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SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 53 SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 52 PER L’ANNULLAMENTO previa sospensione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 11 novembre 1989 n. 1614/89, che ha accolto il ricorso degli appellati diretto ad ottenere a proprio favore l’estensione del trattamento retribu- tivo del personale della Polizia di Stato; · Visto il ricorso con i relativi allegati; d’un 1 Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sottufficiali de.i CC. indicati in epigrafe; · Viste le memorie prodotte dalle parti a so- stegno delle rispettive difese; · Vista l’ordinanza in data 13 febbraio 1990 n. 114 di questa Sezione, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione cautelare della sentenza appellata; · Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 252 del 12 febbraio 1991 di rimessione della causa alla Corte Costituzionale; · Vista la sentenza costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991; · Visti gli atti tutti della causa; · Data per letta, alla pubblica udienza del 15 ottobre 1991, la relazione del Consigliere Sergio Santoro e udito l’avv. dello Stato Cocco per le Amministrazioni appellanti e gli avv.ti Moscarini e Catalano per gli appellati resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con atto notificato e depositato il 18 aprile 1989 i sigg.ri Gabriele Asci e gli altri suindicati in epigrafe, tutti Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, adivano il T.A.R. del Lazio chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto all’estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato secondo un criterio di equiparazione diverso da quello risultante dalla tabella allegata alla legge 1.4.1982 n. 121. In particolare, i ricorrenti chiedevano: a) che ai vice Brigadieri, inquadrati nel livel- lo retributivo 5°, fosse esteso il trattamen- to economico previsto per la qualifica di Sovrintendente Capo (6° livello); b) che ai Brigadieri ed ai Marescialli Ordinari, anch’essi nel 5° livello, fosse esteso il trattamento economico previsto rispettivamente per le qualifiche di vice Ispettore ed Ispettore (6° livello); c) che ai Marescialli Capo (5° livello) fosse e- steso il trattamento economico dell’Ispettore Principale (livello 6°); d) che ai vari gradi dei Marescialli Maggiori (6° livello per i Marescialli Maggiori sem- plici e 6° bis per i Marescialli Maggiori Aiutanti e Carica Speciale) fosse esteso il trattamento economico previsto per l’Ispettore Capo (livello 7°). I ricorrenti fondavano tali richieste sull’asse- rita equivalenza - quando non superiorità - del complesso di compiti e funzioni loro affi- dati da leggi e regolamenti, rispetto a quelli attribuiti a ciascuna delle figure professiona- li della P.S. prese come termine di compara- zione, ritenendo inoltre che la tabella “C” allegata alla legge n. 121/81 fosse da inten- dere parzialmente abrogata e modificata per effetto dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 335/82 (pubblicato in G.U. del 25.6.1982) attuativo della delega al Governo contenuta nell’art. 36 della legge n. 121/81 per il con- creto ordinamento del personale della Poli- zia di Stato, ivi comprese le attribuzioni affidate alle varie qualifiche in cui esso per- sonale è distinto. In subordine, ove non si fosse ritenuto già esistente ed operante il loro diritto in base alla proposta ricostruzione normativa, i ricorrenti dichiaravano di eccepire il vizio di costituzionalità della citata tabella per viola- zione degli artt.3, 35, 36 e 97 della Costituzione, sotto molteplici profili. Il ricorso era notificato alle Amministrazioni della Difesa, dell’Interno e del Tesoro, le quali tutte si costituivano in giudizio. In via preliminare l’Avvocatura Erariale, con memoria depositata il 28.6.1989, chiedeva l’estromissione dal giudizio dei Ministeri del Tesoro e dell’Interno, diffusamente motivan- do la richiesta; concludeva altresì la difesa dello Stato per la declaratoria di infondatez- za del ricorso e di mani-festa infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale. Le tesi a sostegno del ricorso venivano riba- dite con memoria depositata il 30.6.1989. All’udienza del 10 luglio 1989, uditi i di- fensori delle parti, la causa era trattenuta in decisione, poi assunta nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 1989 e contenuta nella sentenza n. 1614/89, pubblicata l’11 novembre successivo. Con la detta sentenza il T.A.R. previa estro- missione dal giudizio dei Ministeri dell’Interno e del Tesoro, ha accolto il ricor- so degli appellati sottufficiali dei CC. dichia- rando il diritto dei medesimi al trattamento economico del personale della Polizia di Stato secondo le rispettive equiparazioni delle qualifiche e dei livelli retributivi funzio- nali, il tutto a decorrere dal 18 aprile 1984 e con rivalutazione ed interessi. I primi giudici, dopo aver compiuto una disa- mina circa l’equiparazione tra le varie quali- fiche dei Sovrintendenti e degli Ispettori della P.S. da un lato ed i gradi dei Sottufficiali dell’Arma dei CC. dall’altro, riscontrandone in particolare la similarità delle mansioni e l’analogia della pro- gressione in carriera, hanno ritenuto che la tabella allegata alla L. 1° aprile 1981 n. 121 (concernente l’equiparazione tra qualifiche e gradi del personale della P.S. con quello delle altre forze di Polizia) sia stata modifica- ta ed in parte abrogata dal D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, nel senso che il principio del- l’estensione ai CC. del trattamento economi- co del personale della P.S. (art. 43 sedicesi- mo c. L. 121/1981) è integrato dal principio che ad uguali mansioni corrispondono eguali retribuzioni. La sentenza è stata notificata al Ministero della Difesa in data 21.11.1989. Con atto notificato il 18.1.1990 1 Ministeri dell’Interno, dei