sentenza n. 10211/2016 pubbl. il 19/09/2016 rg n. 68957/2013 · predieri luigi e bondavalli carlo...

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1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello Presidente Dott. Angelo Mambriani Giudice relatore Dott. Guido Vannicelli Giudice ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 68957/2013 R.G. promossa da: TALARICO AURORA, rappresentata e difesa dall’ Avv. Alessandro Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via Podgora n. 15, come da procura a margine dellatto di citazione ATTORE CONTRO VANITY S.R.L. in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 e s. c.p.c. Ugo Bimbi, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Bimbi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del primo, in Milano, P.zza C. De Meis n. 2, come da comparsa di costituzione e relativa procura in data 20.4.2015 PREDIERI LUIGI e BONDAVALLI CARLO rappresentati e difesi dall’ Avv. Liborio Cataliotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Conca del Naviglio n. 12, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. PULAK S.R.L. rappresentata e difesa dall’ Avv. Massimo Fontanesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanni Paganuzzi in Milano, viale Papiniano n. 44, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. CILLONI SILVANO rappresentato e difeso dall’ Avv. Eliano Battistini ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona degli Avv.ti Paola Calcaterra e Cristina Cozzi, in Cuggiono (MI), via B. Gualdoni n. 15, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTI ROMANO MICHELE CONVENUTO CONTUMACE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Sentenza n. 10211/2016 pubbl. il 19/09/2016 RG n. 68957/2013 http://bit.ly/2hjeJaZ

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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Vincenzo Perozziello Presidente

Dott. Angelo Mambriani Giudice relatore

Dott. Guido Vannicelli Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 68957/2013 R.G. promossa da:

TALARICO AURORA, rappresentata e difesa dall’ Avv. Alessandro Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via Podgora n. 15, come da procura a margine dell’ atto di citazione

ATTORE

CONTRO

VANITY S.R.L. in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 e s. c.p.c. Ugo Bimbi, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Bimbi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del primo, in Milano, P.zza C. De Meis n. 2, come da comparsa di costituzione e relativa procura in data 20.4.2015 PREDIERI LUIGI e BONDAVALLI CARLO rappresentati e difesi dall’ Avv. Liborio Cataliotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Conca del Naviglio n. 12, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. PULAK S.R.L. rappresentata e difesa dall’ Avv. Massimo Fontanesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanni Paganuzzi in Milano, viale Papiniano n. 44, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. CILLONI SILVANO rappresentato e difeso dall’ Avv. Eliano Battistini ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona degli Avv.ti Paola Calcaterra e Cristina Cozzi, in Cuggiono (MI), via B. Gualdoni n. 15, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTI

ROMANO MICHELE CONVENUTO CONTUMACE

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NITE S.R.L., rappresentata e difesa dall’ Avv. Alessandro Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via Podgora n. 15, come da procura a margine dell’ atto di citazione

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati all’ udienza di precisazione delle conclusioni, e, in particolare, come segue:

Per parte attrice Talarico Aurora: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectiis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE 1) ai sensi dell’art. 221 c.p.c. accertare che il verbale di assemblea ordinaria dei soci di Vanity Srl del 22.04.2013 sub doc. 6 è un falso e, per tali motivi, dichiarare la sua nullità, invalidità ed inefficacia; 2) ai sensi dell’art. 2378, comma III c.c., sospendere l’efficacia delle deliberazioni delle assemblee dei soci di Vanity Srl del 14.10.2013, 09.04.2014 e 30.11.2014/01.12.2014 con decreto inaudita altera parte per i comprovati motivi di necessita ed urgenza esposti in narrativa sino alla definizione del presente giudizio; 3) ai sensi dell’art. 2476, comma III c.c., revocare con decreto inaudita altera parte la nomina del signor Silvano Cilloni quale Amministratore Unico di Vanity Srl per i gravi motivi esposti in narrativa e nominare un amministratore giudiziario di Vanity Srl; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualsiasi formula e/o statuizione, gli accertamenti e le declaratorie del caso: 1) accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. e dichiarare l’inefficacia nei confronti della signora Aurora Talarico dell’atto di compravendita sottoscritto tra Vanity Srl e Pulak Srl relativamente all’immobile sito in Milano, Viale Montegrappa n. 14, a rogito del Notaio Avv. Federico Manfredini rep. 10396 – racc. 7752 dell’8.08.2013 a garanzia del credito derivante dal finanziamento soci del 20.03.2012; 2) accertare e dichiarare l’inesistenza della convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci di Vanity Srl del 22.04.2013 e, per l’effetto, a) dichiarare la nullità del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci di Vanity Srl del 22.04.2013 impugnato in questa sede ai sensi dell’art. 2378 c.c.; b) dichiarare la nullità dell’atto di compravendita sottoscritto tra Vanity Srl e Pulak Srl relativamente all’immobile sito in Milano, Viale Montegrappa n. 14, a rogito del Notaio Avv. Federico Manfredini rep. 10396 – racc. 7752 dell’8.08.2013; 3) accertare e dichiarare l’irregolarità della convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci di Vanity Srl del 14.10.2013 in quanto convocata dal signor Luigi Predieri revocato dalla carica di Amministratore Unico della società con provvedimento giudiziario del 03.12.2013 sub doc. 20 e, per l’effetto, dichiarare la nullità del verbale dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 14.10.2013 impugnato in questa sede ai sensi dell’art. 2378 c.c.; 4) accertare e dichiarare l’irregolarità della convocazione dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 09.04.2014 e, per l’effetto, dichiarare la nullità del verbale dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 09.04.2014; in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 09.04.2014 per deliberazione difforme rispetto all’ordine del giorno di cui alla convocazione dell’assemblea;

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5) accertare e dichiarare l’irregolarità della convocazione dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 30.11.2014 / 01.12.2014 e, per l’effetto, dichiarare la nullità del verbale dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 30.11.2014 / 01.12.2014; 6) accertare e dichiarare le gravi irregolarità commesse dal signor Luigi Predieri nella gestione di Vanity Srl ai sensi dell’art. 2476, comma III c.c. e, per l’effetto, condannare il signor Luigi Predieri al risarcimento dei danni cagionati all’attrice in misura da determinarsi in via equitativa; 7) accertare e dichiarare le gravi irregolarità commesse dal signor Silvano Cilloni nella gestione di Vanity Srl ai sensi dell’art. 2476, comma III c.c. e, per l’effetto, condannare il signor Silvano al risarcimento dei danni cagionati all’attrice in misura da determinarsi in via equitativa; 8) revocare l’atto di cessione delle quote di Vanity Srl del signor Carlo Bondavalli in favore del signor Silvano Cilloni perfezionato mediante scrittura privata in data 13 settembre 2013 in quanto negozio in frode ai creditori ed ai soci di Vanity Srl; 9) accertare e dichiarare le gravi irregolarità commesse dal signor Carlo Bondavalli, nella sua qualità di socio di maggioranza e detentore del capitale di comando all’epoca del 70% delle quote di capitale sociale di Vanity Srl e per l’effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’attrice a causa della cessione fraudolenta dell’immobile di Milano, Viale Monte Grappa n. 14 e della cessione delle quote di capitale sociale di Vanity Srl, in misura da determinarsi in via equitativa; 10) revocare la nomina del signor Silvano Cilloni quale Amministratore Unico di Vanity Srl per i gravi motivi esposti in narrativa e nominare un amministratore giudiziario di Vanity Srl. IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare a Vanity Srl in persona del legale rappresentante pro tempore e/o a Pulak Srl in persona del legale rappresentante pro tempore e/o al signor Luigi Predieri e/o al signor Silvano Cilloni e/o al signor Michele Romano, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., di esibire originali e/o copie autentiche degli assegni bancari contraddistinti con numeri progressivi da 3029080291-03 a 3029080297-09, tutti tratti su Banca Nazionale del Lavoro SpA, ovvero di documentazione bancaria o fiscale attestante l’avvenuto deposito degli stessi per l’incasso; - ordinare a Vanity Srl in persona del legale rappresentante pro tempore e/o a Pulak Srl in persona del legale rappresentante pro tempore e/o al signor Luigi Predieri e/o al signor Silvano Cilloni e/o al signor Michele Romano, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., di esibire originali e/o copie autentiche delle cambiali emesse il 09.10.2013 con scadenze rispettivamente al 15.05.2014, 31.05.2014, 15.06.2014, 30.06.2014, 10.07.2014, 20.07.2014 e 31.07.2014 ovvero di documentazione bancaria o fiscale attestante l’avvenuto deposito delle stesse per l’incasso; - ordinare al signor Silvano Cilloni, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., di esibire originali e/o copie autentiche di documentazione bancaria o fiscale attestante il pagamento da parte di Artè Rav LDA della somma di €.117.000,00 pari al valore nominale delle quote cedute il 23.12.2013; - ordinare a Vanity Srl in persona del legale rappresentante pro tempore e/o al signor Silvano Cilloni, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., di esibire gli originali dei libri sociali e delle scritture contabili di Vanity Srl; - disporre CTU contabile sui bilanci di Vanity Srl degli anni 2012 e 2013 al fine di stabilire con certezza il reale stato patrimoniale della società; - ammettere la prova per interpello dei signori Luigi Predieri, Carlo Bondavalli, Silvano Cilloni, Michele Romano e dei legali rappresentanti di Vanity Srl e di Pulak Srl, nonché la prova per testi,

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anche a prova contraria, sui seguenti capitoli: [segue indicazione dei capitoli di prova e dei relativi testimoni]. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi professionali relativi al presente procedimento e successive occorrende, oltre accessori di legge, spese generali ex D.M. 55/2014 e rimborso delle spese vive sostenute”.

