smau milano 2015 - aspetti normativi e contrattuali della conservazione
TRANSCRIPT
“Aspetti normativi e contrattuali della conservazione dei documenti informatici ”
Gianluca [email protected]
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
La dematerializzazione: processo attraverso cui il documento giuridico viene formato (e conservato) utilizzando supporti di natura informatica.
La conservazione: processo finalizzato al mantenimento dei requisiti di validità giuridica ed integrità informativa dei documenti, al fine di consentirne l'accesso o l'esibizione.
DefinizioniDefinizioni
2
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Formazione
Trasmissione
Firme elettroniche (firma elettronica semplice, avanzata, qualificata e firma digitale)
Marcatura temporale Documento informaticoAcquisizi
oneProtocollo informatico
Archiviazione
Posta elettronica certificata (PEC)Gli archivi della P.A. (Codice dei beni culturali)
Contenuto Trattamento dei dati personali (Codice della Privacy)
coordinamento con altre discipline
3
La conservazione dei documenti
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche sul protocollo informatico
4
La conservazione dei documenti
Entrata in vigore: 11 Ottobre 2015Adeguamento organizzativo e funzionale dei sistemi di gestione documentale delle pubbliche amministrazioni. Registrazione di protocollo: dei documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione tutti i documenti informatici; le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta
elettronica e/o PEC; le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica.
Registro giornaliero di Protocollo
Entro la giornata lavorativa successiva a quella della sua produzione
deve essere trasmesso al Sistema di Conservazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
L. 7 agosto 1990, n. 241 - “Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 - “Sistemi informativi automatizzati nella P.A.”
Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Introduce una norma su validità del documento su supporto ottico
Direttiva del Presidente del Consiglio 5 settembre 1995 “Rete unitaria della pubblica amministrazione”
DPCM 6 dicembre 1996, n. 694 “Riproduzione sostitutiva dei documenti di archivi e di altri atti dei privati”
L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento sulla formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici
5
Evoluzione normativa
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Del. AIPA 30 luglio 1998, n. 24 “Reg. Tecn. riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali”
D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”
DPCM 8 febbraio 1999 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513”
DPCM 22 ottobre 1999, n. 437 “Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico”
Direttiva del Presidente del Consiglio del 28 ottobre 1999 “Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni”
6
Evoluzione normativa
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Direttiva C.E. 13 dicembre 1999, n. 93 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”
DPCM 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428
Del. AIPA 23 novembre 2000, n. 51 “Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (TUDA)
Del. AIPA 16 febbraio 2001, n. 27 “utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni”
Del. AIPA 13 dicembre 2001, n. 42 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali” - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA)
7
Evoluzione normativa
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 “Attuazione della Dir. 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”
DPCM 13 gennaio 2004 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali” DMEF 23 gennaio 2004 “Modalità di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”
Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità”
Del. CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico”
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della amministrazione digitale” (CAD)
8
Evoluzione normativa
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale"
DPCM 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici” abrogato il DPCM 13 gennaio 2004
Del. CNIPA 21 maggio 2009 n. 45 “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico” abroga Circ. AIPA 19 giugno 2000, n. 24
Circ. DigitPA 29 dicembre 2011 , n. 59 “ Modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici”
DPCM 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”
Det. Commissariale Agid. 30 Aprile 2014 n. 63 “Modalità di attuazione dell’articolo 19, comma 7, del DPCM 22 febbraio 2013”
9
Evoluzione normativa
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” abroga Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità”
DPCM 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di documenti informatici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2015 (GU serie gen. 8)
Circ. Agid 10 aprile 2014 n. 65 “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici”
10
Evoluzione normativa
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della amministrazione digitale” (CAD)
DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2014 (suppl. ord. n. 20, serie gen. 59)
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Circ. Agid 10 aprile 2014 n. 65 “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici”
DPCM 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di documenti informatici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2015 (GU serie gen. 8)
11
Conservazione: normativa in vigore
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Codice civile, art. 2215 bis – Documentazione informatica
