senato della repubblicafermato in alcun modo i flussi migratori, ali-mentati dalle aspettative dei...

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N. 1420 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, GAGLIARDI, SODANO, GAGGIO GIULIANI, GRASSI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DEL ROIO, EMPRIN GILARDINI, GIANNINI, LIOTTA, MARTONE, NARDINI, PALERMO, TECCE, VALPIANA, VANO e ZUCCHERINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2007 Nuove norme in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l’ingresso e il soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia SENATO DELLA REPUBBLIC A XV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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Page 1: SENATO DELLA REPUBBLICAfermato in alcun modo i flussi migratori, ali-mentati dalle aspettative dei migranti, dalle dinamiche demografiche e dalle necessita` del mercato del lavoro,

N. 1420

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, GAGLIARDI, SODANO,GAGGIO GIULIANI, GRASSI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIAMaria Luisa, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BONADONNA,BRISCA MENAPACE, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI,DEL ROIO, EMPRIN GILARDINI, GIANNINI, LIOTTA,MARTONE, NARDINI, PALERMO, TECCE, VALPIANA, VANO e

ZUCCHERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2007

Nuove norme in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini e

delle cittadine stranieri in Italia e delega al Governo per l’emanazione

di un testo unico delle disposizioni concernenti l’ingresso e il

soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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Onorevoli Senatori. – Siamo ad un pas-saggio di grande rilevanza per quel che ri-guarda la modifica della normativa vigentein tema di politiche migratorie. A partire dal-l’affermazione dell’Unione alle elezioni poli-tiche scorse, infatti, si e aperto un dibattitopubblico segnato dalla necessita di realizzareun cambiamento strutturale delle politichesull’immigrazione, mentre il Governo ha co-struito un importante percorso di confrontocon regioni, enti locali, attori sociali, asso-ciazioni, migranti.

In questo quadro, ormai in prossimita dellapresentazione del disegno di legge delega delGoverno, si colloca la nostra proposta. Essavuole rappresentare un contributo al dibattitoparlamentare che si sviluppera sul testo delgoverno. Al contempo, essa vuole contribuireanche alla discussione successiva: quando ildisegno di legge delega sara approvato, e l’e-secutivo sara chiamato a definire, a partiredagli indirizzi dati dalle Camere, una nuovalegge in materia di immigrazione, sostitutivadell’attuale testo unico.

Il testo che presentiamo rappresenta unaproposta di legge organica, che sceglie dicollocarsi sul terreno dell’attuazione puntualedel programma dell’Unione, nelle parti appo-sitamente dedicate alle politiche migratorie,ma anche, per quanto contenuto piu comples-sivamente in altri passaggi, in materia di la-voro, scuola, giustizia, come dei piu generaliriferimenti alla necessita di costruire politi-che di inclusione e rimozione delle disugua-glianze.

Non e dunque il disegno di legge cheastrattamente avremmo presentato come Ri-fondazione Comunista se avessimo dovutodisegnare, fuori dal contesto dato, la politicaa nostro avviso piu giusta ed efficace in ma-

teria di immigrazione, ma la declinazionenormativa che proponiamo di quel compro-messo avanzato che tutta l’Unione ha sotto-scritto presentandosi agli elettori.

Ed e una proposta di legge organica checerca di ridisegnare un quadro complessivo,anche oltre i temi che sono stati maggior-mente affrontati nel dibattito di questi mesi.Partendo dalla riscrittura dunque delle fina-lita e dei princıpi generali, per affrontarevia via tutti i nodi di una materia decisivaper il futuro della nostra societa, sul terrenodemografico, sociale ed economico, culturalee democratico.

La ratio della proposta

La logica della nostra proposta e la stessache e sottesa ed esplicitata nel programmadell’Unione, il cui contributo innovativo sibasa su un intreccio di nodi analitici e propo-sitivi. Da un lato, un assunto di fondo. Citroviamo di fronte non ad una «emergenza»ma a processi strutturali di lungo periodo,determinati dalle disuguaglianze a livelloplanetario e dall’accresciuta mobilita dellepersone. Parlare di migrazioni significa inquest’ottica parlare prima di tutto di donnee uomini che stanno cercando di costruirepropri percorsi di vita, non determinati dallacondizione che il destino ha dato in sorte aciascuno. I diritti di queste persone debbonoessere criterio fondante delle politiche migra-torie, in linea con quanto ci ricorda l’articolo13 della Dichiarazione universale dei dirittidell’uomo.

A questo assunto di fondo se ne associa unaltro piu «empirico», che attiene al bilanciodelle politiche sin qui seguite.

E noto come dal 1986 ad oggi siano inter-venute cinque sanatori e (1986, 1990, 1995,

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1998, 2002), che hanno regolarizzato un mi-lione e mezzo di persone; al 2003 – anno incui si sono registrati gli effetti dell’ultima re-golarizzazione – oltre il 70 per cento dei cit-tadini e delle cittadine stranieri regolari inItalia risultava beneficiario di un provvedi-mento di sanatoria. Nonostante gli investi-menti massicci sul terreno della repressione– va ricordato che in questi anni lo Stato ita-liano ha speso l’80 per cento delle risorse perazioni di contrasto, espulsioni, detenzioni,rimpatri, e solo il 20 per cento per misuree progetti di inserimento sociale – la stra-grande maggioranza dei migranti sono entraticome clandestini, o comunque hanno vissutoun periodo piu o meno lungo di irregolarita.La vera politica sull’immigrazione e statadunque un mix di proibizionismo – con i cor-relati proclami propagandistici per «tranquil-lizzare» l’opinione pubblica – e periodichesanatorie.

Il bilancio e quello di un meccanismo ipo-crita e inefficace rispetto agli obiettivi di-chiarati, ma che ha viceversa prodotto e ali-mentato clandestinita e tragedie dai costiumani elevatissimi. Com’e noto, infatti, lapercentuale di migranti che arrivano clande-stinamente via mare e estremamente ridotta(minore del 10 per cento), ma le tragedieche si consumano enormi. L’organizzazioneUnited for International Action ha documen-tato, dal 1993 ad oggi, oltre 5000 cittadini ecittadine stranieri morti nel tentativo di en-trare o rimanere nell’Unione europea: e sitratta certamente di cifre approssimate perdifetto.

La grande quantita di risorse spese in con-trasto e repressione ha dunque avuto comesolo esito quello di causare sofferenze, e direndere le vite dei migranti sottoposte adogni ricatto e precarieta. Non ha, viceversa,fermato in alcun modo i flussi migratori, ali-mentati dalle aspettative dei migranti, dalledinamiche demografiche e dalle necessitadel mercato del lavoro, tanto piu per la pre-senza rilevantissima, in Italia, di un’ampiaarea di lavoro nero ed economia sommersa.

Per costruire nuove politiche e una nuovalegislazione in materia di immigrazione e ne-cessario fare un bilancio veritiero di quantofin qui accaduto, guardando alla realta deiprocessi sociali.

Le nostre societa hanno bisogno dell’im-migrazione. Vale per l’Europa e a maggiorragione per l’Italia. Secondo le stime del-l’Organizzazione internazionale del lavoro,con la popolazione dei 15 «vecchi» Stati eu-ropei in costante e rapido invecchiamento c’ebisogno di circa 47 milioni di immigrati eper mantenere fino al 2050 l’attuale dimen-sione complessiva della popolazione europeae, addirittura, di 79 milioni di immigrati permantenere costante la fascia compresa tra iquindici e i sessantaquattro anni, cioe la fa-scia attiva. Nella previsione di un costanteaumento dell’occupazione femminile (+1per cento annuo per i prossimi venticinqueanni), del mantenimento degli attuali livellidi crescita del PIL europeo, ipotizzando unaumento di produttivita al 2,5 per cento an-nuo, l’UE registrera una carenza di lavoratorie lavoratrici al 2050 di 38 milioni di unita, di88 milioni se la produttivita aumentasse solodel 2 per cento.

Per quel che riguarda l’Italia, senza l’im-migrazione la popolazione della fascia dieta piu attiva (fra i venti e i quaranta anni)diminuirebbe di oltre 300.000 unita all’anno.

La proposta in dettaglio

1. Rendere possibile e conveniente l’ingressolegale

La programmazione degli ingressi percome e sin qui avvenuta ha significato difatto l’impossibilita di entrare legalmentenel nostro Paese: quote irrisorie rispettoagli stessi fabbisogni del mercato del lavoro,e un meccanismo, come quello della chia-mata nominativa su estero, per cui i datoridi lavoro avrebbero dovuto assumere «a di-stanza» persone che non conoscevano.

Prevediamo anzitutto una programmazionedei flussi piu ampia e realistica di quanto fin

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qui avvenuto. Le quote debbono tener contodelle dinamiche del mercato del lavoro,come anche dei processi migratori effettivi.Si tratta, tra l’altro, di due fattori oggi inequilibrio: si stima in circa 250-300.000 ilnumero di persone che ogni anno entrano –regolarmente o meno – in Italia, un numerocorrispondente ai fabbisogni del mercatodel lavoro e alle dinamiche demografiche.

Per altro verso e centrale la previsione dipoter entrare per cercare lavoro: anche senzaavere, cioe, un datore italiano che abbia ef-fettuato un’assunzione dall’estero. Anche inquesto caso, si tratta di far diventare normaquanto avviene nella realta. Nel nostro dise-gno di legge, che segue fedelmente le indica-zioni del programma dell’Unione, l’ingressoper ricerca di lavoro e legato alla dimostra-zione di un certo livello di garanzie econo-miche.

E cosa nota che chi decide di emigrare or-ganizza la propria scelta, costruisce un suopercorso.

Oggi, in particolare, per chi viene dall’al-tra sponda del Mediterraneo (che e solo il 10per cento dell’immigrazione clandestina) nonesiste altra possibilita che mettere da parterisorse per pagare gli scafisti fino a Lampe-dusa, sperando di arrivare vivi. Domani do-vra essere possibile che quelle risorse ser-vano a garantire la propria sopravvivenzanel periodo di ricerca del lavoro, prendereun traghetto di linea e sbarcare in una qual-siasi parte del territorio nazionale. Il livellodi garanzie economiche non deve essereuna barriera insormontabile, ma corrispon-dente alle possibilita effettive dei migranti,essendo evidente che in caso contrario scafi-sti e trafficanti continuerebbero a lucrare suibisogni delle persone.

Per questo, nella nostra ipotesi il migranteche voglia venire a cercare lavoro in Italiadovra dimostrare la disponibilita di cinquemensilita dell’assegno sociale, corrispondentia circa 2.000 euro. Tali risorse potranno es-sere depositate sia dal cittadino e della citta-dina stranieri che si trovano ancora al Paese

di origine (e fruite nel periodo della ricercadi lavoro), sia da un «garante» in Italia: uncittadino o una cittadina stranieri regolar-mente soggiornanti, un privato, un’associa-zione o un’impresa. Si tratta, in questo se-condo caso, della reintroduzione del cosid-detto sponsor, abolito dalla legge 30 luglio2002, n. 189 (cosiddetta Bossi-Fini).

Una volta entrato in Italia, il migrante po-tra rimanervi per un anno, per cercare lavoro.

Occorre inoltre intervenire radicalmente sualtri ostacoli che si frappongono alla effettivapossibilita di costruire percorsi legali di in-gresso che sono toccati solo marginalmentedalla legge, primo fra tutti una riforma delsistema dei consolati, attualmente del tuttoinadeguato. Nel testo di legge, si da indica-zione di procedere a tale riforma, e si intro-ducono nei consolati dei Paesi di maggioreemigrazione associazioni di tutela dei diritti.

2. Rendere meno precaria la presenza dei

migranti in Italia

Attualmente, persino i migranti gia arrivatiin Italia, e che soggiornano in modo rego-lare, sono assoggettati ad una condizione diprecarieta intollerabile.

Se e pressoche impossibile, per un citta-dino o una cittadina stranieri, entrare legal-mente nel nostro Paese, o regolarizzarsiquando e «clandestino», e invece molto fa-cile perdere il permesso di soggiorno quandolo si e gia ottenuto: le condizioni per il rin-novo sono spesso irrealistiche, o comunquemolto difficili da soddisfare. Stranieri dalungo tempo residenti in Italia, e ormai sta-bilmente inseriti, vengono trattati come per-sone appena arrivate, e assoggettati a con-trolli continui e spesso vessatori. I permessidi soggiorno hanno tempi di validita moltobrevi, e al momento del rinnovo non possonoessere rilasciati con una durata superiore ri-spetto a quella del primo rilascio: cosı, i mi-granti sono costretti a presentarsi piu volte inQuestura, incrementando file e tempi di at-tesa. Se si perde il lavoro o si viene licen-

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ziati – cosa che accade frequentemente, data

la progressiva precarizzazione del mercato

del lavoro – si finisce per perdere anche il

permesso di soggiorno: oggi, con la Bossi-

Fini, si puo rimanere in Italia per non piu

di sei mesi.

Noi vogliamo rendere meno precaria la

condizione di vita dei migranti. Ad un mer-

cato del lavoro che offre opportunita quasi

esclusivamente a tempo determinato non

possono corrispondere permessi di soggiorno

rigidamente ancorati a tali contratti. Propo-

niamo il rilascio di un permesso per un

anno allo straniero che abbia contratti di la-

voro a tempo determinato inferiori a sei

mesi, e di permessi di durata biennale per

contratti piu lunghi. Chi e assunto a tempo

indeterminato avrebbe, nella nostra proposta,

un permesso di soggiorno per tre anni (at-

tualmente sono al massimo due). Chi rimane

senza lavoro, o a cui scade il contratto a

tempo determinato, avrebbe diritto ad un per-

messo di durata annuale, per attesa occupa-

zione, prorogabile una sola volta in presenza

di adeguati mezzi di sussistenza. Dopo cin-

que anni di permanenza in Italia, il cittadino

e la cittadina stranieri devono aver diritto

alla «carta di soggiorno» (cioe ad un docu-

mento a tempo indeterminato). Accanto alla

«carta di soggiorno europea», gia introdotta

dal Governo in attuazione di direttive comu-

nitarie, abbiamo previsto una «carta di sog-

giorno nazionale», che – come scritto nel

programma dell’Unione – non e vincolata a

requisiti di reddito o abitativi.

Vogliamo facilitare la possibilita di rico-

struire in Italia il nucleo familiare. Attual-

mente il «ricongiungimento» e ostacolato

da difficolta burocratiche di ogni tipo. La no-

stra proposta e quella di semplificare le pro-

cedure, e di ampliare le tipologie di parenti

che possono entrare con il ricongiungimento:

oltre al coniuge e ai figli minori, si preve-

dono figli maggiorenni e genitori (che gia

oggi possono entrare, ma solo se in possesso

di requisiti troppo restrittivi).

3. Regolarizzare chi lavora

Con le norme attualmente in vigore, nes-

sun cittadino o cittadina straniero irregolare

puo ottenere il permesso di soggiorno: nem-

meno se ha un lavoro, e se dimostra di pos-

sedere tutti i requisiti per poter rimanere in

Italia. In questi anni, un simile divieto gene-

rale di regolarizzazione ha prodotto i risultati

che sono sotto gli occhi di tutti.

Sono ormai numerosissime, per esempio,

le famiglie che affidano il lavoro domestico

– ma anche la cura di anziani e bambini –

a migranti, spesso donne, costrette ad essere

«clandestine», che rischiano di essere

espulse, prive di ogni diritto a cominciare

da quello di poter tornare periodicamente e

alla luce del sole alla famiglia e agli affetti

del Paese di provenienza. Eppure a loro affi-

diamo la cura dei nostri parenti piu stretti.

Ovviamente la modifica delle norme sugli

ingressi ha l’obiettivo di diminuire conside-

revolmente l’area dell’immigrazione «clan-

destina»: tuttavia, non possiamo pensare

che norme anche sensibilmente migliori pos-

sano eliminare del tutto l’irregolarita, e non

esiste un motivo ragionevole per impedire

che chi ha comunque costruito un proprio

percorso di inserimento nella societa italiana

non possa accedere a meccanismi di regola-

rizzazione.

La nostra proposta prevede sia la possibi-

lita di regolarizzarsi consensualmente con il

proprio datore di lavoro (senza penalizza-

zioni nel caso in cui questo sia una famiglia

e non esista fine di lucro nell’assunzione ir-

regolare del/della migrante); sia la regolariz-

zazione per denuncia o accertamento di la-

voro nero; sia, infine, su valutazione di una

commissione territoriale composta da pre-

fetto, questore, organizzazioni sindacali e da-

toriali, associazioni di tutela. Sono tutti stru-

menti presenti nel programma dell’Unione.

Nel caso di denuncia di lavoro nero o sfrut-

tamento del lavoro dei migranti si tratta di

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fare un passo avanti rispetto alla modificadell’articolo 18 dell’attuale testo unico, giaproposta dal Governo, svincolandolo dal le-game con la tratta e dunque dalla previsioneche la regolarizzazione possa scattare solo incaso di «pericolo concreto e attuale per l’in-columita della persona».

Il programma dell’Unione, del resto, pre-vedeva che occorresse «concedere un per-messo di soggiorno ad ogni immigrato chedenunciasse la propria condizione di lavoroirregolare».

Il complesso di queste misure avrebbecome conseguenza non solo di tutelare i di-ritti dei lavoratori e delle lavoratrici mi-granti, ma anche di rafforzare i diritti di tuttii lavoratori e le lavoratrici eliminando i mec-canismi di concorrenza al ribasso. Lo svuota-mento delle sacche di lavoro ed economiasommersa significa inoltre eliminare unodei fattori principali di attrazione di flussimigratori irregolari, riportando a legalita ilfunzionamento del mercato del lavoro nelnostro paese.

4. Allontanamento dal territorio

Quando parliamo di immigrazione, auto-maticamente pensiamo agli «sbarchi» di cit-tadini e cittadini stranieri sulle coste italiane,in particolare nel Sud del nostro Paese. No-nostante il risalto mediatico che viene attri-buito a questo fenomeno, e noto che essonon rappresenta che il 10 per cento degli in-gressi irregolari.

La costruzione di possibilita di ingressolegale, attraverso una diversa programma-zione dei flussi, l’introduzione dell’ingressoper ricerca lavoro e su garanzia di terzi,hanno come esito la riduzione degli arrivi ir-regolari, e la convenienza dei migranti ad en-trare con i propri documenti di identita. D’al-tra parte, la messa in campo di norme voltealla stabilizzazione della presenza dei citta-dini e delle cittadine stranieri e alla diminu-

zione della precarieta della loro condizione

di vita e di lavoro sono destinate a ridurre

l’area dell’«irregolarita di ritorno» (chi entra

regolarmente ma poi perde il permesso di

soggiorno). A tutto questo va aggiunta l’indi-

spensabile approvazione di una normativa

sull’asilo, in attuazione dell’articolo 10 della

nostra Costituzione, che darebbe finalmente

a chi emigra non per motivi economici, ma

per bisogno di protezione, la possibilita di

vedere riconosciuti i propri diritti.

L’insieme di queste misure riduce il pro-

blema delle espulsioni ad una dimensione ef-

fettivamente residuale, che puo e deve essere

gestita nel pieno rispetto dei diritti delle per-

sone e senza misure di «diritto speciale»

come la detenzione amministrativa.

Il migrante arrivato irregolarmente via

mare (in numeri – ribadiamo – che sarebbero

sensibilmente inferiori agli attuali) dovrebbe

essere accolto in strutture aperte, in cui ga-

rantire la propria reperibilita: qui, dovrebbero

essere distinte le diverse situazioni sogget-

tive. Chi ha diritto all’asilo, chi non puo es-

sere espulso per motivi umanitari deve poter

avere un permesso di soggiorno; chi non

possieda tali requisiti deve essere avviato a

programmi di ritorno concordato al Paese

d’origine, secondo il meccanismo indicato

dal programma dall’Unione e sviluppato

dalla stessa Commissione sui centri per im-

migrati del Ministero dell’interno (cosiddetta

«Commissione de Mistura»).

Il ritorno concordato – che vale anche per

chi sia divenuto irregolare – con il drastico

abbattimento della durata del divieto di rein-

gresso e il sostegno alla costruzione di per-

corsi di reinserimento nel Paese d’origine e

un meccanismo che vuole ricostruire consen-

sualmente la legalita degli ingressi e l’inte-

resse del migrante ad accedere a tale per-

corso.

Nei casi in cui e necessario procedere al-

l’espulsione, deve essere il giudice ordinario

a prendere la decisione, e non piu il Prefetto

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come accade attualmente, con pieno rispettodelle norme costituzionali in materia di li-berta della persone.

Nel caso in cui il giudice ritenga che ilmigrante possa rendersi irreperibile, o perproblemi legati all’identificazione, puo di-sporre la misura della sorveglianza speciale,con obbligo di soggiorno in una determinatalocalita (il proprio domicilio o, in caso nonabbia un domicilio, altre strutture) e obbligodi dimora in determinate ore della giornata.

Il migrante che si renda irreperibile, al rin-traccio e sottoposto alla misura del fermo dipolizia e alla successiva espulsione con ac-compagnamento immediato alla frontiera daparte della forza pubblica.

I Centri di permanenza temporanea (CPT),a cui da sempre ci opponiamo, per il lororappresentare un’«eccezione» allo Stato didiritto, privando della liberta persone chenon hanno commesso alcun reato, verrebberoin questo modo soppressi.

La situazione attuale ha del resto eviden-ziato in maniera eclatante l’assoluto falli-mento del sistema dei CPT rispetto agliobiettivi dichiarati.

Facendo due conti a partire dai dati dellaCorte dei conti, del Ministero dell’interno,della stessa Commissione de Mistura, i Cen-tri allontanano effettivamente appena il 2,5per cento degli irregolari. Sono dunque luo-ghi di negazione dei diritti, di sperpero di ri-sorse, inutili agli scopi dichiarati.

5. Trasferimento delle competenze sul rin-

novo dei permessi di soggiorno agli entilocali

Le competenze sul rinnovo dei permessi disoggiorno sono trasferite agli enti locali. Sideve porre fine a quel meccanismo discrimi-natorio per cui mentre tutti i cittadini e lecittadine si recano all’anagrafe dei comuni,per i cittadini e le cittadine migranti e previ-sto un altro canale. La recente esperienzadell’accordo con le Poste sottoscritto dal Go-verno Berlusconi, che deve essere revocato

al piu presto, e oltretutto la dimostrazionepiu eclatante della necessita di mettere incampo un meccanismo a regime non piuemergenziale.

6. Eliminare le discriminazioni sociali

Il disegno di legge che presentiamo tecni-camente prevede la riscrittura integrale ditutti gli articoli dall’1 al 33 e l’abrogazionedelle modificazioni introdotte dalla Bossi-Fini per quel che riguarda gli articoli dal34 al 46, ritornando in questo caso alla legi-slazione precedente.

Questa scelta e motivata da due ragioni difondo. La prima e relativa al fatto che si eritenuto urgente intervenire sulla parte cheha in questi anni causato maggiori iniquitae distorsioni, mentre gli articoli dal 34 al46 in molte loro parti contengono indubbia-mente norme avanzate, il cui limite e statosemmai lo scarso seguito che hanno avutoin termini di concreta attuazione.

La seconda motivazione risiede nel fattoche proprio su questa parte che riguarda ilconcreto accesso ai diritti di cittadinanza so-ciale (sanita, assistenza, formazione, politi-che abitative) sono necessari interventi forte-mente intrecciati con le politiche di welfaregenerali e che riordinino complessivamenteil quadro normativo. Si tratta in sostanza,una volta riscritti i princıpi generali su in-gresso e soggiorno, di aprire la grande e cen-trale partita della ridefinizione dello Stato so-ciale nel nostro Paese, come di ripensare, perfare un esempio, ad una scuola che non siaaggiuntivamente attenta ai problemi postidalla presenza di bambini e bambine stranierima che si ridefinisca sul terreno della promo-zione dell’uguaglianza e insieme della valo-rizzazione e del dialogo fra culture. Un com-pito complesso che riguarda in realta la veraposta in gioco in una situazione in cui sonoormai tre milioni i nuovi cittadini e cittadine,destinati a crescere significativamente neiprossimi anni, e che non poteva essere svoltosenza il necessario approfondimento.