Per parte convenuta Vanity s.r.l.: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, attribuire alla Srl Vanity ogni diritto come emerso in istruttoria e in funzione di tutte le azioni esercitate dalle altre parti in causa, nonché assegnarle direttamente ogni somma che risulti a lei spettante e tenerla comunque esonerata o manlevata da ogni avversa pretesa. Il sottoscritto difensore chiede la distrazione delle spese in proprio favore per il giudizio cautelare R.G.68957-1/2013, per quello ex art. 700 c.p.c. R.G.68957-2/2013 e per il presente di merito, dichiarando non percepito compenso alcuno né refuse le anticipazioni”.

Per parti convenute Predieri Luigi e Bondavalli Carlo: “ Nel merito: respingere le domande poste dalla Sig.ra Talarico Aurora, in quanto infondate e/o non provate sia in fatto che in diritto, per le ragioni sopra esposte. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Per parte convenuta Pulak s.r.l.: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis, -dichiarare inammissibile l’intervento volontario di Nite s.r.l. e rigettare comunque l’istanza di riunione dalla stessa formulata; -rigettare le domande attoree e/o di chicchessia proposte nei confronti di Pulak s.r.l. in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese e compenso professionale”. Per parte convenuta Cilloni Silvano: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis: - dichiarare inammissibili le domande nuove proposte da Talarico Aurora nei confronti di Cilloni Silvano nella prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.; - rigettare tutte le domande proposte da Talarico Aurora nei confronti di Cilloni Silvano nell’atto di citazione, in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese e compenso professionale”. Per parte intervenuta Nite s.r.l. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) dichiarare il diritto in capo a Nite Srl di usufruire del diritto di prelazione ex art. 38 della L. n. 392/1978 ed esercitare il diritto di riscatto ex art. 39 della L. n. 392/1978 alle medesime condizioni

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dell’atto di compravendita sottoscritto tra Vanity Srl e Pulak Srl in data 08.08.2013 a rogito del Notaio Avv. Federico Manfredini di Modena e, per l’effetto, dichiarare l’acquisto da parte di Nite Srl della proprietà dell’immobile condotto in locazione sito in Milano, Viale Monte Grappa n. 14, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, foglio 266, come segue: mapp. 10, sub 707, P.T-1, z.c. 2, Cat. D/8, R.C. euro 11.020,00; 2) accertare e dichiarare l’indebito pagamento da parte di Nite Srl in favore di Pulak Srl della somma di €.42.490,00 nella causa R.G. n. 78650/2013 per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, condannare Pulak Srl alla ripetizione in favore di Nite Srl dell’importo di €.42.490,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo; 3) condannare Pulak Srl al pagamento in favore di Nite Srl del risarcimento dei danni per violazione dell’art. 1454, comma II c.c. da liquidarsi anche in via equitativa nella misura che verrà ritenuta di giustizia; 4) condannare Vanity Srl e Pulak Srl, anche in solido tra loro, al pagamento in favore di Nite Srl del risarcimento dei danni per violazione dei principi generali di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. da liquidarsi anche in via equitativa nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque in misura non inferiore ad €.50.000,00. IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare a Vanity Srl e/o a Pulak Srl, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., di esibire l’originale dell’atto di cessione del credito da Vanity Srl a Pulak Srl asseritamente avvenuto in data 27.09.2013; - ammettere la prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: [segue indicazione dei capitoli di prova e dei testi richiesti]. IN OGNI CASO: - con vittoria di compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso spese generali ai sensi del D.M. 55/2014”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Sintesi delle domande originarie e dello sviluppo del processo, in quanto rilevante. Con atto di citazione datato 7 ottobre 2013, la Sig.ra Talarico Aurora (di seguito: Talarico), socia di Vanity s.r.l. per una percentuale allora pari al 20 % del capitale sociale, ha convenuto in giudizio: - la medesima Vanity s.r.l. (di seguito: Vanity o la Società); - il Sig. Predieri Luigi (di seguito: Predieri), amministratore unico di Vanity dal 22.04.2013 al 3.12.2013; - Pulak s.r.l. (di seguito: Pulak), acquirente dell’immobile di cui Vanity era proprietaria– un immobile adibito all’esercizio di una discoteca sito in Milano, Viale Montegrappa n. 14 (di seguito: l’Immobile) -, per atto notaio Federico Manfredini di Modena in data 8 agosto 2013 al prezzo di € 1.500.000,00 di cui € 797.852,61 mediante accollo interno non liberatorio del mutuo in essere con Intesa San Paolo s.p.a. (di seguito anche: la Banca), ed € 702.147,39 a mezzo di sette assegni bancari tratti su Banca Nazionale del Lavoro; - Romano Michele (di seguito: Romano), nella sua qualità di Amministratore Unico di Pulak s.r.l.,

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- Bondavalli Carlo (di seguito: Bondavalli), già socio al 70 % di Vanity, vedute a Cilloni Silvano il 13 settembre 2013 al valore nominale; - Cilloni Silvano (di seguito: Cilloni), acquirente della quota del Bondavalli e, in data 20.12.2013, della quota del 10 % dall’altro socio Vaccari Fausto, nonché amministratore unico di Vanity dal 16.12.2013 ad oggi. formulando le seguenti domande: IN VIA PRELIMINARE 1) ai sensi dell’art. 221 c.p.c. accertare che il verbale di assemblea ordinaria dei soci di Vanity Srl del 22.04.2013 sub doc. 6 è un falso e, per tali motivi, dichiarare la sua nullità, invalidità ed inefficacia; 2) ai sensi dell’art. 2378, comma III c.c., sospendere l’esecuzione della deliberazione dell’ assemblea dei soci di Vanity Srl del 22 aprile 2013 con decreto inaudita altera parte per i comprovati motivi di necessita ed urgenza esposti in narrativa; 3) in via cautelare, ai sensi dell’art. 2476, comma III c.c., revocare con decreto inaudita altera parte la nomina del signor Luigi Predieri [in sede di conclusioni formulate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., poi riproposte in sede di precisazione delle conclusioni Predieri sarà sostituito da Cilloni: n.d.e.] quale Amministratore Unico di Vanity Srl per i gravi motivi esposti in narrativa e nominare un amministratore giudiziario di Vanity Srl; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualsiasi formula e/o statuizione, gli accertamenti e le declaratorie del caso: 1) accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. e dichiarare l’inefficacia nei confronti della signora Aurora Talarico dell’atto di compravendita sottoscritto tra Vanity Srl e Pulak Srl relativamente all’immobile sito in Milano, Viale Montegrappa n. 14, a rogito del Notaio Avv. Federico Manfredini rep. 10396 – racc. 7752 dell’8.08.2013 a garanzia del credito derivante dal finanziamento soci del 20.03.2012; 2) accertare e dichiarare l’inesistenza della convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci di Vanity Srl del 22.04.2013 e, per l’effetto, a) dichiarare la nullità del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci di Vanity Srl del 22.04.2013 impugnato in questa sede ai sensi dell’art. 2378 c.c.; b) dichiarare la nullità della nomina del signor Luigi Predieri quale amministratore unico di Vanity s.r.l.; c) dichiarare la nullità dell’atto di compravendita sottoscritto tra Vanity Srl e Pulak Srl relativamente all’immobile sito in Milano, Viale Montegrappa n. 14, a rogito del Notaio Avv. Federico Manfredini rep. 10396 – racc. 7752 dell’8.08.2013; 3) accertare e dichiarare le gravi irregolarità commesse dal signor Luigi Predieri nella gestione di Vanity Srl ai sensi dell’art. 2476, comma III c.c. e, per l’effetto, condannare il signor Luigi Predieri al risarcimento dei danni cagionati all’attrice in misura da determinarsi in via equitativa; 4) revocare l’atto di cessione delle quote di Vanity Srl del signor Carlo Bondavalli in favore del signor Silvano Cilloni perfezionato mediante scrittura privata in data 13 settembre 2013 in quanto negozio in frode ai creditori ed ai soci di Vanity Srl; 5) accertare e dichiarare le gravi irregolarità commesse dal signor Carlo Bondavalli, nella sua qualità di socio di maggioranza e detentore del capitale di comando all’epoca del 70% delle quote di capitale sociale di