Decreto Ministero Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007. Pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013”
Decreto Ministero Economia e Finanze 17 giugno 2014 “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”
12
Ulteriore normativa di riferimento
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione DigitaleArt. 20, commi 3 e 5-bis, Art. 23-ter, comma 4, Art. 43, commi 1 e 3, Art. 44, Art. 44-bis
“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” DPCM 3 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2014 (suppl. ord. n. 20, serie gen. 59)
atto a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità dei documenti
per l’intero ciclo di gestione, ovverossia per l’intero arco temporale di esistenza del documento informatico
indipendentemente dall’evoluzione del contesto tecnologico
Sistema per la conservazione dei documenti informatici
13
Sistema per la conservazione dei documenti informatici
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Nuovi sistemi di conservazione
Nuove regole tecniche (DPCM 3 Dicembre 2013)
Vecchi sistemi di conservazione
(Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11)
Facoltà di adeguarli alle nuove regole entro l’11 aprile 2017(in tal caso vi è l’obbligo di disporre un piano dettagliato nel
manuale di conservazione)
Validi ed efficaci fino all’11 Aprile
2017
Dopo l’11 Aprile 2017 sarà obbligatorio adeguare tutti i sistemi esistenti alle nuove regole tecniche
14
Sistema per la conservazione dei documenti informatici
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
“Regole tecniche in materia di documenti informatici”
DPCM 13 novembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2015 (GU serie gen. 8)
Il documento informatico assume piena validità e rilevanza agli effetti di legge, solo se la sua formazione e, conseguentemente, la memorizzazione e trasmissione telematica, è in linea con le regole tecniche previste ai sensi dell’art. 71 del CAD
Entrato in vigore l’11 febbraio 2015 Completato quadro normativo della regolamentazione tecnica:
firme elettroniche, conservazione e protocollo informatico
15
Sistema per la conservazione dei documenti informatici
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Regole tecniche sul documento
informatico
Regole tecniche sul sistema di
conservazione Stesso ambito di applicazione Il sistema di conservazione è rivolto ad assicurare
l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici.
Necessario determinare
cosa si intende per “documento
informatico”.
collegate
16
Il documento informatico nel sistema di conservazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Amministrazioni dello StatoIstituti, scuole e università
Regioni, le Province, i Comuni e relativi enti pubblici
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
Privati(con sede legale in Italia
o UE)
Persone fisiche
Persone giuridiche
Enti e associazioni
Soggetti esterni a cui è affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici
Capo II, artt. 40, 43 e 44 del capo III, capo
IV del CAD (documento
informatico e firme elettroniche,
trasferimenti, libri e scritture)
Relative regole tecniche
(art. 2 Reg. Tecn., art. 2, commi 2 e 3 CAD)
17
Ambito soggettivo di applicazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione?
Art. 20, comma 5-bis del CADGli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche (in materia di sistemi di conservazione e in materia di formazione del documento informatico).
18
Ambito oggettivo di applicazione
Art. 43 CAD – Riproduzione e conservazione dei documenti1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. (…)3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione?
Obbligo di conservare
Obbligo di produrre documenti direttamente ed unicamente in
formato digitaleTutti i soggetti che hanno l’obbligo di conservare documenti per i quali è prevista la produzione direttamente ed unicamente in formato digitale originale, senza poter utilizzare il formato cartaceo ai fini della validità legale dello stesso
19
Ambito oggettivo di applicazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Amministrazioni PubblicheDiversi settori dove è obbligatorio produrre in formato elettronico
Assenza di norme generali che obbligano la P.A.
Dal 2013, le pubblicazioni effettuate in sola forma analogica non hanno effetto di pubblicità legale. Obbligo di pubblicità legale mediante pubblicazione online (Albo pretorio).
La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Obbligo di produrre documenti direttamente ed unicamente in
formato digitale
Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione?
20
Ambito oggettivo di applicazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
La pubblica amministrazione Ricorso alle tecnologie dell'informazione nei procedimenti
amministrativi per realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.
Adotta le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. • Uso dei mezzi informatici per la
formazione dei documenti originali• Protocollo informatico • Gestione digitale dei flussi documentali
esigenze di carattere pubblicoper garantire il corretto
funzionamentoragioni di interesse storico
Esempi
Obbligo di conservare
Art. 12 CAD - Norma di indirizzo generale
21
Ambito oggettivo di applicazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Obbligo di conservare per i privati
Art. 2220 Codice Civile Obbligo di conservazione per dieci anni dei documenti contabili, delle fatture, delle lettere e dei telegrammi ricevuti e delle copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti Imprenditori commerciali: libro
giornale, libro degli inventari, scritture contabili.
S.p.a.: libro soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione, ecc...