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Su due aspetti tuttavia interveniamo da su-bito nel corpo delle proposte.

Il primo sancisce il diritto delle cittadine edei cittadini stranieri a partecipare a concorsie selezioni per l’accesso al pubblico impiego.

Il secondo prevede la possibilita gia conte-nuta nella legge 6 marzo 1998, n. 40, di re-stituzione dei contributi pensionistici versati,in caso di ritorno in patria prima dell’etapensionabile per quei Paesi con in qualinon esistano accordi che consentono la tota-lizzazione dei contributi, ponendo fine ad unevidente furto ai danni dei lavoratori e dellelavoratrici immigrati e creando anche perquesta via un’incentivo alla regolarizzazionedei rapporti di lavoro.

7. Diritto di voto e ratifica della Conven-zione ONU

In ultimo, la nostra proposta riprendequella dell’ANCI in materia di diritto divoto attivo e passivo per le elezioni ammini-strative e regionali, che viene acquisito dopocinque anni di soggiorno regolare in Italia.La proposta, nei princıpi guida, indica anchela Convenzione ONU sui diritti dei lavoratorie delle lavoratrici migranti e delle loro fami-glie. La Convenzione non e stata ancora rati-ficata, ma rappresentava uno degli impegnidel programma dell’Unione, a cui crediamosi debba dare coerentemente seguito come ri-chiesto da moltissimi soggetti associativi, acominciare dalle organizzazioni sindacali.

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalita)

1. Nel rispetto dei diritti fondamentalidella persona e in armonia con la Costitu-zione, i princıpi e le convenzioni di dirittointernazionale, la normativa comunitaria, laRepubblica riconosce ai cittadini e alle citta-dine di Stati non appartenenti all’Unione Eu-ropea, di seguito indicati come cittadini e cit-tadine stranieri, condizioni di uguaglianza ri-spetto ai cittadini e alle cittadine italiani, at-tivandosi per rimuovere gli ostacoli che neimpediscono la piena realizzazione.

2. Le politiche migratorie sono finalizza-te a:

a) promuovere un governo giusto ed ef-ficace dei fenomeni migratori nel rispetto deidiritti fondamentali della persona;

b) valorizzare il contributo sociale, eco-nomico e culturale che i fenomeni migratoripossono apportare ai cittadini e alle cittadinemigranti, ai Paesi di provenienza e a quelli diarrivo;

c) garantire i diritti e le liberta fonda-mentali ai cittadini e alle cittadine stranieripresenti a qualunque titolo sul territorio na-zionale;

d) favorire i processi di stabilizzazione,inserimento sociale, acquisizione della citta-dinanza dei cittadini e delle cittadine stra-nieri;

e) promuovere la partecipazione allavita pubblica;

f) rimuovere ogni forma di discrimina-zione;

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g) rimuovere le situazioni di violenza esfruttamento lavorativo dei cittadini e dellecittadine stranieri;

h) favorire la comunicazione e il reci-proco riconoscimento delle identita culturali,religiose, linguistiche;

i) garantire la tutela legale, in partico-lare l’effettivita del diritto di difesa ai citta-dini e alle cittadine stranieri presenti a qua-lunque titolo sul territorio nazionale.

3. Ai fini della presente legge, per «dirittie liberta fondamentali» si intendono tutte lesituazioni giuridiche soggettive sancite daldiritto internazionale e comunitario, nonchedalle norme interne di rango costituzionaleo legislativo, quali diritti o liberta fondamen-tali della persona.

4. Ai fini della presente legge, per «discri-minazione» si intende ogni forma di lesione,pregiudizio o limitazione dei diritti e delle li-berta fondamentali della persona, anche sederivante da una distinzione di trattamentogiuridico e tale da non integrare gli estremidi un illecito, basata sull’identita o sulla con-dizione soggettiva della persona, o su quellead essa attribuite.

5. Nessuna disposizione della presentelegge puo essere interpretata in manieratale da comportare una limitazione nel rico-noscimento o nell’esercizio dei diritti e delleliberta fondamentali della persona.

Art. 2.

(Princıpi generali)

1. La Repubblica attua e promuove i dirittifondamentali della persona umana previstidall’ordinamento interno, dalle norme comu-nitarie, dai princıpi e dalle convenzioni deldiritto internazionale, ed in particolare da:

a) la Costituzione italiana;

b) la Dichiarazione universale dei dirittidell’uomo, approvata dall’Assemblea gene-rale delle Nazioni Unite il 10 gennaio 1948;

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c) la Convenzione internazionale rela-tiva allo statuto dei rifugiati, firmata a Gine-vra il 28 luglio 1951, di cui alla legge 24 lu-glio 1954, n. 722;

d) la Convenzione sui diritti del fan-ciullo, fatta a New York il 20 novembre1989, di cui alla legge 27 maggio 1991,n. 176;

e) la Convenzione n. 143 dell’Organiz-zazione internazionale del lavoro, adottata aGinevra il 24 giugno 1975, di cui alla legge10 aprile 1981, n. 158, che garantisce a tuttii lavoratori e le lavoratrici stranieri regolar-mente soggiornanti nel territorio italiano ealle loro famiglie parita di trattamento epiena uguaglianza di diritti rispetto ai lavora-tori e alle lavoratrici italiani;

f) il Patto internazionale relativo ai di-ritti civili e politici, adottato a New York il19 dicembre 1966, di cui alla legge 25 otto-bre 1977, n. 881;

g) il Patto internazionale relativo ai di-ritti economici, sociali e culturali, adottatoa New York il 16 dicembre 1966, di cuialla legge 25 ottobre 1977, n. 881;

h) la Convenzione internazionale sull’e-liminazione di tutte le forme di discrimina-zione razziale, adottata a New York il 21 di-cembre 1965, di cui alla legge 13 ottobre1975, n. 654;

i) la Convenzione per la salvaguardiadei diritti dell’uomo e delle liberta fonda-mentali, firmata a Roma il 4 novembre1950, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848;

l) la Convenzione sulla partecipazionedegli stranieri alla vita pubblica a livello lo-cale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

m) la Dichiarazione e il Programma d’a-zione adottati a Pechino il 15 settembre 1995dalla IV Conferenza mondiale sulle donne;

n) la Carta dei diritti fondamentali del-l’Unione europea, proclamata dal Parlamentoeuropeo, dal Consiglio dell’Unione europea edalla Commissione europea a Nizza il 7 di-cembre 2000;

o) la Convenzione internazionale sullaprotezione dei diritti di tutti i lavoratori mi-

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granti e dei membri delle loro famiglie, adot-tata dall’Assemblea generale delle NazioniUnite il 18 dicembre 1990.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica, salvo chesia diversamente disposto, ai cittadini e allecittadine stranieri.

2. La presente legge non si applica, se nonin quanto si tratti di norme piu favorevoli:

a) ai cittadini e alle cittadine degli Statimembri dell’Unione europea;

b) ai cittadini e alle cittadine stranieriche richiedano o abbiano ottenuto l’asilo aisensi dell’articolo 10 della Costituzione;

c) ai cittadini e alle cittadine stranieriche richiedano o abbiano ottenuto il ricono-scimento dello status di apolide;

d) ai cittadini e alle cittadine stranieriche richiedano o abbiano ottenuto lo statusdi rifugiati ai sensi della Convenzione inter-nazionale relativa allo statuto dei rifugiati,firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, di cuialla legge 24 luglio 1954, n. 722, o altreforme di protezione umanitaria o sussidiaria.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,quando altre disposizioni di legge fanno rife-rimento a istituti concernenti persone di cit-tadinanza diversa da quella italiana, il riferi-mento deve intendersi agli istituti previstidalla presente legge. Sono fatte salve le di-sposizioni interne, comunitarie e internazio-nali piu favorevoli comunque vigenti nel ter-ritorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativadelle regioni, le disposizioni della presentelegge costituiscono princıpi fondamentali aisensi dell’articolo 117 della Costituzione.Per le materie di competenza delle regionia statuto speciale e delle province autonome,esse hanno il valore di norme fondamentalidi riforma economico-sociale della Repub-blica.

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Capo II

DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO

IN ITALIA

Art. 4.

(Disposizioni generali)

1. L’ingresso nel territorio dello Stato e

consentito al cittadino e alla cittadina stra-

nieri in possesso di passaporto valido o do-

cumento equipollente e del visto d’ingresso,

salvi i casi di esenzione e salvo che lo stra-

niero si trovi nelle condizioni previste dal-

l’articolo 10, terzo comma della Costitu-

zione, ovvero che richieda il riconoscimento

dello status di rifugiato, o che comunque

rientri in una delle condizioni di inespellibi-

lita di cui all’articolo 40 della presente legge,

e puo avvenire, salvi i casi di forza mag-

giore, soltanto attraverso i valichi di frontiera

appositamente istituiti.

2. L’Italia consente l’ingresso nel proprio

territorio allo straniero che dimostri di essere

in possesso dei requisiti definiti dalla pre-

sente legge. Non sono ammessi nel territorio

nazionale il cittadino e la cittadina stranieri

che non soddisfino tali requisiti o che siano

considerati, sulla base di elementi di fatto,

una minaccia concreta ed attuale per la sicu-

rezza dello Stato o di uno dei Paesi con i

quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per

la soppressione dei controlli alle frontiere in-

terne e la libera circolazione delle persone.

3. Non possono fare ingresso nel territorio

dello Stato e sono respinti dalla frontiera i

cittadini e le cittadine stranieri espulsi per i

quali non sia trascorso il periodo di divieto

di reingresso.

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Art. 5.

(Archivio centrale informatizzato

dei visti di ingresso)

1. Presso il Ministero degli affari esteri eistituito l’Archivio centrale informatizzatodei visti di ingresso (ACIVI). L’ACIVI rac-coglie in forma telematica tutte le istanzeper la concessione di visto di ingresso pre-sentate alle rappresentanze diplomatiche econsolari italiane da cittadini e cittadine stra-nieri.

2. Nell’ACIVI ciascuna istanza per la con-cessione di visto di ingresso e identificata daun codice numerico, di seguito denominato«codice ACIVI». Ad ogni codice ACIVIsono associati i dati anagrafici e gli estremidel passaporto del richiedente, la data di pre-sentazione dell’istanza di visto, la rappresen-tanza diplomatica o consolare competente alrilascio o al rifiuto, nonche gli estremi del-l’eventuale provvedimento adottato dall’Am-ministrazione.

3. Ai fini del rilascio del visto di ingressoentro i limiti numerici definiti ai sensi del-l’articolo 7, comma 7, fa fede l’ordine tem-porale di presentazione delle domande divisto.

4. All’ACIVI accedono, per consultazione,gli uffici di polizia incaricati della sorve-glianza dei valichi di frontiera e gli ufficidelle rappresentanze diplomatiche e consolariitaliane.

5. Il regolamento di cui all’articolo 53definisce le modalita di funzionamento del-l’ACIVI, nonche i relativi oneri finanziari acarico dell’Amministrazione.

Art. 6.

(Visto di ingresso)

1. Il visto di ingresso e rilasciato dalle rap-presentanze diplomatiche o consolari italianenello Stato di origine o di stabile residenza

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del cittadino e della cittadina stranieri. Persoggiorni non superiori a tre mesi sono equi-parati ai visti rilasciati dalle rappresentanzediplomatiche e consolari italiane quelliemessi, sulla base di specifici accordi, dalleautorita diplomatiche o consolari di altriStati.

2. Il visto di ingresso e richiesto dal citta-dino e dalla cittadina stranieri per scritto, an-che a mezzo posta, alla rappresentanza diplo-matica o consolare italiana, ed e trasmessoper conoscenza, a cura del cittadino e dellacittadina stranieri, al Ministero degli affariesteri per l’attribuzione del codice ACIVI.Le rappresentanze diplomatiche o consolariitaliane hanno l’obbligo di ricevere l’istanzadi richiesta del visto di ingresso, e di avviareil relativo procedimento, anche nel caso didocumentazione carente o incompleta. Al-l’atto della richiesta del visto di ingresso,l’interessato indica il domicilio a cui la rap-presentanza diplomatica o consolare puo in-viare ogni comunicazione relativa al procedi-mento.

3. La richiesta di visto di ingresso puo es-sere presentata anche quando siano esauritele quote disponibili stabilite dal decreto dicui all’articolo 7, comma 7. Le domande divisto eccedenti il limite numerico fissato datale decreto mantengono la loro validita ehanno titolo di precedenza all’atto dell’ema-nazione del successivo decreto, salvo espli-cita rinuncia da parte dell’interessato.

4. Presso le ambasciate e i consolati pre-senti nei Paesi di maggiore emigrazioneverso l’Italia sono istituiti Uffici di consu-lenza legale con la presenza di rappresentantidi associazioni nazionali di tutela e promo-zione dei diritti dei migranti, anche con ilfine di monitorare l’effettiva possibilita diaccesso alle strutture consolari medesime. Ilregolamento di cui all’articolo 53 disciplinale modalita di costituzione degli Uffici diconsulenza legale.

5. Entro sette giorni lavorativi dalla rice-zione dell’istanza di visto, il Ministero degliaffari esteri comunica alla rappresentanza di-

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plomatica o consolare italiana competente ilcodice ACIVI attribuito all’istanza.

6. Entro quindici giorni dal ricevimentodell’istanza di rilascio del visto, salvi i casidi cui al comma 8, la rappresentanza diplo-matica o consolare italiana comunica all’in-teressato l’avvio del procedimento finalizzatoal rilascio del visto di ingresso. Nella comu-nicazione devono essere obbligatoriamenteindicati il responsabile del procedimento, iltermine entro il quale il procedimento deveconcludersi e i rimedi esperibili in caso diinerzia dell’amministrazione, l’eventuale do-cumentazione integrativa da produrre ai finidel rilascio del visto e il codice ACIVI attri-buito all’istanza. La comunicazione e tra-dotta in lingua comprensibile al destinatario,ovvero nella lingua ufficiale del Paese in cuil’interessato ha stabile dimora.

7. La rappresentanza diplomatica o conso-lare italiana conclude il procedimento di rila-scio o di rifiuto del visto entro sessantagiorni dalla data di ricezione dell’istanza ov-vero, nel caso di ingressi di durata inferiore atre mesi o per cure mediche, entro quindicigiorni. Ove alla scadenza di tale termine ilvisto non sia ancora stato rilasciato, in ra-gione di particolari esigenze istruttorie o dieventi di forza maggiore, la rappresentanzadiplomatica o consolare comunica tempesti-vamente all’interessato che il termine per ilrilascio del visto e prorogato di quindicigiorni, indicando i motivi del ritardo. De-corsi tali termini, in assenza di un provvedi-mento di rilascio o di rifiuto, la rappresen-tanza diplomatica o consolare e comunquetenuta al rilascio del visto richiesto, salvoche ricorrano gravi e fondate ragioni di or-dine pubblico e sicurezza dello Stato. Il fun-zionario o dipendente della rappresentanzadiplomatica o consolare italiana, che nonadempia a tale obbligo, e punito con l’am-menda fino a euro 1.032. La condanna com-porta l’interdizione dai pubblici uffici per ladurata di cinque anni.

8. Nel caso di ingressi di durata inferiore atre mesi o per cure mediche, ove emergano

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esigenze istruttorie ovvero la necessita di ri-chiedere integrazione documentale, la rap-presentanza diplomatica o consolare inoltraentro quindici giorni dalla ricezione dell’i-stanza la comunicazione di cui al comma6; il procedimento deve essere concluso en-tro quindici giorni dalla notifica di tale co-municazione.

9. Contestualmente al rilascio del visto diingresso l’autorita diplomatica o consolareitaliana consegna al cittadino e alla cittadinastranieri una comunicazione scritta in linguaad essi comprensibile, che illustri i diritti e idoveri degli stranieri relativi all’ingresso edal soggiorno in Italia.

10. Qualora non sussistano i requisiti pre-visti dalla normativa in vigore per procedereal rilascio del visto, l’autorita diplomatica oconsolare adotta il provvedimento di rifiutodel visto. Il provvedimento e adottato informa scritta, ed e motivato. Nel provvedi-mento e indicato il nominativo del responsa-bile del procedimento e le modalita e i ter-mini di impugnazione. Il provvedimento, re-datto in lingua italiana, e notificato al citta-dino e alla cittadina stranieri unitamente aduna traduzione integrale in lingua ad essicomprensibile, ovvero nella lingua ufficialedel Paese ospite.

11. La presentazione di documentazionecomprovatamente falsa o contraffatta o difalse attestazioni a sostegno della domandadi visto comporta automaticamente, oltrealle relative responsabilita penali, l’inammis-sibilita della domanda.

12. Per il cittadino e la cittadina stranieriin possesso di un titolo di soggiorno di cuiall’articolo 11, comma 2, non e richiesto ilvisto ai fini del reingresso nel territorio delloStato. Il cittadino e la cittadina stranieri re-golarmente soggiornanti in Italia, che si tro-vino al di fuori del territorio dello Stato eche abbiano smarrito il proprio titolo di sog-giorno, possono chiedere un visto di rein-gresso alla rappresentanza diplomatica o con-solare italiana. Il rilascio del visto di rein-gresso e subordinato unicamente alla verifica

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della effettiva titolarita di un titolo di sog-giorno in corso di validita, ovvero scadutoda meno di sessanta giorni.

13. Il cittadino e la cittadina stranieri cheabbiano lasciato l’Italia prima della scadenzadel titolo di soggiorno, e non abbiano potutorientrarvi nei sessanta giorni successivi allascadenza, possono inoltrare richiesta di rin-novo o di conversione del permesso di sog-giorno all’autorita di cui all’articolo 13 peril tramite della rappresentanza diplomaticao consolare italiana, indicando i motivi delritardo. La rappresentanza diplomatica o con-solare trasmette l’istanza, corredata della do-cumentazione prodotta, all’autorita di cui al-l’articolo 13 entro dieci giorni dalla data dipresentazione.

14. Il funzionario o dipendente della rap-presentanza diplomatica o consolare italiana,che non adempia agli obblighi di cui alcomma 12, e punito con la reclusione finoad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

15. L’ingresso in Italia e consentito persoggiorni di breve durata, validi fino a no-vanta giorni, e per soggiorni di lunga durata.

16. L’ingresso per soggiorno di breve du-rata e definito dalla normativa comunitariain materia di ingresso nel territorio del-l’Unione europea, ed e subordinato alla di-mostrazione della disponibilita di idoneimezzi di sussistenza, come definiti da appo-sita direttiva emanata dal Ministero dell’in-terno. Il Ministero degli affari esteri adotta,dandone tempestiva comunicazione alle com-petenti Commissioni parlamentari, ogni op-portuno provvedimento di revisione o modi-fica dell’elenco dei Paesi i cui cittadini sianosoggetti ad obbligo di visto, anche in attua-zione di obblighi derivanti da accordi inter-nazionali e comunitari in vigore.

17. L’ingresso per lunga durata e consen-tito con visti per ricerca di lavoro, per in-gresso su garanzia di terzi, per lavoro subor-dinato con chiamata nominativa, per lavoroautonomo, per motivi familiari, per studio,per cure mediche, per residenza elettiva oper motivi religiosi secondo i requisiti di

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cui alla presente legge, ovvero per gli altrimotivi indicati nel regolamento di cui all’ar-ticolo 53, o previsti da accordi internazionali,anche bilaterali.

18. Salva l’ipotesi di cui all’articolo 22,comma 4, avverso il provvedimento di di-niego di rilascio del visto di ingresso e am-messo ricorso al tribunale amministrativo re-gionale del Lazio, sede di Roma, nel terminedi centoventi giorni dalla data di notifica delprovvedimento. Nelle ipotesi di cui agli arti-coli 27, 29 e 30, il ricorso e proposto al tri-bunale amministrativo regionale del luogoove ha sede il datore di lavoro o il garante.

Art. 7.

(Politiche migratorie e documento

programmatico)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri,sentiti i Ministri interessati, il Consiglio na-zionale dell’economia e del lavoro (CNEL),la Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, la ConferenzaStato-citta e autonomie locali, le organizza-zioni dei lavoratori e dei datori di lavoromaggiormente rappresentative sul piano na-zionale, gli enti e le associazioni nazionalioperanti per la tutela dei cittadini e delle cit-tadine stranieri, la loro rappresentanza e lapromozione dei diritti, predispone ogni treanni, salva la necessita di un termine piubreve, il documento programmatico relativoalla politica dell’immigrazione.

2. Il documento programmatico di cui alcomma 1 e approvato dal Parlamento e pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il documento programmatico di cui alcomma 1 definisce i flussi di ingresso e itetti massimi di cittadini e cittadine stranierida ammettere nel territorio nazionale per imotivi di cui al comma 7 nel triennio e in-dica i criteri per la loro ripartizione su baseannua.

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4. La determinazione dei flussi di ingressodi cui al comma 3 deve tenere conto delle in-dicazioni fornite dalle parti sociali, dalle re-gioni e dagli enti locali, anche in relazioneagli andamenti dell’occupazione e del mer-cato del lavoro. I flussi di ingresso devonoaltresı essere predisposti in base all’effetti-vita dei fenomeni migratori registrati neltriennio precedente.

5. Il documento programmatico di cui alcomma 1 indica le azioni e gli interventiche lo Stato italiano, anche in cooperazionecon gli altri Stati membri dell’Unione euro-pea, con le organizzazioni internazionali,con le istituzioni comunitarie e con organiz-zazioni non governative, si propone di svol-gere in materia di immigrazione. Esso deli-nea gli interventi volti a favorire l’inseri-mento sociale, le relazioni familiari, la rimo-zione di ogni discriminazione nei confrontidei cittadini e delle cittadine stranieri resi-denti in Italia.

6. Il Governo presenta annualmente al Par-lamento una relazione sullo stato di attua-zione degli obiettivi definiti dal documentoprogrammatico.

7. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, sentiti la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni, e le competenti Commissioniparlamentari, e annualmente definito, entroil termine del 30 novembre dell’anno prece-dente a quello di riferimento del decreto,sulla base dei criteri individuati nel docu-mento programmatico, il numero di cittadinie cittadine stranieri da ammettere nel territo-rio dello Stato per lavoro subordinato, in-gresso su garanzia di terzi, ricerca di lavoroe lavoro autonomo. Qualora se ne ravvisil’opportunita, ulteriori decreti possono essereemanati durante l’anno. I visti di ingressoper lavoro subordinato, ingresso su garanziadi terzi, ricerca di lavoro e lavoro autonomo,sono rilasciati entro i limiti numerici definiti.

8. Dai tetti numerici massimi di cittadini ecittadine stranieri da ammettere nel territorio

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dello Stato, definiti dal decreto di cui alcomma 7, sono esclusi i ricongiungimenti fa-miliari, i rinnovi dei permessi di soggiornodi cui all’articolo 13, le conversioni dei per-messi di soggiorno di cui all’articolo 14, leregolarizzazioni di cui al capo V e i provve-dimenti di cui all’articolo 37, comma 3.Sono fatte salve le disposizioni di cui all’ar-ticolo 33, comma 4.

9. In considerazione di mutamenti consi-derevoli, registrati nel corso del triennio,nelle condizioni occupazionali e del mercatodel lavoro, ovvero nell’effettivita dei feno-meni migratori, il Presidente del Consigliodei ministri puo autorizzare, con le modalitadi cui al comma 7, ulteriori ingressi in de-roga a quanto stabilito ai sensi del comma 3.

