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CAMERA CIVILE DI VARESE RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE a tutto il 28/2/2006 in vigore dal 1/3/2006 A) DELLE PARTI E DEI DIFENSORI (Libro I , Titolo III) Art. 92 novellato dalla L.263/05 “Condanna alle spese per singoli atti” Il giudice in caso di soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione , può compensare, per l’intero o parzialmente, le spese tra le parti. B) DEGLI ATTI PROCESSUALI (Libro I, Titolo VI) Art. 133 novellato dalla L.80/05 Pubblicazione e comunicazione delle sentenze” Art. 134 “Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza” Art. 136 L. 263/05 “Comunicazioni” Art. 170 “Notificazioni e Comunicazioni nel corso del Procedimento” Art. 176 L. 80/05 “Forma dei provvedimenti” Art. 183 L.263/05 “Prima comparizione parti e trattazione della Causa” Art. 250 L. 80/05 “Intimazione ai testimoni” Gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria, le ordinanze del giudice emesse fuori udienza, le notificazioni e le comunicazioni al procuratore in corso di causa, l’intimazione ai testi possono essere fatte anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore deve indicare nel primo scritto difensivo il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni. L’intimazione ai testi può essere fatta dal difensore anche a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo fax o posta elettronica. Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni Art. 145 novellato dalla L.263/05 “Notificazioni alle persone giuridiche” La notifica alle persone giuridiche, alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati possono essere eseguite ex artt.138, 139 e 141 cpc, e, in caso di impossibilità ex artt.140 e 143 cpc., alla persona fisica che rappresenta l’ente se nell’atto da notificare è indicata la qualità e risultano specificati residenza 1

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CAMERA CIVILE DI VARESE

RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE a tutto il 28/2/2006 in vigore dal 1/3/2006

A) DELLE PARTI E DEI DIFENSORI (Libro I , Titolo III) Art. 92 novellato dalla L.263/05 “Condanna alle spese per singoli atti” Il giudice in caso di soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente

indicati in motivazione, può compensare, per l’intero o parzialmente, le spese tra le parti.

B) DEGLI ATTI PROCESSUALI (Libro I, Titolo VI) Art. 133 novellato dalla L.80/05 “Pubblicazione e comunicazione delle sentenze” Art. 134 “ “ “Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza” Art. 136 “ L. 263/05 “Comunicazioni” Art. 170 “ “ “Notificazioni e Comunicazioni nel corso del Procedimento” Art. 176 “ L. 80/05 “Forma dei provvedimenti” Art. 183 “ L.263/05 “Prima comparizione parti e trattazione della Causa” Art. 250 “ L. 80/05 “Intimazione ai testimoni” Gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria, le ordinanze del giudice emesse fuori udienza, le notificazioni e le comunicazioni al procuratore in corso di causa, l’intimazione ai testi possono essere fatte anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore deve indicare nel primo scritto difensivo il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni. L’intimazione ai testi può essere fatta dal difensore anche a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo fax o posta elettronica. Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni Art. 145 novellato dalla L.263/05 “Notificazioni alle persone giuridiche” La notifica alle persone giuridiche, alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati possono essere eseguite ex artt.138, 139 e 141 cpc, e, in caso di impossibilità ex artt.140 e 143 cpc., alla persona fisica che rappresenta l’ente se nell’atto da notificare è indicata la qualità e risultano specificati residenza

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domicilio e dimora abituale Art.147 “ “ “Tempo delle notificazioni” Le notifiche possono essere eseguite solo tra le 7 e le 21. Art. 149 “ L.28/12/05 n.263 “Notificazione a mezzo del servizio postale” Per il soggetto notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all’Uff.Giud., per il destinatario dal momento che ha legale conoscenza dell’atto. Art. 155 “ “ “Computo dei termini” Il giorno di sabato è considerato festivo solo per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza . E’ ammessa la proroga al giorno seguente non festivo nel solo caso di termini per il compimento di tali atti processuali svolti fuori udienza che scadono di sabato. C) DEL PROCESSO DI COGNIZIONE (Libro II ) Titolo I Del procedimento davanti al Tribunale Capo I Dell’introduzione della causa Art. 163 bis novellato dalla L.263/05 “Termini per comparire” Tra il giorno della notifica della citazione e quello fissato per l’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni se effettuata in Italia e di 150 giorni se all’estero. Art. 164 “ “ L.80/05 “Nullità della citazione” Nel caso di integrazione della domanda il Giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 183 cpc (udienza di prima comparizione parti e trattazione della causa) e si applica l’art.167 cpc (proposizione da parte del convenuto, a pena di decadenza delle domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio). Art. 167 “ “ “ “Comparsa di risposta” Il convenuto in comparsa di risposta, a pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Art. 170 “ “ “ “Notificazioni e Comunicazioni nel corso del

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Procedimento” Vedi sub B.1 Avvisi e Comunicazioni. Capo II Dell’istruzione della causa Art. 176 “ “ “ “Forma dei provvedimenti” Vedi sub B.1 Avvisi e Comunicazioni Art. 180 “ “ “ “Forma di trattazione” La trattazione è orale e si redige processo verbale Art. 183 “ “ L.263/05 “Prima comparizione delle parti e trattazione della causa” Il Giudice verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio, richiede i chiarimenti necessari e l’attore può proporre le domande e le eccezioni conseguenti a quelle proposte dal convenuto. Se richiesto il Giudice concede alle parti i seguenti termini: a) 30 gg per il deposito di memorie limitate alle precisazioni, modificazioni delle domande, delle eccezioni e conclusioni già proposte; b) altri 30 gg per replica e perl’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; c) ulteriori 20 gg per le sole indicazioni di prova contraria. Salva l’applicazione dell’art.187 cpc (rimessione della causa al Collegio perché matura per la decisione) se nella stessa udienza il G.I. ritiene rilevanti e ammissibili i mezzi istruttori dedotti fissa già l’ud. ex art.184 per l’assunzione, altrimenti si riserva di emettere ordinanza entro 30 gg. In detta ordinanza fissa l’udienza ex art.184 e se ritiene di dover disporre d’ufficio mezzi di prova contestualmente assegna termini perentori alle parti per dedurre e

replicare, riservandosi di provvedere. Nella stessa ordinanza il G. può disporre il libero interrogatorio delle parti..

Art. 184 “ “ “ “Udienza di assunzione dei mezzi di prova” In detta udienza il G. procede all’assunzione dei mezzi istruttori ammessi alla precedente udienza o con l’ordinanza. Art. 185 “ “ “ “Tentativo di conciliazione” La comparizione personale delle parti è fissata dal Giudice in caso di richiesta congiunta delle parti per interrogarle liberamente e tentare la conciliazione.

