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Capo I CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO Art. 1. (Ambito di intervento) 1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicu- rando autonomia di entrata e di spesa di co- muni, province, citta ` metropolitane e regioni e garantendo i princı `pi di solidarieta ` e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’ef- fettivita ` e la trasparenza del controllo demo- cratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princı `pi fondamen- tali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’isti- tuzione ed il funzionamento del fondo pere- quativo per i territori con minore capacita ` fi- scale per abitante nonche ´ l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione de- gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione perse- guendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del duali- smo economico del Paese. Disciplina altresı ` i princı `pi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, citta ` metropolitane e regioni e detta norme transi- torie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita ` con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli ar- ticoli 15, 22 e 27. SENATO DELLA REPUBBLICA 1117-B - XVI Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 aprile 2009, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, gia ` approvato dal Senato e modifi- cato dalla Camera dei deputati: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione

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Capo I

CONTENUTI E REGOLEDI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1.

(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazionedell’articolo 119 della Costituzione, assicu-rando autonomia di entrata e di spesa di co-muni, province, citta metropolitane e regionie garantendo i princıpi di solidarieta e dicoesione sociale, in maniera da sostituiregradualmente, per tutti i livelli di governo,il criterio della spesa storica e da garantirela loro massima responsabilizzazione e l’ef-fettivita e la trasparenza del controllo demo-cratico nei confronti degli eletti. A tali fini,la presente legge reca disposizioni volte astabilire in via esclusiva i princıpi fondamen-

tali del coordinamento della finanza pubblica

e del sistema tributario, a disciplinare l’isti-

tuzione ed il funzionamento del fondo pere-

quativo per i territori con minore capacita fi-

scale per abitante nonche l’utilizzazione

delle risorse aggiuntive e l’effettuazione de-

gli interventi speciali di cui all’articolo

119, quinto comma, della Costituzione perse-

guendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate

nella prospettiva del superamento del duali-

smo economico del Paese. Disciplina altresı

i princıpi generali per l’attribuzione di un

proprio patrimonio a comuni, province, citta

metropolitane e regioni e detta norme transi-

torie sull’ordinamento, anche finanziario, di

Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle

province autonome di Trento e di Bolzano

si applicano, in conformita con gli statuti,

esclusivamente le disposizioni di cui agli ar-

ticoli 15, 22 e 27.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1117-B - XVI

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 29 aprile 2009, ha approvato il seguente disegno di legge,

d’iniziativa del Governo, gia approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,

in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione

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Art. 2.

(Oggetto e finalita)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entroventiquattro mesi dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, uno o piu decretilegislativi aventi ad oggetto l’attuazione del-l’articolo 119 della Costituzione, al fine diassicurare, attraverso la definizione dei prin-cıpi fondamentali del coordinamento della fi-nanza pubblica e del sistema tributario e ladefinizione della perequazione, l’autonomiafinanziaria di comuni, province, citta metro-politane e regioni.

2. Fermi restando gli specifici princıpi ecriteri direttivi stabiliti dalle disposizioni dicui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e29, i decreti legislativi di cui al comma 1del presente articolo sono informati ai se-guenti princıpi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa emaggiore responsabilizzazione amministra-tiva, finanziaria e contabile di tutti i livellidi governo;

b) lealta istituzionale fra tutti i livelli digoverno e concorso di tutte le amministra-zioni pubbliche al conseguimento degliobiettivi di finanza pubblica nazionale incoerenza con i vincoli posti dall’Unione eu-ropea e dai trattati internazionali;

c) razionalita e coerenza dei singoli tri-buti e del sistema tributario nel suo com-plesso; semplificazione del sistema tributa-rio, riduzione degli adempimenti a caricodei contribuenti, trasparenza del prelievo, ef-ficienza nell’amministrazione dei tributi; ri-spetto dei princıpi sanciti dallo statuto dei di-ritti del contribuente di cui alla legge 27 lu-glio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli isti-tuzionali nell’attivita di contrasto all’eva-sione e all’elusione fiscale prevedendo mec-canismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome aicomuni, alle province, alle citta metropoli-tane e alle regioni, in relazione alle rispettivecompetenze, secondo il principio di territo-rialita e nel rispetto del principio di solida-rieta e dei princıpi di sussidiarieta, differen-ziazione ed adeguatezza di cui all’articolo118 della Costituzione; le risorse derivantidai tributi e dalle entrate propri di regionied enti locali, dalle compartecipazioni al get-tito di tributi erariali e dal fondo perequativoconsentono di finanziare integralmente ilnormale esercizio delle funzioni pubblicheattribuite;

f) determinazione del costo e del fabbi-sogno standard quale costo e fabbisognoche, valorizzando l’efficienza e l’efficacia,costituisce l’indicatore rispetto al quale com-parare e valutare l’azione pubblica; defini-zione degli obiettivi di servizio cui devonotendere le amministrazioni regionali e localinell’esercizio delle funzioni riconducibili ailivelli essenziali delle prestazioni o alle fun-zioni fondamentali di cui all’articolo 117, se-condo comma, lettere m) e p), della Costitu-zione;

g) adozione per le proprie politiche dibilancio da parte di regioni, citta metropoli-tane, province e comuni di regole coerenticon quelle derivanti dall’applicazione delpatto di stabilita e crescita;

h) individuazione dei princıpi fonda-mentali dell’armonizzazione dei bilanci pub-blici, in modo da assicurare la redazione deibilanci di comuni, province, citta metropoli-tane e regioni in base a criteri predefiniti euniformi, concordati in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguitodenominata «Conferenza unificata», coerenticon quelli che disciplinano la redazione delbilancio dello Stato. La registrazione delleposte di entrata e di spesa nei bilanci delloStato, delle regioni, delle citta metropolitane,delle province e dei comuni deve essere ese-guita in forme che consentano di ricondurretali poste ai criteri rilevanti per l’osservanza

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del patto di stabilita e crescita; al fine di dareattuazione agli articoli 9 e 13, individuazionedel termine entro il quale regioni ed enti lo-cali devono comunicare al Governo i propribilanci preventivi e consuntivi, come appro-vati, e previsione di sanzioni ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 1, lettera e), in caso dimancato rispetto di tale termine; individua-zione dei princıpi fondamentali per la reda-zione, entro un determinato termine, dei bi-lanci consolidati delle regioni e degli enti lo-cali in modo tale da assicurare le informa-zioni relative ai servizi esternalizzati, conprevisione di sanzioni ai sensi dell’articolo17, comma 1, lettera e), a carico dell’entein caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell’obbligo di pubblica-zione in siti internet dei bilanci delle regioni,delle citta metropolitane, delle province e deicomuni, tali da riportare in modo semplifi-cato le entrate e le spese pro capite secondomodelli uniformi concordati in sede di Con-ferenza unificata;

l) salvaguardia dell’obiettivo di non al-terare il criterio della progressivita del si-stema tributario e rispetto del principio dellacapacita contributiva ai fini del concorso allespese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i li-velli istituzionali, del criterio della spesa sto-rica a favore:

1) del fabbisogno standard per il fi-nanziamento dei livelli essenziali di cui al-l’articolo 117, secondo comma, lettera m),

della Costituzione, e delle funzioni fonda-mentali di cui all’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacitafiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle com-petenze legislative fra Stato e regioni intema di coordinamento della finanza pub-blica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposi-zione sul medesimo presupposto, salvo le ad-

dizionali previste dalla legge statale o regio-nale;

p) tendenziale correlazione tra prelievofiscale e beneficio connesso alle funzioniesercitate sul territorio in modo da favorirela corrispondenza tra responsabilita finanzia-ria e amministrativa; continenza e responsa-bilita nell’imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionalepossa, con riguardo ai presupposti non assog-gettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle ali-quote o le agevolazioni che comuni, provincee citta metropolitane possono applicare nel-l’esercizio della propria autonomia con rife-rimento ai tributi locali di cui al numero 1);

r) previsione che la legge regionalepossa, nel rispetto della normativa comunita-ria e nei limiti stabiliti dalla legge statale,valutare la modulazione delle accise sullabenzina, sul gasolio e sul gas di petrolio li-quefatto, utilizzati dai cittadini residenti edalle imprese con sede legale e operativanelle regioni interessate dalle concessioni dicoltivazione di cui all’articolo 19 del decretolegislativo 25 novembre 1996, n. 625, e suc-cessive modificazioni;

s) facolta delle regioni di istituire a fa-vore degli enti locali compartecipazioni algettito dei tributi e delle compartecipazioniregionali;

t) esclusione di interventi sulle basi im-ponibili e sulle aliquote dei tributi che nonsiano del proprio livello di governo; ove ipredetti interventi siano effettuati dallo Statosulle basi imponibili e sulle aliquote riguar-danti i tributi degli enti locali e quelli dicui all’articolo 7, comma 1, lettera b), nu-meri 1) e 2), essi sono possibili, a parita difunzioni amministrative conferite, solo seprevedono la contestuale adozione di misureper la completa compensazione tramite mo-difica di aliquota o attribuzione di altri tri-buti e previa quantificazione finanziaria dellepredette misure nella Conferenza di cui al-

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l’articolo 5; se i predetti interventi sono ac-compagnati da una riduzione di funzioni am-ministrative dei livelli di governo i cui tributisono oggetto degli interventi medesimi, lacompensazione e effettuata in misura corri-spondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismidi accertamento e di riscossione che assicu-rino modalita efficienti di accreditamento di-retto o di riversamento automatico del ri-scosso agli enti titolari del tributo; previsioneche i tributi erariali compartecipati abbianointegrale evidenza contabile nel bilanciodello Stato;

v) definizione di modalita che assicurinoa ciascun soggetto titolare del tributo l’ac-cesso diretto alle anagrafi e a ogni altrabanca dati utile alle attivita di gestione tribu-taria, assicurando il rispetto della normativaa tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialita dei comportamenti virtuosied efficienti nell’esercizio della potesta tribu-taria, nella gestione finanziaria ed economicae previsione di meccanismi sanzionatori pergli enti che non rispettano gli equilibri eco-nomico-finanziari o non assicurano i livelliessenziali delle prestazioni di cui all’articolo117, secondo comma, lettera m), della Costi-tuzione o l’esercizio delle funzioni fonda-mentali di cui all’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione; previ-sione delle specifiche modalita attraverso lequali il Governo, nel caso in cui la regioneo l’ente locale non assicuri i livelli essenzialidelle prestazioni di cui all’articolo 117, se-condo comma, lettera m), della Costituzione,o l’esercizio delle funzioni fondamentali dicui all’articolo 117, secondo comma, letterap), della Costituzione, o qualora gli scosta-menti dal patto di convergenza di cui all’ar-ticolo 18 della presente legge abbiano carat-teristiche permanenti e sistematiche, adottamisure sanzionatorie ai sensi dell’articolo17, comma 1, lettera e), che sono commisu-rate all’entita di tali scostamenti e possonocomportare l’applicazione di misure automa-tiche per l’incremento delle entrate tributarie

