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SETTEMBRE 2012 PARTE I FISCO In evidenza IMU Enti non commerciali: nessun ritardo per gli adempimenti 2013 pag. 2 Expo Milano 2015, IVA con reverse charge pag. 2 Crediti fiscali nella UE, al via l’assistenza reciproca per il recupero pag. 3 LAVORO In evidenza Extracomunitari, tutto pronto per le dichiarazioni di emersione pag. 3 ZFU L'Aquila, come fruire dell'esonero dal versamento dei contributi?pag. 4 Prevenzione incendi, come presentare le istanze? pag. 4 IMPRESA In evidenza Project Bond, modalità operative per il rilascio di garanzie pag. 4 Puglia, aperto il bando PIA piccole imprese: domande dal 10 settembrepag. 5 Chi può costituire la S.r.l. a capitale ridotto? pag. 5 SCADENZARIO OTTOBRE 2012 In evidenza Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2012 integrativo pag. 6 ADEMPIMENTI IMU, alla cassa per la seconda rata pag. 15 STUDIO BAFUNNO 1

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SETTEMBRE 2012 PARTE I

FISCO

In evidenza

IMU Enti non commerciali: nessun ritardo per gli adempimenti 2013 pag. 2Expo Milano 2015, IVA con reverse charge pag. 2Crediti fiscali nella UE, al via l’assistenza reciproca per il recupero pag. 3

LAVORO

In evidenza

Extracomunitari, tutto pronto per le dichiarazioni di emersione pag. 3ZFU L'Aquila, come fruire dell'esonero dal versamento dei contributi? pag. 4Prevenzione incendi, come presentare le istanze? pag. 4

IMPRESA

In evidenza

Project Bond, modalità operative per il rilascio di garanzie pag. 4Puglia, aperto il bando PIA piccole imprese: domande dal 10 settembre pag. 5Chi può costituire la S.r.l. a capitale ridotto? pag. 5

SCADENZARIO OTTOBRE 2012

In evidenza

Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2012 integrativo pag. 6

ADEMPIMENTI IMU, alla cassa per la seconda rata pag. 15

GUIDE OPERATIVE Per l’integrazione del quadro RW sanzione fissa di 258 euro pag. 20Il nuovo regime IVA delle locazioni e cessioni di immobili pag. 21Costi da operazioni inesistenti: l’Agenzia non dirada i dubbi pag. 23Fusioni e scissioni: il web quale alternativa pag. 24

FOCUSDal 15 settembre al via la regolarizzazione di stranieri in Italia pag. 26

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FISCO

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità: profili sanzionatoriL’eventuale richiesta di trascrizione effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’atto da cui può essere desunta, non risulta suscettibile di configurare una violazione tributaria sanzionabile.Agenzia del Territorio, circolare 12/9/2012, n. 3/T

Servizi acquistati da una holding, sì alle detrazioni IVALa holding che, accanto alla sua attività principale di gestione delle partecipazioni (detenzione totale o parziale del capitale sociale delle società controllate), acquisti a titolo accessorio beni e servizi che rifattura alle società controllate, ha diritto a detrarre l’importo dell'IVA assolta a monte applicando il metodo previsto dall’art. 17, par. 2, della VI direttiva n. 77/388/CEE o uno dei metodi previsti dal medesimo articolo al paragrafo 5.Corte Giust. CE, sez. VI, sentenza 6/9/2012, C-496/11

Al venditore in buona fede non si nega l’esenzione dall’IVAIl beneficio dell’esenzione dall’IVA può essere negato alla società che ha venduto prodotti destinati a un altro Stato membro, se non dimostra che si trattava di un'operazione intracomunitaria; peraltro, qualora la società presenti tali prove e abbia agito con diligenza e in buona fede, ottemperando agli obblighi che le incombevano in materia di prova in forza del diritto nazionale, l’esenzione dall’IVA non può esserle negata adducendo che l'acquirente non aveva trasportato i prodotti fuori dello Stato di spedizione. E nemmeno per la sola ragione che la partita IVA dell'acquirente sia stata cancellata con effetto retroattivo.Corte Giust. Ce, sez. II, sentenza 6/9/2012, C-273/11

Utenze telefoniche 2011, slitta l’invio dei datiProrogato al 23 ottobre 2012 il termine, originariamente fissato al 30 settembre prossimo, per la trasmissione delle comunicazioni all’Anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico.Agenzia delle Entrate, provvedimento 6/9/2012, n. 2012/125557

Valida la notifica a mani dell’addetto alla sedeDeve considerarsi valida la notifica a persona giuridica eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede. L’art. 145 c.p.c. non richiede la previa ricerca, presso la sede della società, del suo legale rappresentante; ai fini della regolarità della notificazione basta che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che può risultare anche dall’incarico – eventualmente provvisorio o precario – di ricevere la corrispondenza.Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 5/9/2012, n. 14865

IMU Enti non commerciali: nessun ritardo per gli adempimenti 2013Non subiranno alcun ritardo gli adempimenti IMU 2013 a carico degli enti non commerciali: lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze che comunica di aver ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di regolamento di attuazione dell'art. 91-bis, comma 3, D.L. n. 1/2012, per le unità immobiliari degli enti non commerciali che hanno un'utilizzazione mista. A partire dal 1° gennaio 2013, questi immobili saranno tassati in proporzione all'utilizzazione commerciale quale risultante da apposita dichiarazione.Ministero Economia e finanze, comunicato stampa 5/9/2012

Expo Milano 2015, IVA con reverse chargeVia libera all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese nell'ambito dell'Expo Milano 2015. Lo prevede il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 luglio 2012, con efficacia dal 1° settembre 2012.Ministero Economia e finanze, D.M. 10/7/2012 (G.U. 31/8/2012, n. 203)

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Crediti fiscali nella UE, al via l’assistenza reciproca per il recuperoPubblicato in G.U il D.Lgs. n. 149 del 2012, che dà attuazione alla direttiva UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Tra novità più importanti, l’estensione dell’assistenza tra Stati membri alla totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, la creazione di una base giuridica per lo scambio di informazioni sui rimborsi fiscali tra amministrazioni degli Stati membri e la predisposizione di un modulo standard di notifica (UNF).D.Lgs. 14/8/2012, n. 149 (G.U. 30/8/2012, n. 202, S.O. n.177)