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Vanity Srl e per l’effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’attrice a causa della cessione fraudolenta dell’immobile di Milano, Viale Monte Grappa n. 14 e della cessione delle quote di capitale sociale di Vanity Srl, in misura da determinarsi in via equitativa”. * Si sono ritualmente costituiti in giudizio tutti i convenuti, ad eccezione del Romano, formulando le domande meglio indicate nella parte dedicata alle “Conclusioni” e tempestivamente eccependo l’ inammissibilità delle domande nuove formulate dall’attrice in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (da questa poi riproposte in sede di precisazione delle conclusioni). E’ il caso di sottolineare che Vanity – come in questa sede rappresentata e difesa – a fronte del mancato esercizio dell’azione di responsabilità da parte del socio Talarico (v. postea, sub IV.3, IV.5) – non ha autonomamente, in questa sede, proposto tale azione nei confronti di Bondavalli, Predieri e Cilloni. Certamente tale azione non è stata proposta in modo esplicito e non sussistono gli estremi per interpretare in tal senso le domande come proposte dalla Società. * Si è altresì costituita in giudizio Nite s.r.l. (di seguito: Nite), che ha proposto “intervento volontario”, il quale, in ragione delle domande proposte, come sopra riportate, non può che qualificarsi in termini di intervento autonomo ex art. 105 comma 1 c.p.c. e non dunque di intervento adesivo dipendente, atteso che evidentemente l’intervenuta ha inteso far valere propri diritti nei confronti delle parti in giudizio. Parti convenute Pulak, Predieri, Bondavalli e Cilloni hanno tempestivamente eccepito la litispendenza rispetto alle domande proposte da Nite e comunque l’inammissibilità dell’intervento. II) Questioni preliminari processuali: inammissibilità delle domande nuove proposte dall’attrice; litispendenza e inammissibilità dell’intervento di Nite. II.1) Inammissibilità delle domande nuove proposte dall’attrice: oggetto del processo. Le eccezioni dei convenuti di inammissibilità delle domande proposte ex novo da parte attrice in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., sono fondate e devono essere accolte. La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 12310 del 2015, ha chiarito, con interpretazione certamente molto ampia, quale può essere il limite massimo attribuibile al concetto di domanda nuova inammissibile, soprattutto utilizzando il criterio selettivo fondato sulla qualificazione delle domande in discussione come aggiuntive – come tali nuove e non ammesse – od invece alternative/sostitutive rispetto a quelle originarie – cioè appunto quelle che “non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività” – le quali sono consentite in quanto “l’attore implicitamente rinunciando alla precedente domanda (…) mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio”. Orbene, nel caso di specie, le domande proposte da parte attrice in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., qui da intendersi riportate (e desumibili per differenza tra quelle esposte in atto di citazione e quelle esposte in precisazione delle conclusioni), sono, con tutta evidenza: - fondate su causae petendi

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del tutto nuove e diverse rispetto a quelle dedotte originariamente; - aventi petita del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto delle domande originarie; - in rapporto non già di sostituzione/alternatività con le precedenti domande, ed invece proposte palesemente in aggiunta ad esse, come reso evidente anche dalla numerazione delle stesse; - addirittura, per ammissione della stessa parte attrice, fondate su fatti, circostanze, situazioni rilevanti e sinanco atti impugnati formatisi storicamente dopo la proposizione dell’azione mediante l’originario atto di citazione, talchè nemmeno la “vicenda sostanziale” sottesa alle domande nuove è la stessa sulla base della quale sono state formulate quelle originarie. La domanda n. 3) proposta “In via preliminare” – relativa alla revoca dell’amministratore unico di Vanity – presenta addirittura la sostituzione della persona nei cui confronti è diretta: prima Predieri, poi Cilloni. Il mutamento della parte convenuta comporta ovviamente la radicale novità della domanda, avendo la stessa sentenza sopra indicata affermato con nettezza che l’ identità soggettiva delle parti è condizione necessaria per il riconoscimento dell’ammissibilità di una emendatio/mutatio libelli. Se ne desume per un verso che appare pacifica l’inammissibilità delle domande di cui si discute, palesemente nuove rispetto ad ogni criterio normalmente utilizzato dalla giurisprudenza per discriminarle rispetto alle (ammissibili) domande modificative di quelle iniziali, e, per altro verso, che, se tali domande nuove fossero ammesse in questa sede, si determinerebbe, ad avviso del Tribunale, un grave stigma dei diritti di difesa e contraddittorio di parti convenute. Non è quindi consentito, in questa sede processuale, valutare le seguenti domande (indicate seguendo la numerazione di cui alla memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e di cui al foglio di precisazione delle conclusioni): “IN VIA PRELIMINARE […] 3) ai sensi dell’art. 2476, comma III c.c., revocare con decreto inaudita altera parte la nomina del signor Silvano Cilloni quale Amministratore Unico di Vanity Srl per i gravi motivi esposti in narrativa e nominare un amministratore giudiziario di Vanity Srl; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: […] 3) accertare e dichiarare l’irregolarità della convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci di Vanity Srl del 14.10.2013 in quanto convocata dal signor Luigi Predieri revocato dalla carica di Amministratore Unico della società con provvedimento giudiziario del 03.12.2013 sub doc. 20 e, per l’effetto, dichiarare la nullità del verbale dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 14.10.2013 impugnato in questa sede ai sensi dell’art. 2378 c.c.; 4) accertare e dichiarare l’irregolarità della convocazione dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 09.04.2014 e, per l’effetto, dichiarare la nullità del verbale dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 09.04.2014; in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 09.04.2014 per deliberazione difforme rispetto all’ordine del giorno di cui alla convocazione dell’assemblea; 5) accertare e dichiarare l’irregolarità della convocazione dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 30.11.2014 / 01.12.2014 e, per l’effetto, dichiarare la nullità del verbale dell’assemblea dei soci di Vanity Srl del 30.11.2014 / 01.12.2014; […]

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7) accertare e dichiarare le gravi irregolarità commesse dal signor Silvano Cilloni nella gestione di Vanity Srl ai sensi dell’art. 2476, comma III c.c. e, per l’effetto, condannare il signor Silvano al risarcimento dei danni cagionati all’attrice in misura da determinarsi in via equitativa; […] 10) revocare la nomina del signor Silvano Cilloni quale Amministratore Unico di Vanity Srl per i gravi motivi esposti in narrativa e nominare un amministratore giudiziario di Vanity Srl”. L’oggetto del processo rimane perciò circoscritto alle domande proposte in sede di atto di citazione, come sopra riportate – eccettuata quella indicata in via preliminare al n. 3) (revoca cautelare ex art. 2476 comma 3 c.c. del Predieri dalla carica di amministratore di Vanity, sulla quale v. postea III.3) - e che verranno da qui indicate secondo la numerazione seguita dall’attrice in tale atto. II.2) Intervento di Nite: qualificazione; rigetto della domanda di Nite, quale interveniente in adesione alla domanda attorea 2.c; inammissibilità dell’intervento autonomo di Nite, con riferimento alle sue domande n. 2), 3), 4), 5). Litispendenza. Va anzitutto ricordato che è pacifico tra le parti – nemmeno Nite lo contesta – che l’intervenuta ha proposto nel processo n. 78650/2013 r.g. (G.I. dott. Di Plotti), previamente instaurato avanti la Sezione XIII di questo Tribunale assegnataria della materia delle locazioni, le stesse domande proposte in questo giudizio mediante l’intervento. Il processo n. 78650/2013 r.g. risulta poi sospeso in attesa di definizione del presente processo. Ciò premesso e passando a trattare dell’ ammissibilità dell’intervento di Nite, occorre preliminarmente operare una qualificazione dell’intervento stesso, cioè verificare se si tratti di intervento autonomo o adesivo, ai sensi dell’art. 105 c.p.c. Nite (p. 4-5 comparsa di intervento) ha giustificato l’intervento in ragione della domanda, qui proposta dall’attrice, di declaratoria di nullità del contratto di vendita dell’Immobile per effetto della nullità della delibera di Vanity con cui è stato nominato l’ amministratore e legale rappresentante (Predieri) che ebbe poi a stipulare il contratto stesso (domanda Talarico sub 2.c). Il particolare la stessa Nite sostiene che l’atto debba essere dichiarato nullo. Orbene, proprio nel caso di accoglimento della domanda attorea 2.c) – auspicato appunto da Nite -, venendo meno ex tunc il contratto di vendita dell’Immobile e dovendosi considerare Vanity sempre rimasta proprietaria dello stesso, i diritti di prelazione e riscatto vantati da Nite – di cui alla proposta domanda n. 1 – sarebbero negati in radice. Ciò è espressamente riconosciuto dalla stessa Nite (p. 9 comparsa di intervento). Ne consegue che, con l’intervento di cui si discute, rispetto alla domanda n. 1), Nite non “fa valere” un proprio diritto – come invece prescrive l’art. 105 comma 1 c.p.c. -, ed invece, al contrario, agisce in

