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LUGLIO 2012 PARTE I FISCO In evidenza Studi di settore in chiaro pag. 2 Sull’IMU decide il Comune pag. 2 Alla cassa per imposta di bollo speciale e prelievo straordinario sui capitali scudati pag. 2 LAVORO In evidenza Ferie non fruite per malattia, illegittimo il CCNL che esclude la monetizzazione pag. 4 Come si recuperano le somme indebitamente erogate ai dipendenti? pag. 4 In Gazzetta Ufficiale la Riforma del Lavoro, in vigore dal 18 lugliopag. 5 IMPRESA In evidenza Deroga al cash per gli stranieri? Solo con copia della comunicazione del c/c pag. 7 CICR: in GU il decreto sugli affidamenti e sconfinamenti bancari pag. 7 Pubblicato il decreto correttivo sui diritti degli azionisti pag. 8 SCADENZARIO AGOSTO 2012 In evidenza Si segnala la proroga al 20/8 ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e D.P.C.M. 6/6/2012 delle scadenze fiscali e contributive del 15, 16, 17 e 18 agosto pag. 9 STUDIO BAFUNNO 1

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LUGLIO 2012 PARTE I

FISCO

In evidenza

Studi di settore in chiaro pag. 2Sull’IMU decide il Comune pag. 2Alla cassa per imposta di bollo speciale e prelievo straordinario sui capitali scudati pag. 2

LAVORO

In evidenza

Ferie non fruite per malattia, illegittimo il CCNL che esclude la monetizzazione pag. 4Come si recuperano le somme indebitamente erogate ai dipendenti? pag. 4In Gazzetta Ufficiale la Riforma del Lavoro, in vigore dal 18 luglio pag. 5

IMPRESA

In evidenza

Deroga al cash per gli stranieri? Solo con copia della comunicazione del c/c pag. 7CICR: in GU il decreto sugli affidamenti e sconfinamenti bancari pag. 7Pubblicato il decreto correttivo sui diritti degli azionisti pag. 8

SCADENZARIO AGOSTO 2012

In evidenza

Si segnala la proroga al 20/8 ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e D.P.C.M. 6/6/2012delle scadenze fiscali e contributive del 15, 16, 17 e 18 agosto pag. 9

GUIDE OPERATIVE L’impeto delle sanzioni nella riforma del lavoro pag. 17Studi di settore, chiarimenti fuori tempo massimo pag. 20Apprendistato in somministrazione: quali opportunità pag. 27Cambiano le regole per la deducibilità delle perdite su crediti pag. 30

FOCUSDeducibilità spese auto, maggiori oneri per imprese e professionisti pag. 32

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FISCO

Il regime premiale trova le norme di attuazioneRegime premiale ai blocchi di partenza per gli studi di settore: con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012 viene data attuazione alle norme per favorire la trasparenza, con riferimento a 55 studi di settore per il periodo d’imposta 2011. Il provvedimento definisce i soggetti interessati, elenca gli studi ammessi per il 2011 e chiarisce le condizioni per accedere al regime premiale, con particolare riferimento alla fedeltà dei dati.Agenzia delle Entrate, provvedimento 12/7/2012, n. 2012/10260312

Studi di settore in chiaroL’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 30/E/2012, che fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore ed, in particolare, per l’utilizzo degli stessi per il periodo d’imposta 2011.Agenzia delle Entrate, circolare 11/7/2012, n. 30E

Per un approfondimento si rimanda alla Guida operativa:Studi di settore, chiarimenti fuori tempo massimo

Niente sanzioni per chi si adegua agli studi entro il 20 agostoI soggetti che applicano gli studi di settore e che ritengono opportuno adeguarsi ai ricavi o ai compensi stimati sulla base della versione 1.0.2 di GERICO (sempre che gli stessi siano diversi da quelli calcolati con la versione 1.0.1) potranno farlo versando le maggiori imposte dovute per adeguamento entro il 20 agosto 2012 senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 10/07/2012

Finanziamenti ai partiti: aumentano le detrazioni IRPEFApproda in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96/2012, che detta norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonchè misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti. Cambiano le regole per le detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici.Legge 6/7/2012, n. 96 (G.U. 9/7/2012, n. 158)

Sull’IMU decide il ComuneSe l’istanza di interpello concerne l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo.Agenzia delle Entrate, risoluzione 6/7/2012, n. 73/E

Alla cassa per imposta di bollo speciale e prelievo straordinario sui capitali scudatiArrivano dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per pagare, entro il 16 luglio 2012, l’imposta di bollo speciale e il prelievo straordinario sui capitali scudati: con la circolare n. 29/E/2012, l’Agenzia fornisce i chiarimenti agli intermediari che devono effettuare il versamento dell’imposta di bollo speciale e dell’imposta straordinaria una tantum sui prelievi del 2011 delle attività finanziarie detenute all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.Agenzia delle Entrate, circolare 5/7/2012, n. 29/E

Interessi passivi: nuove regole confermate anche per le PMI operanti nel settore della fornitura di energiaNon è allo studio il ripristino del regime di integrale deducibilità degli interessi passivi per le piccole e medie imprese che costruiscono o gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia, acqua e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

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Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 4/7/2012, n. 5-07248

Abuso del diritto, confermate le posizioni del GovernoInfondate le notizie di stampa secondo le quali, nel testo originario del disegno di legge di riforma fiscale, il Governo avrebbe previsto una sostanziale depenalizzazione dei reati fiscali escludendo la rilevanza penale dei comportamenti ascrivibili a fattispecie abusive e a forme di elusione fiscale.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 4/7/2012, n. 5-07252

Le comunicazioni dell’Agenzia ai contribuenti delle zone terremotateI contribuenti residenti nelle province di Modena e Ferrara colpite dal primo evento sismico del 20 maggio 2012, sono stati espunti dagli elenchi dei soggetti che presentano incongruenza tra spese sostenute nel 2010 e i redditi dichiarati per quell’anno (destinatari delle lettere da parte della stessa Agenzia), tuttavia, poiché le operazioni di postalizzazione sono avvenute antecedentemente ai successivi eventi calamitosi, non è stato possibile procedere anche all’esclusione delle altre zone colpite.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 4/7/2012, n. 5-07251

Beni sequestrati, all’IMU pensa il custode/amministratore giudiziarioÈ ammissibile che il giudice, nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, attribuisca all’amministratore/custode giudiziario l’amministrazione dei beni oggetto del misura adottata, con esercizio di poteri di vera e propria gestione, compreso, quindi, anche il pagamento dei tributi. Tale regola che, già valida per l’ICI, può trovare applicazione anche per l’IMU.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 4/7/2012, n. 5-07247

Bonus ristrutturazioni, l’ambito temporale del nuovo limite di detraibilitàPer il periodo d’imposta 2012, spetta la detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di 48.000 euro, e la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di 96.000 euro al netto delle spese già sostenute a tale data.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 4/7/2012, n. 5-07249

Cartella di pagamento: arriva il nuovo formatIl nuovo modello, il cui uso è obbligatorio per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012, nasce dall’esigenza di assicurare chiarezza dei dati ivi contenuti e migliore fruibilità delle informazioni fornite.Agenzia delle Entrate, provvedimento 3/7/2012, n. 2012/100148

Studi di settore, ok alle specifiche per la trasmissione dei datiApprovate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2012, dei controlli tra UNICO 2012 ed i modelli degli studi di settore e della modifica della modulistica degli studi di settore da utilizzare per il periodo di imposta 2011.Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3/7/2012, n. 98245

Italia - Russia, stop alle doppie imposizioniIl Ministero degli affari esteri comunica l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.Ministero degli affari esteri, Comunicato 3/7/2012 (G.U. 3/7/2012 n. 153)

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CTP: ok alla posta certificata in Lombardia, Sardegna, Sicilia e VenetoLe disposizioni concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle seguenti regioni: Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto.Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 26/6/2012 (G.U. 3/7/2012 n. 153)

Terremoto in Emilia, a quali enti destinare gli aiutiLa Prefettura di Reggio Emilia ha individuato le categorie di fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel mese di maggio 2012 nel territorio della provincia di Reggio Emilia.Prefettura di Reggio Emilia, Decreto 14/6/2012, G.U. n. 153 del 3/7/2012

Pagamenti in contante da stranieri, nuovo modello di adesioneL’Agenzia delle entrate ha reso noto che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che intendono avvalersi - in deroga ai limiti di trasferimento di contante - del regime agevolato per le operazioni legate al turismo nei confronti di cittadini stranieri hanno a disposizione un nuovo modello di adesione (“Comunicazione di adesione”). Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2/7/2012, n. 89780

Impianti fotovoltaici, le regole per l’accertamento catastaleL'Agenzia del Territorio si è occupata dell’inquadramento, ai fini catastali, degli impianti fotovoltaici. In particolare, secondo quanto si legge nella nota prot. 31892 del 22 giugno scorso (nella quale è presente un allegato tecnico con esempi di rappresentazione in mappe), gli immobili dotati di centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria D/1 (opifici).Agenzia del Territorio, nota 22/6/2012, n. prot. 31892

LAVORO

Sisma maggio 2012, come procedere per la sospensione contributiva?L’INPS risponde alle richieste di chiarimento in ordine alla sospensione contributiva relativa agli eventi sismici verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in data 20 e 29 maggio 2012.INPS, messaggio 12/7/2012, n. 11793

Come si recuperano le somme indebitamente erogate ai dipendenti?Si chiede alla Fondazione Studi CDL se il datore di lavoro, che procede al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuarlo al lordo o al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.Fondazione studi consulenti lavoro, parere 11/7/2012, n. 21

Trasporto, quando è configurabile la responsabilità solidale?In materia di trasporti sono identificabili diverse fattispecie contrattuali che vanno dal semplice contratto di trasporto merci, all’appalto di servizi di trasporto, alla subvenzione ed alla spedizione, fino all’appalto di servizi ed alla logistica. Il Ministero del Lavoro analizza nei vari casi l’applicabilità del regime di solidarietà ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 11/7/2012, n. 17

Ferie non fruite per malattia, illegittimo il CCNL che esclude la monetizzazione Per la Corte di Cassazione il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie per malattia prima del suo collocamento a riposo, ha diritto all’indennità sostitutiva, così come affermato dalla Corte di Giustizia UE, ed indipendentemente dalla disposizioni dei contratti collettivi.

