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La Riforma Costituzionale (brevi cenni)

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La Riforma Costituzionale (brevi cenni)

IL NUOVO SENATO: LE FUNZIONI PRINCIPALI

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

LIMITI ALLA DECRETAZIONE DI URGENZA IN COSTITUZIONE

ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GARANZIA

GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

LA RIFORMA DEL TITOLO V

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER LE LEGGI ELETTORALI

IL NUOVO SENATO: LA COMPOSIZIONE

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

IL VOTO A DATA CERTA

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

I Deputati rappresentano la Nazione e sono eletti direttamente dal corpo

elettorale

La Camera mantiene le sue attuali funzioni:

- titolarità del rapporto fiduciario - indirizzo politico - controllo dell’operato del governo

I Deputati rappresentano la Nazione e sono eletti direttamente dal corpo

elettorale.

La Camera mantiene le sue attuali funzioni:

- titolarità del rapporto fiduciario - indirizzo politico - controllo dell’operato del governo

I Deputati rappresentano la Nazione e sono eletti direttamente dal corpo

elettorale.

I Deputati rappresentano la Nazione e sono eletti direttamente dal corpo

elettorale.

Il Senato assume nuove funzioni, in larga parte legate al suo ruolo di rappresentanza del territorio

Diventa la sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

I suoi membri sono scelti mediante elezione

indiretta.

Diventa la sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

I suoi membri sono scelti mediante elezione

indiretta.

Il Senato assume nuove funzioni, in larga parte legate al suo ruolo di rappresentanza del territorio. Non vota la fiducia al Governo.

Diventa la sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

I suoi membri sono scelti mediante elezione

indiretta.

Il Senato assume nuove funzioni, in larga parte legate al suo ruolo di rappresentanza del territorio. Non vota la fiducia al Governo.

Per i Senatori eletti non è più previsto il requisito

del compimento di quaranta anni di età

L’indennità parlamentare si mantiene solo per i membri della Camera dei Deputati.

Il trattamento economico dei senatori sarà quello spettante per la carica di rappresentanza

territoriale

IL NUOVO SENATO: LA COMPOSIZIONE

95 senatori sono eletti dai Consigli Regionali tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio.

gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto.

possono essere nominati dal Presidente della Repubblica 5 senatori (per 7 anni) tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti.

I membri

La durata del mandato dei senatori coincide con quella

del consigli regionali di elezione

Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale,

non sottoposto a scioglimento.

La durata del mandato dei Senatori coincide con quella

del Consigli Regionali di elezione.

Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale,

non sottoposto a scioglimento.

IL NUOVO SENATO: LE FUNZIONI PRINCIPALI 1

Raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

Concorso all'esercizio della funzione legislativa secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Concorso alle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti della Repubblica e l'Unione europea.

IL NUOVO SENATO: LE FUNZIONI PRINCIPALI - 2

Valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.

Concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - 1

Il procedimento legislativo diventa monocamerale: le leggi

sono approvate solo dalla Camera dei Deputati. Le eventuali proposte di modifica, stabilite dal

Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei Deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva

Il Senato nel corso dell'iter legislativo può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi

componenti, chiedere di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il ruolo del Senato

In alcuni casi il procedimento prevede delle particolarità

Procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato

Si applica solo alle leggi a tutela dell'unità giuridica e economica della Repubblica o dell'interesse nazionale.

Disegno di legge di Bilancio

Prevede il procedimento monocamerale con la differenza che l’esame del Senato avviene in via automatica, senza

bisogno della richiesta.

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - 2

Il procedimento legislativo bicamerale, con ruolo paritario delle due Camere è mantenuto solo per alcune categorie di leggi:

•leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali

•referendum popolari, altre forme di consultazione

•leggi sull’ordinamento dei Comuni e delle Città metropolitane

•leggi che riguardano formazione e l'attuazione della normativa UE

•legge elettorale del Senato

•leggi sul regionalismo differenziato

•leggi sulle procedure per il potere sostitutivo del Governo

INOLTRE Il Senato ha il potere di richiedere (a maggioranza assoluta) alla Camera dei Deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.

IL VOTO A DATA CERTA

L’introduzione del voto a data certa consente al Governo di

avere tempi definiti per i disegni di legge ritenuti

essenziali per l'attuazione del programma politico.