ed extra-tributarie, e puo esercitare nei casipiu gravi il potere sostitutivo di cui all’arti-colo 120, secondo comma, della Costitu-zione, secondo quanto disposto dall’articolo8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e se-condo il principio di responsabilita ammini-strativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui allalettera z) a carico degli enti inadempienti siapplichino anche nel caso di mancato ri-spetto dei criteri uniformi di redazione deibilanci, predefiniti ai sensi della lettera h),o nel caso di mancata o tardiva comunica-zione dei dati ai fini del coordinamento dellafinanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di unadeguato livello di flessibilita fiscale nellacostituzione di insiemi di tributi e comparte-cipazioni, da attribuire alle regioni e agli entilocali, la cui composizione sia rappresentatain misura rilevante da tributi manovrabili,con determinazione, per ciascun livello digoverno, di un adeguato grado di autonomiadi entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibi-lita fiscale articolata su piu tributi con unabase imponibile stabile e distribuita inmodo tendenzialmente uniforme sul territorionazionale, tale da consentire a tutte le regionied enti locali, comprese quelle a piu bassopotenziale fiscale, di finanziare, attivando leproprie potenzialita, il livello di spesa non ri-conducibile ai livelli essenziali delle presta-zioni e alle funzioni fondamentali degli entilocali;

dd) trasparenza ed efficienza delle deci-sioni di entrata e di spesa, rivolte a garantirel’effettiva attuazione dei princıpi di efficacia,efficienza ed economicita di cui all’articolo5, comma 1, lettera b);

ee) riduzione della imposizione fiscalestatale in misura corrispondente alla piu am-pia autonomia di entrata di regioni ed entilocali calcolata ad aliquota standard e corri-spondente riduzione delle risorse stataliumane e strumentali; eliminazione dal bilan-cio dello Stato delle previsioni di spesa rela-

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tive al finanziamento delle funzioni attribuitea regioni, province, comuni e citta metropo-litane, con esclusione dei fondi perequativi edelle risorse per gli interventi di cui all’arti-colo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tri-buti locali in modo da consentire anche unapiu piena valorizzazione della sussidiarietaorizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei afavorire la piena attuazione degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione, con riguardo aidiritti e alla formazione della famiglia e al-l’adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialita dei tributi regionali elocali e riferibilita al territorio delle compar-tecipazioni al gettito dei tributi erariali, inconformita a quanto previsto dall’articolo119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra auto-nomia impositiva e autonomia di gestionedelle proprie risorse umane e strumentali daparte del settore pubblico; previsione di stru-menti che consentano autonomia ai diversilivelli di governo nella gestione della con-trattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilita ten-denziale del quadro di finanziamento, in mi-sura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformita conil diritto comunitario, di forme di fiscalitadi sviluppo, con particolare riguardo allacreazione di nuove attivita di impresa nellearee sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro dell’e-conomia e delle finanze, del Ministro per leriforme per il federalismo, del Ministro perla semplificazione normativa, del Ministroper i rapporti con le regioni e del Ministroper le politiche europee, di concerto con ilMinistro dell’interno, con il Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione econ gli altri Ministri volta a volta competentinelle materie oggetto di tali decreti. Glischemi di decreto legislativo, previa intesa

da sancire in sede di Conferenza unificataai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alleCamere, ciascuno corredato di relazione tec-nica che evidenzi gli effetti delle disposizionirecate dal medesimo schema di decreto sulsaldo netto da finanziare, sull’indebitamentonetto delle amministrazioni pubbliche e sulfabbisogno del settore pubblico, perche sudi essi sia espresso il parere della Commis-sione di cui all’articolo 3 e delle Commis-sioni parlamentari competenti per le conse-guenze di carattere finanziario, entro sessantagiorni dalla trasmissione. In mancanza di in-tesa nel termine di cui all’articolo 3 del de-creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ilConsiglio dei ministri delibera, approvandouna relazione che e trasmessa alle Camere.Nella relazione sono indicate le specifichemotivazioni per cui l’intesa non e stata rag-giunta.

4. Decorso il termine per l’espressione deipareri di cui al comma 3, i decreti possonoessere comunque adottati. Il Governo, qua-lora non intenda conformarsi ai pareri parla-mentari, ritrasmette i testi alle Camere con lesue osservazioni e con eventuali modifica-zioni e rende comunicazioni davanti a cia-scuna Camera. Decorsi trenta giorni dalladata della nuova trasmissione, i decreti pos-sono comunque essere adottati in via defini-tiva dal Governo. Il Governo, qualora, anchea seguito dell’espressione dei pareri parla-mentari, non intenda conformarsi all’intesaraggiunta in Conferenza unificata, trasmettealle Camere e alla stessa Conferenza unifi-cata una relazione nella quale sono indicatele specifiche motivazioni di difformita dal-l’intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposi-zione dei decreti legislativi di cui al comma1, piena collaborazione con le regioni e glienti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cuial comma 1 e adottato entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore della presente leggee reca i princıpi fondamentali in materia di

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armonizzazione dei bilanci pubblici di cui alcomma 2, lettera h). Un altro decreto legisla-tivo, da adottare entro il termine previsto alcomma 1 del presente articolo, contiene ladeterminazione dei costi e dei fabbisognistandard sulla base dei livelli essenziali delleprestazioni di cui al comma 2 dell’articolo20. Contestualmente all’adozione del primoschema di decreto legislativo, il Governo tra-smette alle Camere, in allegato a tale schema,una relazione concernente il quadro generaledi finanziamento degli enti territoriali ed ipo-tesi di definizione su base quantitativa dellastruttura fondamentale dei rapporti finanziaritra lo Stato, le regioni a statuto ordinario ea statuto speciale, le province autonome egli enti locali, con l’indicazione delle possi-bili distribuzioni delle risorse.

7. Entro due anni dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi di cui al comma1, possono essere adottati decreti legislativirecanti disposizioni integrative e correttivenel rispetto dei princıpi e criteri direttivi pre-visti dalla presente legge e con la proceduradi cui ai commi 3 e 4.

Art. 3.

(Commissione parlamentare

per l’attuazione del federalismo fiscale)

1. E istituita la Commissione parlamentareper l’attuazione del federalismo fiscale, com-posta da quindici senatori e da quindici de-putati, nominati rispettivamente dal Presi-dente del Senato della Repubblica e dal Pre-sidente della Camera dei deputati, su desi-gnazione dei gruppi parlamentari, in mododa rispecchiarne la proporzione. Il presidentedella Commissione e nominato tra i compo-nenti della stessa dal Presidente del Senatodella Repubblica e dal Presidente della Ca-mera dei deputati d’intesa tra loro. La Com-missione si riunisce per la sua prima sedutaentro venti giorni dalla nomina del presi-dente, per l’elezione di due vicepresidenti e

di due segretari che, insieme con il presi-dente, compongono l’ufficio di presidenza.

2. L’attivita e il funzionamento dellaCommissione sono disciplinati da un regola-mento interno approvato dalla Commissionestessa prima dell’inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall’istituzione e dalfunzionamento della Commissione e del Co-mitato di cui al comma 4 sono posti per metaa carico del bilancio interno del Senato dellaRepubblica e per meta a carico del bilanciointerno della Camera dei deputati. Gli onericonnessi alla partecipazione alle riunionidel Comitato di cui al comma 4 sono a ca-rico dei rispettivi soggetti istituzionali rap-presentati, i quali provvedono a valere sugliordinari stanziamenti di bilancio e comunquesenza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Ai componenti del Comitato dicui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo dellaCommissione con le regioni, le citta metro-politane, le province e i comuni, e istituitoun Comitato di rappresentanti delle autono-mie territoriali, nominato dalla componenterappresentativa delle regioni e degli enti lo-cali nell’ambito della Conferenza unificata.Il Comitato, che si riunisce, previo assensodei rispettivi Presidenti, presso le sedi delSenato della Repubblica o della Camera deideputati, e composto da dodici membri, deiquali sei in rappresentanza delle regioni,due in rappresentanza delle province e quat-tro in rappresentanza dei comuni. La Com-missione, ogniqualvolta lo ritenga necessario,procede allo svolgimento di audizioni delComitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei de-creti legislativi di cui all’articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione diquanto previsto dalla presente legge e ne rife-risce ogni sei mesi alle Camere fino alla con-clusione della fase transitoria di cui agli arti-coli 20 e 21. A tal fine puo ottenere tutte leinformazioni necessarie dalla Commissione

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tecnica paritetica per l’attuazione del federa-lismo fiscale di cui all’articolo 4 o dalla Con-ferenza permanente per il coordinamentodella finanza pubblica di cui all’articolo 5;

c) sulla base dell’attivita conoscitivasvolta, formula osservazioni e fornisce alGoverno elementi di valutazione utili allapredisposizione dei decreti legislativi di cuiall’articolo 2.

6. La Commissione puo chiedere ai Presi-denti delle Camere una proroga di ventigiorni per l’espressione del parere, qualoracio si renda necessario per la complessitadella materia o per il numero di schemi tra-smessi nello stesso periodo all’esame dellaCommissione. Con la proroga del termineper l’espressione del parere si intende proro-gato di venti giorni anche il termine finaleper l’esercizio della delega. Qualora il ter-mine per l’espressione del parere scada neitrenta giorni che precedono la scadenza deltermine finale per l’esercizio della delega,quest’ultimo e prorogato di novanta giorni.

7. La Commissione e sciolta al terminedella fase transitoria di cui agli articoli 20e 21.

Art. 4.

(Commissione tecnica pariteticaper l’attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare ele-menti conoscitivi per la predisposizione deicontenuti dei decreti legislativi di cui all’ar-ticolo 2, con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, da adottare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, e istituita, presso il Ministerodell’economia e delle finanze, una Commis-sione tecnica paritetica per l’attuazione delfederalismo fiscale, di seguito denominata«Commissione», formata da trenta compo-nenti e composta per meta da rappresentantitecnici dello Stato e per meta da rappresen-tanti tecnici degli enti di cui all’articolo

114, secondo comma, della Costituzione.Partecipano alle riunioni della Commissioneun rappresentante tecnico della Camera deideputati e uno del Senato della Repubblica,designati dai rispettivi Presidenti, noncheun rappresentante tecnico delle Assembleelegislative regionali e delle province auto-nome, designato d’intesa tra di loro nell’am-bito della Conferenza dei presidenti dell’As-semblea, dei Consigli regionali e delle pro-vince autonome di cui agli articoli 5, 8 e15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. La Commissione e sede di condivisionedelle basi informative finanziarie, economi-che e tributarie, promuove la realizzazionedelle rilevazioni e delle attivita necessarieper soddisfare gli eventuali ulteriori fabbiso-gni informativi e svolge attivita consultivaper il riordino dell’ordinamento finanziariodi comuni, province, citta metropolitane e re-gioni e delle relazioni finanziarie intergover-native. A tale fine, le amministrazioni statali,regionali e locali forniscono i necessari ele-menti informativi sui dati finanziari, econo-mici e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua primaseduta, da convocare entro quindici giornidalla data di entrata in vigore del decretodi cui al comma 1, la tempistica e la disci-plina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell’ambito dellaConferenza unificata e svolge le funzioni disegreteria tecnica della Conferenza di cui al-l’articolo 5 a decorrere dall’istituzione diquest’ultima. Trasmette informazioni e datialle Camere, su richiesta di ciascuna diesse, e ai Consigli regionali e delle provinceautonome, su richiesta di ciascuno di essi.