Sisma Emilia, adempimenti al 30 novembreApproda in Gazzetta Ufficiale il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 agosto scorso, che proroga al 30 novembre 2012 il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.Ministero Economia e finanze, D.M. 24/8/2012(G.U. 30/8/2012, n. 202)

Senza bollo le istanze per operazioni di motorizzazioneFino al 31 dicembre 2012, non sarà dovuta l’imposta di bollo per le istanze relative alle operazioni di motorizzazione presentate da persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio scorsi.Ministero Infrastrutture e trasporti, circolare 7/8/2012, n. 22288

Il disinvestimento affonda l’accertamento bancarioE’ nullo l’accertamento bancario nei confronti del professionista che dimostri che i più importanti movimenti finanziari rilevati dai conti correnti non hanno attinenza con la propria attività di architetto, ma riguardano operazioni di disinvestimento.Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 18/7/2012, n. 12440

LAVORO

Lavori faticosi e pesanti: ricorso contro la reiezione della domanda L’INPS fornisce nuove precisazioni in ordine alle gestione dei ricorsi avverso provvedimenti di reiezione delle domande di accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. INPS, messaggio 11/9/2012, n. 14703

Extracomunitari, tutto pronto per le dichiarazioni di emersioneGiusto in tempo per la data prevista per l’inizio della procedura, sono stati adottati il Decreto Interministeriale e la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno contenente i chiarimenti operativi per l’emersione dei lavoratori extracomunitari presenti nel nostro Paese dal 31 dicembre 2011 ed occupati irregolarmente almeno dall’inizio di maggio 2012. D.I. 29/8/2012 (G.U. 7/9/2012, n. 209) Circolare 7/9/2012

Lampedusa, premi INAIL sospesi fino al 1° dicembre 2012Poiché permane lo stato di crisi nell’isola di Lampedusa, sono stati sospesi i versamenti dei premi in scadenza dal 16 giugno 2011 all’1 dicembre 2012 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola alla data del 12 febbraio 2011INAIL, nota 6/9/2012, prot. 5191

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Contributi o premi non versati? Iscrizione a ruolo dei contributi immediataGli Ermellini confermano che l’iscrizione a ruolo dei contributi dovuti all’INPS è legittima anche se il ricorso amministrativo non e’ ancora giunto alla sua conclusione.Cassazione, sentenza 5/9/2012, n. 14907

Friuli Venezia-Giulia, istituito lo Sportello per l’immigrazioneCon Decreto Legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre, n. 206 sono state previste norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello stesso. D.Lgs. 30/7/2012, n. 153 (G.U. 4/9/2012, n. 206)

ZFU L'Aquila, come fruire dell'esonero dal versamento dei contributi?Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila. Tra le agevolazioni previsto l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.Decreto 26/6/2012 (G.U. 1/9/2012, n. 204)

Riduzione contributiva in edilizia, al via le istanzePossibile, dal 31 agosto, inviare le istanze per l’applicazione dello sgravio relativo al 2012. Per poter fruire dello sgravio è necessario inoltrare apposita istanza telematica. Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012. INPS, messaggio 31/8/2012, n. 14113

Prevenzione incendi, come presentare le istanze?Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201 il Ministero dell'Interno ha disciplinato le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione da allegare.Decreto 7/8/2012 (G.U. 29/8/2012, n. 201)

Stranieri residenti nei comuni colpiti dal sisma, prorogati i permessi di soggiornoIl Ministero dell’Interno ha comunicato che sono stati prorogati, per ulteriori dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza nei territori per effetto degli eventi sismiciMinistero dell’Interno, circolare 21/8/2012, n. 7065

Attrezzature di lavoro sotto controllo Il Ministero del Lavoro comunica alle Direzioni Territoriali del Lavoro che devono trasmettere la documentazione in loro possesso relativa i ponteggi sospesi motorizzati ed alle attrezzature speciali – compresi i carri raccogli frutta – alle sedi INAIL e ASL competenti.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 13/8/2012, n. 22

IMPRESA

Project Bond, modalità operative per il rilascio di garanzie E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 210 dell’8 settembre 2012, il decreto del MEF che individua le modalità per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito ex. art. 157 Codice degli appalti, concernente l’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond.Decreto 7/8/2012 (G.U. 8/9/2012, n. 210)

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Puglia, aperto il bando PIA piccole imprese: domande dal 10 settembre Sfiorano i 50 milioni di euro le risorse stanziate dalla regione Puglia a sostegno dei progetti industriali delle piccole imprese. Sono ammissibili al contributo gli investimenti in attivi materiali, in ricerca, in servizi di consulenza e per lo sviluppo dell’e-business. I programmi presentati, per essere finanziati, devono prevedere un investimento compreso tra 1 milione e 10 milioni di euro.Determinazione 29/8/2012, n. 74 (B.U.R. 6/9/2012, n. 131)

Bankitalia, mercati regolamentati e sistemi multilateraliE’ stato pubblicato in G.U., n. 205 del 3 settembre, il Provvedimento della Banca d’Italia recante “Istruzioni di Vigilanza sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sulle relative società di gestione e soggetti gestori”. Il provvedimento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione in GazzettaBanca d'Italia, provvedimento 28/8/2012 (G.U. 3/9/2012, n. 205)

Ammissibile il sequestro dei beni per l’amministratore di società che non paga il fiscoLa Corte di Cassazione adotta la linea dura nei confronti delle società che non versano l’IVA a rate all’amministrazione finanziaria; con la sentenza n. 33587 del 31 agosto scorso, i giudici di legittimità hanno avallato il sequestro per equivalente sui beni dell’amministratore di una società che aveva chiesto la rateizzazione dell’IVA tramite un piano di ammortamento.Cassazione penale, sez. III, sentenza 31/8/2012, n. 33587

Chi può costituire la S.r.l. a capitale ridotto?Con parere del 30 agosto 2012, il Ministero dello Sviluppo economico integra le indicazioni fornite con precedente parere del 31 luglio scorso, circa i parametri per l’iscrizione nel Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto: in virtù delle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. n. 83/2012, la S.r.l. a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore a 35 anni.Ministero dello Sviluppo economico, parere 30/8/2012, n. 182223

Revisori legali, nuove regole dal 13 settembreEntrano in vigore il prossimo 13 settembre i tre decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, che dettano i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e le regole per il tirocinio triennale per l'esercizio dell'attività di revisione legale.Ministero Economia e delle finanze, D.M. 20/6/2012, n. 144 (G.U. 29/8/2012, n. 201) Ministero Economia e delle finanze, D.M. 20/6/2012, n. 145 (G.U. 29/8/2012, n. 201) Ministero Economia e delle finanze, D.M. 25/6/2012, n. 146 (G.U. 29/8/2012, n. 201)

Niente sindaco supplente per la S.r.l. con sindaco unicoSia nel caso di previsione volontaria dell'organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest'ultimo può essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti.Ministero dello Sviluppo economico, parere 28/8/2012, n. 180772

Pubblicità comparativa e clausole vessatorie, la disciplina del GarantePubblicato in GU il Regolamento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato che disciplina le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, nonché le procedure in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.Autorità Garante della concorrenza e del mercato, deliberazione 8/8/2012

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SCADENZARIO OTTOBRE 2012

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Lunedì 1

Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiataInvio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente.

