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SIMULAZIONE ESAME DI STATO. SOCIETÀ DI COMODO: PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ E CONSEGUENTE TASSAZIONE. Roma, 30 maggio 2014 Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Roma. Monica Califano Dottore Commercialista STUDIO TRIBUTARIO DEIURE. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
SIMULAZIONE ESAME DI STATO
Roma, 30 maggio 2014Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Roma
Monica Califano Dottore Commercialista
STUDIO TRIBUTARIO DEIURE
SOCIETÀ DI COMODO: PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ E CONSEGUENTE TASSAZIONE
Ratio delle disposizioni
“La disciplina delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, per disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumentosocietario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario dibeni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società”.
Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2/2/2007
“L’obiettivo delle norme in esame è quello di contrastare le societànon operative che non abbiano cioè un interesse effettivo allosvolgimento di attività commerciali”.
Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 4/5/2007
“La ratio di tale normativa risiede, quindi, nella volontà di impedire il proliferare di società costituite esclusivamente con l’intento di conseguire finalità estranee alla causa sociale, sostanzialmente prive dello scopo lucrativo”.
Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29/3/2013
Disciplina di riferimento
Art. 30, comma 1,della Legge 23/12/1994, n.724
Società che NON hanno superato il Test di operatività
Società di comodo
Art. 2 del D.L. 138 del 2011
Società in perdita sistematica
- Presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta;
- Presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 2 periodi d’imposta e nel terzo viene dichiarato un reddito inferiore al minimo
Società non operative che NON hanno superato il test di operatività
Art. 30, comma 1, della L. 23/12/1994, n.724
Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore […]” alla somma degli importi che risultano applicando a talune “attività” le cd. percentuali di ricavabilità
Art. 30, comma 1, della L. 23/12/1994, n.724
Art. 2, comma 36-decies, del D.L. 13/8/2011, n.138
Art. 2, comma 36-decies, del D.L. 13/8/2011, n.138
IPOTESI 1
“Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti …che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta”.
Società non operative in quanto in perdita sistematica
Art. 2, comma 36-undecies, del D.L. 13/8/2011, n.138
IPOTESI 2
“Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell’arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare [n.d.R. minimo]determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n.724 del 1994.”
Le società in perdita sistematica sono automaticamente riclassificate come
NON OPERATIVE
dal QUARTO periodo d’imposta
rideterminano direttamente il loro reddito in base ai ricavi minimi secondo le percentuali che vedremo in seguito...
SOGGETTI INCLUSI
art. 30, comma 1, secondo periodo della L. 724-1994
art. 2, commi 36-decies e
36undecies del D.L. 138-2011
SOCIETA’ PER AZIONI
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA’ ED ENTI NON RESIDENTI CON S.O. IN ITALIA
Test di operatività
RICAVI PRESUNTI RICAVI EFFETTIVI>
SOCIETA’ DI COMODO
DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI
Per il calcolo dei RICAVI PRESUNTI si applicano a ciascun aggregato patrimoniale le seguenti percentuali …
Si precisa che i valori di ciascun aggregato patrimoniale vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti
TITOLI E ASSIMILA
TI
2%
Partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni (B.III.1)
Altri Titoli (B.III.3)
Partecipazioni iscritte nell’attivo circolante
(C.III da 1 a 4)
Altri Titoli (C.III.6)
IMMOBILI
Immobili in genere 6%
Immobili classificati nella categoria A-10
5%
Immobili a destinazione
abitativa acquistati o rivalutati nel
biennio:
4%
Immobili situati in piccoli Comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti:
1%
ALTRE IMMOBILIZZAZI
ONI
15%
IMPIANTI E MACCHINARI (B.II.2)
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (B.II.3)
ALTRI BENI (B.II.4)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (da B.I.2 A B.I.5)
Come espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 30, il valore va determinato in base all’art. 110, comma 1, del TUIR, ovvero il costo al LORDO delle quote di ammortamento dedotte, indipendentemente dalla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento