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Il processo verbale dell’eventuale convenzione conclusa a seguito della conciliazione costituisce titolo esecutivo. Art. 186 bis “ “ “ “Ordinanza per il pagamento di somme Non contestate” Se l’istanza per pagamento somme non contestate è proposta fuori udienza, il G. dispone la comparizione delle parti con termine per la notifica. Art. 186 ter “ “ “ “Istanza di ingiunzione” Sull’istanza vale quanto detto sub 186 bis. L’ordinanza di ingiunzione è revocabile ex artt.177 e 178, I comma cpc. e se il processo si estingue acquista efficacia esecutiva ex art.653, I comma, cpc. Se la parte contro cui è pronunciata è contumace , l’ordinanza deve contenere l’avvertimento che se non si costrituisce nei 20 gg dalla notifica diverrà esecutiva ex art.647 cpc. Art. 186 quater “ “ “ “Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione” L’eventuale ordinanza di pagamento somme ovvero di consegna o rilascio di beni è titolo esecutivo ed è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. La stessa ordinanza acquista l’efficacia di sentenza impugnabile se l’intimato con ricorso depositato in cancelleria entro 30 gg dall’ud. in cui è stata pronunciata o dalla comunicazione non chiede che sia pronunciata la sentenza. Art. 187 “ “ “ “Provvedimenti del giudice istruttore” Se il Collegio rimette la causa in istruttoria ex art. 279, II

comma n.4 (decide questioni di giurisdizione, competenza, pregiudiziali o preliminari di marito ma non definisce il

giudizio), il G.I. alla I udienza, su istanza di parte, assegna (se non già concessi) i termini di cui all’art.183, VIII comma, cpc (per il deposito delle memorie istruttorie e di replica resesi necessarie a seguito della ordinanza di ammissione d’ufficio di mezzi di prova). Art. 250 “ “ “ “Intimazione ai testimoni” Sulla possibilità di intimare i testi a mezzo Fax o posta elettronica, vedi sub B.1. Si ricorda che in questo caso il difensore deve depositare in Cancelleria copia dell’atto inviato attestandone la conformità allo originale e l’avviso di ricevimento.

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Art. 255 “ “ “ “Mancata comparizione dei testimoni” Se il teste non si presenta il G. con ordinanza può ordinare una nuova intimazione ovvero disporre l’accompagnamento in udienza. Nella stessa ordinanza il G. può condannare il teste ad una pena pecuniaria da 100 a 1.000 euro se non compare senza giustificato motivo Art. 256 “ “ “ “Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza” In caso di rifiuto a testimoniare o reticenza a deporre senza giustificato motivo, il G.I denuncia il teste al P.M. trasmettendo copia del processo verbale. Art. 269 “ “ “ “Chiamata di un terzo in causa” Nell’ipotesi di chiamata in causa del terzo per interesse dell’attore restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il G.I nell’udienza di comparizione del terzo fissa gli eventuali termini di cui all’art.183, VI comma, cpc (30 gg per il deposito di memorie per precisazione o modificazioni domande, eccezioni e conclusioni già proposte; altri 30 gg per replicare e perl’indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali; ulteriori 20 gg per indicazioni di prova contraria). Capo III Della decisione della causa Art. 283 “ “ “ “Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in Appello” La sospensione con o senza cauzione dell’esecutorietà della sentenza di I grado da parte del Giudice d’appello è espressamente condizionata alla sussistenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti Art. 293 “ “ “ “Costituzione del contumace” La parte dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino alla udienza di precisazione delle conclusioni. D) DEL PROCESSO DI ESECUZIONE (Libro III, Titolo I) Art. 474 come novellato dalla L. 263/05 “Titolo esecutivo” e L.24/2/06 n.52 Tra i titoli esecutivi necessari per iniziare l’esecuzione forzata

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sono state introdotte le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro, le cambiali e gli atri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. Il precetto deve contenere la trascrizione integrale ex art.480,II comma, cpc delle scritture private autenticate. Dette scritture non sono titoli esecutivi per l’esecuzione forzata per consegna o rilascio. Art. 476 “ “ L. 80/05 “Altre copie in forma esecutiva” Il Cancelliere , il Notaio o altro pubblico Ufficiale che rilascia senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte senza preventivo ricorso al Capo dell’Ufficio o al Presidente del Tribunale è condannato a pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Art. 479 “ “ “ “ “Notificazione del titolo esecutivo e del precetto” La notifica del titolo esecutivo va fatta alla parte Personalmente ex artt.137 e segg cpc. Titolo II Dell’espropriazione forzata Capo I Dell’espropriazione forzata in generale Art. 490 “ “ “ “ “Pubblicità degli avvisi” In caso di espropriazione di immobili o beni mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00.= l’ordinanza, l’avviso e la perizia redatta ex art.173 bis disp.att.cpc, deve essere inserito in appositi siti internet per almeno 45 gg prima del termine per la presentazione delle offerte o della data di incanto. Entro lo stesso termine il giudice dispone che l’avviso sia inserito sui quotidiani di informazione locali o nazionali o divulgato con forme di pubblicità commerciale. Sezione II Del pignoramento Art. 492 “ “ L. 263/05 “Forma del pignoramento” Il pignoramento deve contenere: 1) l’invito al debitore di effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario ove ha sede il G. della esecuzione, pena notifica dei successivi atti in cancelleria; 2) l’avvertimento della possibilità di sostituzione ex art.495 cpc delle cose o dei crediti pignorati con una somma di danaro pari al capitale dovuto al creditore pignorante e intervenuti, interessi, spese, oltre alle spese di esecuzione, previo deposito in Cancelleria

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della relativa istanza e di una somma pari a 1/5 del dovuto anche agli intervenuti prima che sia disposta la vendita e l’assegnazione.

Se i beni pignorati sono insufficienti l’Uff. Giud. invita il ebitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano o le generalità dei terzi debitori. In caso di pignoramento di crediti o cose mobili in possesso

di terzi, il pignoramento si perfeziona per il debitore all’atto delle sue dichiarazioni a verbale e sua nomina a custode della somma o della cosa anche agli effettti dell’art.388 , IV comma ,C.P. (mancata esecuzione dolosa di un provv.to del G.) quando il terzo, prima che gli sia notificato il p.p.t. di cui all’art.543 cpc effettua pagamento o restituisce il bene. Se per l’intervento di altri creditori il compendio pignorato risulta insufficiente il procedente può chiedere all’Uff.Giud. di estendere il pignoramento ad altri beni del

debitore utilmente pignorabili ex art.499, IV comma, cpc. Se il debitore è un imprenditore commerciale l’Uff.Giud. previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, lo invita a indicare ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato o un notaio per l’esame. Quest’ultimi possono chiedere informazioni agli uffici finanziari sulla contabilità risultante nelle dichiarazioni

fiscali del debitore occorrendo anche con l’aiuto dell’Uff Giud. e trasmettono copia della relazione di verifica al creditore istante e all’Uff.Giud. che liquida competenze e

spese. In caso di insufficienza o impossibilità ad individuare beni utilmente pignorabili, l’Uff.Giud. ad istanza del procedente rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe Tributaria e altre banche dati pubbliche in ogni caso ha facoltà se necessario di farsi assistere dalla forza pubblica.

Art.495 “ “ L. 80/05 “Conversione del pignoramento” Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento nei modi di cui all’art.492, III comma, cpc prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione ex artt.530, 552 e 569 cpc. Il G.E. provvede con ordinanza non oltre 30 gg dal deposito dell’ist.di conversione. Se sono pignorati beni immobili e ricorrono giustificati motivi, il G.E. può disporre una rateizzazione mensile al

massimo di 18 mesi oltre interessi convenzionali o, se non pattuiti, al tasso legale. In caso di mancato pagamento di una sola rata o di ritardo di 15 gg nel versamento, il G.E. su richiesta del procedente o intervenuto disponesubito la vendita.. L’ist.di conversione può essere avanzata una sola volta, pena inammissibilità.