Art. 8.

(Ingresso per ricerca di lavoro)

1. Il visto di ingresso per ricerca di lavoroconsente l’ingresso alla cittadino e alla citta-dina stranieri che intendano soggiornare inItalia ai fini della ricerca di un lavoro, ov-vero per partecipare a corsi di formazioneprofessionale o a stage secondo le modalitadefinite dal regolamento di cui all’articolo53.

2. Il visto di ingresso per ricerca di lavoroe richiesto dal cittadino e della cittadina stra-nieri interessati alla rappresentanza diploma-tica o consolare italiana nello Stato di origineo di stabile residenza, secondo le modalita dicui all’articolo 6, e puo essere rilasciato neilimiti numerici annualmente definiti dal de-creto di cui all’articolo 7, comma 7.

3. Ai fini del rilascio del visto di ingressoper ricerca di lavoro, il cittadino e la citta-dina stranieri devono esibire il proprio passa-porto valido o documento equipollente, non-che la documentazione attestante la disponi-bilita finanziaria di una somma equivalente

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a cinque mensilita dell’assegno sociale comedefinito per l’anno corrente, anche mediante

fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 9.

(Ingresso per lavoro su chiamata nominativa

o per garanzia di terzi)

1. Il visto di ingresso per lavoro subordi-nato su chiamata nominativa consente l’in-gresso al cittadino e alla cittadina stranieriche intendano soggiornare in Italia per svol-gere attivita di lavoro subordinato a tempodeterminato o indeterminato, a seguito dellachiamata di un datore di lavoro ai sensi del-l’articolo 27.

2. Il visto di ingresso per garanzia di terzi,rilasciato a seguito della garanzia prestata daterzi ai sensi dell’articolo 29, consente l’in-gresso al cittadino e alla cittadina stranieriche intendano soggiornare in Italia ai finidella ricerca di un lavoro, ovvero per parte-

cipare a corsi di formazione professionale oa stage secondo le modalita definite dal re-golamento di cui all’articolo 53.

3. I visti di ingresso per lavoro subordi-

nato su chiamata nominativa e per garanziadi terzi sono richiesti dal cittadino e dallacittadina stranieri interessati alla rappresen-tanza diplomatica o consolare italiana nelloStato di origine o di stabile residenza, se-condo le modalita cui all’articolo 6, e pos-sono essere rilasciati nei limiti delle quoteannuali di ingresso di cui all’articolo 7,comma 7.

4. Ai fini del rilascio dei visti di ingressodi cui al presente articolo, il cittadino e lacittadina stranieri devono esibire il propriopassaporto valido o documento equipollente,nonche la documentazione attestante la chia-mata nominativa o la garanzia di terzi, di cui

agli articoli 27 e 29.

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Art. 10.

(Altre tipologie di ingresso)

1. Il visto di ingresso per lavoro autonomoconsente l’ingresso al cittadino e alla citta-dina stranieri che intendano soggiornare inItalia per svolgervi attivita di lavoro auto-nomo, ovvero per esercitare una attivita in-dustriale, professionale, artigianale o com-merciale, ovvero costituire societa di capitalio di persone o accedere a cariche societarie.Ai fini dell’ingresso per lavoro autonomo, ilcittadino e la cittadina stranieri devono ac-quisire dalla Camera di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura competenteper il luogo dove l’attivita lavorativa deveessere svolta, o presso il competente ordineprofessionale, l’attestazione dei parametri diriferimento riguardanti la disponibilita dellerisorse finanziarie occorrenti per l’eserciziodell’attivita. Tali parametri si fondano sulladisponibilita da parte del richiedente di unasomma non inferiore alla capitalizzazione,su basa annua, di un importo mensile pari al-l’assegno sociale. Ove l’esercizio dell’attivitarichieda il possesso di una autorizzazione olicenza, o l’iscrizione in apposito registro oalbo, ovvero la presentazione di una dichia-razione o denuncia, il cittadino e la cittadinastranieri devono richiedere alla competenteautorita amministrativa una dichiarazioneche attesti la sussistenza dei requisiti per ilrilascio dell’autorizzazione o licenza, ovveroper l’iscrizione al registro o albo. I Ministericompetenti provvedono al riconoscimentodei titoli o degli attestati delle capacita pro-fessionali rilasciati da Stati esteri. Le rappre-sentanze diplomatiche o consolari italianeprovvedono ad inoltrare le richieste, senzaoneri per il cittadino e la cittadina stranieri,alle Camere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura, agli ordini professionali oalle strutture decentrate dei Ministeri.

2. Il visto di ingresso per motivi familiariconsente l’ingresso al cittadino e alla citta-

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dina stranieri chiamati in Italia a seguitodella procedura di ricongiungimento fami-liare di cui all’articolo 36.

3. Il visto di ingresso per motivi di studioconsente l’ingresso nel territorio nazionale alfine di frequentare un corso di studi pressouna scuola, un istituto di formazione o unauniversita italiana. Ai fini dell’ingresso perstudio, il cittadino e la cittadina stranieri de-vono esibire il proprio passaporto valido odocumento equipollente, l’indicazione dellasistemazione alloggiativa, la documentazioneattestante la disponibilita finanziaria di unasomma equivalente a cinque mensilita del-l’assegno sociale come definito per l’annocorrente, anche mediante fideiussione banca-ria o assicurativa, nonche l’impegno, reso daun familiare, di garantire il mantenimento inItalia per il periodo del corso di studi.

4. Il visto per cure mediche consente l’in-gresso al cittadino e alla cittadina stranieriche intendano ricevere cure mediche in Ita-lia, nonche al loro eventuale accompagna-tore, secondo le disposizioni di cui all’arti-colo 36 del testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazionee norme sulla condizione dello straniero, dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286.

5. Il visto per residenza elettiva consentel’ingresso in Italia al cittadino e alla cittadinastranieri che intendano stabilirsi in Italia esiano in grado di mantenersi autonomamente,senza esercitare attivita lavorativa. A tal fine,il cittadino e la cittadina stranieri devonofornire adeguate e documentate garanziecirca la disponibilita di un’abitazione daeleggere a residenza, e di risorse economicheautonome, di cui si possa ragionevolmentesupporre la continuita nel futuro.

6. Il visto per motivi religiosi consentel’ingresso, ai fini di un soggiorno di breveo lunga durata, a religiosi stranieri, intesicome coloro che abbiano gia ricevuto ordina-zione sacerdotale, o condizione equivalente,religiose, ministri di culto, che intendanopartecipare a manifestazioni di culto o eser-

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citare attivita ecclesiastica, religiosa o pasto-rale. I requisiti e le condizioni per l’otteni-mento del visto sono:

a) l’effettiva condizione di «religioso»;

b) documentate garanzie circa il carat-tere religioso della manifestazione o delleattivita addotte a motivo del soggiorno inItalia;

c) nei casi in cui le spese di soggiornodello straniero non siano a carico di enti re-ligiosi, la disponibilita per l’interessato dimezzi di sussistenza non inferiori all’importostabilito dal Ministero dell’interno con appo-sita direttiva.

Capo III

DISPOSIZIONI SUL SOGGIORNODEGLI STRANIERI

Art. 11

(Disposizioni generali)

1. Possono soggiornare nel territorio delloStato i cittadini e le cittadine stranieri chesiano muniti di titolo di soggiorno in corsodi validita.

2. Ai fini della presente legge, si conside-rano titoli di soggiorno:

a) il permesso di soggiorno;

b) il titolo equipollente al permesso disoggiorno, rilasciato dalla competente auto-rita di uno Stato appartenente all’Unione eu-ropea, nei limiti ed alle condizioni previstida specifici accordi;

c) i documenti attestanti la richiesta, ola prenotazione della medesima, per il rila-scio, il rinnovo o la conversione del per-messo di soggiorno, secondo le modalita pre-viste dalla presente legge;

d) la ricevuta di cui all’articolo 12,comma 2.

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3. Il permesso di soggiorno, e i titoli disoggiorno di cui al comma 2, lettere a), c)e d), sono rilasciati mediante utilizzo dimezzi a tecnologia avanzata con caratteristi-che anticontraffazione conformi ai tipi da ap-provare con decreto del Ministro dell’in-terno, in attuazione delle disposizioni comu-nitarie riguardanti l’adozione di modelli uni-formi per i permessi di soggiorno.

4. Il permesso di soggiorno, e i titoli disoggiorno di cui al comma 2, autorizzano asvolgere tutte le attivita consentite al citta-dino e alla cittadina stranieri. Ove non diver-samente specificato dalla presente legge, essiautorizzano anche allo svolgimento di atti-vita diverse da quelle indicate nel motivodel soggiorno o del visto di ingresso.

Art. 12.

(Richiesta e primo rilascio del permesso

di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno deve essere ri-chiesto unicamente per soggiorni superiori anovanta giorni. Esso e richiesto, secondo lemodalita previste nel regolamento di attua-zione, al questore della provincia in cui ilcittadino e la cittadina stranieri si trovanoentro quindici giorni lavorativi dall’ingressoin Italia, salvi i casi di forza maggioreespressamente motivati, ed e rilasciato sullabase delle motivazioni indicate nel visto diingresso. Il regolamento di cui all’articolo53 puo prevedere speciali modalita di rila-scio relativamente ai soggiorni per l’eserci-zio delle funzioni di ministro di culto, non-che ai soggiorni in case di cura, ospedali,istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2. Per soggiorni inferiori ai novanta giorniil cittadino e la cittadina stranieri sono tenutia comunicare per scritto la propria presenzaal questore della provincia in cui si trovano,entro quindici giorni lavorativi dall’ingressoin Italia, salvi i casi di forza maggioreespressamente motivati. La questura rilascia

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apposita ricevuta, nella quale devono essereindicati il motivo e la scadenza del soggiornoin Italia.

3. Il permesso di soggiorno e rilasciato orifiutato dalla questura competente entroventi giorni dalla data in cui e stata presen-tata la domanda.

4. Il permesso di soggiorno per motivi dilavoro e rilasciato per ricerca di lavoro, la-voro subordinato a tempo indeterminato odeterminato, o per lavoro autonomo, sullabase del visto di ingresso.

5. Il permesso di soggiorno per ricerca dilavoro ha durata annuale.

6. Il permesso di soggiorno per lavoro su-bordinato a tempo indeterminato ha duratatriennale.

7. Nell’ipotesi di ingresso per lavoro suchiamata nominativa ai sensi dell’articolo27 il permesso di soggiorno e rilasciato permotivi di lavoro subordinato, previa stipuladi contratto di lavoro con il datore di lavoroche ha effettuato la chiamata. Sulla base didocumentati motivi non addebitabili a re-sponsabilita del lavoratore o della lavoratriceche abbiano determinato la mancata stipula,il permesso di soggiorno e rilasciato per mo-tivi di lavoro ove il cittadino e la cittadinastranieri stipulino un contratto di lavorocon altro datore, ovvero per motivi di ricercadi lavoro.

8. Il permesso di soggiorno per motivi dilavoro subordinato a tempo determinato, rila-sciato al cittadino e alla cittadina stranieri aseguito del loro ingresso in Italia, ha una du-rata di almeno un anno per contratti di la-voro a tempo determinato di durata inferiorea sei mesi, e di due anni per contratti di la-voro a tempo determinato di durata pari osuperiore a sei mesi.

9. Il permesso di soggiorno per lavoroautonomo e rilasciato per la durata di dueanni.

10. Il permesso di soggiorno per motivi fa-miliari ha la stessa durata del permesso disoggiorno del familiare straniero in possesso

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dei requisiti per il ricongiungimento ed e rin-novabile insieme con quest’ultimo.

11. Il permesso di soggiorno per residenzaelettiva e rilasciato per la durata massima ditre anni.

12. Il permesso di soggiorno per motivi re-ligiosi e rilasciato in relazione alla durataprevista del soggiorno in Italia. Esso hauna durata minima di sei mesi e una mas-sima di tre anni.

13. Il permesso di soggiorno per motivi distudio e rilasciato per due anni, fatto salvoquanto previsto dall’articolo 21.

Art. 13.

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

1. Salvi i casi espressamente previsti dallapresente legge, relativi a specifiche tipologiedi permesso di soggiorno, il permesso di sog-giorno puo essere rinnovato, alla scadenza,se sussistono i requisiti previsti dalla legge.

2. Il rinnovo del permesso di soggiornodeve essere richiesto dal cittadino e dalla cit-tadina stranieri entro i sessanta giorni succes-sivi alla scadenza, salvi i casi di forza mag-giore espressamente motivati, all’ufficiale dianagrafe del comune in cui il cittadino e lacittadina stranieri hanno stabile dimora.

3. Il permesso di soggiorno o il suo rin-novo sono rifiutati quando mancano o ven-gono a mancare i requisiti richiesti per ilsoggiorno nel territorio dello Stato, fattosalvo quanto previsto dal comma 6, e sempreche non siano sopraggiunti nuovi elementiche ne consentano il rilascio, non si trattidi irregolarita amministrative sanabili o nonsia possibile rilasciare un permesso di sog-giorno diverso da quello richiesto, ai sensidell’articolo 15, comma 6.

4. Il rifiuto o la revoca del permesso disoggiorno possono essere altresı adottatisulla base di convenzioni o accordi interna-zionali, resi esecutivi in Italia, salvo che ri-corrano seri motivi, in particolare di carattere

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umanitario o risultanti da obblighi costituzio-nali o internazionali dello Stato italiano.

5. Il permesso di soggiorno e rinnovato orifiutato dal comune competente entro ventigiorni dalla data in cui e stata presentata ladomanda.

6. La fine del rapporto di lavoro, per per-dita di lavoro o scadenza dei termini contrat-tuali, non costituisce motivo di revoca delpermesso di soggiorno al lavoratore o alla la-voratrice stranieri e ai loro familiari regolar-mente soggiornanti. Il permesso di soggiornodel lavoratore o della lavoratrice stranieri cheperdono il posto di lavoro, anche per dimis-sioni, o a cui scade il contratto di lavoro, econvertito, alla scadenza del permesso mede-simo, in permesso di soggiorno per attesaoccupazione con le modalita di cui all’arti-colo 18.

7. Il permesso di soggiorno e rinnovatoper una durata doppia a quella del primo ri-lascio, salvi i casi diversamente disciplinatidalla presente legge.

Art. 14.

(Conversione del permesso di soggiorno)

1. Ai fini della presente legge, si definisce«conversione del permesso di soggiorno» ilrilascio, in favore di un cittadino e una citta-dina stranieri muniti di un permesso di sog-giorno, di un nuovo permesso recante un mo-tivo diverso da quello precedente. La conver-sione puo essere richiesta anche in caso dipermesso scaduto, salvi i limiti temporali dicui al comma 2.

2. La conversione del permesso di sog-giorno deve essere richiesta dal cittadino edalla cittadina stranieri entro i sessanta giornisuccessivi alla scadenza del precedente titolodi soggiorno, salvi i casi di forza maggioreespressamente motivati, all’ufficiale di ana-grafe del comune in cui il cittadino e la cit-tadina stranieri hanno stabile dimora.

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3. Ove ne sussistano i requisiti, il per-messo di soggiorno e sempre convertibile.

4. La conversione del permesso di sog-giorno e rifiutata quando mancano o ven-gono a mancare i requisiti previsti per il per-messo richiesto, sempre che non siano so-praggiunti nuovi elementi che ne consentanoil rilascio, che non si tratti di irregolarita am-ministrative sanabili o non sia possibile rila-sciare un permesso di soggiorno diverso daquello richiesto, ai sensi dell’articolo 15,comma 6.

5. Il permesso di soggiorno e convertito orifiutato entro venti giorni dalla data in cui estata presentata la domanda.

6. Il decreto di cui all’articolo 7, comma7, puo stabilire quote annue di conversionidi titoli di soggiorno di breve durata in per-messi di soggiorno.

Art. 15.

(Procedure per il rilascio, il rinnovo

e la conversione del permesso di soggiorno)

1. I procedimenti amministrativi finalizzatial rilascio, al rinnovo o alla conversione delpermesso di soggiorno si conformano alle di-sposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,n. 241, e si ispirano a criteri di imparzialita,efficacia, pubblicita e trasparenza.

2. L’ufficio competente al rilascio, al rin-novo o alla conversione del permesso di sog-giorno, all’atto di ricezione dell’istanza, rila-scia all’interessato apposita ricevuta stampatasecondo le modalita di cui all’articolo 11,comma 3.

3. Unitamente alla ricevuta di cui alcomma 2, l’ufficio competente consegna alcittadino e alla cittadina stranieri una comu-nicazione di avvio del procedimento ammini-strativo. Nella comunicazione, scritta in ita-liano e in lingua comprensibile al destinata-rio, devono essere indicate:

a) l’amministrazione competente;

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b) l’oggetto del procedimento pro-mosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile delprocedimento;

d) la data entro la quale deve conclu-dersi il procedimento e i rimedi esperibiliin caso di inerzia dell’amministrazione;

e) la data di presentazione della relativaistanza.

4. Qualora per esigenze organizzative sirenda necessario procrastinare la ricezionedell’istanza, l’ufficio competente fissa conil cittadino e la cittadina stranieri un appun-tamento, tramite il rilascio di un foglio diprenotazione per la consegna della domanda.La prenotazione e stampata secondo le mo-dalita di cui all’articolo 11, comma 3, edha valore di titolo di soggiorno.

5. Il modello prestampato della ricevuta dicui al comma 2, e della prenotazione di cuial comma 4, deve recare una dicitura ben vi-sibile, da cui risulti che detti documentihanno il valore di titoli di soggiorno. Lastessa dicitura deve precisare se il cittadinoe la cittadina stranieri in possesso della rice-vuta o della prenotazione sono autorizzati asvolgere attivita lavorativa, ai sensi dell’arti-colo 28, comma 9.

6. Qualora il cittadino e la cittadina stra-nieri non abbiano i requisiti per il permessodi soggiorno richiesto, l’amministrazionecompetente provvede al rilascio di altro per-messo di soggiorno ove ne sussistano le con-dizioni, secondo la presente legge.

7. Qualora il cittadino e la cittadina stra-nieri non abbiano prodotto la documenta-zione attestante la sussistenza dei requisitiprevisti dalla presente legge per il rilascio,il rinnovo o la conversione del permesso disoggiorno, l’ufficio competente notifica al-l’interessato una comunicazione con la qualeviene invitato a produrre, entro trenta giorni,la documentazione integrativa ritenuta neces-saria. La comunicazione e redatta in italianoe in lingua comprensibile al destinatario, edeve contenere l’indicazione della documen-

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tazione ritenuta necessaria, l’indicazione delresponsabile del procedimento, le modalitadi accesso agli atti e di partecipazione al pro-cedimento amministrativo.

8. Qualora il cittadino e la cittadina stra-nieri non abbiano prodotto la documenta-zione di cui al comma 7, ovvero qualoral’ufficio competente rilevi l’insussistenzadei requisiti previsti per il rilascio, il rinnovoo la conversione del permesso di soggiorno,l’ufficio competente notifica al cittadino ealla cittadina stranieri la comunicazione deimotivi ostativi ai sensi dell’articolo 10-bisdella legge 7 agosto 1990, n. 241. La comu-nicazione e redatta in italiano e in linguacomprensibile al destinatario e indica:

a) la motivazione per cui si intende ri-fiutare il permesso di soggiorno;

b) l’eventuale documentazione integra-tiva da produrre ai fini del rilascio, rinnovoo conversione del permesso di soggiorno;

c) il responsabile del procedimento;

d) le modalita di accesso agli atti e dipartecipazione al provvedimento amministra-tivo;

e) il termine di cui all’articolo 10-bisdella legge 7 agosto 1990, n. 241, per il de-posito di memorie e documenti.

9. Il cittadino e la cittadina stranieri aiquali sia stata notificata la comunicazionedi cui al comma 7 o di cui al comma 8,puo inoltrare l’istanza di accesso agli attidel procedimento. In tale ipotesi i terminidi cui ai commi 7 e 8 sono sospesi fino ache l’accesso sia stato consentito. Il cittadinoe la cittadina stranieri possono altresı chie-dere che, in relazione a particolari e compro-vate difficolta di reperire la documentazionerichiesta o ritenuta necessaria nei termini so-pra indicati, sia concesso un termine ulte-riore, di norma non superiore a trenta giorni.Il responsabile del procedimento consente laproroga dei termini con provvedimentoscritto e comunicato all’interessato unita-mente a traduzione in lingua a lui compren-sibile.

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10. Il cittadino e la cittadina stranierihanno diritto di partecipazione nei procedi-menti amministrativi finalizzati al rilascio,al rinnovo, alla conversione o al rifiuto delproprio permesso di soggiorno, secondo lemodalita ed entro i limiti definiti dalla nor-mativa vigente. Essi possono farsi assistere,in tutti gli atti che implicano un rapportocon la pubblica amministrazione, da legalio persone di propria fiducia.

Art. 16.

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

1. Il rifiuto del permesso di soggiorno enotificato all’interessato tramite comunica-zione scritta in italiano e in lingua a lui com-prensibile. La comunicazione indica:

a) la motivazione, a termini di legge,del rifiuto;

b) gli adempimenti che il cittadino e lacittadina stranieri devono espletare a seguitodel rifiuto;

c) le modalita di impugnazione;d) il responsabile del provvedimento.

2. Contestualmente alla comunicazione dicui al comma 1, l’ufficio competente pro-pone all’interessato l’accesso ad un pro-gramma di ritorno concordato nel Paese diorigine ai sensi dell’articolo 42.

3. Entro sessanta giorni lavorativi dalladata di notifica del rifiuto, il cittadino e lacittadina stranieri sono tenuti ad allontanarsidal territorio nazionale.

4. Qualora il rifiuto sia stato disposto dalcomune, il responsabile del provvedimentotrasmette il fascicolo relativo allo stranieroalla questura competente per territorio. Latrasmissione del fascicolo puo essere effet-tuata anche in forma elettronica.

5. Avverso il provvedimento di rifiuto delrilascio del permesso di soggiorno e proponi-bile, entro sessanta giorni lavorativi dalladata di notifica, ricorso al tribunale ammini-strativo regionale territorialmente compe-

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tente. Avverso il provvedimento di rifiuto delrinnovo o della conversione del permesso disoggiorno e proponibile, entro sessanta giornilavorativi dalla data di notifica, ricorso al tri-bunale in composizione monocratica compe-tente ai sensi dell’articolo 25, primo periodo,del codice di procedura civile, che decidecon le modalita di cui agli articoli 737 e se-guenti del codice di procedura civile.

6. Il ricorso avverso il provvedimento dirifiuto del permesso di soggiorno sospendel’efficacia del provvedimento fino alla deci-sione del tribunale, che deve essere assuntaentro novanta giorni. In caso di particolariesigenze istruttorie specificamente motivate,il giudice puo decidere oltre tale termine.

7. L’esito negativo dei ricorsi di cui aicommi 5 e 6 non pregiudica l’accesso al pro-gramma di rientro concordato di cui all’arti-colo 42.

8. In caso di esito positivo del ricorso, ilgiudice dispone il rilascio di un permessodi soggiorno da parte dell’autorita compe-tente. Qualora ne ravvisi le condizioni ilgiudice dispone il rilascio di un permessodi soggiorno ad personam ai sensi dell’arti-colo 32.

Art. 17.

(Permesso di soggiorno per ricercadi lavoro)

1. Il permesso di soggiorno per ricerca dilavoro puo essere rilasciato soltanto ai tito-lari di un visto per ricerca di lavoro. Salvii casi espressamente previsti dalla presentelegge, non e consentita la conversione di al-tro titolo di soggiorno in permesso per ri-cerca di lavoro.

