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Breve storia del(la) TARES Dramma buffo con un antefatto, tre atti e (forse) un epilogo Matteo Barbero Torino, 19 giugno 2013

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19/06/2013

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Page 1: Seminario TARES: novità e strumenti tecnologici. Matteo Barbero

Breve storia del(la) TARESDramma buffo con un antefatto, tre atti e (forse) un epilogo

Matteo Barbero

Torino, 19 giugno 2013

Page 2: Seminario TARES: novità e strumenti tecnologici. Matteo Barbero

Antefatto• Abolizione dell’Ici sulla “prima casa” (D.L. 93/2008).• Art. 12, comma 1, lett. b), della L. 42/2009 (federalismo fiscale): “(…) le

spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali (…) sonoprioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: (…) dallaimposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimonialesull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettopassivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data dientrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunalesugli immobili.”

• Art. 8, comma 2, del D. Lgs. 23/2011: “L'imposta municipale propria haper presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazioneprincipale”.

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Antefatto• Con la sentenza n. 238/2009, la Corte costituzionale afferma che la TIA

ha natura tributaria …• L’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 dispone che “Sino alla revisione

della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidiurbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in basealla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa diigiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare latariffa integrata ambientale”.

• In data 21 ottobre 2011, il Governo presenta uno schema di decretocorrettivo del D. Lgs. 23/2011 che, fra l’altro, prevedeva la soppressionedei prelievi relativi al servizio di gestione rifiuti e l’istituzione del tributoRifiuti e Servizi (RES).

• Tale nuovo tributo era concepito come uno strumento per attrarre inqualche misura a tassazione l’abitazione principale, rispettandoformalmente il principio, stabilito dalla L. 42/2009 di tenerla al di fuoridel campo di applicazione dell’imposta di natura patrimoniale.

• A tal fine, accanto alla componente relativa al servizio di gestione deirifiuti, veniva prevista un’altra componente relativi ai servizi indivisibilidei comuni.

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I° atto: il decreto “salva Italia”• L’art. 14 del D.L. 201/2011 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in

sostituzione di TARSU, TIA1 e TIA2, il tributo comunale sui rifiuti e suiservizi (TRES o, come dicevan tutti, TARES) a copertura dei costirelativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilatiavviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili deicomuni.

• Anche se nel frattempo il precedente art. 13 reintroduce (sia pure in viasperimentale) la tassazione patrimoniale sulla “prima casa, il nuovotributo mantiene la sua doppia natura di tassa mirata a coprire il costo delservizio di gestione dei rifiuti urbani (fatta salva la possibilità di istituireuna tariffa corrispettiva nei comuni che dispongono di sistemi dimisurazione puntuale) e di imposta riferita ai servizi indivisibili resi daicomuni.

• La relativa disciplina, tuttavia, si discosta in diversi punti da quellacontenuta nello schema di correttivo al D. Lgs. 23/2011.

• È previsto un regolamento statale attuativo (mai emanato).

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• La L. 228/2012 introduce importati modifiche all’art. 14 del D.L.201/2011, finalizzate ad ovviare a criticità che avrebbero reso il tributoingestibile.

• Il primo correttivo riguarda la base imponibile delle unità immobiliari adestinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano(categorie A-B-C). Mentre in precedenza il riferimento era allasuperficie catastale, ora si prevede che, in sede di prima applicazione deltributo, si consideri la superficie calpestabile.

• Per il 2013, inoltre, si prevede che l’importo delle rate è determinato inacconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, atitolo di TARSU, TIA1 o TIA2. Analogamente, per le nuoveoccupazioni decorrenti dal 1º gennaio 2013, l'importo delle rate inacconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative a TARSU,TIA1 o TIA2 applicate da ciascun comune nell'anno precedente.

• Intanto, la scadenza della prima rata è posticipata da aprile a luglio dalD.L. 1/2013 e i comuni non posso anticiparla ma solo posticiparlaulteriormente.

II° atto: la legge di stabilità 2013

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• I comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione deltributo (o della tariffa corrispettiva) ai soggetti che, alla data del 31dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestionedei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 odella TIA2. Si conferma l’obbligo di versamento diretto al comune(mediante F24 o con bollettino postale ma sempre con le stesse modalitàdel F24).

• Analoga disciplina è prevista per il pagamento della maggiorazionerelativa ai servizi indivisibili, che deve essere effettuato in base allamisura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazionedi sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, allascadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferitoall'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro, invece, è effettuatoal momento del pagamento dell'ultima rata.

II° atto: la legge di stabilità 2013

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III° atto: il dl “sblocca debiti”• Per il 2013:1) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite

dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more dellaregolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sulsito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data diversamento;

2) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributodei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

3) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque adeccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare aicontribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per ilpagamento della TARSU o della TIA1 o della TIA2, ovvero indicare lealtre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamentidi cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazionedell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;

4) la maggiorazione va versata direttamente allo Stato insieme all’ultimarata (2013) del tributo e i comuni non possono più portarla a 0,40 euro almq.

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Quale epilogo?• Il D.L. 54/2013 sospende il pagamento dell’acconto sull’IMU su alcune

tipologie di immobili “Nelle more di una complessiva riforma delladisciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresala disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

• Al momento, l’ipotesi più discussa riguarda l’introduzione di una service taxcomunale onnicomprensiva, che dovrebbe inglobare IMU, TARES e (forse)addizionale I RPEF.

• Tale prospettiva pone almeno due rilevanti criticità, puntualmente evidenziatedalla COPAFF in una recente audizione parlamentare:

1) il presupposto del tributo si sposterebbe dal possesso all’uso dell’immobile e,quindi, nel caso di immobili locati l’imposta risulta a carico dell’inquilino conimplicazioni redistributive assai discutibili;

2) l’incorporazione del TARES in un’imposta sull’uso degli immobili, che abbiaa base imponibile il valore o le superfici, non sarebbe compatibile con lanormativa comunitaria (principio “chi inquina paga”).

• In tale contesto, secondo la COPAFF, occorrerebbe limitarsi a sopprimere lamaggiorazione (a forte rischio incostituzionalità), conservando il TARES-rifiuti.

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Quale epilogo?

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Grazie per l’attenzione!!

Matteo [email protected]