Comunicazione periodica intermediari finanziariTermine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Dichiarazione integrativa Mod. IVA 2011Regolarizzazione delle omissioni e delle irregolarità, relative alla dichiarazione annuale Modello IVA 2011 ed al versamento dell'IVA relativa al 2010, che andava presentata entro il 30 settembre 2011 in via telematica, con l'effettuazione dell'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e il versamento della relativa sanzione per soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata.

Dichiarazione integrativa Unico 2011 al fine del ravvedimento operoso e versamento della relativa impostaI contribuenti che inviano telematicamente la dichiarazione UNICO 2012 ed IRAP 2012 che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento o in diminuzione dell'imposta e relativi alla dichiarazione e al versamento delle imposte relative al 2010, possono presentare la dichiarazione integrativa Mod. UNICO 2011 e/o IRAP 2011 ed effettuare il versamento del tributo dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa del 3,75% (1/8 del 30%) dell'omesso versamento esclusivamente mediante modalità telematiche.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2012Invio telematico del Mod. IVA 2012.

Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicitàVersamento quarta rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Presentazione degli elenchi Intra 12 Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

Presentazione del Mod. Unico 2012 Persone fisiche entro 90 giorni dalla scadenzaRegolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. Unico 2012 da parte di persone fisiche che potevano presentare su supporto cartaceo la dichiarazione entro il 2 luglio 2012, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.

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Presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2011 per soggetti obbligati all’invio telematico di Unico entro la data odiernaI soggetti passivi che inviano telematicamente il mod. Unico entro il 1 ottobre 2012 devono presentare entro la data odierna l’eventuale dichiarazione ICI relativa al 2011.

Presentazione della dichiarazione ICI relativa al 2011 entro 90 giorni dalla scadenzaRegolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nel corso del 2011, che doveva essere effettuata entro il 2 luglio 2012, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.

Presentazione domanda di variazione catastale per immobili rurali Scadenza prorogata ex D.L. 6/7/2012, n. 95 Il termine di presentazione della domanda di variazione catastale per l’attribuzione della categoria A/6 agli immobili rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 agli immobili strumentali all’attività agricola era stato previsto al 30 settembre 2011. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2012 per soggetti non titolari di partita IVAVersamento quinta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 giugno o 9 luglio) o quarta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio) o terza rata (per i soggetti che rateizzano dal 20 agosto) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2012 per soggetti non titolari di partita IVA che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento.

Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento ICI per soggetti obbligati all'invio telematico di Unico entro la dataTardivo versamento dell’Imposta comunale sugli immobili relativa al 2011 con applicazione della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensileI contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registroI soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.

Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2011Presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2011 mediante invio telematico della dichiarazione IVA contenente il quadro VR.

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Richiesta rimborso IVA assolta in altri Stati membri Richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti.

Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite Entratel o Internet della dichiarazione Unico 2012 e della dichiarazione IRAP Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, compresa quella unificata, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° novembre 2011 – 31 ottobre 2012.

Versamento IVA in seguito ad adeguamento ai parametri per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2011Versamento maggior imposta sul valore aggiunto da parte dei contribuenti che adeguano l’importo dei ricavi e compensi conseguiti nel 2011 ai fini dei parametri fiscali.

Mercoledì 10

Inps - Versamento contributi lavoratori domesticiVersamento trimestrale contributi previdenziali

Versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR)Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare - PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri

Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti

Versamento contributi Fondo M. NegriVersamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

Lunedì 15

Annotazione separata nel registro corrispettiviEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari Scadenza prorogata ex Provvedimento Agenzia Entrate 13 marzo 2012Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei familiari dell’imprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dell'impresa o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente nonché gli elementi identificativi dei beni.

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Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori finanziari Scadenza prorogata ex Provvedimento 13 aprile 2012Termine di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3.600,00 da parte di operatori finanziari relative al periodo 6 luglio 2011 – 31 dicembre 2011.

Fatturazione differitaEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Settore estrattivo - Denuncia mensileDenuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

Martedì 16

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevuteI soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

Denuncia e versamento contributi CasagitVersamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenteVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di TesoreriaVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile Versamento dell'IVA dovuta per il mese di settembre (per il mese di agosto nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2012 per soggetti titolari di partita IVA Versamento quinta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 giugno o dal 9 luglio) o quarta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio) o terza rata (per i soggetti che rateizzano dal 20 agosto) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2012 per soggetti titolari di partita IVA.

Rateizzazione versamento IVA annuale Versamento rateale per i contribuenti soggetti a dichiarazione unificata che ratizzano dal 16 giugno/9 luglio o dal 18 luglio/20 agosto versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori

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autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento contributi EnpalsVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Versamento contributi Inps lavoro dipendenteVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Versamento contributi Inps pescatori autonomiVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedenteVersamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedenteVersamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

Versamento imposta di produzione e consumoVersamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento imposta unicaL'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2012 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° maggio 2011 – 31 aprile 2012. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 15 novembre 2012 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

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Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioneVersamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Mercoledì 17

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensileI contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ravvedimento tardivo versamento seconda rata IMU 2012 Ravvedimento versamento della seconda rata in acconto per il 2012, dell'imposta municipale propria inerente l’abitazione principale e le relative pertinenze con sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%).

Sabato 20

Denuncia imballaggi mese precedenteDenuncia mensile imballaggi del mese precedente

Previndai - Denuncia e versamento contributi Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai

Previndapi - Denuncia e versamento contributi Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi

Versamento contributi al FASC Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

Lunedì 22

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al terzo trimestre 2012.

