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Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le SOCIETA di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO di LUCRO Aspetti giuridici e tributari Sussidi per la Formazione AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte

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Le ASSOCIAZIONISPORTIVEDILETTANTISTICHE

Le SOCIETA�di CAPITALI SPORTIVESENZA SCOPO di LUCRO

Aspetti giuridici e tributari

Sussidi per la Formazionerealizzato a cura di:

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del PiemonteC.so Vinzaglio 8 - Torino

www.agenziaentrate.it/dre/piemontee-mail: [email protected]

ASC - Associazioni Sportive ConfindustriaVia Legnano, 27 - Torino

www.asctorino.ite-mail: [email protected]

Sussidi per la Formazione

AGENZIA DELLE ENTRATEDirezione Regionale del Piemonte

Siamo lieti di offrire al pubblico dei sodalizi sportivi, in occasione del convegno

�LO SPORT DIVERSAMENTE ABILE DI FRONTE AL FISCO�, organizzato con l�Ordine

dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino, in concomitanza della decima

edizione di Ability Tecn Help, questo sussidio formativo, frutto della collaborazione tra

la Direzione Regionale del Piemonte dell�Agenzia delle Entrate e ASC - Associazioni

Sportive Confindustria del Piemonte.

La pubblicazione è stata realizzata in occasione di un  seminario, coordinato

dall�Ufficio Formazione della Direzione Regionale, che si è svolto nel mese di ottobre

2004 a favore di una Federazione di associazioni sportive a seguito di convenzione.

I funzionari dell�Agenzia Dott. Francesco Napolitano e Dott. Francesco Scarcella hanno

curato, nella loro qualità di relatori al seminario, la redazione del sussidio.

Giorgio PiraniDirettore Regionale del Piemonte

dell�Agenzia delle Entrate

Fabio Massimo GrimaldiPresidente ASC Piemonte

Edizione novembre 2004

Questa pubblicazione può essere riprodotta liberamente,

a condizione che vengano citate

la fonte, gli autori e la data di aggiornamento

e che venga distribuita gratuitamente. Non è consentita la riproduzione parziale.

Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO

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INDICE pag.

� Introduzione

� La costituzione degli enti sportivi dilettantistici

� Le principali agevolazioni fiscali del settore imposte dirette1) La determinazione del reddito2) Indennità di trasferta, rimborsi, premi e compensi3) Compensi agli amministratori4) La de-commercializzazione delle attività5) La raccolta occasionale di fondi6) Proventi da attività commerciale connessa a scopi istituzionali7) Il superamento dei limiti8) Esonero dall�applicazione della ritenuta del 4% sui contributi

del Coni9) Detraibilità delle erogazioni a favore delle Associazioni

e società sportive dilettantistiche

� I regimi contabili

� I regimi di detrazione Iva

� Il regime Iva delle attività di intrattenimento e di spettacolo.La certificazione dei corrispettivi.

� La pubblicità e il contratto di sponsorizzazione sportiva

� Gli adempimenti dell�ente quale sostituto d�imposta

� Per saperne di più

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INTRODUZIONE

Le tematiche attinenti al mondo del �NON PROFIT� (dal latino proficere, che significa avvantag-

giare) stanno acquisendo spazi e rilevanza sempre maggiori sia a livello istituzionale sia nelle

esperienze dei singoli.

Con il termine �NON PROFIT� ed i suoi equivalenti � TERZO SETTORE e ENTI NON LUCRA-

TIVI - ci si riferisce a quel vasto insieme di aggregazioni di persone e risorse che non si

ripromettono scopi di lucro, bensì il perseguimento di obiettivi e il soddisfacimento di esigenze

di natura solidaristica, ideale, culturale e sportiva.

Nel recente passato molte attività di utilità sociale venivano gestite direttamente dal sistema

pubblico, ma il progressivo snellimento del medesimo ha reso possibile � talora necessario �

un sempre maggiore impegno di organizzazioni SENZA SCOPO DI LUCRO di carattere

privatistico.

Nel più grande alveo degli enti non commerciali, quello degli enti di tipo associativo è certamen-

te il più diffuso, vista la relativa semplicità di costituzione o formazione.

Tra questi ultimi, l�associazionismo sportivo dilettantistico occupa un posto di rilievo, considera-

ta la notevole diffusione territoriale e l�elevato impatto sociale.

Dopo un lungo periodo di �tranquillità� normativa, il mondo dello sport è stato interessato da

una serie di provvedimenti legislativi che ne hanno profondamente modificato i lineamenti, sia

in termini di struttura che di organizzazione.

La stessa legge istitutiva del CONI (L. 16/2/1942, n. 16) è stata abrogata e sostituita dal D. Lgs.

242/1999 ( �decreto Melandri�).

Da un punto di vista strettamente tributario, dopo la legge n. 398 del 1991, il contributo più

rilevante è stato apportato dal D. Lgs. n. 460/1997 che ha ridisegnato l�intera regolamentazione

degli enti non commerciali e delle ONLUS, modificando la previgente disciplina in tema di impo-

ste sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.

Con l�art. 6, c. 11 e l�art. 25 della legge n. 133/1999, il legislatore si è nuovamente pronunciato

su importanti questioni della vita tributaria dei sodalizi sportivi dilettantistici, mentre l�art. 90

della L. n. 289/2002 (come modificato dall�art. 4 della L. n. 128/2004) e l�art. 7 della L. n. 136/

2004 rappresentano gli ultimi interventi legislativi, in ordine di tempo.

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Con la nuova disciplina sono state concesse, ai soggetti interessati, maggiori agevolazioni tri-

butarie, che si possono così riassumere:

- previsione espressa dell�ulteriore forma giuridica delle società di capitali, senza scopo di

lucro;

- estensione alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle

agevolazioni recate dalla L. 398/1991 e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le

associazioni sportive dilettantistiche;

- inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita

della qualifica di ente non commerciale;

- elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla

L. 398/1991;

- ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 67 e 69 del TUIR, ai compensi

corrisposti agli sportivi dilettanti;

- esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui all�art. 67, comma

1, lett. m) del TUIR;

- facoltà di non applicare la ritenuta d�acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Fede-

razioni Sportive Nazionali e dagli Enti di promozione sportiva alle società e associazioni

sportive dilettantistiche;

- regime agevolativo per le spese di pubblicità;

- modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive

dilettantistiche.

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LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Le norme attualmente vigenti prevedono che qualsiasi soggetto abbia intenzione di svolgere

attività sportiva dilettantistica in forma associata possa costituire:

a) un�associazione sportiva senza personalità giuridica (art. 36 codice civile);

b) un�associazione con personalità giuridica di diritto privato (Dpr n. 361/2000);

c) una società sportiva di capitali o cooperativa, purché non vi sia lo scopo di lucro.

Accanto a norme del codice civile che consentono a chiunque di associarsi e dotarsi di uno

statuto, esistono altre norme che vincolano ed obbligano taluni enti a dotarsi di atti formali,

senza i quali non otterrebbero le agevolazioni previste.

Una di queste norme è l�articolo 90 della legge n. 289/2002, riformulato in parte dalla legge n.

128/2004, che ha convertito il D.L. n. 72/2004, e che regolamenta in maniera compiuta gli enti

sportivi dilettantistici, apportando disposizioni che riguardano il contenuto degli statuti.

Innanzitutto, la nuova versione del comma 17 dell�art. 90 prevede, ora testualmente, la possibi-

lità di costituire anche società cooperative.

Inoltre, di fondamentale importanza, è la norma, sempre contenuta nel comma 17, che sanci-

sce l�obbligo di indicare nella denominazione sociale dell�ente la finalità sportiva dilettantistica.

Il predetto obbligo doveva già essere osservato da tutti gli enti sportivi esistenti alla data del 1^

gennaio 2003, in maniera tale da continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste dalla

normativa del settore.

Al momento, non è prevista né sanzione né alcun termine entro cui l�adeguamento dovrà esse-

re effettuato. Peraltro, la sanzione indiretta è l�impossibilità di applicare il regime fiscale agevo-

lato.

ESEMPIO

Vecchia denominazione

Polisportiva Turineisa

Nuova denominazione

Polisportiva Turineisa � Associazione Sportiva Dilettantistica

A questo punto si tratterà di verificare se gli enti esistenti alla data suddetta possedevano o

meno i requisiti previsti dal comma 18. In caso affermativo, come previsto dal comma 18-ter,

dalla data di entrata in vigore della legge n. 128/2004 (23 maggio 2004), dovranno provvedere

alla semplice integrazione della denominazione sociale attraverso l�assemblea dei soci (la nor-

ma non precisa se trattasi di assemblea ordinaria o straordinaria); viceversa, in assenza anche

di alcuni dei requisiti previsti, sarà di competenza di un�assemblea straordinaria provvedere

alle opportune modifiche statutarie necessarie al mantenimento dello status agevolativo.