DETERMINAZIONE DEI RICAVI EFFETTIVI
Per determinare i RICAVI EFFETTIVI
vanno considerate le seguenti voci di conto economico
I ricavi e i proventi vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti
Incrementi di rimanenze:A.2 “∆ delle rimanenze di prodotti incorso di lavorazione, semilavorati e finiti”
+A.3 “∆ dei lavori in corso suordinazione”
+B.11 “∆ delle rimanenze di materieprime, sussidiarie, di consumo e merci”
Ricavi:A.1 “Ricavi delle vendite e delleprestazioni”
+A.5 “Altri ricavi e proventi”
Altri proventi:C.15 “Proventi da partecipazioni”
+C.16 “Altri proventi finanziari”
Se la media dei ricavi, proventi e incrementi di rimanenze dichiarati nell’esercizio e nei due precedenti è
INFERIORE
valore medio triennale degli asset rilevanti ai fini del Test dell’operatività
la società classificata come NON OPERATIVA e dovrà determinare
il reddito minimo secondo le percentuali come di seguito riportate
DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES
per le società che non hanno superato il test di operatività
e
per le società in perdita sistematica
Il calcolo del
REDDITO MINIMO
va effettuato applicando al valore dell’esercizio di ciascun aggregato patrimoniale le percentuali indicate di seguito
N.B. non si considerano i valori degli esercizi precedenti
TITOLI E CREDITI 1,5%
IMMOBILI E ALTRI BENI 4,75%
IMMOBILI A-10 4%
IMMOBILI ABITATIVI 3%
ALTRE IMMOBILIZZ
AZIONI 12%
BENI SITI NEI PICCOLI
COMUNI 0,9%
DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO
PRESUNTO AI FINI IRES
sia per le società che non hanno superato il test di
operatività
che le società in perdita sistematica
DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRAP
Il valore della produzione netta dell’esercizio non deve essere inferiore
La determinazione dell’imposta dovuta è computata sulla MAGGIORE
delle due basi imponibili calcolate
IRES
Conseguenze previste in caso di non operatività (società di comodo e in perdita sistematica)
OBBLIGO DI DICHIARARE ALMENO IL REDDITO MINIMO PRESUNTO
IRAP
OBBLIGO DI DICHIARARE ALMENO IL REDDITO MINIMO PRESUNTO
IVA
IMPOSSIBILITA DI CHIEDERE A RIMBORSO E/O UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE IL CREDITO IVA
DEFINITIVA PERDITA DELLA COMPENSAZIONE VERTICALE QUALORA IN 3 ESERCIZI CONSECUTIVI LA SOCIETA’ NON OPERATIVA NON EFFETTUI OPERAZIONI RILEVANTI
Cause di esclusione e di disapplicazione
Società cooperative e di mutua assicurazione
Enti commerciali
Enti non commerciali
Società consortili
Società ed enti non residenti che non
hanno una s.o. in italia
SOGGETTI ESCLUSI
IMPLICITAMENTE
Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
(ad es. società finanziarie, CAF,società a prevalente partecipazione pubblica)
I soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta
le società in amministrazione controllata o straordinaria
Società quotate e società da esse controllate, anche
indirettamenteSOGGETTI ESCLUSI
ESPLICITAMENTE
Art 30 L.724/1994
Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
Società con un numero di soci non inferiore a 50
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in
concordato preventivo
le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 percento del
capitale sociale
Società che risultano congrue e coerenti ai fini
degli studi di settore
Società che presentano un ammontare del valore della produzione > al totale attivo
dello stato patrimoniale
Accoglimento dell’istanza di interpello
Società in stato di liquidazione cui non risulti applicabile la
disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata
Società che detengono partecipazioni in società non di
comodo
Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati
sospesi o differiti da
disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione
dello stato di emergenza
Società che esercitano attività agricola
Società che conseguono un MOL lordo positivo
(A-B al netto negli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni di cui n. 10) 12) e
13) della citata lett. B))
SOGGETTI
cui si applica la
DISAPPLICAZIONE
(alcuni esempi)
Provvedimento del 14 febbraio
2008e
Provvedimento del 11 giugno 2012
Maggiorazione IRES per i soggetti non operativi
Maggiorazione aliquota IRES per soggetti non operativi
Art. 2, comma 36-quinquies, del D.L. 13/8/2011, n.138
“L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1,della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [n.d.R. non operativi], èapplicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. […]”.