Tesoro e della Difesa hanno proposto appello avverso la sentenza chie- dendone altresì la sospensione dell’efficacia. Le appellanti Amministrazioni deducono: - violazione e/o falsa applicazione della legge 1° aprile 1981 n. 121 (spec. artt. 42, 30 e 1) e del D.P.R. 24 gennaio 1962 n.335. Violazione della legge 12 agosto 1982 n. 569. Violazione e/o falsa applica- zione della legge 11 luglio 1930 n. 312 e del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219. - Violazione e/o falsa applicazione della legge 29 marzo 1983 n. 93 (spec. art. 26). - Violazione dell’art. 113 C.P.C. - Violazione degli artt. 76 e 81, 4° comma, della costituzione. Violazione delle norme e dei principi generali in materia. Omessa, erronea, illegíttima e contraddittoria motivazione. Difetto, vizio, errore, illogi- cità. Contraddittorietà, sostenendo in sin- tesi, che: - l’art. 43 cit. compie l’invocata estensione con riferimento espresso ed esclusivo alla tabella allegata alla L. 121/1981 stessa (cfr. il diciassettesimo comma dell’art. 43 L. 121 cit.); - non vi è stata abrogazione implicita della tabella cit.; - la sentenza appellata è contraria all’art. 81 quarto c. Cost.; -in ogni caso la tabella cit. è stata conferma- ta dalla L. 12 agosto 1982 n. 569 succes- siva al D.P.R. 335/1982; -il titolo VI della L. 11 luglio 1980, n.312, riguardante le retribuzioni del personale militare, ha inoltre lasciato immutati i rispettivi ordinamenti di carriera. Gli appellati - ed anzi per l’esattezza 476 degli originari 572 ricorrenti - si sono costituiti in giudizio con controricorso in data 10.2.1990, con il quale hanno ripropo- sto le loro domande, reiterando in particola- re, l’eccezione di difetto di legittimazione dei Ministeri dell’Interno e del Tesoro. Nella camera di consiglio del 13.2.1990 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione. Con ordinanza di questa Sezione n. 252 del 12 febbraio 1991 la causa è stata rimessa alla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 277 del 12 giugno 1991 ha accolto la questione di costituzionalità pro- spettata nell’ordinanza ult. cit.. All’udienza pubblica del 15 ottobre 1991, u- diti in pubblica discussione i difensori delle parti, la causa è stata spedita a decisione. DIRITTO La domanda proposta dagli originari ricorrenti si fonda sulla sostanziale equiva- lenza fra le funzioni proprie delle varie qua- lifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato, incluse quelle degli ispettori, e le qua- lifiche dei vari gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri. A tale sostanziale equivalenza di funzioni deve corrispondere, non solo in forza dei principi costituzionali quanto soprattutto in base all’espresso dettato della norma cardi- ne che regola la materia, l’art.43 comma sedicesimo della legge 1° aprile 1981, n. 121, una identità di trattamento economico. Tale principio, secondo l’assunto dei ricor- renti condiviso dal giudice di primo grado, era violato dal combinato disposto del suc- cessivo comma diciassettesimo dello stesso art. 43 legge 121/81 (secondo il quale l’e- quiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze dì polizia ... avviene sulla base della tabella allegata alla stessa legge) e della medesima tabella allegata ove, nel mentre nella terza colonna si elencavano tutti i gradi delle altre forze di polizia, tra le quali i Carabinieri, nella secon- da colonna recante l’elencazione delle qua- lifiche del nuovo ordinamento della Polizia di Stato erano omesse le qualifiche del neo- istituito corpo degli ispettori, con la conse- guenza che tutti i gradi di sottufficiali dei Carabinieri (vice brigadiere, brigadiere, maresciallo-ordinario e maresciallo-capo, maresciallo-maggiore e maresciallo-mag- giore-aiutante), risultavano equiparati alle quattro qualifiche dei sovrintendenti. La voluta omissione delle qualifiche degli i- spettori era del resto espressamente confer- mata dalla nota in calce alla predetta tabel- la di equiparazione, nella quale l’omissione era giustificata con la motivazione che le qualifiche degli ispettori non trovavano cor- rispondenza con le qualifiche del preceden- te ordinamento della P.S.. Di fronte all’evidente contrasto tra la di- sposizione di principio sancita dal ricordato comma sedicesimo dell’art. 43 e le disposizio- ni applicative scaturenti dal combinato dispo- sto del comma diciassettesimo e della tabel- la, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le disposizioni della tabella incompatibili con la ricordata regola di principio potessero ritenersi caducate, o meglio implicitamente abrogate, senza bisogno dell’intervento della Corte Costituzionale, alla luce della specifica- zione delle funzioni proprie delle varie qualifi- che dei sovrintendenti e degli ispettori del nuovo corpo della Polizia di Stato dettata nella disciplina delegata stabilita nel DPR n. 335/1953, dalla quale disciplina delegata si desumeva una perfetta corrispondenza tra le mansioni proprie dei vari gradi dei sottufficia- li dei Carabinieri, (escluso solo il grado inizia- le di vice brigadiere le cui mansioni erano cor- rispondenti a quelle del sovrintendente capo della Polizia di Stato e le mansioni proprie delle varie qualifiche degli ispettori. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE IV) HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE DECISIONE SUL RICORSO PROPOSTO DAI MINISTERI DELLL’INTERNO, DEL TESORO, E DELLA DIFESA, IN PERSONA DEI RISPETTIVI MINISTRI IN CARICA RAPPRESENTATI E DIFESI DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DOMICILIATARIA PER LEGGE IN ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12; CONTRO ASCI GABRIELE (OMISSIS) Remember… il testo della Sentenza di equiparazione del Consiglio di Stato CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA Nº 986 - 25 NOVEMBRE 1991 CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA Nº 986 - 25 NOVEMBRE 1991