Come funziona Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione.

Quando non si può applicare Questa procedura è esclusa per alcune categorie di leggi tra cui: leggi ad approvazione paritaria, leggi in materia elettorale, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, leggi di bilancio.

LIMITI ALLA DECRETAZIONE DI URGENZA IN COSTITUZIONE

I limiti alla decretazione di urgenza sono attualmente previsti solo a livello di legislazione ordinaria. Con la riforma i limiti vengono costituzionalizzati.

Divieto di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non procedurali.

la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, la conversione in legge di decreti, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per l'approvazione di bilanci e consuntivi.

Divieto di decreto legge per le materie coperte da riserva di Assemblea:

I decreti- legge devono recare misure omogenee e corrispondenti al titolo; non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

La riforma prevede che il termine di efficacia dei decreti-legge sia pari a 90 giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica L’esame del Senato, per i DL monocamerali è previsto entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione devono avvenire entro 10 giorni. La trasmissione del disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

È prevista la modifica dei quorum per l'elezione del

Presidente della Repubblica

ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GARANZIA

È prevista la modifica delle modalità di elezione dei cinque

giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento

I giudici vengono eletti separatamente, tre dalla Camera dei Deputati e due dal Senato

Elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune.

È richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio; la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio.

GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Modifica dei REFERENDUM ABROGATIVI

Il quorum per il referendum abrogativo quando la richiesta viene da 800.000 elettori sarà pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera.

Nel caso di richiesta da un numero di elettori tra 500.000 e 800.000 resta fermo il quorum attuale, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto.

Introduzione di REFERENDUM PROPOSITIVI

Sono introdotti i referendum propositivi e di indirizzo, nonché altre forme di consultazione, la cui disciplina è rinviata ad una apposita legge costituzionale.

Modifiche all’iniziativa LEGISLATIVA POPOLARE

E’ elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme per presentare un progetto di legge da parte del corpo elettorale. Si introduce anche il principio che ne devono essere garantiti tempi per l'esame e la deliberazione finale

LA RIFORMA DEL TITOLO V - 1

Soppressione del riferimento costituzionale alle PROVINCE

Soppressione della competenza CONCORRENTE (Stato – Regioni)

L’elenco delle materie di competenza esclusiva statale è stato profondamente modificato, con l’attribuzione di nuovi ambiti.

Redistribuzione delle materie tra competenza ESCLUSIVA statale e regionale

Questa clausola consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale.

Introduzione di una clausola di SUPREMAZIA

Per il Titolo V della Costituzione, dedicato alle autonomie locali, sono previste una serie di modifiche

LA RIFORMA DEL TITOLO V - 2

Parallelismo tra competenze legislative e regolamentari

Parallelismo tra funzioni e risorse per gli enti territoriali

Il potere regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative

Potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome

In questo caso, perché il governo si possa attivare, è richiesto il parere preventivo del Senato della Repubblica, che deve essere dato entro quindici giorni.

Limite alle retribuzioni dei componenti degli organi regionali

Le risorse di cui dispongono gli enti territoriali assicurano il finanziamento integrale delle funzioni loro attribuite

Una legge statale di tipo bicamerale dovrà trovare un limite alle retribuzioni dei membri degli organi elettivi regionali, in modo che non siano superiori a quelli dei sindaci dei comuni capoluogo di regione.

LA RIFORMA DEL TITOLO V - 3

Ruolo del Senato della Repubblica in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale

Regionalismo differenziato

Viene ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie. presupposto necessario per le forme particolari di autonomia è che la regione risulti in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

Soppressione del CNEL (art. 99 – Titolo III)

Il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica.

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER LE LEGGI ELETTORALI

Per le leggi elettorali della Camera e del Senato è prevista la possibilità di ricorso preventivo davanti alla Corte Costituzionale

Il ricorso può essere presentato entro 10 giorni dall’approvazione, da parte di un terzo dei componenti del Senato o un quarto dei componenti della Camera.

La Corte Costituzionale si pronuncia entro 30 giorni e, fino ad allora, resta sospesa la promulgazione della legge.

In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale la legge non può essere promulgata