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N. 388 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI SALTAMARTINI, FEDRIGA, CASTIELLO, GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, DE ANGELIS, BELOTTI, BIANCHI, ANDREA CRIPPA, GOBBATO, MATURI, RIBOLLA Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente Presentata il 26 marzo 2018 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- posta di legge intende affrontare in ma- niera sistematica la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere. La famiglia ricopre un ruolo fondamen- tale in un’ottica di politiche finalizzate al contrasto della piaga della denatalità. L’o- biettivo principale che si vuole raggiungere con la presente proposta di legge è quello di incentivare la natalità attraverso una serie di strumenti che intervengano nella fascia di età più delicata del bambino (fino al compimento del terzo anno di età), de- licata in termini educativi e di richieste di attenzioni e di cure, nonché delicata per la maggiore difficoltà nella conciliazione delle esigenze familiari con quelle lavorative. L’articolo 16 della Dichiarazione univer- sale dei diritti dell’uomo, adottata dall’As- semblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, definisce la famiglia nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e pro- tetta. Il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29, « famiglia società naturale fondata sul matrimonio », 30 « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori del ma- trimonio (...) La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale », e 31 « La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia (...) con particolare riguardo alle famiglie numerose », enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società. Secondo i lavori preparatori dell’Assem- blea costituente l’aggettivo « naturale » di Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 388—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALTAMARTINI, FEDRIGA, CASTIELLO, GIORGETTI, GRIMOLDI,GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, DE ANGELIS, BELOTTI, BIANCHI,

ANDREA CRIPPA, GOBBATO, MATURI, RIBOLLA

Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente

Presentata il 26 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-posta di legge intende affrontare in ma-niera sistematica la prima e più importanteesigenza della famiglia: quella di esistere.

La famiglia ricopre un ruolo fondamen-tale in un’ottica di politiche finalizzate alcontrasto della piaga della denatalità. L’o-biettivo principale che si vuole raggiungerecon la presente proposta di legge è quellodi incentivare la natalità attraverso unaserie di strumenti che intervengano nellafascia di età più delicata del bambino (finoal compimento del terzo anno di età), de-licata in termini educativi e di richieste diattenzioni e di cure, nonché delicata per lamaggiore difficoltà nella conciliazione delleesigenze familiari con quelle lavorative.

L’articolo 16 della Dichiarazione univer-sale dei diritti dell’uomo, adottata dall’As-semblea generale delle Nazioni Unite il 10

dicembre 1948, definisce la famiglia nucleofondamentale della società e dello Stato ecome tale deve essere riconosciuta e pro-tetta.

Il combinato disposto degli articoli dellaCostituzione 29, « famiglia società naturalefondata sul matrimonio », 30 « È dovere ediritto dei genitori mantenere, istruire eeducare i figli anche se nati fuori del ma-trimonio (...) La legge assicura ai figli natifuori del matrimonio ogni tutela giuridica esociale », e 31 « La Repubblica agevola conmisure e altre provvidenze la formazionedella famiglia (...) con particolare riguardoalle famiglie numerose », enuncia in modoinequivocabile il regime preferenziale dellafamiglia quale nucleo fondamentale dellasocietà.

Secondo i lavori preparatori dell’Assem-blea costituente l’aggettivo « naturale » di

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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cui all’articolo 29 della Costituzione sta aindicare che la famiglia non è un’istitu-zione creata dalla legge, ma una strutturadi diritto naturale, legata alla natura umanacome tale e preesistente rispetto all’orga-nizzazione statale.

La stessa giurisprudenza costituzionaleha più volte rimarcato la netta distinzionetra la famiglia fondata sul matrimonio e laconvivenza more uxorio.

I diritti individuali che derivano dall’i-stituzione matrimoniale non possono es-sere considerati diritti individuali assolutima diritti individuali derivati e subordinatialla condizione di essere sposati.

Le teorie neomalthusiane, indicando nellacrescita demografica il peggiore dei mali,hanno condizionato pesantemente le isti-tuzioni internazionali e le politiche dei Go-verni, con risultati che sono all’origine dellacrisi economica e che si sono rivelati de-vastanti per l’economia e per lo sviluppodell’umanità. Con il verificarsi del crollodelle nascite, il prodotto interno lordo (PIL)mondiale è cominciato a decrescere ed icosti fissi ad aumentare. La mancanza digiovani e la crescita percentuale di anzianie di pensionati hanno fatto lievitare lespese sanitarie e quelle dei sistemi pensio-nistici. Per sopperire alla mancata crescitademografica, le economie avanzate hannoaumentato le tasse e incrementato i costi,praticando politiche di credito facile e abasso interesse e indebitando le famiglie inmaniera vertiginosa. La riduzione del ri-sparmio e la crescita del debito delle fami-glie è più o meno simile in tutti i Paesiavanzati che hanno adottato politiche didecrescita demografica.

La capacità dei genitori di investire sulfuturo dei figli dipende da molti fattori, traquesti il loro stato occupazionale, di salute,il livello di istruzione raggiunto e il soste-gno nei compiti di cura che la comunitàoffre loro. La possibilità di disporre dicompetenze e di risorse, non solo econo-miche, è essenziale, soprattutto nei primianni di vita del bambino, quando l’offertaeducativa e di relazione è decisiva perfarne emergere le potenzialità.

Affiancando i dati su povertà di reddito,di lavoro e indicatori di deprivazione, cre-

ando quello che a livello europeo vienedefinito l’indicatore di rischio povertà edesclusione sociale, emerge come l’Italia ab-bia le percentuali più alte di minori arischio di povertà ed esclusione socialedell’Unione europea, pari al 28 per cento,dato al di sopra di 6 punti percentuali dellamedia europea e inferiore soltanto a quellarilevata in alcuni nuovi Stati membri (Bul-garia, Romania, Ungheria, Lituania) o inPaesi particolarmente segnati dalla crisifinanziaria come l’Irlanda e la Grecia.

Sono più di 1.400.000 i minori che vi-vono in condizione di povertà assoluta (il13,8 per cento di tutti i minori del nostroPaese, con un aumento del 34 per cento sultotale) e circa 2.400.000 quelli che vivonoin condizione di povertà relativa (il 23 percento del totale, con un aumento di quasi300.000 minori in un solo anno). I dati piùdrammatici riguardano il sud e le isole, mail peggioramento si registra in tutte le re-gioni ed è più marcato in relazione alnumero dei figli: ad esempio tra le famigliecon tre o più figli, più di un terzo risulta incondizioni di povertà relativa e più di unquarto in povertà assoluta.

Questi dati allarmanti, incidenti sul de-stino delle nuove generazioni, incrociano lecause e gli effetti della denatalità, unarealtà che rende l’Italia penultima in Eu-ropa, che frena la ripresa economica e chefinirà con il determinare un pesante squi-librio generazionale. Secondo il rapportoSvimez 2014, relativo al 2013, nel Mezzo-giorno d’Italia le nascite hanno toccato ilminimo storico, 177.000, il numero piùbasso dal 1861. Questa caduta demograficaè strettamente correlata alla crisi econo-mica e occupazionale di un’area del Paeseche, tra il 2008 e il 2013 ha visto mancare800.000 posti di lavoro con un crollo deiredditi pari al 15 per cento.

La denatalità in Europa è ormai un’e-mergenza ed entro il 2025 i primi Paesieuropei – Italia, Spagna, Germania e Gre-cia – potrebbero sperimentare l’implosionedemografica, ovvero la diminuzione effet-tiva della popolazione.

Il progresso della società moderna èstato viziato dalla rinuncia a quei riferi-menti valoriali che rappresentavano le fon-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 388

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damenta di una comunità capace di com-prendere l’importanza della tutela dei pro-pri figli quale bene primario, seminando ildubbio del significato stesso della verità edel bene, in ultima analisi della bontà dellavita. L’accelerazione dei fenomeni di dege-nerazione nell’educazione sfocia, oggi giorno,in un vero e proprio allarme educativo.Sempre più in modo repentino si diffondeun pensiero unico laicista che trova soste-gno anche in iniziative legislative assurde,come ad esempio quelle volte a cancellaredai documenti ufficiali i riferimenti allamadre e al padre per sostituirli con surro-gati asettici. Scelte dettate da un’idioziaideologica che non possono essere sottova-lutate e che produrranno gravi danni nelmedio e lungo periodo. A giustificazione diqueste proposte che potremmo definire conun eufemismo originali, gli amministratoriproponenti hanno addotto la motivazionedi voler evitare discriminazioni nei con-fronti di bambini con genitori omosessuali.Queste proposte assurde, che hanno accesoun grande dibattito nel Paese e hannotrovato l’avallo di alte cariche istituzionalie di membri di Governo, sono state giàadottate negli Stati Uniti d’America e nellaFrancia socialista di Hollande.

Chesterton scriveva: « La grande marciadella distruzione culturale proseguirà. Tuttoverrà negato. Tutto diventerà un credo.Accenderemo fuochi per testimoniare chedue più due fa quattro. Sguaineremo spadeper dimostrare che le foglie sono verdi inestate. Non ci resterà quindi che difenderenon solo le incredibili virtù e saggezze dellavita umana, ma qualcosa di ancora piùincredibile: questo immenso, impossibileuniverso che ci guarda dritto negli occhi.Combatteremo per i prodigi visibili come sefossero invisibili. Guarderemo l’erba e icieli impossibili con uno strano coraggio.Saremo tra coloro che hanno visto eppurehanno creduto ». Chesterton con queste pa-role intendeva dire che ciò che fino adallora era stata un’affermazione di buonsenso e di razionalità – per esempio chetutti nasciamo da un uomo e da una donna– in futuro sarebbe diventata una tesi dabigotti, un dogmatismo da condannare esanzionare. Sosteneva che ci dovevamo pre-

parare alla grande battaglia in difesa delbuon senso. Ci troviamo dinnanzi, quindi, aun progetto ben organizzato perseguito inmodo scientifico da gruppi militanti, schiavidella propria ideologia, che cercano contutti i mezzi di affermare il proprio stile divita utilizzando tecniche e strategie miratea cancellare la verità in nome della volontàdi instaurare una vera e propria dittaturarelativista. Non potendo « abolire » la na-tura per legge si decide di abolire le paroleche « dicono » la natura delle cose.