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adesione ad una domanda attorea (la n. 2.c), accolta la quale i diritti di prelazione e riscatto che essa vanta sarebbero riconosciuti inesistenti. Ne deriva che – aderendo appunto l’interveniente ad una domanda attorea il cui accoglimento determinerebbe il rigetto di quelle autonomamente proposte - l’intervento di cui si discute, rispetto alla domanda n. 1, non può essere qualificato come autonomo (o principale) e deve invece essere qualificato quale intervento adesivo ex art. 105 comma 2 c.p.c. Come tale esso segue la sorte della domanda oggetto di adesione, che deve essere rigettata (v. postea, IV.2). La domanda n. 2 concerne un pagamento di canoni di locazione avvenuto nell’ambito della causa di sfratto. Anche questa domanda è collegata da Nite alla declaratoria di nullità della vendita dell’immobile in forza della domanda attorea 2.c. Si deve notare qui che, come verrà meglio detto in seguito (v. postea IV.2), la domanda 2.c è stata proposta dall’attrice in carenza assoluta di legittimazione processuale, cioè in astratta assenza di una posizione giuridica che le consenta di proporla, talché rispetto a domanda siffatta per un verso è esclusa a priori l’ipotesi di accoglimento e, pertanto, non è possibile ravvisare connessione di sorta. Per questa domanda, dunque, l’intervento è inammissibile. La domanda n. 3) è di carattere meramente processuale e concerne la produzione di un atto – “l’atto di cessione del credito da Vanity a Pulak s.r.l. asseritamente avvenuto il 27.09.2013” – al quale Nite è estranea e che non risulta mai essere stato compiuto, atteso che l’unica cessione di credito di cui si tratta in atti è quella tra Vanity e Geoplant (v. postea, II.1) e che una “cessione di credito” relativa al prezzo dell’Immobile da Vanity (creditore) a Pulak (debitore) non è ipotizzabile, realizzandosi semmai una remissione di debito. Per questa domanda, dunque, l’intervento è inammissibile. La domanda n. 4) è una domanda risarcitoria fondata testualmente su un’ipotesi di “violazione dell’art. 1454 comma II c.c.”. Il riferimento va dunque inteso ad un’ipotetica violazione del termine che parte adempiente assegna all’inadempiente a mezzo di diffida ad adempiere. Nite però si astiene dall’indicare chi sarebbe il diffidante, chi il diffidato, quale sarebbe l’atto di diffida, quale il relativo termine e persino quale sarebbe il rapporto risolto se la vendita dell’Immobile o la locazione dello stesso. Comunque un’azione di risoluzione contrattuale non è stata proposta nel presente processo, è solo menzionata nell’atto di intervento (p. 9 comparsa di intervento, con riferimento alla vendita dell’Immobile), ma di un’ipotetica azione di risoluzione non è indicata né la causa petendi nè il petitum, oltre a doversi notare la palese carenza di legittimazione di Nite a proporla se intesa come riferita al contratto di compravendita dell’Immobile. Non è dunque consentito apprezzare e dunque affermare la connessione di questa domanda con quelle proposte in questo giudizio. Per questa domanda, dunque, l’intervento è inammissibile. La domanda n. 5), che si riferisce ad una pretesa violazione, da parte di Vanity e/o di Pulak, dei principi generali di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., dunque nell’adempimento di obbligazioni e nell’esecuzione del contratto. La dedotta ipotetica violazione riguarderebbe dunque l’unico rapporto esistente tra le parti cioè il rapporto di locazione tra Nite e Vanity prima e Pulak poi. Le vicende relative all’esecuzione/adempimento di tale rapporto sono del tutto estranee a questo processo e, pertanto, non si ravvisa alcuna connessione utile a legittimare l’intervento.

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In conclusione, l’intervento di Nite, con riferimento alla domanda n.1) è adesivo ad una domanda rigettata (domanda attorea 2.c), sicchè la domanda in adesione deve essere rigettata anch’essa, e per il resto è inammissibile. Tale conclusione è assorbente rispetto all’eccezione di litispendenza, che tuttavia gode di una sua particolare plausibilità a fronte della proposizione – prima dell’intervento – nella sede competente delle stesse domande poi (infondatamente o in ammissibilmente) proposte in questa sede. Sul piano delle spese processuali Nite è dunque soccombente nei confronti di Pulak rispetto alla domanda n. 1 (non rispetto a Vanity perché la domanda 2.c tende a reintegrare il suo patrimonio e Vanity in questa sede processuale ha concluso per l’accoglimento delle domande a sé favorevoli); è soccombente rispetto a Pulak relativamente alla domanda n. 2), dichiarata inammissibile; è soccombente rispetto a Vanity e Pulak rispetto alla domanda n. 3), dichiarata inammissibile; è soccombente rispetto a Pulak rispetto alla domanda n. 4), dichiarata inammissibile; è soccombente rispetto a Vanity e Pulak rispetto alla domanda n. 5), dichiarata inammissibile. III) Le domande attoree proposte in via preliminare. III.1) La domanda n. 1) proposta da parte attrice in via preliminare è infondata e deve essere respinta. Invero parte attrice propone querela di falso lamentando che, nel verbale dell’assemblea di Vanity in data 22 aprile 2013 (doc. 6 att.):

a) non corrisponde al vero quanto indicato alle righe 2 e 3 laddove si legge che “si è riunita a seguito di accordi intervenuti tra i soci, l’assemblea di Vanity s.r.l.” in quanto la Talarico non ha ricevuto alcuna notizia della convocazione dell’assemblea dei soci, nemmeno convocata dall’amministratore Marzio Boschetti, che ne era parimenti all’oscuro;

b) il Bondavalli, presidente dell’assemblea, ha dichiarato “validamente costituita l’assemblea” e ciò rappresenterebbe un falso in quanto la Talarico non aveva ricevuto notizia della convocazione dell’assemblea;

c) per l’effetto, non può corrispondere al vero che “a seguito di ampia discussione ed al termine l’assemblea all’unanimità delibera …”.

La querela di falso non è ammissibile. Invero, come noto, essa può essere proposta con riguardo ad un atto pubblico o ad una scrittura privata non disconosciuta con riferimento ai profili della contraffazione (formazione del documento da parte di chi non ne è l’autore apparente) ovvero della alterazione (modifica del documento originale). Con riferimento invece alla c.d. falsità ideologica – cioè la non conformità al vero delle dichiarazioni risultanti dal documento – la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ammette l’impugnazione solo con riferimento al c.d. “profilo estrinseco”, cioè alle rappresentazioni di fatti occorsi in presenza del verbalizzante (1). Viceversa la querela di falso non è ammissibile con

1) Cass., n. 2857 del 1979; Cass., n. 47 del 1988; Cass., n. 3452 del 1998; Cass., n. 5383 del 1999. Cfr. anche: Cass., n. 2284 del 1996.

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riferimento a giudizi espressi dal verbalizzante o a mere sviste o errori materiali o alla rappresentazione di dichiarazioni effettivamente rese della cui conformità al vero di voglia discutere, ecc. Ciò posto, la deduzione sub a) concerne una valutazione inerente l’esistenza/inesistenza dell’assemblea, e, dunque, rispetto ad essa, la querela di falso è inammissibile. E’ poi appena il caso di aggiungere che comunque non è in alcun modo consentito dedurre dalla presenza di un vizio – pur grave in quanto causativo di nullità dell’assemblea e delle deliberazioni assunte, quale l’assenza di informazione in capo ad un socio in ordine alla convocazione dell’assemblea stessa - che questa possa essere qualificata come inesistente. Al contrario – senza qui voler richiamare l’annoso ed altrettanto noto dibattito sviluppatosi in materia prima della riforma del 2003 – è anzitutto pacifico che, quando l’assemblea è in qualche modo riferibile alla società, essa non può dirsi inesistente. Nel caso di specie, essendo incontroversa la presenza del socio di larga maggioranza, che l’ha anche presieduta, non è in alcun modo consentito predicare di inesistenza l’assemblea stessa. Ma soprattutto, entrata in vigore la riforma, la formalizzazione del vizio di omessa convocazione quale fattispecie di nullità dell’assemblea (artt. 2379 comma 1, 2479 ter comma 3 c.c.), impedisce radicalmente che dal suo verificarsi si possa perciò solo dedurre l’inesistenza dell’assemblea stessa (2). Se invece si volesse far riferimento all’inciso riguardante gli accordi tra i soci, si incorrerebbe nell’inammissibilità della querela per avere essa ad oggetto la verità di un fatto non occorso in assemblea e, dunque, un addebito di falso ideologico. La doglianza sub b) concerne una valutazione giuridica del presidente in ordine alla corretta costituzione dell’assemblea, sicché è preclusa la querela di falso del verbale rispetto ad essa, mentre nemmeno l’attrice discute che il presidente abbia espresso la relativa dichiarazione. La doglianza sub c) è inammissibile poiché l’art. 221 c.p.c. prevede che, contestualmente alla presentazione della querela di falso, il querelante indichi gli elementi e le prove della falsità e, nel caso di specie, in ordine alle circostanze qui in questione, parte attrice non ha indicato prove né in atto di citazione né in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. III.2) Sulla domanda di sospensione ai sensi dell’art. 2378, comma III c.c., dell’esecuzione della deliberazione dell’ assemblea di Vanity Srl del 22 aprile 2013 si è provveduto con la citata ordinanza in data 3 dicembre 2013. III.3) La domanda n. 3) proposta da parte attrice in via preliminare – pacificamente di natura cautelare e non di merito (revoca cautelare ex art. 2476 comma 3 c.c. del Predieri dalla carica di amministratore di Vanity) - è da considerarsi implicitamente rinunciata per effetto della sua sostituzione, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. con quella proposta nei confronti di Cilloni, e comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

2) Dunque risulta superata Cass., n. 11186 del 2001.