Martedì 23

Comunicazione gestori telefonia Scadenza prorogata ex Provvedimento 6 settembre 2012I gestori di servizi di pubblica utilità devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico.

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Giovedì 25

Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2012 integrativo Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato del modello 730/2012 integrativo.

Denuncia e versamento contributi EnpaiaDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificataPresentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e trimestrale Presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/CigsPresentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro

Lunedì 29

Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggioScadenza prorogata dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25 giugno 2012.Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, compresi gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, trasmettono i dati riguardanti i contratti in essere nell’annualità 2011.

Presentazione domanda emissioniPresentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Martedì 30

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensileI contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

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Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registroI soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.

Mercoledì 31

Adeguamento impianti si valori limite di emissioneAdeguamento degli impianti ai valori limite di emissione ed alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06, Parte quinta, Allegato III con particolare riferimento alle disposizioni dettate nelle Parti I, III e VII del citato allegato III

Adempimenti di fine meseTermine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiataInvio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente.

Comunicazione periodica intermediari finanziariTermine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Imposta di bollo assolta in modo virtualeVersamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Presentazione degli elenchi Intra 12 Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

Presentazione Unico 2012 per società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2012, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° febbraio 2011 – 31 gennaio 2012.

Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale Termine per la presentazione dell’istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al trimestre precedente. I titolari di partita IVA con IVA a credito possono richiedere il rimborso infrannuale, anche per procedere mediante compensazione, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante presentazione esclusivamente telematica di apposito modello.

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Rateizzazione versamento imposte da Unico 2012 per soggetti non titolari di partita IVAVersamento sesta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 giugno o 9 luglio) o quinta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio) o quarta rata (per i soggetti che rateizzano dal 20 agosto) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2012 per soggetti non titolari di partita IVA che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento.

Tributo speciale deposito in discaricaVersamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° dicembre 2011 – 30 novembre 2012.

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010: versamento terza ed ultima rataVersamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010: versamento terza ed ultima rataVersamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni.

Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche Versamento rateale della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

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ADEMPIMENTI

Lunedì 17 settembreIMU, ALLA CASSA PER LA SECONDA RATAFabio Bonicalzi

È ormai prossima la scadenza, fissata per lunedì 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica), per il versamento della seconda rata dell’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze: infatti, per il solo anno 2012, ai titolari dell’abitazione principale è stata data la facoltà di avvalersi di una scadenza aggiuntiva, rispetto a quelle ordinarie del 16 giugno e del 16 dicembre. Consulta la “Guida all’IMU: dall’acconto al saldo” del Quotidiano IPSOA.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011, l’IMU va versata per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il comma 3 dell’art. 9 citato dispone, inoltre, che il versamento dell’imposta per l’anno in corso va effettuato in 2 rate di pari importo (50%) rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre.

Il comma 12-bis dell’art. 13, D.L. n. 201/2011 dispone che l’acconto per il 2012 va versato “senza applicazione di sanzioni ed interessi” applicando le aliquote di base, le detrazioni previste per l’abitazione principale e per i familiari; a dicembre 2012 sarà versato il saldo dell’imposta dovuta con conguaglio sull’acconto.

Per il solo 2012, l’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze può essere versata in 2 rate d’acconto e saldo: la prima e la seconda rata d’acconto da versare, rispettivamente, entro il 18 giugno 2012 e il 17

settembre 2012 sono, ciascuna, pari a 1/3 dell’IMU calcolata applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale.

il saldo va versato entro il 17 dicembre 2012 a conguaglio sulle precedenti rate d’acconto.

Modello F24

L’art. 13, comma 12, D.L. n. 201/2011 prevede che il versamento dell’IMU va effettuato ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il modello F24.

L’imposta relativa all’abitazione principale e relative pertinenze, da indicare nella colonna “importi a debito versati”, va esposta al netto della detrazione utilizzando il codice tributo 3912 “Abitazione principale e relative pertinenze Comune” è necessario indicare il numero delle rate dell’acconto oltre a barrare la casella “ACC”.

Si ricorda che l’IMU va versata “con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”, tenendo presente che l’arrotondamento va effettuato: per difetto anche se la frazione è uguale a 49 centesimi; con riferimento a ciascun rigo del modello F24 con riferimento quindi a ciascun codice tributo;

Inoltre, l’art. 1, comma 168, legge n. 296/2006 dispone che “gli enti locali […] stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi”. In caso di inottemperanza, va applicato il comma 4 dell’art. 25, legge n.289/2002, in base al quale “l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro”. Tale importo va riferito all’imposta complessivamente dovuta;

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Presupposto impositivo IMU

Il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, comprese l’abitazione principale e relative pertinenze.

Nota bene

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Le agevolazioni per l’abitazione principale non possono essere applicate a più di una unità immobiliare dello stesso Comune salva l’ipotesi di preventivo accatastamento unitario.

In presenza di più unità immobiliari utilizzate quali abitazione principale il contribuente può decidere quella da considerare abitazione principale, con conseguente applicazione delle relative agevolazioni e riduzioni IMU.

Le altre unità immobiliari vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.

Si intendono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: C/2, magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unita immobiliare abitativa; C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; C/7, tettoie chiuse o aperte,

nella misura massima di un’unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali anche se iscritte in catasto unitamente all’unita ad uso abitativo.

Il contribuente può scegliere, entro il suddetto limite di 3 pertinenze, a quali pertinenze applicare il regime agevolato (aliquota ridotta e detrazione).

Aliquota IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze

Per l’abitazione principale e relative pertinenze l’aliquota IMU è ridotta allo 0,4% che i Comuni possono aumentare o diminuire fino allo 0,2%.

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze

Per l’abitazione principale e le relative pertinenze e riconosciuta una specifica detrazione pari a euro 200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre è possibile usufruire di una maggiorazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. Tale ulteriore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di 400 euro.

L’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione, di fatto, pertanto, non può essere superiore a 600 euro.

Non e prevista alcuna correlazione tra la misura della detrazione spettante al contribuente e la relativa situazione reddituale/patrimoniale.