2. Il permesso di soggiorno per ricerca dilavoro ha la durata di un anno, e non e rin-novabile. Alla scadenza, puo essere conver-tito in altro permesso di soggiorno, se sussi-stono i requisiti e le condizioni previsti dallapresente legge per il permesso richiesto.

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3. Le disponibilita finanziarie, relative aquattro mensilita dell’assegno sociale, esibitedal cittadino e dalla cittadina stranieri ai finidel rilascio del visto per ricerca di lavorosono fruibili dall’interessato nel periodo diricerca di lavoro. La quinta mensilita e trat-tenuta a titolo di garanzia, e viene restituitaall’atto della conversione del permesso disoggiorno. Il regolamento di cui all’articolo53 disciplina le modalita per la fruizionedelle quattro mensilita e per il deposito dellaquinta.

Art. 18.

(Permesso di soggiorno

per attesa occupazione)

1. La mancanza di lavoro per il periodosuccessivo alla scadenza del permesso disoggiorno per lavoro subordinato comportail rilascio di un permesso di soggiorno perattesa occupazione.

2. Il permesso di soggiorno per attesa oc-cupazione e rinnovabile solo una volta previadimostrazione della capacita di autosostenta-mento del cittadino e della cittadina stranieri.Se i mezzi per l’autosostentamento derivanodall’accesso al sistema di ammortizzatori so-ciali, il permesso e rinnovato per la duratadei medesimi. Il permesso di soggiorno perattesa occupazione puo essere richiesto piuvolte, non consecutive, dal cittadino e dallacittadina stranieri che ne abbiano i requisiti,e puo essere convertito in permesso di sog-giorno ad altro titolo qualora sussistano lecondizioni previste dalla presente legge.

3. Il permesso di soggiorno per attesa oc-cupazionale e rilasciato anche al cittadino oalla cittadina stranieri, titolari di un permessodi soggiorno per motivi familiari o di convi-venza, che divorzino o si separino dal co-niuge e che alla scadenza del permesso disoggiorno non abbiano i requisiti per conver-tirlo in permesso di soggiorno ad altro titolo.

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Art. 19.

(Permesso di soggiornoper lavoro autonomo)

1. Il permesso di soggiorno per lavoroautonomo viene rilasciato al cittadino e allacittadina stranieri entrati in Italia con un vi-sto di ingresso per lavoro autonomo.

2. Il cittadino e la cittadina stranieri munitidi permesso di soggiorno per il quale la pre-sente legge preveda la possibilita di conver-sione, possono chiedere la conversione inpermesso di soggiorno per lavoro autonomo.In questo caso, il richiedente deve dimostrarela sussistenza dei requisiti necessari per l’in-gresso per lavoro autonomo.

3. Il cittadino e la cittadina stranieri tito-lari di permesso di soggiorno per lavoroautonomo possono rinnovarlo, previa dimo-strazione di aver percepito, nell’anno prece-dente la richiesta di rinnovo, un reddito equi-valente a dodici mensilita dell’assegno so-ciale. In caso di documentata assenza dal ter-ritorio nazionale il numero di mensilita e ri-dotto del periodo corrispondente. Sono fattesalve le norme sul rilascio del permesso disoggiorno per attesa occupazione, di cui al-l’articolo 18.

Art. 20.

(Permessi di soggiorno per soggiornantidi lungo periodo)

1. Il cittadino e la cittadina stranieri inpossesso, da almeno cinque anni, di un per-messo di soggiorno in corso di validita, chedimostrino la disponibilita di un reddito noninferiore all’importo annuo dell’assegno so-ciale e, nel caso di richiesta relativa ai fami-liari, di un reddito sufficiente secondo i pa-rametri indicati nell’articolo 36, comma 4, edi un alloggio che sia fornito dei requisiti diidoneita igienico-sanitaria accertati dall’A-zienda unita sanitaria locale competente

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per territorio, possono chiedere al questoreil rilascio del permesso di soggiorno CEper soggiornanti di lungo periodo. Il per-messo di soggiorno CE per soggiornanti dilungo periodo e a tempo indeterminato ede rilasciato entro novanta giorni dalla ri-chiesta.

2. La disposizione di cui al comma 1 nonsi applica ai cittadini e alle cittadine stranieriche:

a) soggiornano per motivi di studio oformazione professionale;

b) soggiornano a titolo di protezionetemporanea o per motivi umanitari ovverohanno chiesto il permesso di soggiorno atale titolo e sono in attesa di una decisionesu tale richiesta;

c) soggiornano per asilo ovvero hannochiesto il riconoscimento dello status di rifu-giato e sono ancora in attesa di una decisionedefinitiva circa tale richiesta;

d) sono titolari di un permesso disoggiorno di breve durata previsto dalla pre-sente legge e dal regolamento di cui all’arti-colo 53;

e) godono di uno status giuridico previ-sto dalla convenzione di Vienna del 1961sulle relazioni diplomatiche, dalla conven-zione di Vienna del 1963 sulle relazioni con-solari, dalla convenzione del 1969 sulle mis-sioni speciali o dalla convenzione di Viennadel 1975 sulla rappresentanza degli Statinelle loro relazioni con organizzazioni inter-nazionali di carattere universale.

3. Ai fini del calcolo del periodo di cui alcomma 1, non si computano i periodi di sog-giorno per i motivi indicati nelle lettere d) ede) del comma 3. Le assenze dello stranierodal territorio nazionale non interrompono ladurata del periodo di cui al comma 1 esono incluse nel computo del medesimo pe-riodo quando sono inferiori a sei mesi conse-cutivi e non superano complessivamentedieci mesi nel quinquennio, salvo che dettainterruzione sia dipesa dalla necessita diadempiere agli obblighi militari, da gravi e

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documentati motivi di salute ovvero da altrigravi e comprovati motivi.

4. Il permesso di soggiorno CE per sog-giornanti di lungo periodo non puo essere ri-lasciato al cittadino e alla cittadina stranieriche siano considerati, sulla base di elementidi fatto, una minaccia concreta e attualeper l’ordine pubblico o la sicurezza delloStato. La pericolosita e valutata anche in re-lazione ad eventuali condanne per i reati pre-visti dall’articolo 380 del codice di proce-dura penale, nonche, limitatamente ai delittinon colposi, dall’articolo 381 del medesimocodice, ovvero in relazione alla eventuale ap-plicazione di misure di prevenzione perso-nali. Ai fini dell’adozione di un provvedi-mento di diniego al rilascio del permessodi soggiorno di cui al presente comma ilquestore tiene conto anche della durata delsoggiorno nel territorio nazionale e dell’inse-rimento sociale, familiare e lavorativo delcittadino e della cittadina stranieri. In ognicaso il diniego di cui al presente commanon puo essere basato su considerazioni eco-nomiche.

5. Il permesso di soggiorno di cui alcomma 1 e revocato:

a) se e stato acquisito fraudolentemente;

b) in caso di espulsione, quando previ-sta dal presente articolo;

c) quando mancano o vengano a man-care i requisiti per il rilascio;

d) in caso di conferimento di permessodi soggiorno di lungo periodo da parte di al-tro Stato membro dell’Unione europea, pre-via comunicazione da parte di quest’ultimo;

e) in caso di assenza continuativa dalterritorio dello Stato per un periodo superiorea sei anni.

6. Il cittadino e la cittadina stranieri aiquali e stato revocato il permesso di sog-giorno ai sensi delle lettere d) ed e) delcomma 5, puo riacquistarlo, con le stessemodalita di cui al presente articolo. In talcaso il periodo di cui al comma 1 e ridottoa tre anni.

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7. Al cittadino e alla cittadina stranieri cuisia stato revocato il permesso di soggiornoCE per soggiornanti di lungo periodo e neicui confronti non debba essere disposta l’e-spulsione e rilasciato un permesso di sog-giorno per altro tipo in applicazione dellapresente legge.

8. Nei confronti del titolare del permessodi soggiorno CE per soggiornanti di lungoperiodo, l’espulsione puo essere disposta sol-tanto:

a) per gravi motivi di ordine pubblico osicurezza dello Stato, ai sensi dell’articolo47, comma 1;

b) nei casi di cui all’articolo 47, comma2, solo quando il cittadino e la cittadina stra-nieri costituiscono una concreta minaccia an-che in relazione alla loro eventuale apparte-nenza ad una delle categorie indicate all’arti-colo 1 della legge 27 dicembre 1956,n. 1423, e successive modificazioni, ovveroall’articolo 1 della legge 31 maggio 1965n. 575, e successive modificazioni, sempreche sia stata applicata, anche in via caute-lare, una delle misure di cui all’articolo 14della legge 19 marzo 1990, n. 55, e succes-sive modificazioni.

9. Nel valutare la pericolosita del cittadinoe della cittadina stranieri, ai fini dell’ado-zione del provvedimento di espulsione, sitiene conto dell’eta dell’interessato, della du-rata del soggiorno sul territorio nazionale,delle conseguenze dell’espulsione per l’inte-ressato e i suoi familiari, dell’esistenza di le-gami familiari, culturali o sociali nel territo-rio nazionale e dell’assenza di vincoli con ilsuo Paese di origine.

10. Oltre a quanto previsto per il cittadinoe la cittadina stranieri regolarmente soggior-nanti nel territorio dello Stato, il titolare delpermesso di soggiorno CE per soggiornantidi lungo periodo possono:

a) fare ingresso nel territorio nazionalein esenzione di visto e circolare liberamentesul territorio nazionale;

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b) svolgere nel territorio dello Statoogni attivita lavorativa subordinata o auto-noma salvo quelle che la legge espressa-mente riserva al cittadino o vieta allo stra-niero;

c) usufruire delle prestazioni di assi-stenza sociale, di previdenza sociale, diquelle relative ad erogazioni in materia sani-taria, scolastica e sociale, di quelle relativeall’accesso a beni e servizi a disposizionedel pubblico, compreso l’accesso alla proce-dura per l’ottenimento di alloggi di ediliziaresidenziale pubblica, salvo che sia diversa-mente disposto e sempre che sia dimostratal’effettiva residenza del cittadino e della cit-tadina stranieri sul territorio nazionale;

d) partecipare alla vita pubblica locale,con le forme e nei limiti previsti dalla vi-gente normativa;

e) soggiornare e lavorare nel territoriodell’Unione europea, secondo le modalitaed entro i limiti stabiliti dalla direttiva2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre2003, e dalla normativa comunitaria vigente.

11. Al cittadino e alla cittadina stranieri inpossesso, da almeno cinque anni, di un per-messo di soggiorno in corso di validita, chedimostrino di avere i requisiti per il rinnovoo la conversione del proprio permesso disoggiorno, viene rilasciato un permesso disoggiorno nazionale per soggiornanti dilungo periodo.

12. Il permesso di soggiorno di cui alcomma 11 ha una durata illimitata, ed e re-vocabile solo dal giudice, a seguito dellacondanna definitiva dell’interessato per unodei reati di cui all’articolo 380, comma 1,del codice di procedura penale.

13. Il permesso di soggiorno di cui alcomma 11 consente di esercitare tutte le atti-vita consentite al cittadino e alla cittadinastranieri, in particolare quelle previste per iltitolare di permesso di soggiorno CE persoggiornanti di lungo periodo al comma 10,lettere a), b), c) e d). In ottemperanza alle di-sposizioni di cui all’articolo 13 della citata

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direttiva 2003/109/CE, il cittadino e la citta-dina stranieri titolari del permesso di sog-giorno di cui al comma 11 non hanno il di-ritto di soggiornare in un altro Stato membrodell’Unione europea ai sensi del capo IIIdella medesima direttiva.

Art. 21.

(Permesso di soggiorno per studio)

1. Il permesso di soggiorno per studio e ri-lasciato per la prima volta per un periodo didue anni. E rinnovato per un periodo corri-spondente alla durata residua del corso distudi, se il cittadino e la cittadina stranieridimostrino di avere superato la meta delleprove o degli esami previste nei primi dueanni del corso di studi medesimo.

2. Il cittadino e la cittadina stranieri che,alla scadenza della durata prevista del corsodi studi, abbiano superato meta delle proveo degli esami ma non abbiano terminato ilcorso di studi e intendano concluderlo, hannodiritto al rinnovo del permesso di soggiornoper una durata pari alla meta di quella previ-sta dal corso di studi medesimo. Sono con-sentite proroghe, sulla base di documentateesigenze e previo nulla osta rilasciato dallascuola o dall’universita cui sono iscritti il cit-tadino e la cittadina stranieri.

3. E compatibile con il permesso di sog-giorno per studio lo svolgimento di attivitalavorative.

Art. 22.

(Permesso di soggiorno

per motivi familiari)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovodei permessi di soggiorno per soggiornanti dilungo periodo di cui all’articolo 21, il per-messo di soggiorno per motivi familiari e ri-lasciato:

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a) al cittadino e alla cittadina stranieriche hanno fatto ingresso in Italia con ricon-giungimento familiare;

b) ai cittadini e alle cittadine stranieriregolarmente soggiornanti ad altro titoloche abbiano contratto matrimonio nel territo-rio dello Stato con cittadini o cittadine ita-liani o di uno Stato membro dell’Unione eu-ropea, ovvero con cittadini o cittadine stra-nieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmentesoggiornante, in possesso dei requisiti per ilricongiungimento con cittadino o cittadinaitaliani o di uno Stato membro dell’Unioneeuropea residenti in Italia, ovvero con citta-dino o cittadina stranieri regolarmente sog-giornanti in Italia. In tal caso il permessodel familiare e convertito in permesso di sog-giorno per motivi familiari. La richiesta diconversione puo essere presentata entrol’anno successivo alla scadenza del permessodi soggiorno inizialmente posseduto o dallascadenza del termine indicato nella comuni-cazione di cui all’articolo 12, comma 2. Qua-lora i detti cittadino e cittadina siano rifugiatisi prescinde dal possesso di un valido per-messo di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale,di minore italiano residente in Italia. In talcaso il permesso di soggiorno per motivi fa-miliari e rilasciato anche a prescindere dalpossesso di un valido titolo di soggiorno, acondizione che il genitore richiedente nonsia stato privato della potesta genitoriale se-condo la legge italiana.

2. Al cittadino e alla cittadina stranieri cheeffettuano il ricongiungimento con cittadinoo cittadina italiani o di uno Stato membrodell’Unione europea, ovvero con cittadino ocittadina stranieri titolari di un permesso disoggiorno per soggiornanti di lungo periodo,e rilasciato un permesso di soggiorno persoggiornante di lungo periodo.

3. In caso di morte del familiare in pos-sesso dei requisiti per il ricongiungimento ein caso di separazione legale o di sciogli-

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mento del matrimonio o, per il figlio o la fi-glia che non possano ottenere il permesso disoggiorno per soggiornante di lungo periodo,al compimento del diciottesimo anno di eta,il permesso di soggiorno puo essere conver-tito in permesso ad altro titolo, qualora nesussistano i requisiti.

4. Contro il diniego del nulla osta al ricon-giungimento familiare e del permesso di sog-giorno per motivi familiari, nonche contro glialtri provvedimenti dell’autorita amministra-tiva in materia di diritto all’unita familiare,l’interessato puo presentare ricorso al tribu-nale in composizione monocratica del luogoin cui risiede, il quale provvede, sentito l’in-teressato, ai sensi degli articoli 737 e se-guenti del codice di procedura civile. Il de-creto che accoglie il ricorso puo disporre ilrilascio del visto o del permesso di soggiornoanche in assenza del nulla osta. Gli atti delprocedimento sono esenti da imposta di bolloe di registro e da ogni altra tassa.

Art. 23.

(Permesso di soggiorno per cittadini e citta-dine stranieri vittime di violenza all’interno

del nucleo familiare)

1. Il cittadino e la cittadina stranieri tito-lari di un permesso di soggiorno per motivifamiliari, che siano vittime all’interno delnucleo familiare, ovvero da parte della per-sona convivente, di violenza sessuale, fisicao psicologica, anche per motivi di genere,identita di genere o orientamento sessuale,hanno diritto a permanere sul territorio na-zionale per motivi di protezione sociale perun periodo non inferiore a due anni, succes-sivamente alla denuncia o alla segnalazionedella situazione di violenza. Il comune di re-sidenza rilascia entro trenta giorni successivialla denuncia o alla segnalazione della situa-zione di violenza, anche su proposta del que-store, dei servizi sociali o dei centi antivio-lenza o di associazioni di tutela operanti

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nel territorio, il permesso di soggiorno perprotezione sociale sostitutivo del permessodi soggiorno per ricongiungimento familiare.Il permesso di soggiorno e convertibile allascadenza in permesso di soggiorno ad altrotitolo ai sensi della presente legge.

2. Al cittadino e alla cittadina stranieri dicui al comma 1 sono assicurati tutti i bene-fici sanitari, previdenziali e socio-assisten-ziali previsti dalla normativa per i cittadinie le cittadine italiani.

3. Il cittadino e la cittadina stranieri di cuial comma 1 accedono ai programmi di prote-zione sociale e reinserimento, ivi inclusiquelli relativi al soddisfacimento delle esi-genze alloggiative, al reinserimento profes-sionale, alle esigenze di cura e al sostegnodei figli a carico della vittima, a parita dicondizioni con i cittadini e le cittadine ita-liani.

Art. 24.

(Permesso di soggiorno

per protezione sociale)

1. Quando, nel corso di operazioni di poli-zia, di indagini o di un procedimento per ta-luno dei delitti di cui all’articolo 3 dellalegge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelliprevisti dall’articolo 380 del codice di proce-dura penale, ovvero nel corso di interventiassistenziali dei servizi sociali degli enti lo-cali, siano accertate situazioni di violenza odi grave sfruttamento nei confronti di un cit-tadino o una cittadina stranieri, ed emerganoconcreti pericoli per la loro incolumita, pereffetto dei tentativi di sottrarsi alla condi-zione di vittima di violenza o di sfruttamentoo ai condizionamenti di un’associazione de-dita ad uno dei predetti delitti, o delle dichia-razioni rese nel corso delle indagini prelimi-nari o del giudizio, il questore, anche su pro-posta del procuratore della Repubblica o deiservizi sociali degli enti locali, rilascia unospeciale permesso di soggiorno per consen-

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tire al cittadino e alla cittadina stranieri disottrarsi alla violenza, allo sfruttamento o aicondizionamenti dell’organizzazione crimi-nale e di partecipare ad un programma di as-sistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta di cui al comma 1,sono comunicati al questore gli elementi dacui risulti la sussistenza delle condizioni in-dicate al medesimo comma, con particolareriferimento alla gravita ed attualita del peri-colo ed alla rilevanza del contributo offertodal cittadino e dalla cittadina stranieri perla individuazione o cattura dei responsabilidei delitti indicati nello stesso comma. Lemodalita di partecipazione al programma diassistenza ed integrazione sociale sono co-municate al sindaco.

3. Con il regolamento di cui all’articolo 53sono stabilite le disposizioni occorrenti perl’affidamento della realizzazione del pro-gramma a soggetti diversi da quelli istituzio-nalmente preposti ai servizi sociali dell’entelocale, e per l’espletamento dei relativi con-trolli. Con lo stesso regolamento sono indivi-duati i requisiti idonei a garantire la compe-tenza e la capacita di favorire l’assistenza el’integrazione sociale, nonche la disponibilitadi adeguate strutture organizzative dei sog-getti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato aisensi del presente articolo ha la durata diun anno e puo essere rinnovato per il periodooccorrente per motivi di giustizia. Esso e re-vocato in caso di interruzione del programmao di condotta incompatibile con le finalitadello stesso, segnalate dal procuratore dellaRepubblica o, per quanto di competenza,dal servizio sociale dell’ente locale, o co-munque accertate dal questore, ovveroquando vengono meno le altre condizioniche ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dalpresente articolo consente l’accesso ai serviziassistenziali e allo studio, nonche l’iscrizionenelle liste di collocamento e lo svolgimentodi lavoro subordinato o autonomo, fatti salvii requisiti minimi di eta. Alla scadenza del

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permesso di soggiorno, l’interessato puo con-vertire il permesso di soggiorno, salvo chequesto non sia stato revocato ai sensi delcomma 4, e sempre che sussistano i requisitiprevisti dalla presente legge.

6. Il permesso di soggiorno previsto dalpresente articolo puo essere altresı rilasciato,all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena,anche su proposta del procuratore della Re-pubblica o del giudice di sorveglianza pressoil tribunale per i minorenni, al cittadino ealla cittadina stranieri che abbiano terminatol’espiazione di una pena detentiva, inflittaper reati commessi durante la minore eta, eabbiano gia dato prova concreta di partecipa-zione a un programma di assistenza e inte-grazione sociale.

Art. 25.

(Permesso di soggiorno per motivi

di giustizia)

1. Nei casi in cui la presenza del cittadinoe della cittadina stranieri sul territorio nazio-nale sia indispensabile in relazione a proce-dimenti penali in corso, l’autorita giudiziariapuo disporre il rilascio, da parte della que-stura competente per territorio, di un per-messo di soggiorno per motivi di giustizia.Nel disporre il rilascio del permesso, l’auto-rita giudiziaria decide la durata del permessomedesimo, nonche la sua eventuale rinnova-bilita o convertibilita.

2. La questura rilascia in ogni caso il per-messo di soggiorno per motivi di giustizia alcittadino e alla cittadina stranieri che risul-tino persona offesa nell’ambito di un proce-dimento penale per uno dei reati di cui agliarticoli 583-bis, 600, 601 e 602 del codicepenale, o che siano inseriti in uno specialeprogramma di assistenza di cui all’articolo13 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Intali casi, il permesso di soggiorno per motividi giustizia ha una durata di tre mesi ed erinnovabile per il periodo occorrente per mo-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 47 –

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tivi di giustizia. Esso consente l’esercizio diregolare attivita di lavoro subordinato e auto-nomo, ed e convertibile alla scadenza, ove ri-corrano le condizioni previste dalla presentelegge, in permesso di soggiorno ad altrotitolo.

3. Salvo che non si debba disporre l’espul-sione a titolo di sanzione alternativa alla de-tenzione, di cui all’articolo 49, al cittadino ealla cittadina stranieri privi di titolo di sog-giorno, che si trovino a scontare una penadetentiva nel territorio nazionale, viene rila-sciato un permesso di soggiorno per motividi giustizia, della durata corrispondente allapena. Il permesso di soggiorno di cui al pre-sente comma non puo essere convertito, allascadenza, in permesso di soggiorno ad altrotitolo.

4. Anche al di fuori dei casi di cui alcomma 1, quando, nel corso di operazionidi polizia, di indagini o di un procedimentorelativi a delitti commessi per finalita di ter-rorismo, anche internazionale, o di eversionedell’ordine democratico, vi e l’esigenza digarantire la permanenza nel territorio delloStato dello straniero che abbia offerto all’au-torita giudiziaria o agli organi di polizia unacollaborazione avente le caratteristiche di cuial comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,il questore, autonomamente o su segnala-zione dei responsabili di livello almeno pro-vinciale delle Forze di polizia ovvero dei di-rettori dei Servizi informativi e di sicurezza,ovvero quando ne e richiesto dal procuratoredella Repubblica, rilascia allo straniero unospeciale permesso di soggiorno di durata an-nuale rinnovabile.

5. Con la segnalazione di cui al comma 4,sono comunicati al questore gli elementi dacui risulti la sussistenza delle condizioni in-dicate al medesimo comma 4, con particolareriferimento alla rilevanza del contributo of-ferto dallo straniero.

6. Il permesso di soggiorno rilasciato aisensi del comma 4 puo essere rinnovato per

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 48 –

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motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.Esso e revocato in caso di condotta incompa-tibile con le finalita dello stesso, segnalatedal procuratore della Repubblica, dagli altrisoggetti di cui al comma 1 o comunque ac-certate dal questore, ovvero quando vengonomeno le altre condizioni che ne hanno giusti-ficato il rilascio.