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Invero il Predieri è già stato revocato dalla carica di amministratore di Vanity con ordinanza emessa da questo Tribunale il 3.12.2013, che non risulta essere stata reclamata. Il Predieri, inoltre, dopo la nomina del Cilloni, non è più amministratore unico di Vanity. Di qui, appunto, la sopravvenuta carenza della condizione dell’azione di cui sopra. IV) Le domande attoree proposte nel merito. IV.1) La domanda n. 1) proposta da parte attrice nel merito è fondata e deve essere accolta. La valutazione della fondatezza della domanda suppone una sintetica ricostruzione dei fatti che ne sono oggetto. Vanity acquistava la piena proprietà dell’ Immobile per atto notaio Scotti di Milano in data 28 novembre 2006. Per effettuare l’acquisto la società otteneva da Intesa San Paolo un mutuo per € 1.000.000 garantito da ipoteca sull’Immobile per € 2.000.000. I soci di Vanity, tra cui la Talarico ed il Bondavalli, si costituivano fideiussori della Società in favore della banca. Il 22 aprile 2013 si svolgeva l’assemblea – presieduta da Bondavalli - in cui, tra l’altro, i soci di Vanity revocavano l’amministratore allora in carica Marzio Boschetti e nominavano amministratore unico il Predieri (doc. 6 att.). E’ pacifico che questa assemblea si sia svolta in carenza assoluta di informazione nei confronti della Talarico (cfr. postea, par. IV.2). L’ 8 agosto 2013 Vanity – in persona del legale rappresentante Predieri – vendeva per atto notaio Manfredini di Modena l’Immobile a Pulak – in persona del legale rappresentante e amministratore Romano – per il prezzo di € 1.500.000, di cui € 797.852,61 mediante accollo interno non liberatorio del precedente debitore Vanity verso la Banca e tantomeno dei fideiussori – del mutuo ed € 702.147,39 a mezzo di sette assegni bancari tratti su Banca Nazionale del Lavoro (doc. 5 att.). La Talarico rimaneva all’oscuro della vendita dell’Immobile sino a quando riceveva dalla Banca, in qualità di fideiussore, un sollecito di pagamento delle rate di mutuo scadute, e, in particolare, la rata di € 41.823,75 scaduta il 30.6.2012 e l’importo di € 89.096,69 relativo alle rate scadute il 31.12.2012 ed il 30.6.2013 (doc. 4 att.). In data 13 settembre 2013 il Bondavalli cedeva la sua quota di capitale di Vanity – pari al 70 % - al Cilloni, per un prezzo pari al valore nominale (doc. 8 att.). Il 23 settembre 2013 la Talarico riceveva la lettera di convocazione dell’assemblea dei soci di Vanity per il 14 ottobre 2013, assemblea alla quale non presenziava, previo invio di lettera di diffida al Predieri (doc. 17 att.). Successivamente, con assemblea svoltasi il 14 ottobre 1013, i soci della Società, prendevano atto delle dimissioni del Predieri, accettandole e deliberavano nuovamente la sua nomina ad amministratore unico. Veniva altresì trasferita la sede a Roma, via Santa Giovanna Elisabetta n.3.

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Con ordinanza emessa il 3 dicembre 2013 questo Tribunale sospendeva le deliberazioni assunte dalla Società nell’assemblea del 22 aprile 2013 e revocava il Predieri dalla carica di amministratore, con motivazione qui da intendersi richiamata e trascritta (cfr. doc. 20 att.). Il Cilloni, divenuto nuovo socio di maggioranza di Vanity, con raccomandata a.r. datata 12.12.2013, preso atto della revoca del Predieri, proponeva sé stesso quale Amministratore Unico a tempo indeterminato della società (cfr. doc. 21), secondo procedura di consenso scritto di cui all’art. 8 dello statuto di Vanity. Il Cilloni, preso atto del dissenso espresso dalla Talarico, iscriveva a registro imprese la propria nomina ad amministratore unico di Vanity con decorrenza 16.12.2013 (doc. 70 att.). Il 20.12.2013 il Cilloni acquistava altresì dal sig. Vaccari Fausto la quota di quest’ultimo, pari al 10 % del capitale sociale di Vanity. Orbene, a fronte delle richieste anche stragiudiziali e dell’istanza di ordine di esibizione degli assegni consegnati in parziale pagamento del prezzo rivolte dall’attrice a Pulak, quest’ultima – e con essa parimenti il Cilloni ed il Predieri (cfr. interrogatorio formale ud. 29.9.2015) - affermava di non avere a sua disposizione questi titoli in quanto restituiti a Vanity nel novembre 2014 perché il Predieri aveva concesso a Pulak una dilazione del pagamento del prezzo in considerazione della circostanza che Nite non versava regolarmente canoni di locazione e spese condominiali – di qui il sopra indicato procedimento di sfratto nel cui ambito sono state proposte le domande reiterate in questa sede – e, per l’effetto, a fronte della restituzione degli assegni, Pulak aveva emesso le cambiali prodotte in copia ai doc 41 e ss. att. Si tratta di n. 7 cambiali dell’importo di € 100.000 l’una, ad eccezione dell’ultima dell’importo di € 102.147,39, tutte emesse da Pulak in favore di Vanity il 9 ottobre 2013 e scadenti ogni 15 giorni dal 15.05.2014 al 31.07.2014. Risulta invece documentato in atti che Pulak ebbe a pagare a Vanity, a titolo di acconto prezzo di acquisto dell’Immobile, la somma di € 41.000 in data 11.12.2013. Veniva poi imputato a pagamento prezzo anche il pagamento da parte di Pulak in data 14.4.2014 di un debito pregresso di vanity per spese condominiali per € 31.813,68 (doc. 11-14 all. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 Pulak). Ne risulta l’effettivo versamento da Pulak a Vanity, a titolo di pagamento del prezzo di acquisto dell’Immobile per € 72.813,68. In data 9 aprile 2014 l’assemblea di Vanity, convocata dal Cilloni, deliberava un aumento di capitale mediante conferimento in denaro da parte dei soci per complessivi Euro 109.000,00. L’aumento veniva poi sottoscritto dal Cilloni ma non dalla Talarico, con conseguente diluizione della sua quota ad una percentuale pari all’ 1,68 % del capitale sociale. Assume altresì rilevanza il fatto che il Cilloni, nella sua asserita qualità di amministratore unico di Vanity, notificava alla Banca Popolare di Vicenza ricorso ex art. 700 c.p.c. del 19.03.2014 per ottenere lo “sblocco” del conto corrente bancario n. 136570917079 intestato alla società (causa R.G. n. 17264/2014; cfr. doc. 35 att.). In allegato al ricorso Vanity produceva una procura speciale del 28.02.2014 rilasciata dal Cilloni al Predieri per operare sul conto corrente della società (cfr. doc. 36 att.) (nonostante i gravi motivi che ne avevano determinato la revoca dalla carica di amministratore unico di Vanity Srl). La procura speciale in questione risultava conferita da Cilloni affinché il Predieri “chiuda il conto corrente bancario della

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summenzionata Società, acceso presso la Banca Popolare di Vicenza, Filiale Corso Como, Milano […] effettuando le opportune operazioni bancarie e bonifichi immediatamente quanto di attivo residuo sul medesimo a favore del conto corrente acceso presso Poste Italiane spa […] intestato alla società “GEO.PLANT Srl” con causale “acconto Vs. avere””. Orbene, dalla visura CCIAA di GEO.PLANT Srl (di seguito: Geoplant) si evince che essa esercita l’attività commerciale di vendita all’ingrosso di telefonia mobile e fissa, accessori ed elettronica in genere, elettrodomestici, TV color, computer e pezzi di ricambio e accessori e che il suo amministratore unico è lo stesso Predieri (cfr. doc. 37 att.). Il ricorso veniva rigettato, con la seguente motivazione: “la procura speciale riguarda, quindi, la chiusura del conto di Vanity al fine di trasferire l’attivo, mediante bonifico, sul conto corrente di un’altra società. L’unico pregiudizio grave ed irreparabile in concreto documentato ai fini del presente giudizio attiene l’esigenza di Vanity di pagare al condominio di V.le Monte Grappa 14 Milano quanto dovuto in forza di un decreto ingiuntivo. Tale pagamento esula, tuttavia, dai poteri conferiti da Vanity al sig. Predieri in forza della procura speciale e, quindi, non vi è nesso fra il rifiuto della banca di chiudere il conto di Vanity su disposizione del procuratore speciale sig. Predieri ed il “periculum in mora” allegato dalla ricorrente ex art. 700 cpc. Manca, quindi, il presupposto del “periculum in mora” ex art. 700 c.p.c. rispetto alla condotta della banca, della quale la ricorrente lamenta l’illegittimità e questo rilievo assorbente implica il rigetto del ricorso” (cfr. doc. 38). Si deve altresì notare che, in tale sede processuale, Vanity non produceva alcunché a sostegno delle ragioni creditorie di Geoplant. Anche il reclamo proposto da Vanity in persona del Cilloni veniva rigettato (cfr. doc. 39), con la seguente motivazione: “… il pregiudizio imminente ed irreparabile che è stato prospettato dalla reclamante consiste nell’esposizione della società al rischio di subire azioni esecutive da parte del Condominio Viale Monte Grappa n 14, che nel settembre del 2013 ha notificato alla società un decreto ingiuntivo ed un atto di precetto per complessivi € 24.172,96, e da parte della società Geo Plant s.r.l., che, il 30.12.2013 ha inviato una richiesta di pagamento di una fattura di € 41.299,62. Il decreto ingiuntivo e la richiesta di pagamento non sono tuttavia elementi sufficienti, di per sé, per dimostrare l’esistenza di un danno imminente ed irreparabile, considerato che non risulta l’incapacità della società Vanity di soddisfare i creditori mediante altre disponibilità economiche. […] Deve inoltre ritenersi che, come motivato nell’ordinanza reclamata, non vi è alcun nesso tra il periculum in mora paventato dalla reclamante, come supposto, e l’esecuzione dell’ordine di chiusura del c/c della Vanity e di bonifico dell’attivo residuo a favore del c/c della Geo Plant s.r.l., considerato che l’operazione comunque non soddisferebbe il Condominio Viale Monte Grappa n 14, che è l’unico creditore munito di un titolo esecutivo […] Deve quindi concludersi che certamente non sussiste il periculum in mora, pertanto il ricorso deve essere respinto” (cfr. doc. 40). Solo in sede di reclamo Vanity produceva i docc. 12 e 13 – non riprodotti in questo processo - che comproverebbero l’esistenza di un sollecito di pagamento del 30.12.2013 da parte di Geoplant per l’importo di €.41.299,62.