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Il nuovo comma 18 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche siano costi-

tuite per atto scritto, con indicazione della sede legale. Si tratta, naturalmente, delle nuove

costituzioni.

Le norme civili e fiscali prevedono che la costituzione delle società sportive di capitali senza

scopo di lucro e le società cooperative avvenga con atto pubblico. Lo stesso varrà per le

associazioni che vorranno dotarsi di personalità giuridica ai sensi del Dpr n. 361/2000 (il ricono-

scimento si ottiene con l�iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso l�Ufficio Territo-

riale di Governo, soltanto previa costituzione per atto pubblico).

Per gli altri tipi di associazione restano valide le forme della scrittura privata autenticata o regi-

strata presso il competente Ufficio delle Entrate.

Per quanto concerne l�oggetto sociale, esso deve riguardare obbligatoriamente l�organizzazio-

ne di attività sportiva dilettantistica, comprendendo l�eventuale attività didattica.

In particolare, per le società di capitali sportive e le società cooperative il nuovo art. 2463 del

codice civile richiede la specifica indicazione dell�attività svolta (non, quindi, in senso generico)

e dispone l�indicazione analitica anche delle attività economiche che la società sportiva si

propone di svolgere.

Per gli enti di tipo associativo la rappresentanza legale ricade sul presidente, sia quella di tipo

sostanziale che processuale; per le società di capitali potrebbe essere necessario specificare

dettagliatamente le regole relative al potere di amministrazione e di rappresentanza. Infatti, con

la riforma del diritto societario, dal 1^ gennaio 2004, nelle società a responsabilità limitata è

consentito di regolare l�amministrazione con modalità diverse, potendoci essere più ammini-

stratori, i quali potranno agire in maniera disgiunta o congiunta.

Pertanto, si rende necessario individuare puntualmente colui il quale detiene la citata rappre-

sentanza, oltre alle modalità delle decisioni dell�organo amministrativo stesso, prevedendo, ad

esempio, adozioni di decisioni mediante consultazione scritta.

Lo statuto deve contenere, inoltre, la previsione dell�assenza dello scopo di lucro ed il divieto

assoluto della distribuzione di utili tra gli associati, anche in forme indirette.

La nuova formulazione del comma 18 non prevede più il divieto di erogazione del compenso

agli amministratori.

E� necessario, al riguardo, adottare una specifica delibera.

Viene riconfermato, nella nuova stesura dell�art. 90 Legge 289/2002, il principio di democrazia

interna, estendendolo al principio di uguaglianza dei diritti degli associati, con previsione espressa

dell�elettività delle cariche sociali. Quanto detto vale a proposito delle associazioni e delle coo-

perative (cfr. art. 2588 codice civile, che prevede un solo voto per socio), in quanto per le

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società di capitali valgono esclusivamente le norme del codice civile.

Rinnovata risulta anche la norma che riguarda la redazione dei rendiconti economico-finanzia-

ri: tutte le associazioni sportive dilettantistiche, anche se non tenute ai fini fiscali, hanno l�obbli-

go di redigere il predetto documento e prevedere negli statuti le modalità di approvazione dello

stesso, nonché i modi di scioglimento dell�ente e la relativa devoluzione del patrimonio ai fini

sportivi.

Nella legge di conversione vengono soppresse le norme (precedenti commi 20, 21, 22) che

riguardavano l�istituzione del registro presso il CONI. Ad esso era subordinato l�accesso ai

contributi pubblici.

Anche il precedente obbligo di conformare gli statuti ed i regolamenti alle direttive del CONI,

nonché a quelli delle relative federazioni nazionali, è stato abrogato. Di fatto, però, poiché il

CONI resta l�unico ente che può certificare l�effettivo svolgimento dell�attività sportiva da parte

delle associazioni e società sportive dilettantistiche, rimane la necessità che quanto sopra detto

a proposito di statuti e regolamenti venga rispettato.

Viene inoltre previsto che il CONI, annualmente, trasmetta all�Agenzia delle Entrate l�elenco

delle società ed associazioni sportive riconosciute. Tale norma, introdotta dal D.L. n. 136 del 28

maggio 2004 (conv. con legge 186/2004), consente di evitare che agevolazioni fiscali per il

settore possano essere riconosciute a soggetti che soltanto nominalmente svolgono attività

sportiva.

In merito al divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre realtà sportive

dilettantistiche, il nuovo comma 18-bis estende il divieto rispetto all�intera federazione sporti-

va o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, nonché rispetto ad associazioni della

stessa disciplina sportiva se riconosciute da Enti di promozione sportiva, in tal modo impeden-

do la possibilità di controllo di più società o associazioni.

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LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DEL SETTORE IMPOSTEDIRETTE

Il riconoscimento dell�effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da parte del CONI,

nonché l�affiliazione a Federazioni nazionali o Enti di promozione sportiva, è condizione indi-

spensabile per fruire delle agevolazioni fiscali.

La norma-base che disciplina il ventaglio delle maggiori agevolazioni per il mondo sportivo

dilettantistico è contenuta nella legge 16.12.1991, n. 398.

Con essa sono state introdotte rilevanti semplificazioni nella determinazione del reddito e nella

tenuta delle scritture contabili.

Schematicamente, le linee essenziali che regolano le agevolazioni fiscali del settore riguardano:

1) la definizione di un limite annuo di proventi commerciali entro cui si può godere delle

agevolazioni;

2) l�individuazione di un apposito coefficiente per determinare forfetariamente il reddito impo-

nibile;

3) la semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità ed alle dichiarazioni.

Altra norma che è intervenuta a modificare il quadro normativo è l�art. 25 della legge n. 133/99,

recante disposizioni, tra l�altro, circa l�imponibilità dei redditi degli sportivi dilettanti, la raccolta

pubblica di fondi e le liberalità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

Poiché le associazioni sportive dilettantistiche sono, prima di tutto, enti non commerciali, il loro

reddito complessivo è determinato dalla sommatoria di tutti i redditi posseduti: fondiari, di capi-

tale, diversi, d�impresa (art. 143 del nuovo Tuir), ciascuno determinato secondo le regole di

ogni singola categoria (art. 144), a differenza del reddito d�impresa che, in presenza di alcuni

requisiti, si determina secondo criteri forfetari (v. infra).

Per poter usufruire delle agevolazioni contenute nella legge 398/91 è necessario possedere

requisiti soggettivi ed oggettivi.

I soggetti che possono fruire delle disposizioni recate dalla legge medesima sono:

3 le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di

lucro e società cooperative;

3 le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive

nazionali;

3 le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute né dal Coni né dalle Federazioni,

purché riconosciuti dagli Enti di promozione sportiva.

Da un punto di vista oggettivo, l�accesso alla legge n. 398/91 è subordinato a:

1) esercizio di opzione;

2) sussistenza di un limite di proventi derivanti da attività commerciali.

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L�opzione, vincolante per un quinquennio, si esercita mediante l�invio di una lettera raccoman-

data al competente Ufficio delle Entrate ed all�Ufficio SIAE, prima dell�inizio dell�anno solare per

cui viene richiesta, nonché nella dichiarazione modello Unico relativa all�anno interessato dalla

scelta, barrando l�apposita casella nel quadro VO relativo alle opzioni, con effetto dall�ini-

zio del periodo d�imposta (cfr. Cir. N. 209/E del 1998).

Terminato il predetto vincolo temporale, l�opzione continua con una durata annuale. E� ammes-

sa la revoca, sia per iscritto che per �comportamento concludente�, ossia per abbandono dopo

i cinque anni, di fatto, del regime agevolato e ripristino del normale regime degli enti non com-

merciali.

Per quanto concerne il limite massimo dei proventi commerciali, entro cui è applicabile il regime

agevolativo, l�art. 90, comma 2, della legge 289/2002 lo ha elevato a � 250.000,00.

Per il calcolo del suddetto limite si fa riferimento a:

a) ricavi di cui all�art. 85, nuovo TUIR (già art. 53 precedente versione);

b) sopravvenienze attive ex art. 88, nuovo TUIR (già art. 55);

c) contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l�esercizio dell�attività commerciale.

I proventi che costituiscono il plafond dimensionale devono essere individuati in base al princi-

pio di cassa.

Il superamento, nel corso dell�anno, del limite di � 250.000,00 fa decadere la possibilità di

determinare il reddito d�impresa in maniera forfetaria.

La decadenza non opera su tutto l�importo: fino a � 250.000,00 il reddito sarà determinato

forfetariamente, per il resto si utilizzerà il metodo ordinario o quello semplificato degli enti non

commerciali, di cui si dirà oltre.

Esempio

Se nel 2003 è stato comunicato che dal 1^ gennaio 2004 l�associazione XYZ si avvarrà delle

disposizioni della legge 398/91, il modello Unico interessato sarà quello presentato nel 2005

per l�anno d�imposta 2004.

