strumenti - home - ordine avvocati siracusa · 4-bis. le disposizioni del presente articolo non si...

57

Upload: others

Post on 27-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)
Page 2: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

STRUMENTI NECESSARI PER LA NOTIFICA

IN PROPRIO A MEZZO PEC

Casella P.E.C. comunicata al COA

Iscrizione nel RE.G.IND.E.

Firma Digitale

Page 3: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

il RE.GEN.IND.E. ????Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Pubblico Registro degli indirizzi PEC dei Soggetti registrati nel Sistema Giustizia e degli Operatori Giudiziari

Avvocati, Avvocature Enti Pubblici, Avvocatura Distrettuale dello Stato, CTU, Periti e altri Ausiliari del Giudice e molti altri …..

Page 4: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

Flussi di alimentazione delRe.G.Ind.E.

Fonte https://pst.giustizia.it

Page 5: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

LA PEC DEL DESTINATARIOdeve risultare iscritta in un registro pubblico

tra quelli individuati dall’ART.16-TER c. 1 D.L.179/2012

La disposizione si applica anche alla giustizia amministrativa (c. 1-bis aggiunto con L.114/2014)

* Re.G.Ind.E. (accesso riservato con firma digitale)

* PP.AA. (accesso riservato con firma digitale)

* INI-PEC (accesso libero)

* Registro Imprese (accesso libero)

Page 6: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

Re.G.Ind.E. AD ACCESSO RISERVATO CON FIRMA DIGITALE RACCOGLIE

LE PEC DEI SOGGETTI REGISTRATI NEL SISTEMA GIUSTIZIA

(non comprende PEC di Imprese e Società)

Page 7: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

REGISTRO PP. AA.(DL 179/2012 art 16, comma 12)

pst.giustizia.itACCESSO RISERVATO (FIRMA DIGITALE) CONTIENE ANCHE LE PEC

PER LA VALIDA NOTIFICA A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PP.AA.

Page 8: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

ELENCO NON PIU’ VALIDO PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC

L’IPA (www.indicepa.gov.it) non è più utilizzabile per PEC valide per le notifiche alle P.A.

ALTRI ELENCHI NON UTILIZZABILI• Non sono utilizzabili gli indirizzi gestiti dal CNIPA Centro Naz. Per

l’Informatica nella P.A. ora AGID Agenzia per l’Italia Digitale

• NON SONO UTILIZZABILI GLI INDIRIZZI PEC REPERITI NEGLI ALBI PUBBLICATI DA ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI

Page 9: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

INI-PEC E’ IL PUBBLICO REGISTO (AD ACCESSO SENZA FIRMA DIGITALE)

DAL QUALE PRELEVARE LE PEC VALIDE PER LE NOTIFICHE A PROFESSIONISTI (compresi Avvocati), SOCIETA’ ED IMPRENDITORI

Page 10: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

REGISTRO IMPRESE E’ IL PUBBLICO REGISTRO PEC (AD ACCESSO LIBERO) DI IMPRESE E SOCIETA’

Page 11: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

Normativa Notifiche in ProprioArt.1 Legge 21/01/1994 n. 53

L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, [ovvero a mezzo della posta elettronica certificata] salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (1) (2).

(1) A norma dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato".

(2) Articolo modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e successivamente dall'articolo 46, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Page 12: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...Art.3-bis Legge 21/01/1994 n. 53

1. LA NOTIFICAZIONE CON MODALITA' TELEMATICA si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata (2).

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto; ](3)

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;

g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Page 13: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

1. L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto (1) (2).

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

...Art.6 Legge 21/01/1994 n. 53

Page 14: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge (1).

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi .

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (2).

(2) Comma aggiunto in articolo 46, c.1, lett. c) D.L. 24/06/2014 n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114.

...Art.7 Legge 21/01/1994 n. 53

Page 15: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense (1).

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer (2) .

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3).

(3) Comma aggiunto dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera h), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come introdottto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza di cui

al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

...Art.8 Legge 21/01/1994 n. 53

Page 16: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis (2)

...Art.9 Legge 21/01/1994 n. 53

Page 17: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)
Page 18: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)
Page 19: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...GIURISPRUDENZA SULL’ART.9 In tema di notificazione delle impugnazioni, l'omissione del

deposito posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 della legge n. 53 del 1994, come non produce la nullità della notifica, così non incide sull'ammissibilità del ricorso, trattandosi di adempimento, la cui mancanza non è specificamente sanzionata, che svolge la funzione di assicurare al cancelliere del giudice "a quo" la tempestiva conoscenza dell'impugnazione al fine di eseguire la relativa annotazione sull'originale della sentenza, tanto più che le norme che comminano le inammissibilità, in conformità con il principio di effettività della tutela, sono di stretta interpretazione.