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Cassazione, sentenza 9/7/2012, n. 11462

Colf, possibile rateizzare i versamenti INPSL’INPS rilascia la funzione per la gestione delle domande di rateazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestici. Il datore di lavoro, per ottenere il pagamento in forma dilazionata, deve presentare un’istanza che comprenda tutti i crediti contributivi accertati alla data di presentazione relativi a tutti i rapporti di lavoro domestico di cui è titolare. INPS, messaggio 9/7/2012, n. 11560

Contratti di II livello: deposito sempre necessario?Risponde la Direzione Centrale dell’INPS ad un quesito in ordine allo sgravio contributivo previsto dai contratti di II livello, disciplinato per i singoli periodi da appositi decreti interministeriali di attuazione, in relazione all’obbligo o meno del deposito del contratto di II livello.INPS, messaggio 2/7/2012, n. 11019

Sisma Emilia, stop al controllo dello stato di malattia fino al 31 luglioL’INPS dà indicazioni in merito alla gestione dei controlli sullo stato di incapacità temporanea al lavoro dei soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma di maggio come individuate dal recente DM 1 giugno 2012. Considerata la situazione di grave emergenza si ritiene opportuno non eseguire, fino al 31 luglio 2012, accertamenti d’ufficio di natura medico legale nei confronti di lavoratori che si assentino dal lavoro per malattia.INPS, messaggio 6/7/2012, n. 11448

La condanna per furto non giustifica il rigetto automatico della domanda di regolarizzazioneLa Corte Costituzionale, ha dichiarato incostituzionale l’art. 1-ter, c. 13, lettera c), del D.L. n. 78/2009, introdotto dalla legge di conversione n. 102/2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.Corte Costituzionale, sentenza 6/7/2012, n. 172

Licenziamento di dipendenti che hanno raggiunto i 67 anni di età?Per la Corte di Giustizia UE, non è discriminatoria la norma svedese che permette ai datori di lavoro di porre fine ad un contratto di lavoro con un dipendente che abbia raggiunto i 67 anni, senza tener conto del livello della pensione di vecchiaia che questi percepirà.Corte di Giustizia UE, sentenza 5/7/2012, causa C-141/2011

Stretta del Ministero Lavoro sui lavoratori autonomi del settore edile Se non emergono fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale, gli ispettori devono ricondurre nell’ambito della subordinazione, le prestazioni dei lavoratori autonomi adibiti a lavori di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti ed addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o applatatore. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 4/7/2012, n. 16

In Gazzetta Ufficiale la Riforma del Lavoro, in vigore dal 18 luglioLa riforma del mercato del lavoro, di cui tanto si è discusso e che ancora farà discutere, è approdata in Gazzetta Ufficiale. 4 gli articoli composti, a loro volta, da numerosi commi. Razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, rivisitazione della disciplina del licenziamento illegittimo, revisione del sistema del sistema degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di tutela del reddito, norme a tutela dell’equità di genere e misure a sostegno di politiche attive, dei servizi per l’impiego e della formazione professionale: queste, in sintesi, le principali aree di intervento. Il Quotidiano IPSOA pubblica la “mappa della riforma”: in quattro tabelle si riepilogano i contenuti della riforma in vigore dal 18 luglio.Legge 28/6/2012, n. 92 (G.U. 3/7/2012, n. 153, suppl. ord. n. 136)

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Somministrazione di lavoro, comunicazione ai sindacati entro il 31 gennaio 2013La scadenza dell’obbligo per l’utilizzatore di comunicare annualmente il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati è fissata dal Ministero del Lavoro al prossimo 31 gennaio 2013.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 3/7/2012, n. 12187

INPS: online il certificato medico per l'istanza di invalidità Dal 1 luglio 2012 il certificato medico introduttivo, necessario per la presentazione dell’istanza volta al riconoscimento da parte dell’INPS di una invalidità pensionabile e dei conseguenti benefici ad esso legislativamente previsti, dovrà essere compilato ed inviato all’INPS dal medico certificatore, con modalità telematiche, utilizzando il sito www.inps.it e l’abilitazione tramite PIN. INPS, circolare 2/7/2012, n. 91

Sisma Emilia, le misure organizzative INPS Con lo spirito di fornire i servizi richiesti dai cittadini e dalle imprese delle zone terremotate almeno in maniera paragonabile al livello di quelli offerti alla generalità dell'utenza, l’INPS provvederà a verificare che non si creino situazioni di ritardo o cadute di livelli di servizio e nell'eventualità che questi si intravedono, mettera’ in atto ogni azione volta a superare le criticità emerse.INPS, messaggio 29/6/2012, n. 10941

Quali dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono idonei?Il Ministero del Lavoro risponde a quesiti sui Dispositivi di Protezione Individuale idonei per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 27/6/2012, n. 15

Legittima l’incompatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvocati con l’impiego pubblicoSono costituzionalmente legittimi gli articoli 1 e 2 della Legge n. 339 del 25 novembre 2003 che hanno previsto l’incompatibilità della professione di avvocato con il pubblico impiego ed un periodo per esercitare l’opzione per la professione di avvocato o per quella di dipendente pubblico, per i dipendenti pubblici con contratto part-time al 50%, già iscritti all’albo degli avvocati. Corte Costituzionale, sentenza 27/6/2012, n. 166

Sisma Emilia, anche l’ENPAIA applica la sospensione Prorogati i versamenti Enpaia di tutti i contributi a partire dalla denuncia del mese di maggio 2012 nonché i contributi oggetto di dilazione già concessi. Per accedere al beneficio occorre compilare apposito modulo reperibile sul sito Enpaia.ENPAIA, circolare 26/6/2012

Riduzione del personale, il criterio di scelta può anche consistere nella prossimità al pensionamentoLa Cassazione ha ribadito che, nel licenziamento per riduzione del personale, il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento. Cassazione, sentenza 22/6/2012, n. 10424

IMPRESA

Trasformazioni societarie "transfrontaliere" senza vincoliViola i principi UE relativi alla libertà di stabilimento, la normativa interna di diritto societario che autorizza le trasformazioni nazionali ma non consente la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro.Corte Giust. CE, sez. III, sentenza 12/7/2012, C-378/10

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Deroga al cash per gli stranieri? Solo con copia della comunicazione del c/cIn tema di adeguata verifica della clientela, è fondamentale che l’intermediario acquisisca copia della ricevuta della comunicazione preventiva con l’indicazione del conto corrente sul quale verranno effettuati i versamenti. L'indicazione è contenuta in una recente circolare del Dipartimento del Tesoro. Ministero Economia e finanze, Dipartimento del Tesoro, circolare 11/7/2012

PMI e semplificazione burocratica: ok alle disposizioni che prevedono l’emanazione di regolamenti governativiVia libera alle disposizioni che prevedono l’emanazione di regolamenti governativi per la semplificazione della burocrazia gravante sulle PMI: la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 179/2012 del 2 luglio, ha respinto la questione di illegittimità costituzionale, promossa da alcune regioni, relativa al D.L. n.78/2010 laddove demanda all’emanazione di regolamenti governativi di delegificazione il compito di delineare una disciplina mirata a semplificare gli adempimenti amministrativi posti in capo alle PMI. Accolta, invece, la legittimità del ricorso in materia di violazione del principio di leale collaborazione.Corte Costituzionale, sentenza 11/7/2012, n. 179

Operazioni straordinarie, non c’è contrasto tra norma italiana e direttiva UEL'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE assolve la normativa italiana sulla tassazione delle plusvalenze. Gli articoli 4 e 9 della direttiva n. 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi non ostano a disposizioni di diritto nazionale quali la normativa italiana di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 544/1992.Conclusioni dell’Avvocato generale 10/7/2012, C-207/11

CNDCEC: segnalazioni anti-riciclaggio direttamente all’UIFCon decreto del 4 maggio scorso, al CNDCEC è stata attribuita la funzione di veicolo delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio; operativamente, gli iscritti potranno inoltrare le segnalazioni al CNDCEC solo quando sarà realizzato l’apposito sistema tecnologico predisposto in base al protocollo d'intesa con l'UIF. AI momento, pertanto, gli iscritti devono inviare le segnalazioni direttamente all'UIF secondo le procedure telematiche da questa individuate.CNDCEC, Informativa 9/7/2012, n. 58

CICR: in GU il decreto sugli affidamenti e sconfinamenti bancariE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 30 giugno del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio recante la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti bancari in attuazione dell’art. 117-bis del TUB.CICR, Decreto 30/6/2012 (G.U. 5/7/2012, n. 155)

STP, il parere del Consiglio di StatoGiudizio complessivamente positivo per lo schema di regolamento sulle STP, con alcune osservazioni; tra le altre, il Consiglio di Stato nel parere n. 4832/2012 ha sottolineato la necessità di prevedere che la società professionale consegni al cliente l’elenco scritto non solo dei soci professionisti, ma anche dei soci con finalità di investimento.Consiglio di Stato, parere 05/07/2012, n. 4832