Art. 5.

(Conferenza permanente per il

coordinamento della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2prevedono l’istituzione, nell’ambito della

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Conferenza unificata, della Conferenza per-manente per il coordinamento della finanza

pubblica come organismo stabile di coordi-namento della finanza pubblica, di seguito

denominata «Conferenza», di cui fanno partei rappresentanti dei diversi livelli istituzionalidi governo, e ne disciplinano il funziona-

mento e la composizione, secondo i seguentiprincıpi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla defini-zione degli obiettivi di finanza pubblica per

comparto, anche in relazione ai livelli dipressione fiscale e di indebitamento; con-

corre alla definizione delle procedure per ac-certare eventuali scostamenti dagli obiettivi

di finanza pubblica e promuove l’attivazionedegli eventuali interventi necessari per il ri-spetto di tali obiettivi, in particolare per cio

che concerne la procedura del Patto di con-vergenza di cui all’articolo 18; verifica la

loro attuazione ed efficacia; avanza proposteper la determinazione degli indici di virtuo-

sita e dei relativi incentivi; vigila sull’appli-cazione dei meccanismi di premialita, sul ri-

spetto dei meccanismi sanzionatori e sul lorofunzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per ilcorretto utilizzo dei fondi perequativi se-

condo princıpi di efficacia, efficienza e tra-sparenza e ne verifica l’applicazione;

c) la Conferenza verifica l’utilizzo deifondi per gli interventi di cui all’articolo 16;

d) la Conferenza assicura la verifica pe-riodica del funzionamento del nuovo ordina-

mento finanziario di comuni, province, cittametropolitane e regioni, ivi compresa la con-

gruita di cui all’articolo 10, comma 1, letterad); assicura altresı la verifica delle relazionifinanziarie tra i livelli diversi di governo e

l’adeguatezza delle risorse finanziarie di cia-scun livello di governo rispetto alle funzioni

svolte, proponendo eventuali modifiche oadeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruitadei dati e delle basi informative finanziarie

e tributarie, fornite dalle amministrazioni ter-ritoriali;

f) la Conferenza mette a disposizionedel Senato della Repubblica, della Cameradei deputati, dei Consigli regionali e di quellidelle province autonome tutti gli elementi in-formativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Com-missione di cui all’articolo 4 quale segreteriatecnica per lo svolgimento delle attivitaistruttorie e di supporto necessarie; a talifini, e istituita una banca dati comprendenteindicatori di costo, di copertura e di qualitadei servizi, utilizzati per definire i costi e ifabbisogni standard e gli obiettivi di serviziononche per valutare il grado di raggiungi-mento degli obiettivi di servizio;

h) la Conferenza verifica periodica-mente la realizzazione del percorso di con-vergenza ai costi e ai fabbisogni standardnonche agli obiettivi di servizio e promuovela conciliazione degli interessi tra i diversi li-velli di governo interessati all’attuazionedelle norme sul federalismo fiscale, oggettodi confronto e di valutazione congiunta insede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenzasono trasmesse alle Camere.

Art. 6.

(Compiti della Commissione parlamentare

di vigilanza sull’anagrafe tributaria)

1. All’articolo 2, primo comma, dellalegge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: «, nonche il com-pito di effettuare indagini conoscitive e ricer-che sulla gestione dei servizi di accertamentoe riscossione dei tributi locali, vigilando al-tresı sui sistemi informativi ad essi riferi-bili».

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Capo II

RAPPORTI FINANZIARISTATO-REGIONI

Art. 7.

(Princıpi e criteri direttivi relativi ai tributidelle regioni e alle compartecipazioni

al gettito dei tributi erariali)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2disciplinano i tributi delle regioni, in baseai seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e dicompartecipazioni al gettito dei tributi era-riali, in via prioritaria a quello dell’impostasul valore aggiunto (IVA), in grado di finan-ziare le spese derivanti dall’esercizio dellefunzioni nelle materie che la Costituzione at-tribuisce alla loro competenza esclusiva econcorrente nonche le spese relative a mate-rie di competenza esclusiva statale, in rela-zione alle quali le regioni esercitano compe-tenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti eregolati da leggi statali, il cui gettito e attri-buito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibilidei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regionicon proprie leggi in relazione ai presuppostinon gia assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera b), nu-mero 1), le regioni, con propria legge, pos-sono modificare le aliquote e disporre esen-zioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e se-condo criteri fissati dalla legislazione statalee nel rispetto della normativa comunitaria;per i tributi di cui alla lettera b), numero2), le regioni, con propria legge, possono in-trodurre variazioni percentuali delle aliquotedelle addizionali e possono disporre detra-

zioni entro i limiti fissati dalla legislazionestatale;

d) le modalita di attribuzione alle re-gioni del gettito dei tributi regionali istituiticon legge dello Stato e delle compartecipa-zioni ai tributi erariali sono definite in con-formita al principio di territorialita di cui al-l’articolo 119 della Costituzione. A tal fine,le suddette modalita devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributiaventi quale presupposto i consumi; per iservizi, il luogo di consumo puo essere iden-tificato nel domicilio del soggetto fruitore fi-nale;

2) della localizzazione dei cespiti, peri tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro,per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per itributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

e) il gettito dei tributi regionali derivatie le compartecipazioni al gettito dei tributierariali sono senza vincolo di destinazione.

Art. 8.

(Princıpi e criteri direttivi sulle modalita

di esercizio delle competenze legislativee sui mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finan-ziamento alla diversa natura delle funzionispettanti alle regioni, nonche al principio diautonomia di entrata e di spesa fissato dal-l’articolo 119 della Costituzione, i decreti le-gislativi di cui all’articolo 2 sono adottati se-condo i seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse amaterie di competenza legislativa di cui al-l’articolo 117, terzo e quarto comma, dellaCostituzione nonche delle spese relative amaterie di competenza esclusiva statale, in

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relazione alle quali le regioni esercitanocompetenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo del-l’articolo 117, secondo comma, lettera m),della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolodi cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributispeciali, con i finanziamenti dell’Unione eu-ropea e con i cofinanziamenti nazionali dicui all’articolo 16;

b) definizione delle modalita per cui lespese riconducibili alla lettera a), numero1), sono determinate nel rispetto dei costistandard associati ai livelli essenziali delleprestazioni fissati dalla legge statale in pienacollaborazione con le regioni e gli enti locali,da erogare in condizioni di efficienza e diappropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalita per cui perla spesa per il trasporto pubblico locale, nelladeterminazione dell’ammontare del finanzia-mento, si tiene conto della fornitura di un li-vello adeguato del servizio su tutto il territo-rio nazionale nonche dei costi standard;

d) definizione delle modalita per cui lespese di cui alla lettera a), numero 1), sonofinanziate con il gettito, valutato ad aliquotae base imponibile uniformi, di tributi propriderivati, di cui all’articolo 7, comma 1, let-tera b), numero 1), dell’addizionale regionaleall’imposta sul reddito delle persone fisiche edella compartecipazione regionale all’IVAnonche con quote specifiche del fondo pere-quativo, in modo tale da garantire nelle pre-dette condizioni il finanziamento integrale inciascuna regione; in via transitoria, le spesedi cui al primo periodo sono finanziate anchecon il gettito dell’imposta regionale sulle at-tivita produttive (IRAP) fino alla data dellasua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalita per cui lespese di cui alla lettera a), numero 2), sonofinanziate con il gettito dei tributi di cui al-l’articolo 7, comma 1, lettera b), e con quotedel fondo perequativo di cui all’articolo 9;

f) soppressione dei trasferimenti statali

diretti al finanziamento delle spese di cuialla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione

dei contributi erariali in essere sulle rate di

ammortamento dei mutui contratti dalle re-

gioni;

g) definizione delle modalita per cui lealiquote dei tributi e delle compartecipazioni

destinati al finanziamento delle spese di cui

alla lettera a), numero 1), sono determinate

al livello minimo assoluto sufficiente ad assi-

curare il pieno finanziamento del fabbisogno

corrispondente ai livelli essenziali delle pre-stazioni, valutati secondo quanto previsto

dalla lettera b), in una sola regione; defini-

zione, altresı, delle modalita per cui al finan-

ziamento dei livelli essenziali delle presta-

zioni nelle regioni ove il gettito tributario einsufficiente concorrono le quote del fondo

perequativo di cui all’articolo 9;

h) definizione delle modalita per cui

l’importo complessivo dei trasferimenti sta-

tali diretti al finanziamento delle spese dicui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione

per quelli gia destinati al fondo perequativo

di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge

28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente cor-

risposti a valere sul gettito dell’IRAP, e so-

stituito dal gettito derivante dall’aliquota me-dia di equilibrio dell’addizionale regionale

all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il nuovo valore dell’aliquota deve essere sta-

bilito sul livello sufficiente ad assicurare al

complesso delle regioni un ammontare di ri-sorse tale da pareggiare esattamente l’im-

porto complessivo dei trasferimenti sop-

pressi;

i) definizione delle modalita per cui agli

oneri delle funzioni amministrative eventual-mente trasferite dallo Stato alle regioni, in

attuazione dell’articolo 118 della Costitu-

zione, si provvede con adeguate forme di co-

pertura finanziaria coerenti con i princıpi

della presente legge e secondo le modalita

di cui all’articolo 7 della legge 5 giugno2003, n. 131, e successive modificazioni.

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2. Nelle forme in cui le singole regioni da-ranno seguito all’intesa Stato-regioni sull’i-struzione, al relativo finanziamento si prov-vede secondo quanto previsto dal presentearticolo per le spese riconducibili al comma1, lettera a), numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, letteraa), numero 1), sono comprese quelle per lasanita, l’assistenza e, per quanto riguarda l’i-struzione, le spese per lo svolgimento dellefunzioni amministrative attribuite alle regionidalle norme vigenti.

Art. 9.