Cassazione civile, sez. I, 23/11/2015, n. 23866

Page 20: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...GIURISPRUDENZA SULL’ART.9

In tema di notificazione delle impugnazioni, l'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. c.p.c., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 l. 21 gennaio 1994 n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge; infatti, questa norma ricollega tale sanzione, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge ed all'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, la inosservanza delle "disposizioni di cui agli articoli precedenti" è espressione ellittica riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all'omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un piano distinto ed ulteriore.

Cassazione civile, sez. I, 25/02/2011, n. 4704

Page 21: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

LA FIRMA DIGITALE

Page 22: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...LA FIRMA DIGITALE

“Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».

Cass. civile Sez. UniteSentenza n. 10266 del 27/04/2018

Page 23: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...LA FIRMA DIGITALE

la firma digitale attribuisce al file ben precise caratteristiche previste dalla normativa di riferimento:

- autenticità (garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento)

- integrità (assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione)

- non ripudio (attribuisce validità legale al documento)

Page 24: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

Firma CADES-BES

La firma CADES-BES modifica l’estensione del file, aggiungendo la dicitura .p7m all’estensione originale (es. procura_alle_liti.pdf.p7m). Essa è apponibile a tutti i tipi di file, che, tuttavia, dopo la sottoscrizione possono essere letti solo con apposito software (Dike, Arubasign, Firmacerta, etc.).

Page 25: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

Firma PADES-BES

La firma PADES-BES non modifica l’estensione del file ma solo il nome al quale aggiunge l’espressione “-signed”. Ad es. il file “Ricorso.pdf “diventerà “Ricorso-signed.pdf ”

E’ apponibile esclusivamente a file .pdf

Dopo la sottoscrizione il nostro file .pdf rimarrà tale e pertanto potrà essere letto senza necessità di apposito software, come un normale file .pdf

SUL DOCUMENTO PDF

VIENE IMPRESSO

QUESTO SEGNO GRAFICO

Page 26: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

La Notifica in proprio a mezzo PEC SI POSSONO NOTIFICARE A MEZZO PEC

NEL FORMATO DIGITALE NATIVO

CON FIRMA DIGITALE

* l’Atto di Citazione

* l’atto di appello Civile

* il Ricorso per Cassazione Civile

* l’Atto di Precetto

* i Ricorsi alla Giustizia Amministrativa (TAR, CGA, CdS - Solo Pades-Bes)

Page 27: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

La Notifica in proprio a mezzo PEC ...SI POSSONO NOTIFICARE A MEZZO PEC NEL FORMATO DIGITALE

GLI ATTI CANSIONATI DA ANALOGICO LE COPIE INFORMATICHE

Attribuendogli un nome file senza modificare il nome file

ATTESTANDONE LA CONFORMITA’ NELLA RELATA DI NOTIFICA

* Ricorsi, Decreti, Ordinanze, Sentenze e altri Provvedimenti (estratti dal fascicolo informatico)

* la Procura alle Liti (estratta per scansione da analogico o dal fascicolo informatico se inerente Ricorso)

* l’Atto di Citazione (estratto per scansione da analogico)

* l’atto di appello Civile (estratto per scansione da analogico)

* il Ricorso per Cassazione Civile (estratto per scansione da analogico)

* l’Atto di Precetto (estratto per scansione da analogico)

Page 28: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

La Notifica in proprio a mezzo PEC ...SI POSSONO NOTIFICARE A MEZZO PEC NEL FORMATO DIGITALE

GLI ATTI ESTRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO COME DUPLICATI INFORMATICI

senza modificare il nome file

IN TAL CASO NON OCCORRE

LA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Page 29: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

ATTI CHE NON POSSONO ESSERE NOTIFICATI CON PEC- Notifiche che il Giudice ha disposto che siano

eseguite personalmente

- Notifiche a irreperibile

- Notifiche all’estero

- Notifiche di atti di procedimenti penali

- Notifiche di preavvisi di rilascio

- Pignoramenti immobiliari e presso terzi

- LA CITAZIONE PER LO FRATTO

- Atti stragiudiziali in genere

Page 30: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

NOTIFICA A MEZZO PEC OBBLIGATORIA PER PREVISONE NORMATIVA

Il D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014 con l’art. 52, co. 1, lett. B) ha introdotto l’art. 16-sexies D.L. 179/2012 che disciplina