I beni della società non sono confiscabiliLa confisca per equivalente prevista dall'art. 19, comma 2, legge n. 231/2001 si applica solamente ai reati previsti dall’art. 24 e seguenti della stessa legge, tra i quali non rientrano i reati fiscali di cui al D.Lgs. n. 74/2000. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25774 del 4 luglio 2012 ha in sostanza affermato un importante principio e cioè che i beni delle società non sono confiscabili per i reati tributari commessi dall’amministratore in favore dell’azienda. I giudici di legittimità dopo una attenta disamina del caso

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particolare hanno denunciato un vuoto normativo ritenendo che allo stato attuale è impossibile sequestrare i beni delle aziende per i reati fiscali commessi in loro favore.Cassazione penale, sez. III, sentenza 04/07/2012, n. 25774

Pubblicato il decreto correttivo sui diritti degli azionistiE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio il decreto correttivo che apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 27/2010 recante “attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”. Il decreto correttivo riconsidera l’esclusione delle società cooperative quotate dall’ambito di applicazione delle norme sulla convocazione e l’informativa pre-assembleare disposto dall’art. 135-bis del TUF. Altre modifiche agli artt. 2441 e 2443 del codice civile e all’art. 134, comma 2, del TUF.D.Lgs 18/6/2012, n. 91 (G.U. 2/7/2012, n. 152)

Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)Lo IASB ha pubblicato Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12). La modifica - che chiarisce le disposizioni transitorie dell’IFRS 10 - si applica a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2013.IFRS, comunicato stampa 28/6/2012

Imprese quotate, informazioni ad ampio raggioUna fase che precede una decisione di un’impresa quotata in borsa può costituire una “informazione privilegiata” di cui i mercati finanziari devono poter disporre. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia europea nella sentenza C-19/11 del 28 giugno scorso, precisando la definizione della nozione di “informazione avente carattere preciso” utilizzata dalla direttiva n. 2003/124Corte Giust. CE, sez. II, sentenza 28/6/2012, C-19/11

Non cumulabile la responsabilità dell’amministratore di fatto e della “testa di legno”L’amministratore di mero diritto sarà responsabile con l’amministratore di fatto per le distrazioni solo se sussiste la prova della consapevolezza dell’attività illecita del soggetto che compie attività gestoria.Cassazione penale, sez. V, sentenza 27/06/2012, n. 25432 e n. 25438

Assonime illustra le sezioni specializzate in materia d’impresaAssonime illustra la nuova disciplina delle sezioni specializzate in materia d’impresa, istituite dal decreto liberalizzazioni, che cambiano la loro denominazione in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ampliandone le competenze al diritto antitrust, alla materia societaria e ai contratti pubblici. Nella GUIDA tutti gli approfondimenti e le tavole delle principali disposizioni del provvedimento.Assonime, circolare 27/6/2012, n. 19

Sono ONLUS anche se si fanno pagare alcune prestazioniLe ONLUS devono apportare beneficio a persone svantaggiate per motivi economici, fisici, psichici, sociali o familiari; non subisce alcun provvedimento di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS l’associazione che presta assistenza a bambini e anziani in difficoltà anche se la prestazione è fornita a pagamento; è determinante, tuttavia, che resti escluso il fine di lucro.Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza 13/6/2012, n. 9688

Le fatture prodotte in giudizio anche se non registrate concorrono a dimostrare l’anteriorità della scrittura al fallimentoLa prova dell’anteriorità della scrittura al fallimento, e dunque della certezza della data, può essere ricavata dal creditore dall’avvenuto pagamento di fatture recanti esplicito riferimento alla lettera di incarico professionale.Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza 6/6/2012, n. 9175

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SCADENZARIO AGOSTO 2012

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Mercoledì 1

Convogliamento emissioni - RelazioneI Gestori di grandi impianti di combustione anteriori al 1988 e al 2006, aventi potenza termica nominale uguale a 50 MW devono presentare relazione tecnica sul convogliamento delle emissioni o progetto di adeguamento

Mercoledì 15

Scadenze prorogate al 20/08/2012 Annotazione separata nel registro corrispettivi Fatturazione differita

Giovedì 16

Scadenze prorogate al 20/08/2012 Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale Rateizzazione versamento imposte da Unico 2012 per soggetti titolari di partita IVA Rateizzazione versamento IVA annuale Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni Versamento contributi Inps artigiani e commercianti Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni

(risparmio amministrato) Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento imposta unica Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2011

(Unico 2012 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4% Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Denuncia e versamento contributi CasagitVersamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenteVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

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Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di TesoreriaVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Settore estrattivo - Denuncia mensileDenuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

Versamento contributi EnpalsVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Versamento contributi Inps lavoro dipendenteVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Versamento contributi Inps pescatori autonomiVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Versamento rata premio anticipato Inail III rata Versamento della III rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di: addizionale dell'1% ex ANMIL; eventuali contributi associativi; eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti. L'importo così determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di rateazione.

Venerdì 17

Scadenza prorogata al 20/08/2012 Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico

2012

Sabato 18

Scadenza prorogata al 20/08/2012 Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2012 società di

capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo

Lunedì 20

Annotazione separata nel registro corrispettiviScadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevuteScadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'apposito provvedimento.

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Denuncia e versamento contributi FPIVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Denuncia imballaggi mese precedenteDenuncia mensile imballaggi del mese precedente

Fatturazione differitaScadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Versamento dell'IVA dovuta per il mese di luglio (per il mese di giugno nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il secondo trimestre 2012 (aprile-giugno). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2012 per soggetti titolari di partita IVAScadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Versamento terza rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 giugno) o seconda rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2012 per soggetti titolari di partita IVA.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2012 per soggetti non titolari di partita IVAScadenza prorogata ex D.P.C.M. 6/6/2012. Versamento seconda rata delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2012 per soggetti non titolari di partita IVA che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento a decorrere dal 18 giugno 2012. Il D.P.C.M. 6 giugno 2012 ha prorogato la scadenza dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni da parte di tutte le persone fisiche e degli altri contribuenti interessati agli studi di settore dal 18 giugno al 9 luglio. Per tali contribuenti soggetti a proroga sarà possibile effettuare il versamento al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Rateizzazione versamento IVA annuale Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Versamento rateale per i contribuenti soggetti a dichiarazione unificata che ratizzano dal 16 giugno/9 luglio (o dal 18 luglio/20 agosto) versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16.I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2012 entro il termine ultimo del 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3 % (1/10 del minimo).

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Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensileScadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16.I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16.II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento contributi EnasarcoVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento (IV trimestre 2009)

Versamento contributi Inps artigiani e commerciantiScadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16.Versamento trimestrale dei contributi dovuti sul minimale (II trimestre)

Versamento contributi Inps artigiani e commercianti (saldo e I acconto)Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 6/6/2012.Versamento in unica soluzione o come prima rata dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo sull’anno precedente e di acconto sull’anno corrente con maggiorazione dello 0,40%.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16.Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS, con la maggiorazione dello 0,4% Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 6/6/2012.Versamento a saldo per il 2011 ed in acconto per il 2012 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedenteScadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

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Versamento imposta di produzione e consumoVersamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento imposta unicaScadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento dell'IRAP, IVA ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2011 Unico 2012 SP con maggiorazione dello 0,40%Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 6/6/2012.Versamento da parte di società di persone per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore del saldo 2011 e dell’eventuale acconto 2012 delle imposte risultanti da Unico 2012 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La scadenza in oggetto è stata prorogata dal 18 luglio al 20 agosto per le persone fisiche e per tutti gli altri contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2011 Unico 2012 PF e SP con maggiorazione dello 0,40% Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16.Versamento da parte di persone fisiche e di società di persone per le quali sono stati elaborati gli studi di settore del saldo 2011 e dell’eventuale acconto 2012 delle imposte risultanti da Unico 2012 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La scadenza in oggetto è stata prorogata dal 18 luglio al 20 agosto.

Versamento diritti camerali con maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 6/6/2012.Versamento diritto camerale per il 2012 da parte di società di persone e soggetti equiparati, nonché le società soggette a IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che, al 1° gennaio 2012, risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento, per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La scadenza in oggetto è stata prorogata dal 18 luglio al 20 agosto per le persone fisiche e per tutti gli altri contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 (Unico 2012 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4% Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16.Versamento di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioneScadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16.Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

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Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 (Unico 2012 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) con maggiorazione dello 0,40 per cento da parte dei soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorniScadenza prorogata ex D.P.C.M. 6/6/2012.Versamento di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La scadenza in oggetto è stata prorogata dal 18 luglio al 20 agosto.

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2012 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo Scadenza prorogata ex D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° marzo 2011 – 29 febbraio 2012. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 19 settembre 2012 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Sabato 25

Denuncia e versamento contributi EnpaiaDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificataPresentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensilePresentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/CigsPresentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro

Giovedì 30

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per

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ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registroI soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.

Venerdì 31

Adempimenti di fine meseTermine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiataInvio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente.

Comunicazione periodica intermediari finanziariTermine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Presentazione degli elenchi Intra 12 Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

Presentazione della dichiarazione Unico 2011 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2011, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° dicembre 2010 – 30 novembre 2011.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2012 per soggetti non titolari di partita IVAVersamento quarta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 giugno o 9 luglio) o terza rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio) o seconda rata (per i soggetti che rateizzano dal 20 agosto) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2012 per soggetti non titolari di partita IVA che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento.