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Come chiarito dall�Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 151/E del 1992, qualora i

presupposti vengano a mancare nel corso dell�anno, l�applicazione del tributo con il regime

ordinario dovrà avvenire dall�inizio del mese successivo a quello in cui sono venuti meno i

requisiti della legge n. 398/91.

Inoltre, per l�anno successivo non potrà più applicarsi la disciplina di favore.

1) Determinazione del reddito

Il presupposto impositivo, ossia l�obbligo di pagare le imposte, per gli enti non commerciali,

sorge dal possesso di uno o più redditi che la legge individua come fiscalmente rilevanti.

La disciplina normativa relativa alle imposte dirette è regolata dagli articoli da 143 a 148 del

nuovo TUIR. Con i predetti articoli si dispone che il reddito complessivo imponibile degli enti

non commerciali è composto da:

a) redditi fondiari (terreni e fabbricati);

b) redditi di capitale;

c) redditi d�impresa;

d) redditi diversi.

I suddetti redditi sono imponibili ovunque siano stati prodotti e qualunque ne sia la destinazione.

Come innanzi accennato, le associazioni sportive dilettantistiche fanno parte della categoria

degli enti di tipo associativo, destinatari di un particolare regime tributario agevolativo.

In linea di principio, tali enti sono assoggettati alla disciplina generale degli enti non commerciali

ma, per le attività rese all�interno della vita associativa, fruiscono di un trattamento agevolato,

previsto dall�art. 148 Tuir (norma speciale che disciplina gli enti di tipo associativo).

Se oltre all�attività istituzionale viene svolta anche attività commerciale, l�art. 144 del TUIR obbli-

ga l�ente alla tenuta di una contabilità separata, nell�intento di rendere più trasparente la conta-

bilità generale.

REDDITIFONDIARI

REDDITIdi CAPITALE

REDDITId�IMPRESA

REDDITIDIVERSI

REDDITO COMPLESSIVO DELL�ENTE NON COMMERCIALE

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Ai sensi dell�art. 145 TUIR, gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità sempli-

ficata, che non hanno optato per l�applicazione della legge 398/91 (come meglio specificato

in seguito), determinano il reddito d�impresa in maniera forfetaria, applicando al totale dei

ricavi conseguiti nell�esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività, per sca-

glioni (cfr. Cir. 124/E del 1998), a seconda dell�appartenenza ad attività di prestazione di servizi

o altro.

Nelle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge spe-

ciale n. 398/91, il reddito d�impresa è determinato ugualmente in maniera forfetaria attraverso

l�applicazione, ai proventi di natura commerciale (sia per prestazioni di servizi che per cessioni

di beni), di un coefficiente di redditività più basso dei precedenti, attualmente pari al 3%.

La percentuale di redditività deve essere applicata secondo i seguenti principi (C.M. 1/11/151

del 1992) :

1) i componenti di reddito si assumono secondo il principio di cassa;

2) il valore su cui applicarla è composto dai ricavi e sopravvenienze ex artt. 85 e 88 nuovo

Tuir;

3) sono escluse le plusvalenze poiché concorrono separatamente alla formazione del reddito;

4) sono esclusi i corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione, percepiti a fronte

di servizi non ricompresi nell�art. 2195 c.c. e che sono stati prestati in conformità alle finalità

istituzionali dell�ente; ciò in quanto l�art. 143, c.1, secondo periodo, Tuir, afferma la non

commercialità assoluta di tali corrispettivi;

5) è esclusa dal plafond anche l�indennità per la preparazione o promozione degli atleti, previ-

sta dall�art. 6 della legge n. 91/81 (non concorre neanche alla formazione del reddito comples-

sivo, ex art. 3, legge n. 398/91).

A partire dall�anno d�imposta 2003, l�art. 90 della legge 289/2002 ha esteso anche alle società

sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro la possibilità

di determinare il reddito d�impresa in maniera forfetaria secondo il regime della legge 398/91.

L�applicazione è consentita se i ricavi, nel periodo d�imposta precedente, non hanno superato

la soglia di 250.000,00 �.

In particolare:

a) per le attività di prestazioni di servizi:

- fino a � 15.493,71 si applica il 15%;

- da � 15.493,71 a � 309.874,14 si applica il 25%;

b) per le altre attività (es. cessioni di beni):

- fino a � 25.822,84 si applica il 10%;da � 25.822,84 a � 516.456,14 si applica il 15%.

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Per tale motivo nel quadro RF della dichiarazione dei redditi modello Unico 2004- Società di

Capitali sono stati inseriti i righi RF65, RF66 e RF67, appositamente dedicati al reddito delle

società sportive dilettantistiche.

Ai fini IRAP, nel caso si effettui attività commerciale, il valore della produzione (ossia la base

imponibile) si determina aggiungendo al reddito d�impresa le seguenti voci:

a) retribuzioni dovute al personale dipendente;

b) compensi erogati a Co.Co.Co.;

c) compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;

d) interessi passivi.

L�applicazione facoltativa di tale metodo è disposta, in particolare, per quegli enti che determi-

nano il loro reddito in modo forfetario (cfr. Cir. N. 141/E del 1998, par. 3.6.1).

Se viene svolta soltanto attività istituzionale, il valore della produzione ai fini IRAP è dato dalla

somma di:

a) retribuzioni al personale dipendente;

b) redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;

c) compensi ai Co.Co.Co.;

d) compensi a lavoratori autonomi occasionali.

2) Indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi

Ai sensi dell�art. 67, comma 1, lett. m) del nuovo TUIR, le indennità di trasferta, i rimborsi

forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell�esercizio diretto di attività sportive dilettan-

tistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e da qualsiasi

altro soggetto che svolga attività di carattere sportivo dilettantistico, purché affiliati o riconosciuti

dagli organismi citati e senza scopo di lucro, costituiscono redditi diversi.

Costituiscono redditi diversi anche i compensi spettanti alle collaborazioni coordinate e conti-

nuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore delle

associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90 legge n. 289/2002).

Il successivo art. 69 prevede che tali compensi, sino alla soglia di � 7.500,00, non siano impo-

nibili, restando pertanto estranei alla concorrenza al reddito imponibile del soggetto percettore.

A partire dall�1.1.2003, i rimborsi forfetari di spesa e le indennità di trasferta non concorrono più

alla formazione della base imponibile IRAP.

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Ammontare del reddito Imponibilità Ritenuta Irpef Norma

fino a � 7.500,00 NO ��- Art. 69 TUIR

da � 7.500,01 a � 28.158,28 SI 23% a titolo d�imposta Art. 25, c. 1, L. 133/99

oltre � 28.158,29 SI 23% a titolo d�acconto Art. 25, c. 1, L. 133/99

Restano, inoltre, escluse da tassazione le somme erogate a titolo di rimborso di spese docu-

mentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di trasferte al di fuori del

territorio comunale.

La Risoluzione dell�Agenzia delle Entrate n. 34/E del 26.3.2001, chiarendo il concetto di eser-

cizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individua in coloro che erogano prestazioni funzionali

alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica i soggetti percettori dei compensi.

Si tratta, quindi, di atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali e dirigenti

dell�associazione, che, di fatto, ne consentono il regolare svolgimento.

Sulle somme erogate che superano la predetta soglia di � 7.500,00, le società e gli enti sono

tenuti ad operare una ritenuta nella misura fissata dal primo scaglione di reddito IRPEF (attual-

mente 23%), così come previsto dall�art. 25, legge 133/99:

- a titolo d�imposta, nel caso in cui il compenso non sia superiore a � 20.658,28 (al netto di

� 7.500,00);

- a titolo d�acconto, per la parte imponibile che superi il suddetto importo.

A tale ritenuta vanno aggiunte l�addizionale regionale e comunale.

I percettori di somme fino a � 7.500,00 hanno l�obbligo di dichiarare all�ente erogante, tramite

autocertificazione, l�ammontare di ulteriori somme percepite da altri enti sportivi, al fine di de-

terminare il limite oltre il quale applicare l�eventuale ritenuta. Restano esclusi dal limite dei

7.500,00 � i rimborsi documentati relativi a trasporto, vitto e alloggio per trasferte fuori del

territorio comunale.

L�inquadramento dei compensi per l�attività sportiva dilettantistica nell�ambito dei redditi diversi haimposto importanti conseguenze di tipo extra-tributario, ossia di tipo previdenziale ed assicurativo.L�INPS, con circolare n. 42/2003, ha reso noto che i redditi derivanti da rapporti di Co.Co.Co. ditipo amministrativo-gestionale (non occasionale e non professionale svolti a favore di enti sportividilettantistici), non sono soggetti alla contribuzione. Anche l�INAIL (nota AD/126/03) ha precisato

che non è più previsto l�obbligo assicurativo sugli infortuni sul lavoro per i soggetti di cui sopra.

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3) Compensi agli amministratori

La nuova formulazione del comma 18 dell�art. 90 della legge 289/2002 prevede la possibilità di

corrispondere compensi agli amministratori.

