regolamento.

4. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio d’Amministrazione entro il mese di

aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norma di legge. Esso viene trasmesso, entro 30 giorni dalla data di deliberazione, alla Regione Lombardia ed alla Università degli Studi di Pavia per gli adempimenti di competenza.

Art. 45 – Rendiconto finanziario

1. Il Rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e per la spesa, ripartitamente per competenza e per residui, redatto secondo lo schema definito nel Manuale previsto dall’art. 43 e si articola in due parti:

a) il rendiconto finanziario decisionale, che si articola in unità previsionali

di base; b) il rendiconto finanziario gestionale, che si articola in Capitoli.

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2. Per la gestione di competenza devono risultare:

a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l’anno finanziario e le

previsioni definitive; b) le somme accertate o impegnate; c) le somme riscosse o pagate; d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare; e) le differenze con le previsioni definitive.

3. Per la gestione dei residui devono risultare:

a) l’ammontare all’inizio dell’anno finanziario; b) le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti; c) le somme riscosse o pagate in conto residui; d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

4. Dal Rendiconto finanziario deve altresì risultare l’ammontare globale dell’avanzo o

disavanzo di amministrazione, con l’indicazione della quota vincolata con la relativa specifica destinazione.

Art. 46 – Situazione amministrativa

1. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa, redatta secondo lo schema definito nel Manuale previsto dall’art. 43, la quale evidenzia:

a) la consistenza del fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le riscossioni e i

pagamenti complessivi dell’anno sia in conto competenza che in conto residui, nonché il saldo dell’esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell’esercizio;

c) l’avanzo o il disavanzo di amministrazione.

2. La situazione amministrativa deve tener distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati, dai fondi destinati al finanziamento di spese in conto capitale e dai fondi relativi a finanziamenti a destinazione finalizzata. Tale ripartizione è illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 19 relativo all’utilizzo delle

risorse finanziarie accantonate nell’avanzo di amministrazione per specifiche finalità, ai fini dell’utilizzazione dell’avanzo si provvede con apposita delibera del Consiglio d’Amministrazione, anche antecedentemente all’approvazione del rendiconto, man mano che ne sia dimostrata l’effettiva consistenza.

4. L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, è

applicato al bilancio di previsione, nei modi e nei termini di cui all’art. 15, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato di

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amministrazione. Art. 47 – Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale, redatta secondo lo schema definito nel Manuale previsto dall’art. 43, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio e alla chiusura dell’esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive nonché l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.

2. La situazione patrimoniale espone:

a) le disponibilità finanziarie; b) i beni immobili, ove esistenti; c) i beni mobili, i crediti e le altre attività; d) i debiti e le passività diverse; e) il saldo netto patrimoniale.

3. Sono vietate compensazioni tra partite dell’attivo o del passivo della situazione

patrimoniale. Art. 48 – La relazione sulla gestione

1. Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del Presidente sull’andamento della gestione dell’Ente nel suo complesso, con la quale vengono poste in evidenza le attività svolte ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del programma pluriennale deliberato dal Consiglio d’Amministrazione, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti.

2. La relazione specifica anche i risultati conseguiti dai Titolari dei centri di

responsabilità nell’esercizio di riferimento in relazione all’arco temporale del loro mandato.

Art. 49 – La nota integrativa

1. Il conto consuntivo è accompagnato dalla nota integrativa predisposta dal Direttore Amministrativo, costituita da un documento di natura tecnico-contabile riguardante l’andamento della gestione nei diversi settori operativi che illustra, con riferimento alla programmazione previsionale, l’andamento e i risultati generali della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi nell’esercizio.

2. Nella relazione, in particolare, devono essere posti in evidenza:

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a) i risultati economici e finanziari conseguiti nell’ambito della programmazione gestionale;

b) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;

c) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell’esercizio; d) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell’attivo e del

passivo del conto patrimoniale, con particolare riferimento all’ammontare dei crediti e dei debiti.