Interpelli disapplicativi
Interpello disapplicativo
Art. 30, comma 4-bis, della L. 23/12/1994, n.724“In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile ilconseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e deiproventi, nonché del reddito determinati ai sensi del presentearticolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazionirilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4,la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relativedisposizioni antielusive ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Interpello disapplicativo
Art. 37-bis, comma 8, della D.P.R. 29/9/1973, n.600“Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi,limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettivealtrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicatequalora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effettielusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentareistanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio,descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioninormative di cui chiede la disapplicazione.
Interpello disapplicativo – Aspetti procedurali
Presentazione dell’istanza all’Ufficio
provinciale competente
Trasmissione entro 30 giorni al Direttore
Regionale
Verifica dell’ammissibilità
Provvedimento di accoglimento o di
rigetto entro 90 giorni dalla presentazione
dell’istanza
Interpello disapplicativo – Aspetti procedurali (ad. esempio nel caso in cui non si supera il test di operatività)
Provvedimento di disapplicazione
parziale
Le circostanze Influiscono solo su alcuni
asset
Le circostanze Influiscono su parte del
triennio
Riformulazione del test per verificare operatività
integrale
Le circostanze Influiscono sul test di
operatività
Interpello disapplicativo – Impugnazioni
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2/2/2007
“Assolto l’onere di presentazione dell’istanza, deve tuttavia ammettersila possibilità di riproporre la questione concernente l’operatività della società o dell’ente all’esame dei giudici tributari mediante impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento emesso dal competente ufficio a seguito del rigetto dell’istanza da parte del Direttore regionale”
ESEMPI PRATICI
Esempio 1
Società con primo esercizio chiuso al 31.12.2013
L’amministratore della società Alfa S.R.L. - costituitasi il 1 febbraio 2013 - il cui primo esercizio termina in data 31 dicembre 2013 si accinge a compilare il modello UNICO SC 2014 «prospetto di verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile dei soggetti non operativi».
dal momento che si trova nel primo periodo di imposta la normativa sulle società non operative prevede la disapplicazione automatica per tale fattispecie.
Pertanto non si dovrà compilare il prospetto in esame
L’amministratore della società Alfa S.R.L., per la quale non valgono cause di esclusione né di disapplicazione, si appresta a compilare il modello UNICO SC 2014 «prospetto di verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile dei soggetti non operativi».
Egli effettua, innanzitutto, il cosiddetto “test di operatività, per verificare se la Alfa S.R.L è considerata o meno “di comodo”.
A tal fine è necessario confrontare la media triennale dei ricavi minimi presunti, con la medesima media dei ricavi effettivi.
Esempio 2
Società con che non ha superato il test di operatività
Egli compila il prospetto indicando il valore medio - relativo all’esercizio 2013 e ai due precedenti – dei beni interessati che di
seguito si riepilogano
inoltre egli compila il prospetto per la determinazione dei ricavi effettivi indicando il valore medio – relativo all’esercizio 2013 e ai
due precedenti – dei ricavi della società
SIAMO IN PRESENZA DI SOCIETA’ DI COMODO IN QUANTO
I RICAVI PRESUNTI SONO SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVI
CALCOLIAMO IL REDDITO PRESUNTO
Il reddito presunto deve essere confrontato con quello relativo all’anno in corso se quest’ultimo risulta inferiore al primo
allora il reddito imponibile dell’anno deve essere integrato di un importo pari alla
differenza dei due predetti termini
2013
Il mancato superamento del test comporta l’applicazione dell’Ires
maggiorata al 38%
AI FINI IRAP
Il Valore della produzione netta IRAP relativa all’esercizio in corso deve essere confrontato
con il Valore presunto della produzione nettaSe
Valore della produzione dell’anno < al Valore presunto
IL VALORE PIU’ ELEVATO RAPPRESENTA L’IMPONIBILE IRAP
Grazie per l’attenzione
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