In Italia la Costituzione ha operato unascelta assai chiara tra la famiglia fondatasul matrimonio, espressamente ricono-sciuta dagli articoli 29 e seguenti, e altreforme di rapporto fra le persone. Tuttavia,nel nostro Paese il numero dei matrimonirisulta essere in forte diminuzione. Ci sisposa meno, ma anche più tardi. I giovanirimangono ormai per un periodo semprepiù lungo a casa dei genitori, le cause sonomolteplici e infatti non sempre si tratta diuna scelta. È il fenomeno della cosiddettaposticipazione: tutto il ciclo di vita indivi-duale si è infatti progressivamente spostatoin avanti, con la conseguenza di aver de-terminato un inevitabile allungamento deitempi che cadenzano gli eventi decisivi dellavita del singolo. Si lascia più tardi la fami-glia di origine, ci si sposa più tardi, sihanno figli più tardi. L’età media di chimette al mondo il primo figlio è aumentatadi circa tre anni in un ventennio e si assestaormai sui trent’anni nelle ultime genera-zioni.

Il nobile desiderio dei giovani di volercontribuire al bene comune in piene auto-nomia e indipendenza sposandosi e met-tendo al mondo dei figli si infrange din-nanzi a problematiche di difficilissima so-luzione.

Si deve prendere esempio dalle politichemesse in atto in questi anni in altri Paesieuropei, tra tutti la Francia, che in periodorelativamente breve è riuscita a invertire iltrend demografico negativo grazie a inter-venti mirati a considerare la famiglia parteintegrante dello Stato al centro di unapolitica di sicurezza sociale. Le politicheper la famiglia in Francia hanno avutocome obiettivo la ridistribuzione sia oriz-

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zontale che verticale del reddito per com-pensare i costi dovuti alla crescita dei figli.Nel sistema francese, infatti, le famiglie conpiù di un figlio ricevono contributi per lacrescita dei figli e quelle con un reddito piùbasso possono beneficiare anche di altreforme di sostegno, come contributi perl’alloggio, per i libri scolastici e addiritturaper le vacanze. In Francia è previsto, inol-tre, un contributo economico in favore dellaprima infanzia dal settimo mese di gravi-danza fino al compimento del terzo annodi età.

È doveroso garantire il diritto di ognipersona a formare una famiglia o a essereinserita in una comunità familiare, soste-nere il diritto delle famiglie al libero svol-gimento delle loro funzioni sociali, ricono-scere l’altissima rilevanza sociale e perso-nale della maternità e della paternità, so-stenere in modo più adeguato lacorresponsabilità dei genitori negli impegnidi cura e di educazione dei figli, promuo-vere e valorizzare la famiglia come strut-tura sociale primaria di fondamentale in-teresse pubblico.

Gli italiani, se interrogati sul numeroideale dei figli, la pensano come i francesi,gli svedesi e i tedeschi. Ma quando poi sipassa dai desideri alla realtà la condizioneitaliana precipita rispetto a quella di granparte dell’Europa. I motivi sono noti e difacile individuazione: la situazione econo-mica, l’esistenza o no di adeguati servizisociali, i tempi della vita familiare e diquella professionale, la qualità del sistemaeducativo, la disponibilità di alloggi ade-guati ai livelli di reddito delle giovani ge-nerazioni. Investire nelle politiche familiarisignifica pertanto investire sulla qualità dellastruttura sociale e, di conseguenza, sul fu-turo stesso della nostra società.

La presente proposta di legge intendeconferire piena attuazione all’articolo 31della Costituzione, il quale sancisce che« La Repubblica agevola con misure econo-miche e altre provvidenze la formazionedella famiglia e l’adempimento dei compitirelativi (...) ».

Anche quando si affronta il problema dimisure di sostegno economico alle famigliecon interventi mirati si agisce in modo

assistenzialistico e non con una politicaprogrammata di contrasto alla denatalità.Ad esempio la misura per il sostegno eco-nomico per le famiglie (contributo per ognifiglio nato o adottato dal 1o gennaio 2015)introdotta nella legge di stabilità 2015, leggen. 190 del 2014, e confermata dalla legge dibilancio 2018, legge n. 205 del 2017, nellesue struttura e formulazione è viziata daun approccio errato al problema esten-dendo la misura oltre che a tutti i cittadiniitaliani o di uno Stato membro dell’Unioneeuropea anche a tutti cittadini di Stati nonmembri dell’Unione europea. In tal modola misura introdotta si depotenzia rispettoai suoi reali obiettivi e si trasforma in unadisposizione di natura assistenzialista. Unamisura finalizzata alla crescita demogra-fica deve essere limitata ai cittadini italianio di uno stato membro dell’Unione euro-pea.

Ogni efficace politica di sostegno allafamiglia non può tuttavia prescindere dastrumenti fiscali mirati e graduati. In Italiail sistema fiscale sembra ancora ritenereche la capacità contributiva delle famiglienon sia influenzata dalla presenza di figli edall’eventuale scelta di uno dei due coniugidi dedicare parte del proprio tempo a cu-rare, crescere ed educare i figli, mentre dinorma in Europa a parità di reddito ladifferenza tra chi ha e chi non ha figli acarico è consistente. Basti pensare che ladifferenza di imposta diretta su un redditonominale di 30.000 euro per una famigliacon due figli e per una senza figli è di circa3.500 euro in Francia, di circa 6.000 euroin Germania e di appena 1.300 euro nelnostro Paese.

Considerata l’esigenza di una maggioreequità orizzontale, appare evidente che l’in-troduzione di un nuovo sistema fiscale cheindichi nella famiglia e non più nell’indi-viduo l’unità impositiva dell’imposta sulreddito delle persone fisiche (IRPEF) se-gnerebbe una sostanziale inversione di rottaper il sistema fiscale italiano.

Il nostro Paese deve essere da esempionell’elaborare una linea politica di invitoalla vita e operare per garantire tutte lecondizioni utili a una crescita della societàincentrata sui valori di un umanesimo dif-

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fuso. Occorre, quindi, rimodulare l’azionepolitica sui valori fondanti della vita e dellapersona umana.

Il primo obiettivo deve essere quello disviluppare al meglio i servizi dedicati al-l’infanzia.

Gli obiettivi fissati a Lisbona prevedonoche il 33 per cento dei minori al di sotto deitre anni di età possa usufruire del serviziodi asilo nido. Dai dati risulta che in medianel nostro Paese solo il 18,7 per cento deibambini da zero a due anni di età fre-quenta un asilo nido pubblico o privato.

È necessario affrontare in maniera si-stematica il problema della carenza in tuttoil territorio nazionale dei servizi socio-educativi (asili nido). Oggi l’offerta pub-blica è di gran lunga inferiore alla do-manda e in alcune città il rapporto è di unposto disponibile ogni dieci richiesti. Unarealtà complessa e disomogenea e ancoramolto lontana dal centrare gli obiettivi eu-ropei. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044,che istituì gli asili nido comunali con laprevisione di crearne 3.800 entro il 1976,ne vede ora realizzati poco più di 3.100 (esolo nel 17 per cento dei comuni): in ter-mini di percentuale di posti disponibilirispetto all’utenza potenziale, si traduce inun misero 6 per cento a fronte del 33 percento posto dall’agenda di Lisbona comeobiettivo europeo che si sarebbe dovutoraggiungere nel 2010. Un 6 per cento chediventa un 9,1 per cento se si consideranoanche le strutture private che offrono ilservizio di assistenza alla prima infanzia,con una grande sperequazione territoriale:si passa dal 16 per cento in Emilia-Roma-gna all’1 per cento in Puglia, Calabria eCampania.

Gli asili nido comunali rientrano nellagamma dei servizi a domanda individualeresi dal comune a seguito di specifica do-manda dell’utente. Nel caso degli asili nido,il livello minimo di copertura richiesto al-l’utente è del 50 per cento, ma le rettevariano sensibilmente da comune a co-mune poiché la misura percentuale di co-pertura dei costi di tutti i servizi a do-manda individuale da parte dell’utenza èdefinita al momento dell’approvazione delbilancio di previsione comunale. Le rette

sono determinate nel 75 per cento dei casiin base all’indicatore della situazione eco-nomica equivalente, nel 20 per cento deicasi in base al reddito familiare e nelrestante 5 per cento la retta è unica.

Si ritiene necessario un intervento chenel breve periodo possa offrire una rispostarapida alle richieste di posti nelle strutturesocio-educative e per fare questo è impor-tante agire con formule nuove cercando diconiugare l’iniziativa pubblica con quellaprivata applicando sistemi di collegamentorapidi tra le istituzioni nel rispetto delprincipio di sussidiarietà verticale e oriz-zontale: l’ambizioso obiettivo che si vuolerealizzare punta a introdurre un sistematerritoriale gratuito di servizi socio-educa-tivi per la prima infanzia. Tutto ciò è rea-lizzabile concependo e istituzionalizzandol’idea di un sistema articolato dei servizisocio-educativi per la prima infanzia. Unsistema cui concorrono il pubblico, il pri-vato, il privato sociale e i datori di lavoro,con l’obiettivo di creare nel territorio un’of-ferta flessibile e differenziata di qualità. Unparticolare rilievo deve assumere la cen-tralità della famiglia, anche attraverso lesue formazioni associative, poiché semprepiù ampi devono essere il suo protagoni-smo, la capacità di espressione della sualibertà di scelta educativa e le forme dipartecipazione che può mettere in atto,anche nelle scelte gestionali e nella verificadella qualità dei servizi.