S.r.l.: libro soci, libro delle decisioni dei soci, degli amministratori, libro del collegio sindacale o del revisore
Art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600
Obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta Obblighi di conservazione in
materia fiscale: registri IVA, il registro dei corrispettivi per mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa, il registro delle ricevute fiscali, il registro merci, il registro onorari
Datori di lavoro: libro matricola, del libro paga e registro degli infortuni
Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione?
22
Ambito oggettivo di applicazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Privati
Unico caso in cui è previsto l’obbligo di conservare e l’uso esclusivo del formato digitale per la validità legale del
documento stesso
La fattura elettronica emessa in favore della P.A.
Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione?
23
Ambito oggettivo di applicazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Fin dove si estende?Solo nel caso di obbligo di conservazione dei documenti, la cui produzione è prevista esclusivamente in formato elettronico
L’adozione di un sistema di conservazione è FACOLTATIVA quando:
In via residuale
riconosciuta la validità legale del documento cartaceonon è previsto un obbligo di legge che impone la produzione di documenti digitaliassenza di obbligo di conservazione
Obbligo di rispettare le
regole tecniche
24
Ambito oggettivo di applicazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Documenti cartacei di cui si possiede un solo esemplare originale
Art. 22 CADCon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
Non possono essere digitalizzati e conservati in formato elettronico
Possono essere digitalizzati e conservati in formato elettronico, a condizione che la loro conformità all’originale sia autenticata come previsto dall’art. 22 CAD 25
Limite: i documenti analogici originali unici
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Documenti analogici originali uniciDocumenti per i quali permane l’obbligo di conservazione del
cartaceo originale1. Atti contenuti nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica2. Atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria3. Opere d’arte4. Documenti di valore storico-artistico5. Documenti conservati negli archivi, biblioteche di Stato6. Atti notarili7. Atti conservati dai notai prima della consegna agli Archivi notarili8. Atti conservati presso gli Archivi notarili
Documenti per i quali è consentita la conservazione in formato elettronico (art. 22 CAD)
1. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali e interministeriali
2. Atti amministrativi da adottarsi nella forma del D.P.R.3. Decreti dirigenziali e direttorialiPer i vari ministeri sono elencati i documenti interessati, tra cui:4. Documenti in materia di tutela dei diritti civili, confessioni religiose, di
cittadinanza, immigrazione5. Atti inerenti la tutela della sicurezza dello Stato, dell’ordine e della
sicurezza pubblica6. Piani paesaggistici e protocolli disciplinari degli stessi
26
DPCM 21 marzo 2013, Allegato A
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
La norma consente quindi di conservare ed esibire validamente (a tutti gli effetti di legge) qualunque documento (quindi anche cartaceo), a mezzo di documenti informatici
Il documento (cartaceo) per essere conservato a mezzo di documento informatico, necessita di essere acquisito in un formato digitale
Art. 20, comma 5-bis del CAD Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche (in materia di sistemi di conservazione e in materia di formazione del documento informatico). Facoltativa
Quali regole per il passaggio dal documento cartaceo al documento informatico?
27
La conservazione dei documenti informatici
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Definizione del CAD del documento informatico:rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevantiArticolo 3, Regole Tecniche (DPCM 13 novembre 2014)
Formazione del documento informatico1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su
supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. 28
La formazione dei documenti informatici
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Documenti informatici “nativi”
Redazione con appositi strumenti software (art. 3, comma 1, lett. a))
Acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico (art. 3, comma 1, lett. b))
Servizi in Cloud Download
Supporti di memoria
Duplicati informatici ≠ copie informatiche
29
La formazione dei documenti informatici
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico (art. 3, comma 1, lett. b))
Documento cartaceo Copia per immagine
Acquisizione della copia informatica di un documento analogico(art. 3, comma 1, lett. b))
Documento cartaceo Contenuto identico all’originale
30
La formazione dei documenti informatici
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente (art. 3, comma 1, lett. c))
31
La formazione dei documenti informatici
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica (art. 3, comma 1, lett. d))
Database
Forma statica
32
La formazione dei documenti informatici
…Registro giornaliero di protocollo
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
Nuove regole tecniche
DPCM 3 dicembre 2013
Sistema di conservazione unico
Formata con le modalità previste dall’art. 3 del d.p.c.m. 13 novembre 2014
33
La nuova definizione di documento informatico
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Vecchie regole tecnicheDel. CNIPA 19 febbraio
2004, n. 11
Conservazione dei documenti analogici
Conservazione documenti digitali
Conservazione sostitutiva (“a norma”)
Nuove regole tecniche
DPCM 3 dicembre 2013
Sistema di conservazione unico
In passato...