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Page 1: Remember… - Sindacato Autonomo di Polizia · SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 53 SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 52 PER L’ANNULLAMENTO previa sospensione della sentenza del T.A.R

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

53

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

52

PER L’ANNULLAMENTO previa sospensione della sentenza del

T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 11 novembre 1989n. 1614/89, che ha accolto il ricorso degliappellati diretto ad ottenere a propriofavore l’estensione del trattamento retribu-tivo del personale della Polizia di Stato;· Visto il ricorso con i relativi allegati; d’un 1

Visto l’atto di costituzione in giudizio deisottufficiali de.i CC. indicati in epigrafe;

· Viste le memorie prodotte dalle parti a so-stegno delle rispettive difese;

· Vista l’ordinanza in data 13 febbraio1990 n. 114 di questa Sezione, con laquale è stata accolta la domanda disospensione cautelare della sentenzaappellata;

· Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 252del 12 febbraio 1991 di rimessione dellacausa alla Corte Costituzionale;

· Vista la sentenza costituzionale n. 277 del12 giugno 1991;

· Visti gli atti tutti della causa;· Data per letta, alla pubblica udienza del 15

ottobre 1991, la relazione del ConsigliereSergio Santoro e udito l’avv. dello StatoCocco per le Amministrazioni appellanti egli avv.ti Moscarini e Catalano per gliappellati resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in dirittoquanto segue:

FATTOCon atto notificato e depositato il 18

aprile 1989 i sigg.ri Gabriele Asci e gli altrisuindicati in epigrafe, tutti Sottufficialidell’Arma dei Carabinieri, adivano il T.A.R.del Lazio chiedendo che fosse accertato edichiarato il proprio diritto all’estensionedel trattamento economico previsto per ilpersonale della Polizia di Stato secondo uncriterio di equiparazione diverso da quellorisultante dalla tabella allegata alla legge1.4.1982 n. 121.

In particolare, i ricorrenti chiedevano:a) che ai vice Brigadieri, inquadrati nel livel-

lo retributivo 5°, fosse esteso il trattamen-to economico previsto per la qualifica diSovrintendente Capo (6° livello);

b) che ai Brigadieri ed ai MarescialliOrdinari, anch’essi nel 5° livello, fosseesteso il trattamento economico previstorispettivamente per le qualifiche di viceIspettore ed Ispettore (6° livello);

c) che ai Marescialli Capo (5° livello) fosse e-steso il trattamento economico dell’IspettorePrincipale (livello 6°);

d) che ai vari gradi dei Marescialli Maggiori(6° livello per i Marescialli Maggiori sem-plici e 6° bis per i Marescialli MaggioriAiutanti e Carica Speciale) fosse esteso iltrattamento economico previsto perl’Ispettore Capo (livello 7°).

I ricorrenti fondavano tali richieste sull’asse-rita equivalenza - quando non superiorità -del complesso di compiti e funzioni loro affi-dati da leggi e regolamenti, rispetto a quelliattribuiti a ciascuna delle figure professiona-li della P.S. prese come termine di compara-zione, ritenendo inoltre che la tabella “C”allegata alla legge n. 121/81 fosse da inten-dere parzialmente abrogata e modificataper effetto dell’entrata in vigore del d.P.R. n.335/82 (pubblicato in G.U. del 25.6.1982)attuativo della delega al Governo contenutanell’art. 36 della legge n. 121/81 per il con-creto ordinamento del personale della Poli-zia di Stato, ivi comprese le attribuzioniaffidate alle varie qualifiche in cui esso per-sonale è distinto.In subordine, ove non si fosse ritenuto giàesistente ed operante il loro diritto in basealla proposta ricostruzione normativa, iricorrenti dichiaravano di eccepire il vizio dicostituzionalità della citata tabella per viola-zione degli artt.3, 35, 36 e 97 dellaCostituzione, sotto molteplici profili.Il ricorso era notificato alle Amministrazionidella Difesa, dell’Interno e del Tesoro, lequali tutte si costituivano in giudizio. In viapreliminare l’Avvocatura Erariale, conmemoria depositata il 28.6.1989, chiedeval’estromissione dal giudizio dei Ministeri delTesoro e dell’Interno, diffusamente motivan-do la richiesta; concludeva altresì la difesa

dello Stato per la declaratoria di infondatez-za del ricorso e di mani-festa infondatezzadelle eccezioni di illegittimità costituzionale.Le tesi a sostegno del ricorso venivano riba-dite con memoria depositata il 30.6.1989.All’udienza del 10 luglio 1989, uditi i di-fensori delle parti, la causa era trattenuta indecisione, poi assunta nella Camera diConsiglio del 25 ottobre 1989 e contenutanella sentenza n. 1614/89, pubblicata l’11novembre successivo.Con la detta sentenza il T.A.R. previa estro-missione dal giudizio dei Ministeridell’Interno e del Tesoro, ha accolto il ricor-so degli appellati sottufficiali dei CC. dichia-rando il diritto dei medesimi al trattamentoeconomico del personale della Polizia diStato secondo le rispettive equiparazionidelle qualifiche e dei livelli retributivi funzio-nali, il tutto a decorrere dal 18 aprile 1984 econ rivalutazione ed interessi.I primi giudici, dopo aver compiuto una disa-mina circa l’equiparazione tra le varie quali-fiche dei Sovrintendenti e degli Ispettoridella P.S. da un lato ed i gradi deiSottufficiali dell’Arma dei CC. dall’altro,riscontrandone in particolare la similaritàdelle mansioni e l’analogia della pro-gressione in carriera, hanno ritenuto che latabella allegata alla L. 1° aprile 1981 n. 121(concernente l’equiparazione tra qualifiche egradi del personale della P.S. con quellodelle altre forze di Polizia) sia stata modifica-ta ed in parte abrogata dal D.P.R. 24 aprile1982 n. 335, nel senso che il principio del-l’estensione ai CC. del trattamento economi-co del personale della P.S. (art. 43 sedicesi-mo c. L. 121/1981) è integrato dal principioche ad uguali mansioni corrispondonoeguali retribuzioni.La sentenza è stata notificata al Ministerodella Difesa in data 21.11.1989.Con atto notificato il 18.1.1990 1 Ministeridell’Interno, dei Tesoro e della Difesa hannoproposto appello avverso la sentenza chie-dendone altresì la sospensione dell’efficacia.Le appellanti Amministrazioni deducono:- violazione e/o falsa applicazione della

legge 1° aprile 1981 n. 121 (spec. artt. 42,30 e 1) e del D.P.R. 24 gennaio 1962n.335. Violazione della legge 12 agosto1982 n. 569. Violazione e/o falsa applica-zione della legge 11 luglio 1930 n. 312 edel D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219.

- Violazione e/o falsa applicazione dellalegge 29 marzo 1983 n. 93 (spec. art. 26).