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E’ assai significativa la circostanza che tale somma è pressoché identica a quella bonificata sul conto corrente bancario di Vanity ad opera di Pulak quale pagamento acconto prezzo dell’Immobile (€ 41.000). Il sollecito di Geoplant, inoltre, è di pochi giorni successivo al bonifico in questione. Nulla inoltre risulta prodotto in questa sede processuale a prova di questo credito di Geoplant verso Vanity, il quale, attesa l’attività svolta da Geoplant e la situazione in cui versava Vanity (spossessata dell’Immobile da un acquirente palesemente insolvibile ed inadempiente e rimasta grava dell’obbligo di pagare il mutuo), necessita di maggiori riscontri – non acquisiti in questa sede – per essere ritenuto esistente. Quanto invece al pagamento del prezzo dell’Immobile da parte di Pulak, risulta quanto segue. In ordine al pagamento delle cambiali di cui sopra, Pulak, ha in un primo momento affermato di avere saldato il prezzo di acquisto dell’Immobile (lettera 29.01.2014: doc. 22 Nite). La stessa Pulak ha tuttavia successivamente dedotto in giudizio che Vanity avrebbe ceduto il credito vantato verso Pulak a Geoplant in data 14 luglio 2014 e di avere versato, a titolo di saldo prezzo acquisto dell’immobile, la somma di € 639.989,53 a Geoplant stessa (memoria Pulak ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Pulak vorrebbe provare di aver versato a Geoplant la somma predetta mediante assegni postali (doc. 18, 19 Pulak) emessi il 22.9.2014 ed il 10.9.2014, ma, oltre a doversi notare che non è provato l’incasso da parte di Geoplant, si rileva che non è spiegato in atti perché, se Pulak era così solvibile, non ha pagato il creditore originario, cioè Vanity e che, in ogni caso, il “saldo” del prezzo dell’Immobile – relativamente alla parte di cui si discute – potrà esservi solo quando a percepirlo sarà Vanity, non certo Geoplant. Risulta altresì che Pulak è totalmente inadempiente all’accollo, in favore di Vanity, di quanto da questa dovuto alla Banca a titolo di pagamento del mutuo residuo (€ 797.852,61). * Poiché la vendita dell’Immobile da Vanity a Pulak in data 8 agosto 2013 è atto a titolo oneroso, i presupposti previsti dall’artt. 2901 c.c. per la revoca dell’atto stesso – e la conseguente sua inefficacia verso il creditore Talarico – sono i seguenti: 1) che l’attrice Talarico vanti un credito verso Vanity; 2) che l’atto avrebbe pregiudicato le ragioni del creditore Talarico e Vanity fosse a conoscenza di ciò (eventus damni; consilium fraudis); 3) che il terzo acquirente Pulak fosse consapevole del pregiudizio (participatio fraudis). Quanto al primo requisito va anzitutto considerato che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ne offre una interpretazione assai ampia, qui del tutto condivisa, e comprendente anche il credito “eventuale” o potenziale (3). In proposito parte attrice ha indicato ampiamente il rischio di escussione della fideiussione prestata in favore della Banca come effetto dannoso, nei suoi confronti, della vendita di cui chiede la revoca. Il credito di cui si discute va peraltro identificato nel credito in regresso verso Vanity di cui la Talarico

3) Cass. n. 5619 del 2016; Cass. n. 1893 del 2012.

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diverrebbe titolare se pagasse quanto, a titolo di garanzia, la Banca pretende da lei. E’ da sottolineare che la Banca ha di recente reiterato l’intimazione di pagamento nei confronti della Talarico, per una somma di oltre € 500.000 (cfr. doc. 84 att.). Inoltre è incontestato che Talarico, in data 20 marzo 2012, ebbe ad effettuare un finanziamento soci a Vanity dell’importo di € 7.000,00 (doc. 11 att.). Vanity, nel presente processo, non ha eccepito la postergazione del credito, dedotta solo da Pulak (è appena il caso di notare che il Cilloni personalmente non è parte di questo rapporto processuale), e, a fronte dell’estrema genericità di quest’ultima eccezione, non si può che considerare che il finanziamento è stato concesso in data 20 marzo 2012 (doc. 11 att.) cioè quando, per quel che risulta agli atti di questo processo, la Società era titolare dell’ Immobile – indubbiamente di notevole valore – ed era risultata in grado di pagare le rate di mutuo attraverso i canoni di locazione che percepiva dall’allora conduttore. Non sussistono dunque, almeno per quel che risulta allo stato di questi atti, le condizioni di cui all’art. 2467 comma 2 c.c. – che per giurisprudenza costante di questo Tribunale devono sussiste al momento della concessione del finanziamento - per considerare tale credito postergato. Sussiste il requisito dell’ eventus damni di cui al suindicato punto 2), poiché, a seguito della vendita dell’Immobile: a) Vanity ha perso la titolarità del medesimo; b) Vanity non ha percepito (se non in misura minima) la parte di prezzo che Pulak avrebbe dovuto pagarle, non avendo incassato né gli assegni bancari inizialmente emessi dalla stessa, né le cambiali successivamente emesse in loro sostituzione e non risultando che, per la cessione del credito a Geoplant, quest’ultima si sia obbligata a versarle alcun corrispettivo; c) Pulak nulla ha versato a Vanity o alla Banca in adempimento di quanto dovuto a titolo di accollo; d) Vanity è rimasta esposta verso la Banca per il pagamento del mutuo residuo (€ 797.852,61), senza poter più contare sul pagamento dei canoni da parte del conduttore – Nite - che dovrebbe versarli al nuovo proprietario Pulak; e) l’amministratore di Vanity, Cilloni, risulta avere stipulato una cessione del credito verso Pulak di € 639.989,53 a Geoplant senza che risulti pattuito (né tantomeno percepito) alcun corrispettivo per Vanity (doc. 15-16 Pulak); f) l’amministratore Cilloni non risulta avere agito verso Pulak per ottenere l’adempimento dell’ accollo interno avente ad oggetto il pagamento delle residue rate di mutuo per oltre € 797.000,00. In queste condizioni è da ritenersi che Vanity, a seguito dell’atto di vendita dell’Immobile, nonostante l’approvato aumento di capitale, versa in una situazione economico-patrimoniale connotata da criticità e comunque nettamente deteriore rispetto a quella anteriore alla vendita stessa, talché si deve ritenere che tale atto ha determinato un obiettivo pregiudizio per tutti i creditori chirografari di Vanity, compresa la Talarico, in relazione al credito attuale ed a quello eventuale sopra indicati. E’ poi pienamente provata la consapevolezza, sia in capo al venditore Vanity che in capo all’acquirente Pulak, del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato ai creditori, ed anzi la partecipazione frodatoria di entrambi in danno dei creditori della Società e della Società stessa. A comprovare tale conclusione è sufficiente considerare la vicenda nel suo complesso, come sopra ricostruita e qui richiamata.