Per la gestione dei servizi del sistemaeducativo integrato, la regione e gli entilocali devono riconoscere e valorizzare, fral’altro, il ruolo delle organizzazioni nonlucrative di utilità sociale, richiedendo lorouna collaborazione alla programmazione ealla gestione dei servizi educativi nel rela-tivo ambito territoriale.

Nella presente proposta di legge si pre-vede anche un piano straordinario per ilpotenziamento dei servizi socio-educativifondato sull’erogazione di un contributostatale ripartito per le regioni e, a cascata,per gli enti locali, finalizzato alla ristrut-turazione degli immobili in disuso affinchésiano utilizzati come asili nido da conce-dere a titolo gratuito ai privati, che siimpegnano a garantire rette sociali elabo-

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rate in media a quelli che sono i costi degliasili nido pubblici della zona territoriale ead assumere prioritariamente lavoratori so-cialmente utili al fine di offrire loro unavera occupazione. La realizzazione di que-sto piano straordinario renderà fruibili 1.000nuovi asili nido su una superficie totale di200.000 metri quadrati, 28.000 nuovi postiper i bambini e 10.000 nuovi posti di la-voro, contribuendo quindi anche a un ri-lancio economico e occupazionale del Pa-ese attraverso la ricollocazione di un nu-mero importante di lavoratori socialmenteutili in scadenza e il rilancio delle aziendeedili di ristrutturazione e dell’indotto a essecollegato.

Con questa proposta di legge, inoltre, siinterviene con una serie di disposizioni perriformare l’istituto dei consultori familiari.

Sono passati oltre quaranta anni daquando è entrata in vigore la legge quadron. 405 del 1975, con la quale furono isti-tuiti i consultori familiari. Essi sono natisotto l’influenza del dibattito sulle rivendi-cazioni per l’emancipazione della donnache ha caratterizzato gli anni settanta e cheha imposto all’attenzione dell’opinione pub-blica la necessità di un luogo di dialogo e diinformazione sulla sessualità, sulla procre-azione e sulla contraccezione. Nelle inten-zioni del legislatore, le attività consultorialiavrebbero dovuto offrire un vasto pro-gramma di consulenza e un servizio globalealla donna, alle coppie e ai nuclei familiariin tutti i settori tematici legati alla coppiae alle problematiche coniugali e genitoriali,ai rapporti e ai legami interpersonali efamiliari, nonché alla procreazione respon-sabile. Pur ponendo l’accento sul valorestorico che hanno rappresentato per lanostra società, è doveroso riconsiderare illavoro svolto e l’attuale ruolo dei consultorifamiliari nel nostro Paese, alla luce anchedei notevoli cambiamenti sopravvenuti nel-l’attuale contesto socio-culturale. Il consul-torio ha inoltre assunto in questi anni,anche a seguito della riforma sanitaria, dicui alla legge n. 833 del 1978, la strutturadi servizio marcatamente sanitario, in cuisi sono privilegiati gli interventi di tipoginecologico e pediatrico a discapito dellavocazione di ispirazione sociale. I consul-

tori familiari devono quindi qualificarsisempre di più, evitando una rigida setto-rializzazione e riduzione al pur importantema non esclusivo ambito sanitario di com-petenza. Per rispondere a queste proble-matiche è necessario che all’interno delconsultorio si rafforzino interventi di tiposociale, psicologico e di consulenza giuri-dica che nella loro interazione continuapossano costituire un valido riferimentoper la donna e per la famiglia.

Si rende urgente, dunque, e non piùprocrastinabile una riforma dei consultorifamiliari che dimostri nei fatti particolariattenzione e sensibilità ai diritti dei minorie della famiglia e forte impegno nella tutelasociale della genitorialità e del concepito.Di qui l’intendimento di garantire il ruolopartecipativo delle famiglie e delle organiz-zazioni di volontariato a difesa della vitaper lo svolgimento delle attività consulto-riali. Bisogna tornare a ciò che già era benesplicitato nelle intenzioni del legislatoreche nel 1975 aveva approvato la legge n. 405(ovvero l’assistenza alla famiglia, l’educa-zione alla maternità e alla paternità re-sponsabili, l’educazione per l’armonico svi-luppo fisico e psichico dei figli e per larealizzazione della vita familiare), ma chenei fatti è stato residualmente attuato, com-plice anche la talora mera funzione buro-cratica dei consultori, ridotti, troppo spesso,a pura assistenza sanitaria, carenti di quellenecessarie sensibilità e competenza su pro-blematiche sociali per le quali furono isti-tuiti. Nei consultori familiari non sempreviene pienamente attuato il diritto delladonna di ricevere valide alternative all’a-borto, poiché c’è chi sostiene che sarebbeun’ingerenza nella scelta personale, eppureproprio secondo quanto stabilito dagli ar-ticoli 2 e 5 della legge n. 194 del 1978,l’assistenza da dare alla donna in gravi-danza deve essere attuata con l’informa-zione sui diritti spettanti alla gestante, suiservizi sociali, sanitari e assistenziali a leiriservati nonché sulla protezione che ilmondo del lavoro deve assicurare a tuteladella gestante.

In conclusione, la presente proposta dilegge offre uno strumento dinamico di tu-tela dei diritti della famiglia: ampliando il

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ventaglio delle situazioni e delle posizionigiuridicamente rilevanti rende concreta l’at-tuazione dell’« interesse familiare », che di-scende dagli articoli 30 e 31 della Costitu-zione, come pure dei generali princìpi disussidiarietà e di solidarietà sociale e rico-nosce, a tale interesse, tutela in sede giu-risdizionale.

Sotto tale aspetto, più in particolare, lapresente proposta non solo prevede il for-male riconoscimento giuridico della fami-glia, intesa come centro autonomo di im-putazione di diritti e di doveri a cominciaredal sistema fiscale, ma qualifica l’interessefamiliare quale interesse diffuso e collet-tivo.

A tutela dell’interesse familiare, alle as-sociazioni di promozione per la famiglia èriconosciuta, nei giudizi civili e ammini-strativi, la legittimazione attiva attraversola previsione di una vera e propria azionefamiliare e, nei procedimenti penali, lafacoltà di intervento, analogamente a quantoprevisto, ad esempio, in materia di am-biente e di sicurezza alimentare. Le utilitàricavate attraverso le azioni familiari ali-mentano l’istituendo Fondo di solidarietàper la famiglia cui attingere per l’attua-zione delle politiche familiari. Al di là delriconoscimento e della tutela dei dirittiindividuali, si intendono prevedere, con par-ticolare riguardo ai soggetti deboli, stru-menti normativi idonei a trasformare lafamiglia da semplice luogo di consumo asoggetto produttore di capitale umano esociale.

In estrema sintesi la proposta di leggeintende:

a) sostenere la famiglia quale nucleofondamentale della società;

b) incentivare la natalità attraversostrumenti di sostegno economico;

c) prevedere il formale riconosci-mento giuridico della famiglia, intesa comecentro autonomo di imputazione di diritti edi doveri;

d) affermare il principio di sussidia-rietà orizzontale e verticale e il riconosci-mento del ruolo di rappresentanza delleassociazioni familiari;

e) riconoscere il concepito quale com-ponente a tutti gli effetti della famiglia;

f) introdurre un sistema territorialegratuito di servizi socio-educativi per laprima infanzia;

g) assicurare libertà di scelta alle fa-miglie nell’individuazione dei servizi per laprima infanzia e per tutti gli altri beni eservizi necessari alla cura e all’assistenzadei figli minori;

h) introdurre un sistema fiscale ba-sato sul quoziente familiare;

i) riformare i consultori familiari alfine di dimostrare nei fatti particolari at-tenzione e sensibilità ai diritti dei minori edella famiglia tutelando il valore socialedella genitorialità e del concepito.

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica, in conformità agliarticoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ri-conosce nella famiglia il soggetto socialepoliticamente rilevante in base al ruoloprocreativo, educativo, formativo, di soli-darietà e di cura da essa svolto, nonché lastruttura sociale in cui sono offerte le ri-sorse per la maturazione della personalitàdel cittadino.

2. Ai sensi della lettera m) del secondocomma dell’articolo 117 e nel rispetto del-l’articolo 28 della Costituzione, la presentelegge tutela e garantisce il ruolo socialedell’educazione dei figli attraverso il rico-noscimento delle figure genitoriali qualimadre e padre.

3. Tutte le persone hanno diritto a for-mare una famiglia. Lo Stato si impegna arimuovere, attraverso le politiche per lafamiglia di cui al capo II, gli impedimentisociali ed economici che ostano all’attua-zione delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

4. La Repubblica, riconoscendo la fami-glia quale soggetto privilegiato delle politi-che sociali, imposta gli strumenti di pro-grammazione e coordina gli interventi set-toriali al fine di predisporre un sistemaorganico di tutela e di promozione dellerelazioni familiari che valorizzi e sostengail ruolo assegnato alla famiglia dalla Costi-tuzione. Per la realizzazione delle finalitàdi cui ai commi 1, 2 e 3 nonché perl’attuazione degli interventi previsti dallapresente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelliistituzionali competenti, a partire dai co-muni, nell’attuazione delle politiche e deiservizi in favore della famiglia in un’otticadi sussidiarietà verticale, favorendo il co-

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ordinamento dei servizi e degli enti inte-ressati, nell’ambito dei princìpi e delle fi-nalità di cui alla legge 8 novembre 2000,n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolodel volontariato negli interventi di cura e diassistenza della persona in un’ottica di sus-sidiarietà orizzontale, attribuendo alle as-sociazioni familiari la qualità di rappresen-tanti della categoria e coinvolgendole nellescelte che riguardano direttamente o indi-rettamente l’istituzione familiare.

ART. 2.

(Minori).

1. Ai minori, in particolare, è ricono-sciuto il diritto ad avere una famiglia, siaessa quella di origine, adottiva o affidata-ria.