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Sezione III Dell’intervento dei creditori Art. 499 “ “ “ “ “Intervento” Oltre ai creditori muniti di titolo esecutivo, possono intervenire con ricorso depositato prima dell’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione e notificato al debitore nei 10 giorni successivi i al deposito, anche quelli che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro su beni pignorati o vantavano un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri o erano titolari di somme risultanti da estratto conto notarile delle scritture contabili ex art.2214 c.c. da allegare al ricorso. Il creditore pignorante con atto notificato all’ud.di vendita o di assegnazione può indicare ai chirografari tempestivamente intervenuti l’esistenza di altri beni pignorabili invitandoli entro il termine di 30 gg ad estendere il pignoramento o, se privi di titolo, ad anticipare le spese per l’estensione.

In caso di mancata estensione senza giustificato motivo il creditore pignorante ha diritto di essere preferito in sede di distribuzione.

Con l’ordinanza con cui dispone la vendita ol’assegnazione il G.E. fissa l’udienza di comparizione parti (debitore e cred. privi di titolo) Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di 60 giorni. Se il debitore non compare s’intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi senza titolo esecutivo. Se il debitore comparendo disconosce alcuni crediti degli intervenuti, questi su istanza , hanno il diritto all’accantonamento ex art. 510, 3°comma, cpc e

semprechè dimostrino di aver proposto entro 30 gg dall’udienza l’azione per munirsi di titolo esecutivo.

Art. 500 “ “ “ “Effetti dell’intervento” L’intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione dei beni pignorati e provocare i singoli atti. Sezione V Della distribuzione della somma ricavata Art.510 “ “ “ “Distribuzione della somma ricavata” Se il debitore ha disconosciuto somme che spetterebbero a creditori intervenuti senza titolo esecutivo ai sensi dell’art.

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499 cpc il G.E. procede all’accantonamento per il tempo necessario e comunque per non più di 3 anni. Dopo tale periodo fissa l’udienza di comparizione del debitore, del c.procedente e degli intervenuti è procede alla distribuzione tenendo conto dei creditori intervenuti che nel frattempo si sono muniti del titolo esecutivo. La comparizione può essere fissata anche prima di detto periodo su istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbono munirsi di titolo. L’eventuale residuo dopo l’ulteriore distribuzione è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione. Art. 512 “ “ L.80/05 “Risoluzione delle controversie” Su eventuali controversie il G.E sentite le parti può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione e provvede con ordinanza impugnabile ex art.617, II comma, cpc (ricorso al G.E. nel termine perentorio di 20 gg dal primo atto di esecuzione se riguarda il titolo esecutico o il precetto, oppure dal giorno in cui furono compiuti isingoli atti). Capo II Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore Sezione I Del pignoramento Art. 514 novellato dalla L.24/2/06 n.52 “Cose mobili assolutamente impignorabili” in G.U. 28/2/86 E’ stato abrogato il n.4 che prevedeva la impignorabilità degli strumenti, oggetti, e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore. Art. 515 “ “ “ “Cose mobili relativamente impignorabili” Gli oggetti di cui all’art.514 n.4 abrogato possono essere pignorati nei limiti di 1/5 quando il presumibile valore di realizzo deglialtri beni non è sufficiente. Il limite di 1/5 non si applica se debitore è una Società e comunque se nell’attività del debitore risulta una prevalenza di capitale investitosul lavoro. Art. 517 “ “ “ “Scelta delle cose da pignorare” I beni da pignorare debbono essere di facile e pronta liquidazione nel limite del presumibile valore di realizzo pari all’importo precettato aumentato della metà. Da preferire, danaro, preziosi, titoli di credito. Art. 518 “ “ “ “Forma del pignoramento” L’Uff.Giud. redige processo verbale allegando ove possibile documentazione fotografica o nastro di registrazione

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audiovisiva e determina il presunibile valore di realizzo dei beni con l’aiuto di un esperto, se ritenuto utile, o su richiesta del creditore. Se il compendio è complesso può completare l’individuazione dei beni entro 30 gg dal primo accesso.

Il G.E. liquida le spese e il compenso del perito L’Uff.Giud. deposita verbale, titolo e precetto entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni e trasmette copia del verbale al creditore e al debitore che ne fanno richiesta a mezzo posta, fax o posta elettronica.

Quando il presumibile valore di realizzo del compendio appare insufficiente, il G.E. su istanza del creditore ordina l’integrazione del pignoramento e, se necessario, nomina un perito.

Art. 520 “ “ “ “Custodia dei beni pignorati” Denaro, titoli di credito e preziosi sono consegnati dall’Uff.Giud. al Cancelliere del Tribunale che deposita il danaro nella forma dei depositi giudiziari. Titoli e Preziosi nei modi stabiliti dal G.E. Gli altri beni, su richiesta del

creditore, l’Uff.Giud. li trasporta presso un pubblico deposito o li affida a un custode diverso dal debitore. In caso urgente agli Istituti autorizzati ex art.159 Disp.Att.

Art. 521 “ “ “ “Nomina e Obblighi del custode” Depositata l’istanza di vendita il G.E. dispone la sostituzione del custode e nomina l’Ist.Vend.Giud. che entro 30 gg provvede al trasporto delle cose pignorate, previa comunicazione della data e ora di accesso, presso la propria sede. Se i beni non sono facilmente trasportabili l’Ist.chiede l’autorizzazione alla custodia in loco. Art.524 novellato dalla L.80/05 “Pignoramento successivo” Il processo verbale di un pignoramento successivo è depositato in Cancelleria ed inserito nel fascicolo formato in base al primo se il pignoramento successivo è compiuto prima dell’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione ex art.525, I comma, cpc, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita di beni il cui valore non superi i 20.000,00 euro ex art. 525,II comma, cpc. Sezione II Dell’intervento dei creditori Art. 525 “ “ “ “Condizione e tempo dell’intervento” Gli interventi non possono aver luogo non oltre la prima ud. fissata perl’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione.