(Princıpi e criteri direttivi in ordine alla

determinazione dell’entita e del riparto delfondo perequativo a favore delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,in relazione alla determinazione dell’entita edel riparto del fondo perequativo statale dicarattere verticale a favore delle regioni, inattuazione degli articoli 117, secondocomma, lettera e), e 119, terzo comma, dellaCostituzione, sono adottati secondo i se-guenti princıpi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo afavore delle regioni con minore capacita fi-scale per abitante, alimentato dal gettito pro-dotto da una compartecipazione al gettitodell’IVA assegnata per le spese di cui all’ar-ticolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),nonche da una quota del gettito del tributoregionale di cui all’articolo 8, comma 1, let-tera h), per le spese di cui all’articolo 8,comma 1, lettera a), numero 2); le quotedel fondo sono assegnate senza vincolo didestinazione;

b) applicazione del principio di perequa-zione delle differenze delle capacita fiscali inmodo tale da ridurre adeguatamente le diffe-renze tra i territori con diverse capacita fi-scali per abitante senza alterarne l’ordine esenza impedirne la modifica nel tempo con-

seguente all’evoluzione del quadro econo-

mico-territoriale;

c) definizione delle modalita per cui le

risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno fi-

nanziario necessario alla copertura delle

spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera

a), numero 1), calcolate con le modalita di

cui alla lettera b) del medesimo comma 1

dell’articolo 8 e il gettito regionale dei tributi

ad esse dedicati, determinato con l’esclu-

sione delle variazioni di gettito prodotte dal-

l’esercizio dell’autonomia tributaria nonche

dall’emersione della base imponibile riferi-

bile al concorso regionale nell’attivita di re-

cupero fiscale, in modo da assicurare l’inte-

grale copertura delle spese corrispondenti al

fabbisogno standard per i livelli essenziali

delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti

dalla lettera g) del presente articolo;

d) definizione delle modalita per cui la

determinazione delle spettanze di ciascuna

regione sul fondo perequativo tiene conto

delle capacita fiscali da perequare e dei vin-

coli risultanti dalla legislazione intervenuta

in attuazione dell’articolo 117, secondo

comma, lettera m), della Costituzione, in

modo da assicurare l’integrale copertura

delle spese al fabbisogno standard;

e) e garantita la copertura del differen-

ziale certificato positivo tra i dati previsio-

nali e l’effettivo gettito dei tributi, escluso

il gettito derivante dalla lotta contro l’eva-

sione e l’elusione fiscale, alla regione con ri-

ferimento alla quale e stato determinato il li-

vello minimo sufficiente delle aliquote dei

tributi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, let-

tere d) e g), tali da assicurare l’integrale fi-

nanziamento delle spese per i livelli essen-

ziali delle prestazioni; nel caso in cui l’effet-

tivo gettito dei tributi sia superiore ai dati

previsionali, il differenziale certificato e ac-

quisito al bilancio dello Stato;

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f) definizione delle modalita per cui le

quote del fondo perequativo per le spese di

parte corrente per il trasporto pubblico locale

sono assegnate in modo da ridurre adeguata-

mente le differenze tra i territori con diverse

capacita fiscali per abitante e, per le spese in

conto capitale, tenendo conto del fabbisogno

standard di cui e assicurata l’integrale coper-

tura;

g) definizione delle modalita in base

alle quali per le spese di cui all’articolo 8,

comma 1, lettera a), numero 2), le quote

del fondo perequativo sono assegnate in

base ai seguenti criteri:

1) le regioni con maggiore capacita

fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per

abitante del tributo regionale di cui all’arti-

colo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito

medio nazionale per abitante, non ricevono

risorse dal fondo;

2) le regioni con minore capacita fi-

scale, ossia quelle nelle quali il gettito per

abitante del tributo regionale di cui all’arti-

colo 8, comma 1, lettera h), e inferiore al

gettito medio nazionale per abitante, parteci-

pano alla ripartizione del fondo perequativo,

alimentato da una quota del gettito prodotto

nelle altre regioni, in relazione all’obiettivo

di ridurre le differenze interregionali di get-

tito per abitante per il medesimo tributo ri-

spetto al gettito medio nazionale per abi-

tante;

3) la ripartizione del fondo perequa-

tivo tiene conto, per le regioni con popola-

zione al di sotto di una soglia da individuare

con i decreti legislativi di cui all’articolo 2,

del fattore della dimensione demografica in

relazione inversa alla dimensione demogra-

fica stessa;

h) definizione delle modalita per cui le

quote del fondo perequativo risultanti dalla

applicazione della lettera d) sono distinta-

mente indicate nelle assegnazioni annuali.

L’indicazione non comporta vincoli di desti-

nazione.

Art. 10.

(Princıpi e criteri direttivi concernenti il

finanziamento delle funzioni trasferite alle

regioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,

con riferimento al finanziamento delle fun-

zioni trasferite alle regioni, nelle materie di

loro competenza legislativa ai sensi dell’arti-

colo 117, terzo e quarto comma, della Costi-

tuzione, sono adottati secondo i seguenti

princıpi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanzia-

menti di spesa, comprensivi dei costi del per-

sonale e di funzionamento, nel bilancio dello

Stato;

b) riduzione delle aliquote dei tributi

erariali e corrispondente aumento:

1) per le spese di cui all’articolo 8,

comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi

di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), nu-

meri 1) e 2);

2) per le spese di cui all’articolo 8,

comma 1, lettera a), numero 2), del tributo

regionale di cui all’articolo 8, comma 1, let-

tera h), fatto salvo quanto previsto dall’arti-

colo 27, comma 4;

c) aumento dell’aliquota della comparte-

cipazione regionale al gettito dell’IVA desti-

nata ad alimentare il fondo perequativo a fa-

vore delle regioni con minore capacita fi-

scale per abitante ovvero della compartecipa-

zione all’imposta sul reddito delle persone fi-

siche;

d) definizione delle modalita secondo le

quali si effettua la verifica periodica della

congruita dei tributi presi a riferimento per

la copertura del fabbisogno standard di cui

all’articolo 8, comma 1, lettera g), sia in ter-

mini di gettito sia in termini di correlazione

con le funzioni svolte.

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Capo III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11.

(Princıpi e criteri direttivi concernenti ilfinanziamento delle funzioni di comuni,

province e citta metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,con riguardo al finanziamento delle funzionidi comuni, province e citta metropolitane,sono adottati secondo i seguenti princıpi ecriteri direttivi:

a) classificazione delle spese relativealle funzioni di comuni, province e citta me-tropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzionifondamentali ai sensi dell’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costituzione,come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributispeciali, con i finanziamenti dell’Unione eu-ropea e con i cofinanziamenti nazionali dicui all’articolo 16;

b) definizione delle modalita per cui ilfinanziamento delle spese di cui alla letteraa), numero 1), e dei livelli essenziali delleprestazioni eventualmente da esse implicateavviene in modo da garantirne il finanzia-mento integrale in base al fabbisogno stan-

dard ed e assicurato dai tributi propri, dacompartecipazioni al gettito di tributi erarialie regionali, da addizionali a tali tributi, la cuimanovrabilita e stabilita tenendo conto delladimensione demografica dei comuni per fa-sce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalita per cui lespese di cui alla lettera a), numero 2), sonofinanziate con il gettito dei tributi propri,con compartecipazioni al gettito di tributi econ il fondo perequativo basato sulla capa-cita fiscale per abitante;

d) definizione delle modalita per tenereconto del trasferimento di ulteriori funzioniai comuni, alle province e alle citta metropo-litane ai sensi dell’articolo 118 della Costitu-zione e secondo le modalita di cui all’arti-colo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,al fine di assicurare, per il complesso deglienti, l’integrale finanziamento di tali fun-zioni, ove non si sia provveduto contestual-mente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statalie regionali diretti al finanziamento dellespese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2),ad eccezione degli stanziamenti destinati aifondi perequativi ai sensi dell’articolo 13 edei contributi erariali e regionali in esseresulle rate di ammortamento dei mutui con-tratti dagli enti locali;

f) il gettito delle compartecipazioni atributi erariali e regionali e senza vincolodi destinazione;

g) valutazione dell’adeguatezza delle di-mensioni demografiche e territoriali deglienti locali per l’ottimale svolgimento dellerispettive funzioni e salvaguardia delle pecu-liarita territoriali, con particolare riferimentoalla specificita dei piccoli comuni, ove, asso-ciandosi, raggiungano una popolazione com-plessiva non inferiore a una soglia determi-nata con i decreti legislativi di cui all’arti-colo 2, dei territori montani e delle isole mi-nori.

Art. 12.

(Princıpi e criteri direttivi concernenti ilcoordinamento e l’autonomia di entrata e

di spesa degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,con riferimento al coordinamento ed all’au-tonomia di entrata e di spesa degli enti lo-cali, sono adottati secondo i seguenti princıpie criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributipropri dei comuni e delle province, anche

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in sostituzione o trasformazione di tributi giaesistenti e anche attraverso l’attribuzione aglistessi comuni e province di tributi o parti ditributi gia erariali; ne definisce presupposti,soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce,garantendo una adeguata flessibilita, le ali-quote di riferimento valide per tutto il terri-torio nazionale;

b) definizione delle modalita secondocui le spese dei comuni relative alle funzionifondamentali di cui all’articolo 11, comma 1,lettera a), numero 1), sono prioritariamentefinanziate da una o piu delle seguenti fonti:dal gettito derivante da una compartecipa-zione all’IVA, dal gettito derivante da unacompartecipazione all’imposta sul redditodelle persone fisiche, dalla imposizione im-mobiliare, con esclusione della tassazionepatrimoniale sull’unita immobiliare adibitaad abitazione principale del soggetto passivosecondo quanto previsto dalla legislazionevigente alla data di entrata in vigore dellapresente legge in materia di imposta comu-nale sugli immobili, ai sensi dell’articolo 1del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,convertito, con modificazioni, dalla legge24 luglio 2008, n. 126;

c) definizione delle modalita secondocui le spese delle province relative alle fun-zioni fondamentali di cui all’articolo 11,comma 1, lettera a), numero 1), sono priori-tariamente finanziate dal gettito derivante datributi il cui presupposto e connesso al tra-sporto su gomma e dalla compartecipazionead un tributo erariale;

d) disciplina di uno o piu tributi propricomunali che, valorizzando l’autonomia tri-butaria, attribuisca all’ente la facolta di stabi-lirli e applicarli in riferimento a particolariscopi quali la realizzazione di opere pubbli-che e di investimenti pluriennali nei servizisociali ovvero il finanziamento degli oneriderivanti da eventi particolari quali flussi tu-ristici e mobilita urbana;

e) disciplina di uno o piu tributi propriprovinciali che, valorizzando l’autonomia tri-butaria, attribuisca all’ente la facolta di stabi-

lirli e applicarli in riferimento a particolariscopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favo-rire unioni e fusioni tra comuni, anche attra-verso l’incremento dell’autonomia impositivao maggiori aliquote di compartecipazione aitributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell’ambitodei propri poteri legislativi in materia tributa-ria, possano istituire nuovi tributi dei co-muni, delle province e delle citta metropoli-tane nel proprio territorio, specificando gliambiti di autonomia riconosciuti agli enti lo-cali;

h) previsione che gli enti locali, entro ilimiti fissati dalle leggi, possano disporre delpotere di modificare le aliquote dei tributiloro attribuiti da tali leggi e di introdurreagevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel ri-spetto delle normative di settore e delle deli-bere delle autorita di vigilanza, disponganodi piena autonomia nella fissazione delle ta-riffe per prestazioni o servizi offerti anche surichiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nel-l’ambito della premialita ai comuni e alleprovince virtuosi, in sede di individuazionedei princıpi di coordinamento della finanzapubblica riconducibili al rispetto del pattodi stabilita e crescita, non possa imporre vin-coli alle politiche di bilancio degli enti localiper cio che concerne la spesa in conto capi-tale limitatamente agli importi resi disponi-bili dalla regione di appartenenza dell’entelocale o da altri enti locali della medesimaregione.