Oggi…
Nuova concezione del documento informatico
(Art. 3, regole tecniche sul documento informatico)
34
Sistema di conservazione unico
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Modelli organizzativi: in house e in outsourcing
35
Art. 5, Regole tecniche2. Ai sensi dell’art. 44 del Codice, la conservazione può essere svolta: a)all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare;
Persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con responsabile della gestione documentale
Titolare dei documenti
informatici da conservare
Il titolare di documenti informatici, nel procedere alla conservazione, può consegnare i documenti ad altro soggetto che si occupa del versamento nel sistema di conservazione, il quale assume il ruolo di produttore.
può non coincidere con il produttore
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Art. 5, Regole tecniche2. Ai sensi dell’art. 44 del Codice, la conservazione può essere svolta: (…)b) affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso l’Agenzia per l’Italia digitale.
Modelli organizzativi: in house e in outsourcing
36
Outsourcing
Conservatori Conservatori accreditati
Obbligatorio per la P.A.
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Conservatori accreditati
37
Soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi1. dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l’attività di conservazione; 2. utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti;3. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate; 4. utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti informatici realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche tecniche di sicurezza e di interoperabilità contenute nelle regole tecniche previste dal CAD;5. adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l’autenticità, l’immodificabilità, l'integrità e la fruibilità dei documenti informatici oggetto di conservazione, come descritte nel manuale di conservazione, parte integrante del contratto/convenzione di servizio.Il conservatore, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti, deve inoltre: 1. avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale di almeno 200.000 Euro;2. garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e da parte dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Attività di vigilanza
Requisiti per l’accreditamento
Albo dei conservatori
revoca l’iscrizione cancellazione dall’elenco
pubblico
Conservatori accreditati
38
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente; b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; c) genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; f) assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; g) al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati;
Art. 7, Regole TecnicheIl responsabile della conservazione è il dominus del sistema di conservazione
Il ruolo del Responsabile della conservazione
39
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Il ruolo del Responsabile della conservazione
40
h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; i) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell’art. 12; j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al medesimo attribuite; k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; l) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti; m) predispone il manuale di conservazione di cui all’art. 8 e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.
Art. 7, Regole TecnicheIl responsabile della conservazione è il dominus del sistema di conservazione
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Il ruolo del Responsabile della conservazione
41
Soggetto tenuto alla conservazione dei documenti informatici
Persona fisica
Persona giuridica
Responsabile della
conservazione
Soggetto nominatoResponsabile della Conservazione (RdC)
Libero professionistao Ditta individuale
Società o ente (P.A: obbligo di nominare un
funzionario o un dirigente)
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Soggetto nominato RdC
Conservazione
in house
Conservazionein
outsourcing Delega per lo svolgimento delle proprie competenze ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza
Interni alla struttura Sotto il diretto controllo del
RdCDelega solo per lo svolgimento delle attività relative al processo di conservazione (art. 6)
Il responsabile della conservazione è sempre la persona fisica o giuridica, o il soggetto all’uopo nominato
Il ruolo di RdC resta sempre in capo al soggetto incaricante, non al conservatore.
Solo il RdC può decidere di affidare la conservazione all’esterno. La scelta non può essere di un soggetto delegato dal RdC.