- Violazione dell’art. 113 C.P.C.- Violazione degli artt. 76 e 81, 4° comma,

della costituzione. Violazione delle normee dei principi generali in materia. Omessa,erronea, illegíttima e contraddittoriamotivazione. Difetto, vizio, errore, illogi-cità. Contraddittorietà, sostenendo in sin-tesi, che:

- l’art. 43 cit. compie l’invocata estensionecon riferimento espresso ed esclusivo allatabella allegata alla L. 121/1981 stessa(cfr. il diciassettesimo comma dell’art. 43L. 121 cit.);

- non vi è stata abrogazione implicita dellatabella cit.;

- la sentenza appellata è contraria all’art. 81quarto c. Cost.;

-in ogni caso la tabella cit. è stata conferma-ta dalla L. 12 agosto 1982 n. 569 succes-siva al D.P.R. 335/1982;

-il titolo VI della L. 11 luglio 1980, n.312,riguardante le retribuzioni del personalemilitare, ha inoltre lasciato immutati irispettivi ordinamenti di carriera.

Gli appellati - ed anzi per l’esattezza 476degli originari 572 ricorrenti - si sonocostituiti in giudizio con controricorso indata 10.2.1990, con il quale hanno ripropo-sto le loro domande, reiterando in particola-re, l’eccezione di difetto di legittimazione deiMinisteri dell’Interno e del Tesoro.Nella camera di consiglio del 13.2.1990 èstata accolta l’istanza incidentale disospensione.Con ordinanza di questa Sezione n. 252 del12 febbraio 1991 la causa è stata rimessaalla Corte Costituzionale, la quale con lasentenza n. 277 del 12 giugno 1991 haaccolto la questione di costituzionalità pro-spettata nell’ordinanza ult. cit..All’udienza pubblica del 15 ottobre 1991, u-diti in pubblica discussione i difensori delleparti, la causa è stata spedita a decisione.

DIRITTOLa domanda proposta dagli originariricorrenti si fonda sulla sostanziale equiva-lenza fra le funzioni proprie delle varie qua-lifiche degli appartenenti alla Polizia diStato, incluse quelle degli ispettori, e le qua-lifiche dei vari gradi dei sottufficialidell’Arma dei Carabinieri.A tale sostanziale equivalenza di funzionideve corrispondere, non solo in forza deiprincipi costituzionali quanto soprattutto inbase all’espresso dettato della norma cardi-

ne che regola la materia, l’art.43 commasedicesimo della legge 1° aprile 1981, n.121, una identità di trattamento economico.Tale principio, secondo l’assunto dei ricor-renti condiviso dal giudice di primo grado,era violato dal combinato disposto del suc-cessivo comma diciassettesimo dello stessoart. 43 legge 121/81 (secondo il quale l’e-quiparazione degli appartenenti alla Poliziadi Stato con quelli delle altre forze dì polizia... avviene sulla base della tabella allegataalla stessa legge) e della medesima tabellaallegata ove, nel mentre nella terza colonnasi elencavano tutti i gradi delle altre forze dipolizia, tra le quali i Carabinieri, nella secon-da colonna recante l’elencazione delle qua-lifiche del nuovo ordinamento della Poliziadi Stato erano omesse le qualifiche del neo-istituito corpo degli ispettori, con la conse-guenza che tutti i gradi di sottufficiali deiCarabinieri (vice brigadiere, brigadiere,maresciallo-ordinario e maresciallo-capo,maresciallo-maggiore e maresciallo-mag-giore-aiutante), risultavano equiparati allequattro qualifiche dei sovrintendenti.La voluta omissione delle qualifiche degli i-spettori era del resto espressamente confer-mata dalla nota in calce alla predetta tabel-la di equiparazione, nella quale l’omissioneera giustificata con la motivazione che lequalifiche degli ispettori non trovavano cor-rispondenza con le qualifiche del preceden-te ordinamento della P.S..Di fronte all’evidente contrasto tra la di-sposizione di principio sancita dal ricordatocomma sedicesimo dell’art. 43 e le disposizio-ni applicative scaturenti dal combinato dispo-sto del comma diciassettesimo e della tabel-la, il Giudice di primo grado aveva ritenutoche le disposizioni della tabella incompatibilicon la ricordata regola di principio potesseroritenersi caducate, o meglio implicitamenteabrogate, senza bisogno dell’intervento dellaCorte Costituzionale, alla luce della specifica-zione delle funzioni proprie delle varie qualifi-che dei sovrintendenti e degli ispettori delnuovo corpo della Polizia di Stato dettatanella disciplina delegata stabilita nel DPR n.335/1953, dalla quale disciplina delegata sidesumeva una perfetta corrispondenza tra lemansioni proprie dei vari gradi dei sottufficia-li dei Carabinieri, (escluso solo il grado inizia-le di vice brigadiere le cui mansioni erano cor-rispondenti a quelle del sovrintendente capodella Polizia di Stato e le mansioni propriedelle varie qualifiche degli ispettori.

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE IV)HA PRONUNCIATO LA SEGUENTEDECISIONESUL RICORSO PROPOSTO DAI MINISTERI DELLL’INTERNO,DEL TESORO, E DELLA DIFESA,IN PERSONA DEI RISPETTIVI MINISTRI IN CARICA RAPPRESENTATI E DIFESIDALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DOMICILIATARIA PER LEGGE IN ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12;CONTRO

ASCI GABRIELE (OMISSIS)

Remember…il testo della Sentenza di equiparazione del Consiglio di Stato

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA Nº 986 - 25 NOVEMBRE 1991CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA Nº 986 - 25 NOVEMBRE 1991

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SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