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La disciplina IMU prevede altresì che: in presenza di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di

destinazione dell’immobile ad abitazione principale; nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, il Comune interessato può aumentare l’ammontare della

detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. la detrazione prevista per l’abitazione principale spetta anche alle unita immobiliari (art. 8, comma 4,

D.Lgs. n. 504/1992), ossia agli immobili degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e delle cooperative a proprietà indivisa assegnati come abitazione principale ai soci;

la detrazione prevista per l’abitazione principale e la relativa aliquota ridotta sono applicabili anche all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale e, se deliberato dal Comune, all’anziano/disabile residente in istituti di ricovero o sanitari nonchè al cittadino italiano residente all’estero purchè l’abitazione non sia locata.

Esempi

Abitazione principale e pertinenza posseduta al 100% per l’intero anno, con 2 figli di età non superiore a 26 anni che dimorano e risiedono nello stesso immobile

Abitazione principale

Rendita catastale rivalutata del 5% = 787,50

Moltiplicatore 160

Aliquota IMU (di base) 0,40%

Detraz. abitazione principale = 200

Maggiorazione per 2 figli = 100 (50 x 2)

Base imponibile = (787,50 x 160) = 126.000

IMU annua lorda = (126.000 x 0,40%) = 504

Pertinenza

Rendita catastale rivalutata del 5% = 63,00

Base imponibile = (63 x 160) = 10.080

IMU annua lorda = (10.080 x 0,40%) = 40,32

Pagamento acconto in 2 rate

1ª rata d’acconto versata entro il 18 giugno 2012

IMU abitazione principale = (504 x 33,3%) = 167,83

IMU pertinenza = (40,32 x 33,3%) = 13,43

IMU lorda = 181,26

- Detrazione = (200 x 33,3%) = 66,60

- Maggiorazione = (100 x 33,3%) = 33,30

IMU netta = 81,36

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Importo versato = 81 euro (codice tributo 3912)

2ª Rata d’acconto entro il 17 settembre 2012

Importo da versare = 81 euro (codice tributo 3912)

Abitazione principale e pertinenza posseduta al 50% per l’intero anno, con 1 figlio di età non superiore a 26 anni che dimora e risiede nello stesso immobile

Abitazione principale

Rendita catastale rivalutata del 5% = 787,50

Moltiplicatore 160

Aliquota IMU (di base) 0,40%

Detraz. abitazione principale = (200 / 2) = 100

Maggiorazione per 1 figlio = (50 / 2) = 25

Base imponibile = (787,50 x 160) = 126.000

IMU annua lorda = (126.000 x 0,40%) = 504

IMU annua lorda per proprietario = (504 / 2) = 252

Pertinenza

Rendita catastale rivalutata del 5% = 63,00

Base imponibile = (63 x 160) = 10.080

IMU annua lorda = (10.080 x 0,40%) = 40,32

IMU annua lorda per proprietario = (40,32 / 2) 20,16

Pagamento acconto in 2 rate

1ª rata d’acconto versata entro il 18 giugno 2012

IMU abitazione principale = (252 x 33,3%) = 83,92

IMU pertinenza = (20,16 x 33,3%) = 6,71

IMU lorda = 90,63

- Detrazione = (100 x 33,3%) = 33,30

- Maggiorazione = (25 x 33,3%) = 8,33

IMU netta = 49,00

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Importo versato = 49 euro (codice tributo 3912)

2° rata d’acconto entro il 17 settembre 2012

Importo da versare = 49 euro (codice tributo 3912)

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GUIDE OPERATIVE

PER L’INTEGRAZIONE DEL QUADRO RW SANZIONE FISSA DI 258 EUROGiovanni Petruzzellis

La delicata questione relativa alla modulazione delle sanzioni in caso di inadempimento alle disposizioni di segnalazione delle attività detenute all’estero nel quadro RW, forma oggetto di approfondimento nell’ultima Norma di comportamento pubblicata dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: sanzione in misura fissa, e non proporzionale, in caso di integrazione del quadro RW entro i termini per l’accertamento e in assenza di contestazioni; non sanzionabile, invece, la mancata o incompleta compilazione della sezione III del quadro RW.

La questione è di considerevole attualità, posto che si avvicina il termine di presentazione del modello UNICO 2012 persone fisiche (1° ottobre 2012) e che, contestualmente alla presentazione dello stesso, sono tenuti alla compilazione del quadro RW i soggetti che detengono attività estere di natura finanziaria, al ricorrere di determinati presupposti oggettivi e soggettivi.

Gli adempimenti richiesti in materia di monitoraggio fiscale (ex D.L. n. 167/1990) impongono la presentazione del quadro al ricorrere delle seguenti circostanze:

a) che, alla fine del periodo d’imposta, il contribuente residente in Italia detenga in uno Stato estero un investimento di importo superiore a 10.000 euro (sezione II);

b) che, nel corso del periodo d’imposta, siano state effettuate delle movimentazioni riferite all’investimento, dall’Italia all’estero, dall’estero all’Italia ovvero estero su estero, di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

Ciò anche se i trasferimenti in questione siano stati effettuati attraverso degli intermediari residenti (sezione III).

Si ricorda che, al ricorrere dei presupposti oggettivi, sono tenuti alla compilazione del quadro RW: le persone fisiche, anche se esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo; gli enti non commerciali; i trust; le società semplici.

La norma di comportamento n. 185, come anticipato, analizza le problematiche connesse alle violazioni costituite dalla mancata compilazione del quadro RW. Tali sanzioni, osserva la Commissione di esperti dell’AIDC, “sono particolarmente penalizzanti, in quanto l’art. 5, comma 4, del D.L. n. 167/90 punisce la violazione dell’obbligo di dichiarazione con la sanzione amministrativa dal 10 al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore”.

Analoga sanzione, fatta eccezione per la confisca, è prevista dal quinto comma del predetto articolo nel caso di mancata evidenziazione delle movimentazioni.

A ciò si aggiunga che la circolare n. 43/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la mancata presentazione del quadro RW non possa essere sanata attraverso il pagamento della sanzione minima di 258 euro nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, affermando l’applicabilità, in tale fattispecie, delle sanzioni proporzionali suddette.

La rigidità del sistema sanzionatorio in materia di monitoraggio fiscale, è bene ricordarlo, ha determinato l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia da parte dell’Unione europea.

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Più precisamente, osserva l’AIDC, il suddetto sistema è lesivo dei principi generali del sistema sanzionatorio amministrativo, improntati alla proporzionalità che deve esistere tra violazione commessa e sanzione applicabile. Inoltre, sottolinea la Norma di comportamento, in tema di omissione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione a fronte dell’avvenuto versamento dell’imposta, l’Amministrazione ha sostenuto l’applicabilità, unicamente, della sanzione fissa di 258 euro.