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Vale però riepilogare i fatti, in sintesi, al fine di meglio apprezzarne il significato probatorio rispetto al tema che ne occupa. Il 22 aprile 2013 il Bondavalli, senza convocare altri soci, nominava Predieri amministratore di Vanity. Predieri, lasciando all’oscuro i soci, all’inizio di agosto vendeva l’Immobile a Pulak, società neo costituita con capitale di € 10.000. Il corrispettivo era stabilito in modo del tutto anomalo e con grave rischio per il patrimonio di Vanity, rischio poi puntualmente concretizzatosi. In particolare Vanity accettava in pagamento assegni bancari per € 702.147,39, peraltro mai esibiti o prodotti in questo giudizio, nonostante le richieste di parte attrice, ed accettava, per il residuo prezzo, di € 797.852,61, pari al mutuo residuo, che l’accollo assunto da Pulak fosse meramente interno, dunque senza impegno verso la Banca, con conseguente gravissimo aggravio del rischio a carico di Vanity e dei fideiussori, anch’esso successivamente realizzatosi puntualmente a seguito dell’inadempimento di Pulak. Poi Vanity – in persona dell’amministratore pro tempore (Predieri o Cilloni, non è chiaro: cfr. p. 2 memoria ex art. 183 comma 5 n. 2 Pulak) concedeva a Pulak una dilazione di pagamento asseritamente giustificata con l’inadempimento del conduttore Nite. E’ appena il caso di notare come tale “giustificazione” sia del tutto arbitraria e inaccettabile, a fronte dell’elementare principio che il rischio di insolvenza del conduttore è assunto dall’acquirente dal momento del passaggio della proprietà dell’immobile e della circostanza che Pulak, sino a quel momento (anche dopo), non aveva pagato nulla del prezzo pattuito (salvo la somma di € 41.000 di cui si è detto), non onorando gli assegni né adempiendo l’accollo. In ogni caso la dilazione si concretava nella sostituzione degli assegni con le cambiali sopra indicate. Nessuna di esse sarà pagata. Anzi Vanity provvedeva a cedere a Geoplant il credito di parte del prezzo dell’Immobile, per ben 639.000 euro, senza che sia stata nemmeno allegata la pattuizione di un corrispettivo, per di più a fronte della circostanza che poco dopo il debito in questione sarebbe stato saldato. A seguito della cessione del credito di cui si discute, della mancata previsione e percezione del relativo corrispettivo, del mancato adempimento dell’accollo interno del mutuo residuo, Vanity risulta non avere percepito alcunché (salvo i 73.000 euro sopra indicati) a titolo di prezzo della vendita dell’immobile. Si è detto che Geoplant è società amministrata da Predieri e per favorire la quale Cilloni aveva rilasciato al Predieri stesso (amministratore revocato in via cautelare) una procura per chiudere il conto di Vanity presso la Banca Popolare di Vicenza e versare il saldo a Geoplant, sulla base di un presunto debito di Vanity verso Geoplant per un importo analogo a quello che Vanity aveva poco prima percepito da Pulak a titolo di acconto sul prezzo di vendita dell’immobile (€ 41.000). Nell’occasione dell’esecuzione di tale delicata (e infruttuosa) operazione di chiusura del conto, il Predieri era significativamente accompagnato proprio dall’ “amico” Bondavalli (così si legge nel ricorso ex art. 700 di Vanity del 20 marzo 2014; doc. 35 att.). Questo credito di Geoplant verso Vanity è stato giustificato con la produzione di una fattura solo nel procedimento di reclamo avverso il primo provvedimento reiettivo, ma, in assenza di qualsiasi ulteriore e più concreto elemento probatorio, vi è da chiedersi quali beni/servizi Geoplant – operativa nel campo della commercializzazione di elettrodomestici e apparecchi elettronici – abbia potuto utilmente fornire a Vanity, società già spossessata della sua attività a seguito della vendita dell’Immobile.

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A completare il quadro si pone, nelle more, l’avvenuto trasferimento della sede di Vanity – per effetto di deliberazione assunta il 23 dicembre 2014 da assemblea in cui era presente solo il socio di maggioranza Cilloni - a Lisbona (Portogallo) (doc. 79 att.), luogo in cui significativamente è residente il Predieri (doc. 63 att.), avvenuta a fronte delle insistenti iniziative giudiziarie dell’attrice, anche a livello penale. In forza delle vicende come sopra ricostruite, si rende evidente l’accordo fraudolento, ai danni di Vanity e dei suoi creditori, tra Bondavalli, Predieri e Cilloni, questi ultimi due agenti anche per tramite delle società da loro legalmente rappresentate, finalizzato sin dall’origine a far pervenire l’Immobile a Pulak senza che questa pagasse il prezzo al venditore Vanity. Si può dunque concludere che tanto di Vanity – come legalmente rappresentata pro tempore da Predieri e Cilloni -, quanto di Pulak, beneficiaria di tutta l’operazione insieme a Geoplant, erano perfettamente consapevoli che la vendita dell’immobile di cui si discute avrebbe determinato un’ abnorme diminuzione della garanzia patrimoniale di cui godevano, in precedenza, i creditori di Vanity. Sussistono dunque tutti i presupposti per revocare l’atto di compravendita dell’Immobile di cui si discute, dichiarandolo inefficace nei confronti dell’attrice. E’ peraltro pacifico che tale atto, sul piano della validità inter partes, non è attinto da questa decisione. Con riferimento a questa domanda, parti convenute legittimate passive, cioè Vanity e Pulak sono soccombenti rispetto a parte attrice. IV.2) In ordine alle domande di cui al n. 2) proposte da parte attrice nel merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto dell’intervenuta ratifica, nell’assemblea di Vanity del 9 giugno 2014, delle deliberazioni assunte nell’assemblea del 22 aprile 2013 (v. amplius postea, sub 2.b). Il merito verrà valutato ai fini della verifica della soccombenza virtuale. In premessa si deve osservare che il fatto dedotto da parte attrice a sostegno delle domande proposte – cioè la mancanza di qualsiasi comunicazione alla Talarico in ordine allo svolgimento dell’assemblea del 22 aprile 2013 - è pacifico, ammesso dal Predieri nell’ambito del subprocedimento cautelare per la sospensione della delibera 22 aprile 2013 (n. 68957/2013-1 r.g.) e non contestato nemmeno da parti convenute, le quali – in particolare Vanity, nei cui confronti è proposta – non hanno dedotto alcunché a dimostrare che la socia attrice fosse stata informata della convocazione dell’assemblea in questione. Si può considerare dunque provato che la Talarico non ebbe, al riguardo, comunicazione alcuna. Ciò posto si può passare alla valutazione delle domande, come proposte. * La domanda n. 2.a) – lo si dice ai fini della soccombenza virtuale - è infondata perché dalla mancata convocazione di un socio non discende automaticamente – come invece vorrebbe l’attrice (“ … per l’effetto …”) – la nullità del verbale dell’ assemblea stessa. Del resto la stessa parte attrice non ha fornito alcuna deduzione dalla quale desumere tale conseguenza. In ogni caso, a seguito dell’intervenuta ratifica della deliberazione di cui si tratta, risulta cessata la materia del contendere.

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* Quanto alla domanda n. 2.b), va considerato che la deliberazione in questione è stata espressamente ratificata dalla società con quella in data 9 giugno 2014 (doc. 14 Cilloni), deliberazione quest’ultima non impugnata dall’attrice e rispetto alla quale essa non ha sollevato doglianze di sorta. Si rende pertanto applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 2377 comma 8 c.c., espressamente richiamato dall’art. 2479 ter c.c., ult. comma c.c. Peraltro è pacifica, per quel che si è detto, la virtuale soccombenza della società convenuta rispetto a questa domanda, rilevante ex artt. 2377 comma 8 secondo periodo e 2479 ter ult. comma c.c. * Anche in ordine alla domanda attorea sub 2.c) è cessata, per quel che si è detto, la materia del contendere ed il merito va valutato ai fini della soccombenza virtuale. Su quest’ultimo piano, la domanda deve ritenersi infondata. Anzitutto, il petitum è radicalmente mancante di connessione giuridica con la causa petendi. Invero, dedotta la carenza di potere in capo all’amministratore nominato con delibera nulla, non ne discende la nullità dell’atto negoziale – qui la vendita dell’Immobile – compiuto dall’amministratore invalidamente nominato. Tale carenza di potere rappresentativo, infatti, determina non la nullità dell’atto compiuto dall’amministratore, ma la sua inefficacia, a determinate condizioni, rispetto al preteso rappresentato, cioè la società (arg. ex artt. 1388, 1398, 1399, 2384 e soprattutto 2475 bis c.c. e, per converso, art. 1418 c.c.). E’ dunque pacifico che soggetto legittimato a far valere l’inefficacia, rispetto a sé, dell’atto gestorio compiuto dall’amministratore invalidamente nominato è solo la società e non il socio. A quest’ultimo, terzo rispetto alla società, l’azione è impedita dal disposto dell’art. 81 c.p.c., non essendogli riconosciuta, in materia, alcuna legittimazione straordinaria. IV.3) La domanda n. 3) proposta da parte attrice nel merito è infondata e deve essere rigettata. Anzitutto la formulazione stessa della domanda propone un ineludibile problema interpretativo, cioè se sia stata proposta, da parte del socio legittimato straordinario, l’azione sociale di responsabilità della società nei confronti dell’amministratore (Predieri) – come si potrebbe desumere dalla qualificazione normativa operata dall’attrice mediante l’indicazione dell’art. 2476 comma 3 c.c. -, ovvero invece di azione promossa dal socio nei confronti dell’amministratore al fine di ottenere il risarcimento del danno direttamente causato al suo patrimonio (art. 2476 comma 6 c.c.). Ad avviso del Tribunale non v’è dubbio che quest’ultima è la corretta interpretazione da dare alla domanda come proposta. Invero – a prescindere dall’indicazione normativa, elemento questo non particolarmente significativo anche a fronte del potere del giudice di operare autonomamente la qualificazione giuridica delle domande proposte dalle parti, fermi gli elementi essenziali posti a base delle stesse ed il loro oggetto (4)

4) Tra le tante: Cass., 12943 del 2012.