7. Quando la collaborazione offerta haavuto straordinaria rilevanza per la preven-zione nel territorio dello Stato di attentatiterroristici alla vita o all’incolumita dellepersone o per la concreta riduzione delleconseguenze dannose o pericolose degli at-tentati stessi ovvero per identificare i respon-sabili di atti di terrorismo, allo straniero econcesso il permesso di soggiorno di cui al-l’articolo 20.

Art. 26.

(Permessi di soggiorno di cittadini stranieriin stato di detenzione)

1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2,quando il permesso di soggiorno scada nelperiodo in cui nei confronti del cittadino edella cittadina stranieri e applicata una penadetentiva, la validita residua del permessodi soggiorno viene sospesa. All’interessatoviene rilasciato un permesso di soggiornoper motivi di giustizia della durata equiva-lente alla pena detentiva. Alla scadenza diquest’ultima, viene rilasciato il permesso disoggiorno antecedentemente posseduto, perla durata residua del medesimo.

2. Il cittadino e la cittadina stranieri titolaridi permesso di soggiorno, a cui sia stata com-minata una condanna superiore a due anni direclusione senza il beneficio della sospen-sione condizionale della pena, il cui permessovenga a scadenza durante il periodo di deten-zione, puo chiedere il rinnovo o la conver-sione del permesso di soggiorno almeno ses-santa giorni prima della data di fine pena, te-nuto conto di eventuali periodi di liberazione

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 49 –

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anticipata gia concessi. L’istanza e trasmessa

entro cinque giorni, a cura della direzione del

carcere, al comune competente e al magi-

strato di sorveglianza. Al magistrato di sorve-

glianza viene inviata anche una relazione re-

lativa al comportamento del cittadino e della

cittadina stranieri durante la detenzione. En-

tro trenta giorni il magistrato di sorveglianza,

sentiti il cittadino o la cittadina stranieri e il

loro difensore, autorizza con ordinanza il rin-

novo o la conversione del permesso di sog-

giorno, ovvero esprime parere negativo.

3. In armonia con i princıpi e le finalita

dell’articolo 27, terzo comma, della Costitu-

zione, l’autorizzazione di cui al comma 2 e

comunque concessa quando il detenuto o la

detenuta abbiano dato prova della effettiva

partecipazione all’opera di rieducazione. Ai

fini della decisione il magistrato di sorve-

glianza tiene conto della gravita delle even-

tuali infrazioni disciplinari commesse du-

rante la detenzione, della condotta comples-

siva tenuta dal detenuto o dalla detenuta du-

rante la carcerazione, di eventuali benefici

dei quali abbiano usufruito. Il magistrato

tiene altresı conto di eventuali legami fami-

liari o sociali del cittadino e della cittadina

stranieri, della durata del loro soggiorno in

Italia, di attivita svolte durante il periodo di

detenzione, con particolare riferimento ad at-

tivita lavorative o di istruzione. L’autorizza-

zione non puo essere negata quando sussista

uno dei motivi di inespellibilita.

4. Il parere negativo al rinnovo o alla con-

versione del permesso di soggiorno e notifi-

cato dal magistrato di sorveglianza al citta-

dino e alla cittadina stranieri e al loro difen-

sore. Il diniego e altresı comunicato al co-

mune del luogo di residenza e al questore

per i provvedimenti di competenza. Avverso

l’ordinanza con la quale e espresso parere

negativo il cittadino e la cittadina stranieri

possono proporre appello al tribunale di sor-

veglianza, entro trenta giorni dalla data di

notifica. L’appello non ha effetti sospensivi,

salvo che il tribunale decida altrimenti.

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4

non si applicano ai cittadini e alle cittadine

stranieri titolari di permesso di soggiorno

per motivi familiari. In tal caso si applicano

le disposizioni di cui al comma 1, indipen-

dentemente dalla durata della pena detentiva.

6. Il cittadino e la cittadina stranieri tito-

lari di un permesso di soggiorno per motivi

di giustizia di cui all’articolo 25, comma 3,

a fine pena sono espulsi dal territorio nazio-

nale, salvo che non ricorrano i motivi di ine-

spellibilita. Almeno sessanta giorni prima

della data di fine pena, l’interessato puo

chiedere di accedere ad un programma di ri-

torno concordato ai sensi dell’articolo 42.

L’istanza e trasmessa entro cinque giorni, a

cura della direzione del carcere, al comune

competente e al magistrato di sorveglianza.

Al magistrato di sorveglianza viene inviata

anche una relazione relativa al comporta-

mento del cittadino e della cittadina stranieri

durante la detenzione. Entro trenta giorni il

magistrato di sorveglianza, sentito il citta-

dino e la cittadina stranieri e il loro difen-

sore, autorizza con ordinanza l’accesso al

programma. Ai fini della decisione il magi-

strato di sorveglianza tiene conto della effet-

tiva partecipazione all’opera di rieducazione.

7. Il parere negativo all’accesso al pro-

gramma di ritorno concordato e notificato

dal magistrato di sorveglianza alla cittadino

e alla cittadina stranieri e al loro difensore.

Avverso l’ordinanza con la quale e espresso

parere negativo il cittadino e la cittadina

stranieri possono proporre appello al tribu-

nale di sorveglianza, entro dieci giorni dalla

data di notifica. L’appello non ha effetti so-

spensivi, salvo che il tribunale decida altri-

menti.

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Capo IV

ACCESSO AL LAVORODEI CITTADINI STRANIERI

Art. 27.

(Chiamata nominativa

per lavoro subordinato)

1. Il datore di lavoro italiano o stranieroregolarmente soggiornante in Italia che in-tende instaurare in Italia un rapporto di la-voro subordinato a tempo determinato o in-determinato con un cittadino o una cittadinastranieri residenti all’estero deve presentare,anche a mezzo posta, alla questura della pro-vincia di residenza, ovvero di quella in cuiha sede legale l’impresa, ovvero di quellaove avra luogo la prestazione lavorativa,una richiesta nominativa di nulla osta al la-voro. Alla richiesta devono essere allegate:

a) proposta di contratto di lavoro conspecificazione delle relative condizioni eco-nomiche e normative;

b) dichiarazione di impegno a comuni-care ogni variazione concernente il rapportodi lavoro;

c) l’indicazione della sistemazione al-loggiativa del cittadino e della cittadina stra-nieri. La richiesta di chiamata nominativa dicui al presente comma puo essere presentataanche quando siano esaurite le quote dispo-nibili stabilite dal decreto di cui all’articolo7, comma 7.

2. All’atto di ricezione della richiesta dicui al comma l, ovvero, nel caso di inviodella richiesta a mezzo posta, entro duegiorni dalla data di ricezione, la questura co-munica al datore di lavoro l’avvio del proce-dimento amministrativo finalizzato al rilasciodi nulla osta al lavoro. Nella comunicazionesono indicati:

a) l’ufficio competente e il responsabiledel procedimento;

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b) l’oggetto del procedimento pro-mosso;

c) la data entro la quale deve conclu-dersi il procedimento e i rimedi esperibiliin caso di inerzia dell’amministrazione;

d) la data di presentazione della relativarichiesta.

3. La questura, ricevuta la richiesta di cuial comma 1, ne trasmette copia, entro duegiorni lavorativi, alla direzione provincialedel lavoro, per gli adempimenti di compe-tenza. La direzione provinciale del lavoroverifica che nella proposta di contratto di la-voro, di cui al comma 1, lettera a), siano ri-spettate le prescrizioni del contratto collet-tivo di lavoro applicabile alla fattispecie eche la richiesta rientri nei limiti numericidelle quote annuali di ingresso di cui all’ar-ticolo 7, comma 7. La direzione provincialedel lavoro e tenuta a comunicare l’esito delleverifiche alla questura entro venti giorni la-vorativi dalla data di ricezione.

4. La questura verifica che a carico del la-voratore e della lavoratrice stranieri, per iquali si richiede l’assunzione, non vi sianorequisiti ostativi all’ingresso in Italia, ai sensidella presente legge.

5. Effettuate le verifiche di cui ai commi 3e 4, la questura emana il provvedimento dirilascio o di rifiuto del nulla osta al lavoroentro quaranta giorni lavorativi dalla datadi presentazione della richiesta. Il nulla ostaviene trasmesso, all’atto del suo rilascio, acura della questura, al Ministero degli affariesteri.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, inassenza di un provvedimento espresso daparte dell’amministrazione competente, ilnulla osta si intende rilasciato, salvo chenon siano esaurite le quote di cui all’articolo7, comma 7.

7. Entro quindici giorni lavorativi dall’in-gresso, salvi i casi di forza maggiore espres-samente motivati, il cittadino e la cittadinastranieri che siano entrati in Italia a seguitodi chiamata nominativa si recano presso la

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 53 –

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questura che ha rilasciato il nulla osta per lafirma del contratto di lavoro, che resta iviconservato e, a cura di quest’ultima, e tra-smesso in copia all’autorita consolare com-petente ed al centro per l’impiego compe-tente. Il contratto e stipulato con il datoredi lavoro che ha presentato richiesta di nullaosta, salvi i casi di cui all’articolo 12,comma 7.

8. Le questure forniscono all’Istituto na-zionale della previdenza sociale (INPS) e al-l’Istituto nazionale per l’assicurazione controgli infortuni sul lavoro (INAlL), tramite col-legamenti telematici, le informazioni anagra-fiche relative ai lavoratori e alle lavoratricistranieri ai quali e concesso il permesso disoggiorno per motivi di lavoro, o comunqueidoneo per l’accesso al lavoro, e comunicanoaltresı il rilascio dei permessi concernenti ifamiliari; l’INPS, sulla base delle informa-zioni ricevute, costituisce un Archivio ana-grafico dei lavoratori e lavoratrici extraco-munitari, da condividere con altre ammini-strazioni pubbliche; lo scambio delle infor-mazioni avviene in base a convenzione trale amministrazioni interessate. Le stesse in-formazioni sono trasmesse, in via telematica,a cura delle questure, all’ufficio finanziariocompetente che provvede all’attribuzionedel codice fiscale.

9. La questura fornisce al Ministero del la-voro e della previdenza sociale il numero edil tipo di nulla osta rilasciati.

Art. 28.

(Lavoro dei cittadini stranieri in Italia:disposizioni diverse)

1. In caso di rimpatrio il lavoratore e la la-voratrice stanieri conservano i diritti previ-denziali e di sicurezza sociale maturati epossono goderne indipendentemente dalla vi-genza di un accordo di reciprocita. I lavora-tori e le lavoratrici stranieri che abbiano ces-sato l’attivita lavorativa in Italia e lascino il

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territorio nazionale hanno comunque facoltadi richiedere, nei casi in cui la materia nonsia regolata da convenzioni internazionali,la liquidazione dei contributi che risultinoversati in loro favore presso forme di previ-denza obbligatoria e complementare maggio-rati nella stessa misura in cui viene rivalutatoannualmente il trattamento di fine rapporto(TFR).

2. Le attribuzioni degli istituti di patronatoe di assistenza sociale, di cui alla legge 30marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratorie alle lavoratrici stranieri che prestino rego-lare attivita di lavoro in Italia.

3. I lavoratori e le lavoratrici italiani estranieri possono chiedere il riconoscimentodi titoli di formazione professionale acquisitiall’estero; in assenza di accordi specifici, ilMinistro del lavoro e della previdenza so-ciale, sentita la commissione centrale perl’impiego, dispone condizioni e modalita diriconoscimento delle qualifiche per singolicasi. Il lavoratore e la lavoratrice stranieripossono inoltre partecipare, a norma dellapresente legge, a tutti i corsi di formazionee di riqualificazione programmati nel territo-rio della Repubblica.

4. Le disposizioni di cui al presente arti-colo si applicano alle regioni a statuto spe-ciale e alle province autonome di Trento edi Bolzano ai sensi degli statuti e delle rela-tive norme di attuazione.

5. Ai fini della presente legge, i contrattidi collaborazione coordinata e continuativadi cui agli articoli 61 e seguenti del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, sonoequiparati a contratti di lavoro subordinatoa tempo determinato.

6. Ai fini della presente legge, i contrattidi lavoro stipulati con soci lavoratori di coo-perative sono equiparati a contratti di lavorosubordinato.

7. I cittadini e le cittadine stranieri munitidi titoli di soggiorno per motivi di turismonon possono esercitare attivita lavorativa su-bordinata ne autonoma. I cittadini e le citta-dine stranieri muniti di titoli di soggiorno in-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 55 –

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feriori a tre mesi non possono stipulare con-tratti di lavoro subordinato a tempo indeter-minato, ne contratti di lavoro subordinato atempo determinato la cui durata eccedaquella del titolo di soggiorno. Resta salvala possibilita di conversione di detti titoli disoggiorno in permessi di soggiorno, ai sensidell’articolo 14, comma 6.

8. I cittadini e le cittadine stranieri titolaridi permesso di soggiorno per residenza elet-tiva non possono esercitare attivita di lavorosubordinato o autonomo. Resta salva la pos-sibilita di conversione di detti titoli di sog-giorno in permessi di soggiorno ad altro ti-tolo ai sensi dell’articolo 14, comma 3.

9. I cittadini e le cittadine stranieri che ab-biano richiesto il rinnovo o la conversionedel permesso di soggiorno, e che siano mu-niti della ricevuta di cui all’articolo 15,comma 2, o della prenotazione di cui all’ar-ticolo 15, comma 4, possono esercitare tuttele attivita consentite dal permesso di sog-giorno antecedentemente posseduto, ivi in-clusa l’attivita di lavoro subordinato o auto-nomo quando previsto dalla normativa.

Art. 29.

(Garanzia di terzi per l’accesso al lavoro)

1. L’impresa, l’associazione legalmente ri-conosciuta, l’ente pubblico o il cittadino e lacittadina italiani o stranieri regolarmentesoggiornanti, che intendano farsi garante del-l’ingresso di un cittadino o una cittadina stra-nieri, per consentire loro la ricerca di un la-voro, ovvero la partecipazione a stage o acorsi di formazione professionale, devonopresentare apposita richiesta nominativa allaquestura della provincia di residenza. La ri-chiesta di garanzia di terzi di cui al presentecomma puo essere presentata anche quandosiano esaurite le quote disponibili stabilitedal decreto di cui all’articolo 7, comma 7.

2. Il richiedente deve produrre idonea do-cumentazione attestante la disponibilita fi-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 56 –

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nanziaria di una somma equivalente a cinquemensilita dell’assegno sociale come definitoper l’anno corrente, anche mediante fideius-sione bancaria o assicurativa.

3. Il regolamento di cui all’articolo 53 puoprevedere la formazione e le modalita ditenuta di un elenco degli enti e delle asso-ciazioni ammessi a prestare la suddetta ga-ranzia.

4. La questura, ricevuta la richiesta di cuial comma 1, verifica che a carico del lavora-tore e della lavoratrice stranieri, per i quali sirichiede l’ingresso, non vi siano elementiostativi all’ingresso in Italia, ai sensi dellapresente legge.

5. Effettuate le verifiche di cui al comma4, la questura emana il provvedimento di ri-lascio o di rifiuto del nulla osta, entro qua-ranta giorni lavorativi dalla data di presenta-zione della richiesta.

6. In caso di rilascio del nulla osta, la que-stura comunica il nominativo e i dati anagra-fici del cittadino e della cittadina stranieri alMinistero degli affari esteri, ai fini dell’attri-buzione di un codice ACIVI.

7. Il Ministero degli affari esteri, entrosette giorni lavorativi dalla ricezione delnulla osta, provvede ad attribuire al cittadinoe alla cittadina stranieri un codice ACIVI.

8. Decorsi i termini di cui al comma 5, inassenza di un provvedimento espresso daparte dell’amministrazione competente, ilnulla osta si intende rilasciato, sempre chenon siano esaurite le quote massime di cuiall’articolo 7, comma 7.

9. Entro quindici giorni lavorativi dall’in-gresso, salvi i casi di forza maggiore espres-samente motivati, il cittadino e la cittadinastranieri che siano entrati in Italia a seguitodi garanzia di terzi si recano presso la que-stura per il rilascio del permesso di soggiorno.

10. Al cittadino e alla cittadina stranieri,che abbiano fatto ingresso con la garanzia dicui al presente articolo, viene rilasciato unpermesso di soggiorno per ricerca di lavoro.

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Art. 30.

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro dicui al presente capo, autorizzati nell’ambitodelle quote di cui all’articolo 7, comma 7,il regolamento di cui all’articolo 53 disci-plina particolari modalita e termini per il ri-lascio dei nulla osta al lavoro, dei visti di in-gresso e dei permessi di soggiorno per lavorosubordinato, per ognuna delle seguenti cate-gorie di lavoratori e lavoratrici subordinatio autonomi stranieri:

a) dirigenti o personale altamente spe-cializzato di societa aventi sede o filiali inItalia ovvero di uffici di rappresentanza disocieta estere che abbiano la sede principaledi attivita nel territorio di uno Stato membrodell’Organizzazione mondiale del commer-cio, ovvero dirigenti di sedi principali in Ita-lia di societa italiane o di societa di altroStato membro dell’Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o dimadre lingua;

c) docenti universitari e ricercatori de-stinati a svolgere in Italia un incarico acca-demico o un’attivita retribuita di ricercapresso universita, istituti di istruzione e di ri-cerca operanti in Italia:

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolar-mente in corso all’estero, da almeno unanno, rapporti di lavoro domestico a tempopieno con cittadini italiani o di uno degliStati membri dell’Unione europea residentiall’estero che si trasferiscono in Italia, perla prosecuzione del rapporto di lavoro dome-stico;

f) lavoratori e lavoratrici alle dipen-denze di organizzazioni o imprese operantinel territorio italiano, che siano stati am-messi temporaneamente a domanda del da-tore di lavoro, per adempiere funzioni ocompiti specifici, per un periodo limitato o

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determinato, tenuti a lasciare l’Italia quandotali compiti o funzioni siano terminati;

g) lavoratori e lavoratrici marittimi oc-cupati nella misura e con le modalita stabi-lite nel regolamento di attuazione;

h) lavoratori e lavoratrici dipendenti re-golarmente retribuiti da datori di lavoro, per-sone fisiche o giuridiche, residenti o aventisede all’estero e da questi direttamente retri-buiti, i quali siano temporaneamente trasferitidall’estero presso persone fisiche o giuridi-che, italiane o straniere, residenti in Italia,al fine di effettuare nel territorio italiano de-terminate prestazioni oggetto di contratto diappalto stipulato tra le predette persone fisi-che o giuridiche residenti o aventi sede inItalia e quelle residenti o aventi sede all’e-stero, nel rispetto delle disposizioni dell’arti-colo 1655 del codice civile e della legge 23ottobre 1960, n. 1369, nonche delle normeinternazionali e comunitarie;

i) lavoratori e lavoratrici occupati pressocirchi o spettacoli viaggianti all’estero;

l) personale artistico e tecnico per spet-tacoli lirici, teatrali, concertistici o di bal-letto;

m) ballerini, artisti e musicisti da impie-gare presso locali di intrattenimento;

n) artisti da impiegare da enti musicaliteatrali o cinematografici o da imprese radio-foniche o televisive, pubbliche o private, oda enti pubblici, nell’ambito di manifesta-zioni culturali o folcloristiche;

o) cittadini e cittadine stranieri chesiano destinati a svolgere qualsiasi tipo di at-tivita sportiva professionistica presso societasportive italiane ai sensi della legge 23marzo 1981, n. 91;

p) giornalisti corrispondenti ufficial-mente accreditati in Italia e dipendenti rego-larmente retribuiti da organi di stampa quoti-diani o periodici, ovvero da emittenti radio-foniche o televisive straniere;

q) persone che, secondo le norme di ac-cordi internazionali in vigore per l’Italia,

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svolgono in Italia attivita di ricerca o un la-

voro occasionale nell’ambito di programmi

di scambi di giovani o di mobilita di giovani

o sono persone collocate «alla pari»;

r) infermieri professionali assunti presso

strutture sanitarie pubbliche e private.

2. I permessi di soggiorno rilasciati ai

sensi del comma 1 sono equiparati ai per-

messi di soggiorno per lavoro subordinato o

autonomo corrispondenti.

3. Il regolamento di cui all’articolo 53

contiene altresı norme per 1’attuazione delle

convenzioni ed accordi internazionali in vi-

gore relativamente all’ingresso e soggiorno

dei lavoratori e delle lavoratrici stranieri oc-

cupati alle dipendenze di rappresentanze di-

plomatiche o consolari o di enti di diritto in-

ternazionale aventi sede in Italia.

4. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori

e delle lavoratrici frontalieri non appartenenti

all’Unione europea e disciplinato dalle dispo-

sizioni particolari previste negli accordi in-

ternazionali in vigore con gli Stati confi-

nanti.

5. Con decreto del Ministro per i beni e le

attivita culturali, su proposta del Comitato

olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i

Ministri dell’interno e del lavoro e della pre-

videnza sociale, e determinato il limite mas-

simo annuale d’ingresso degli sportivi stra-

nieri che svolgono attivita sportiva a titolo

professionistico o comunque retribuita, da ri-

partire tra le federazioni sportive nazionali.

Tale ripartizione e effettuata dal CONI con

delibera da sottoporre all’approvazione del

Ministro vigilante. Con la stessa delibera

sono stabiliti i criteri generali di assegna-

zione e di tesseramento per ogni stagione

agonistica anche al fine di assicurare la tu-

tela dei vivai giovanili.

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Capo V

REGOLARIZZAZIONI

Art. 31.

(Commissione territoriale per il soggiornoad personam)

1. Presso ogni prefettura – ufficio territo-riale del Governo e istituita la Commissioneterritoriale per il soggiorno ad personam, diseguito denominata «commissione territo-riale».

2. La commissione territoriale, e costituitada:

a) il prefetto o suo delegato;

b) il questore o suo delegato;

c) un rappresentante designato dal sin-daco del comune capoluogo di provincia;

d) un rappresentante designato dai sin-daci dei comuni della provincia;

e) un rappresentante designato dal presi-dente della provincia;

f) tre rappresentanti delle organizzazionidei datori di lavoro maggiormente rappresen-tative sul territorio;

g) tre rappresentanti delle organizza-zioni sindacali maggiormente rappresentativesul territorio;

h) un rappresentante dell’organo di par-tecipazione dei cittadini e delle cittadinestranieri istituito dal comune capoluogo diprovincia, o, in mancanza, un rappresentantedesignato dalle associazioni di rappresen-tanza dei cittadini e delle cittadine stranierilegalmente costituite e operanti sul territoriodel comune capoluogo di provincia;

i) un rappresentante dell’organo di par-tecipazione dei cittadini e delle cittadinestranieri istituito dalla provincia, o, in man-canza, un rappresentante designato dalle as-sociazioni di rappresentanza dei cittadini edelle cittadine stranieri legalmente costituitee operanti sul territorio provinciale;

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l) due rappresentanti delle articolazioniprovinciali delle associazioni di rilevanza na-zionale operanti in favore dei cittadini edelle cittadine stranieri;

m) un rappresentante delle associazionidi rilevanza provinciale operanti in favoredei cittadini e delle cittadine stranieri.

3. La commissione territoriale e convocatadal prefetto, che la presiede e ne coordina ilavori.

4. Il regolamento di cui all’articolo 53 di-sciplina le modalita di designazione dei com-ponenti la commissione territoriale, nonche ilfunzionamento della stessa commissione.

Art. 32.