Art. 13.

(Princıpi e criteri direttivi concernentil’entita e il riparto dei fondi perequativi

per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,con riferimento all’entita e al riparto dei

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fondi perequativi per gli enti locali, sonoadottati secondo i seguenti princıpi e criteridirettivi:

a) istituzione nel bilancio delle regionidi due fondi, uno a favore dei comuni, l’altroa favore delle province e delle citta metropo-litane, alimentati da un fondo perequativodello Stato alimentato dalla fiscalita generalecon indicazione separata degli stanziamentiper le diverse tipologie di enti, a titolo diconcorso per il finanziamento delle funzionida loro svolte; la dimensione del fondo e de-terminata, per ciascun livello di governo, conriguardo all’esercizio delle funzioni fonda-mentali, in misura uguale alla differenza trail totale dei fabbisogni standard per le mede-sime funzioni e il totale delle entrate standar-dizzate di applicazione generale spettanti aicomuni e alle province ai sensi dell’articolo12, con esclusione dei tributi di cui alcomma 1, lettere d) ed e), del medesimo ar-ticolo e dei contributi di cui all’articolo 16,tenendo conto dei princıpi previsti dall’arti-colo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e2), relativamente al superamento del criteriodella spesa storica;

b) definizione delle modalita con cuiviene periodicamente aggiornata l’entita deifondi di cui alla lettera a) e sono ridefinitele relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativotra i singoli enti, per la parte afferente allefunzioni fondamentali di cui all’articolo 11,comma 1, lettera a), numero 1), avviene inbase a:

1) un indicatore di fabbisogno finan-ziario calcolato come differenza tra il valorestandardizzato della spesa corrente al nettodegli interessi e il valore standardizzato delgettito dei tributi ed entrate proprie di appli-cazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infra-strutture, in coerenza con la programmazioneregionale di settore, per il finanziamentodella spesa in conto capitale; tali indicatoritengono conto dell’entita dei finanziamenti

dell’Unione europea di carattere infrastruttu-rale ricevuti dagli enti locali e del vincolo diaddizionalita cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalita per cui laspesa corrente standardizzata e computataai fini di cui alla lettera c) sulla base diuna quota uniforme per abitante, correttaper tenere conto della diversita della spesain relazione all’ampiezza demografica, allecaratteristiche territoriali, con particolare ri-ferimento alla presenza di zone montane,alle caratteristiche demografiche, sociali eproduttive dei diversi enti. Il peso delle ca-ratteristiche individuali dei singoli enti nelladeterminazione del fabbisogno e determinatocon tecniche statistiche, utilizzando i dati dispesa storica dei singoli enti, tenendo contoanche della spesa relativa a servizi esterna-lizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalita per cui leentrate considerate ai fini della standardizza-zione per la ripartizione del fondo perequa-tivo tra i singoli enti sono rappresentate daitributi propri valutati ad aliquota standard;

f) definizione delle modalita in base allequali, per le spese relative all’esercizio dellefunzioni diverse da quelle fondamentali, ilfondo perequativo per i comuni e quelloper le province e le citta metropolitanesono diretti a ridurre le differenze tra le ca-pacita fiscali, tenendo conto, per gli enticon popolazione al di sotto di una sogliada individuare con i decreti legislativi dicui all’articolo 2, del fattore della dimen-sione demografica in relazione inversa alladimensione demografica stessa e della loropartecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalita per cui leregioni, sulla base di criteri stabiliti con ac-cordi sanciti in sede di Conferenza unificata,e previa intesa con gli enti locali, possono,avendo come riferimento il complesso dellerisorse assegnate dallo Stato a titolo di fondoperequativo ai comuni, alle province e allecitta metropolitane inclusi nel territorio re-gionale, procedere a proprie valutazioni della

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spesa corrente standardizzata, sulla base deicriteri di cui alla lettera d), e delle entratestandardizzate, nonche a stime autonomedei fabbisogni di infrastrutture; in tal casoil riparto delle predette risorse e effettuatosulla base dei parametri definiti con le moda-lita di cui alla presente lettera;

h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolodi fondo perequativo per i comuni e per leprovince e le citta metropolitane del territo-rio sono trasferiti dalla regione agli enti dicompetenza entro venti giorni dal loro ricevi-mento. Le regioni, qualora non provvedanoentro tale termine alla ridefinizione dellaspesa standardizzata e delle entrate standar-dizzate, e di conseguenza delle quote delfondo perequativo di competenza dei singolienti locali secondo le modalita previste dallalettera g), applicano comunque i criteri di ri-parto del fondo stabiliti dai decreti legislatividi cui all’articolo 2 della presente legge. Laeventuale ridefinizione della spesa standar-dizzata e delle entrate standardizzate nonpuo comportare ritardi nell’assegnazionedelle risorse perequative agli enti locali.Nel caso in cui la regione non ottemperialle disposizioni di cui alla presente lettera,lo Stato esercita il potere sostitutivo di cuiall’articolo 120, secondo comma, della Costi-tuzione, in base alle disposizioni di cui al-l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,n. 131.

Art. 14.

(Attuazione dell’articolo 116,terzo comma, della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, aisensi dell’articolo 116, terzo comma, dellaCostituzione, forme e condizioni particolaridi autonomia a una o piu regioni si provvedealtresı all’assegnazione delle necessarie ri-sorse finanziarie, in conformita all’articolo119 della Costituzione e ai princıpi della pre-sente legge.

Capo IV

FINANZIAMENTODELLE CITTA METROPOLITANE

Art. 15.

(Finanziamento delle citta metropolitane)

1. Con specifico decreto legislativo, adot-tato in base all’articolo 2 e in coerenza coni princıpi di cui agli articoli 11, 12 e 13, eassicurato il finanziamento delle funzionidelle citta metropolitane mediante l’attribu-zione ad esse dell’autonomia impositiva cor-rispondente alle funzioni esercitate dagli altrienti territoriali e il contestuale definanzia-mento nei confronti degli enti locali le cuifunzioni sono trasferite, anche attraverso l’at-tribuzione di specifici tributi, in modo da ga-rantire loro una piu ampia autonomia di en-trata e di spesa in misura corrispondentealla complessita delle medesime funzioni. Ilmedesimo decreto legislativo assegna allecitta metropolitane tributi ed entrate propri,anche diversi da quelli assegnati ai comuni,nonche disciplina la facolta delle citta metro-politane di applicare tributi in relazione al fi-nanziamento delle spese riconducibili all’e-sercizio delle loro funzioni fondamentali,fermo restando quanto previsto dall’articolo12, comma 1, lettera d).

Capo V

INTERVENTI SPECIALI

Art. 16.

(Interventi di cui al quinto commadell’articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,con riferimento all’attuazione dell’articolo119, quinto comma, della Costituzione,

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sono adottati secondo i seguenti princıpi ecriteri direttivi:

a) definizione delle modalita in basealle quali gli interventi finalizzati agli obiet-tivi di cui al quinto comma dell’articolo 119della Costituzione sono finanziati con contri-buti speciali dal bilancio dello Stato, con i fi-nanziamenti dell’Unione europea e con i co-finanziamenti nazionali, secondo il metododella programmazione pluriennale. I finan-ziamenti dell’Unione europea non possonoessere sostitutivi dei contributi speciali delloStato;

b) confluenza dei contributi speciali dalbilancio dello Stato, mantenendo le propriefinalizzazioni, in appositi fondi a destina-zione vincolata attribuiti ai comuni, alle pro-vince, alle citta metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtaterritoriali, con particolare riguardo allarealta socio-economica, al deficit infrastruttu-rale, ai diritti della persona, alla collocazionegeografica degli enti, alla loro prossimita alconfine con altri Stati o con regioni a statutospeciale, ai territori montani e alle isole mi-nori, all’esigenza di tutela del patrimoniostorico e artistico ai fini della promozionedello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti apromuovere lo sviluppo economico, la coe-sione delle aree sottoutilizzate del Paese ela solidarieta sociale, a rimuovere gli squili-bri economici e sociali e a favorire l’effet-tivo esercizio dei diritti della persona; l’a-zione per la rimozione degli squilibri struttu-rali di natura economica e sociale a sostegnodelle aree sottoutilizzate si attua attraversointerventi speciali organizzati in piani orga-nici finanziati con risorse pluriennali, vinco-late nella destinazione;

e) definizione delle modalita per cui gliobiettivi e i criteri di utilizzazione delle ri-sorse stanziate dallo Stato ai sensi del pre-sente articolo sono oggetto di intesa in sededi Conferenza unificata e disciplinati con iprovvedimenti annuali che determinano la

manovra finanziaria. L’entita delle risorse edeterminata dai medesimi provvedimenti.

Capo VI

COORDINAMENTODEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 17.

(Coordinamento e disciplina fiscale

dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,con riguardo al coordinamento e alla disci-plina fiscale dei diversi livelli di governo,sono adottati secondo i seguenti princıpi ecriteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle di-verse capacita fiscali e delle risorse comples-sive per abitante prima e dopo la perequa-zione, in modo da salvaguardare il principiodell’ordine della graduatoria delle capacitafiscali e la sua eventuale modifica a seguitodell’evoluzione del quadro economico terri-toriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto con-suntivo, sia in termini di competenza sia dicassa, per il concorso all’osservanza delpatto di stabilita e crescita per ciascuna re-gione e ciascun ente locale; determinazionedei parametri fondamentali sulla base deiquali e valutata la virtuosita dei comuni,delle province, delle citta metropolitane edelle regioni, anche in relazione ai meccani-smi premiali o sanzionatori dell’autonomiafinanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldidi finanza pubblica da parte delle regioni chepossono adattare, previa concertazione congli enti locali ricadenti nel proprio territorioregionale, le regole e i vincoli posti dal legi-slatore nazionale, differenziando le regole dievoluzione dei flussi finanziari dei singoli

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enti in relazione alla diversita delle situazionifinanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di effi-cienza e di adeguatezza atti a garantire ade-guati livelli qualitativi dei servizi resi daparte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiantenei confronti degli enti che assicurano ele-vata qualita dei servizi e livello della pres-sione fiscale inferiore alla media degli altrienti del proprio livello di governo a paritadi servizi offerti, ovvero degli enti che ga-rantiscono il rispetto di quanto previsto dallapresente legge e partecipano a progetti strate-gici mediante l’assunzione di oneri e di im-pegni nell’interesse della collettivita nazio-nale, ivi compresi quelli di carattere ambien-tale, ovvero degli enti che incentivano l’oc-cupazione e l’imprenditorialita femminile;introduzione nei confronti degli enti menovirtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pub-blica di un sistema sanzionatorio che, finoalla dimostrazione della messa in atto diprovvedimenti, fra i quali anche l’alienazionedi beni mobiliari e immobiliari rientranti nelpatrimonio disponibile dell’ente nonche l’at-tivazione nella misura massima dell’autono-mia impositiva, atti a raggiungere gli obiet-tivi, determini il divieto di procedere alla co-pertura di posti di ruolo vacanti nelle pianteorganiche e di iscrivere in bilancio spese perattivita discrezionali, fatte salve quelle affe-renti al cofinanziamento regionale o dell’entelocale per l’attuazione delle politiche comu-nitarie; previsione di meccanismi automaticisanzionatori degli organi di governo e ammi-nistrativi nel caso di mancato rispetto degliequilibri e degli obiettivi economico-finan-ziari assegnati alla regione e agli enti locali,con individuazione dei casi di ineleggibilitanei confronti degli amministratori responsa-bili degli enti locali per i quali sia stato di-chiarato lo stato di dissesto finanziario dicui all’articolo 244 del citato testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, oltre che dei casi di interdizione dallecariche in enti vigilati o partecipati da enti

pubblici. Tra i casi di grave violazione dilegge di cui all’articolo 126, primo comma,della Costituzione, rientrano le attivita cheabbiano causato un grave dissesto nelle fi-nanze regionali.