Sul piano sistematico, osserva l’AIDC, le violazioni correlate alla mancata compilazione del quadro RW, appaiono assimilabili a quelle riferite alla mancata evidenziazione dei costi black list all’interno del modello UNICO.

Alla luce della suddetta ricostruzione, la conclusione alle quali giunge la Norma di comportamento è che - nel caso in cui il contribuente proceda a integrare il quadro RW, entro il termine di accertamento del relativo periodo d’imposta e in assenza di avvenuta contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria - allora la sanzione dovuta è esclusivamente quella fissa di 258 euro.

La differenza, chiaramente, non è di poco conto, soprattutto con riferimento a conti correnti, ovvero conti di deposito, aventi una certa consistenza patrimoniale.

Inoltre, nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, la predetta sanzione potrà essere versata nell’ammontare ridotto di 1/8, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 472/1997.

La sanzione fissa di 258 euro si renderà altresì applicabile in sede di contenzioso, qualora il contribuente abbia sanato spontaneamente la violazione integrando la dichiarazione dei redditi prima della contestazione formulata dall’Agenzia delle Entrate.

Una volta effettuata tale sanatoria, appare evidente, come non possa negarsi che il contribuente eviti anche l’applicazione della misura della confisca, la quale non rappresenta altro che una sanzione accessoria prevista dall’ordinamento in relazione alla violazione principale.

In ultima battuta, la norma di comportamento esamina le conseguenze della mancata o incompleta compilazione della sezione III del quadro RW, ossia quella dedicata ai trasferimenti effettuati dall’Italia all’estero o viceversa, con l’intervento di intermediari residenti in Italia. In questo caso, osserva l’AIDC - trattandosi di dati che sono già a disposizione dell’amministrazione finanziaria attraverso le comunicazioni alle quali sono tenuti gli operatori finanziari (ex art. 11, D.L. n. 201/2011) e alla luce delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (art. 6, comma 4, legge n. 212/2000) - tali comportamenti non devono essere in alcun modo sanzionabili.

Il principio in base al quale i dati e le informazioni che sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria non possono formare oggetto di “duplicazione” di richiesta è stato, inoltre, recentemente ribadito dall’art. 7, comma 1, lettera f), D.L. n. 70/2011, in virtù del quale “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”.

IL NUOVO REGIME IVA DELLE LOCAZIONI E CESSIONI DI IMMOBILIMarco Nocivelli

Il D.L. n. 83/2012 (in vigore dal 26 giugno) ha modificato radicalmente il regime IVA delle locazioni e delle cessioni di immobili, già oggetto, negli ultimi anni, di profonde innovazioni: sono state totalmente riscritte le norme riguardanti il regime di esenzione (e relative deroghe) e sono state ritoccate le disposizioni che attengono all'aliquota ridotta IVA (10%) sulle locazioni di fabbricati abitativi, nonché il regime di inversione contabile. Con la conversione in legge del decreto (in vigore dal 12 agosto), è stata apportata una ulteriore modifica riguardante il regime IVA delle cessioni dei fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali. Restano

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invece immutate, rispetto alla stesura originaria del D.L., le nuove norme in materia di locazione. Permane quindi il problema dei comportamenti fiscali assumibili dai locatori rispetto ai contratti già in essere.

L'art. 9, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, entrato in vigore il 26 giugno, ha modificato radicalmente il regime IVA delle locazioni e delle cessioni di immobili, già oggetto, negli ultimi anni, di profonde innovazioni, in particolare dopo l'avvento del D.L. n. 223 del 2006 e del più recente D.L. n. 1 del 2012.

Sono stati riscritti totalmente i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10, riguardanti il regime di esenzione (e relative deroghe) e sono inoltre ritoccate le disposizioni che attengono all'aliquota ridotta IVA (10%) sulle locazioni di fabbricati abitativi, nonché il regime di inversione contabile (c.d. reverse charge).

Con la conversione del decreto ad opera della legge 7 agosto 2012, n. 134, in vigore dal 12 agosto, è stata apportata un' ulteriore modifica riguardante il regime IVA delle cessioni dei fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali.

Restano immutate, rispetto alla stesura originaria del decreto legge, le nuove norme in materia di locazione. Permane quindi il problema dei comportamenti fiscali assumibili dai locatori rispetto ai contratti già in essere.

Il nuovo n. 8) dell'art. 10 della legge IVA, seppur apprezzato per l'ampliamento dell'opzione del regime d'imponibilità, infatti non disciplina la transizione, considerato che l'opzione per il regime di imponibilità è esercitabile soltanto in sede contrattuale. Si tratta sostanzialmente di sapere: se è possibile applicare l'IVA del 10% sui canoni dovuti per le unità abitative già per i contratti in essere

al 26 giugno (data di entrata in vigore del D.L. n. 83); se per gli affitti degli strumentali, che fino al 25 giugno erano obbligatoriamente imponibili, è

automatico il passaggio all'esenzione, sempre qualora non si manifesti l'opzione per il regime di imponibilità.

A questo punto, pertanto, urgono istruzioni ufficiali sull'argomento, al fine di non fomentare contestazioni non soltanto tributarie ma anche nel mero ambito contrattuale. Si pensi, in particolare, agli affitti degli strumentali che fino al 25 giugno erano obbligatoriamente imponibili: ci si chiede se è automatico il passaggio all'esenzione ovvero sia consentito, in qualche modo, manifestare l'opzione per il regime di imponibilità.

Tornando alle cessioni di fabbricati, la conversione del decreto legge ha nuovamente mutato il n. 8-bis) dell'art. 10, D.P.R. n. 633/ 1972 stabilendo che anche le cessioni, da chiunque effettuate, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal D.M. Infrastrutture del 22 aprile 2008), possono essere attratte nel regime d'imponibilità (aliquota 10%) in deroga al "naturale" regime di esenzione. Sostanzialmente questo tipo di cessioni sono equiparate a quelle dei fabbricati strumentali (cioè diversi dalle abitazioni).

La norma incontrerà certamente l'interesse tra gli enti locali che abbiano nel proprio patrimonio immobiliare abitazioni con le predette caratteristiche. Optare per il regime di imposizione consentirà infatti di mantenersi indenni dalla rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 della legge IVA.