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Se il valore dei beni non supera i 20.000,00 euro l’intervento deve aver luogo non oltre la data di presentazione del l’istanza di assegnazione o di vendita ex art.529 cpc Art. 526 “ “ “ “Facoltà dei creditori intervenuti” I creditori intervenuti ex art.525 cpc partecipano all’espropriazione e, se muniti di titolo, provocarne i singoli atti. Art. 527 “ “ “ abrogato Art. 528 “ “ “ “Intervento tardivo” I creditori chirografari intervenuti dopo l’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione ex art.525 cpc ma prima del provv.to di distribuzione concorrono sulla somma residua dopo il soddisfacimento del pignorante, dei privilegiati e degli intervenuti tempestivi. Sezione III Dell’assegnazione e della vendita Art.530 “ “ “ “Provvedimento per l’assegnazione o per L’autorizzazione della vendita” Se il valore dei beni non supera i 20.000,00 e non ci sono intervenuti fino alla presentazione dell’istanza di autorizzazione alla vendita o di assegnazione, il G.E. provvede con decreto per l’assegnazione o la vendita. Art.532 “ “ “ “Vendita a mezzo di commissionario” Se il G.E. dispone la vendita senza incanto i beni devono essere affidati all’I.V.G. ovvero con provvedimento motivato ad un commissionario specializzato. Il G.E. sentito, occorrendo, un perito fissa il prezzo minimo di vendita e l’importo globale entro il quale deve essere eseguita la vendita imponendo, se necessario, una cauzione al Commissionario. Art. 534 bis “ “ L. 263/05 “Delega delle operazioni di vendita” Il G.E. con l’ordinanza di assegnazione ex art.530 cpc può delegare all’I.V.G. o un Notaio, un avvocato o un commercialista il compimento delle operazioni di vendita con o senza incanro dei mobili iscritti nei pubblici registri ex art.591 bis in quanto compatibili. Art. 534 ter “ “ “ “Ricorso al G.E.”

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Il professionista può rivolgersi al G.E in caso di difficoltà che provede con decreto reclamabile dagli interessati con ricorso ed il G.E. provvede con ordinanza, sospendendo se necessario le operazioni di vendita. Art. 538 “ L. 52/06 “Nuovo incanto” Se il bene posto all’incanto rimane invenduto si fissa un nuovo incanto al prezzo ribassato di 1/5. Capo III Dell’espropriazione presso terzi Sezione I Del pignoramento e dell’intervento Art. 543 “ “ “ “Forma del pignoramento” L’atto di pignoramento presso terzi deve contenere la citazione del terzo e del debitore a comparire avanti al giudice del luogo di residenza del terzo affinchè faccia la dichiarazione ex art.547 cpc (all’udienza o nei casi previsti a mezzo racc.a.r. inviata al creditore procedente, di persona o a mezzo di procuratore speciale o di difensore, perchè specifichi di quali cose o somme è debitore o si trovi in possesso e quando deve eseguire il pagamento o la consegna) e il debitore sia presente, con invito al terzo a comparire se il pignoramento cade su crediti impignorabili ex art.545 terzo e quarto comma (stipendi, salari nella misura stabilita dal G.E. o dal Presidente o nella misura di 1/5 per tributi a Staro, regione o comuni e per ogni altro credito) e negli altri casi a comunicare al creditore procedente la dichiarazione ex art.547 entro 10 gg a mezzo raccomandata a.r. Art. 546 “ L. 80/05 “Obblighi del terzo” Il terzo è custode, soggetto agli obblighi di legge, dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento ex art. 543 nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà. Il debitore soggetto a più p.p.t. può chiedere con istanza a) la riduzione proporzionale dei singoli pign. ex art. 496 b) la dichiarazione di inefficacia di alcuni. Il G.E. provvede, sentite le parti, entro 20 gg dall’istanza. Art. 547 “ L.52/06 “Dichiarazione di terzo” Il terzo all’udienza, o nei casi previsti a mezzo racc.a.r. inviata al creditore procedente, deve dichiarare di persona o a mezzo di procuratore speciale o di difensore, di quali cose o somme è debitore o si trovi in possesso e quando deve eseguire il pagamento o la consegna.

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Capo IV Dell’espropriazione immobiliare Sezione I Del pignoramento Art. 557 “ L.80/05 “Deposito dell’atto di pignoramento” Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo ed il precetto entro 10 gg dal pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal Conservatore. Art. 559 “ L.263/05 “Custodia dei beni pignorati” Normalmente il debitore è nominato custode dei beni pignorati, salvo che il c.pignorante o intervenuto non faccia istanza al G.E. per la nomina di persona diversa. In ogni caso il G.E. provvede a nominare persona diversa quando l’immobile non è occupato dal debitore. Se il custode contravviene ai suoi obblighi il G.E. lo sostituisce. Il G.E. con l’ordinanza di autorizzazione alla vendita o di delega delle relative operazioni, dispone con ordinanza non impugnabile che custode sia la persona incaricata delle operazioni o l’I.V.G. incaricato per la vendita all’incanto (art.534,I comma). Art. 560 “ “ “ “Modo della custodia” Il G.E. quando non ritiene di autorizzare il debitore o revoca la precedente autorizzazione allo stesso concessa di abitare l’immobile pignorato ne dispone la liberazione con provvedimento non impugnabile. Lo stesso dispone quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile. Il provvedimento è titolo esecutivo per il rilascio da eseguirsi anche dopo il decreto di trasferimento a favore dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, salvo che quest’ultimo non esenti il custode incaricato dell’esecuzione. Il G.E. con l’ordinanza di vendita ex art.569,III comma, fissa le modalità con cui il custode deve far visionare i beni agli interessati all’acquisto. Il cusode , su autorizzazione del G.E. provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato e agisce per la conservazione dello stesso. Art. 561 “ “ L.80/05 “Pignoramento successivo” L’atto di pignoramento successivo al primo (con tutti i documenti) è depositato in Cancelleria e inserito nel fascicolo del primo se il pignoramento successivo è compiuto anteriormente alla prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita ex art.564. Altrimenti si

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applica l’ultimo comma dell’art.524 (effetti di intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento). Sezione II Dell’intervento dei creditori Art.563 “ “ “ “ “Condizioni e tempo dell’intervento” Abrogato Art. 564 “ “ “ “ “Facoltà dei creditori intervenuti” I creditori intervenuti prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita, partecipano alla espropriazione e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocare i singoli atti. Art. 565 “ “ “ “ “Intervento tardivo” I creditori chirografari intervenuti oltre l’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita ex art.564 ma prima dell’udienza fissata per la formazione del progetto di distribuzione ex art. 596 concorrono alla distribuzione della residua somma ricavata dopo il soddisfacimento del c.pignorante e dei precedenti intervenuti. Art. 566 “ “ “ “ “Intervento dei creditori iscritti e privilegiati” I creditori iscritti e privilegiati intervenuti oltre l’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita ex art.564 ma prima dell’udienza fissata per la formazione del progetto di distribuzione ex art. 596 concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti di espropriazione. Sezione III Della vendita e dell’assegnazione § 1 Disposizioni generali Art. 567 “ “ L.263/05 Istanza di vendita” Il creditore che richiede la vendita con ricorso deve allegare entro 120 gg dal deposito del ricorso (prorogabile una sola volta per altri 120 gg su istanza dei creditori o dell’esecutato) a) estratto del catasto b) certificati ventennali delle iscrizioni e trascrizioni; documentazione sostituibile da certificato notarile attestante le risultanze delle visure ipocatastali. Il G.E. può assegnare al creditore un termine di 120 gg