(Permesso di soggiorno ad personam)

1. Il cittadino e la cittadina stranieri nonregolarmente soggiornanti in Italia, i quali ri-tengano di essere in possesso dei requisiti dicui al comma 4, possono chiedere al prefettodella provincia in cui hanno la dimora stabileil rilascio di un permesso di soggiorno ad

personam, in deroga alle altre disposizionipreviste dalla presente legge.

2. La richiesta di cui al comma 1 e tra-smessa dal prefetto alla commissione territo-riale.

3. La commissione territoriale deve essereconvocata, per la valutazione della richiestadi cui al comma 1, entro trenta giorni lavora-tivi dalla data di presentazione della stessa. Ilcittadino e la cittadina stranieri interessatinon possono essere espulsi fino alla conclu-sione del procedimento di valutazione dellarichiesta.

4. Ai fini della valutazione sul rilascio delpermesso di soggiorno ad personam di cui alcomma 1, la commissione territoriale tieneconto:

a) dell’inserimento sociale e lavorativodel cittadino e della cittadina stranieri, non-che delle possibilita di lavoro di cui potreb-

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bero usufruire in caso di rilascio di permessodi soggiorno;

b) dei legami familiari o affettivi matu-rati dal cittadino e dalla cittadina stranieri sulterritorio;

c) dell’eta e delle condizioni di salutedel cittadino e della cittadina stranieri, anchein considerazione delle possibili conseguenzenegative di un loro eventuale rimpatrio;

d) della durata temporale del loro domi-cilio di fatto sul territorio, nonche dellaeventuale precedente titolarita di permessidi soggiorno;

e) della condotta generale del cittadinoe della cittadina stranieri, con particolare ri-guardo alla loro pericolosita sociale, anchein considerazioni di eventuali e recenti con-danne penali;

f) di comportamenti di straordinaria rile-vanza sociale e umanitaria.

5. Ai fini della valutazione sul rilascio diun permesso di soggiorno, la commissioneterritoriale ha l’obbligo di ascoltare in con-traddittorio il cittadino e la cittadina stra-nieri, i quali possono farsi assistere da un le-gale o da una persona di loro fiducia. Lacommissione ha altresı l’obbligo di valutareeventuali memorie scritte prodotte dal citta-dino e dalla cittadina stranieri o dai loro le-gali rappresentanti.

6. Qualora decida di concedere il per-messo di soggiorno ad personam, la commis-sione territoriale definisce il motivo del per-messo di soggiorno.

7. Il permesso di soggiorno rilasciato aisensi del comma 6 e equiparato al permessodi soggiorno avente lo stesso motivo. Essopuo essere rinnovato o convertito, se la mo-tivazione del permesso lo consente e se nesussistono i requisiti disciplinati dalla pre-sente legge.

8. La decisione della commissione territo-riale e trasmessa alla questura competenteper territorio, la quale rilascia il permessodi soggiorno, con la motivazione e la sca-

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denza indicata dalla commissione, entro cin-que giorni lavorativi.

9. E istituito presso il Ministero degli in-terni l’archivio centrale delle domande di re-golarizzazione ad personam. All’archivio ac-cedono le prefetture.

10. Non e consentito presentare domandadi regolarizzazione a piu di una commissioneterritoriale.

Art. 33.

(Permesso di soggiorno per emersione

consensuale da lavoro irregolare)

1. Nei casi in cui un datore di lavoro, cheoccupi alla proprie dipendenze cittadini e cit-tadine stranieri privi di idoneo titolo di sog-giorno, decida di regolarizzare il rapporto dilavoro con il consenso del lavoratore o dellalavoratrice, al cittadino e alla cittadina stra-nieri e rilasciato regolare permesso di sog-giorno per lavoro, secondo le norme dellapresente legge.

2. Se la decisione di cui al comma 1 ri-guarda un imprenditore o un esercente un’at-tivita commerciale o comunque a fini di lu-cro, il datore di lavoro e tenuto ad un ac-cordo transattivo con il lavoratore o la lavo-ratrice sul periodo pregresso ed al pagamentodi un’ammenda di 2.000 euro per ogni lavo-ratore e lavoratrice regolarizzati, senza con-seguenze di natura penale. Gli introiti delleammende sono utilizzati ai fini della costitu-zione del Fondo per il finanziamento del ri-torno concordato, di cui all’articolo 42,comma 8.

3. Ai fini della acquisizione del permessodi soggiorno di lunga durata, viene conteg-giato il periodo nel quale il lavoratore e lalavoratrice stranieri sono stati occupati alledipendenze del datore di lavoro che ha effet-tuato l’emersione.

4. Gli esiti delle regolarizzazioni attra-verso emersione consensuale costituisconoelemento di valutazione ai fini della pro-

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grammazione degli ingressi nell’ambito deldocumento triennale.

Art. 34.

(Permesso di soggiorno per denuncia oaccertamento di lavoro irregolare)

1. Quando, a seguito di operazioni ispet-tive e di controllo o a seguito della denunciada parte del lavoratore o della lavoratricestranieri al giudice competente, vengano ac-certati rapporti di lavoro irregolari con l’im-piego di lavoratori e lavoratrici stranieri prividi idoneo titolo di soggiorno, il datore di la-voro e punito con l’ammenda di euro 2.000per ogni lavoratore e lavoratrice impiegati.Salve le ipotesi di cui al comma 2, se il fattoe commesso da un imprenditore o un eser-cente un’attivita commerciale o comunquea fini di lucro, si applica la pena dell’arrestoda tre mesi ad un anno e l’ammenda di 5.000euro per ogni lavoratore e lavoratrice impie-gati.

2. Nei casi in cui a seguito di operazioniispettive e di controllo o a seguito della de-nuncia da parte del lavoratore o della lavora-trice stranieri al giudice competente, venganoaccertati rapporti di lavoro irregolari congrave sfruttamento del lavoratore o della la-voratrice, il datore di lavoro e punito conla pena della reclusione da tre a otto anni ela multa di 9.000 euro per ogni lavoratoree lavoratrice impiegati. Ai fini del presentecomma, si intende per«grave sfruttamento»un rapporto di lavoro irregolare connotatoda una delle seguenti caratteristiche:

a) retribuzione ridotta di oltre un terzorispetto ai minimi contrattuali previsti daicontratti collettivi di categoria ovvero retri-buzioni gravemente discontinue;

b) sistematiche e gravi violazioni delledisposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,n. 66, e successive modificazioni, in materia

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di disciplina dell’orario di lavoro e dei riposigiornalieri e settimanali;

c) gravi violazioni della disciplina inmateria di sicurezza e igiene nei luoghi di la-voro con esposizione dei lavoratori e dellelavoratrici a gravi pericoli per la loro salute,sicurezza o incolumita;

d) reclutamento e avviamento al lavorosecondo le modalita previste e punite dall’ar-ticolo 18 del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successive modificazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, al lavo-ratore e alla lavoratrice stranieri e rilasciatoun permesso di soggiorno per ricerca di la-voro ai sensi dell’articolo 17. Il datore di la-voro e tenuto, aggiuntivamente alle am-mende di cui ai commi 1 e 2, a corrispon-dere al lavoratore e alla lavoratrice le cinquemensilita dell’assegno sociale richieste ai finidel rilascio del permesso di soggiorno per ri-cerca di lavoro.

Capo VI

DIRITTO ALL’UNITA FAMILIARE,TUTELA DEI MINORI STRANIERI

E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 35.

(Diritto all’unita familiare)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistarel’unita familiare nei confronti dei familiario conviventi stranieri e riconosciuto, allecondizioni previste dalla presente legge, aicittadini e alle cittadine stranieri titolari dipermesso di soggiorno di durata non infe-riore a un anno.

2. Ai familiari stranieri di cittadini e citta-dine italiani o di uno Stato membro dell’U-nione europea si applicano le disposizionidel testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di circolazione esoggiorno dei cittadini degli Stati membri

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dell’Unione europea, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 18 gennaio2002, n. 54, fatte salve quelle piu favorevolipreviste dalla presente legge o dal regola-mento di cui all’articolo 53.

3. In tutti i procedimenti amministrativi egiurisdizionali finalizzati a dare attuazioneal diritto all’unita familiare e riguardanti iminori, deve essere preso in considerazionecon carattere di priorita il superiore interessedel fanciullo, conformemente a quanto previ-sto dall’articolo 3, comma 1, della Conven-zione sui diritti del fanciullo fatta a NewYork il 20 novembre 1989, di cui alla legge27 maggio 1991, n. 176.

Art. 36.

(Ricongiungimento familiare)

1. Ai fini della presente legge, si intendeper «ricongiungimento familiare» la proce-dura di rilascio di un visto di ingresso o diun permesso di soggiorno per motivi fami-liari ad un cittadino o una cittadina stranieriresidenti all’estero, o regolarmente soggior-nanti in Italia ad altro titolo, per i quali siastata presentata una domanda da un propriofamiliare, come definito nel comma 2.

2. Il cittadino e la cittadina stranieri pos-sono chiedere il ricongiungimento per i se-guenti familiari:

a) il coniuge non legalmente separato ola persona con la quale sussisteva un accer-tato rapporto di convivenza prima della par-tenza dal Paese di provenienza;

b) i figli, anche del coniuge o nati fuoridel matrimonio, da genitori non coniugatiovvero legalmente separati;

c) i genitori;

d) il fratello o la sorella, qualora sianol’unico componente del nucleo familiare ri-masto nel Paese di origine.

3. I minori adottati o affidati o sottoposti atutela sono equiparati ai figli.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 67 –

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4. Salvo che si tratti di rifugiati, o di un

cittadino o una cittadina stranieri titolari di

permesso di soggiorno per motivi di prote-

zione umanitaria o sussidiaria, o che il ricon-

giungimento familiare riguardi un minore, il

cittadino e la cittadina stranieri che richie-

dono il ricongiungimento devono dimostrarela disponibilita di un reddito annuo derivante

da fonti lecite non inferiore all’importo an-

nuo dell’assegno sociale se si chiede il ricon-

giungimento di un solo familiare, al doppio

dell’importo annuo dell’assegno sociale se

si chiede il ricongiungimento di due o tre fa-

miliari, al triplo dell’importo annuo dell’as-segno sociale se si chiede il ricongiungi-

mento di quattro o piu familiari. Ai fini della

determinazione del reddito si tiene conto an-

che del reddito annuo complessivo dei fami-

liari conviventi con il richiedente.

5. E consentito l’ingresso, al seguito del

cittadino e della cittadina italiani o comuni-

tari, dei familiari con i quali e possibile at-

tuare il ricongiungimento.

6. La domanda di nulla osta al ricongiun-

gimento familiare, corredata della documen-tazione di cui al comma 4, e presentata alla

questura competente per il luogo di dimora

del richiedente, ed e inviata, a cura del ri-

chiedente, al Ministero degli affari esteri,

che provvede all’attribuzione dell’apposito

codice ACIVI. La questura rilascia copia

della domanda contrassegnata con timbrodatario e sigla del dipendente incaricato

del ricevimento. L’ufficio, verificata l’esi-

stenza dei requisiti di cui al presente arti-

colo, emette il provvedimento richiesto, ov-

vero un provvedimento di diniego del nulla

osta.

7. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta

del nulla osta, in assenza di un provvedi-

mento espresso da parte dell’amministra-

zione competente, il nulla osta si intende ri-

lasciato, e il cittadino e la cittadina stranieri

interessati possono richiedere il visto di in-

gresso alla rappresentanza diplomatica o con-solare italiane nel Paese di origine.

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8. Quando sia stato rilasciato il nulla ostadi cui al presente articolo, il cittadino e lacittadina stranieri per i quali e stato richiestoil ricongiungimento sono tenuti a richiedereil visto di ingresso alla rappresentanza diplo-matica o consolare competente. Alla richiestadi visto di ingresso deve essere allegata ido-nea documentazione attestante i rapporti diparentela di cui al comma 2. La rappresen-tanza diplomatica o consolare provvede allatraduzione e legalizzazione di detti docu-menti, senza oneri per l’interessato.

Art. 37.

(Disposizioni a favore dei minori)

1. Il figlio minore del cittadino e della cit-tadina stranieri con questi convivente e rego-larmente soggiornante e iscritto nel permessodi soggiorno di uno o di entrambi i genitorifino al compimento del quattordicesimoanno di eta e segue la condizione giuridicadel genitore con il quale convive, ovvero lapiu favorevole tra quelle dei genitori concui convive. Fino al medesimo limite di etail minore che risulta affidato ai sensi dell’ar-ticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, esuccessive modificazioni, e iscritto nel per-messo di soggiorno del cittadino e della cit-tadina stranieri ai quali e affidato e segue lacondizione giuridica di questi ultimi, se piufavorevole. L’assenza occasionale e tempora-nea dal territorio dello Stato non esclude ilrequisito della convivenza e il rinnovo del-l’iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimoanno di eta al minore iscritto nel permessodi soggiorno del genitore ovvero del citta-dino e della cittadina stranieri affidatari e ri-lasciato un permesso di soggiorno per motivifamiliari valido fino al compimento dellamaggiore eta, ovvero un permesso di sog-giorno per soggiornante di lungo periodo.

3. Il tribunale per i minorenni, per motiviconnessi con il superiore interesse del mi-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 69 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nore straniero presente in Italia, tenuto contodel suo sviluppo psicofisico, della sua eta,delle sue condizioni di salute e dei percorsidi inserimento e di scolarizzazione, puo auto-rizzare l’ingresso o la permanenza del fami-liare, per un periodo di tempo determinato,anche in deroga alle altre disposizioni dellapresente legge. L’autorizzazione e revocatadal tribunale per i minorenni quando ven-gono a cessare i motivi che ne giustificavanoil rilascio o per attivita del familiare incom-patibili con le esigenze del minore o con lapermanenza in Italia. Nel provvedimento dicui al presente comma, il tribunale per i mi-norenni definisce il motivo e la scadenza delpermesso di soggiorno da rilasciare in conse-guenza dell’autorizzazione alla permanenzain Italia. Il permesso di soggiorno rilasciatoa seguito del provvedimento del tribunaleper i minorenni e equiparato al permesso disoggiorno avente lo stesso motivo. Essopuo essere rinnovato o convertito, se la mo-tivazione del permesso lo consente e se nesussistono i requisiti disciplinati dalla pre-sente legge. La decisione del tribunale per iminorenni e trasmessa alla questura compe-tente per territorio, la quale rilascia il per-messo di soggiorno, con la motivazione ela scadenza indicata dal tribunale per i mino-renni, entro cinque giorni lavorativi. Il citta-dino e la cittadina stranieri, che abbiano inol-trato al tribunale per i minorenni istanza diautorizzazione alla permanenza in Italia aisensi del presente comma, non possono es-sere espulsi fino alla decisione del tribunaleper i minorenni.

Art. 38.

(Disposizioni concernenti minorial compimento della maggiore eta)

1. Al compimento della maggiore eta, alcittadino e alla cittadina stranieri nei cui con-fronti sono state applicate le disposizioni dicui all’articolo 37, commi 1 e 2, e ai minori

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stranieri comunque presenti sul territorio na-zionale, puo essere rilasciato un permesso disoggiorno qualora ne abbiano i requisiti. Ilpermesso di soggiorno per ricerca di lavororilasciato ai cittadini e alle cittadine stranierisecondo le procedure di cui al presentecomma prescinde dal possesso dei requisitidi cui all’articolo 17.

Art. 39.

(Diritto allo studio dei minori stranieri)

1. I minori stranieri presenti sul territorionazionale hanno diritto all’istruzione nelleforme e nei modi previsti per i cittadini ita-liani, indipendentemente dalla regolaritadella posizione in ordine al soggiorno, e in-dipendentemente dalla condizione giuridicadei loro familiari. Essi sono soggetti all’ob-bligo scolastico e all’obbligo formativo aparita di condizioni con i cittadini italiani,secondo le disposizioni vigenti in materia.L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuolee negli istituti di formazione italiani di ogniordine e grado avviene nei modi e alle con-dizioni previsti per i minori italiani. Essa puoessere richiesta in qualunque periodo del-l’anno scolastico. I minori stranieri privi didocumentazione anagrafica ovvero in pos-sesso di documentazione irregolare o incom-pleta sono iscritti con riserva.

2. L’iscrizione con riserva non pregiudicail conseguimento dei titoli conclusivi deicorsi di studio. In mancanza di accertamentinegativi sull’identita dichiarata dell’alunno odell’alunna, il titolo viene rilasciato all’inte-ressato con i dati identificativi acquisiti almomento dell’iscrizione. I minori stranierisoggetti all’obbligo scolastico vengonoiscritti alla classe corrispondente all’eta ana-grafica, salvo che, per gravi e documentatimotivi, il collegio dei docenti deliberi l’iscri-zione ad una classe diversa, tenendo conto:

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a) dell’ordinamento degli studi delPaese di provenienza dell’alunno o dell’a-lunna;

b) dell’accertamento di competenze,abilita e livelli di preparazione dell’alunnoo dell’alunna;

c) del corso di studi eventualmente se-guito dall’alunno o dall’alunna nel Paese diprovenienza;

d) del titolo di studio eventualmenteposseduto dall’alunno o dell’alunna.

3. L’effettivita del diritto all’istruzione egarantita dallo Stato, dalle regioni e daglienti locali. Al fine di consentire il pienoesplicarsi del diritto all’istruzione, le istitu-zioni nazionali e territoriali competenti met-tono in atto, di concerto, misure volte ad ac-cogliere e ad accompagnare il minore nelpercorso di inserimento nelle classi. Partico-lare attenzione e data all’apprendimentodella lingua italiana, in funzione comunica-tiva e di studio, da realizzarsi all’internodelle singole istituzioni scolastiche, attra-verso la didattica di aula comune a tutti glialunni e le alunne, integrata, ma non sosti-tuita, da attivita di laboratorio o dagli inter-venti di cui al comma 4. A tal fine le istitu-zioni scolastiche, anche in rete, predispon-gono percorsi, strumenti e risorse, e le inse-riscono organicamente nel Piano di offertaformativa. Le istituzioni scolastiche territo-riali agiscono anche in convenzione con leassociazioni degli stranieri e con le organiz-zazioni di volontariato sociale.

4. Il collegio dei docenti definisce, in rela-zione al livello di competenza dei singolialunni e alunne stranieri, il necessario adatta-mento dei programmi di insegnamento. Alloscopo possono essere adottati specifici inter-venti individualizzati o per gruppi di alunni ealunne, per facilitare l’apprendimento dellalingua italiana, utilizzando, ove possibile, lerisorse professionali della scuola. Il consoli-damento della conoscenza e della praticadella lingua italiana puo essere realizzato al-tresı mediante l’attivazione di corsi intensivi

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di lingua italiana sulla base di specifici pro-

getti, anche nell’ambito delle attivita aggiun-

tive di insegnamento per l’arricchimento del-

l’offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte

in ordine ai criteri e alle modalita per la co-

municazione tra la scuola e le famiglie degli

alunni e delle alunne stranieri. Ove necessa-

rio, anche attraverso intese con l’ente locale,

l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di

mediatori linguistici e culturali qualificati.

6. L’inserimento nelle classi scolastiche

dei minori di cittadinanza non italiana viene

effettuato sulla base del principio della com-

presenza di alunni e alunne italiani e di pro-

venienza straniera e della non concentrazione

delle nazionalita all’interno della stessa

classe. In nessun caso si formano classi in

cui sia maggioritaria o esclusiva la compo-

nente degli alunni e delle alunne di prove-

nienza straniera.

7. La scuola assume l’incontro tra le cul-

ture come risorsa per la societa che cambia

e riconosce, attraverso l’esercizio del diritto

all’istruzione, la piena cittadinanza di tutti i

residenti. La comunita scolastica accoglie le

differenze linguistiche e culturali come va-

lore da porre a fondamento del rispetto reci-

proco, dello scambio tra le culture e della

convivenza, e come risorsa per tutti. A tale

fine promuove e favorisce iniziative volte al-

l’accoglienza, alla tutela e alla valorizza-

zione delle culture e delle lingue d’origine

e alla realizzazione di attivita interculturali

comuni, nella prospettiva dell’educazione in-

terculturale e plurilingue per tutti gli alunni e

le alunne. Compatibilmente con le esigenze

organizzative delle attivita didattiche, l’edifi-

cio scolastico si offre come spazio comune

idoneo alla realizzazione di iniziative cultu-

rali promosse a livello territoriale dai geni-

tori italiani e stranieri, dalle associazioni

dei migranti, dal volontariato sociale.

8. Per la realizzazione degli obiettivi indi-

cati nel presente articolo, le scuole possono

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avvalersi della collaborazione dei mediatorilinguistici e culturali, con il compito di:

a) affiancare il personale scolasticonelle attivita di accoglienza degli alunni edelle alunne e dei genitori;

b) facilitare la comunicazione intercul-turale;

c) collaborare con il personale dellascuola e con i genitori alla realizzazione diprogetti interculturali, volti alla conoscenzadei paesi di origine degli alunni e dellealunne, e alla organizzazione, all’internodella scuola, di corsi di lingue dei paesi diprovenienza;

d) collaborare a progetti mirati a contra-stare la dispersione scolastica degli alunni edelle alunne di cittadinanza non italiana. I me-diatori linguistici e culturali partecipano aiconsigli di classe e ai collegi dei docenti, conpotere consultivo, e contribuiscono alle atti-vita di formazione del personale della scuolapromosse dalle istituzioni scolastiche. Hannola loro rappresentanza negli organi collegiali.

9. Il Ministero della pubblica istruzione,sentite le organizzazioni sindacali e le asso-ciazioni dei cittadini e delle cittadine stra-nieri, definisce i percorsi di formazione, lemodalita di reclutamento, il quadro dellespecifiche mansioni e ogni aspetto relativoallo stato giuridico dei mediatori linguisticie culturali.

10. Le istituzioni scolastiche, nel quadrodi una programmazione territoriale degli in-terventi, anche sulla base di convenzionicon le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) la realizzazione di un’offerta cultu-rale valida per i cittadini e le cittadine stra-nieri adulti regolarmente soggiornanti che in-tendano conseguire il titolo di studio dellascuola dell’obbligo;

b) la predisposizione di percorsi integra-tivi, ove necessari, degli studi sostenuti nelPaese di provenienza al fine del consegui-mento del titolo dell’obbligo o del diplomadi scuola secondaria superiore;

c) la realizzazione ed attuazione di corsidi lingua italiana;

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d) la realizzazione di corsi di forma-zione anche nel quadro di accordi di collabo-razione internazionale in vigore per l’Italia.

11. E istituita presso il Ministero dellapubblica istruzione la Commissione per l’in-serimento scolastico dei minori stranieri. LaCommissione ha i seguenti compiti:

a) coordinare e monitorare le attivitadell’amministrazione centrale e degli ufficiscolastici regionali;

b) elaborare e programmare interventiper l’inserimento scolastico degli alunni edelle alunne di cittadinanza non italiana,con particolare riguardo alla formazione delpersonale scolastico, al monitoraggio e alcontrasto della dispersione scolastica;

c) raccogliere e disseminare le buonepratiche per l’inserimento degli alunni edelle alunne di cittadinanza non italiana edi educazione interculturale, realizzate a li-vello territoriale; far conoscere le esperienzepiu significative prodotte a livello europeo;

d) valutare annualmente l’impatto delleattivita svolte. La composizione e il funzio-namento della commissione sono disciplinatidal regolamento di cui all’articolo 53.

Art. 40.

(Accesso dei cittadini e delle cittadine

stranieri ai corsi di studio scolasticie universitari)

1. I cittadini e le cittadine stranieri rego-larmente soggiornanti in Italia possono acce-dere ai corsi di studio delle scuole, degli isti-tuti professionali e delle universita alle stessecondizioni dei cittadini e delle cittadine ita-liani. Essi hanno diritto ad accedere, in con-dizioni di parita con i cittadini e le cittadineitaliani, a borse di studio e ad altre provvi-denze previste nell’ambito dei programmidi diritto allo studio.