Art. 50 – La relazione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti con la quale vengono formulate valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione.

2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare, deve:

a) attestare la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con

quelli analitici desunti dalla contabilità tenuta nel corso della gestione; b) attestare l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in

bilancio nonché l’attendibilità delle valutazioni esposte nel rendiconto; c) attestare la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della

gestione; d) attestare l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili rappresentati nei

prospetti di rendiconto e nei relativi allegati; e) effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità

dell’equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di assorbimento;

f) esprimere valutazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; g) verificare l’osservanza delle norme che presiedono la formazione e

l’impostazione del conto consuntivo e della nota integrativa. Art. 51 – Riaccertamento dei residui

1. Al conto consuntivo è allegata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quelli di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per Capitolo.

2. La situazione di cui al comma precedente indica la consistenza al 1° gennaio, le

somme riscosse o pagate nel corso dell’anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati

esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione; con deliberazione del Consiglio

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d’Amministrazione, adottata all’atto dell’approvazione del conto consuntivo, può essere disposta la rinuncia ai diritti di credito che l’Ente vanta in materia di entrata, quando, per ogni singolo credito, il costo delle operazioni per tale esperimento superi l’importo da recuperare. I crediti di modesta entità sorti negli esercizi precedenti, entro il limite massimo di € 100,00 ciascuno, possono essere eliminati dal bilancio con determinazione motivata del Direttore Amministrativo.

4. Con le stesse modalità del comma precedente possono essere ridotti od eliminati i

residui passivi, in relazione a fatti sopravvenuti che incidano sull’entità o sulla ragione del credito.

5. Sulle variazioni dei residui attivi e passivi e sull’inesigibilità dei crediti esprime

parere il Collegio dei revisori dei conti ed assume specifica delibera il Consiglio d’Amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 52 – Perenzione dei residui passivi

1. I residui delle spese correnti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono "perenti" agli effetti amministrativi.

2. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a

che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero finalizzati e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello di assunzione dell’impegno. Per le spese pluriennali il periodo di conservazione decorre, invece, dall’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata.

3. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto

competenza ai pertinenti Capitoli degli esercizi successivi, quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori i cui diritti non siano caduti in prescrizione.

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE Art. 53 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni mobili e immobili secondo le norme del codice civile.

2. I beni sono descritti in separati inventari a quantità e a valore, redatti secondo lo

schema definito nel Manuale previsto dall’art. 43, nei quali sono riportati tutti gli elementi necessari alla loro individuazione e valutazione.

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3. I beni immobili e mobili sono affidati ad appositi agenti consegnatari che potranno

disporre l’utilizzo esclusivamente per l’effettuazione di attività rientranti nei fini istituzionali dell’Ente.

Art. 54 – Inventario dei beni immobili

1. L’inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati ed i consegnatari cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati e le rendite catastali;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni, nonché il valore

assicurativo; e) gli eventuali redditi.

2. La valutazione degli immobili viene effettuata al costo iniziale ovvero al prezzo di

stima o di mercato se trattasi di immobile pervenuto per causa diversa dall’acquisto a titolo oneroso. Le eventuali spese di manutenzione straordinaria e di miglioria vengono iscritte ad incremento del valore dell’immobile.

3. Sono iscritti in apposita categoria del registro inventariale i beni immobili di

proprietà demaniale o di altri enti pubblici concessi in uso all’Ente. Art. 55 – Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili sono dati in consegna per la custodia ai Titolari dei centri di responsabilità che, quali agenti consegnatari, sono responsabili dei beni stessi, nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalle loro azioni od omissioni.

2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la

consegna e chi la riceve con l’assistenza del Direttore Amministrativo o di un funzionario da questi delegato.

3. I consegnatari dei beni immobili sono tenuti a promuovere ogni azione atta ad

assicurare la buona conservazione dei locali assegnati, segnalando tempestivamente alla amministrazione ogni esigenza di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria o di ristrutturazione degli stessi.