Art. 18.

(Patto di convergenza)

1. Nell’ambito del disegno di legge finan-ziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli in-terventi appositamente individuati da partedel Documento di programmazione econo-mico-finanziaria, il Governo, previo con-fronto e valutazione congiunta in sede diConferenza unificata, propone norme dicoordinamento dinamico della finanza pub-blica volte a realizzare l’obiettivo della con-vergenza dei costi e dei fabbisogni standard

dei vari livelli di governo nonche un per-corso di convergenza degli obiettivi di servi-zio ai livelli essenziali delle prestazioni ealle funzioni fondamentali di cui all’articolo117, secondo comma, lettere m) e p), dellaCostituzione e a stabilire, per ciascun livellodi governo territoriale, il livello program-mato dei saldi da rispettare, le modalita di ri-corso al debito nonche l’obiettivo program-mato della pressione fiscale complessiva,nel rispetto dell’autonomia tributaria delleregioni e degli enti locali. Nel caso in cuiil monitoraggio, effettuato in sede di Confe-renza permanente per il coordinamento dellafinanza pubblica, rilevi che uno o piu entinon hanno raggiunto gli obiettivi loro asse-gnati, lo Stato attiva, previa intesa in sededi Conferenza unificata, e limitatamenteagli enti che presentano i maggiori scosta-menti nei costi per abitante, un procedi-mento, denominato «Piano per il consegui-mento degli obiettivi di convergenza», voltoad accertare le cause degli scostamenti e astabilire le azioni correttive da intraprendere,anche fornendo agli enti la necessaria assi-stenza tecnica e utilizzando, ove possibile,

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il metodo della diffusione delle migliori pra-tiche fra gli enti dello stesso livello.

Capo VII

PATRIMONIODI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 19.

(Patrimonio di comuni, province,

citta metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,con riguardo all’attuazione dell’articolo 119,sesto comma, della Costituzione, stabilisconoi princıpi generali per l’attribuzione a co-muni, province, citta metropolitane e regionidi un proprio patrimonio, nel rispetto dei se-guenti princıpi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso adogni livello di governo di distinte tipologiedi beni, commisurate alle dimensioni territo-riali, alle capacita finanziarie ed alle compe-tenze e funzioni effettivamente svolte o eser-citate dalle diverse regioni ed enti locali,fatta salva la determinazione da parte delloStato di apposite liste che individuino nel-l’ambito delle citate tipologie i singoli benida attribuire;

b) attribuzione dei beni immobili sullabase del criterio di territorialita;

c) ricorso alla concertazione in sede diConferenza unificata, ai fini dell’attribuzionedei beni a comuni, province, citta metropoli-tane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di benidi rilevanza nazionale che non possono es-sere trasferiti, ivi compresi i beni apparte-nenti al patrimonio culturale nazionale.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

(Princıpi e criteri direttivi concernenti

norme transitorie per le regioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2recano una disciplina transitoria per le re-gioni, nel rispetto dei seguenti princıpi e cri-teri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote delfondo perequativo di cui all’articolo 9 si ap-plicano a regime dopo l’esaurimento di unafase di transizione diretta a garantire il pas-saggio graduale dai valori dei trasferimentirilevati nelle singole regioni come medianel triennio 2006-2008, al netto delle risorseerogate in via straordinaria, ai valori deter-minati con i criteri dello stesso articolo 9;

b) l’utilizzo dei criteri definiti dall’arti-colo 9 avviene a partire dall’effettiva deter-minazione del contenuto finanziario dei li-velli essenziali delle prestazioni, medianteun processo di convergenza dalla spesa sto-rica al fabbisogno standard in un periododi cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cuiall’articolo 117, secondo comma, lettera m),della Costituzione, il sistema di finanzia-mento deve divergere progressivamente dalcriterio della spesa storica a favore delle ca-pacita fiscali per abitante in cinque anni. Nelcaso in cui, in sede di attuazione dei decretilegislativi, emergano situazioni oggettive disignificativa e giustificata insostenibilita peralcune regioni, lo Stato puo attivare, previaintesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, mec-canismi correttivi di natura compensativa didurata pari al periodo transitorio di cui allapresente lettera;

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d) i meccanismi compensativi di cui allalettera c) vengono attivati in presenza di unorganico piano di riorganizzazione dell’ente,coordinato con il Piano per il conseguimentodegli obiettivi di convergenza di cui all’arti-colo 18;

e) specificazione del termine da cui de-corre il periodo di cinque anni di cui alle let-tere b) e c);

f) garanzia per le regioni, durante lafase transitoria, della copertura del differen-ziale certificato, ove positivo, tra i dati previ-sionali e l’effettivo gettito dei tributi di cuiall’articolo 8, comma 1, lettera g);

g) acquisizione al bilancio dello Stato,durante la fase transitoria, del differenzialecertificato, ove negativo, tra i dati previsio-nali e l’effettivo gettito dei tributi di cui al-l’articolo 8, comma 1, lettera g);

h) garanzia che la somma del gettitodelle nuove entrate regionali di cui all’arti-colo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per ilcomplesso delle regioni di cui al medesimoarticolo, non inferiore al valore degli stanzia-menti di cui al comma 1, lettera a), del mede-simo articolo 10 e che si effettui una verifica,concordata in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, del-l’adeguatezza e della congruita delle risorsefinanziarie delle funzioni gia trasferite.

2. La legge statale disciplina la determina-zione dei livelli essenziali di assistenza e deilivelli essenziali delle prestazioni. Fino aloro nuova determinazione in virtu dellalegge statale si considerano i livelli essen-ziali di assistenza e i livelli essenziali delleprestazioni gia fissati in base alla legisla-zione statale.

Art. 21.

(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decretilegislativi di cui all’articolo 2 recano norme

transitorie per gli enti locali, secondo i se-guenti princıpi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell’arti-colo 118 della Costituzione, al finanziamentodelle ulteriori funzioni amministrative nellematerie di competenza legislativa dello Statoo delle regioni, nonche agli oneri derivantidall’eventuale ridefinizione dei contenutidelle funzioni svolte dagli stessi alla datadi entrata in vigore dei medesimi decreti le-gislativi, provvedono lo Stato o le regioni,determinando contestualmente adeguateforme di copertura finanziaria coerenti coni princıpi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettitodelle nuove entrate di comuni e province inbase alla presente legge sia, per il complessodei comuni ed il complesso delle province,corrispondente al valore dei trasferimenti dicui all’articolo 11, comma 1, lettera e), eche si effettui una verifica di congruita insede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di deter-minazione del fabbisogno standard, dell’esi-genza di riequilibrio delle risorse in favoredegli enti locali sottodotati in termini di tra-sferimenti erariali ai sensi della normativavigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequatividi comuni e province in misura uguale, perciascun livello di governo, alla differenzafra i trasferimenti statali soppressi ai sensidell’articolo 11, comma 1, lettera e), desti-nati al finanziamento delle spese di comunie province, esclusi i contributi di cui all’arti-colo 16, e le maggiori entrate spettanti inluogo di tali trasferimenti ai comuni ed alleprovince, ai sensi dell’articolo 12, tenendoconto dei princıpi previsti dall’articolo 2,comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativa-mente al superamento del criterio della spesastorica;

e) sono definite regole, tempi e modalitadella fase transitoria in modo da garantire ilsuperamento del criterio della spesa storicain un periodo di cinque anni, per le spese ri-

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conducibili all’esercizio delle funzioni fonda-mentali e per le altre spese. Fino alla data dientrata in vigore delle disposizioni concer-nenti l’individuazione delle funzioni fonda-mentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di co-muni e province e finanziato considerandol’80 per cento delle spese come fondamentalied il 20 per cento di esse come non fonda-mentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l’80 percento delle spese di cui al numero 1) e finan-ziato dalle entrate derivanti dall’autonomiafinanziaria, comprese le compartecipazionia tributi erariali, e dal fondo perequativo; il20 per cento delle spese di cui al numero1) e finanziato dalle entrate derivanti dall’au-tonomia finanziaria, ivi comprese le compar-tecipazioni a tributi regionali, e dal fondo pe-requativo;

3) ai fini del numero 2) si prende ariferimento l’ultimo bilancio certificato arendiconto, alla data di predisposizione deglischemi di decreto legislativo di cui all’arti-colo 2;

f) specificazione del termine da cui de-corre il periodo di cinque anni di cui alla let-tera e).

2. Ai soli fini dell’attuazione della pre-sente legge, e in particolare della determina-zione dell’entita e del riparto dei fondi pere-quativi degli enti locali in base al fabbisognostandard o alla capacita fiscale di cui agli ar-ticoli 11 e 13, in sede di prima applicazione,nei decreti legislativi di cui all’articolo 2sono provvisoriamente considerate ai sensidel presente articolo, ai fini del finanzia-mento integrale sulla base del fabbisognostandard, le funzioni individuate e quantifi-cate dalle corrispondenti voci di spesa, sullabase dell’articolazione in funzioni e relativiservizi prevista dal regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 31 gen-naio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativiservizi, da considerare ai fini del comma 2

sono provvisoriamente individuate nelle se-guenti:

a) funzioni generali di amministrazione,di gestione e di controllo, nella misura com-plessiva del 70 per cento delle spese comecertificate dall’ultimo conto del bilancio di-sponibile alla data di entrata in vigore dellapresente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivicompresi i servizi per gli asili nido e quellidi assistenza scolastica e refezione, nonchel’edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilita edei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell’ambiente, fatta eccezioneper il servizio di edilizia residenziale pub-blica e locale e piani di edilizia nonche peril servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativiservizi, da considerare ai fini del comma 2sono provvisoriamente individuate nelle se-guenti:

a) funzioni generali di amministrazione,di gestione e di controllo, nella misura com-plessiva del 70 per cento delle spese comecertificate dall’ultimo conto del bilancio di-sponibile alla data di entrata in vigore dellapresente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivicompresa l’edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione delterritorio;

e) funzioni nel campo della tutela am-bientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppoeconomico relative ai servizi del mercatodel lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all’articolo 2disciplinano la possibilita che l’elenco dellefunzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguatoattraverso accordi tra Stato, regioni, province

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e comuni, da concludere in sede di Confe-renza unificata.