2. L’iscrizione alle scuole, agli istituti diformazione e alle universita puo essere effet-tuata anche dall’estero, ai fini dell’ingresso

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per studio di cui all’articolo 10, comma 3,per il tramite delle rappresentanze diplomati-che o consolari italiane.

3. Le universita o gli istituti di istruzione,formazione e specializzazione, predispon-gono adeguati strumenti di sostegno, anchelinguistici, al fine di consentire un proficuosvolgimento dei corsi di studio da parte deicittadini e delle cittadine stranieri.

Capo VII

GESTIONE DELLE FRONTIERE,ESPULSIONI E ALLONTANAMENTI

Art. 41.

(Divieti di espulsione e di respingimento)

1. In nessun caso puo disporsi l’espulsioneo il respingimento verso uno Stato in cui ilcittadino e la cittadina stranieri possano es-sere oggetto di persecuzione o discrimina-zione per qualunque motivo, ovvero possanorischiare di essere rinviati verso un altroStato nel quale non siano protetti dalla perse-cuzione, ovvero verso un Paese in cui esistauna condizione di guerra o di violenze in-terne generalizzate, ovvero possano subire,per i reati commessi, la pena di morte.

2. Non e consentita l’espulsione ne il re-spingimento nei confronti:

a) dei cittadini e delle cittadine stranieriminori di anni diciotto, salvo il diritto a se-guire il genitore o l’affidatario espulsi;

b) dei cittadini e delle cittadine stranieriin possesso di un permesso di soggiorno (na-zionale o CE) per soggiornante di lungo pe-riodo, salvo i casi di revoca previsti dall’ar-ticolo 20;

c) dei cittadini e delle cittadine stranieriparenti entro il quarto grado, o coniugi, dicittadini e cittadine italiani o comunitari, ov-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 76 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vero dei cittadini e delle cittadine stranieri

che possano dimostrare una stabile e conti-

nuativa convivenza con cittadino o cittadina

italiani;

d) delle donne in stato di gravidanza o

nei dodici mesi successivi alla nascita del fi-

glio cui provvedono;

e) del marito o del convivente della

donna in stato di gravidanza o, nei dodici

mesi successivi alla nascita del figlio, del pa-

dre del bambino ovvero del marito o del

convivente della madre;

f) dei cittadini e delle cittadine stranieri

che siano affetti da infermita e patologie che,

in considerazione della situazione del Paese

di origine o di provenienza nonche della pro-

pria condizione sociale, in caso di rimpatrio,

possano subire un peggioramento del loro

stato di salute o non possano trovare nel

Paese di destinazione adeguate cure;

g) dei cittadini e delle cittadine stranieri

che, pur essendo privi di titolo di soggiorno

in corso di validita, siano obbligati da norme

vigenti a permanere sul territorio nazionale.

3. Al cittadino e alla cittadina stranieri che

si trovino nelle condizioni di cui al comma 1

e alle lettere d), e) ed f) del comma 2 viene

rilasciato un permesso di soggiorno per mo-

tivi umanitari. Nei casi di cui alle lettere d)

ed e) del comma 2 il permesso di soggiorno

ha durata annuale. Nei casi di cui al comma

1 e alla lettera f) del comma 2 il permesso di

soggiorno per motivi umanitari ha durata di

due anni ed e rinnovabile se persistono le

condizioni che hanno giustificato il primo ri-

lascio. Sono fatte salve le disposizioni piu

favorevoli contenute nella normativa in ma-

teria di asilo, rifugio e protezione umanitaria.

Nei casi di cui al comma 2, lettera g), viene

rilasciato un permesso di soggiorno per mo-

tivi di giustizia, ai sensi dell’articolo 25,

comma 3.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 77 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 42.

(Programmi di ritorno concordatonel Paese di origine)

1. Con apposito decreto, il Ministero degliinterni, di concerto con il Ministero degli af-fari esteri, il Ministero della solidarieta so-ciale e il Dipartimento per i diritti e le pariopportunita, definisce le tipologie generalidei programmi di ritorno concordato dei cit-tadini e delle cittadine stranieri al paese diorigine e ripartisce tra le singole provincele risorse destinate ai medesimi programmi.

2. Il programma di ritorno concordato emisura sostitutiva dell’espulsione e non com-porta divieto di reingresso nei casi in cui ilcittadino e la cittadina stranieri che non ab-biano titolo per rimanere sul territorio nazio-nale e chiedano di aderire al programma, ab-biano avuto un pregresso titolo di soggiorno.

3. Il programma di ritorno concordato ac-compagna l’espulsione nei casi in cui il citta-dino e la cittadina stranieri entrati irregolar-mente nel territorio dello Stato non abbianomai avuto titolo di soggiorno. Il periodo didivieto di reingresso in tal caso e fissato inun anno.

4. I programmi di ritorno concordato dicui al comma 1 prevedono:

a) opportune agevolazioni economicheatte a coprire interamente le spese del viag-gio;

b) opportune iniziative di sostegno, an-che economico, per la sussistenza degli inte-ressati e delle loro famiglie, per il reinseri-mento lavorativo o per l’avvio di attivita im-prenditoriali nel Paese di origine, anche pre-vedendo la partecipazione di organizzazioninon governative attive nel campo della coo-perazione allo sviluppo.

5. Il cittadino e la cittadina stranieri nonpossono accedere nel corso di cinque annia piu di un programma di ritorno concordato.

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Presso le questure, i valichi di frontierae i luoghi di prima accoglienza sono previstiservizi informativi e gestionali sui pro-grammi di ritorno concordato svolti da entie associazioni di tutela nazionalmente rico-nosciuti o da associazioni locali titolate asvolgere tale funzione sulla base di appositeconvenzioni.

7. Gli enti e le associazioni di cui alcomma 7 definiscono in accordo con la pre-fettura-ufficio territoriale del Governo com-petente i programmi individualizzati di ri-torno concordato.

8. E istituito il Fondo per il finanziamentodel ritorno concordato, nel quale conflui-scono le risorse di cui all’articolo 33, com-ma 2.

Art. 43.

(Servizio di frontiera)

1. Presso i valichi di frontiera e istituito ilServizio di frontiera.

2. Il Servizio di frontiera di cui al comma1 e costituito dal responsabile dell’ufficiodella polizia di frontiera, nonche da espertidesignati dal Ministero dell’interno e, in mi-sura paritetica, da organizzazioni non gover-native attive nel settore della tutela dei dirittiumani. Il regolamento di cui all’articolo 53disciplina le modalita di costituzione del Ser-vizio di frontiera.

3. E consentito all’Alto commissariatodelle Nazioni Unite per i rifugiati, o ad orga-nizzazioni da esso accreditate, di inviare pro-prio personale qualificato presso i valichimaggiormente sensibili e di verificare, conil personale della polizia di frontiera e delServizio di frontiera, le condizioni dei citta-dini e delle cittadine stranieri maggiormentevulnerabili.

4. Per lo svolgimento delle medesime fun-zioni di cui al comma 3, l’accesso degli entie degli organismi di cui al medesimo comma3 e altresı sempre consentito presso le aree

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1420– 79 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

transito aeroportuali nonche a bordo delleunita navali attraccate o alla fonda nellearee portuali.

Art. 44.

(Respingimento alla frontiera)

1. il cittadino e la cittadina stranieri, prividei requisiti disciplinati dalla presente leggeper l’ingresso in Italia, che vengano rintrac-ciati dalle Forze dell’ordine nell’atto di attra-versare illegalmente la frontiera, sono rin-viati al Servizio di frontiera. Il Servizio difrontiera verifica che il cittadino e la citta-dina stranieri non si trovino nelle condizionidi cui all’articolo 10, terzo comma, della Co-stituzione o all’articolo 1 della Convenzionerelativa alla statuto dei rifugiati, firmata aGinevra il 28 luglio 1951, di cui alla legge24 luglio 1954, n. 722, e che non rientrinotra i casi di inespellibilita di cui all’articolo41 della presente legge. Qualora gli accerta-menti siano negativi, la polizia di frontieradispone il respingimento del cittadino e dellacittadina stranieri.

2. Il respingimento di cui al comma 1 puoessere disposto unicamente entro 48 ore dalrintraccio del cittadino e della cittadina stra-nieri. Decorso tale termine senza che siastato adottato il provvedimento, il questoreterritorialmente competente, se ne ricorronoi presupposti, propone al tribunale l’adozionedel provvedimento di espulsione secondo lemodalita di cui all’articolo 47.

3. Avverso il provvedimento di respingi-mento disposto dal Servizio di frontiera eammesso ricorso al tribunale amministrativoregionale territorialmente competente, anchedall’estero, entro sessanta giorni. Il ricorsopuo contenere l’istanza di sospensione del-l’efficacia del provvedimento. In tal casol’esecuzione dell’allontamento non puo avve-nire sino alla decisione sull’istanza di so-spensione, salvo che il provvedimento di al-lontanamento si basi su una precedente deci-

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione giudiziale ovvero sia fondato su circo-stanze che mettano a repentaglio la sicurezzadello Stato.

4. E istituito presso la Presidenza del Con-siglio dei ministri l’Archivio centrale dei re-spingimenti alla frontiera. Trimestralmentegli uffici di polizia di frontiera inviano idati delle operazioni effettuate nel trimestreprecedente. Tali dati costituiscono uno deglielementi di valutazione del fenomeno migra-torio ai fini della predisposizione del docu-mento programmatico di cui all’articolo 7,comma 1.

5. Il vettore che ha condotto alla frontieraun cittadino o una cittadina stranieri privi deirequisiti per l’ingresso in Italia di cui all’ar-ticolo 4, o che devono essere comunque re-spinti a norma del presente articolo, e tenutoa prenderli in carico ed a ricondurli nelloStato di provenienza, o in quello che ha rila-sciato il documento di viaggio eventualmentein possesso del cittadino e della cittadinastranieri.

Art. 45.

(Gestione delle frontiere)

1. Il Ministro dell’interno e il Ministro de-gli affari esteri adottano il piano generale de-gli interventi per la gestione e il controllo deivalichi di frontiera, anche attraverso l’auto-mazione delle procedure, nell’ambito dellecompatibilita con i sistemi informativi di li-vello extranazionale previsti dagli accordi oconvenzioni internazionali in vigore e dalledisposizioni vigenti in materia di protezionedei dati personali. Delle parti di piano che ri-guardano sistemi informativi automatizzati edei relativi contratti e data comunicazione alCentro nazionale per l’informatica nella pub-blica amministrazione.

2. Nell’ambito e in attuazione delle diret-tive adottate dal Ministero dell’interno, i pre-fetti delle province di confine terrestre e iprefetti dei capoluoghi delle regioni interes-

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sate alla frontiera marittima promuovono lemisure occorrenti per il coordinamento deicontrolli di frontiera e della vigilanza marit-tima e terrestre, d’intesa con i prefetti dellealtre province interessate, sentiti i questorie i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,nonche le autorita marittime e militari e i re-sponsabili degli organi di polizia, di livellonon inferiore a quello provinciale, eventual-mente interessati, e sovrintendono all’attua-zione delle direttive emanate in materia.

3. Il Ministero degli affari esteri e il Mini-stero dell’interno promuovono le iniziativeoccorrenti, d’intesa con i Paesi interessati,al fine di garantire l’espletamento degli ac-certamenti e il rilascio dei documenti even-tualmente necessari per i provvedimenti pre-visti dalla presente legge. Ogni intesa di col-laborazione con i Paesi interessati deve es-sere sottoposta all’approvazione del Parla-mento. Non possono essere stipulate inteseai sensi del presente comma con Paesi chenon abbiano ratificato la Convenzione rela-tiva allo statuto dei rifugiati, firmata a Gine-vra il 28 luglio 1951, di cui alla legge 24 lu-glio 1954, n. 722, o che non rispondano aicriteri indicati dall’articolo 10, terzo commadella Costituzione.

Art. 46.

(Servizi di accoglienza

ai valichi di frontiera)

1. Presso i valichi di frontiera presso iquali si registra un maggior numero di in-gressi di cittadini e cittadine stranieri o co-munque presso i valichi particolarmente sen-sibili, il Ministero degli interni, di concertocon il Ministero della solidarieta sociale, at-tiva strutture finalizzate al soccorso e all’o-rientamento dei cittadini e delle cittadinestranieri in condizioni di bisogno, anche at-traverso la stipula di apposite convenzionicon i soggetti di cui all’articolo 43, commi2 e 3. Le organizzazioni di cui all’articolo

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43, commi 2 e 3 possono sempre prendereautonomamente contatto con i cittadini e lecittadine stranieri.

2. In caso di particolare bisogno originatoda afflussi straordinari, il Ministero degli in-terni, di concerto con il Ministero della soli-darieta sociale, puo disporre l’allestimentodelle strutture di cui al comma 1 anchepresso localita diverse dalle zone di frontiera,presso le quali disporre il trasferimento deicittadini e delle cittadine stranieri ad operadella polizia di frontiera.

3. Le strutture di soccorso e assistenza dicui al comma 1 erogano ai cittadini e allecittadine stranieri appositi servizi finalizzatia fornire informazioni e assistenza sulle mo-dalita di ingresso legale in Italia, sulle moda-lita di presentazione della domanda di asilo,sull’accesso a programmi di ritorno concor-dato. Tali servizi sono messi a disposizione,ove possibile, all’interno della zona di tran-sito, con il coinvolgimento delle organizza-zioni di cui all’articolo 43, commi 2 e 3.

4. L’erogazione delle prestazioni sanitariee gli interventi di igiene pubblica e profi-lassi, nonche la vigilanza sanitaria nellestrutture di soccorso e assistenza e assicuratadall’azienda sanitaria territorialmente compe-tente.

5. I cittadini e le cittadine stranieri rintrac-ciati ai valichi di frontiera privi dei requisitirichiesti dalla presente legge per l’ingresso eil soggiorno in Italia, per i quali non possanoessere disposti l’espulsione o il respingi-mento, in ragione della necessita di fornireloro cure mediche, ovvero per l’esigenza didisporre ulteriori accertamenti sull’identita ela nazionalita, ovvero per la verifica dellasussistenza delle eventuali condizioni di ine-spellibilita di cui all’articolo 41 della pre-sente legge, ovvero per garantire l’espleta-mento degli atti relativi all’accesso alla pro-cedura di asilo o di rifugio o di protezioneumanitaria o sussidiaria, sono ospitati per iltempo strettamente necessario, e comunqueper un periodo non superiore a quindici

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giorni, presso le strutture di soccorso di cuial comma 1.

6 Il Servizio di frontiera procede all’iden-tificazione del cittadino e della cittadina stra-nieri e agli accertamenti relativi al loro sta-

tus. Il cittadino e la cittadina stranieri pos-sono allontanarsi dalla struttura, ma sono te-nuti all’obbligo di presenza nella strutturamedesima in determinate ore della giornata,da stabilire anche in relazione alle specificheesigenze del cittadino e della cittadina stra-nieri. Il cittadino e la cittadina stranieri pos-sono aderire a programmi di ritorno concor-dato ai sensi dell’articolo 42, ovvero richie-dere, sussistendone i requisiti, il rilascio diun permesso di soggiorno ad personam aisensi dell’articolo 32.

7. In caso di mancato rispetto, senza giu-stificato motivo, dell’obbligo di presenza dicui al comma 6, il Servizio di frontiera pro-pone l’espulsione del cittadino e della citta-dina stranieri. Si applicano in quanto compa-tibili le disposizioni di cui all’articolo 47. Ilquestore puo disporre l’applicazione dellamisura del fermo di polizia, ai sensi dell’ar-ticolo 47, comma 18.

8. Al cittadino e alla cittadina stranieripresenti nelle strutture di accoglienza di cuial presente articolo e garantita adeguatainformazione ed assistenza legale, nonchela liberta di comunicazione anche telefonicacon l’esterno, e la possibilita di contattare le-gali, enti ed associazioni di tutela.

Art. 47.

(Espulsione)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicu-rezza dello Stato, desunti da elementi di fattospecificamente indicati, il Ministro dell’in-terno puo proporre al tribunale in composi-zione monocratica l’espulsione del cittadinoe della cittadina stranieri anche non residentinel territorio dello Stato, dandone preventiva

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notizia al Presidente del Consiglio dei mini-stri e al Ministro degli affari esteri.

2. L’espulsione e proposta dal questore,con richiesta motivata, al giudice di cui alcomma 8, quando il cittadino e la cittadinastranieri:

a) sono entrati nel territorio dello Statosottraendosi ai controlli di frontiera o vio-lando il divieto di reingresso o sono rintrac-ciati nel territorio dello Stato senza valido ti-tolo di soggiorno e non rientrino tra i casi diinespellibilita, ne tra i casi per cui e possibileil rilascio di un permesso di soggiorno permotivi di giustizia ai sensi dell’articolo 25,comma 2, o per protezione sociale ai sensidell’articolo 24, ne nelle tipologie per le qualie possibile richiedere un permesso di sog-giorno ad personam ai sensi dell’articolo 32;

b) sono ritenuti, sulla base di elementidi fatto, appartenere attualmente a talunadelle categorie indicate nell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423, e succes-sive modificazioni, o nell’articolo 1 dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, e successivemodificazioni.

3. La richiesta di espulsione deve esserecontestualmente notificata agli interessati inlingua a loro comprensibile o al loro legalerappresentante, con l’indicazione della fa-colta di nominare un difensore di fiducia edi eleggere domicilio. La richiesta di espul-sione e inoltre comunicata al difensore nomi-nato di fiducia dal cittadino e dalla cittadinastranieri, ovvero nominato d’ufficio all’attodell’emissione della richiesta; il difensored’ufficio e designato nell’ambito dei soggettiiscritti alla tabella di cui all’articolo 29 dellenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271. Al difensore e comunicato il domici-lio o la residenza del cittadino e della citta-dina stranieri. Nell’ipotesi di cui al comma1 la notifica della richiesta di espulsione eeffettuata dal questore del luogo di residenza

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o di domicilio o di dimora del cittadino edella cittadina stranieri.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il que-store individuato ai sensi del comma 3, ul-timo periodo, anche su proposta del Ministrodell’interno, quando ravvisi il concreto peri-colo che il cittadino e la cittadina stranieridi cui e richiesta l’espulsione si rendano irre-peribili, puo disporre in via provvisoria lamisura del fermo di polizia.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 2, letterab), il questore, quando ravvisi il concreto pe-ricolo che il cittadino e la cittadina stranieridi cui e richiesta l’espulsione si rendano irre-peribili, ovvero nel caso in cui non sianocerte la loro identita e la loro nazionalita,puo disporre in via provvisoria la misuradella sorveglianza speciale di pubblica sicu-rezza. Nelle medesime ipotesi, il questorepuo disporre in via provvisoria la misuradel fermo di polizia solo quando ravvisi,sulla base di elementi di fatto, che la misuradella sorveglianza speciale di pubblica sicu-rezza non risulti idonea alla finalita di ov-viare al pericolo che il cittadino e la cittadinastranieri si rendano irreperibili.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 2, letteraa), quando ravvisi il concreto pericolo che ilcittadino e la cittadina stranieri di cui e ri-chiesta l’espulsione si rendano irreperibili,ovvero nel caso in cui non siano certe l’iden-tita e la nazionalita del cittadino e della cit-tadina stranieri, il questore, all’atto dell’ado-zione della richiesta di espulsione, puo di-sporre in via provvisoria la misura della sor-veglianza speciale di pubblica sicurezza, conl’obbligo di soggiorno in una determinata lo-calita e l’obbligo di dimora in determinateore della giornata. Nel caso di cittadini e cit-tadine stranieri privi di dimora, agli stessi edata facolta di indicare quale domicilio utilestrutture di accoglienza messe a disposizioneda enti, associazioni di tutela, regioni, entilocali, ivi comprese le strutture di acco-glienza di cui all’articolo 46. Nei confrontidel cittadino e della cittadina stranieri giaespulsi con precedente provvedimento, che

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abbiano fatto illegalmente reingresso in Italiaprima del termine del divieto di reingresso, ilquestore puo disporre in via provvisoria lamisura del fermo di polizia.

7. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e6 sono notificati al difensore di cui alcomma 3 unitamente alla richiesta di espul-sione.

8. L’autorita che ha emesso la richiesta diespulsione e il provvedimento di cui aicommi 4, 5 e 6 li comunica entro 48 ore altribunale in composizione monocratica delluogo in cui ha sede l’autorita che ha emessola richiesta, ovvero al tribunale in composi-zione monocratica competente sul luogo didomicilio nel caso in cui sia stata adottatala misura della sorveglianza speciale. Unita-mente alla richiesta e al provvedimento ven-gono inviati a cura dell’autorita che li haadottati gli atti e i documenti dell’attivitaistruttoria. Nell’ipotesi di cui al comma 1 ecompetente il giudice del luogo di residenzao domicilio del cittadino straniero, ovvero, inmancanza, del luogo ove e effettuata la noti-fica di cui al comma 3. Il giudice fissaudienza entro 48 ore dalla comunicazionedi cui al presente comma, notificando avvisodi fissazione al cittadino e alla cittadina stra-nieri, al difensore, all’autorita che ha emessoil provvedimento con l’avviso della facoltadi prendere visione e trarre copia degli attie dei documenti inviati.

9. Il giudice, sentiti il cittadino e la citta-dina stranieri, il rappresentante della ammini-strazione della pubblica sicurezza e il difen-sore del cittadino e della cittadina stranieri, esvolte eventuali indagini, decide entro 48 oredal ricevimento della richiesta, con un’unicaordinanza, nell’ordine:

a) di convalidare o meno l’eventualemisura provvisoria di cui ai commi 4, 5 e 6;

b) di adottare o meno il provvedimentodi espulsione richiesto. Il giudice, nel caso incui rilevi la necessita di acquisire ulterioredocumentazione o svolgere ulteriori indagini,d’ufficio o su richiesta del cittadino e della

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cittadina stranieri, anche ai fini dell’accerta-mento della sussistenza di una delle ipotesidi cui ai commi 13 e 14, puo disporre il rin-vio della decisione di merito, che deve esserecomunque adottata entro quindici giorni. Intale caso puo disporre per lo stesso periodol’applicazione della misura della sorve-glianza speciale.

10. Nell’adottare il provvedimento il giu-dice tiene conto della durata del soggiornoin Italia del cittadino e della cittadina stra-nieri, di eventuali legami familiari, della pen-denza di procedimento penale nel quale ilcittadino e la cittadina stranieri siano inda-gati o imputati o parte lesa o parte civile, ov-vero assumano la figura di persona informatasui fatti o di testimone.

11. Ove adotti l’espulsione, e il questoreabbia prodotto elementi concreti dai quali ri-sulti che occorre effettuare accertamenti inmerito all’identita del cittadino e della citta-dina stranieri, ovvero che occorre acquisire idocumenti di viaggio, con l’ordinanza di cuial comma 9 il giudice puo disporre un ulte-riore periodo di sorveglianza speciale nonsuperiore a cinque giorni, ovvero, nelle ipo-tesi di cui ai commi 1 e 2, lettera b), e nelleipotesi in cui sia gia stata disposta in viaprovvisoria, ai sensi del comma 6, terzo pe-riodo, la misura del fermo di polizia, non su-periore a 48 ore.

12. Il giudice, nella adozione del provve-dimento di espulsione, fissa l’eventuale di-vieto di reingresso del cittadino e della citta-dina stranieri espulsi nel territorio nazionalee la sua durata, che non deve essere comun-que superiore a tre anni, o a cinque nei casidi cui al comma 1.