4. I lavori che comportino una trasformazione dei locali o una modificazione del

patrimonio immobiliare o dei relativi impianti, nonché ogni cambio nella tipologia di destinazione d’uso dei locali, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio d’Amministrazione.

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5. Con apposito disciplinare, approvato dal Consiglio d’Amministrazione, sono

determinate le modalità e le condizioni per l’assegnazione di eventuali alloggi di servizio.

Art. 56 – Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie inventariali:

a) mobili, arredi, macchine di ufficio; b) materiale bibliografico; c) collezioni scientifiche; d) strumenti tecnici, attrezzature in genere; e) automezzi ed altri mezzi di trasporto; f) fondi pubblici e privati; g) altri beni mobili.

2. Le categorie inventariali possono essere suddivise in classi, qualora ritenuto

necessario, al fine della determinazione dei criteri di ammortamento.

3. I beni mobili di valore culturale di cui alla legge 01/06/1939, n. 1089 devono essere descritti anche in un separato catalogo con le indicazioni atte ad identificarli.

Art. 57 – Inventario dei beni mobili

1. L’inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione del Centro di responsabilità consegnatario; b) la categoria inventariale; c) il numero di inventario assegnato ai beni; d) la data di entrata e il numero del buono di presa in carico; e) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; f) il luogo in cui si trovano; g) il titolo dell’acquisizione; h) la quantità ed il numero; i) il valore, pari al costo di acquisto comprensivo di eventuali imposte ed oneri

accessori, ovvero il valore di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;

j) le eventuali variazioni del valore iniziale derivanti dall’applicazione del successivo art. 60.

2. I titoli ed i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in

mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello dell’inventariazione. Per i titoli non quotati il valore è rappresentato dal valore nominale di emissione. Essi sono descritti in inventario con l’indicazione della natura dei titoli, del loro

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numero di identificazione, della scadenza, del prezzo, del valore nominale e della rendita annuale.

3. Per i libri ed il materiale bibliografico, viene tenuto un separato inventario con

autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni di libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente od al valore di stima se non è assegnato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all’inizio della raccolta.

Art. 58 – Consegnatari di beni mobili

1. I beni mobili sono dati in consegna con apposito verbale ai Titolari dei centri di responsabilità che, quali agenti consegnatari, ne sono responsabili per debito di vigilanza, ed hanno l’obbligo di adottare tutte le misure idonee alla conservazione dei beni. Ciascun dipendente è comunque responsabile dei beni da lui utilizzati.

2. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa

materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall’agente cessante e da quello subentrante, nonché dal Direttore Amministrativo o dal funzionario da questi delegato che assiste alla consegna.

3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato presso

l’amministrazione e l’altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Art. 59 – Carico e scarico di beni mobili

1. I beni mobili sono assunti in carico nell’inventario sulla base di buoni di carico firmati dall’agente responsabile.

2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che per loro intrinseca natura sono

soggetti rapidamente a consumo o obsolescenza, quelli di modico valore, comunque non superiori a € 500,00, (escluso il materiale librario), nonché le parti di ricambio o accessorie di altri oggetti inventariati. Nell’ambito dei criteri sopra indicati il Manuale previsto dall’art. 43 potrà definire le tipologie dei beni da non inventariare.

3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili può avvenire per fuori uso,

cessione, obsolescenza o altre cause. Salvo quanto previsto dal comma successivo, essa viene motivatamente proposta dal Titolare del Centro di responsabilità ed è disposta con determinazione del Direttore Amministrativo.

4. Nel caso di perdita, scomparsa o distruzione di beni mobili l’agente responsabile ne

dà comunicazione al Direttore Amministrativo nei tre giorni successivi all’accertamento dell’evento; in tal caso lo scarico è disposto con delibera del

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Consiglio d’Amministrazione, o da persona da esso appositamente delegata con precisazione dei limiti di responsabilità, nella quale è indicato anche l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili dell’evento stesso.

5. La permuta dei beni mobili comporta le connesse operazioni di scarico e carico

inventariale.

6. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

7. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

8. I beni scaricati per obsolescenza o fuori uso possono essere messi a disposizione

della Croce Rossa Italiana, scuole pubbliche, università, istituzioni scientifiche e culturali. In alternativa, tali beni possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso anche con procedura negoziata oppure essere ceduti a titolo gratuito ad altri enti pubblici e privati, anche stranieri, purché essi abbiano finalità sociali ed umanitarie. Nel caso in cui le procedure suddette siano state inutilmente esperite ovvero non siano ragionevolmente percorribili, il materiale può essere avviato alla rottamazione o al macero con qualsiasi modalità. Ai relativi adempimenti si provvede con determinazione del Direttore Amministrativo, su motivata proposta del Titolare del Centro di responsabilità che aveva in carico il bene.

Art. 60 – Ricognizione ed adeguamento di valore dei beni inventariati

1. Almeno ogni tre anni si provvede alla ricognizione del valore dei beni immobili, tenendo conto anche degli incrementi derivanti da migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti.

2. La ricognizione dei beni mobili, il rinnovo dei relativi inventari e l’eventuale nuova

valutazione dei beni stessi deve essere effettuata ogni dieci anni sulla base dei criteri stabiliti nel Manuale previsto dall’art. 43.

3. Il valore inventariale di alcune categorie di beni potrà essere modificato in relazione

a criteri di ammortamento o rivalutazione, ove determinati. Art. 61 – Gestione Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l’uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati

in appositi moduli; c) i mezzi siano in regola con gli adempimenti di carattere fiscale ed

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assicurativo.

2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.

Art. 62 – Materiali di consumo

1. I responsabili incaricati della gestione dei beni di rapido consumo e facilmente deteriorabili non inscritti negli inventari devono tenere apposita contabilità a quantità e specie.

2. Il carico del materiale di cui al precedente comma 1, avviene sulla base delle

ordinazioni e delle bolle di consegna dei fornitori.

3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli pezzi avviene mediante buoni.

4. Ove se ne ravvisi l’opportunità, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, possono essere istituiti appositi magazzini per il deposito e la conservazione dei materiali di consumo costituenti scorte.

5. I materiali di consumo di pronto uso, che non costituiscono scorte, non vengono

registrati nella contabilità di magazzino . Art. 63 – Inesigibilità dei crediti

1. Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarate con le procedure di cui all’art. 51, dopo l’espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

TITOLO IV

ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VALUTAZIONE Art. 64 – Revisione amministrativo-contabile

1. La revisione amministrativo-contabile della gestione dell’Ente è demandata al Collegio dei revisori dei conti.

2. Il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è stabilito

con delibera del Consiglio d’Amministrazione ed è a carico del bilancio dell’Ente.

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3. In attuazione dell’art. 13 dello Statuto, il Collegio dei revisori dei conti deve:

a) esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto

consuntivo dell’Ente, redigendo apposite relazioni; b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento

della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell’Ente e delle strutture organizzative di gestione, sottoponendo al Consiglio d’Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;

c) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili sia dell’Ente che delle strutture organizzative di gestione;

d) effettuare verifiche di cassa e sull’esistenza dei valori; e) svolgere ogni altra attività richiesta dalla normativa in vigore.

4. Le riunioni del Collegio dei revisori del conti si svolgono su iniziativa del

Presidente, a cui compete la convocazione. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi apposito verbale che viene trasmesso al Direttore dell’Ente.

5. Nelle determinazioni del Collegio, in caso di parità di voti, prevale quello del

Presidente. 6. I componenti del Collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del

Consiglio d’Amministrazione.

TITOLO V

NORME FINALI Art. 65 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore con l’emanazione del decreto del Presidente, adottato dopo aver espletato le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le

norme con esso incompatibili. Art. 66 – Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento sono regolati dalle norme vigenti all’atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

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Art. 67 – Rinvio alle normative nazionali e comunitarie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti, regionali, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del Regolamento.