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se ritiene che debba completare la documentazione. Se non ottempera nei termini assegnati il G.E. dichiara con ordinanza l’inefficacia del pignoramento dell’immobile privo della prescritta documentazione e contestualmente dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento e dichiara estinta la procedura esecutiva se non ci sono altri immobili. Art. 569 “ “ “ “ “Provvedimento per l’autorizzazione della vendita” Il G.E. entro 30 gg dal deposito dell’istanza di vendita e dei relativi documenti nomina l’esperto e fissa l’ud.di comparizione parti e dei creditori che hanno diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ex art.498 e non sono intervenuti e per il giuramento dell’esperto. Se non ci sono opposizioni il G.E. con ordinanza: 1) stabilisce le modalità del deposito della cauzione 2) dispone la vendita con termine tra 90 e 120 gg per eventuali offerte ex art.571 (che, pena l’inefficacia, non deve essere inferiore al prezzo determinato ex art.568 o se non viene prestata cauzione pari almeno al 10% del prezzo proposto) e 3) fissa al giorno successivo alla scadenza del termine (90/120 gg) l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara fra gli offerenti (se vi sono più offerte, invita gli offerenti a una gara sulla offerta più alta ex art.573) e 4) provvede ai sensi dell’art.576 cpc a) se non ci sono state offerte nel termine stabilito o b) se le offerte risultano inefficaci ex art.571 cpc o c) se si verifica che l’offerta pur superando di 1/4 il valore dell’immobile ritiene nonostante il dissenso di un creditore l’offerta non migliorabile (art.572.III comma,cpc) ovvero d) se la vendita senza incanto non ha luogo per qualsiasi altra ragione e 5) fissa il termine entro il quale il creditore richiedente la vendita o altro autorizzato deve notificare l’ordinanza ai creditori iscritti ex art.498 e non comparsi Il G.E. può delegare, sentite le parti, le operazioni di vendita ad un Notaio, o ad un avvocato o ad un commercialista iscritti negli elenchi di cui all’art.179 ter disp.att.cpc come previsto dall’art.591 bis. § 2. Vendita senza incanto Art. 570 “ “ L.263/05 “Avviso della vendita” Il Cancelliere ex art.490 dà pubblico avviso dell’ordine di vendita indicando a) gli estremi previsti dall’art.555 cpc (estremi dell’immobile risultante dal pignoramento e della nota di trascrizione); b) il valore dell’immobile

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determinato ex art.568; c) il sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima; d) nome e recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore (salvo rivolgersi in Cancelleria per ulteriori dettagli). Art. 571 “ “ “ “ “Offerte di acquisto” L’offerta è inefficace se: 1) non pervine nel termine di 90/120 gg dall’ordinanza di vendita ex art.569, III comma cpc 2) inferiore al prezzo determinato ex art.568 3) cauzione non supera il decimo del prezzo proposto. L’offerta è irrevocabile salvo che: 1) il G.E. ordini l’incanto; 2) non sia stata accolta dopo 120 gg dalla presentazione. All’esterno della busta contenente l’offerta depositata deve essere annotato a cura del Cancelliere a) il nome del depositante del G.E. o del professionista delegato ex art.591 bis b) la data dell’udienza per l’esame delle offerte All’interno la busta deve contenere l’assegno circolare della cauzione se stabilita dal G.E. Art. 572 “ “ “ “ Deliberazione sull’offerta” L’offerta deve essere accolta se il prezzo offerto è superiore di 1/5 al valore dell’immobile determinato ex art.568 cpc. Se è inferiore al valore ex art.568 e c’è dissenso da parte del procedente o il G.E. ritiene il prezzo migliorabile con l’incanto non si fa luogo alla vendita e si procederà con termini, modalità e condizioni fissati nella ordinanza per l’autorizzazione alla vendita ex art.569 cpc. Art.573 “ “ L.80/05 “Gara degli offerenti” Se vi sono più offerte, invita gli offerenti a una gara sulla offerta più alta . In mancanza di adesioni il G.E. può disporre la vendita a favore del maggiore offerente o ordinare l’incanto. Art. 575 “ “ “ “ “Termine delle offerte senza incanto” Abrogato § 3 Vendita con incanto Art. 576 “ “ “ “ “Contenuto del provvedimento che dispone la vendita”

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Il G.E. quando ordina l’incanto, occorrendo sentito un esperto, stabilisce tra l’altro l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta ed il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti (sub n.5) Art. 580 “ “ “ “ “Prestazione della cauzione” Se l’offerente non è aggiudicatario la cauzione gli viene subito restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che non sia presente, anche a mezzo di procuratore,. In tal caso gli viene restituita nella misura ridotta dei 9/10 dell’intero ed il residuo trattenuto come somma riveniente dall’esecuzione. Art. 584 “ “ “ L.263/05 “Offerte dopo l’incanto” Dopo l’incanto si possono effettuare offerte depositate in Cancelleria nei 10 gg successivi, ma il prezzo deve superare di 1/5 quello raggiunto nell’incanto e con una cauzione doppia a quella versata ex art.580 (almeno 2/10 del prezzo base d’asta). Della gara si dà pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario con termine perentorio di 10 gg per ulteriori offerte alla quale possono partecipare gli offerenti in aumento e lo stesso aggiudicatario ed i precedenti offerenti che abbiano aumentato a 2/10 la cauzione. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa l’aggiudicazione diviene definitiva e il G.E., se non c’è un giustificato motivo, pronuncia la perdita della cauzione (2/10 del prezzo base d’asta). Art. 585 “ “ L.80/05 “Versamento del prezzo” L’aggiudicatario deve consegnare al Cancelliere la documentazione attestante l’avvenuto versamento e se l’aggiudicatario è un creditore ipotecario o se è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca il G.E. lo autorizza con decreto al versamento limitatamente alla parte di prezzo occorrente per le spese ed il soddisfacimento degli altri creditori capienti Se il prezzo è versato a seguito di finanziamento con versamento diretto a favore della procedura e con ipoteca di I grado sull’immobile, il decreto di trasferimento deve contenere gli estremi del finanziamento ed il Conservatore deve eseguire contemporaneamente la trascrizione del decreto e l’iscrizione ipotecaria. Art. 586 “ “ “ “ “Trasferimento del bene espropriato” Con il decreto di trasferimento il G.E. ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle

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iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Art. 588 “ “ “ “ “Termine per l’istanza di assegnazione” 10 gg prima della data dell’incanto ogni creditore può presentare istanza di assegnazione nella eventualità che la vendita all’incanto vada deserta. Art.589 “ “ “ “ “Istanza di assegnazione” Se non ci sono creditori iscritti ex art.498 e non ci Sono altri creditori intervenuti, il procedente può Presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza tra il suo credito capitale e il prezzo che intende offire, oltre alle spese. Art. 590 “ “ “ “ “Provvedimento di assegnazione” Se la vendita all’incanto va deserta e sono state presentate istanze di assegnazione il G.E fissa un termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Dopo il versamento pronuncia il decreto di trasferimento. Art. 591 “ “ L.263/05 “Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo Incanto” Il G.E. se non ci sono domande di assegnazione o non le h accolte dispone l’amministrazione giudiziaria o nuova ordinanza di vendita per un nuovo incanto con diverse condizioni di vendita e di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di 1/4 con nuovo termine tra i 60 e i 90 gg. entro il quale si possono presentare offerte di acquisto Con la stessa ordinanza 1) stabilisce le modalità del deposito della cauzione 2) fissa al giorno successivo alla scadenza del termine (90/120 gg) l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara fra gli offerenti (se vi sono più offerte, invita gli offerenti a una gara sulla offerta più alta ex art.573) e 3) provvede a) se non ci sono state offerte nei termini o b) se risultano inefficaci o c) se si verifica che l’offerta pur superando di 1/4 il valore dell’immobile ritiene nonostante il dissenso di un creditore l’offerta non migliorabile (art.572.III comma,cpc) ovvero d) se la vendita senza incanto non ha luogo per qualsiasi altra ragione e 4) fissa il termine entro il quale il creditore richiedente la vendita o altro autorizzato deve notificare l’ordinanza ai creditori iscritti ex art.498 e non comparsi.