Si rammenta che la vendita delle altre unità immobiliari abitative, dal 26 giugno, è assoggettata ad IVA se effettuata dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni dalla costruzione o ristrutturazione; oltre il quinto anno le medesime hanno invece la possibilità di applicare l'IVA mediante opzione da manifestare nel rogito. Tutte le altre cessioni di abitazioni, ora con l'eccezione degli alloggi sociali, restano nel regime di esenzione.

Per le cessioni degli "strumentali", rispetto alla versione originaria del decreto, tutto resta immutato: è sempre ammessa l'imponibilità con opzione (ad aliquota del 10% o 21% in funzione della specie

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dell'immobile) fatti salvi i casi delle vendite effettuate nel quinquennio dai costruttori e ristrutturatori, sempre imponibili IVA.

Restano uguali anche le regole di applicazione del c.d. reverse charge delle cessioni immobiliari. La nuova lettera a-bis) dell'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce l'inversione contabile (cioè emissione di autofattura e liquidazione dell'imposta a carico dell'acquirente) in tutti i casi di cessioni immobiliari in cui l'IVA sia applicata per opzione, sempreché, ovviamente, chi acquista lo faccia in veste di soggetto passivo IVA.

COSTI DA OPERAZIONI INESISTENTI: L’AGENZIA NON DIRADA I DUBBIAlberto Marcheselli

Con la circolare 3 agosto 2012 n. 32/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le sue istruzioni operative relative a due importanti innovazioni recate dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Si tratta, da un lato, della nuova disciplina in materia di spese o altri componenti negativi relativi a fatture oggettivamente inesistenti, e di quella in materia di indeducibilità dei costi dei beni e dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi. Quanto alla prima innovazione, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la disciplina ma non dipana (né, invero era forse da attendersi che lo facesse, trattandosi di profili critici che attendono l’intervento della giurisprudenza) i molti profili critici.

L’art. 8, comma 2, del decreto, in particolare, prevede che “ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.

La disposizione è, innanzitutto, fraseggiata in modo singolarmente tortuoso. Il riferimento ai componenti positivi “direttamente afferenti” a costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati è, per la verità, parecchio farraginoso. L’interpretazione (che pare, a prima lettura, più plausibile, e che viene confermata dall’Agenzia) è che oggetto della disposizione siano i ricavi o gli altri componenti che concernano la “finta” circolazione di beni e servizi.

L’ipotesi contemplata sarebbe, insomma, quella della inesistenza della circolazione di beni e servizi sia in ingresso, sia in uscita: del fittizio acquisto (o ricevimento), prima, e fittizia rivendita (o prestazione), poi di beni e servizi.

Se così è, e pare, non può tacersi che il legislatore ama esprimersi in modo barocco e contorto: assai più perspicua dizione sarebbe stata la seguente: “nel caso di fittizi acquisti e rivendita di beni o fittizi acquisizione e prestazione di servizi concorre alla formazione del reddito solo la quota di ricavi o altri componenti positivi eccedenti il costo di acquisto o fornitura”, o espressioni simili.

Non solo, così fraseggiata la norma presenta una ambiguità che potrebbe renderla applicabile anche ai ricavi della vendita effettiva di beni non realmente acquistati (ad esempio, perché rubati). In questo caso la tassazione al netto è del tutto assurda, se qualcosa non ci sfugge, rispetto alla logica del legislatore: non mi consenti, giustamente, di dedurre il costo finto (perché finto), però è imponibile solo l’eccedenza del ricavo vero (e perché mai, se conseguito)?

Ammesso di superare tale infortunio lessicale, può osservarsi che l’effetto della disciplina introdotta è che, in buona sostanza, anche una fittizia rivendita di beni (o prestazione di servizi) determina il presupposto imponibile, ma nei limiti del margine apparente di guadagno (i componenti positivi concorrono al netto dei costi). In pratica, se io fingo di acquistare un bene a 50 e fingo di rivenderlo a 100, concorre alla formazione del reddito l’importo 50.

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La disposizione, in pratica, rende imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, il valore aggiunto (non realmente conseguito) delle operazioni fittizie e rappresenta, se non ci inganniamo, il corrispondente, per le imposte sui redditi, della norma di cui all’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, che prevede che, se si fattura un’operazione inesistente, l’imposta è comunque dovuta.

L’Agenzia afferma che tale intervento sarebbe stato determinato dall’intento di stabilire una imposizione rispettosa del principio di capacità contributiva.

A noi, per vero, pare l’esatto opposto.

Si tratta, infatti, di una soluzione che determina perplessità, sul piano della coerenza economica, e non ha le giustificazioni, formali, della disciplina IVA. In effetti, se io fingo di rivendere a 100 ciò che ho finto di acquistare a 50, ma non si è verificata nessuna variazione nella mia consistenza economica, la tassazione non pare giustificata. Certo, ancora più abnorme sarebbe la soluzione che pretendesse di assoggettare a tassazione 100, ma, se nulla è stato guadagnato, nulla dovrebbe essere tassabile.

La condotta è certamente riprovevole, su di essa è giusto si appuntino sanzioni e, in effetti, la norma in rassegna prevede che si applichi una sanzione dal 25 al 50% dei componenti negativi illecitamente dedotti a carico dell’utilizzatore di fatture oggettivamente inesistenti, commisurata, quindi, all’importo dei costi esposti sui documenti contabili falsi.

Ma che la condotta vada punita e sia punita non appare giustificare che da essa, se non comporta arricchimento, consegua una imposta: essa è ingiusta sia se calcolata al lordo, sia se, come per effetto di questa norma, al netto.

In termini di sostanza economica, semmai, imponibile sarebbe l’eventuale compenso percepito dal soggetto che si interpone, acquistando e rivendendo per finta, compenso per il servizio prestato (essere stato disponibile a partecipare al giro) che, però, non è affatto detto che coincida con il margine (apparente) di operazioni apparenti.

La norma potrebbe, semmai, giustificarsi (e superare di slancio ogni critica) se riformulata come presunzione, suscettibile di rigorosa prova contraria, che il margine apparente è stato effettivamente conseguito come compenso per la partecipazione alla frode.