Versamento contributi FasiVersamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio

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Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° ottobre 2011 – 30 settembre 2012.

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GUIDE OPERATIVE

L’IMPETO DELLE SANZIONI NELLA RIFORMA DEL LAVOROPierluigi Rausei

Sono molte le chiavi di lettura attraverso le quali analizzare la legge 28 giugno 2012, n. 92 – recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 136 della GU n. 153 del 3 luglio 2012, in vigore dal prossimo 18 luglio – ma fra tutte forse una delle più interessanti e chiarificatrici, anche per comprendere il quadro complessivo del provvedimento, appare essere quella dei profili sanzionatori.

In tutti i passaggi normativi dei quattro articoli in cui si struttura la riforma, infatti, ricorrono costantemente misure sanzionatorie.

Proprio le sanzioni – di tipo amministrativo, civile e previdenziale – rappresentano, forse con una certa sorpresa, lo strumento privilegiato con il quale il Legislatore mostra, si direbbe in modo arcigno, la volontà di incidere per assicurare la competitività delle imprese e garantire l’aumento dell’occupazione.

La ricorrenza delle sanzioni, che si presentano in modo quasi ossessivo nell’articolato della legge n. 92/2012, si accompagna, d’altronde, ad una sorta di scelta ideologicamente pregiudiziale (parrebbe addirittura di “sospetto”) rispetto alle scelte organizzative del datore di lavoro, ritenute comunque meritevoli di reazioni sanzionatorie nette, minacciate o applicate.

Tuttavia le misure sanzionatorie previste non sembrano strutturate in modo adeguato per traguardare gli obiettivi che la legge di riforma del mercato del lavoro si propone, né con riferimento alla garanzia di effettività per un utilizzo regolare degli strumenti contrattuali flessibili, né con riguardo alle dinamiche dei licenziamenti, e neppure, a ben guardare, in merito alle tutele dei soggetti più deboli nell’ingresso o nella permanenza sul mercato del lavoro (disoccupati e inoccupati, donne e ultracinquantenni, disabili ed extracomunitari).

Nella legge n. 92/2012, dunque, contrariamente a quanto accaduto con le riforme precedenti (Treu del 1997 e Biagi del 2003), l’intervento sanzionatorio viene ritenuto l’unico rimedio efficace per assicurare l’attuazione dei diritti e delle tutele, essendo considerato sicura garanzia di asseverazione del nuovo quadro regolatorio.

Proprio su questi profili, in ogni caso, sembrano addensarsi alcune delle ombre più scure dell’odierno disegno riformatore, giacché ritenere che la sola reazione di tipo sanzionatorio possa assicurare l’effettività e l’efficacia di un impianto normativo appartiene a logiche di un passato di cui non si avvertiva davvero alcuna nostalgia (rivelatesi, d’altro canto, obiettivamente fallimentari allorquando applicate, basti pensare alla medesima finalizzazione operata a suo tempo dalla legge n. 296/2006 con riferimento alla tenuta degli abrogati libri di matricola e paga).

La corretta impostazione di un assetto regolatorio, specie in materia di lavoro e legislazione sociale, piuttosto, deve affidarsi a tecniche normative di tipo preventivo-promozionale, premiale e pragmatico, oltreché a quelle sanzionatorie, volte ad orientare i comportamenti delle parti, e in specie di quella datoriale, verso una effettività sostanziale (e non meramente formale) delle disposizioni. Soprattutto in sistemi giuridici ed economici come quello italiano, dove la piaga del lavoro sommerso rappresenta il principale fattore di grave turbativa della competitività delle imprese e di seria limitazione allo sviluppo.

Se le più recenti riforme del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla legge n. 30/2003, così come attuata dal d.lgs. n. 276/2003 e dal d.lgs. n. 124/2004, avevano saputo coniugare con equilibrio tutte le tipologie di intervento richiamate, guardando alle sanzioni in ottica proporzionale e progressiva, anche in prospettiva di dissuasione, la legge n. 92/2012, al contrario, sceglie la soluzione sanzionatoria (peraltro senza al dovuta attenzione ai criteri di proporzionalità), affidando le finalità dissuasive alla struttura repressiva delle disposizioni.

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D’altro canto, se è vero che il diritto del lavoro è il ramo giuridico nel quale, più che altrove, è facile evidenziare quanto sia importante, e talora imprescindibile, il rapporto fra precetto (comando/divieto) e sanzione (accertamento e punizione della violazione), ciò che sorprende nella legge n. 92/2012 è la scelta ideologicamente pregiudiziale rispetto a tutte le scelte datoriali, dalla instaurazione del rapporto di lavoro al licenziamento, passando perfino attraverso le risoluzioni consensuali e le dimissioni.

Sanzioni amministrative

Una delle due opzioni punitive che si riscontrano nella legge è relativa alle sanzioni amministrative, con richiamo alla legge n. 689/1981, anche se in alcuni casi solo in termini di compatibilità. La legge n. 92/2012 introduce sanzioni pecuniarie volte a punire inadempimenti non solo dei datori di lavoro, ma anche di altri soggetti tenuti a cooperare (obbligatoriamente) al nuovo assetto normativo.

Anzitutto con riguardo ai contratti di lavoro, una specifica sanzione amministrativa (art. 1, comma 21, lett. b) punisce, con immediata entrata in vigore anche relativamente ai contratti già in corso di esecuzione, il datore di lavoro che fa svolgere prestazioni di lavoro intermittente senza adempiere all’obbligo di preventiva comunicazione scritta alla competente Direzione territoriale del lavoro (art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 276/2003), prevedendo, per ciascun lavoratore per il quale sia omessa la comunicazione una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 (per comprendere l’atteggiamento ostinatamente repressivo dell’odierno riformatore basti considerare che nel testo originariamente proposto dal Governo la sanzione di che trattasi andava da euro 1.000 ad euro 6.000!).

La sanzione, inoltre, non è ammessa alla procedura di diffida precettiva (di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004) che consente al datore di lavoro che regolarizza la propria posizione di estinguere l’illecito pagando una sanzione pari al minimo edittale.

Una seconda sanzione amministrativa incide sulle tipologie contrattuali: quella prevista dall’art. 1, comma 35, in materia di tirocini formativi e di orientamento per il soggetto ospitante che ometta di corrispondere al tirocinante una congrua indennità (anche forfetaria) per la prestazione svolta secondo quanto previsto da apposito Accordo Stato-Regioni.

Il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni della legge n. 689/1981.

Alla sanzione amministrativa la legge n. 92/2012 fa richiamo anche con riguardo alla garanzia di acquisire all’erario le somme che contribuiscono alla copertura finanziaria dei costi della riforma per il nuovo sistema di ammortizzatori sociali.

Così in base all’art. 2, comma 49, in tema di maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale sui diritti di imbarco dovuti dai passeggeri degli aeromobili di cui all’art. 6-quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005, convertito dalla legge n. 43/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000 i soggetti tenuti alla riscossione (gestori dei servizi aeroportuali) che omettono di effettuare la prescritta comunicazione circa le somme riscosse all’Inps, che la norma stessa individua come competente ad effettuare gli accertamenti e ad irrogare le sanzioni, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689/1981.

Ancora con sanzione pecuniaria, da euro 5.000 ad euro 30.000, viene punito, ai sensi dell’art. 4, comma 23, il datore di lavoro che abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

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Sanzioni civili

Nella legge n. 92/2012 rilevano le finalità di tipo ripristinatorio che caratterizzano le sanzioni civili orientate a ripristinare la situazione soggettiva del lavoratore da tutelare e a reintegrarlo nei suoi diritti lesi illegittimamente: è questa la principale sanzione civile cui insistentemente ricorre l’odierno disegno riformatore sia con riguardo alla disciplina della flessibilità in entrata, sia per quanto attiene alle misure sanzionatorie che interessano i licenziamenti individuali ed anche collettivi.

Trova evidenza anche la sanzione di tipo risarcitorio, quale ristoro per i comportamenti o gli atti lesivi posti in essere dal datore di lavoro, anche qui sia in materia di contratti che in tema di flessibilità in uscita. Meno rilevante è invece la sanzione civile di tipo interdittivo, caratterizzata da quelle sanzioni comminatorie di ispirazione comunitaria, ovvero dalle “clausole sociali” che condizionano taluni benefici al rispetto integrale di specifiche norme di tutela del lavoro, che invece potrebbero rappresentare davvero una svolta nel sistema sanzionatorio in materia di lavoro.

Anzitutto con riguardo ai contratti di lavoro, a solo titolo di esempio, possono annoverarsi fra le sanzioni civili ripristinatorie le seguenti misure: art. 1, comma 9, lett. f): che prevede un “onere” per il datore di lavoro di comunicare preventivamente al

Centro per l’impiego, entro la scadenza del termine fissato inizialmente, che il rapporto a tempo determinato continuerà oltre il termine, indicando la durata della prosecuzione, per cui se il rapporto prosegue senza comunicazione, lo stesso non potrà che essere considerato a tempo indeterminato;

art. 1, comma 16, lett. d): dove, in tema di apprendistato, si prevede che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto (sanzione ripristinatoria in forma di presunzione assoluta);

art. 1, comma 24: in materia di lavoro a progetto, si interpreta autenticamente l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, per sancire che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza il quale si ha un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sanzione ripristinatoria in forma di presunzione assoluta);

art. 1, commi 28 e 30: in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, si stabilisce che in caso di violazione del divieto di associare un numero di soggetti superiore a tre (fatta eccezione per parenti e affini), il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sanzione ripristinatoria in forma di presunzione assoluta).