IL DOMICILIO DIGITALE

L’articolo in questione e prevede che: "salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, PRESSO LA CANCELLERIA DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO, ALLA NOTIFICAZIONE con le predette modalità PUÒ PROCEDERSI ESCLUSIVAMENTE QUANDO NON SIA POSSIBILE, PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO, LA NOTIFICAZIONE PRESSO L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

art. 16-sexies D.L. 179/2012

Page 31: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

….UNA IPOTESI DINOTIFICA IN CANCELLERIA

La notifica in cancelleria resta consentita solo se la notifica telematica all'indirizzo PEC non riesca, in quanto il servizio « genera un avviso di mancata consegna », ossia fornisca risposta che la notifica non si è potuta effettuare per malfunzionamento della casella elettronica per fatto imputabile al titolare dell'indirizzo PEC (regolamento di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44): ma in tal caso — rammenta la Corte — è richiesta anche la pubblicazione nel portale dei servizi telematici (artt. 34 e 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. l. 6 agosto 2008, n. 133) dell'avviso di avvenuta notifica con deposito in Cancelleria.

Salvo che si tratti di procuratore del circondario, ovvero di procuratore esercente fuori circondario che abbia eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito. In queste due ultime ipotesi l’atto deve essere notificato rispettivamente presso lo studio o il domicilio eletto.

Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, n. 15147

Cassazione civile, sez. un. 20/06/2012 n. 10143

Page 32: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

UNA NUOVA IPOTESI DI NOTIFICA A MEZZO PEC OBBLIGATORIA ELABORATA

DAL CONSIGLIO DI STATOOrdinanza n. 56/2018 R.P.C.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Pubblicata il 04/01/2018

Considerato che:a) l’atto di appello è stato notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non essendo stato firmato digitalmente (mediante l’utilizzo del formato PAdES) è nullo per violazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. (a tenore del quale «[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale») e dell’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) (in base al quale gli atti processuali «sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD»), norme il cui combinato disposto vuole che l’appello, atto processuale introduttivo del giudizio di secondo grado, abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES;

Page 33: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

….UNA NUOVA IPOTESI DI NOTIFICA A MEZZO PEC OBBLIGATORIA ELABORATA DAL CONSIGLIO DI STATO

(segue) Ordinanza n. 56/2018 R.P.C. del Consiglio di Stato

b) il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 24/11/2017, n. 5490; Sez. IV, 4/4/2017 n. 1541);

Page 34: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

….UNA NUOVA IPOTESI DI NOTIFICA A MEZZO PEC OBBLIGATORIA ELABORATA DAL CONSIGLIO DI STATO

(segue) Ordinanza n. 56/2018 R.P.C. del Consiglio di Stato

c) per l’effetto, ai sensi dell’art. 44, comma 2, Cod. proc. amm., va disposta la rinnovazione del ricorso in appello mediante redazione con le modalità formali dell’art. 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e successiva notificazione alle altre parti del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dispone, nei sensi di cui in motivazione, la rinnovazione dell’atto di appello e la successiva notifica alle altre parti fino al 31 gennaio 2018, rinviando per la discussione della causa alla pubblica udienza del 3/5/2018.

Così deciso in Roma ...

Page 35: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

LA RELAZIONE DI NOTIFICA* ACCOMPAGNA SEMPRE LA NOTIFICA

* E’ UN AUTONOMO FILE .PDF DA ALLEGARE ALLA PEC

* E’ ATTO DIGITALE NATIVO

* IL FILE .PDF VA OBBLIGATORIAMENTE FIRMATO CON FIRMA DIGITALE

* CONTIENE L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEGLI ATTI ESTRATTI PER SCANSIONE

* CONTIENE L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE COPIE INFORMATICHE ESTRATTE DAL FASCICOLO INFORMATICO

Page 36: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

Come Apporre la Firma PADES-BES

FIRMIAMO IN PADES-BES

Page 37: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...FIRMIAMO IN PADES-BES

Page 38: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...FIRMIAMO IN PADES-BES

Page 39: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...FIRMIAMO IN PADES-BES

Page 40: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

L’ORARIO PER LE NOTIFICHEART.45-BIS D.L. 90/2014 N.1 LET.B

b) dopo l'articolo 16-sexies Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 e' inserito il seguente: "Art. 16-septies. - (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. QUANDO E' ESEGUITA DOPO LE ORE 21, LA NOTIFICAZIONE SI CONSIDERA PERFEZIONATA ALLE ORE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO".