13. La richiesta di espulsione di cui alcomma 2 e comunque respinta quando il cit-tadino e la cittadina stranieri rientrino neicasi di inespellibilita di cui all’articolo 41,ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera a)

del comma 2, possano usufruire di un per-messo di soggiorno per motivi di giustiziadi cui all’articolo 25, comma 2, o di un per-

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messo di soggiorno ad personam di cui al-l’articolo 32. Nel caso di richiesta di espul-sione ai sensi del comma 2, lettera a), oveil cittadino e la cittadina stranieri accedanoal programma di ritorno concordato, e sianogia stati in possesso di titolo di soggiorno,il procedimento di espulsione e sospesofino alla conclusione del procedimento di ri-torno concordato. Acquisita la prova dell’ef-fettivo ritorno nel Paese di origine, il giudicearchivia il procedimento di espulsione. Nellealtre ipotesi di cui al comma 2, ove il citta-dino e la cittadina stranieri accedano al pro-gramma di ritorno concordato, il giudice puoapplicare l’espulsione, ma il divieto di rein-gresso di cui al comma 12 non puo esseresuperiore ad un anno.

14. La richiesta di espulsione di cui alcomma 1 e comunque respinta quando ri-corra la fattispecie di cui all’articolo 41,comma 1, ovvero quando a seguito dell’ese-cuzione dell’espulsione il cittadino e la citta-dina stranieri possano essere esposti a tortureo a pene o trattamenti inumani o degradanti,ovvero quando nei loro confronti possa es-sere eseguita la pena capitale, ovvero quandoil cittadino e la cittadina stranieri versino ingravi condizioni di salute e l’esecuzione del-l’espulsione possa comportare il rischio deldecesso o comunque di un grave ed imme-diato peggioramento.

15. Il cittadino e la cittadina stranieri che,successivamente all’adozione dell’ordinanzacon la quale il giudice dispone l’espulsione,collaborino alla propria identificazione edabbiano rispettato tutti gli obblighi derivantidalla eventuale misura di sorveglianza, pos-sono chiedere al giudice che ha adottato ilprovvedimento, anche per il tramite del pro-prio difensore, la riduzione del periodo di di-vieto di reingresso. Il divieto non puo esserein tal caso superiore a due anni.

16. L’espulsione e eseguita mediante ac-compagnamento alla frontiera da parte delleautorita di pubblica sicurezza.

17. Avverso il provvedimento di espul-sione puo essere presentato ricorso alla corte

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d’appello competente entro sessanta giorni,anche per il tramite della rappresentanza di-plomatica o consolare italiana nel Paese diorigine. Il ricorso puo contenere l’istanza disospensione dell’efficacia del provvedi-mento. In tal caso l’esecuzione dell’espul-sione non puo avvenire sino alla decisionesull’istanza di sospensione, salvo che il prov-vedimento di allontanamento si basi su unaprecedente decisione giudiziale ovvero siafondato su circostanze che mettano a repen-taglio la sicurezza dello Stato.

18. Nel caso in cui il cittadino e la citta-dina stranieri per i quali e stata avanzatauna richiesta di espulsione, anche accompa-gnata dalla misura di sorveglianza speciale,si rendano volontariamente irreperibili, alrintraccio sono soggetti alla misura del fermodi polizia. Il questore richiede al tribunale laconvalida della misura entro le 48 ore suc-cessive. Il tribunale convalida la misura, sen-tito il cittadino e la cittadina stranieri, entrole successive 48 ore. L’allontanamento e ese-guito dalle autorita di pubblica sicurezza en-tro le successive 24 ore. Con l’ordinanza diconvalida il giudice applica nei confrontidel cittadino e della cittadina stranieri il di-vieto di reingresso per la durata di cinqueanni. Il divieto e ridotto a tre anni nel solocaso in cui il cittadino e la cittadina straniericollaborino alla propria identificazione e al-l’allontanamento. Sono fatte salve sopravve-nute condizioni di inespellibilita.

Art. 48.

(Identificazione dei cittadini e delle cittadinestranieri non in regola con le disposizioni in

materia di soggiorno detenuti)

1. Dell’ingresso in un istituto di reclusionedel cittadino e della cittadina stranieri irrego-larmente presenti sul territorio nazionale, aseguito di provvedimento di applicazionedella custodia cautelare ovvero di ordine diesecuzione della pena detentiva, e data co-

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municazione, entro 24 ore, a cura della dire-zione dell’istituto di reclusione, alla questuracompetente per territorio. Alla comunica-zione sono allegate le informazioni utili all’i-dentificazione del cittadino e della cittadinastranieri.

2. A seguito della ricezione della comuni-cazione di cui al comma 1, la questura avviatempestivamente la procedura finalizzata al-l’identificazione del cittadino e della citta-dina stranieri e all’ottenimento dei docu-menti di viaggio, anche mediante consulta-zione con 1’autorita diplomatica o consolaredel Paese di origine.

3. All’atto dell’ingresso nell’istituto di re-clusione il cittadino e la cittadina stranierivengono informati dell’avvio delle proceduredi cui al comma 2, nonche del diritto di pro-porre l’istanza di cui al comma 4. La comu-nicazione deve essere effettuata in linguacomprensibile all’interessato.

4. Il cittadino e la cittadina stranieri che sitrovino nelle condizioni di cui al comma 1possono chiedere, con istanza motivata tra-smessa al questore a cura della direzione del-l’istituto di reclusione, che non sia avviata laprocedura di identificazione, quando sussistal’ipotesi di cui all’articolo 41, comma 1. Intale ipotesi al cittadino e alla cittadina stra-nieri e rilasciato, alla scarcerazione, un per-messo di soggiorno per motivi umanitari.

5. Le richieste di espulsione di cui aicommi 1 e 2 dell’articolo 47, riguardantiun cittadino o una cittadina stranieri irrego-lari detenuti a seguito di ordine di esecuzionedella pena detentiva, sono inoltrate almenoquindici giorni prima della data indicata perla scarcerazione, ai fini della procedura diespulsione.

6. Nel caso in cui sia disposta l’espulsionedel cittadino e della cittadina stranieri dete-nuti, ed il vettore da utilizzare per l’accom-pagnamento alla frontiera non sia disponibilealla data prevista per l’effettiva scarcera-zione, la questura comunica al giudice cheha disposto l’espulsione la data, antecedentedi non oltre cinque giorni la data di scarcera-

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zione, in cui sia disponibile l’idoneo vettore.Il giudice autorizza la scarcerazione nelladata indicata, ai fini dell’immediato accom-pagnamento alla frontiera. In tal caso, lapena si intende scontata.

Art. 49.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutivao alternativa alla detenzione)

1. Nel pronunciare sentenza di condannaper un reato non colposo e nell’applicare lapena su richiesta ai sensi dell’articolo 444del codice di procedura civile, il giudice,su istanza dell’imputato straniero, quando ri-tiene di dovere irrogare la pena detentiva en-tro il limite di cinque anni e non ricorrono lecondizioni per ordinare la sospensione condi-zionale della pena ai sensi dell’articolo 163del codice penale, puo sostituire la pena de-tentiva con la misura dell’espulsione con di-vieto di reingresso per un periodo pari aldoppio della pena da irrogare. Il terminedel divieto di reingresso decorre dall’effet-tiva esecuzione dell’espulsione.

2. Il magistrato di sorveglianza, su richie-sta del pubblico ministero e del condannato,puo ordinare l’espulsione per un periodo parial doppio della pena da scontare, nei con-fronti dello straniero detenuto che debbascontare una pena residua non superiore acinque anni. Se durante tale periodo lo stra-niero fa ingresso nel territorio nazionale, lasospensione dell’esecuzione della pena e re-vocata.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 lapena e estinta alla scadenza del termine didivieto di reingresso, sempre che il cittadinoe la cittadina stranieri non siano rientrati ille-galmente nel territorio dello Stato. In tal casoil giudice dell’esecuzione dispone l’applica-zione della pena detentiva sostituita di cuial comma 1, ovvero, nell’ipotesi di cui alcomma 2, lo stato di detenzione e ripristinatoe riprende l’esecuzione della pena.

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4. Nell’ipotesi di cui al comma 2 lo statodi detenzione permane fino all’effettiva ese-cuzione dell’espulsione mediante accompa-gnamento alla frontiera a cura della forzapubblica. La misura di cui al comma 2 de-cade ove l’espulsione non sia eseguita neltermine di sessanta giorni dalla richiesta.

Capo VIII

NORME PENALI

Art. 50.

(Disposizioni contro il favoreggiamento

dell’immigrazione clandestina)

1. Salvo che il fatto costituisca piu gravereato, chiunque, al fine di trarne ingiustoprofitto, in violazione delle disposizioni dellapresente legge procuri o favorisca l’ingressonel territorio dello Stato di uno o piu citta-dini e cittadine stranieri, e punito con la re-clusione da sei mesi a tre anni e con la multafino a 10.000 euro per ogni persona. La penae aumentata da un terzo alla meta se il fattoriguarda l’ingresso nel territorio dello Statodi cinque o piu persone.

2. Quando tre o piu persone si associanoallo scopo di procurare o favorire, al finedi trarre ingiusto profitto, l’ingresso nel terri-torio dello Stato di piu cittadini e cittadinestranieri in violazione delle disposizioni dellapresente legge, coloro che promuovono o co-stituiscono od organizzano l’associazione,ovvero ne fanno parte con funzioni direttive,sono puniti, per cio solo, con la reclusione daquattro a dieci anni e alla multa di euro15.000 per ogni cittadino e cittadina stranieritrasportati.

3. Per il solo fatto di partecipare all’asso-ciazione di cui al comma 2, al fine di trarneingiusto profitto, la pena e della reclusioneda uno a sei anni.

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4. Le pene di cui ai commi da 1 a 3 sonoaumentate da un terzo a due terzi se per pro-curare l’ingresso o la permanenza illegale lapersona e stata esposta a pericolo per la suavita o la sua incolumita, ovvero e stata sotto-posta a trattamento inumano o degradante,ovvero se i fatti sono compiuti al fine di re-clutare persone da destinare alla prostitu-zione o comunque allo sfruttamento sessualeovvero riguardano l’ingresso di minori daimpiegare in attivita illecite al fine di favo-rirne lo sfruttamento.

5. Per i delitti previsti dai commi da 1 a 4le pene sono diminuite fino alla meta neiconfronti dell’imputato che si adopera perevitare che l’attivita delittuosa sia portata aconseguenze ulteriori, aiutando concreta-mente l’autorita di polizia o l’autorita giudi-ziaria nella raccolta di elementi di prova de-cisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’indi-viduazione o la cattura di uno o piu autori direati e per la sottrazione di risorse rilevantialla consumazione dei delitti, ovvero per ilsalvataggio delle persone trasportate.

6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 e obbli-gatorio l’arresto in flagranza ed e disposta laconfisca del mezzo di trasporto utilizzato peri medesimi reati, anche nel caso di applica-zione della pena su richiesta delle parti.

7. Salvo che il fatto costituisca piu gravereato, chiunque, al fine di trarre un ingiustoprofitto dalla condizione di illegalita del cit-tadino e della cittadina stranieri, favorisce lapermanenza di questi nel territorio delloStato in violazione delle norme del presentetesto unico, e punito con la reclusione finoa quattro anni e con la multa fino a euro15.000. La pena e aumentata quando il citta-dino e la cittadina stranieri siano costretti incondizione di particolare degrado o sfrutta-mento.

8. Fermo restando quanto previsto dall’ar-ticolo 54 del codice penale, non costitui-scono reato le attivita di soccorso, assistenzaumanitaria e accoglienza prestate in Italia neiconfronti dei cittadini e delle cittadine stra-nieri in condizioni di bisogno comunque pre-

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senti nel territorio dello Stato o alla frontiera,e le attivita di soccorso in mare. E attivita diaccoglienza anche l’ospitalita temporanea,apprestata dal sindaco, da associazioni ed or-ganizzazioni umanitarie presso appositestrutture o da privati, di cittadini e cittadinestranieri anche sprovvisti di titolo di sog-giorno.

9. Non e punibile chi commetta il reato dicui al comma 1 al fine di favorire l’ingressodei familiari nei confronti dei quali potrebberichiedere il ricongiungimento familiare.

10. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,e tenuto ad accertarsi che il cittadino e la cit-tadina stranieri trasportati siano in possessodei documenti richiesti per l’ingresso nel ter-ritorio dello Stato, nonche a riferire all’or-gano di polizia di frontiera dell’eventualepresenza a bordo dei rispettivi mezzi di tra-sporto di cittadini e cittadine stranieri in po-sizione irregolare. In caso di inosservanzaanche di uno solo degli obblighi di cui alpresente comma, si applica la sanzione am-ministrativa del pagamento di una sommada euro 3.500 a euro 5.500 per ciascunodei cittadini e delle cittadine stranieri tra-sportati. Nei casi piu gravi e disposta la so-spensione da uno a dodici mesi, ovvero la re-voca della licenza, autorizzazione o conces-sione rilasciata dall’autorita amministrativaitaliana inerenti all’attivita professionalesvolta e al mezzo di trasporto utilizzato.

11. La sanzione di cui al comma 10 nonsi applica nei confronti del vettore che abbiatrasportato un cittadino o una cittadina stra-nieri sprovvisti dei documenti richiesti,quando questi abbiano dichiarato al mo-mento dell’imbarco che intendono presen-tare istanza di riconoscimento dello statusdi rifugiato e presentino l’istanza al mo-mento dello sbarco.

12. I beni sequestrati nel corso di opera-zioni di polizia finalizzate alla prevenzionee repressione dei reati previsti dal presentearticolo, sono affidati dall’autorita giudiziariaprocedente in custodia giudiziale, salvo chevi ostino esigenze processuali, agli organi

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di polizia che ne facciano richiesta per l’im-piego in attivita di polizia ovvero ad altri or-gani dello Stato o ad altri enti pubblici perfinalita di giustizia, di protezione civile, ditutela ambientale, di integrazione dei citta-dini e delle cittadine stranieri. I mezzi di tra-sporto non possono essere in alcun caso alie-nati. Si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni dell’articolo 100, commi 2 e 3,del testo unico delle leggi in materia di disci-plina degli stupefacenti e sostanze psico-trope, prevenzione, cura e riabilitazione deirelativi stati di tossicodipendenza, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ot-tobre 1990, n. 309.

13. Nel caso che non siano state presentateistanze di affidamento per mezzi di trasportosequestrati, si applicano le disposizioni del-l’articolo 301-bis, comma 3, del testo unicodelle disposizioni legislative in materia doga-nale, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e succes-sive modificazioni. La distruzione puo esseredirettamente disposta dal Presidente del Con-siglio dei ministri o dalla autorita da lui de-legata, previo nullaosta dell’autorita giudizia-ria procedente. Con il provvedimento che di-spone la distruzione sono altresı fissate lemodalita di esecuzione.

14. I beni acquisiti dallo Stato a seguito diprovvedimento definitivo di confisca sono, arichiesta, assegnati all’amministrazione o tra-sferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso aisensi del comma 8 ovvero sono alienati o di-strutti. I mezzi di trasporto non assegnati, otrasferiti per le finalita di cui al comma 8,sono comunque distrutti. Si osservano, inquanto applicabili, le disposizioni vigenti inmateria di gestione e destinazione dei beniconfiscati. Ai fini della determinazione del-l’eventuale indennita, si applica il comma 5dell’articolo 301-bis del citato testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica 23 gennaio 1973, n. 43, e successivemodificazioni.

15. Le somme di denaro confiscate a se-guito di condanna per uno dei reati previsti

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dal presente articolo, nonche le somme didenaro ricavate dalla vendita, ove disposta,dei beni confiscati, sono destinate al poten-ziamento degli interventi di accoglienza edassistenza umanitaria dei cittadini e delle cit-tadine stranieri, anche ai sensi del comma 8.

16. La nave italiana in servizio di polizia,che incontri nel mare territoriale o nella zonacontigua una nave, di cui si ha fondato mo-tivo di ritenere che sia adibita o coinvoltanel trasporto illecito di migranti, puo fer-marla, sottoporla ad ispezione e, se vengonorinvenuti elementi che confermino il coinvol-gimento della nave in un traffico di migranti,sequestrarla conducendo la stessa in un portodello Stato. Tali operazioni sono condotteavendo come obiettivo primario la massimatutela dell’incolumita delle persone traspor-tate.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

(Abrogazioni e modifiche)

1. Gli articoli 235 e 312 del codice penalesono abrogati.

2. Gli articoli da 1 a 33 del testo unicodelle leggi sull’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono abro-gati.

3. Al citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 286 del 1998 sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 39, il comma 5 e sosti-tuito dal seguente:

«5. E comunque consentito l’accesso aicorsi universitari, a parita di condizioni congli studenti italiani, agli stranieri titolari dipermesso di soggiorno (CE) per soggiornanti

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di lungo periodo, ovvero di permesso di sog-giorno per lavoro subordinato o per lavoroautonomo, per motivi familiari, per asilo po-litico, per asilo umanitario, o per motivi reli-giosi, ovvero agli stranieri regolarmente sog-giornanti in possesso di titolo di studio supe-riore conseguito in Italia o, se conseguito al-l’estero, equipollente.»;

b) l’articolo 40 e sostituito dal seguente:

«Art. 40. – (Centri di accoglienza. Ac-

cesso all’abitazione) - 1. Le regioni, in colla-borazione con le province e con i comuni econ le associazioni e le organizzazioni di vo-lontariato predispongono centri di acco-glienza destinati ad ospitare, anche in strut-ture ospitanti cittadini italiani o cittadini dialtri Paesi dell’Unione europea, stranieri re-golarmente soggiornanti per motivi diversidal turismo, che siano temporaneamente im-possibilitati a provvedere autonomamentealle proprie esigenze alloggiative e di sussi-stenza. Il sindaco, quando vengano indivi-duate situazioni di emergenza, puo disporrel’alloggiamento nei centri di accoglienza distranieri non in regola con le disposizionisull’ingresso e sul soggiorno nel territoriodello Stato, ferme restando le norme sull’al-lontanamento dal territorio dello Stato deglistranieri in tali condizioni.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati arendere autosufficienti gli stranieri ivi ospi-tati nel piu breve tempo possibile. I centridi accoglienza provvedono, ove possibile, aiservizi sociali e culturali idonei a favorirel’autonomia e l’inserimento sociale degliospiti. Ogni regione determina i requisiti ge-stionali e strutturali dei centri e consenteconvenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono lestrutture alloggiative che, anche gratuita-mente, provvedono alle immediate esigenzealloggiative ed alimentari, nonche, ove possi-bile, all’offerta di occasioni di apprendi-mento della lingua italiana, di formazioneprofessionale, di scambi culturali con la po-polazione italiana, e all’assistenza socio-sani-

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taria degli stranieri impossibilitati a provve-dervi autonomamente per il tempo stretta-mente necessario al raggiungimento dell’au-tonomia personale per le esigenze di vitto ealloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornantepuo accedere ad alloggi sociali, collettivi oprivati, predisposti secondo i criteri previstidalle leggi regionali, dai comuni di maggioreinsediamento degli stranieri o da associa-zioni, fondazioni o organizzazioni di volon-tariato ovvero da altri enti pubblici o privati,nell’ambito di strutture alloggiative, preva-lentemente organizzate in forma di pensio-nato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzatead offrire una sistemazione alloggiativa di-gnitosa a pagamento, secondo quote calmie-rate, nell’attesa del reperimento di un allog-gio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a co-muni, province, consorzi di comuni, o entimorali pubblici o privati, per opere di risana-mento igienico-sanitario di alloggi di loroproprieta o di cui abbiano la disponibilita le-gale per almeno quindici anni, da destinaread abitazioni di stranieri titolari di permessodi soggiorno (CE) per soggiornanti di lungoperiodo o di permesso di soggiorno per la-voro subordinato, per lavoro autonomo, perstudio, per motivi familiari, per asilo politicoo asilo umanitario. I contributi possono es-sere in conto capitale o a fondo perduto ecomportano l’imposizione, per un numerodeterminato di anni, di un vincolo sull’allog-gio all’ospitabilita temporanea o alla loca-zione a stranieri regolarmente soggiornanti.L’assegnazione e il godimento dei contributie degli alloggi cosı strutturati e effettuatasulla base dei criteri e delle modalita previstidalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di permesso di sog-giorno (CE) per soggiornanti di lungo pe-riodo e gli stranieri regolarmente soggior-nanti che siano iscritti nelle liste di colloca-mento o che esercitino una regolare attivitadi lavoro subordinato o di lavoro autonomohanno diritto di accedere, in condizioni di

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parita con i cittadini italiani, agli alloggi diedilizia residenziale pubblica, ai servizi diintermediazione delle agenzie sociali even-tualmente predisposte da ogni Regione o da-gli enti locali per agevolare l’accesso alle lo-cazioni abitative e al credito agevolato inmateria di edilizia, recupero, acquisto e loca-zione della prima casa di abitazione».

4. Gli articoli da 2 a 29 della legge 30 lu-glio 2002, n. 189, sono abrogati.

5. Il decreto del Presidente della Repub-blica 31 agosto 1999, n. 394, e abrogato.

6. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 27luglio 2005, n. 144, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,sono abrogati.

7. La lettera d) del comma 1 dell’articolo75, del citato testo unico di cui al decretoPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, e abrogata.

Art. 52.

(Testo unico, provvedimenti attuativie disposizioni di coordinamento)

1. Il Governo e delegato ad emanare, entroil termine di sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decreto legi-slativo recante il testo unico delle disposi-zioni concernenti l’ingresso e il soggiornodei cittadini e delle cittadine stranieri in Ita-lia, coordinandovi la presente legge e le altrenorme vigenti e apportando alle medesime leintegrazioni, modificazioni e abrogazioni ne-cessarie al loro coordinamento o per assicu-rarne la migliore attuazione.

2. Lo schema di decreto legislativo, a se-guito di deliberazione preliminare del Consi-glio dei ministri, e trasmesso, almeno ses-santa giorni prima della scadenza del termineindicato al comma 1, al Parlamento per l’ac-quisizione del parere delle Commissionicompetenti per materia, che devono espri-mersi entro quarantacinque giorni; trascorsotale termine il parere si intende acquisito.

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Art. 53.

(Regolamento di Attuazione)

1. Entro due mesi dalla data di entrata invigore del testo unico di cui all’articolo 52,il Governo emana il regolamento di attua-zione del testo unico.

Art. 54.

(Diritto di voto)

1. La partecipazione alla vita politica edalle attivita della pubblica amministrazione,comprensiva del diritto di accesso e dellapartecipazione al procedimento amministra-tivo, e assicurata a tutti, senza discrimina-zioni in base a cittadinanza o nazionalita.

2. Il diritto di elettorato attivo e passivonelle elezioni comunali, provinciali e concer-nenti le citta metropolitane e garantito aisoggetti che non siano cittadini e cittadineitaliani quando abbiano maturato cinqueanni di regolare soggiorno in Italia.

3. Gli statuti ed i regolamenti comunali,provinciali e delle citta metropolitane disci-plinano altre forme di partecipazione dei cit-tadini e delle cittadine stranieri alla vita po-litica ed amministrativa.

4. Le disposizioni di cui al presente arti-colo costituiscono, oltre che princıpi fonda-mentali, princıpi dell’ordinamento giuridicodella Repubblica per le regioni ordinarie eper le regioni a statuto speciale, nonche perle province autonome di Trento e di Bol-zano.

5. Per l’esercizio del diritto di elettoratoattivo e passivo, i soggetti che non siano cit-tadini e cittadine italiani presentano al sin-daco del comune di residenza domanda perl’iscrizione nelle liste elettorali. Per le moda-lita di iscrizione nelle liste elettorali si ap-plica, in quanto compatibile, la disciplinaconcernente i cittadini dell’Unione europea.

E 5,80