2. Lo Stato garantisce le condizioni eco-nomico-sociali idonee a evitare l’allontana-mento del minore dalla famiglia quando:

a) la famiglia è numerosa e incapacedi fare fronte alle necessità dei figli;

b) il minore versa in un grave statopatologico o psico-patologico, congenito osopravvenuto;

c) la famiglia versa in uno stato digrave disagio a causa di indigenza, di as-senza di uno dei genitori, di condizioniabitative malsane o promiscue ovvero dicarenze di ordine psico-pedagogico e cul-turale.

3. Al minore al quale non è in grado diprovvedere la famiglia sono garantiti glialimenti.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, di concerto con il Ministro o con ilsottosegretario di Stato competente per lepolitiche della famiglia, di seguito denomi-nato « Ministro », sentita la Consulta nazio-nale di cui all’articolo 37, determina, conproprio decreto, le modalità di riconosci-mento, concessione ed erogazione degli ali-menti garantiti ai sensi del comma 3 delpresente articolo, nonché le modalità per la

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verifica della sussistenza dei requisiti pre-visti.

ART. 3.

(Riconoscimento giuridico).

1. La famiglia fondata sul matrimoniotra uomo e donna è riconosciuta qualeautonomo centro di imputazione di diritti,doveri e prerogative, anche distinti da quellidei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia qualeformazione sociale necessaria alle proprieesistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il conce-pito è riconosciuto quale componente delnucleo familiare a tutti gli effetti e, inparticolare, ai fini del diritto ai benefìciprevisti dalla medesima legge, attribuiti inbase a graduatorie che tengono conto delnumero dei figli. Per la concessione di talibenefìci il soggetto interessato è tenuto apresentare idonea documentazione com-provante lo stato di gravidanza e l’avvenutanascita.

4. Ai fini della presente legge, l’adozionedi un bambino di età inferiore a otto anniè equiparata alla nascita di un figlio.

5. Ai fini della presente legge, i dirittiattribuiti alla famiglia si estendono agliascendenti di primo grado e ai parenti inlinea collaterale di secondo grado aventistabile residenza presso la casa coniugale opresso dipendenze di essa.

CAPO II

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER LATUTELA DELLA VITA NASCENTE

ART. 4.

(Destinatari degli interventi).

1. Al fine di sviluppare una politica dicontrasto alla denatalità, gli interventi pre-visti dal presente capo sono rivolti ai cit-tadini italiani o di Stati membri dell’U-nione europea componenti di nuclei fami-liari.

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ART. 5.

(Abitazione).

1. Al fine di favorire la costituzione e losviluppo della famiglia, il Ministro, sentitala Consulta nazionale di cui all’articolo 37:

a) promuove lo sviluppo di piani diedilizia residenziale pubblica;

b) riconosce incentivi all’acquisto oalla locazione di unità immobiliari da adi-bire ad abitazione principale, anche attra-verso la concessione di mutui agevolati;

c) pianifica interventi volti alla sem-plificazione degli adempimenti e alla ridu-zione degli oneri burocratici e tributari delfrazionamento di appartamenti di ampiametratura;

d) favorisce l’incremento del mercatodelle locazioni degli immobili a uso abita-tivo attraverso il riconoscimento di unadetrazione fiscale per i redditi derivantidalle predette locazioni, in caso di adesionea forme di contratto vincolate, quanto acanone e a durata, sulla base di criteri daindividuare, con decreto del Ministro, an-che in base a specifici accordi tra associa-zioni di categoria.

2. Il Ministro determina, con propriodecreto, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze e sentita la Con-sulta nazionale di cui all’articolo 37, lemodalità di riconoscimento e di conces-sione delle agevolazioni per l’acquisto e perla locazione dell’unità immobiliare da adi-bire ad abitazione principale.

3. L’onere economico degli interventiprevisti dal comma 1 è posto a carico delfondo di garanzia di cui all’articolo 6.

ART. 6.

(Fondo speciale di garanzia per l’acquistodell’abitazione principale).

1. Ferme restando le competenze delleregioni in materia di edilizia residenzialepubblica, allo scopo di sostenere la pienarealizzazione di una nuova famiglia da partedelle giovani coppie, è istituito presso la

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Cassa depositi e prestiti Spa, con una do-tazione di 30 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2018, un fondo specialedi garanzia con gestione autonoma perconsentire l’accensione di mutui da partedelle giovani coppie per l’acquisto di im-mobili da adibire ad abitazione principale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinatoa rilasciare garanzie sussidiarie, in ag-giunta alle ipoteche ordinarie sugli immo-bili, alle banche e agli intermediari finan-ziari che, previa adesione ad apposita con-venzione predisposta dalla Cassa depositi eprestiti Spa e approvata dal Ministro del-l’economia e delle finanze, concedono mu-tui ai soggetti beneficiari di cui all’articolo7 per l’acquisto in proprietà di unità im-mobiliari da adibire ad abitazione princi-pale il cui prezzo di acquisto non è supe-riore a 250.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sonoconcessi a tasso zero per i primi cinqueanni e a tasso agevolato, nella misura sta-bilita con regolamento da emanare, entrodue mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, ai sensi dell’articolo17, comma 1, lettera b), della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Mini-stro dell’economia e delle finanze, per unmassimo di ulteriori quindici anni. Gli im-porti dei mutui possono essere annual-mente modificati con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versa-mento degli interessi passivi maturati per iprimi cinque anni ai sensi del comma 3,nonché quelli concernenti la differenza trail tasso di mercato e quello agevolato, sonoposti a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cuial comma 1 sono, altresì, finalizzate allacopertura dell’eventuale impossibilità daparte dei beneficiari di adempiere al paga-mento delle rate a causa della cessazionedel rapporto di lavoro o per altre circo-stanze di natura personale o familiare, in-dividuate con il regolamento di cui al comma3.

6. La copertura di cui al comma 5 siestende a un massimo di dodici rate men-sili e, comunque, fino a un importo nonsuperiore a 12.000 euro nell’ambito della

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durata complessiva del mutuo ed è con-cessa previa presentazione, da parte deibeneficiari, della documentazione atte-stante la sussistenza delle condizioni sog-gettive.

7. Le fattispecie che comportano la re-voca, la cessazione o la sospensione delleagevolazioni concesse ai sensi del presentearticolo sono individuate con il regola-mento di cui al comma 3.

ART. 7.

(Soggetti beneficiari).

1. Possono accedere ai mutui di cuiall’articolo 6 i soggetti in possesso dei se-guenti requisiti:

a) giovani coppie sposate da meno ditre anni;

b) cittadinanza italiana o di un Paesemembro dell’Unione europea;

c) età non inferiore a ventidue anni enon superiore a trentacinque anni di en-trambi i coniugi;

d) non essere proprietari di altro im-mobile, nel territorio nazionale, il cui va-lore catastale supera 50.000 euro;

e) non fruire di medesime agevola-zioni previste da leggi regionali o da prov-vedimenti di enti locali;

f) non aver dichiarato, per il periododi imposta precedente a quello in corso alladata di concessione del beneficio, un valoredell’indicatore della situazione economicaequivalente pari a 50.000 euro.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1,lettera f), è annualmente verificato e ade-guato alla variazione del costo della vitacon decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, in base ai criteriutilizzati per l’adeguamento dell’assegno so-ciale di cui all’articolo 3, comma 6, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le agevolazioni concesse ai sensi delpresente articolo cessano a decorrere dal1o gennaio dell’anno successivo a quello nel

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quale il soggetto dichiara un reddito annuolordo superiore a 40.000 euro o entra inpossesso di un’altra proprietà immobiliaresituata nel territorio nazionale il cui valorecatastale supera 50.000 euro.

ART. 8.

(Assegno di base).

1. È concesso un contributo mensile,sotto forma di assegno di base, dell’importodi 150 euro ai nuclei familiari per ognifiglio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spettaa decorrere dal settimo mese di gravidanzafino al compimento del terzo anno di etàdel bambino, fatto salvo l’onere del richie-dente di comprovare annualmente la per-manenza dei requisiti per la concessionedel contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 èerogato dal comune di residenza del bam-bino.

ART. 9.

(Carta buono famiglia per l’accesso ai serviziper la prima infanzia).

1. È concessa una tessera elettronicaprepagata denominata « carta buono fami-glia » dell’importo annuo di 1.000 euro dautilizzare presso i servizi per la primainfanzia convenzionati individuati dal de-creto di cui al comma 5, comprese le pre-stazioni di assistenza e di accudimento deibambini erogate da soggetti allo scopo re-tribuiti.

2. La carta buono famiglia spetta ainuclei familiari con almeno due figli di cuialmeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrispostacon decorrenza dalla data della relativarichiesta del soggetto interessato fino alcompimento del terzo anno di età del figlio.

4. Il contributo di cui al comma 1 èerogato dal comune di residenza del bam-bino.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, di concerto con il Ministro dellasalute e con il Ministro del lavoro e delle

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politiche sociali, con proprio decreto, indi-vidua le categorie merceologiche e le tipo-logie dei servizi oggetto della carta buonofamiglia, le percentuali di agevolazione o diriduzione dei costi e delle tariffe, nonché lemodalità e i requisiti per l’accesso allaconvenzione.

ART. 10.

(Norme di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con decreto delMinistro sono individuati i criteri e le mo-dalità per la concessione dei contributi dicui agli articoli 8 e 9.

ART. 11.

(Particolari forme di sostegno).

1. L’entità dei contributi previsti dagliarticoli 8 e 9 è raddoppiata nell’ipotesi incui il nucleo familiare richiedente com-prenda uno o più minori fino a tre anni dietà riconosciuti disabili gravi ai sensi del-l’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104.

ART. 12.

(Accelerazione delle procedure di affida-mento preadottivo e di adozione).

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli eco-nomici e sociali all’esercizio del diritto allafamiglia, il Ministro promuove interventivolti ad accelerare le procedure di affida-mento preadottivo e di adozione.