L�attività di amministratore rientra tra i cosiddetti rapporti �tipici� di collaborazione coordinata e

continuativa ed i compensi percepiti dagli stessi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro

dipendente, a meno che non siano svolti da soggetti liberi professionisti per i quali l�amministra-

zione sia un�attività tipica del loro lavoro autonomo (ad es. ragionieri, dottori commercialisti).

Per tali tipi di reddito, l�ente erogante deve effettuare una ritenuta d�acconto sul compenso

corrisposto, �ipotizzando� un pagamento mensile, come per un lavoratore dipendente. A fine

anno sarà effettuato il conguaglio fiscale.

Le somme erogate per trasferte, dove per trasferta si intende l�allontanamento per espleta-

mento del mandato dalla sede naturale di esercizio del mandato stesso (cfr. C.M. 26.1.2001,

n. 7/E, § 5.3), sono escluse da tassazione; la norma successiva (art. 51 Tuir) individua, quindi,

tre diverse modalità di effettuazione dei rimborsi, che danno origine a tre diverse tipologie di

esclusione da tassazione.

a) Rimborso forfetario

Questa tipologia di rimborso prescinde da qualsiasi documentazione giustificativa di spesa,

riconoscendo la corresponsione di un�indennità forfetaria di trasferta che risulta imponibile solo:

- oltre � 46,48/giornalieri per trasferte in Italia;

- oltre � 77,47/giornalieri per trasferte all�estero.

In ambedue i casi, il rimborso di viaggio e trasporto è ininfluente, indipendentemente dall�am-

montare.

Nel caso in cui si usufruisca gratuitamente di alloggio o vitto, i predetti limiti sono ridotti di 1/3.

Se si usufruisce sia di alloggio che di vitto gratuiti, la riduzione è di 2/3.

b) Rimborso analitico

In questo caso è completamente escluso da tassazione qualsiasi rimborso di spesa relativa a

vitto, alloggio, viaggio e trasporto debitamente documentata.

A tal proposito l�amministratore compilerà una distinta delle spese sostenute, allegando tutti i

giustificativi di spesa.

c) Rimborso misto

Se vengono erogate sia l�indennità di trasferta che il rimborso a piè di lista, si rientra nella

previsione di cui alla lettera a): in tal caso la parte non imponibile dell�indennità di trasferta è

ridotta di 1/3 se viene fornito vitto o alloggio, di 2/3 se si fruisce sia di vitto che di alloggio gratuiti.

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Precisazioni

- Nel caso in cui si utilizzi l�automezzo privato, l�indennità chilometrica riconosciuta non genera reddi-

to imponibile se rimane contenuta nel limite del costo previsto dalle tabelle ACI. Viceversa, la parte

eccedente costituirà reddito imponibile.

- Se la trasferta avviene fuori dalla sede naturale di lavoro ma nel territorio comunale, viene meno

l�esclusione da tassazione: in tal caso si è in presenza di reddito imponibile. L�unico rimborso esen-

te è quello relativo alle spese di trasporto per utilizzo di mezzi pubblici (autobus, tram, taxi).

- I rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria

residenza sono sempre imponibili. In tal caso non si tratta mai di trasferte, neanche se l�abitazione

è situata fuori del territorio comunale.

ATTENZIONE

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a favore delle associazioni sportive dilet-

tantistiche non rientrano nella nuova normativa dei �lavori a progetto�, previsti dalla c.d. legge

�Biagi� (L. 276/2003, art. 61, comma 3).

Rimborso forfetario

Rimborso analitico

1/3

Rimborso misto

2/3

Indennità forfetaria di trasferta giornaliera, al nettodelle spese di viaggio, fino a � 46,48 (Italia)ed � 77,47 (estero)

- Per intero: spese di viaggio, vitto, alloggio, purchéidoneamente documentate

- Altre spese, anche non documentate maanaliticamente attestate, fino a � 15,49 (Italia)o � 25,82 (estero)

- Indennità forfetaria di trasferta giornaliera, al nettodi spese di viaggio, fino a � 30,98 (Italia) o � 51,64(estero), con fornitura gratuita di vitto o alloggio

- Indennità forfetaria di trasferta giornaliera, al nettodi spese di viaggio, fino a �15,49 (Italia) o � 25,82(estero), con fornitura gratuita di vitto e alloggio

Tipologia rimborso Esclusione da tassazione

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4) �De-commercializzazione� delle attività svolte in diretta attuazione degliscopi istituzionali

Ai sensi dell�art. 148 Tuir:

1) l�attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali non è

mai considerata commerciale;

2) le somme versate a titolo di quota associativa o contributo periodico associativo non con-

corrono a formare il reddito dell�ente.

Come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 124/E del 1998, è necessario che non sussista una

specifica corrispettività tra la quota pagata e l�attività resa dall�ente.

Pertanto, si è in presenza di de-commercializzazione dell�attività svolta ogni qualvolta l�ente

attinge risorse dal monte-quote associative, versate al momento della prima iscrizione o del

rinnovo annuale. In tal modo, poiché si ha un anticipo temporale rispetto alla fruizione della

prestazione da parte del socio, le quote devono essere detassate in quanto non possono costi-

tuire il corrispettivo anticipato, bensì sono corrisposte al fine di consentire la copertura delle

spese di funzionamento dell�ente.

Viceversa, al successivo comma 2, si afferma che è commerciale l�attività resa dall�ente nei

confronti degli associati a fronte di corrispettivi specifici. La specificità dei corrispettivi si riferisce

alla fruizione di ulteriori e maggiori prestazioni, che vanno oltre le previsioni statutarie.

Per le associazioni sportive dilettantistiche si sottolinea l�importanza del riconoscimento da

parte del CONI: soltanto con esso è possibile godere delle agevolazioni fiscali previste.

Infatti, il comma 3 dell�art. 148, in deroga a quanto sopra ed ampliando il concetto di de-

commercializzazione, introduce una particolare agevolazione per gli enti di tipo asso-

ciativo in esso elencati, comprese le associazioni sportive dilettantistiche (che siano

riconosciute come tali).

L�agevolazione in questione consiste, ancora una volta, nella de-commercializzazione

delle prestazioni svolte anche verso pagamento di corrispettivi specifici, purché in con-

formità allo statuto ed in attuazione dei fini istituzionali.

Le cessioni o prestazioni devono essere �interne�, considerando come tali non solo quelle rese

a favore degli associati ma anche quelle �esterne� rese a favore di altre associazioni, svolgenti

la stessa attività ed appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, ovvero dei

soci di queste ultime.

Inoltre, la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata

commerciale se, prevalentemente, vengono cedute agli associati. Essa costituisce un�altra

deroga al generale principio per il quale qualunque attività resa all�esterno è di tipo commerciale.

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Indipendentemente dal fatto che siano poste in essere dagli enti associativi privilegiati di cui

sopra, sono considerate �oggettivamente� commerciali, non permettendo prove contrarie le

seguenti attività:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;

- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;

- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

- gestione di spacci aziendali e di mense;

- somministrazione di pasti;

- prestazioni di trasporto e di deposito;

- organizzazione di viaggi e di soggiorni turistici;

- prestazioni alberghiere, di alloggio;

- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;

- pubblicità commerciale;

- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

La de-commercializzazione si applica a condizione che l�ente sportivo abbia statuto e/o atto

costitutivo redatti nella forma dell�atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata al

competente Ufficio delle Entrate. Inoltre, le clausole debbono contenere (art. 148, c. 8, Tuir):

a) il divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta;

b) l�obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre associazioni con finalità

analoghe;

c) la disciplina del rapporto associativo (democraticità, effettività della partecipazione, elettività,

eccetera);

d) l�obbligo di redigere ed approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;

e) la disciplina degli organi associativi (amministratori, assemblee, unicità del voto, eccetera);

f) l�intrasmissibilità della quota, ad eccezione della causa di morte, e non rivalutabilità della

stessa.

L�obbligo del rendiconto è riferito sia all�attività istituzionale che a quella commerciale, senza

tenere conto del tipo di regime contabile adottato.

Ai sensi dell�art. 149, ultimo comma, Tuir, le associazioni sportive dilettantistiche non possono

mai perdere la qualifica di ente non commerciale anche se svolgono, per la maggior

parte del periodo d�imposta, attività commerciale, godendo, quindi, di una sorta di

immunità.

Il rendiconto in questione è diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dall�art. 20 Dpr 600/73:

quest�ultimo riguarda la raccolta pubblica di fondi.

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5) Raccolta occasionale di fondi

Le raccolte di fondi che soddisfino determinati requisiti godono di un particolare regime di age-

volazione.

Secondo quanto disposto dall�art. 143 Tuir, non sono imponibili i �fondi pervenuti ai predetti enti

a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente mediante offerte di beni di modico

valore (�), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione�.