Inoltre alle sanzioni ripristinatorie e risarcitorie la legge n. 92/2012 fa ampio ricorso in materia di licenziamenti, laddove l’art. 1, comma 42, nel disciplinare il nuovo regime sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi, sulla scorta di una distinzione fra tre differenti tipologie di illegittimità (la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante; l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa nei licenziamenti disciplinari; l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo nei licenziamenti per motivi economici), dipana un quadro sanzionatorio di scarsa efficacia e di assoluta complessità, laddove proprio la sanzione ripristinatoria, nella forma della reintegrazione, finisce per avere un ruolo di primissimo piano, seppure mediante un deciso affidamento alla discrezionalità giudiziale.

Analogamente con riferimento alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali che non siano state proceduralmente garantite secondo le modalità previste dalla legge di riforma, si ha una sanzione civile ripristinatoria che impedisce, anche a fronte di una genuina volontà delle parti, di estinguere il rapporto di lavoro.

Sanzioni previdenziali

Accanto alle sanzioni amministrative e a quelle civili, la legge n. 92/2012, ricorre anche al regime ordinario delle sanzioni previdenziali, che prevede l’applicazione di apposite sanzioni a carico del datore di lavoro che

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abbia omesso o evaso gli obblighi previdenziali, sia nel caso di omissioni contributive rilevabili da denunce o da registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate (art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000) sia in ipotesi di evasione contributiva accertata d'ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. b), sia in casi di evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori (art. 116, comma 8, lett. b, ultimo periodo).

In particolare vi sono misure specifiche che attengono all’applicazione delle sanzioni previdenziali: art. 2, comma 47: prevede che alle somme riscosse dai gestori dei servizi aeroportuali e riversate all’Inps si

applichino le disposizioni sanzionatorie stabilite per i contributi previdenziali obbligatori dall’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000;

art. 3, comma 25: stabilisce che per i contributi di finanziamento ai fondi di solidarietà trovano applicazione le disposizioni in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, anche con riferimento al quadro sanzionatorio.

Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.

STUDI DI SETTORE, CHIARIMENTI FUORI TEMPO MASSIMOSaverio Cinieri

Con la circolare n. 30/E/2012, l’Agenzia delle entrate ha diffuso i chiarimenti sull’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011. Peccato, però, che il documento di prassi giunga quando ormai il termine per pagare il saldo e il primo acconto (o la prima rata), senza la maggiorazione dello 0,4%, è già scaduto da due giorni: a seguito della proroga, infatti, la scadenza era fissata al 9 luglio scorso. Peraltro con nota stampa del 10 luglio l’Agenzia ha chiarito che i soggetti che applicano gli studi di settore e che ritengono opportuno adeguarsi ai ricavi o ai compensi stimati sulla base della versione 1.0.2 di GERICO (sempre che gli stessi siano diversi da quelli calcolati con la versione 1.0.1) potranno farlo versando le maggiori imposte dovute per adeguamento entro il termine del 20 agosto 2012 senza il pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Tornando alla circolare, con essa l’Agenzia traccia il quadro preciso di tutte le novità che hanno interessato gli studi di settore negli ultimi mesi.

In particolare, viene fatto un excursus tra i diversi provvedimenti che hanno interessato la materia nell’ultimo periodo e precisamente: decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2011 (che hanno approvato 69 studi di

settore che costituiscono la revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore); art. 6, D.M. 28 dicembre 2011 (che ha approvato 28 studi relativi ad attività economiche del settore del

commercio e ha anche confermato, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, l’inutilizzabilità “diretta” dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore per l’azione di accertamento nei confronti di società cooperative a mutualità prevalente, soggetti IAS, soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01, “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi”, o dal codice 66.19.40, “Attività di Bancoposta”. Inoltre, tale decreto ha previsto, per il solo periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, tale diverso utilizzo dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore anche nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei minimi e dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 68.20.02, “Affitto di aziende”);

art. 8, D.L. n. 16/2012 (che ha modificato la precedente disposizione introdotta dal D.L. n. 98/2011, prevedendo la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di ricorrere all’accertamento induttivo “in caso di

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omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione”);

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012 (che ha approvato, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art. 10-bis, legge n. 146/1998. Le novità contenute nel decreto riguardano: i nuovi indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati; il nuovo indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali; l’aggiornamento dei valori di soglia per l'indicatore di coerenza «ricarico» per lo studio di settore VM04U; l’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”; le modifiche allo studio VM05U con gli aggiornamenti per le regioni Abruzzo, Campania e Sicilia; l’aggiornamento delle analisi territoriali per il comune di Gravedona ed Uniti; l’aggiornamento della territorialità del commercio). Con riferimento a tutti i 206 studi di settore è stata inoltre valutata l’incidenza della particolare congiuntura economica dell’anno 2011.

riunione straordinaria del 4 aprile 2012 della Commissione degli esperti degli studi di settore (che è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011 sulla base degli effetti della congiuntura economica. Inoltre, la Commissione ha fornito parere positivo, all’unanimità, in merito all’introduzione di alcune modifiche applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2011, agli studi di settore in vigore per il medesimo periodo d’imposta. Si tratta delle modifiche approvate con D.M. 26 aprile 2012);

D.M. 13 giugno 2012 (che ha effettuato la revisione congiunturale speciale per il periodo d’imposta 2011: in altre parole, sono stati elaborati specifici fattori correttivi, sia per i 69 nuovi studi evoluti per tale annualità sia per gli altri 137 studi già in vigore);

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 giugno 2012 (con cui sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011).

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Di seguito, pertanto, si riporta una tabella contenente i principali punti su cui l’Agenzia si è soffermata.

Possibilità di accertamento induttivo nei casi di

infedeltà dichiarativa

Con l’art. 8, D.L. n. 16/2012 il legislatore, sostituendo la lettera d-ter) dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, ha previsto che l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti consente ora di ricorrere all’accertamento induttivo, senza subordinare tale possibilità alla condizione che siano irrogabili le sanzioni incrementate del 10% di cui all’art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997. La nuova disposizione interviene sulle modifiche già introdotte dal D.L. n. 98/2011, ma a differenza di quanto ivi previsto, la data a partire dalla quale è possibile emettere gli accertamenti è fissata dallo stesso art. 8, D.L. n. 16/2012: sul punto, però, l’Agenzia chiarisce che gli uffici utilizzeranno ordinariamente la facoltà introdotta dall’art. 8 citato soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010. Per le annualità precedenti il 2010, laddove il contribuente spontaneamente o a seguito di eventuale invito comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisasse l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando, in tali casi, per le ragioni su esposte, il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo “puro”.

Inoltre, viene precisato che la nuova disposizione non trova applicazione laddove il contribuente spontaneamente, o a seguito di eventuale invito, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. A tal fine, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la comunicazione potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro i termini previsti dalla legge (art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998).

Aggiornamento delle analisi sulla territorialità

Ad occuparsene è stato il D.M. 26 aprile 2012. Sul punto va segnalato che è stato aggiornato lo studio sulle aree della territorialità del commercio a livello comunale, provinciale e regionale per cogliere le variazioni intervenute nelle caratteristiche della rete distributiva, in rapporto al suo grado di modernizzazione e di copertura dei servizi di prossimità, e dello sviluppo socio-economico del territorio.

La precedente versione della territorialità del commercio aveva permesso la classificazione in 7 aree territoriali omogenee, cogliendo le più significative differenze tra gli stessi in termini di grado di modernizzazione della rete distributiva, grado di copertura dei servizi di prossimità e grado di sviluppo socioeconomico.

L’Agenzia evidenzia che - allo scopo di individuare le modifiche intervenute nelle caratteristiche territoriali che differenziano tra loro le aree del nostro paese - è stato aggiornato il set di indicatori precedentemente utilizzati. In particolare, sono stati aggiornati gli indicatori che rappresentano le

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caratteristiche della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Dopo aver aggiornato il set di indicatori, le aree territoriali omogenee sono state ridefinite utilizzando l’Analisi Discriminante, in modo che, all’interno di ogni area territoriale, i comuni, le province e le regioni presentino caratteristiche simili in termini di sviluppo socio-economico e della rete distributiva.

Introduzione di nuovi indicatori di coerenza economica basati su

anomalie nei dati dichiarati

Sempre con D.M. 26 aprile 2012 sono stati individuati 10 nuovi indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.

Gli indicatori approvati sono i seguenti:

1) Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

- l’attività economica di riferimento potrebbe essere interessata, in particolari circostanze, dalla presenza di giacenze ultrannuali, anche se in misura minore rispetto agli altri studi della “area edilizia” (per i quali l’applicazione del predetto indicatore risulta esclusa). Tale fattore dovrà essere preso in debita considerazione dagli uffici nell’effettuare i controlli;

2) Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;

3) Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

- tra le attività cui risulta applicabile lo studio TM87U è presente anche quella di “Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari”, codice attività 47.19.90. Tale attività, però, potrebbe essere interessata, in alcune circostanze, dalla presenza di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, come ad esempio la vendita di giornali, tabacchi o anche la vendita di schede e ricariche telefoniche (di ciò deve tener conto l’ufficio nei controlli);

4) Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi;

5) Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;

6) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;

7) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;

8) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;

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9) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza delle relative spese;

10) Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.

Tali indicatori, chiarisce l’Agenzia, si applicano già con riferimento agli studi di settore in vigore per il periodo di imposta 2011 (e quindi interessano la dichiarazione di quest’anno).