2. Per il raggiungimento dell’obiettivo dicui al comma 1, alla legge 4 maggio 1983,n. 184, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 22:

1) al comma 3 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: « I richiedenti, durante leindagini di cui al comma 4, hanno il dirittodi farsi assistere dalle associazioni per lapromozione della famiglia riconosciute aisensi della legislazione vigente in materia.

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In particolare, le coppie che hanno fattorichiesta di adozione possono chiedere eottenere che soggetti in possesso di ade-guata professionalità presenzino ai colloquicon gli assistenti sociali o con gli addettidelle aziende sanitarie locali cui sono statidelegati i compiti di indagine »;

2) al comma 4:

2.1) al primo periodo, le parole:« che devono essere tempestivamente av-viate e concludersi entro centoventi giorni »sono sostituite dalle seguenti: « che devonoessere avviate entro trenta giorni dal de-posito della domanda di adozione presso iltribunale per i minorenni competente perterritorio e concludersi entro i successivinovanta giorni »;

2.2) il secondo periodo è sostituitodal seguente: « Per gravi motivi e con prov-vedimento motivato il termine di conclu-sione delle indagini può essere prorogatouna sola volta e per non più di novantagiorni »;

b) all’articolo 25:

1) al comma 1, le parole: « decorsoun anno dall’affidamento » sono sostituitedalle seguenti: « entro i trenta giorni suc-cessivi alla data in cui è decorso un annodall’inizio dell’affidamento »;

2) al comma 3, le parole: « un anno »sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

c) al comma 4 dell’articolo 26, le pa-role: « immediatamente trascritta » sono so-stituite dalle seguenti: « trascritta entro tregiorni ».

ART. 13.

(Quoziente familiare).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o più de-creti legislativi recanti la disciplina del re-gime del quoziente familiare, agli effettidell’imposta sul reddito delle persone fisi-

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che, secondo i seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi,i contribuenti coniugati e non legalmenteseparati possono optare per l’applicazionedell’imposta sul reddito delle persone fisi-che con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi dellalettera a):

1) la base imponibile è costituitadalla somma dei redditi imponibili dei dueconiugi e dei figli, facenti parte del nucleofamiliare, di età inferiore a ventisei anni,ovvero anche di età superiore qualora sianoaffetti da minorazione avente connotazionedi gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al nettodegli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determi-nato dividendo la base imponibile per ilnumero dei componenti del nucleo fami-liare indicati al numero 1);

3) l’imposta lorda è calcolata appli-cando al quoziente, determinato ai sensidel numero 2), le aliquote vigenti e molti-plicando l’importo così ottenuto per il nu-mero dei componenti del nucleo familiareindicati al numero 1);

4) l’imposta netta è determinata ope-rando sull’imposta lorda, fino alla concor-renza del suo ammontare, le detrazionipreviste dagli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bisdel testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, come daultimo modificato dalla presente legge, non-ché da altre disposizioni di legge, ai sensi diquanto indicato dalla lettera c) del presentecomma;

c) in caso di opzione ai sensi dellalettera a):

1) le detrazioni previste dagli arti-coli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15,comma 1, lettera i-septies), del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ap-plicano con riferimento all’importo del quo-

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ziente familiare, determinato ai sensi dellalettera b), numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste dall’articolo12, comma 1, lettere c) e d), del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ap-plicano, alle condizioni ivi stabilite, assu-mendo quale reddito complessivo, agli ef-fetti del computo, l’importo del quozientefamiliare, determinato ai sensi della letterab), numero 2), del presente comma;

3) fatto salvo quanto stabilito dainumeri 1) e 4) della presente lettera, ledetrazioni previste dall’articolo 15 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comeda ultimo modificato dalla presente legge,si applicano nella misura spettante a cia-scuno dei componenti del nucleo familiareindicati alla lettera b), numero 1), del pre-sente comma, in relazione agli oneri daesso sostenuti;

4) le detrazioni previste dagli arti-coli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-bis delcitato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, si applicano con riferimentoal reddito familiare, determinato ai sensidella lettera b), numero 1), del presentecomma;

d) nelle ipotesi di tassazione separatapreviste dagli articoli 17 e seguenti del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, peril calcolo dell’aliquota media si conside-rano anche i periodi di imposta per i qualiè stata esercitata l’opzione ai sensi dellalettera a) del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati aisensi del comma 1 si provvede altresì alcoordinamento tra la disciplina del quo-ziente familiare e quella delle detrazioniper carichi di famiglia, prevista dall’arti-colo 12 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, attraverso la revisione delregime delle detrazioni per carichi di fa-miglia, con concentrazione dei benefìci infavore dei contribuenti con reddito fami-liare complessivo inferiore a 80.000 euro.

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ART. 14.

(Detrazioni fiscali).

1. All’articolo 15 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, in materia di de-trazione per oneri, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo leparole: « le spese sanitarie, per la parte cheeccede lire 250 mila » sono inserite le se-guenti: « , calcolate per ciascun contri-buente per ciascuna famiglia »;

b) dopo il comma 1-quater è inseritoil seguente:

« 1-quinquies. Dall’imposta lorda si de-traggono le spese per la cura e l’assistenzadella famiglia nella misura forfetaria di1.000 euro l’anno per ciascun figlio di etàminore di tre anni, per ciascun figlio adot-tivo nei primi tre anni dall’adozione, perciascun minorenne affidato e per ciascunfamiliare convivente affetto da grave ina-bilità o non autosufficiente, e di 500 eurol’anno per ciascun figlio non rientrantenelle ipotesi precedenti. La detrazione ècalcolata in favore di ciascuna famiglia epuò essere fruita da qualunque dei fami-liari obbligati al pagamento delle impostesui redditi o anche, congiuntamente, da piùdi uno ».

ART. 15.

(Clausola di salvaguardia).

1. In ogni caso in cui si verifichi chel’applicazione di una disposizione tributa-ria o agevolativa rechi maggiore beneficioqualora applicata ai singoli componenti dellafamiglia anziché al nucleo familiare nel suoinsieme, alla famiglia si applica di diritto ladisposizione più favorevole.

ART. 16.

(Assistenza domiciliare dei familiari non au-tosufficienti).

1. In attuazione dei princìpi di sussidia-rietà e di razionalizzazione della spesa pub-

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blica, qualora un cittadino affetto da graveinabilità o non autosufficiente sia accuditoda uno o più membri della famiglia nel cuicontesto è stabilmente inserito, ai fini disostenere la famiglia stessa e di assicurarerisparmi per il Servizio sanitario nazionale,sono previsti i seguenti benefìci:

a) se il familiare che presta perma-nentemente assistenza ha un’età anagraficapari o superiore a quarantacinque anni, oun’anzianità contributiva pari o superiorea venti anni anche maturata in più gestionipensionistiche diverse, e rinuncia a eserci-tare il lavoro dipendente o autonomo o unalibera professione, allo stesso è erogata unapensione calcolata proporzionalmente airequisiti posseduti e comunque non infe-riore a 450 euro mensili. Se lo stesso haun’anzianità contributiva pari o inferiore adieci anni, la pensione è pari a 300 euromensili;

b) se i coniugi che assistono un fami-liare non autosufficiente hanno più di cin-quanta anni ciascuno e la somma delle loroanzianità contributive è pari o superiore atrentacinque anni anche maturata in ge-stioni pensionistiche diverse e rinuncianoentrambi a esercitare il lavoro dipendenteo autonomo o una libera professione, sudomanda congiunta, agli stessi è erogatauna pensione pari a quella che spetterebbea un cittadino con età anagrafica pari aquella ordinariamente prevista dalla nor-mativa vigente per la pensione di vecchiaiae con un’anzianità contributiva pari a quellacumulata dei due coniugi e comunque noninferiore a 500 euro mensili.

2. L’accertamento delle condizioni sani-tarie previste dal comma 1 è effettuatodalle regioni ai sensi della normativa vi-gente in materia. L’erogazione delle pen-sioni è a carico dell’ente previdenziale dicompetenza, il quale può rivalersi parzial-mente sul Fondo di solidarietà di cui al-l’articolo 36, secondo i criteri fissati con ildecreto emanato ai sensi del comma 4 delpresente articolo.

3. Con cadenza almeno biennale l’enteerogatore verifica la permanenza dei re-quisiti per godere dei benefìci previsti dalcomma 1.

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4. Con decreto del Ministro, emanato diconcerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali e con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Consultanazionale di cui all’articolo 37, sono indi-viduate le modalità di riconoscimento, diconcessione e di erogazione della pensionedi cui al comma 1 del presente articolo,nonché le modalità per la verifica dellasussistenza dei requisiti prescritti e per larevoca della pensione e le modalità di co-ordinamento tra le diverse gestioni pensio-nistiche interessate. Con lo stesso decretosono altresì fissati i criteri e le modalitàdella rivalsa esercitabile dall’Istituto nazio-nale della previdenza sociale (INPS) sulFondo di solidarietà di cui all’articolo 36.

ART. 17.

(Indennità per i minori di tre anni e per ifamiliari non autosufficienti a carico).

1. Senza pregiudizio degli eventuali ul-teriori benefìci di legge, qualora una fami-glia non possa avvalersi dei benefìci di cuiall’articolo 16 e nella famiglia stessa siapresente un minore di tre anni, un minoreaffidato o un soggetto non auto-sufficientee uno dei suoi componenti rinunci all’atti-vità lavorativa dipendente, autonoma o pro-fessionale per il periodo durante il qualeperdura la situazione anagrafica o di nonautosufficienza, al componente medesimo èriconosciuta un’indennità pari a 400 euromensili.

2. La sussistenza dei requisiti di cui alcomma 1 del presente articolo è verificatadai servizi sociali territorialmente compe-tenti. L’indennità è erogata dall’INPS, conparziale rivalsa sul Fondo di solidarietà dicui all’articolo 36.