Art. 22.

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Mini-stro dell’economia e delle finanze, d’intesacon il Ministro per le riforme per il federali-smo, il Ministro per la semplificazione nor-mativa, il Ministro per i rapporti con le re-gioni e gli altri Ministri competenti per ma-teria, predispone una ricognizione degli in-terventi infrastrutturali, sulla base dellenorme vigenti, riguardanti le strutture sanita-rie, assistenziali, scolastiche nonche la retestradale, autostradale e ferroviaria, la rete fo-gnaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto edistribuzione del gas, le strutture portuali edaeroportuali. La ricognizione e effettuata te-nendo conto, in particolare, dei seguenti ele-menti:

a) estensione delle superfici territoriali;b) valutazione della rete viaria con par-

ticolare riferimento a quella del Mezzo-giorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di svi-luppo;

d) densita della popolazione e densitadelle unita produttive;

e) particolari requisiti delle zone dimontagna;

f) carenze della dotazione infrastruttu-rale esistente in ciascun territorio;

g) specificita insulare con definizione diparametri oggettivi relativi alla misurazionedegli effetti conseguenti al divario di svi-luppo economico derivante dall’insularita,anche con riguardo all’entita delle risorseper gli interventi speciali di cui all’articolo119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli20 e 21, al fine del recupero del deficit infra-strutturale, ivi compreso quello riguardante iltrasporto pubblico locale e i collegamenti

con le isole, sono individuati, sulla base dellaricognizione di cui al comma 1 del presentearticolo, interventi finalizzati agli obiettivi dicui all’articolo 119, quinto comma, della Co-stituzione, che tengano conto anche della vir-tuosita degli enti nell’adeguamento al pro-cesso di convergenza ai costi o al fabbisognostandard. Gli interventi di cui al presentecomma da effettuare nelle aree sottoutilizzatesono individuati nel programma da inserirenel Documento di programmazione econo-mico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1,commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre2001, n. 443.

Art. 23.

(Norme transitorieper le citta metropolitane)

1. Il presente articolo reca in via transito-ria, fino alla data di entrata in vigore delladisciplina ordinaria riguardante le funzionifondamentali, gli organi e il sistema eletto-rale delle citta metropolitane che sara deter-minata con apposita legge, la disciplina perla prima istituzione delle stesse.

2. Le citta metropolitane possono essereistituite, nell’ambito di una regione, nellearee metropolitane in cui sono compresi i co-muni di Torino, Milano, Venezia, Genova,Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Ca-labria. La proposta di istituzione spetta:

a) al comune capoluogo congiuntamentealla provincia;

b) al comune capoluogo congiuntamentead almeno il 20 per cento dei comuni dellaprovincia interessata che rappresentino, uni-tamente al comune capoluogo, almeno il 60per cento della popolazione;

c) alla provincia, congiuntamente ad al-meno il 20 per cento dei comuni della pro-vincia medesima che rappresentino almenoil 60 per cento della popolazione.

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3. La proposta di istituzione di cui alcomma 2 contiene:

a) la perimetrazione della citta metropo-litana, che, secondo il principio della conti-nuita territoriale, comprende almeno tutti icomuni proponenti. Il territorio metropoli-tano coincide con il territorio di una provin-cia o di una sua parte e comprende il co-mune capoluogo;

b) l’articolazione del territorio dellacitta metropolitana al suo interno in comuni;

c) una proposta di statuto provvisoriodella citta metropolitana, che definisce leforme di coordinamento dell’azione comples-siva di governo all’interno del territorio me-tropolitano e disciplina le modalita per l’ele-zione o l’individuazione del presidente delconsiglio provvisorio di cui al comma 6, let-tera b).

4. Sulla proposta di cui al comma 2, pre-via acquisizione del parere della regione daesprimere entro novanta giorni, e indetto unreferendum tra tutti i cittadini della provin-cia. Il referendum e senza quorum di validitase il parere della regione e favorevole o inmancanza di parere. In caso di parere regio-nale negativo il quorum di validita e del 30per cento degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, ai sensi dell’articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con i Ministri della giustizia, perle riforme per il federalismo, per la semplifi-cazione normativa e per i rapporti con le re-gioni, e disciplinato il procedimento di indi-zione e di svolgimento del referendum di cuial comma 4, osservando le disposizioni dellalegge 25 maggio 1970, n. 352, in quantocompatibili.

6. Al fine dell’istituzione di ciascuna cittametropolitana, il Governo e delegato ad adot-tare, entro trentasei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, su propostadel Ministro dell’interno, del Ministro per

le riforme per il federalismo, del Ministro

per la semplificazione normativa e del Mini-

stro per i rapporti con le regioni, di concerto

con i Ministri per la pubblica amministra-

zione e l’innovazione, dell’economia e delle

finanze e per i rapporti con il Parlamento,

uno o piu decreti legislativi, nel rispetto dei

seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) istituzione della citta metropolitana

in conformita con la proposta approvata nel

referendum di cui al comma 4;

b) istituzione, in ciascuna citta metropo-

litana, fino alla data di insediamento dei ri-

spettivi organi cosı come disciplinati dalla

legge di cui al comma 1, di un’assemblea

rappresentativa, denominata «consiglio prov-

visorio della citta metropolitana», composta

dai sindaci dei comuni che fanno parte della

citta metropolitana e dal presidente della pro-

vincia;

c) esclusione della corresponsione di

emolumenti, gettoni di presenza o altre

forme di retribuzione ai componenti del con-

siglio provvisorio della citta metropolitana in

ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di inse-

diamento dei rispettivi organi cosı come di-

sciplinati dalla legge di cui al comma 1, il

finanziamento degli enti che compongono

la citta metropolitana assicura loro una piu

ampia autonomia di entrata e di spesa in mi-

sura corrispondente alla complessita delle

funzioni da esercitare in forma associata o

congiunta, nel limite degli stanziamenti pre-

visti a legislazione vigente;

e) previsione che, ai soli fini delle di-

sposizioni concernenti le spese e l’attribu-

zione delle risorse finanziarie alle citta me-

tropolitane, con riguardo alla popolazione e

al territorio metropolitano, le funzioni fonda-

mentali della provincia sono considerate, in

via provvisoria, funzioni fondamentali della

citta metropolitana, con efficacia dalla data

di insediamento dei suoi organi definitivi;

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f) previsione che, per le finalita di cuialla lettera e), siano altresı considerate fun-zioni fondamentali della citta metropolitana,con riguardo alla popolazione e al territoriometropolitano:

1) la pianificazione territoriale gene-rale e delle reti infrastrutturali;

2) la strutturazione di sistemi coordi-nati di gestione dei servizi pubblici;

3) la promozione e il coordinamentodello sviluppo economico e sociale.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cuial comma 6, corredati delle deliberazioni edei pareri prescritti, sono trasmessi al Consi-glio di Stato e alla Conferenza unificata, cherendono il parere nel termine di trenta giorni.Successivamente sono trasmessi alle Camereper l’acquisizione del parere delle compe-tenti Commissioni parlamentari, da rendereentro trenta giorni dall’assegnazione alleCommissioni medesime.

8. La provincia di riferimento cessa di esi-stere e sono soppressi tutti i relativi organi adecorrere dalla data di insediamento degli or-gani della citta metropolitana, individuatidalla legge di cui al comma 1, che provvedealtresı a disciplinare il trasferimento dellefunzioni e delle risorse umane, strumentalie finanziarie inerenti alle funzioni trasferitee a dare attuazione alle nuove perimetrazionistabilite ai sensi del presente articolo. Lo sta-tuto definitivo della citta metropolitana eadottato dai competenti organi entro seimesi dalla data del loro insediamento inbase alla legge di cui al comma 1.

9. La legge di cui al comma 1 stabilisce ladisciplina per l’esercizio dell’iniziativa daparte dei comuni della provincia non inclusinella perimetrazione dell’area metropolitana,in modo da assicurare la scelta da parte diciascuno di tali comuni circa l’inclusionenel territorio della citta metropolitana ovveroin altra provincia gia esistente, nel rispettodella continuita territoriale.

Art. 24.

(Ordinamento transitorio di Roma capitale

ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, dellaCostituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino al-l’attuazione della disciplina delle citta metro-politane, il presente articolo detta normetransitorie sull’ordinamento, anche finanzia-rio, di Roma capitale.

2. Roma capitale e un ente territoriale, icui attuali confini sono quelli del comunedi Roma, e dispone di speciale autonomia,statutaria, amministrativa e finanziaria, neilimiti stabiliti dalla Costituzione. L’ordina-mento di Roma capitale e diretto a garantireil miglior assetto delle funzioni che Roma echiamata a svolgere quale sede degli organicostituzionali nonche delle rappresentanzediplomatiche degli Stati esteri, ivi presentipresso la Repubblica italiana, presso lo Statodella Citta del Vaticano e presso le istitu-zioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti alcomune di Roma, sono attribuite a Roma ca-pitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei benistorici, artistici, ambientali e fluviali, previoaccordo con il Ministero per i beni e le atti-vita culturali;

b) sviluppo economico e sociale diRoma capitale con particolare riferimento alsettore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione ter-ritoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento deiservizi urbani, con particolare riferimento altrasporto pubblico ed alla mobilita;

f) protezione civile, in collaborazionecon la Presidenza del Consiglio dei ministrie la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Statoe dalla regione Lazio, ai sensi dell’articolo118, secondo comma, della Costituzione.