Il ruolo del Responsabile della conservazione
42
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Il contratto di affidamento esterno della conservazione
43
art. 44, comma 1-ter, dall’art. 44-bis, CAD, dall’art. 5, dall’art. 6, comma 7, d.p.c.m. 3 dicembre 2013
AziendeEnti
Professionisti
Attività complesse
Adempimenti tecnici
Obblighi imposti dalla normativa
Gestione della sicurezza fisica e informatica
Rispetto dei limiti temporali di conservazione
Salvaguardia dell’integrità e leggibilità dei documenti
Aggiornamento tecnologico e normativo
Conservatore
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Il contratto di affidamento esterno della conservazione
44
Soggetto affidante(o incaricante)
Tenuto alla conservazione dei
documenti informatici
Affidatario del servizioSocietà di servizi IT
strutture informatiche competenze tecniche del
proprio personale realizza la conservazione
dei documenti informatici dell’affidante
Legittimato a concludere il contratto Unico soggetto a cui la normativa
attribuisce la facoltà di affidare all’esterno la conservazione(art. 44, comma 1-ter, CAD)
Responsabile della conservazione
Se persona giuridica, il contratto può essere validamente sottoscritto dal legale
rappresentante della stessa
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Il contratto di affidamento esterno della conservazione
45
Art. 6, comma 7, Regole Tecniche “la conservazione può essere affidata ad un soggetto esterno, secondo i modelli organizzativi di cui all’art. 5, mediante contratto o convenzione di servizio che preveda l’obbligo del rispetto del manuale di conservazione predisposto dal responsabile della stessa”
Contratto di affidamento del
servizio di conservazione
(Condizioni generali di contratto)
Manuale di conservazione
? aziende di medio -
grande dimensione forte potere
contrattuale assenza di trattative strutture
informatiche per servizi standardizzati
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Il contratto di affidamento esterno della conservazione
46
IMPORTANTEPrima della sottoscrizione del contratto, verificare il contenuto
del manuale della conservazione e delle condizioni generali di contratto
Presenza di carenze all’interno del sistema di conservazione
Mancato rispetto delle regole tecnichePerdita del valore legale dei
documenti conservati
in capo al titolare dei documenti informatici e al conservatore
Responsabilità civile Responsabilità amministrativaResponsabilità penale
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Il contratto di affidamento esterno della conservazione
47
Responsabilità civileResponsabile
della conservazione
Professionista, tenuto a conservare i documenti di un proprio cliente, affida la conservazione all’esterno. La perdita di valore legale dei documenti, dovuta al mancato rispetto delle regole sulla conservazione, potrebbe causare dei danni al cliente (es. le sanzioni amministrative quando i documenti sono di natura fiscale, oppure il danno derivante dall’impossibilità di tutelare un proprio diritto)
Risponde dei danni derivanti da errata conservazione
Soggetto terzo a cui i documenti si riferiscono
Terzoin forza del rapporto contrattuale Responsabile
della conservazione
risarcimento del dannoConservatore
Come l’appaltatore, danni a terzi nell’esecuzione del
contratto
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Il contratto di affidamento esterno della conservazione
48
Il titolare dei documenti informatici
(In qualità di responsabile della conservazione e parte nel contratto di fornitura del servizio)
può sempre agire
Conservatore
Danni subiti dovuti all’inadempimento del
contratto di conservazione. (nei limiti contrattuali)
Responsabilità amministrativaIl titolare dei documenti informatici, essendo l’unico responsabile della loro conservazione nei confronti dei terzi e di tutte le pubbliche autorità, sarà l’unico soggetto chiamato a rispondere in caso di sanzioni amministrative derivanti da una irregolare tenuta e conservazione dei documenti
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Linee guida per la scelta del conservatore
49
Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento della conservazione,
è opportuno valutare: rispetto delle regole tecniche generali le modalità con cui esse sono concretamente attuate dal singolo
conservatore
evolutiva
Disciplina sulla conservazione dei
documenti informatici
individuati i requisiti e gli
obiettivi generali del sistema di conservazioneai destinatari delle regole tecniche la scelta sulle misure da
applicare al caso concreto
esame del manuale della conservazione e delle condizioni generali di contratto predisposte
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Linee guida per la scelta del conservatore
50
Analisi, da parte del responsabile della conservazione, delle tipologie di documenti informatici che si intendono conservare, tenuto conto della vigente normativa in materia di obblighi di conservazionenon tutti i conservatori, infatti, mettono a disposizione un servizio di conservazione valido per ogni tipo di documento (limitati ad una particolare categoria di documenti informatici o ad un particolare formato di files)
Caratteristiche di qualità e sicurezza del servizio offerto, eventualmente attestate dal possesso di certificazioni,
nonché gli anni di esperienza nel settoreIl manuale di conservazione è un documento informatico che deve descrivere (art. 8): l’organizzazione dell’ente conservatore; l’identità e i ruoli dei soggetti coinvolti; il modello di funzionamento; la descrizione del processo di conservazione e delle infrastrutture
utilizzate; le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile.