La raccolta in questione è quella realizzata attraverso l�acquisizione di denaro di terzi, durante

determinati eventi. Perché si renda applicabile l�agevolazione, occorrono i seguenti requisiti:

a) concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione purché pubbliche

(occorre, cioè, un motivo che solleciti le persone affinché queste sovvenzionino l�ente. Ciò

serve per distinguere la raccolta fondi dalla semplice liberalità, effettuata in maniera spontanea

e che non genera alcun obbligo fiscale);

b) gli eventi dovranno essere occasionali e sarà possibile offrire beni di valore modesto (ad

esempio il pallone firmato dagli atleti) per favorire il reperimento di fondi.

Di ogni raccolta fondi deve essere redatto un apposito rendiconto entro quattro mesi dalla

chiusura di ciascun esercizio (art. 20, comma 2, Dpr 600/73). Il rendiconto, accompa-

gnato da una relazione illustrativa, dovrà mostrare in maniera trasparente e chiara le

entrate e le spese di ogni manifestazione connessa a ricorrenza, celebrazione o cam-

pagna di sensibilizzazione.

Riguardo agli adempimenti del caso, non sono previste formalità particolari circa la tenuta del

rendiconto: è possibile allegarlo al bilancio, nel libro assemblee o tenere un registro dei rendi-

conti.

Esso non deve essere trasmesso all�Amministrazione Finanziaria e deve essere redatto a pre-

scindere da altri obblighi, quali, ad esempio, il rendiconto annuale dell�associazione.

In particolare, le associazioni che optano per l�applicazione della legge n. 398/91, a differenza

dei normali enti non commerciali, subiscono due limiti precisi (art. 25, c. 2, legge 133/99):

1) numero di eventi non superiore a due per anno d�imposta;

2) limite massimo di fondi raccolti non superiore a � 51.645,69.

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6) Proventi da attività commerciale connessa a scopi istituzionali

Altro provento non imponibile ai fini delle imposte dirette, per le Associazioni Sportive Dilettan-

tistiche che hanno optato per la legge 398/91, è quello derivante da attività commerciale con-

nessa agli scopi istituzionali, purché effettuata non più di due volte nel periodo d�imposta ed

entro l�importo limitato di � 51.645,69 (art. 25, c. 2, legge 133/99).

La connessione comporta che l�attività in questione debba essere strutturalmente funzionale

ad una manifestazione sportiva e resa in concomitanza con la stessa.

Saranno, pertanto, imponibili quei proventi che derivano da attività commerciali effettuate abi-

tualmente nei confronti di soggetti non soci o che, chiunque sia il fruitore, siano tra quelle

oggettivamente commerciali (art. 148, comma 4).

Un esempio chiarirà meglio il concetto:

L�associazione sportiva dilettantistica �XYZ� vende occasionalmente e saltuariamente attrez-

zature sportive a soggetti che non sono soci. Il fine di questa vendita è quello di indurre negli

acquirenti il desiderio di praticare quella disciplina sportiva per la quale l�associazione è costitu-

ita.

Questa attività rientra tra quelle oggettivamente commerciali (�cessione di beni nuovi prodotti

per la vendita�, art. 148, c. 4,Tuir). Tuttavia, nel caso in cui venisse effettuata per non più di due

volte l�anno e nel limite di � 51.645,69, rientrerebbe nella previsione dell�art. 25, c. 2, L.133/99,

generando proventi non imponibili.

Saranno, pertanto, non imponibili i proventi che derivano da attività:

a) occasionali, anche se oggettivamente commerciali, come nell�esempio riportato;

b) commerciali occasionali rese nei confronti di terzi non soci.

Infatti, nel primo caso è irrilevante la figura del fruitore: quel che conta è l�occasionalità; nel

secondo caso, per il fatto che l�attività è esercitata verso l�esterno, cioè nei confronti di non

soci, è irrilevante il fatto che questa debba essere o meno considerata oggettivamente com-

merciale.

Alcuni esempi di attività che soddisfino le condizioni delle norme sopra citate per l�irrilevanza ai

fini delle imposte dirette sono contenuti nella Circolare n. 43/2000 (somministrazione di alimenti

e bevande, cene sociali, vendita di materiali sportivi, vendita di gadgets pubblicitari).

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7) Superamento dei limiti per le Associazioni sportive dilettantistiche

L�ipotesi del mancato rispetto dei limiti previsti per la raccolta fondi e per la non imponibilità di

attività commerciali connesse agli scopi istituzionali si verifica:

a) nel caso di attività occasionale che superi i 51.645,69 �;

b) nel caso di conseguimento di qualsiasi somma in relazione ad un numero di eventi superiore

a due nel corso dell�anno.

Nel caso sub a), i proventi che eccedono la soglia di � 51.645,69 saranno imponibili. Nel caso

sub b), dalla lettura combinata delle Circolari nn. 43 e 207 del 2000 del Ministero delle Finanze,

sembrerebbe potersi desumere che solo i proventi conseguiti a partire dal terzo evento siano

imponibili, sempre se non sia superato il limite numerario dei 51.645,69 �.

8) Esonero dall�obbligo di applicazione di ritenuta del 4% sui contributierogati da CONI, Federazioni sportive, ecc.

Ai sensi dell�art. 90, comma 4, legge 289/2002, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli

enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso non sono più obbligati ad operare la

ritenuta del 4% a titolo di acconto sui contributi erogati a favore di società ed associazioni

sportive dilettantistiche.

Di conseguenza, rimangono soggetti a ritenuta d�acconto i contributi, ad esclusione di

quelli erogati per l�acquisto di beni strumentali, corrisposti da Regioni, Province, Co-

muni ed altri enti pubblici e privati alle società sportive di capitali, in quanto la norma

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dell�art. 28 si riferisce espressamente ai contributi erogati alle imprese (e quindi che

svolgono attività di carattere commerciale), nonché alle Associazioni Sportive Dilet-

tantistiche per lo svolgimento delle loro attività commerciali.

9) Detraibilità delle offerte di denaro alle società ed associazioni sportivedilettantistiche

Le persone fisiche che erogano liberalità in denaro a favore delle società ed associazioni spor-

tive dilettantistiche godono di una detrazione dall�imposta lorda pari al 19% dell�importo massi-

mo di � 1.500,00 per ogni periodo d�imposta (quindi max � 285) (art. 15, comma 1, lett. i-ter),

TUIR).

Il requisito oggettivo, da parte del soggetto che eroga, è costituito dalle modalità con cui viene

effettuato il pagamento. Infatti, la norma parla chiaramente di ��banca o ufficio postale ��. A

tal proposito, le Circolari nn. 43 e 207 del 2000 forniscono degli esempi: versamenti su conti

correnti bancari o postali intestati alle società o associazioni sportive dilettantistiche, utilizzo di

carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati ai predetti soggetti destinatari dei

versamenti.

La suddetta detrazione compete anche ai soggetti non persone fisiche, siano essi società di

capitali, enti commerciali o enti non commerciali.

Per l�efficacia e la validità della detrazione in questione, il soggetto destinatario dell�erogazione

deve essere identificabile attraverso la denominazione o ragione sociale secondo i nuovi cano-

ni, ossia con la dicitura �sportiva dilettantistica�, obbligatoria in tutte le manifestazioni esterne

dell�ente.

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I REGIMI CONTABILI

Nell�ambito della disciplina Iva non esiste una precisa definizione di ente non commerciale.

Essa si ricava da quella fornita, ai fini delle imposte sui redditi, dall�art. 73, c.1, lett. c) del TUIR,

secondo cui sono tali:

- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o princi-

pale l�esercizio di attività commerciali.

ATTENZIONE:

La nuova normativa (art. 90, c.11 della L. n. 289/2002) dispone che le associazioni sportive

dilettantistiche non perdono mai la qualifica di ente non commerciale, anche se non rispettano

i limiti ed i parametri reddituali-patrimoniali indicati nell�art. 149 del TUIR.

In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i

seguenti:

- regime ordinario;

- regime semplificato (art. 18, D.P.R. 600/1973);

- regime forfetario (art. 145, D.P.R. 917/1986);

- regime forfetario (L. n. 398/1991).

Regime ordinario

È il regime contabile obbligatorio per gli enti non commerciali che, nell�esercizio precedente,

hanno conseguito ricavi commerciali superiori a � 309.874,14 per le prestazioni di servizi o �

516.456,90 per le altre attività.

Le associazioni sportive dilettantistiche ricadono nel limite di � 309.874,14, essendo la loro

attività caratterizzata dalla prestazione di servizi.

Alle associazioni che adottano tale regime si applicano, per quanto attiene all�imposta sul valo-

re aggiunto, le disposizioni previste dal D.P.R. 633/1972.

Per gli enti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, resta comunque salva la possibi-

lità di optare per tale regime.

Coloro che sono, obbligatoriamente o per scelta, in regime di contabilità ordinaria, devono

tenere i seguenti registri:

- registro delle fatture emesse;

- registro dei corrispettivi;

- registro degli acquisti;

- libro giornale;

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- libro degli inventari;

- registro dei beni ammortizzabili;

- scritture ausiliari di magazzino;

- libri paga e matricola (se vi sono dipendenti).