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Tale tesi, dell’intervenuta abrogazione im-plicita, è stata fondatamente contestatadalle Amministrazioni appellanti, le qualihanno anche posto in evidenza come latabella di equiparazione allegata alla legge121/1981, anteriore al decreto delegato 24aprile 1982 n. 335, era stata poi di nuovorecepita e confermata con modifiche di det-taglio estranee al tema di questa causa,dalla legge 12 agosto 1982 n. 569, a suavolta successiva al predetto decreto legisla-tivo delegato.In effetti, come questa Sezione aveva già a-vuto modo di rilevare con l’ordinanza 27marzo 1991 n. 212, la tesi affermata daiprimi giudici, dell’abrogazione implicitadella tabella, non poteva e non può esserecondivisa non solo e non tanto in ragionedel rilievo della successione cronologicadelle norme, quanto soprattutto perché essaè preclusa dal testuale disposto del commadiciassettesimo dell’art. 43, il quale, ponen-dosi in contrasto netto con il principio dell’e-quiparazione sancito nel precedente commasedicesimo, aveva rigidamente agganciatol’equiparazione alle disposizioni della tabel-la medesima.Con la richiamata ordinanza n. 212/91 que-sta Sezione, dopo aver rilevato che lasostanziale equivalenza tra le funzioni pro-prie dei vari gradi dell’Arma dei Carabinieri,da vice-brigadiere a maresciallo-maggiore-aiutante e quelle proprie delle qualifiche delnuovo corpo della Polizia di Stato, (dalsovrintendente capo, equiparato al vice-bri-gadiere, a tutte le qualifiche del ruolo degliispettori), nei termini stabiliti dalla sentenzadi primo grado, non era stata contestatadalle amministrazioni appellanti, ha ritenutoperaltro che il conflitto tra tale riconosciutaequiparazione di funzioni e le disposizioniscaturenti dalla tabella e dal combinatodisposto di essa con il diciassettesimocomma dell’art. 43 non potesse esseresuperato se non attraverso una pronunciasulla pregiudiziale costituzionale in ordine alcontrasto delle predette norme (art. 43 com-ma diciassettesimo e tabella C della legge1° aprile 1981 n. 121 come sostituita dal-l’art. 9 della legge 12 agosto 1982 n. 559),con i principi stabiliti dagli artt.3,36 e 37della Costituzione.Tale questione di legittimità costituzionale èstata giudicata fondata dalla CorteCostituzionale con la sentenza n. 277 del 12giugno 1991, dichiarativa dell’illegittimità

costituzionale delle norme come sopradenunciate (art. 43 comma diciassettesimo,tabella e nota in calce alla medesima) “nellaparte in cui non includono le qualifiche degliispettori di polizia così omettendo la indivi-duazione della corrispondenza con le fun-zioni connesse ai gradi dei sottufficialidell’Arma dei Carabinieri”.Dall’eliminazione della tabella, della nota incalce e del diciassettesimo comma citt.consegue, come già esposto nell’ordinanzadi rinvio, il riespandersi del principio di equi-parazione secondo l’omogeneità di funzionidettato dal sedicesimo comma dell’art. 43cit. - come interpretato dalla sentenza costi-tuzionale 277/91 - e la connessa fondatez-za delle pretese degli appellati.Le Amministrazioni appellanti contestanotuttavia tale conseguenza ed oppongonoall’accoglimento delle rivendicazioni deglioriginari ricorrenti i tre seguenti ordini diargomenti, nessuno dei quali la Sezioneritiene di condividere.Con un primo argomento le Amministrazioniappellanti adducono una pretesa “impossi-bilità allo stato attuale della -legislazione,quale essa risulta essere dopo l’interventocensorio della Corte Costituzionale, di acco-gliere, le istanze dei ricorrenti”. Ciò perché,secondo le appellanti non sarebbe possibilea tutt’oggi, allo stato attuale della legisla-zione, “stabilire se ricorra o meno una effet-tiva specificità delle funzioni degli ispettoridi polizia rispetto a quelle dei sottufficiali deiCarabinieri”. La rivendicata equiparazionerisulterebbe dunque, per dir così, impossibi-le in fatto.A tale primo argomento le Amministrazioniappellanti aggiungono un secondo argo-mento attraverso il quale esse prospettanouna impossibilità in diritto della suddettaequiparazione, che secondo il loro assuntosarebbe preclusa dalla stessa sentenzacostituzionale. Le appellanti traggono spun-to in proposito dal rilievo che il Consiglio diStato, nel sollevare la sopra riassunta que-stione di legittimità costituzionale, avevasollecitato dalla Corte Costituzionale nonsolo l’intervento caducatorio, istituzional-mente proprio di tale Giudice, ma anche unintervento additivo, volto cioè a precisarequali regole dovessero sostituire quelle rico-nosciute incostituzionali; intervento additivoche è stato invece negato dalla stessa Corte:da ciò, secondo l’assunto delle appellanti,l’impossibilità di accogliere le domande

degli originari ricorrenti, in mancanza di unadisciplina sostitutiva di quella ritenuta inco-stituzionale.Infine, con un terzo argomento, che si tradu-ce anch’esso nell’affermazione di unaimpossibilità in diritto di accoglimento delledomande degli appellanti, la difesa delleamministrazioni appellanti deduce che l’e-quiparazione invocata ed affermata dalprimo giudice “troverebbe di fronte lo sbar-ramento legislativo costituito dal nonocomma dell’art. 43 della legge 121/81, cheattribuiva al “maresciallo-maggiore-carica-speciale” dell’Arma dei Carabinieri il tratta-mento economico previsto per il personaledel sesto livello bis.Del quale nono comma, non caducato, ilgiudice dovrebbe continuare perciò a tenerconto facendone applicazione analogica. Epoiché secondo tale nono comma il tratta-mento retributivo (sesto livello-bis) da essosancito per le qualifiche inferiori del ruolodegli ispettori della Polizia di Stato era statoattribuito soltanto alla qualifiche di vertice“maresciallo maggiore carica speciale”,tutte le qualifiche inferiori a tali qualifiche divertice dovrebbero, stante la non a-brogazione del nono comma, restare equi-parate a quelle dei sovrintendenti, con ilconseguente totale rigetto delle rivendica-zioni degli appellati.Ora, dei sopra riassunti tre argomenti addot-ti dalle Amministrazioni appellanti, i secondidue, afferenti entrambi ad una sorta di pre-clusione di diritto all’accoglimento delle pre-tese degli appellati, assumono portata prio-ritaria e pregiudiziale rispetto a quellosoprariassunto per primo, in quanto, se ledue preclusioni di diritto, o anche una sol-tanto di esse, risultassero fondate, ciò assor-birebbe e renderebbe superflua l’indaginesulla possibilità di fatto di condividerel’equiparazione affermata dalla sentenzaappellata. In questo senso è necessario esa-minare innanzitutto la fondatezza delsecondo degli argomenti addotti dalleamministrazioni appellanti. Con esso la dife-sa erariale trae spunto come si è detto dallaritenuta inammissibilità del capo dell’ordi-nanza di questa Sezione con il quale erastato sollecitato dalla Corte un interventoadditivo, sostitutivo delle norme riconosciu-te incostituzionali, ed in particolare sottoli-neano l’inciso della sentenza costituzionalein cui viene “fatta salva naturalmente lapossibilità di continuare in via provvisoria ad