3. Con decreto del Ministro, emanato diconcerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali e con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Consultanazionale di cui all’articolo 37, sono indi-viduate le modalità di riconoscimento, diconcessione e di erogazione dell’indennitàdi cui al comma 1 del presente articolo,nonché le modalità per la verifica dellasussistenza dei requisiti prescritti e per larevoca dell’indennità.

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ART. 18.

(Semplificazione dei rapporti tra le famigliee la pubblica amministrazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma2, nei rapporti con le pubbliche ammini-strazioni e con i concessionari e i fornitoridi servizi pubblici, le domande, le dichia-razioni e ogni altro atto agli stessi rivoltoda una famiglia può essere sottoscritto in-differentemente e senza formalità, per contodella famiglia stessa o di suoi componenti,da uno dei due coniugi.

2. Per le pratiche caratterizzate dall’in-sostituibilità della persona dell’interessato,per quelle che comportano obbligazioni acarico dell’interessato e per quelle che com-portano la comunicazione o la diffusione didati sensibili dell’interessato si applica lanormativa generale vigente sul mandato esulla delega o quella sul carattere assolu-tamente personale della dichiarazione.

3. Qualora una famiglia includa un mi-nore di tre anni o un familiare conviventenon autosufficiente, le pubbliche ammini-strazioni e i concessionari e fornitori dipubblici servizi svolgono pratiche nell’inte-resse della famiglia presso il domicilio dellastessa, su richiesta e ove le stesse nonpossano essere evase per via telefonica. Perle pratiche evase presso il domicilio dellafamiglia e che sarebbe stato possibile eva-dere per via telematica, gli enti procedentipossono richiedere alla famiglia il rimborsodelle spese.

4. Con decreto del Ministro, di concertocon il Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione, da emanare en-tro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono individuate lepratiche e le procedure per le quali, aisensi di quanto disposto al comma 2 o diinsuperabili ragioni tecniche od organizza-tive, le semplificazioni di cui ai commi 1 e3 non sono applicabili. Con il medesimodecreto sono altresì fissati i limiti massimidel rimborso delle spese previsto dal citatocomma 3.

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ART. 19.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficialidefinizioni surrettizie dei termini madre e

padre).

1. Ai fini di cui alla presente legge èfatto divieto di utilizzare in qualsiasi do-cumento ufficiale definizioni surrettizie ri-spetto a quelle di madre e di padre perindicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubbliciche nell’esercizio delle loro funzioni con-travvengono all’obbligo di cui al comma 1sono punti con una sanzione amministra-tiva pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

CAPO III

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER L’INFAN-ZIA

ART. 20.

(Riordino del sistema territoriale dei servizisocio-educativi per l’infanzia).

1. I servizi del sistema territoriale, de-stinati ai bambini di età compresa fra i tree i trentasei mesi e alle loro famiglie, co-stituiscono funzioni essenziali dello Stato,delle regioni e degli enti locali. I servizi delsistema territoriale costituiscono, altresì,servizi di interesse pubblico a carattereuniversale, ferma restando l’effettiva dispo-nibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sonovolti a favorire il benessere e la crescitapsico-fisica dei bambini, a sostenere le fa-miglie nei loro compiti educativi e a rea-lizzare condizioni di pari opportunità, pro-muovendo la conciliazione tra impegno pro-fessionale e cura familiare.

3. L’erogazione dei servizi del sistematerritoriale è garantita in tutto il territorionazionale, secondo criteri di efficacia e diequa distribuzione delle risorse finanziariepubbliche.

4. Nel rispetto dei princìpi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza, non-ché di libertà di scelta delle famiglie, iservizi del sistema territoriale sono fornitidalle pubbliche amministrazioni, dai datori

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di lavoro, dagli enti privati e del privatosociale, nonché dalle famiglie, singole oassociate, nell’ambito della loro autonomainiziativa e attraverso le loro formazionisociali.

5. Al sistema territoriale concorrono gliasili nido, i servizi integrativi e i servizisperimentali, organizzati in modo da ga-rantire un’offerta, flessibile e differenziata,nonché idonea a rispondere in manieraadeguata alle esigenze dei bambini e delleloro famiglie, anche in considerazione dellecondizioni socio-economiche e produttivedel territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato daiseguenti princìpi generali:

a) gratuità dei servizi e delle presta-zioni;

b) requisito prioritario della residenzacontinuativa della famiglia nel territorio incui sono richiesti i servizi e le prestazioni,la cui disciplina è demandata all’autonomalegislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete pa-rentale alla definizione degli obiettivi edu-cativi e delle scelte organizzative, nonchéalla verifica della loro rispondenza ai bi-sogni quotidiani delle famiglie e della qua-lità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologiedi servizi e collaborazione tra i soggetti dicui al comma 4;

e) continuità e interrelazione con lascuola dell’infanzia, nonché sinergia con ilsistema integrato di interventi e servizisociali di cui alla legge 8 novembre 2000,n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, aisensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,nonché dei bambini appartenenti a nucleifamiliari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel ter-ritorio, anche in relazione alla densità dipopolazione del contesto di riferimento.

ART. 21.

(Servizi integrativi e asili nido nei luoghi dilavoro).

1. Le regioni e i comuni, in forma sin-gola o associata, promuovono l’attivazione

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di servizi integrativi agli asili nido, diversi-ficati per modalità strutturali, di accesso,di frequenza e di funzionamento, al fine digarantire ai bambini e alle loro famiglieuna pluralità di risposte sul piano socialeed educativo.

2. I servizi integrativi, fermo restandoquanto previsto dalla legge 28 agosto 1997,n. 285, sono finalizzati a:

a) consentire la frequenza diversifi-cata nell’arco dell’intera giornata, attra-verso l’utilizzo di appositi spazi o dellestesse strutture degli asili nido;

b) agevolare la realizzazione di asilinido integrati presso le scuole dell’infanzia;

c) favorire forme di continuità educa-tiva tra l’asilo nido e la scuola dell’infanzia,attraverso la realizzazione di appositi pro-getti educativo-formativi.

3. Le regioni e i comuni, in forma sin-gola o associata, in ottemperanza a quantostabilito dall’articolo 20, comma 2, favori-scono la realizzazione di servizi quali:

a) micro asili nido all’interno dei luo-ghi di lavoro, improntati a criteri di parti-colare flessibilità organizzativa, che ten-gano conto delle peculiarità strutturali deiluoghi stessi e delle esigenze dei genitorilavoratori;

b) asili nido all’interno dei luoghi dilavoro, o nelle loro immediate vicinanze,destinati alla cura e all’accoglienza dei figlidei lavoratori ed, eventualmente, dei resi-denti nel territorio limitrofo all’azienda;

c) asili nido familiari organizzati dallefamiglie, in forma singola o associata, pressoil proprio domicilio o presso quello di edu-catori appositamente reclutati;

d) asili nido di caseggiato organizzatidalle famiglie, in forma singola o associata,e destinati all’accoglienza di bambini resi-denti in uno o più complessi abitativi limi-trofi.

ART. 22.

(Servizi sperimentali).

1. Le regioni, in accordo con i soggettipubblici, privati e del privato sociale, al

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fine di rispondere a specifiche esigenzepresenti sul territorio, possono, nel rispettodei princìpi della presente legge e del prin-cipio di sussidiarietà orizzontale, discipli-nare e istituire servizi socio-educativi spe-rimentali per l’infanzia, aventi caratteristi-che strutturali e organizzative diverse daquelle dei servizi di cui all’articolo 21.

ART. 23.

(Compartecipazione).

1. Ai fini del finanziamento dei serviziintegrativi e degli asili nido di cui all’arti-colo 21, le regioni, con proprie disposizioni,possono disciplinare le modalità e i criteridi compartecipazione, da parte degli utenti,al costo degli interventi previsti. La quotadi compartecipazione non può comunquesuperare la percentuale massima del 20 percento del costo complessivo sostenuto perl’erogazione dei servizi.

ART. 24.

(Piano straordinario per i servizi socio-educativi per l’infanzia).

1. Fatte salve le competenze delle re-gioni, delle province autonome di Trento edi Bolzano e degli enti locali, nelle moredell’attuazione dell’articolo 119 della Costi-tuzione, il Ministro, di concerto con il Mi-nistro della salute e con il Ministro dell’i-struzione, dell’università e della ricerca,promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un’in-tesa in sede di Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, per stabilire, in confor-mità ai princìpi fondamentali contenuti nellalegislazione statale e alle disposizioni di cuialla presente legge, i livelli essenziali delleprestazioni nonché i criteri e le modalità diattuazione, da parte delle regioni e delleprovince autonome, di un piano straordi-nario di intervento per lo sviluppo delsistema territoriale dei servizi socio-educa-tivi per l’infanzia, per il finanziamento delquale è stanziata una somma pari a 500milioni di euro per il 2018.

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2. Al fine di assicurare un’adeguata co-pertura territoriale dei servizi socio-educa-tivi per l’infanzia e di attenuare gli squilibriesistenti tra le diverse aree del Paese, ilpiano straordinario di cui al comma 1prevede, in particolare, la ristrutturazionedegli immobili comunali in disuso al fine diconcederne in convenzione l’uso a titologratuito agli operatori privati del settoreche si impegnano a destinare tali immobilia servizi socio-educativi per l’infanzia conrette di importo pari alla media delle retteapplicate dagli asili nido pubblici o privatipresenti nel territorio di riferimento e adassumere personale costituito da lavoratorisocialmente utili.

ART. 25.

(Bonus baby-sitting).

1. È prevista la concessione di un asse-gno di cura e di custodia per sostenere lefamiglie nelle spese necessarie all’assun-zione di un’assistente materna riconosciutao di un qualsiasi altro soggetto idoneo,qualora le famiglie non intendano o nonpossano usufruire dei servizi del sistematerritoriale.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2018, èistituita un’imposta di bollo sui trasferi-menti di denaro all’estero effettuati dalleapposite agenzie. L’imposta è dovuta inmisura pari al 3 per cento dell’importotrasferito con ogni singola operazione, conun minimo di prelievo pari a 5 euro. L’im-posta non è dovuta per i trasferimentieffettuati da cittadini di Stati membri del-l’Unione europea nonché per quelli effet-tuati verso gli Stati membri dell’Unioneeuropea. Il gettito incassato dall’imposta èinteramente utilizzato per le finalità di cuial comma 1.