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Linee guida per la scelta del conservatore
51
Verifica dei ruoli predisposti nel manuale
Il ruolo di RdC sempre in capo al
fruitore del servizio
Il conservatore assume il ruolo di responsabile del
servizio di conservazione
In alcuni manuali della conservazione, il fruitore del servizio viene indicato con il termine “cliente”Non confondere con il ruolo di “responsabile della conservazione” che, in linea con le disposizioni normative, è svolto dal titolare dei documenti informatici
Quando è previsto dal manuale, al soggetto affidante può essere attribuito anche il ruolo di produttore, con conseguente assunzione dei relativi obblighi e responsabilitàAl produttore compete la produzione del pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Il produttore, quindi, deve assicurarsi che i documenti, oggetto del trasferimento, siano statici, non modificabili e generati con uno dei formati previsti dal manuale; infine, è anche l’unico responsabile dell’associazione dei metadati ai documenti, per garantirne la corretta indicizzazione nel sistema del conservatore
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Linee guida per la scelta del conservatore
52
Verifica delle misure di sicurezza adottate e previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e
dall’allegato B
Misure minime(All. B al Codice
Privacy)
Articoli da 31 a 36
Disciplinare tecnico di cui all’allegato B
Codice in materia di protezione dei dati
personaliD. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196
Misure idonee (artt. 31-36 Codice Privacy)
MISURE DI SICUREZZA
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
53
Responsabile del trattamento
Responsabile della conservazione
opera di intesa conResponsabile della sicurezza
Responsabile della gestione documentale
Amministratore di sistema
Responsabile del trattamento (art. 4, lett. g, Codice della Privacy)
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
Art. 7. Regole TecnicheDPCM 3 dicembre 2013
Linee guida per la scelta del conservatore
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
54
Responsabile del trattamento Responsabile della conservazione
Limitatamente ai dati personali contenuti nei documenti oggetto del sistema di conservazione.
Non sempre è possibile…
1) Il titolare non è obbligato a nominare un responsabile del trattamento2) la conservazione è affidata ad un soggetto esterno ai sensi dell’art. 5 delle regole tecniche
Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 214 del 24 aprile 2013
sullo schema delle regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici
Linee guida per la scelta del conservatore
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
55
1) Il titolare non è obbligato a nominare un responsabile del trattamento
Non è escluso l’obbligo di nominare il responsabile della conservazione
Si dovrà coordinare direttamente con il titolare del trattamento
Titolare del trattamento
Delega di funzioni Responsabile del
trattamento
Rapporto
Linee guida per la scelta del conservatore
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
56
Il soggetto esterno affidatario della conservazione dei documenti informatici assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (art. 6, comma 8, RT)La nomina ai sensi del Codice Privacy deve essere eseguita
con atto espresso, non essendo implicita nella nomina del soggetto responsabile della conservazione, o nell’atto con cui quest’ultimo affida la gestione all’esterno
2) la conservazione è affidata ad un soggetto esterno (art. 5 delle regole tecniche)Responsabile del trattamento + responsabile conservazione
non possono più coesistere in capo alla stessa persona
Il responsabile della conservazione rimane sempre interno all’amministrazione o ente (pubblico o privato)
Linee guida per la scelta del conservatore
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Linee guida per la scelta del conservatore
57
Struttura fisica del
sistema di conservazion
eSede legale e
luogo di conservazione
(art. 2, RT)Residenza dei data center (sicurezza)
Modalità di esibizione dei
documentiAccesso alla
documentazione conservata
Estrazione copie, consultazione
Servizio di distribuzione
Portabilità dei
documentiLunghi termini di
conservazioneRapporto
contrattuale (dalla presa in carico allo
scarto)Migrazione verso
altri sistemi
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Linee guida per la scelta del conservatore
58
Condizioni generali di contratto
Diritti
ObblighiAccordo
Recesso idonee garanzie affinché il titolare dei documenti non
subisca alcun pregiudizio in seguito all’eventuale esercizio del diritto di recesso.
congrui tempi di preavviso per la comunicazione del recesso da parte del conservatore
restituzione dei documenti conservati, in modo da consentire al titolare dei documenti di attivare un nuovo servizio di conservazione (portabilità)
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Grazie per l’attenzione
Gianluca SattaEuropean Lawyer
Esperto in diritto dell’informatica e delle Nuove Tecnologie
www.gianlucasatta.it [email protected]
www.diricto.it ict4forensics.diee.unica.it
www.andig.it
59
ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICIRelatore: GIANLUCA SATTA
Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0o Tu sei libero:
• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera;
• di modificare quest’opera;• Alle seguenti condizioni:
Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.
Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per
crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.
o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera.
o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra.
Licenza