Regime semplificato

Si applica ai soggetti che nell�anno solare precedente hanno realizzato ricavi commerciali non

superiori a � 309.874,14 nel caso in cui venga svolta l�attività di prestazioni di servizi, o �

516.456,90 nel caso in cui vengano svolte altre attività.

In presenza di più attività esercitate, per stabilire il regime contabile applicabile, si devono adot-

tare le seguenti regole:

- registrazione unitaria: se non è possibile determinare i ricavi di ogni singola attività si

applica il limite di � 516.456,90;

- registrazione separata: si deve fare riferimento ai ricavi relativi all�attività prevalente.

I soggetti in contabilità semplificata devono tenere i seguenti registri:

- registro delle fatture emesse;

- registro dei corrispettivi;

- registro degli acquisti;

- registro dei beni ammortizzabili;

- libri paga e matricola (se vi sono dipendenti).

Le associazioni in contabilità semplificata devono annotare nei registri Iva, entro 60 giorni dalla

data del documento, gli elementi positivi e negativi del reddito che non sono soggetti ad Iva.

Regime ex art. 145, D.P.R. 917/1986

Possono fruire di questo regime forfetario tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta

della contabilità semplificata.

Nel caso di esercizio misto dell�attività di cessione di beni e di prestazioni di servizi si applica:

- il limite di quella prevalente per ricavi, se questi sono annotati distintamente;

- il limite di � 516.456,90, se le attività sono annotate in modo unitario e non è possibile

determinare i ricavi inerenti ciascuna attività.

Attenzione!

Contrariamente a quanto avviene ai fini della determinazione del reddito d�impresa,

che viene calcolato forfetariamente attraverso coefficienti di redditività da applicare ai

ricavi, per coloro che hanno optato per questo regime non è prevista alcuna

forfettizzazione dell�Iva.

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Regime forfetario L. 16/12/1991, n. 398

Le associazioni sportive dilettantistiche che optano per la L. 398/91 sono esonerate dagli obbli-

ghi di cui al titolo 2° del Decreto Iva. In particolare, sussiste l�esonero dall�obbligo:

- di tenuta delle scritture contabili;

- di presentazione della dichiarazione Iva annuale;

- di certificazione dei corrispettivi, relativamente a scontrini e ricevute fiscali, a meno che

le stesse associazioni non effettuino attività commerciali non connesse all�attività istituzionale e

non soggette all�imposta sugli intrattenimenti.

Con la riforma dell�imposta sugli spettacoli (abolita con il D. Lgs. n. 60/1999) è stato introdotto

l�obbligo del rilascio di apposito titolo di ingresso.

Il titolo di accesso, necessario sia nel settore degli intrattenimenti che in quello degli spettacoli,

può essere emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatiche.

Dall�1.1.2000 le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad annotare i proventi com-

merciali nel prospetto il cui modello è stato approvato con il DM 11/2/1997 (si tratta dello stesso

prospetto riepilogativo delle annotazioni utilizzato dai contribuenti supersemplificati).

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I REGIMI DI DETRAZIONE DELL�IVA:

REGIME NORMALE E REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE.

Per le associazioni sportive dilettantistiche l�Iva ammessa in detrazione è quella relativa agli

acquisti effettuati nell�eventuale esercizio di attività commerciale, purché siano rispettate le

seguenti condizioni:

- l�attività commerciale deve essere gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzio-

nale (principale);

- la contabilità deve essere conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scrit-

ture contabili e non deve presentare irregolarità tali da renderla inattendibile;

- la contabilità obbligatoria per legge o per statuto deve essere tenuta anche in relazione all�at-

tività istituzionale.

ATTENZIONE:

L�assenza della contabilità separata o la tenuta in modo irregolare della contabilità, anche della

sola attività principale (istituzionale), impedisce la detrazione, non essendoci la possibilità per

l�Amministrazione finanziaria di quantificare con esattezza l�imposta relativa agli acquisti e alle

importazioni fatte nell�esercizio di attività commerciali.

Perché la detrazione sia legittima è altresì necessario:

- il possesso dei documenti d�acquisto (fatture, bolle doganali, etc.);

- che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all�attività.

L�applicazione del principio di inerenza, cardine dell�intera disciplina della detrazione Iva, corri-

sponde a ciò:

l�imposta detraibile è quella relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati �nell�esercizio dell�im-

presa�.

La detrazione è preclusa, pertanto, per gli acquisti di beni e servizi effettuati �non� nell�esercizio

di impresa, ciò che avviene, ad esempio, quando il bene o servizio è destinato all�uso personale

o familiare ovvero quando la legge, con espressa disposizione, sancisce che una determinata

attività non costituisce esercizio d�impresa.

Le associazioni sportive dilettantistiche in regime Iva normale debbono calcolare l�Iva da versa-

re periodicamente (mese o trimestre) nel seguente modo:

+ IVA su cessioni o prestazioni effettuate nel periodo

- IVA sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi

_____________________________________________

= IVA a debito o a credito

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Se i beni e i servizi sono utilizzati promiscuamente per l�esercizio sia dell�attività commerciale

che di quella non commerciale, è necessario distinguere:

- gli acquisti relativi all�attività commerciale;

- gli acquisti relativi all�attività istituzionale;

- gli acquisti impiegati promiscuamente per i due tipi attività.

Nel caso di beni e servizi utilizzati promiscuamente, la detrazione dell�Iva è ammessa per la

parte imputabile all�esercizio dell�attività commerciale.

I criteri adottati devono essere oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.

ESEMPIO 1:

La ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato promiscuamente per

l�attività istituzionale e per quella commerciale può essere effettuata in base alla cubatura

dei rispettivi locali.

ESEMPIO 2:

L�Associazione Alfa impiega alcuni collaboratori, oltre che per l�esercizio dell�attività istituziona-

le, anche per l�esercizio di un�attività commerciale.

Ai fini della determinazione della quota di Iva detraibile sulle collaborazioni si possono assume-

re elementi oggettivi quali: le ore di lavoro prestate per ciascuna attività e l�incidenza dei com-

pensi sulle spese complessive di ciascuna attività.

Supponendo che dalla rilevazione emerga un�incidenza dei suddetti elementi pari al 20% per

l�attività commerciale e all�80% per quella istituzionale, la detrazione dell�Iva sulle prestazioni

dei collaboratori è ammessa in misura pari al 20%.

In assenza di un criterio oggettivo di ripartizione dei costi promiscui e quindi della relativa impo-

sta, è necessario fare riferimento ad un criterio di proporzionalità che possiamo sintetizzare nel

modo seguente:

Totale ricavi derivanti da attività commerciale

Totale ricavi e proventi

�3HUFHQWXDOH� GHOO¶DWWLYLWj�

FRPPHUFLDOH� ULVSHWWR� D�

WXWWD� O¶DWWLYLWj� VYROWD

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Le associazioni sportive dilettantistiche che ne abbiano i requisiti possono applicare uno dei

due regimi forfetari previsti dalla legge:

A) quelle che nel periodo d�imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività

commerciali in misura inferiore al limite di � 250.000,00 possono applicare, su opzione, il regi-

me forfetario previsto dalla L. n. 398/91;

B) quelle con volume d�affari annuo fino a � 25.822,84 possono applicare il regime forfetario

per le attività spettacolistiche, previsto dall�art. 74-quater, c. 5, DPR 633/1972, salvo opzione

per il regime ordinario.

A) La L. 16.12.1991, n. 398 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche, oltre a

rilevanti semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi, un regime forfetario di

determinazione dell�Iva. Sono destinatarie delle disposizioni agevolative suddette:

- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

- le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro (novità

introdotta dall�art. 90 della L. 289/2002), riconosciute dal CONI.

Le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l�applicazione della L. n. 398/91 applica-

no, ai fini Iva, relativamente ai proventi conseguiti nell�esercizio di attività commerciali connesse

agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all�art. 74, c. 6, DPR 633/72, vale a dire il criterio

applicato nel settore dello spettacolo.

Le associazioni suddette, in regime di L. n. 398/91, devono calcolare l�Iva da versare periodica-

mente (trimestralmente) nel seguente modo:

� applicando all�Iva a debito, derivante dai proventi commerciali connessi all�attività istituziona-

le o non connessi all�attività istituzionale ma soggetti all�imposta sugli intrattenimenti, le seguen-

ti detrazioni forfetarie:

- il 50% per i proventi commerciali generici, comprese le prestazioni pubblicitarie;

- il 10% per le sponsorizzazioni;

- 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione

radiofonica;

� con il metodo Iva da Iva (Iva a debito � Iva a credito = Iva da versare) per le attività commer-

ciali non connesse a quella istituzionale e non soggette all�imposta sugli intrattenimenti.