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Art. 591 bis “ “ L.80/05 “Delega delle operazioni di vendita” Il G.E, sentiti gli interessati ,con l’ordinanza ex art.569 con cui provvede sull’istanza di vendita può delegare le operazioni di vendita di cui all’art.569, III comma, cpc ad un Notaio, o ad un Avvocato o ad un Commercialista iscritti negli elenchi di cui all’art.179 ter disp.att.cpc stabilendo termini, modalità di pubblicità, luogo di esame delle offerte, della gara e delle operazioni dell’ incanto. Il professionista delegato 1) determina il valore dell’immobile ex art. 568, III comma, cpc tenendo conto della relazione dell’esperto eventualmente nominato ex art.569, I comma e delle note depositate dalle pari 2) provvede alla pubblicazione dell’ordine di vendita con gli estremi dell’immobile e della trascrizione ex art. 555 cpc, con l’ indicazione del valore dell’immobile, del sito internet su cui è pubblicata la perizia, del nome e recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore; 3) delibera sull’offerta e sulla gara tra più offerenti e sul modo di versamento del prezzo ex artt.572, 573 e 574; 4) dispone le modalità dell’incanto e dell’aggiudicazione ex art.581 cpc; 5) riceve ed autentica le dichiarazioni di nomina delle persone indicate dal procuratore aggiudicatario “per persona da nominare” ex art.583 cpc; 6) provvede sulle offerte dopo l’incanto ex art.584 e sul versamento del prezzo nel caso di aggiudicazione a creditore ipotecario o autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, ex art.585, II comma, cpc; 7) fissa nel caso in cui la vendita all’incanto è andata deserta e ci sono domande di assegnazione, un termine all’assegnatario entro il quale deve versare un eventuale conguaglio, ex art.590 cpc; 8) fissa, nel caso non ci siano domande di assegnazione, nuovo incanto e termine per le nuove offerte di di acquisto ex art.591 cpc; 9) fissa nuovo incanto in caso di inadempienza dell’aggiudicatario ex art.587 c.p.c. 10) autorizza l’assegnatario di bene gravato da pegno o ipoteca ad assumersi il debito con l’accordo del creditore pignoratizio o ipotecario ex art.508 cpc; 11) esegue le formalità di registrazione, trascrizione e di voltura catastale del decreto di trasferimento, provvede alle comunicazioni alla P.A., alle cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni conseguenti al decreto di trasferimento; 12) predispone il progetto di distribuzione e lo trasmette

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al G.E. che provvede ex art.596 cpc; 13) ordina alla Banca o alla Posta la restituzione delle cauzioni o di altre somme versate a nome della procedura dagli offerenti. 14) redige e sottoscrive il verbale relativo alle operazioni di vendita. Nell’avviso di vendita è specificato che tutte le operazioni e le offerte devono essere compiute presso lo Studio del professionista. Se il prezzo non è versato nel termine, trasmette subito il fascicolo al G.E. Se il prezzo è versato ai sensi degli artt.574,585 e 590 predispone il decreto di trasferimento (allegando quando è previsto il certificato di destinazione urbanistica) e trasmette subito il fascicolo al G.E. Se non c’è assegnazione o non ci sono ulteriori incanti ex art. 591 del pari trasmette subito il fascicolo al G.E. Contro il decreto di trasferimento si può fare opposizione nei 20 gg successivi ex art.617 cpc Tutti i versamenti di somme devono essere effettuati Presso un banca o conto postale indicato dal G.E. Il decreto di trasferimento e gli inerenti ordini di cancellazione di iscrizioni e/o trascrizioni ex art.586 sono riservati al G.E. Art. 591 ter “ “ “ “ “Ricorso al Giudice dell’Esecuzione” Nella vendita con incanto in caso di difficoltà il Professionista si rivolge al G.E. che provvede con decreto reclamabile dalle parti e dagli interessati con ricorso e sul quale il G.E. provvede con ordinanza. Se non ci sono gravi motivi il ricorso non sospende l’esecuzione. Ferme le disposizioni dell’art.617 cpc. Sezione V Della distribuzione della somma ricavata Art. 596 “ “ “ “ “Formazione del progetto di distribuzione” Se c’è un solo creditore pignorante senza intervenuti il G.E. o il professionista delegato sentito il debitore dispone il pagamento a favore del pignorante del capitale, interessi e spese altrimenti entro 30 gg dal versamento del prezzo predispone il progetto di riparto e lo deposita in Cancelleria e fissa l’udienza per l’audizione dei

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creditori e del debitore dandone comunicazione almeno 10 gg prima. Art. 598 “ “ “ “ “Approvazione del progetto” Se il progetto è approvato il G.E. o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote; se invece sorgono controversie sentite le parti e fatti gli accertamenti si provvede con ordinanza impugnabile ex art.617, II comma sospendendo, ove necessario, in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata ex art.512 cpc. Capo V Dell’espropriazione di beni indivisi Art. 600 “ “ “ “ “Convocazione dei comproprietari” Se la separazione della quota in natura di un bene non è chiesta o non è possibile il G. dispone che si alla divisione secondo il c.c. a meno che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato ex art.568 Art. 608 “ “ “ “ “Modo del rilascio” L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con cui l’Uff. Giud. comunica almeno 10 gg prima alla parte il giorno e L’ora del rilascio. Titolo III Dell’esecuzione per consegna o rilascio Art. 608 bis “ “ “ “ “Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante” L’esecuzione per ilascio ex ar.605 cpc si estingue se l’istante Prima della consegna o del rilascio rinuncia con atto da Notificarsi all’esecutato da consegnarsi all’Uff.Giud. Procedente. Art. 611 “ “ “ “ “Spese dell’esecuzione” La liquidazione delle spese è fatta dal G.E. con decreto che Costituisce titolo esecutivo, a norma degli art.91 e segg. (vedi art.65, II comma, cpc). Titolo V Delle opposizioni Capo I Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione Art. 615 “ “ “ “ “Forma dell’opposizione” Se l’esecuzione non è iniziata e si contesta il diritto della parte istante a procedere si può proporre opposizione al precetto