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione terza civile Sentenza n. 21017 depositata il 23 agosto 2018

Articolo 147 C.P.C. Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Page 41: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

LA PEC DI NOTIFICA

Page 42: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

RdA (Ricevuta di Accettazione)

Page 43: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

RdAC (Ricevuta di Avvenuta Consegna)

Page 44: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

RdAC (Ricevuta di Avvenuta Consegna)

Page 45: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

LA PROVA DELLA NOTIFICA CON PECIL DEPOSITO NEL PCT

Fonte https://pst.giustizia.it

Page 46: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...COSA DEPOSITIAMO E PERCHE’

SI DEPOSITANO PER PREVISIONE NORMATIVA

GLI ATTI NOTIFICATI

E LE BUSTE DI RICEVUTA

- la RdA .eml /.msg

(di Accettazione)

- le RdAC .eml /.msg per ogni destinatario

(di Avvenuta Consegna)

PERCHE’ LE DUE BUSTE ?

- per il soggetto notificante l’invio si perfeziona alla data e ora indicate nella RdA

- per il soggetto destinatario l’invio si perfeziona alla data e ora indicate nella RdAC

(art.3-bis, c. 3 L.53/1994)

Page 47: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...COME DEPOSITIAMO LA PROVA DELLA NOTIFICA

Page 48: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...COME DEPOSITIAMO LA PROVA DELLA NOTIFICA

Page 49: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...COME DEPOSITIAMO LA PROVA DELLA NOTIFICA

Page 50: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...COME DEPOSITIA

MO LA PROVA

DELLA NOTIFICA

Page 51: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...COME DEPOSITIAMO LA PROVA DELLA NOTIFICA A

MEZZO PEC

Page 52: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...COME DEPOSITIAMO LA PROVA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

Page 53: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...COME DEPOSITIAMO LA PROVA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

Page 54: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...IL CONTROLLO DEL GIUDICE

Il Giudice deve sempre verificare la regolarità del contraddittorio e, quindi, anche delle notifiche.

Quando la Notifica è a mezzo PEC il Giudice verificherà la data e l’ora della RdA e della RdAC

Inoltre il Giudice controllerà la Busta allegata alla RdAC (che è un documento classificato quale DUPLICATO INFORMATICO) ove rinverrà gli ORIGINALI degli ATTI NOTIFICATI

Page 55: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

NULLITA’ DELLA NOTIFICALegge 21/01/1994 n. 53

Art.111. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Page 56: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

...segue NULLITA’ DELLA NOTIFICAArt. 11 Legge 21/01/1994 n. 53

Per le Sezioni Unite i vizi della notifica a mezzo PEC non determinano nullità quando l’atto è giunto a conoscenza del destinatario.

Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665

La Corte di Cassazione quindi estende anche alla materia delle notificazioni telematiche il principio della sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo (art. 156, ult. cpv., c.p.c.), integrato nel caso delle notifiche dall’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario (v. Cass., Sez. Lav., 18.6.2014, n. 13857; Cass, Sez. V, 5.2.2002, n. 1548; Cass., Sez. V, 27.1.2001, n. 1184), condizione perfezionata con la consegna nel “luogo virtuale” rappresentato dall’indirizzo PEC, salvo il vizio in tema di notificazione eseguita dall’avvocato comporti una specifica lesione del diritto di difesa o sia di nocumento alla decisione del giudice (controllo da effettuare per caso e rilevabile d’ufficio ex art. 11 della L. n. 53/1994).

Page 57: STRUMENTI - Home - Ordine Avvocati Siracusa · 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3). (3)

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICOUN MONDO A PARTE

Notifiche via PEC

Per precisa scelta ministeriale nel Tributario Telematico si è deciso di non appesantire le operazioni di notifica con le formalità di cui alla Legge 53 del 1994, familiari agli avvocati ma non agli ulteriori professionisti abilitati al patrocinio avanti alle Commissioni Tributarie ex art. 12 D.Lgs. 546/92.

Il D.M. 163/2013, unitamente al D.Dir. del 4 agosto 2015, sono quindi gli unici atti che dettano i requisiti per le notifiche a mezzo PEC nel Tributario Telematico. La notifica sarà quindi valida se alla stessa saranno allegati file che rispettino i requisiti di cui all’art. 10 del D.Dir. 4.8.15.

Registri dove reperire gli indirizzi elettronici certificati per le notifiche a mezzo PEC

Sempre per non appesantire le operazioni di notifica il Ministero ha optato per la scelta dei due registri, entrambi liberamente accessibili, INIPEC e IndicePA.

Con riguardo a quest’ultimo registro (IndicePA), è importante sottolineare che lo stesso non può essere invece utilizzato per estrarre gli indirizzi per le notifiche negli altri processi telematici (cioè CIVILE E AMMINISTRATIVO)

Attestazioni di conformità

La disciplina del Processo Tributario Telematico si occupa delle attestazioni di conformità solamente con riferimento alla procura alle liti nativa cartacea, la quale è attestata come conforme, a mente dell’art. 4 del DM 163/13 ed ai sensi dell’art. 22 C.A.D., mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.