riforma costituzionale e referendum
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La riforma costituzionaleSÌ o NO
Contenuti, criticità e punti di forza della riforma
costituzionale Renzi-Boschi in vista del referendum del
4 dicembre
Milano, 30 novembre 2016Norton Rose Fullbright LLP
Francesca Minni
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La revisione costituzionale Art. 138 Cost.
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
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Un referendum senza quorum
3Lo dice la Costituzione
•n. 15 riforme costituzionali•n. 2 referendum costituzionali•n. 3 bicamerali per riforma costituzionale
Riforma Renzi-Boschi•presentata nel 2014•Approvata al Senato il 20.1.16 con 57%•Approvata alla Camera il 12.4.16 con 57%
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Un po’ di numeri
No Sì
•Non c’è sufficiente condivisione•Non spettava al Governo proporre la revisione•Questo Parlamento non è legittimato perché il Porcellum è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale
•Il 57% di consensi è una soglia alta•Non c’è un divieto e c’è un precedente (1963)•Corte cost. sent. 1/2014: “(…)È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettoral
i (…)”
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1.Superamento del
bicameralismo paritario (cd. perfetto)
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Come funziona all’estero:Germania Bundesrat
Spagna Senado
Francia Sénat
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Da 315 a 100 circa
Non più eletti direttamente
5 nominati dal Presidente della Repubblica
+74 Consiglieri regionali
+21 Sindaci
+gli ex Presidenti della Repubblica, a vita
+gli attuali Senatori a vita
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Il nuovo Senato: funzioni• funzione legislativa solo per le leggi «bicamerali»• modifiche non vincolanti, anche per le leggi
«monocamerali»• «rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni
di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica» (nonché di raccordo con le istituzioni UE) • Esprime pareri su nomine governative.• può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.• Esprime parere sul potere sostitutivo del Governo (art.
120)
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Nuovo Senato: No e Sì• Deficit di democrazia
perché non sarà più eletto dai cittadini• Non fa risparmiare • La composizione è
“pasticciata” • Immunità • I senatori hanno due
lavori• Non fa più niente/fa
troppo• Non valorizza i territori
perché il Titolo V riduce le loro competenze
• Senatori eletti da chi? Camera Deputati eletta da tutti• Fa risparmiare• Composizione anche
per ragioni storiche• Immunità • Coordinamento e mole
minore• Niente o troppo?• Territori ascoltati
durante programmazione. Competenze già ridotte
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La Camera dei Deputati•Unica titolare rapporto di fiducia•Unica titolare funzioni di controllo sull’operato del Governo nonché la funzione di «indirizzo politico».•Potestà legislativa in via esclusiva con eccezione delle leggi «bicamerali»•Solo i deputati «rappresentano la Nazione» (cfr. artt.55 e nuovo art.67)•Lo stato di guerra è deliberato dalla sola Camera dei deputati che affida al Governo i poteri necessari•Decide in tema di bilancio (art. 81)
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Rapporti con Governo• Procedura d’urgenza con voto a data certa• Nuovi limiti a decretazione d’urgenza
Novità per le Camere• I diritti delle «minoranze» per Camera e Senato.• Statuto delle opposizioni per la Camera• dovere per deputati e senatori «di partecipare alle
sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni»
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Camera dei deputati e rapporto con Governo: No e Sì
• Perché non hanno ridotto anche il numero dei Deputati? • Senato è contropotere• Il voto a data certa non
elimina il ricorso alla fiducia• Che succede se la
Camera non decide entro 70 giorni?• Statuto delle opposizioni
in mano alla maggioranza
• Restano 630 Deputati per lasciare ampia rappresentatività • Il Senato non può essere
contropotere alla Camera• No ma la riduce• La disciplina del voto a
data certa sarà nei Regolamenti parlamentari• Statuto delle opposizioni
Regione Toscana e fair play istituzionale
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Il «nuovo» procedimento legislativo: uno, nessuno o
centomila?
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Il «nuovo» procedimento legislativo• Procedimento «monocamerale»
• Procedimento «bicamerale»• Procedimenti “speciali”: bilancio e supremacy
clause
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Nuovo art. 70 Cost.: No e Sì• È troppo complicato
rispetto al testo attuale• Problemi per capire quali
le “materie bicamerale”• L’art. 70 crea 10-12-16
procedimenti legislativi nuovi!!!• Troppe leggi bicamerali• Non è vero che si
velocizzerà il procedimento legislativo.
• l’art. 70 si adegua al nuovo bicameralismo• Non sono materie, sono
leggi specifiche• I procedimenti sono 2:
monocamerale e bicamerale.• Sono 16, meno del 5%• Il procedimento si
velocizza e migliora di qualità
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2.Modifiche al Titolo V
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Riparto della potestà legislativaIl Titolo V della riforma del 2001
NON HA FUNZIONATO
•Nuovo art. 117: competenze legislative esclusive dello Stato ed esclusive delle Regioni• clausola di «residualit໕ supremacy clause
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NuovoTitolo V: No e Sì• Si riducono le
competenze delle Regioni• La clausola di residualità
crea confusione• La supremacy clause
rafforza lo Stato• Non si toccano le Regioni
a Statuto speciale• Non è giusto eliminare le
province
• Competenze razionalizzate secondo la giurisprudenza cost.• Le regioni non sono enti a
vocazione legislativa• La supremacy clause
esiste già• Specialità limitata dalla
Corte costituzionale• Le province sono già
svuotate da legge Delrio
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3.Altre modifiche introdotte dal
ddl di riforma
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• Giudizio di legittimità della Corte costituzionale sulle leggi elettorali (incluso l’Italicum)• Modifiche alle modalità di elezione del Presidente
della Repubblica• Modifiche elezione giudici Corte costituzionale di
nomina parlamentare• Modifiche al referendum abrogativo• Introduzione nuovi referendum partecipativi e
consultivi• Modifiche all’iniziativa legislativa popolare• Soppressione del CNEL
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No Sì• Si poteva fare meglio• Bastano 6 mesi per
una nuova riforma• Sono stati modificati
troppi articoli della Costituzione•Gli argomenti
modificati sono disomogenei• Il quesito è fuorviante
•Mediazione politica•Non sono bastati 33
anni• Strutturali 12, gli altri
sono conseguenza o restyling• Il progetto di riforma è
coerente e risponde a un disegno unitario• Conforme alla legge
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Legge costituzionale e Italicum• Referendum SOLO su revisione costituzionale• La Costituzione è compatibile con qualsiasi legge
elettorale• Italicum: 54% seggi della Camera a lista vincente
(al primo turno o a ballottaggio) Governi più stabili• Le crisi di governo sono quasi sempre (eccetto
Prodi I e Prodi II) extraparlamentari e interne alla stessa maggioranza•Giudizio di legittimità su Italicum rimesso alla
Corte• Probabile cambiamento Italicum in sede
legislativa
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Come si vota
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Domenica 4 dicembre 2016 dalle 7 alle 23 presso il proprio seggio elettorale
GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE
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Contatti