3. Con decreto del Ministro, di concertocon il Ministro del lavoro e delle politichesociali e con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabilite le modalità diconcessione dell’assegno di cui al comma 1e di finanziamento di cui al comma 2.

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CAPO IV

ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE E CON-SULTA NAZIONALE PER LA FAMIGLIA

ART. 26.

(Associazioni per la promozione della fami-glia).

1. Le associazioni per la promozionedella famiglia sono rappresentative di in-teressi familiari e titolari di situazioni eposizioni giuridiche soggettive giuridica-mente rilevanti.

2. Alle associazioni per la promozionedella famiglia, in attuazione del principiodi sussidiarietà, possono essere delegatedallo Stato e dagli enti territoriali funzionipubbliche, in particolare nel campo edu-cativo e dell’erogazione dei servizi alle fa-miglie.

3. Le associazioni per la promozionedella famiglia sono organizzazioni senzafine di lucro che hanno, tra l’altro, comescopi statutari quelli di:

a) promuovere iniziative volte alla con-servazione, alla valorizzazione e alla tuteladella famiglia;

b) proporre petizioni e avanzare pro-poste al fine di sollecitare l’applicazionedelle norme a tutela della famiglia e pro-muovere l’adeguamento delle medesime aiprincìpi fondamentali della Costituzione edelle convenzioni internazionali ratificatedall’Italia;

c) sostenere e favorire la partecipa-zione della famiglia alle iniziative di tutelae di valorizzazione della medesima;

d) intervenire in giudizio anche al finedi rimuovere le situazioni pregiudizievolialla comunità familiare o che comunqueprocurano alla stessa disagi anche morali.

4. Alle associazioni per la promozionedella famiglia possono essere iscritti le fa-miglie, i genitori di figli minori di età oaffetti da grave inabilità o non autosuffi-cienti, anche se maggiorenni, nonché lepersone cui sono affidati minori di età o

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affetti da gravi inabilità o non autosuffi-cienti, anche se maggiorenni.

5. Presso la Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento per le politichedella famiglia è istituito l’elenco delle as-sociazioni per la promozione della famigliarappresentative a livello nazionale. Il me-desimo Dipartimento provvede alla tenutae all’aggiornamento dell’elenco.

6. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma5 è subordinata al possesso dei requisitiindividuati con decreto del Ministro, tra iquali sono comprese l’avvenuta costitu-zione per atto pubblico o scrittura privata,l’adozione di uno statuto a base democra-tica, la rappresentatività nel territorio, larilevanza e la continuità dell’attività esterna.

7. Il Ministro promuove l’istituzione,presso la Commissione europea, di un elencoin cui possono essere iscritti gli enti legit-timati a proporre le azioni per la tuteladella famiglia ai sensi del presente capo.

ART. 27.

(Tutela della famiglia).

1. Le associazioni di cui all’articolo 26,comma 5, sono legittimate a intervenire ead agire in giudizio per la tutela dell’inte-resse familiare:

a) dinanzi al giudice ordinario, con lemodalità di cui all’articolo 28;

b) dinanzi al giudice amministrativoper l’annullamento di atti illegittimi;

c) dinanzi al giudice penale, ai sensidell’articolo 91 del codice di procedurapenale, anche con riferimento ai delitti dicui al libro secondo, titoli XI e XII, delcodice penale.

ART. 28.

(Azione familiare).

1. Le associazioni di cui all’articolo 26,comma 5, sono legittimate a richiedere, altribunale del luogo ove ha la residenza o lasede il convenuto, la condanna al risarci-mento del danno, all’indennità, alla resti-tuzione di somme o all’esecuzione della

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prestazione, in conseguenza di atti pluriof-fensivi dell’interesse familiare, definiti aisensi del comma 2 del presente articolo.

2. È plurioffensivo dell’interesse fami-liare l’atto o il fatto illecito, l’omissione,l’inadempimento contrattuale o extracon-trattuale lesivo dell’interesse familiare diuna pluralità di soggetti

3. L’azione di cui al comma 1 producegli effetti interruttivi della prescrizione, aisensi dell’articolo 2945 del codice civile,anche con riferimento ai diritti di tutte lefamiglie interessate dal medesimo atto.

4. Con la sentenza di condanna il giu-dice, quando le risultanze del processo loconsentono, stabilisce anche l’importo mi-nimo da liquidare alle singole famiglie ov-vero determina i criteri in base ai qualideve essere fissata la misura dell’importoda liquidare in favore delle singole famiglienonché i modi e i termini di erogazionedell’importo stesso o la prestazione da svol-gere nonché i modi e i termini della suaesecuzione.

5. In relazione alle controversie di cui alcomma 1, dinanzi al giudice può altresìessere sottoscritto dalle parti un accordotransattivo nella forma della conciliazionegiudiziale, nel quale sono indicati i criteristabiliti ai sensi del comma 4.

6. A seguito della pubblicazione dellasentenza di condanna di cui al comma 4del presente articolo, le parti possono pro-muovere la mediazione presso uno degliorganismi previsti dall’articolo 16 del de-creto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Siapplicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni del capo II e dell’articolo 17 delcitato decreto legislativo n. 28 del 2010.

7. In caso di inutile esperimento dellamediazione di cui al comma 6, la singolafamiglia può agire giudizialmente, in con-traddittorio, al fine di chiedere l’accerta-mento, in capo a se stessa, dei requisitiindividuati dalla sentenza di condanna dicui al comma 4 e la determinazione esattadell’ammontare del risarcimento dei dannio dell’indennità, riconosciuti ai sensi dellamedesima sentenza. La pronuncia costitui-sce titolo esecutivo nei confronti del co-mune contraddittore. Le associazioni di cuiall’articolo 26, comma 5, non sono legitti-

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mate a intervenire nei giudizi previsti dalpresente comma.

8. A seguito della sentenza di condannadi cui al comma 4, nell’ipotesi in cui ilgiudice non stabilisca l’importo minimo daliquidare alle singole famiglie ovvero nondetermini i criteri in base ai quali definirei modi, i termini e l’importo per soddisfarele singole famiglie, ciascuna famiglia puòagire giudizialmente, in contraddittorio, alfine di chiedere l’accertamento, in capo ase stessa, dei requisiti individuati dalla ci-tata sentenza di condanna e la determina-zione dell’ammontare del risarcimento deidanni o dell’indennità, riconosciuti ai sensidella medesima sentenza. La pronuncia co-stituisce titolo esecutivo nei confronti delcomune contraddittore. Le associazioni dicui all’articolo 26, comma 5, non sonolegittimate a intervenire nei giudizi previstidal presente comma.

9. La sentenza di condanna emessa aisensi del comma 4 del presente articolo infavore di un’associazione di cui all’articolo26, comma 5, costituisce, ai sensi dell’arti-colo 634 del codice di procedura civile,prova scritta, per quanto in essa contenuto,per la pronuncia da parte del giudice com-petente di ingiunzione di pagamento, aisensi degli articoli 633 e seguenti del me-desimo codice di procedura civile, richiestadalla singola famiglia.

10. Tutti gli atti, i documenti e i prov-vedimenti relativi ai procedimenti nascentidalle azioni di cui al presente articolo sonoesenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

11. In attuazione di quanto disposto dalcomma 10, il Governo provvede, entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ad apportare le necessariemodifiche all’articolo 10 (L), comma 1, deltesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di spese di giu-stizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, al finedi comprendere, tra gli atti esenti dal con-tributo unificato ivi stabilito, i procedi-menti previsti dal presente articolo.

12. La parcella dei patrocinatori per larappresentanza e la difesa nell’azione fa-miliare di cui al presente articolo è calco-

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lata in base percentuale sui risarcimenti osulle indennità ottenuti nella misura mi-nima del 2,5 per cento e massima del 10per cento in relazione alla complessità dellacontroversia, al risultato raggiunto e all’at-tività svolta.

CAPO V

RIFORMA DEI CONSULTORI FAMILIARI

ART. 29.

(Compiti dei consultori familiari).

1. Il presente capo detta i princìpi cheregolano l’attività dei consultori familiari,in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e117, secondo comma, lettera m), della Co-stituzione.

2. I consultori familiari hanno i seguenticompiti:

a) fornire assistenza psicologica e so-ciale alle famiglie e alle donne, con parti-colare riferimento al sostegno delle respon-sabilità genitoriali e al rispetto della vitaumana;

b) garantire la protezione dei minori edel loro sviluppo psico-fisico;

c) assicurare la tutela della vita umanafin dal suo concepimento;

d) fornire l’informazione medica perla prevenzione e per il trattamento dellemalattie sessualmente trasmissibili, dellepatologie e delle situazioni di disagio cheincidono sulla vita sessuale e di relazione,nonché l’informazione sui metodi contrac-cettivi;

e) fornire l’informazione relativa alladiagnosi e alla cura dell’infertilità e dellasterilità, nonché alle norme sulla procrea-zione assistita di cui alla legge 19 febbraio2004, n. 40;

f) prevedere interventi sanitari per latutela della salute della donna in gravi-danza e del nascituro;

g) predisporre misure di prevenzionee interventi di tutela in caso di violenze,maltrattamenti e abusi sessuali;

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h) assicurare interventi di mediazionefamiliare in caso di conflittualità in pre-senza di figli minori o disabili anche dimaggiore età;

i) assistere le famiglie in presenza disoggetti disabili o con patologie gravi.

ART. 30.

(Tutela della maternità e del concepito).

1. Nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie relative all’area materno-infantilepreviste dalla tabella allegata all’atto diindirizzo e coordinamento di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 14febbraio 2001, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 129 del 6 giugno 2001, i con-sultori familiari assistono le donne in statodi gravidanza e si adoperano, in conformitàalla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinchéle donne siano messe nelle condizioni discegliere coscientemente e liberamente seportare a termine la gravidanza.

2. In attuazione di quanto previsto dalcomma 1, i consultori familiari svolgono iseguenti compiti:

a) forniscono ogni informazione ne-cessaria sul concepimento, sulle fasi di svi-luppo dell’embrione e sulle tecniche attuatein caso di interruzione volontaria dellagravidanza, avvalendosi di personale me-dico e ostetrico anche obiettore di co-scienza;

b) informano sui diritti spettanti alledonne in gravidanza ai sensi della legisla-zione statale e regionale vigente in materia,nonché sui servizi sociali, sanitari e assi-stenziali offerti nel comune di residenza enel territorio della provincia, anche in col-laborazione con le associazioni del privatosociale;

c) informano sulla legislazione del la-voro vigente a tutela della maternità;

d) predispongono, in collaborazionecon gli enti locali, interventi individualiz-zati per le donne che scelgono di prose-guire la gravidanza;

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e) offrono assistenza psicologica alledonne durante la pausa di riflessione pre-vista dall’articolo 5, quarto comma, dellalegge 22 maggio 1978, n. 194;

f) si avvalgono, attraverso appositi re-golamenti e convenzioni, della collabora-zione delle associazioni operanti a difesadella vita;

g) informano sulla normativa vigentein materia di non riconoscimento del na-scituro ai fini dell’eventuale adozione.

ART. 31.

(Princìpi).

1. Le regioni fissano i criteri per laprogrammazione, il funzionamento, la ge-stione e il controllo del servizio prestato daiconsultori familiari in attuazione dei com-piti previsti dagli articoli 29 e 30 in con-formità ai seguenti princìpi:

a) i consultori familiari sono istituitida parte dei comuni, in forma singola oassociata, o da parte di consorzi di comuniquali organismi operativi delle aziende sa-nitarie locali;

b) i consultori familiari operano nelterritorio nazionale in base al principiodella rispondenza alle esigenze territoriali;

c) i consultori familiari possono es-sere istituiti anche da istituzioni o da entipubblici o privati che hanno finalità sociali,sanitarie e assistenziali senza scopo di lu-cro quali presìdi di gestione diretta o con-venzionata delle aziende sanitarie locali;

d) ai fini dell’assistenza ambulatorialee domiciliare, i consultori familiari si av-valgono del personale delle aziende sanita-rie locali.

ART. 32.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni assicurano la vigilanza e ilrispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 22maggio 1978, n. 194, attraverso l’attività

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dei consultori familiari stabilita ai sensi delpresente capo.

ART. 33.

(Personale).

1. La dotazione organica dei consultorifamiliari assicura la collaborazione delleseguenti figure professionali:

a) medici, di cui almeno uno obiettoredi coscienza;

b) psicologi;

c) assistenti sociali;

d) educatori professionali;

e) infermieri.

2. Gli operatori di cui al comma 2 sonotenuti a esercitare la propria attività con ilmetodo del lavoro di équipe interdiscipli-nare.

ART. 34.

(Ripartizione delle risorse).

1. Ai fini della copertura dei maggiorioneri derivanti dall’attuazione del presentecapo, entro il 31 dicembre di ogni anno, ilMinistro della salute con proprio decreto,adottato di concerto con i Ministri dellavoro e della previdenza sociale e dell’e-conomia e delle finanze e d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,acquisito il parere delle Commissioni par-lamentari competenti, provvede alla ripar-tizione tra le regioni delle risorse del Fondodi cui all’articolo 36 sulla base dei seguenticriteri:

a) il 15 per cento in proporzione allapopolazione residente in ciascuna regione;

b) il 5 per cento in proporzione aitassi di natalità e di mortalità infantiliquali risultano dai dati ufficiali dell’Istitutonazionale di statistica relativi al penultimoanno precedente a quello della ripartizionedei finanziamenti.

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

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ART. 35.

(Abrogazioni).

1. La legge 29 luglio 1975, n. 405, èabrogata.

2. L’articolo 2 della legge 22 maggio1978, n. 194, è abrogato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36.

(Fondo di solidarietà per la famiglia).

1. Presso la Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento per le politichedella famiglia è istituito il Fondo di solida-rietà per la famiglia, con una dotazione di800 milioni di euro per ciascuno degli anni2018, 2019 e 2020. A decorrere dall’anno2020, confluiscono nel Fondo le eventualisomme ottenute a titolo di ristoro dei dannie di indennità ai sensi della presente legge,detratte le spese documentate.

ART. 37.

(Consulta nazionale per la famiglia).

1. Presso la Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento per le politichedella famiglia è istituita la Consulta nazio-nale per la famiglia, di seguito denominata« Consulta nazionale », composta dai rap-presentanti delle associazioni per la pro-mozione della famiglia, rappresentative alivello nazionale, di cui all’articolo 26.

2. La Consulta nazionale ha funzioni distudio e di ricerca, nonché di impulso e diconsulenza nei confronti delle amministra-zioni statali, con le quali collabora e allequali segnala le misure idonee ad assicu-rare il perseguimento delle finalità concer-nenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.

3. La Consulta nazionale, in particolare:

a) svolge funzioni di natura conosci-tiva per accertare le modalità con le qualile amministrazioni statali hanno dato at-tuazione alle vigenti disposizioni legislative

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 388

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e regolamentari concernenti la condizioneeconomica e sociale delle famiglie;

b) elabora analisi e studi, anche incollaborazione con enti e istituzioni cultu-rali e di ricerca, procedendo altresì allavalutazione delle esperienze maturate al-l’estero, e specificamente nell’ambito degliStati membri dell’Unione europea, sull’a-deguatezza e sulla congruità della legisla-zione di cui alla lettera a), nonché dellemisure attuate per fronteggiare situazionidi emergenza legate al disagio familiare;

c) attua il monitoraggio delle attivitàconnesse al rispetto delle disposizioni dellapresente legge nonché delle altre disposi-zioni vigenti aventi riflessi sul benesseredelle famiglie;

d) collabora con il Ministro, con ilMinistro della giustizia, con il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, e con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, per l’elaborazione di stra-tegie di contrasto del disagio giovanile nellescuole di ogni ordine e grado e nella societànonché di tutela dei minori;

e) promuove intese, accordi e conven-zioni con soggetti pubblici e privati direttiad assicurare lo sviluppo delle politichefamiliari;

f) propone alle amministrazioni sta-tali e agli altri enti pubblici competentil’adozione delle iniziative, di carattere nor-mativo o amministrativo, che ritiene neces-sarie per la concreta realizzazione dei di-ritti della famiglia e del benessere fami-liare;

g) sollecita le amministrazioni stataliad attuare le misure previste dalle leggi odai regolamenti vigenti nelle materie diinteresse per le famiglie;

h) promuove intese con le regioni econ le associazioni del privato sociale di-rette a garantire ai pazienti ricoverati pressopresìdi ospedalieri pubblici o privati il be-nessere psico-affettivo e la continuità delrapporto con i loro familiari;

i) promuove intese con le regioni, congli enti locali, con le istituzioni scolastiche

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 388

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e con le associazioni del privato socialedirette ad assicurare forme di sostegno allefamiglie nelle quali sono presenti personeaffette da gravi inabilità o non autosuffi-cienti, finalizzate ad agevolare la loro per-manenza nell’ambito familiare e a miglio-rare la qualità della loro vita;

l) promuove intese con le regioni, glienti locali e con le associazioni del privatosociale dirette ad assicurare forme di so-stegno alle famiglie nelle quali sono pre-senti anziani, finalizzate ad agevolare laloro permanenza nell’ambito familiare e illoro impiego in iniziative di carattere so-ciale per il miglioramento della qualitàdella loro vita;

m) esprime pareri al Ministro dellasalute in sede di definizione e di aggiorna-mento dei livelli essenziali di assistenza edelle prestazioni in essi contenute concer-nenti le attività dei consultori familiari dicui alla legge 29 luglio 1975, n. 405;

n) esprime pareri al Ministro e alMinistro del lavoro e delle politiche socialiin sede di definizione e di aggiornamentodei livelli essenziali delle prestazioni socialidi cui all’articolo 22 della legge 8 novembre2000, n. 328;

o) esprime pareri al Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti in sede didefinizione delle convenzioni nazionali pre-viste dall’articolo 4, comma 1, della legge 9dicembre 1998, n. 431;

p) esprime pareri in sede di defini-zione dei parametri per la determinazionedelle tariffe per l’acqua, l’energia elettrica,il gas e lo smaltimento dei rifiuti.

4. La Consulta nazionale presenta an-nualmente alle Camere una relazione sul-l’attività svolta, proponendo le riforme le-gislative opportune per l’incremento delbenessere della famiglia, per la valorizza-zione del ruolo e dei compiti delle associa-zioni per la promozione della famiglia, perl’ulteriore attuazione della sussidiarietà oriz-zontale e per l’eliminazione delle situazionidi criticità e di disagio rilevate dall’Osser-vatorio di cui all’articolo 38.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 388

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5. Per l’esercizio delle sue funzioni laConsulta nazionale accede:

a) ai documenti delle amministrazionistatali;

b) alle banche dati delle amministra-zioni statali, anche concordando con que-ste idonee forme di collegamento telema-tico.

ART. 38.

(Osservatorio).

1. Al fine di rimuovere ogni ostacoloall’esercizio dei diritti individuali anche al-l’interno delle formazioni sociali in cui ilsingolo realizza e sviluppa la propria per-sonalità, è istituito presso la Consulta na-zionale, con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministro,un Osservatorio con il compito di effettuareun monitoraggio volto a individuare gliambiti di possibile intervento.

ART. 39.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazionedella presente legge si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale2018-2020, nell’ambito del fondo specialedi parte corrente dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzel’anno 2018, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 388

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