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con citazione a comparire avanti al Giudice competente che, concorrendo gravi motivi e su istanza di parte, sospende l’efficacia esecutiva del titolo. Se l’esecuzione è iniziata l’opposizione si propone al G.E. che fissa con decreto l’ud.di comparizione con termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto. Art. 616 “ “ “ L.52/06 “Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione” Se competente per la causa è l’Ufficio giudiziario al quale appartiene il G.E. questi fissa il termine perentorio entro il quale va incardinata la causa di merito, altrimenti rimette la causa all’Ufficio Giudiziario competente con termine perentorio per la riassunzione della causa che è decisa con sentenza non impugnabile. Sezione II Delle opposizioni agli atti esecutivi Art. 617 “ “ L.80/05 “Forma dell’opposizione” Prima che sia iniziata l’esecuzione le opposizioni alla regolarità formale del titolo si propongono al Giudice competente per l’esecuzione (ovvero al Giudice del luogo ove è stato notificato il precetto) ai sensi dell’art.480, III comma, cpc con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 gg dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto. Per le opposizioni proposte dopo l’inizio dell’esecuzione e per quelle relative alla notifica del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione, il ricorso va diretto al G.E nel termine di 20 gg dal primo atto di esecuzione se riguardano titolo esecutivo o precetto ovvero nel termine di 20 gg dal compimento del singolo atto. Art. 618 “ “ L.52/06 “Provvedimenti del Giudice dell’esecuzione” Il G.E. all’udienza di comparizione parti emette con ordinanza i provvedimenti indilazionabili e fissa termine perentorio per l’introduzione della causa di merito che verrà decisa con sentenza non impugnabile. Sono non impugnabili anche le sentenze nei procedimenti di opposizione alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ex art.617, I comma, cpc. Sezione III Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e assistenza Art. 618 bis “ “ “ “ “Procedimento”

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Nelle controversie individuali di lavoro (409) e in Materia di previdenza e assistenza (442) le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le cause di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del G.E. nei casi previsti dall’art.615, II comma, cpc: (se l’esecuzione è iniziata l’opposizione si propone al G.E. che fissa con decreto l’ud.di comparizione) e dall’art.617, II comma cpc (opposizioni proposte dopo l’inizio dell’esecuzione e per quelle relative alla notifica del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione, il ricorso va diretto al G.E ) nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. Capo II Delle opposizioni di terzi Art. 619 “ “ “ “ “ “Forma dell’opposizione” Se all’ud.di comparizione parti fissata dal G.E. su ricorso del terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, le parti si accordano il G.E. ne dà atto con ordinanza adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo statuendo sulle spese; altrimenti provvede secondo quanto stabilito dall’art.616 (se competente per la causa è l’Ufficio giudiziario al quale appartiene il G.E. questi fissa il termine perentorio entro il quale va incardinata la causa di merito, altrimenti rimette la causa all’Ufficio Giudiziario competente con termine perentorio per la riassunzione della causa che è decisa con sentenza non impugnabile). Titolo VI Della sospensione e dell’estinzione del processo Capo I Della sospensione del processo Art. 624 “ “ “ “ “ “Sospensione per opposizione all’esecuzione” Nei casi di opposizione all’esecuzione di cui agli art.. 615 e 619, il G.E., concorrendo gravi motivi e su istanza di parte sospende il processo, con o senza cauzione. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ex art.669 terdecies, come pure è reclamabile l’ordinanza con la quale il G.E. sospende in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata in fase di risoluzione delle controversie sul progetto di distribuzione (art.512, II comma cpc).

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Se la sospensione è confermata o non è stata impugnata l’opponente, invece di instaurare il giudizio di merito sull’opposizione, (che può sempre essere proseguito da ogni altro interessato) può presentare istanza di estinzione del pignoramento che il G.E dichiara con ordinanza non impugnabile previa imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti . L’ordinanza di estinzione non è invocabile in un diverso processo. Le disposizioni sulla sospensione si applicano, per quanto compatibili, nel processo di opposizione agli atti esecutivi ex art.618 e di opposizioni in materia di lavoro, previdenza e di assistenza ex art.618 bis. Art. 624 bis “ “ “ “ “ “Sospensione su istanza delle parti” Il G.E può sospendere per una sola volta il processo fino a 24 mesi su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore con ordinanza revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore sentito il debitore. L’istanza di sospensione può essere proposta sino a 20 gg prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte o fino a 15 gg prima dell’incanto se la vendita senza incanto non ha luogo. Il G.E. provvede nei 10 gg successivi al deposito dell’istanza e se l’accoglie nel caso di espropriazione di beni mobili registrati di valore superiore a € 25.000,00 e di beni immobili (ex art.490, II comma, dispone la comunicazione al custode e la pubblicazione sul sito internet ove è pubblicata la perizia nei 5 gg successivi al deposito del provvedimento di sospensione. Nei 10 gg successivi dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza di fissazione della udienza per la prosecuzione del processo. Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza di sospensione va presentata non oltre la data fissata per l’asporto oppure fino a 10 gg prima della data fissata per la vendita se deve essere fatta nel luogo di custodia e comunque prima delle pubblicità commerciali se disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza non può essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. Capo II Dell’estinzione del processo

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Art. 630 “ “ L.80/05 “Inattività delle parti” L’estinzione è dichiarata dal G.E. con ordinanza comunicata a cura del Cancelliere se pronunciata fuori udienza reclamabile (come pure l’ordinanza di rigetto) da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli intervenuti nel termine perentorio di 20 gg dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza con l’osservanza delle forme previste dall’art.178, III,IV e V comma cpc (reclamo nei 10 gg successivi decorrenti dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o dalla comunicazione; il reclamo si presenta con dichiarazione in udienza o con separato ricorso al G.I.; se presentato in udienza il G. su richiesta delle parti concede termine per memorie anche di replica, se presentato con ricorso viene comunicato dalla Cancelleria alle altre parti con il pedissequo decreto del G. che Assegna termine per eventuale memoria di risposta). Art. 631 “ “ L.263/05 “Mancata comparizione all’udienza” Se nel corso del processo esecutivo nessuno delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il G.E fissa una nuova udienza comunicata alle parti dal Cancelliere. Se nessuno si presenta a detta nuova uduenza il G.E. dichiara l’estinzione del processo esecutivo con ordinanza (reclamabile nei termini e con le modalità di cui all’ultimo comma dell’art.630). E) DEI PROCEDIMENTI SPECIALI (Libro IV, Titolo I) Capo I Dei procedimenti di ingiunzione Art. 642 “ “ “ “ “Esecuzione provvisoria” L’esecuzione provvisoria può essere concessa, occorrendo previo deposito di una cauzione e senza l’osservanza del termine dei 10 gg di cui all’art.482, anche in caso di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere. Capo III Dei procedimenti cautelari Sezione I Dei procedimenti cautelari in generale Art. 669 quinquies “ L.80/05 Competenza in caso di clausola compromissoria, di Compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale” La domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa

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in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale Art. 669 octies “ “ “ “Provvedimento di accoglimento” L’ordinanza che accoglie la domanda proposta prima dell’inizio della causa di merito deve fissare un termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito non superiore a 60 gg salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 669 novies (casi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero). Se il G. non fissa alcun termine, la causa di merito deve essere iniziata sempre entro il termine perentorio di 60 gg Le disposizioni del presente articolo e del I comma dell’art. 669 novies (inefficacia del provvedimento cautelare) non si applicano ai provvedimenti d’urgenza ex art.700 e a quelli idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito e a quelli emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ex art. 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. L’estinzione del giudizio di merito non determina la inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile In un diverso processo. Art. 669 decies “ “ “ “Revoca e modifica” Salvo che non sia stato proposto reclamo contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare (art.669 terdecies) il G.I della causa di merito nel corso dell’ istruttoria, su istanza di parte, può modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso prima della causa se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori conosciuti dopo l’emissione del provvedimento cautelare; l’istante deve fornire prova del momento della conoscenza. Se la causa di merito è devoluta a giudice straniero o ad arbitrato, o se l’azione civile è trasferita nel processo penale i provvedimenti devono essere richiesti al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Art. 669 terdecies “ “ “ “Reclamo contro i provvedimenti cautelari” E’ ammesso reclamo contro l’ordinanza con la quale è