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- quel che emerge in modo assai chiaro non solo dalla lettura dell’atto di citazione e di tutti i seguenti atti processuali di parte attrice, ma del testo stesso della domanda in cui coerentemente ed esplicitamente si chiede il “risarcimento dei danni cagionati all’attrice”, è che il danno di cui si tratta è appunto quello in tesi prodotto dal comportamento dell’amministratore al patrimonio proprio dell’attrice, senza che il danno prodotto al patrimonio sociale sia fatto oggetto di particolari deduzioni né specifiche domande. Di ciò si ha riprova nel fatto che l’attrice chiede una determinazione equitativa del danno di cui si discute, mente il danno alla società sarebbe facilmente quantificabile in misura pari alla differenza tra il valore dell’ Immobile ed il prezzo effettivamente percepito da Vanity. Ciò conferma definitivamente, se mai ve ne fosse bisogno, che Talarico chiede la condanna dell’amministratore convenuto al risarcimento del danno asseritamente causato al suo proprio patrimonio e non di quello eventualmente prodotto al patrimonio sociale. Così interpretata la domanda è infondata. Invero l’attrice non ha provato di avere subito alcun danno effettivo ed attuale dal comportamento del Predieri. In particolare la doglianza relativa alla fideiussione prestata da parte della Banca non designa un danno attuale, ma solo potenziale ed eventuale, atteso che, a fronte delle sollecitazioni provenienti dalla Banca stessa, la Talarico medesima non ha provato di avere pagato alcunché. Manca dunque la prova del danno, difetto questo non certamente emendabile in forza di valutazione equitativa del danno stesso, che, come noto, ed al contrario, suppone che il danno sia debitamente provato e concerne solo la sua dimensione quantitativa. IV.4) La domanda n. 4) proposta da parte attrice nel merito è infondata e deve essere rigettata. La domanda concerne la “revoca” della cessione delle quote di Vanity da parte del Bondavalli al Cilloni avvenuta il 13 settembre 2013 “in quanto negozio in frode ai creditori ed ai soci di Vanity”. Anzitutto la domanda non è determinata in modo preciso, non essendo stato allegato di qual genere di revoca si tratti, incertezza acuita dalla circostanza che in atto di citazione si dice che l’azione è finalizzata a far dichiarare la “nullità” di tale cessione, con retrocessione delle quote da Cilloni a Bondavalli (citaz. p. 25; conclusionale p. 40). Questa sola indeterminatezza, oltre all’ obiettiva disconnessione tra causa petendi e petitum, determina il rigetto della domanda. Tuttavia, quand’anche si volesse interpretare la domanda come formulata ex art. 2901 c.c., il risultato sarebbe identico, poiché l’attrice non ha in alcun modo allegato in atti quale sia il suo credito verso il Bondavalli che essa intenda tutelare a mezzo dell’esercizio di azione revocatoria. E’ appena il caso di aggiungere che ciò comporta uno stigma irreparabile al diritto di difesa della controparte, che non può essere costretta a costruire ipotesi di allegazione avversaria per poi contrapporvisi, ed al principio di correlazione tra domanda e decisione, essendo fatto divieto al Giudice, in assenza di allegazione su elemento essenziale della fattispecie, ricavarlo d’ufficio dalla congerie di difese introdotte in causa ricostruendo motu proprio quale sia la più acconcia alla prospettazione di parte.

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IV.5) La domanda n. 5) proposta da parte attrice nel merito è infondata e deve essere rigettata. Qui l’attrice chiede di accertare e dichiarare gravi irregolarità in tesi commesse dal Bondavalli, nella sua qualità di socio di maggioranza e detentore del capitale di comando (all’epoca il 70% delle quote di capitale sociale) di Vanity e perciò di condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall’attrice “a causa della cessione fraudolenta dell’immobile di Milano, Viale Monte Grappa n. 14 e della cessione delle quote di capitale sociale di Vanity Srl, in misura da determinarsi in via equitativa”. Solo in memoria conclusionale i fatti sono stati qualificati ex art. 2476 comma 7 c.c. L’addebito di collusione del “socio gestore” Bondavalli con l’amministratore Predieri, tuttavia, non può che essere collegato all’azione risarcitoria svolta nei confronti di quest’ultimo e di cui alla domanda n. 3), come sopra trattata e decisa. Ne deriva che la domanda qui considerata (n. 5), proprio in quanto collegata alla domanda n. 3), non può che essere rigettata anch’essa per gli stessi motivi per i quali è stata rigettata quest’ultima, e cioè la mancata prova del danno diretto in tesi cagionato al patrimonio della socia attrice. In proposito si rimanda a quanto considerato al riguardo nella trattazione della domanda sub 3). IV.6) La posizione del convenuto Romano. Con riferimento alla posizione del convenuto Romano – amministratore unico di Pulak, peraltro rimasto contumace – non resta che constatare la mancata proposizione di alcuna domanda da parte dell’attrice nei suoi confronti. Sicché, al riguardo, non necessita l’emissione di provvedimenti di sorta. V) Statuizioni in materia di spese processuali. Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. Nel caso di specie si rileva che parte attrice Talarico è vittoriosa nei confronti di Vanity con riferimento alla domanda preliminare di sospensione degli effetti e dell’esecuzione della deliberazione in data 22 aprile 2013 (domanda preliminare n. 2, accolta in sede cautelare: n. 68957/13-1 r.g.), con riferimento alla domanda di merito n. 1 e virtualmente con riferimento alla declaratoria della nullità della delibera di nomina del Predieri (domanda di merito n. 2.b). E’ invece soccombente rispetto alle altre domande proposte in sede di cognizione (domanda preliminare n. 1, domande di merito n. 2.a, 2.c) e ad altre domande cautelari formulate in corso di causa (n. 68957/13-2 r.g.). Essendovi soccombenza reciproca, le spese tra l’attrice e Vanity devono essere integralmente compensate. Talarico è poi vittoriosa in sede cautelare (n. 68957/13-1 r.g.) e virtualmente con riguardo alla domanda di merito n. 2.b nei confronti del Predieri e soccombente nei confronti del medesimo in sede di merito (domanda n. 3). Essendovi soccombenza reciproca, le spese tra l’attrice e Predieri devono essere integralmente compensate.

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Talarico è vittoriosa nei confronti di Pulak con riferimento alla domanda di merito n. 1 ed è soccombente con riferimento alla domanda di merito n. 2.c). Essendovi soccombenza reciproca, le spese tra l’attrice e Pulak devono essere integralmente compensate. Talarico è soccombente in sede cautelare (n. 68957/13-3 r.g.) e di merito (domande n. 4 e 5) nei confronti del Bondavalli. La domanda n. 4 ha valore pari a quello nominale delle quote cedute e la domanda n. 5) ha valore indeterminato. Pertanto parte attrice Talarico deve essere condannata a rifondere a parte convenuta Bondavalli le spese di lite, che si liquidano in € 7.500,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge. Talarico è soccombente in sede cautelare (n. 68957/13-3 r.g.) e di merito (domanda n. 4) nei confronti del Cilloni, sicché deve essere condannata a rifondere al medesimo le spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge. * Sul piano delle spese processuali Nite, come si è detto, è soccombente nei confronti di Pulak rispetto alla domanda n. 1 (non rispetto a Vanity perché la domanda attorea cui Nite ha aderito – la 2.c - tende a reintegrare il suo patrimonio e Vanity in questa sede processuale ha concluso per l’accoglimento delle domande a sé favorevoli); è soccombente rispetto a Pulak relativamente alla domanda n. 2), essendo l’intervento inammissibile; è soccombente rispetto a Vanity e Pulak rispetto alla domanda n. 3), essendo l’intervento inammissibile; è soccombente rispetto a Pulak rispetto alla domanda n. 4), essendo l’intervento inammissibile; è soccombente rispetto a Vanity e Pulak rispetto alla domanda n. 5), essendo l’intervento inammissibile. Vanno integralmente compensate le spese tra Nite e Vanity, atteso che la prima è intervenuta (anche) in adesione a domanda attorea 2.c (pur infondata), il cui accoglimento di sarebbe risolto in un vantaggio per Vanity.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta, assorbita o rigettata ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

I) In accoglimento della domanda n. 1) proposta in via principale e nel merito da parte attrice

AURORA TALARICO, DICHIARA inefficace nei suoi confronti l’ atto di compravendita

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dell’immobile sito in Milano Viale Montegrappa n. 14, sottoscritto l’ 8 agosto 2013 tra Vanity S.r.l.

e Pulak S.r.l. a rogito del Notaio Avv. Federico Manfredini rep. 10396 – racc. 7752.

II) DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda n. 2 proposta in via

principale e nel merito da parte attrice AURORA TALARICO;

III) RIGETTA ogni altra domanda di parte attrice AURORA TALARICO.

IV) RIGETTA la domanda di parte intervenuta NITE s.r.l. in adesione alla domanda n. 2.c)

proposta in via principale e nel merito da parte attrice AURORA TALARICO – così interpretata la

domanda n. 1) proposta in via principale e di merito dalla stessa NITE s.r.l. – e DICHIARA, per il

resto, inammissibile l’intervento di NITE s.r.l.

V) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra parte attrice AURORA TALARICO e

parti convenute VANITY S.R.L., PULAK S.R.L., LUIGI PREDIERI.

VI) CONDANNA parte attrice AURORA TALARICO a rifondere a parte convenuta CARLO

BONDAVALLI le spese di lite, che si liquidano in € 7.500,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e

CPA come per legge.

VII) CONDANNA parte attrice AURORA TALARICO a rifondere a parte convenuta SILVANO

CILLONI le spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA

come per legge.

VIII) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra parte intervenuta NITE S.R.L. e

parte convenuta VANITY S.R.L.

IX) CONDANNA parte intervenuta NITE S.R.L. a rifondere a parte convenuta PULAK S.R.L. le

spese di lite, che si liquidano in € 7.254,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per

legge.

Milano, 28 gennaio 2016 Il Presidente Il Giudice est. VINCENZO PEROZZIELLO ANGELO MAMBRIANI

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Sentenza n. 10211/2016 pubbl. il 19/09/2016RG n. 68957/2013

http://bit.ly/2hjeJaZ