FUSIONI E SCISSIONI: IL WEB QUALE ALTERNATIVA Andrea Sergiacomo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto scorso è stato pubblicato il D.Lgs. n. 123/2012, di attuazione della direttiva n. 2009/109/CE, in relazione agli obblighi in materia di documentazione relativa alle relazioni utili per le operazioni di fusione e di scissione societaria. Sino all'entrata in vigore del decreto, i progetti di fusione e di scissione dovevano essere inderogabilmente pubblicato nel Registro delle imprese; la nuova norma prevede ora che il progetto di fusione o di scissione sia pubblicato sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione, in alternativa al deposito presso il registro delle imprese.

La fusione societaria è un'operazione straordinaria disciplinata dal Codice civile all'art. 2501 e seguenti, il cui obiettivo è quello di creare un unico ente societario rispetto alle società coinvolte nell'operazione, oppure, di creare una società completamente nuova.

Al fine di procedere alla realizzazione della fusione, gli amministratori delle società coinvolte nell'operazione di fusione devono redigere un “progetto di fusione”, una situazione patrimoniale delle

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società, nonché una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

Sino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 123/2012 sia il progetto di fusione che di scissione doveva essere inderogabilmente pubblicato nel Registro delle imprese, fatto che conferiva certezza e data certa circa l'autenticità del documento pubblicato; quest'ultimo di fondamentale importanza proprio perché in ossequio a quanto disposto dall'art. 2501-ter, da questa data di deposito decorrono i 30 giorni che la legge impone tra la pubblicazione del progetto e l'assemblea dei soci che delibera l'operazione.

Con la nuova norma si prevede che il progetto di fusione o di scissione sia pubblicato sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione in alternativa al deposito presso il registro delle imprese.

Di fatto il decreto legislativo che introduce questa semplificazione introduce il principio della rilevanza legale dei documenti sul progetto di fusione o di scissione pubblicati su internet sia per le società quotate che per le società non quotate.

A questo punto è opportuno chiarire quali siano i termini a fronte dei quali decorrono gli effetti legali dell'operazione, che, come anticipato in precedenza erano da considerarsi l'iscrizione del progetto al Registro delle imprese.

Nel caso si ricorra a questa tipologia di metodo, gli effetti dell'operazione decorrono dalla pubblicazione sul sito internet delle società coinvolte nella fusione o nella scissione a condizione che il “sito” sia sicuro e che il documento sia autentico e che la data della sua pubblicazione sia certa.

Dal tenore letterale della norma emergono infatti tre elementi essenziali che sono:

1) la sicurezza del sito su cui vengono pubblicati;

2) l'autenticità del documento;

3) la data certa di pubblicazione.

Tra le altre novità meritevoli di rilievo giova sottolineare che con il consenso unanime dei soci delle società interessate dall'operazione di fusione si può omettere la redazione della situazione patrimoniale; tale facoltà già consentita in presenza dell'operazione di scissione è introdotta dall'art. 2506-ter del c.c.

Il D.Lgs. n. 123/2012 aggiunge anche un'importante novità, ovverosia l'esonero da mettere a disposizione dei soci nella sede legale i documenti connessi con l'operazione di fusione o di scissione qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito della società e siano prelevabili mediante download.

In presenza di soci che siano disponibili a ricevere tali documenti a mezzo mail è possibile ricorrere anche a questo metodo per ricevere i documenti contabili.

Sicuramente viene da pensare come per le imprese che intendono avvalersi di questo metodo risulti fondamentale la sicurezza del proprio sito web e soprattutto come in presenza di una data certa della pubblicazione ci si debba organizzare per evitare errori che possano compromettere lo svolgimento di tutta l'operazione.

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FOCUS

DAL 15 SETTEMBRE AL VIA LA REGOLARIZZAZIONE DI STRANIERI IN ITALIAD.Morena Massaini

Dal prossimo 15 settembre al 15 ottobre sarà possibile regolarizzare la posizione di stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano almeno alla data del 31 dicembre 2011. Il datore di lavoro che presenta domanda di emersione dovrà versare un contributo di euro 1000. Si può procedere al versamento già dal 7 settembre 2012.

Con recente Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, n. 109 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stata data attuazione alla direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il decreto contiene anche alcune importanti norme per regolarizzare posizioni di cittadini stranieri presenti in Italia non in linea con l’ordinamento italiano in materia di ingresso, soggiorno e impiego.

Nello specifico l’art. 5 del decreto contiene le norme sulla regolarizzazione che sono entrate in vigore lo scorso 9 agosto.

Quando è ammessa la regolarizzazione

Il decreto prevede quanto segue: i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del T.U. di cui al

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (9 agosto 2012) occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione stranieri presenti

nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione (SUI).

In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Con emanando decreto sono stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.

Termini per la presentazione della dichiarazione di emersione e costi

La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto n. 109.

La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento, con le modalità previste dall’emanando decreto interministeriale, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore.

Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

Si procede al versamento utilizzando (così dispone il D.M. 29 agosto 2012 secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 85/E) il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

I codici sono

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“REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;

“RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7 settembre 2012.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario.

L’iter della regolarizzazione

Nella dichiarazione di emersione da presentare al SUI è indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Lo sportello unico per l'immigrazione verifica l'ammissibilità della dichiarazione acquisisce il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero

al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate,

convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sè causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione.

Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.

Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. Inoltre, la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dall’emanando decreto ministeriale.

È fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.

Nullità del contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 c.c.

In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato (ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni ed integrazioni.

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Rapporti di lavoro esclusi dalla procedura di emersione

Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

Datori di lavoro esclusi

Restano esclusi i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.;

c) reati previsti dall'articolo 22, co. 12, D.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni ed integrazioni (si tratta di norma che sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato).

E’ del pari escluso il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

Lavoratori stranieri esclusi dalla procedura di emersione

Non possono essere ammessi alla procedura di regolarizzazione i lavoratori stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, co. 1 e 2, lett. c), D.lgs. n. 286/98, e dell'art. 3, d.l. 27-7- 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31-7- 2005, n. 155;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.

Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi

Dalla data di entrata in vigore del decreto (9-8-2012) fino alla conclusione del procedimento di presentazione della dichiarazione di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:

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a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) al D.lgs. n. 109 in oggetto e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Nei casi in cui - non venga presentata la dichiarazione di emersione - ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione cessa, rispettivamente, - alla data di scadenza del termine per la presentazione - ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

Espulsione dello straniero

Nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dal decreto medesimo.

Estinzione dei reati

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme sull’ingresso e soggiorno in Italia e sull’impiego irregolare .

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione, è punito ai sensi dell'articolo 76, D.P.R. 28-12- 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

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Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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