erogare agli interessati il trattamento eco-nomico risultante dalla tabella dichiarataillegittima fino alle determinazione conse-guenti alla presente pronuncia”.La tesi delle amministrazioni appellanti sitraduce in sostanza nell’assunto che il giudi-ce amministrativo, pure essendo stata rico-nosciuta la illegittimità costituzionale dellenorme in cui esso aveva ravvisato l’unicoostacolo per l’accoglimento delle rivendica-zioni azionate dagli originari ricorrenti, nonpotrebbe pronunciare l’accoglimento di talirivendicazioni se non dopo che le normecaducate verranno sostituite da nuovenorme ad opera del legislatore.Siffatto assunto non può essere condivisoper una ragione di fondo che si ricollega aiprincipi fondamentali del vigente ordina-mento, secondo i quali il Giudice del casoconcreto non può che emettere pronuncie diaccoglimento o di rigetto delle domande enon può mai invece accertare la fondatezzain astratto di esse dichiarando però la loroinaccoglibilità allo stato senza un futurointervento del legislatore.Se così non fosse risulterebbe del tutto va-nificato l’intero sistema di tutela costituzio-nale dei diritti in quanto, di fronte alla accla-rata violazione di essi per opera di normedichiarate incostituzionali, sarebbe sufficien-te la protrazione dell’inerzia del legislatoreper perpetuare a tempo indeterminato, esenza che nessuno strumento consenta aisingoli di sopperire a tale inerzia, la violazio-ne degli stessi diritti.L’inaccettabilità in via di principio di talesoluzione non può ritenersi intaccata dall’a-vere la Corte Costituzionale giudicato inam-missibile il capo della ordinanza di rimessio-ne con cui era stato sollecitato il suo inter-vento additivo. Mentre infatti la verificadella legittimità costituzionale delle normedenunciate costituiva funzione istituzional-mente propria ed esclusiva della CorteCostituzionale, l’auspicato intervento additi-vo rientrava nella discrezionalità della stessaCorte di cui detto Supremo Giudice delleleggi si era in numerose precedenti occasio-ni avvalso con lo strumento della sentenzamanipolativa di accoglimento, così come inaltre pur analoghe occasioni (e ne è confer-ma la varietà di soluzioni offerte dai nume-rosi precedenti richiamati nel contesto dellastessa sentenza costituzionale) aveva rite-nuto di non avvalersi, senza che nessunoabbia mai messo in dubbio la possibilità per

il giudice a quo di pronunciarsi sulla fonda-tezza delle domande di parte in base allenorme conseguenti all’intervento caducato-rio e senza necessità di attendere l’emana-zione da parte del legislatore di norme sosti-tutive, come ad esempio nella notissimavicenda giurisprudenziale conseguente allacaducazione delle norme in materia diindennità espropriative.Né vale in senso contrario l’argomento chele amministrazioni appellanti traggono dalpasso della sentenza costituzionale in cui siafferma la possibilità di “continuare in viaprovvisoria ad erogare agli interessati il trat-tamento economico risultante dalla tabelladichiarata illegittima fino alle determinazio-ni conseguenti alla presente pronuncia”.Con tale statuizione la Corte Costituzionalenon ha inteso affatto alludere a futuredeterminazioni del legislatore bensi soltan-to alle determinazioni giudiziali demandataal giudice a quo (e/o alle eventuali deter-minazioni in sede amministrativa adottabi-li da parte della stessa P.A. in sede di spon-taneo adeguamento ai principi segnatinella stessa motivazione della sentenzacostituzionale).In questo quadro, l’avere la Corte fatto e-spressamente salva la possibilità di conti-nuare in via provvisoria ad erogare agli inte-ressati il trattamento economico risultantedalla tabella dichiarata illegittima non puòassumere altro significato che quello dicontinuare ad applicare tale tabella in viasoltanto provvisoria con ciò eliminando ildubbio, in astratto profilabile per quantoassurdo, che, caduta la tabella senzal’invocato intervento additivo, l’ammini-strazione dovesse sospendere il pagamen-to di ogni retribuzione.Non certo anche quello di vincolare la tute-la dei diritti violati dalle norme giudicateincostituzionali al sopravvenire delle even-tuali future determinazioni del legislatore.Superata così la prima delle argomentazio-ni di diritto addotte dalle amministrazioniappellanti, neppure può essere condivisol’altro argomento fondato sulla rilevatasopravvivenza del comma nono dello stes-so articolo 43.Quest’ultima era norma speciale inserita,nel contesto dell’articolo 43, in una colloca-zione quasi casuale, certamente non corret-ta dal punto di vista del rigore logico inquanto precedente di molti commi la regolagenerale fissata nei comma sedicesimo e