Nuovo indicatore di normalità economica in

assenza del valore dei beni strumentali

Il D.M. 26 aprile 2012 ha individuato un nuovo indicatore di normalità economica applicabile a 145 studi di settore che prevedono nelle funzioni di ricavo/compenso la partecipazione della variabile “Valore dei Beni Strumentali” e che richiedono, nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, informazioni riconducibili ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attività.

In merito, l’Agenzia delle entrate conferma che:

- la condizione di non normalità legata al predetto indicatore è determinata dalla presenza di “Beni Strumentali” tra i dati strutturali cui non corrisponde un’indicazione del relativo “Valore dei Beni Strumentali” tra i dati contabili;

- i contribuenti che hanno dichiarato informazioni riferite a uno o più beni strumentali nei quadri relativi ai dati strutturali e non hanno dichiarato il relativo “Valore dei Beni Strumentali” tra i dati contabili (rigo F29 campo 1 per le attività di impresa e rigo G14 campo 1 per le attività professionali), vengono definiti soggetti non normali;

- per tali soggetti il “Valore dei Beni Strumentali” da Normalità Economica è determinato in misura pari alla media, ponderata per la probabilità di appartenenza al cluster, del “Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento” (individuabile in base alla nota tecnica allegata al D.M.) moltiplicato per il numero di addetti.

Soci amministratori

Analogamente a quanto avvenuto per gli studi evoluti per i periodi d’imposta 2009 e 2010, anche per quelli relativi al 2011 è stata introdotta una nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata sugli studi di settore. La novità riguarda tutti i nuovi studi relativi alle attività economiche dei settori delle manifatture, del commercio e dei servizi.

Al riguardo, viene evidenziato che, per tali studi, indipendentemente dal rapporto che lega i soci amministratori con la società (collaborazione coordinata e continuativa, etc.), è stata adottata la metodologia di stima fondata sulle “teste”, normalizzate in base alla percentuale di lavoro svolto, in luogo di quella fondata sulle “spese” sostenute per la remunerazione dell’attività prestata.

Revisione congiunturale La revisione congiunturale speciale di cui al D.M. 13 giugno 2012 ha

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speciale

previsto che i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2011 tengano conto di 4 tipologie di correttivi:

1) modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”;

2) correttivi specifici per la crisi;

3) correttivi congiunturali di settore;

4) correttivi congiunturali individuali.

Per quanto riguarda, i correttivi sull’analisi di normalità economica, essi interessano l’indicatore “Durata delle scorte” e si applicano ai soggetti che presentano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d’imposta 2011 rispetto a quelli del 2010;

- situazione di coerenza delle esistenze iniziali.

Utilizzo retroattivo di studi evoluti e di quelli

“integrati”

I risultati degli studi di settore, la cui evoluzione è stata approvata con i DD.MM. 28 dicembre 2011, non potranno essere utilizzati, in fase accertativa, per i periodi d’imposta precedenti al 2011.

Ovviamente, confermando la precedente prassi, viene chiarito che la possibilità di utilizzo retroattivo è esclusa anche per le risultanze che derivino dagli studi in parola e dai restanti studi, non in evoluzione per il 2011, integrati dagli interventi correttivi apportati dal D.M. 13 giugno 2012, in quanto tali risultanze tengono conto degli effetti della crisi economica del 2011, non applicabili ad annualità precedenti. Stesso discorso vale per l’utilizzo per annualità successive al 2011 degli studi di settore integrati dagli interventi correttivi apportati dal decreto 13 giugno 2012.

In definitiva, le risultanze degli studi applicabili al periodo di imposta 2011 trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per il solo periodo d’imposta 2011.

MODULISTICA

• Fuoriuscita dal regime dei minimi

Al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi sui risultati degli studi di settore, derivanti dal passaggio dal principio di “cassa” dei minimi a quello di competenza ordinariamente utilizzato dalle imprese, sono state previste particolari modalità applicative nei confronti dei soggetti “ex minimi”. In particolare:

• nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei minimi, è stato previsto, per il solo periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, l’inutilizzabilità “diretta” degli studi di settore per l’azione di accertamento (la disposizione riguarda, quindi, i soli soggetti che nel 2011 sono rientrati nel regime ordinario a seguito della precedente adesione al regime dei minimi);

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• coloro che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dallo “specifico principio di cassa” correlato al citato regime e applicato nei periodi di imposta precedenti.

Nella sezione della parte generale denominata - “Modalità di compilazione” è stata pertanto introdotta un’avvertenza riguardante la specifica modalità di compilazione da parte dei contribuenti ex minimi.

• Quadro A Il quadro A è stato rivisto per adeguarlo alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori. In particolare, il predetto quadro è stato interessato dalle seguenti modifiche:

• introduzione di due nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non amministratori” in luogo dei precedenti “Soci con occupazione prevalente nell’impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”;

• introduzione del nuovo rigo “Associati in partecipazione”, che sostituisce quelli presenti in precedenza, denominati “Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell’impresa” e “Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”.

• Quadro F: soci e amministratori

Anche per gli studi di quest’anno, è stata introdotta la nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basati sugli studi di settore. In particolare:

• è stata eliminata la sezione relativa ai “Soci amministratori” nel prospetto degli “Ulteriori elementi”;

• è stato introdotto il campo interno 2 del rigo F16 (Spese per acquisti di servizi) e il campo interno 5 del rigo F19 (Spese per lavoro dipendente […]) con le informazioni di dettaglio “di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore”, con distinto riferimento, rispettivamente, alle società e gli enti soggetti all’IRES ed alle società di persone.

• Quadro Z Al fine di acquisire informazioni utili per l’elaborazione degli studi per i quali è prevista l’evoluzione nel 2013 (studi applicabili dal periodo d’imposta 2013), all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore sono stati predisposti, anche a seguito del necessario confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, appositi quadri Z - Dati complementari, nei quali occorre indicare nuovi elementi specifici in relazione alle attività economiche comprese negli studi di settore interessati dall’evoluzione.

• Quadro X Le novità del quadro fanno seguito a quanto previsto con il D.M. 13 giugno 2012. In particolare, si è resa necessaria l’indicazione di alcuni dati specifici per consentire al software GERICO di rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base dei correttivi stessi.

A tal fine è stato integrato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore con la previsione, nel quadro X, delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione dei cosiddetti “correttivi crisi”.

L’Agenzia fa presente che per alcuni dati è prevista l’indicazione di importi riferibili a

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periodi di imposta precedenti il 2011: in particolare, tra gli altri dati, viene chiesto di indicare i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2010” (per l’applicazione del correttivo relativo all’applicazione della normalità economica) e di compilare alcune voci di costo relative ai periodi di imposta 2009 e 2010.

• Quadro V Il Quadro V rappresenta una novità di quest’anno: in esso vanno indicate informazioni in merito alle diverse modalità di applicazione gli studi di settore stabilite, per il periodo di imposta 2011, dal D.M. 11 febbraio 2008, la cui indicazione era prevista, per il periodo di imposta 2010, nel quadro X dei modelli.

In particolare, barrando la casella posta in corrispondenza dello specifico rigo, il contribuente può indicare se si trova in una delle seguenti condizioni:

• esercizio dell’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2512 c.c.;

• redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002;

• applicazione del regime dei minimi nel periodo d’imposta precedente.

Invece, i soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività di:

• “Consorzio di garanzia collettiva fidi” - codice attività 64.92.01;

• “Bancoposta” - codice attività 66.19.40;

• “Affitto di aziende” - codice attività 68.20.02,

devono fornire le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio di settore, attraverso la semplice compilazione del frontespizio del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio relativo all’attività prevalente esercitata. Infine, nello stesso quadro V, è prevista una apposita casella per indicare se il contribuente, in uno dei due periodi d’imposta precedenti al 2011, ha cessato di avvalersi del regime dei minimi.

Comunicazioni anomalie

Analogamente a quanto accaduto negli anni dal 2007 al 2011, anche per il 2012 è stata ripetuta l’attività di invio di comunicazioni relative a particolari anomalie che, seppur in presenza di “congruità” agli studi di settore, risultano probabilmente originate dalla omessa o non corretta indicazione di dati per l’applicazione degli studi, ovvero dal comportamento di soggetti che, seppur tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti per gli studi di settore.

In particolare, sono state inviate circa 136.000 comunicazioni direttamente ai contribuenti e circa 55.000 segnalazioni a circa 27.000 intermediari.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che, tenuto conto delle conseguenze del terremoto che ha colpito alcune province della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto, non si è proceduto ad inviare comunicazioni ed inviti ai contribuenti interessati domiciliati fiscalmente nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo (stessa esclusione è stata applicata anche in relazione agli inviti a presentare il modello studi di settore per il periodo d’imposta 2010).

Segnalazione cause non congruità

Analogamente a quanto previsto l’anno scorso, anche per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011 sarà reso disponibile, da parte dell’Agenzia, lo specifico software per la segnalazione di eventuali circostanze in grado di giustificare lo

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scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi.

APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE: QUALI OPPORTUNITÀElisabetta Cassaneti

Coerentemente con quanto previsto dal Testo Unico sull’apprendistato - D.Lgs. n. 167/2011 - entrato in vigore a pieno regime lo scorso 25 aprile 2012 ed in linea con gli obiettivi declinati nel progetto di riforma del mercato del lavoro approdato all’approvazione finale nella seduta dello scorso 27 giugno e divenuto L. 28 giugno 2012, n. 92, il quale attribuisce al contratto di apprendistato un ruolo primario ai fini dell’inserimento dei giovani al lavoro, il 5 aprile 2012 è stato siglato l’accordo collettivo che ha di fatto dato l’avvio alla possibilità di svolgere l’apprendistato anche con riferimento a lavoratori in somministrazione. Importante presupposto per garantire anche in questo settore l’applicazione del Testo Unico.