B) Per i sodalizi sportivi dilettantistici che hanno realizzato nell�anno precedente un volume

d�affari non superiore a � 25.822,84 nell�esercizio delle attività di spettacolo (sportivo), è

applicabile un particolare sistema di determinazione dell�Iva (Art. 74-quater, c. 5, D.P.R. 633/

1972).

Essi, infatti, determinano la base imponibile nella misura del 50% dell�ammontare complessivo

dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell�imposta assolta sugli

acquisti.

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In presenza di più attività, spettacolistiche e non, per l�applicazione di questo regime forfetario

va considerato solamente il volume d�affari derivante dalle attività spettacolistiche.

IL SISTEMA DI DETRAZIONE DELL�IVA

REGIME NORMALE

detrazione: IVA a credito � (meno) IVA a debito

REGIME FORFETARIO PREVISTO DALLA

L. n. 398/1991. SI APPLICANO LE DISPOSI-

ZIONI (del settore dello spettacolo) DI CUI

ALL�ART. 74, c. 6, DPR 633/1972

REGIME FORFETARIO PER LE ATTIVITA�

SPETTACOLISTICHE PREVISTO DALL�ART.

74-quater, c. 5, DPR 633/1972

REGIMI SPECIALI

detrazione: forfetaria

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REGIME IVA DELLE ATTIVITA� DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLOCERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE TITOLI DI INGRESSO

Ai fini Iva, le attività di spettacolo sportivo devono essere distinte in due categorie, alle quali

corrispondono modalità di tassazione differenti:

A) le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, (elencate nella tariffa allegata al Dpr

640/72) indicate nella Tabella A di seguito illustrata, che sono ricondotte ad un regime spe-

ciale forfetario di determinazione del tributo, salvo opzione per l�applicazione del regime

ordinario;

B) le altre attività spettacolistiche e assimilate, individuate nella tabella C (allegata al Dpr 633/

72) di seguito riportata, che sono attratte nel campo di applicazione dell�Iva secondo il

regime ordinario, salvo alcune particolarità che si possono così riassumere: per i contri-

buenti minori è previsto un regime semplificato forfetario.

TAB. A (Dpr 640/72)

ATTIVITA� SOGGETTE AD IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali, vocali o strumenta-

li, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l�esecuzione di musica

dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell�orario complessivo di apertura al pubblico dell�eserci-

zio, in funzione dell�attività di intrattenimento.

Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi apparecchio e

congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, installati sia nei

luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione

ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.

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TAB. C (Dpr 633/72)

SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA�

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al

pubblico anche se in circoli o sale private;

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effet-

tuate in discoteche e sale da ballo qualora l�esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o

superiore al 50% dell�orario complessivo di apertura al pubblico dell�esercizio, escluse quelle

effettate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a

gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive, corsi mascherati o in costume, rievocazioni

storiche, giostre e manifestazioni similari;

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, comme-

dia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante,

spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;

5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali, rassegne cine-

matografiche riconosciute con DM ed altre manifestazioni similari;

6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari,

trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio,con accesso

condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

Le attività di intrattenimento hanno come denominatore comune l�essere volte esclusivamente

al divertimento e al gioco.

Le attività spettacolistiche, invece, sono quelle attività che assumono anche una connotazione

culturale (oltre cioè a quella di divertimento che caratterizza gli intrattenimenti). In particolare lo

spettacolo comporta una partecipazione prevalentemente passiva da parte dello spettatore

che assiste all�evento.

Gli elementi qualificanti dello spettacolo sono, pertanto, due:

- il perseguimento di un divertimento è solo eventuale, ed è comunque connesso ad una fina-

lità culturale;

- la passiva partecipazione dello spettatore.

A) Per quanto riguarda le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, la base imponibile

su cui calcolare l�Iva è quella prevista per l�imposta sugli intrattenimenti e cioè l�importo dei

singoli biglietti (cd. titoli di accesso) venduti per l�ingresso o per l�occupazione dei posti, ovvero

il prezzo corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti o alle altre attività soggette.

L�importo dei biglietti va assunto al netto delle somme dovute a titolo di rivalsa dell�imposta sugli

intrattenimenti e dell�Iva relativa se dovuta.

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Nell�imponibile si comprendono inoltre:

- l�ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei

diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati;

- i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

- gli aumenti di prezzo apportati dalle consumazioni e dai servizi offerti al pubblico.

Se gli intrattenimenti e le altre attività sono organizzati per i propri soci, l�imposta si applica,

oltre che sugli importi suddetti (se previsti), anche sulle quote e contributi associativi riferibili

all�attività soggetta all�imposta.

Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento (bigliardini, juke-box, flipper, etc) la base

imponibile è stabilita in misura forfetaria, variabile in funzione del tipo di apparecchio.

Ai fini della determinazione dell�imposta, il regime prevede una detrazione forfetaria pari a ½

dell�imposta relativa alle operazioni effettuate. Di conseguenza, si versa il 50% dell�imposta

calcolata.

Non è prevista l�ulteriore detrazione, o l�eventuale rimborso, per l�Iva assolta o pagata sugli

acquisti.

ATTENZIONE:

Per alcune operazioni, comunque connesse a quelle soggette all�imposta sugli intrattenimenti,

la detrazione forfetaria si applica con le stesse modalità ma in misura diversa, e precisamente:

- per le prestazioni di sponsorizzazione, la detrazione è pari a 1/10 dell�imposta;

- per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica,

la detrazione è pari a 1/3 dell�imposta.

Per le prestazioni di pubblicità la detrazione resta quella ordinaria di ½.

L�ente può sempre optare per l�applicazione dell�imposta nel modo ordinario. In tal caso, si

applicano tutte le regole ordinarie previste per le altre attività spettacolistiche non soggette

all�imposta sugli intrattenimenti, le quali sono soggette al regime ordinario Iva (detrazione dell�Iva

sugli acquisti da quella sulle vendite).

B) Per le attività spettacolistiche e assimilate, invece, l�Iva si applica secondo le regole ordina-

rie, con l�eccezione del regime forfetario riservato alle attività di minima importanza (proventi

realizzati nell�anno solare precedente di importo non superiore a 25.822,84 �) che consente la

determinazione della base imponibile nella misura del 50% dei proventi incassati.

I soggetti che esercitano abitualmente le attività di intrattenimento e/o le attività di spettacolo,

sono obbligati all�emissione di un particolare documento denominato �titolo d�accesso�.

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Per le citate attività il titolo di accesso (sostanzialmente equivalente allo �scontrino fiscale�)

deve essere rilasciato mediante:

- apparecchio misuratore fiscale;

- biglietteria automatizzata (all�atto del pagamento).

Per favorire la diffusione dello sport dilettantistico sono state previste a favore delle società e

associazioni sportive dilettantistiche delle semplificazioni (D.P.R. 69/2002).

Al riguardo, bisogna distinguere i corrispettivi a seconda che derivino da attività spettacolistiche,

da attività di intrattenimento o da altre attività. Inoltre, fra le attività spettacolistiche bisogna

distinguere le manifestazioni sportive dilettantistiche dalle altre attività.

Manifestazioni sportive dilettantistiche

I corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche possono essere certificati

mediante due sistemi alternativi:

- il sistema ordinario, che prevede l�emissione di titoli di accesso con gli appositi misuratori

o biglietterie automatizzate;

- il sistema semplificato che consente l�utilizzo di titoli d�ingresso o di abbonamenti, senza

la necessità di adottare un misuratore fiscale. Di tale facoltà possono avvalersi anche le so-

cietà dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro (novità intro-

dotta dall�art. 90 della L. 289/2002)

Altre attività spettacolistiche

Le altre attività spettacolistiche (ad esempio le manifestazioni sportive professionistiche)

rimangono assoggettate all�obbligo di certificazione dei corrispettivi con titoli di accesso

emessi mediante:

- apparecchi misuratori fiscali;

- biglietterie automatizzate.

Attività di intrattenimento

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l�applicazione del regime forfetario

di cui alla L. 398/91 sono esonerate dall�obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di

intrattenimento a favore dei soci (con effetto dall�1/1/2001. Art. 33 c. 13 L. 388/2000).

Ne deriva che l�obbligo di certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi con misuratore

fiscale sussiste nei seguenti casi:

- attività di intrattenimento rese a favore dei non soci dalle associazioni sportive

dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario;

- attività di intrattenimento rese sia a favore dei soci che a favore dei terzi da società

e associazioni sportive dilettantistiche che non hanno optato per il regime forfetario.

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Altre attività

I corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere alle attività spettacolistiche e di intrattenimento

sono, ove non sia obbligatoria l�emissione della fattura, certificati mediante scontrino o ricevuta

fiscale.