diciassettesimo rispetto alla quale essaregola speciale si poneva come eccezione.La casuale collocazione topografica di taleregola speciale al comma nono - in cui simenzionava la posizione di vertice dei sot-tufficiali dell’Arma dei Carabinieri e delcorpo della Guardia di Finanza prima anco-ra che nel contesto dello stesso articolo,tutto rivolto a disciplinare il trattamentoeconomico del personale della Polizia diStato, il legislatore avesse introdotto laregola generale della estensione di tale trat-tamento economico alle altre armi (commasedicesimo) - eil suo corollario applicativo, poi giudicatoincostituzionale, che demandava tale esten-sione alla tabella (comma diciassettesimo),non impedisce all’interprete di individuare ilrapporto logico tra tale noma speciale e laricordata regola generale: la norma specialesi poneva appunto come eccezione allaregola generale che illegittimamente esclu-dendo dalla tabella tutte le qualifiche degliIspettori della Polizia di Stato, concedevainvece in via appunto di eccezione, alla solaposizione di vertice (“maresciallo-maggiore-carica-speciale”) il trattamento economicoprevisto per le qualifiche inferiori del ruolodegli ispettori. Concessione derogatoria edeccezionale, che non ha più ragion d’essereuna volta che la sentenza costituzionale hagiudicato illegittima la mancata inclusionenella tabella di tutte le qualifiche dellostesso ruolo degli ispettori.La sopravvivenza di tale regola specialedeve essere dunque esclusa per la interve-nuta caducazione della regola generale. Lacaducazione di quest’ultima implica infattiche l’estensione del trattamento economi-co degli appartenenti alla Polizia di Stato aisottufficiali dei Carabinieri e delle altrearmi, giudicata illegittima in quanto noncomprendente il ruolo degli ispettori deveessere compiuta tenendo conto di tutte lequalifiche di tale ruolo, laddove, se si voles-se ritenere ancora operante il citatocomma nono, si dovrebbe concludere che,equiparando esso al livello minimo deltrattamento economico degli ispettoridella Polizia di Stato soltanto la posizionedi vertice maresciallo-maggiore-carica-speciale tutti i gradi inferiori dei sottuffi-ciali dell’Arma, compreso quello immedia-tamente sottostante (‘’maresciallo-mag-giore-aiutante” senza “carica speciale”)dovrebbero restare assoggettati al

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA Nº 986 - 25 NOVEMBRE 1991 CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA Nº 986 - 25 NOVEMBRE 1991

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trattamento dei sovrintendenti restandoin tal guisa del tutto immodificata lasituazione antecedente alla pronunciacostituzionale.Tale incoerente conseguenza mostra cometra la norma speciale rimasta formalmentein vigore e la normativa risultante dallacaducazione della regola generale vi è unrapporto di assoluta incompatibilità logicaalla stregua del quale non può che conclu-dersi che anche la regola speciale, derogato-ria della regola generale caducata è statatravolta dalla caducazione di quest’ultimabenché, non esplicitamente investita dallasentenza costituzionale.Se è vero infatti che il potere di estensioned’ufficio della pronuncia caducatoria allenorme connesse a quella ritenuta incostitu-zionale attribuito alla Corte dell’art.27 dellalegge n. 57 dell’11 marzo 1953, induce laprevalente giurisprudenza a ritenere che laportata delle pronuncie di incostituzionalitànon possa in via di principio essere estesaoltre i limiti risultanti dal dispositivo dellesentenze costituzionali, non è men vero chetale limite non vale nei casi in cui la normanon esplicitamente contemplata nel disposi-tivo della pronuncia costituzionale è col-legata in modo inscindibile all’altra normadichiarata incostituzionale (in tale senso, ingiurisprudenza, Cass. penale, sez. VI, n.3650 del 21 aprile 1981; Cass. Civ., sez.Lavoro, n. 4973 del 22 marzo 1981; Cortedei Conti sez. R., 20 giugno 1985 n. 426).Tale è senza dubbio la regola specialecontenuta nel formalmente sopravvissutocomma nono dell’art. 43, la quale come si èvisto attribuiva il livello sesto bis, riservatoalla qualifica minima del ruolo degli ispetto-ri, alla sola posizione di vertice (maresciallomaggiore carica speciale) del ruolo dei sot-tufficiali dell’Arma dei Carabinieri, ed intanto aveva un qualche significato in quan-to presupponeva la regola generale cheescludeva tutti i gradi dei sottufficialidell’Arma dall’equiparazione con il ruolodegli ispettori. Caducata la quale regolagenerale, la regola speciale è rimasta per-tanto regola di impossibile applicazione edeve ritenersi perciò anch’essa caducata.Anche il secondo degli argomenti addottidalle Amministrazioni appellanti apparedunque destituito di fondamento.Verificata cosi l’infondatezza di entrambi gliargomenti addotti dalle Amministrazioniappellanti per continuare a contestare la

possibilità in punto di diritto di accoglimen-to delle domande degli appellati, resta daverificare la tesi addotta per prima dalladifesa della P.A., dell’impossibilità dellaequiparazione tra i vari gradi dei sottufficia-li dei Carabinieri e le varie qualifiche delruolo degli ispettori della Polizia di Stato.Ma a questo proposito basta considerare in-nanzitutto che:- la equiparazione è stata compiuta dalprimo Giudice sulla base di una valutazionecomparativa tra le mansioni proprie dei varigradi dei sottufficiali dei Carabinieri e lemansioni proprie delle varie qualifiche deisovrintendenti e degli ispettori di Polizia,sorretta dal principio per cui, posta la normagenerale dell’estensione del trattamentoeconomico degli appartenenti alla Polizia diStato agli appartenenti agli altri corpi dipolizia, a parità di funzioni deve cor-rispondere parità di trattamento economico,e tale principio è lo stesso che ha ispirato lapronuncia di incostituzionalità;- la verifica dell’equivalenza tra le mansioni,proprie delle varie qualifiche della Polizia diStato e quelle proprie dei vari gradi dei sot-tufficiali dei carabinieri, nei termini espressidalla pronuncia attualmente appellata, econfermati sia dall’ordinanza di questasezione n. 252 del 1991 di rimessione, siadalla stessa sentenza costituzionale 277 del1991 (punti 4 - 6), appare logicamente fon-data. D’altra parte le Amministrazioni appel-lanti, almeno sino alla precedente rimessio-ne della causa in decisione, non l’avevanoper nulla contestata sia pur in via di subor-dinata risposta alle tesi avversarie. Ed èappena il caso di rilevare che, anche nell’ul-tima fase del processo, successiva alla sen-tenza costituzionale, leAmministrazioni appellanti non hanno pro-posto, neppure in via subordinata, formule otabelle di equiparazione diverse ed alterna-tive rispetto all’equiparazione stabilita dalTAR, limitandosi ad affermare una pretesaimposssibilità di tale equiparazione permancanza di norme di legge sostitutive diquelle caducate. Ma tale affermazione nonpuò essere condivisa.In primo luogo - come parte resistente nonmanca di rilevare - essa contrasta conl’avvenuta dichiarazione di incostituzionalitàpronunciata dalla Corte Costituzionale.Infatti se dopo la caducazione della tabellanon fosse stato possibile accogliere la prete-sa al migliore trattamento, si sarebbe dovu-