Il 5 aprile 2012 è stato siglato l’accordo collettivo che ha di fatto dato l’avvio alla possibilità di svolgere l’apprendistato anche con riferimento a lavoratori in somministrazione.

L’accordo è coerente con quanto previsto dal Testo Unico sull’apprendistato - D.Lgs. n. 167/2011 - entrato in vigore a pieno regime lo scorso 25 aprile 2012 ed è in linea con gli obiettivi declinati nel progetto di riforma del mercato del lavoro approdato all’approvazione finale nella seduta dello scorso 27 giugno e divenuto L. n. 92/2012, il quale attribuisce al contratto di apprendistato un ruolo primario ai fini dell’inserimento dei giovani al lavoro. Infatti, l’art. 2, c. 3 del TU dell’Apprendistato prevede ora espressamente il ricorso all’assunzione di apprendisti anche per il tramite delle Agenzie per il lavoro: “ il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare (…..)”.

La formulazione letterale della norma, che rimanda in senso generico all’art. 20, comma 3 ha fatto da subito nascere il dubbio se la possibilità di fornire in somministrazione apprendisti dovesse essere circoscritta solo alla somministrazione a tempo indeterminato e all’elencazione delle ipotesi contenute nel citato art. 20, comma 3, oppure se fosse possibile ipotizzare anche la somministrazione di apprendisti nel quadro di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Infatti la prima parte della disposizione di cui all’art. 20, comma 3 stabilisce che il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. In ragione di tale indicazione tra i primi commentatori della riforma si è paventata la possibilità che l’assunzione di apprendisti fosse configurabile non solo – sicuramente - nell’ambito della somministrazione a tempo indeterminato, ma anche nell’ambito di una somministrazione a termine, con ipotesi quindi anche di un “apprendistato svolto presso più utilizzatori”.

La ratio del contratto di apprendistato rendeva possibile una tale interpretazione. In realtà il legislatore ha ritenuto opportuno precisare a riguardo, attraverso un intervento correttivo inserito nel Disegno di legge di riforma del mercato del lavoro appena approvato, che “è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 20, comma 4 D.Lgs. n. 276/2003.” (art. 2, comma 3 D.Lgs. n. 167/2011, come modiicato dall’art. 1, comma 16, lett. c) della L. n. 92/2012).

La ragione è chiara, garantire attraverso la continuità del percorso formativo le finalità proprie del contratto di apprendistato.

A tal riguardo, si precisa inoltre, che il recente D.Lgs. n. 24/2012 di recepimento della Dir. 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, non aveva ritenuto di fornire alcuna soluzione a tale problematica, mentre

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l’Accordo collettivo del 5 aprile scorso, anteriore rispetto alla norma ora inserita nella riforma del mercato del lavoro lasciava di fatto aperta la configurabilità di un rapporto di apprendistato anche “su più utilizzatori”, ipotesi tipica della somministrazione a tempo determinato.

L’Accordo con i suoi 10 articoli, che vanno ad integrare il vigente CCNL di categoria, disciplina lo svolgimento del rapporto di apprendistato in somministrazione rinviando per lo più ai CCNL applicati dalle imprese utilizzatrici.

Gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie non potranno avere missioni di lavoro inferiori ai 12 mesi, per permettere un continuum nella formazione :viene quindi individuato un periodo di 10 mesi durante il quale, in assenza di missioni, l’Agenzia dovrà garantire comunque continuità al percorso formativo.

Le assunzioni in apprendistato su più utilizzatori non potranno essere superiori al numero dei somministrati a tempo indeterminato già dipendenti dell’Agenzia, inoltre, al fine di garantire il valore dello strumento contrattuale è previsto un obbligo di conferma in servizio pari al 60% per l’Agenzia e l’impresa utilizzatrice oppure del 50% della sola Agenzia per il Lavoro.

Il Piano formativo individuale determina, sulla base dalla disciplina dal contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, il percorso formativo che l’apprendista in somministrazione dovrà compiere per conseguire la qualifica prevista.

Il Piano formativo individuale viene predisposto dall’Agenzia per il Lavoro congiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al parere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della missione.

Da ciò si evince che l’Agenzia diventa responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi e, quindi, in generale, della formazione dell’apprendista.

L’art. 5 dell’Intesa prevede, infatti, che l’Agenzia sia “responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi” e che questa, per mezzo del tutor di agenzia, definisca “con le modalità previste nel piano formativo e in accordo con le OO.SS la eventuale formazione sussidiaria erogata presso gli enti formativi accreditati da Forma.Temp., nei casi in cui si renda necessario integrare o supplire la formazione professionale realizzata presso l’impresa utilizzatrice”.

Viene prevista, quindi, la presenza di un tutor di Agenzia che integrerà quello già previsto dall’impresa utilizzatrice: entrambi devono essere individuati prima dell’invio in missione. Le principali funzioni del tutor d’agenzia sono: definizione del piano formativo; verifica dell’effettiva attuazione del piano formativo ed individuazione delle eventuali lacune; attestazione della formazione; attribuzione della qualifica al termine del periodo formativo.

Alla luce di quanto appena illustrato è chiaro che l’Accordo del 5 aprile u.s. rappresenta un’opportunità importante per tutti gli attori coinvolti, ossia imprese, giovani lavoratori e Agenzie per il lavoro .

Esso, infatti, è orientato ad assicurare, anche attraverso la somministrazione di lavoro la creazione di quel mercato del lavoro che la Riforma vuole “inclusivo e dinamico” contribuendo a valorizzare, appunto, il contratto di ’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani al lavoro.

CAMBIANO LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

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Riccardo Patimo

Le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. A tale regola generale fanno eccezione i debiti degli imprenditori assoggettati a procedure concorsuali. Tuttavia, la precedente formulazione del 5° comma dell’articolo 101 T.U.I.R. non includeva tra queste gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis L.F. Con il decreto sviluppo, tale procedura assume ora rilievo sia per assicurare la deducibilità delle perdite su crediti che per consentire al debitore di non far concorrere alla formazione del reddito le sopravvenienze attive derivanti dalla conseguente riduzione dei debiti.

La crisi economica e la mancanza di liquidità che caratterizzano l’attuale periodo danno luogo, inevitabilmente, a maggiori difficoltà nell’incasso dei crediti commerciali. L’allungarsi dei ritardi nei pagamenti rappresenta spesso la spia del venir meno dell’equilibrio finanziario del debitore e prelude, non di rado, al conseguimento di perdite sui crediti vantati. In tale contesto, è importante conoscere le regole che disciplinano la deducibilità di tali perdite per permetterne un sia pur minimo recupero sul versante fiscale. La norma di riferimento è l’articolo 101, comma 5, del T.U.I.R. il quale consente di dedurre queste perdite solo quando siano comprovate da elementi certi e precisi.

Dottrina e giurisprudenza si sono conseguentemente interrogate su quali possano essere gli elementi certi e precisi che rendono improbabile il recupero dei crediti, legittimando la deducibilità delle relative perdite. Tra questi, un posto di rilievo è occupato dall’antieconomicità dell’azione di recupero del credito. Quando, infatti, il costo delle azioni di accertamento e riscossione coattiva è superiore all’importo del credito stesso, avrebbe poco senso intraprendere tale strada visto che ciò comporterebbe solo il sostenimento di ulteriori spese. Questo principio ha trovato una prima esplicitazione nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/124 del 1976, ove è stato precisato che, nel caso di perdite di modesto importo, non è necessario fornire rigorose prove formali circa il mancato realizzo dei crediti, per poi essere più chiaramente affermato nella Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5/11/2008, in cui si è affermato che: “… la dimostrazione degli elementi di certezza e precisione della perdita può essere meno rigorosa in relazione ai casi nei quali l’azione di recupero è obiettivamente antieconomica”.

Va detto che, fuori da tali situazioni, il creditore deve comunque dimostrare di aver posto in essere tutte le azioni possibili al fine di pervenire alla riscossione forzata del credito. Sul punto, infatti, la Cassazione, con la sentenza 14568/2001, ha precisato che in caso di inerzia del creditore: “ … non esistono elementi certi e precisi per configurare una perdita fiscalmente rilevante”. In generale, dunque, la deducibilità delle perdite su crediti richiede la dimostrazione di aver posto in essere tutti quegli atti che possono consentire di ottenere, coattivamente, l’adempimento del debitore (precetti, espropriazioni forzate, decreti ingiuntivi, ecc.). Un caso a parte, si verifica quando la perdita su crediti deriva da un accordo transattivo con il cliente. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 9/517 del 6/9/1980) la deducibilità della perdita è ammissibile a condizione che tale costo possa essere considerato inerente all’esercizio dell’impresa; circostanza questa che ricorrerebbe quando la decisione di rinunciare al credito sia conseguenza di una scelta dell’imprenditore finalizzata a pervenire a un maggior risultato economico. Ad esempio, il vantaggio derivante dalla rinuncia al credito potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di riprendere i rapporti con il cliente.

La cessione del credito, specialmente se effettuata pro-soluto, può comportare una riduzione dello stesso e quindi l’emersione di una perdita. Sul punto la Risoluzione n. 70/E/2008, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 13181 del 6 aprile 2000, secondo cui “ … la cessione pro-soluto dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi” ha stabilito che anche la deducibilità delle perdite derivanti da tali operazioni non può prescindere dalla sussistenza dei requisiti di certezza e precisione previsti dall’articolo 101, comma 5, T.U.I.R.