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stato concesso o negato il provvedimento cautelare entro il ternine perentorio di 15 gg dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notifica se anteriore. Il reclamo si propone al Collegio (procedura della Camera di Consiglio ex artt.737 e 738) se il provvedimento è emesso dal giudice singolo del Tribunale (che non deve far parte del collegio), a una sezione diversa della Corte di Appello se emesso dalla CdA o, in mancanza alla CdA più vicina. Le circostanze e i motivi sopravvenuti dopo la presentazione del ricorso debbono essere proposti nel procedimento rispettando il principio del contraddittorio. Il Tribunale può acquisire informazioni e nuovi documenti e non è consentita la remissione al primo giudice. Il Collegio decide con ordinanza non impugnabile entro 20 gg dal deposito del ricorso. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento salvo che il Presidente del Collegio o della Corte, per gravi motivi sopravvenuti non sospenda con ordinanza non impugnabile l’esecuzione del provvedimento o la subordini alla prestazione di congrua cauzione. Sezione IV Dei procedimenti di istruzione preventiva Art. 696 “ “ “ “Accertamento tecnico e ispezione giudiziale” L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale in caso di urgenza possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta. L’accertamento può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. La procedura è quella prevista dagli artt.694 e 695 (fissazione dell’ud. di comparizione con decreto; assunzione di sommarie informazioni; assunzione di prova testimoniale). Art. 696 bis “ “ “ “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” Può essere chiesta, anche se non c’è l’urgenza di cui primo comma dell’art.696, l’espletamento di una consulenza tecnica per l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il Consulente tenta la conciliazione e, in caso positivo, forma processo verbale, esente da imposta di registro,

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cui il Giudice con decreto attribuisce titolo esecutivo ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se non si raggiunge un accordo, ciascuna parte può chiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Per quanto compatibili si applicano gli articoli relativi al consulente tecnico d’ufficio (Sez.III artt. da 191 a 197). Capo IV Dei procedimenti possessori Art. 703 “ “ “ “Domande di reintegrazione e di manutenzione del possesso” Il Giudice competente ex art.21 (G. del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato) provvede ai sensi degli artt. 669 bis e segg in quanto compatibili e l’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ex art.669 terdecies. Il Giudice, su richiesta di una delle parti entro il termine perentorio di 60 gg dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo o in difetto, del provvedimento camerale di cui al III comma, fissa innanzi a sè l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’art.669 noviesi, III comma, cpc (il provvedimento cautelare perde efficacia se non è stata versata la cauzione di cui al 669 undecies, o se con sentenza anche non passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso) Art. 704 “ “ “ “Domande di provvedimento possessorio nel corso del giudizio petitorio” Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante il giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice del petitorio. La reintegrazione del possesso può essere domandata al Giudice competente ex art.21 (G. del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato) che dà i provvedimenti temporanei indispensabili. Ciascuna delle parti può proseguire il giudizio avanti il giudice del petitorio ai sensi dell’art.703. Titolo II Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone Capo I Della separazione personale dei coniugi Art. 706 “ “ “ “Forma della domanda” La domanda di separazione personale si propone con

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ricorso contenente i fatti sui quali si fonda la domanda, con allegata l’ultima dichiarazione dei redditi e con l’indicazione di eventuali figli legittimi, legittimati o addottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Il ricorso si presenta al Tribunale: a) del luogo di ultima residenza comune dei coniugi, ovvero in mancanza, b) del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio c) del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente se il coniuge convenuto risiede all’estero d) qualunque Tribunale della Repubblica se anche il ricorrente risiede all’estero. il Presidente 5 gg dopo il deposito in Cancelleria, con decreto fissa: 1) la data dell’udienza di comparizione dei coniugi che deve essere tenuta entro 90 gg dal deposito del ricorso; 2) il termine per la notifica del ricorso e del decreto; 3) il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti compresa l’ultima dichiarazione dei redditi. Art. 707 “ “ “ “Comparizione personale delle parti” I coniugi debbono comparire personalmente davanti al Presidente con l’assistenza del difensore Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto il Presidente può fissare altra udienza per la comparizione Ordinando il rinnovo della notifica del ricorso e del Decreto. Art. 708 “ “ “ “Tentativo di conciliazione, provvedimenti del Presidente” Il Presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione redigendo in caso positivo il relativo verbale. Se la conciliazione non riesce, sentite le parti e i difensori il Presidente, (anche nel caso in cui il coniuge convenuto non compare e sentito il ricorrente ed il suo difensore) dà con ordinanza: 1) gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi; 2) nomina il G.I 3) fissa l’udienza di comparizione davanti a questi.

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Art.709 “ “ “ “Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza” L’ordinanza che fissa l’udienza avanti il G.I è notificata dall’attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito ed è comunicata al P.M. Tra la data dell’ordinanza e quella dell’udienza devono intercorrere i termini di cui all’art.163 bis ridotti a metà (45 giorni). Nell’ordinanza il Presidente: a) assegna termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa contenente i punti da 2 a 6 dell’art.163 cpc b) termine al convenuto pe costituirsi ex artt.166 (20 gg prima) e 167.,I e II comma (a pena di decadenza deve proporre eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio); c) avverte il convenuto che la costituzione oltre il termine implica la decadenza di cui all’art.167, I e II comma e che oltre lo stesso termine non potranno essere proposte eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. I provvedimenti presidenziali urgenti ex art.708 possono essere revocati o modificati dal G.I. Art. 709 bis “ “ “ “Udienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice Istruttore” All’udienza avanti il G.I si applicano gli artt.180 e 183, I e II comma e commi dal IV al X. Il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione, quando il giudizio deve proseguire a) per la richiesta di addebito b) per l’affidamento dei figli o c) per questioni economiche. La sentenza parziale è immediatamente appellabile e decisa in Camera di Consiglio. Titolo V Dello scioglimento di comunioni Art. 787 “ L. 263/05 “Vendita di mobili” In caso di vendita di mobili, censi o rendite il G.I o il professionista delegato procede ex art.534 (vendita all’incanto) e segg semprechè non sorga controversia sulla necessità della vendita, altrimenti la vendita è disposta dal Collegio con sentenza. Art. 788 “ “ “ “Vendita di immobili” In caso di vendita di immobili il G.I. provvede con

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ordinanza ex art.569, III comma, se non c’è controversia sulla necessità della vendita, altrimenti la vendita è disposta dal Collegio con sentenza. La vendita si svolge avanti il G.I applicando gli artt. 570 (Avviso della vendita) e segg cpc Quando le operazioni sono delegate al professionista Questi provvede direttamente alla vendita, a norma del presente articolo.

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