to dichiarare l’irrilevanza della propostaquestione incidentale di costituzionalità.In secondo luogo non si ravvisano valide ra-gioni giuridiche per ritener ancora necessa-rio un intervento legislativo in proposito. Edinvero, tenuto presente che la regola diestensione del trattamento economico delpersonale della Polizia di Stato all’Arma deiCarabinieri è stabilita dalla legge (art. 43);che il criterio concreto di estensione si iden-tifica nel principio di corrispondenza dellefunzioni, di cui è stata riconosciuta l’intrin-seca coerenza al contenuto generale; chesono state caducate le statuizione dellatabella di equiparazione per la loro diver-genza dal criterio suddetto; deve con-cludersi che l’accertamento della corrispon-denza delle funzioni non richiede ulterioriinterventi legislativi, ma è operazione chenon esorbita dall’ambito normale dell’appli-cazione della legge.E’ quindi sufficiente perchè la regola e il suoprincipio applicativo siano tradotti in praticaattuazione - in applicazione dell’indicazionedella Corte Costituzionale - che l’Ammini-strazione (nella salvaguardia delle decorren-ze e delle connesse obbligazioni accessoriedei riconoscimenti retributivi dovuti agliappellati secondo quanto stabilito nella sen-tenza di primo grado) predisponga un attoamministrativo generale che, nell’attuare ilcomma sedicesimo dell’art. 43 cit. alla lucedei principi fissati dalla Corte Costituzionalenel caso di specie, riconosca la corrispon-denza delle funzioni connesse ai vari gradidei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri,con quelle delle qualifiche della Polizia diStato, ivi compresi ispettori di Polizia, in ade-renza alle valutazioni compiute dal T.A.R..

La sentenza appellata merita pertantoconferma, nei limiti di cui in motivazione.Le spese di giudizio possono essere com-pensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez.IV) respin-ge l’appello nei limiti in cui in motivazione.

Spese compensate.Ordina che la presente decisione sia ese-guita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, 25 novembre 1991

Nel giudizio di legittimità costituzionaledell’art. 43, comma diciassettesimo, e dellatabella C della legge 10 aprile 1981, n.121(Nuovo ordinamento dell’amministrazionedella pubblica sicurezza), come sostituitadall’art. 9 della legge 12 agosto 1982, n.569 (Disposizioni concernenti taluni ruolidel personale della polizia di Stato e modi-fiche relative ai livelli retributivi di alcunequalifiche e all’art. 79 della legge 10 apri-le 1981, n.121), nonchè della nota in calcealla tabella, promosso con ordinanzaemessa il 12 febbraio 1991 dal Consiglio diStato, sezione IV giurisdizionale, nel ricorsoproposto dal Ministero dell’interno ed altricontro Asci Gabriele ed altri, iscritta al n.252 del registro ordinanze 1991 e pubbli-cata nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica n. 16, prima serie speciale, del-l’anno 1991.

Visto l’atto di costituzione di AsciGabriele ed altri nonchè l’atto di interven-to del Presidente del Consiglio dei ministri;

· udito nell’udienza pubblica del 21 mag-gio 1991 il Giudice relatore VincenzoCaianiello;

· uditi gli avvocati Lucio V. Moscarini,Fabrizio Fabrizi e Maurizio Gargiulo perAsci Gabriele ed altri e l’avvocato delloStato Francesco Cocco per il Presidentedel Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. Nel corso del giudizio di appello perl’annullamento della sentenza n.1614 del1989 del Tribunale amministrativo regiona-le del Lazio, sez. I-bis, che aveva attribuitoad alcuni sottufficiali dell’arma dei carabi-nieri il trattamento retributivo di talunequalifiche del personale della polizia diStato (in luogo di altre), sul presuppostodello svolgimento delle medesime funzioni,il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanzaemessa il 12 febbraio 1991, partendo dalla

premessa dell’inesistenza di disposizioni dilegge sulle quali potesse fondarsi l’attribu-zione, ha sollevato questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 43, diciassettesimocomma, della legge 10 aprile 1981, n. 121(Nuovo ordinamento dell’amministrazionedella pubblica sicurezza) nonchè dell’alle-gata tabella C, come sostituita dall’art. 9della legge 12 agosto 1982, n. 569(Disposizioni concernenti taluni ruoli delpersonale della polizia di Stato e modificherelative ai livelli retributivi di alcune quali-fiche e all’art. 79 della legge 1° aprile1981, n. 121), in riferimento agli artt. 3, 36e 97 della Costituzione.

2. Il giudice rimettente, dopo aver rilevatoche le funzioni e le mansioni di istituto deisottufficiali dei carabinieri corrispondono aquelle degli ispettori della polizia di Stato(ad eccezione dei vice brigadiere chedovrebbe essere equiparato al sovrinten-dente capo), secondo le corrispondenze tra

SENTENZA N.277 - ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.277/1991DA QUESTA SENTENZA È SCATURITO IL RIORDINO DEL 1995, CON TUTTE CONSEGUENZE CHE NE SONO DERIVATE.IL RIMPIANTO È CHE ATTRAVERSO L’ART.16 DELLA LEGGE 21/1991, SI SAREBBE POTUTO CONQUISTARE,MOLTI ANNI PRIMA,IL RICOMPATTAMENTO STIPENDIALE. RIPORTIAMO IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA CHE,NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CONSULTA, NON HA PIÙ AVUTO CASI ANALOGHI.

LA CORTE COSTITUZIONALECOMPOSTA DAI SIGNORI:

PRESIDENTE Prof. Ettore GALLO,GIUDICI Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECOProf. Gabriele PESCATOREAvv. Ugo SPAGNOLIProf. Francesco Paolo CASAVOLAProf. Antonio BALDASSARREProf. Vincenzo CAIANIELLOAvv. Mauro FERRIProf. Luigi MENGONIProf. Enzo CHELIDott. Renato GRANATA

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA Nº 986 - 25 NOVEMBRE 1991 CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA Nº 277 - 3-12 GIUGNO 1991