La necessità di dimostrare l’esistenza degli elementi certi e precisi previsti dalla norma fiscale viene meno quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, perché tali requisiti vengono ritenuti

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sufficientemente provati dallo stato di insolvenza in cui versa il debitore, anche in considerazione del fatto che tale condizione viene dichiarata da un giudice terzo e indipendente e quindi prescinde da qualsivoglia accordo tra le parti. Questa presunzione legale vige, per esplicito richiamo dell’articolo 101 T.U.I.R., nei casi di: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L’Agenzia delle entrate, ancorandosi al dato letterale della norma e ritenendo tassativa tale elencazione, ha stabilito, con la circolare 8/E/2009, che le previsioni dell’articolo 101 T.U.I.R. non fossero estendibili agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del RD 267/42.

La mini riforma del diritto fallimentare, ad opera dell’articolo 33 del D.L. 83/2012 (Decreto sviluppo) provvede ora a colmare tale lacuna. Viene infatti riscritto il comma 5 dell’articolo 101 T.U.I.R., aggiungendo all’elenco delle procedure concorsuali che rendono deducibili le perdite su crediti, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis L.F. e facendone decorrere gli effetti dalla data del decreto di omologa del Tribunale.

Stranamente, tra le procedure che legittimano la deducibilità ex lege delle perdite su crediti, non sono stati inclusi i piani di risanamento previsti dall’articolo 67, terzo comma, lettera d), RD 267/42. Tale norma consente di non assoggettare ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore, se questi sono stati posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento della posizione debitoria dell’impresa, la cui fattibilità sia stata attestata da un revisore contabile in possesso dei requisiti per essere nominato curatore fallimentare. Una stranezza ancor più evidente se si considera che, sul versante del debitore, il nuovo articolo 88, comma 4, T.U.I.R., accomuna espressamente i piani di risanamento in oggetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti ai fini della non imponibilità delle sopravvenienze derivanti dalla riduzione dei debiti d’impresa.

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FOCUS

DEDUCIBILITÀ SPESE AUTO, MAGGIORI ONERI PER IMPRESE E PROFESSIONISTIEmiliano Ribacchi

La legge di riforma del mercato del lavoro, nell’ambito dell’individuazione delle relative coperture finanziarie, apporta talune novità in materia di deducibilità delle spese auto che, a decorrere dal 2013, incideranno in modo rilevante sulle imprese ed i lavoratori autonomi, inclusi i professionisti. Restano invece esclusi dalle nuove limitazioni gli agenti di commercio.

I nuovi limiti di deducibilità delle spese auto previsti dalla legge di riforma del mercato del lavoro determineranno un ulteriore onere a carico delle imprese e dei professionisti in ragione delle nuove (e ridotte) percentuali previste per la deduzione di spese auto ed oneri accessori. Si rende pertanto necessario verificare il relativo impatto fiscale avuto riguardo alle autovetture attualmente utilizzate dalle aziende, anche al fine di valutare ipotesi alternative di utilizzo di tali mezzi nell’ambito dello svolgimento dell’attività di impresa, soprattutto nei casi in cui il numero di autoveicoli utilizzato sia rilevante in forza delle eventuali necessità aziendali.

I nuovi limiti di deducibilità delle spese auto

In sede di definizione delle coperture finanziarie correlate alla riforma del mercato del lavoro, l’ultima versione approvata in Parlamento interviene modificando l’art. 164 TUIR. In particolare, per effetto di tali modifiche, le spese e gli altri costi relativi alle autovetture diventano deducibili in misura pari al 27,5% (in luogo dell’attuale 40%) mentre per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta il nuovo limite sarà pari al 70% (anziché del 90%).

Le modifiche in questione riguardano le imprese ed i lavoratori autonomi (inclusi i professionisti) e non anche gli agenti di commercio (per i quali rimane ferma la percentuale dell’80%). Le nuove regole trovano applicazione dal 2013 (ipotizzando il caso dei soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare) ovvero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso (i.e. 2012 nelle intenzioni del legislatore) alla data di entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro; tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle nuove regole, si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la disciplina in commento.

Pertanto, dal periodo d’imposta 2013, con obbligo di ricalcolo anticipato degli acconti dovuti per tale annualità, la presunzione assoluta di utilizzo promiscuo delle autovetture utilizzate nell’attività d’impresa e di lavoro autonomo e di conseguente deducibilità limitata, passa dall’attuale 60% al 72,5%. Va da sé come tali limitazioni comporteranno una ulteriore stretta in sede di valutazione della convenienza legata all’acquisto di tali beni o alla locazione (anche finanziaria) degli stessi. Anche per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la cui disciplina, come noto, consentiva una deducibilità quasi integrale per le imprese, si passerà dal 90% al 70% di deduzione delle relative spese. Avuto riguardo all’ipotesi dei veicoli concessi in uso a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero (e.g.) all’amministratore di società, è opportuno rammentare che la circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento già espresso dalla precedente circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E, laddove era stato chiarito che l’assimilazione del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai redditi di lavoro dipendente riguarda le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette e non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge; di conseguenza tale assimilazione non opererebbe per le disposizioni che regolano la deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, per le spese auto, la soglia di riferimento è quella attuale del 40% oppure, a decorrere dal 2013, del 25%.

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Come dianzi accennato, il legislatore non è invece intervenuto in merito al regime previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio la cui percentuale di deducibilità resta pari all’80% e dall’intervento normativo de quo rimangono in ogni caso escluse le imprese per le quali gli autoveicoli hanno natura strettamente ed esclusivamente strumentale. Si segnala altresì che nessuna modifica è stata apportata alla disciplina Iva (di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972) in materia di detrazione delle spese auto.

Le modifiche in discorso non interessano nemmeno i limiti di valore delle autovetture oltre il quale la relativa spesa è indeducibile, così come elencati dall’art. 164 del TUIR e ripresi nella tabella che segue.

Limiti di deducibilità

I limiti entro cui rilevano le spese sostenute per l’acquisto, la locazione (anche finanziaria) ed il noleggio sono i seguenti:

1) nel caso di acquisto, non si tiene conto della parte del costo eccedente:

- 18.075,99 euro per le autovetture ed autocaravan;

- 4.131,66 euro per i motocicli;

- 2.065,83 euro per i ciclomotori.

2) nel caso di stipula di un contratto di leasing, non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei suddetti veicoli che eccede i limiti indicati al punto precedente.

3) nel caso di stipula di un contratto di locazione o di noleggio, non si tiene conto della parte del costo eccedente:

- 3.615,20 euro per le autovetture ed autocaravan;

- 774,69 euro per i motocicli;

- 413,17 euro per i ciclomotori.

Riprendendo la suindicata tabella e le nuove limitazioni introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro, è evidente che dal 2013, in sede di acquisto di un autoveicolo (non assegnato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta), l’impresa - ma analogo regime è applicato al professionista - potrà dedurre al massimo un importo pari a (18.075,99 x 27,5% =) 4.970,89 euro in funzione della durata del periodo di ammortamento fiscale. In precedenza era consentito dedurre un importo pari a 7.230,40 euro, con un conseguente aggravio (per ogni veicolo utilizzato) pari a 2.259,51 euro.

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Regole in corso sino al 2012

L’impresa acquista nel 2012 un autoveicolo aziendale per 40.000 euro + IVA.

Al 31 dicembre 2012, è rilevata la quota di ammortamento deducibile. L’ammortamento, con aliquota massima del 25% (ridotta al 12,5% nell’esercizio di entrata in funzione del bene), è deducibile nella misura del 40%, in funzione delle limitazioni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), TUIR.

Si ipotizza l’utilizzo da parte dell’amministratore e non trova quindi applicazione il regime previsto per l’assegnazione ad uso promiscuo.

Ammortamento deducibile:

18.075,99 x 40% x 12,50% = 903,80 euro

Dal 2013 la limitazione sarà pari al 27,5% dell’ammortamento contabilizzato in bilancio in luogo dell’attuale soglia del 40%. In sede di calcolo della base imponibile relativa all’acconto 2013, si rende necessario procedere a tale simulazione al fine di stimare i costi delle auto deducibili nell’ambito del reddito d’impresa.

Per quanto riguarda il maggior onere fiscale correlato al noleggio dell’autoveicolo, assumendo i limiti indicati nella tabella suesposta, si passerà da una quota deducibile pari a 1.446,08 euro (40% di 3.615,20) ad un importo pari a 994,18 euro (27,5% di 3.615,20).

Con riferimento, infine, all’ipotesi dell’autoveicolo assegnato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, si ipotizzi la presente casistica.

Fringe benefit dipendenti

La lettera b-bis) dell’art. 164 TUIR attualmente vigente dispone che tutti i costi connessi ai veicoli utilizzati in via promiscua siano deducibili nella misura del 90%.

In presenza di costi pari a 2.000 euro, per l’impresa il costo deducibile relativo al veicolo sarà pari a 1.800 euro, cioè il 90% di 2.000 euro.

Dal 2013 tale deducibilità sarà invece pari a 1.400 euro (70% di 2.000 euro).

Da quanto precede, fatta eccezione per gli agenti di commercio ed i casi (non frequenti in forza delle rigide interpretazioni da sempre fornite dall’Agenzia delle Entrate) di utilizzo strumentale del mezzo, risulta evidente l’aggravio per (quasi) tutte le forme d’uso di autoveicoli da parte di imprese e professionisti che saranno a breve costrette a stimare i maggiori e futuri aggravi derivanti dalle novità in questa sede evidenziate.

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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