ATTENZIONE:

Le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario della L. n. 389/1991

sono esonerate dall�obbligo di certificare le cessioni e le prestazioni diverse da quelle di

intrattenimento e di spettacolo.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PARTE DELLESOCIETA� ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

DILETTANTISTICHE

� ATTIVITA� SPETTACOLISTICHE

ALTRE ATTIVITA� SPETTACOLISTICHE

� ATTIVITA� DI INTRATTENIMENTO

� ALTRE ATTIVITA�

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PUBBLICITA� E CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA

La sponsorizzazione consiste in un contributo al finanziamento di uno spettacolo o manifesta-

zione, erogato da un�impresa pubblica o privata, allo scopo di promuovere:

- nome, ragione o denominazione sociale;

- marchio;

- immagine;

- attività e prodotti dell�impresa.

La sponsorizzazione avviene tramite un contratto a prestazioni corrispettive con il quale lo

sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad asso-

ciare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive, artisti-

che, culturali o scientifiche, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l�attività produt-

tiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello

sponsorizzato alla manifestazione è conseguente all�onere sostenuto dallo sponsor.

Per il contratto di sponsorizzazione, caratterizzato dalla reciprocità tra lo sponsor ed il soggetto

sponsorizzato, la forma scritta non è obbligatoria ma resta pur sempre quella preferibile. Inol-

tre, è opportuno inserire nel contratto di sponsorizzazione:

- la durata;

- i termini di versamento del corrispettivo;

- le ipotesi di risoluzione;

- le obbligazioni promozionali;

- la risoluzione delle controversie attraverso arbitrato.

La sponsorizzazione viene spesso confusa con la pubblicità, ma quest�ultima rispetto all�evento

sportivo è occasionale ed inoltre il trattamento fiscale dei proventi conseguiti è, per i soggetti

che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla L. 398/91, molto diverso. Infatti, per le

associazioni sportive dilettantistiche che optano per il regime forfetario suindicato:

- le prestazioni di pubblicità comportano una detrazione forfetaria dell�Iva nella misura del 50%

(la metà dell�Iva a debito relativa a dette prestazioni);

- le prestazioni di sponsorizzazione comportano, invece, una detrazione forfetaria dell�Iva nella

misura del 10% (un decimo dell�Iva a debito afferente dette prestazioni).

Schematicamente, la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione è la seguente:

Pubblicità:

- è occasionale rispetto all�evento sportivo;

- l�attività promozionale avviene tramite cartelloni, manifesti, striscioni, pubblicazioni

promozionali dell�evento sportivo o altri richiami acustici o visivi.

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Sponsorizzazione:

- rispetto all�evento viene istituito uno specifico abbinamento;

- l�attività promozionale avviene, generalmente, tramite l�abbigliamento sportivo degli atleti

(maglie, borse, etc.) o manifesti che indicano lo sponsor come organizzatore dell�evento,

stabilendo così una diretta connessione con l�evento.

Nel contratto di sponsorizzazione l�impresa sponsorizzante utilizza il soggetto sponsorizzato

quale veicolo della propria immagine. E� dunque lo stabile abbinamento tra il nome dello spon-

sor e l�attività che presuppone e determina l�esistenza della connessione tra il marchio dell�im-

presa e l�atleta o la squadra.

Le prestazioni di sponsorizzazione, considerata la loro natura, sono vere e proprie prestazioni

di servizi. Ai fini Iva è importante, quindi, appurare se le stesse siano svolte o meno nell�eserci-

zio d�impresa.

ATTENZIONE:

Ai sensi dell�art. 4, c. 5, del DPR 633/1972, le prestazioni di pubblicità commerciale sono con-

siderate in ogni caso commerciali, anche se effettuate da enti non commerciali.

Pertanto, le associazioni sportive dilettantistiche, quando si trovano a svolgere �abitualmente�

tale genere di prestazioni, devono assoggettare i relativi importi alla normale aliquota Iva del

20%.

L�art. 90, c. 8, L. 289/2002, introducendo una novità nel settore, prevede un particolare tratta-

mento fiscale delle somme erogate in denaro o in natura dalle imprese a favore delle associa-

zioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva,

se vengono rispettate precise condizioni.

La novità consiste nella presunzione assoluta che i corrispettivi in denaro o in natura di importo

annuo non superiore a � 200.000,00 costituiscono in ogni caso spese di pubblicità.

ATTENZIONE:

La previsione riguarda la società erogante; l�associazione sportiva dilettantistica dovrà conti-

nuare a distinguere gli importi ricevuti a titolo di sponsorizzazione rispetto a quelli aventi natura

di spese pubblicitarie.

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GLI ADEMPIMENTI DELL�ENTE SPORTIVO QUALE SOSTITUTOD�IMPOSTA

Se nel corso del periodo d�imposta la società o l�associazione sportiva dilettantistica corrispon-

de indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi per l�esercizio diretto

dell�attività sportiva, nonché compensi per collaborazioni coordinate e continuative di carattere

amministrativo-gestionale, essa è obbligata, all�atto del pagamento, ad operare una ritenuta

con obbligo di rivalsa.

Lo stesso dicasi per l�erogazione di retribuzioni a dipendenti (se presenti) e compensi ad ammi-

nistratori.

Inoltre, scatta l�obbligo alla presentazione della dichiarazione modello 770-semplificato, conte-

nente tutti i dati relativi alle certificazioni dei redditi rilasciate ai relativi percettori.

La dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 settembre.

Entro il 28 febbraio dell�anno successivo al periodo d�imposta in cui sono stati corrisposti i

compensi suddetti, l�ente deve effettuare il conguaglio tra l�ammontare delle ritenute operate e

l�imposta dovuta sulla totalità dei compensi erogati.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il conguaglio deve avvenire durante l�anno in cui

è cessato il rapporto.

Novità sul modello 770-semplificato 2004

Tra le novità del modello di quest�anno si segnala l�inclusione, nel prospetto di comunicazione

dati lavoro autonomo, delle somme e valori corrisposti ai lavoratori autonomi che hanno optato

per il regime speciale (Legge 388/2000, artt. 13 e 14), nei confronti dei quali non sono state

operate e certificate ritenute, nonché gli sportivi dilettanti relativamente ai quali i compensi

corrisposti non sono stati assoggettati a ritenuta fino a � 7.500,00.

Resta, pertanto, l�obbligo di presentazione della dichiarazione modello 770 anche nel-

l�ipotesi in cui il sostituto (l�ente erogante) non abbia operato alcuna ritenuta.

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PER SAPERNE DI PIÙ

L. 27.7.2004, n. 186 - Conversione in legge del D.L. 136/2004

D.L. 28.5.2004, n. 136, art. 7 - Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

L. 21.5.2004, n. 128 - Legge di conversione del D.L. 72/2004

D.L. 22.3.2004, n. 72 - Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere

dell�ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo

L. 27.12.2002, n. 289, art. 90 - Legge Finanziaria 2003 - Disposizioni per l�attività sportiva

dilettantistica

DPR 13.3.2002, n. 69 - Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei

corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche

L. 21.11.2002, n. 342, art. 37 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettan-

tistiche

DPR 10.2.2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti

di riconoscimento di persone giuridiche private e di applicazione delle modifiche dell�atto costitutivo

e dello statuto

DPR 30.12.1999, n. 544 - Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti

dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti

L. 13.5.1999, n. 133, art. 25 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettan-

tistiche

D. Lgs. 26.2.1999 - Istituzione dell�imposta sugli intrattenimenti e modifiche alla disciplina del-

l�imposta sugli spettacoli

D.M. 26.11.1999, n. 473 - Regolamento di attuazione dell�art. 25, L. 133/99

DPR 22.12.1986, n. 917, artt. 67, 69, 143-149 - Testo unico delle imposte sui redditi

DPR 29.9.1973, n. 600, art. 20 - Scritture contabili degli enti non commerciali

DPR 29.9.1973, n. 600, art. 28 - Ritenuta sui contributi degli enti pubblici

DPR 26.10.1972, n. 642 - Disciplina dell�imposta di bollo

DPR 26.10.1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell�imposta sul valore aggiunto

Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/2003

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 94/E del 23.4.2003

Circolare Agenzia Entrate n. 58 del 18.06.2001, punto 1.8

Risoluzione dell�Agenzia Entrate n. 34/E del 2001

Circolare Agenzia delle Entrate 19.6.2001, n. 60/E

Circolare Ministero delle Finanze 16.11.2000, n. 207/E

Circolare Ministero delle Finanze 08.03.2000, n. 43/E

Circolare Ministero delle Finanze 29.12.1999, n. 247/E

Circolare Ministero delle Finanze 27.8.1998, n. 209/E,

Circolare Ministero delle Finanze 04.6.1998, n. 141/E

Circolare Ministero delle Finanze n. 124/1998

Risoluzione Ministero delle Finanze n. 130/E del 2.6.1995

NOTE

NOTE

NOTE

Finito di stampare nel mese di novembre 2004Composizione e stampa:

M.G. di Mazzoni - Torino

Le ASSOCIAZIONISPORTIVEDILETTANTISTICHE

Le SOCIETA�di CAPITALI SPORTIVESENZA SCOPO di LUCRO

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