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4. L’esercizio delle funzioni di cui al

comma 3 e disciplinato con regolamenti

adottati dal consiglio comunale, che assume

la denominazione di Assemblea capitolina,

nel rispetto della Costituzione, dei vincoli

comunitari ed internazionali, della legisla-

zione statale e di quella regionale nel rispetto

dell’articolo 117, sesto comma, della Costitu-

zione nonche in conformita al principio di

funzionalita rispetto alle speciali attribuzioni

di Roma capitale. L’Assemblea capitolina,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

del decreto legislativo di cui al comma 5, ap-

prova, ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e

4, del testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali di cui al decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, con partico-

lare riguardo al decentramento municipale,

lo statuto di Roma capitale che entra in vi-

gore il giorno successivo alla data della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Con specifico decreto legislativo, adot-

tato ai sensi dell’articolo 2, sentiti la regione

Lazio, la provincia di Roma e il comune di

Roma, e disciplinato l’ordinamento transito-

rio, anche finanziario, di Roma capitale, se-

condo i seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al

comma 3 e definizione delle modalita per il

trasferimento a Roma capitale delle relative

risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposi-

zioni di legge per il finanziamento dei co-

muni, assegnazione di ulteriori risorse a

Roma capitale, tenendo conto delle specifi-

che esigenze di finanziamento derivanti dal

ruolo di capitale della Repubblica, previa la

loro determinazione specifica, e delle fun-

zioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5

assicura i raccordi istituzionali, il coordina-

mento e la collaborazione di Roma capitale

con lo Stato, la regione Lazio e la provincia

di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui

al comma 3. Con il medesimo decreto e di-

sciplinato lo status dei membri dell’Assem-

blea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5,

con riguardo all’attuazione dell’articolo 119,

sesto comma, della Costituzione, stabilisce i

princıpi generali per l’attribuzione alla citta

di Roma, capitale della Repubblica, di un

proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti

princıpi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un

patrimonio commisurato alle funzioni e com-

petenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a

Roma capitale dei beni appartenenti al patri-

monio dello Stato non piu funzionali alle esi-

genze dell’Amministrazione centrale, in con-

formita a quanto previsto dall’articolo 19,

comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente arti-

colo e quelle contenute nel decreto legisla-

tivo adottato ai sensi del comma 5 possono

essere modificate, derogate o abrogate solo

espressamente. Per quanto non disposto dal

presente articolo, continua ad applicarsi a

Roma capitale quanto previsto con riferi-

mento ai comuni dal testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. A seguito dell’attuazione della disci-

plina delle citta metropolitane e a decorrere

dall’istituzione della citta metropolitana di

Roma capitale, le disposizioni di cui al pre-

sente articolo si intendono riferite alla citta

metropolitana di Roma capitale.

10. Per la citta metropolitana di Roma ca-

pitale si applica l’articolo 23 ad eccezione

del comma 2, lettere b) e c), e del comma

6, lettera d). La citta metropolitana di

Roma capitale, oltre alle funzioni della citta

metropolitana, continua a svolgere le fun-

zioni di cui al presente articolo.

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Art. 25.

(Princıpi e criteri direttivi relativi alla

gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,con riguardo al sistema gestionale dei tributie delle compartecipazioni, nel rispetto dellaautonomia organizzativa di regioni ed entilocali nella scelta delle forme di organizza-zione delle attivita di gestione e di riscos-sione, sono adottati secondo i seguenti prin-cıpi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di col-laborazione delle regioni e degli enti localicon il Ministero dell’economia e delle fi-nanze e con l’Agenzia delle entrate, al finedi utilizzare le direzioni regionali delle en-trate per la gestione organica dei tributi era-riali, regionali e degli enti locali;

b) definizione, con apposita e specificaconvenzione fra il Ministero dell’economiae delle finanze, le singole regioni e gli entilocali, delle modalita gestionali, operative,di ripartizione degli oneri, degli introiti di at-tivita di recupero dell’evasione.

Art. 26.

(Contrasto dell’evasione fiscale)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2,con riguardo al sistema gestionale dei tributie delle compartecipazioni, nel rispetto del-l’autonomia organizzativa delle regioni e de-gli enti locali nella scelta delle forme di or-ganizzazione delle attivita di gestione e di ri-scossione, sono adottati secondo i seguentiprincıpi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reci-proca integrazione delle basi informative dicui dispongono le regioni, gli enti locali elo Stato per le attivita di contrasto dell’eva-sione dei tributi erariali, regionali e deglienti locali, nonche di diretta collaborazione

volta a fornire dati ed elementi utili ai finidell’accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme pre-miali per le regioni e gli enti locali che ab-biano ottenuto risultati positivi in termini dimaggior gettito derivante dall’azione di con-trasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.

Capo IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DISOLIDARIETA PER LE REGIONI ASTATUTO SPECIALE E PER LEPROVINCE AUTONOME DI TRENTO E

DI BOLZANO

Art. 27.

(Coordinamento della finanza delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, nelrispetto degli statuti speciali, concorrono alconseguimento degli obiettivi di perequa-zione e di solidarieta ed all’esercizio dei di-ritti e doveri da essi derivanti, nonche alpatto di stabilita interno e all’assolvimentodegli obblighi posti dall’ordinamento comu-nitario, secondo criteri e modalita stabilitida norme di attuazione dei rispettivi statuti,da definire, con le procedure previste daglistatuti medesimi, entro il termine di venti-quattro mesi stabilito per l’emanazione deidecreti legislativi di cui all’articolo 2 e se-condo il principio del graduale superamentodel criterio della spesa storica di cui all’arti-colo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma1 tengono conto della dimensione della fi-nanza delle predette regioni e province auto-nome rispetto alla finanza pubblica comples-siva, delle funzioni da esse effettivamenteesercitate e dei relativi oneri, anche in consi-derazione degli svantaggi strutturali perma-

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nenti, ove ricorrano, dei costi dell’insularitae dei livelli di reddito pro capite che caratte-rizzano i rispettivi territori o parte di essi, ri-spetto a quelli corrispondentemente sostenutiper le medesime funzioni dallo Stato, dalcomplesso delle regioni e, per le regioni eprovince autonome che esercitano le funzioniin materia di finanza locale, dagli enti locali.Le medesime norme di attuazione discipli-nano altresı le specifiche modalita attraversole quali lo Stato assicura il conseguimentodegli obiettivi costituzionali di perequazionee di solidarieta per le regioni a statuto spe-ciale i cui livelli di reddito pro capite sianoinferiori alla media nazionale, ferma restandola copertura del fabbisogno standard per ilfinanziamento dei livelli essenziali delle pre-stazioni concernenti i diritti civili e sociali dicui all’articolo 117, secondo comma, letteram), della Costituzione, conformemente aquanto previsto dall’articolo 8, comma 1, let-tera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sonoattuate, nella misura stabilita dalle norme diattuazione degli statuti speciali e alle condi-zioni stabilite dalle stesse norme in applica-zione dei criteri di cui al comma 2, anchemediante l’assunzione di oneri derivanti daltrasferimento o dalla delega di funzioni sta-tali alle medesime regioni a statuto specialee province autonome ovvero da altre misurefinalizzate al conseguimento di risparmi peril bilancio dello Stato, nonche con altre mo-dalita stabilite dalle norme di attuazione de-gli statuti speciali. Inoltre, le predette norme,per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra leleggi statali in materia di finanza pubblicae le corrispondenti leggi regionali e provin-ciali in materia, rispettivamente, di finanzaregionale e provinciale, nonche di finanza lo-cale nei casi in cui questa rientri nella com-petenza della regione a statuto speciale oprovincia autonoma;

b) definiscono i princıpi fondamentali dicoordinamento del sistema tributario con ri-

ferimento alla potesta legislativa attribuitadai rispettivi statuti alle regioni a statuto spe-ciale e alle province autonome in materia ditributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalita di svi-luppo, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, let-tera mm), e alle condizioni di cui all’articolo16, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell’assegnazione di ulteriorinuove funzioni alle regioni a statuto specialeed alle province autonome di Trento e diBolzano, cosı come alle regioni a statuto or-dinario, nei casi diversi dal concorso al con-seguimento degli obiettivi di perequazione edi solidarieta ai sensi del comma 2, rispetti-vamente le norme di attuazione e i decreti le-gislativi di cui all’articolo 2 definiranno lecorrispondenti modalita di finanziamento ag-giuntivo attraverso forme di compartecipa-zione a tributi erariali e alle accise, fattosalvo quanto previsto dalle leggi costituzio-nali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministriper l’esame degli schemi concernenti lenorme di attuazione di cui al presente arti-colo sono invitati a partecipare, in confor-mita ai rispettivi statuti, i Presidenti delle re-gioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all’articolo 4svolge anche attivita meramente ricognitivadelle disposizioni vigenti concernenti l’ordi-namento finanziario delle regioni a statutospeciale e delle province autonome di Trentoe di Bolzano e della relativa applicazione.Nell’esercizio di tale funzione la Commis-sione e integrata da un rappresentante tec-nico della singola regione o provincia inte-ressata.

7. Al fine di assicurare il rispetto dellenorme fondamentali della presente legge edei princıpi che da essa derivano, nel rispettodelle peculiarita di ciascuna regione a statutospeciale e di ciascuna provincia autonoma, eistituito presso la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, in attua-

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zione del principio di leale collaborazione, untavolo di confronto tra il Governo e ciascunaregione a statuto speciale e ciascuna provin-cia autonoma, costituito dai Ministri per irapporti con le regioni, per le riforme per ilfederalismo, per la semplificazione norma-tiva, dell’economia e delle finanze e per lepolitiche europee nonche dai Presidenti delleregioni a statuto speciale e delle provinceautonome. Il tavolo individua linee guida, in-dirizzi e strumenti per assicurare il concorsodelle regioni a statuto speciale e delle pro-vince autonome agli obiettivi di perequazionee di solidarieta e per valutare la congruitadelle attribuzioni finanziarie ulteriori interve-nute successivamente all’entrata in vigore de-gli statuti, verificandone la coerenza con iprincıpi di cui alla presente legge e con inuovi assetti della finanza pubblica. Con de-creto del Presidente del Consiglio dei mini-stri, da adottare entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge,e assicurata l’organizzazione del tavolo.

Capo X

SALVAGUARDIA FINANZIARIAED ABROGAZIONI

Art. 28.

(Salvaguardia finanziaria)

1. L’attuazione della presente legge deveessere compatibile con gli impegni finanziariassunti con il patto di stabilita e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all’articolo 2individuano meccanismi idonei ad assicurareche:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e lariallocazione delle funzioni e la dotazione

delle risorse umane e finanziarie, con il vin-colo che al trasferimento delle funzioni cor-risponda un trasferimento del personale taleda evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione perio-dica del limite massimo della pressione fi-scale nonche del suo riparto tra i diversi li-velli di governo e sia salvaguardato l’obiet-tivo di non produrre aumenti della pressionefiscale complessiva anche nel corso dellafase transitoria.

3. All’istituzione e al funzionamento dellaCommissione e della Conferenza di cui agliarticoli 4 e 5 si provvede con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente. Gli oneri connessialla partecipazione alle riunioni della Com-missione e della Conferenza di cui al primoperiodo sono a carico dei rispettivi soggettiistituzionali rappresentati, i quali provvedonoa valere sugli ordinari stanziamenti di bilan-cio e comunque senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Aicomponenti della Commissione e della Con-ferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno deidecreti legislativi di cui all’articolo 2 e al-l’articolo 23 non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2individuano le disposizioni incompatibilicon la presente legge, prevedendone l’abro-gazione.

IL PRESIDENTE